Comunicazione Di Irregolarità Per Pec Irregolare: Cosa Fare E Difesa Legale

Ricevere una comunicazione di irregolarità — il cosiddetto avviso bonario — tramite una PEC che presenta vizi nella trasmissione o nella provenienza è una situazione più frequente di quanto si pensi, e genera un dubbio preciso: quella comunicazione produce comunque effetti, oppure il vizio la rende inefficace? La domanda non è accademica. Da quella comunicazione dipende il termine per regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte e, soprattutto, la sorte della successiva cartella di pagamento, che può essere nulla se non è stata preceduta da un contraddittorio validamente instaurato. Il rischio principale è lasciar scadere il termine di replica credendo la comunicazione irregolare e quindi priva di effetti, quando invece la giurisprudenza distingue casi diversi con esiti opposti. Sul piano normativo, la materia richiede di intrecciare la disciplina fiscale sostanziale (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973) con le regole tecniche della notifica telematica: un terreno in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con la prospettiva del cassazionista, seguendo il contenzioso dalla prima difesa fino all’eventuale giudizio di legittimità, e con il supporto di uno staff multidisciplinare che coordina competenze legali e tributarie sulla stessa vicenda.

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Inquadramento normativo

La disciplina prevede due distinti canali di controllo delle dichiarazioni fiscali. L’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (e l’analogo art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA) regola il controllo automatizzato: un riscontro cartolare dei dati dichiarati, dei versamenti e dei crediti d’imposta utilizzati. L’art. 36-ter del medesimo decreto disciplina invece il controllo formale, che comporta un esame più approfondito, con richiesta di documenti a supporto delle detrazioni e delle deduzioni esposte in dichiarazione. In entrambi i casi, se il controllo evidenzia una difformità, l’Agenzia delle Entrate deve comunicarne l’esito al contribuente prima di procedere all’iscrizione a ruolo: è quella che nella prassi viene chiamata comunicazione di irregolarità o avviso bonario.

Va precisato che le due comunicazioni non hanno lo stesso regime di invalidità. Per il controllo formale ex art. 36-ter, l’omissione della comunicazione — o la sua notifica viziata — rende nulla la cartella successiva, secondo un orientamento consolidato della Cassazione. Per il controllo automatizzato ex art. 36-bis, invece, l’obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo quando dal controllo emerga un risultato diverso da quello dichiarato dal contribuente, non quando la pretesa derivi semplicemente da somme che il contribuente stesso ha dichiarato ma non versato. In termini operativi, questo significa che la prima domanda da porsi non è solo “la PEC era irregolare?”, ma anche “questa comunicazione era, nel mio caso, obbligatoria?”.

La ratio di questa distinzione risiede nella diversa funzione delle due comunicazioni: quella prevista dal controllo automatizzato ha essenzialmente lo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori già evidenti dai dati stessi della dichiarazione, mentre quella derivante dal controllo formale assolve a una funzione di garanzia più ampia, consentendo al contribuente di interloquire su valutazioni che l’ufficio ha compiuto esaminando documenti e circostanze non immediatamente desumibili dal solo testo della dichiarazione. È proprio questa differente funzione a spiegare perché il legislatore e la giurisprudenza sanzionino con maggiore rigore l’omissione o l’irregolare notifica della comunicazione da controllo formale rispetto a quella da controllo automatizzato: nel primo caso il contraddittorio è la sede in cui il contribuente può ancora incidere sul merito della pretesa, nel secondo caso l’ufficio si limita perlopiù a rendere noti dati già conosciuti dal contribuente stesso.

A questo si aggiunge l’art. 6, comma 5, della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone il contraddittorio preventivo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, sanzionando la violazione con la nullità del provvedimento successivo. Sul fronte della notifica telematica, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 equipara la PEC alla raccomandata con avviso di ricevimento, a condizione che l’indirizzo utilizzato risulti dal registro pubblico (INI-PEC per imprese e professionisti, INAD per le persone fisiche). La disciplina tecnica della notificazione a mezzo PEC trova ulteriori riferimenti nella L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, e nelle norme sul domicilio digitale introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

La distinzione tra nullità e inesistenza della notifica è il perno attorno a cui ruota l’intera difesa: una notifica inesistente non produce alcun effetto e non può essere sanata in alcun modo; una notifica nulla, al contrario, può essere sanata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè se il destinatario ne ha avuto piena conoscenza ed è stato messo in condizione di difendersi (principio di cui all’art. 156 c.p.c., richiamato costantemente dalla giurisprudenza tributaria). La categoria dell’inesistenza, ha ribadito la Cassazione, è residuale e riguarda il “non atto”: l’invio a un indirizzo del tutto estraneo al destinatario, o la totale assenza di un tentativo di notifica riconducibile all’ente.

Va precisato anche il ruolo del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) nella disciplina del domicilio digitale: dal momento in cui una persona fisica, un professionista o un’impresa risulta iscritta all’INAD o all’INI-PEC con un indirizzo attivo, quell’indirizzo diventa il canale legale attraverso cui la Pubblica Amministrazione può notificare validamente i propri atti, con effetti equiparati alla notifica cartacea a mezzo raccomandata. Sul piano più strettamente processuale, la riforma della notificazione telematica intervenuta con il D.Lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia) ha inciso sull’art. 149-bis c.p.c. e sulla L. n. 53/1994, chiarendo che il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore “rende disponibile” il documento informatico nella casella PEC del destinatario — una nozione che le Sezioni Unite hanno interpretato in senso non meramente formale, ma legato all’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto. Questo principio, sviluppato originariamente per le notifiche processuali civili, viene applicato dalla giurisprudenza tributaria per analogia anche alle comunicazioni fiscali telematiche, proprio perché entrambe le discipline condividono la medesima finalità di garanzia del contraddittorio.

In termini operativi, questo significa che la validità di una comunicazione di irregolarità notificata via PEC non si esaurisce nella verifica dell’invio, ma richiede di ricostruire l’intero percorso tecnico della trasmissione: dalla ricevuta di accettazione, che attesta che il messaggio è partito dal sistema del mittente, alla ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che il messaggio è stato reso disponibile nella casella del destinatario. Solo quest’ultima prova il perfezionamento della notifica; la sola ricevuta di accettazione, per quanto spesso prodotta in giudizio dall’ente, non è sufficiente a dimostrare che il contribuente abbia avuto la possibilità concreta di conoscere l’atto.

Requisiti e termini

Perché una comunicazione di irregolarità notificata via PEC possa considerarsi validamente perfezionata occorre che ricorrano condizioni precise, ciascuna delle quali, se mancante, apre un diverso spazio di contestazione.

In primo luogo, l’indirizzo PEC del destinatario deve essere quello risultante dai registri pubblici (INI-PEC per imprese e professionisti, INAD per le persone fisiche, o l’indirizzo comunicato all’Agenzia tramite intermediario). Qui la regola è più rigida rispetto all’indirizzo del mittente: mentre per il destinatario l’iscrizione nei registri è un requisito sostanziale, per il mittente — cioè per l’ente che notifica — la giurisprudenza ha chiarito che la mancata iscrizione non comporta automaticamente nullità, purché l’indirizzo sia comunque riconducibile in modo inequivocabile all’ente notificante.

In secondo luogo, occorre distinguere l’esito della trasmissione: se la casella PEC del destinatario risulta satura al primo invio, la norma impone un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni; solo se anche il secondo tentativo fallisce per saturazione, oppure se l’indirizzo risulta non valido o inattivo fin dal primo invio, si passa alle formalità sostitutive (deposito telematico presso InfoCamere, pubblicazione dell’avviso per quindici giorni, invio di una raccomandata informativa). Va precisato che, in caso di indirizzo non valido o inattivo, non è richiesto un secondo invio via PEC prima di attivare la procedura sostitutiva — un punto sul quale si sono concentrate diverse pronunce recenti, spesso equivocato dai giudici di merito.

In terzo luogo, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è l’elemento che attesta il perfezionamento della notifica: in sua assenza, per saturazione della casella o altro impedimento tecnico non superato dalle formalità sostitutive previste dalla legge, la notificazione non può dirsi perfezionata, e il termine per rispondere alla comunicazione non decorre.

Infine, sul piano dei termini di risposta: per le comunicazioni di irregolarità inviate dal 1° gennaio 2025, il termine ordinario per fornire chiarimenti o effettuare il pagamento con sanzione ridotta è di 60 giorni dalla ricezione (elevato a 90 giorni se la comunicazione è trasmessa all’intermediario che ha presentato la dichiarazione); per le comunicazioni antecedenti resta il termine di 30 giorni. Il periodo dal 1° al 31 agosto sospende il decorso di questi termini: se la comunicazione perviene, ad esempio, il 20 luglio, i giorni di sospensione feriale non si computano e il termine riprende a decorrere dal 1° settembre.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
60 giorni (90 con intermediario) per chiarimenti/pagamentoRicezione della comunicazione (perfezionamento della notifica)Ordinatorio ai fini della sanzione ridottaIscrizione a ruolo con sanzione piena e possibile cartella
7 giorni per il secondo invio PECPrimo tentativo fallito per casella saturaVincolante per l’ente notificanteNotifica non perfezionata se omesso
15 giorni di pubblicazione InfoCamereDeposito telematico dell’attoElemento costitutivo della notifica sostitutivaNotifica non perfezionata se non rispettato
60 giorni per impugnare la cartellaNotifica (valida) della cartella di pagamentoPerentorioDecadenza dal diritto di impugnare
1°-31 agostoPeriodo di sospensione ferialeSospensivo di tutti i termini sopra indicatiI giorni compresi non si computano

Il termine più critico è quello di impugnazione della cartella successiva, perentorio e non soggetto a proroghe discrezionali: anche quando la comunicazione di irregolarità presenta vizi di notifica, attendere passivamente senza agire nei termini corretti può consolidare una pretesa che, diversamente, sarebbe stata contestabile.

Accanto ai termini di risposta, va tenuto sotto controllo anche il termine di decadenza dell’ente dal potere di notificare la cartella: per i controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni dei redditi, la cartella deve essere notificata, di regola, entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quarto anno per il controllo formale ex art. 36-ter). La Cassazione ha chiarito che la decadenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, il che significa che, anche laddove il contribuente non la eccepisca espressamente in modo tempestivo, il giudice tributario può comunque accertarla nel corso del giudizio, purché emerga dagli atti di causa. Questo termine di decadenza corre autonomamente rispetto a quello sulla validità della singola comunicazione di irregolarità: un vizio di notifica della comunicazione non sospende, di per sé, il termine di decadenza dell’ente, che va quindi verificato separatamente in ogni caso concreto, incrociando la data della dichiarazione con la data di effettiva notifica (se perfezionata) della cartella.

Procedura passo-passo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità ricevuta (o presunta tale) tramite una PEC irregolare, la sequenza difensiva richiede un ordine preciso.

1. Verificare l’effettiva ricezione e la sua provenienza. Il primo passo è accedere al cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive” — voce “Comunicazioni di irregolarità” — per verificare se il documento risulta effettivamente emesso e disponibile, indipendentemente dall’esito della PEC. Questo accertamento preliminare consente di capire se si è di fronte a una comunicazione mai arrivata per un problema tecnico, oppure arrivata ma da un indirizzo che genera dubbi sulla sua autenticità.

2. Recuperare la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) o l’avviso di mancata consegna. Chi riceve la notizia di una PEC “respinta” o “casella piena” deve procurarsi, se possibile tramite il proprio gestore PEC, la documentazione tecnica dell’esito dell’invio. Questo passaggio è determinante: la distinzione tra casella satura e indirizzo non valido cambia radicalmente le formalità che l’ente avrebbe dovuto seguire, e un errore procedurale dell’ente su questo punto è uno dei vizi più concretamente spendibili.

3. Controllare l’indirizzo PEC del mittente sui registri pubblici. Se la comunicazione proviene da un indirizzo non censito nell’INI-PEC, non è sufficiente eccepire genericamente questa circostanza: occorre indicare quale concreto pregiudizio al diritto di difesa ne sia derivato (ad esempio l’impossibilità oggettiva di verificare la provenienza dell’atto, non un timore generico e ipotetico). La giurisprudenza ha chiarito che il solo timore di un possibile malware, privo di riscontro concreto, non costituisce un pregiudizio rilevante.

4. Distinguere il tipo di controllo sottostante. Va verificato se la comunicazione discende da un controllo automatizzato (art. 36-bis) o da un controllo formale (art. 36-ter): nel primo caso, l’omissione o l’irregolarità della comunicazione, quando la pretesa deriva da importi che il contribuente stesso aveva dichiarato, potrebbe non determinare la nullità della successiva cartella, mentre nel secondo caso l’omessa comunicazione — o la sua mancata notifica valida — rende sempre nulla la cartella conseguente.

5. Scegliere se agire subito o attendere l’atto successivo. La comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non è, di regola, autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, trattandosi di un atto interlocutorio. In termini operativi, questo significa che il contribuente può percorrere due strade: presentare un’istanza di autotutela all’ufficio, segnalando il vizio di notifica e chiedendo l’annullamento in via amministrativa, oppure attendere l’eventuale cartella di pagamento e farne valere la nullità derivata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della cartella stessa. La scelta più prudente dipende dalla gravità del vizio riscontrato: un vizio grave e documentabile (indirizzo del tutto estraneo, assenza di ricevute, mancata pubblicazione InfoCamere) merita di essere fatto valere fin da subito; un’irregolarità marginale, che difficilmente supererà il vaglio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, può essere riservata come argomento sussidiario nel ricorso contro la cartella.

6. Valutare la posizione anche sotto il profilo sanzionatorio. Anche quando il vizio di notifica non risulti, all’esito dell’analisi, sufficientemente solido da fondare da solo la nullità dell’atto, resta spesso percorribile un argomento più limitato ma comunque utile: se la comunicazione di irregolarità obbligatoria non è stata notificata correttamente, il contribuente può comunque eccepire il diritto alla riduzione delle sanzioni applicate nella cartella, secondo il principio per cui l’omissione della comunicazione preventiva, quando non determina la nullità dell’intero atto, incide quantomeno sulla misura sanzionatoria conseguente.

7. Predisporre un ricorso puntuale, se la cartella arriva. Il ricorso contro la cartella di pagamento fondata su una comunicazione di irregolarità irregolarmente notificata deve ricostruire in modo cronologico i fatti: data dell’invio PEC, esito tecnico della trasmissione (con l’indicazione precisa se dovuta a saturazione, indirizzo non valido o altro), eventuali successivi tentativi, momento — se esiste — in cui il contribuente ha comunque avuto conoscenza effettiva della pretesa. Attenzione: impugnare l’atto successivo dimostrando comunque di averne compreso il contenuto può sanare il vizio di notifica precedente per raggiungimento dello scopo — un errore strategico che vanifica l’intera difesa se non gestito con la dovuta cautela processuale.

8. Verificare la competenza dell’organo giurisdizionale e il rito applicabile. Il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

9. Tenere presente la ripartizione dell’onere della prova nel corso del giudizio. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la corretta distribuzione dell’onere probatorio tra le parti. Per dimostrare il perfezionamento della notifica, è sufficiente che l’Agente della Riscossione o l’Agenzia delle Entrate producano in giudizio la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, senza che sia necessario depositare anche la copia integrale dell’atto notificato: questa ricevuta genera una presunzione di conoscenza in capo al destinatario, superabile solo se quest’ultimo dimostra, con elementi specifici e non generici, di non aver potuto prendere cognizione dell’atto senza propria colpa. In termini operativi, questo significa che la difesa non può limitarsi a contestare genericamente “di non aver mai ricevuto nulla”: occorre piuttosto affiancare a questa affermazione elementi tecnici verificabili — l’assenza della ricevuta agli atti, l’esito di mancata consegna documentato, l’assenza delle formalità sostitutive quando dovute — capaci di neutralizzare la presunzione che la produzione della sola ricevuta genera a favore dell’ente.

Verifiche sul campo

Ipotesi 1 — Casella PEC satura, secondo invio omesso. Una società riceve notizia (tramite l’estratto di ruolo, mesi dopo) che una comunicazione di irregolarità da 8.740 € era stata inviata alla propria PEC il 4 marzo, con esito “casella piena” segnalato dal gestore. L’Agenzia non risulta aver effettuato un secondo tentativo entro i sette giorni successivi previsti dalla norma, né aver attivato le formalità sostitutive di deposito InfoCamere. In questo scenario, la mancata prova del secondo invio (o delle formalità alternative) rende la notifica non perfezionata: il termine di 60 giorni per la risposta non è mai decorso, e la successiva iscrizione a ruolo risulta fondata su un contraddittorio mai validamente instaurato.

Ipotesi 2 — PEC da indirizzo non in INI-PEC, ma ricevuta e compresa. Un professionista riceve regolarmente, sulla propria PEC censita in INI-PEC, una comunicazione di irregolarità per un importo di 3.150 €, inviata però da un indirizzo dell’ente che non risulta iscritto nei registri pubblici, sebbene riconducibile al dominio istituzionale. Il professionista presenta chiarimenti tramite il canale CIVIS entro il termine, dimostrando così di aver compreso pienamente il contenuto dell’atto. In questo caso, la mera provenienza da un indirizzo non registrato non basta a fondare la nullità: senza la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, l’irregolarità formale non travolge la comunicazione, e i chiarimenti forniti seguiranno il loro corso ordinario.

Ipotesi 3 — Notifica in formato PDF senza firma digitale, poi seguita da controllo formale. Un’impresa individuale riceve, il 12 settembre, una comunicazione derivante da un controllo formale ex art. 36-ter, per un importo di 5.980 €, con allegato in semplice formato PDF privo di firma digitale e di attestazione di conformità. L’impresa contesta la validità della notifica sostenendo che l’assenza del formato .p7m renda l’atto inesistente. In questo scenario, l’eccezione basata esclusivamente sul formato del file non è, di per sé, sufficiente: la giurisprudenza ha chiarito che il protocollo di trasmissione PEC assicura comunque la riferibilità del documento all’organo che lo ha emesso, a prescindere dal formato dell’allegato, salvo che l’impresa dimostri un’alterazione concreta o una difformità sostanziale tra il contenuto ricevuto e l’atto effettivamente adottato dall’ufficio. La difesa più efficace, in casi come questo, si sposta quindi dal profilo del formato a quello, più sostanziale, della completezza della motivazione e del rispetto dei termini di decadenza del controllo formale.

Casi particolari

Esistono almeno tre situazioni che si discostano dalla regola generale appena descritta e meritano una valutazione autonoma.

Redditi a tassazione separata. Per questa categoria di redditi, la comunicazione di irregolarità è sempre obbligatoria, indipendentemente dal tipo di controllo, e la sua omissione — o la sua notifica mai perfezionata — comporta la nullità della cartella successiva senza le eccezioni previste per il controllo automatizzato ordinario.

Comunicazione inviata all’intermediario delegato. Se il contribuente ha richiesto, in dichiarazione, che la comunicazione sia inviata all’intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione, un vizio nella notifica alla PEC dell’intermediario (anziché a quella del contribuente) o un errore nell’indirizzo utilizzato comporta che il termine di risposta non decorra affatto, con conseguenze dirette sulla validità dell’intera procedura successiva.

Notifica a persona diversa dal destinatario senza raccomandata informativa. Quando la comunicazione — o la successiva cartella — viene consegnata a un soggetto diverso dal diretto interessato (ad esempio un familiare convivente) senza il successivo invio della raccomandata informativa prevista dalla legge sulle notifiche, la giurisprudenza di merito ha più volte dichiarato la notifica non perfezionata, con l’illegittimità dell’intera procedura conseguente.

Notifica PEC fallita seguita da deposito InfoCamere senza le formalità complete. Un caso di merito recente, relativo a un contribuente lombardo, ha riguardato una PEC restituita con la dicitura “indirizzo non valido”, a fronte della quale l’ente aveva proceduto solo con il deposito telematico presso InfoCamere, omettendo però l’invio della raccomandata informativa al destinatario, prevista dalla norma come adempimento distinto e non sostituibile dalla sola pubblicazione online. I giudici tributari hanno ritenuto che la digitalizzazione della procedura non possa mai sacrificare le garanzie informative minime previste dalla legge, dichiarando l’intera procedura di notifica non perfezionata. Questo insegna che, anche quando l’ente segue correttamente una parte della procedura sostitutiva, la mancanza di uno solo dei passaggi previsti — pubblicazione, deposito, raccomandata informativa — può essere sufficiente a travolgere l’intera notifica.

La casistica appena illustrata conferma quanto la materia richieda continuità di analisi dal primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità: la stessa continuità di strategia difensiva che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, garantisce personalmente nei procedimenti che assume, seguendo il fascicolo senza interruzioni tra i diversi gradi di giudizio.

Comunicazioni di compliance diverse dall’avviso bonario in senso stretto. Accanto alle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis e 36-ter, l’Agenzia delle Entrate invia anche altre comunicazioni finalizzate all’emersione spontanea di anomalie — ad esempio quelle collegate agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) — che non hanno la stessa natura né lo stesso regime di nullità delle comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati o formali. È importante non confondere questi strumenti: un vizio nella notifica di una lettera di compliance non produce, di regola, gli stessi effetti sulla validità di una successiva cartella, poiché tali comunicazioni non costituiscono il presupposto procedimentale obbligatorio previsto dagli artt. 36-bis, 36-ter e dall’art. 6, comma 5, della L. 212/2000. Prima di impostare la strategia difensiva, occorre quindi qualificare con precisione la natura dell’atto ricevuto, poiché a qualificazioni diverse corrispondono regimi di invalidità sensibilmente differenti.

Domande frequenti

Ho ricevuto una PEC con la comunicazione di irregolarità da un indirizzo che non trovo su INI-PEC: è automaticamente nulla? No. La giurisprudenza più recente chiarisce che la mancata iscrizione dell’indirizzo del mittente nei registri pubblici non produce automaticamente la nullità della notifica, quando l’indirizzo sia comunque riconducibile in modo inequivocabile all’ente. Spetta al contribuente dimostrare un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, non un semplice dubbio teorico sulla provenienza.

La mia casella PEC risultava piena: la comunicazione si considera comunque notificata? Dipende. Se al primo tentativo la casella era satura, la legge impone un secondo invio decorsi almeno sette giorni. Se questo secondo tentativo non risulta effettuato, la notifica non può considerarsi perfezionata e il termine di risposta non decorre. La prova di questo passaggio ricade sull’ente che deve dimostrare di aver seguito correttamente la procedura.

Se rispondo comunque alla comunicazione irregolare, perdo il diritto di eccepire il vizio in futuro? È un rischio concreto. Presentare osservazioni o effettuare pagamenti dopo aver ricevuto l’atto può essere interpretato come prova di piena conoscenza del contenuto, sanando il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo. La scelta se rispondere nel merito o limitarsi a eccepire il vizio formale va valutata caso per caso.

Se la comunicazione di irregolarità non mi è mai arrivata, posso comunque contestare la cartella successiva? Sì, ma bisogna distinguere: per il controllo formale (art. 36-ter), l’omessa comunicazione rende sempre nulla la cartella; per il controllo automatizzato (art. 36-bis), l’omissione rileva solo se dal controllo emergeva un risultato diverso da quello dichiarato dallo stesso contribuente, non quando la pretesa derivi da importi che egli stesso aveva dichiarato senza versarli.

Quanto tempo ho per rispondere a una comunicazione di irregolarità ricevuta oggi? Per le comunicazioni emesse dal 1° gennaio 2025, il termine ordinario è di 60 giorni dalla ricezione, elevato a 90 giorni se la comunicazione è trasmessa all’intermediario abilitato. Ricorda che il periodo dal 1° al 31 agosto sospende il computo di questo termine.

È vero che se pago parzialmente dopo aver ricevuto un atto irregolare, sano il vizio di notifica? Sì: la giurisprudenza ha più volte affermato che il versamento, anche parziale, effettuato dopo la ricezione di un atto formalmente viziato è prova che il destinatario ne ha avuto conoscenza, e questo sana la nullità della notifica facendo decorrere i termini per un’eventuale impugnazione futura.

Come faccio a capire se la mia PEC risultava satura o semplicemente non valida al momento dell’invio? Questa informazione risulta dal messaggio di mancata consegna generato automaticamente dal sistema PEC, che riporta una dicitura tecnica standardizzata (ad esempio “casella piena” oppure “indirizzo non valido/non esistente”). È opportuno richiedere questo messaggio, se non conservato, direttamente al proprio gestore di posta elettronica certificata, poiché la distinzione tra le due situazioni determina quali adempimenti l’ente avrebbe dovuto seguire prima di considerare la notifica perfezionata.

Posso ancora contestare la decadenza dell’ente dal potere di notifica anche se non l’ho sollevata subito? In linea di principio la decadenza dal potere di accertamento e riscossione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice tributario, quando emerga dagli atti di causa. Tuttavia è sempre preferibile sollevarla espressamente e tempestivamente nel ricorso, indicando con precisione le date rilevanti, per evitare che la questione resti priva di un adeguato supporto probatorio nel fascicolo.

La mia dichiarazione è stata presentata tramite il mio commercialista: a chi doveva arrivare la comunicazione di irregolarità? Se in dichiarazione è stata espressamente richiesta la trasmissione della comunicazione all’intermediario abilitato, quest’ultimo è il destinatario legittimo, e in tal caso il termine per rispondere è di 90 giorni anziché 60. Se invece non è stata effettuata questa scelta, la comunicazione va inviata direttamente al domicilio digitale o fiscale del contribuente: un invio all’indirizzo sbagliato, in un senso o nell’altro, può comportare che il termine di risposta non sia mai iniziato a decorrere correttamente.

Il quadro giurisprudenziale

Il panorama delle pronunce più recenti in materia disegna un orientamento sostanzialmente coerente, che privilegia la sostanza sulla forma ogni volta che l’atto ha comunque raggiunto il destinatario, ma che mantiene fermi alcuni presidi a tutela del contraddittorio quando la conoscenza effettiva manca del tutto.

Con l’ordinanza n. 34771 del 30 dicembre 2025, la Cassazione ha ribadito che la notifica effettuata con modalità diverse da quella PEC prescritta costituisce nullità sanabile, e non inesistenza, quando pagamenti parziali successivi dimostrino che il destinatario aveva comunque conoscenza dell’atto.

Con l’ordinanza n. 15710 del 12 giugno 2025, la Corte ha stabilito che l’estraneità dell’indirizzo PEC del mittente dal registro INI-PEC non incide di per sé sulla validità della notifica, spettando al contribuente dimostrare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa ne siano derivati.

L’ordinanza n. 8601/2025 ha chiarito che, quando un’intimazione di pagamento si fonda su più cartelle e una di queste non risulta validamente notificata, l’atto è “scindibile”: la nullità colpisce solo la parte relativa a quella specifica pretesa, senza travolgere l’intero provvedimento.

Con le ordinanze n. 12997 e n. 14081 del 2025, la Cassazione ha confermato che la notifica via PEC in semplice formato PDF, priva di firma digitale o di formato .p7m, resta valida, non essendo tale formato imposto come requisito di validità dalla normativa vigente.

L’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025 ha fissato un principio operativo determinante: il secondo tentativo di invio PEC, decorsi sette giorni, è obbligatorio solo quando il primo fallisce per saturazione della casella; se l’indirizzo risulta invece non valido o inattivo, si procede direttamente con le formalità sostitutive di deposito e pubblicazione.

Con l’ordinanza n. 19677 del 17 luglio 2024, la Corte ha confermato che l’invio da un indirizzo PEC non iscritto nell’INI-PEC non invalida automaticamente la notifica, rimanendo presunta corretta la riferibilità dell’atto salvo prova contraria del contribuente.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno affermato che, in assenza della ricevuta di avvenuta consegna per casella satura, la notifica telematica non può dirsi perfezionata, poiché l’autoresponsabilità del destinatario non può prevalere quando viene meno la possibilità concreta di conoscenza dell’atto.

Coerentemente, l’ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025 ha richiamato questi principi, escludendo che il messaggio di “casella piena” possa equivalere a una consegna valida in assenza dei rimedi alternativi previsti dalla legge.

Le Sezioni Unite n. 16979 del 18 maggio 2022 restano il punto di riferimento sull’uso di un indirizzo PEC istituzionale non risultante nei pubblici elenchi: la notifica non è nulla se ha comunque consentito al destinatario di difendersi pienamente, senza incertezza su provenienza e oggetto dell’atto.

Sul versante della comunicazione di irregolarità in senso stretto, l’ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025 ha ribadito che, per il controllo formale ex art. 36-ter, l’ufficio deve comunque comunicare l’esito del controllo prima di iscrivere a ruolo, pena la nullità della cartella, anche in assenza di collaborazione del contribuente.

Con l’ordinanza n. 18078 del 2024, la Cassazione ha invece precisato che, per il controllo automatizzato ex art. 36-bis, l’omessa comunicazione non determina nullità quando il debito derivi da imposte dichiarate ma non versate dallo stesso contribuente, trattandosi in tal caso di mera irregolarità priva di sanzione di nullità.

Infine, con la recentissima ordinanza n. 23264 del 15 luglio 2026 (Sez. Lavoro), la Corte ha ulteriormente consolidato il principio secondo cui la notifica da un indirizzo PEC non censito nei registri pubblici resta valida quando il dominio sia riconducibile in modo inequivocabile all’ente, e ha escluso che un generico timore di rischi informatici, privo di riscontro concreto, possa integrare un pregiudizio rilevante al diritto di difesa.

Dal complesso di queste pronunce emerge un doppio binario interpretativo, che è utile tenere presente per calibrare correttamente ogni strategia difensiva. Da un lato, la Cassazione mostra un evidente favore per la stabilità degli atti tributari quando esiste una prova, anche indiretta, che il contribuente abbia avuto conoscenza effettiva della pretesa: pagamenti parziali, richieste di rateizzazione, presentazione di chiarimenti o di ricorsi vengono tutti letti come indici di raggiungimento dello scopo, capaci di sanare vizi di notifica anche significativi. Dall’altro lato, la stessa Corte non arretra quando manca del tutto la prova tecnica del perfezionamento della trasmissione telematica: l’assenza della ricevuta di avvenuta consegna, l’omissione delle formalità sostitutive previste per legge, la mancata raccomandata informativa restano, in assenza di altri indici di conoscenza, ostacoli che nessuna presunzione di regolarità amministrativa può superare. La differenza tra un ricorso che viene accolto e uno che viene respinto si gioca quasi sempre su questo crinale: la capacità di dimostrare, con documenti tecnici precisi, che la notifica non si è mai perfezionata, oppure — al contrario — che essa ha comunque raggiunto il proprio scopo nonostante l’irregolarità formale. Per questo un’analisi meramente astratta della disciplina non è sufficiente: ogni caso richiede la ricostruzione puntuale della sequenza tecnica dell’invio, degli esiti restituiti dal sistema PEC e del comportamento tenuto dal contribuente successivamente alla ricezione (o alla mancata ricezione) dell’atto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità notificata con modalità PEC discutibili, l’analisi tecnica richiede strumenti precisi, applicati con metodo:

  1. Verifichiamo l’effettiva presenza della comunicazione nel cassetto fiscale del contribuente, indipendentemente dall’esito della PEC ricevuta o non ricevuta.
  2. Recuperiamo e analizziamo la ricevuta di avvenuta consegna o l’avviso di mancata consegna presso il gestore PEC, per stabilire con esattezza la causa tecnica dell’eventuale mancato recapito.
  3. Confrontiamo l’indirizzo PEC del mittente con i registri INI-PEC e INAD, e ricostruiamo la riferibilità del dominio all’ente notificante tramite l’Anagrafe dei domini internet.
  4. Distinguiamo il tipo di controllo sottostante (automatizzato ex art. 36-bis o formale ex art. 36-ter) per individuare il corretto regime di nullità applicabile al caso concreto.
  5. Valutiamo se le formalità sostitutive previste dalla legge (secondo invio, deposito InfoCamere, pubblicazione, raccomandata informativa) siano state effettivamente rispettate dall’ente.
  6. Predisponiamo l’istanza di autotutela quando il vizio è aggredibile in via amministrativa prima dell’iscrizione a ruolo.
  7. Costruiamo il ricorso contro la cartella di pagamento fondata su una comunicazione irregolarmente notificata, ricostruendo la cronologia tecnica dell’invio PEC a supporto dell’eccezione.
  8. Impugniamo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, curando con attenzione che l’atto difensivo non finisca per sanare, involontariamente, il vizio di notifica eccepito.
  9. Seguiamo l’intero grado di giudizio, sino all’eventuale ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata fin dalla prima analisi del caso.
  10. Coordiniamo la componente tributaria della vicenda con l’eventuale componente esecutiva, qualora la cartella non contestata in tempo dovesse sfociare in atti di riscossione forzata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come quello della validità delle notifiche telematiche di atti tributari — dove l’esito del contenzioso dipende spesso da orientamenti di legittimità in continua evoluzione — è proprio l’abilitazione di Cassazionista a pesare maggiormente: seguire la vicenda dalla prima eccezione di nullità fino all’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva e lo stesso studio del fascicolo, evita le rotture di continuità che spesso indeboliscono le difese affidate a professionisti diversi nei vari gradi di giudizio. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti analizzano insieme lo stesso caso, incrociando l’aspetto strettamente processuale della notifica con la corretta ricostruzione della posizione fiscale sottostante.

Il coordinamento tra queste competenze diventa particolarmente rilevante quando la vicenda relativa alla comunicazione di irregolarità non resta isolata, ma si intreccia con una situazione debitoria più ampia: un contribuente che riceve una comunicazione irregolarmente notificata spesso si trova, in parallelo, a gestire altre posizioni fiscali o extra-fiscali che richiedono una lettura d’insieme. In questi casi, avere un unico punto di riferimento che segua sia il profilo strettamente processuale della notifica sia l’eventuale gestione più ampia dell’esposizione debitoria consente di evitare che le diverse pratiche vengano trattate in modo scollegato, con il rischio che una strategia vincente su un fronte venga vanificata da una gestione incoerente sull’altro.

Chiusura

Una comunicazione di irregolarità notificata con una PEC che presenta anomalie non va né ignorata né subita passivamente: la sua sorte dipende da un’analisi tecnica puntuale — tipo di vizio, causa tecnica del mancato recapito, tipo di controllo sottostante — che determina se il contraddittorio si è validamente instaurato oppure no. Proprio perché la materia intreccia diritto tributario sostanziale e regole tecniche sulla notificazione telematica, che vengono riviste dalla Cassazione con pronunce sempre più frequenti, lo Studio Monardo segue questi casi con la prospettiva di chi conosce l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e coordina, sullo stesso fascicolo, competenze legali e tributarie. Attendere l’atto successivo senza aver prima verificato la fondatezza dell’eccezione, o rispondere nel merito senza cautela, può consolidare una pretesa altrimenti contestabile.

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