Introduzione
La crisi da sovraindebitamento riguarda sia le persone fisiche (consumatori e famiglie) sia le aziende (imprese individuali, società, professionisti) e può sfociare in gravi conseguenze: pignoramenti, ipoteche, blocco dei conti correnti, perdita di beni e reputazione. In Italia la tutela dei debitori non fallibili ha compiuto un salto di qualità con la Legge 3/2012 (oggi inglobata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII, d.lgs. 14/2019), che ha introdotto procedure di composizione della crisi calibrate per persone fisiche e per imprese di dimensioni ridotte. Nel 2025 la legislazione è stata ulteriormente aggiornata con il decreto correttivo n. 136/2024, il D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata e con norme fiscali di “pace fiscale” come la rottamazione quater (legge 197/2022) e la più recente rottamazione quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026. Per affrontare tali temi occorre una guida completa e aggiornata.
Perché è importante affrontare tempestivamente la crisi
- Rischio di azioni esecutive: la notifica di cartelle esattoriali, atti di pignoramento o intimazioni di pagamento può culminare nel blocco dei conti, nel pignoramento dell’abitazione o dell’azienda e nell’interruzione dell’attività lavorativa.
- Errori da evitare: ignorare gli avvisi, pagare a rate senza valutare i benefici di soluzioni giudiziali o accettare proposte prive di fondamento può peggiorare la situazione.
- Urgenza: molte procedure prevedono termini perentori (10, 30 o 60 giorni) entro i quali è possibile impugnare l’atto o presentare un piano di ristrutturazione; la tardività può comportare la decadenza dalle tutele.
- Opportunità di ristrutturazione: la Legge 3 e il CCII consentono di sospendere temporaneamente le esecuzioni e di proporre piani che riducono o dilazionano il debito; la recente normativa sulla rottamazione permette di estinguere cartelle pagando solo il capitale dovuto.
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- È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 , che richiede indipendenza, riservatezza e capacità di mediare con i creditori.
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Cosa possiamo fare per te:
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- Trattative con i creditori e predisposizione di piani di rientro sostenibili.
- Presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o concordati minori.
- Consulenza su rottamazione, saldo e stralcio e altre definizioni agevolate.
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Parte I – Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Evoluzione legislativa: dalla Legge 3/2012 al Codice della crisi
La Legge 3/2012 è stata la prima disciplina organica italiana per le persone sovraindebitate che non possono accedere al fallimento. Essa definiva il sovraindebitamento come lo stato del debitore che si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”; definiva inoltre il consumatore come la persona fisica che ha contratto obbligazioni solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Dal 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), d.lgs. 14/2019 (come modificato dal d.lgs. 83/2022 e dal d.lgs. 136/2024), ha riordinato la materia. L’articolo 1 stabilisce che il codice regola la crisi o l’insolvenza dei debitori, comprendendo imprenditori, professionisti e consumatori . L’articolo 2 definisce:
- Crisi: la probabile insolvenza futura del debitore .
- Insolvenza: lo stato d’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni .
- Sovraindebitamento: la situazione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio, come definita dalla Legge 3/2012 .
- Impresa minore: l’imprenditore che non supera congiuntamente determinati limiti di fatturato, attivo e debiti , condizione che consente l’accesso a procedure semplificate.
Il CCII ha assorbito le procedure della Legge 3/2012, differenziandole per soggetti:
- Piano del consumatore (artt. 67-71 CCII) per persone fisiche non imprenditrici.
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII) per imprese minori, professionisti, start‑up e lavoratori autonomi che non rientrano nel fallimento.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata (artt. 86-119 CCII) per soggetti diversi dai consumatori.
2. Definizioni e ambito di applicazione
2.1 Persone fisiche (consumatori)
I consumatori sono persone fisiche che hanno contratto obbligazioni esclusivamente per bisogni personali o familiari. Per i consumatori la procedura di riferimento è il piano del consumatore (artt. 67‑71 CCII), che permette di presentare un piano di ristrutturazione con la supervisione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) e l’omologazione del giudice.
Caratteristiche principali:
- Accesso riservato alle persone fisiche non imprenditrici; se il soggetto è imprenditore, la procedura applicabile è il concordato minore o la liquidazione controllata.
- Il piano può prevedere anche la falcidia dei crediti privilegiati, purché il creditore ottenga almeno quanto riceverebbe in caso di liquidazione .
- Non è richiesto il voto dei creditori: questi possono presentare osservazioni, ma il giudice valuta la convenienza per il creditore dissenziente .
- È prevista la sospensione delle azioni esecutive sin dalla presentazione del piano .
2.2 Aziende e imprese minori
Per imprese minori, lavoratori autonomi, professionisti e società di persone non soggette a fallimento, la procedura principale è il concordato minore (artt. 74‑83 CCII). L’articolo 74 stabilisce che il concordato minore è proponibile dai debitori diversi dai consumatori quando consente la continuità dell’attività o, se non sussistono le condizioni di continuità, prevede l’apporto di finanza esterna . Sono ammesse falcidie e suddivisioni in classi dei creditori . La procedura richiede il voto dei creditori e l’eventuale presenza del commissario giudiziale .
2.3 Imprese familiari e procedure congiunte
L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia conviventi di presentare una procedura familiare quando il sovraindebitamento ha origine comune. Le masse attive e passive rimangono distinte, ma le procedure sono gestite in modo coordinato . Se uno dei familiari è consumatore e l’altro imprenditore, la disciplina del piano del consumatore non si applica (salvo l’esdebitazione) .
2.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
L’art. 283 CCII introduce un istituto innovativo di esdebitazione per il debitore incapiente: un soggetto privo di beni e redditi può ottenere la cancellazione dei debiti residui una sola volta, se dimostra buona fede e collaborazione . Questa esdebitazione può essere revocata se, entro tre anni dal decreto, il debitore acquisisce beni di valore superiore a quello impignorabile .
3. Procedura per il piano del consumatore
3.1 Presentazione della domanda
Il consumatore presenta domanda all’OCC allegando:
- Documento di identità, codice fiscale.
- Elenco dei creditori, con l’indicazione delle somme dovute.
- Stato reddituale e patrimoniale.
- Certificato di stato di famiglia e documenti fiscali.
- Proposta di piano con prospetto di pagamento e indicazione delle risorse (stipendi, pensioni, eventuali aiuti familiari).
L’OCC verifica i requisiti e redige una relazione particolareggiata, attestando veridicità dei dati e fattibilità del piano. Il piano può prevedere pagamenti in percentuale ai creditori e dilazioni. Secondo la Cassazione, la moratoria annuale dei crediti privilegiati ex art. 8 della Legge 3/2012 non impedisce dilazioni più lunghe se convengono ai creditori .
3.2 Apertura e omologazione del piano
Il giudice, ricevuta la proposta, dispone l’apertura della procedura con decreto non reclamabile. Pubblica l’avviso sul registro delle procedure e fissa un termine per i creditori per depositare osservazioni . Può concedere misure protettive, sospendendo le azioni esecutive e gli interessi moratori; può revocarle se rileva atti in frode . Dopo aver valutato le osservazioni, il giudice omologa o rigetta il piano; l’omologazione può essere concessa nonostante l’opposizione del creditore se questi non dimostra di ottenere un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione .
3.3 Esecuzione del piano
Una volta omologato, il piano è vincolante per tutti i creditori. Il debitore effettua i pagamenti secondo le scadenze. L’OCC verifica ogni sei mesi l’esecuzione e riferisce al giudice; i pagamenti effettuati al di fuori del piano sono inefficaci . Il giudice può revocare l’omologazione in caso di inadempimento sostanziale o di condotte fraudolente .
3.4 Giurisprudenza rilevante sul piano del consumatore
- Legittimazione al reclamo: la Cassazione n. 5157/2025 ha stabilito che può proporre reclamo contro il decreto di omologa solo chi ha assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio e sia rimasto soccombente; i creditori non convocati o irregolarmente avvisati hanno legittimazione straordinaria .
- Termini per il reclamo: la Cassazione n. 34158/2024 (richiamata da Pianodebiti) ha stabilito che se il decreto di omologa non viene notificato o comunicato, il termine per proporre reclamo è quello “lungo” di sei mesi ex art. 327 c.p.c., non quello breve di dieci giorni.
- Moratoria per crediti privilegiati: Cassazione n. 4622/2024 ha chiarito che il piano del consumatore può prevedere una moratoria superiore a un anno per i crediti privilegiati se ciò conviene ai creditori .
- Comportamento del debitore: la Cassazione n. 30538/2024 ha precisato che nella procedura di accordo è necessario valutare la affidabilità del proponente sulla base del comportamento pregresso; l’Agenzia delle Entrate è titolare del diritto di voto per i crediti tributari mentre l’agente della riscossione agisce solo come nuncius .
4. Procedura per il concordato minore
4.1 Requisiti e presentazione della proposta
Il concordato minore è riservato ai soggetti diversi dai consumatori: imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative, società agricole, associazioni e fondazioni. Possono accedere anche le imprese cancellate dal registro entro un anno. La proposta deve:
- Prevedere la continuità aziendale ovvero, se si tratta di liquidazione, l’apporto di nuove risorse esterne .
- Indicare i creditori e suddividerli in classi omogenee, proponendo la percentuale di soddisfacimento.
- Essere accompagnata dalla relazione dell’OCC con attestazione di fattibilità.
4.2 Procedimento di ammissione e omologazione
Il giudice apre la procedura con decreto non reclamabile e nomina, se necessario, un commissario giudiziale al posto dell’OCC . Può autorizzare la sospensione delle azioni esecutive e delle ipoteche iscritte . I creditori esprimono il voto entro il termine fissato; l’adesione si forma quando la maggioranza dei crediti ammessi in ciascuna classe approva il piano. Il giudice può omologare il concordato anche in assenza di voto unanime se ritiene la proposta conveniente.
4.3 Esecuzione del concordato
Una volta omologato, il piano viene eseguito sotto la vigilanza del commissario. I pagamenti vengono effettuati attraverso un conto dedicato; eventuali atti fuori piano sono inefficaci. In caso di inadempimento, il giudice può revocare il concordato e aprire la liquidazione controllata.
4.4 Giurisprudenza rilevante sul concordato minore
- Imposizione del fondo spese: la Cassazione n. 17721/2025 ha stabilito che il giudice può imporre al debitore di versare un fondo spese per coprire i costi della procedura; la mancata costituzione del fondo non comporta la revoca dell’apertura, ma può essere valutata nel giudizio di fattibilità .
- Ordine delle cause di prelazione: la Cassazione n. 28574/2025 ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause di prelazione, pena l’inammissibilità della proposta; il giudice può rilevarlo d’ufficio .
- Liquidazione controllata e soglia di 50.000 euro: la Cassazione n. 17508/2025 ha chiarito che, ai fini dell’apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore, occorre accertare che i debiti scaduti siano almeno 50.000 euro; devono essere considerati anche i debiti “postergati” e temporaneamente inesigibili ex art. 2467 c.c. .
- Inammissibilità della liquidazione: la Cassazione n. 11448/2025 ha stabilito che il provvedimento che dichiara inammissibile l’apertura della liquidazione del patrimonio non è ricorribile per cassazione perché non è definitivo e non preclude la riproposizione della domanda .
5. Liquidazione controllata
Quando il piano o il concordato non sono praticabili o quando il debitore vuole liberarsi completamente dei debiti, può ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268‑284 CCII), procedura che sostituisce la “liquidazione del patrimonio” della Legge 3/2012. La liquidazione controllata consente di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori e, al termine, ottenere l’esdebitazione.
5.1 Avvio e svolgimento
La liquidazione controllata può essere richiesta dal debitore, da un creditore o dal pubblico ministero. Il giudice nomina un liquidatore e dispone la liquidazione dei beni. Il debitore deve collaborare e ha l’obbligo di conservare i documenti; non può compiere nuovi atti dispositivi. I creditori presentano la domanda di ammissione al passivo; il liquidatore forma lo stato passivo. Dopo la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato, il liquidatore chiede la chiusura della procedura.
5.2 Impossibilità di ritirarsi dalla procedura
La Cassazione n. 18118/2025 ha stabilito che, una volta aperta la liquidazione, il debitore non può rinunciarvi: la procedura può chiudersi solo quando i creditori non presentano domande di insinuazione; occorre pagare almeno le spese prededucibili . Questa decisione rafforza la serietà della scelta di ricorrere alla liquidazione.
5.3 Esdebitazione finale
Con l’esdebitazione, il debitore ottiene la cancellazione dei debiti residui e può tornare a una vita economica normale. L’art. 283 CCII prevede la esdebitazione del sovraindebitato incapiente per chi non dispone di alcun patrimonio e di redditi oltre la soglia dell’ISEE; tale beneficio può essere concesso una sola volta, richiede la presentazione della lista dei creditori e di un’apposita relazione dell’OCC .
6. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021 ha introdotto una procedura stragiudiziale denominata composizione negoziata della crisi, che consente alle imprese in difficoltà di avviare una trattativa assistita da un esperto indipendente per scongiurare l’insolvenza. L’art. 4 del decreto stabilisce che l’esperto deve essere indipendente, evitare conflitti di interessi e mantenere la riservatezza; le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative . L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore, può assistere gli imprenditori in questa procedura, che si differenzia dal concordato minore perché mira alla continuazione dell’attività e si svolge fuori dal tribunale.
7. Pace fiscale: rottamazione quater e quinquies
Le definizioni agevolate introdotte dal legislatore negli ultimi anni costituiscono strumenti complementari per ridurre o estinguere debiti fiscali iscritti a ruolo. Pur non rientrando nelle procedure di sovraindebitamento, sono rilevanti per chi vuole ristrutturare la propria posizione prima di ricorrere al CCII.
7.1 Rottamazione quater (Legge 197/2022 e successive modifiche)
La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la c.d. rottamazione quater, disciplinata dall’art. 1 commi 231‑252. Essa consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’importo dovuto a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecutive, con esclusione di sanzioni e interessi . La stessa legge prevede anche lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro per gli anni 2000‑2015 (commi 222‑230) .
Il termine iniziale per aderire alla rottamazione quater era fissato al 30 aprile 2023. Il D.L. 51/2023, convertito dalla legge 87/2023, ha prorogato i termini:
- Presentazione della domanda: prorogata al 30 giugno 2023 .
- Comunicazione delle somme dovute da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione: entro il 30 settembre 2023 .
- Pagamento: entro il 31 ottobre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni; le prime due rate (10 % ciascuna) scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le successive con scadenze a febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno, con interessi al 2 % annuo .
Il D.L. 51/2023 prevede anche proroghe per i soggetti colpiti da calamità (“Decreto Alluvione”), estendendo il termine per la domanda e i pagamenti di 3 mesi .
Riammissione e legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024 “Milleproroghe”)
Nel 2024 molti contribuenti sono decaduti dalla rottamazione quater per mancato o tardivo pagamento. L’art. 3‑bis del D.L. 202/2024, inserito in sede di conversione dalla legge 15/2025, ha previsto la riammissione dei decaduti. Secondo il dossier della Camera, l’art. 3‑bis consente ai contribuenti di aderire di nuovo alla rottamazione quater entro il 30 aprile 2025 . Tale norma consente di recuperare i benefici perduti, purché vengano versate le rate scadute entro i nuovi termini, e definisce ulteriori differimenti in materia di dichiarazioni fiscali.
Effetti e criticità
La definizione agevolata estingue le cartelle limitatamente ai debiti indicati nella domanda; il mancato pagamento di una rata superiore a cinque giorni comporta l’inefficacia della definizione e i versamenti effettuati sono considerati acconti . Inoltre, la rottamazione non si estende a sanzioni penali e non sospende l’avvio di procedure esecutive estranee ai carichi rottamati.
7.2 Rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026)
La legge di bilancio 2026 (non ancora pubblicata in via ufficiale ma illustrata da fonti specialistiche) introduce la rottamazione quinquies, ampliando l’ambito temporale ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Le principali caratteristiche sono:
- Soggetti beneficiari: tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, con debiti tributari, previdenziali e sanzionatori affidati entro il 31 dicembre 2023 .
- Debiti ammessi: imposte (IRPEF, IRES, IVA, imposte sostitutive), contributi INPS, tributi locali come IMU e TARI (solo se l’ente locale aderisce), somme da controlli automatici .
- Debiti esclusi: carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023, avvisi di accertamento non iscritti a ruolo, dazi e risorse europee, sanzioni penali .
- Importi dovuti: solo il capitale originario, le spese di notifica e le spese esecutive; sono esclusi interessi, sanzioni e aggio .
- Domanda: da presentare online sul portale di Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026; ADER comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026; il pagamento va effettuato entro il 31 luglio 2026 .
- Rateizzazione: fino a 54 rate bimestrali (9 anni); l’interesse sulle rate successive alla prima è pari al 4 % annuo .
L’introduzione della rottamazione quinquies rappresenta la continuazione della “pace fiscale” e offre un’opportunità ulteriore ai contribuenti che non hanno aderito alla rottamazione quater o che vi erano decaduti.
Parte II – Procedura passo per passo
8. Cosa accade dopo la notifica dell’atto (cartella o intimazione)
- Ricezione dell’atto: l’agente della riscossione notifica una cartella di pagamento, un avviso di intimazione o un atto di pignoramento. Bisogna controllare la data di notifica (spesso tramite raccomandata o PEC).
- Verifica dei termini: entro 60 giorni dalla notifica della cartella è possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria). Per atti dell’INPS o dell’INAIL, il ricorso va presentato entro 40 giorni.
- Verifica dei vizi: spesso le cartelle contengono errori (prescrizione, decadenza, mancanza di motivazione, omessa notifica del precedente avviso). L’avvocato verifica se esistono motivi per contestare l’atto.
- Valutazione della solvibilità: se il debito è elevato e il contribuente è incapace di farvi fronte, conviene valutare l’accesso alle procedure di composizione della crisi o alla rottamazione.
- Richiesta di sospensione: se si presenta un piano del consumatore o un concordato, il giudice può concedere la sospensione delle azioni esecutive fin dalla fase introduttiva . In alcuni casi è possibile ottenere la sospensione anche davanti al giudice tributario mediante la proposizione di un ricorso cautelare.
9. Termini e scadenze nelle procedure di composizione della crisi
| Procedura | Termine per presentare la domanda | Durata della sospensione | Altro |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Prima dell’avvio di azioni esecutive o in pendenza di queste. | Misure protettive fino all’omologa; revocabili in caso di frode . | Non richiede il voto dei creditori. |
| Concordato minore | Prima o anche dopo l’avvio di azioni esecutive, purché si provveda al deposito della proposta entro il termine assegnato dal giudice. | Il giudice può sospendere le esecuzioni per 120 giorni rinnovabili . | Richiede il voto dei creditori; possibile nomina del commissario. |
| Accordo di ristrutturazione | Può essere presentato da imprenditori non fallibili; occorre l’adesione di almeno il 60 % dei crediti. | Misure protettive analoghe al concordato. | Permette l’esdebitazione se il piano è eseguito. |
| Liquidazione controllata | Sempre possibile; può essere richiesta anche dal creditore. | Non vi sono misure protettive, salvo sospensione dei singoli atti. | Il debitore non può ritirarsi una volta aperta . |
| Rottamazione quater | Domanda entro 30 giugno 2023 (prorogata) e riammissione entro 30 aprile 2025 . | Nessuna sospensione automatica; occorre pagare entro i termini per evitare la decadenza. | Debiti 2000‑2022, rate fino a 5 anni . |
| Rottamazione quinquies | Domanda entro 30 aprile 2026 . | Nessuna sospensione automatica; termini da rispettare per rate o pagamento in unica soluzione. | Debiti 2000‑2023; rate fino a 9 anni . |
10. Diritti e doveri del debitore
- Collaborazione e trasparenza: il debitore deve fornire all’OCC tutti i documenti e informazioni utili; dichiarazioni false comportano l’inammissibilità della domanda o la revoca dell’omologazione.
- Parità di trattamento: nelle proposte occorre rispettare l’ordine delle cause di prelazione (crediti privilegiati, chirografari, ecc.); la Cassazione ha ribadito che la violazione di tale ordine determina l’inammissibilità della domanda .
- Responsabilità per atti in frode: compiere atti di depauperamento del patrimonio (ad esempio, cedere beni a parenti) può portare alla revoca del piano o all’apertura della liquidazione controllata .
- Obbligo di pagamento delle rate: per la rottamazione le rate devono essere pagate entro le scadenze; il ritardo superiore a cinque giorni comporta l’inefficacia della definizione .
Parte III – Difese e strategie legali
11. Come impugnare cartelle e atti esecutivi
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento. È necessario indicare i motivi di illegittimità (prescrizione, decadenza, errori di calcolo). La presentazione del ricorso consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione in presenza di grave e irreparabile danno.
- Opposizione all’esecuzione: contro pignoramenti immobiliari o mobiliari si propone opposizione ex art. 615 c.p.c. L’opposizione consente di contestare il titolo (cartella, avviso) o la procedura esecutiva.
- Opposizione agli atti esecutivi: ex art. 617 c.p.c., per contestare vizi formali degli atti (notifica irregolare, mancata indicazione del responsabile del procedimento).
- Sospensione amministrativa: presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in caso di rateizzazioni o prima di aderire alla rottamazione.
- Istanza di autotutela: per chiedere all’ente creditore l’annullamento dell’atto qualora presenti evidenti illegittimità.
12. Strategie difensive nella composizione della crisi
- Piano del consumatore: conviene quando il debitore ha redditi costanti (stipendio, pensione) ma non possiede beni; consente di proporre pagamenti in percentuale. È importante predisporre un fondo spese sufficiente per coprire i costi della procedura (compenso OCC, spese legali) e considerare che il giudice può imporre un deposito .
- Concordato minore con continuità: indicato per imprese che intendono proseguire l’attività; richiede un piano industriale e la dimostrazione di come le risorse generate finanzieranno i creditori. Può prevedere la suddivisione in classi e la falcidia dei creditori chirografari.
- Concordato minore liquidatorio: prevede la liquidazione dei beni e il possibile apporto di finanza esterna (es. familiari); consente al debitore di mantenere l’azienda solo se la continuazione genera un valore maggiore per i creditori .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: alternativa per le imprese che possono contare sull’adesione di almeno il 60 % dei creditori; consente una negoziazione meno rigida del concordato.
- Composizione negoziata: procedure extragiudiziali coordinate da un esperto, utile per prevenire l’insolvenza e ottenere la moratoria degli obblighi fiscali, previdenziali e dei contratti in essere .
13. Strumenti alternativi: rottamazione, saldo e stralcio, definizioni agevolate
- Rottamazione quater: consente di estinguere i debiti a ruolo affidati fino al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese; è necessario presentare domanda entro i termini e rispettare le scadenze di pagamento . La riammissione 2025 consente di recuperare la definizione per chi è decaduto .
- Saldo e stralcio (art. 1 commi 186‑199 legge 145/2018): consente ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro e in grave difficoltà economica di estinguere i debiti pagando una quota ridotta del capitale.
- Definizione delle liti pendenti (legge 197/2022, commi 186‑205): consente di chiudere il contenzioso tributario con uno sconto sulle sanzioni, pagando il solo tributo e gli interessi.
- Definizione dei processi verbali di constatazione (PVC): regolarizza le contestazioni fiscali emergenti dai verbali, mediante il pagamento di imposte e una sanzione ridotta.
- Rottamazione quinquies: come detto, permette di estinguere carichi 2000‑2023 con un piano di pagamento fino a 9 anni . È particolarmente utile per chi ha debiti recenti o importi elevati.
14. Errori comuni e consigli pratici
- Rivolgersi a professionisti improvvisati: le procedure di composizione della crisi richiedono competenze giuridiche, tributarie e contabili; occorre affidarsi a un avvocato cassazionista e a un team multidisciplinare.
- Presentare domande incomplete: la mancanza di documenti (ad esempio, il dettaglio di tutti i creditori) può portare all’inammissibilità; l’OCC deve poter attestare la completezza.
- Mancato rispetto dei pagamenti: sia nei piani che nella rottamazione, il ritardo nel versamento determina la decadenza e il ritorno alle azioni esecutive.
- Sottovalutare i costi: oltre al capitale da versare ai creditori, bisogna prevedere il compenso dell’OCC, le spese giudiziali e eventuali consulenze tecniche.
- Non valutare la coerenza del piano: i giudici tendono a verificare la meritevolezza e la sostenibilità; ad esempio, la Cassazione ha ribadito che la proposta non può derogare all’ordine delle cause di prelazione .
- Trascurare le opportunità della composizione negoziata: molte crisi aziendali possono essere risolte evitando l’intervento del tribunale tramite l’esperto negoziatore.
- Ignorare gli effetti fiscali: alcune soluzioni (ad esempio la rottamazione) escludono interessi e sanzioni ma non l’IVA; occorre comprendere esattamente cosa viene stralciato.
- Credere che la liquidazione sia revocabile: una volta aperta la liquidazione controllata, non è possibile rinunciarvi ; occorre valutare attentamente la scelta.
Parte IV – Tabelle riepilogative
15. Confronto tra piano del consumatore e concordato minore
| Aspetto | Piano del consumatore (persone fisiche) | Concordato minore (imprese e professionisti) |
|---|---|---|
| Soggetti ammessi | Persone fisiche non imprenditrici (consumatori) | Imprese minori, professionisti, lavoratori autonomi, società non fallibili |
| Voto dei creditori | Non necessario; i creditori formulano osservazioni; il giudice valuta la convenienza | Necessario: il piano è approvato se votato dalla maggioranza delle classi |
| Continuità aziendale | Non prevista; il piano riguarda i redditi personali | Può prevedere la continuazione dell’attività o la liquidazione con apporto di finanza esterna |
| Falcidia dei creditori privilegiati | Possibile se il creditore ottiene almeno quanto riceverebbe nella liquidazione ; la Cassazione ammette moratoria oltre l’anno | Possibile falcidiare i creditori chirografari; il rispetto delle cause di prelazione è obbligatorio |
| Attestazione | Il piano è accompagnato dalla relazione dell’OCC con attestazione di veridicità | Necessaria relazione dell’OCC e attestazione di fattibilità; il giudice può nominare un commissario |
| Sospensione delle esecuzioni | Il giudice può accordare misure protettive fino all’omologazione | Il giudice può sospendere le esecuzioni fino a 120 giorni; iscrizioni ipotecarie e pignoramenti non possono essere eseguiti |
| Risultato finale | Esdebitazione al termine del piano se eseguito correttamente | Esdebitazione dopo l’esecuzione del concordato minore; in caso di inadempimento è possibile la liquidazione controllata |
| Meritevolezza | Non richiede valutazione di meritevolezza ma il giudice può rigettare il piano se fraudolento | Il giudice valuta l’affidabilità del proponente anche sulla base di comportamenti pregressi |
16. Tabella delle principali sentenze (2024‑2025)
| Sentenza | Argomento | Principio enunciato / massima |
|---|---|---|
| Cass. 4622/2024 | Moratoria dei crediti privilegiati nel piano del consumatore | La moratoria di un anno ex art. 8 Legge 3/2012 può essere superata se il piano offre ai creditori un trattamento comunque conveniente . |
| Cass. 30538/2024 | Accordo di composizione della crisi – affidabilità del debitore | Il tribunale deve valutare la condotta pregressa del proponente; l’Agenzia delle Entrate è titolare del diritto di voto per i crediti tributari . |
| Cass. 5157/2025 | Reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore | Può presentare reclamo solo chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio; eccezione per il creditore non convocato . |
| Cass. 17721/2025 | Concordato minore – fondo spese | Il giudice può imporre il deposito di un fondo spese, ma la sua mancata costituzione non comporta la revoca della procedura . |
| Cass. 17508/2025 | Liquidazione controllata – soglia di 50.000 euro | Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata devono essere considerati anche i debiti postergati ex art. 2467 c.c., se scaduti e non pagati . |
| Cass. 11448/2025 | Ricorribilità per cassazione | Il provvedimento che dichiara inammissibile l’apertura della liquidazione non è ricorribile per cassazione perché non definitivo . |
| Cass. 28574/2025 | Concordato minore – ordine delle prelazioni | La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c.; il mancato rispetto determina l’inammissibilità rilevabile d’ufficio . |
Parte V – Domande frequenti (FAQ)
17. FAQ su Legge 3, CCII e rottamazione
- Chi può presentare il piano del consumatore?
Possono presentarlo le persone fisiche non imprenditrici che si trovano in stato di sovraindebitamento e che non hanno contratto debiti per scopi professionali o imprenditoriali. Se il debitore esercita anche attività d’impresa, dovrà ricorrere al concordato minore o ad altre procedure. - Quali requisiti deve avere un’impresa per accedere al concordato minore?
Deve essere un’impresa minore o un lavoratore autonomo non soggetto a fallimento; la proposta deve prevedere la continuità aziendale o l’apporto di risorse esterne . Il piano richiede il voto dei creditori. - È possibile salvare la prima casa con il piano del consumatore?
Sì. La norma consente di escludere l’abitazione principale dalla liquidazione se il valore dell’immobile non è eccessivo rispetto al debito e se la casa è l’unico immobile del debitore. In molti piani, la rata del mutuo o un affitto simulato consente di continuare a pagare e mantenere l’abitazione. - Cosa succede se non pago una rata del piano o della rottamazione?
Nel piano del consumatore la mancata esecuzione sostanziale può comportare la revoca dell’omologazione e l’apertura della liquidazione controllata . Nella rottamazione il ritardo superiore a cinque giorni comporta l’inefficacia della definizione e la perdita dei benefici . - Quanto dura la sospensione delle azioni esecutive nel concordato minore?
Il giudice può sospendere le esecuzioni fino a 120 giorni, prorogabili; durante la sospensione non possono essere iscritti ipoteche o avviati pignoramenti . - Quali documenti servono per avviare un piano del consumatore?
È necessario presentare: elenco completo dei creditori, documenti fiscali, stato patrimoniale, elenco delle spese mensili, attestazioni ISEE e qualsiasi documento che dimostri redditi e passività. - È possibile includere debiti fiscali e contributivi nel piano?
Sì. I debiti erariali e previdenziali possono essere inclusi; per i piani del consumatore e i concordati minori i crediti privilegiati possono essere falcidiati solo se la proposta garantisce loro un trattamento non inferiore a quello ottenibile in liquidazione . - Quando conviene la liquidazione controllata?
Conviene quando il debitore non dispone di redditi sufficienti a pagare un piano e quando non è in grado di proseguire l’attività. È una soluzione radicale che consente di cancellare i debiti residui, ma una volta aperta non può essere revocata . - Posso chiedere l’esdebitazione se non ho beni?
Sì, grazie all’art. 283 CCII che prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Il debitore deve dimostrare la meritevolezza e che non ha beni o redditi oltre la soglia; l’esdebitazione può essere concessa una sola volta . - Il piano del consumatore richiede il voto dei creditori?
No. I creditori possono presentare osservazioni; il giudice decide se il piano è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria . - Sono un professionista con partita IVA: posso accedere al piano del consumatore?
Se i debiti derivano dall’attività professionale, non si è qualificati come consumatore e occorre presentare un concordato minore o un accordo di ristrutturazione. Tuttavia, se i debiti sono misti (personali e professionali), si può valutare la procedura familiare con distinzione delle masse . - Le multe stradali possono essere rottamate?
Nella rottamazione quater e quinquies sono ammesse le multe stradali solo per la parte accessoria (interessi e maggiorazioni); la sanzione principale deve essere pagata per intero . - Posso compensare i crediti con i debiti in rottamazione?
No. La normativa della rottamazione non prevede la compensazione tra crediti e debiti; occorre versare le somme dovute con il modello F24. - Qual è la differenza tra rottamazione quater e quinquies?
La rottamazione quater riguarda i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 e prevede al massimo 18 rate con interessi al 2 % ; la rottamazione quinquies estende l’ambito fino al 31 dicembre 2023 e consente di versare in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 4 % . - Cosa succede se l’OCC segnala atti in frode?
Il giudice può revocare la procedura e ordinare l’apertura della liquidazione controllata; i creditori o il pubblico ministero possono presentare reclamo ai sensi dell’art. 80 CCII. - È possibile presentare un piano familiare?
Sì. I membri di una stessa famiglia conviventi possono proporre un unico piano; tuttavia, se uno dei membri è imprenditore, la disciplina del piano del consumatore non si applica . - Quali garanzie offre la composizione negoziata?
Consente di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente; le banche sono obbligate a partecipare; non sono previste misure giudiziali ma si possono ottenere moratorie sui pagamenti . - Posso includere i debiti con amici o familiari nel piano?
Tutti i debiti devono essere indicati. Nelle procedure concorsuali non si può discriminare tra creditori; eventuali rimborsi a parenti nei sei mesi precedenti la procedura potrebbero essere revocati. - Quali sono i costi della procedura?
Il compenso dell’OCC è stabilito dal D.M. 2022 e varia in base al numero di creditori e all’importo del debito; a ciò si aggiungono le spese legali e le tasse di registrazione. Nei piani del consumatore i costi possono essere inseriti tra i debiti da pagare con prelazione. - Quando si ottiene l’esdebitazione?
Nel piano del consumatore, al termine dell’esecuzione e del pagamento delle somme. Nel concordato minore, dopo l’integrale attuazione del piano. Nella liquidazione controllata, al momento della chiusura e dopo aver rispettato gli obblighi di cooperazione e se i creditori non ottengono un soddisfacimento maggiore .
Parte VI – Simulazioni pratiche e numeriche
Caso 1: Famiglia con debiti da mutuo e finanziamenti
Situazione: una coppia con due figli, reddito netto mensile complessivo di 2.700 euro, ha un mutuo residuo sulla prima casa (120.000 euro) e finanziamenti per l’auto e arredamento per 40.000 euro. A causa della perdita di lavoro di uno dei coniugi, sono arretrati di 8 rate del mutuo e hanno ricevuto l’intimazione di pignoramento.
Soluzione proposta:
- Presentare un piano del consumatore per ristrutturare i debiti: mantenere l’abitazione principale proponendo il pagamento delle rate arretrate nell’arco di 10 anni; offrire ai creditori chirografari il 20 % del credito in 60 rate mensili di 100 euro ciascuna.
- Chiedere al giudice la sospensione del pignoramento e delle procedure esecutive; il mutuo potrebbe essere mantenuto con pagamento regolare.
- Inserire nel piano un fondo spese di 7.000 euro per coprire le spese dell’OCC e le spese giudiziali.
- Ottenuta l’omologazione, la famiglia paga 300 euro al mese per il mutuo e 100 euro al mese ai creditori chirografari; dopo 5 anni ottiene l’esdebitazione per il restante 80 % dei debiti chirografari.
Caso 2: Impresa individuale artigiana con debiti fiscali
Situazione: un artigiano con fatturato annuo di 250.000 euro ha debiti fiscali e contributivi per 150.000 euro (anni 2020‑2023). Ha ricevuto cartelle esattoriali con sanzioni e interessi e rischia il pignoramento del laboratorio.
Soluzione proposta:
- Rottamazione quater per cartelle riferite al periodo fino al 30 giugno 2022; presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . L’importo da pagare potrebbe ridursi a 90.000 euro in 18 rate; questo riduce l’esposizione e blocca le azioni esecutive sugli importi rottamati.
- Per i debiti 2023 non rientranti nella rottamazione quater, predisporre un concordato minore con proposta di pagamento del 30 % in 5 anni grazie alla continuità dell’attività; la proposta prevede la vendita di un macchinario non essenziale e l’apporto di 20.000 euro di un parente.
- Il giudice sospende le procedure esecutive per consentire l’approvazione del concordato .
- Se il concordato viene approvato, l’impresa continua l’attività, paga i debiti fiscali in percentuale e ottiene l’esdebitazione al termine.
Caso 3: Start‑up innovativa in crisi di liquidità
Situazione: una start‑up del settore tecnologico con 8 dipendenti ha fatturato 400.000 euro annui ma non è ancora profittevole. Ha debiti con fornitori e banche per 300.000 euro; la banca rifiuta di rinegoziare il finanziamento.
Soluzione proposta:
- Avviare una composizione negoziata della crisi con la nomina dell’Avv. Monardo come esperto: si contattano i creditori principali, si presenta un piano di rilancio che prevede la ricerca di investitori e la dilazione dei debiti a 5 anni. Le banche sono obbligate a partecipare alla negoziazione .
- Nel frattempo si valutano gli incentivi statali e le garanzie del Fondo PMI; si ottiene una moratoria temporanea dei debiti.
- Se la trattativa ha esito positivo, si evita il ricorso al concordato minore; in caso contrario, si potrà predisporre un piano di continuità con accordo di ristrutturazione.
Caso 4: Persona fisica incapiente
Situazione: un pensionato privo di beni immobili ha debiti da prestiti personali per 25.000 euro, un reddito pensionistico di 700 euro e nessuna capacità di rimborso. Le finanziarie hanno avviato il pignoramento del quinto della pensione.
Soluzione proposta:
- Presentare domanda di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII. Allegare elenco dei creditori e documentazione ISEE inferiore alla soglia di povertà .
- L’OCC redige una relazione attestando la buona fede del debitore.
- Il giudice può disporre la cancellazione di tutti i debiti; i creditori possono proporre reclamo ma devono dimostrare la mala fede.
- Se entro 3 anni il pensionato riceve un’eredità o vincite che superano tre volte l’importo minimo vitale, l’esdebitazione può essere revocata .
Conclusione
La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza hanno introdotto strumenti innovativi per consentire a persone fisiche e imprese minori di uscire dalla spirale del debito. Il piano del consumatore tutela i soggetti non imprenditori, permettendo di ridurre o rateizzare i debiti senza l’approvazione dei creditori e con la possibilità di mantenere la prima casa; il concordato minore offre alle imprese la possibilità di continuare l’attività, suddividendo i creditori in classi e proponendo pagamenti sostenibili, ma richiede il voto dei creditori e il rispetto dell’ordine di prelazione. La liquidazione controllata rappresenta l’ultima ratio, consentendo la cancellazione dei debiti residui una volta liquidati i beni, ma non può essere revocata dopo l’apertura .
Le recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito questioni cruciali: la necessità di rispettare le regole di prelazione nel concordato minore , la legittimazione a proporre reclamo nel piano del consumatore , l’ammissibilità del fondo spese imposto dal giudice e il calcolo dei debiti per la liquidazione controllata . Normative fiscali come la rottamazione quater e la rottamazione quinquies permettono di alleggerire il carico tributario estinguendo le sanzioni e gli interessi . La legge 15/2025 ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione quater , mentre la legge di bilancio 2026 amplia l’orizzonte con la definizione quinquies .
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