Comunicazione Di Irregolarità Per Imposta Di Donazione: Cosa Fare E Difesa Legale

Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che su una donazione — diretta, indiretta o informale — sia stata versata un’imposta inferiore al dovuto, oppure che l’imposta non sia stata versata affatto, può inviare al contribuente un atto che segnala l’irregolarità e chiede il pagamento delle somme entro un termine preciso, con la possibilità di beneficiare di sanzioni ridotte se si agisce in tempo. Il quadro normativo di riferimento è quello del D.Lgs. 346/1990, il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, riformato in modo significativo dal D.Lgs. 139/2024, a cui si aggiungono le regole generali sui controlli automatizzati e sulla comunicazione degli esiti previste dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Non è un terreno semplice: le donazioni informali, quelle indirette, i bonifici tra familiari e le liberalità emerse da controlli bancari hanno regole di tassazione diverse tra loro, e la giurisprudenza più recente ha cambiato in parte le carte in tavola rispetto a quanto sostenuto per anni dalla prassi amministrativa, restringendo non poco i casi in cui l’imposta è realmente dovuta.

In questo ambito lo Studio Monardo segue le contestazioni sull’imposta di donazione avvalendosi del coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, una competenza che consente di leggere insieme il profilo fiscale della donazione e quello degli eventuali accertamenti bancari collegati, spesso all’origine della contestazione stessa: molte comunicazioni di irregolarità su donazioni, infatti, nascono proprio da una segnalazione qualificata generata durante un controllo sui conti correnti, spesso avviato per finalità del tutto diverse, come la verifica della congruità tra reddito dichiarato e spese sostenute, e solo in un secondo momento riqualificato dall’ufficio in chiave di imposta di donazione.

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Cos’è esattamente una comunicazione di irregolarità sull’imposta di donazione?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente che, dai dati in suo possesso, risulta un’imposta di donazione non versata o versata in misura insufficiente. Non va confusa con l’avviso di accertamento: quest’ultimo presuppone un’attività istruttoria più ampia e la ricostruzione di fatti non dichiarati, mentre la comunicazione di irregolarità nasce, nella sua forma più tipica, da un controllo automatizzato o da elementi già emersi altrove — ad esempio una segnalazione qualificata proveniente da controlli bancari, oppure dati desunti da una dichiarazione di successione già presentata. Nella prassi dell’imposta di successione e donazione questo atto prende spesso il nome di “avviso di liquidazione”: è un atto impositivo, immediatamente idoneo a fondare la riscossione se non impugnato o pagato, e non un semplice invito a un contraddittorio preliminare. Contiene di regola l’indicazione dell’imposta liquidata, degli interessi maturati, dell’eventuale sanzione applicata e il termine — generalmente 60 giorni dalla notifica — entro cui pagare, chiedere un riesame oppure impugnare l’atto davanti al giudice tributario. È importante distinguerlo anche dalla cartella di pagamento: quest’ultima interviene solo dopo, quando la somma richiesta con la comunicazione non è stata versata né contestata nei termini, ed è quindi già stata iscritta a ruolo.

Chi può ricevere questo tipo di comunicazione?

La riceve il soggetto individuato dalla legge come debitore dell’imposta: per le donazioni dirette e indirette è il donatario, cioè chi ha ricevuto la liberalità, indipendentemente dal fatto che sia stato lui a innescare la segnalazione o che il rapporto sia emerso a distanza di anni. Per le successioni la comunicazione riguarda gli eredi, obbligati in via solidale tra loro per l’intero ammontare dell’imposta dovuta, anche se ciascuno ha ricevuto quote diverse dell’eredità. Se la liberalità indiretta è emersa nel corso di un accertamento su altre imposte — ad esempio un controllo sui redditi dichiarati o un’indagine bancaria per scostamenti tra reddito e tenore di vita — a ricevere la comunicazione è comunque il beneficiario dell’attribuzione patrimoniale, cioè chi ha ricevuto il denaro o il bene, non chi lo ha donato. Nei casi di atto notarile con più coobbligati, ad esempio in presenza di clausole di solidarietà tra le parti, l’atto può essere notificato anche al notaio rogante quale responsabile d’imposta: se il notaio provvede al pagamento, l’obbligazione si estingue anche per il contribuente, che perde a quel punto la possibilità di impugnare autonomamente la pretesa, fermo restando l’eventuale rapporto di rivalsa interno tra notaio e cliente.

Entro quando può arrivare, e da quando decorre il termine?

Per le donazioni registrate con atto pubblico, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale è ordinariamente triennale a partire dalla richiesta di registrazione dell’atto. Per le liberalità indirette e informali emerse durante altri controlli, la questione dei termini è più delicata: la giurisprudenza distingue il potere di accertare il presupposto impositivo — che richiede la prova dell’esistenza della donazione stessa — dal successivo e diverso potere di liquidare l’imposta una volta accertato quel presupposto, e non sempre si applica il termine decadenziale breve tipico delle imposte dichiarate spontaneamente. Per le successioni, dal 1° gennaio 2025 l’imposta è autoliquidata direttamente dal contribuente in base alla dichiarazione presentata, e l’ufficio può notificare l’eventuale avviso di liquidazione della differenza entro due anni dalla presentazione della dichiarazione, come confermato anche dalla prassi (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 66/E del 20 dicembre 2024). È un dettaglio tutt’altro che teorico: se la comunicazione arriva oltre il termine applicabile, l’atto è impugnabile per sola decadenza, a prescindere dal merito della pretesa, e questo consente talvolta di chiudere la controversia senza nemmeno dover discutere se la donazione fosse davvero tassabile, risparmiando tempo, costi difensivi e l’incertezza tipica di un giudizio nel merito, oltre a evitare che la questione si trascini per gli anni necessari a un contenzioso tributario completo.

Qual è la differenza tra donazione diretta, indiretta e informale ai fini dell’imposta?

La donazione diretta è quella fatta con atto pubblico davanti a notaio, secondo la forma solenne richiesta dall’art. 782 del codice civile, salvo l’eccezione dei beni di modico valore prevista dall’art. 783 c.c. La donazione indiretta è un’attribuzione patrimoniale gratuita ottenuta attraverso un negozio giuridico diverso dalla donazione tipica, ma con effetto economico equivalente: il pagamento del mutuo intestato al figlio, l’acquisto di un immobile pagato dal genitore ma intestato al figlio, l’accollo di un debito altrui, la rinuncia a un credito. La donazione informale, in senso più stretto, è la liberalità realizzata senza alcun atto scritto che la documenti, tipicamente attraverso un bonifico bancario o un versamento in contanti privo di qualunque riferimento formale. Questa distinzione oggi pesa moltissimo sul piano fiscale, molto più di quanto pesasse fino a qualche anno fa: con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che le donazioni informali e quelle indirette non sono soggette a imposta di donazione se non risultano da un atto soggetto a registrazione, criticando espressamente e in modo netto l’impostazione della Circolare 30/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate su questo specifico punto, definita dalla Corte “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta”. Per chi riceve una comunicazione basata su un semplice bonifico tra familiari, questo principio rappresenta spesso la prima e più solida linea di difesa.

Come si svolge, passo dopo passo, la procedura dopo la ricezione della comunicazione?

Il percorso operativo segue una sequenza precisa, e ogni fase ha un termine che, se superato, chiude alcune opzioni difensive e ne apre altre più onerose e meno favorevoli. Il primo passo è leggere con attenzione la motivazione dell’atto: da dove nasce la contestazione — una segnalazione qualificata, un controllo automatico, dati bancari, una dichiarazione di successione integrativa — quale importo viene richiesto, quale aliquota è stata applicata e su quale base imponibile. Il secondo passo è verificare la coerenza tra la pretesa e le franchigie di legge: per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta la franchigia è di 1 milione di euro per beneficiario, per i portatori di handicap grave è di 1,5 milioni di euro, per i fratelli e le sorelle è di 100.000 euro; se l’imposta viene calcolata su importi inferiori a queste soglie, la difesa è quasi automatica e spesso risolvibile in via amministrativa. Il terzo passo è verificare la corretta individuazione dell’aliquota applicabile in base al grado di parentela reale tra donante e donatario, perché non è raro che l’ufficio applichi l’aliquota più elevata prevista dal Testo Unico senza motivare adeguatamente la scelta. Il quarto passo riguarda infine la scelta tra tre strade non reciprocamente escludenti: pagare con sanzione ridotta, presentare istanza di autotutela, oppure impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, eventualmente in combinazione tra loro se la pretesa è solo in parte fondata: nulla vieta, ad esempio, di pagare subito la quota che si ritiene corretta beneficiando della sanzione ridotta su quella parte, e di impugnare contestualmente la sola parte eccedente ritenuta ingiustificata, così da limitare il rischio economico complessivo mentre la questione viene definita in giudizio.

Cosa succede se pago entro i termini indicati nella comunicazione?

Se il contribuente riconosce fondata, in tutto o in parte, la pretesa, può regolarizzare la propria posizione versando l’imposta dovuta, gli interessi maturati e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Per le comunicazioni relative a controlli automatizzati, il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento consente una sanzione ridotta rispetto a quella piena, secondo le percentuali stabilite dalla normativa di riferimento; per le comunicazioni da controllo formale la riduzione è calcolata secondo criteri analoghi ma con percentuali diverse. È bene ricordare che il computo dei termini è sospeso durante il periodo feriale — la sospensione feriale opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto, mai in altri periodi dell’anno — a cui si aggiunge la specifica sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista per queste comunicazioni dal decreto legge 193/2016, art. 7-quater. Chi non riesce a versare l’intero importo in un’unica soluzione può chiedere la rateizzazione: fino a otto rate trimestrali per importi contenuti, fino a venti rate trimestrali per importi più consistenti, con decadenza dal beneficio solo in caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine maggiorato di qualche giorno di tolleranza, oppure in caso di inadempimenti superiori alle soglie previste per il cosiddetto “lieve inadempimento”.

Come funziona, in pratica, la rateizzazione delle somme dovute e quali sono le tappe da tenere sotto controllo?

La tabella seguente riassume, in sequenza, le tappe principali del percorso che va dalla ricezione della comunicazione fino all’eventuale sviluppo in un contenzioso vero e proprio, con i termini indicativi di ciascuna fase e l’interlocutore a cui rivolgersi in quel momento specifico.

FaseAtto o adempimentoTermine indicativoDavanti a chi / a chi rivolgersi
RicezioneComunicazione di irregolarità (avviso di liquidazione)Notifica a mezzo raccomandata o PECAgenzia delle Entrate, ufficio territoriale competente
VerificaControllo di franchigie, aliquote, motivazione, decadenzaDa fare subito, senza attendereAssistenza tecnica (Civis, professionista di fiducia)
Regolarizzazione spontaneaPagamento con sanzione ridottaDi regola 60 giorni dal ricevimentoF24 predeterminato allegato alla comunicazione
RateizzazioneIstanza di dilazionePrima rata entro il termine di pagamento, poi rate trimestraliUfficio che ha emesso l’atto
AutotutelaIstanza di riesame e annullamentoNessun termine perentorio, ma va presentata rapidamenteStesso ufficio che ha emesso l’atto
ImpugnazioneRicorso tributario60 giorni dalla notifica dell’attoCorte di Giustizia Tributaria di primo grado
AppelloImpugnazione della sentenza sfavorevole60 giorni dalla notifica della sentenzaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado
CassazioneRicorso per motivi di legittimitàTermini ordinari del rito civileCorte di Cassazione, Sezione Tributaria

Se la prima rata non viene versata entro il termine indicato (con una tolleranza aggiuntiva per il lieve ritardo), oppure se una rata successiva viene pagata con un’insufficienza superiore alle soglie previste dalla legge, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione: a quel punto l’intero importo residuo, comprensivo della sanzione piena e non più di quella ridotta, viene iscritto a ruolo e prende la via della cartella di pagamento, con conseguente possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di attivare le procedure esecutive ordinarie previste dalla legge, tra cui il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà e, nei casi più gravi, il pignoramento di somme disponibili su conti correnti o di quote di stipendio e pensione entro i limiti di impignorabilità previsti dalla normativa vigente.

Cosa fare se ritengo che la comunicazione contenga un errore materiale o di calcolo?

Se i dati o gli elementi utilizzati dall’ufficio non sono corretti — ad esempio un valore attribuito erroneamente al bene donato, una donazione già tassata altrove, un parente prossimo classificato come parente più lontano ai fini della franchigia applicabile — è possibile segnalarlo direttamente all’ufficio prima ancora di arrivare al contenzioso vero e proprio. Per le comunicazioni da controllo automatico, ci si può rivolgere a un qualsiasi ufficio territoriale, previo appuntamento, oppure utilizzare i canali di assistenza telematica dedicati come il servizio Civis, fornendo la documentazione che smentisce o ridimensiona quanto contestato. Se l’ufficio rettifica la propria pretesa, il termine per beneficiare della sanzione ridotta ricomincia a decorrere dalla nuova comunicazione rideterminata. È un passaggio da non sottovalutare mai: una parte consistente delle contestazioni su donazioni familiari nasce da automatismi di sistema che non tengono conto del rapporto di parentela reale, della natura non imponibile di alcuni trasferimenti, oppure di franchigie già consumate in tutto o in parte da donazioni precedenti correttamente dichiarate.

E se la donazione è cointestata o coinvolge più beneficiari contemporaneamente?

Quando una liberalità viene attribuita contestualmente a più soggetti — ad esempio genitori che donano una somma a due figli con un unico bonifico cumulativo, oppure un immobile acquistato in comproprietà con denaro proveniente da un solo familiare — l’imposta va calcolata separatamente per ciascun beneficiario, applicando a ognuno la propria franchigia in base al grado di parentela effettivo con il donante. Un errore piuttosto frequente commesso dall’ufficio consiste nell’applicare la franchigia una sola volta sull’intero importo complessivo, anziché suddividerla pro quota per ciascun donatario secondo la quota realmente ricevuta: è un vizio di calcolo che, se presente, giustifica da solo una richiesta di riduzione in autotutela o, in mancanza di riscontro, l’impugnazione almeno parziale dell’atto per la sola parte eccedente quanto realmente dovuto.

Cosa succede se la donazione riguarda un’azienda o una partecipazione societaria di famiglia?

Le donazioni che hanno per oggetto aziende, rami d’azienda o partecipazioni societarie seguono, in determinati casi, un regime agevolativo che può portare all’esenzione totale dall’imposta di donazione, a condizione che il trasferimento avvenga a favore del coniuge o dei discendenti e che i beneficiari proseguano l’attività d’impresa, o mantengano il controllo della società, per un periodo minimo di cinque anni dal trasferimento, rendendo un’apposita dichiarazione in tal senso nell’atto stesso. Se questa dichiarazione manca, oppure se l’ufficio ritiene che i requisiti non siano stati rispettati nel periodo successivo, la comunicazione di irregolarità può arrivare anche a distanza di anni dall’atto originario, contestando la decadenza dal beneficio e recuperando l’imposta con sanzioni. In questi casi la difesa richiede un’analisi congiunta dell’atto di donazione, dei bilanci successivi della società e degli eventuali passaggi di quote intervenuti nel periodo di vincolo, per verificare se la prosecuzione dell’attività o il mantenimento del controllo siano stati effettivamente rispettati secondo i criteri richiesti dalla norma agevolativa, e non secondo un’interpretazione più restrittiva talvolta seguita dall’ufficio.

Vale anche per le donazioni fatte all’estero o a favore di soggetti non residenti in Italia?

Sì, con alcune particolarità che vanno verificate caso per caso. Se il donante è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta si applica anche ai beni situati all’estero; se il donante non è residente, l’imposta colpisce invece solo i beni situati sul territorio italiano. Nei casi di trasferimenti verso conti esteri, spesso emersi da procedure di voluntary disclosure o da scambi automatici di informazioni tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi, la contestazione arriva tipicamente a distanza di molti anni dalla liberalità effettiva: qui diventa decisivo verificare se, al momento in cui la donazione è stata effettuata, l’imposta di successione e donazione fosse già in vigore in quella particolare configurazione e quali fossero le franchigie e le aliquote applicabili in quel preciso periodo storico, dato che la disciplina è stata modificata più volte negli ultimi vent’anni, tra soppressioni, reintroduzioni e successivi correttivi.

Ho già un contenzioso aperto sui redditi per la stessa somma: rischio di pagare due volte?

È una preoccupazione legittima e piuttosto frequente, perché non di rado la stessa somma di denaro viene prima contestata come reddito non dichiarato in sede di accertamento sintetico o da indagine bancaria, e solo in un secondo momento, quando il contribuente dimostra che si trattava in realtà di una donazione familiare, l’ufficio muta la propria contestazione e la riqualifica ai fini dell’imposta di donazione. In questi casi il rischio reale non è tanto quello di pagare due volte la stessa imposta — cosa che il principio del divieto di doppia imposizione dovrebbe comunque escludere — quanto quello di trovarsi due procedimenti paralleli, uno sui redditi e uno sull’imposta di donazione, con termini di impugnazione diversi e strategie difensive che devono necessariamente essere coordinate tra loro. Se emerge che l’ufficio ha già tassato la somma come reddito e successivamente la ricontesta anche come donazione, oppure viceversa, è essenziale far valere tempestivamente l’alternatività tra le due pretese, chiedendo l’annullamento di quella non fondata prima che entrambi gli atti diventino definitivi per mancata impugnazione nei rispettivi termini. È proprio in questo tipo di intreccio tra profilo reddituale e profilo donativo che il coordinamento tra competenze bancarie e tributarie fa la differenza pratica maggiore.

Ho una donazione che risale a molti anni fa: posso ancora essere chiamato a pagare l’imposta oggi?

Dipende dal tipo di atto e da quando è stata effettivamente scoperta la liberalità da parte dell’amministrazione. Per le donazioni con atto pubblico regolarmente registrato, il termine di decadenza per l’accertamento di un’imposta versata in misura insufficiente decorre dalla registrazione stessa e, una volta scaduto, l’ufficio non può più agire in alcun modo, a prescindere dal tempo trascorso. Per le liberalità indirette e informali mai registrate, invece, la giurisprudenza distingue in modo netto: se non c’è mai stato un atto soggetto a registrazione, secondo l’orientamento più recente della Cassazione (sentenza n. 7442/2024) l’imposta non è dovuta per un difetto strutturale del presupposto stesso, non per semplice decorso del tempo, il che rende la difesa ancora più solida rispetto a una semplice eccezione di decadenza. Diverso è invece il caso in cui la liberalità sia emersa da una dichiarazione volontaria resa dallo stesso contribuente, ad esempio in sede di voluntary disclosure o di analoga procedura di regolarizzazione: qui l’imposta può essere legittimamente accertata secondo le regole speciali dell’art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990, con applicazione di un’aliquota unica sulle sole somme eccedenti la franchigia riferita al beneficiario.

Rischio di perdere l’immobile o il denaro ricevuto in donazione a causa di questa comunicazione?

No, ed è un timore comprensibile ma infondato: la comunicazione di irregolarità sull’imposta di donazione riguarda esclusivamente il pagamento del tributo, non mette in alcun modo in discussione la validità civilistica della donazione, né la titolarità del bene o della somma ricevuta. Un conto è la tassazione, un altro completamente diverso è la sorte civile dell’atto: una donazione informale può essere fiscalmente non imponibile, secondo i principi appena richiamati, e allo stesso tempo, sul piano del diritto civile, restare esposta al rischio di nullità per difetto di forma se contestata in futuro dagli eredi legittimari del donante dopo la sua morte, oppure essere soggetta ad azione di riduzione se lesiva della quota di legittima. Sono piani distinti, che vanno tenuti rigorosamente separati anche nella strategia difensiva, perché una difesa vincente sul fronte fiscale non risolve automaticamente eventuali criticità sul fronte successorio, e viceversa.

Se non pago e non faccio nulla, cosa mi succede davvero? Arriva subito il pignoramento?

No, non è un passaggio immediato, ma è comunque una sequenza che si innesca automaticamente e che conviene conoscere per intero. Se la comunicazione non viene pagata né impugnata entro i 60 giorni, l’importo — con sanzione piena e non più ridotta — viene iscritto a ruolo e trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che notifica una cartella di pagamento. Solo se anche la cartella resta insoluta, e sono decorsi i termini previsti dalla legge, l’agente della riscossione può attivare le procedure esecutive vere e proprie: fermo amministrativo del veicolo, ipoteca su immobili per importi superiori alle soglie di legge, pignoramento di stipendio, pensione o conti correnti. Tra la comunicazione iniziale e un eventuale pignoramento passano quindi diversi mesi, ma è un tempo che va usato per intervenire, non per rimandare: più la procedura avanza, più si restringono i margini per una difesa efficace e più aumentano gli importi complessivamente dovuti tra sanzioni piene, interessi di mora e aggi di riscossione.

Se non ho i soldi per pagare subito, sono obbligato a subire comunque le conseguenze peggiori?

No. Oltre alla rateizzazione ordinaria già vista, che consente di dilazionare fino a otto o venti rate trimestrali a seconda dell’importo, esistono strumenti ulteriori per chi si trova in una difficoltà economica più strutturale e non temporanea. Se il debito complessivo, comprensivo anche di altre posizioni debitorie, supera la capacità di rientro della persona o della famiglia, può valere la pena valutare, in parallelo alla gestione della singola comunicazione, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012, che consentono — ricorrendone i presupposti — di ottenere una ristrutturazione complessiva dei debiti e, al termine del percorso, l’esdebitazione. Non è la strada giusta per ogni situazione, ed è bene valutarla solo dopo aver verificato la fondatezza della pretesa fiscale specifica, ma è un’opzione che esiste e che non va scartata a priori solo per timore o per mancanza di informazione.

Quanto tempo ho davvero per decidere cosa fare dopo aver ricevuto l’atto?

Il termine pratico più importante, quello che condiziona tutto il resto, è quello dei 60 giorni dalla notifica: entro questa finestra si può pagare con sanzione ridotta, chiedere la rateizzazione, presentare un’istanza di autotutela oppure presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Superati i 60 giorni senza aver fatto nulla, l’atto diventa definitivo e inoppugnabile, e la somma può essere iscritta a ruolo per intero, con sanzione piena e non più ridotta. È un termine che scorre in fretta, soprattutto quando la comunicazione arriva a ridosso delle ferie estive o del periodo natalizio, momenti in cui capita spesso che l’atto venga aperto con settimane di ritardo: verificare subito la data di notifica effettiva riportata sulla ricevuta, e non la data in cui si è materialmente aperta la busta o letta la PEC, è spesso il primo elemento concreto che fa la differenza tra una difesa ancora tempestiva e un’occasione difensiva ormai persa.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Sì, ecco due situazioni tipiche, presentate come simulazioni dimostrative con importi verosimili, e non come casi reali seguiti dallo studio.

Simulazione 1 — Donazione informale tra genitore e figlio, sotto franchigia. Marco riceve dal padre un bonifico di 187.400 € per l’acquisto della prima casa, senza alcun atto notarile né altra formalità civilistica. Due anni dopo, un controllo bancario segnala l’operazione all’ufficio territoriale, che il 14 marzo notifica a Marco una comunicazione di irregolarità per imposta di donazione, applicando l’aliquota del 4% sull’intero importo e chiedendo 7.496 €, oltre interessi maturati nel frattempo. Marco fa verificare la propria posizione con un professionista: la franchigia tra genitore e figlio è di 1.000.000 € per beneficiario, e la somma ricevuta è ben al di sotto di quella soglia; inoltre, trattandosi di un bonifico privo di atto soggetto a registrazione, secondo l’orientamento della Cassazione n. 7442/2024 l’imposta di donazione non risulterebbe nemmeno dovuta per difetto del presupposto stesso, indipendentemente dalla franchigia. Marco presenta istanza di autotutela allegando l’estratto conto, la documentazione dei rapporti di parentela e un richiamo alla pronuncia della Cassazione; l’ufficio, verificati gli elementi, annulla integralmente la pretesa senza necessità di procedere con un ricorso.

Simulazione 2 — Donazione indiretta tra fratelli, parzialmente imponibile. Anna dona alla sorella Carla, tramite un bonifico unico, la somma di 156.800 €. L’Agenzia delle Entrate intercetta il trasferimento nel corso di un controllo e notifica a Carla, il 22 settembre, un avviso di liquidazione applicando l’aliquota del 6% prevista tra fratelli sull’intero importo trasferito, per un totale richiesto di 9.408 € oltre a sanzioni e interessi. Carla, assistita da un professionista, fa presente che la franchigia tra fratelli è di 100.000 € per beneficiario, quindi l’imposta andrebbe correttamente calcolata solo sull’eccedenza di 56.800 €, con un’imposta effettivamente dovuta di 3.408 € e non di 9.408 €. In questo secondo scenario la contestazione non va azzerata interamente ma soltanto ricalcolata: entro i 60 giorni Carla può scegliere se pagare direttamente l’importo corretto beneficiando comunque della sanzione ridotta sulla parte fondata, oppure impugnare l’atto limitatamente alla parte eccedente, chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di rideterminare la pretesa nella misura effettivamente dovuta, con contestuale versamento della quota non contestata per evitare l’aggravio di ulteriori interessi su quella parte.

Simulazione 3 — Donazione indiretta di un immobile con successiva contestazione a distanza di anni. Nel 2018 Paolo acquista un appartamento del valore di 245.000 €, ma il prezzo viene versato interamente dal padre direttamente al venditore, senza che questo passaggio risulti da alcun atto scritto tra padre e figlio. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un controllo successivo su un diverso immobile della stessa famiglia, ricostruisce la provenienza dei fondi utilizzati nel 2018 e notifica a Paolo, il 9 ottobre, un avviso di liquidazione per imposta di donazione indiretta, applicando l’aliquota del 4% sull’intero valore dell’immobile, per un totale di 9.800 € oltre interessi calcolati su sette anni. Paolo fa verificare la posizione: la somma è ampiamente sotto la franchigia di 1.000.000 € prevista tra genitore e figlio, quindi anche qualora l’imposta fosse dovuta l’importo corretto sarebbe pari a zero; inoltre, non essendoci alcun atto scritto relativo al trasferimento di denaro tra padre e figlio, si pone anche qui la questione se sussista il presupposto stesso dell’imposta secondo l’orientamento della Cassazione n. 7442/2024. Paolo presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i 60 giorni, contestando sia il difetto di presupposto sia, in subordine, l’applicazione della franchigia, chiedendo l’annullamento integrale dell’atto.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

C’è una differenza tra “pagare” e “acquiescenza definitiva” che quasi nessuno considera prima di versare l’importo richiesto? Sì, ed è una delle trappole più insidiose e sottovalutate di questa materia. Molti contribuenti, ricevuta la comunicazione, pagano subito per chiudere rapidamente la questione e beneficiare della sanzione ridotta, senza chiedersi seriamente se l’imposta fosse davvero dovuta nel merito o se ci fossero margini concreti per contestarla. Il pagamento, però, non è mai un atto del tutto neutro: se effettuato senza alcuna riserva, consolida la pretesa dell’amministrazione e rende molto più difficile, in un momento successivo, chiedere il rimborso di quanto già versato, perché occorre dimostrare l’indebito attraverso un’apposita istanza di rimborso, soggetta a termini di decadenza propri e spesso a un onere probatorio più gravoso rispetto a quello che si sarebbe dovuto sostenere in un ricorso tempestivo presentato entro i 60 giorni. Prima di versare qualunque somma, quindi, vale sempre la pena valutare — anche nell’arco di poche ore, se i termini stringono davvero — se la pretesa dell’ufficio abbia un fondamento solido oppure se convenga muoversi lungo la strada dell’autotutela o del ricorso, magari accompagnando il pagamento della sola parte non contestata con l’impugnazione formale della parte residua ritenuta ingiustificata. Anche quando si decide di pagare interamente, può avere senso farlo esplicitando in un’apposita comunicazione all’ufficio che il versamento avviene “con riserva di ripetizione”, pur sapendo che questa formula non ha lo stesso valore di un ricorso formale: resta comunque preferibile, ogni volta che i tempi e gli elementi raccolti lo consentono, valutare seriamente l’impugnazione nei 60 giorni piuttosto che affidarsi a una riserva che, da sola, difficilmente riapre i termini già decorsi per contestare la pretesa nel merito.

Ma i giudici cosa dicono?

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha preso posizioni molto nette su diversi aspetti dell’imposta di donazione e delle comunicazioni collegate, e conoscere questi orientamenti fa spesso la differenza tra una difesa generica e una difesa mirata. Conoscerli non serve solo a citarli in un eventuale ricorso, ma anche a capire, già nella fase di prima lettura della comunicazione ricevuta, quali argomenti abbiano oggi maggiori probabilità di successo e quali, al contrario, siano stati ormai superati da orientamenti più recenti. Ecco i riferimenti più rilevanti, riformulati nei loro principi essenziali.

Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024. Ha stabilito che le donazioni informali e quelle indirette non sono soggette a imposta di donazione quando non risultano da un atto soggetto a registrazione, criticando in modo esplicito l’impostazione della Circolare 30/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate. È la pronuncia di riferimento per chi riceve una comunicazione basata su un semplice bonifico o versamento privo di qualunque atto formale.

Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017. Ha chiarito che il trasferimento di strumenti finanziari — azioni, obbligazioni, fondi comuni — da un conto titoli a un altro, effettuato con spirito di liberalità, non costituisce donazione indiretta in senso tecnico ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che richiede la forma dell’atto pubblico salvo che riguardi beni di modico valore. Rileva in modo particolare per chi ha ricevuto in dono strumenti finanziari e non semplice denaro contante.

Cassazione, sentenza n. 27665 del 3 dicembre 2020. Ha affrontato la qualificazione delle liberalità indirette emerse da controlli sui redditi dichiarati, distinguendo la disciplina applicabile in base alla data dell’operazione e al regime normativo vigente in quel momento, con particolare attenzione al rapporto tra l’art. 56-bis del Testo Unico e la disciplina reintrodotta dal d.l. 262/2006.

Cassazione, ordinanza n. 22738 del 2020. Ha sancito, con un orientamento poi seguito da numerose pronunce successive, che le donazioni pregresse non concorrono più alla formazione della base imponibile dell’imposta di successione, superando il cosiddetto coacervo donativo: principio poi recepito anche in via legislativa dal D.Lgs. 139/2024, con l’abrogazione dell’art. 8, comma 4, del Testo Unico a partire dal 1° gennaio 2025.

Cassazione, ordinanza n. 9431 del 9 aprile 2024. Ha chiarito che, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, il credito dell’Agenzia si prescrive nel termine ordinario decennale, e non nei più brevi termini di decadenza previsti per altre categorie di imposte: un principio che riduce, in questi specifici casi, il margine per eccepire con successo la tardività della riscossione una volta che l’atto sia divenuto definitivo.

Cassazione, ordinanza n. 18252 del 4 luglio 2025. Si è pronunciata sulla corretta qualificazione della posizione di erede e sulla responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta quando la compagine ereditaria viene ricostruita in modo incompleto nella dichiarazione originaria, con riflessi diretti anche sulla legittimazione a impugnare gli avvisi di liquidazione successivamente notificati.

Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025. Ha ribadito che la mancata notifica dell’atto presupposto — ad esempio una cartella o un avviso di liquidazione mai effettivamente ricevuto — rende nullo l’atto consequenziale successivamente notificato al contribuente, il quale può scegliere di contestare esclusivamente il vizio di notifica senza dover entrare nel merito della pretesa tributaria sottostante.

Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 11474 del 1° maggio 2025. Ha stabilito che la nullità della notifica dell’atto presupposto non è sanabile per raggiungimento dello scopo quando il vizio dedotto specificamente in giudizio è proprio quello della mancata notifica: un principio che rafforza in modo significativo le difese fondate su vizi procedurali della notificazione.

Cassazione, ordinanze n. 14582 del 30 maggio 2025 e n. 32620 del 15 dicembre 2025. Hanno confermato, in tema di imposte indirette collegate ad atti giudiziari, che l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione si considera assolto con la semplice indicazione degli estremi dell’atto cui l’avviso si riferisce, senza necessità di allegazione integrale del documento, purché il contribuente sia messo in condizione di individuare agevolmente la pretesa e di difendersi senza un’attività di ricerca eccessivamente complessa.

Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 11841 del 2022. Ha escluso, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo prima della notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro: un principio che, per assimilazione, si estende spesso anche agli avvisi di liquidazione in materia di donazione emessi su base puramente documentale.

Cassazione, sentenze n. 21564 del 2013 e n. 13665 del 2018. Restano tuttora i punti fermi in materia di motivazione degli atti impositivi: l’atto privo di una motivazione adeguata è affetto da nullità, e il rinvio per relationem ad altri documenti è legittimo solo se questi ultimi sono materialmente allegati oppure già conosciuti dal contribuente al momento della notifica.

Cosa può fare lo Studio Monardo, concretamente, per chi riceve una comunicazione di questo tipo?

Ogni comunicazione di irregolarità sull’imposta di donazione va analizzata partendo da tre livelli distinti e complementari: la regolarità formale dell’atto (notifica, motivazione, rispetto dei termini di decadenza), la correttezza sostanziale del calcolo (franchigia applicabile, aliquota, base imponibile), e la qualificazione giuridica della liberalità alla luce degli orientamenti più aggiornati della giurisprudenza. Solo dopo aver esaminato tutti e tre questi livelli è possibile stabilire con ragionevole certezza se convenga pagare, chiedere un riesame in autotutela oppure impugnare l’atto davanti al giudice tributario, ed è proprio su questa sequenza di verifiche che si struttura l’intervento dello studio.

  1. Verifica la data e la modalità di notifica della comunicazione, per accertare se il termine di decadenza applicabile all’accertamento sia stato effettivamente rispettato dall’ufficio.
  2. Ricostruisce il grado di parentela e la relativa franchigia applicabile al caso concreto, confrontandola puntualmente con l’aliquota e la base imponibile indicate nell’atto ricevuto.
  3. Qualifica giuridicamente la liberalità — diretta, indiretta o informale — per verificare se sussista o meno il presupposto stesso dell’imposta, alla luce dell’orientamento più recente e consolidato della Cassazione.
  4. Controlla la motivazione dell’atto ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, individuando eventuali vizi formali che ne comportino la nullità o l’annullabilità.
  5. Predispone l’istanza di autotutela, quando gli elementi raccolti lo consentono, allegando tutta la documentazione utile a dimostrare l’errore materiale o di calcolo commesso dall’ufficio.
  6. Valuta la convenienza della rateizzazione rispetto all’impugnazione giudiziale, tenendo conto della sanzione ridotta disponibile e dei termini di decadenza dal relativo beneficio.
  7. Redige il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando la pretesa non è sanabile in via amministrativa, curando con attenzione la corretta impostazione dei motivi di impugnazione fin dal primo grado.
  8. Segue il contenzioso in ogni grado di giudizio, mantenendo la stessa linea difensiva coerente dal primo grado fino, se necessario, al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
  9. Verifica i profili di responsabilità solidale tra più coobbligati — eredi, notaio, altri beneficiari della stessa liberalità — per individuare la posizione più corretta e meno esposta di ciascuno di essi.
  10. Coordina il profilo fiscale con eventuali accertamenti bancari collegati, quando la contestazione sulla donazione nasce, come spesso accade, da un’indagine più ampia sui conti correnti e sui movimenti finanziari del contribuente.

Su questi dieci punti opera lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che riunisce sullo stesso caso avvocati e commercialisti con competenze complementari: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Data la natura specificamente tributaria, e spesso al tempo stesso bancaria, delle contestazioni sull’imposta di donazione, è proprio il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario a costituire la leva più direttamente rilevante in questo tipo di vicende, perché consente di analizzare in parallelo la posizione fiscale del donatario e gli eventuali accertamenti bancari da cui la contestazione trae origine. A questa competenza si affianca, quando la controversia richiede un giudizio di legittimità, l’esperienza dell’Avvocato come cassazionista, con la stessa strategia difensiva mantenuta con continuità dal primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria fino all’eventuale ricorso in Cassazione, senza soluzioni di continuità nella linea difensiva adottata.

Chiusura: i messaggi chiave da portare a casa

Tre punti riassumono in modo sintetico quanto emerso da queste risposte. Primo: non tutte le comunicazioni di irregolarità sull’imposta di donazione sono fondate nel merito, perché la giurisprudenza più recente ha ristretto in modo significativo i casi in cui donazioni informali e indirette risultano davvero tassabili, imponendo la prova di un atto soggetto a registrazione perché l’imposta sia dovuta. Secondo: i termini contano più di ogni altro elemento della vicenda, sia quello di decadenza a favore del contribuente sia quello di 60 giorni entro cui reagire alla comunicazione effettivamente ricevuta, pena la definitività dell’atto.

Terzo: pagare non è mai la scelta automaticamente più prudente, perché un versamento effettuato senza alcuna riserva può consolidare in modo pressoché irreversibile una pretesa che, con una verifica tecnica attenta e tempestiva, si sarebbe potuta ridurre sensibilmente o addirittura annullare del tutto. È proprio su questo tipo di contestazioni, dove il profilo strettamente fiscale si intreccia spesso con accertamenti bancari e patrimoniali più ampi, che il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente allo Studio Monardo di seguire la vicenda con una visione realmente d’insieme, dall’analisi iniziale dell’atto fino, se necessario, al giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Chi si trova oggi con una comunicazione di irregolarità sull’imposta di donazione tra le mani, quindi, farebbe bene a resistere all’istinto più immediato — pagare subito per togliersi il pensiero, oppure ignorare l’atto sperando che si risolva da solo — e a dedicare invece i primi giorni utili a una lettura attenta della motivazione, a un confronto tra quanto richiesto e le franchigie di legge, e a una verifica, anche solo di massima, se la donazione contestata rientri davvero tra quelle tassabili secondo i principi più recenti affermati dalla Cassazione.

Sono passaggi che richiedono competenza tecnica specifica, ma che nella maggior parte dei casi possono essere completati in tempi compatibili con il termine di 60 giorni, a condizione di non rimandare la prima verifica alle ultime settimane utili.

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