È arrivata una comunicazione di irregolarità sulla detrazione IVA: quale strada scegliere?
Una lettera dell’Agenzia delle Entrate segnala che una parte dell’IVA portata in detrazione, secondo il controllo automatizzato, non sarebbe spettante. Il documento chiede di pagare entro un termine preciso, ma lascia intuire — tra le righe — che esiste un margine per contestare. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende da quanto è solida la prova che la detrazione era legittima, da quanto tempo resta prima della scadenza e da cosa succederebbe se, invece di muoversi subito, si lasciasse decorrere il termine sperando che la questione si risolva da sola.
Un dato aiuta a inquadrare il problema: la detrazione IVA non è un automatismo che deriva dalla semplice esposizione in dichiarazione, ma il risultato di un meccanismo che richiede requisiti sostanziali precisi — inerenza dell’operazione all’attività d’impresa, effettività dello scambio, qualifica di soggetto passivo di chi la esercita. Quando l’Agenzia ravvisa un disallineamento tra questi requisiti e i dati incrociati nell’anagrafe tributaria, il controllo automatizzato genera la comunicazione di irregolarità, comunemente detta “avviso bonario”. Da quel momento, il contribuente ha davanti tre strade realmente percorribili, non una sola: pagare con la sanzione ridotta, aprire un contraddittorio documentale con l’ufficio, oppure impugnare subito l’atto davanti al giudice tributario.
Questa materia rientra in pieno tra quelle su cui lo Studio Monardo costruisce la propria strategia difensiva in continuità, dal primo confronto con l’Agenzia fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione — una continuità che, come vedremo, pesa parecchio proprio quando la scelta iniziale tra le tre strade condiziona ciò che si potrà ancora sostenere nelle fasi successive.
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Il quadro di partenza: cos’è davvero questa comunicazione
Prima di scegliere tra le opzioni, serve chiarezza su cosa sia effettivamente l’atto ricevuto e su cosa possa (o non possa) fare l’Agenzia con questo strumento.
Il controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA trova la propria base normativa nell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 — la norma gemella, per l’IVA, dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 che disciplina il controllo sulle imposte dirette. Si tratta di un procedimento centralizzato che confronta i dati esposti nella dichiarazione con quelli già in possesso dell’anagrafe tributaria: versamenti effettuati, crediti riportati dall’anno precedente, compensazioni operate in F24. Quando emerge una discrepanza — tra cui, per l’appunto, una detrazione ritenuta non spettante — l’Agenzia invia la comunicazione di irregolarità, che offre al contribuente la possibilità di chiarire la propria posizione o di versare quanto richiesto con una riduzione della sanzione.
Un punto che la giurisprudenza ha reso via via più netto riguarda però il perimetro di questo controllo: la Cassazione ha ribadito a più riprese che il controllo automatizzato è legittimo solo quando l’irregolarità emerge da un mero raffronto cartolare tra i dati dichiarati e quelli già disponibili, o dalla correzione di un errore materiale o di calcolo — non quando servono valutazioni giuridiche sostanziali. Un’ordinanza recente ha confermato che, quando il recupero non deriva da un’incongruenza evidente ma da un ragionamento dell’ufficio su questioni come l’inerenza o l’effettività di un’operazione, lo strumento del controllo automatizzato non è quello corretto e servirebbe, in teoria, un accertamento motivato. È un argomento che vale la pena tenere a mente: se la comunicazione ricevuta nasconde, dietro l’apparenza di un semplice controllo formale, una valutazione di merito sulla spettanza della detrazione, questo può diventare un elemento difensivo autonomo, aggiuntivo rispetto al merito della detrazione stessa.
Un secondo dato di partenza riguarda i termini, profondamente cambiati dalla riforma fiscale del 2024. Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine per regolarizzare — pagando o fornendo chiarimenti — è stato esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento. Se la comunicazione è stata trasmessa all’intermediario che ha presentato la dichiarazione (il commercialista, tipicamente, tramite i canali Entratel o Civis), il termine sale a 90 giorni dalla trasmissione telematica, perché la norma riconosce 30 giorni aggiuntivi per l’inoltro al contribuente. Se il periodo comprende il mese di agosto, si applica inoltre la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, durante la quale il conteggio dei giorni resta fermo; la comunicazione stessa, di norma, riporta già la scadenza calcolata tenendo conto di questa sospensione.
Terzo dato: la sanzione. Per i controlli automatizzati, chi regolarizza entro il termine paga l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria prevista per l’omesso o tardivo versamento — che dal 1° settembre 2024 è pari al 25%, per cui la misura ridotta si attesta oggi intorno all’8,33%. Per i controlli formali ex articolo 36-ter, invece, la riduzione è a due terzi della sanzione ordinaria, una misura meno favorevole che riflette la maggiore complessità istruttoria di questo tipo di controllo.
Con questi tre elementi — perimetro del controllo, termini, sanzione ridotta — si può ora affrontare il vero bivio: cosa conviene fare, in concreto, con la comunicazione in mano.
Opzione 1 — Regolarizzare pagando con la sanzione ridotta
In cosa consiste
Consiste nell’accettare l’esito del controllo, versando quanto richiesto tramite il modello F24 predeterminato allegato alla comunicazione (o, per i titolari di partita IVA che non lo utilizzano, esclusivamente in via telematica) entro il termine di 60 o 90 giorni, beneficiando della sanzione ridotta a un terzo.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui questa strada è quella più razionale:
- La detrazione contestata era effettivamente irregolare. Ad esempio, un errore di doppia annotazione di una fattura, oppure una detrazione operata oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 19 del D.P.R. 633/1972 (esercitabile, secondo la disciplina vigente, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto), senza margini realistici di contestazione.
- L’importo in gioco è contenuto rispetto al costo, in termini di tempo e di rischio processuale, di un contenzioso. Quando la sanzione piena e quella ridotta differiscono di poche centinaia di euro, il vantaggio di chiudere subito la partita può superare quello di una contestazione dall’esito incerto.
- Mancano prove documentali solide. Se i registri IVA, le fatture o la documentazione a supporto dell’inerenza dell’operazione sono lacunosi o non recuperabili in tempi rapidi, insistere nella contestazione espone al rischio di perdere comunque la causa, ma senza il beneficio della sanzione ridotta.
Come si esegue in sintesi
Si utilizza l’F24 predeterminato o, in sua assenza, il canale telematico; in alternativa, per le somme relative al controllo automatizzato, è possibile utilizzare l’addebito in conto corrente tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia, sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, inserendo l’IBAN. È inoltre possibile, se l’ufficio ha rideterminato l’importo in sede di autotutela a seguito di una segnalazione, versare la somma residua comunque entro il termine originario di 60 giorni, mantenendo il diritto alla riduzione.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la certezza: si chiude la vicenda con una sanzione fissa e proporzionalmente contenuta, evitando l’incertezza — e i tempi, spesso pluriennali — di un contenzioso tributario. Si evita anche il rischio, tutt’altro che teorico, che un giudice tributario confermi integralmente la pretesa senza riconoscere alcuna riduzione, perché ormai fuori termine per la regolarizzazione agevolata.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che pagare equivale, nella sostanza, a rinunciare a far valere ragioni che potrebbero essere fondate. Se la detrazione era in realtà legittima — magari per un errore dell’Agenzia nell’incrocio dei dati, o per un’interpretazione giuridica controversa sull’inerenza — pagare significa perdere quella somma senza che nessun giudice ne valuti mai il merito. Va inoltre ricordato che, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, la tutela dell’avviso bonario opera solo in presenza di veri profili di incertezza: se la discrepanza deriva da un mero mancato versamento di quanto il contribuente stesso ha dichiarato, l’avviso bonario non è nemmeno dovuto, e l’ufficio può iscrivere direttamente a ruolo l’importo, senza margini di riduzione sanzionatoria legati all’avviso stesso.
Pronunce a supporto
La giurisprudenza distingue nettamente i casi in cui l’avviso bonario è un passaggio necessario da quelli in cui non lo è: quando la difformità riguarda un dato pacifico e non richiede alcun chiarimento, l’obbligo di previa comunicazione non sussiste, mentre quando esiste un margine di incertezza — come tipicamente accade per una detrazione contestata — l’omessa comunicazione preventiva può travolgere l’intera cartella successiva.
Opzione 2 — Aprire il contraddittorio documentale con l’ufficio
In cosa consiste
Consiste nel non pagare subito, ma nell’utilizzare il termine di 60 (o 90) giorni per fornire all’Agenzia i chiarimenti e la documentazione che dimostrano la spettanza della detrazione, tramite il canale telematico Civis (per i controlli formali) o segnalando direttamente all’ufficio competente eventuali dati non considerati o valutati erroneamente.
Quando ha senso
- La documentazione a supporto esiste ma non era stata trasmessa, o è stata valutata male dall’ufficio. Fatture, registri IVA, contratti che dimostrano l’inerenza di un acquisto: se questi elementi ci sono e possono chiarire l’equivoco, il contraddittorio è la via più rapida ed economica per risolverlo senza arrivare al giudice.
- L’irregolarità nasce da un incrocio di dati palesemente errato, ad esempio un pagamento già registrato ma non riconosciuto dal sistema, o una compensazione già comunicata con altro modello.
- Si vuole preservare la possibilità di ottenere una rideterminazione dell’importo in autotutela, mantenendo comunque, se l’esito non fosse soddisfacente, la sanzione ridotta sul residuo eventualmente dovuto, purché il versamento avvenga entro il termine originario.
Come si esegue in sintesi
Attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia, selezionando i servizi “Civis” e poi “Assistenza per controllo formale”, è possibile inviare direttamente — o tramite intermediario — la documentazione richiesta e ottenere un riscontro dall’ufficio. In assenza di credenziali digitali, ci si può rivolgere all’ufficio territorialmente competente previo appuntamento.
Vantaggi motivati
Questa strada consente di correggere l’errore senza pagare nulla, se il chiarimento è accolto integralmente, oppure di ridurre l’importo dovuto mantenendo la sanzione agevolata sul residuo. È inoltre la strada meno onerosa in termini di tempo e di formalità: non richiede un ricorso, né il rispetto di termini processuali stringenti come quelli di un giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Rischi e svantaggi onesti
Il limite più concreto è che l’esito del contraddittorio dipende dalla valutazione discrezionale dell’ufficio, senza le garanzie procedurali di un vero processo: non c’è un giudice terzo, non ci sono termini di risposta vincolanti sempre rispettati nella pratica, e se l’ufficio non accoglie la tesi del contribuente, il tempo trascorso nel frattempo può ridurre il margine residuo prima della scadenza per regolarizzare con sanzione ridotta o per impugnare l’atto successivo. Va inoltre segnalato che il controllo formale, disciplinato dall’articolo 36-ter, si colloca in una posizione intermedia tra il controllo automatizzato e il vero e proprio accertamento: consente all’ufficio di escludere deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta anche sulla base di valutazioni documentali più ampie, il che rende il contraddittorio, in alcuni casi, un terreno meno favorevole di quanto sembri a prima vista.
Pronunce a supporto
Una parte della giurisprudenza recente ha valorizzato proprio l’aspetto procedurale di questa fase: quando l’ufficio che ha emesso l’avviso bonario risulta territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del contribuente nel periodo d’imposta interessato, la successiva iscrizione a ruolo è stata annullata dai giudici di merito, confermando che la fase del contraddittorio non è un mero passaggio informale ma un procedimento che deve rispettare regole di competenza precise.
(Se esiste) Opzione 3 — Impugnare subito l’avviso bonario davanti al giudice tributario
In cosa consiste
Consiste nel non attendere la cartella di pagamento, ma nel proporre ricorso direttamente contro la comunicazione di irregolarità davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sostenendo che l’atto esprime già una pretesa fiscale definita e motivata.
Quando ha senso
- La detrazione contestata poggia su basi giuridiche solide e si preferisce ottenere un accertamento definitivo da un giudice piuttosto che rimanere esposti a una cartella successiva, magari accompagnata da ulteriori vizi procedurali da contestare separatamente.
- Emergono vizi propri dell’atto — motivazione insufficiente, incompetenza territoriale dell’ufficio, uso del controllo automatizzato per questioni che richiedevano un accertamento motivato — che rendono conveniente farli valere il prima possibile, anziché attendere e rischiare che vengano ritenuti sanati dal comportamento successivo del contribuente.
- Il tempo gioca a sfavore se si aspetta: agire subito consente di bloccare, con un ricorso tempestivo, l’iscrizione a ruolo e la successiva fase di riscossione coattiva, che porta con sé ulteriori aggravi di costi di giustizia.
Come si esegue in sintesi
Si propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, nei termini e con le modalità ordinarie del processo tributario, contestando nel merito la spettanza della detrazione e, se presenti, i vizi formali dell’atto.
Vantaggi motivati
Il vantaggio è quello di ottenere una pronuncia di un giudice terzo, con l’ulteriore possibilità — se il primo grado non fosse favorevole — di proseguire nei gradi successivi fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, in una linea difensiva coerente dall’inizio alla fine. È la strada che offre le maggiori garanzie procedurali, perché consente di produrre in giudizio anche documenti nuovi, non trasmessi in sede di controllo formale, a sostegno della detrazione.
Rischi e svantaggi onesti
Per lungo tempo l’Agenzia ha sostenuto che l’avviso bonario non fosse autonomamente impugnabile, perché espressione di una “volontà impositiva ancora in itinere” — un invito a chiarire, non una pretesa definita — sicché il contribuente dovrebbe attendere l’atto successivo, la cartella di pagamento. La giurisprudenza più recente ha però superato questa tesi, riconoscendo che ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, con l’esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto, è immediatamente impugnabile, indipendentemente dalla forma autoritativa dell’atto. Questo significa che impugnare subito è oggi possibile, ma comporta comunque i rischi tipici di ogni contenzioso: tempi non brevi, un esito non garantito, e la perdita — se si perde la causa — della sanzione ridotta che sarebbe stata disponibile scegliendo l’Opzione 1.
Pronunce a supporto
L’orientamento che riconosce l’impugnabilità immediata della comunicazione di irregolarità è stato ribadito da una recente decisione di merito che, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità più consolidata, ha respinto la tesi dell’Agenzia secondo cui mancherebbe un interesse concreto e attuale del contribuente a impugnare l’avviso bonario prima della cartella.
Le opzioni alla prova dei conti
Per capire davvero la differenza tra le tre strade, è utile applicarle agli stessi dati di partenza.
Ipotesi: una società riceve una comunicazione di irregolarità che contesta una detrazione IVA di 18.760 € relativa all’anno d’imposta 2023, ricevuta il 9 marzo, con termine di regolarizzazione fissato al 60° giorno successivo.
- Con l’Opzione 1 (pagamento): entro il termine, la società versa l’imposta di 18.760 €, gli interessi legali maturati dal momento del versamento omesso, e una sanzione pari a un terzo del 25%, cioè circa 1.563 €. Il totale si attesta poco sopra i 20.400 €, la vicenda si chiude e non resta alcun margine per contestazioni successive.
- Con l’Opzione 2 (contraddittorio): la società, disponendo di fatture che documentano l’inerenza dell’acquisto contestato, le trasmette tramite Civis il 20 marzo. L’ufficio, dopo la verifica, riconosce fondata la detrazione per 12.400 € e mantiene la contestazione solo per i restanti 6.360 €. La società versa quest’ultima somma con imposta, interessi e sanzione ridotta a un terzo (circa 530 €) entro il termine originario dei 60 giorni, risparmiando così sull’importo riconosciuto in autotutela.
- Con l’Opzione 3 (impugnazione immediata): convinta che l’intera detrazione di 18.760 € sia legittima — perché relativa a un acquisto pienamente inerente e documentato, semplicemente non riconosciuto dall’incrocio automatico dei dati — la società propone ricorso il 2 aprile contro la comunicazione di irregolarità. Se il giudice tributario accoglie il ricorso, l’intera pretesa cade e non è dovuto nulla; se lo respinge, la società dovrà comunque versare imposta, interessi e la sanzione piena del 25% (circa 4.690 €), oltre alle spese di giustizia previste per legge, senza più alcun accesso alla riduzione a un terzo.
Seconda ipotesi, stessi dati ma con notifica trasmessa all’intermediario: se la comunicazione relativa ai medesimi 18.760 € viene trasmessa il 9 marzo al commercialista tramite Entratel, il termine per la società sale a 90 giorni dalla trasmissione, quindi al 7 giugno. In questo caso, la finestra più ampia consente di percorrere con maggiore calma l’Opzione 2 — raccogliere e verificare la documentazione — prima di decidere se virare sull’Opzione 1 o sull’Opzione 3 in prossimità della scadenza.
Il confronto in tabella
Va soppesato, per ciascuna opzione, cosa succede se le cose non vanno come sperato: è questo, più della semplice convenienza economica astratta, l’elemento dirimente per orientare la scelta.
| Criterio | Opzione 1 — Pagamento | Opzione 2 — Contraddittorio | Opzione 3 — Impugnazione immediata |
|---|---|---|---|
| Tempi | Immediati (entro 60/90 gg) | Da settimane a mesi, in base alla risposta dell’ufficio | Tempi del processo tributario, anche pluriennali nei gradi successivi |
| Complessità | Minima, solo adempimento di pagamento | Media: serve raccogliere e presentare documentazione | Alta: serve un ricorso motivato e, spesso, prova rigorosa in giudizio |
| Rischio in caso di esito negativo | Nessuno, l’esito è certo fin dall’inizio | Si perde tempo utile se il chiarimento non è accolto | Si perde la sanzione ridotta e si pagano anche i costi di giustizia previsti dalla legge |
| Effetti sull’esecuzione | Nessuna iscrizione a ruolo, vicenda chiusa | Sospende, di fatto, l’iniziativa fino alla risposta dell’ufficio | Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione, salvo istanza di sospensione accolta dal giudice |
| Reversibilità | Nessuna: il pagamento chiude la partita | Alta: si può comunque virare su pagamento o ricorso entro il termine | Bassa una volta incardinato il giudizio, salvo rinuncia al ricorso |
I criteri per scegliere
Non esiste una gerarchia valida in astratto tra le tre opzioni: la scelta va calata nella situazione concreta, seguendo alcuni criteri che aiutano a orientarsi.
- Se la documentazione a supporto della detrazione è solida, completa e già disponibile, generalmente conviene percorrere prima l’Opzione 2: è la strada più rapida ed economica per correggere un errore di incrocio dati, senza rinunciare comunque, in caso di esito insoddisfacente, alla possibilità di virare sul pagamento agevolato o sul ricorso.
- Se la detrazione era oggettivamente irregolare e non ci sono margini realistici di contestazione, generalmente l’Opzione 1 è quella più razionale: minimizza il costo complessivo e chiude la vicenda senza ulteriori rischi.
- Se la questione è giuridicamente controversa — ad esempio un dubbio sull’inerenza di un acquisto, o l’uso di un controllo automatizzato per valutazioni che avrebbero richiesto un accertamento motivato — generalmente l’elemento dirimente è la solidità della prova che si è in grado di offrire in giudizio: senza una prova rigorosa e analitica dei requisiti sostanziali della detrazione, contestare in giudizio può rivelarsi più oneroso che vantaggioso.
- Se il tempo residuo prima della scadenza è breve e la documentazione non è ancora pronta, conviene valutare per tempo se prediligere un pagamento parziale accompagnato dalla contestazione della sola parte controversa, piuttosto che rischiare di arrivare fuori termine senza aver scelto nulla.
- Se l’importo in gioco è significativo e la posizione della società espone a rischi reputazionali o di continuità aziendale, generalmente conviene muoversi con anticipo, valutando fin da subito la strategia complessiva — anche in vista di eventuali gradi successivi di giudizio — piuttosto che decidere all’ultimo momento utile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segue la vicenda con l’ottica di chi conosce cosa succede non solo davanti al primo giudice, ma anche nei gradi successivi, fino alla Cassazione.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà, dopo aver già avviato il contraddittorio con l’ufficio? Sì, entro il termine originario di 60 o 90 giorni resta possibile virare dal contraddittorio al pagamento del residuo con sanzione ridotta, oppure — se il termine per farlo non è ancora scaduto — proporre ricorso. Il punto critico è non lasciar decorrere il termine mentre si attende una risposta dell’ufficio che tarda ad arrivare.
Se scelgo di impugnare e perdo, quanto rischio in più rispetto a se avessi pagato subito? La differenza principale è la sanzione: da un terzo (circa 8,33%) si torna alla misura piena (25%), oltre agli interessi maturati nel frattempo e ai costi di giustizia previsti dalla legge per il grado di giudizio. È un rischio concreto, da valutare a fronte della solidità delle prove disponibili.
Cosa succede se non faccio nulla entro il termine? Trascorso il termine senza pagamento né contestazione, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo, con emissione della cartella di pagamento. A quel punto si perde definitivamente l’accesso alla sanzione ridotta legata all’avviso bonario, e resta solo la possibilità di impugnare la cartella, facendo valere vizi propri di quest’ultima o la prova di aver già pagato, oltre — se ne ricorrono i presupposti — al vizio della mancata notifica dell’avviso bonario quando questo era dovuto.
La comunicazione può contenere un errore dell’Agenzia stessa? Sì, non è un’ipotesi remota: incroci di dati che non riconoscono un versamento già registrato, competenze territoriali non rispettate, o uso del controllo automatizzato per questioni che avrebbero richiesto un accertamento motivato sono tutti scenari concreti riscontrati nella prassi e nella giurisprudenza.
Conviene comunque rispondere anche se penso di avere torto, per guadagnare tempo? No: aprire un contraddittorio senza reali elementi da opporre rischia solo di consumare tempo utile a ridosso della scadenza, senza modificare l’esito. In questi casi, valutare per tempo l’Opzione 1 resta generalmente la scelta più razionale.
Le pronunce che orientano la scelta
Sull’Opzione 1 e sui presupposti dell’avviso bonario. La Cassazione ha chiarito che la tutela dell’avviso bonario opera solo in presenza di veri profili di incertezza: se la difformità riguarda un mero mancato versamento di quanto il contribuente stesso ha dichiarato, non sussiste l’obbligo di previa comunicazione, e il contribuente non può reclamare la sanzione ridotta legata a un avviso che, in quel caso, non era dovuto. Specularmente, quando esistono elementi da chiarire — come tipicamente accade per una detrazione negata — l’omessa comunicazione preventiva rende nulla la cartella successiva.
Sulla competenza territoriale dell’ufficio. Due pronunce della Cassazione hanno confermato che l’iscrizione a ruolo eseguita da un ufficio diverso da quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente nel periodo d’imposta interessato è nulla; una decisione di merito ha applicato lo stesso principio annullando una cartella derivante da un avviso bonario emesso da un ufficio privo di competenza.
Sulla validità della notifica. Le Sezioni Unite hanno affermato che un vizio nell’indirizzo PEC del mittente non compromette la validità della notifica quando la provenienza dall’Agenzia sia comunque chiaramente evincibile e il contribuente non abbia subito una lesione concreta del proprio diritto di difesa, potendo comunque proporre tempestivo ricorso.
Sull’impugnabilità immediata della comunicazione (Opzione 3). Un orientamento ormai consolidato della Cassazione riconosce che ogni atto dell’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, con l’esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità di attendere un atto dalla forma più autoritativa. Una recente decisione di merito ha confermato questo principio anche in relazione a una comunicazione emessa a seguito di controllo automatizzato per un tardivo versamento, respingendo la tesi dell’Agenzia secondo cui mancherebbe un interesse concreto e attuale a impugnare l’avviso bonario prima della cartella.
Sul perimetro del controllo automatizzato. Una recente ordinanza ha ribadito che l’iscrizione a ruolo tramite controllo automatizzato è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, non quando vengano in rilievo profili valutativi o estimativi che richiederebbero un accertamento motivato distinto; altre due pronunce dello stesso periodo hanno chiarito che il controllo automatizzato consente di correggere errori materiali, ma non sempre autorizza l’emissione diretta di una cartella per un credito ritenuto non spettante, salvo che risulti anche un utilizzo illegittimo del credito stesso.
Sull’onere della prova della detrazione. È principio costante che l’onere di dimostrare i requisiti sostanziali della detrazione — inerenza, effettività, qualifica di soggetto passivo — grava sul contribuente, e che tale prova, quando riguarda un credito IVA, deve essere analitica e ricostruita voce per voce, non affidata a documenti cumulativi come il solo bilancio. Una pronuncia più recente ha peraltro affermato che il diritto alla detrazione va riconosciuto anche in presenza di violazioni formali radicali, come l’omessa presentazione di liquidazioni periodiche, quando i requisiti sostanziali siano comunque dimostrati in sede di contraddittorio o di contenzioso, in coerenza con il principio europeo di neutralità fiscale.
Sull’inerenza come requisito autonomo. La giurisprudenza distingue nettamente i requisiti sostanziali dai profili meramente formali della fatturazione: quando è in contestazione l’inerenza di un’operazione, spetta al contribuente dimostrarla, e i costi privi di un collegamento effettivo con l’attività d’impresa — come nel caso di immobili costruiti prevalentemente per i soci anziché per il mercato — non danno diritto alla detrazione, a prescindere dal rispetto formale degli obblighi di fatturazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità sulla detrazione IVA, la valutazione della strada da percorrere richiede un esame tecnico puntuale, non una risposta standardizzata. Ecco cosa fa concretamente lo Studio quando affianca un contribuente in questa fase:
- Analizza la comunicazione ricevuta, verificando se il controllo automatizzato è stato utilizzato correttamente o se, dietro l’apparenza di un mero riscontro cartolare, si nasconde una valutazione giuridica che avrebbe richiesto un accertamento motivato distinto.
- Verifica la competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’avviso, confrontandola con il domicilio fiscale del contribuente nel periodo d’imposta oggetto di controllo.
- Ricostruisce, insieme al contribuente e ai suoi consulenti contabili, la documentazione a supporto della detrazione: fatture, registri IVA, contratti, elementi che dimostrano l’inerenza e l’effettività dell’operazione contestata.
- Valuta quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, pesando la solidità delle prove disponibili contro il rischio economico di ciascuna alternativa.
- Predispone e trasmette, quando è la strada scelta, la documentazione tramite i canali di contraddittorio con l’ufficio, curando che ogni elemento rilevante sia presentato in modo puntuale e tempestivo.
- Redige il ricorso contro l’avviso bonario o contro la cartella successiva, quando la contestazione giudiziale risulta la scelta più coerente, articolando sia i vizi formali dell’atto sia le ragioni di merito sulla spettanza della detrazione.
- Verifica il rispetto dei termini di notifica e della sospensione feriale, un profilo spesso trascurato ma decisivo per calcolare correttamente le scadenze.
- Segue il contenzioso in ogni grado, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo confronto con l’Agenzia fino, se necessario, al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
- Coordina gli aspetti tributari con quelli contabili, grazie a uno staff che comprende avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni rilevanti.
- Valuta, se ne ricorrono i presupposti, la richiesta di autotutela per ottenere la correzione o l’annullamento dell’atto in via amministrativa, prima ancora di arrivare al contenzioso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Tra queste competenze, quella che pesa maggiormente sul tema qui trattato è l’abilitazione di cassazionista: scegliere tra le tre opzioni descritte in questo articolo non significa solo decidere cosa fare nell’immediato, ma anche impostare fin dall’inizio una linea difensiva capace di reggere, se necessario, fino al giudizio di legittimità — senza che un cambio di difensore o di strategia a metà percorso comprometta il lavoro già svolto. È esattamente questa continuità, dalla prima analisi della comunicazione fino all’eventuale ricorso in Cassazione, a fare la differenza quando la questione è giuridicamente complessa. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti valutano insieme, fin dal primo momento, sia i profili giuridici sia quelli contabili della detrazione contestata.
Gli errori più frequenti da evitare, qualunque opzione si scelga
A prescindere da quale delle tre strade risulti la più adatta al caso concreto, esistono alcuni errori che ricorrono con una certa regolarità nella prassi e che vale la pena mettere in evidenza, perché possono vanificare anche la scelta più corretta nel merito.
Confondere il termine di ricezione con il termine di trasmissione all’intermediario. Quando la comunicazione viene inviata al commercialista tramite i canali telematici, il termine di 90 giorni decorre dalla trasmissione, non dal momento in cui il contribuente ne viene informato dal proprio consulente. Capita che, per un difetto di comunicazione interna tra intermediario e cliente, si perda di vista la scadenza reale, arrivando a ridosso del termine senza aver ancora deciso nulla. Verificare subito, con il proprio commercialista, la data esatta di trasmissione è un passaggio elementare ma spesso trascurato.
Considerare la sospensione feriale come una proroga automatica di 45 giorni. La sospensione feriale copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto: se il termine cade, ad esempio, il 20 agosto, il conteggio riprende dal 1° settembre per i giorni residui, non si aggiunge un blocco fisso di 45 giorni al termine originario. Un calcolo approssimativo di questo tipo può portare a un versamento o a un ricorso tardivo, con la perdita di ogni beneficio.
Rispondere all’ufficio senza una reale strategia, solo per guadagnare tempo. Aprire un contraddittorio “tanto per provare”, senza documentazione realmente idonea a chiarire la posizione, non sospende il termine per pagare con sanzione ridotta né quello per impugnare: se il chiarimento non viene accolto e nel frattempo il termine scade, si perde contemporaneamente la possibilità di beneficiare della riduzione sanzionatoria e quella di proporre un ricorso tempestivo.
Dare per scontato che il silenzio dell’Agenzia equivalga ad accoglimento. Se la documentazione trasmessa non riceve risposta entro la scadenza originaria, non si può presumere che l’ufficio abbia tacitamente accettato le ragioni del contribuente: in assenza di una rideterminazione esplicita, il termine per pagare con sanzione ridotta continua a decorrere secondo la comunicazione iniziale, ed è quest’ultima a fare fede se non arriva alcuna comunicazione integrativa.
Sottovalutare la differenza tra violazione formale e violazione sostanziale. Non ogni imperfezione documentale è equivalente: un ritardo significativo nella produzione dei registri, o la presentazione di copie anziché originali quando richiesti, può essere qualificato dai giudici come un ostacolo sostanziale alla verifica, e non come mera irregolarità formale superabile. Presentarsi al contraddittorio, o in giudizio, con una documentazione parziale o disorganizzata rischia di trasformare un caso difendibile nel merito in una causa persa per ragioni procedurali.
Pensare che la detrazione sia automaticamente dovuta perché la fattura è formalmente corretta. La giurisprudenza distingue nettamente i requisiti formali di fatturazione dai requisiti sostanziali della detrazione — inerenza, effettività, qualifica di soggetto passivo. Una fattura ineccepibile dal punto di vista formale non basta, da sola, a dimostrare che l’operazione sottostante possieda i requisiti sostanziali richiesti: la prova va costruita su questi ultimi, non sulla sola regolarità documentale.
Agire da soli su questioni che intrecciano profili tributari e contabili complessi. Quando la contestazione riguarda operazioni strutturate, rapporti tra società collegate o ricostruzioni analitiche di crediti IVA su più annualità, l’intreccio tra valutazioni giuridiche e ricostruzioni contabili richiede normalmente un lavoro coordinato tra chi imposta la strategia processuale e chi ricostruisce i dati contabili sottostanti, per evitare che un errore di ricostruzione numerica comprometta un impianto difensivo altrimenti solido.
Un approfondimento sui tempi e sulla loro gestione pratica
La gestione dei tempi merita un approfondimento a parte, perché è uno degli aspetti più concreti — e più spesso sottovalutati — di tutta la vicenda.
Il termine di 60 giorni, per le comunicazioni elaborate dal 2025 in poi, decorre dalla data di ricevimento della comunicazione, non dalla data di emissione né da quella riportata sull’intestazione del documento. Questo significa che il primo passaggio pratico, appena arriva l’avviso, è verificare con precisione la data di consegna: se recapitato tramite PEC, la data di consegna nella casella del destinatario; se recapitato tramite posta ordinaria, la data che risulta dall’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla prova che l’ufficio postale è comunque in grado di fornire.
Quando la comunicazione è stata rideterminata dall’ufficio in sede di autotutela — ad esempio a seguito di una segnalazione presentata tramite Civis che abbia trovato solo parziale accoglimento — il termine per beneficiare della sanzione ridotta sulla somma residua resta ancorato al termine originario dei 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, non a un nuovo termine che decorrerebbe dalla rideterminazione. È un dettaglio tecnico che può sfuggire, e che vale la pena verificare con attenzione prima di considerare “ancora aperta” una finestra temporale che, in realtà, si è già chiusa.
Per chi valuta l’Opzione 3, un ulteriore aspetto pratico riguarda il fatto che il ricorso contro l’avviso bonario non sospende automaticamente la successiva attività di riscossione: se si sceglie questa strada, è generalmente opportuno valutare, insieme a chi cura la difesa, se richiedere anche una sospensione cautelare, per evitare che nelle more del giudizio l’Agenzia proceda comunque all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, aprendo un fronte parallelo da gestire.
Infine, un punto che vale per tutte e tre le opzioni: la scadenza reale da tenere sotto controllo non è quella “psicologica” percepita al momento della lettura della comunicazione, ma quella calcolata sui giorni di calendario, tenendo conto della sospensione feriale se applicabile. Fissare da subito, per iscritto, la data esatta entro cui va presa una decisione operativa evita che il tempo a disposizione si consumi in valutazioni prolungate, riducendo progressivamente il margine per la scelta più adatta.
Come si costruisce, in pratica, la prova della detrazione
Qualunque strada si scelga tra il contraddittorio e l’eventuale contenzioso, il cuore della difesa resta lo stesso: dimostrare che la detrazione contestata possedeva, al momento in cui è stata esercitata, i requisiti sostanziali richiesti. Vale la pena chiarire, con qualche dettaglio in più, in cosa consiste concretamente questa prova, perché è un aspetto che condiziona la scelta stessa tra le opzioni descritte.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che la prova del credito IVA non può fondarsi su documenti cumulativi e generici — il bilancio, il libro giornale, una situazione contabile riassuntiva — ma deve essere analitica, cioè ricostruita voce per voce, in ragione delle singole operazioni che compongono l’importo complessivo contestato. Questo significa che, per ciascuna fattura o gruppo di operazioni oggetto di contestazione, occorre poter esibire: il documento di acquisto, la relativa annotazione nel registro IVA acquisti, la prova del pagamento o comunque dell’effettività della prestazione, e un collegamento dimostrabile con l’attività d’impresa, professionale o commerciale esercitata.
Quando la contestazione riguarda specificamente l’inerenza — cioè il collegamento tra l’operazione e l’attività svolta — l’onere di dimostrare tale collegamento ricade interamente sul contribuente. Non basta, in questi casi, affermare genericamente che il costo era necessario all’attività d’impresa: occorre un elemento concreto, come un contratto, una corrispondenza commerciale, o una destinazione oggettivamente verificabile del bene o del servizio acquistato, che confermi il nesso con l’attività economica dichiarata. Un caso emblematico, deciso dalla Cassazione, ha riguardato una società che aveva costruito alcuni immobili destinati principalmente ai propri soci: in quella vicenda, i giudici hanno negato la detrazione proprio perché mancava la dimostrazione di una reale destinazione al mercato, elemento che avrebbe dovuto sostenere l’inerenza dell’operazione all’attività d’impresa.
Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra violazioni formali e diritto alla detrazione. La giurisprudenza distingue con attenzione crescente tra formalità che, pur non rispettate, non impediscono di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali — e che quindi non fanno perdere il diritto alla detrazione — e violazioni che, per la loro gravità o per il ritardo con cui vengono sanate, impediscono materialmente all’Amministrazione di svolgere un controllo efficace, trasformandosi così in un ostacolo sostanziale. La differenza pratica è rilevante: presentare tardivamente, ma comunque prima della decisione dell’ufficio o del giudice, una documentazione completa e coerente ha effetti ben diversi rispetto al presentarla con mesi di ritardo e in forma incompleta o irregolare, un comportamento che i giudici hanno qualificato, in almeno un caso, come ostacolo sostanziale alla verifica e non come mera irregolarità formale.
In sintesi, prima di scegliere tra pagare, chiarire o impugnare, conviene sempre porsi una domanda preliminare e molto concreta: per ciascuna operazione contestata, esiste oggi la prova analitica — non generica, non cumulativa — dei requisiti sostanziali della detrazione? Se la risposta è affermativa per l’intero importo, le opzioni 2 e 3 diventano più solide; se la risposta è negativa, o lo è solo per una parte dell’importo, la scelta più razionale tende a spostarsi verso un pagamento totale o parziale, accompagnato — se ha senso economico farlo — dalla sola contestazione della porzione effettivamente documentabile.
Il rapporto con altri controlli e con annualità diverse
Un ultimo aspetto da tenere presente riguarda il collegamento, spesso sottovalutato, tra la comunicazione ricevuta e altri controlli, presenti o futuri, sulla posizione fiscale del contribuente.
Se la stessa detrazione, o detrazioni analoghe, sono state esercitate anche in altre annualità non ancora oggetto di controllo, la strategia scelta per la comunicazione ricevuta oggi può avere un effetto, diretto o indiretto, su come l’Agenzia tratterà quelle annualità in futuro. Un pagamento senza contestazione, ad esempio, non equivale automaticamente a un’ammissione di colpa per le altre annualità, ma può essere richiamato dall’ufficio come precedente nella valutazione di controlli successivi. Al contrario, un contraddittorio ben documentato, che chiarisca in modo solido la spettanza della detrazione, può risultare utile anche come riferimento per altre annualità in cui la medesima questione si ripropone.
Va inoltre distinto con attenzione il controllo automatizzato, oggetto di questo articolo, dal controllo formale disciplinato dall’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, che si colloca in una posizione intermedia tra il controllo automatizzato e l’accertamento vero e proprio. Il controllo formale consente all’ufficio di richiedere documentazione più ampia e di effettuare valutazioni che vanno oltre il semplice raffronto cartolare: se la comunicazione ricevuta, pur richiamando formalmente l’articolo 54-bis, si accompagna in concreto a una richiesta di documentazione approfondita o a valutazioni che esulano dal mero controllo automatico, è un segnale che la questione potrebbe essere più complessa di quanto il nome dell’atto lasci intendere, e che la scelta tra le tre opzioni merita un esame ancora più attento, anche in relazione a quali altri controlli, sulla stessa o su altre annualità, possano derivarne.
Infine, quando la comunicazione riguarda importi rilevanti o si inserisce in un quadro più ampio di verifiche già in corso — ad esempio un controllo formale parallelo, o una verifica generale sulla posizione IVA della società — la scelta tra le tre opzioni descritte in questo articolo non può essere isolata dal quadro complessivo della strategia fiscale dell’impresa. In questi casi, valutare la comunicazione come un episodio a sé stante, senza considerare le sue possibili ricadute su altre annualità o su altri procedimenti in corso, rischia di produrre scelte coerenti nell’immediato ma disallineate rispetto alla strategia complessiva più conveniente per il contribuente.
Altre domande frequenti su casi particolari
Cosa succede se la comunicazione riguarda una compensazione di crediti IVA con altri tributi, e non solo una detrazione ordinaria? Il principio di fondo non cambia: anche in questo caso l’ufficio contesta un utilizzo del credito ritenuto non spettante sulla base del confronto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’anagrafe tributaria. Cambia però la complessità della prova, perché occorre dimostrare non solo l’esistenza del credito ma anche la correttezza della compensazione stessa nel modello F24 utilizzato, un profilo che richiede tipicamente un lavoro coordinato tra la ricostruzione contabile e la verifica formale delle comunicazioni presentate.
Se la società nel frattempo ha cambiato commercialista, chi riceve materialmente la comunicazione trasmessa in via telematica? La comunicazione viene inviata all’intermediario che risulta aver trasmesso la dichiarazione cui si riferisce il controllo, che può non coincidere con il consulente attuale. È quindi importante, ogni volta che si cambia intermediario, verificare con quello precedente se siano pervenute comunicazioni relative alle annualità gestite in passato, per evitare che una comunicazione venga recapitata a un soggetto che non segue più la posizione fiscale della società e che il termine, nel frattempo, continui comunque a decorrere.
È possibile ottenere una rateizzazione delle somme dovute in caso di regolarizzazione? La disciplina della regolarizzazione da controllo automatizzato prevede modalità di pagamento specifiche, disciplinate dalle norme sulla riscossione; per valutare se e a quali condizioni sia disponibile una dilazione delle somme dovute nel caso concreto, è opportuno verificare la posizione con chi segue la pratica, poiché le condizioni dipendono dall’importo complessivo e dalla tipologia di somme richieste.
Se scelgo di impugnare l’avviso bonario, posso comunque cambiare idea più avanti e pagare? Fino a quando non interviene una decisione del giudice, e comunque nei limiti in cui la sanzione ridotta resti ancora accessibile in base ai termini originari, è generalmente possibile rinunciare al ricorso e regolarizzare la propria posizione; superato però il termine dei 60 o 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso alla sanzione ridotta legata all’avviso bonario non è più disponibile, indipendentemente dall’esito che il ricorso avrebbe potuto avere.
Conviene rivolgersi a un professionista subito, anche solo per una prima valutazione, o è preferibile attendere di aver raccolto tutta la documentazione da soli? Generalmente conviene una valutazione tempestiva della comunicazione ricevuta, proprio perché i tempi a disposizione sono definiti e non particolarmente ampi: un esame preliminare consente di capire, fin da subito, quale tipo di documentazione serve raccogliere e con quale grado di urgenza, evitando di arrivare a ridosso della scadenza con una scelta ancora da fare e poco tempo per costruirla con cura.
Che differenza c’è, in pratica, tra segnalare un errore tramite Civis e presentare direttamente un ricorso? La segnalazione tramite Civis resta all’interno di un rapporto amministrativo con l’ufficio, senza le garanzie proprie di un processo — non c’è un giudice terzo, non ci sono termini di risposta sempre vincolanti nella pratica quotidiana, e l’esito dipende dalla valutazione discrezionale dell’ufficio che ha emesso la comunicazione. Il ricorso, al contrario, apre un vero procedimento giurisdizionale, con un giudice terzo chiamato a decidere sulla base delle prove offerte da entrambe le parti, e con la possibilità di proseguire, se necessario, nei gradi di giudizio successivi.
Se l’importo contestato riguarda sia l’IVA sia le imposte dirette nella stessa comunicazione, la strategia cambia? Il quadro normativo di riferimento è per molti aspetti parallelo — l’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA e l’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette condividono impostazione e principi generali — ma le contestazioni relative all’IVA seguono spesso una logica probatoria autonoma, legata al meccanismo di detrazione proprio di questo tributo. È quindi opportuno che la valutazione della strategia tenga conto separatamente delle due componenti, anche quando confluiscono nello stesso atto, per evitare che argomenti validi per un tributo vengano applicati in modo generico anche all’altro, con il rischio di indebolire la difesa complessiva.
Se la comunicazione arriva a una società che nel frattempo ha avviato una procedura di composizione della crisi, cambia qualcosa? Sì, in questi casi la gestione della pretesa fiscale contestata va coordinata con la procedura in corso, perché i tempi e le modalità di soddisfacimento dei crediti erariali possono seguire regole diverse da quelle ordinarie, ed è opportuno che chi segue la comunicazione di irregolarità sia a conoscenza anche del quadro complessivo della procedura, per evitare scelte che, per quanto corrette isolatamente, risultino disallineate rispetto alla strategia complessiva di risanamento.
Chiusura: la scelta dipende dal caso concreto
Non esiste una risposta valida per tutti i contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità sulla detrazione IVA, e sbagliare la scelta tra pagare, chiarire o impugnare costa tempo e, spesso, anche il diritto a una sanzione più contenuta. Chi ha prove solide e tempo per raccoglierle può percorrere la via del contraddittorio; chi non ha margini realistici di contestazione fa bene, generalmente, a chiudere subito con il pagamento agevolato; chi ritiene la propria posizione giuridicamente fondata, e dispone degli elementi per sostenerla, può scegliere di affrontare la questione davanti al giudice tributario, sapendo però che questa strada richiede una strategia coerente dall’inizio alla fine.
Proprio per questo la materia richiede una valutazione tecnica puntuale prima ancora di agire: lo Studio Monardo affianca i contribuenti proprio in questa fase di scelta, analizzando la comunicazione ricevuta, la documentazione disponibile e i tempi residui, per costruire — grazie alla qualifica di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e alla continuità difensiva che questa consente, dal primo confronto con l’Agenzia fino all’eventuale giudizio di legittimità — la strategia più adatta al caso concreto, senza dover cambiare mani lungo il percorso.
Vale la pena ribadirlo un’ultima volta: la variabile che più spesso fa la differenza tra una scelta corretta e una scelta affrettata non è la conoscenza astratta delle tre opzioni, ma la capacità di misurarle sul caso concreto — sulla solidità della prova disponibile, sui tempi effettivamente residui una volta calcolata con esattezza la scadenza, e sulle possibili ricadute su altre annualità o su altri controlli in corso. È un lavoro che richiede tempo e attenzione tecnica, ma che va svolto entro la finestra, non particolarmente ampia, che la legge concede: 60 giorni dal ricevimento, o 90 se la comunicazione è transitata da un intermediario, sospesi solo dal 1° al 31 agosto. Muoversi con metodo fin dai primi giorni, invece che rincorrere la scadenza nelle ultime settimane, resta generalmente la condizione che più incide sulla qualità della decisione finale, qualunque sia la strada che si sceglierà di percorrere.
Ogni comunicazione di irregolarità è diversa dalle altre: cambiano gli importi, la documentazione disponibile, i tempi residui e, non da ultimo, le ragioni che hanno portato l’Agenzia a ritenere la detrazione non spettante. È per questo che un confronto diretto, calato sul caso specifico, resta il modo più affidabile per capire quale delle tre strade descritte in questo articolo sia realmente quella giusta da percorrere.
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