Chi può accedere alla legge 3 per debiti e come fare domanda

Introduzione: perché la legge 3/2012 è indispensabile per chi ha debiti

La legge 3/2012 (cosiddetta “legge salvasuicidi”) e il successivo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sono l’unica ancora di salvezza per consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e agricoltori che non possono ricorrere alle procedure concorsuali tradizionali. L’obiettivo del legislatore è quello di permettere a soggetti non fallibili di gestire l’eccesso di indebitamento in modo ordinato ed equo, evitando il ricorso all’usura e alla dispersione del patrimonio. La procedura è strettamente regolata e offre soluzioni su misura: dall’accordo con i creditori al piano di ristrutturazione fino alla liquidazione e all’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui in presenza di determinati requisiti .

Il tema è di grande attualità perché, dopo la crisi pandemica, l’inflazione e l’aumento del costo del denaro, molte famiglie e micro‐aziende italiane si ritrovano sommerse da cartelle esattoriali, mutui, prestiti e tributi. Ignorare gli avvisi di pagamento o rispondere in ritardo significa esporsi a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Al contrario, attivarsi per tempo consente di accedere ai procedimenti di composizione della crisi e di bloccare le iniziative esecutive. In questo articolo esamineremo:

  • Chi può accedere alla legge 3/2012 e al Codice della crisi (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia, agricoltori, start‐up innovative). La definizione di “impresa minore” prevede soglie precise: patrimonio annuo non superiore a 300 mila €, ricavi non superiori a 200 mila € e debiti anche non scaduti entro 500 mila € .
  • Quali procedure esistono: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente. L’OCC (Organismo di composizione della crisi) svolge un ruolo centrale: assiste il debitore, verifica la documentazione, redige la relazione e lo affianca nel processo .
  • Come presentare la domanda, quali documenti occorrono, le tempistiche e i costi. Le proposte possono prevedere la moratoria per i crediti privilegiati (fino a un anno) e addirittura il mantenimento della prima casa continuando a pagare il mutuo .
  • Difese e strategie legali per contestare le pretese e ridurre il debito: opposizione, richiesta di sospensioni, negoziazioni e rottamazioni. Nel 2025, ad esempio, la rottamazione‑quater permette di saldare cartelle esattoriali in forma agevolata con scadenza estesa al 9 dicembre 2025 , con la possibilità di proseguire i pagamenti dal febbraio 2026 .

Presentazione dello Studio Legale Monardo

Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è l’autore di questa guida. È avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presente su tutto il territorio nazionale e svolge il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia. È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con una vasta esperienza nella tutela dei contribuenti e delle imprese. Il suo team è in grado di:

  • analizzare l’atto o la cartella esattoriale per verificare vizi formali e sostanziali;
  • redigere ricorsi e opposizioni contro pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
  • negoziare con banche e creditori piani di rientro e soluzioni stragiudiziali;
  • predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e domande di liquidazione;
  • gestire la procedura di esdebitazione e la composizione negoziata della crisi d’impresa.

Se ti riconosci in questa situazione, contatta subito l’avv. Monardo per una valutazione legale personalizzata. Agire tempestivamente consente di accedere a soluzioni che bloccano l’esecuzione e riducono il debito. Troverai i recapiti alla fine dell’articolo.

1. Quadro normativo: legge 3/2012, Codice della crisi e correttivi

1.1 Origini e finalità della legge 3/2012

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 nasce con un duplice scopo: contrastare usura ed estorsione e introdurre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. La prima parte della legge (artt. 1–5) modifica norme in materia di usura, mentre gli articoli da 6 a 21 disciplinano l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e l’istituzione degli organismi di composizione della crisi. L’art. 6 definisce le finalità e i soggetti ammissibili; l’art. 7 fissa i presupposti di ammissibilità; l’art. 8 descrive il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore, consentendo una moratoria fino a un anno per i crediti privilegiati . Gli articoli successivi regolano il deposito della proposta , il procedimento , la fase di omologazione e la disciplina della liquidazione dei beni. L’art. 14‐terdecies introduce l’istituto dell’esdebitazione, che permette al debitore persona fisica, al termine della liquidazione, di ottenere la cancellazione dei debiti residui se ha collaborato con diligenza, non ha agito in frode, non ha già beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti e ha svolto un’attività lavorativa adeguata . L’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento deriva da condotte colpose o fraudolente o quando il debitore è stato condannato per i reati previsti dall’art. 16 .

1.2 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019)

Per completare il quadro normativo, il D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022. Il Codice disciplina la crisi o l’insolvenza di qualsiasi debitore, comprese persone fisiche, professionisti e imprenditori di ogni dimensione . L’art. 2 definisce i concetti fondamentali:

  • crisi: stato di difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza ;
  • insolvenza: situazione in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ;
  • sovraindebitamento: stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’agricoltore e della start‑up innovativa che non può accedere alle procedure concorsuali ordinarie ;
  • impresa minore: impresa con attivo annuo ≤ 300 000 €, ricavi annui ≤ 200 000 € e debiti anche non scaduti ≤ 500 000 € .

L’art. 67 del CCII disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: il consumatore sovraindebitato, assistito dall’OCC, può proporre ai creditori un piano che descriva tempi e modalità per superare la crisi . La proposta ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione anche parziale dei crediti , la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto , la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati purché sia garantito un pagamento non inferiore a quello che si otterrebbe in caso di liquidazione e il rimborso delle rate di mutuo sull’abitazione principale per conservarla . L’art. 69 prevede che il consumatore non può accedere se è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha determinato la situazione con colpa grave, mala fede o frode .

1.3 Le modifiche dei decreti correttivi e la riforma del 2024

Dopo l’entrata in vigore, il CCII è stato oggetto di tre decreti correttivi. Il D.Lgs 83/2022 ha incorporato nel codice la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 (per i dettagli v. § 8). Il D.Lgs 136/2024 (“Correttivo Ter”) ha ulteriormente modificato numerosi articoli per coordinare la normativa con la direttiva europea e il PNRR. Una relazione dell’ufficio del massimario della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2025 sottolinea che il correttivo ha riscritto diverse definizioni: ad esempio alla lett. e) dell’art. 2 è stata chiarita la definizione di “consumatore”, aggiungendo che può accedere agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti nella qualità di consumatore . Il correttivo ha anche previsto che l’imprenditore individuale possa aprire la procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività con una deroga al limite temporale per agevolarne l’esdebitazione . Inoltre è stata introdotta la possibilità per le start‑up innovative di accedere volontariamente agli strumenti riservati alle imprese non minori . Queste modifiche confermano l’ampliamento delle categorie ammesse e l’orientamento favorevole al debitore.

2. Chi può accedere: soggetti ammessi e requisiti

La legge 3/2012 e il CCII consentono l’accesso alle procedure di sovraindebitamento a soggetti che non possono essere assoggettati alla liquidazione giudiziale (ex fallimento). Di seguito i requisiti.

2.1 Consumatori

Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale e che ha contratto debiti al di fuori della propria attività. Può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) o alla liquidazione controllata. Non rientrano i debiti derivanti dall’attività d’impresa, che devono essere affrontati con altri strumenti (concordato minore o liquidazione giudiziale). Il consumatore non può presentare domanda se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha determinato la crisi con colpa grave o frode .

2.2 Professionisti, lavoratori autonomi e artisti

Il professionista, l’artista o il lavoratore autonomo è considerato “imprenditore minore” quando rispetta i limiti dimensionali previsti dall’art. 2, lett. d, CCII (attivo ≤ 300 000 €, ricavi ≤ 200 000 €, debiti ≤ 500 000 €) . In tal caso può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, strumenti che permettono di proporre un accordo ai creditori o di liquidare i beni ottenendo, in fine, l’esdebitazione. Le start‑up innovative rientrano tra i soggetti ammessi e, grazie al correttivo del 2024, possono scegliere lo strumento più adatto alla propria dimensione .

2.3 Imprenditori agricoli e imprese familiari

Gli imprenditori agricoli e le imprese familiari sono espressamente inclusi nella definizione di sovraindebitamento . Anche per loro valgono i limiti per l’accesso alle procedure e possono beneficiare del concordato minore o della liquidazione controllata. Il correttivo del 2024 ha introdotto una deroga che consente all’imprenditore individuale di aprire la procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività per agevolare l’esdebitazione .

2.4 Start‑up innovative

Le start‑up innovative, definite dal D.L. 179/2012, sono incluse nella categoria dei debitori non fallibili e possono accedere alla ristrutturazione dei debiti o alla liquidazione controllata. Il correttivo 2024 ha chiarito che, se le loro dimensioni lo richiedono, possono optare per gli strumenti previsti per le imprese non minori .

2.5 Debitori incapienti (esdebitazione)

Il debitore che ha concluso una liquidazione controllata senza soddisfare integralmente i creditori può chiedere l’esdebitazione. L’art. 14‑terdecies stabilisce che il beneficio è concesso solo se il debitore ha collaborato al regolare svolgimento della procedura, non ha ritardato o ostacolato le operazioni e non ha usufruito di altra esdebitazione negli otto anni precedenti . Il giudice esclude l’esdebitazione se l’indebitamento deriva da credito colposo o da atti in frode . Alcune Cassazioni recenti (ordinanza n. 30108/2025) hanno precisato che chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può successivamente invocare l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per i medesimi debiti . Ciò evidenzia che l’esdebitazione è un beneficio straordinario e non ripetibile.

2.6 Soggetti esclusi

Non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento:

  • società e imprenditori che superano i limiti dell’impresa minore e sono quindi soggetti a liquidazione giudiziale;
  • enti pubblici;
  • chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque o otto anni precedenti (a seconda della procedura) ;
  • chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode .

3. Strumenti disponibili: descrizione e differenze

3.1 Concordato minore

Il concordato minore sostituisce il precedente “accordo di composizione della crisi” disciplinato dalla legge 3/2012. È rivolto a imprenditori minori, professionisti, agricoltori e start‑up innovative. Consiste nella proposta di un piano ai creditori che prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti, secondo un piano sostenibile. L’omologazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori per numero e per ammontare. In sede di omologa il giudice verifica la regolarità della procedura, la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Fasi principali:

  1. Nomina dell’OCC e predisposizione del piano: l’OCC elabora una relazione sulla situazione patrimoniale, sul merito creditizio e sulla convenienza del piano.
  2. Deposito della proposta presso il tribunale competente con la documentazione richiesta (elenco dei creditori, beni, atti di straordinaria amministrazione, dichiarazioni dei redditi, spese per il mantenimento ).
  3. Fissazione dell’udienza e comunicazione ai creditori: il giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive .
  4. Voto dei creditori: è necessaria la maggioranza qualificata. Se i creditori fiscali dissentono ma la proposta assicura il pagamento di almeno il 20 % dei debiti erariali, il giudice può imporre l’omologazione (cram‐down erariale) introdotto dal correttivo 2024.
  5. Esecuzione e controllo: il commissario giudiziale vigila sull’esecuzione. Se il piano riesce, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

3.2 Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) è destinato alla persona fisica che ha contratto debiti per esigenze non professionali e non imprenditoriali. Può essere proposto senza il consenso dei creditori: è sufficiente che il piano risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il piano può prevedere:

  • Falcidia o pagamento parziale di tutti i crediti, inclusi quelli da prestiti con cessione del quinto ;
  • Soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati se è garantito un importo non inferiore al ricavato in caso di liquidazione ;
  • Pagamento delle rate di mutuo sulla prima casa alla scadenza convenuta, consentendo al debitore di mantenere l’abitazione ;
  • Moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati secondo l’art. 8 L. 3/2012 , elevata a due anni dal D.Lgs 136/2024 nel caso dei crediti prelatizi ex art. 67 CCII .

Procedimento:

  1. Incarico all’OCC: l’OCC analizza la situazione finanziaria, verifica la documentazione e redige la relazione prevista dall’art. 9 L. 3/2012 .
  2. Deposito della proposta presso il tribunale del luogo di residenza con l’elenco dei creditori, dei beni, degli atti di disposizione e delle entrate .
  3. Sospensione delle azioni esecutive: il deposito sospende, ai soli effetti del concorso, il decorso degli interessi convenzionali o legali e impedisce l’avvio di azioni esecutive individuali .
  4. Omologazione: non è richiesto il voto dei creditori; tuttavia, se un creditore ritiene che il piano sia meno conveniente della liquidazione, può proporre opposizione e il giudice verificherà la convenienza .
  5. Esecuzione: il giudice nomina un commissario che vigila sull’esecuzione del piano. Se il piano viene rispettato, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

3.3 Liquidazione controllata del sovraindebitato

Quando non è possibile presentare un piano sostenibile, il debitore può optare per la liquidazione controllata, procedura simile al fallimento ma destinata a soggetti non fallibili. La liquidazione comporta la vendita dei beni per soddisfare i creditori in base alla graduazione dei privilegi. Può essere richiesta sia dal debitore (volontaria) sia dai creditori; il correttivo 2024 ha esteso la possibilità di accedere alla liquidazione entro un anno dalla cessazione dell’attività anche all’imprenditore individuale . Al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione (v. § 2.5).

3.4 Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione consente al debitore persona fisica, che ha ceduto tutti i beni nella liquidazione e non ha ricavato somme sufficienti, di ottenere la cancellazione del debito residuo. L’art. 14 terdecies L. 3/2012 prevede una serie di requisiti: collaborazione, assenza di frode, assenza di condanne per reati gravi e mancata fruizione di altra esdebitazione negli otto anni precedenti . L’esdebitazione non si applica ai debiti per mantenimento, danni extracontrattuali e sanzioni penali . Nel 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che chi è stato dichiarato fallito e non ha beneficiato dell’esdebitazione non può accedere nuovamente per gli stessi debiti .

3.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021 e integrato nel CCII dal D.Lgs 83/2022, ha introdotto la composizione negoziata, strumento stragiudiziale rivolto a imprenditori commerciali o agricoli in stato di squilibrio ma con prospettive di risanamento. L’imprenditore presenta un’istanza presso la Camera di commercio tramite una piattaforma telematica e chiede la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori. La piattaforma, gestita da Unioncamere, consente di depositare l’istanza e la documentazione. L’esperto valuta le possibilità di risanamento e, entro 180 giorni, redige una relazione . Se le trattative hanno esito positivo, si stipula un accordo; diversamente l’imprenditore può accedere ad altri strumenti (concordato minore, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale). La composizione negoziata è accessibile anche in fase pre‑crisi e non richiede soglie dimensionali , ma presuppone che l’impresa abbia concrete possibilità di continuare . L’istanza comporta il pagamento di un diritto di segreteria (252 € più marca da bollo) e deve essere firmata digitalmente . Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione aziendale e può chiedere al tribunale misure protettive, riduzioni di sanzioni e interessi .

4. Procedura passo per passo: come presentare la domanda

4.1 Preparazione della domanda

La procedura di sovraindebitamento inizia sempre con la nomina dell’OCC. Per scegliere l’organismo competente, è necessario rivolgersi a uno dei soggetti iscritti nell’apposito registro del Ministero della Giustizia . L’OCC si occupa di:

  • verificare la documentazione e l’elenco dei creditori;
  • analizzare la situazione patrimoniale e reddituale del debitore;
  • redigere una relazione sulle cause dell’indebitamento, sul comportamento del debitore e sulla convenienza del piano .

Documenti necessari:

  • elenco dettagliato di tutti i debiti con importi, natura (chirografari, privilegiati, ipotecari) e creditori;
  • elenco dei beni del debitore (immobili, beni mobili, veicoli) e degli atti di disposizione degli ultimi cinque anni ;
  • scritture contabili e dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ;
  • elenco delle entrate del nucleo familiare e delle spese indispensabili ;
  • certificato di stato di famiglia e documenti di identità;
  • eventuali pignoramenti, ipoteche o azioni esecutive in corso.

4.2 Presentazione al tribunale

Il ricorso deve essere depositato nel tribunale del luogo di residenza o della sede principale del debitore . Se il debitore svolge attività d’impresa, la proposta e il decreto devono essere pubblicati anche nel registro delle imprese . Al momento del deposito si verifica la sospensione degli interessi per i crediti chirografari e la sospensione delle azioni esecutive individuali . Il giudice fissa un’udienza entro 60 giorni , comunica la proposta ai creditori e nomina, se necessario, un commissario giudiziale.

4.3 Omologazione e opposizioni

Nel concordato minore i creditori esprimono il loro voto; nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il consenso non è necessario, ma i creditori possono contestare la convenienza del piano . In entrambi i casi il giudice verifica la meritevolezza del debitore: deve essere stato diligente nella gestione delle finanze, non aver contratto debiti in maniera sproporzionata e aver fornito documentazione completa. L’opposizione del creditore fiscale può essere superata con il cram‑down se la proposta garantisce il pagamento di almeno il 20 % dei debiti erariali.

4.4 Esecuzione e controlli

Una volta omologato, il piano viene eseguito sotto il controllo dell’OCC o del commissario giudiziale. Il debitore deve rispettare le scadenze e informare i professionisti di eventuali variazioni di reddito. In caso di inadempimento può essere dichiarata la risoluzione e, di conseguenza, i creditori riacquistano il diritto di intraprendere azioni esecutive. Se invece il piano è eseguito con successo, il giudice dichiara l’esdebitazione e i debiti non soddisfatti vengono cancellati .

5. Difese e strategie legali del debitore

5.1 Verifica della legittimità degli atti

Prima di intraprendere una procedura di sovraindebitamento è opportuno verificare la legittimità degli atti ricevuti (cartelle di pagamento, intimazioni, pignoramenti, ipoteche, fermi). Spesso gli atti contengono vizi formali (mancata notifica, irregolarità nella relata) o sostanziali (prescrizione, sanzioni illegittime). In tali casi è possibile presentare ricorso al giudice tributario o opposizione all’esecuzione. Il team dello studio Monardo analizza ogni elemento per individuare le eccezioni utili a ridurre o annullare la pretesa.

5.2 Sospensione delle azioni esecutive

Il deposito della proposta di accordo o di piano sospende le azioni esecutive individuali . Il debitore può inoltre chiedere al giudice misure protettive e cautelari per bloccare pignoramenti, sequestri conservativi e iscrizioni ipotecarie. La tempestiva presentazione del ricorso è dunque essenziale per evitare che il patrimonio venga aggredito. In alcuni casi, le sentenze di cassazione hanno riconosciuto il diritto del debitore di opporsi alle ipoteche illegittime e di ottenere la cancellazione, valorizzando il principio di proporzionalità e il diritto all’abitazione.

5.3 Trattative stragiudiziali e piani di rientro

Oltre alle procedure giudiziarie, il debitore può negoziare con i creditori un piano di rientro. La presenza di un avvocato esperto consente di proporre soluzioni realistiche e di convincere i creditori ad accettare pagamenti dilazionati o riduzioni del debito. Nel contesto bancario è spesso possibile ottenere la riduzione di interessi di mora e l’allungamento del piano; nel contesto fiscale si può ricorrere alla definizione agevolata (rottamazione).

5.4 Definizione agevolata e rottamazione

La rottamazione‑quater (definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) introdotta dalla L. 197/2022 consente di pagare le cartelle senza sanzioni né interessi. Le rate programmate nel 2025 prevedevano come scadenza il 30 novembre 2025, ma grazie al periodo di tolleranza, i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025 sono considerati tempestivi . Possono beneficiarne i contribuenti che hanno presentato domanda nel 2023 o che sono stati riammessi nel 2024; il piano di pagamenti proseguirà poi con rate trimestrali dal febbraio 2026 fino al 2027 . Chi non versa anche una sola rata perde i benefici e l’Agenzia reimputa le sanzioni e gli interessi, riprendendo le azioni di recupero . È quindi fondamentale rispettare le scadenze o, in alternativa, valutare la procedura di sovraindebitamento per ottenere un piano più sostenibile.

5.5 Composizione negoziata e strumenti alternativi

Per gli imprenditori in difficoltà ma con possibilità di risanamento, la composizione negoziata offre un percorso stragiudiziale assistito da un esperto indipendente . Questo strumento consente di negoziare con i creditori la ristrutturazione del debito senza la pubblicità negativa delle procedure concorsuali. L’imprenditore può chiedere misure protettive, riduzioni di interessi e l’accesso al nuovo cram‑down fiscale, mantenendo la gestione aziendale . Se le trattative non hanno esito, è possibile convertire la procedura in un concordato minore o un accordo di ristrutturazione disciplinato dagli articoli 56–60 CCII .

6. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare le notifiche: non rispondere agli avvisi di pagamento o alle cartelle esattoriali consente ai creditori di avviare pignoramenti e ipoteche. È indispensabile rivolgersi subito a un professionista.
  2. Fornire documenti incompleti: l’OCC basa la relazione sulla documentazione fornita; omissioni o irregolarità possono portare all’inammissibilità della domanda o alla revoca dell’esdebitazione. L’art. 14‑terdecies richiede collaborazione e completezza .
  3. Accumulare debiti dopo l’avvio della procedura: contrarre nuovi debiti durante la ristrutturazione compromette la fattibilità del piano. Il giudice può revocare l’omologazione e i creditori riacquistano i diritti.
  4. Affidarsi a consulenti improvvisati: la gestione della crisi richiede competenze legali, tributarie e contabili. Solo professionisti iscritti negli elenchi del Ministero della Giustizia (avvocati, commercialisti) possono assumere incarichi di OCC.
  5. Perdere le scadenze della rottamazione: chi aderisce alla definizione agevolata deve rispettare i termini di pagamento per non decadere dal beneficio .
  6. Confondere le procedure: il piano di ristrutturazione del consumatore richiede requisiti diversi rispetto al concordato minore. Scegliere la procedura sbagliata può comportare la declaratoria di inammissibilità.

7. Tabelle riepilogative

7.1 Requisiti e limiti per l’accesso

Soggetto/ProceduraRequisiti principaliFonti normative
Consumatore – Piano di ristrutturazionePersona fisica con debiti non riferiti all’attività professionale; non essere stato esdebitato nei 5 anni precedenti; assenza di colpa grave o frodeArt. 67 CCII; art. 69 CCII
Imprenditore minore – Concordato minoreImpresa con attivo ≤ 300 000 €, ricavi ≤ 200 000 €, debiti ≤ 500 000 € ; può essere anche professionista o start‑up innovativaArt. 2 lett. d CCII; art. 33 e 37 CCII come modificati dal D.Lgs 136/2024
Imprenditore agricoloInclusi tra i soggetti non fallibili; accesso al concordato minore o liquidazione controllataArt. 2 lett. c CCII
Liquidazione controllataPossono accedere consumatori, imprenditori minori e professionisti; accesso anche entro un anno dalla cessazione dell’attività per l’imprenditore individualeArt. 37 e 33 CCII (modifiche 2024)
Esdebitazione dell’incapienteCollaborazione alla procedura, assenza di fraudolenza, mancata esdebitazione negli 8 anni precedentiArt. 14‑terdecies L. 3/2012
Composizione negoziataImprenditore commerciale o agricolo con squilibrio patrimoniale ma possibilità di risanamento; nomina di un esperto tramite piattaforma CCIAA; pagamento diritti di segreteriaD.L. 118/2021; art. 12 CCII

7.2 Tempi e adempimenti principali

FaseTermini/AdempimentiRiferimenti
Incarico all’OCCNomina dell’OCC e raccolta della documentazione (elenco creditori, beni, redditi, atti di disposizione)Art. 9 L. 3/2012
Deposito della propostaPresentazione al tribunale entro i tempi stabiliti (generalmente 60 giorni dall’inizio dell’istruttoria); sospensione degli interessi e delle esecuzioniArt. 10 L. 3/2012
Fissazione udienzaIl giudice fissa udienza entro 60 giorni e comunica ai creditoriArt. 10 L. 3/2012
Votazione (concordato minore)Voto favorevole della maggioranza dei creditori; possibile cram‑down fiscale
OmologazioneIl giudice verifica meritevolezza e convenienza; nel piano del consumatore non occorre il voto dei creditoriArt. 8 L. 3/2012; art. 67 CCII
Esecuzione del pianoControllo dell’OCC; eventuale pagamento delle rate di mutuo sulla prima casaArt. 67 CCII
EsdebitazioneRicorso entro un anno dalla chiusura della liquidazione; revoca in caso di frodeArt. 14‑terdecies L. 3/2012

7.3 Vantaggi e svantaggi delle procedure

ProceduraVantaggiSvantaggi
Concordato minoreConsente di concordare con i creditori la riduzione dei debiti; possibilità di proseguire l’attività; accesso al cram‑down fiscaleRichiede il voto dei creditori; tempi più lunghi; maggiore esposizione pubblica
Piano di ristrutturazione del consumatoreNon serve il consenso dei creditori; possibilità di falcidia significativa e moratoria fino a un anno ; protezione della prima casaRichiede dimostrazione di meritevolezza e diligenza; possibili opposizioni sulla convenienza
Liquidazione controllataCancella tutti i debiti residui con l’esdebitazione; procedura relativamente rapidaComporta la vendita di tutti i beni; impossibilità di preservare la prima casa; pubblicità della procedura
Composizione negoziataMeno invasiva; mantiene la gestione dell’impresa; possibilità di misure protettive e riduzione di sanzioniRichiede concrete possibilità di risanamento; costi (diritti di segreteria e compensi dell’esperto)
Rottamazione‑quaterAbbatte sanzioni e interessi su cartelle esattoriali; dilazioni fino al 2027Perdita del beneficio se non si rispettano le scadenze ; non riduce il capitale; non sospende esecuzioni relative ad altri debiti

8. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il sovraindebitamento e quando posso dichiararmi sovraindebitato? Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista o dell’imprenditore minore che non può più far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni . Non è una dichiarazione volontaria: è la situazione oggettiva di squilibrio certificata dall’OCC.
  2. Posso accedere alla procedura se ho un mutuo sulla prima casa? Sì. Il piano del consumatore può prevedere il pagamento delle rate del mutuo alla scadenza convenuta, consentendo al debitore di mantenere l’abitazione . In caso contrario, la casa potrebbe essere venduta nella liquidazione.
  3. Se sono un professionista con fatturato superiore a 200 000 € posso accedere alla legge 3/2012? No. Superando i limiti dell’impresa minore (attivo 300 000 €, ricavi 200 000 €, debiti 500 000 €) , si entra nell’ambito delle procedure concorsuali ordinarie (liquidazione giudiziale, concordato preventivo).
  4. Devo pagare l’OCC? Sì. L’OCC è remunerato secondo tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia e a carico del debitore; tuttavia il correttivo 2024 prevede che, in presenza di incapienza, il compenso possa essere anticipato dallo Stato e recuperato sui beni liquidati.
  5. Quanto costa presentare la domanda? Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore è dovuto un contributo unificato di 98 € e l’imposta di registro secondo il DPR 115/2002 . Nel concordato minore e nella liquidazione controllata i costi dipendono dalla complessità della procedura.
  6. Quanto tempo dura il piano del consumatore? La legge non stabilisce una durata massima, ma la prassi oscilla tra 4 e 7 anni. Le rate devono essere proporzionate al reddito disponibile e alla somma da soddisfare.
  7. Posso accedere se ho già utilizzato la rottamazione? Sì. La definizione agevolata riguarda solo i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. I debiti residui possono essere inclusi nella procedura di sovraindebitamento.
  8. Cosa succede se non rispetto le rate del piano? Se il debitore non paga le rate o non rispetta gli impegni, il giudice può dichiarare la risoluzione e i creditori riacquistano il diritto a procedere. Nel piano del consumatore l’inadempimento può comportare la revoca della moratoria e l’apertura della liquidazione.
  9. Posso presentare la domanda senza un avvocato? La legge consente di presentare la domanda tramite l’OCC senza l’assistenza di un difensore , ma è fortemente consigliato farsi assistere da un avvocato esperto per evitare errori e impostare la strategia migliore.
  10. Quali debiti non possono essere cancellati? L’esdebitazione non si applica ai debiti per alimenti, risarcimenti per fatti illeciti, sanzioni penali e amministrative e debiti fiscali accertati successivamente .
  11. Se possiedo un’auto posso mantenerla? Dipende dal valore e dall’utilità. Nel piano del consumatore il giudice può autorizzare il mantenimento dell’auto necessaria per il lavoro o per le esigenze familiari. Nella liquidazione controllata il bene può essere venduto se ritenuto eccedente rispetto alle necessità.
  12. Chi controlla che il piano sia rispettato? L’OCC o il commissario giudiziale vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice su eventuali inadempimenti .
  13. Cosa succede se il creditore non riceve tutto il dovuto? Dopo l’esdebitazione, i creditori non soddisfatti non possono più agire contro il debitore . La procedura mira a bilanciare l’interesse alla soddisfazione con il diritto del debitore al ritorno alla vita economica.
  14. Posso accedere alla composizione negoziata se sono un consumatore? No. La composizione negoziata riguarda solo imprenditori commerciali o agricoli. Il consumatore può tuttavia utilizzare la ristrutturazione dei debiti o la liquidazione.
  15. La procedura compare nel registro pubblico? Sì. L’omologazione è pubblicata sul sito del tribunale e, per le imprese, nel registro delle imprese . La composizione negoziata viene pubblicata sul portale istituzionale della CCIAA.
  16. Posso ancora utilizzare la carta di credito durante la procedura? Il piano può prevedere limitazioni all’accesso al credito al consumo e all’uso degli strumenti di pagamento elettronico . Il giudice può imporre restrizioni per evitare nuovo indebitamento.
  17. Cosa succede se non trovo un OCC nella mia provincia? Se nel circondario del tribunale competente non esiste un OCC, il presidente del tribunale nomina un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti .
  18. È possibile modificare il piano? Il CCII consente modifiche sostanziali del piano di ristrutturazione solo in casi eccezionali, per adeguarlo alle esigenze di adempimento; per gli accordi di ristrutturazione la disciplina è contenuta nell’art. 58, come integrato dal correttivo .
  19. Le procedure sono soggette a prescrizione? Non esiste una prescrizione per presentare la domanda; tuttavia è fondamentale agire prima che i creditori intraprendano azioni esecutive.
  20. Posso estinguere anticipatamente il piano? Sì. Il debitore può versare in anticipo le somme dovute, ottenendo l’esdebitazione prima del termine.

9. Simulazioni pratiche e casi reali

9.1 Caso di un consumatore con debiti misti

Contesto: Mario, residente a Catanzaro, ha accumulato debiti per complessivi 80 000 €: 20 000 € con l’Agenzia delle Entrate (tributi non pagati), 30 000 € con una banca per un prestito con cessione del quinto dello stipendio e 30 000 € di carte di credito e finanziamenti al consumo. Ha un reddito netto mensile di 1 500 € e vive in affitto. Non è proprietario di immobili ma possiede un’auto di modesto valore. Non ha debiti riconducibili a reati o sanzioni e non è stato inadempiente in passato.

Scelta della procedura: essendo un consumatore, Mario può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Dopo aver nominato l’OCC, raccoglie la documentazione (estratti conto, buste paga, elenco dei creditori) e presenta una proposta. Il piano prevede il pagamento del 50 % dei debiti in 5 anni (200 € al mese), con la falcidia dei finanziamenti a tasso usurario e la moratoria di un anno per il debito fiscale. La restante parte dei debiti sarà cancellata al termine grazie all’esdebitazione. L’OCC attesta che la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione. Il giudice omologa il piano; i creditori non hanno diritto di voto ma possono eccepire la convenienza. Mario, seguendo il piano, paga regolarmente e dopo 5 anni ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Vantaggi: Mario evita l’esecuzione, paga un importo sostenibile e, grazie alla falcidia, riduce il debito del 50 %. Dopo l’esdebitazione può ripartire senza le segnalazioni negative in centrale rischi.

9.2 Caso di un imprenditore minore con immobili

Contesto: Lucia gestisce una piccola azienda artigiana con ricavi annui di 150 000 €, attivo patrimoniale di 200 000 € e debiti per 400 000 €. Rientra nella categoria di impresa minore. Possiede un capannone e un’abitazione di proprietà gravata da mutuo. I debiti principali sono verso banche (mutuo ipotecario), fornitori e Agenzia delle Entrate. Il flusso di cassa non permette di pagare i debiti nei tempi contrattuali.

Scelta della procedura: Lucia può ricorrere al concordato minore. Con l’aiuto dello studio Monardo, propone un piano che prevede: (a) pagamento integrale del mutuo ipotecario con moratoria di un anno per i creditori privilegiati ; (b) pagamento del 30 % dei debiti chirografari in 6 anni; (c) cessione del capannone a un prezzo concordato per soddisfare parte dei creditori; (d) falcidia dei debiti fiscali con pagamento del 20 % per beneficiare del cram‑down erariale. La proposta è sottoposta a voto: i creditori, considerando la convenienza rispetto alla liquidazione, approvano il piano. Il giudice omologa e Lucia continua a gestire l’azienda.

Esito: grazie al concordato minore, Lucia evita la liquidazione e mantiene l’attività. L’esdebitazione cancella il debito residuo e la consente di tornare a investire.

9.3 Composizione negoziata per un’azienda agricola

Contesto: Antonio, imprenditore agricolo, registra un forte calo di entrate a causa delle condizioni climatiche avverse. I debiti verso fornitori e banche ammontano a 300 000 € e, pur mantenendosi entro i limiti dell’impresa minore, la crisi è temporanea. Antonio prevede di riprendere la produzione l’anno successivo.

Strumento utilizzato: Il D.L. 118/2021 consente ad Antonio di attivare la composizione negoziata. Tramite la piattaforma della CCIAA, invia la richiesta e allega documenti contabili . La commissione nomina un esperto (commercialista) che verifica la fattibilità del risanamento e incontra i creditori. Vengono negoziate dilazioni e riduzioni degli interessi; l’Agenzia delle Entrate accetta il pagamento dilazionato con sconto delle sanzioni . Grazie all’accordo, Antonio evita la liquidazione e salvaguarda l’azienda.

Considerazioni: La composizione negoziata richiede che l’impresa abbia prospettive di continuità ; in caso contrario si deve valutare il concordato minore o la liquidazione.

9.4 Rottamazione‑quater: impatto sulle procedure

Contesto: Paola ha aderito alla rottamazione‑quater nel 2023, ottenendo un piano di pagamenti fino al 2027. Purtroppo, a causa di spese mediche impreviste, non riesce a pagare le rate di ottobre e novembre 2025.

Effetti: La norma prevede una tolleranza di cinque giorni; i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025 sono considerati tempestivi . Paola può quindi versare entro tale data per non decadere. Se invece non versa una rata, decade dalla definizione agevolata e i debiti tornano integralmente dovuti con sanzioni e interessi . In caso di impossibilità a rispettare le scadenze, Paola può valutare la procedura di sovraindebitamento per includere i debiti residui e ottenere un piano sostenibile.

10. Conclusione: agire subito con l’aiuto dello Studio Monardo

La legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono strumenti concreti per uscire dal tunnel dei debiti, ma richiedono competenza, tempestività e correttezza. Consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoltori possono accedere al piano di ristrutturazione, al concordato minore, alla liquidazione controllata e all’esdebitazione. Le procedure consentono di bloccare pignoramenti e ipoteche, ridurre i debiti in misura significativa, salvare la prima casa e, in alcuni casi, ottenere la cancellazione totale dei debiti residui.

Le riforme degli ultimi anni, culminate con il correttivo 2024, hanno ampliato la platea dei beneficiari e introdotto strumenti come il cram‑down fiscale e la composizione negoziata. Tuttavia, la normativa prevede numerosi requisiti e scadenze; errori formali o ritardi possono compromettere l’accesso alle procedure. È quindi fondamentale affidarsi a professionisti esperti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare combinano competenze legali, tributarie e contabili per offrire soluzioni personalizzate. In qualità di cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore, l’avvocato Monardo è in grado di:

  • analizzare rapidamente la posizione debitoria, identificando vizi degli atti e possibili difese;
  • presentare ricorsi e opposizioni per sospendere pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
  • negoziare con banche, finanziarie e Fisco piani di rientro o definizioni agevolate;
  • predisporre piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate conformi alla normativa, ottenendo l’omologazione;
  • assistere nelle procedure di composizione negoziata per salvare le imprese in crisi;
  • guidare il debitore fino all’esdebitazione e al ritorno alla piena operatività economica.

Non attendere che l’esecuzione diventi irreparabile. Ogni giorno che passa senza agire fa aumentare interessi, sanzioni e costi. Rivolgiti subito allo Studio Legale Monardo per una consulenza personalizzata: insieme valuteremo la tua situazione, individueremo la soluzione più adatta e ti accompagneremo passo dopo passo verso la liberazione dai debiti. Contatta ora l’avvocato Monardo per una valutazione immediata.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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