Intimazione di pagamento ex Equitalia e Legge 3 sul sovraindebitamento

Introduzione

L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, già Equitalia, invita il contribuente a versare il debito entro cinque giorni prima di avviare l’esecuzione forzata. È prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 e oggi costituisce lo snodo fondamentale della fase esecutiva della riscossione. Nel contempo la Legge 3/2012 – ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) agli artt. 65‑73 – offre ai soggetti in situazione di sovraindebitamento strumenti per uscire dalla spirale dei debiti attraverso accordi con i creditori, piani di rientro o liquidazioni controllate. I due temi si intrecciano: chi riceve un’intimazione di pagamento spesso è anche sovraindebitato e potrebbe beneficiare delle procedure di composizione della crisi.

L’articolo che segue affronta in modo approfondito e aggiornato (dicembre 2025) gli aspetti normativi e giurisprudenziali relativi all’intimazione di pagamento e alle tutele del debitore sovraindebitato. Si struttura in sezioni ordinate secondo una logica SEO e con un taglio pratico per imprenditori, professionisti e privati. Il tono è giuridico‑divulgativo e il punto di vista è quello del debitore, evidenziando i diritti e le strategie per difendersi dalla riscossione e per uscire dal sovraindebitamento.

Perché l’argomento è importante

Ricevere un’intimazione di pagamento è un momento delicato: se il contribuente non agisce tempestivamente, l’agente della riscossione può procedere a pignoramenti, iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi. Gli errori principali sono ignorare l’atto, pagare senza verificare la legittimità della pretesa o trascurare la possibilità di sospendere o rateizzare il debito. Allo stesso modo, chi è schiacciato dai debiti, magari a causa di crisi aziendali, malattie o perdita del lavoro, rischia azioni esecutive, protesti e fallimenti. La Legge 3/2012 e il CCII offrono soluzioni per ridurre o cancellare i debiti, ma sono procedure complesse che richiedono competenze interdisciplinari.

Soluzioni che saranno approfondite

Nelle pagine seguenti verranno illustrate:

  • Il quadro normativo dell’intimazione di pagamento, con riferimento al D.P.R. 602/1973, al D.Lgs. 546/1992 e alle ultime sentenze della Corte di Cassazione che hanno risolto il dibattito sull’obbligo o sulla facoltà di impugnazione dell’avviso.
  • La disciplina del sovraindebitamento secondo la Legge 3/2012 e il CCII: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), concordato minore e liquidazione controllata. Verranno spiegati i requisiti, le fasi e gli effetti di ciascuna procedura.
  • Le strategie difensive contro l’intimazione, fra cui la verifica della prescrizione, dei vizi di notifica, la richiesta di sospensione o annullamento in autotutela, la rateizzazione e le definizioni agevolate (rottamazione). Saranno esaminate le sentenze più recenti, come le ordinanze della Cassazione del 2024 e del 2025 che hanno stabilito quando l’impugnazione dell’intimazione è obbligatoria .
  • Gli strumenti offerti dalla Legge 3/2012 per uscire dal sovraindebitamento, come il piano del consumatore, gli accordi con i creditori e la liquidazione del patrimonio. Verranno presentate le novità introdotte dal CCII, tra cui l’estensione della moratoria per i crediti privilegiati fino a due anni e l’applicabilità della procedura anche a debiti precedenti all’esercizio d’impresa.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario, tributario e nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. È:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Cassazionista abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff possono fornire assistenza completa: analisi degli atti ricevuti, individuazione dei vizi, redazione di ricorsi, sospensioni e istanze di autotutela, elaborazione di piani di rientro e di ristrutturazione del debito, trattative con l’ente della riscossione e con i creditori, fino alla presentazione delle procedure giudiziali e stragiudiziali previste dal CCII.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Quadro normativo dell’intimazione di pagamento

1.1 Origine e natura dell’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973

L’intimazione di pagamento è prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 (Testo unico sulla riscossione). La norma stabilisce che, se l’espropriazione non viene iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario della riscossione deve, prima di procedere, notificare al debitore un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Inoltre, l’avviso perde efficacia se la procedura esecutiva non è avviata entro 180 giorni dalla sua notifica . In sintesi:

  • L’intimazione serve a sollecitare il pagamento prima dell’avvio dell’esecuzione forzata e ha natura di atto prodromico all’esecuzione.
  • La notifica dell’intimazione è obbligatoria quando tra la cartella e l’esecuzione trascorre più di un anno, ma può essere inviata anche successivamente se sono trascorsi più anni (è spesso utilizzata dall’agente della riscossione prima di ogni nuova fase esecutiva).
  • La decadenza dell’atto avviene se l’esecuzione non inizia nei 180 giorni successivi, obbligando l’Agenzia a notificare una nuova intimazione .

Nel 2024 e nel 2025 il legislatore ha riformato il sistema di riscossione. Il D.Lgs. 110/2024 ha ribadito che, anche quando l’esecuzione si basa su titoli esecutivi diversi dalla cartella (ad esempio avvisi di accertamento esecutivi), se il procedimento esecutivo non inizia entro l’anno, l’agente deve notificare l’avviso di cui all’art. 50 . Pertanto, l’intimazione resta un passaggio imprescindibile prima dell’azione forzata.

1.2 Atti impugnabili nel processo tributario e dibattito sull’intimazione

L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, come avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, fermi e ipoteche. Fino al 2024 la giurisprudenza non era uniforme sulla natura dell’intimazione. Un orientamento riteneva che l’avviso di intimazione non rientrasse nel catalogo di cui all’art. 19 e che quindi impugnarlo fosse una facoltà del contribuente, non un obbligo. Questa tesi, ripresa dalla Cassazione nell’ordinanza 17 giugno 2024 n. 16743, affermava che l’intimazione, pur avendo effetto interruttivo della prescrizione, non fosse un nuovo atto impositivo e che la prescrizione potesse essere eccepita anche impugnando una successiva intimazione . Secondo tale orientamento, il contribuente poteva attendere la seconda intimazione e contestare in quella sede l’estinzione del debito .

Nel 2025 la giurisprudenza ha radicalmente mutato indirizzo. La Cassazione n. 6436/2025, seguita dalle ordinanze n. 8991/2025 e n. 25756/2025, ha stabilito che l’intimazione di pagamento deve essere considerata un atto autonomamente impugnabile. La sentenza n. 6436/2025 ha assimilato l’intimazione all’avviso di mora previsto dall’art. 46 D.P.R. 602/1973 (norma abrogata ma richiamata) e ha affermato che l’impugnazione dell’avviso non è facoltativa ma è un onere del contribuente; se non è impugnato nei termini, la pretesa si cristallizza e non è più possibile far valere fatti estintivi, come la prescrizione . La successiva ordinanza n. 25756/2025 ha ribadito che gli atti con cui l’amministrazione comunica una pretesa tributaria definita, anche senza la dizione “avviso di pagamento”, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione impugnabili ai sensi dell’art. 19 .

Tabella 1 – Evoluzione giurisprudenziale sull’impugnazione dell’intimazione di pagamento

PeriodoOrientamentoSentenze rilevanti
Prima del 2024L’intimazione è equiparata all’avviso di mora e deve essere impugnata; la mancata impugnazione cristallizza il credito.Cass. Sez. Unite 8279/2008, 23832/2007; Cass. 40233/2021; Cass. 27093/2022
Giugno 2024L’intimazione non rientra tra gli atti di cui all’art. 19; impugnazione facoltativa; la prescrizione può essere eccepita impugnando la seconda intimazione.Cass. 16743/2024
Marzo‑settembre 2025L’intimazione è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19; la sua impugnazione è un onere; se non impugnata, il credito si consolida; orientamento “facoltativo” superato.Cass. 6436/2025, Cass. 8991/2025, Cass. 25756/2025

1.3 Termini e modalità di impugnazione

Essendo un atto prodromico all’esecuzione forzata, l’intimazione dev’essere notificata almeno 5 giorni prima dell’avvio dell’esecuzione. Il contribuente può:

  • Pagare il debito entro i 5 giorni, evitando l’esecuzione.
  • Chiedere la rateizzazione entro i 5 giorni o presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione).
  • Impugnare l’intimazione dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica, sollevando eccezioni relative alla notifica delle cartelle, alla prescrizione, alla decadenza o ad altri vizi dell’atto.
  • Chiedere l’annullamento in autotutela all’agente della riscossione, sospendendo i termini di impugnazione se l’istanza viene accolta.

La mancata impugnazione entro 60 giorni comporta, secondo la nuova giurisprudenza, la definitiva cristallizzazione del credito, salvo che l’intimazione non sia mai stata notificata. In tal caso, ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 546/1992, il contribuente potrà impugnare la successiva cartella, iscrizione ipotecaria o pignoramento per far valere anche i vizi degli atti precedenti.

1.4 Effetti della notifica dell’intimazione

L’intimazione produce effetti rilevanti:

  1. Interrompe la prescrizione del credito tributario. Se la cartella è prescritta, l’interruzione non può far rivivere crediti estinti, ma impedisce la maturazione della prescrizione successiva. La prescrizione delle imposte dirette è decennale, quella dell’IVA quinquennale.
  2. Avvia il termine di 5 giorni entro il quale è ancora possibile pagare con l’aggio ridotto e senza ulteriori spese. Decorso tale termine, l’agente potrà procedere con pignoramento presso terzi, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria o espropriazione immobiliare.
  3. Consente la rateizzazione: l’intimazione reca l’indicazione della possibilità di rateizzare il debito in un massimo di 72 rate mensili (o 120 rate in casi di difficoltà economica) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973.
  4. Pone un limite temporale all’esecuzione: se entro 180 giorni non inizia l’esecuzione, l’intimazione decade e l’Agenzia deve notificarne una nuova .

L’intimazione quindi è un atto complesso che può contenere anche diversi codici tributo, contributi previdenziali, multe e sanzioni amministrative. È essenziale verificare se le cartelle sottostanti sono state regolarmente notificate e se i crediti sono ancora esigibili.

2. Procedure di composizione della crisi e Legge 3/2012

2.1 Definizione di sovraindebitamento e soggetti beneficiari

La Legge 3/2012 è stata introdotta per offrire soluzioni a famiglie, consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up che non possono accedere alle procedure concorsuali fallimentari. L’art. 6 definiva il sovraindebitamento come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte», nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . La norma distingueva tra:

  • Consumatore: persona fisica che ha contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale .
  • Imprenditore minore: soggetto che, pur esercitando un’attività imprenditoriale, non supera i limiti per il fallimento e non è assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie.
  • Imprenditore agricolo, professionista, start‑up: beneficiari di specifiche procedure.

Il sovraindebitamento può derivare da perdita del lavoro, malattia, crollo del fatturato, fideiussioni, tasse non pagate, prestiti; spesso si sommano debiti con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate. La legge mira a salvaguardare il debitore meritevole, cioè chi non ha creato il debito con dolo o colpa grave. La riforma del CCII (D.Lgs. 14/2019) ha incorporato le procedure del sovraindebitamento agli artt. 65‑73, eliminando la distinzione tra consumatore e imprenditore minore e introducendo il concetto di sovraindebitamento familiare.

2.2 Accordo di composizione della crisi e piano del consumatore

La Legge 3/2012 prevedeva tre procedure principali:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (o accordo con i creditori): il debitore propone ai creditori un piano di rientro, con pagamento integrale o parziale del debito, da omologare in tribunale. L’art. 7 consentiva di falcidiare i crediti privilegiati a condizione che al creditore venisse attribuito un importo non inferiore al valore ottenibile dalla liquidazione, come attestato dall’OCC .
  2. Piano del consumatore: destinato esclusivamente al consumatore, non richiedeva il voto dei creditori. Il tribunale, verificata la meritevolezza e la fattibilità, poteva omologare il piano anche se i creditori erano contrari . Il piano prevedeva la possibilità di pagamento parziale dei debiti, la sospensione delle procedure esecutive e la liberazione del debitore al termine.
  3. Liquidazione del patrimonio (ora liquidazione controllata): il debitore cede i propri beni (eccetto quelli impignorabili) a un liquidatore nominato dal tribunale che procede alla vendita e ripartizione del ricavato. Alla fine, il debitore ottiene l’esdebitazione.

Il processo di omologazione dell’accordo richiedeva la maggioranza del 60% dei crediti e il pagamento integrale di alcune categorie (tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE, IVA, ritenute). I creditori potevano contestare la convenienza e il tribunale doveva valutare se il piano offrisse un risultato almeno equivalente alla liquidazione . Nella procedura del piano del consumatore il tribunale, anziché contare i voti, verificava la meritevolezza; se un creditore contestava la convenienza, il piano veniva omologato soltanto se assicurava al creditore un importo non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione .

2.3 Riforma del CCII e nuovo art. 67: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Con l’entrata in vigore del CCII nel luglio 2022 (decreto correttivo D.Lgs. 83/2022), le procedure di cui alla Legge 3/2012 sono state armonizzate nelle seguenti: ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73), concordato minore (artt. 74‑83) e liquidazione controllata (artt. 268‑277). Per i fini di questo articolo, è importante il nuovo art. 67 che prevede che il consumatore possa presentare all’OCC un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità di superamento della crisi. Il piano ha contenuto libero e può prevedere la falcidia, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma .

La riforma del 2024 (D.Lgs. 83/2022 e successive modifiche) ha reintrodotto e ampliato la moratoria sui crediti privilegiati. Mentre la Legge 3/2012 prevedeva una moratoria fino a un anno per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 8, co. 4), l’art. 67, co. 4, CCII consente una moratoria fino a due anni . Ciò significa che il debitore può sospendere il pagamento dei crediti privilegiati per due anni dall’omologazione, corrispondendo tuttavia gli interessi legali; i creditori non possono agire esecutivamente durante questo periodo. Tuttavia il piano deve garantire al creditore privilegiato un importo almeno pari a quello ottenibile dalla liquidazione, come attestato dall’OCC . Questa novità è importante perché consente ai debitori di riorganizzare le proprie finanze e di salvaguardare l’abitazione o altri beni essenziali.

Tabella 2 – Principali differenze tra Legge 3/2012 e art. 67 CCII

AspettoLegge 3/2012CCII (art. 67)
Moratoria per crediti privilegiatiFino a 1 annoFino a 2 anni
Voto dei creditoriPiano del consumatore senza voto; accordo con voto maggioritario (60%)Ristrutturazione dei debiti del consumatore senza voto; concordato minore richiede il voto dei creditori
Ambito soggettivoConsumatori, imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoliConsumatori (artt. 67‑73); imprenditori minori nel concordato minore; tutte le categorie in liquidazione controllata
EsdebitazionePossibile dopo liquidazione o completamento del piano (con limite di sette anni)Esdebitazione disciplinata dagli artt. 278‑283 con condizioni più favorevoli e liberazione immediata per i crediti non compresi
Controllo giudizialeIl giudice omologa verificando la meritevolezza e la fattibilitàAnalogo ma integrato nel CCII; la moratoria richiede attestazione dell’OCC

2.4 Privilegi, sanzioni e debiti esclusi

Sia la Legge 3/2012 sia il CCII prevedono limiti alla falcidia dei debiti tributari e previdenziali. I tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’IVA e le ritenute non possono essere ridotti, ma solo dilazionati . Analogamente, le sanzioni per violazioni penali e i debiti da responsabilità extracontrattuale non possono essere falcidiati. Per il resto, il piano può prevedere la remissione parziale di imposte, contributi previdenziali, multe stradali (limitata a interessi e maggiorazioni per la definizione agevolata) e debiti bancari.

La riforma del CCII ha anche introdotto la possibilità di estendere le procedure ai familiari del consumatore e di accedere alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente, cioè del debitore che non dispone di alcun patrimonio liquidabile. Questa procedura, disciplinata agli artt. 283‑283‑bis, consente la liberazione immediata dei debiti residui previo soddisfacimento dei requisiti di meritevolezza.

3. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’intimazione

Ricevere un’intimazione di pagamento non significa essere immediatamente espropriati. Esistono termini, scadenze e diritti che il contribuente deve conoscere per evitare errori. Di seguito una guida operativa.

3.1 Verifica formale dell’atto

  • Controllare la data di notifica: il termine per agire (pagare, rateizzare o impugnare) decorre dalla notifica. La notifica può avvenire mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o messo notificatore. Se la notifica non è regolare (per esempio indirizzata a indirizzo errato), l’intimazione è nulla.
  • Verificare l’indicazione delle cartelle: l’atto deve elencare le cartelle o gli avvisi di accertamento a cui si riferisce, con l’importo aggiornato. Spesso l’intimazione contiene somme già prescritte o cartelle non notificate. Verificare gli estratti di ruolo o richiedere all’Agenzia della riscossione copia delle cartelle (accesso agli atti).
  • Controllare la scadenza della prescrizione: la prescrizione varia in base al tributo. Imposte sul reddito e Irpef hanno prescrizione decennale; tributi locali e multe stradali quinquennale; contributi Inps quinquennale. Se alla data della prima intimazione la prescrizione è decorso ma non è stata opposta, secondo il nuovo orientamento (Cass. 2025) la pretesa si cristallizza , quindi è necessario sollevare l’eccezione nel primo avviso.
  • Valutare la decadenza: se l’intimazione è stata notificata oltre un anno dalla cartella o se l’esecuzione non è iniziata entro 180 giorni dalla sua notifica, l’atto può essere impugnato per decadenza .

3.2 Scadenze successive all’intimazione

  • 5 giorni dalla notifica: termine entro cui pagare o chiedere la rateizzazione. Il pagamento può avvenire tramite il bollettino allegato o tramite il portale dell’Agenzia. La rateizzazione si richiede telematicamente sul sito o agli sportelli.
  • 60 giorni dalla notifica: termine per proporre ricorso davanti al giudice tributario. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e depositato telematicamente nel processo tributario telematico. Sono competenti le Corti di giustizia tributaria di primo grado del luogo di domicilio fiscale.
  • 180 giorni dalla notifica: termine entro cui l’agenzia deve avviare l’esecuzione (pignoramento, fermo, ipoteca). Decorso tale termine l’intimazione perde efficacia e l’Agenzia dovrà notificarne una nuova .

3.3 Diritti del contribuente

  • Accedere agli atti: è possibile richiedere copia delle cartelle sottostanti, degli avvisi di accertamento e della documentazione di notifica. L’Agenzia ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni.
  • Chiedere la sospensione legale: se si ritiene che il debito non sia dovuto (prescrizione, nullità della cartella, doppio pagamento), si può chiedere la sospensione dell’intimazione presentando all’Agenzia la documentazione. Se l’istanza viene accolta, l’esecuzione è sospesa fino alla decisione.
  • Rateizzare o definire agevolmente: i debiti connessi all’intimazione possono essere rateizzati fino a 120 rate mensili. Inoltre, in presenza di definizioni agevolate (rottamazione), è possibile aderire e versare solo capitale e costi esecutivi. La legge 197/2022 e la legge 18/2024 hanno introdotto la rottamazione quater che consente di estinguere i debiti affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando il solo capitale; i contribuenti decaduti possono essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025 .
  • Presentare ricorso: se si ravvisano vizi di notifica, prescrizione o decadenza, è possibile impugnare l’intimazione davanti al giudice tributario. Occorre depositare prova della notifica e motivare le eccezioni.

3.4 Rappresentanza e assistenza

Per procedere efficacemente è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono:

  • Analisi dell’atto per individuare vizi formali e sostanziali.
  • Ricorsi e opposizioni davanti alle Corti di giustizia tributaria, con richiesta di sospensione dell’esecuzione.
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per rateizzazioni, definizioni agevolate e piani di rientro.
  • Proposte di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione in presenza di sovraindebitamento.

4. Difese e strategie legali contro l’intimazione

4.1 Eccezione di prescrizione e decadenza

La prescrizione estingue il diritto di credito se il Fisco non agisce entro un certo periodo. Deve essere eccepita dal debitore; il giudice non può rilevarla d’ufficio. Alcuni esempi:

  • Imposte erariali (Irpef, Ires): prescrizione decennale. Se la cartella è notificata ma l’intimazione arriva dopo più di 10 anni, si può eccepire la prescrizione. Attenzione però alla interruzione: la notifica della cartella, della prima intimazione, della rateizzazione e dell’istanza di sospensione interrompono la prescrizione.
  • Iva: prescrizione quinquennale.
  • Imposte locali, multe stradali, sanzioni amministrative: prescrizione quinquennale.
  • Contributi Inps: prescrizione quinquennale (o decennale in caso di dolo del debitore).

La decadenza è diversa: riguarda i termini per notificare la cartella o l’intimazione. Se la cartella non è notificata entro l’anno successivo all’atto di accertamento, il credito decade. Anche la notifica dell’intimazione oltre un anno dalla cartella fa cadere l’azione .

Con la sentenza n. 16743/2024 la Cassazione aveva stabilito che il contribuente può eccepire la prescrizione anche impugnando la seconda intimazione . Tuttavia, con l’ordinanza n. 25756/2025 la Corte ha chiarito che, se l’intimazione non viene impugnata, il credito si consolida e non si possono più far valere vicende estintive . Pertanto, per tutelarsi è consigliabile eccepire la prescrizione e la decadenza immediatamente.

4.2 Vizi di notifica e di motivazione

L’intimazione deve indicare le cartelle sottostanti e il numero di ruolo. I vizi che possono comportare l’annullamento sono:

  • Mancata o inesistente notifica delle cartelle: se la cartella non è mai stata notificata o è stata notificata a un indirizzo errato, l’intimazione è nulla. La Cassazione ha precisato che, in assenza di notifica degli atti precedenti, il contribuente può impugnare anche gli atti successivi e far valere i vizi dei precedenti .
  • Omessa indicazione delle cartelle: l’intimazione deve riportare la lista delle cartelle. In mancanza l’atto è nullo per difetto di motivazione.
  • Errata quantificazione degli interessi e delle sanzioni: spesso la somma indicata include interessi di mora o maggiorazioni non dovute. È possibile chiedere la ricalcolazione.
  • Notifica avvenuta a persona diversa dal contribuente o tramite raccomandata non ritirata: la notifica per compiuta giacenza deve essere correttamente eseguita.

4.3 Istanza di sospensione e autotutela

Il contribuente può presentare, anche prima di proporre ricorso, un’istanza di sospensione all’agente della riscossione o all’ente creditore motivando la richiesta (prescrizione, doppio pagamento, sgravio, esenzione per legge). L’istanza, se fondata, può sospendere l’azione esecutiva e portare all’annullamento totale o parziale del debito. La sospensione non blocca necessariamente il termine per impugnare, quindi è opportuno depositare ricorso entro 60 giorni e chiedere la sospensione in giudizio.

4.4 Rateizzazione e definizione agevolata

L’intimazione indica la possibilità di rateizzare i debiti. Esistono diverse tipologie di rateizzazione:

  • Ordinaria fino a 72 rate mensili: per debiti fino a 120 mila euro (capitale, interessi e sanzioni). Può essere richiesta presentando modello dedicato online o presso gli sportelli.
  • Straordinaria fino a 120 rate mensili: per debiti di importo superiore o per il debitore in “grave e comprovata difficoltà economica”. È necessario attestare la situazione di crisi (ISEE inferiore a 20 mila euro o ratio debito/reddito superiore al 20%).
  • Rateizzazione della definizione agevolata: la cosiddetta “rottamazione quater” (Legge 197/2022 e successive modifiche) consente di estinguere le cartelle relative al periodo 2000‑30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese, senza interessi e sanzioni. È possibile versare in un’unica soluzione o in 18 rate distribuite in cinque anni con scadenze il 31 ottobre e 30 novembre 2023 e successivamente il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . Una recente modifica ha previsto la possibilità di riammissione per chi è decaduto dalla rottamazione previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2025 .

La definizione agevolata non è cumulabile con il piano del consumatore, salvo che la normativa preveda diversamente. Tuttavia la rateizzazione della cartella può coesistere con la procedura di sovraindebitamento qualora il piano preveda il pagamento integrale delle somme dovute.

4.5 Ricorsi e opposizioni

Il ricorso contro l’intimazione può basarsi su diversi motivi:

  • Prescrizione e decadenza del credito;
  • Nullità della notifica della cartella e dell’intimazione;
  • Mancata indicazione delle cartelle sottostanti;
  • Indebita applicazione di interessi, sanzioni e aggio;
  • Violazione delle norme procedurali della riscossione;
  • Incompetenza territoriale.

Il ricorso va notificato sia all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sia all’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comune) e depositato tramite il portale del processo tributario telematico. È necessario depositare copia dell’atto impugnato, delle cartelle e delle ricevute di notifica. In fase cautelare è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione allegando pericolo grave e irreparabile.

4.6 Strategie giudiziali e stragiudiziali

Oltre alla pura opposizione, l’Avv. Monardo e il suo staff elaborano strategie personalizzate:

  • Verifica della certezza e liquidità del credito: in molti casi le somme richieste sono errate; si può chiedere la riduzione delle sanzioni o la cancellazione degli interessi.
  • Trattativa per la rateizzazione concordata: in caso di importi elevati, è possibile concordare piani di rientro personalizzati con garanzie.
  • Compensazione: se il contribuente vanta crediti nei confronti della Pubblica amministrazione (ad es. rimborsi fiscali), è possibile chiedere la compensazione con il debito.
  • Ricorso per mancata notifica: se l’Agenzia non prova la notifica della cartella, si chiede l’annullamento dell’intimazione e la cancellazione del debito.
  • Azione di risarcimento: se l’esecuzione è stata avviata illegittimamente, è possibile chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

5. Strumenti alternativi e soluzioni per il sovraindebitamento

5.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

Questa procedura consente al consumatore sovraindebitato di presentare un piano di rientro senza la necessità del voto dei creditori. I passaggi sono:

  1. Domanda all’OCC: il consumatore deposita la proposta di ristrutturazione indicando i creditori, l’ammontare del debito, il patrimonio e il reddito. Deve allegare la documentazione fiscale, estratti conto e la relazione dell’OCC che attesta la fattibilità e la convenienza.
  2. Deposito in tribunale: l’OCC trasmette il fascicolo al tribunale che fissa l’udienza entro 60 giorni. Il giudice può sospendere le procedure esecutive in corso.
  3. Verifica della meritevolezza: il giudice verifica che il debitore non abbia provocato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. A tal fine valuta la proporzione tra il debito e le entrate e l’eventuale vita sopra le proprie possibilità. Secondo una recente sentenza della Cassazione (n. 21048/2025), la negligenza della banca nel concedere il credito non esime il consumatore dalla propria responsabilità : il consumatore può accedere alla procedura solo se non ha agito con colpa grave o mala fede.
  4. Omologazione: se il giudice ritiene il piano conforme alla legge, lo omologa. Il piano può prevedere la falcidia dei debiti, la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e la liberazione dei beni indispensabili. I creditori non votano ma possono contestare la convenienza; il giudice omologa se la soddisfazione è almeno pari al valore di liquidazione.
  5. Esecuzione e esdebitazione: il debitore esegue il piano versando le somme concordate. Se rispetta gli obblighi, al termine ottiene la cancellazione dei debiti residui. Durante l’esecuzione i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive .

Vantaggi e criticità

La ristrutturazione offre numerosi vantaggi: sospensione delle procedure esecutive, riduzione dei debiti, possibile moratoria sui crediti privilegiati e protezione dell’abitazione principale. Tuttavia richiede una meritevolezza impeccabile e la possibilità di offrire una somma, anche minima, ai creditori. Il ruolo dell’OCC e dell’avvocato è decisivo per predisporre un piano credibile.

5.2 Concordato minore

Riservato agli imprenditori minori, ai professionisti e alle imprese agricole, il concordato minore consente di pagare i creditori integralmente o parzialmente. Prevede il voto dei creditori e l’approvazione di almeno il 50% dei crediti ammessi. A differenza della ristrutturazione del consumatore, i creditori privilegiati partecipano alla votazione e devono ricevere almeno il valore di liquidazione, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 30543/2024: i creditori privilegiati che devono essere pagati integralmente non votano; se invece ricevono meno, votano per la parte non soddisfatta . Inoltre, se il piano non supera la maggioranza, può essere trasformato in liquidazione controllata.

5.3 Liquidazione controllata e esdebitazione

La liquidazione controllata (artt. 268‑277 CCII) sostituisce la liquidazione del patrimonio. Può essere richiesta da qualsiasi debitore (consumatore o imprenditore) e comporta la cessione dei beni al liquidatore che li vende per ripartire il ricavato tra i creditori. Il debitore può trattenere i beni impignorabili e i redditi necessari al mantenimento suo e della sua famiglia. Al termine, se ha collaborato, ottiene la esdebitazione e può ricominciare da zero. Anche i debitori senza patrimonio possono chiedere la esdebitazione dell’incapiente, ottenendo l’immediata liberazione da tutti i debiti residui se ricorrono condizioni di meritevolezza.

5.4 Convenzioni di moratoria e accordi stragiudiziali

Oltre alle procedure formalizzate, la legge consente la stipula di convenzioni di moratoria (art. 62 CCII) tra debitore e creditori. Questi accordi, che non richiedono l’omologazione del giudice, prevedono la sospensione o la dilazione dei pagamenti, la rinuncia agli atti esecutivi o la rinegoziazione dei contratti. Possono essere utili quando il debitore ha pochi creditori e desidera evitare la procedura giudiziale. È necessario comunque farsi assistere da un legale per garantire la validità e l’opponibilità dell’accordo.

5.5 Altri strumenti di definizione

  • Transazione fiscale e contributiva: nel contesto dei procedimenti concorsuali, è possibile proporre una transazione con l’Erario e l’Inps per ridurre sanzioni e interessi e concordare modalità di pagamento. Nel sovraindebitamento, la transazione è integrata nel piano.
  • Fondo di solidarietà per i mutui prima casa: prevede la sospensione delle rate del mutuo per famiglie in difficoltà. Può essere abbinato a una procedura di sovraindebitamento per preservare l’abitazione.
  • Definizioni agevolate dei debiti fiscali: la rottamazione quater consente di estinguere debiti antecedenti al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e costi . Lo stralcio automatico dei debiti fino a 1000 euro, previsto dalla legge 197/2022 per i carichi 2000‑2015, cancella sanzioni e interessi per gli enti territoriali che aderiscono .

6. Errori comuni e consigli pratici

6.1 Errori da evitare

  1. Ignorare l’intimazione: credere che non abbia valore perché non è nominata tra gli atti impugnabili. Come visto, la Cassazione nel 2025 ha chiarito che la mancata impugnazione cristallizza il debito .
  2. Pagare senza verificare: spesso le somme richieste includono sanzioni e interessi prescritti. Prima di pagare, verificare la legittimità della cartella e della intimazione.
  3. Rivolgersi a intermediari non qualificati: esistono numerosi soggetti che promettono l’annullamento delle cartelle senza competenze legali. È fondamentale affidarsi a professionisti iscritti agli albi e agli OCC.
  4. Non richiedere gli estratti di ruolo: senza conoscere il dettaglio dei carichi non si possono valutare i vizi. I portali dell’Agenzia offrono la consultazione online.
  5. Non presentare l’eccezione di prescrizione nel primo atto utile: attendere la seconda intimazione può essere fatale perché l’orientamento 2025 esclude questa possibilità .
  6. Utilizzare la procedura sbagliata: non tutti i debitori possono accedere al piano del consumatore; un imprenditore deve presentare il concordato minore. È indispensabile individuare la procedura idonea.

6.2 Consigli operativi

  1. Verificare i termini: segnare subito la data di notifica e calcolare i 5 giorni per pagare o rateizzare e i 60 giorni per impugnare.
  2. Conservare la documentazione: la ricevuta di notifica, le cartelle, gli avvisi di accertamento, i pagamenti effettuati e le comunicazioni con l’Agenzia sono essenziali per provare i vizi.
  3. Richiedere la consulenza di un professionista: un avvocato può analizzare le cartelle, presentare ricorso e suggerire la procedura di sovraindebitamento più adatta.
  4. Pianificare un budget: preparare un piano finanziario che dimostri la capacità di pagamento delle rate e di eventuali piani del consumatore.
  5. Valutare la definizione agevolata: se i carichi rientrano nella finestra temporale prevista dalla rottamazione quater, può essere conveniente aderire e pagare il solo capitale .
  6. Agire tempestivamente: prima si presenta la richiesta di sovraindebitamento, maggiori sono le possibilità di evitare l’esecuzione. L’OCC richiede tempo per predisporre il piano.

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago l’intimazione entro 5 giorni?

Trascorso il termine, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iniziare l’espropriazione forzata: pignoramento del conto corrente o dello stipendio, iscrizione ipotecaria su immobili, fermo amministrativo. Inoltre l’intimazione perde efficacia dopo 180 giorni , ma l’Agenzia può notificarne una nuova.

  1. Posso impugnare l’intimazione se non ho ricevuto le cartelle?

Sì. Secondo la Cassazione, se la cartella o l’avviso di accertamento non sono stati notificati, è possibile impugnare l’intimazione e contestare i vizi degli atti presupposti . È importante allegare la prova dell’inesistenza della notifica.

  1. L’intimazione è obbligatoria prima del pignoramento?

Sì. L’art. 50 D.P.R. 602/1973 obbliga l’agente della riscossione a notificare l’avviso di intimazione prima di iniziare l’esecuzione se è trascorso più di un anno dalla cartella . Se l’intimazione manca, il pignoramento è nullo.

  1. Se pago una rata della rateizzazione, interrompo la prescrizione?

Sì. Il pagamento, anche parziale, costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione. Lo stesso vale per la richiesta di rateizzazione o per la presentazione di un’istanza di sospensione.

  1. Chi può accedere al piano del consumatore (art. 67 CCII)?

Può accedere solo la persona fisica che ha contratto debiti per scopi non imprenditoriali. Gli imprenditori minori devono utilizzare il concordato minore. La Cassazione ha chiarito che un erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti del de cuius .

  1. Posso cancellare completamente i debiti fiscali con la ristrutturazione?

No. I tributi costituenti risorse proprie dell’UE, l’IVA e le ritenute non possono essere falcidiati; possono essere solo dilazionati . Tuttavia è possibile proporre una transazione fiscale all’interno del piano.

  1. Cosa succede se il giudice rigetta la domanda di sovraindebitamento?

Se il giudice non omologa il piano o l’accordo, il debitore può riproporre la domanda con modifiche (se non l’ha già presentata negli ultimi cinque anni) oppure può accedere alla liquidazione controllata. È possibile anche impugnare il decreto in Corte d’Appello ma, come ha chiarito la Cassazione, la legittimazione a proporre reclamo spetta solo a chi ha partecipato formalmente al procedimento .

  1. Qual è la differenza tra moratoria e pagamento rateale?

La moratoria sospende temporaneamente il pagamento di alcuni crediti (per esempio, privilegiati) per un periodo determinato, durante il quale maturano interessi legali . Il pagamento rateale consiste nel frazionare il debito in rate costanti o variabili; non sospende il pagamento ma ne diluisce l’incidenza .

  1. La definizione agevolata (rottamazione) è compatibile con la procedura di sovraindebitamento?

Dipende dal tipo di debiti. In linea generale, la definizione agevolata riguarda i debiti iscritti a ruolo, mentre la procedura di sovraindebitamento può includere anche debiti con banche e fornitori. Se il piano prevede il pagamento integrale delle somme dovute nell’ambito della rottamazione, è possibile ricomprenderli; diversamente occorre scegliere quale procedura utilizzare.

  1. Il pignoramento di una pensione può essere bloccato con il piano del consumatore?

Sì. L’omologazione del piano sospende le procedure esecutive, compreso il pignoramento della pensione . Durante l’esecuzione del piano, i creditori devono attendere la ripartizione secondo il piano.

  1. È possibile chiedere la cancellazione di un’ipoteca iscritta a seguito di intimazione?

Sì, se l’ipoteca è iscritta illegittimamente (per esempio in assenza di notifica della cartella o per importi inferiori a 20 mila euro). Il ricorso avverso l’ipoteca può essere proposto contestualmente a quello contro l’intimazione .

  1. Come si valuta la meritevolezza nel piano del consumatore?

Il giudice verifica che il sovraindebitamento non sia stato determinato da colpa grave, malafede o frode. Secondo la Cassazione, la responsabilità delle banche nel concedere il credito non esclude la responsabilità del consumatore; se il consumatore ha agito con imprudenza grave, non può accedere al piano .

  1. È possibile accedere alla procedura se si è garantiti o coobbligati?

Sì. La procedura non pregiudica i diritti dei coobligati o dei garanti. Tuttavia, i creditori possono agire contro di loro per il recupero dell’intero importo .

  1. Quanto tempo dura la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Il CCII prevede che l’omologazione avvenga entro 60 giorni dalla presentazione e che il processo complessivo si concluda in circa 6 mesi, salvo proroghe . La durata dell’esecuzione dipende dal piano (in genere 3‑5 anni).

  1. Cosa succede se non rispetto le rate del piano?

Il mancato pagamento delle rate entro i termini può comportare la revoca del piano e la ripresa delle azioni esecutive. È possibile richiedere una modifica del piano per eventi sopravvenuti ma occorre la valutazione del giudice e dell’OCC.

  1. Posso accedere nuovamente alle procedure di sovraindebitamento dopo una precedente esdebitazione?

La legge prevede che la domanda non possa essere presentata se il debitore ha già beneficiato della procedura nei cinque anni precedenti o se è stato dichiarato decaduto dal piano per dolo o colpa grave . In casi eccezionali, però, il giudice può autorizzare una nuova domanda.

  1. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?

Il piano del consumatore (art. 67 CCII) è riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali; non richiede il voto dei creditori e può prevedere la moratoria fino a 2 anni . Il concordato minore richiede il voto dei creditori e si applica a imprenditori minori, professionisti e imprese agricole .

  1. Cosa succede ai debiti futuri durante la procedura?

La procedura riguarda solo i debiti anteriori alla presentazione della domanda. Il debitore deve continuare a pagare i debiti che sorgono successivamente (es. bollette, imposte correnti). Se accumula nuovi debiti, rischia la revoca del piano.

  1. È possibile salvare l’abitazione principale con la procedura di sovraindebitamento?

Sì, se il valore dell’abitazione non eccede il fabbisogno abitativo e se il piano prevede il pagamento integrale del mutuo ipotecario. In alcuni casi il giudice può autorizzare la liquidazione dell’immobile e l’utilizzo del ricavato per estinguere i debiti residui, consentendo al debitore di rimanere in locazione.

  1. Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?

I costi variano in base alla complessità e alla tipologia di procedura. Comprendono il compenso dell’OCC (determinato con decreto ministeriale), i compensi del legale e le spese di giustizia. Tuttavia, le somme sono spesso inferiori rispetto ai benefici della riduzione o cancellazione dei debiti. È possibile chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato se si rientra nei requisiti di reddito.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Simulazione n. 1: contestazione della prescrizione con impugnazione dell’intimazione

Scenario: Marco riceve un’intimazione di pagamento relativa a tre cartelle del 2010, 2011 e 2012 per un importo di 30 mila euro. Le cartelle non erano state impugnate. L’intimazione è notificata nel 2025. Marco si rivolge all’Avv. Monardo per verificare se può eccepire la prescrizione.

Analisi: per le imposte sul reddito la prescrizione è decennale; quindi le pretese relative al 2010 e al 2011 sarebbero prescritte se l’intimazione fosse stata notificata dopo il 2021 o 2022, salvo sospensioni. Tuttavia, la notifica della cartella e dell’intimazione interrompe la prescrizione. L’orientamento 2024 della Cassazione (sent. 16743/2024) avrebbe consentito a Marco di sollevare l’eccezione impugnando la seconda intimazione . Nel 2025, invece, la Cassazione ha stabilito che l’intimazione è un atto obbligatoriamente impugnabile; se Marco non impugna la prima intimazione, il credito si cristallizza . Nel caso specifico, Marco non aveva ricevuto alcuna intimazione prima del 2025; pertanto può eccepire la prescrizione impugnando la prima intimazione. L’avvocato deposita ricorso, allegando la mancanza di altre notifiche e chiedendo l’annullamento per prescrizione.

Esito: il giudice accoglie il ricorso, annulla il debito per gli anni 2010‑2011 e conferma la cartella per l’anno 2012. L’intimazione è quindi annullata parzialmente.

8.2 Simulazione n. 2: ristrutturazione dei debiti del consumatore con moratoria

Scenario: Laura, consumatrice, ha debiti per 120 mila euro (70 mila con banche, 30 mila con l’Agenzia delle Entrate e 20 mila per cartelle esattoriali). Ha una casa ipotecata dal mutuo residuo di 90 mila euro e uno stipendio di 1 800 euro. Non riesce più a sostenere il pagamento delle rate. Decide di presentare domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Piano: con l’assistenza dell’OCC, Laura propone di pagare 60 mila euro in 8 anni: 40 mila euro ai creditori chirografari (banche e finanziarie), 20 mila euro all’Agenzia delle Entrate, dilazionando i tributi privilegiati. Chiede una moratoria di due anni per il pagamento del mutuo ipotecario e degli oneri fiscali, durante i quali corrisponderà solo gli interessi legali .

Analisi: il giudice verifica la meritevolezza di Laura (ha perso il lavoro e poi lo ha ritrovato con stipendio minore), accerta che non vi sono atti in frode e che la falcidia dei crediti privilegiati non supera il valore di liquidazione, attestato dall’OCC . I creditori chirografari non votano; l’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore privilegiato e vede riconosciuti interessi legali durante la moratoria. Il giudice omologa il piano.

Esito: l’omologa sospende il pignoramento in atto su un quinto dello stipendio e blocca le azioni esecutive . Laura inizia a versare le rate dopo i due anni di moratoria. Al termine del piano i debiti residui vengono cancellati.

8.3 Simulazione n. 3: concordato minore e opposizione dei creditori privilegiati

Scenario: Un imprenditore individuale con debiti per 300 mila euro (in prevalenza debiti bancari garantiti da ipoteca) presenta domanda di concordato minore offrendo ai creditori chirografari il 40% e ai privilegiati la falcidia al 80% del valore ipotecario. Alcuni creditori privilegiati si oppongono sostenendo che avrebbero diritto a ricevere integralmente il loro credito.

Analisi: l’art. 74 CCII richiede il voto dei creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 30543/2024, ha chiarito che i creditori privilegiati che non rinunciano al privilegio non partecipano al voto e devono ricevere almeno il valore di liquidazione della garanzia; se la proposta prevede il pagamento integrale, non votano; se prevede il pagamento parziale, votano limitatamente alla parte non soddisfatta . Nel caso concreto, la falcidia al 80% non assicura il valore di liquidazione (100%), quindi i creditori votano e possono respingere la proposta. L’imprenditore dovrà aumentare l’offerta o convertire la procedura in liquidazione controllata.

Esito: il concordato non viene approvato. L’imprenditore opta per la liquidazione controllata, vende gli immobili e ottiene l’esdebitazione dopo tre anni.

9. Sentenze e provvedimenti recenti

La raccolta di pronunce riportata qui di seguito è utile per orientarsi tra i più importanti arresti giurisprudenziali sul tema. Si consiglia sempre di verificare se vi siano decisioni ancora più recenti.

  1. Cass. Sez. Trib. 17/06/2024, n. 16743 – La Corte qualifica l’intimazione di pagamento come atto non previsto tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/1992 e afferma che il contribuente non ha l’obbligo di impugnare il primo avviso per eccepire la prescrizione .
  2. Cass. Sez. Trib. 11/03/2025, n. 6436 – La Corte cambia orientamento: l’intimazione è equiparata all’avviso di mora, è un atto autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione cristallizza la pretesa; le vicende estintive (prescrizione) devono essere dedotte nel primo avviso .
  3. Cass. Sez. Trib. 21/07/2025, n. 20476 – Conferma l’orientamento dell’11 marzo 2025: l’intimazione è atto tipico rientrante tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/1992; la mancata impugnazione nei termini impedisce di eccepire la prescrizione.
  4. Cass. Sez. Trib. 22/09/2025, n. 25756 – Riafferma che gli atti con cui l’Amministrazione comunica una pretesa tributaria definita sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione; l’intimazione è autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione consolida il credito .
  5. Cass. Sez. Trib. 04/03/2025, n. 8991 – Stabilisce che la comunicazione bonaria contenente un invito a versare importi definiti è assimilabile all’avviso di liquidazione ed è impugnabile, anche se non contiene la dizione “avviso di pagamento”.
  6. Cass. Sez. I Civ. 12/03/2025, n. 21048 – In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, afferma che la negligenza della banca nell’erogare il credito non esclude la colpa grave del consumatore; per accedere alla procedura è necessario che il debitore non abbia agito con grave imprudenza .
  7. Cass. Sez. I Civ. 10/02/2025, n. 30418 – Esclude che l’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario possa accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti del de cuius .
  8. Cass. Sez. I Civ. 25/02/2025, n. 30543 – In tema di concordato minore, stabilisce che i creditori privilegiati partecipano alla votazione solo per la parte non garantita e che devono ricevere almeno la somma ricavabile dalla liquidazione .
  9. Cass. Sez. I Civ. 15/03/2025, n. 34158 – (principi riportati da dottrina) stabilisce che il termine lungo di sei mesi per proporre reclamo contro il decreto di omologa decorre solo dalla notificazione del decreto; in mancanza di notifica, il reclamo può essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione.
  10. Cass. Sez. I Civ. 09/04/2025, n. 5157 – Con riferimento al piano del consumatore, chiarisce che possono proporre reclamo contro il decreto di omologa solo le parti che hanno partecipato al procedimento e sono rimaste soccombenti; gli altri creditori sono litisconsorti necessari solo se hanno contestato la convenienza .

10. Conclusione

L’intimazione di pagamento è un atto che apre la fase esecutiva della riscossione tributaria. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, culminata nelle decisioni della Cassazione del 2025, impone al debitore di agire tempestivamente: l’impugnazione dell’intimazione non è più una facoltà ma un dovere per non perdere il diritto di far valere la prescrizione o altri vizi . La verifica della regolarità della notifica, della prescrizione e della decadenza, l’eccezione di vizi formali, la richiesta di sospensione e la possibilità di aderire a definizioni agevolate rappresentano strumenti di difesa essenziali.

Contemporaneamente la Legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono soluzioni per chi si trova in uno stato di sovraindebitamento. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), il concordato minore e la liquidazione controllata consentono di ridurre, dilazionare o cancellare i debiti, con la possibilità di salvare l’abitazione principale e di ottenere l’esdebitazione. Le recenti novità, come la moratoria di due anni per i crediti privilegiati e l’orientamento giurisprudenziale sulla legittimazione a proporre reclamo , rendono queste procedure più efficaci ma anche più complesse.

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