Il ribaltamento di prospettiva
C’è un momento preciso in cui chi vende online smette di sentirsi un privato che arrotonda e diventa, agli occhi del Fisco, un soggetto profilato: è il momento in cui Amazon, eBay, Vinted o Subito trasmettono i suoi dati all’Agenzia delle Entrate in base alla normativa DAC7, e quei dati vengono incrociati con la dichiarazione dei redditi. Da lì nasce, spesso mesi dopo e senza alcun preavviso reale, una comunicazione di irregolarità: un avviso bonario che ricostruisce redditi non dichiarati, IVA non versata o compensazioni non spettanti sulla base dei flussi finanziari registrati dalla piattaforma. Chi conosce in anticipo le mosse che l’Agenzia delle Entrate compierà — e i limiti rigorosi a cui anche l’Amministrazione finanziaria è vincolata — smette di subire passivamente questo automatismo e inizia a giocare d’anticipo, individuando i vizi, i termini e le contromosse disponibili prima che la pretesa si cristallizzi in una cartella esecutiva.
Questa non è materia per improvvisatori. Ricostruire correttamente la posizione di un venditore online che riceve una comunicazione di irregolarità richiede di intrecciare il diritto tributario procedimentale (l’art. 36-bis e l’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, i termini di decadenza) con il diritto dell’esecuzione forzata, perché è proprio lì che l’inerzia del contribuente conduce: cartella, intimazione, pignoramento del conto su cui la piattaforma accredita gli incassi. Lo Studio Monardo affronta questa materia proprio a partire da questa continuità: la stessa strategia difensiva deve reggere dal primo confronto con l’Ufficio fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio in Cassazione, senza soluzioni di continuità che indeboliscano la linea difensiva nel passaggio da una fase all’altra.
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Il fenomeno, del resto, non riguarda solo pochi casi isolati. Con l’entrata a regime dello scambio automatico di informazioni previsto dalla DAC7, e con il primo ciclo completo di trasmissioni ormai concluso per l’annualità 2025 (termine al 2 febbraio 2026), l’Agenzia delle Entrate dispone oggi di una mole di dati sui venditori online del tutto sconosciuta fino a pochi anni fa: non più solo le segnalazioni sporadiche di singole operazioni sospette, ma un flusso strutturato e sistematico che copre, potenzialmente, ogni venditore attivo su una piattaforma soggetta all’obbligo di comunicazione. Questo significa che il numero di comunicazioni di irregolarità originate da questi controlli è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni, e che la distanza tra “vendo qualcosa online ogni tanto” e “sono profilato dal Fisco come venditore” si è ridotta drasticamente. Capire per tempo come muoversi non è più una cautela per pochi operatori strutturati, ma una necessità che riguarda un numero crescente di persone comuni.
Chi hai di fronte
Prima di scrivere una sola riga di difesa, bisogna capire con chi si sta trattando. Non è un singolo funzionario ostile: è un sistema automatizzato che ha una logica di convenienza propria, e capire quella logica è la chiave per anticiparne le mosse.
L’Agenzia delle Entrate, in questa materia, agisce in due tempi distinti e con due strumenti diversi. Il primo tempo è quello del controllo automatizzato ex art. 36-bis, un confronto puramente cartolare tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli già in possesso dell’anagrafe tributaria — tra cui, oggi, anche i dati trasmessi dai gestori di piattaforme digitali ai sensi della direttiva DAC7 (recepita con il d.lgs. 32/2023). Questo controllo non richiede alcuna valutazione discrezionale: è una macchina che confronta numeri e, se trova uno scostamento, genera automaticamente l’avviso. Il secondo tempo, più raro ma più insidioso, è il controllo formale ex art. 36-ter, che richiede invece un intervento umano dell’Ufficio: qui viene chiesto al contribuente di produrre documenti a supporto di quanto dichiarato, e in assenza di riscontro l’Ufficio procede a rettificare la posizione.
Per l’Agenzia, la convenienza economica di procedere per questa via è enorme rispetto a un accertamento ordinario: il controllo automatizzato non richiede istruttoria, non richiede motivazione articolata, non richiede il contraddittorio preventivo previsto per gli accertamenti veri e propri. È un canale a basso costo e alto rendimento, tanto più oggi che i dati DAC7 forniscono in automatico l’elenco dei venditori che hanno superato le soglie di rilevanza (più di 30 transazioni annue oppure incassi superiori a 2.000 euro) e i relativi importi accreditati. Le piattaforme, dal canto loro, non hanno alcun interesse a proteggere il venditore da questi controlli: sono obbligate per legge a trasmettere i dati entro il 31 gennaio di ogni anno (posticipato quest’anno al 2 febbraio 2026 per l’annualità 2025), pena sanzioni a loro stesse, e quindi eseguono l’adempimento con la massima diligenza burocratica, senza filtri.
C’è poi un terzo attore, spesso dimenticato in questa ricostruzione, ma che in realtà innesca l’intero meccanismo: il gestore della piattaforma. Amazon, eBay, Vinted, Subito e le altre piattaforme non hanno alcun interesse proprio a “colpire” il venditore, ma hanno un interesse fortissimo a evitare sanzioni per omessa o incompleta comunicazione dei dati richiesti dalla DAC7: per questo motivo tendono ad applicare le soglie di rilevanza (30 transazioni annue o 2.000 euro di incassi) in modo estensivo e prudenziale, includendo nella trasmissione anche venditori la cui posizione fiscale è in realtà tutt’altro che scontata. Capire questa logica aiuta a comprendere perché, sempre più spesso, riceve una comunicazione di irregolarità anche chi non si è mai considerato un “venditore professionale”: non è un errore della piattaforma, è semplicemente l’applicazione letterale di soglie pensate per intercettare fenomeni di evasione strutturata, ma che nella pratica raccolgono anche situazioni di vendita occasionale di beni personali, specialmente in un anno in cui si liquida un trasloco, un’eredità o un cambio di casa. Vale la pena precisare che l’obbligo di comunicazione grava anche sulle piattaforme extra-UE, quando consentono transazioni con venditori residenti nell’Unione: non è quindi corretto ritenere che vendere su un marketplace con sede fuori dall’Unione europea metta al riparo da questi controlli, perché lo scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni fiscali segue comunque lo standard internazionale a cui la DAC7 si è allineata.
Quando invece il controllo si trasforma in vera pretesa esecutiva — cartella, intimazione, pignoramento — il soggetto che agisce cambia volto: non è più un algoritmo di verifica, ma l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ragiona secondo una logica economica diversa, quella del recupero coattivo. In questa fase la convenienza dell’Agente della Riscossione dipende dalla facilità di individuare beni aggredibili: un conto corrente su cui transitano regolarmente gli accrediti di un marketplace è, in questo senso, un bersaglio particolarmente comodo, perché è un flusso tracciabile, ricorrente e facilmente identificabile attraverso le stesse banche dati che hanno originato il controllo. Ecco perché capire quando e come l’Amministrazione preferisce muoversi, e soprattutto quali limiti è tenuta a rispettare in ciascuna di queste fasi, cambia radicalmente l’esito della partita per chi vende online.
Vale la pena aggiungere un’ultima osservazione su questo attore. L’Agente della Riscossione non ha, a differenza di un creditore privato, alcun margine di scelta sull’an dell’azione: una volta che il debito è iscritto a ruolo, è tenuto per legge a procedere al recupero, salvo le ipotesi di sospensione o di rateizzazione concessa. Questo significa che il “silenzio” da parte del debitore non viene mai interpretato come un segnale di resa che induce l’Amministrazione a soprassedere: al contrario, l’inerzia del contribuente è proprio ciò che consente al procedimento di proseguire senza intoppi lungo la sequenza automatica prevista dalla legge, fino alle misure più incisive. Chi pensa che “non rispondere” equivalga a “guadagnare tempo” commette quindi un errore di prospettiva: il tempo che passa senza un intervento tecnico non rallenta l’avversario, lavora sistematicamente a suo favore, restringendo progressivamente le contromosse ancora disponibili.
Mossa 1 — La raccolta dati silenziosa: la profilazione DAC7 prima ancora della comunicazione
La mossa
La prima mossa del Fisco non è, in senso stretto, un atto notificato al contribuente: è la raccolta e l’incrocio dei dati. In base al d.lgs. 32/2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2021/514 (DAC7), i gestori di piattaforme digitali — marketplace generalisti come Amazon o eBay, ma anche Vinted, Subito, Airbnb, Fiverr — sono obbligati a raccogliere dati identificativi e finanziari di ogni venditore che superi determinate soglie di attività, e a trasmetterli annualmente all’Agenzia delle Entrate (o all’autorità fiscale del Paese in cui la piattaforma ha sede, con successivo scambio automatico tra Stati membri). L’obbligo riguarda la vendita di beni, la locazione di immobili, la prestazione di servizi personali e il noleggio di mezzi di trasporto, e si applica indipendentemente dal carattere transfrontaliero dell’attività.
Questi dati confluiscono nell’anagrafe tributaria e vengono incrociati, in modo del tutto automatico, con quanto dichiarato dal contribuente nel modello Redditi o nel modello 730. Se il venditore ha dichiarato zero o un importo inferiore a quanto risulta accreditato dalla piattaforma, il sistema genera uno scostamento che diventa, prima o poi, oggetto di comunicazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per l’Agenzia questa fase costa pochissimo: non richiede personale dedicato, è interamente automatizzata, e le piattaforme fanno il lavoro di raccolta dati al posto suo, sotto la minaccia di proprie sanzioni in caso di omessa comunicazione. È dunque una mossa a costo quasi nullo che l’Amministrazione compie sistematicamente, per ogni venditore sopra soglia, senza selezione discrezionale del bersaglio. Non conviene invece all’Agenzia forzare controlli su chi resta sotto le soglie DAC7 (meno di 30 transazioni annue e incassi sotto i 2.000 euro): in quei casi i dati potrebbero anche non essere trasmessi affatto dalla piattaforma, e l’Amministrazione non ha comunque strumenti automatici di verifica altrettanto immediati.
I suoi limiti
Il limite più importante, spesso ignorato dai venditori occasionali, riguarda la qualificazione stessa dei dati trasmessi. Il dato DAC7 riporta gli importi lordi accreditati o versati al venditore, al netto solo di spese, commissioni o imposte trattenute direttamente dal gestore della piattaforma. Questo importo non equivale automaticamente a “reddito imponibile”: non tiene conto, ad esempio, della circostanza che una parte consistente delle vendite possa riguardare beni personali usati, ceduti occasionalmente e senza scopo di lucro imprenditoriale, oppure che il venditore abbia sostenuto costi di produzione o di acquisto che riducono drasticamente la base imponibile effettiva. Il dato grezzo della piattaforma non prova, da solo, l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo o d’impresa: è un indizio che va confrontato con la reale natura dell’attività svolta.
La tua contromossa
Chi vende online, a titolo occasionale o abituale, deve conservare fin da subito la documentazione che dimostra la natura delle cessioni: prove d’acquisto dei beni rivenduti, eventuale carattere sporadico e non organizzato dell’attività, assenza di una struttura imprenditoriale (magazzino, dipendenti, pubblicità sistematica). Questa documentazione, raccolta prima ancora che arrivi qualunque comunicazione, è la contromossa più efficace contro un’automatica riqualificazione del dato DAC7 in reddito imponibile integrale. È lo stesso approccio che, in una fase successiva, permette di contestare nel merito — non solo nella forma — l’eventuale pretesa dell’Ufficio.
Le pronunce che ti proteggono
Sul principio per cui il dato in possesso dell’Amministrazione non costituisce automaticamente prova di un reddito imponibile, senza una verifica della sua reale natura economica, si è consolidato un orientamento di legittimità che impone all’Ufficio di distinguere tra semplice liquidità movimentata e reddito effettivamente tassabile, principio che ritroveremo con maggiore forza quando parleremo dei limiti del controllo automatizzato nella mossa successiva. Questo orientamento vale, a maggior ragione, quando il dato proviene da una piattaforma digitale e riflette solo il flusso lordo delle transazioni, senza alcuna considerazione per i costi sostenuti o per la reale natura, occasionale o imprenditoriale, dell’attività che li ha generati.
Un aspetto che merita un approfondimento a parte riguarda proprio la linea di confine, spesso sfumata nella pratica, tra vendita occasionale di beni personali e attività commerciale abituale. La qualificazione non dipende dal numero assoluto di transazioni registrate dalla piattaforma, ma dalla presenza di elementi strutturali quali la ripetitività sistematica nel tempo, l’organizzazione di mezzi (acquisto sistematico di merce per la rivendita, gestione di un magazzino, utilizzo di più piattaforme in parallelo con logiche di prezzo e promozione), e la finalità di lucro programmata piuttosto che occasionale. Chi liquida in un anno gli oggetti di una casa ereditata, o si libera di una collezione personale accumulata in decenni, resta in linea di principio fuori dal perimetro del reddito d’impresa, anche se il numero di transazioni supera ampiamente la soglia DAC7 di 30 vendite annue: quella soglia, infatti, è stata pensata per individuare i soggetti da segnalare al Fisco per un controllo, non per stabilire in modo automatico la loro qualificazione fiscale. Questa distinzione va documentata fin dall’inizio, perché è sul terreno della qualificazione, ancor prima che su quello degli importi, che si vince o si perde la partita.
Mossa 2 — La comunicazione di irregolarità: il primo colpo (dis)armato
La mossa
Quando lo scostamento tra dati DAC7 e dichiarazione supera la soglia di rilevanza, l’Agenzia delle Entrate emette la comunicazione di irregolarità, il cosiddetto “avviso bonario”. Se lo scostamento deriva da un controllo puramente cartolare (mancata dichiarazione di un importo, errore di calcolo), la base normativa è l’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. Se invece l’Ufficio ha bisogno di valutare documenti prodotti dal contribuente per verificare la spettanza di una detrazione o la natura di un’operazione, si tratta di controllo formale ex art. 36-ter. La distinzione non è teorica: cambia il regime di garanzie, i termini e persino la sorte della successiva cartella in caso di omesso invio.
Con il decreto legislativo 108/2024, attuativo della riforma fiscale, il termine per rispondere all’avviso bonario è stato ampliato da 30 a 60 giorni (90 giorni per le comunicazioni notificate telematicamente all’intermediario delegato), un margine di manovra in più rispetto al passato che va sfruttato per intero.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per l’Agenzia questa mossa è economicamente quasi obbligata quando emerge un’incertezza sui dati: l’invio della comunicazione, prima dell’iscrizione a ruolo, riduce il contenzioso a valle, perché consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione beneficiando di una sanzione ridotta (fino a un decimo del minimo in alcuni casi, un terzo in altri), e riduce quindi il rischio che la successiva cartella venga impugnata con successo per vizio procedurale. È una mossa a bassa conflittualità che l’Amministrazione preferisce quando lo scostamento non è enorme e la regolarizzazione spontanea appare probabile. Diverso è il caso in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, l’irregolarità riscontrata riguardi esclusivamente un omesso o insufficiente versamento di un’imposta già autoliquidata senza margini di incertezza: in questa ipotesi specifica l’invio dell’avviso bonario può non essere ritenuto indispensabile, perché non vi è nulla su cui il contribuente possa realmente controdedurre.
I suoi limiti
Qui si gioca gran parte della partita. La giurisprudenza distingue nettamente tra le due tipologie di controllo quanto agli effetti della mancata comunicazione. Per il controllo formale ex art. 36-ter, l’omesso invio della comunicazione preventiva rende nulla, a pena di nullità, la successiva cartella di pagamento: si tratta di un principio ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza di merito più recente, che qualifica questo passaggio come momento necessario di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, indispensabile ogni volta che l’Ufficio intenda escludere detrazioni o crediti sulla base di documenti richiesti al contribuente. Per il controllo automatizzato ex art. 36-bis, invece, l’omissione non determina automaticamente la nullità della cartella, salvo che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: un contribuente che vende su un marketplace e la cui posizione non presenti errori di calcolo evidenti, ma richieda invece una valutazione della natura (occasionale o imprenditoriale) dell’attività, rientra proprio in questa zona di incertezza che rende la comunicazione preventiva un passaggio obbligato anche in sede di 36-bis.
Un secondo limite riguarda la natura stessa dell’atto: nonostante il dibattito nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che la comunicazione di irregolarità, quando porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva definita nei suoi elementi essenziali (importo, motivazione, periodo d’imposta), è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non rientra formalmente nell’elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992, elenco che la Cassazione considera non tassativo proprio per garantire una tutela piena al contribuente.
La tua contromossa
La contromossa più efficace, a fronte di una comunicazione di irregolarità legata a vendite su marketplace, è duplice: da un lato, presentare tempestivamente memorie e documentazione entro il termine di 60 (o 90) giorni, dimostrando la reale natura delle operazioni contestate; dall’altro, valutare se impugnare immediatamente la comunicazione davanti al giudice tributario quando essa esprime già una pretesa compiuta, anziché attendere passivamente l’eventuale cartella. Va però ricordato che l’impugnazione della comunicazione è una facoltà, non un onere: la sua mancata presentazione non cristallizza la pretesa e non preclude la successiva contestazione della cartella, un margine di sicurezza che consente di scegliere con calma la strategia più efficace caso per caso, senza il timore di perdere per sempre il diritto di difendersi solo perché non si è agito nei 60 giorni.
Le pronunce che ti proteggono
Sull’obbligo di preventiva comunicazione nel controllo formale, a pena di nullità della cartella, la giurisprudenza di merito più recente ha ribadito con fermezza questo principio nel 2025 e 2026, distinguendolo espressamente dal regime, più permissivo per l’Amministrazione, del controllo automatizzato. Sull’impugnabilità autonoma della comunicazione di irregolarità quando esprime una pretesa impositiva compiuta, orientamenti costanti della Cassazione risalgono ormai a oltre un decennio e sono stati riconfermati anche di recente dalla giurisprudenza tributaria di secondo grado.
Sul piano pratico, va tenuto presente che la comunicazione può essere consultata e gestita anche tramite i canali telematici dell’Agenzia (l’area riservata, la sezione dedicata del cassetto fiscale, il servizio di assistenza per le comunicazioni di irregolarità), che permettono di inviare direttamente documentazione e chiarimenti senza dover necessariamente presentarsi allo sportello. Questo non elimina, però, l’opportunità di una valutazione tecnica preventiva: capire se convenga aderire con pagamento della sanzione ridotta, contestare nel merito con memoria documentata, oppure impugnare direttamente l’atto, richiede un’analisi che tenga conto sia della solidità delle prove disponibili sia della reale entità economica in gioco. Aderire frettolosamente pagando una sanzione ridotta su una pretesa in realtà infondata, solo per “chiudere la pratica”, è un errore che si vede spesso commettere da chi affronta da solo la comunicazione senza un preventivo confronto tecnico, e che poi si preclude la possibilità di contestare in seguito la medesima somma.
La documentazione da raccogliere, in questa fase, cambia a seconda della natura della contestazione: se lo scostamento riguarda un presunto reddito da vendita occasionale di beni personali, servono le prove d’acquisto originarie o, in loro assenza, elementi indiretti idonei a dimostrare la provenienza dei beni (fatture di un precedente acquisto, testimonianze scritte, documentazione fotografica databile); se invece la contestazione riguarda un’attività abituale non dichiarata, la documentazione utile riguarda piuttosto i costi sostenuti per l’approvvigionamento della merce, le commissioni trattenute dalla piattaforma, le spese di spedizione e imballaggio, tutti elementi che riducono la base imponibile effettiva rispetto al lordo accreditato riportato nei dati DAC7. Costruire questo fascicolo con ordine, prima di scrivere una sola riga di memoria difensiva, è ciò che fa la differenza tra una risposta generica, destinata a essere respinta, e una contestazione puntuale capace di convincere l’Ufficio già in questa fase, senza bisogno di arrivare al contenzioso.
Mossa 3 — Il silenzio del contribuente come innesco: l’iscrizione a ruolo e la cartella
La mossa
Se il contribuente non risponde entro il termine, non regolarizza la posizione e non presenta memorie idonee a superare la contestazione, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e alla successiva notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La cartella, a differenza della comunicazione di irregolarità, è un titolo esecutivo a tutti gli effetti: da questo momento l’Agente della Riscossione può procedere, decorsi i termini di legge, alle azioni esecutive vere e proprie.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’iscrizione a ruolo è per l’Amministrazione una tappa quasi automatica del procedimento, non una scelta discrezionale: se il contribuente resta silente, il sistema procede. L’Agenzia non ha convenienza a “soprassedere” oltre i termini di legge, perché ogni ritardo espone al rischio di decadenza dal potere di riscossione. Preferisce invece attendere e non procedere quando riceve, entro i termini, un’istanza di autotutela accompagnata da documentazione solida: in tal caso, se le ragioni del contribuente appaiono fondate, l’annullamento in autotutela evita all’Ufficio il rischio di una successiva soccombenza in giudizio, con condanna alle spese.
I suoi limiti
Il limite procedurale più insidioso per l’Agenzia riguarda proprio la sequenza logica appena descritta: una cartella emessa senza che sia stata preventivamente inviata la comunicazione di irregolarità, quando questa era dovuta, è affetta da un vizio che ne comporta l’annullamento o quantomeno la riduzione delle sanzioni alla misura minima. Un secondo limite riguarda la motivazione: quando la cartella deriva da un controllo automatizzato, l’obbligo di motivazione è considerato soddisfatto con il mero richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente, che se ne conosce già il contenuto — un orientamento consolidato della Cassazione che rende poco efficace, da solo, contestare genericamente il difetto di motivazione: la difesa efficace deve concentrarsi su altri fronti, come il merito della pretesa o i vizi procedurali specifici, non sulla motivazione in sé.
La tua contromossa
Di fronte a una cartella originata da un controllo su vendite su marketplace, la prima verifica da fare non è mai il merito, ma la procedura: è stata inviata la comunicazione di irregolarità? È stata notificata correttamente, con prova dell’avvenuta ricezione? Il termine di 60 giorni è stato rispettato prima dell’iscrizione a ruolo? Un vizio in questa sequenza, anche quando il debito è sostanzialmente fondato nel merito, può portare a una drastica riduzione delle sanzioni o, nei casi più gravi, all’annullamento integrale della cartella. Solo dopo questa verifica procedurale ha senso affrontare il merito, cioè se gli importi accreditati dalla piattaforma configurino davvero reddito imponibile non dichiarato.
Le pronunce che ti proteggono
Sulla nullità della cartella per omessa comunicazione dell’esito del controllo formale, orientamenti costanti della Cassazione lo hanno più volte ribadito negli ultimi anni, confermando una linea giurisprudenziale che risale a oltre un decennio fa. Sulla sufficienza della motivazione per rinvio alla dichiarazione nelle cartelle da controllo automatizzato, la giurisprudenza di merito più recente ha richiamato espressamente un consolidato orientamento di legittimità del 2024.
Un ulteriore profilo da presidiare riguarda i termini di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, che decorrono dall’anno di presentazione della dichiarazione e variano a seconda che si tratti di controllo automatizzato o formale: verificare che l’Ufficio abbia rispettato questi termini, prima ancora di entrare nel merito della pretesa, è un controllo che spesso viene trascurato da chi si difende senza assistenza tecnica, ma che può risultare decisivo, soprattutto quando la comunicazione di irregolarità arriva a distanza di diversi anni dal periodo d’imposta cui si riferisce, come accade non di rado nei controlli originati da dati DAC7 relativi ad annualità pregresse rispetto a quella di trasmissione.
Mossa 4 — L’intimazione di pagamento e i primi atti cautelari
La mossa
Se la cartella resta insoluta oltre i termini di legge, l’Agente della Riscossione può notificare l’intimazione di pagamento, un atto che sollecita il pagamento entro un breve termine prima dell’avvio dell’esecuzione forzata vera e propria, e può contestualmente attivare misure cautelari come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati o, per importi più consistenti, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’intimazione e le misure cautelari servono all’Agente della Riscossione come strumento di pressione a basso costo: il fermo amministrativo, in particolare, non richiede un procedimento giudiziale complesso e produce un effetto immediato e visibile sul debitore, spingendolo spesso a trattare o a rateizzare piuttosto che subire il blocco del bene. L’Agenzia della Riscossione preferisce evitare queste misure quando il debitore ha già presentato un’istanza di rateizzazione accolta: la richiesta di dilazione, anche limitata alla prima rata, sospende generalmente i pignoramenti già avviati, purché non sia ancora intervenuta l’assegnazione delle somme al creditore procedente.
I suoi limiti
Il limite più rilevante riguarda la stessa efficacia temporale dell’intimazione: se decorre un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione, l’Agente della Riscossione deve notificare una nuova intimazione di pagamento prima di procedere oltre, pena l’illegittimità degli atti successivi. Un ulteriore limite riguarda la tolleranza sui lievi inadempimenti nella rateizzazione: se l’errore o il ritardo nel pagamento di una rata non supera il 3% del dovuto, nel limite di 10.000 euro, e viene sanato entro la rata successiva, il debitore non decade dal piano di rateizzazione — una tolleranza che, come ha chiarito la giurisprudenza, si applica solo ai piani di rateizzazione ordinari e non alle definizioni agevolate.
La tua contromossa
Chi riceve un’intimazione di pagamento collegata a un debito derivante da vendite su marketplace deve verificare innanzitutto se sia decorso il termine annuale dalla cartella, e in caso positivo pretendere il rispetto della sequenza formale corretta. In parallelo, la richiesta di rateizzazione — anche presentata in questa fase avanzata — resta uno strumento efficace per sospendere gli effetti più aggressivi, a condizione di muoversi prima che vengano avviati atti esecutivi irreversibili come il pignoramento con relativa assegnazione delle somme.
Va inoltre considerato che l’intimazione di pagamento, pur essendo un atto meno immediatamente aggressivo rispetto al pignoramento, segna comunque un momento di svolta psicologica ed economica per il debitore: è l’ultimo avviso prima che l’Agente della Riscossione passi dalla fase di sollecito a quella di aggressione concreta del patrimonio. Proprio per questo, è il momento migliore per presentare, se non ancora fatto, una documentata istanza di autotutela relativa ai vizi procedurali eventualmente presenti a monte, perché un annullamento in autotutela in questa fase evita del tutto il rischio di dover successivamente opporsi a un pignoramento già avviato, con i relativi costi e le relative incertezze temporali legate ai tempi della giustizia.
Le pronunce che ti proteggono
Sulla necessità di una nuova intimazione decorso il termine annuale, e sui limiti della tolleranza per i lievi inadempimenti nelle rateizzazioni, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte precisato questi confini negli ultimi mesi, distinguendo con chiarezza l’ambito applicativo delle diverse forme di tolleranza previste dalla normativa vigente.
Va inoltre ricordato che il fermo amministrativo dei veicoli, pur essendo una misura meno invasiva rispetto al pignoramento o all’ipoteca, resta comunque un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice competente entro termini brevi e perentori: chi lo riceve collegato a un debito derivante da un controllo su vendite su marketplace deve verificare, anche qui, l’intera sequenza a monte, perché un vizio nella comunicazione di irregolarità o nella cartella si riverbera anche sulla legittimità della misura cautelare successiva, rendendola a sua volta contestabile per illegittimità derivata.
Mossa 5 — Il pignoramento presso terzi: conto corrente e incassi della piattaforma
La mossa
È la mossa più incisiva e, per il venditore online, la più prevedibile: il pignoramento presso terzi ex artt. 543 e seguenti c.p.c., o nella forma speciale esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 quando il creditore procedente è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il bersaglio tipico è il conto corrente su cui la piattaforma di vendita accredita periodicamente gli incassi delle vendite: un flusso regolare, tracciabile e facilmente individuabile proprio a partire dagli stessi dati che hanno originato il controllo fiscale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Un conto corrente alimentato da accrediti ricorrenti è, dal punto di vista dell’Agente della Riscossione, un bersaglio particolarmente conveniente rispetto ad altri beni: non richiede complesse indagini patrimoniali (i dati DAC7 hanno già fornito l’indicazione del conto su cui la piattaforma versa i corrispettivi), ed è un rapporto giuridico già esistente e continuativo, quindi capace di intercettare anche accrediti futuri. La Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha chiarito che nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis il vincolo pignoratizio permane per l’intero periodo di sessanta giorni (il cosiddetto “spatium deliberandi”) dalla notifica dell’ordine di pagamento diretto, e si estende anche alle somme che maturano in quel periodo, purché derivino da un rapporto giuridico già esistente al momento della notifica — esattamente la situazione di chi ha un contratto di vendita attivo su una piattaforma che continuerà ad accreditare somme nei due mesi successivi. Ciò rende il conto di un venditore online un bersaglio particolarmente “redditizio” anche quando, al momento della notifica, il saldo sia pari a zero o negativo: gli accrediti successivi restano comunque catturabili.
I suoi limiti
Qui, però, il margine dell’Agente della Riscossione si restringe sensibilmente, e proprio la stessa evoluzione giurisprudenziale che ha rafforzato il pignoramento “a cattura continua” ha imposto limiti procedurali stringenti. La Cassazione, con la sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, ha stabilito che se il creditore procedente non deposita entro trenta giorni le copie conformi del precetto e dell’atto di pignoramento, il pignoramento perde automaticamente efficacia, e il processo esecutivo si estingue senza possibilità di sanatoria successiva anche se le copie vengono depositate tardivamente. Si tratta di un vizio non sanabile, rilevabile in ogni fase del procedimento anche d’ufficio dal giudice. Un secondo limite riguarda la scadenza dei sessanta giorni dal lato opposto: se, decorso quel termine, la banca non versa le somme trattenute all’Agente della Riscossione, il pignoramento decade automaticamente e il conto deve tornare pienamente operativo, con obbligo per la banca di restituire la piena disponibilità delle somme. Un terzo limite, di natura sostanziale, riguarda i conti in scoperto: se il saldo è “in rosso” e gli accrediti successivi servono soltanto a rientrare nel fido concesso dalla banca, quegli accrediti non sono aggredibili dal Fisco, perché non costituiscono un credito effettivamente esigibile del debitore verso la banca.
Un ultimo limite, spesso decisivo per chi lavora anche come professionista o piccolo imprenditore tramite marketplace, riguarda gli accrediti riconducibili a redditi da lavoro o pensione: se il bonifico dello stipendio o della pensione arriva dopo la notifica del pignoramento, solo la parte eccedente il “minimo vitale” può essere pignorata; se è arrivato prima della notifica, resta impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale, con soglie percentuali ordinarie applicabili solo alla quota eccedente.
La tua contromossa
La contromossa più immediata è verificare, appena ricevuta la dichiarazione del terzo pignorato (la banca), se siano state rispettate tutte le formalità dell’atto: deposito tempestivo delle copie conformi, corretta indicazione del credito, rispetto dell’art. 492 c.p.c. sull’invito al debitore a dichiarare domicilio o PEC. Un solo vizio procedurale, se tempestivamente eccepito in sede di opposizione, può portare all’estinzione dell’intera procedura esecutiva, restituendo al debitore la piena disponibilità delle somme bloccate. In parallelo, se il debito è in parte fondato, la richiesta di rateizzazione — se presentata prima dell’assegnazione definitiva delle somme al creditore — può sospendere la procedura in corso.
Un aspetto operativo spesso sottovalutato riguarda la tempistica con cui la banca, quale terzo pignorato, rende la propria dichiarazione: è in quel momento che emergono, nero su bianco, il saldo esistente alla data della notifica e la sua origine, elementi decisivi per stabilire se si tratti di un rapporto di conto ordinario o di un conto vincolato a un fido, distinzione che — come visto — incide direttamente sulla legittimità della cattura degli accrediti successivi. Richiedere tempestivamente copia di questa dichiarazione, e degli estratti conto del periodo rilevante, è spesso il primo passo tecnico da compiere per costruire un’opposizione fondata, prima ancora di arrivare all’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione.
Le pronunce che ti proteggono
Sull’estensione del vincolo pignoratizio ai sessanta giorni successivi alla notifica, e sui suoi limiti in caso di conto in scoperto, la sentenza della Cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025 rappresenta oggi il punto di riferimento imprescindibile. Sull’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle copie conformi, la sentenza della Cassazione n. 28513 del 27 ottobre 2025, pronunciata lo stesso giorno, offre uno strumento di difesa altrettanto potente e speculare. Sulla decadenza del pignoramento decorsi i sessanta giorni senza versamento da parte della banca, un’ulteriore pronuncia della Cassazione (n. 30214/2025) ha ribadito la tutela del debitore contro ritardi o abusi. Sulla tutela rafforzata del minimo vitale rispetto ai pignoramenti di prestazioni sociali, è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 216/2025, consolidando il coordinamento tra le diverse discipline di settore.
Va infine ricordato che, una volta intervenuta l’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore, la Cassazione ha chiarito che tale provvedimento non è impugnabile autonomamente in sede di legittimità: l’unico rimedio resta l’opposizione all’esecuzione, da proporre però prima che l’assegnazione diventi definitiva. Questo rende ancora più importante muoversi subito dopo la notifica del pignoramento, senza attendere l’udienza di comparizione, perché una volta assegnate le somme al creditore procedente, anche un vizio fondato diventa molto più difficile da far valere e i tempi di un eventuale recupero si allungano notevolmente, con la necessità di agire in ripetizione dell’indebito nei confronti dell’Agente della Riscossione anziché limitarsi a un’opposizione preventiva.
Mossa 6 — L’ipoteca esattoriale: l’ultima carta prima dell’esecuzione immobiliare
La mossa
Per i debiti che superano soglie significative, e in particolare quando il pignoramento presso terzi non ha soddisfatto integralmente il credito, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, quale misura preliminare a un’eventuale successiva espropriazione immobiliare, ovvero disporre il fermo amministrativo dei veicoli.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’ipoteca è per l’Agenzia uno strumento di garanzia più che di immediata escussione: costa relativamente poco iscriverla e produce un effetto dissuasivo forte, perché impedisce al debitore di vendere o rifinanziare l’immobile senza prima regolarizzare la propria posizione. L’Agenzia della Riscossione preferisce non arrivare a questa misura, o comunque a limitarla, quando il debitore ha già offerto garanzie sufficienti attraverso una rateizzazione in corso di regolare adempimento, oppure quando l’immobile coincide con la prima casa non di lusso dell’unico proprietario: in tal caso resta non pignorabile (anche se resta ipotecabile a garanzia), il che riduce la reale utilità dell’iscrizione ai fini di un’espropriazione immediata. Per crediti di importo relativamente contenuto, come spesso accade nei debiti originati da vendite occasionali su marketplace, la convenienza economica di attivare una misura di questo peso è comunque più bassa rispetto a un semplice pignoramento presso terzi, che resta lo strumento preferito dall’Amministrazione quando il conto corrente collegato alla piattaforma offre già una prospettiva di recupero sufficiente.
I suoi limiti
Il limite più rilevante riguarda proprio la prima casa: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all’espropriazione dell’unica abitazione di proprietà del debitore, salvo che essa sia già gravata da ipoteca a garanzia di crediti diversi da quelli fiscali, un limite che offre un margine di sicurezza reale a chi rischia l’aggressione del proprio patrimonio per un debito originato da vendite occasionali su una piattaforma. Un ulteriore limite riguarda la possibilità di ottenere, a fronte di un debito residuo ridotto, la riduzione dell’ipoteca o la liberazione parziale di beni, quando la garanzia originaria risulti ormai sproporzionata rispetto al debito effettivamente residuo.
La tua contromossa
Chi si vede notificare una comunicazione di iscrizione ipotecaria per un debito legato a vendite su marketplace deve, prima di tutto, verificare la legittimità dell’intera sequenza a monte (comunicazione di irregolarità, cartella, intimazione), perché un vizio in una qualsiasi di queste fasi si ripercuote anche sulla legittimità dell’ipoteca stessa. In secondo luogo, va sempre valutata la richiesta di rateizzazione, che sospende le procedure di riscossione in corso e consente di evitare l’aggravarsi della misura cautelare.
Va inoltre verificato se il debito complessivo superi la soglia minima al di sotto della quale l’iscrizione ipotecaria non è consentita: l’Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca per crediti di importo contenuto, ed è tenuto in ogni caso a comunicare preventivamente al debitore l’intenzione di procedere, concedendo un termine per l’eventuale pagamento o per la presentazione di osservazioni prima di procedere effettivamente all’iscrizione. Anche questo passaggio procedimentale, se omesso, costituisce un vizio autonomamente contestabile.
Le pronunce che ti proteggono
Sul divieto di espropriazione della prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la disciplina consolidata (art. 76 d.P.R. 602/1973) resta il punto fermo anche nella giurisprudenza più recente, che continua a distinguere nettamente la posizione dei creditori fiscali da quella dei creditori privati su questo specifico fronte.
La partita giocata: due simulazioni mossa-contromossa
Simulazione 1 — Il venditore occasionale che diventa bersaglio DAC7. Marco vende oggetti da collezione su un marketplace generalista: nel 2025 supera le 30 transazioni annue con incassi complessivi per 8.750 €, per lo più derivanti dalla liquidazione di una collezione ereditata. La piattaforma trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate entro il 2 febbraio 2026. Nel maggio 2026 Marco riceve una comunicazione di irregolarità che ricostruisce un maggior reddito imponibile di 8.750 € non dichiarato, con richiesta di 2.100 € tra imposta e sanzione ridotta. Marco, però, entro il termine di 60 giorni, presenta una memoria documentata con le ricevute d’acquisto originarie dei pezzi da collezione (acquistati anni prima per un valore complessivo di 9.400 €), dimostrando l’assenza di un reddito imponibile perché la vendita è avvenuta in perdita rispetto al costo storico. L’Ufficio, verificata la documentazione, annulla la comunicazione in autotutela: la partita si chiude prima ancora di arrivare alla cartella.
Simulazione 2 — Il piccolo imprenditore che ignora l’avviso bonario. Giulia gestisce un’attività di rivendita di abbigliamento vintage su più piattaforme, con incassi complessivi per 34.600 € nel 2025, dichiarati solo parzialmente per 12.000 €. Riceve una comunicazione di irregolarità il 10 marzo 2026, ma non risponde entro il termine di 60 giorni, ritenendo (erroneamente) che l’attività fosse solo occasionale. Il 15 giugno 2026 l’Ufficio iscrive a ruolo il maggior debito e, il 30 luglio 2026, viene notificata la cartella di pagamento per 9.850 € tra imposta, interessi e sanzione piena al 25%. Giulia non paga e non chiede rateizzazione. Il 12 gennaio 2027 l’Agente della Riscossione notifica un pignoramento presso terzi sul conto corrente su cui la piattaforma accredita gli incassi, che al momento della notifica presenta un saldo di 1.200 €, ma nei sessanta giorni successivi riceve ulteriori accrediti per 3.400 €, tutti soggetti al vincolo pignoratizio in base al principio della Cassazione n. 28520/2025. A quel punto, per Giulia, la convenienza economica di continuare a ignorare la vicenda si azzera: solo l’assistenza tecnica su eventuali vizi formali dell’atto (mancato deposito delle copie conformi entro i trenta giorni) e l’immediata richiesta di rateizzazione permettono di limitare il danno e recuperare parte delle somme bloccate oltre il termine.
Simulazione 3 — Il pignoramento bloccato per vizio formale. Andrea, rivenditore abituale di componenti elettronici su un marketplace specializzato, riceve una cartella per 6.200 € originata da un controllo automatizzato sui dati DAC7 relativi al 2024. Non avendo presentato memorie né chiesto rateizzazione, il 3 marzo 2027 riceve un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis sul conto corrente collegato alla piattaforma. Il difensore, esaminata la documentazione notificata dall’Agente della Riscossione, rileva che le copie conformi dell’atto di precetto e del pignoramento non risultano depositate presso la cancelleria nel termine di trenta giorni previsto dalla legge. Viene quindi presentata un’istanza per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento in applicazione del principio sancito dalla Cassazione n. 28513/2025: il giudice dichiara l’estinzione della procedura esecutiva e ordina lo sblocco integrale delle somme, comprese quelle accreditate nei sessanta giorni successivi alla notifica originaria. Il debito sostanziale resta dovuto, ma l’Agente della Riscossione dovrà notificare un nuovo pignoramento, formalmente corretto, e nel frattempo Andrea ha recuperato la piena disponibilità del proprio conto per avviare una rateizzazione più sostenibile.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un momento, in questa partita, in cui la convenienza economica dell’Amministrazione finanziaria si sposta bruscamente dal proseguire l’azione esecutiva al trattare, ed è il momento in cui il costo di insistere supera il beneficio atteso. Questo accade tipicamente in tre situazioni.
La prima è quando il debitore presenta, prima dell’assegnazione definitiva delle somme pignorate, un’istanza di rateizzazione: il pagamento anche della sola prima rata sospende generalmente i pignoramenti in corso, e per l’Agente della Riscossione un piano di rientro regolare è più conveniente, in termini di certezza dell’incasso e di riduzione del contenzioso, rispetto a un’esecuzione forzata che può protrarsi per anni e generare opposizioni.
La seconda è quando emergono, nel corso della procedura, vizi procedurali gravi a carico del creditore (mancato deposito delle copie conformi, omessa comunicazione di irregolarità dovuta, decorso del termine annuale senza nuova intimazione): a fronte di un vizio non sanabile, l’Amministrazione ha tutta la convenienza a evitare il contenzioso, che porterebbe alla condanna alle spese, e a valutare un annullamento in autotutela o comunque una definizione agevolata del debito residuo.
La terza situazione, meno immediata ma altrettanto reale, riguarda i debiti di importo contenuto rispetto ai costi di recupero coattivo: quando il debito residuo, dopo sanzioni ridotte e interessi, scende sotto una soglia che rende antieconomico proseguire con misure cautelari costose come l’ipoteca, l’Agenzia della Riscossione è più disponibile a valutare rateizzazioni lunghe o riduzioni della garanzia reale già iscritta. Riconoscere per tempo in quale di queste tre finestre ci si trova, e presentare l’istanza giusta nel momento giusto, è ciò che distingue una difesa efficace da una difesa meramente reattiva.
Esiste anche una quarta finestra, meno visibile ma altrettanto concreta, legata alla tempistica delle definizioni agevolate periodicamente introdotte dal legislatore (rottamazioni delle cartelle, saldo e stralcio, definizioni agevolate dei ruoli): quando è pendente o annunciata una misura di questo tipo, l’Agenzia della Riscossione tende a rallentare le azioni esecutive più aggressive nei confronti dei debiti astrattamente rientranti nel perimetro della misura, in attesa di capire se il contribuente aderirà spontaneamente. Tenersi informati sull’eventuale apertura di queste finestre normative, e valutare tempestivamente se aderirvi, può risultare più conveniente, in termini di costi e di certezza dei tempi, rispetto a una battaglia esclusivamente giudiziale, specialmente quando il debito accertato è in parte fondato nel merito.
La partita in tabella
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Comunicazione di irregolarità (36-bis/36-ter) | Termine di 60-90 giorni per rispondere; obbligatoria a pena di nullità nel 36-ter | Memoria documentata o istanza di autotutela | Entro il termine indicato in comunicazione |
| Iscrizione a ruolo e cartella | Notifica valida; comunicazione preventiva se dovuta | Verifica vizi procedurali; ricorso entro 60 giorni | Alla notifica della cartella |
| Intimazione di pagamento | Nuova intimazione se decorso 1 anno dalla cartella | Verifica decorrenza termine; rateizzazione | Prima dell’avvio dell’esecuzione |
| Pignoramento presso terzi (72-bis/543 c.p.c.) | Deposito copie conformi entro 30 giorni; vincolo di 60 giorni | Eccezione di inefficacia; rateizzazione pre-assegnazione | Prima dell’ordinanza di assegnazione |
| Ipoteca esattoriale | Divieto su prima casa non di lusso | Verifica legittimità atti a monte; richiesta di riduzione | Alla notifica dell’iscrizione |
Questa tabella non va letta come una sequenza rigida e uguale per ogni caso: a seconda della fase in cui ci si trova quando ci si rivolge a un professionista, alcune caselle saranno già superate e altre ancora da giocare. Ciò che resta costante è il principio di fondo: ogni mossa del creditore porta con sé un termine che lo vincola, e ogni termine violato apre, per il debitore, una finestra difensiva che va identificata e utilizzata subito, non accantonata per un momento successivo che potrebbe non arrivare più, perché nel frattempo l’assegnazione delle somme o l’iscrizione dell’ipoteca possono essere già diventate irreversibili.
Le domande di chi è sotto attacco
Posso essere pignorato senza aver mai ricevuto una comunicazione di irregolarità? In linea di principio no, quando la comunicazione era dovuta: la sua omissione, soprattutto nel controllo formale ex art. 36-ter, rende nulla la cartella successiva e quindi anche gli atti esecutivi che ne derivano.
Il pignoramento sul mio conto marketplace copre solo i soldi che c’erano quel giorno? No. Se il pignoramento è di tipo esattoriale ex art. 72-bis, il vincolo si estende anche agli accrediti che arrivano nei sessanta giorni successivi alla notifica, purché derivino da un rapporto già esistente in quel momento — come tipicamente accade con gli accrediti periodici di un marketplace.
Se non ho mai aperto una partita IVA, posso comunque essere considerato “imprenditore” dal Fisco? Sì, la qualificazione dipende dalla natura effettiva dell’attività (abitualità, organizzazione, scopo di lucro) e non dalla formale apertura della partita IVA: un’attività di vendita continuativa e organizzata su più piattaforme può essere riqualificata come attività d’impresa anche in assenza di registrazione, con conseguenze anche ai fini previdenziali.
Ho ricevuto la comunicazione ma non sono d’accordo: devo per forza impugnarla subito? No: l’impugnazione della comunicazione di irregolarità è una facoltà, non un onere. Se non la impugni, la pretesa non si cristallizza e potrai comunque contestare la successiva cartella di pagamento nel merito e nella forma.
Quanto tempo ha l’Agenzia per notificarmi la cartella dopo la comunicazione? Non esiste un termine fisso identico in ogni caso, ma decorsi 60 giorni dalla comunicazione senza pagamento si avvia il procedimento ordinario di riscossione: da quel momento decorrono i termini di decadenza previsti dalla legge per l’iscrizione a ruolo, che vanno verificati caso per caso in base all’annualità d’imposta.
Il pignoramento del conto blocca anche lo stipendio che arriva sullo stesso conto? Se sullo stesso conto confluiscono anche stipendio o pensione, si applicano le regole speciali di impignorabilità parziale legate al minimo vitale, indipendentemente dalla provenienza “marketplace” di altri accrediti presenti sul medesimo rapporto.
Se vendo su più piattaforme contemporaneamente, i controlli si sommano tra loro? Sì: l’Agenzia delle Entrate riceve i dati da ciascun gestore di piattaforma separatamente e li aggrega nella medesima posizione anagrafica del contribuente, per cui incassi apparentemente modesti su singole piattaforme possono, sommati, superare comunque le soglie di rilevanza e generare un’unica comunicazione di irregolarità complessiva.
Posso chiedere di rateizzare direttamente l’importo indicato nell’avviso bonario, senza aspettare la cartella? Sì, ed è spesso la scelta più conveniente quando una parte della pretesa è effettivamente fondata: la rateizzazione in questa fase, oltre a diluire l’esborso, consente di mantenere la sanzione ridotta prevista per chi regolarizza spontaneamente entro i termini, evitando l’applicazione della sanzione piena che scatterebbe con l’iscrizione a ruolo.
Cosa succede se cambio piattaforma o chiudo l’account dopo aver ricevuto la comunicazione? Nulla, ai fini della procedura in corso: la chiusura dell’account o il passaggio a un’altra piattaforma non incide in alcun modo sulla pretesa già formalizzata dall’Agenzia, che riguarda un periodo d’imposta passato e resta del tutto indipendente dall’attività futura del venditore. Anzi, un comportamento di questo tipo, se percepito come elusivo, può indurre l’Ufficio a un approfondimento più severo della posizione complessiva.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e normativi più rilevanti per questa materia, organizzati per la mossa del creditore che ciascuno di essi limita o disciplina.
Sulla comunicazione di irregolarità e il contraddittorio endoprocedimentale: la giurisprudenza di merito più recente (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n. 6585 del 29 ottobre 2025) ha ribadito che, nel controllo formale ex art. 36-ter, l’omessa comunicazione preventiva rende nulla la cartella, distinguendo questo regime da quello, più tollerante per l’Amministrazione, del controllo automatizzato ex 36-bis. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 989 del 15 aprile 2025) ha invece chiarito che, per le cartelle da controllo automatizzato, l’obbligo di motivazione si considera soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione, ma ha comunque riconosciuto la riduzione delle sanzioni in caso di mancata prova della notifica dell’avviso bonario.
Sull’impugnabilità autonoma della comunicazione di irregolarità: un orientamento ormai consolidato della Cassazione (tra le altre, le ordinanze nn. 3315/2016, 18610/2019, 3466/2021 e 8688/2021) riconosce che la comunicazione, quando esprime una pretesa impositiva compiuta e determinata nei suoi elementi, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario, pur trattandosi di una facoltà e non di un onere per il contribuente, principio ribadito anche dall’ordinanza n. 26523 dell’8 settembre 2022.
Sull’estensione temporale del vincolo pignoratizio nel pignoramento esattoriale: la Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha stabilito che il vincolo permane per l’intero periodo di sessanta giorni previsto dall’art. 72-bis d.P.R. 602/1973, catturando anche le somme maturate successivamente alla notifica se derivanti da un rapporto giuridico già esistente, salvo il caso di conti in scoperto dove gli accrediti servono solo a coprire il fido.
Sull’inefficacia del pignoramento per vizi procedurali del creditore: la Cassazione, sempre in data 27 ottobre 2025, con la sentenza n. 28513, ha stabilito che il mancato deposito nei trenta giorni delle copie conformi degli atti di precetto e pignoramento comporta l’inefficacia automatica e non sanabile del pignoramento, con estinzione del processo esecutivo rilevabile anche d’ufficio.
Sulla decadenza del pignoramento per omesso versamento della banca nei sessanta giorni: un’ulteriore pronuncia della Cassazione (n. 30214/2025) ha ribadito che, decorso il termine senza versamento all’Agente della Riscossione, il vincolo decade automaticamente e il conto deve tornare pienamente operativo.
Sulla tutela rafforzata del minimo vitale nei pignoramenti di prestazioni sociali: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha consolidato il coordinamento tra le soglie di impignorabilità e le regole speciali sui pignoramenti esattoriali, imponendo a banche ed enti un livello di attenzione più elevato.
Sulla pignorabilità integrale dei compensi degli amministratori di società di capitali: le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1545/2017), tuttora punto di riferimento costante, hanno chiarito che tali compensi non sono soggetti al limite del quinto previsto per i lavoratori dipendenti, principio rilevante per chi opera come amministratore di una società che vende anche tramite marketplace.
Sulla tolleranza per i lievi inadempimenti nella rateizzazione: la disciplina dell’art. 15-ter d.P.R. 602/1973, come chiarita dalla giurisprudenza più recente, si applica solo ai piani di rateizzazione ordinari, non alle definizioni agevolate del debito.
Sull’obbligo di preventiva comunicazione anche per i redditi soggetti a tassazione separata: l’art. 1, comma 412, della legge 311/2004 impone in ogni caso l’invio di un avviso bonario preventivo, pena la nullità della cartella, un principio applicabile anche a chi riceve arretrati o indennità da piattaforme che qualificano il rapporto in modo particolare.
Sulla natura non necessaria dell’avviso bonario in caso di errori evidenti: un’ordinanza della Cassazione del febbraio 2025 (n. 25169) ha chiarito che l’avviso bonario non è indispensabile quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento senza margini di incertezza valutativa, distinzione che va tenuta presente per non sovrastimare le proprie chance difensive quando la contestazione riguarda un dato meramente aritmetico e non una valutazione sulla natura del reddito.
Sulla necessità del contraddittorio preventivo anche in caso di disconoscimento di crediti d’imposta che richiedono valutazioni tecniche: la giurisprudenza ha chiarito che il semplice controllo automatizzato non può sostituirsi a un accertamento vero e proprio quando il disconoscimento di un credito o di una detrazione richiede una valutazione che va oltre il mero confronto cartolare tra dati, imponendo in tali casi l’obbligo di un contraddittorio più strutturato prima dell’emissione della pretesa.
Questi riferimenti, letti nel loro complesso, restituiscono un quadro coerente: l’Amministrazione finanziaria dispone oggi di strumenti automatizzati sempre più potenti, alimentati anche dai dati delle piattaforme digitali, ma resta vincolata a un impianto di garanzie procedimentali che i giudici, di merito e di legittimità, continuano a rafforzare ogni volta che un contribuente solleva tempestivamente l’eccezione giusta nel momento giusto.
Sui limiti applicativi della sospensione feriale nei termini di reazione: va ricordato che la sospensione dei termini processuali opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e non va confusa con periodi diversi talvolta erroneamente richiamati in rete: chi riceve una comunicazione o una cartella in prossimità di agosto deve calcolare i termini di risposta o di impugnazione tenendo conto di questa specifica sospensione, e di nessun’altra.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella partita tra Fisco e venditore online, giocare bene significa muoversi nei tempi giusti e conoscere in anticipo le mosse dell’avversario: è esattamente l’approccio con cui lo Studio Monardo affronta questa materia.
- Analizziamo la comunicazione di irregolarità ricevuta, verificando se derivi da controllo automatizzato o formale, e se la distinzione tra le due basi normative sia stata applicata correttamente dall’Ufficio.
- Ricostruiamo la reale natura dell’attività di vendita, distinguendo cessioni occasionali di beni personali da attività abituale e organizzata, con impatto diretto sulla qualificazione del reddito contestato.
- Verifichiamo la prova dell’avvenuto invio e della corretta notifica della comunicazione preventiva, presupposto la cui assenza può travolgere la successiva cartella.
- Predisponiamo memorie difensive documentate da presentare nei termini di 60 o 90 giorni, allegando la documentazione idonea a superare la contestazione (prove d’acquisto, natura occasionale, costi sostenuti).
- Presidiamo le scadenze che il creditore deve rispettare, dal termine di deposito delle copie conformi dell’atto di pignoramento al termine annuale per una nuova intimazione, intercettando i vizi che rendono inefficaci gli atti esecutivi.
- Intercettiamo gli errori formali degli atti notificati dall’Agente della Riscossione, dalla mancata indicazione degli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. alla violazione dell’art. 492 c.p.c. sull’invito a dichiarare domicilio o PEC.
- Valutiamo e predisponiamo istanze di rateizzazione nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta verso la trattativa, per sospendere pignoramenti in corso prima dell’assegnazione definitiva delle somme.
- Verifichiamo la legittimità delle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca esattoriale), incluso il rispetto del divieto di aggressione della prima casa non di lusso.
- Costruiamo la strategia difensiva su più fronti contemporaneamente — procedurale e di merito — per non disperdere energie su eccezioni formali di scarso rilievo quando la vera battaglia si gioca altrove.
- Apriamo il tavolo della trattativa con l’Amministrazione finanziaria nel momento in cui la sua convenienza economica si sposta verso una definizione concordata, anziché proseguire un’azione esecutiva costosa e incerta.
- Impostiamo, per chi vende ancora attivamente su piattaforme digitali, un presidio preventivo della posizione fiscale, verificando in anticipo la coerenza tra i dati che saranno trasmessi in base alla DAC7 e quanto dichiarato, per ridurre drasticamente il rischio di ricevere in futuro una comunicazione di irregolarità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Affrontare la posizione di un venditore online colpito da una comunicazione di irregolarità significa mettere in fila competenze che raramente convivono nello stesso professionista: la lettura tecnica dei dati DAC7 e della loro reale portata probatoria, la conoscenza aggiornata delle più recenti pronunce in materia di controllo automatizzato e formale, e la padronanza degli strumenti dell’esecuzione forzata per il momento, purtroppo frequente, in cui la fase amministrativa si trasforma in azione esecutiva vera e propria. È un percorso che richiede continuità di visione dal primo giorno, non un intervento frammentato tra professionisti diversi che si passano il fascicolo senza una strategia unitaria.
In una materia come questa, dove la comunicazione di irregolarità può essere solo la prima mossa di un percorso che arriva fino alla Cassazione — passando per l’impugnazione della cartella, l’opposizione al pignoramento, l’eventuale ricorso contro l’ordinanza di assegnazione — l’abilitazione di Cassazionista consente allo Studio di seguire la strategia difensiva senza soluzione di continuità dal primo grado fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa, evitando quelle rotture di continuità che spesso indeboliscono la difesa nel passaggio tra un grado e l’altro. Questa continuità è particolarmente preziosa quando la partita si gioca, come in questa materia, su terreni diversi e collegati: il diritto tributario procedimentale nella fase della comunicazione e della cartella, il diritto dell’esecuzione forzata nella fase del pignoramento. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette allo Studio di leggere correttamente sia i flussi finanziari transitati sul conto corrente pignorato sia la qualificazione fiscale delle operazioni contestate, un’analisi che richiede necessariamente la collaborazione tra avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché la convenienza economica del creditore — e quindi il momento giusto per intercettarne le mosse — è materia che si legge tanto con gli occhi del giurista quanto con quelli del commercialista.
Chiusura
Nella procedura di controllo e riscossione fiscale, come in ogni partita, non vince chi ha semplicemente ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco, individua per tempo i vizi delle mosse avversarie e muove le proprie contromosse nella finestra temporale corretta, che sia il termine di sessanta giorni per rispondere a un avviso bonario o quello di trenta giorni per il deposito delle copie conformi di un pignoramento. Questo vale ancora di più oggi, in un contesto in cui i dati DAC7 hanno reso i venditori online un bersaglio particolarmente facile da profilare e da colpire con precisione chirurgica.
Lo Studio Monardo affronta questa materia proprio a partire dal collegamento specifico tra diritto tributario procedimentale e diritto dell’esecuzione civile, che in questi casi non sono due mondi separati ma due fasi della stessa partita: la continuità della strategia difensiva, garantita dal profilo di Cassazionista dell’Avvocato, dal primo confronto con la comunicazione di irregolarità fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, è ciò che permette di non perdere per strada le eccezioni costruite nella fase iniziale.
Che si tratti di un venditore occasionale colto di sorpresa da un dato DAC7 mai considerato prima, o di chi vende abitualmente e si trova già a fronteggiare una cartella o un pignoramento, il principio guida resta lo stesso: ogni mossa dell’Amministrazione finanziaria ha una base normativa precisa, un termine da rispettare e un limite che, se violato, apre una finestra di difesa concreta. Riconoscere quella finestra, e utilizzarla nel momento giusto, è l’unico modo per trasformare una posizione di apparente debolezza in una trattativa condotta ad armi pari.
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Guida aggiornata alla disciplina vigente in materia di DAC7, controlli automatizzati e formali, riscossione coattiva ed esecuzione forzata presso terzi, con i riferimenti giurisprudenziali più recenti disponibili alla data di pubblicazione, redatta a beneficio di chiunque venda beni o servizi attraverso piattaforme digitali e si trovi a dover valutare la propria posizione fiscale.
