Legge 3/2012 sul sovraindebitamento: cos’è e come si è aggiornata

Introduzione

La crisi economica degli ultimi anni, amplificata prima dalla pandemia e poi dall’inflazione, ha generato un vero e proprio tsunami di debiti che interessa famiglie, professionisti e piccoli imprenditori. Bollette, finanziamenti, mutui, cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e prestiti collegati alla vita quotidiana si sono sommati fino a diventare insostenibili. Ignorare un atto di pignoramento, una cartella esattoriale o una notifica di vendita all’asta può portare a conseguenze irreversibili: perdita della casa, blocco dei conti correnti, iscrizione di ipoteche e fermo amministrativo dei veicoli.

In questo contesto la legge n. 3/2012 (detta anche “legge sul sovraindebitamento” o “salva suicidi”) e, oggi, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) rappresentano un’ancora di salvezza per chi non rientra nelle procedure concorsuali ordinarie. La legge offre a consumatori e imprenditori non fallibili la possibilità di ristrutturare i debiti, ottenere una moratoria delle azioni esecutive e – nei casi più gravi – arrivare alla cancellazione dei debiti residui (esdebitazione).

L’argomento è di grande attualità perché il legislatore ha profondamente riformato la materia negli ultimi anni. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore nel luglio 2022, ha abrogato la legge 3/2012 e ha ricondotto tutte le procedure in un testo unico . A distanza di poco più di due anni il codice è stato nuovamente ritoccato dal decreto legislativo n. 136/2024 (c.d. correttivo‑ter), che ha introdotto rilevanti novità sul trattamento dei debiti tributari e sulle misure protettive. Anche la giurisprudenza – in particolare la Corte di Cassazione – è intervenuta per chiarire aspetti cruciali come la dilazione dei crediti privilegiati, la durata dei piani e i requisiti di meritevolezza .

Perché questo articolo è importante

  • Ridurre i rischi: conoscere la disciplina sul sovraindebitamento permette di evitare azioni esecutive, pignoramenti e vendite all’asta. La legge consente di congelare le procedure in corso e di proporre ai creditori un piano ragionevole.
  • Evitare errori strategici: molte famiglie e imprenditori ritardano la scelta di attivare una procedura nella speranza di una ripresa economica; altri si affidano a modelli standard senza analizzare la propria situazione, rischiando rigetti o revoche. Conoscere i requisiti e le fasi della procedura consente di depositare proposte solide e “ammissibili”.
  • Agire con urgenza: i termini per impugnare cartelle e atti esecutivi sono brevi. Alcune procedure (come l’esdebitazione del debitore incapiente) possono essere esperite una sola volta nella vita . Il tempo è un fattore determinante.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, con studio in Calabria ma operativo su tutto il territorio nazionale, è un cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia. Tra le sue qualifiche spiccano:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Grazie a questa abilitazione può assistere personalmente i debitori nelle procedure di composizione della crisi e nei piani del consumatore;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): è incaricato di redigere le relazioni ex art. 73 CCII, verificare i requisiti di meritevolezza e interfacciarsi con il giudice ;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: assiste le imprese nella composizione negoziata introdotta dal decreto “salva imprese”;
  • Cassazionista: può patrocinare i ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione, garantendo tutela anche nei giudizi di legittimità.

Cosa può fare concretamente l’Avv. Monardo per te?

  • Analisi dell’atto e della posizione debitoria: verifica la legittimità di cartelle, avvisi di accertamento, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie; valuta la prescrizione e la decadenza dei crediti tributari;
  • Ricorsi e opposizioni: prepara ricorsi davanti ai tribunali (civili e tributari) per contestare la fondatezza dei crediti o sospendere le procedure esecutive;
  • Negoziazione e trattative: dialoga con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate-Riscossione per ridurre il debito (saldo e stralcio, piani di rientro, transazioni fiscali);
  • Predisposizione di piani del consumatore, accordi e progetti di liquidazione: redige la proposta, raccoglie la documentazione e presenta l’istanza tramite l’OCC, seguendo l’iter fino all’omologazione;
  • Esdebitazione e soluzioni “seconda possibilità”: valuta l’accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che permette di cancellare i debiti senza pagare nulla, purché si sia meritevoli ;
  • Difesa giudiziale e stragiudiziale: interviene per bloccare pignoramenti, sequestri e ipoteche, e per pianificare strategie di risanamento giudiziali o extragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Dalla legge 3/2012 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura destinata ai debitore non fallibili (famiglie, professionisti, artigiani, agricoltori, piccoli imprenditori) al fine di gestire situazioni di sovraindebitamento. La norma, collocata originariamente nell’ambito delle misure contro l’usura, permetteva di proporre ai creditori un piano di rientro o di liquidazione e di ottenere l’esdebitazione finale.

L’art. 6 comma 2 lettera a) della legge 3/2012 definiva il sovraindebitamento come la situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” .
Il successivo art. 6 comma 2 lettera b) qualificava il consumatore come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale” .

Tra il 2012 e il 2021 il legislatore è intervenuto più volte: sono state introdotte la possibilità per i componenti dello stesso nucleo familiare di presentare una procedura congiunta (art. 7‑bis), l’esdebitazione del debitore incapiente e la sospensione delle azioni esecutive. Tuttavia, la legge aveva una struttura frammentaria e conteneva numerose lacune applicative, che la giurisprudenza colmava con orientamenti non sempre uniformi.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), completamente operativo dal 15 luglio 2022, la disciplina del sovraindebitamento è stata integralmente trasfusa nel codice. L’articolo 1 del CCII dichiara che il codice disciplina in modo esclusivo le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore . In tal modo la legge n. 3/2012 è stata abrogata e le sue disposizioni sono state riformulate nelle sezioni V e X del codice.

L’art. 2 del CCII fornisce le definizioni fondamentali:

  • “crisi”: lo stato di difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ;
  • “insolvenza”: lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ;
  • “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore o di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ;
  • “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; si considerano consumatori anche i soci di società di persone con riguardo ai debiti estranei a quelli sociali .

1.2 Le procedure familiari e il ruolo dell’OCC

Il nuovo codice disciplina espressamente la procedura familiare: l’art. 70 CCII consente ai membri di uno stesso nucleo (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché conviventi e unioni civili) di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi . Le masse attive e passive restano separate, ma le procedure sono coordinate dallo stesso giudice . Questa norma risolve le difficoltà emerse sotto il vigore della legge 3/2012, quando l’ammissibilità del “piano familiare” era oggetto di controversie.

Il CCII attribuisce un ruolo centrale agli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). L’art. 71 stabilisce che le procedure di composizione della crisi si svolgono a cura degli OCC . L’OCC assiste il debitore nella predisposizione della proposta, redige la relazione ex art. 73 e, se necessario, svolge funzioni di liquidatore. Il rapporto con l’OCC è imprescindibile: per i consumatori l’accesso alla procedura avviene solo tramite un OCC insediato nel circondario del tribunale competente .

1.3 Il piano di ristrutturazione del consumatore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è regolata dagli artt. 72‑86 CCII. Il consumatore può proporre un piano ai creditori indicando tempi e modalità per superare la crisi . La proposta deve contenere l’elenco dei creditori, la composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi due anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione del reddito necessario al mantenimento della famiglia .

Il piano può includere anche la sistemazione dei debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione; questi contratti si sciolgono di diritto con l’omologazione . Inoltre i crediti privilegiati (pegni, ipoteche) possono essere soddisfatti non integralmente se il pagamento garantito non è inferiore al valore di mercato del bene posto a garanzia .

Al momento della presentazione della domanda, il deposito sospende il corso degli interessi su tutti i crediti non garantiti e blocca le azioni esecutive e cautelari dal decreto di apertura fino all’omologazione .

La procedura è articolata:

  1. Presentazione della proposta tramite l’OCC: la domanda, corredata dalla relazione, viene depositata presso il tribunale competente .
  2. Verifica di ammissibilità: il giudice valuta i requisiti soggettivi (meritevolezza, assenza di frode, non pregressa esdebitazione) e verifica che la documentazione sia completa. Se la domanda è ammissibile dichiara aperta la procedura entro 30 giorni .
  3. Comunicazione ai creditori e sospensione delle azioni: con il decreto di apertura il giudice ordina la pubblicazione e dispone che i creditori esprimano la propria adesione entro 30 giorni; da quel momento non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive .
  4. Voto dei creditori: i creditori privilegiati che non rinunciano alla prelazione non votano. L’approvazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti .
  5. Omologazione: verificata la fattibilità del piano e l’adesione necessaria, il giudice omologa il piano con sentenza . Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa quando ritiene che il piano assicuri al creditore dissenziente un soddisfacimento non inferiore all’alternativa liquidatoria .
  6. Esecuzione: l’esecuzione è affidata all’OCC, che presenta il rendiconto finale. L’eventuale inadempimento può comportare la risoluzione della procedura senza esdebitazione .

1.4 L’accordo di composizione della crisi (concordato minore)

Oltre al piano del consumatore esiste l’accordo di composizione della crisi, destinato ai debitori non consumatori (imprenditori minori, professionisti, agricoltori, start-up innovative). Il meccanismo è simile al concordato preventivo: richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti più del 50 % dei crediti , prevede la suddivisione dei creditori in classi e può essere convertito in procedura liquidatoria se non viene omologato .

1.5 La liquidazione controllata e l’esdebitazione

Se il piano o l’accordo non sono sostenibili, il debitore può accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato. La definizione è contenuta nell’art. 2 CCII, che la qualifica come la procedura di liquidazione destinata ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale . Nel nuovo codice la liquidazione controllata sostituisce la vecchia “liquidazione del patrimonio” disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti della legge 3/2012.

Una delle novità più significative del CCII è la esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Il comma 1 stabilisce che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, può ottenere l’esdebitazione una sola volta nella vita . Se, entro quattro anni dal decreto, emergono utilità rilevanti che permettono di soddisfare i creditori almeno al 10 %, il debitore deve versarle . La domanda deve essere presentata tramite l’OCC e allegare l’elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione, le dichiarazioni dei redditi e le entrate familiari ; la relazione dell’OCC deve evidenziare le cause dell’indebitamento, l’assenza di frode e la completezza della documentazione . Il giudice concede il beneficio dopo aver valutato la meritevolezza e l’assenza di dolo o colpa grave .

1.6 Le modifiche del 2024–2025: il correttivo‑ter e la giurisprudenza più recente

Il decreto legislativo n. 136/2024, entrato in vigore nel settembre 2024, ha apportato numerosi correttivi al CCII, in particolare in materia di crediti fiscali. L’art. 23 comma 2‑bis consente all’Agenzia delle Entrate di concludere accordi transattivi nelle procedure di composizione negoziata, permettendo una soddisfazione parziale e rateizzata dei tributi dovuti . Sono stati inoltre chiariti i criteri per il trattamento dei debiti fiscali nelle procedure di concordato e nella liquidazione: l’amministrazione finanziaria può accettare pagamenti inferiori al 100 % se dimostrati i presupposti previsti dalla norma.

Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha emesso sentenze di grande rilievo. Tra le più importanti:

  • Cass. civ. 17834/2019: ha riconosciuto che nei piani del consumatore è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno previsto dall’art. 8 della legge 3/2012; i creditori privilegiati hanno diritto di voto e sono equiparati ai chirografari.
  • Cass. civ. 27544/2019: ha precisato che non esiste un limite massimo (5 o 7 anni) alla durata del piano del consumatore; un piano di lunga durata può garantire ai creditori un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione immediata .
  • Cass. civ. 17391/2020: ha confermato la possibilità di erogare moratorie superiori ad un anno per i crediti muniti di privilegio anche fuori dalla continuità aziendale, purché i creditori siano ammessi al voto.
  • Cass. civ. 12395/2025: ha sancito che nella liquidazione controllata il liquidatore può eccepire la revocatoria fallimentare (art. 2901 c.c.) nella formazione dello stato passivo, sulla base dell’art. 14 decies comma 2 della legge 3/2012 .
  • Cass. civ. 11495/2025: ha stabilito che il termine fissato dal liquidatore per l’insinuazione tardiva dei crediti è perentorio; la rimessione in termini è possibile solo se il ritardo non è imputabile al creditore .
  • Cass. civ. 14401/2025: ha escluso che i compensi dell’OCC, nella liquidazione ex art. 14 ter, siano spese prededucibili da imputare alla massa ipotecaria: la procedura è volontaria e i costi ricadono sul debitore .
  • Cass. civ. 18118/2025: ha affermato che una volta aperta la liquidazione ex art. 14 ter della legge 3/2012 (oggi liquidazione controllata), il debitore non può rinunciare alla procedura se almeno un creditore ha presentato domanda di partecipazione; la chiusura anticipata è possibile solo quando non vi sono domande .
  • Cass. civ. 14386/2025: la Prima Sezione ha sollevato una questione nomofilattica su un punto ancora controverso: la possibilità per le cooperative agricole in liquidazione coatta amministrativa di accedere alle procedure di sovraindebitamento . La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ed è ancora pendente.

Queste pronunce dimostrano che la giurisprudenza sta rafforzando l’approccio favorevole al debitore, interpretando la normativa in chiave di “seconda occasione” e di equilibrio tra tutela del creditore e dignità del debitore.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Per affrontare concretamente una situazione di sovraindebitamento bisogna muoversi con metodo. Di seguito è riportata una guida pratica su cosa fare dal momento in cui si riceve una cartella o un atto di pignoramento fino alla chiusura della procedura. Le fasi descritte tengono conto della normativa vigente e delle prassi degli Organismi di Composizione della Crisi.

2.1 Valutazione iniziale: raccolta documenti e verifica dei presupposti

  1. Analisi degli atti: appena si riceve un atto (cartella, atto di pignoramento, intimazione di pagamento) è fondamentale valutare la legittimità del credito. L’Avv. Monardo controlla la prescrizione, l’esattezza degli importi e la validità della notifica. Eventuali vizi possono portare all’annullamento o alla riduzione del debito.
  2. Ricostruzione della situazione debitoria: bisogna censire tutti i creditori, distinguere tra debiti chirografari (prestiti personali, carte di credito) e privilegiati (mutui ipotecari, contributi previdenziali, tributi). L’elenco dovrà essere allegato alla proposta .
  3. Verifica dei requisiti soggettivi: per accedere alla procedura bisogna essere non fallibili. Il consumatore non deve aver contratto debiti per scopi imprenditoriali; l’imprenditore minore deve rispettare i limiti dimensionali (attivo < €300.000, ricavi < €200.000, debiti < €500.000) . È inoltre necessario essere meritevoli (assenza di dolo, frode o colpa grave) .
  4. Scelta dello strumento: a seconda della tipologia di debitore e del livello di indebitamento si può optare per:
  5. Piano di ristrutturazione del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori e ai soci limitatamente responsabili per debiti personali .
  6. Accordo di composizione della crisi (concordato minore): destinato a professionisti e imprenditori minori.
  7. Liquidazione controllata: per chi non può proporre un piano sostenibile o per chi ha già subito la revoca dell’omologazione .
  8. Esdebitazione del debitore incapiente: quando il debitore non ha alcuna capacità contributiva e non può offrire utilità ai creditori .

2.2 Interazione con l’OCC e predisposizione della domanda

  1. Individuazione dell’OCC competente: l’OCC deve essere scelto tra quelli iscritti nel registro ministeriale e competenti per territorio. Per i residenti a Modena, ad esempio, l’OCC della Camera di Commercio si occupa delle procedure relative ai debitori aventi residenza o COMI nella provincia .
  2. Nomina del gestore e conferimento dell’incarico: il debitore conferisce l’incarico al gestore che redige una relazione particolareggiata (art. 73). La relazione deve indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, la completezza della documentazione e una valutazione dei tempi e dei costi della procedura .
  3. Documentazione: oltre all’elenco dei creditori e alle dichiarazioni dei redditi, occorre depositare contratti, buste paga, estratti conto, stato di famiglia, visure catastali, eventuali atti di compravendita e qualsiasi altro documento rilevante per valutare la consistenza patrimoniale.
  4. Proposta e piano: con l’aiuto del gestore e dell’avvocato si redige la proposta di piano o di accordo. È importante definire un budget di sopravvivenza che garantisca al debitore e alla sua famiglia il mantenimento minimo; il CCII richiama i parametri ISEE e l’assegno sociale per determinare tale quota . Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e proporre il pagamento parziale dei crediti privilegiati .

2.3 Deposito della domanda e misure protettive

  1. Deposito presso il tribunale: l’OCC deposita la domanda di accesso alla procedura presso il tribunale competente. Per i consumatori la domanda è inoltrata direttamente dal gestore, mentre per l’accordo di composizione della crisi può essere assistita da un avvocato.
  2. Misure protettive: dal momento del deposito il giudice può disporre misure protettive che sospendono tutte le azioni esecutive e cautelari contro il patrimonio del debitore . Le misure possono essere revocate se il debitore compie atti pregiudizievoli o se la procedura è dichiarata inammissibile.

2.4 Votazione e omologazione

  1. Convocazione dei creditori: i creditori sono invitati a esprimere l’adesione alla proposta entro un termine stabilito (non superiore a 30 giorni). Il loro voto è espresso tramite PEC e raccolto dall’OCC .
  2. Maggioranza richiesta: per l’accordo di composizione della crisi è necessaria la maggioranza del 50 % dei crediti . Per il piano del consumatore non è richiesta l’approvazione dei creditori; tuttavia il giudice può respingere la proposta se rileva che i creditori sarebbero meglio soddisfatti con la liquidazione.
  3. Udienza di omologazione: se non ci sono contestazioni il giudice omologa il piano con sentenza . In caso di opposizione, il giudice verifica la “prova di convenienza”: omologa solo se il credito dell’opponente riceverà una soddisfazione almeno equivalente all’alternativa liquidatoria .

2.5 Esecuzione e chiusura della procedura

  1. Esecuzione del piano: l’OCC gestisce i pagamenti e vigila sull’adempimento. Eventuali difficoltà vengono segnalate al giudice. Il debitore deve versare le rate puntualmente, comunicare le variazioni di reddito e collaborare pienamente .
  2. Risoluzione: se il debitore non rispetta gli obblighi o sopravviene una revoca, la procedura può essere risolta e convertita in liquidazione . La risoluzione comporta la perdita del beneficio dell’esdebitazione .
  3. Esdebitazione: se la procedura si conclude correttamente, il giudice dichiara l’esdebitazione del debitore. In caso di esdebitazione dell’incapiente l’OCC vigila per quattro anni sulle sopravvenienze e, se emergono utilità rilevanti, ne chiede il versamento .

3. Difese e strategie legali

Affrontare un debito non significa subire passivamente. Grazie alle previsioni della legge e alla giurisprudenza recente è possibile mettere in atto strategie difensive efficaci. Di seguito sono riepilogate le principali.

3.1 Opposizioni agli atti esecutivi e alle cartelle

Prima di attivare la procedura di sovraindebitamento è essenziale valutare se il debito sia effettivamente dovuto. L’Avv. Monardo esamina ogni cartella o atto di pignoramento per verificare:

  • Decadenza e prescrizione: molte cartelle sono notificate oltre i termini o si riferiscono a tributi prescritti. Opponendo la decadenza si può ottenere l’annullamento del credito.
  • Difetti di motivazione: alcuni avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento sono carenti di spiegazioni sulle somme richieste; la giurisprudenza annulla gli atti privi di motivazione sufficiente.
  • Vizi di notificazione: la notifica a mezzo posta o PEC deve rispettare formalità precise; errori o indirizzi errati rendono l’atto nullo.

Se l’atto è illegittimo, si può presentare ricorso al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione per ottenerne la sospensione o l’annullamento. L’annullamento di un credito può rendere più agevole la procedura di sovraindebitamento, riducendo la somma da trattare.

3.2 Sospensioni e misure protettive

La procedura di sovraindebitamento è l’unico strumento che blocca automaticamente tutte le azioni esecutive e cautelari. Il decreto di apertura dispone che, fino all’omologazione, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, né acquisiti diritti di prelazione . Questo vale anche per le ipoteche e i fermi amministrativi iscritti dopo il deposito; l’unica eccezione riguarda i crediti impignorabili (ad esempio, alimentari).

Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e il decreto di apertura il giudice può concedere misure protettive che sospendono le procedure in corso (art. 70 comma 4 CCII) . Per ottenerle è utile allegare la documentazione che dimostri l’urgenza (pignoramento della prima casa, imminente vendita all’asta) e la fattibilità del piano.

3.3 Dilazione dei crediti privilegiati e durata del piano

Uno degli ostacoli più temuti è la necessità di pagare integralmente i creditori privilegiati (banche con ipoteche, Agenzia delle Entrate con privilegio generale). Sotto la legge 3/2012 l’art. 8 consentiva di dilazionare i privilegiati al massimo per un anno. La Cassazione ha superato questa rigidità: con le sentenze n. 17834/2019 e n. 17391/2020 ha stabilito che la moratoria può superare l’anno e che i creditori privilegiati hanno diritto di voto come i chirografari. Ciò significa che è possibile proporre piani pluriennali (5‑10 anni) con rate sostenibili anche per i privilegiati.

Inoltre, la Cassazione ha ribadito che non esiste un limite massimo alla durata del piano: un piano che si estende oltre sette anni può essere preferibile alla liquidazione immediata e non viola il principio di ragionevole durata del processo .

3.4 Revisione dei contratti di finanziamento

Il piano del consumatore può prevedere la riorganizzazione dei contratti: scioglimento dei contratti di cessione del quinto, rifinanziamento di mutui a tasso più basso, riduzione del capitale e cancellazione di interessi usurari. L’Avv. Monardo analizza i contratti per individuare clausole abusive (anatocismo, interessi indeterminati) e presentare domande di restituzione. Anche questo contenzioso può contribuire a ridurre il debito.

3.5 Rinegoziazione e transazioni fiscali

Grazie alle modifiche del correttivo‑ter, l’Agenzia delle Entrate può concludere accordi transattivi con il debitore nell’ambito del piano o dell’accordo di composizione della crisi. Questa novità consente di proporre pagamenti parziali e dilazionati dei tributi, superando la rigidità del passato . La negoziazione richiede un’analisi tecnica per dimostrare che la proposta assicura all’Erario un beneficio maggiore rispetto alla liquidazione.

3.6 Azioni recuperatorie del liquidatore

Nella liquidazione controllata il liquidatore ha poteri simili a quelli del curatore fallimentare. La Cassazione ha riconosciuto che può esercitare l’azione revocatoria per recuperare i beni che il debitore ha distratto a favore di terzi . Ciò consente di incrementare l’attivo e migliorare la soddisfazione dei creditori, aumentando la possibilità di esdebitazione.

3.7 Impugnazioni e ricorsi

Se il giudice rigetta la proposta o non concede l’omologazione, è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 54 CCII. Gli avvocati cassazionisti del team Monardo possono presentare ricorso fino alla Cassazione per violazione di legge o vizi di motivazione, come avvenuto in molte pronunce richiamate. Anche i creditori possono impugnare l’omologazione; in tal caso il debitore deve difendersi dimostrando la convenienza del piano.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alle procedure di sovraindebitamento, l’ordinamento prevede diversi strumenti che possono essere utilizzati in combinazione o come alternativa per ridurre i debiti. Ecco i principali.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle e definizioni agevolate (rottamazione‑quater nel 2023, “saldo e stralcio” per chi ha ISEE inferiore a € 20.000). Queste misure consentono di pagare le imposte e le sanzioni senza interessi di mora e, in alcuni casi, con sconti significativi. Nel 2025 potrebbero essere prorogate o sostituite da nuove definizioni; è essenziale verificare ogni volta la normativa vigente. L’Avv. Monardo assiste i clienti nella presentazione delle domande entro i termini previsti, evitando la decadenza dal beneficio.

4.2 Piano di rateizzazione e saldo e stralcio

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione permette di rateizzare i debiti fino a 72 rate (o 120 per i piani straordinari). In presenza di situazioni di grave e comprovata difficoltà economica è possibile richiedere un piano più lungo. In alternativa, si può negoziare un saldo e stralcio con banche e finanziarie, che accettano di chiudere il debito con il pagamento di una percentuale in unica soluzione. La riuscita di queste trattative dipende dalla capacità di dimostrare l’inesigibilità del credito e il vantaggio della proposta.

4.3 Concordato preventivo per l’imprenditore in crisi

Per gli imprenditori che superano i limiti dell’imprenditore minore ma non sono ancora insolventi esiste il concordato preventivo. Gli artt. 89‑90 CCII prevedono la possibilità di scegliere tra concordato in continuità (mantenimento dell’attività) e concordato liquidatorio (cessione dei beni). La proposta deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, con la facoltà di suddividere i creditori in classi . Gli avvocati dello studio Monardo aiutano gli imprenditori a predisporre piani di risanamento, attestare la veridicità dei dati e negoziare con i creditori.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata consente alle imprese in difficoltà di nominare un esperto indipendente che le assista nelle trattative con creditori e amministrazione finanziaria. La procedura si svolge su una piattaforma telematica e può sfociare in un piano attestato, un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, affianca le imprese nella redazione del piano e nella richiesta delle misure protettive.

4.5 Procedure concorsuali ordinarie e liquidazione giudiziale

Quando l’impresa è insolvente e supera le soglie dell’imprenditore minore, l’unica procedura applicabile è la liquidazione giudiziale (il nuovo fallimento). Gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non sono accessibili ai soggetti fallibili e nemmeno agli enti pubblici. L’Avv. Monardo assiste le imprese nella procedura, tutelando gli amministratori da azioni di responsabilità e curando le domande di ammissione al passivo.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori, scoraggiati dalla mole dei debiti o mal consigliati, commettono errori che compromettono la riuscita della procedura. Ecco gli sbagli più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Aspettare troppo: alcuni attendono l’ultimo momento sperando in una soluzione spontanea; nel frattempo però maturano interessi e sanzioni e si perde la possibilità di impugnare gli atti. Consiglio: rivolgersi immediatamente a un professionista per valutare la situazione.
  2. Nascondere informazioni: omettere alcuni debiti o occultare beni può portare alla revoca dell’omologazione e alla revocatoria da parte del liquidatore . Consiglio: fornire all’OCC e all’avvocato una ricostruzione completa e veritiera.
  3. Proporre piani irrealistici: un piano con rate troppo elevate o privo di copertura finanziaria viene bocciato. Consiglio: basare il piano sul reddito effettivo e sulla capacità di risparmio, lasciando un margine per imprevisti.
  4. Non pagare le rate: anche un lieve ritardo può determinare la risoluzione della procedura. Consiglio: predisporre un conto dedicato per le rate e automatizzare i pagamenti.
  5. Ignorare i creditori privilegiati: escludere o sottovalutare i crediti privilegiati impedisce l’omologazione. Consiglio: consultare la giurisprudenza sulla dilazione e considerare proposte di saldo e stralcio.
  6. Affidarsi a intermediari non qualificati: alcuni soggetti si improvvisano consulenti e promettono esdebitazioni miracolose. Consiglio: rivolgersi a professionisti abilitati (avvocati, commercialisti, gestori della crisi) iscritti agli elenchi ministeriali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Tipologie di procedure

ProceduraSoggetti beneficiariCaratteristiche principali
Piano di ristrutturazione del consumatorePersone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionaleProposta libera, non richiede voto dei creditori; il giudice valuta fattibilità e meritevolezza; sospende azioni esecutive e può prevedere pagamento parziale dei privilegiati .
Accordo di composizione (concordato minore)Imprenditori minori, professionisti, agricoltori, start-upRichiede voto favorevole della maggioranza dei crediti ; consente moratoria dei privilegiati; prevede classi di creditori e possibile conversione in liquidazione .
Liquidazione controllataDebitori non fallibili senza possibilità di proporre un piano sostenibileProcedura di liquidazione dell’attivo con partecipazione dei creditori; consente la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato; può sfociare nell’esdebitazione finale.
Esdebitazione del debitore incapientePersone fisiche meritevoli senza capacità contributivaCancellazione dei debiti senza pagamento; concessa una sola volta; obbligo di versare le sopravvenienze utili per quattro anni .

6.2 Requisiti e ostacoli per l’accesso

Requisiti / OstacoliNormativa di riferimentoSpiegazione
MeritevolezzaArt. 74 CCII; art. 283 CCIIIl debitore non deve aver agito con dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; non deve aver già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti .
Assenza di frodeArt. 74 CCIIAtti compiuti per frodare i creditori impediscono l’accesso e determinano la revoca dell’omologazione.
Requisiti dimensionaliArt. 2 CCIIL’imprenditore minore deve avere attivo annuo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000 e debiti ≤ €500.000 .
Assenza di procedure concorsualiArt. 283 CCII; art. 14 ter L. 3/2012Chi è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (fallimento) non può accedere alle procedure di sovraindebitamento.
Una sola esdebitazione per l’incapienteArt. 283 CCIILa esdebitazione del debitore incapiente è ammessa una sola volta nella vita .

6.3 Documenti da allegare alla proposta

DocumentiRiferimento normativoNote pratiche
Elenco completo dei creditori con somme dovute e cause di prelazioneArt. 72 comma 2 lett. a) CCIIDeve includere anche i crediti contestati; i dati devono essere aggiornati alla data del deposito.
Consistenza e composizione del patrimonioArt. 72 comma 2 lett. b) CCIIIndicazione di beni immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli, partecipazioni, crediti verso terzi.
Atti di straordinaria amministrazione degli ultimi due anniArt. 72 comma 2 lett. c) CCIIInclude donazioni, vendite di immobili, cessioni di quote.
Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anniArt. 72 comma 2 lett. d) CCIIObbligatorie per dimostrare la capacità di pagamento.
Indicazione delle entrate del debitore e del nucleo familiare e delle spese indispensabiliArt. 72 comma 2 lett. e) CCIIServe per calcolare il reddito disponibile al pagamento del piano.
Relazione dell’OCCArt. 73 CCIIDeve contenere cause dell’indebitamento, valutazione della diligenza, completezza della documentazione e costo stimato.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Può accedere chiunque non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale (fallimento): consumatori, lavoratori autonomi, imprenditori agricoli, professionisti, start‑up innovative e imprese minori . Restano escluse le grandi imprese e gli enti pubblici.

2. Devo per forza avere un avvocato o posso fare da solo?
La domanda deve essere presentata tramite un Organismo di Composizione della Crisi. Per la predisposizione del piano il legislatore non impone la presenza di un avvocato, ma data la complessità della procedura e la necessità di predisporre atti difensivi, è consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto. L’Avv. Monardo può rappresentare il debitore in tutte le fasi e difenderlo in caso di opposizione.

3. Quanto costa la procedura?
I costi principali sono i compensi dell’OCC, determinati dal decreto ministeriale e commisurati all’attivo e al passivo. Nella esdebitazione dell’incapiente i compensi sono ridotti della metà . Occorre considerare anche l’onorario dell’avvocato e le spese vive (imposta di registro, diritti di copia). Lo studio Monardo fornisce preventivi personalizzati.

4. Posso includere tutti i debiti?
Nel piano si possono inserire quasi tutti i debiti: finanziamenti, mutui, scoperti bancari, imposte, contributi previdenziali. Restano escluse le obbligazioni derivanti da debiti alimentari e risarcimenti da illecito extracontrattuale (es. danno da sinistro stradale), che devono essere pagati integralmente .

5. Posso conservare la prima casa?
Il giudice valuta se il mantenimento della casa principale sia compatibile con la soddisfazione dei creditori. Nei piani del consumatore è frequente prevedere il mantenimento della casa, soprattutto se il mutuo è in regola. Tuttavia i creditori possono chiedere la vendita se il valore dell’immobile è eccessivo rispetto alle esigenze abitative.

6. Che succede ai finanziamenti con cessione del quinto?
Il CCII prevede che i contratti di cessione del quinto e i prestiti su pegno si sciolgono automaticamente con l’omologazione del piano . Il residuo viene trattato come un credito chirografario nella procedura.

7. È possibile inserire i debiti tributari e contributivi?
Sì. La riforma del 2024 ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate può accettare pagamenti parziali dei tributi nell’ambito della procedura . Sarà necessario dimostrare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.

8. Come vengono trattati i crediti privilegiati?
I crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio possono essere pagati anche parzialmente, purché il pagamento non sia inferiore al valore di realizzo del bene . La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di dilazioni pluriennali.

9. Cosa succede se non pago una rata del piano?
Il mancato pagamento di una rata può determinare la risoluzione della procedura e la perdita dell’esdebitazione . È essenziale rispettare il piano e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà.

10. Posso accedere alla procedura se ho già beneficiato dell’esdebitazione?
L’esdebitazione del consumatore è ammessa più volte, ma deve trascorrere un periodo di cinque anni tra una procedura e l’altra . L’esdebitazione del debitore incapiente è invece concessa una sola volta nella vita .

11. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di composizione?
Il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori e può essere omologato dal giudice se fattibile; l’accordo necessita della maggioranza del 50 % dei crediti . Inoltre il piano è riservato ai consumatori, mentre l’accordo è per imprenditori minori e professionisti.

12. Posso inserire anche le cartelle di Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione)?
Sì. Le cartelle esattoriali possono essere incluse; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà considerata un creditore e potrà aderire al piano. Grazie alle modifiche del 2024, potrà accettare pagamenti parziali .

13. Quanto dura la procedura?
La durata dipende dalla complessità e dal carico del tribunale. In media, dal deposito alla chiusura possono trascorrere 6‑12 mesi. L’esecuzione del piano può durare da uno a dieci anni, a seconda delle condizioni approvate dal giudice.

14. Cosa succede ai beni ereditati durante la procedura?
Le sopravvenienze rilevanti (eredità, vincite, donazioni) acquisite dopo l’omologazione devono essere comunicate all’OCC. Possono essere utilizzate per aumentare la soddisfazione dei creditori o, nel caso dell’esdebitazione dell’incapiente, per versare ai creditori quanto dovuto .

15. Posso spostare la residenza per scegliere un tribunale più favorevole?
No. Dal 2024 la legge stabilisce che la competenza territoriale si determina in base alla residenza o al COMI dell’ultimo anno . Lo spostamento di residenza non influisce più sulla competenza del tribunale.

16. Cosa succede se un creditore non risponde alla convocazione?
Se il creditore non invia alcuna comunicazione entro il termine assegnato, si considera che abbia prestato consenso alla proposta .

17. Se il piano viene revocato, posso riproporre una nuova procedura?
In caso di revoca per frode o inadempimento, il debitore può chiedere la conversione in liquidazione . Per riproporre un nuovo piano sarà necessario attendere il termine quinquennale e dimostrare di aver agito con diligenza.

18. Gli interessi maturano durante la procedura?
Dal deposito della domanda il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti non garantiti è sospeso . Gli interessi riprendono a decorrere dalla chiusura della procedura salvo disposizioni diverse nel piano.

19. Posso chiedere la procedura se ho un’impresa agricola?
Sì. Gli imprenditori agricoli non sono soggetti a liquidazione giudiziale e possono accedere alle procedure di sovraindebitamento . La Cassazione sta valutando se le cooperative agricole in liquidazione coatta possano accedere; la questione è al vaglio delle Sezioni Unite .

20. Che cosa è il “COMI” e perché è importante?
Il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale; determina la competenza del tribunale . Spostare il COMI per ottenere una sede più favorevole è vietato; la legge considera la residenza o la sede dell’ultimo anno.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1: piano del consumatore con debiti misti

Situazione: Marco è un dipendente con stipendio netto di € 1.600 al mese. Ha accumulato i seguenti debiti:

  • Prestito personale: € 30.000 a tasso 9 %
  • Carta di credito: € 5.000
  • Mutuo residuo per la prima casa: € 80.000 (ipoteca)
  • Cartelle esattoriali (IRPEF e IMU): € 15.000

Marco non riesce più a sostenere le rate del prestito e della carta. L’Agenzia delle Entrate ha avviato il pignoramento dello stipendio.

Soluzione: insieme all’Avv. Monardo Marco si rivolge all’OCC. Dal suo stipendio vengono trattenuti € 1.000 come minimo per il mantenimento della famiglia; restano € 600 al mese disponibili per i creditori. Si propone un piano di 6 anni in cui:

  • Il mutuo sulla casa prosegue regolarmente: la banca riceve € 450 al mese e mantiene l’ipoteca.
  • I debiti chirografari (prestito e carta) vengono pagati al 40 %: € 14.000 in 72 rate da circa € 195.
  • Il debito tributario viene pagato al 60 % in 72 rate; grazie alla transazione fiscale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione accetta di rinunciare agli interessi .

Al termine del piano Marco avrà pagato € 450 + € 195 + € 150 = € 795 al mese. I creditori, verificata la convenienza rispetto alla liquidazione, votano a favore e il giudice omologa la proposta. Dopo 6 anni Marco ottiene l’esdebitazione dei residui.

Esempio 2: accordo di composizione per imprenditore minore

Situazione: Sara gestisce un negozio di abbigliamento con ricavi annui di € 180.000. La pandemia ha causato un calo del fatturato; attualmente ha debiti per € 250.000 (fornitori € 100.000, affitto arretrato € 50.000, debiti fiscali e contributivi € 100.000). Non rientra nel fallimento perché rispetta i limiti dell’imprenditore minore.

Soluzione: l’Avv. Monardo propone un accordo di composizione. Il piano prevede la cessione di una parte del magazzino, la riduzione dell’affitto tramite negoziazione con il locatore e l’apporto di € 50.000 da parte di un familiare. I fornitori vengono suddivisi in classi: quelli chirografari accettano il 40 % in 5 anni; l’Agenzia delle Entrate accetta il 60 % grazie alla transazione fiscale . Il piano viene approvato dalla maggioranza dei crediti e omologato dal giudice.

Esempio 3: esdebitazione del debitore incapiente

Situazione: Antonio è un pensionato disoccupato con reddito mensile di € 600 (assegno sociale). Ha debiti per € 20.000 con finanziarie. Non possiede immobili né beni mobili di valore.

Soluzione: Antonio non può proporre un piano perché non ha margini di pagamento. Con l’aiuto dell’OCC presenta la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Allega l’elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione e la documentazione reddituale . La relazione dell’OCC attesta la meritevolezza e l’assenza di frode. Il giudice concede l’esdebitazione : i debiti vengono cancellati e Antonio dovrà comunicare eventuali sopravvenienze nei successivi quattro anni .

9. Sentenze recenti di rilievo

Per chi voglia approfondire, si riportano alcune decisioni significative (2020‑2025) della Corte di Cassazione e delle corti di merito che interpretano la normativa sul sovraindebitamento. La conoscenza di queste pronunce è fondamentale per predisporre proposte conformi e difendersi in giudizio.

Anno e n. sentenzaArgomentoPrincipio di dirittoFonte
Cass. 17834/2019Moratoria dei crediti privilegiatiLa moratoria oltre un anno è legittima; i creditori privilegiati sono ammessi al voto e possono essere soddisfatti con dilazioni pluriennali.Corte di Cassazione
Cass. 27544/2019Durata del piano del consumatoreNon esiste un limite massimo alla durata del piano; piani oltre 5‑7 anni possono essere ammessi se più vantaggiosi per i creditori .Corte di Cassazione
Cass. 17391/2020Applicabilità dell’art. 8 L. 3/2012Conferma la possibilità di dilazioni superiori a un anno per i privilegiati, anche fuori dalla continuità.Corte di Cassazione
Cass. 12395/2025Azione revocatoria nella liquidazione controllataIl liquidatore può eccepire la revocatoria durante la formazione del passivo per recuperare i beni distratti .Corte di Cassazione
Cass. 11495/2025Termini per l’insinuazione dei creditiIl termine fissato dal liquidatore per l’insinuazione tardiva è perentorio; la rimessione in termini è ammessa solo per cause non imputabili al creditore .Corte di Cassazione
Cass. 14401/2025Compensi dell’OCCI compensi dell’OCC non sono spese prededucibili nella liquidazione; non possono essere posti a carico dei beni ipotecati .Corte di Cassazione
Cass. 18118/2025Rinuncia alla liquidazioneIl debitore non può rinunciare alla liquidazione controllata dopo che un creditore ha presentato domanda di partecipazione; la procedura può chiudersi solo se nessun creditore si insinua .Corte di Cassazione
Cass. 14386/2025Cooperative agricole e sovraindebitamentoLa Prima Sezione ha sollevato la questione sulla ammissibilità delle cooperative agricole in liquidazione coatta; la decisione è rimessa alle Sezioni Unite .Corte di Cassazione

Conclusione

La disciplina del sovraindebitamento, nata con la legge 3/2012 e oggi ricondotta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rappresenta uno strumento indispensabile per restituire dignità a chi si trova schiacciato dai debiti. Le numerose modifiche legislative e le interpretazioni giurisprudenziali, specie quelle del 2024‑2025, dimostrano la volontà del legislatore di conciliare la tutela dei creditori con il diritto del debitore a una “seconda occasione”.

In questo articolo abbiamo illustrato il quadro normativo, le procedure passo‑passo, le strategie difensive, gli strumenti alternativi e le pronunce recenti che influenzano la materia. Abbiamo visto che:

  • Il piano di ristrutturazione del consumatore consente di proporre pagamenti sostenibili e di ridurre sensibilmente i debiti privilegiati ;
  • L’accordo di composizione della crisi (concordato minore) richiede il voto dei creditori ma permette di salvare l’impresa e ripartire con un carico ridotto;
  • La liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente offrono una via d’uscita anche a chi non ha alcuna prospettiva di risanamento ;
  • La giurisprudenza ha rafforzato l’approccio favorevole al debitore, ammettendo moratorie pluriennali e piani di lunga durata ;
  • Le modifiche del 2024 permettono la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate , migliorando la sostenibilità dei piani.

Nonostante ciò, la procedura è complessa e richiede competenze specialistiche. È essenziale agire tempestivamente, evitare errori e predisporre piani realistici. In questo contesto l’assistenza di un professionista esperto fa la differenza.

Affidati all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti accompagnano i debitori in tutto il percorso: dall’analisi iniziale alla predisposizione del piano, dalle opposizioni agli atti esecutivi alla negoziazione con i creditori, fino alla omologazione e alla esdebitazione. Grazie alla qualifica di Gestore della crisi e di cassazionista, l’avvocato può seguire ogni fase, anche nelle corti superiori, garantendo serietà e competenza.

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