Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è una delle misure più invasive per chi si trova in difficoltà finanziarie: il blocco del conto può impedire di gestire le spese quotidiane e, nei casi peggiori, portare alla paralisi di un’attività economica o familiare. Negli ultimi anni le norme e la giurisprudenza sono cambiate frequentemente; per questo è necessario un articolo aggiornato a dicembre 2025 che spieghi in modo chiaro cosa accade quando il conto ha un saldo negativo e come difendersi. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Agente della riscossione può ordinare alla banca di versare anche i saldi che maturano nel periodo successivo alla notifica del pignoramento, indipendentemente dal fatto che al momento della notifica il conto fosse a zero o in rosso . Comprendere questi meccanismi è cruciale per evitare errori e proteggere i propri diritti.
Perché questo tema è importante
- Blocco totale delle somme disponibili: quando arriva l’atto di pignoramento la banca deve congelare le somme presenti sul conto e trasferirle al creditore entro i termini di legge. Se non si interviene tempestivamente, si rischia di perdere accrediti futuri come stipendio, pensione o bonifici.
- Effetti anche sui conti in rosso: la Cassazione ha chiarito che il vincolo può colpire i saldi che maturano nei sessanta giorni successivi alla notifica, anche se il conto era negativo . Ciò significa che non basta avere un saldo a zero per essere al sicuro; la banca deve trattenere i nuovi accrediti e girarli al creditore.
- Difese e strategie possibili: esistono rimedi giudiziali e stragiudiziali per bloccare o ridurre il pignoramento: opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c., conversione del pignoramento, rateizzazioni, rottamazioni, procedure di sovraindebitamento, piani del consumatore. Conoscere queste soluzioni consente di evitare la totale paralisi del conto.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’articolo è redatto con la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. L’avvocato:
- Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale nei contenziosi bancari e tributari.
- È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
- Affianca privati, professionisti e imprese nella analisi degli atti di pignoramento, nella predisposizione di ricorsi, nella richiesta di sospensioni e nella trattativa con i creditori per piani di rientro e soluzioni stragiudiziali.
Grazie a questo approccio integrato lo studio può supportare concretamente il lettore nelle varie fasi della procedura: dall’esame di eventuali vizi dell’atto alla progettazione di una strategia difensiva personalizzata. In questa guida troverai indicazioni pratiche, riferimenti normativi e consigli per difenderti in modo efficace.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere cosa succede quando il conto è pignorato e presenta un saldo negativo, è necessario analizzare le norme di riferimento e la giurisprudenza più recente. La disciplina italiana dell’espropriazione dei crediti presso terzi si fonda principalmente sul Codice di procedura civile (c.p.c.) e sul D.P.R. 602/1973 per i debiti fiscali. A partire dal 1° gennaio 2026 queste disposizioni saranno sostituite dal Testo Unico in materia di versamenti e riscossione introdotto dal D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, ma i principi restano sostanzialmente analoghi .
1. Codice di procedura civile: artt. 543, 545, 546 e 547 c.p.c.
Articolo 543 c.p.c. – Forma del pignoramento presso terzi. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi si esegue mediante un atto notificato al terzo e al debitore che contiene, fra le altre indicazioni, la citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione. La procedura ordinaria prevede che il terzo renda una dichiarazione sulla sussistenza del credito e, se il credito è accertato, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione. Con il pignoramento “speciale” introdotto dall’art. 72 bis D.P.R. 602/1973, questa citazione può essere sostituita da un semplice ordine di pagamento.
Articolo 545 c.p.c. – Crediti impignorabili. Dispone quali crediti non possono essere pignorati. In particolare:
- Non sono pignorabili i crediti alimentari se non per cause di alimenti e con autorizzazione del giudice .
- Stipendio e salario possono essere pignorati nella misura di un quinto per tributi e in eguale misura per altri crediti .
- Le pensioni, stipendi e indennità accreditati su conto bancario sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale e comunque nei limiti di un quinto se l’accredito avviene dopo il pignoramento .
- Il pignoramento eseguito in violazione dei limiti è parzialmente inefficace e il giudice può rilevarlo d’ufficio .
Articolo 546 c.p.c. – Obblighi del terzo e custodia. Il terzo pignorato (ad esempio la banca) diventa custode delle somme e dei beni pignorati. Dal momento della notifica dell’atto non può pagare al debitore, altrimenti risponde dei danni. Questo obbligo si applica anche nel pignoramento speciale ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 .
Articolo 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo. Il terzo deve rendere una dichiarazione circa l’esistenza o meno del credito. Se non rende dichiarazione o dichiara il falso, può essere condannato al pagamento.
2. Pignoramento esattoriale: artt. 72, 72-bis e 72-ter D.P.R. 602/1973
Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione coattiva dei tributi. L’art. 72 regola il pignoramento dei fitti e pigioni, mentre l’art. 72-bis prevede una forma semplificata di pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agente della Riscossione, senza necessità di passare per il giudice. La norma stabilisce che:
- L’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già esigibili .
- Per le somme che divengono esigibili successivamente, il pagamento deve avvenire alle rispettive scadenze .
- L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della Riscossione e non richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario .
Articolo 72-ter regola i limiti di pignorabilità per stipendi, salari e indennità nel contesto della riscossione fiscale. Esso prevede che le somme dovute a titolo di stipendio possano essere pignorate dall’agente della riscossione in misura di:
- Un decimo per importi fino a 2.500 euro .
- Un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro .
- Oltre i 5.000 euro si applica la misura del quinto prevista dall’art. 545 c.p.c. .
- Se le somme sono accreditate sul conto corrente, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo .
3. Nuovo Testo Unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33)
Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 ha riordinato le norme sulla riscossione. Le disposizioni degli artt. 72 e 72-bis del D.P.R. 602/1973 saranno sostituite dagli artt. 169 e seguenti del nuovo testo, con entrata in vigore il 1° gennaio 2026. La Corte di Cassazione ha precisato che le nuove norme sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle vigenti . Per il momento restano applicabili le regole sopra descritte; dal 2026 bisognerà fare riferimento al nuovo testo per la redazione degli atti e per i limiti di pignoramento.
4. Giurisprudenza: saldo negativo e margine di fido
Nel corso degli anni le corti hanno affrontato più volte la questione se un conto corrente con saldo negativo o con fido utilizzato possa essere pignorato. Di seguito i principali orientamenti.
Cassazione 30 marzo 2015 n. 6393 e orientamenti successivi
La Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento presso terzi può colpire solo il saldo positivo del rapporto di conto corrente. Quando il saldo è negativo o il conto è affidato (con apertura di credito), il creditore non può pignorare le singole rimesse che servono a ridurre l’esposizione. Infatti il contratto di conto corrente dà luogo ad un rapporto unitario composto da poste attive e passive; il creditore non può scindere le poste per prelevare solo quelle favorevoli . La Cassazione ha quindi affermato che:
- Il fido bancario non è pignorabile: essendo denaro della banca concesso al correntista, il creditore può colpire solo l’eventuale saldo attivo e non il margine di affidamento .
- Se il saldo è negativo al momento della notifica, le rimesse successive non determinano un credito pignorabile finché non rendono il saldo positivo .
- Anche nel caso di conto affidato con saldo negativo, i versamenti successivi hanno solo carattere ripristinatorio della provvista e non generano un credito esigibile .
Questi principi sono stati ribaditi da successive pronunce, tra cui la sentenza Cass. 23 novembre 2021 n. 36066, che ha confermato la necessità di distinguere fra saldo negativo e saldo positivo e ha escluso l’esistenza di un credito pignorabile quando il conto resta in rosso . La medesima sentenza ha sottolineato che il pignoramento può perfezionarsi solo al momento in cui esiste un credito del correntista verso la banca; se il saldo è negativo, manca l’oggetto dell’espropriazione .
Cassazione 27 ottobre 2025 n. 28520
Con l’ordinanza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha introdotto un’interpretazione innovativa sul pignoramento esattoriale: nel pignoramento speciale previsto dall’art. 72-bis D.P.R. 602/1973, quando l’oggetto è il saldo del conto corrente, la banca deve versare all’Agente della riscossione il saldo anche se maturato dopo il pignoramento e anche se al momento della notifica il conto era negativo . Secondo la Corte:
- Il vincolo si estende alle somme che maturano entro i sessanta giorni dal pignoramento (lo spatium deliberandi) .
- L’ordine di pagamento diretto rivolto alla banca costituisce un pignoramento in forma speciale che si completa con il pagamento, senza necessità di intervento del giudice .
- È irrilevante che il saldo al momento della notifica fosse negativo; se nei sessanta giorni sopravvengono accrediti che generano un saldo attivo, questi devono essere girati all’Agente della riscossione .
Questa pronuncia ha destato allarme tra i contribuenti perché consente all’Erario di aggredire anche i nuovi accrediti su un conto apparentemente “vuoto”. Tuttavia, come vedremo, esistono strumenti per proteggersi e per limitare gli effetti del vincolo.
5. Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni
Oltre ai limiti dell’art. 545 c.p.c. già menzionati, l’art. 72-ter D.P.R. 602/1973 stabilisce un regime speciale per il pignoramento esattoriale delle retribuzioni. Le somme dovute a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate in percentuali diverse a seconda dell’importo totale . L’Agente della riscossione, inoltre, non può pignorare l’ultimo emolumento accreditato sul conto , permettendo al debitore di disporre di una soglia minima vitale. La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia impignorabile delle pensioni a 1.000 euro mensili (pari al doppio dell’assegno sociale) e ha confermato la misura del quinto per la parte eccedente; tali limiti restano applicabili anche nel 2025.
6. Norme relative al sovraindebitamento e alla crisi d’impresa
Per i debitori sovraindebitati esistono procedure che consentono di bloccare le esecuzioni e proporre ai creditori un piano di rientro. La Legge 3/2012 (c.d. Legge sul Sovraindebitamento) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono strumenti quali il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e esperto negoziatore, può assistere il debitore nell’attivazione di tali procedure.
Procedura passo-passo: cosa accade dopo la notifica
Nel momento in cui ricevi l’atto di pignoramento del conto, è fondamentale conoscere le scadenze, i diritti e gli adempimenti previsti. Di seguito un riepilogo dettagliato della procedura, con particolare attenzione alle peculiarità del conto con saldo negativo.
1. Notifica dell’atto di pignoramento
L’atto di pignoramento presso terzi viene notificato contemporaneamente al debitore e alla banca. Nel caso di pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, l’atto può consistere in un semplice ordine di pagamento senza citazione a comparire. La data di notifica segna l’inizio del vincolo giuridico sul credito.
2. Comportamento della banca (terzo pignorato)
Una volta ricevuto l’atto:
- Custodia delle somme: la banca assume il ruolo di custode e deve bloccare le somme disponibili sul conto fino a concorrenza del credito indicato. In base all’art. 546 c.p.c., non può pagare al debitore senza incorrere in responsabilità .
- Dichiarazione di terzo: nelle procedure ordinarie deve comunicare se esistono o meno crediti a favore del debitore e l’ammontare. Nel pignoramento esattoriale l’adempimento è implicito; la banca procede direttamente al pagamento.
- Gestione di conti con saldo negativo: se al momento della notifica il conto è in rosso, la banca può dichiarare che non esistono somme di spettanza del correntista. La giurisprudenza riconosce che non si può pignorare ciò che la banca non deve al cliente: un conto con saldo negativo rappresenta un debito del correntista verso la banca . Tuttavia, la Cassazione 2025 ha chiarito che nel pignoramento esattoriale la banca dovrà trattenere e versare eventuali saldi attivi che matureranno nei sessanta giorni successivi, indipendentemente dal saldo originario .
- Conto affidato (con fido): se il conto è affidato e il saldo negativo deriva da un’apertura di credito, il creditore non può pignorare il margine disponibile. Le rimesse successive hanno carattere ripristinatorio e non generano un credito pignorabile finché il saldo non diventa positivo .
3. Termini e spatium deliberandi
Nei pignoramenti esattoriali l’Agente della riscossione concede al terzo un termine di sessanta giorni per versare le somme esigibili . Questo intervallo, definito spatium deliberandi, ha una doppia funzione:
- Permettere al terzo di verificare l’esistenza e l’entità del credito.
- Consentire al debitore di attivare rimedi come la rateizzazione del debito, la presentazione di istanze di sospensione o l’avvio di procedure concorsuali che possano bloccare l’esecuzione.
Nei primi sessanta giorni i nuovi accrediti sul conto possono essere bloccati dalla banca e trasferiti al creditore. Se il saldo resta negativo, la banca non effettuerà pagamenti. Se il debitore presenta una domanda di rateizzazione e paga la prima rata entro questo termine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende il pignoramento fino alla decisione .
4. Intervento del giudice e udienza di assegnazione
Nel pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., dopo la dichiarazione del terzo, il giudice fissa l’udienza di assegnazione in cui dispone il trasferimento delle somme al creditore. Il debitore può presentare opposizioni prima dell’udienza per contestare il titolo o la regolarità del pignoramento. Nel pignoramento esattoriale l’intervento del giudice si attiva solo in caso di opposizione o di inadempimento da parte della banca.
5. Assegnazione o estinzione del procedimento
Se il credito è accertato e non vi sono opposizioni, il giudice (o l’Agente della riscossione, nel caso di pignoramenti esattoriali) dispone l’assegnazione delle somme. Quando il saldo del conto è inferiore al debito, l’intera somma viene assegnata; eventuali somme successive fino a concorrenza del debito verranno trattenute nei sessanta giorni successivi. Se il conto è in rosso e non diventa mai attivo, la procedura si estingue per mancanza di oggetto.
Difese e strategie legali
Affrontare un pignoramento richiede prontezza e preparazione. In questa sezione vengono illustrate le principali difese giudiziali e stragiudiziali, con consigli su come utilizzarle efficacemente.
1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione mira a contestare l’esistenza del diritto del creditore di procedere. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione o successivamente. È utile quando:
- Il debito è prescritto o non esiste: se il titolo esecutivo è nullo, inesistente o estinto.
- Il debito è stato pagato: presentando prove di pagamento.
- Il credito è contestato in misura: ad esempio se il creditore calcola interessi usurari.
L’opposizione deve essere presentata con atto di citazione davanti al tribunale competente. Se proposta prima dell’udienza di assegnazione, si può chiedere la sospensione urgente dell’esecuzione .
2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questa opposizione riguarda i vizi formali del pignoramento: difetti di notifica, carenza di indicazioni essenziali, vizi nel titolo esecutivo. Deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto o dalla sua conoscenza. È uno strumento rapido per ottenere la sospensione e la eventuale nullità del pignoramento.
3. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
È l’azione con cui un terzo estraneo all’esecuzione può rivendicare diritti incompatibili con il pignoramento, ad esempio quando il conto è cointestato e le somme appartengono in quota al co-intestatario. Il terzo può chiedere l’esclusione delle somme di sua spettanza.
4. Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
Il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito e alle spese, versandola in un’unica soluzione. Questa opzione può essere utile per sbloccare il conto corrente, specie quando il pignoramento minaccia la continuità dell’attività economica.
5. Rateizzazione e accordi con l’Agente della riscossione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede piani di rateizzazione per i debiti fiscali. Il pagamento della prima rata comporta la sospensione del pignoramento se non è ancora avvenuta l’assegnazione. Per ottenere la dilazione è necessario:
- Presentare l’istanza entro i sessanta giorni dalla notifica del pignoramento.
- Dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica.
- Scegliere la durata del piano (fino a 72 rate nei casi ordinari; fino a 120 per debiti particolarmente elevati con comprovato disagio).
Il piano comporta il pagamento di rate non inferiori a 50 euro cadauna e può essere revocato in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. In caso di rottamazioni o definizioni agevolate, è possibile condonare sanzioni e interessi presentando domanda nei termini previsti dalla legge.
6. Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
Quando il debito complessivo è tale da rendere impossibile il pagamento, il debitore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditrici; consente di proporre un pagamento dilazionato o ridotto dei debiti, mantenendo i beni essenziali. Una volta omologato dal tribunale, il piano blocca le azioni esecutive.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori minori, professionisti, start-up; richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e, una volta approvato, sospende i pignoramenti.
- Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio sotto la guida di un liquidatore; alla fine il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè l’esdebitamento totale dei debiti residui.
L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di OCC, può accompagnare il debitore nell’elaborare la proposta e nel deposito del ricorso.
7. Negoziazione assistita e saldo e stralcio
In molti casi è consigliabile ricorrere a una trattativa diretta con il creditore per ottenere un saldo e stralcio. Nel contesto dei debiti bancari o finanziari, è possibile proporre di estinguere il debito con il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello dovuto, a fronte della rinuncia all’azione esecutiva. Questa soluzione richiede competenze di negoziazione, capacità di analisi delle eventuali violazioni contrattuali (anatocismo, usura) e, spesso, la predisposizione di perizie econometriche.
8. Vizi contrattuali e contestazioni bancarie
Quando il pignoramento deriva da un rapporto bancario (mutuo, apertura di credito, fideiussione), è opportuno verificare la presenza di vizi contrattuali: clausole nulle, interessi usurari, costi occulti. L’accertamento di tali vizi può portare alla riduzione del debito o addirittura alla sua estinzione, offrendo un’arma difensiva potente.
9. Apertura di un nuovo conto e misure urgenti
Se il conto è pignorato è consigliabile aprire un nuovo conto di appoggio in una banca differente per ricevere accrediti e gestire le spese correnti. Tale conto deve essere intestato esclusivamente al debitore o a un familiare non colpito da pignoramenti. Questa mossa permette di preservare una quota di risorse necessarie alla sopravvivenza quotidiana.
Strumenti alternativi e definizioni agevolate
Oltre alle opposizioni e alle rateizzazioni, il sistema italiano offre una serie di strumenti che possono risolvere o attenuare la situazione debitoria.
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni (definizioni agevolate) delle cartelle esattoriali che consentono di pagare solo l’imposta dovuta senza sanzioni e interessi. L’ultima edizione, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e prorogata con successivi decreti, ha permesso il pagamento in 18 rate con interessi al 2% annuo. Partecipare a queste rottamazioni blocca le procedure esecutive e consente di estinguere definitivamente il debito.
2. Stralcio dei carichi fino a 1.000 euro
Il c.d. stralcio automatico ha cancellato i carichi iscritti a ruolo fino a 1.000 euro per i periodi d’imposta antecedenti al 2015. Se il tuo pignoramento riguarda somme residue inferiori a questa soglia, puoi chiedere la revoca del vincolo per effetto dello stralcio.
3. Transazione fiscale e concordato preventivo
Le imprese in crisi possono proporre all’Erario una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ciò consente di ridurre il debito tributario e ottenere la falcidia delle sanzioni. Dal 2023 la transazione fiscale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli e ai professionisti.
4. Fondo di Garanzia per i sovraindebitati
Per le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica esiste un Fondo di solidarietà istituito dal Ministero dell’Economia che consente di ottenere un contributo per l’estinzione dei debiti o per il pagamento delle rate. L’accesso è subordinato alla dimostrazione della situazione di indigenza.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’atto di pignoramento: il peggiore errore è non reagire. Anche se il conto è in rosso, la banca potrebbe trattenere i prossimi accrediti. È fondamentale rivolgersi subito a un professionista per valutare i rimedi disponibili.
- Confondere saldo negativo con impignorabilità assoluta: la Cassazione ha chiarito che un conto affidato con saldo negativo non è pignorabile fino a quando le rimesse non rendono il saldo positivo . Nel pignoramento esattoriale, però, i nuovi accrediti entro sessanta giorni vanno versati all’Agente della riscossione ; è necessario quindi valutare la procedura applicabile.
- Trascurare i limiti di pignorabilità su stipendi e pensioni: molti istituti trattengono importi superiori a quelli consentiti per legge. Occorre controllare l’applicazione dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973 .
- Omettere la richiesta di sospensione dopo il pagamento della prima rata: chi accetta un piano di rateizzazione deve pagare la prima rata e chiedere formalmente la sospensione del pignoramento; in assenza di tale richiesta, il creditore può procedere all’assegnazione.
- Non verificare i vizi di notifica e del titolo esecutivo: numerosi pignoramenti sono annullabili per errori nella notifica della cartella o perché il titolo esecutivo non è stato correttamente formato.
- Continuare a utilizzare il conto pignorato: i prelievi effettuati dal debitore su un conto pignorato possono configurare il reato di sottrazione di beni pignorati (art. 388 c.p.). Meglio aprire un nuovo conto e lasciare congelate le somme vincolate.
Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi in modo chiaro e facilmente consultabile.
Tabella 1 – Norme principali sul pignoramento del conto corrente
| Normativa | Contenuto essenziale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Art. 543 c.p.c. | Forma del pignoramento presso terzi; atto notificato al terzo e al debitore; citazione all’udienza. | Codice di procedura civile |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti alla pignorabilità: un quinto dello stipendio o della pensione; impignorabilità dei crediti alimentari . | Codice di procedura civile |
| Art. 546 c.p.c. | Obblighi del terzo pignorato: custodia, divieto di pagamento al debitore; responsabilità in caso di inadempimento . | Codice di procedura civile |
| Art. 72 D.P.R. 602/1973 | Pignoramento di fitti o pigioni; il terzo deve pagare direttamente al concessionario entro 15 giorni . | Normativa fiscale |
| Art. 72-bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento dei crediti verso terzi in forma semplificata; pagamento entro 60 giorni e alle scadenze; applicabile anche ai conti correnti . | Normativa fiscale |
| Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 | Limiti di pignorabilità per stipendi: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, e un quinto oltre tale soglia; l’ultimo emolumento accreditato non è pignorabile . | Normativa fiscale |
| Cass. 30/03/2015 n. 6393 | Il conto con saldo negativo o affidato non è pignorabile; le rimesse hanno carattere ripristinatorio . | Giurisprudenza |
| Cass. 23/11/2021 n. 36066 | Ribadisce che non si può pignorare il margine di fido; il pignoramento si perfeziona solo se il saldo diventa positivo . | Giurisprudenza |
| Cass. 27/10/2025 n. 28520 | Nel pignoramento esattoriale la banca deve versare anche i saldi maturati entro 60 giorni, anche se il conto era negativo . | Giurisprudenza |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali
| Adempimento | Scadenza/Termine | Note |
|---|---|---|
| Pagamento diretto delle somme esistenti sul conto (pignoramento esattoriale) | 60 giorni dalla notifica dell’ordine | La banca deve versare le somme esigibili e quelle che maturano nei 60 giorni . |
| Presentazione della dichiarazione del terzo (pignoramento ordinario) | Entro l’udienza indicata nell’atto | Il terzo comunica l’ammontare dei crediti o l’assenza di somme. |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto | Riguarda vizi formali dell’atto. |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Non vi è un termine perentorio, ma è preferibile agire prima dell’assegnazione | Contesta il diritto del creditore a procedere. |
| Rateizzazione debiti fiscali | Istanza entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento | Il pagamento della prima rata sospende il pignoramento. |
| Durata del piano di rateizzazione | Fino a 72 rate (ordinario) o 120 rate (gravi difficoltà) | Multe e sanzioni possono essere incluse. |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Benefici | Quando utilizzarlo |
|---|---|---|
| Opposizione ex art. 615 c.p.c. | Sospensione dell’esecuzione; contestazione del titolo; eventuale annullamento dell’atto | Quando il credito è prescritto, inesistente o già pagato |
| Opposizione ex art. 617 c.p.c. | Annullamento dell’atto per vizi formali | Se la notifica è irregolare o l’atto manca di elementi essenziali |
| Rateizzazione/rottamazione | Sospensione del pignoramento; riduzione di sanzioni e interessi | Se si può sostenere un piano di pagamento e si preferisce evitare il contenzioso |
| Sovraindebitamento (L. 3/2012) | Blocco delle azioni esecutive; piano di rientro sostenibile; esdebitazione finale | Se i debiti sono ingenti e non si può far fronte con rate ordinarie |
| Saldo e stralcio/negoziazione | Estinzione del debito con pagamento ridotto; accordo stragiudiziale | Se il creditore è disponibile a chiudere a saldo; richiede la prova dell’insolvenza |
| Conversione del pignoramento | Sblocco del conto pagando una somma equivalente al debito | Quando si ha liquidità sufficiente o si ottiene un finanziamento |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di quesiti pratici che frequentemente vengono posti dai clienti allo studio. Le risposte sono formulate in modo chiaro e puntuale dal punto di vista del debitore.
- Il conto con saldo negativo può essere pignorato?
- Se il conto è negativo al momento della notifica, manca un credito del correntista verso la banca. In linea generale, il pignoramento può riguardare solo il saldo positivo . Tuttavia, nel pignoramento esattoriale la banca deve versare eventuali saldi positivi maturati nei sessanta giorni successivi .
- Le rimesse su un conto affidato con fido sono pignorabili?
- No, perché le rimesse hanno carattere ripristinatorio della disponibilità concessa dalla banca. Solo quando le rimesse rendono il saldo positivo, tale saldo diventa pignorabile .
- Se il conto è cointestato, il pignoramento colpisce anche la quota dell’altro cointestatario?
- La banca deve indicare se sul conto esistono quote di altri soggetti. Il co-intestatario può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. per far valere la propria quota e ottenere la liberazione della somma di sua spettanza.
- Cosa accade agli accrediti futuri (stipendi, pensioni) dopo il pignoramento?
- Nei pignoramenti ordinari, se l’accredito avviene dopo la notifica, solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale è pignorabile . Nel pignoramento esattoriale, invece, la banca deve trattenere e versare all’Erario le somme maturate nei sessanta giorni .
- Posso aprire un nuovo conto?
- Sì. È consigliabile aprire un nuovo conto presso un istituto diverso per ricevere stipendi o pensioni e gestire le spese correnti. Il creditore non può pignorare automaticamente il nuovo conto; dovrà notificare un nuovo atto.
- Quanto tempo dura il pignoramento?
- Nel pignoramento esattoriale la banca deve trattenere le somme maturate nei 60 giorni. Se il debito non viene saldato, l’azione esecutiva può proseguire con altri beni o pignoramenti. Nel pignoramento ordinario, il vincolo dura fino all’assegnazione delle somme o alla chiusura della procedura.
- Posso chiedere la sospensione del pignoramento dopo aver pagato la prima rata della rateizzazione?
- Sì. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive. È necessario inviare copia della ricevuta all’Agente della riscossione e chiedere la sospensione formale.
- Le carte prepagate con IBAN sono pignorabili?
- Sì. Dal punto di vista giuridico, le carte prepagate con IBAN equivalgono a conti correnti. Se intestate al debitore possono essere pignorate con notifica alla società emittente.
- È possibile pignorare un libretto di risparmio o un conto deposito?
- Sì. Se la banca considera il libretto o il conto deposito parte integrante del conto corrente o se il creditore li inserisce nell’atto di pignoramento, sono pignorabili. In caso contrario sarà necessario un ulteriore atto.
- Cosa succede se il terzo non rispetta l’ordine di pagamento?
- La banca che non ottempera all’ordine di pagamento o non dichiara correttamente la posizione del debitore può essere condannata al pagamento del credito in luogo del debitore e può subire sanzioni per responsabilità del custode .
- È vero che le somme per alimenti sono impignorabili?
- Sì. L’art. 545 c.p.c. prevede che i crediti alimentari siano impignorabili salvo autorizzazione del giudice . Ciò vale anche per le somme destinate a sussidi per maternità, malattie o funerali.
- Il pignoramento può essere notificato via PEC?
- Sì, l’art. 26 bis c.p.c. consente di notificare gli atti di pignoramento via PEC. Tuttavia, la notifica deve rispettare le regole sulla firma digitale e deve essere effettuata a un indirizzo PEC registrato nei pubblici elenchi.
- Come verifico se il pignoramento è prescritto?
- Occorre controllare la data del titolo esecutivo e le eventuali interruzioni della prescrizione. I tributi si prescrivono in dieci anni, mentre le multe e le sanzioni amministrative in cinque anni. Un avvocato può verificare la validità della cartella e la decorrenza della prescrizione.
- Cosa sono le procedure di esdebitazione?
- L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui dopo il completamento di una procedura concorsuale (accordo, piano del consumatore, liquidazione controllata) o dopo la chiusura dell’esecuzione per incapienza. In tal modo il debitore può ripartire da zero senza essere oppresso da debiti insostenibili.
- Se l’importo pignorato è superiore a quanto dovuto, posso chiedere la restituzione?
- Sì. In presenza di somme pignorate oltre il dovuto, si può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti e chiedere la restituzione delle eccedenze. Inoltre, il giudice può ridurre il pignoramento al limite legale e disporre la restituzione.
- Il pignoramento di un conto aziendale segue regole diverse?
- Le regole generali sono le stesse, ma occorre considerare che i conti aziendali possono essere legati a linee di credito. In tal caso si applicano i principi sul fido bancario: il creditore può pignorare solo l’eventuale saldo positivo e non il margine di affidamento. .
- Posso sostituire il bene pignorato con un altro bene?
- La conversione del pignoramento consente di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro equivalente al credito e alle spese. Tale somma deve essere versata interamente; in caso contrario la conversione non è concessa.
- È pignorabile l’indennità di disoccupazione (NASpI)?
- L’indennità di disoccupazione è assimilata al salario e quindi soggetta ai limiti di un quinto previsti dall’art. 545 c.p.c.; non può essere pignorata oltre tali limiti, e la parte impignorabile è pari al triplo dell’assegno sociale se accreditata su conto.
- Le borse di studio o i sussidi per studio sono pignorabili?
- No. I sussidi di studio o di sostentamento destinati a persone in stato di bisogno sono impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. .
- Devo pagare le spese di procedura anche se il conto è negativo?
- Se il saldo è negativo e non vengono recuperate somme, il pignoramento può essere dichiarato incapiente; tuttavia, le spese della procedura possono essere poste a carico del creditore se l’azione si rivela inutile. Un avvocato può chiedere al giudice la compensazione delle spese.
Simulazioni pratiche e casi reali
Per rendere più chiara la portata delle norme, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi reali (i nomi sono di fantasia).
Caso 1: Conto in rosso con fido e accredito di stipendio
Scenario: Luca ha un conto corrente con saldo negativo di 5.000 euro e un fido concesso dalla banca fino a 10.000 euro. Riceve un pignoramento da parte di un creditore privato per 8.000 euro.
Analisi:
- Al momento della notifica il conto è negativo; non esiste un credito del correntista verso la banca. Secondo la Cassazione, il pignoramento non si perfeziona e il saldo passivo non è pignorabile .
- Luca riceve lo stipendio di 2.000 euro sul conto pochi giorni dopo la notifica. La rimessa riduce il saldo negativo a 3.000 euro ma non lo rende positivo; dunque non nasce alcun credito pignorabile. Il creditore potrà agire nuovamente solo quando il saldo diverrà positivo.
- Se invece Luca ricevesse un accredito di 6.000 euro, il saldo diventerebbe +1.000 euro. Questa cifra sarebbe pignorabile fino a concorrenza del credito, fermo restando il limite di un quinto in caso di stipendio.
Difesa consigliata: Nel frattempo, Luca può chiedere l’estinzione del debito con un piano di rateizzazione o avviare un procedimento di sovraindebitamento per sospendere il pignoramento.
Caso 2: Pignoramento esattoriale su conto a zero
Scenario: Maria riceve un ordine di pagamento ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 per un debito fiscale di 4.000 euro. Il suo conto è a zero al momento della notifica, ma due settimane dopo riceve un bonifico di 3.000 euro per rimborso spese mediche.
Analisi:
- Nel pignoramento esattoriale, la banca deve trattenere e versare all’Agente della riscossione i saldi attivi che maturano entro 60 giorni .
- Il bonifico di 3.000 euro rientra nello spatium deliberandi; la banca dovrà versare l’intero importo all’Erario, perché il debito è superiore alla somma accreditata.
- Se entro i sessanta giorni Maria ricevesse altri 2.000 euro di stipendio, la banca dovrebbe versare anche questa somma, fino a concorrenza del debito. Solo dopo il decorso dei sessanta giorni i nuovi accrediti tornano nella disponibilità della cliente.
Difesa consigliata: Maria può chiedere la rateizzazione e versare la prima rata per sospendere il pignoramento. In alternativa può presentare un’istanza di autotutela se la cartella è prescritta.
Caso 3: Pignoramento di conto cointestato
Scenario: Giorgio e Sara sono cointestatari di un conto con saldo di 10.000 euro. Giorgio subisce un pignoramento da un fornitore per 6.000 euro. Il conto non è a firme disgiunte.
Analisi:
- La banca, come terzo pignorato, deve indicare che il credito è cointestato. La regola generale prevede che, in assenza di accordi diversi, il saldo appartenga ai titolari in parti uguali.
- Pertanto il creditore può pignorare solo la quota di Giorgio (5.000 euro). L’altra metà appartiene a Sara e non può essere toccata.
- Sara può comunque presentare una opposizione di terzo per tutelare la propria quota e chiedere la restituzione di eventuali somme trattenute oltre il dovuto.
Caso 4: Rateizzazione e sospensione
Scenario: Antonio ha un debito fiscale di 20.000 euro e subisce un pignoramento. Decide di chiedere la rateizzazione in 72 rate. Versando la prima rata di 400 euro, ottiene la sospensione.
Analisi:
- L’art. 19 D.P.R. 602/1973 prevede che il pagamento della prima rata sospenda il pignoramento. Antonio deve comunicare il pagamento all’Agente della riscossione e chiedere formalmente la sospensione.
- La banca, ricevuta la comunicazione, sblocca il conto e restituisce le somme eventualmente trattenute ma non ancora assegnate.
- Se Antonio non paga cinque rate anche non consecutive, la rateizzazione decade e il pignoramento può riprendere.
Caso 5: Procedura di sovraindebitamento
Scenario: Chiara è una professionista con debiti complessivi per 150.000 euro, tra cui 30.000 euro di debiti fiscali, ed è destinataria di vari pignoramenti. Decide di avvalersi del piano del consumatore.
Analisi:
- Chiara deposita la domanda di piano del consumatore presso il tribunale competente, con l’assistenza del gestore della crisi. Con l’ammissione del piano ottiene misure protettive che sospendono tutti i pignoramenti e le azioni esecutive.
- Presenta un piano che prevede il pagamento del 40% dei debiti in 5 anni; il tribunale omologa la proposta dopo la verifica della sostenibilità.
- Alla fine del piano, Chiara ottiene l’esdebitazione del debito residuo. I creditori non possono più agire per quanto non pagato.
Conclusione
Il pignoramento del conto corrente rappresenta un momento di grande tensione per il debitore: la possibilità di vedere bloccate le proprie risorse, anche in presenza di un saldo negativo, desta timore e incertezza. Tuttavia, come evidenziato in questa guida, la normativa e la giurisprudenza offrono margini di difesa e soluzioni concrete. È fondamentale conoscere i propri diritti e agire tempestivamente:
- L’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di ordinare il pagamento diretto alla banca anche dei saldi maturati nei sessanta giorni successivi alla notifica, a prescindere dal saldo iniziale .
- Se il conto è in rosso o affidato, il pignoramento non si perfeziona finché il saldo non diventa positivo . Le rimesse hanno carattere ripristinatorio e non creano un credito esigibile.
- I limiti di pignorabilità su stipendi e pensioni tutelano il debitore, garantendo che resti disponibile una quota minima vitale .
- Strumenti come l’opposizione agli atti, la rateizzazione, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento consentono di bloccare l’azione esecutiva e ristrutturare il debito.
In un contesto così complesso la tempestività è decisiva. Attendere o ignorare l’atto di pignoramento può portare a perdere somme che potrebbero essere salvate. Un professionista esperto sa valutare l’atto, individuare i vizi, proporre le opposizioni più adatte e avviare trattative efficaci con il creditore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare gratuitamente la tua situazione, predisporre ricorsi, sospensioni e piani di rientro e per accompagnarti nelle procedure di sovraindebitamento o nelle negoziazioni con i creditori. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi e professionista fiduciario di OCC, l’avvocato può offrirti soluzioni su misura e proteggere in modo efficace i tuoi beni e il tuo reddito.
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