Mining Di Criptovalute Non Dichiarato Come Attività Imponibile: Come Difendersi Dal Fisco

Chi mina Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute spesso considera l’attività un’operazione tecnica, quasi privata, priva di rilevanza fiscale finché le monete non vengono convertite in euro.

Non è così. Il reddito da mining si considera realizzato già nel momento in cui la ricompensa viene accreditata sul wallet, indipendentemente dal fatto che il minatore la venda, la conservi o la trasferisca altrove. Chi ha minato criptovalute negli anni passati senza dichiarare nulla rischia oggi un avviso di accertamento, sanzioni proporzionalmente pesanti e, nei casi più consistenti, un procedimento penale.

Il rischio riguarda un numero crescente di persone: l’attività di mining, un tempo confinata a pochi appassionati con hardware dedicato, si è diffusa anche tra chi partecipa a pool di mining condivise o gestisce rig domestici di modeste dimensioni. La linea di confine tra un’attività occasionale e una vera e propria impresa mineraria è spesso sottile, e proprio su questa qualificazione si giocano gran parte dei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio Monardo segue la materia fiscale delle cripto-attività avvalendosi del coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: una competenza che risulta particolarmente rilevante quando occorre ricostruire tecnicamente le movimentazioni di wallet ed exchange e collocarle correttamente nelle categorie reddituali previste dal TUIR.

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Inquadramento normativo: quando il mining diventa reddito imponibile

Il punto di partenza è l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR (D.P.R. 917/1986), introdotto dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha ricondotto tra i redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. La norma definisce le cripto-attività in modo volutamente ampio: ogni rappresentazione digitale di valore o di diritti trasferibili e memorizzati elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito (DLT) o tecnologia analoga.

Il mining, tuttavia, non genera una plusvalenza da cessione: genera un provento originario, che sorge nel momento stesso in cui la ricompensa di blocco viene accreditata sul wallet del minatore. Va precisato che questo provento va valorizzato in euro al cambio del giorno dell’accredito e concorre a formare la base imponibile indipendentemente da qualsiasi successiva vendita. La ratio della norma è coerente con l’orientamento più generale della giurisprudenza, che tratta le cripto-attività come strumenti economicamente valutabili, riconducibili a moneta corrente mediante conversione ai tassi di mercato correnti.

Sul piano normativo, la disciplina distingue nettamente due ipotesi:

  • mining occasionale e non professionale: il provento rientra tra i redditi diversi di natura finanziaria, tassato con imposta sostitutiva al 26% per le ricompense percepite fino al 31 dicembre 2025, e al 33% dal 1° gennaio 2026;
  • mining svolto in modo continuativo, organizzato e con mezzi professionali: l’attività viene qualificata come impresa, con conseguente obbligo di apertura di partita IVA, tassazione ordinaria IRPEF/IRES e applicazione dell’IVA sulle relative operazioni, oltre agli obblighi contabili propri dell’imprenditore.

La distinzione tra le due fattispecie è cruciale perché non riguarda solo l’aliquota applicabile, ma l’intero impianto degli obblighi dichiarativi. In termini operativi, la qualifica di imprenditore non richiede necessariamente un apparato strumentale fisicamente imponente: la giurisprudenza tributaria ha più volte affermato che l’organizzazione dell’impresa può ridursi anche al solo impiego sistematico di mezzi finanziari e tecnologici, sicché la qualifica va attribuita anche a chi opera con un numero limitato di dispositivi, se lo fa con continuità, professionalità e abitualità.

Va inoltre ricordato che il possesso di criptovalute minate e conservate in un wallet, anche se detenuto su piattaforma estera o hardware wallet personale, comporta l’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, indipendentemente dal fatto che le monete siano state “create” dal contribuente stesso: l’obbligo di monitoraggio prescinde dall’origine dell’asset e riguarda la sua detenzione all’estero o comunque fuori dal circuito bancario tradizionale italiano.

Va precisato, per completezza, che le cripto-attività non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a differenza di altri strumenti finanziari esteri: per le criptovalute si applica invece un’imposta sostitutiva analoga, calcolata sul valore complessivo delle attività detenute al 31 dicembre di ciascun anno, il cui obbligo dichiarativo resta comunque distinto e autonomo rispetto alla tassazione dei proventi da mining. Un contribuente può quindi trovarsi a dover assolvere contemporaneamente due distinti obblighi: la dichiarazione del reddito da mining nel quadro RT e la dichiarazione del possesso delle cripto-attività ai fini del monitoraggio e dell’imposta patrimoniale sostitutiva nel quadro RW, obblighi che vengono frequentemente confusi ma che rispondono a presupposti e a logiche del tutto distinte.

Sul piano definitorio, occorre infine chiarire la differenza tra il mining tradizionale basato su proof-of-work, che richiede potenza di calcolo dedicata, e altre modalità di validazione delle transazioni previste da protocolli più recenti, come lo staking basato su proof-of-stake, in cui la ricompensa deriva dal blocco di criptovalute già possedute anziché dall’impiego di hardware dedicato. Sebbene entrambe le attività generino un provento imponibile al momento dell’accredito, la loro qualificazione tecnica resta distinta, e questa distinzione va mantenuta anche nella ricostruzione documentale presentata in sede di controllo, perché l’Agenzia delle Entrate, nella propria prassi interpretativa, tende a trattare le due fattispecie con riferimenti normativi e circolari in parte differenti.

Requisiti e termini: le scadenze che il minatore non può ignorare

La disciplina fiscale del mining si intreccia con termini di accertamento e di regolarizzazione che, se non rispettati, restringono progressivamente i margini di difesa. Va anzitutto chiarito che l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine ordinario, raddoppiato in presenza di violazioni penalmente rilevanti). Questo significa che redditi da mining non dichiarati anche diversi anni fa possono ancora essere oggetto di verifica.

In termini operativi, la mancata dichiarazione dei proventi da mining genera due distinte violazioni, ciascuna con termini e conseguenze proprie:

  1. Omessa o infedele dichiarazione del reddito: la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione va, di regola, dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta; se la dichiarazione è del tutto omessa, la sanzione sale sensibilmente.
  2. Omessa compilazione del quadro RW: la sanzione va dal 3% al 15% del valore non dichiarato per le attività detenute in Stati collaborativi, elevata dal 6% al 30% se le attività sono riconducibili a Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Il termine più critico per chi riceve un avviso di accertamento è quello di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, oppure per attivare la procedura di accertamento con adesione, che sospende i termini di impugnazione per ulteriori 90 giorni durante la trattativa con l’Ufficio. Decorso questo termine senza reazione, l’atto si consolida e diventa definitivamente esecutivo.

Va inoltre precisato che il ravvedimento operoso resta percorribile solo fino al momento della notifica formale dell’avviso di accertamento: prima di quel momento il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione con sanzioni ridotte fino a un ottavo del minimo per il quadro RW; dopo la notifica, questa via si chiude definitivamente e restano solo l’accertamento con adesione, l’eventuale autotutela e il ricorso.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Accertamento ordinario31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazioneDecadenziale per l’UfficioOltre il termine, l’Ufficio non può più notificare l’avviso
Ravvedimento operosoFino alla notifica dell’accertamentoPerentorio per il contribuenteDopo la notifica, non è più utilizzabile
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’avvisoPerentorioDecorso il termine, l’atto diventa definitivo
Accertamento con adesione90 giorni di sospensione dalla presentazione dell’istanzaSospensivoSe non si raggiunge l’accordo, riprende il termine per il ricorso
Memorie post-PVC/schema d’atto60 giorni dalla comunicazionePerentorio per le controdeduzioniL’assenza di controdeduzioni non impedisce l’accertamento definitivo

La sospensione feriale dei termini processuali, quando applicabile al giudizio tributario, opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto: nessun altro periodo dell’anno sospende i termini di impugnazione, e questo aspetto va tenuto presente con particolare attenzione da chi riceve un avviso a ridosso dell’estate.

Va precisato che i requisiti di applicabilità dell’imposta sostitutiva del 26% (o del 33% dal 2026) non sono automatici: presuppongono che l’attività resti nell’alveo dell’occasionalità. Se l’Ufficio ritiene che l’attività sia stata svolta con organizzazione imprenditoriale, il requisito soggettivo cambia integralmente e con esso l’intero impianto sanzionatorio, perché in questo caso si applicano le regole ordinarie previste per l’omessa o l’infedele dichiarazione dei redditi d’impresa, oltre alle sanzioni IVA per le eventuali cessioni non fatturate. È quindi essenziale, sin dalla prima fase del controllo, chiarire quale sia il presupposto soggettivo contestato dall’Ufficio, perché la strategia difensiva cambia radicalmente a seconda che si discuta di un reddito diverso occasionale o di un reddito d’impresa non dichiarato.

Un ulteriore requisito da monitorare riguarda l’onere della prova. Nell’accertamento ordinario, spetta di regola all’Amministrazione finanziaria dimostrare la fondatezza della maggiore pretesa fiscale, secondo il principio generale sancito dallo Statuto del contribuente. Tuttavia, quando l’Ufficio contesta versamenti bancari non giustificati riconducibili a operazioni con exchange, l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente di presumere che tali versamenti costituiscano redditi imponibili, salvo prova contraria fornita dal contribuente. Questa presunzione legale sposta, di fatto, l’onere della prova sul contribuente, che deve dimostrare analiticamente la provenienza non imponibile delle somme movimentate. Lo stesso principio, per giurisprudenza consolidata, si applica quando il contribuente risulti in possesso di cripto-attività di valore significativo senza una provenienza reddituale giustificata: l’Ufficio può presumere che tali attività derivino da redditi non dichiarati, e il contribuente deve fornire, movimento per movimento, la prova contraria.

Va infine osservato che, quando l’accertamento si fonda su un controllo di tipo induttivo puro, disciplinato dall’art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, si verifica un’ulteriore e più marcata inversione dell’onere della prova: una volta legittimamente accertata l’inattendibilità della contabilità o, nel caso del mining non professionale privo di contabilità, l’omessa dichiarazione, la ricostruzione operata dall’Ufficio si presume corretta fino a prova contraria, e diventa onere esclusivo del contribuente dimostrare analiticamente che i maggiori proventi contestati non sono mai esistiti o sono riconducibili a operazioni non imponibili, come i trasferimenti interni tra wallet dello stesso soggetto.

Procedura passo-passo: come reagire a un controllo sul mining non dichiarato

Chi riceve una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa a proventi da mining non dichiarati deve muoversi seguendo una sequenza precisa, perché ogni fase ha regole e margini di manovra diversi.

  1. Identificare correttamente la natura dell’atto ricevuto. La prima distinzione, spesso sottovalutata, è quella tra una lettera di compliance (invito bonario a regolarizzare), un questionario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 e un vero e proprio avviso di accertamento. Solo quest’ultimo fa decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso; prima di quel momento, il contribuente ha ancora la possibilità di ravvedersi spontaneamente.
  2. Ricostruire analiticamente l’attività di mining. Occorre raccogliere, wallet per wallet, la data e l’ora di ogni ricompensa ricevuta, il valore in euro al momento dell’accredito secondo un cambio documentabile, e distinguere le somme derivanti da mining da quelle derivanti da eventuali acquisti o trasferimenti tra wallet propri, che non generano reddito imponibile.
  3. Valutare la qualificazione dell’attività (occasionale o d’impresa). Davanti al giudice competente per l’eventuale contenzioso — la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del luogo di residenza del contribuente — la qualificazione dell’attività come occasionale o professionale va argomentata sulla base di elementi oggettivi: numero e potenza degli apparati di mining, continuità temporale dell’attività, partecipazione a pool organizzate, reinvestimento sistematico dei proventi. Un errore frequente è limitarsi ad affermazioni generiche senza fornire elementi documentali di supporto.
  4. Verificare la legittimità dei presupposti dell’eventuale accertamento induttivo. Se l’Ufficio ha ricostruito il reddito extracontabilmente, va controllato che ricorrano i presupposti tassativi previsti dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973: omessa dichiarazione, inattendibilità grave e complessiva delle scritture, o altre anomalie tipizzate dalla legge. In assenza di questi presupposti, la ricostruzione induttiva è illegittima e va contestata come tale, prima ancora di entrare nel merito dei singoli importi.
  5. Predisporre la documentazione difensiva. L’atto introduttivo del giudizio (il ricorso) deve contenere l’indicazione della Corte di Giustizia Tributaria adita, i motivi di impugnazione articolati punto per punto, la richiesta specifica (annullamento totale o parziale, rideterminazione della base imponibile) e va notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto entro il termine perentorio di 60 giorni. Alla ricostruzione vanno allegati gli estratti dei wallet, i report delle pool di mining, la cronologia delle transazioni on-chain e, se disponibile, un prospetto analitico costo-per-costo delle spese di gestione (energia elettrica, hardware, manutenzione) qualora si sostenga la natura imprenditoriale dell’attività.
  6. Valutare l’accertamento con adesione come alternativa al contenzioso pieno. Prima o dopo la proposizione del ricorso, resta percorribile la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che consente di discutere con l’Ufficio la fondatezza della pretesa e, in caso di accordo, di beneficiare di sanzioni ridotte a un terzo del minimo.

6-bis. Coordinare la posizione dichiarativa degli anni successivi. Un errore ricorrente consiste nel concentrarsi esclusivamente sulla difesa relativa all’annualità contestata, trascurando che l’Ufficio, una volta riqualificata l’attività come impresa o accertato un maggior reddito per un determinato periodo, tende a estendere lo stesso criterio di ricostruzione anche agli anni successivi non ancora dichiarati o già oggetto di dichiarazione con criteri difformi. È quindi opportuno, parallelamente alla difesa sull’atto notificato, mettere in ordine la posizione dichiarativa degli anni successivi secondo il criterio che si intende far valere in giudizio, in modo da evitare che l’eventuale esito sfavorevole del primo contenzioso si propaghi automaticamente, per coerenza dell’Ufficio, anche alle annualità successive.

  1. Verificare il contraddittorio preventivo. Prima della notifica dell’atto, lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) prevede il diritto a un contraddittorio preventivo generalizzato: se questo passaggio è stato omesso quando obbligatorio, la sua assenza può costituire un vizio autonomo da far valere in giudizio, un’avvertenza spesso trascurata da chi si concentra solo sul merito della pretesa fiscale.
  2. Gestire con attenzione le dichiarazioni rese in fase di controllo. Ogni affermazione resa in sede di questionario o di contraddittorio vincola la successiva strategia difensiva: rispondere in modo approssimativo o contraddittorio a un questionario può pregiudicare irrimediabilmente la posizione processuale successiva.

Un punto dove più spesso si sbaglia è la confusione tra mining come attività isolata e mining come componente di un più ampio portafoglio di operazioni crypto (trading, staking, cessione di NFT): ogni categoria di provento ha una propria qualificazione fiscale e va tenuta separata nella ricostruzione, pena contestazioni cumulative difficili da districare in giudizio.

Va inoltre segnalato un ulteriore aspetto procedurale, spesso decisivo nella pratica: la qualità della documentazione tecnica prodotta condiziona in modo diretto l’esito del contraddittorio con l’Ufficio. Molte piattaforme di mining pool, specialmente quelle estere, non rilasciano una reportistica conforme agli standard richiesti dall’Amministrazione finanziaria italiana. In questi casi, non è sufficiente allegare la sola certificazione dell’intermediario: occorre predisporre un prospetto autonomo, ricostruito transazione per transazione, che indichi per ciascuna ricompensa la data di accredito, l’hash della transazione on-chain quando disponibile, e il valore in euro determinato secondo un cambio verificabile e coerente su tutto il periodo considerato. Un errore frequente consiste nell’utilizzare cambi disomogenei tra una piattaforma di rilevazione prezzi e l’altra, generando incongruenze che l’Ufficio può facilmente contestare in sede di verifica.

Analogamente, quando l’attività viene rivendicata come occasionale e non professionale, è opportuno documentare fin da subito l’assenza di elementi di organizzazione imprenditoriale: assenza di partita IVA, assenza di dipendenti o collaboratori, numero contenuto di apparati, saltuarietà dell’attività rispetto ad altre occupazioni del contribuente. Viceversa, quando si intende sostenere che l’attività, pur significativa, non integra impresa in ragione della sua occasionalità, la documentazione dei consumi energetici, dei tempi di accensione degli apparati e della cronologia delle ricompense diventa lo strumento probatorio principale per contrastare una riqualificazione automatica da parte dell’Ufficio.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Esempio 1 — Mining occasionale non professionale. Un contribuente riceve, nel corso del 2025, ricompense di mining per un controvalore complessivo di 18.750 €, accreditate in più tranche su un wallet personale non custodial. Le ricompense non vengono mai vendute nel corso dell’anno. Poiché la soglia di franchigia di 2.000 € è stata soppressa dal 1° gennaio 2025, l’intero importo di 18.750 € costituisce reddito imponibile nell’anno di accredito, indipendentemente dalla mancata conversione in euro. Applicando l’imposta sostitutiva del 26% (aliquota vigente per i redditi 2025), l’imposta dovuta è pari a 4.875 €, da versare e dichiarare nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta 2025, da presentare nel 2026. Il mancato versamento comporta, in caso di ravvedimento tardivo oltre i due anni, una sanzione pari al 3% dell’imposta non versata per ogni frazione temporale rilevante, moltiplicata per la riduzione prevista dal ravvedimento operoso, oltre agli interessi legali.

Esempio 2 — Mining organizzato, qualificabile come impresa. Un contribuente gestisce, dal 2023, un piccolo capannone con dodici ASIC dedicati esclusivamente al mining, con un investimento iniziale documentato di 47.300 € in hardware e un consumo energetico costante e tracciato tramite fornitura dedicata. Nel 2025 realizza ricompense per un controvalore di 132.400 €, con costi di gestione documentati (energia, manutenzione, quota di ammortamento dell’hardware) per 61.900 €. In questo scenario, l’attività presenta i tratti dell’organizzazione imprenditoriale: continuità, mezzi dedicati, entità dell’investimento. Il reddito imponibile ai fini IRPEF (in assenza di forma societaria) sarebbe determinato come differenza tra ricavi e costi documentati, quindi 70.500 €, soggetto a tassazione progressiva ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 26%, con obbligo di apertura di partita IVA, tenuta delle scritture contabili e applicazione dell’IVA sulle eventuali cessioni rilevanti. Un accertamento che qualificasse retroattivamente l’attività come occasionale, applicando erroneamente l’imposta sostitutiva senza riconoscere i costi documentati, priverebbe il contribuente della deduzione di 61.900 € di costi: un errore di qualificazione che, in sede di ricorso, va contestato puntualmente allegando la documentazione dei costi sostenuti.

Casi particolari

Al di fuori dello schema generale, si presentano situazioni che richiedono un’analisi specifica.

Mining in pool con distribuzione automatica delle ricompense. Quando il minatore partecipa a una pool che distribuisce automaticamente le ricompense in proporzione alla potenza di calcolo conferita, il momento impositivo coincide con l’accredito sul wallet personale operato dalla pool, non con il momento in cui la pool stessa trova il blocco. Questo aspetto tecnico va documentato con precisione, perché un errore nella data di riferimento può alterare il valore in euro attribuito al provento.

Mining con hardware condiviso o di terzi (cloud mining). Nei contratti di cloud mining, in cui il contribuente non possiede fisicamente l’hardware ma acquista potenza di calcolo da un fornitore, il reddito imponibile resta comunque quello accreditato sul wallet dell’utente finale: la titolarità fisica dell’apparato non è determinante ai fini della qualificazione del provento come reddito del contribuente.

Mining effettuato prima del 2023, in assenza della disciplina specifica. La giurisprudenza ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che l’assenza di una disciplina puntuale prima della legge di bilancio 2023 non equivale a un vuoto normativo: i proventi da cripto-attività detenute o generate a fini di investimento rientravano già, sulla base dei principi generali del TUIR, tra i redditi diversi di natura finanziaria. Questo significa che un accertamento relativo ad anni precedenti al 2023 non può essere contestato invocando l’assenza di una norma specifica, ma va affrontato nel merito della ricostruzione dei singoli importi.

Mining come attività d’impresa non dichiarata con conseguenze anche IVA. Quando l’attività viene riqualificata come impresa, l’Ufficio può contestare non solo le imposte dirette ma anche l’omessa applicazione dell’IVA sulle eventuali cessioni di criptovaluta rilevanti ai fini di tale imposta, aprendo un fronte di contestazione parallelo che richiede una strategia difensiva coordinata.

Mining svolto attraverso server o infrastrutture localizzate all’estero. Quando gli apparati di mining sono fisicamente collocati in un altro Paese, ma il contribuente resta fiscalmente residente in Italia, il reddito prodotto resta comunque imponibile in Italia in base al principio della tassazione mondiale (worldwide taxation) applicabile ai residenti. La localizzazione estera dell’hardware non sposta la residenza fiscale del provento, mentre può incidere sugli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, che vanno valutati anche in relazione allo Stato in cui l’infrastruttura è collocata e alla sua eventuale natura di Paese a fiscalità privilegiata.

Retroattività degli accertamenti a seguito dello scambio automatico di dati (DAC8). Con l’entrata in vigore del quadro normativo derivante dalla direttiva DAC8, recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025, i prestatori di servizi relativi a cripto-attività dovranno trasmettere sistematicamente alle autorità fiscali i dati sulle operazioni dei propri clienti. Chi ha minato criptovalute in anni passati e non le ha mai dichiarate deve considerare che l’emersione di queste informazioni può generare accertamenti anche a distanza di anni, con applicazione delle presunzioni retroattive sulla base delle quali l’Ufficio può ipotizzare che le attività oggi rilevate fossero già detenute negli esercizi precedenti, salvo prova contraria puntuale fornita dal contribuente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in ragione della propria natura di cassazionista, segue la materia con particolare attenzione alla tenuta della strategia difensiva dal primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità, aspetto rilevante quando la qualificazione giuridica del mining come attività d’impresa o come reddito diverso resta oggetto di contrasto interpretativo.

Domande frequenti

Devo dichiarare il mining anche se non ho mai venduto le monete minate? Sì. Il reddito da mining si considera realizzato nel momento in cui la ricompensa viene accreditata sul wallet, indipendentemente dalla successiva vendita o conversione in euro. Il valore da dichiarare è quello di mercato, in euro, al giorno dell’accredito. La mancata vendita non sospende né elimina l’obbligo dichiarativo, e questo è probabilmente l’errore più diffuso tra chi mina in modo occasionale.

Come faccio a capire se il mio mining è considerato attività d’impresa? Non esiste una soglia numerica fissa: contano il grado di organizzazione, la continuità nel tempo e i mezzi impiegati. Un mining occasionale con un singolo dispositivo domestico difficilmente integra un’attività d’impresa; un’installazione con numerosi apparati dedicati, gestita con continuità e con un investimento significativo, tende a essere qualificata come impresa, con i relativi obblighi di partita IVA e contabilità.

Il mining minato va indicato anche nel quadro RW? Sì, se le criptovalute minate restano detenute in un wallet, anche non custodial o su piattaforma estera, l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW sussiste indipendentemente dal fatto che le monete siano state “create” direttamente dal contribuente: l’obbligo riguarda la detenzione dell’attività finanziaria, non la sua origine.

Cosa rischio se l’Agenzia delle Entrate mi contesta anni di mining non dichiarato? Il rischio principale è di natura amministrativa: recupero dell’imposta non versata, sanzioni proporzionali e interessi. Quando l’imposta evasa e l’ammontare dei redditi non dichiarati superano determinate soglie previste dal D.Lgs. 74/2000, la fattispecie può assumere anche rilevanza penale per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione. Le soglie penali sono comunque elevate, per cui il piccolo minatore occasionale difficilmente rientra in questo perimetro, situazione diversa per chi ha movimentato importi consistenti.

Posso ancora regolarizzare spontaneamente il mining degli anni passati? Sì, fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate non notifica un avviso di accertamento specifico. Il ravvedimento operoso consente di versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte, proporzionalmente più contenute quanto prima interviene la regolarizzazione. Una volta notificato l’accertamento, questa strada si chiude e restano solo l’accertamento con adesione e il ricorso.

Se ho minato con hardware intestato a un familiare, il reddito è comunque mio? Va valutato caso per caso: se l’attività di mining è di fatto gestita e organizzata dal contribuente, con proventi che confluiscono su un wallet a lui riconducibile, la mera intestazione formale dell’hardware a un terzo non è di per sé sufficiente a escludere l’imputazione del reddito. È un caso limite che richiede un’analisi documentale approfondita della reale gestione dell’attività.

Posso dedurre i costi dell’energia elettrica e dell’hardware anche se il mining resta occasionale? No: nel regime dei redditi diversi di natura finanziaria, applicabile al mining occasionale, non è prevista la deduzione analitica dei costi di gestione, e l’imposta sostitutiva del 26% (33% dal 2026) si applica sul valore lordo della ricompensa accreditata. La deduzione dei costi documentati diventa possibile solo se l’attività viene correttamente qualificata come impresa, con apertura di partita IVA e tenuta delle relative scritture contabili.

Cosa succede se ho minato criptovalute che poi ho perso per un furto o un guasto dell’hardware? Il reddito imponibile sorge al momento dell’accredito della ricompensa, indipendentemente da eventi successivi come furto, smarrimento delle chiavi private o guasto dei dispositivi di mining. La perdita successiva della disponibilità delle criptovalute non elimina retroattivamente l’obbligo dichiarativo relativo al momento in cui il reddito si è formato, sebbene possa rilevare, in alcuni casi documentati, ai fini della determinazione di eventuali minusvalenze successive.

Il quadro giurisprudenziale sul mining e la fiscalità delle criptovalute

La giurisprudenza rilevante in materia di fiscalità delle cripto-attività, pur non essendo ancora del tutto assestata su ogni aspetto specifico del mining, offre un quadro di principi consolidati applicabili anche a questa fattispecie.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025. La Corte ha affermato che i proventi in criptovaluta, anche se non convertiti in moneta corrente, costituiscono reddito imponibile: le criptovalute sono strumenti di scambio economicamente valutabili, il cui valore è riconducibile a moneta corrente mediante conversione ai tassi di mercato. La Corte ha anche respinto la tesi difensiva secondo cui l’incertezza normativa previgente escluderebbe la responsabilità del contribuente. Il principio, pur riferito a un caso di cessione di NFT, è direttamente estensibile ai proventi da mining: il momento impositivo sorge alla percezione del valore in criptovaluta, indipendentemente dalla sua conversione.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025. La Corte ha annullato un sequestro probatorio disposto per equivalente su criptovalute, chiarendo che i Bitcoin non hanno corso legale in Italia e il loro valore, altamente volatile, non può essere equiparato automaticamente a una somma di denaro tradizionale ai fini del sequestro. Il principio è rilevante per chi, nel corso di un procedimento penale collegato a mining non dichiarato, si veda notificare un sequestro sproporzionato rispetto al reale valore contestato.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20740 del 5 giugno 2026. La Corte ha stabilito che le plusvalenze e i proventi da cripto-attività detenute a fini di investimento erano già tassabili prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, poiché il TUIR, nella sua formulazione previgente, offriva già una base normativa sufficiente attraverso la disciplina degli strumenti finanziari. La sentenza esclude quindi la possibilità di invocare un vuoto normativo per contestare accertamenti relativi ad anni precedenti al 2023.

Cassazione civile, Sez. Tributaria, sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024. La Corte ha chiarito che l’omessa indicazione nel quadro RW costituisce violazione sostanziale e non meramente formale, poiché l’obbligo di monitoraggio è funzionale a garantire la capacità dell’erario di accertare l’esistenza di redditi e attività detenute anche all’estero. La sanzione prevista, dal 3% al 15% (elevata dal 6% al 30% per Stati a fiscalità privilegiata), è stata ritenuta proporzionata.

Cassazione, sentenza n. 20649/2025. La Corte ha precisato che la sola omissione del quadro RW non integra, di per sé, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000: la violazione resta sanzionata solo in via amministrativa, salvo che ricorrano ulteriori elementi tipici della fattispecie penale.

Cassazione, ordinanza n. 7218 del 2026. In tema di avvisi di accertamento, la Corte ha chiarito che il limite di valore previsto per la delega di firma dei funzionari deve riferirsi esclusivamente alle imposte recuperate, restando escluse dal computo le sanzioni: un principio procedurale che può incidere sulla validità formale dell’atto quando la delega non risulta correttamente calibrata.

Cassazione, sentenza n. 1851/2026. La Corte ha ribadito che, in presenza di crypto-attività di provenienza non giustificata, il contribuente deve dimostrare analiticamente l’origine delle somme investite, in mancanza delle quali opera la presunzione di redditi sottratti a tassazione: un principio che sposta sostanzialmente l’onere probatorio sul contribuente, rendendo essenziale una documentazione puntuale delle operazioni.

Cassazione, Sez. II, sentenza n. 44378/2022; Sez. II, sentenza n. 26807/2022; Sez. V, sentenza n. 37767/2023; Sez. IV, sentenza n. 29649/2024. Questo gruppo di pronunce, richiamato dalla giurisprudenza penale più recente, ha progressivamente affermato che il Bitcoin, quando utilizzato a fini di investimento e non come semplice mezzo di pagamento, rientra nella categoria degli strumenti o prodotti finanziari, con conseguente applicazione della relativa disciplina fiscale e di vigilanza. Questo orientamento fonda, in larga parte, la conclusione per cui la tassazione delle cripto-attività non presuppone necessariamente la novella del 2023.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa Hedqvist, richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella prassi nazionale). La pronuncia ha chiarito che l’attività di compravendita di Bitcoin per conto terzi rientra tra le attività rilevanti ai fini IVA, IRES e IRAP quando svolta in modo professionale e abituale, principio che l’Agenzia delle Entrate ha esteso, nella propria prassi interpretativa, anche alla qualificazione di altre attività organizzate legate alle cripto-attività, incluso, per analogia, il mining svolto con carattere imprenditoriale.

Nel complesso, il quadro giurisprudenziale converge su alcuni punti fermi: il momento impositivo del provento crypto coincide con la sua percezione, indipendentemente dalla conversione in euro; l’assenza di una disciplina puntuale prima del 2023 non esclude la tassabilità pregressa; l’omissione del quadro RW è violazione sostanziale ma non automaticamente penale; e l’onere di provare l’origine lecita e la corretta qualificazione dei proventi ricade, in larga misura, sul contribuente.

Va inoltre osservato che, sul più specifico tema della qualificazione del mining come attività d’impresa, la giurisprudenza di legittimità non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi con una decisione dedicata esclusivamente a questa fattispecie: i principi applicabili derivano, per estensione logica, dall’elaborazione più generale in materia di qualificazione dell’attività d’impresa svolta con mezzi finanziari o tecnologici anziché con un apparato fisico tradizionale. Questo orientamento, sviluppato in origine con riferimento ad attività di intermediazione e di trading professionale, viene oggi richiamato dagli operatori del settore anche per il mining organizzato, sulla base dell’argomento secondo cui l’assenza di un apparato strumentale fisicamente imponente non esclude, di per sé, la sussistenza dell’organizzazione imprenditoriale, quando l’attività sia comunque svolta con continuità, sistematicità e un investimento significativo di mezzi.

Questa incertezza interpretativa, destinata presumibilmente a essere affrontata dalla Cassazione con pronunce dedicate nei prossimi anni, rende ancora più importante, nella fase attuale, una difesa costruita sulla documentazione oggettiva dell’attività concreta svolta dal contribuente, piuttosto che sull’invocazione di un principio generale non ancora consolidato in modo specifico per il mining. In assenza di precedenti di legittimità dedicati, la qualificazione dell’attività resta, nella pratica, affidata in prima battuta alla valutazione dei giudici di merito, davanti ai quali un impianto probatorio solido – fatto di documentazione energetica, cronologia delle ricompense e prova dell’assenza o della presenza di elementi organizzativi – assume un peso determinante ai fini dell’esito del giudizio.

Un ulteriore profilo su cui la giurisprudenza si è progressivamente orientata riguarda il rapporto tra il regime fiscale delle cripto-attività e la normativa antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette relative a movimentazioni in criptovaluta sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni, e questo flusso crescente alimenta direttamente le analisi di rischio utilizzate dalla Guardia di Finanza per selezionare i soggetti da sottoporre a controllo. Chi ha minato criptovalute con continuità e le ha successivamente trasferite su conti bancari tradizionali, magari in tranche significative, deve considerare che tali trasferimenti possono generare autonomamente un’anomalia segnalata, indipendentemente dalla correttezza sostanziale della propria posizione fiscale: anche in questi casi, la capacità di fornire prontamente una ricostruzione documentale coerente rappresenta il principale strumento di tutela.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un controllo o a un avviso di accertamento relativo a mining di criptovalute non dichiarato, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso difensivo strutturato:

  1. Verifichiamo la natura esatta dell’atto ricevuto (lettera di compliance, questionario o avviso di accertamento), per individuare correttamente i termini e i margini difensivi ancora disponibili.
  2. Ricostruiamo analiticamente la cronologia delle ricompense di mining, wallet per wallet, distinguendo i proventi imponibili dai meri trasferimenti interni privi di rilevanza fiscale.
  3. Analizziamo il grado di organizzazione dell’attività per verificare se la qualificazione operata dall’Ufficio (occasionale o d’impresa) sia corretta o contestabile.
  4. Controlliamo la sussistenza dei presupposti tassativi per un eventuale accertamento induttivo, contestandone la legittimità quando tali presupposti mancano.
  5. Predisponiamo la documentazione difensiva, inclusi i prospetti dei costi documentati nei casi di attività riqualificata come impresa.
  6. Impugniamo l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro il termine perentorio di 60 giorni, quando la contestazione risulti infondata o sovrastimata.
  7. Valutiamo, insieme al contribuente, la percorribilità dell’accertamento con adesione come alternativa al contenzioso pieno.
  8. Verifichiamo il rispetto del contraddittorio preventivo e la corretta delega di firma dell’atto, eccependo eventuali vizi procedurali autonomi.
  9. Coordiniamo la difesa tributaria con l’eventuale profilo penale, quando gli importi contestati si avvicinino alle soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000.
  10. Assistiamo il contribuente nella valutazione di un ravvedimento operoso tempestivo, quando ancora percorribile, per contenere sanzioni e interessi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella materia specifica della fiscalità delle cripto-attività, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario assume un rilievo particolare: la ricostruzione tecnica delle movimentazioni di wallet ed exchange richiede una lettura congiunta tra profili tributari e profili bancari e finanziari, che lo staff dello Studio, composto da avvocati e commercialisti, affronta lavorando in modo coordinato sullo stesso caso. La natura di cassazionista dell’Avvocato garantisce inoltre continuità della strategia difensiva, con lo stesso impianto argomentativo, dal primo grado fino all’eventuale giudizio davanti alla Corte di Cassazione, se la vicenda dovesse richiederlo.

Va infine ricordato che, una volta divenuto definitivo un accertamento relativo a mining non dichiarato, per mancata impugnazione o per esito sfavorevole del contenzioso, l’imposta, le sanzioni e gli interessi vengono iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Anche in questa fase successiva restano percorribili strumenti di tutela, come la rateizzazione del debito o, nei casi più gravi, l’attivazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento quando l’entità del debito tributario risulti sproporzionata rispetto alla capacità patrimoniale del contribuente: un aspetto che richiede una valutazione autonoma, distinta da quella relativa alla fondatezza dell’accertamento originario, ma che nella pratica va spesso affrontato in parallelo per costruire una strategia difensiva realmente completa.

In sintesi

Il mining di criptovalute genera reddito imponibile già al momento dell’accredito della ricompensa sul wallet, e la sua qualificazione come attività occasionale o d’impresa determina un regime fiscale radicalmente diverso. Chi ha minato senza dichiarare deve muoversi con attenzione: distinguere il tipo di atto ricevuto, ricostruire analiticamente le operazioni e valutare tempestivamente se il ravvedimento operoso sia ancora percorribile, prima che l’accertamento diventi definitivo. Lo Studio Monardo segue questi accertamenti proprio a partire dalla combinazione tra competenze tributarie e bancarie, necessaria per leggere correttamente le movimentazioni crypto e collocarle nella categoria reddituale corretta.

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