Introduzione
Il pignoramento è la prima fase dell’espropriazione forzata con cui il creditore procede a «bloccare» beni o crediti del debitore per soddisfare il proprio diritto. In presenza di debiti tributari o privati, i beni donati a figli o parenti e quelli vincolati in fondi patrimoniali, trust o vincoli di destinazione possono essere oggetto di aggressione da parte dei creditori con tempi e modalità particolarmente snelle. Comprendere la disciplina, le sentenze più recenti e le possibilità difensive è fondamentale per prevenire errori costosi e sfruttare gli strumenti a tutela del patrimonio.
Gli ultimi anni hanno visto interventi legislativi e sentenze di Corte di Cassazione che modificano profondamente il panorama delle esecuzioni forzate: il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (correttivo della riforma “Cartabia”) ha reso più rigidi i termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento e ha introdotto la conversione del pignoramento con un anticipo ridotto al sesto del credito; le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1898/2025) hanno richiesto un dolo specifico per aggredire atti anteriori alla nascita del credito; altre pronunce del 2025 e del 2024 hanno chiarito i limiti del pignoramento presso terzi, l’efficacia del pignoramento esattoriale e l’inefficacia dell’atto se mancano le copie conformi. A queste novità si affiancano le norme del codice civile sulle donazioni (artt. 769 c.c. e ss.), sulla revocatoria (art. 2901 c.c.), sull’azione esecutiva diretta sui beni donati (art. 2929‑bis c.c.) e i limiti posti dal codice di procedura civile (artt. 514 e 545 c.p.c.) e dal DPR 602/1973 (pignoramento dell’unica abitazione).
Chi subisce un pignoramento o ha ricevuto (o vuole effettuare) una donazione deve sapere che esistono strategie legali per contestare l’atto esecutivo, sospendere l’esecuzione, evitare la vendita o ridurre gli importi. È indispensabile agire tempestivamente perché i termini sono brevi e spesso a pena di decadenza.
La nostra consulenza specialistica
L’articolo è curato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è:
- Cassazionista: patrocinante in Cassazione e davanti alle giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Conosce le procedure di piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata ed esdebitazione.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, abilitato a guidare le trattative tra imprenditore e creditori.
Grazie alla presenza di avvocati civilisti, tributaristi e commercialisti, lo studio offre assistenza a 360°: analisi degli atti di pignoramento e delle donazioni, redazione di opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c., ricorsi per sospendere l’esecuzione, trattative stragiudiziali e piani di rientro, accesso agli strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, saldo e stralcio) e alle procedure di crisi da sovraindebitamento. L’obiettivo è bloccare o ridurre l’azione esecutiva e salvaguardare il patrimonio.
📩 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Forma e requisiti del pignoramento presso terzi
Il pignoramento di crediti o beni del debitore detenuti da terzi è regolato dall’art. 543 c.p.c.. La norma prevede che l’ufficiale giudiziario notifichi l’atto sia al terzo sia al debitore. L’atto deve contenere:
- l’indicazione del credito per il quale si procede e del titolo esecutivo;
- l’ingiunzione al terzo di non disporre dei beni o crediti senza ordine del giudice;
- l’invito al terzo a rendere una dichiarazione su eventuali crediti in favore del debitore e a depositare documenti;
- l’indicazione del luogo e dell’udienza per l’esame della dichiarazione.
La riforma Cartabia, corretta dal d.lgs. 164/2024, ha introdotto un obbligo stringente: il creditore deve iscrivere a ruolo il processo esecutivo depositando copie conformi dell’atto di citazione (atto di pignoramento), del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna dell’atto, pena l’inefficacia del pignoramento . Nel pignoramento immobiliare (art. 557 c.p.c.), il termine è ancora più breve: 15 giorni per depositare le copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto e della nota di trascrizione . Inoltre, se il pignoramento riguarda più terzi, l’inefficacia opera solo per i terzi ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso . Queste novità rendono più facile per il debitore eccepire la nullità/inefficacia quando il creditore non rispetta i termini o non produce copie conformi.
L’art. 543 c.p.c. stabilisce anche che il terzo è tenuto a rendere una dichiarazione sulla sussistenza dei crediti e a depositare la documentazione richiesta. Prima della riforma, la giurisprudenza oscillava sull’eventuale responsabilità del terzo in caso di mancata comparizione. La Cassazione n. 13611/2025 ha chiarito che, per i pignoramenti eseguiti sotto la previgente disciplina, il terzo non diventa parte del processo esecutivo e non può essere condannato al risarcimento per non avere reso la dichiarazione . Oggi, però, con i nuovi obblighi di dichiarazione telematica e con l’inserimento della possibilità di notifiche via PEC, il terzo deve prestare maggiore attenzione per evitare responsabilità.
1.2 Beni e crediti impignorabili
Il legislatore tutela alcuni beni e crediti indispensabili per assicurare al debitore un’esistenza dignitosa e la prosecuzione dell’attività lavorativa.
1.2.1 Cose mobili impignorabili
L’art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili: gli oggetti sacri e gli utensili necessari per il culto; l’anello nuziale, i vestiti e la biancheria indispensabili; i mobili ed elettrodomestici necessari alla vita della famiglia; alimenti e combustibili per un mese; gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa del debitore; le armi che deve detenere per obbligo di legge; animali d’affezione e animali per l’assistenza terapeutica . Questi beni rimangono sempre fuori dalla sfera di pignorabilità.
1.2.2 Crediti non pignorabili o con limiti
L’art. 545 c.p.c. dispone che:
- i crediti alimentari sono impignorabili, salvo autorizzazione del presidente del tribunale;
- salari, stipendi, pensioni e indennità assimilate sono pignorabili nei limiti di un quinto per debiti tributari, alimentari o per altre cause; l’atto di pignoramento non deve superare questa quota ;
- le somme dovute a titolo di pensione sono impignorabili fino a un importo pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 € nel 2025) e sono pignorabili solo per la parte eccedente. Se accreditate su conto corrente, è pignorabile soltanto la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale .
In sede esattoriale, il DPR 602/1973, art. 72‑ter prevede limiti più favorevoli: se la pensione non supera 2.500 €, la quota pignorabile si riduce a un decimo; fino a 5.000 € è pignorabile un settimo; oltre 5.000 € rimane la quota di un quinto . Le eventuali eccedenze derivanti da più pignoramenti non possono superare il 40 % del reddito.
1.2.3 Impignorabilità della prima casa
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può espropriare l’unico immobile di abitazione del debitore se esso non è di lusso e costituisce la sua residenza principale: lo stabilisce l’art. 76 DPR 602/1973. L’espropriazione è possibile solo quando il debitore possiede più di un immobile o quando il debito fiscale supera 120.000 €, a condizione che sia stata iscritta un’ipoteca da almeno sei mesi . Ciò non impedisce, però, la trascrizione di ipoteca e il pignoramento di altri beni mobili o crediti.
1.3 Donazione e revocatoria
1.3.1 Cos’è la donazione
La donazione è un contratto con cui una parte, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra parte trasferendo un diritto o assumendo un’obbligazione . È un atto gratuito che riduce il patrimonio del donante. Chi riceve beni in donazione deve preoccuparsi degli eventuali crediti pendenti del donante, perché la donazione può essere aggredita dai creditori.
1.3.2 Revocatoria ordinaria
L’azione revocatoria ordinaria consente al creditore di chiedere che atti di disposizione del debitore (anche gratuiti) siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti se pregiudicano la garanzia patrimoniale. L’art. 2901 c.c. richiede due presupposti: l’eventus damni (l’atto arreca pregiudizio al creditore) e la scientia damni del debitore. Per gli atti a titolo oneroso occorre anche la participatio fraudis del terzo (consapevolezza della frode). L’adempimento di un debito scaduto non è revocabile; l’inefficacia non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede . La revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto .
La Cassazione ha ribadito che la donazione implica di per sé l’impoverimento: spetterà al donante o al donatario provare di avere mantenuto un patrimonio sufficiente a garantire il creditore . Inoltre, per la revocatoria ordinaria l’onere di provare l’eventus damni grava sul creditore, mentre il debitore può difendersi dimostrando la sufficienza del patrimonio residuo .
1.3.3 Revocatoria e atti anteriori al credito: il dolo specifico delle Sezioni Unite 2025
La giurisprudenza era divisa sulla revocabilità di atti compiuti prima che sorgesse il credito. Alcuni ritenevano sufficiente il dolo generico (consapevolezza del danno), altri richiedevano un dolo specifico (intento fraudolento). Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1898/2025 hanno risolto il contrasto, enunciando questo principio: quando l’atto è anteriore al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza del pregiudizio; è necessario che il debitore abbia compiuto l’atto per preordinare la frode, cioè per porsi in situazione di incapienza al fine di sottrarsi ai futuri creditori, e che, se l’atto è oneroso, il terzo ne sia consapevole . La Corte precisa che la sola previsione del danno non è sufficiente . Questo innalza l’onere probatorio a vantaggio dei debitori, poiché il creditore dovrà dimostrare la finalità fraudolenta.
1.3.4 Azione diretta sui beni donati: art. 2929‑bis c.c.
Dal 2015 l’art. 2929‑bis c.c. consente una corsia preferenziale per aggredire i beni che il debitore ha alienato a titolo gratuito o vincolato (donazione, fondo patrimoniale, trust). Il creditore con titolo esecutivo anteriore all’atto può procedere direttamente a pignorare il bene donato entro un anno dalla trascrizione dell’atto, senza attendere l’esito della revocatoria . Deve trascrivere il pignoramento entro un anno; in caso di vendita, può agire contro il terzo acquirente e prevale sui suoi creditori personali . La norma non annulla l’atto ma lo rende inefficace rispetto al creditore. Il debitore e il donatario possono opporsi allegando l’insussistenza dei presupposti (ad esempio, dimostrando che l’atto non ha pregiudicato la garanzia) . Per attivare la procedura occorrono: titolo esecutivo, anteriorità del credito rispetto all’atto e trascrizione entro un anno .
La Corte di Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 28593/2024 (revoca di un fondo patrimoniale), che l’azione revocatoria su un fondo patrimoniale elimina solo il vincolo di destinazione, ma non investe automaticamente i successivi atti di vendita. La revocatoria ha efficacia limitata: il creditore può espropriare i beni vincolati ma non tocca i diritti dei terzi acquirenti se di buona fede . Tale orientamento vale anche per le donazioni.
1.4 Speciali procedimenti esattoriali
1.4.1 Pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973
Quando il creditore è la Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento di crediti presso terzi avviene con un ordine di pagamento notificato al terzo e al debitore ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973. La Cassazione n. 28520/2025 ha confermato che questo pignoramento è una forma di espropriazione presso terzi e che l’ordine di pagamento può riguardare crediti futuri derivanti da rapporti continuativi (es. saldo e future somme accreditate sul conto corrente). L’ordine produce effetti per 60 giorni: tutte le somme che maturano nel periodo devono essere versate al Fisco . La sentenza stabilisce che l’obbligo del terzo (banca) di pagare le somme comprende anche gli importi maturati dopo la notifica, purché derivino da un rapporto già esistente .
1.4.2 Inefficacia del pignoramento per mancanza di copie conformi
La riforma Cartabia prevede che il creditore depositi copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto entro termini perentori. La Cassazione n. 28513/2025 ha ribadito che l’omesso deposito rende il pignoramento inefficace. La Corte ha assimilato la mancata produzione della copia conforme alla mancata iscrizione a ruolo. Inoltre, ha negato la possibilità di sanare l’inefficacia mediante deposito tardivo . Ne consegue che i debitori possono eccepire l’inefficacia quando il creditore omette il deposito.
1.5 Altri istituti di protezione del patrimonio
Oltre a donazioni e fondi patrimoniali, i debitori utilizzano trust, patrimoni destinati e società per proteggere i beni. La giurisprudenza ammette che i creditori agiscano con revocatoria o ex art. 2929‑bis quando tali strumenti sono costituiti in frode. È opportuno richiedere una consulenza preventiva prima di realizzare atti di segregazione patrimoniale per evitare abusi.
1.6 Sistema di definizione agevolata e rottamazione
Il bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto la “rottamazione-quater” dei ruoli iscritti fra l’1.1.2000 e il 30.6.2022. Il contribuente può pagare soltanto l’imposta e le spese senza interessi e sanzioni. Per mantenere i benefici è necessario versare le rate nei termini: la rata in scadenza il 30 novembre 2025 è considerata tempestiva se pagata entro il 9 dicembre 2025 (5 giorni di tolleranza) . Chi non paga perde definitivamente i vantaggi e quanto versato viene imputato a capitale . La definizione agevolata è uno strumento utile per prevenire il pignoramento, ma richiede il rispetto di scadenze rigide.
In aggiunta, la legge prevede procedure di saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE basso (fino a 20.000 €) e debiti inferiori a 1.000 €, e rottamazioni degli avvisi bonari. È consigliabile valutare l’adesione per ridurre il carico debitorio.
1.7 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) consentono ai privati, ai professionisti e alle imprese non fallibili di accedere a tre strumenti:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore propone ai creditori un piano di soddisfacimento. È necessario il voto dei creditori.
- Piano del consumatore: destinato a chi ha debiti per esigenze familiari o di consumo; non richiede il voto dei creditori ma l’omologazione del giudice.
- Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore cede i propri beni, ma può ottenere l’esdebitazione dopo tre o cinque anni.
Per presentare la domanda occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e nominare un gestore. Il Ministero della Giustizia sottolinea che l’OCC assiste il debitore nella predisposizione della proposta e nella gestione della procedura . Il successo della procedura può portare a sospendere pignoramenti in corso e a bloccare le azioni esecutive.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento
Quando arriva l’atto di pignoramento, è fondamentale conoscere tempi, diritti e possibili azioni. Di seguito un percorso operativo.
- Verifica della regolarità formale: accertare se l’atto contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. (indicazione del credito, titolo, precetto, beni/crediti pignorati, udienza). Controllare se è stata allegata o depositata la copia conforme del titolo e del precetto nel termine di 30/15 giorni a seconda del tipo di pignoramento .
- Iscrizione a ruolo: entro il termine di legge il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi. Se manca o è tardiva, il debitore può chiedere la dichiarazione di inefficacia dell’atto.
- Dichiarazione del terzo: quando il pignoramento riguarda un creditore terzo (banca, datore di lavoro) è previsto che il terzo renda una dichiarazione entro 10 giorni dall’udienza. Dal 2024, la notificazione può avvenire via PEC; l’assenza di dichiarazione non comporta di per sé responsabilità risarcitoria, ma il terzo può essere condannato al pagamento se non versa le somme dovute.
- Opposizioni all’esecuzione:
- Opposizione ex art. 615 c.p.c.: contesta il diritto del creditore ad agire (es. prescrizione, estinzione del credito). Va proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta vizi formali dell’atto di pignoramento (mancanza di requisiti, difetto di notifica). Va proposta entro 20 giorni dall’atto o dalla conoscenza.
- Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): permette di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro. Dopo la riforma, per la conversione occorre versare un anticipo pari a un sesto del credito ; in precedenza era un quinto. Il giudice stabilisce il saldo in rate fino a 36 mesi. È una soluzione utile per salvare l’immobile pignorato ma richiede risorse immediate.
- Sospensione dell’esecuzione: se vengono presentate opposizioni o se si aderisce a definizioni agevolate, è possibile chiedere al giudice la sospensione del processo esecutivo. Nelle procedure di sovraindebitamento, la presentazione del ricorso e l’ammissione al piano determinano la sospensione automatica di tutte le azioni esecutive.
- Vendita o assegnazione: se non vi sono opposizioni o se queste vengono rigettate, il giudice provvede a vendere il bene o a assegnarlo al creditore. Per i salari e pensioni la quota pignorata viene trattenuta periodicamente.
3. Difese e strategie legali del debitore/donatario
3.1 Contestare la legittimità del pignoramento
La prima linea di difesa consiste nel verificare la legittimità dell’atto e far valere la nullità o l’inefficacia. Le principali eccezioni sono:
- Mancanza dei requisiti dell’atto: se il pignoramento non contiene la descrizione del credito, del titolo esecutivo, del precetto o le indicazioni per l’udienza, è nullo. La notifica deve avvenire nei modi prescritti; l’uso di PEC non autorizzata o la notifica a indirizzi non corretti può determinare l’inesistenza dell’atto.
- Omissione del deposito delle copie conformi: in assenza del deposito entro 15 o 30 giorni, il pignoramento è inefficace . L’eccezione va sollevata nella prima udienza.
- Decadenza dei termini: il pignoramento presso terzi deve essere trascritto entro un anno dalla notifica del precetto per evitare l’estinzione del processo.
- Superamento dei limiti di pignorabilità: se viene trattenuto più di un quinto dello stipendio o non si rispetta la soglia per pensioni e assegni sociali , è possibile contestare l’atto.
- Violazione dell’art. 76 DPR 602/1973: l’espropriazione dell’unica abitazione non è consentita quando l’immobile è non di lusso e costituisce la residenza principale .
3.2 Opposizioni giudiziali e sospensione
Presentare un’opposizione ben strutturata consente di sospendere l’esecuzione e, in molti casi, di chiuderla definitivamente:
- L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) mira a dimostrare che il credito non esiste o è estinto. È applicabile anche per contestare l’intervenuta prescrizione (10 anni per i titoli giudiziali, 5 anni per le cartelle esattoriali). La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la prescrizione si calcola dalla data di notifica della cartella e non subisce sospensioni indefinite.
- L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si fonda su vizi formali (mancata notifica, mancanza di elementi obbligatori, difetti del precetto, erronea indicazione del giudice, mancato deposito delle copie). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto.
Il giudice può concedere la sospensione dell’esecuzione se l’opposizione appare fondata; negli esattoriali la sospensione può essere concessa anche dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di istanza del contribuente.
3.3 Strategia per donazioni e beni vincolati
Chi riceve o compie una donazione deve adottare precauzioni per evitare che l’atto sia aggredito:
- Verificare l’esistenza di debiti pregressi: se al momento della donazione esistono debiti, il creditore può agire in revocatoria entro 5 anni. Il donante dovrebbe attestare che, dopo la donazione, possiede altri beni sufficienti per soddisfare i creditori.
- Dimostrare la buona fede: la Cassazione richiede la scientia damni del debitore e, per gli atti onerosi, la partecipazione del terzo. Il donatario può provare di non essere a conoscenza dei debiti del donante.
- Tempestività: l’azione ex art. 2929‑bis può essere esercitata solo entro un anno dalla trascrizione della donazione ; trascorso l’anno rimane la revocatoria quinquennale. È utile monitorare la data di trascrizione.
- Segregazione patrimoniale lecita: l’utilizzo di fondo patrimoniale per la tutela della famiglia è legittimo se i debiti non riguardano i bisogni della famiglia. Tuttavia, la Cassazione ricorda che il fondo non è uno scudo assoluto; l’esecuzione è ammessa se il debito è collegato ai bisogni familiari .
- Redigere atti notarili conformi: la donazione di immobili richiede atto pubblico e accettazione; la mancata accettazione esplicita può rendere l’atto inefficace e quindi suscettibile di revocatoria.
3.4 Accordi con il creditore e conversione
Se l’opposizione non è possibile o non conviene, è preferibile negoziare con il creditore:
- Piano di rientro: consiste nel concordare rate con il creditore o con l’Agenzia delle Entrate per estinguere gradualmente il debito. Può prevedere la sospensione del pignoramento.
- Definizione agevolata: aderire a rottamazioni e saldo e stralcio riduce l’importo delle sanzioni e degli interessi. Occorre rispettare scrupolosamente le scadenze per non perdere i benefici .
- Conversione del pignoramento: versare un anticipo pari a un sesto del credito e rateizzare il saldo fino a 36 mesi . Questa opzione salva il bene pignorato (ad esempio, l’auto o la casa, purché non si siano già svolte le aste).
- Transazione fiscale: nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento è possibile proporre all’Agenzia una riduzione del carico fiscale in cambio di un pagamento ragionevole. L’accordo è soggetto all’approvazione del giudice.
3.5 Accesso alle procedure di sovraindebitamento
Per chi non può far fronte ai propri debiti, la legge 3/2012 offre strumenti di salvezza:
- Piano del consumatore: dedicato a privati e consumatori che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari. Permette di proporre un piano di pagamento sulla base della capacità reddituale, con possibile falcidia dei debiti e sospensione delle azioni esecutive.
- Accordo di composizione: consente di trattare con tutti i creditori (pubblici e privati) un rimborso parziale. Richiede l’approvazione dei creditori.
- Liquidazione controllata: prevede la cessione dei beni non impignorabili e l’esdebitazione finale. È spesso l’ultima risorsa, ma libera definitivamente il debitore dopo 3‑5 anni.
La procedura è gestita dall’OCC e dal gestore della crisi: i professionisti verificano la fattibilità del piano, redigono la relazione e accompagnano il debitore. L’iscrizione e la presentazione della domanda sospendono i pignoramenti in corso.
3.6 Altri strumenti di tutela patrimoniale
- Assicurazione sulla vita e polizze unit linked: le somme versate in assicurazioni non entrano nell’asse ereditario (art. 1923 c.c.) e sono impignorabili fino al pagamento delle polizze, salvo i premi esagerati. Possono essere un mezzo di protezione del patrimonio.
- Patti di famiglia: consentono di trasferire quote societarie a discendenti senza esporsi a revocatoria; sono soggetti a regole stringenti.
- Usufrutto e diritto di abitazione: attribuire un diritto reale limitato può rendere meno appetibile il bene agli occhi dei creditori, anche se non lo mette al riparo da revocatoria.
- Fondo patrimoniale: come visto, protegge i beni destinati ai bisogni della famiglia purché il debito non sia sorto per quei bisogni .
4. Strumenti alternativi alla vendita: rottamazioni, definizione agevolata e piani di rientro
4.1 Rottamazione e definizione agevolata
La rottamazione-quater introdotta dalla legge 197/2022 consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati alla riscossione fra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo imposta e spese. Sono esclusi interessi e sanzioni. La scadenza per la rata finale è il 30 novembre 2025 (tolleranza fino al 9 dicembre) . Per chi salta una rata, la definizione decade e le somme già versate rimangono acquisite .
Sono state previste anche definizioni agevolate per avvisi bonari, liti pendenti, ravvedimento speciale e saldo e stralcio per debiti fino a 1.000 €.
4.2 Saldo e stralcio delle cartelle
Il saldo e stralcio permette, in presenza di ISEE fino a 20.000 €, di pagare una percentuale ridotta del debito (si applica a imposte e contributi dovuti fino al 2017). È possibile combinare questo istituto con la procedura di sovraindebitamento per azzerare i debiti residui.
4.3 Accordi con banche e finanziarie
I debitori possono trattare con banche e società finanziarie per ridurre interessi di mora, allungare le scadenze o trasformare il debito in piano di rientro. È essenziale presentare un piano credibile con l’ausilio di un consulente e negoziare un accordo scritto. In caso di immobili, si può chiedere la sospensione della vendita per 12 mesi al fine di trovare un acquirente che offra un prezzo migliore.
4.4 Piani del consumatore e accordi di composizione
Nei piani del consumatore e accordi di composizione, il debitore può proporre una falcidia (riduzione) dei debiti. Ad esempio, potrebbe offrire il 20 % dell’importo dovuto suddiviso in rate di 5 anni. Il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore possa effettivamente pagare tale somma. Nel frattempo, tutte le azioni esecutive vengono sospese, inclusi i pignoramenti. Per i crediti tributari, l’Agenzia delle Entrate può votare contro ma il giudice può comunque omologare se la proposta è più conveniente della liquidazione.
4.5 Esdebitazione e riabilitazione
La esdebitazione (art. 282 cod. crisi) consente al debitore, dopo la chiusura della liquidazione, di ottenere la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti. È un istituto fondamentale per ripartire con una situazione economica pulita. L’esdebitazione del debitore incapiente è possibile anche senza liquidazione, ma richiede che il debitore dimostri la mancanza di beni e un comportamento meritevole.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che peggiorano la situazione. Ecco i più frequenti:
- Ignorare gli atti di pignoramento: la notifica dell’atto avvia termini brevi per opporsi; ignorarla significa perdere diritti.
- Trasferire beni all’ultimo minuto: donazioni o vendite simulate per sottrarre beni ai creditori vengono facilmente revocate ex art. 2901 c.c.; anzi, l’art. 2929‑bis permette l’esecuzione diretta .
- Affidarsi a modelli fai‑da‑te: ogni procedura ha formalità stringenti; errori nella redazione di un’opposizione possono portare al rigetto. È indispensabile il supporto di un professionista.
- Omettere la prova del patrimonio residuo: quando si contesta l’eventus damni è necessario dimostrare che il patrimonio dopo la donazione è adeguato .
- Sottovalutare i termini della definizione agevolata: saltare una rata della rottamazione fa decadere tutti i benefici .
- Non valutare la procedura di sovraindebitamento: molti ignorano la possibilità di proporre un piano del consumatore che blocchi i pignoramenti. Questa procedura è accessibile anche a piccoli imprenditori e professionisti.
6. Tabelle di sintesi
6.1 Beni e crediti impignorabili o con limiti
| Categoria | Limiti/Peculiarità | Fonte |
|---|---|---|
| Beni mobili indispensabili | Oggetti sacri, anello nuziale, vestiti, biancheria, mobili indispensabili, alimenti e combustibili per un mese, strumenti di lavoro, armi d’obbligo, animali d’affezione e terapeutici | Art. 514 c.p.c. |
| Crediti alimentari | Totalmente impignorabili salvo autorizzazione del tribunale | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendi e pensioni | Pignorabili nei limiti di 1/5; pensioni impignorabili fino a doppio assegno sociale (circa 1.000 €) e, se versate in banca, impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale | Art. 545 c.p.c. |
| Pignoramento esattoriale di pensioni | Quota ridotta: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 fino a 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €; massimo 40 % per più creditori | DPR 602/1973 art. 72‑ter |
| Unica abitazione | Non espropriabile se non di lusso, residenza principale e debito <120.000 € | DPR 602/1973 art. 76 |
6.2 Termine per iscrizione a ruolo e depositi
| Tipologia di pignoramento | Termini e adempimenti | Fonte |
|---|---|---|
| Pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) | Deposito di copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro 30 giorni dalla consegna, pena l’inefficacia del pignoramento | D.lgs. 164/2024 |
| Pignoramento immobiliare (art. 557 c.p.c.) | Deposito di copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto e della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna | D.lgs. 164/2024 |
| Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis DPR 602/1973) | Effetti estesi ai crediti futuri maturati nei successivi 60 giorni | Cass. 28520/2025 |
| Revocatoria ordinaria | Prescrizione quinquennale dalla data dell’atto | Art. 2901 c.c. |
| Azione ex art. 2929‑bis c.c. | Pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto | Art. 2929‑bis c.c. |
6.3 Procedure di sovraindebitamento
| Procedura | Caratteristiche principali | Vantaggi |
|---|---|---|
| Piano del consumatore | Destinato a consumatori e privati; non richiede l’accordo dei creditori; piano di rimborso in base alla capacità reddituale | Sospende i pignoramenti; consente falcidia del debito |
| Accordo di composizione | Richiede il voto dei creditori; può prevedere la falcidia e la dilazione del debito | Permette di trattare con tutti i creditori, inclusi Fisco e banche |
| Liquidazione controllata | Il debitore liquida i beni e ottiene l’esdebitazione finale | Sospende le esecuzioni; consente ripartire senza debiti |
7. FAQ – Domande frequenti
1. Una donazione fatta anni prima può essere aggredita dai creditori?
Dipende dalla data: l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in 5 anni dall’atto . L’azione ex art. 2929‑bis può essere esercitata solo entro un anno dalla trascrizione . Se il credito è successivo all’atto, la Cassazione richiede un dolo specifico del debitore .
2. Come si difende il donatario quando il Fisco avvia un pignoramento sul bene donato?
Può proporre opposizione, dimostrando che il credito è successivo all’atto e che non vi è stato pregiudizio della garanzia patrimoniale. Se il pignoramento avviene ex art. 2929‑bis, può eccepire la mancanza del titolo esecutivo o l’assenza di trascrizione entro un anno.
3. Il debito tributario contratto per attività d’impresa consente di aggredire il fondo patrimoniale?
Sì, la Cassazione ha precisato che conta la relazione tra debito e bisogni familiari . Se l’imposta deriva dall’attività che sostiene la famiglia, il fondo può essere aggredito.
4. Posso salvare l’unica casa da un pignoramento fiscale?
L’Agenzia non può espropriare l’unica casa se non è di lusso e costituisce la residenza principale; tuttavia può iscrivere ipoteca e pignorare altri beni .
5. Quando è possibile la conversione del pignoramento?
È possibile prima che sia disposta la vendita. Occorre versare un anticipo pari a un sesto del credito e chiedere al giudice di convertire il pignoramento in somma di denaro rateizzabile.
6. La donazione fatta a un figlio minorenne è revocabile per debiti futuri?
L’atto resta valido tra le parti, ma può essere reso inefficace verso i creditori attraverso la revocatoria o l’azione ex art. 2929‑bis. La protezione conferita dalla minore età del donatario non impedisce l’azione.
7. Cosa succede se il creditore non deposita le copie conformi entro i termini?
Il pignoramento è inefficace . Il debitore può sollevare l’eccezione e ottenere l’estinzione del processo esecutivo.
8. Il terzo (ad es. la banca) è responsabile se non rende la dichiarazione?
Per la disciplina previgente la Cassazione ha escluso la responsabilità risarcitoria . Con la riforma Cartabia il terzo resta obbligato a versare le somme dovute; la mancata dichiarazione può comportare condanna alle spese ma non un risarcimento automatico.
9. È possibile pignorare i crediti futuri su un conto corrente?
Sì. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento esattoriale può estendersi alle somme accreditate dopo la notifica dell’ordine per un periodo di 60 giorni .
10. Gli assegni familiari e di maternità sono pignorabili?
Gli assegni familiari e di maternità sono trattati come crediti di natura assistenziale e rientrano tra i crediti impignorabili o con forti limiti, simili a quelli previsti per le pensioni.
11. Come posso evitare una revocatoria?
Assicurandoti che, al momento della donazione, il tuo patrimonio residuo sia sufficiente per soddisfare i creditori; redigendo l’atto con clausole che attestino la provenienza dei beni e l’assenza di debiti; depositando l’atto in forma autentica e conservando documentazione contabile.
12. Qual è la differenza tra revocatoria e art. 2929‑bis?
La revocatoria richiede un giudizio ordinario per accertare i presupposti e si prescrive in 5 anni ; l’art. 2929‑bis consente l’esecuzione diretta entro un anno dalla trascrizione . Il primo rimedio resta utilizzabile quando il secondo non è più esperibile.
13. Se ricevo un atto di pignoramento esattoriale, posso rateizzare?
Sì, è possibile chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate; ciò sospende le procedure di pignoramento ma richiede il pagamento puntuale delle rate. È inoltre possibile aderire alla rottamazione o al saldo e stralcio se aperti.
14. Posso continuare a utilizzare il conto corrente durante il pignoramento?
Dopo la notifica del pignoramento presso terzi, la banca deve bloccare le somme fino a concorrenza del credito. Tuttavia, le somme future possono essere accreditate e utilizzate solo per la parte non pignorata. Nel pignoramento esattoriale, tutte le somme entrate nei 60 giorni vengono prelevate .
15. La revoca della donazione per ingratitudine è frequente?
L’art. 800 c.c. prevede che la donazione possa essere revocata solo per ingratitudine o sopravvenienza di figli . Per ingratitudine occorre che il donatario commetta atti gravi come previsto dagli art. 463 e 801 c.c. . Tuttavia, queste cause non proteggono dagli atti dei creditori.
16. Quanto tempo dura una procedura di sovraindebitamento?
La durata varia: un piano del consumatore può concludersi in pochi mesi; la liquidazione controllata dura dai 3 ai 5 anni. Durante la procedura, i pignoramenti sono sospesi.
17. Che differenza c’è tra OCC e Curatore fallimentare?
L’OCC opera nelle procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili; il curatore fallimentare opera nelle procedure concorsuali tradizionali. Entrambi sono nominati dal tribunale ma svolgono ruoli diversi.
18. Posso rinunciare a una donazione per evitare il pignoramento?
La rinuncia alla donazione è un atto retroattivo che richiede accettazione del donante e deve essere trascritta. Tuttavia, se pende un’azione revocatoria, la rinuncia potrebbe essere considerata un’ulteriore disposizione suscettibile di revoca.
19. È possibile donare un bene gravato da ipoteca?
Sì, ma il donatario subentra nella posizione di terzo datore di ipoteca. Se il debito non viene pagato, la banca potrà aggredire il bene ipotecato.
20. Cosa succede se il terzo versa le somme dopo la scadenza dei 60 giorni?
Nel pignoramento esattoriale, il versamento tardivo non libera il terzo; la banca potrebbe essere responsabile degli interessi o delle sanzioni. È consigliabile versare tempestivamente le somme dovute.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Esempio 1 – Donazione di immobile e revocatoria
Scenario: Tizio dona al figlio Caio una casa del valore di 200.000 € nel gennaio 2024. Nel marzo 2025 riceve una cartella esattoriale da 80.000 € riferita a debiti fiscali del 2021. L’Agenzia delle Entrate notifica un pignoramento ex art. 2929‑bis sul bene donato nel dicembre 2025.
Analisi:
- Il credito (2021) è anteriore alla donazione (2024).
- L’azione ex art. 2929‑bis può essere esercitata entro un anno dalla trascrizione (donazione trascritta a gennaio 2024 → termine gennaio 2025). Nel dicembre 2025 il termine è scaduto; l’Agenzia non può agire ex 2929‑bis.
- Resta la revocatoria ordinaria, che si prescrive in 5 anni (fino a gennaio 2029). Il Fisco può agire in giudizio chiedendo la dichiarazione di inefficacia. L’onere di provare l’eventus damni grava sul Fisco; Tizio può difendersi dimostrando di possedere altri beni adeguati o che il valore dell’immobile non è essenziale per la garanzia .
Possibile difesa: Tizio può depositare documentazione che attesti la sufficienza del patrimonio residuo e contestare la scientia damni. Se Tizio dimostra di non avere voluto frodare il Fisco, invocando la posizione favorevole delle Sezioni Unite 2025 (dolo specifico necessario per atti anteriori al credito) , la revocatoria potrebbe essere respinta.
8.2 Esempio 2 – Pignoramento di conto corrente e stipendio
Scenario: Sempronio ha un debito di 20.000 € con un creditore privato, che notifica un pignoramento presso la banca il 1° agosto 2025. Sul conto corrente ci sono 3.000 € e lo stipendio mensile accreditato è 1.800 €.
Effetti:
- La banca blocca l’intero saldo (3.000 €) e trattiene un quinto dello stipendio ogni mese. Se la banca riceve l’ordine esattoriale, bloccherà l’intero saldo e preleverà tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Se invece il pignoramento è ordinario, preleverà solo il quinto.
- Se il creditore non iscrive a ruolo depositando le copie conformi entro 30 giorni, il pignoramento è inefficace . Sempronio può chiedere la restituzione delle somme.
Possibile difesa: Sempronio può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. se il credito è prescritto e opposizione ex art. 617 c.p.c. se mancano i requisiti formali. Può inoltre chiedere la conversione, versando un anticipo di circa 3.333 € (un sesto di 20.000 €) e rateizzare il saldo. .
8.3 Esempio 3 – Sovraindebitamento con più creditori
Scenario: Rosa è una commerciante in difficoltà: debiti fiscali per 50.000 €, mutuo residuo di 100.000 €, finanziamenti per 30.000 €. Non riesce a pagare e teme il pignoramento della casa.
Soluzione: Rosa può accedere alla procedura di sovraindebitamento. Con l’assistenza dell’OCC, propone un accordo di composizione offrendo ai creditori il 40 % del debito pagabile in 5 anni e la liquidazione di un negozio secondario. Durante l’omologazione, tutte le azioni esecutive sono sospese. Se l’accordo è approvato, Rosa evita il pignoramento; se non può pagare, potrà accedere alla liquidazione controllata e ottenere l’esdebitazione dopo cinque anni. L’intervento di un professionista è essenziale per predisporre un piano realistico.
Conclusione
Il pignoramento e la donazione dei beni sono temi complessi che intrecciano norme di procedura civile, diritto civile, diritto tributario e interventi legislativi recenti. L’esperienza pratica insegna che il debitore non deve mai sottovalutare la notifica di un atto di pignoramento né compiere donazioni o atti dispositivi in prossimità di debiti; la legge e la giurisprudenza attribuiscono al creditore strumenti rapidi e incisivi, come l’azione ex art. 2929‑bis e il pignoramento esattoriale. Al contempo, esistono tutele importanti: l’elenco dei beni e crediti impignorabili , la protezione della prima casa , i limiti di un quinto sui redditi, la necessità di depositare le copie conformi entro termini rigidi .
Le ultime riforme e sentenze forniscono spunti di difesa. La Cassazione n. 1898/2025 eleva l’onere probatorio del creditore per atti anteriori al sorgere del credito ; le pronunce del 2024–2025 sulla revocatoria del fondo patrimoniale e sulla mancata dichiarazione del terzo tutelano maggiormente il debitore; il d.lgs. 164/2024 richiede la scrupolosa osservanza dei termini e dei depositi, pena l’inefficacia . Strumenti come la conversione del pignoramento, la rottamazione-quater , il saldo e stralcio e le procedure di sovraindebitamento offrono vie concrete per evitare la vendita dei beni e ottenere uno sconto sul debito.
In ogni situazione, la tempestività e la competenza sono determinanti. Affrontare una procedura esecutiva senza l’assistenza di un professionista espone a errori formali e sostanziali che possono costare cari. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare gli atti, valutare la strategia difensiva più adatta, presentare opposizioni, ricorsi e istanze di sospensione, negoziare piani di rientro o accompagnare nelle procedure di sovraindebitamento.
📞 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.