Come difendersi dal pignoramento per debiti fiscali: guida

Introduzione

Il pignoramento per debiti fiscali è uno degli strumenti più temuti del sistema di riscossione: consente all’agente della riscossione di aggredire direttamente i beni del debitore per soddisfare crediti erariali, previdenziali o di altro ente pubblico. Nel corso degli anni questa procedura è stata rafforzata da norme che consentono all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di bloccare conti correnti, stipendi, pensioni o altri crediti senza dover ricorrere al giudice. I contribuenti spesso commettono errori gravi: sottovalutano i termini per agire, ignorano le tutele previste dalla legge, trascurano le opportunità di definizione agevolata o l’accesso a procedure di sovraindebitamento. Altre volte non comprendono che, dietro l’apparente invincibilità della cartella, si nascondono vizi formali che consentono di annullare l’intera procedura.

Il presente articolo – redatto con taglio professionale ma divulgativo – intende fornire un quadro completo e aggiornato (dicembre 2025) su come difendersi dal pignoramento per debiti fiscali. Saranno analizzati sia il contesto normativo (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 46/1999, art. 545 c.p.c., Legge 3/2012 e successive modifiche) sia la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Verrà descritta la procedura passo‑passo dalla notifica dell’atto alla vendita forzata, saranno proposte strategie difensive, strumenti alternativi (rottamazioni, rateizzazioni, sovraindebitamento, composizione negoziata), errori da evitare, simulazioni pratiche e una sezione di domande frequenti. Il tono è orientato al debitore: l’obiettivo non è suggerire come sottrarsi al fisco ma come far valere i propri diritti in un settore che spesso vede il cittadino in posizione debole.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza su tutto il territorio nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (ora riordinata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste privati e imprese nella difesa contro l’Agente della riscossione: analisi degli atti, verifiche dei termini di decadenza e prescrizione, predisposizione di ricorsi davanti alle Commissioni Tributarie, istanze di sospensione dell’esecuzione, trattative per piani di rientro, domande di definizione agevolata o di esdebitazione. L’approccio è pragmatico: ogni situazione viene studiata per individuare la via più rapida e meno onerosa per il contribuente.

Come possiamo aiutarti:

  • Analisi legale gratuita dell’atto di pignoramento o della cartella: controllo di vizi formali e sostanziali, prescrizione, competenza, notifica.
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi alla Commissione Tributaria contro cartelle o intimazioni, opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice civile.
  • Sospensioni e trattative: richiesta di sospensione amministrativa della riscossione, rateizzazioni ex art. 19 D.P.R. 602/1973, piani di rientro su misura.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: adesione alle definizioni agevolate (rottamazioni), stralcio di mini‑cartelle, procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione), composizione negoziata per le imprese.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per affrontare il pignoramento fiscale è indispensabile comprendere le fonti normative che disciplinano la riscossione coattiva e la tutela del debitore. Di seguito vengono analizzati gli articoli di legge, i decreti e le sentenze più significativi, con riferimento alla disciplina vigente a dicembre 2025.

1.1 Disciplina generale della riscossione: D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 46/1999

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 contiene le norme sulla riscossione delle imposte sul reddito e rappresenta la “spina dorsale” dell’espropriazione fiscale. L’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha esteso le disposizioni del D.P.R. 602/1973 alla riscossione coattiva delle entrate delle amministrazioni statali, enti pubblici e regioni, sancendo che la riscossione è effettuata mediante ruolo . Il ruolo è l’elenco dei contribuenti e degli importi da riscuotere; una volta formato, viene affidato all’agente della riscossione che procede all’emissione della cartella di pagamento.

1.1.1 Articolo 50 D.P.R. 602/1973 – Avviso di pagamento e avvio dell’esecuzione

Prima di avviare l’espropriazione l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo. Se il debitore non paga entro 60 giorni dalla notifica, l’agente può procedere con l’esecuzione forzata. L’art. 50 prevede che la cartella vale come titolo esecutivo e precetto e che, se l’agente non inizia l’esecuzione entro un anno dalla notifica, deve inviare una intimazione di pagamento che concede altri 5 giorni per evitare l’espropriazione . Tale disposizione impone un termine di decadenza: se trascorre più di un anno senza che l’agente notifichi l’intimazione, perde la possibilità di procedere sulla base di quella cartella.

1.1.2 Pignoramento presso terzi: articoli 72, 72‑bis, 72‑ter D.P.R. 602/1973

Il pignoramento presso terzi consente all’agente della riscossione di espropriare i crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi (banche, datori di lavoro, committenti). Le principali norme sono:

  • Art. 72-bis: disciplina il pignoramento speciale dei crediti verso terzi. L’agente può notificare al terzo l’ordine di pagare le somme dovute al debitore entro 60 giorni per gli importi già scaduti e successivamente alla loro scadenza per gli importi futuri . L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’ente di riscossione. Se il terzo non adempie, si applica l’art. 72 comma 2 (responsabilità del terzo inadempiente). L’articolo è stato interpretato come una procedura esecutiva extragiudiziale: non richiede l’intervento del giudice, ma produce gli stessi effetti di un pignoramento giudiziale.
  • Art. 72‑ter: stabilisce i limiti di pignorabilità dei salari, stipendi, pensioni e altre indennità. Le somme dovute a titolo di emolumento da rapporto di lavoro o pensione possono essere pignorate nella misura di un decimo se l’importo è fino a 2.500 euro, un settimo se è compreso tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto se supera 5.000 euro . L’agente può acquisire informazioni su stipendi e pensioni accedendo alle banche dati dell’INPS.
  • Art. 73 e 74: disciplinano la procedura per pignorare beni mobili o crediti detenuti da terzi. L’agente intima al terzo di consegnare i beni entro 30 giorni; in mancanza, procede alla vendita forzata secondo le norme dell’esecuzione .

1.1.3 Limiti all’espropriazione: art. 545 c.p.c.

L’art. 545 del codice di procedura civile elenca crediti impignorabili e parzialmente pignorabili. Sono completamente impignorabili prestazioni assistenziali, assegni di maternità, assegni di invalidità, arretrati di cassa integrazione, ecc. Per salari, stipendi e pensioni la legge distingue:

  • per debiti fiscali e contributivi è pignorabile un quinto della retribuzione o pensione netta; nel caso di pignoramenti multipli l’ammontare totale non può superare metà della retribuzione ;
  • per debiti alimentari il limite è fissato dal giudice in base alle esigenze del creditore e del debitore;
  • per somme depositate su conto corrente, la parte impignorabile corrisponde a tre volte l’assegno sociale per le somme accreditate prima del pignoramento, mentre sulle somme accreditate dopo si applicano i limiti ordinari .

Eventuali pignoramenti che violino tali limiti sono inefficaci per la parte eccedente e il giudice può rilevare d’ufficio l’inefficacia .

1.1.4 Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2011 – Ritenute sui pignoramenti

La circolare n. 8/E del 3 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate (aggiornata con provvedimenti successivi) ha chiarito che il terzo erogatore che paga una somma in seguito a pignoramento deve applicare una ritenuta del 20 % a titolo di acconto Irpef quando ricorrono tre condizioni: la somma è assoggettata a ritenuta per altre norme, il creditore pignoratizio è soggetto Irpef e il terzo è sostituto d’imposta . La circolare richiama gli artt. 543 e 545 c.p.c. sul pignoramento presso terzi e conferma che la notifica dell’atto di pignoramento costituisce l’ordine di pagamento al terzo . Il mancato versamento o l’errata applicazione della ritenuta espone il terzo a responsabilità.

1.2 Annullamento automatico dei piccoli debiti: stralcio 1.000 € e 5.000 €

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure straordinarie di stralcio automatico per eliminare vecchi crediti di modesto importo, riducendo il carico degli agenti della riscossione.

1.2.1 Stralcio dei debiti fino a 1.000 € (art. 4 D.L. 119/2018)

L’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito dalla L. 136/2018) ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro – comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La norma non richiedeva alcuna manifestazione di volontà: lo stralcio operava d’ufficio e ha riguardato oltre 12 milioni di cartelle . Il limite di 1.000 euro si riferisce a ciascun singolo carico iscritto a ruolo; non si considera l’importo complessivo della cartella . Sono stati annullati i carichi anche se erano inseriti in procedure di definizione agevolata (rottamazioni). Restano salvi gli interessi di mora e l’aggio della riscossione, che non rientrano nel limite .

1.2.2 Stralcio dei debiti fino a 5.000 € (art. 4, commi 4‑10 D.L. 41/2021)

L’emergenza Covid‑19 ha portato a un ulteriore condono: l’art. 4, commi 4‑10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito nella L. 69/2021, cd. Decreto Sostegni) prevede l’annullamento automatico dei debiti residui, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro (capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni) per i carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 . L’annullamento riguarda:

  • Persone fisiche con reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro ;
  • Soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese, enti) con reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro .

Il decreto ministeriale stabilisce le modalità e le date dell’annullamento; fino a tali date la riscossione dei debiti sospesi è bloccata e sono sospesi i termini di prescrizione . Restano esclusi dallo stralcio: i debiti per recupero di aiuti di Stato, crediti della Corte dei conti, multe penali, risorse proprie dell’Unione europea e Iva all’importazione .

1.2.3 Rottamazione-quater (Definizione agevolata 2023)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252 della L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto la rottamazione‑quater per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti possono estinguere i carichi versando solo capitale e spese di notifica, senza interessi, sanzioni e aggio . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un massimo di 18 rate (5 anni): le prime due rate (10 % ciascuna) scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le successive con cadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre . Sulle rate si applicano interessi al 2 % annuo . Per aderire era necessario presentare la domanda entro il 30 aprile 2023 e indicare eventuali pendenze giudiziarie; il versamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive in corso e sospende le nuove fino alla scadenza . La legge stabilisce che non è considerato inadempiente ai fini del Durc chi aderisce alla definizione . Sebbene il termine per aderire sia scaduto, molte posizioni pendenti a dicembre 2025 sono ancora coperte dall’agevolazione, purché siano rispettate le scadenze.

1.3 Sovraindebitamento e composizione delle crisi

La legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente a consumatori, imprenditori minori, start‑up innovative, professionisti e enti del Terzo settore di uscire da situazioni di sovraindebitamento attraverso tre procedure: piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. La legge definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e le proprie risorse prontamente liquidabili . Il debitore può presentare una proposta di accordo con i creditori con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ; il piano può prevedere dilazioni, falcidie, garanzie di terzi e la cessione di beni a un liquidatore . Una volta depositata la domanda, il giudice può sospendere le azioni esecutive e i pignoramenti fino a 120 giorni . Questa sospensione consente al debitore di bloccare i pignoramenti fiscali mentre negozia un piano di pagamento; la procedura è particolarmente utile per debitori senza i requisiti per la rottamazione o lo stralcio.

1.4 Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno emanato diverse pronunce che incidono sui diritti del contribuente esecutato.

1.4.1 Notifica e prescrizione: Cass. n. 16743/2024

Con l’ordinanza 17 giugno 2024, n. 16743, la Cassazione ha stabilito che l’intimazione di pagamento non è tra gli atti elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario). Pertanto il contribuente non è obbligato a impugnare l’intimazione e può far valere la prescrizione del credito anche successivamente . La Corte ha anche ricordato che l’intimazione di pagamento è un atto di sollecito che interrompe la prescrizione ma non comporta la decadenza del diritto a impugnare; inoltre, richiama le disposizioni sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (art. 4 D.L. 119/2018) e sullo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro introdotto nel 2021 .

1.4.2 Pignoramento di conti correnti: Cass. n. 28520/2025

La sentenza 27 ottobre 2025, n. 28520, rappresenta un punto di svolta per il pignoramento speciale dei crediti su conto corrente. La Corte ha affermato che, in applicazione dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca terza pignorata deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche le somme accreditate entro 60 giorni, anche se il conto era a zero o in negativo alla data del pignoramento . Secondo la Corte, questo pignoramento costituisce una vera e propria procedura esecutiva, benché extragiudiziale; l’ordine impartito alla banca comporta il trasferimento della titolarità del credito in favore dell’erario anche per le somme future maturate nel periodo di 60 giorni . La decisione sottolinea che la disciplina vigente sarà sostituita dal Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) dal 1º gennaio 2026, ma le nuove disposizioni riproducono sostanzialmente gli stessi principi .

1.4.3 Limite del mini‑stralcio: Cass. n. 17966/2020

La Cassazione ha precisato, con la sentenza 27 agosto 2020, n. 17966, che il limite di 1.000 euro per lo stralcio di cui all’art. 4 D.L. 119/2018 si riferisce alla somma dei carichi omogenei risultanti da ciascuna cartella e non al singolo carico isolato . Pertanto, se una cartella contiene più debiti di natura omogenea (es. solo tributi erariali o solo contributi previdenziali), bisogna sommarne gli importi per verificare il superamento della soglia.

1.4.4 Ulteriore giurisprudenza rilevante

  • Pignoramento e opposizione: diverse sentenze riconoscono al contribuente la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando contesta l’inesistenza del titolo o la prescrizione del credito, e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali dell’atto.
  • Soglia di impignorabilità: la Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di rispettare la soglia minima vitale nelle pensioni (sentt. 174/2016 e 234/2022), richiamando l’art. 38 della Costituzione.
  • Competenza del giudice tributario: le Sezioni Unite hanno chiarito che le controversie relative alla legittimità della cartella e dell’intimazione appartengono al giudice tributario, mentre l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi per vizi esecutivi compete al giudice ordinario (Cass., SU, n. 4090/2017).

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

Conoscere la sequenza degli atti e i termini è fondamentale per attivare tempestivamente le difese. Di seguito si riporta una guida pratica alle fasi dell’espropriazione fiscale.

2.1 Notifica della cartella o dell’avviso di accertamento esecutivo

L’agente della riscossione avvia la procedura notificando al debitore:

  1. Cartella di pagamento: è emessa sulla base del ruolo consegnato dall’ente impositore. Deve contenere l’indicazione del tributo o della contribuzione, l’anno d’imposta, l’importo, le sanzioni e gli interessi. Può essere notificata tramite servizio postale, messo notificatore, PEC o messo comunale. La notifica deve avvenire entro termini di decadenza specifici (ad esempio 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per l’Irpef).
  2. Avviso di accertamento esecutivo: in alcuni casi l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento che costituisce titolo esecutivo; trascorsi 60 giorni dalla notifica, diventa immediatamente eseguibile e non necessita di cartella.

2.2 Decorso dei 60 giorni: decisione del debitore

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso il debitore ha tre opzioni:

  1. Pagare integralmente. Può avvalersi di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 (generalmente fino a 72 rate mensili o 120 per le situazioni di grave difficoltà). È essenziale presentare la richiesta prima della scadenza dei 60 giorni per evitare l’iscrizione di ipoteche o fermi.
  2. Chiedere la sospensione amministrativa: se ritiene che il debito sia prescritto, pagato o non dovuto, può presentare istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, allegando la documentazione che prova il motivo (ad esempio una copia del pagamento o della sentenza che annulla il tributo). L’ente ha 220 giorni per verificare e rispondere.
  3. Impugnare: può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni avverso la cartella o l’avviso. Se l’atto contiene vizi formali (mancanza di motivazione, carenza di delega, errata notifica) oppure se il debito è prescritto, l’impugnazione è il mezzo più efficace per far dichiarare l’inesistenza del credito. Il ricorso sospende l’esecutività solo se il giudice concede la sospensione cautelare.

2.3 Scaduto il termine: intimazione di pagamento (art. 50)

Se il contribuente non paga né impugna, l’agente della riscossione può – ma non è obbligato – inviare un’intimazione di pagamento che concede 5 giorni per adempiere prima di procedere con l’esecuzione. Tale intimazione deve essere notificata entro un anno dalla cartella; in caso contrario l’agente non può proseguire l’esecuzione sulla base di quella cartella .

2.4 Iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo e misure cautelari

Prima del pignoramento l’agente può adottare misure cautelari:

  • Iscrizione di ipoteca: sui beni immobili del debitore se il debito supera 20.000 euro. L’ipoteca è una garanzia ma non comporta l’immediata vendita; può essere impugnata se il debito è prescritto o se non sussistono i presupposti (per esempio se il debito è inferiore alla soglia).
  • Fermo amministrativo: sui veicoli se il debito supera 100 euro. Impedisce la circolazione ed è spesso accompagnato da spese di notifica. Il fermo può essere sospeso con la rateizzazione o lo stralcio.
  • Ghiaccio sul conto corrente (blocco): l’agente può chiedere alla banca di bloccare le somme depositate prima ancora della notifica del pignoramento. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, tale misura è illegittima se non preceduta dalla notifica dell’atto di pignoramento.

2.5 Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è l’atto con cui l’agente ordina al terzo (di solito una banca o il datore di lavoro) di non pagare più il debitore ma di versare a lui le somme dovute. La procedura è diversa a seconda che si tratti di crediti di lavoro/pensione o altri crediti.

2.5.1 Pignoramento di stipendi e pensioni

L’agente notifica al datore di lavoro o all’INPS un ordine di pagamento. Il terzo deve trattenere le somme secondo i limiti di legge: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto oltre i 5.000 € . L’INPS, con la circolare n. 130/2025, ha ribadito che solo l’ente può disporre il pignoramento delle proprie prestazioni e che, in caso di pignoramenti multipli, si applica l’ordine cronologico e la prorata se gli atti arrivano nello stesso giorno . Le somme accreditate su conto corrente prima del pignoramento godono di una franchigia pari a tre volte l’assegno sociale .

2.5.2 Pignoramento di conti correnti e altri crediti

Per i conti correnti la banca deve bloccare e versare le somme indicate nell’atto di pignoramento. Secondo la Cassazione n. 28520/2025, la banca deve versare non solo il saldo al momento della notifica, ma anche le somme che si maturano entro 60 giorni . La disciplina (art. 72‑bis) permette di procedere senza passare dal giudice. Il terzo ha l’obbligo di rispondere all’agente comunicando se esistono crediti pignorabili; in caso di omissione risponde nei limiti del debito .

2.5.3 Pignoramento di beni mobili presso il debitore

Se il debitore non ha crediti verso terzi o se questi sono insufficienti, l’agente può procedere al pignoramento dei beni mobili presenti nella casa o nell’azienda. L’ufficiale della riscossione redige un verbale, individua i beni e li inventaria. Il debitore può evitare l’asportazione pagando in loco o sottoscrivendo un piano di rientro. Trascorsi i termini di legge, l’agente procede alla vendita o all’assegnazione dei beni, seguendo la procedura prevista dagli artt. 73 e 74 .

2.6 Vendita e assegnazione dei beni

Se il pignoramento riguarda beni mobili, l’agente può procedere alla vendita senza autorizzazione del giudice, depositando gli atti presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Per i beni immobili (non molto frequente per debiti fiscali, salvo importi elevati) si applicano le norme del codice di procedura civile; l’immobile può essere venduto all’asta o assegnato al creditore.

3. Difese e strategie legali

Il debitore non è privo di tutela: la legge prevede numerose possibilità per contestare il pignoramento o per definire la posizione debitoria in modo sostenibile. Di seguito sono illustrate le principali strategie.

3.1 Verifica preliminare dell’atto

Prima di decidere come agire è fondamentale analizzare l’atto ricevuto (cartella, intimazione, pignoramento). Elementi da verificare:

  • Legittimità della notifica: la cartella deve essere notificata nei modi e nei tempi previsti (a mezzo posta, PEC o messo). Notifiche inesistenti o nulle (ad esempio a un indirizzo errato o via PEC non valida) comportano l’invalidità dell’atto.
  • Prescrizione del credito: i tributi si prescrivono generalmente in 10 anni (imposte erariali) o 5 anni (contributi INPS, multe). Se dopo l’ultima notifica o atto interruttivo sono trascorsi i termini, il debito è prescritto. L’ordinanza n. 16743/2024 ha ribadito che il contribuente può far valere la prescrizione anche dopo aver ricevuto l’intimazione .
  • Decadenza: la cartella deve essere emessa entro precisi termini rispetto all’anno di imposta o alla violazione. Per molte imposte la decadenza scatta entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
  • Vizi formali: mancanza di sottoscrizione, errori sul soggetto, importi inesatti, mancata indicazione del responsabile del procedimento. Tali vizi possono comportare l’annullamento dell’atto.

3.2 Ricorso alla Commissione Tributaria

Se il debito è contestato nel merito (per esempio perché l’imposta non è dovuta, l’importo è errato, la sanzione è illegittima), il mezzo principale è il ricorso alla giurisdizione tributaria. Deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione se ricorrono gravi e fondati motivi (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La Commissione decide sulla sospensione con ordinanza. Se la sospensione è concessa, l’agente non può procedere con il pignoramento.

3.3 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Se il contribuente non contesta il merito del tributo ma l’esistenza del titolo esecutivo (ad esempio perché il debito è prescritto o già pagato) può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., davanti al giudice ordinario. L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto e mira a far dichiarare l’inesistenza del diritto dell’ente a procedere. Se invece si contestano vizi formali dell’atto di pignoramento (mancata indicazione del titolo, violazione dei limiti di pignorabilità, difetto di sottoscrizione), si propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche davanti al giudice ordinario. In entrambi i casi è possibile chiedere la sospensione del pignoramento.

3.4 Sospensione amministrativa per errore o pagamento effettuato

Nel caso in cui la cartella sia stata già pagata, interessi un soggetto deceduto o riguardi importi già annullati (ad esempio da una definizione agevolata o da un mini‑stralcio), è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la sospensione amministrativa dell’esecuzione. La domanda deve essere motivata e corredata da documenti. L’agenzia è tenuta a inoltrare la richiesta all’ente creditore; se quest’ultimo conferma l’errore, il debito viene sgravato.

3.5 Rateizzazione e piani di rientro

Se il debitore riconosce il debito ma non riesce a pagare in un’unica soluzione, può richiedere una rateizzazione:

  • Rateizzazione ordinaria: l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di rateizzare i debiti fino a 72 rate mensili (6 anni). Per importi inferiori a 120.000 euro non è necessario presentare documentazione economica; per importi maggiori serve dimostrare la temporanea difficoltà economica.
  • Rateizzazione straordinaria: fino a 120 rate mensili (10 anni) se il debitore versa in comprovata grave difficoltà economica. Occorre presentare l’ISEE o bilanci.
  • Piani di rientro personalizzati: in alcuni casi l’agente accetta piani alternativi, prevedendo ad esempio la cessione di un bene o la rinuncia a contenzioso. L’adesione sospende le misure esecutive.

3.6 Stralcio e definizione agevolata

Come visto al paragrafo 1.2, è possibile beneficiare di annullamenti automatici (stralcio 1.000 € e 5.000 €) o di definizioni agevolate (rottamazione‑quater). Anche se i termini per presentare domanda sono scaduti, è importante verificare se il debito rientra nelle ipotesi di stralcio: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha proceduto d’ufficio all’annullamento, ma può essere opportuno verificare se la cartella è stata effettivamente cancellata e richiedere lo sgravio.

3.7 Procedure di sovraindebitamento

Quando il debitore è sopraffatto da più debiti e non può farvi fronte, può rivolgersi a un OCC per avviare una procedura di sovraindebitamento. Tre sono gli strumenti principali:

  1. Piano del consumatore: riservato ai consumatori; prevede il pagamento parziale dei debiti in un arco di tempo definito. Il piano è omologato dal tribunale e vincola i creditori, che non possono più procedere con pignoramenti .
  2. Concordato minore: per imprenditori minori e professionisti. Consiste in un accordo con i creditori che può prevedere la falcidia dei debiti e la cessione di beni. Una volta omologato, gli atti esecutivi vengono sospesi e i debiti tributari possono essere ridotti.
  3. Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione tutti i beni e viene liberato dalle obbligazioni residue al termine della procedura. Al termine, può chiedere l’esdebitazione.

3.8 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese è disponibile la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021, che consente di avviare una procedura gestita da un esperto (spesso un avvocato o commercialista iscritto agli elenchi, come l’Avv. Monardo) per negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione. L’accesso alla procedura comporta, su richiesta, la sospensione di azioni esecutive e misure cautelari (incluse quelle dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) per una durata indicata dal tribunale. È particolarmente utile per le PMI in crisi temporanea ma solvibile.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alla difesa giudiziale, esistono strumenti che permettono di ridurre o estinguere il debito a condizioni vantaggiose. Ecco i principali.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Dal 2016 il legislatore ha introdotto varie edizioni di rottamazione delle cartelle: rottamazione 1, rottamazione‑bis, rottamazione‑ter, saldo e stralcio 2019, rottamazione‑quater (2023) e ulteriori proroghe. La caratteristica comune è la possibilità di pagare solo la quota capitale del tributo e le spese di notifica, escludendo interessi e sanzioni. Le rateizzazioni sono estese nel tempo e il pagamento puntuale di tutte le rate è condizione essenziale per mantenere i benefici.

Il governo ha varato nel 2025 un nuovo disegno di legge per la rottamazione‑quinquies (non ancora approvato a dicembre 2025), con possibilità di definire carichi affidati dal 2023 al 2024. È consigliabile monitorare le modifiche legislative e rivolgersi a un professionista per verificare l’idoneità al beneficio.

4.2 Saldo e stralcio per le persone fisiche in difficoltà

Con il “saldo e stralcio” 2019 (art. 1, commi 184‑199 L. 145/2018) era stata introdotta la possibilità per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro di estinguere i debiti affidati tra il 2000 e il 2017 versando solo una percentuale del capitale (16 %, 20 % o 35 % a seconda dell’ISEE). Anche se il termine è scaduto, alcune rate ancora in corso potrebbero beneficiare della proroga prevista dalla L. 18/2024 (cd. “Milleproroghe”), che ha riaperto i termini per pagare le prime due rate della rottamazione‑quater .

4.3 Compensazioni e definizione dei controlli automatici

L’art. 5 del D.L. 41/2021 consente ai contribuenti con riduzione del volume d’affari 2020 di definire le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (36‑bis) mediante il pagamento in due anni. È una possibilità poco conosciuta che può ridurre le pretese del fisco.

Inoltre l’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 prevede il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni per importi superiori a 5.000 euro (2.500 euro dal 2026). Prima di saldare un appalto o una fornitura, la PA deve verificare la posizione del fornitore e, in presenza di debiti fiscali, sospendere il pagamento per procedere alla compensazione. La circolare INPS 130/2025 ricorda che il blocco non si applica ai crediti assistenziali e che il pagamento può riprendere solo dopo la regolarizzazione .

4.4 Sovraindebitamento e concordato minore

Come già illustrato, la procedura di sovraindebitamento è uno strumento efficace per chi non può accedere alle definizioni agevolate. Il piano del consumatore, in particolare, può prevedere la falcidia integrale dei debiti tributari se il piano assicura il pagamento del debito entro i limiti consentiti dalla legge. La Cassazione (ord. 18680/2015) ha riconosciuto la possibilità di includere i tributi nel piano con un pagamento anche molto ridotto, purché ricorra la causa di meritevolezza.

4.5 Negoziazione assistita e transazione fiscale

Per le imprese in crisi è possibile presentare una proposta di transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo. Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) consente di falcidiare imposte e contributi attraverso il voto dell’ente impositore; l’Agenzia delle Entrate deve valutare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Questa forma di transazione può essere utilizzata anche nelle procedure di sovraindebitamento.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti subiscono il pignoramento perché ignorano i loro diritti o commettono errori di gestione. Ecco i più frequenti:

  • Ignorare gli avvisi: la cartella viene percepita come “inattaccabile” e spesso viene abbandonata nel cassetto. In realtà, nei primi 60 giorni si possono proporre ricorsi o rateizzazioni; trascorsi i termini, le possibilità si riducono.
  • Non verificare la prescrizione: molti tributi sono prescritti ma l’agente li riscuote ugualmente. Occorre controllare le date degli atti e calcolare i termini.
  • Pagare senza contestare i vizi: se la cartella è nulla per difetto di motivazione o perché l’ente non ha emesso il ruolo, il pagamento implica la rinuncia alla difesa. È consigliabile far analizzare l’atto prima di pagare.
  • Confondere ricorso tributario e opposizione civile: il giudice competente dipende dalla natura della contestazione. Ricorsi impropri possono essere dichiarati inammissibili.
  • Sottovalutare l’importanza dell’assistenza professionale: le norme sono complesse e in continua evoluzione; il supporto di un avvocato e di un commercialista esperti evita errori che possono costare caro.

Consigli pratici:

  1. Conserva tutta la documentazione: notifiche, ricevute di pagamento, estratti di ruolo, dichiarazioni di conformità. Serviranno per dimostrare i vizi o la prescrizione.
  2. Verifica regolarmente la tua posizione debitoria tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o chiedendo l’estratto di ruolo. Spesso compaiono carichi prescritti o già pagati.
  3. Agisci tempestivamente: la legge concede termini precisi per opporsi. Anche un solo giorno di ritardo può precludere la tutela.
  4. Non trascurare le definizioni agevolate: anche se i termini sono scaduti, potrebbero essere riaperti con normative “Milleproroghe”.
  5. Valuta il sovraindebitamento: se i debiti superano la tua capacità di pagamento, la procedura di sovraindebitamento può liberarti dai debiti residui.
  6. Affidati a professionisti qualificati, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, per ricevere una consulenza personalizzata.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito sono riportate alcune tabelle sintetiche.

Tabella 1 – Limiti e termini del pignoramento fiscale

AspettoRiferimento normativoSintesi
Termine per avvio dell’esecuzione dopo la cartellaArt. 50 D.P.R. 602/1973La cartella vale come titolo esecutivo e precetto. L’esecuzione può iniziare decorso il termine di 60 giorni dalla notifica. Se non si procede entro 1 anno si deve notificare un’intimazione di pagamento con 5 giorni per adempiere .
Pignoramento di crediti verso terziArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973L’agente ordina al terzo di pagare le somme dovute al debitore entro 60 giorni per importi già scaduti e alla scadenza per gli importi futuri. L’atto di pignoramento può essere redatto da dipendenti dell’ente .
Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioniArt. 72‑ter D.P.R. 602/1973; art. 545 c.p.c.Pignorabile un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto sopra 5.000 € . Per somme su conto corrente pignorate, tre volte l’assegno sociale restano impignorabili .
Annullamento debiti fino a 1.000 €Art. 4 D.L. 119/2018Annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 € relativi a carichi affidati dal 2000 al 2010, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni .
Annullamento debiti fino a 5.000 €Art. 4, commi 4‑10 D.L. 41/2021Annullamento automatico dei debiti residui fino a 5.000 € per carichi affidati dal 2000 al 2010, con reddito imponibile 2019 fino a 30.000 € .
Rottamazione‑quaterArt. 1, commi 231‑252 L. 197/2022Estinzione dei debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese, senza interessi e sanzioni; pagamento in unica soluzione o fino a 18 rate .

Tabella 2 – Principali sentenze della Cassazione

SentenzaPrincipioFonte
Cass. 16743/2024L’intimazione di pagamento non è tra gli atti impugnabili elencati nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992; il contribuente può far valere la prescrizione anche senza impugnare l’intimazione .Cass. Sez. V, ord. 17 giugno 2024 n. 16743
Cass. 28520/2025Nel pignoramento speciale dei crediti bancari ex art. 72‑bis, la banca deve versare all’agente anche le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica, anche se il conto era vuoto ; la procedura è un’esecuzione extragiudiziale .Cass. Sez. III, sent. 27 ottobre 2025 n. 28520
Cass. 17966/2020Il limite di 1.000 € per lo stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018 si riferisce alla somma dei carichi omogenei presenti nella cartella .Cass. Sez. III, sent. 27 agosto 2020 n. 17966

7. Domande frequenti (FAQ)

La seguente sezione risponde a domande frequenti dei contribuenti alle prese con pignoramenti fiscali. Le risposte sono semplificate ma basate su norme e prassi ufficiali.

  1. Cos’è il pignoramento presso terzi?
    È la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ordina a un terzo (banca, datore di lavoro, committente) di versare direttamente a lei i crediti dovuti al debitore. Il terzo deve trattenere le somme nei limiti di legge e comunicarne l’importo.
  2. Quanto tempo passa dalla cartella al pignoramento?
    Di norma trascorrono 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso esecutivo. Se non si paga né si ricorre, l’agente può procedere subito al pignoramento; se trascorre più di un anno, deve notificare un’intimazione con 5 giorni per pagare .
  3. È possibile opporsi dopo aver ricevuto il pignoramento?
    Sì. Se si contestano vizi formali dell’atto di pignoramento (mancata indicazione del titolo, errata notifica) si propone opposizione agli atti esecutivi; se si contesta l’esistenza del debito (prescrizione, pagamento già effettuato) si propone opposizione all’esecuzione.
  4. Che cosa succede se la cartella è prescritta?
    La cartella prescritta è nulla. Il giudice può dichiarare l’estinzione del credito; l’intimazione di pagamento non impedisce di eccepire la prescrizione .
  5. Posso chiedere la rateizzazione anche dopo il pignoramento?
    Sì, la rateizzazione può essere richiesta anche dopo l’avvio dell’esecuzione. Tuttavia, la concessione sospende ma non annulla l’atto; l’agente può mantenere il vincolo sino al pagamento di tutte le rate.
  6. Le somme pignorate possono essere restituite se vinco il ricorso?
    Se il giudice annulla la cartella o dichiara la prescrizione, le somme già versate devono essere restituite; occorre presentare istanza di rimborso entro i termini di decadenza.
  7. Il pignoramento sullo stipendio può superare il quinto?
    No. Per i debiti fiscali la legge fissa il limite di un quinto della retribuzione netta; se si sommano più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio . Per importi inferiori ai 5.000 euro si applicano limiti più favorevoli (un settimo o un decimo) .
  8. Cosa succede se la banca non versa le somme pignorate?
    Se il terzo non adempie all’ordine di pagamento, l’agente può chiedere la condanna del terzo al pagamento sino al concorrere del credito (art. 546 c.p.c.). La banca è responsabile se non blocca tempestivamente le somme.
  9. Il conto corrente vuoto può essere pignorato?
    Sì. La Cassazione ha stabilito che la banca deve versare all’agente anche le somme che si accumulano entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento, anche se il conto era vuoto .
  10. Come verifico se rientro nel mini‑stralcio da 1.000 €?
    Controlla se il debito residuo per ciascun carico affidato dal 2000 al 2010 non superava 1.000 € al 24 ottobre 2018. Se sì, il debito è stato annullato d’ufficio . Puoi richiedere lo sgravio all’Agente della riscossione se compare ancora nell’estratto di ruolo.
  11. Come verifico se rientro nello stralcio da 5.000 €?
    Controlla l’importo residuo al 23 marzo 2021 e il reddito imponibile 2019: se non supera 30.000 € e il carico è stato affidato tra il 2000 e il 2010, il debito dovrebbe essere annullato . Anche in questo caso l’annullamento è automatico.
  12. Posso aderire alla rottamazione‑quater se ho già un piano di rateizzazione?
    La rottamazione‑quater permette di definire anche i debiti rateizzati. Tuttavia, il mancato pagamento delle rate della rottamazione comporta la perdita di tutti i benefici e il ripristino del debito originario .
  13. Se aderisco al piano del consumatore, cosa succede ai pignoramenti?
    Con il deposito della proposta il giudice può sospendere le azioni esecutive per un massimo di 120 giorni . In caso di omologa, i pignoramenti vengono revocati e i debiti sono regolati secondo il piano.
  14. Cosa succede se non pago le rate della definizione agevolata?
    Il mancato pagamento di una rata, anche se parziale, comporta la decadenza dai benefici: il debito residuo torna esigibile con interessi e sanzioni; le somme già versate restano acquisite .
  15. È possibile stipulare un accordo con l’Agenzia senza ricorrere al giudice?
    In alcuni casi l’Agenzia accetta piani di rientro personalizzati o transazioni fiscali nell’ambito delle procedure concorsuali. La trattativa è discrezionale e conviene essere assistiti da un professionista.
  16. Il pignoramento può essere esteso ai beni del coniuge?
    Solo se i beni sono in comunione e il debito è intestato a entrambi i coniugi o se la comunione prevede la responsabilità solidale. Altrimenti i beni personali del coniuge sono al riparo; l’agente deve accertare la provenienza dei beni prima di procedere.
  17. L’Agenzia delle Entrate può pignorare il TFR o la liquidazione?
    Sì, ma si applicano i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter. Il TFR è assimilato alle indennità e può essere pignorato entro un quinto.
  18. Posso usare il bonus casa o altre agevolazioni se ho debiti fiscali?
    La presenza di debiti iscritti a ruolo non impedisce la fruizione di bonus fiscali, salvo che l’agevolazione preveda la regolarità contributiva. Tuttavia, in caso di pagamenti della PA superiori a 5.000 euro (2.500 dal 2026) la somma può essere sospesa per compensare i debiti .
  19. Il Fisco può pignorare beni all’estero?
    L’Agenzia può iscrivere ipoteche su immobili all’estero solo attraverso l’assistenza delle autorità del Paese in cui si trova il bene, in base alle direttive europee sul recupero dei crediti. La procedura è complessa e spesso non attuata per piccoli importi.
  20. Posso recuperare l’aggio pagato se il debito viene annullato?
    L’aggio è la remunerazione dell’agente della riscossione. Se il debito è stato pagato prima dello stralcio, l’aggio versato non è rimborsabile , salvo che il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di un atto dichiarato nullo.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’incidenza delle norme, proponiamo alcune simulazioni.

8.1 Esempio di pignoramento dello stipendio

Mario percepisce uno stipendio netto di 2.400 euro al mese e ha un debito fiscale di 12.000 euro. L’Agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro. In base all’art. 72‑ter, l’importo pignorabile è pari a un decimo per emolumenti fino a 2.500 euro . Pertanto il datore di lavoro dovrà trattenere 240 euro (1/10 di 2.400) ogni mese e versarli all’Agenzia. Il piano prevede che in 50 mesi il debito venga estinto (12.000 ÷ 240 = 50). Se Mario avesse uno stipendio di 3.000 euro, la trattenuta salirebbe a 1/7 ovvero circa 428,57 euro.

8.2 Esempio di pignoramento del conto corrente

Sara ha un conto corrente con un saldo di 100 euro al momento della notifica dell’atto di pignoramento. Nei 60 giorni successivi riceve stipendio per 2.000 euro e versa un assegno di 500 euro. Secondo Cass. 28520/2025 la banca deve versare all’agente non solo i 100 euro ma anche le somme accreditate nei 60 giorni, cioè 2.500 euro . Se le somme accreditate rientrano nei limiti di impignorabilità (tre volte l’assegno sociale), la banca deve applicare la franchigia.

8.3 Calcolo del mini‑stralcio

Giovanni ha tre cartelle relative a imposte comunali affidate nel 2005: 600 €, 400 € e 1.200 €. Al 24 ottobre 2018 il residuo di ciascun carico è rispettivamente 500 €, 300 € e 1.000 €. In base all’art. 4 D.L. 119/2018, i carichi con importo residuo inferiore o uguale a 1.000 € sono annullati . Pertanto i primi due carichi vengono cancellati; quello da 1.200 € resta dovuto (solo la parte oltre 1.000 €), salvo definizione agevolata. L’aggio e gli interessi di mora su tali carichi non stralciati restano dovuti.

8.4 Calcolo dello stralcio 5.000 €

Lucia è una pensionata con reddito imponibile 2019 pari a 22.000 €. Ha un carico affidato nel 2008 con un debito residuo di 4.800 € al 23 marzo 2021. La norma sullo stralcio 5.000 € prevede l’annullamento se il reddito imponibile 2019 non supera 30.000 € . In questo caso Lucia rientra nello stralcio: l’intero debito (capitale, interessi, sanzioni) viene annullato automaticamente. Se invece il debito fosse di 7.000 €, non rientrerebbe e Lucia dovrebbe valutare la rottamazione.

9. Conclusione

Il pignoramento per debiti fiscali è una procedura severa ma non insormontabile. Le norme prevedono termini, limiti e condizioni che l’Agente della riscossione deve rispettare; la giurisprudenza offre importanti spunti difensivi, come la possibilità di eccepire la prescrizione anche dopo l’intimazione o l’obbligo per la banca di versare solo le somme maturate entro 60 giorni . Gli strumenti di stralcio e definizione agevolata (mini‑cartelle, stralcio 5.000 €, rottamazione‑quater) consentono di ridurre o estinguere debiti in modo sostenibile. Le procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata offrono una seconda chance a chi non riesce a pagare i propri debiti. Tuttavia, per sfruttare appieno queste opportunità è indispensabile agire tempestivamente, conoscere la normativa e affidarsi a professionisti competenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti vantano una lunga esperienza nella difesa contro pignoramenti e cartelle esattoriali. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo coordina un team capace di offrire consulenza a 360°: analisi dell’atto, ricorsi, sospensioni, rateizzazioni, piani del consumatore, transazioni fiscali. L’obiettivo è proteggere il patrimonio del debitore e trovare la soluzione legale più efficace.

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