Introduzione
Ricevere un ordine di pignoramento del conto corrente è una delle esperienze più invasive per un debitore. Il blocco del conto può durare settimane, paralizzare pagamenti di stipendio e pensione, compromettere la gestione dell’azienda e mettere a rischio le spese quotidiane. Comprendere quando e come la banca può sbloccare un conto pignorato è quindi fondamentale per reagire tempestivamente ed evitare errori che aggraverebbero la situazione.
La materia è complessa perché è governata da norme di procedura civile e leggi tributarie che vengono spesso modificate. Dall’articolo 543 del codice di procedura civile (c.p.c.) – che regola il pignoramento presso terzi – ai limiti di impignorabilità di stipendi e pensioni fissati dall’articolo 545 c.p.c. e dal decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 602/1973, il quadro normativo presenta numerosi termini perentori, obblighi per la banca e diritti per il debitore. Nel 2025 il decreto legge 19/2024 (cosiddetto PNRR 2) e la legge di bilancio 2026 hanno introdotto ulteriori regole, fra cui l’obbligo del creditore di notificare l’iscrizione a ruolo al terzo (banca) entro la data dell’udienza e la nuova definizione agevolata dei carichi («rottamazione quinquies»). Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di cassazione con la sentenza n. 28520/2025 ha stabilito che, in caso di pignoramento esattoriale, la banca deve bloccare e versare non solo il saldo disponibile al momento della notifica ma anche gli accrediti futuri maturati entro 60 giorni . Questa decisione ha inasprito il periodo di blocco ed evidenzia la necessità di muoversi con rapidità.
Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che coordina operano a livello nazionale nel settore bancario e tributario. L’Avv. Monardo è cassazionista (abilitato a patrocinare in Corte di Cassazione), gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (legge 147/2021) . Grazie a queste specializzazioni lo studio è in grado di:
- Analizzare il pignoramento e verificare la regolarità dell’atto (notifica, titolo esecutivo, iscrizione a ruolo, importi, eccezioni di impignorabilità);
- Prefigurare ricorsi e opposizioni giudiziarie (opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi o di terzi) e istanze di sospensione;
- Gestire trattative stragiudiziali, piani di rientro e soluzioni agevolate con banche e Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER);
- Proporre procedure di composizione della crisi, quali rateizzazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione e composizione negoziata della crisi d’impresa;
- Tutela del minimo vitale, contrasto alle ipoteche e ai fermi amministrativi.
Se il tuo conto è stato pignorato o temi di subire il blocco, agire subito è essenziale: i termini per opporsi sono brevi e l’inerzia può determinare la perdita di somme impignorabili. Lo studio monitora costantemente gli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali e offre un’assistenza completa, dalla fase iniziale fino all’eventuale impugnazione in Cassazione.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il pignoramento presso terzi: articoli 543 e seguenti c.p.c.
Il pignoramento presso terzi consente al creditore di soddisfare il proprio credito aggredendo beni o crediti dovuti al debitore ma detenuti da un soggetto diverso, ad esempio una banca o un datore di lavoro. L’articolo 543 c.p.c. stabilisce la forma del pignoramento: l’atto deve indicare l’esatto titolo su cui si basa il credito, la somma da recuperare, i beni o i crediti da pignorare e il giudice competente . L’atto è notificato al debitore e al terzo e fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione. Entro 10 giorni dalla notifica, il terzo pignorato deve rendere dichiarazione scritta (art. 547 c.p.c.) precisando se detiene somme del debitore.
Nel 2021 la riforma Cartabia (legge 206/2021) ha introdotto un obbligo cruciale: il creditore deve notificare al terzo e al debitore l’avvenuta iscrizione a ruolo della procedura entro la data dell’udienza indicata nell’atto e depositare l’avviso nel fascicolo telematico, pena l’inefficacia del pignoramento . Se non esiste iscrizione, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza , cosicché la banca può liberare le somme pignorate senza attendere ulteriori comunicazioni. Questo rappresenta una tutela importante per chi ha il conto bloccato, ma nella prassi la notifica non sempre avviene: conoscere questa regola consente di sollecitare lo sblocco.
1.2 Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)
Il pignoramento esattoriale, introdotto dall’articolo 72‑bis del D.P.R. n. 602/1973, è un procedimento semplificato utilizzato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) per riscuotere tributi senza il preventivo intervento del giudice. L’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo (banca) di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per quelle future . La norma, infatti, consente di saltare l’udienza prevista per il pignoramento ordinario, imponendo alla banca di versare le somme pignorate all’erario entro 60 giorni dalla notifica.
La Cassazione ha chiarito che, in assenza di pagamento da parte del debitore o di rateizzazione, l’AdER può procedere, dopo i 60 giorni, con il pignoramento ordinario avanti al giudice . A differenza del pignoramento ordinario, dove l’ordinanza di assegnazione è pronunciata dal giudice, nell’esattoriale la banca versa direttamente all’Erario. Tuttavia, il terzo pignorato assume il ruolo di custode e deve attenersi ai limiti previsti dalla legge.
1.3 Modifiche introdotte dal decreto legge 19/2024 (PNRR 2)
Il D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla legge 56/2024) ha ridisegnato alcuni istituti del pignoramento, recependo la riforma Cartabia ed eliminando alcune incertezze operative. Le modifiche principali riguardano:
| Norma | Contenuto principale | Fonte |
|---|---|---|
| Art. 546 c.p.c. | Il terzo pignorato è custode delle somme e deve bloccare un importo pari al credito azionato più: 1.000 € se il credito non supera 1.100 €, 1.600 € se il credito è tra 1.100,01 e 3.200 €, o la metà del credito se supera 3.200 € . | D.L. 19/2024 art. 5 |
| Art. 551‑bis c.p.c. | Il pignoramento perde efficacia trascorsi 10 anni, salvo che il creditore depositi una “dichiarazione di interesse” entro due anni dalla scadenza. Se tale dichiarazione non è notificata al terzo, gli obblighi del custode cessano dopo 6 mesi . | D.L. 19/2024 |
| Art. 553 c.p.c. | Il creditore deve notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione con le indicazioni del numero di procedura, importo dovuto e dati per il bonifico; l’obbligo di pagamento nasce con questa notifica . | D.L. 19/2024 |
| Art. 543 c.p.c. (comma 5 e 6) | Il creditore è tenuto a notificare l’avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo entro la data dell’udienza. La mancata notifica o il mancato deposito determinano l’inefficacia del pignoramento . | L. 206/2021 e D.L. 19/2024 |
Queste innovazioni hanno rafforzato la protezione del debitore e disciplinato meglio i rapporti con il terzo pignorato. In particolare, l’obbligo di notifica dell’iscrizione a ruolo consente alla banca di liberare il conto pignorato se il creditore non perfeziona la procedura.
1.4 Limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti (art. 545 c.p.c. e art. 72‑ter D.P.R. 602/1973)
L’articolo 545 c.p.c. fissa i limiti all’aggressione di stipendi, salari, indennità e pensioni. Se il creditore non è l’Erario, la regola generale è la pignorabilità di un quinto dello stipendio o pensione percepita (20 %) . Tuttavia:
- Per i crediti alimentari (es. assegni di mantenimento) il limite può salire fino ad un terzo;
- Per concorso di più crediti (ad esempio sia debiti civili che tributari) si può pignorare fino alla metà del reddito .
Quando lo stipendio o la pensione è accreditato su un conto corrente, la legge distingue tra somme già presenti prima del pignoramento e somme accreditate dopo. In particolare:
- Per le somme accreditate prima della notifica del pignoramento, il creditore può pignorare solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (nel 2025 l’assegno sociale è 534,41 €, quindi la soglia impignorabile è 1.603,23 € );
- Per le somme accreditate contestualmente o dopo la notifica, il pignoramento può riguardare l’importo eccedente il doppio dell’assegno sociale (1.068,82 € nel 2025) ma comunque non inferiore a 1.000 € .
L’articolo 72‑ter del D.P.R. 602/1973 disciplina la percentuale di pignoramento degli stipendi da parte dell’AdER: si può prelevare un decimo per stipendi fino a 2.500 €, un settimo per stipendi tra 2.500 € e 5.000 € e un quinto per stipendi superiori, rispettando i limiti dell’art. 545 c.p.c. . L’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente non può essere toccato se è necessario al sostentamento.
1.5 La Cassazione 28520/2025: “gabbia fiscale” di 60 giorni
La sentenza n. 28520/2025 della Corte di cassazione ha confermato la legittimità dell’ordine impartito dall’articolo 72‑bis D.P.R. 602/1973: la banca deve bloccare non solo le somme presenti sul conto del debitore al momento della notifica, ma anche i futuri accrediti arrivati nei 60 giorni successivi . Anche un conto a saldo zero o in rosso resta “catturato”: qualsiasi bonifico in entrata o stipendio sarà trasferito all’Erario per soddisfare il debito . La Corte ha respinto la tesi secondo la quale il vincolo si esaurirebbe dopo il primo versamento.
La pronuncia sottolinea che il cosiddetto spatium deliberandi non è un periodo “morto”, ma una fase in cui la banca è tenuta a custodire e versare tutti gli importi che maturano. Pertanto, il pignoramento esattoriale costituisce una vera e propria “gabbia fiscale”: il debitore non può utilizzare il conto per 60 giorni e ogni euro in entrata sarà assorbito . La decisione indica anche che, trascorso il termine senza pagamento, l’AdER può procedere con il pignoramento presso terzi ordinario davanti al giudice.
1.6 Iscrizione a ruolo e sblocco del conto
Come anticipato, la riforma Cartabia e il D.L. 19/2024 hanno introdotto l’obbligo per il creditore di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza. Se tale avviso non è notificato o non viene depositato nel fascicolo telematico, il pignoramento diventa inefficace e gli obblighi del terzo cessano automaticamente . La banca, in assenza di iscrizione, può quindi sbloccare il conto già alla data dell’udienza, senza attendere l’ordinanza di assegnazione.
Inoltre, l’articolo 164‑ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede che, se il pignoramento diventa inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore deve darne dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo entro cinque giorni; in ogni caso ogni obbligo cessa quando la nota di iscrizione non è depositata . Queste norme, spesso disattese nella pratica, rappresentano un’arma difensiva per ottenere lo sblocco del conto.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento
Conoscere le fasi della procedura consente al debitore di esercitare i propri diritti e di preparare tempestivamente le difese. Di seguito viene illustrato il percorso tipico del pignoramento presso terzi con specifico riferimento ai conti correnti.
2.1 Notifica del titolo esecutivo e precetto
- Titolo esecutivo: la procedura esecutiva inizia solo se il creditore dispone di un titolo valido (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, atto pubblico, cartella esattoriale).
- Precetto: prima del pignoramento, il creditore deve notificare un atto di precetto al debitore intimando il pagamento entro 10 giorni. Se il debitore paga, la procedura non prosegue.
- Controlli: è essenziale verificare se il titolo è prescritto, nullo, inesistente o se l’intimazione non rispetta i termini. Vizi formali o sostanziali possono essere fatti valere mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).
2.2 Atto di pignoramento presso terzi
Se il debitore non paga entro il termine del precetto, il creditore può notificare l’atto di pignoramento alla banca (terzo) e al debitore. L’atto deve contenere:
- indicazione del giudice competente;
- titolo esecutivo su cui si fonda il credito;
- importo dovuto, comprensivo di capitale, interessi e spese;
- beni o crediti che si intendono pignorare;
- data e ora dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.
Per il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973, l’atto omette la citazione in giudizio e contiene l’ordine alla banca di pagare all’AdER entro 60 giorni . Nel pignoramento ordinario, invece, la procedura prosegue dinanzi al giudice.
2.3 Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.)
Entro 10 giorni dalla notifica, la banca deve inviare al creditore una dichiarazione indicando:
- l’esistenza e l’ammontare delle somme detenute per conto del debitore;
- eventuali vincoli che limitano la pignorabilità (ad esempio saldo negativo o affidamento);
- la data di maturazione degli accrediti futuri.
Se la banca non invia la dichiarazione, o la sua veridicità viene contestata, il giudice può fissare un’udienza in cui la banca dovrà comparire per rendere chiarimenti; in caso di mancata comparizione, il credito si considera non contestato per l’importo indicato dal creditore (art. 548 c.p.c.). Dal momento della notifica la banca assume il ruolo di custode delle somme pignorate e non può permettere operazioni in uscita senza autorizzazione del giudice .
2.4 Accantonamento delle somme e limiti di custodia
La banca deve accantonare una somma pari al credito azionato maggiorato della metà (per coprire spese e interessi) o secondo i nuovi scaglioni dell’art. 546 c.p.c. introdotti dal D.L. 19/2024 . Durante questo periodo:
- Il conto è parzialmente bloccato: il debitore può continuare ad accreditare somme, ma la banca vincola gli importi necessari al pignoramento ;
- Se i depositi futuri superano il credito pignorato, la parte eccedente torna immediatamente disponibile;
- Nel pignoramento esattoriale, la banca deve versare entro 60 giorni sia il saldo attuale sia i futuri accrediti .
2.5 Iscrizione a ruolo e udienza
Nel pignoramento ordinario, il creditore deve iscrivere la causa a ruolo entro 45 giorni dalla notifica. L’atto di citazione indica l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Dal 2024 è obbligatorio notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo e depositarlo nel fascicolo; la mancanza dell’avviso comporta l’inefficacia del pignoramento . In udienza, il giudice verifica la regolarità degli atti e, se non vi sono contestazioni, può pronunciare l’ordinanza di assegnazione.
2.6 Ordinanza di assegnazione e pagamento al creditore
L’ordinanza di assegnazione è il provvedimento con cui il giudice trasferisce le somme pignorate al creditore. Dopo la notifica dell’ordinanza alla banca (che deve contenere il numero della procedura, l’importo dovuto e le coordinate per il bonifico) nasce l’obbligo di pagamento . La banca provvede a versare le somme pignorate al creditore e sblocca il conto per la parte residua .
Nel pignoramento esattoriale, l’ordinanza non è necessaria: la banca versa direttamente all’AdER entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e trasferisce le somme acquisite nel periodo . Una volta completato il versamento, il conto torna disponibile.
2.7 Durata del blocco del conto corrente
La durata del blocco dipende dal tipo di pignoramento:
- Pignoramento esattoriale: il conto rimane vincolato per 60 giorni dalla notifica dell’atto. Durante questo periodo la banca deve trattenere e versare sia le somme presenti sia gli accrediti futuri . Se il debitore attiva un piano di rateizzazione o salda il debito, il blocco viene sospeso immediatamente ;
- Pignoramento ordinario: il blocco dura fino all’ordinanza di assegnazione e al versamento delle somme. Se il creditore non iscrive la causa a ruolo, il pignoramento diventa inefficace alla data dell’udienza e la banca deve liberare il conto .
È possibile che la banca ritardi lo sblocco anche dopo il pagamento; in tal caso il debitore può rivolgersi al giudice, anche in via d’urgenza (art. 700 c.p.c.), per ottenere un ordine di sblocco .
2.8 Pignoramento di conto scoperto o con fido
Il pignoramento può riguardare solo il saldo positivo del conto. Se il conto è in rosso o vi è un affidamento (credito bancario), il pignoramento non incide sulle somme non ancora accreditate. Tuttavia, la Cassazione 28520/2025 ha precisato che, anche in presenza di saldo negativo, la banca deve trattenere i bonifici che arrivano entro 60 giorni . Ciò significa che un conto “vuoto” non protegge il debitore: ogni euro versato sarà destinato al creditore fino a copertura del debito.
3 Difese e strategie legali per sbloccare il conto
3.1 Verificare i requisiti formali dell’atto di pignoramento
Uno dei primi passaggi consiste nel controllo degli atti: la mancanza di requisiti essenziali può rendere il pignoramento nullo o inefficace. Tra gli elementi da verificare:
- Titolo esecutivo: deve essere certo, liquido ed esigibile. Se l’importo è prescritto, estinto o soggetto a sospensione, la procedura può essere contestata;
- Notifica del precetto: l’atto deve essere notificato almeno 10 giorni prima del pignoramento e non oltre 90 giorni dalla sua notifica (art. 481 c.p.c.);
- Contenuto dell’atto: l’art. 543 c.p.c. richiede l’indicazione di tutti gli elementi previsti . L’assenza di una delle indicazioni può costituire motivo di nullità;
- Avviso di iscrizione a ruolo: la mancata notifica entro l’udienza rende il pignoramento inefficace e libera la banca .
Se si riscontrano irregolarità, l’Avv. Monardo può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare la validità del titolo o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per difetti formali dell’atto di pignoramento. L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice competente entro termini perentori (tipicamente 20 giorni dalla notifica dell’atto o della sua conoscenza).
3.2 Opposizione di terzo
Se il conto è cointestato o vi sono terzi che rivendicano la titolarità delle somme, è possibile proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per far accertare che le somme pignorate non appartengono esclusivamente al debitore. Ad esempio, nel caso di conto cointestato tra coniugi, si può dimostrare che le somme derivano da redditi esclusivi dell’altro coniuge.
3.3 Richiedere la sospensione o la rateizzazione
Per i debiti fiscali, il debitore può chiedere all’AdER un piano di rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973). La presentazione della domanda comporta la sospensione del pignoramento: la banca potrà sbloccare il conto con il pagamento della prima rata . È una strategia efficace per ottenere tempo e ripartire il debito in un massimo di 72 rate (8 anni), salvo decadenza per mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.
Nell’ambito del pignoramento ordinario, il giudice può disporre la sospensione dell’esecuzione se vi sono gravi motivi (art. 624 c.p.c.). Ad esempio, se il debitore dimostra la fondatezza dell’opposizione o la necessità di tutelare il minimo vitale, il giudice può sospendere il procedimento.
3.4 Fare leva sui limiti di impignorabilità
La difesa deve richiamare le limitazioni previste dall’art. 545 c.p.c.: per quanto concerne stipendi e pensioni, solo le somme eccedenti il triplo (o doppio) dell’assegno sociale sono pignorabili . Inoltre, la Cassazione ha statuito che l’ultimo emolumento accreditato (ad esempio lo stipendio del mese) non può essere toccato per garantire la sussistenza del debitore. Far valere questi limiti obbliga la banca a sbloccare le somme eccedenti e impedisce che sia pignorato l’intero conto.
Nel pignoramento esattoriale, l’art. 72‑ter DPR 602/1973 limita il prelievo degli stipendi (un decimo fino a 2.500 €, un settimo fra 2.500 € e 5.000 € e un quinto oltre 5.000 €) . Se l’AdER o la banca trattengono una quota maggiore, si può chiedere la restituzione.
3.5 Sfruttare l’inefficacia del pignoramento
Se il creditore non iscrive la procedura a ruolo o non notifica l’avviso entro l’udienza, il pignoramento diventa inefficace. Tale inefficacia può essere eccepita dalla banca o dal debitore anche senza ricorso; di fatto, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza . Lo studio monitora la scadenza dei termini e invia diffide alla banca per ottenere lo sblocco immediato.
3.6 Tutela in caso di ritardato sblocco
Può capitare che la banca non restituisca tempestivamente le somme eccedenti dopo aver effettuato il pagamento al creditore. In questo caso il debitore può:
- rivolgersi al giudice dell’esecuzione con un’istanza di declaratoria di cessazione della custodia;
- avviare una procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere un ordine di sblocco e la condanna della banca al risarcimento dei danni ;
- segnalare l’inadempimento all’Autorità garante (Banca d’Italia) se ricorrono violazioni di norme bancarie o di trasparenza.
3.7 Piani di rientro e transazioni stragiudiziali
Spesso il modo più rapido per riottenere la disponibilità del proprio conto è negoziare con il creditore un piano di rientro. Avv. Monardo e il suo staff verificano la possibilità di transazioni stragiudiziali, saldi e stralcio, transazioni fiscali ai sensi dell’art. 182‑ter L.Fall., ecc. Un accordo può prevedere l’abbandono della procedura esecutiva e la riduzione degli interessi e delle sanzioni.
4 Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e altre procedure
Una buona strategia di difesa non si limita all’opposizione al pignoramento; spesso conviene intraprendere procedure che consentano di estinguere o ridurre il debito a condizioni agevolate. Nel 2025 sono attive diverse misure introdotte dalla legge di bilancio, dal D.L. 119/2018 e dal D.L. 19/2024 che vale la pena analizzare.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies)
La legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2021. In base all’art. 1, comma 231, il contribuente può estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023; tuttavia il Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 202/2024) ha riaperto i termini e consentito la riammissione per i contribuenti decaduti, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2025. L’istanza sospende fermi amministrativi, pignoramenti e nuove procedure esecutive ; l’AdER non può avviare nuovi pignoramenti e quelli in corso sono sospesi fino al pagamento della prima rata, in scadenza il 31 luglio 2025 .
Nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2026 prevede la rottamazione quinquies per i carichi 2000‑2023: estinzione di capitali e spese (senza sanzioni, interessi e aggio) con istanza entro il 30 aprile 2026 e pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali . Il provvedimento, se approvato, sospenderà i procedimenti esecutivi e i pignoramenti presso terzi avviati dall’AdER .
Vantaggi: le definizioni agevolate consentono di bloccare i pignoramenti, congelare gli interessi e le sanzioni e dilazionare il pagamento. Svantaggi: la decadenza dal piano (es. mancato pagamento di una rata) comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle procedure esecutive.
4.2 Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973)
Chi non rientra nella rottamazione può chiedere una rateizzazione ordinaria del debito fiscale fino a 72 rate mensili. La domanda sospende l’attività esecutiva. Per importi fino a 120.000 € non è necessaria garanzia; per importi maggiori può essere richiesto il rilascio di fideiussione. In caso di decadenza (mancato pagamento di 5 rate), l’AdER può riprendere i pignoramenti.
4.3 Piani del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata
La Legge 3/2012 («legge salva-suicidi»), riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), offre diverse soluzioni ai soggetti non fallibili:
- Piano del consumatore (art. 67 CCII): riservato alle persone fisiche non imprenditori (consumatori). Consente di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti con pagamento rateale in base alle reali possibilità del debitore. È necessaria la meritevolezza (assenza di colpa grave nella formazione dell’indebitamento). Con l’ammissione al piano si sospendono le azioni esecutive e si impedisce l’iscrizione di nuovi pignoramenti.
- Concordato minore (ex accordo di composizione): destinato ad imprenditori individuali, professionisti, start-up e imprenditori agricoli sopra o sotto soglia. Il debitore propone un accordo con la maggioranza dei creditori per la ristrutturazione dei debiti; l’omologazione del giudice rende l’accordo efficace nei confronti di tutti.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII): prevede la liquidazione dei beni del debitore con liberazione finale dai debiti insoddisfatti.
4.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)
Dal 2021 il Codice della crisi ha introdotto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori può ottenere, una sola volta, la cancellazione dei debiti senza la previa liquidazione . Ai sensi dell’art. 283 CCII, l’esdebitazione può essere concessa solo se il debitore non ha beni né redditi sufficienti e non è in grado di pagare in prospettiva futura . È un rimedio estremo, ma molto potente perché permette di ripartire da zero.
4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Il decreto legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso volontario in cui l’imprenditore è affiancato da un esperto indipendente incaricato di agevolare le trattative con i creditori. Lo strumento è disponibile per tutte le imprese iscritte al registro e prevede la presentazione di un’istanza tramite la piattaforma nazionale, la nomina dell’esperto e la possibilità di chiedere misure protettive per sospendere azioni esecutive . L’esperto verifica le prospettive di risanamento e, se necessario, propone soluzioni di continuità aziendale. Il procedimento è riservato e non comporta la spossessione del patrimonio .
L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere l’imprenditore nella predisposizione dell’istanza, nella gestione delle trattative e nell’accesso alle misure protettive, evitando il pignoramento dei conti aziendali.
4.6 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) consentono al debitore di concordare un pagamento dilazionato con i creditori, con l’approvazione del 60 % dei crediti. Per imprese minori è previsto l’accordo ad efficacia estesa (art. 63 CCII) con riduzione della soglia. Gli accordi sono omologati dal tribunale e sospendono le procedure esecutive.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica: non ritirare la posta o ignorare la PEC comporta la decorrenza dei termini. Anche se non si ritira la raccomandata, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza.
- Pensare che il conto in rosso sia al sicuro: la Cassazione ha chiarito che anche un conto vuoto resta vincolato; ogni accredito entro 60 giorni sarà prelevato .
- Non verificare l’iscrizione a ruolo: se il creditore non iscrive la procedura, il pignoramento è inefficace e la banca deve liberare il conto .
- Confondere pignoramento esattoriale e ordinario: i termini e le procedure sono diversi; nel pignoramento esattoriale si versano le somme direttamente all’AdER entro 60 giorni, mentre in quello ordinario si attende l’ordinanza del giudice.
- Non tutelare il minimo vitale: bisogna segnalare alla banca i limiti di impignorabilità di stipendi e pensioni e contestare il prelievo oltre la soglia .
- Rinunciare a presentare domanda di definizione agevolata: rottamazioni e rateizzazioni sospendono i pignoramenti , ma occorre rispettare le scadenze.
- Affrontare il creditore da soli: la materia è tecnica e le banche sono soggetti qualificati; affidarsi a un professionista esperto permette di valutare tutte le opzioni e negoziare soluzioni vantaggiose.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Norme principali sul pignoramento di conti correnti e relativi adempimenti
| Riferimento normativo | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 543 c.p.c. | Forma del pignoramento presso terzi | L’atto deve contenere titolo, importo, beni/crediti pignorati e data udienza . È necessario notificare l’avviso di iscrizione a ruolo entro l’udienza . |
| Art. 546 c.p.c. | Custodia delle somme da parte del terzo | Il terzo blocca l’importo del credito aumentato di 1.000 €, 1.600 € o del 50 % a seconda dell’entità del debito . |
| Art. 547 c.p.c. | Dichiarazione del terzo | La banca deve dichiarare entro 10 giorni l’ammontare delle somme detenute; la mancata dichiarazione può comportare sanzioni. |
| Art. 551‑bis c.p.c. | Durata del pignoramento | La procedura perde efficacia dopo 10 anni se il creditore non presenta dichiarazione di interesse . |
| Art. 553 c.p.c. | Ordinanza di assegnazione | L’obbligo di pagamento nasce con la notifica dell’ordinanza; la banca deve essere informata del numero della procedura e dei dati per il bonifico . |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti di impignorabilità di stipendi/pensioni | Impignorabile il triplo (o doppio) dell’assegno sociale per somme accreditate prima o dopo la notifica ; pignorabilità massima di un quinto . |
| Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Pignoramento esattoriale | La banca deve versare all’AdER le somme maturate entro 60 giorni . |
| Art. 72‑ter DPR 602/1973 | Limiti al pignoramento di stipendi da parte dell’Erario | Prelievo del 10 % fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 € e 1/5 oltre 5.000 € . |
| Art. 164‑ter disp. att. c.p.c. | Dichiarazione di inefficacia | Se il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo, il pignoramento è inefficace e la banca deve sbloccare le somme . |
6.2 Limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni (2025)
| Tipo di reddito | Soglia impignorabile | Normativa |
|---|---|---|
| Stipendi/pensioni accreditati prima del pignoramento | Impignorabile fino a 3× assegno sociale (1.603,23 € nel 2025) . | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendi/pensioni accreditati dopo la notifica del pignoramento | Impignorabile fino a 2× assegno sociale (1.068,82 € nel 2025) e comunque non meno di 1.000 € . | Art. 545 c.p.c. |
| Pignoramento esattoriale su stipendio | 1/10 fino a 2.500 €; 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 € . | Art. 72‑ter DPR 602/1973 |
7 Domande frequenti (FAQ)
1. Per quanto tempo rimane bloccato un conto pignorato?
Nel pignoramento esattoriale, la banca blocca il conto per 60 giorni dalla notifica e versa al Fisco anche i bonifici ricevuti nel periodo . Nel pignoramento ordinario, il blocco dura fino all’ordinanza di assegnazione e al versamento delle somme. Se il creditore non iscrive a ruolo la procedura entro la data indicata, il pignoramento è inefficace e la banca può liberare il conto .
2. La banca può trattenere anche le somme future?
Sì. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che la banca deve bloccare e versare all’Erario non solo il saldo presente alla data della notifica, ma anche tutte le somme accreditate entro 60 giorni . Anche i conti a zero o in rosso sono soggetti al vincolo .
3. Esiste un importo minimo impignorabile sul conto corrente?
Per stipendi e pensioni accreditati prima del pignoramento, sono impignorabili tre volte l’assegno sociale (1.603,23 € nel 2025) ; per gli accrediti successivi, il doppio dell’assegno (1.068,82 €). Per altri depositi (es. bonifici da familiari) non esiste un minimo, ma la banca deve bloccare solo la somma necessaria a coprire il credito più interessi e spese.
4. Posso usare il conto durante il blocco?
Durante il blocco, il conto resta operativo per le somme non pignorate. Puoi ricevere bonifici e accreditare stipendi, ma la banca vincola le somme necessarie al pignoramento . Se gli accrediti superano il debito, la parte eccedente torna disponibile.
5. Cosa accade se la banca non sblocca il conto dopo il pagamento?
La banca deve ripristinare la piena operatività del conto dopo l’ordinanza di assegnazione e il pagamento . Se non lo fa, il debitore può ricorrere al giudice con un procedimento d’urgenza e chiedere il risarcimento dei danni .
6. Se il conto è cointestato, può essere pignorato?
Sì, ma il terzo (ad esempio il coniuge) può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per dimostrare che una parte delle somme non appartiene al debitore. La banca deve trattenere solo la quota del debitore.
7. Come posso contestare un pignoramento esattoriale?
È possibile presentare istanza di rateizzazione all’AdER. La domanda sospende il pignoramento e consente di dilazionare il debito . In alternativa, puoi contestare il merito della cartella esattoriale davanti al giudice tributario o sollevare eccezioni di difetto di notifica e prescrizione.
8. Quali vizi rendono nullo il pignoramento?
Mancanza di titolo esecutivo valido; omessa notifica del precetto; omissione degli elementi essenziali previsti dall’art. 543 c.p.c. (ad esempio importo o data dell’udienza); mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo ; superamento dei limiti di impignorabilità ; prescrizione o inesistenza del debito.
9. Il pignoramento può colpire un conto con saldo negativo o fido?
No per il saldo negativo; il pignoramento colpisce solo il saldo positivo. Tuttavia, se entro 60 giorni arrivano bonifici, la banca deve trattenerli e versarli al creditore . Le somme concesse dalla banca a titolo di fido non sono pignorabili.
10. Dopo quanti anni si estingue il pignoramento?
Dal 2024 il pignoramento perde efficacia trascorsi 10 anni se il creditore non manifesta il proprio interesse mediante dichiarazione notificata alle parti . Trascorso questo termine e dopo sei mesi senza notifica al terzo, gli obblighi cessano.
11. La banca può opporsi al pignoramento?
La banca può contestare l’ammontare o l’esistenza del credito nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. oppure proporre opposizione se ritiene che il pignoramento sia inefficace per mancata iscrizione a ruolo o altri vizi. Tuttavia, il suo ruolo è di custode imparziale.
12. In quali casi il pignoramento è inefficace senza ricorrere al giudice?
Se il creditore non iscrive a ruolo la procedura entro il termine, non notifica l’avviso o non deposita l’avviso nel fascicolo (art. 543, commi 5‑6), il pignoramento è inefficace per legge ; la banca e il debitore sono liberi senza bisogno di provvedimento.
13. Che cos’è l’ordinanza di assegnazione?
È il provvedimento del giudice che dispone il trasferimento delle somme pignorate al creditore. Deve contenere il numero della procedura, il saldo dovuto e i dati per il pagamento; solo dopo la notifica di tale ordinanza la banca è tenuta a versare le somme .
14. Quali procedure alternative posso utilizzare se non riesco a pagare?
Oltre alla rateizzazione e alla definizione agevolata (rottamazione), è possibile ricorrere al piano del consumatore, al concordato minore, alla liquidazione controllata e all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente . Le imprese possono accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa .
15. Che cos’è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente?
È la procedura prevista dall’art. 283 CCII che consente al debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori di ottenere la cancellazione dei debiti senza liquidazione. Il beneficio può essere concesso una sola volta e obbliga il debitore a pagare eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni successivi .
16. La rataizzazione sospende anche i fermi amministrativi e le ipoteche?
Sì. Il pagamento della prima rata nella definizione agevolata o nella rateizzazione ordinaria sospende fermi e pignoramenti in corso e consente la riduzione o restrizione delle ipoteche .
17. È possibile pignorare integralmente il contenuto di un conto corrente?
No. La banca può trattenere solo l’importo necessario a coprire il credito e le spese (maggiore del 50 % o dei valori fissi introdotti dall’art. 546 c.p.c.). Le somme eccedenti devono essere liberate. Per i depositi provenienti da stipendio o pensione si applicano le soglie di impignorabilità .
18. Cosa posso fare se la banca versa una somma superiore al dovuto?
Occorre contestare immediatamente l’operazione tramite reclamo scritto e avviare un ricorso davanti all’Arbitro bancario finanziario (ABF) o al giudice dell’esecuzione. È possibile chiedere il risarcimento dei danni e la restituzione della somma indebitamente trattenuta.
19. I conti deposito o i libretti postali possono essere pignorati?
Sì, ma con le stesse regole del conto corrente: il creditore deve notificare l’atto di pignoramento all’istituto e attendere l’ordinanza di assegnazione. Per i libretti nominativi il pignoramento opera mediante vincolo sulle somme.
20. Quali documenti servono per richiedere assistenza?
È utile fornire copia del titolo esecutivo (cartella, decreto ingiuntivo o sentenza), l’atto di precetto, l’atto di pignoramento, l’estratto conto e ogni comunicazione ricevuta dalla banca o dall’AdER. Lo studio effettua un’analisi preliminare e individua la strategia difensiva più efficace.
8 Simulazioni pratiche
Simulazione 1: pignoramento di stipendio accreditato su conto corrente
Scenario: Mario riceve in data 5 febbraio 2025 la notifica di un pignoramento ordinario per un debito di 8.000 €. Sul conto ha un saldo di 3.500 € costituito interamente da stipendio accreditato prima del pignoramento. L’assegno sociale per il 2025 è 534,41 €; il triplo è 1.603,23 € .
Calcolo della somma pignorabile:
- Importo impignorabile (triplo assegno sociale): 1.603,23 €;
- Saldo su conto: 3.500 €;
- Somma pignorabile = 3.500 € – 1.603,23 € = 1.896,77 €.
La banca dovrà bloccare 1.896,77 € per coprire il pignoramento e lasciare a Mario la disponibilità di 1.603,23 €. Se Mario percepisce 1.500 € di stipendio mensile, i futuri accrediti potranno essere vincolati solo per un quinto, cioè 300 €, rispettando la soglia di un quinto prevista dall’art. 545 c.p.c. La banca dovrà attendere l’ordinanza di assegnazione per versare l’importo al creditore.
Strategia: Mario può verificare se l’atto di pignoramento è stato iscritto a ruolo e se l’avviso è stato notificato. In caso contrario, il pignoramento sarà inefficace e la banca dovrà liberare le somme .
Simulazione 2: pignoramento esattoriale con conto a zero
Scenario: Lucia deve 5.000 € di tributi all’Erario. Il 10 novembre 2025 riceve la notifica di pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973. Il conto corrente è in rosso di 200 €, ma Lucia attende l’accredito dello stipendio il 27 novembre.
Effetti: La banca, come terzo pignorato, dovrà bloccare tutte le somme che arriveranno sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica e versarle all’AdER . Anche se il saldo è negativo, il pignoramento è efficace : lo stipendio del 27 novembre sarà trattenuto e girato all’Erario fino a raggiungere i 5.000 €. Se Lucia presenta una domanda di rateizzazione entro 60 giorni, il blocco verrà sospeso .
Strategia: Lucia può chiedere immediatamente la rateizzazione ordinaria, sospendendo il pignoramento. Può anche verificare eventuali vizi della cartella esattoriale (prescrizione, errata notifica) e contestarla davanti al giudice tributario.
Simulazione 3: conto cointestato e limiti di pignoramento
Scenario: Alessandro e Paola sono cointestatari di un conto corrente con un saldo di 6.000 €. Alessandro riceve un pignoramento per 4.000 €. Paola dimostra che 4.000 € del saldo derivano da un bonifico a suo favore.
Effetti: La banca blocca inizialmente l’importo indicato nell’atto di pignoramento. Paola propone opposizione di terzo sostenendo che parte delle somme non appartiene ad Alessandro. Il giudice dell’esecuzione, accertata la provenienza delle somme, può ridurre l’importo pignorato. In ogni caso, la banca non potrà bloccare oltre il credito aumentato della metà (o degli scaglioni di 1.000/1.600 €) .
Strategia: È importante documentare la provenienza delle somme e far intervenire tempestivamente un avvocato. Nel frattempo, gli accrediti futuri saranno soggetti al vincolo solo nella quota di Alessandro.
Simulazione 4: mancata iscrizione a ruolo
Scenario: Un’azienda riceve il 20 agosto 2025 un pignoramento presso terzi per un debito di 15.000 €. L’udienza è fissata per il 15 ottobre 2025. Il creditore non iscrive la procedura a ruolo né notifica l’avviso di iscrizione alla banca.
Effetti: Alla data dell’udienza, il pignoramento diventa inefficace per effetto dell’art. 543 c.p.c., commi 5‑6 . La banca, di conseguenza, deve liberare immediatamente le somme accantonate e restituisce la disponibilità all’azienda senza necessità di ordinanza del giudice.
Strategia: La banca spesso attende un ordine del creditore; è quindi opportuno che il debitore solleciti l’istituto, richiamando la norma e, se necessario, coinvolga l’avvocato per richiedere lo sblocco.
Simulazione 5: rottamazione e sospensione del pignoramento
Scenario: Giovanni ha un debito fiscale di 20.000 € e sta subendo un pignoramento presso terzi. Decide di aderire alla rottamazione quater con domanda di riammissione nel 2025.
Effetti: La presentazione della domanda sospende immediatamente i termini di prescrizione e decadenza del debito, blocca le dilazioni in corso e vieta nuovi pignoramenti . I pignoramenti già avviati sono sospesi e si estinguono con il pagamento della prima rata . Giovanni ottiene così lo sblocco del conto e può pagare il debito in 18 rate.
Strategia: È importante presentare la domanda entro i termini (30 aprile 2025). Lo studio supporta nella compilazione dell’istanza e nel calcolo delle somme dovute.
9 Altre pronunce giurisprudenziali e orientamenti dottrinali
Lo studio delle sentenze più recenti è fondamentale per comprendere come i giudici interpretano le norme sul pignoramento di conti correnti. La giurisprudenza non è monolitica: prima della pronuncia n. 28520/2025 diversi tribunali e collegi arbitrali avevano fornito letture contrastanti dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. In questa sezione si analizzano le principali posizioni, evidenziando le implicazioni pratiche per il debitore.
9.1 Il dibattito sull’estensione del vincolo oltre il saldo iniziale
Il tema più controverso riguardava la durata e l’estensione del pignoramento esattoriale: il termine di 60 giorni indicato dall’art. 72‑bis deve riferirsi solo ai crediti maturati prima della notifica o anche a quelli maturati successivamente? Alcuni giudici ritenevano che la banca potesse trattenere esclusivamente l’importo presente al momento della notifica, considerando illegittimo il sequestro dei futuri incrementi. Ad esempio, la Corte d’Appello di Trieste (sentenza 556/2023) ha affermato che, nel pignoramento esattoriale, il riconoscimento all’AdER di importi derivanti da pagamenti effettuati da terzi successivamente alla notifica è illegittimo se non si riferiscono a crediti già esigibili . Secondo tale orientamento, il vincolo riguarderebbe esclusivamente il saldo disponibile alla data del pignoramento.
Una posizione opposta è stata sostenuta dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Napoli con decisione 4139/2014. Il Collegio, esaminando la natura del conto corrente, ha rilevato che il saldo è una somma variabile suscettibile di continui incrementi; pertanto, il vincolo del pignoramento non può limitarsi alla giacenza esistente al momento della notifica ma deve riguardare anche i successivi accrediti, nei limiti del credito per cui si procede . La ratio della norma, secondo l’ABF, è garantire la rapida soddisfazione della pretesa pubblica; ne deriva che l’ordine dell’agente della riscossione opera come un vincolo dinamico che si estende ad ogni nuovo saldo positivo .
La Corte di cassazione con la sentenza n. 28520/2025 ha risolto definitivamente la questione, accogliendo la tesi estensiva. I giudici di legittimità hanno osservato che l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis è un pignoramento speciale che si colloca nell’ambito del processo esecutivo: esso inizia con la notifica dell’atto alla banca e si conclude con il pagamento integrale delle somme dovute . In particolare, la Cassazione ha sottolineato che l’atto attribuisce al terzo la qualità di custode ex art. 546 c.p.c.; la banca, quindi, deve effettuare i pagamenti entro 60 giorni per i crediti maturati anteriormente e alle rispettive scadenze per quelli successivi . La pronuncia chiarisce che il pignoramento non si consuma con il primo versamento: il vincolo si estende a tutti i crediti derivanti dal rapporto di conto corrente maturati entro il termine . La Corte ha considerato illogica la tesi secondo cui un conto con saldo negativo al momento della notifica sarebbe soggetto al vincolo per i futuri accreditamenti mentre un conto con saldo positivo si libererebbe dopo il primo pagamento ; per evitare disparità di trattamento, la normativa deve essere interpretata nel senso che tutti gli accrediti maturati entro 60 giorni sono vincolati .
9.2 Impugnazioni e risarcimento per errato versamento
Le pronunce giurisprudenziali non si limitano a stabilire la portata del vincolo; alcune si sono concentrate sulle responsabilità della banca in caso di versamento indebito. Nel caso esaminato dalla Cassazione 28520/2025, la società attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni per essere stata segnalata alla Centrale Rischi a causa dei versamenti effettuati al Fisco . La Suprema Corte ha ricordato che il terzo pignorato è responsabile civilmente se viola i propri obblighi: se la banca versa somme oltre il dovuto o omette di accantonare il minimo impignorabile, il debitore può agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
In altri casi, la giurisprudenza ha riconosciuto che l’inosservanza dell’obbligo di custodire le somme può integrare il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento (art. 388 c.p.c.) o di appropriazione indebita. Il debitore dispone quindi di rimedi sia in sede civile (azionato davanti al giudice dell’esecuzione o all’Arbitro bancario finanziario) sia in sede penale. L’Avv. Monardo assiste i clienti nella redazione di denunce e nell’azione risarcitoria nei confronti di istituti di credito che non rispettano le regole.
9.3 Altre pronunce rilevanti (2024‑2025)
Oltre alla sentenza 28520/2025, vi sono ulteriori pronunce che incidono sul pignoramento del conto corrente:
- Cass. civ. sez. I 27/02/2025, n. 5157 – In materia di sovraindebitamento, la Corte ha statuito che il reclamo avverso il decreto di omologazione del piano del consumatore può essere proposto solo da chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione . La decisione evidenzia che la legittimazione a impugnare è limitata ai soggetti che hanno partecipato formalmente alla procedura. Ciò significa che i creditori che non si costituiscono non possono successivamente contestare l’omologa; per il debitore è fondamentale coinvolgere tempestivamente tutti i creditori nel piano, poiché le opposizioni tardive non potranno bloccare la procedura.
- Tribunale di Milano, Sezione VII civile, sentenze 829/2025 e 928/2025 (disponibili nel repertorio giurisprudenziale) – Queste decisioni affrontano la questione dell’esdebitazione del debitore incapiente: il tribunale milanese ha riconosciuto che, una volta accertata l’incapienza e la meritevolezza del debitore, l’esdebitazione può essere concessa anche se il soggetto ha in passato beneficiato di altri strumenti di composizione della crisi. Le sentenze ribadiscono che l’esdebitazione non è automatica ma richiede la dimostrazione dell’impossibilità di offrire utilità ai creditori. Nel giudizio è necessario depositare un estratto conto che dimostri l’assenza di disponibilità finanziarie, insieme a un piano di sopravvivenza che spieghi come il debitore intenda sostenersi nel periodo post esdebitazione.
- Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 5157/2024 (già pubblicata nel 2025) – La Corte ha ribadito che, nel pignoramento presso terzi, il terzo pignorato che omette di rendere la dichiarazione entro 10 giorni o fornisce false informazioni può essere condannato al pagamento integrale del credito oltre agli interessi. La pronuncia sottolinea l’importanza di rispettare i termini procedurali e conferma che il terzo è responsabile per danni derivanti dalla tardiva restituzione delle somme al debitore.
Queste pronunce arricchiscono il quadro interpretativo e offrono spunti difensivi per il debitore. Per essere sempre aggiornato, lo studio Monardo monitora costantemente le sentenze della Cassazione, dei tribunali e dell’ABF e le utilizza per elaborare strategie su misura.
10 Approfondimenti sulle procedure di sovraindebitamento
Le procedure di sovraindebitamento rappresentano un’alternativa strutturata al pignoramento, consentendo al debitore di ristrutturare o estinguere i propri debiti sotto la supervisione del tribunale. La riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e le successive modifiche hanno ampliato gli strumenti a disposizione di consumatori, professionisti e piccole imprese. Di seguito un’analisi approfondita dei principali istituti e dei loro effetti sui conti pignorati.
10.1 Piano del consumatore
Il piano del consumatore (artt. 67 e 68 CCII) è una procedura riservata alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Il debitore, assistito da un gestore della crisi, propone al tribunale un piano di pagamento dei debiti sulla base del proprio budget familiare, indicando i beni da conservare e quelli da liquidare. Tra le caratteristiche:
- Meritevolezza: il debitore deve dimostrare di non aver contratto i debiti con colpa grave o frode; la valutazione della meritevolezza avviene alla luce delle scelte economiche e della capacità reddituale. I giudici hanno precisato che la sola difficoltà economica non costituisce colpa grave.
- Sospensione delle procedure esecutive: con il deposito della proposta, il giudice può concedere una moratoria che sospende i pignoramenti e blocca gli atti esecutivi in corso. Questo consente al debitore di negoziare con i creditori e di riottenere l’utilizzo del conto corrente durante la procedura.
- Falcidia dei debiti: il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti con una percentuale minima; i debiti residui vengono falcidiati e il debitore si libera dai pignoramenti. Le somme accantonate sul conto pignorato vengono inserite nel piano e destinate ai creditori secondo l’ordine di graduazione.
- Omologazione: il tribunale verifica la fattibilità, la convenienza e il rispetto dei limiti di impignorabilità; l’omologazione del piano impedisce future azioni esecutive su conti e immobili. La legittimazione ad impugnare è riservata ai creditori costituiti .
10.2 Concordato minore e accordo di ristrutturazione dei debiti
Il concordato minore (artt. 74 e 75 CCII) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) sono procedure rivolte a imprenditori individuali, professionisti, start‑up e imprese agricole. La differenza principale risiede nel quorum richiesto: il concordato minore richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi, mentre l’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione del 60 % dei crediti e può essere esteso ai creditori dissenzienti. Caratteristiche comuni:
- Proposta personalizzata: il debitore presenta ai creditori una proposta di pagamento dilazionato o di falcidia, indicando le risorse disponibili. Può essere previsto il mantenimento dell’attività aziendale e la suddivisione del debito in rate sostenibili.
- Misure protettive: la presentazione dell’istanza attiva una protezione automatica che impedisce ai creditori di avviare o proseguire pignoramenti. Ciò significa che la banca deve sospendere ogni vincolo sul conto corrente fino all’esito della procedura.
- Ruolo del gestore/esperto: un professionista nominato dal tribunale (gestore della crisi) assiste nella redazione del piano, verifica la veridicità dei dati e media con i creditori. L’Avv. Monardo, quale gestore e esperto negoziatore, guida i clienti nella scelta tra concordato minore e accordo di ristrutturazione e si occupa delle trattative con banche e AdER.
- Omologazione e efficacia: una volta omologato, l’accordo vincola tutti i creditori e consente di evitare il fallimento. Le somme depositate sul conto pignorato possono essere utilizzate per pagare le rate del piano, e i pignoramenti esistenti vengono revocati.
10.3 Liquidazione controllata e esdebitazione del sovraindebitato incapiente
La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) sostituisce il vecchio fallimento personale e si applica quando il debitore non può proporre un piano sostenibile. Tutti i beni del debitore vengono liquidati da un liquidatore nominato dal tribunale, e il ricavato è distribuito tra i creditori. La procedura prevede:
- Esclusione del minimo vitale: la legge consente al debitore di conservare i beni necessari al sostentamento della famiglia, nonché i crediti impignorabili (triplo o doppio assegno sociale) .
- Durata determinata: la liquidazione dura tre anni (estendibili di un anno), al termine dei quali il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
- Sospensione dei pignoramenti: con l’apertura della liquidazione, le esecuzioni individuali si arrestano; la banca deve sbloccare i conti e versare le somme al liquidatore, che provvede alla distribuzione.
Accanto alla liquidazione controllata, il legislatore ha introdotto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Questa procedura, destinata alle persone fisiche meritevoli che non hanno beni né redditi sufficienti, consente di ottenere la cancellazione dei debiti senza la previa liquidazione . La domanda può essere presentata una sola volta nella vita; il tribunale valuta la meritevolezza (assenza di colpa grave), l’incapienza e il rispetto delle obbligazioni alimentari. Con la concessione dell’esdebitazione, i pignoramenti sul conto corrente si estinguono e il debitore torna ad avere piena capacità patrimoniale.
10.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata della crisi d’impresa è stata introdotta nel 2021 con il D.L. 118/2021 (poi convertito nella L. 147/2021). Essa mira a prevenire l’insolvenza attraverso la negoziazione assistita da un esperto indipendente . L’imprenditore presenta un’istanza mediante una piattaforma telematica e, una volta nominato l’esperto, avvia trattative con i creditori. Tra i benefici:
- Misure protettive e cautelari: l’imprenditore può richiedere al tribunale misure protettive che sospendono pignoramenti, sequestri e azioni esecutive per un periodo iniziale di quattro mesi, prorogabile. Ciò consente di tutelare il conto aziendale mentre si negozia la ristrutturazione del debito.
- Flessibilità: la composizione negoziata può sfociare in un contratto di ristrutturazione, in un concordato semplificato o nella liquidazione, a seconda delle prospettive di continuità aziendale. L’attenzione è posta sulla salvaguardia dell’impresa e sulla conservazione dei posti di lavoro.
- Ruolo dell’esperto: l’esperto (come l’Avv. Monardo) opera come mediatore imparziale, verifica le informazioni e propone soluzioni. Il suo intervento è decisivo per persuadere i creditori ad accettare dilazioni e rinunce.
10.5 Tutele accessorie: fideiussioni, rinegoziazioni e rinunce
Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, lo studio monitora anche la possibilità di rinegoziare le fideiussioni bancarie e le garanzie prestate da terzi. Spesso, i garanti (parenti, soci) sono coinvolti nei pignoramenti; attraverso un accordo o un piano del consumatore si possono liberare le garanzie, evitando l’escussione dei fideiussori. Inoltre, gli accordi con l’AdER possono includere la rinuncia all’ipoteca o alla trascrizione del pignoramento sulla quota di una casa.
11 Altre tutele e normative di interesse
Sebbene il pignoramento del conto corrente sia disciplinato principalmente dal codice di procedura civile e dal D.P.R. 602/1973, esistono altre normative che influenzano la gestione del conto e la tutela del debitore. In questa sezione vengono illustrate alcune disposizioni e prassi rilevanti.
11.1 Regolamenti bancari e direttive europee
Le banche devono rispettare le norme bancarie e di trasparenza previste dal testo unico bancario (T.U.B.) e dalla normativa europea (come la direttiva PSD2 sui servizi di pagamento). Ciò implica:
- Obbligo di corretta informazione: la banca deve comunicare al cliente ogni atto di pignoramento ricevuto e fornire informazioni sulle somme bloccate. Deve inoltre informare il debitore sui diritti di impugnazione e sui limiti di impignorabilità.
- Protezione dei dati personali: l’accesso al conto del debitore avviene solo sulla base di un titolo legittimo (atto di pignoramento). La banca non può comunicare dati a soggetti terzi senza il consenso dell’interessato, salvo che la legge lo imponga. Gli istituti devono applicare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e la normativa italiana sulla privacy.
- Separazione dei conti: quando il debitore è cointestatario, l’istituto deve distinguere tra le quote dei vari intestatari e non può bloccare integralmente il saldo se non dimostra la titolarità delle somme.
11.2 Aprire un nuovo conto durante il pignoramento
Una domanda frequente riguarda la possibilità di aprire un nuovo conto corrente mentre il precedente è pignorato. La legge non vieta di aprire un secondo conto, ma occorre considerare che il creditore potrebbe pignorarlo a sua volta. In generale:
- Per le persone fisiche, aprire un nuovo conto permette di ricevere stipendio o pensione e di gestire la quotidianità. Tuttavia, se il creditore viene a conoscenza del nuovo conto, può procedere al pignoramento anche su quest’ultimo.
- Le imprese, soprattutto con procedure esecutive in corso, devono prestare attenzione alla continuità aziendale: aprire un nuovo conto senza informare i creditori può costituire atto fraudolento se finalizzato a sottrarre somme. È consigliabile agire con trasparenza, attivando un piano di ristrutturazione o un accordo con i creditori.
11.3 Servizi digitali, conti online e fintech
Nel 2025 molti debitori utilizzano conti digitali o piattaforme fintech. Anche questi conti sono pignorabili. L’atto di pignoramento deve essere notificato all’istituto che gestisce la piattaforma (es. istituti di moneta elettronica). In caso di pignoramento, la piattaforma è tenuta a bloccare le somme nella stessa misura prevista per le banche tradizionali. I conti di pagamento non comportano la concessione di un fido, quindi non vi è distinzione rispetto ai conti ordinari.
11.4 Pignoramento di carte prepagate e wallet elettronici
Anche le carte prepagate (Postepay, Hype, Paypal) possono essere pignorate. Se il creditore notifica l’atto alla società emittente, questa deve vincolare le somme caricate sulla carta. Tuttavia, le carte prepagate prive di IBAN non consentono l’accredito di stipendi e non sono idonee a ricevere versamenti costanti; pertanto, la loro pignorabilità è limitata alle ricariche effettuate e può risultare meno efficace per il creditore.
11.5 Pignoramento di criptovalute e asset digitali
Con l’aumento degli investimenti in criptovalute (Bitcoin, Ethereum) sorgono dubbi sulla loro pignorabilità. Sebbene non esistano ancora norme specifiche, la giurisprudenza italiana tende ad assimilare le criptovalute ai beni mobili digitali: il creditore può chiedere al giudice di ordinare al provider (exchange) di bloccare il wallet del debitore. Il procedimento presenta difficoltà tecniche e richiede la collaborazione dell’exchange. Lo studio Monardo assiste i clienti anche in questa nuova frontiera, valutando la possibilità di proteggere legalmente i wallet e di negoziare con i creditori.
12 Ulteriori domande frequenti (FAQ avanzate)
Per completare la panoramica, ecco ulteriori domande ricorrenti poste dai clienti dello studio. Le risposte offrono indicazioni pratiche e approfondimenti che non trovavano spazio nella precedente sezione FAQ.
21. Posso trasferire lo stipendio su un conto di un familiare per evitare il pignoramento?
È sconsigliabile. Trasferire lo stipendio a un familiare con l’intento di eludere il pignoramento può configurare un atto in frode ai creditori e comportare responsabilità civili e penali. Il creditore può agire per revocare il trasferimento (azione revocatoria) e pignorare anche il conto del familiare se risulta complice. È preferibile richiedere una rateizzazione o una procedura di composizione della crisi.
22. Cosa succede se il pignoramento riguarda un conto aziendale usato anche per spese personali?
La commistione tra spese aziendali e personali può complicare la procedura. La banca blocca il saldo del conto aziendale; il debitore deve dimostrare che alcune somme sono destinate a spese personali impignorabili (ad esempio stipendi dei dipendenti). Per le imprese individuali, è consigliabile separare i conti per evitare contestazioni. In caso di pignoramento, si può chiedere al giudice di autorizzare l’utilizzo delle somme necessarie alla continuità aziendale.
23. Il pignoramento può estendersi alle indennità di fine rapporto (TFR)?
Le indennità di fine rapporto sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c., cioè un quinto. Tuttavia, se il TFR è stato già accreditato su un conto pignorato prima della notifica, la banca deve applicare la soglia di impignorabilità pari al triplo dell’assegno sociale . Per i dipendenti pubblici esistono norme specifiche che limitano ulteriormente il prelievo.
24. Ho vinto un ricorso contro il pignoramento: come recupero le somme già versate al creditore?
Se l’opposizione viene accolta e l’ordinanza di assegnazione è annullata, il debitore può chiedere la restituzione delle somme già versate. La banca o l’AdER devono restituire gli importi indebitamente trattenuti, maggiorati degli interessi legali. Il debitore può inoltre agire per il risarcimento dei danni se dimostra che il blocco del conto gli ha causato perdite patrimoniali (ad esempio penali contrattuali o perdita di opportunità di investimento).
25. Posso chiedere la sospensione del pignoramento per motivi di salute?
In casi eccezionali, il giudice può sospendere la procedura se il debitore dimostra che il pignoramento compromette la sua salute o quella dei familiari (ad esempio per spese mediche urgenti). La sospensione per “gravi motivi” (art. 624 c.p.c.) è discrezionale e richiede la prova della necessità. La tutela sanitaria rientra tra i diritti fondamentali e può prevalere temporaneamente sul diritto di credito.
26. Cosa succede se il creditore muore o viene estinto?
Se il creditore persona fisica decede, i suoi eredi subentrano nella procedura esecutiva. La banca deve attendere la produzione dei documenti di successione (dichiarazione di eredi) prima di procedere al pagamento. Se il creditore è una società che viene cancellata dal registro imprese senza cessione dei crediti, il pignoramento si estingue. È possibile eccepire la mancanza di legittimazione attiva.
27. Il creditore può richiedere la revoca del pignoramento?
Sì. Il creditore può rinunciare al pignoramento in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto al terzo e al debitore. La rinuncia produce l’immediato sblocco del conto. Può essere motivata dal pagamento del debito, da un accordo transattivo o dalla decisione di utilizzare altre forme di recupero (ad esempio la cessione del credito). In caso di rinuncia, il creditore può essere condannato alle spese della procedura.
28. Il pignoramento può essere rinnovato dopo la sua inefficacia?
Se il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo o per decadenza dopo 10 anni, il creditore può rinnovarlo notificando un nuovo atto, a condizione di avere ancora un titolo esecutivo valido. Tuttavia, l’inefficacia del primo pignoramento potrebbe comportare la perdita di priorità rispetto ad altri creditori; è quindi importante valutare la strategia con un professionista.
29. Quali sono le conseguenze fiscali del pignoramento?
Le somme pignorate non costituiscono un costo fiscalmente deducibile per il debitore; al contrario, se il debito riguarda imposte non pagate, il versamento al Fisco estingue l’obbligazione tributaria. È necessario verificare che l’AdER abbia imputato correttamente il pagamento alle annualità e ai tributi dovuti, per evitare duplicazioni. Lo studio offre anche consulenza fiscale per la corretta imputazione.
30. Posso tutelare i miei beni futuri da eventuali pignoramenti?
Esistono strumenti di pianificazione patrimoniale (fondo patrimoniale, trust, polizze vita) che proteggono alcuni beni dagli attacchi dei creditori. Tuttavia, tali strumenti devono essere costituiti prima che insorgano i debiti e non devono essere utilizzati con lo scopo di frodare i creditori, altrimenti possono essere dichiarati inefficaci. L’Avv. Monardo e i commercialisti del suo staff offrono consulenza su trust e strumenti di segregazione patrimoniale per prevenire future aggressioni, sempre nel rispetto delle norme.
13 Ulteriori simulazioni pratiche
Per rendere ancora più concreto il funzionamento delle normative, presentiamo tre ulteriori simulazioni che evidenziano casistiche specifiche.
Simulazione 6: pignoramento di conto online con saldo variabile
Scenario: Federica utilizza un conto online con IBAN italiano e carta di debito. Ha un saldo di 800 € al momento della notifica del pignoramento esattoriale. Nei 60 giorni successivi riceve diversi bonifici da amici (500 €, 400 € e 200 €) per restituire prestiti personali.
Applicazione della normativa: Ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca online è tenuta a bloccare il saldo iniziale e tutti i bonifici in entrata nei 60 giorni successivi fino a copertura del credito. Secondo la Cassazione 28520/2025, il vincolo si estende ai nuovi accreditamenti . Pertanto, Federica non potrà utilizzare i bonifici ricevuti per 60 giorni; se il debito viene saldato prima, la banca deve restituire gli importi residui. La corretta gestione del conto online è identica a quella di un conto tradizionale.
Simulazione 7: conto pignorato e apertura di nuovo conto per stipendio
Scenario: Roberto ha il conto aziendale pignorato per 6.000 € a causa di un debito verso un fornitore. Decide di aprire un nuovo conto presso un’altra banca per ricevere pagamenti dei clienti. Il fornitore viene a conoscenza del nuovo conto e notifica un nuovo pignoramento.
Applicazione della normativa: Nulla vieta l’apertura di un nuovo conto, ma il creditore può pignorarlo se dispone di un titolo esecutivo ancora valido. La banca del nuovo conto dovrà eseguire l’atto di pignoramento; Roberto dovrà dimostrare che le somme servono alla continuazione dell’attività e potrà chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c. o accedere a un piano di ristrutturazione. È consigliabile non spostare somme dal conto pignorato senza avvertire i creditori, perché potrebbe configurare un atto in frode.
Simulazione 8: tutela del TFR e pignoramento proporzionale
Scenario: Elisa percepisce un’indennità di fine rapporto di 30.000 € che viene accreditata sul conto il giorno prima della notifica di un pignoramento ordinario per 12.000 €. Elisa è preoccupata di perdere l’intera liquidazione.
Applicazione della normativa: Il TFR, in quanto indennità da lavoro dipendente, è pignorabile nella misura di un quinto. Tuttavia, essendo stato accreditato prima del pignoramento, l’importo impignorabile è pari al triplo dell’assegno sociale (1.603,23 € nel 2025) . In pratica, la banca dovrà lasciare libera questa somma e potrà pignorare il resto nei limiti di un quinto, cioè 6.000 € (un quinto di 30.000 €); il residuo tornerà disponibile. Elisa potrà dunque conservare la maggior parte della liquidazione. Se avesse depositato il TFR dopo la notifica, l’impignorabilità sarebbe stata pari al doppio dell’assegno sociale (1.068,82 €). È quindi importante programmare i versamenti tenendo conto delle norme.
Simulazione 9: pignoramento di criptovalute
Scenario: Marco detiene 5 ether (ETH) su un exchange con sede in Italia. Viene notificato un pignoramento ordinario per 3.000 €. Il creditore chiede al giudice di sequestrare le criptovalute.
Applicazione della normativa: Non esistono ancora norme specifiche, ma la giurisprudenza tende a considerare le criptovalute come beni mobili digitali. Il giudice può ordinare all’exchange di congelare l’account e trasferire i token a un wallet vincolato. La procedura è complessa perché richiede l’identificazione dell’exchange e la cooperazione internazionale. Marco può obiettare che le criptovalute non sono denominate in euro e quindi occorre una conversione; il giudice può nominare un esperto per determinare il valore. In mancanza di collaborazione dell’exchange, il pignoramento potrebbe non essere efficace; tuttavia, è consigliabile non trasferire le criptovalute dopo la notifica, perché ciò potrebbe integrare il reato di sottrazione di beni pignorati.
Simulazione 10: inefficacia per mancata dichiarazione del terzo
Scenario: La banca non invia la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento. Il creditore chiede al giudice di condannare la banca al pagamento integrale del credito. Il saldo del conto è di 2.000 € e il debito è di 5.000 €.
Applicazione della normativa: La Cassazione ha più volte ribadito che la mancata dichiarazione rende il terzo responsabile per l’intero importo dovuto dal debitore. Il giudice può ordinare alla banca di pagare fino a concorrenza del credito, anche se il saldo è inferiore; la banca potrà poi rivalersi sul debitore. Per evitare tale rischio, gli istituti inviano tempestivamente la dichiarazione. In questa simulazione il giudice potrebbe condannare la banca a versare 2.000 € entro 60 giorni e, se successivamente arrivano nuovi accrediti, a riversarli al creditore.
Conclusioni
Il pignoramento del conto corrente è un procedimento complesso che incide direttamente sulla vita quotidiana di privati e imprese. Le norme prevedono un rigido iter, numerosi obblighi per la banca e tutele a favore del debitore. La riforma Cartabia e il D.L. 19/2024 hanno introdotto termini per l’iscrizione a ruolo e nuove cause di inefficacia, mentre la Cassazione 28520/2025 ha rafforzato la posizione dell’Erario disponendo che la banca trattenga anche gli accrediti futuri nei 60 giorni successivi . Conoscere queste regole consente di capire quando la banca sblocca il conto pignorato: in assenza di iscrizione a ruolo, dopo l’ordinanza di assegnazione o al pagamento della prima rata della rateizzazione, oppure quando la procedura esecutiva è estinta .
La difesa del debitore richiede un’analisi accurata del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento; la verifica dei termini e delle notifiche; l’applicazione dei limiti di impignorabilità; la valutazione di strumenti alternativi come rottamazioni, rateizzazioni, piani del consumatore o esdebitazione. Spesso è possibile ottenere lo sblocco del conto in tempi brevi, ma occorre agire tempestivamente e con professionalità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un’assistenza completa: dalla verifica degli atti alla redazione dei ricorsi, dalla negoziazione stragiudiziale con banche e AdER alla predisposizione di piani di rientro e procedure di composizione della crisi. Come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo garantisce competenza in ogni fase, anche davanti alla Corte di cassazione. Lo studio coordina avvocati e commercialisti su tutto il territorio nazionale e ha accesso alle migliori procedure per sospendere fermi, pignoramenti, ipoteche e cartelle.
Agire tempestivamente è la chiave per difendere il proprio patrimonio e salvaguardare l’attività economica. Non aspettare che il blocco diventi definitivo o che l’AdER proceda con ulteriori espropriazioni. Rivolgiti a un professionista per valutare tutte le opzioni, contestare gli atti illegittimi e sfruttare le definizioni agevolate.
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