Introduzione
In tempi di crisi economica e di forti difficoltà finanziarie, la paura di vedersi pignorare il conto corrente è diffusa tra imprenditori, professionisti e privati. Molti si chiedono se sia legittimo svuotare il conto o prelevare denaro prima che la banca riceva l’atto di pignoramento. La risposta non è banale: da una parte non esiste una norma che vieti di prelevare il proprio denaro fino a quando non si riceve un provvedimento esecutivo; dall’altra gli atti compiuti dopo la notifica del pignoramento sono inefficaci in danno dei creditori e possono generare responsabilità civile e penale. Inoltre, le più recenti riforme (D.L. 19/2024) e pronunce della Corte di cassazione hanno notevolmente rafforzato la tutela del creditore, estendendo il vincolo pignoratizio anche ai versamenti futuri e fissando un termine di dieci anni di efficacia del pignoramento per i crediti verso terzi.
Questo approfondimento, aggiornato a dicembre 2025, analizza con taglio pratico e divulgativo la normativa italiana (Codice civile, Codice di procedura civile, DPR 602/1973 e relative modifiche), la giurisprudenza più recente e i rimedi a disposizione del debitore. L’obiettivo è fornire al lettore una guida completa: dalla procedura del pignoramento del conto corrente alle strategie per opporsi o definire il debito, passando per i nuovi strumenti di tutela (rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione) e per i rischi degli atti di disposizione compiuti frettolosamente.
Chi siamo
L’articolo è redatto da Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale nel campo del diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è:
- Cassazionista con ampia esperienza in materia di pignoramenti, esecuzioni forzate e crisi da sovraindebitamento;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Coordinatore di professionisti specializzati in diritto bancario e tributario, in grado di analizzare atti, promuovere ricorsi, ottenere sospensioni giudiziali, instaurare trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER), predisporre piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
Il nostro team offre consulenze personalizzate e assistenza immediata per:
- verificare la legittimità dell’atto di pignoramento o della cartella esattoriale;
- individuare vizi di notifica o prescrizione dei crediti;
- presentare opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi;
- ottenere la sospensione del pignoramento e sbloccare il conto corrente congelato;
- proporre rateizzazioni, accordi di saldo e stralcio o accedere a piani del consumatore e procedure di esdebitazione;
- difendere il patrimonio da ipoteche, fermi, pignoramenti e altre azioni esecutive.
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1. Contesto normativo: leggi e articoli di riferimento
1.1 Il pignoramento presso terzi: art. 543 c.p.c. e art. 546 c.p.c.
Il pignoramento del conto corrente avviene tramite la procedura di pignoramento presso terzi, disciplinata dagli articoli 543–554 del Codice di procedura civile (c.p.c.). L’atto di pignoramento è notificato sia al debitore sia al terzo (banca o posta), con i requisiti previsti dall’art. 543 c.p.c.: indicazione del titolo esecutivo, del precetto, descrizione del credito e intimazione al terzo di non disporne . L’atto è soggettivamente complesso: al debitore è rivolto l’ordine di astenersi da qualunque atto volto a sottrarre i beni alla garanzia del credito; al terzo è rivolta l’intimazione a non pagare al debitore senza ordine del giudice .
Dal momento della notifica, il terzo (la banca) assume la funzione di custode delle somme dovute al debitore e deve accantonarle a favore del creditore . L’ingiunzione al debitore, invece, comporta l’inefficacia di qualsiasi atto di disposizione compiuto dopo la notifica, ai sensi dell’art. 2917 c.c., e l’inopponibilità al creditore di fatti estintivi sopravvenuti (pagamenti, compensazioni, prescrizione) .
L’art. 546 c.p.c., modificato dal D.L. 19/2024 (art. 25), stabilisce che dal giorno della notifica del pignoramento il terzo è soggetto agli obblighi del custode per l’importo del credito precettato aumentato di una somma fissa, parametrata all’ammontare del credito:
- 1 000 € per crediti fino a 1 100 €;
- 1 600 € per crediti da 1 100,01 € a 3 200 €;
- la metà del credito per crediti superiori a 3 200 € .
Queste somme coprono spese e interessi di procedura e indicano quanto l’ufficiale giudiziario dovrà pignorare in più rispetto alla cifra dovuta. Il D.L. 19/2024 ha introdotto anche l’art. 551‑bis c.p.c., che disciplina l’efficacia del pignoramento di crediti verso terzi: salvo assegnazione o chiusura anticipata, il pignoramento perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica; il creditore può mantenerlo notificando, nei due anni precedenti la scadenza, una dichiarazione di interesse al terzo. In mancanza della dichiarazione, il terzo è liberato dagli obblighi del custode sei mesi dopo la scadenza decennale .
1.2 Crediti impignorabili: art. 545 c.p.c. e norme speciali
L’art. 545 c.p.c. tutela determinati crediti ritenuti indispensabili per il sostentamento del debitore. Le somme corrisposte a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo nei limiti previsti dalla legge. In particolare:
- quando stipendi o pensioni sono accreditati sul conto prima del pignoramento, restano impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale ;
- per i crediti futuri (stipendi o pensioni accreditati dopo la notifica), si applicano le percentuali di pignorabilità: 10 % per importi fino a 2 500 €, 1/7 per importi tra 2 500 € e 5 000 € e 1/5 per importi superiori; la somma impignorabile non può scendere sotto 1 000 € e non può superare il doppio dell’assegno sociale ;
- altri crediti esenti (assegni familiari, sussidi assistenziali, indennità di accompagnamento, ecc.) sono totalmente impignorabili.
Il D.L. 19/2024 ha precisato che la protezione “triplo assegno sociale” vale solo per le somme accreditate prima della notifica del pignoramento; quelle versate successivamente possono essere trattenute nei limiti sopra indicati .
1.3 Pignoramento esattoriale e art. 72‑bis DPR 602/1973
Per i debiti fiscali la normativa differisce: l’agente della riscossione (AER) può effettuare un pignoramento diretto sul conto corrente, ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973. L’atto, notificato alla banca, ordina di versare le somme maturate a favore del Fisco. La Corte di cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha chiarito che il vincolo imposto dall’art. 72‑bis si estende anche alle somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica: la banca deve versare all’AER il saldo attivo “anche se maturato dopo il pignoramento” . Questo periodo di 60 giorni decorre dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento; ogni somma che affluisce sul conto entro due mesi è prenotata dal Fisco .
È irrilevante che il conto fosse negativo o a zero al momento della notifica: secondo la Corte, l’obbligo di versare i fondi sopravvenuti sussiste “indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo fosse negativo o positivo” . La decisione ha esteso la portata del vincolo a “crediti futuri ed eventuali” derivanti dal contratto di conto corrente, purché esista il rapporto base al momento del pignoramento . L’orientamento si applica alle procedure esattoriali; i creditori privati, invece, restano soggetti al regime classico del pignoramento presso terzi (artt. 543–554 c.p.c.), che vincola solo le somme esistenti al momento della notifica.
1.4 Inefficacia degli atti di disposizione dopo il pignoramento: art. 2917 c.c.
L’art. 2917 c.c. sancisce che, quando l’oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione del credito per cause verificatesi dopo il pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante. Ciò vale anche per fatti estintivi involontari (confusione, compensazione, prescrizione). L’obiettivo è impedire che il debitore o il terzo possano neutralizzare l’azione esecutiva attraverso pagamenti tardivi o altre operazioni. La dottrina evidenzia che la notifica dell’atto di pignoramento produce due effetti: (i) legittima il terzo a rifiutare il pagamento; (ii) rende inefficaci gli adempimenti o gli atti di disposizione compiuti dopo la notifica e inopponibili eventuali fatti estintivi .
Questa norma rende vietato svuotare il conto dopo il pignoramento: qualsiasi prelievo, bonifico o trasferimento eseguito successivamente sarà inefficace nei confronti del creditore, e la banca rimarrà responsabile se consente il pagamento nonostante l’atto. Prima della notifica, invece, il titolare del conto è formalmente libero di utilizzare i propri soldi; ciò non significa che il prelievo sia privo di rischi, come vedremo.
1.5 Revoca di atti dispositivi e tutela del creditore: art. 2929‑bis c.c. e art. 2901 c.c.
Chi trasferisce beni o somme a parenti o amici per sottrarli ai creditori rischia che tali atti siano revocati. L’art. 2929‑bis c.c., introdotto nel 2015, consente al creditore pregiudicato da un atto del debitore (costituzione di vincoli di indisponibilità o alienazioni gratuite di beni immobili o mobili registrati) di procedere direttamente alla espropriazione, purché il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo . Se il bene è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’espropriazione contro il nuovo proprietario e si soddisfa con preferenza rispetto ai creditori di costui .
L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 c.c., permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore che riducono la garanzia patrimoniale. Essa richiede la presenza di:
- un credito anteriore (anche sottoposto a condizione o termine);
- un atto di disposizione del debitore (donazione, vendita simulata, conferimento in trust, costituzione di pegno o ipoteca) che pregiudica le ragioni del creditore, sottraendo beni o attribuendo preferenze ad altri creditori;
- il consilium fraudis (consapevolezza del debitore di danneggiare il creditore) e, per gli atti onerosi, anche la scientia fraudis del terzo acquirente ;
- l’eventus damni, cioè il pregiudizio concreto o potenziale arrecato al creditore .
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto e, se accolta, rende inefficace l’atto nei confronti del creditore; il bene rimane in capo al terzo ma potrà essere espropriato a suo danno.
1.6 Trasferimenti di denaro prima del pignoramento: cosa dice la legge
La normativa italiana non contiene alcuna disposizione che vieti al titolare del conto corrente di prelevare denaro o azzerare il saldo prima del pignoramento, purché l’operazione sia lecita e tracciata. Una guida di Brocardi ricorda che è legittimo effettuare prelievi fino a 10 000 € al mese senza specifica giustificazione; oltre tale soglia la banca deve acquisire motivazioni per evitare la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) . Per i libretti postali il limite mensile ordinario è di 5 000 € . Tuttavia, prelevare ingenti somme in contanti può insospettire l’amministrazione finanziaria e innescare controlli su eventuali redditi non dichiarati .
Le soluzioni alternative (cointestare il conto, depositare i fondi su un conto di terzi o emettere assegni circolari) sono rischiose: il trasferimento a parenti può configurare una donazione soggetta all’azione revocatoria; l’assegno circolare resta a disposizione del debitore e può essere sequestrato; i conti cointestati sono pignorabili per la quota del debitore. L’art. 2929‑bis c.c. consente al creditore di pignorare un bene donato entro un anno dalla donazione , mentre l’azione revocatoria ordinaria opera fino a cinque anni. Pertanto, la “fuga di capitali” per evitare il pignoramento può essere facilmente neutralizzata.
2. Procedura passo‑passo del pignoramento del conto corrente
2.1 L’atto di precetto e la notifica del pignoramento
- Titolo esecutivo e precetto: il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, ecc.). Dopo aver notificato al debitore il titolo e il precetto (ingiunzione a pagare entro 10 giorni), se il debito non viene soddisfatto può procedere al pignoramento.
- Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi: l’atto deve essere notificato al debitore e al terzo (banca o posta), ai sensi dell’art. 543 c.p.c., con indicazione del credito, del titolo, del precetto e dell’intimazione a non disporre dei beni . Da quel momento il terzo assume il ruolo di custode .
- Dichiarazione del terzo: la banca deve rendere, entro 10 giorni, una dichiarazione di quantità (art. 547 c.p.c.) comunicando se e quanto deve al debitore. In mancanza di dichiarazione, il giudice può condannare il terzo al pagamento fino alla concorrenza del credito, salvo prova contraria.
- Udienza e ordinanza di assegnazione: dopo la notifica, il creditore iscrive a ruolo la procedura e viene fissata un’udienza. Se il terzo riconosce il credito, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione delle somme. Nel caso di pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973, l’AER può ordinare direttamente alla banca il versamento delle somme dovute senza necessità di udienza.
2.2 Il vincolo di custodia e la sorte delle somme
- Creditori privati: per i pignoramenti ordinari, il vincolo si applica solo alle somme esistenti sul conto alla data della notifica. Se il saldo è positivo, la banca accantona l’importo fino alla concorrenza del debito precettato. Se il saldo è negativo, non c’è nulla da prelevare; le somme accreditate successivamente restano libere perché costituiscono crediti futuri non pignorabili .
- Agenzia delle Entrate‑Riscossione: nel pignoramento esattoriale, la Corte di cassazione ha esteso il vincolo alle somme che affluiscono sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica dell’ordine di pagamento . La banca deve quindi trattenere ogni bonifico in entrata e versarlo all’AER, anche se il conto era originariamente a zero o in rosso . Trascorso lo spatium deliberandi di 60 giorni, se il debitore non ha ottenuto la sospensione del pignoramento, la banca trasferisce le somme all’AER.
- Limiti di pignorabilità: quando sul conto confluiscono stipendi o pensioni, la banca deve applicare le protezioni dell’art. 545 c.p.c.: importo impignorabile pari a tre volte l’assegno sociale per le somme accreditate prima della notifica e percentuali (10 %, 1/7, 1/5) per le somme future . Se l’AER o la banca pignorano somme esenti (assegni familiari, sussidi assistenziali), il debitore può ottenere la liberazione immediata dei fondi .
2.3 Termini e scadenze
| Fase | Termini fondamentali | Conseguenze in caso di inerzia |
|---|---|---|
| Notifica del precetto | Deve essere notificato almeno 10 giorni prima del pignoramento (art. 480 c.p.c.). | Se il creditore procede senza precetto, l’esecuzione può essere dichiarata nulla. |
| Dichiarazione della banca | Entro 10 giorni dalla notifica, la banca deve dichiarare le somme dovute (art. 547 c.p.c.). | In caso di omissione, il giudice può condannare la banca a pagare l’intero importo. |
| Spatium deliberandi (pignoramento esattoriale) | 60 giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento al terzo . | Le somme accreditate entro il termine sono vincolate e devono essere trasferite all’AER; trascorso il termine, restano disponibili salvo ulteriori atti. |
| Efficacia del pignoramento (art. 551‑bis c.p.c.) | Decorsi 10 anni dalla notifica, il pignoramento perde efficacia se il creditore non notifica una dichiarazione di interesse . | Il terzo è liberato dagli obblighi sei mesi dopo la scadenza decennale; la procedura esecutiva si estingue di diritto. |
| Azione revocatoria ordinaria | 5 anni dalla data dell’atto dispositivo (art. 2901 c.c.). | Trascorso il termine, l’azione è prescritta e il creditore non può più far dichiarare inefficace l’atto. |
| Espropriazione ex art. 2929‑bis c.c. | Il pignoramento deve essere trascritto entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo . | Se il pignoramento non è trascritto tempestivamente, il creditore dovrà agire con l’azione revocatoria ordinaria (5 anni). |
3. Difese e strategie legali per il debitore
3.1 Verifica della legittimità del titolo e dell’atto di pignoramento
Un pignoramento illegittimo può essere annullato o sospeso. È indispensabile verificare:
- Esistenza e validità del titolo esecutivo: nelle procedure tributarie, molte cartelle e avvisi di accertamento risultano prescritti o viziati. Se il debito è prescritto (generalmente dopo 5 anni per imposte dirette e IVA, 10 anni per imposta di registro e tributi locali), il pignoramento deve essere annullato. La consulenza di un avvocato consente di verificare notifiche, termini e decadenze.
- Regolarità della notifica: la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e alla banca deve rispettare le forme di legge. La mancata notifica o l’incompletezza dell’atto (mancata indicazione del titolo o del precetto) rende inesistente l’atto. In caso di notifica via PEC, occorre verificare la conformità del deposito e la corretta attestazione.
- Vizi della cartella esattoriale: l’iscrizione a ruolo e la cartella devono contenere l’indicazione della base imponibile, dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. L’assenza di questi elementi rende la cartella nulla. Anche la mancata motivazione dell’atto impositivo o la mancanza dell’intimazione a pagare può essere motivo di impugnazione.
- Presenza di somme impignorabili: se sono stati bloccati stipendi, pensioni, assegni familiari o sussidi assistenziali, il pignoramento è illegittimo. Occorre chiedere la liberazione immediata delle somme.
3.2 Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi
Esistono tre tipi di opposizioni:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare il diritto del creditore a procedere a esecuzione (ad esempio, titolo inesistente, prescritto o non notificato). L’opposizione può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (entro il termine per adempiere al precetto) o successivamente, ma non oltre l’udienza in cui viene disposta l’assegnazione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): permette di contestare irregolarità formali dell’atto di pignoramento, vizi di notifica, inesattezze nell’indicazione del credito o nella dichiarazione della banca. Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza del vizio. In materia tributaria, la competente è la Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado.
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): è proposta da chi rivendica la proprietà o la titolarità di un bene erroneamente pignorato (ad esempio, un contocorrente cointestato con un soggetto estraneo al debito). Il terzo deve dimostrare la propria quota di titolarità con prove documentali.
3.3 Sospensione del pignoramento e ricorsi cautelari
In presenza di irregolarità o vizi, si può chiedere al giudice l’immediata sospensione del pignoramento. Nelle procedure esattoriali, il D.Lgs. 546/1992 consente di chiedere alla CGT la sospensione della riscossione quando ricorrono gravi e fondati motivi. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato; la CGT decide sulla sospensione nel termine di 180 giorni. È possibile chiedere la sospensione anche all’ADER prima di avviare la causa, qualora vi siano vizi evidenti (c.d. autotutela).
Nei pignoramenti ordinari la sospensione può essere concessa dal giudice dell’esecuzione in presenza di seri motivi (art. 624 c.p.c.). Il giudice può ordinare la sospensione del pignoramento e fissare un termine entro il quale il creditore deve intraprendere la causa di merito.
3.4 Accordi, rateizzazioni e definizioni agevolate
Quando il debito è certo e non vi sono vizi, è possibile cercare soluzioni transattive:
- Rateizzazione del debito tributario: la domanda può essere presentata anche dopo la notifica del pignoramento; l’adesione a una rateizzazione (fino a 120 rate mensili) determina la sospensione del pignoramento . In caso di mancato pagamento di cinque rate, la procedura riprende.
- Accordo di saldo e stralcio: l’AER può accettare un pagamento ridotto del debito, soprattutto se il contribuente dimostra l’impossibilità di pagare l’intero importo. La conclusione dell’accordo determina la cessazione del pignoramento.
- Transazione con creditori privati: nelle esecuzioni ordinarie si può proporre un piano di rientro (pagamento dilazionato con garanzie) o una transazione; il creditore può sospendere la procedura previa rinuncia parziale alle somme.
- Definizioni agevolate (rottamazioni): nel biennio 2023‑2024 sono state introdotte diverse rottamazioni delle cartelle (rottamazione quater). Tali definizioni consentono di pagare l’imposta senza sanzioni né interessi. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive; il mancato pagamento di una rata comporta la ripresa della riscossione.
3.5 Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore
La L. 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre strumenti per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) in stato di sovraindebitamento:
- Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica di proporre ai creditori un piano di rientro basato sulle proprie capacità reddituali. La Cassazione (sent. 9549/2025) ha chiarito che il piano può prevedere una moratoria di pagamento dei creditori privilegiati per un periodo superiore a un anno, purché il debitore inizi a pagare entro l’anno e il piano sia più vantaggioso della liquidazione .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori commerciali non fallibili, prevede il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale. L’accordo sospende le procedure esecutive.
- Liquidazione del patrimonio: prevede la vendita di tutti i beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. Dopo la chiusura della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.
L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, assiste i debitori nella redazione dei piani e nella trattativa con i creditori, ottenendo sospensioni immediate e riduzioni significative dei debiti.
4. Strumenti alternativi e soluzioni per evitare o gestire il pignoramento
4.1 Prima del pignoramento: prevenzione e gestione
- Verifica delle cartelle e dei carichi iscritti: è possibile accedere al cassetto fiscale e al portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per controllare la situazione debitoria. Individuare tempestivamente eventuali cartelle non notificate permette di impugnarle entro i termini.
- Rateizzare i carichi in tempo: presentare una domanda di rateizzazione prima che l’ADER proceda al pignoramento evita il blocco del conto e consente di ripartire il debito in più anni.
- Ricorso in autotutela: se la cartella presenta vizi evidenti (importo errato, doppia iscrizione, prescrizione), si può presentare un’istanza all’ADER chiedendo l’annullamento o la sospensione in autotutela. In caso di mancato riscontro, si procede con il ricorso giudiziale.
- Evitare trasferimenti sospetti: se si decide di prelevare somme dal conto prima della notifica del pignoramento, è consigliabile farlo in maniera tracciata (bonifici a proprio favore su altri conti, prelievi giustificati da necessità personali). Prelievi ingiustificati in contanti possono essere oggetto di controlli fiscali e di azioni revocatorie. È inutile intestare le somme a parenti: il creditore può agire ex art. 2929‑bis c.c. e far pignorare il bene entro un anno .
4.2 Dopo la notifica: reazione tempestiva
- Richiedere copia dell’atto di pignoramento: come suggerito dalle guide pratiche, la prima mossa è ottenere dalla banca copia dell’atto per conoscere il creditore, l’importo e la data di notifica .
- Verificare il titolo esecutivo: controllare se la cartella è stata notificata, se è scaduto il termine per impugnare e se il debito è prescritto. Se mancano questi presupposti, si può contestare il pignoramento per inesistenza del titolo .
- Presentare un ricorso cautelare e ottenere la sospensione: un avvocato può presentare un’istanza di sospensione alla CGT o al giudice civile, dimostrando la presenza di vizi o di somme impignorabili. In caso di sospensione, la banca è obbligata a sbloccare il conto.
- Rateizzare o definire il debito: la richiesta di rateizzazione sospende il pignoramento ; in alternativa si può proporre un accordo di saldo e stralcio o aderire a rottamazioni.
- Accedere a una procedura di sovraindebitamento: se i debiti sono numerosi e ingenti, conviene valutare l’accesso alle procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo o liquidazione). L’avvocato/gestore OCC può presentare domanda e ottenere la sospensione di tutte le azioni esecutive.
4.3 Errori comuni da evitare
- Ignorare le notifiche: non aprire le raccomandate o le PEC dell’ADER è un errore grave; i termini decorrono anche se l’atto rimane ritirato in posta.
- Sottovalutare la prescrizione: i termini di prescrizione variano a seconda del tributo e possono essere interrotti con la notifica della cartella; non verificare la prescrizione espone a pagamenti non dovuti.
- Prelevare somme in contanti senza tracciabilità: la legge non vieta di prelevare prima del pignoramento , ma prelievi elevati (sopra 10 000 € mensili) richiedono giustificazione e possono far sospettare un atto in frode ai creditori .
- Cointestare il conto o trasferire denaro a familiari: queste strategie sono facilmente revocabili ai sensi degli artt. 2929‑bis e 2901 c.c.; inoltre, il pignoramento può colpire la quota di spettanza del debitore su un conto cointestato.
- Non rivolgersi a un professionista: affrontare la procedura senza assistenza legale può portare a errori irreparabili; l’intervento tempestivo di un avvocato esperto permette di individuare vizi, sospendere il pignoramento e negoziare soluzioni vantaggiose.
5. Tabelle riassuntive
Tabella 1 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (valori 2025)
| Fascia di reddito mensile (netto) | Quota pignorabile | Importo impignorabile minimo |
|---|---|---|
| Fino a 2 500 € | 1/10 (10 %) | 1 000 € (doppio assegno sociale) |
| Da 2 500,01 € a 5 000 € | 1/7 (≈14,29 %) | 1 000 € |
| Oltre 5 000 € | 1/5 (20 %) | 1 000 € |
| Somme accreditate prima del pignoramento | Impignorabili fino a triplo assegno sociale (~1 600 € nel 2025) | — |
| Assegni familiari, sussidi, indennità di accompagnamento, Reddito di cittadinanza | Impignorabili | — |
Tabella 2 – Pignoramento esattoriale vs. pignoramento ordinario
| Caratteristica | Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis DPR 602/1973) | Pignoramento ordinario presso terzi |
|---|---|---|
| Creditori | Agenzia delle Entrate‑Riscossione (debiti fiscali e contributivi) | Privati e aziende (crediti civilistici) |
| Atto | Ordine di pagamento diretto alla banca; non è necessaria l’udienza di assegnazione | Atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.) notificato al debitore e alla banca; segue udienza |
| Soggetto custode | La banca deve accantonare le somme e versarle all’AER | La banca custodisce le somme e le versa dopo l’ordinanza di assegnazione |
| Somme vincolate | Saldo attivo al momento della notifica + somme accreditate entro 60 giorni | Solo il saldo attivo esistente alla data della notifica; i crediti futuri non sono pignorabili (salvo nuova notifica) |
| Limiti di pignorabilità | Applicazione art. 545 c.p.c. per stipendi/pensioni; somme impignorabili devono essere escluse | Applicazione art. 545 c.p.c.; somme accreditate dopo la notifica restano libere |
| Termine di efficacia | Nessuno (pignoramento prosegue finché il debito non è estinto o rateizzato) | 10 anni dalla notifica, salvo dichiarazione di interesse (art. 551‑bis c.p.c.) |
| Rimedio | Ricorso alla CGT per vizi del titolo/cartella; sospensione automatica con rateizzazione | Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi; transazione con il creditore |
Tabella 3 – Norme e sentenze rilevanti
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Art. 543 c.p.c. | Forma dell’atto di pignoramento presso terzi: deve indicare titolo, precetto, credito e intimazione a non disporre . |
| Art. 546 c.p.c. (come modificato dal D.L. 19/2024) | Obblighi del terzo custode: accantonamento delle somme fino all’importo precettato aumentato (1 000 €, 1 600 € o metà del credito) . |
| Art. 551‑bis c.p.c. | Efficacia del pignoramento: scade dopo 10 anni dalla notifica; può essere mantenuto con dichiarazione di interesse; in mancanza, il terzo è liberato . |
| Art. 545 c.p.c. | Crediti impignorabili: stipendi e pensioni accreditati prima del pignoramento sono protetti fino a tre volte l’assegno sociale ; i crediti futuri sono pignorabili nei limiti del 10 %, 1/7 o 1/5 . |
| Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Pignoramento esattoriale: la banca deve versare all’AER il saldo attivo e le somme accreditate entro 60 giorni ; il vincolo opera anche se il saldo era negativo . |
| Art. 2917 c.c. | Inefficacia degli atti di disposizione o fatti estintivi intervenuti dopo il pignoramento . |
| Art. 2929‑bis c.c. | Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o alienazioni a titolo gratuito: il creditore può pignorare il bene se trascrive il pignoramento entro un anno . |
| Art. 2901 c.c. | Azione revocatoria ordinaria: consente di far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi che pregiudicano i creditori; richiede credito anteriore, eventus damni, consilium fraudis e (per gli atti onerosi) scientia fraudis . |
| Cass. civ., sez. III, sent. 28520/2025 | Ha stabilito che nel pignoramento esattoriale il vincolo di custodia si estende alle somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il conto era a zero o in rosso . |
| Cass. civ., sent. 9549/2025 | Ha chiarito che nel piano del consumatore la moratoria per i creditori privilegiati non deve necessariamente concludersi in un anno; è sufficiente iniziare i pagamenti entro l’anno e dimostrare la convenienza del piano . |
6. FAQ – domande frequenti
1. Posso prelevare i soldi dal conto prima del pignoramento?
Sì. Fino a quando la banca non riceve l’atto di pignoramento, il titolare del conto può utilizzare le proprie somme. Non esiste una legge che vieti i prelievi preventivi . Tuttavia, prelievi superiori a 10 000 € al mese devono essere giustificati per evitare segnalazioni antiriciclaggio , e trasferire denaro a parenti può essere revocato ex artt. 2929‑bis e 2901 c.c.
2. La banca può pignorare un conto con saldo negativo?
Nel pignoramento ordinario, se il saldo è negativo o a zero al momento della notifica non c’è nulla da pignorare e le somme versate successivamente restano libere . Nel pignoramento esattoriale, invece, le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica sono vincolate , anche se il conto era a zero .
3. Cosa succede se il conto è cointestato?
Il pignoramento può colpire solo la quota di spettanza del debitore sul conto. La banca deve accantonare il 50 % del saldo (o altra quota indicata nell’accordo tra i contitolari) e lasciare libera la parte dell’altro intestatario. Se il creditore non indica la quota, il terzo può dichiarare l’esistenza del conto cointestato e lasciare al giudice la determinazione della quota.
4. Posso aprire un nuovo conto dopo il pignoramento?
Il debitore può aprire un nuovo conto, ma il creditore può scoprire l’esistenza di altri rapporti bancari attraverso le indagini dell’ufficiale giudiziario e chiedere un nuovo pignoramento. Inoltre, se il nuovo conto è aperto presso la stessa banca, l’istituto potrebbe bloccare automaticamente le somme fino all’esito della procedura.
5. Il pignoramento blocca tutti i bonifici in entrata?
Sì, nel pignoramento ordinario la banca deve accantonare il saldo esistente; i bonifici successivi restano disponibili fino a nuova notifica. Nel pignoramento esattoriale, i bonifici in entrata nei 60 giorni successivi vengono bloccati e versati all’AER .
6. Cosa sono i beni impignorabili?
Sono beni sottratti per legge all’espropriazione: stipendi e pensioni nei limiti indicati (tabella 1), assegni di sostentamento, beni indispensabili per l’esercizio della professione, beni necessari alla sopravvivenza (abiti, elettrodomestici essenziali). Anche i sussidi pubblici e le somme destinate al sostentamento familiare sono impignorabili.
7. Quanto tempo dura il pignoramento?
Il pignoramento ordinario resta efficace 10 anni dalla notifica, salvo rinnovo mediante dichiarazione di interesse (art. 551‑bis c.p.c.) . Dopo tale termine e in assenza di rinnovo, il terzo è liberato e la procedura si estingue. Il pignoramento esattoriale dura fino all’estinzione del debito o alla rateizzazione.
8. La banca può addebitare commissioni per il pignoramento?
Le banche addebitano una commissione di pignoramento per le operazioni di blocco e trasferimento delle somme. L’importo varia a seconda del contratto, ma deve essere indicato nel foglio informativo. Non sono ammesse commissioni sproporzionate; in caso contrario, si può contestare l’addebito.
9. Cosa succede se la banca non rispetta l’ordine di pignoramento?
Se la banca non blocca le somme o effettua pagamenti al debitore dopo la notifica, può essere condannata a pagare direttamente al creditore l’importo dovuto (art. 546 c.p.c.) e rispondere dei danni.
10. L’azienda può licenziarmi perché ho il conto pignorato?
No. Il pignoramento del conto corrente non può giustificare un licenziamento. Tuttavia, se il pignoramento riguarda lo stipendio presso il datore di lavoro, quest’ultimo deve trattenere la quota prevista dalla legge e versarla al creditore; ciò non influisce sul rapporto di lavoro.
11. Posso compensare il mio debito con un credito che ho verso il creditore?
Dopo la notifica del pignoramento, la compensazione non è opponibile al creditore procedente a causa dell’art. 2917 c.c. . Il debitore non può estinguere il credito pignorato tramite un proprio credito verso il creditore.
12. Come funziona il pignoramento di criptovalute o conti digitali?
Le criptovalute e i wallet digitali sono equiparati a beni mobili. Il creditore può individuare l’exchange attraverso indagini e notificare l’atto. Tuttavia, trattandosi di beni non ancora pienamente regolamentati, l’esecuzione incontra difficoltà pratiche. È consigliabile proteggere tali asset con soluzioni legali (trust, patti di famiglia) nel rispetto della legge.
13. Cos’è l’ipoteca iscritta dall’ADER sul conto?
L’ADER non iscrive ipoteche sui conti correnti ma sui beni immobili. Se sul conto è presente un’ipoteca convenzionale (es. a garanzia di un mutuo), il creditore ipotecario ha prelazione sul ricavato della vendita del bene; tuttavia, il pignoramento del conto corrente è autonomo e non è influenzato dall’ipoteca.
14. Posso chiedere la cancellazione del pignoramento una volta pagato il debito?
Sì. Una volta estinto il debito (tramite pagamento, rateizzazione o definizione agevolata), il creditore deve comunicare al giudice o all’ADER l’avvenuto pagamento e richiedere la cancellazione del pignoramento. La banca, ricevuta l’autorizzazione, deve sbloccare il conto.
15. La donazione di un immobile fatta cinque anni prima è al sicuro?
No. Se la donazione è stata fatta per frodare i creditori, questi possono agire con l’azione revocatoria ordinaria entro cinque anni dall’atto (art. 2901 c.c.) . Inoltre, se l’atto è successivo al sorgere del credito e il creditore trascrive il pignoramento entro un anno, può agire direttamente ex art. 2929‑bis c.c. .
16. È possibile pignorare un libretto postale?
Sì. Il libretto postale può essere pignorato come un conto corrente. Tuttavia, l’intestatario può ritirare fino a 5 000 € al mese senza giustificazione . Oltre tale limite occorre fornire motivazione e il pignoramento può colpire solo il saldo al momento della notifica (salvo pignoramento esattoriale).
17. Cosa succede se il pignoramento è eseguito da più creditori?
Se intervengono più creditori, le somme sono distribuite secondo il principio della par condicio creditorum: ogni creditore ottiene la propria quota in proporzione al credito. Se il pignoramento è pendente da otto anni (alla data di entrata in vigore del D.L. 19/2024), perde efficacia se il creditore non notifica la dichiarazione di interesse entro due anni .
18. Posso oppormi al pignoramento per usura del tasso di interesse?
Se il debito deriva da un contratto di finanziamento usurario o con tassi superiori al limite di legge, il pignoramento può essere contestato eccependo l’usura. La Corte di cassazione ha riconosciuto la nullità delle clausole che prevedono interessi usurari; il debitore può richiedere la restituzione degli interessi pagati e l’estinzione del debito residuo.
19. È obbligatorio farsi assistere da un avvocato?
Non sempre obbligatorio, ma altamente consigliato. Le procedure esecutive e tributarie sono complesse; solo un professionista esperto può individuare i vizi, presentare ricorsi tempestivi, negoziare con l’ADER e proteggere i beni del debitore.
20. Cosa posso fare se la banca ha bloccato somme impignorabili?
Occorre segnalare immediatamente l’errore alla banca e, se non procede allo sblocco, presentare ricorso al giudice o alla CGT. Le somme impignorabili (stipendi nei limiti, sussidi, assegni familiari) devono essere liberate anche in caso di pignoramento esattoriale .
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Caso 1 – Prelievo prima del pignoramento
Situazione: Mario ha un debito con una società finanziaria e teme che il creditore pignori il conto. Decide di prelevare 8 000 € in contanti e di depositarli in un’altra banca a lui intestata.
Analisi legale: La legge non vieta di prelevare somme prima della notifica del pignoramento . L’importo prelevato (8 000 €) è inferiore alla soglia mensile di 10 000 € e non richiede giustificazione. Tuttavia, l’operazione lascia tracce bancarie; se il creditore agisce dopo pochi giorni, potrà pignorare il nuovo conto, avendo il debitore trasferito le somme a se stesso. Inoltre, se Mario re‑depositasse i contanti sul vecchio conto, l’operazione potrebbe essere segnalata come anomala e generare presunzioni fiscali . In assenza di notifica, l’atto non è illecito ma non garantisce alcuna protezione.
Caso 2 – Conto a zero e pignoramento esattoriale
Situazione: Sonia riceve una cartella dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per 5 000 €. Ha sul conto corrente 100 €. Il giorno seguente la banca riceve l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis DPR 602/1973.
Evoluzione: La banca blocca i 100 € e, nei successivi 60 giorni, Sonia riceve bonifici per 2 000 € dal datore di lavoro. Non avendo presentato alcun ricorso, trascorsi i 60 giorni la banca trasferisce all’AER 2 100 €, lasciando il conto a zero. Sonia contesta l’operazione sostenendo che il pignoramento riguardava solo le somme esistenti alla notifica.
Soluzione: La cassazione ha stabilito che nel pignoramento esattoriale il vincolo si estende anche alle somme accreditate nei 60 giorni successivi . La banca ha operato correttamente; per evitare la perdita delle somme, Sonia avrebbe dovuto chiedere la sospensione del pignoramento o rateizzare il debito. Se i bonifici fossero stati stipendi, la banca avrebbe dovuto applicare i limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. (triplo assegno sociale per le somme pregresse; 10 %, 1/7 o 1/5 per le somme future).
Caso 3 – Donazione a un parente
Situazione: Luca deve 50 000 € a un ex socio. Per evitare il pignoramento del conto, dona 40 000 € al fratello e cointesta il proprio conto con la moglie. Il creditore, due mesi dopo, ottiene un decreto ingiuntivo e notifica il pignoramento.
Analisi legale: La donazione di 40 000 € può essere aggredita con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro cinque anni , poiché è stata effettuata a titolo gratuito e ha ridotto la garanzia patrimoniale. Inoltre, l’art. 2929‑bis c.c. permette al creditore di pignorare direttamente la somma donata entro un anno dalla donazione . Il conto cointestato resta pignorabile per la quota di Luca. Il tentativo di “azzerare” il saldo prima del pignoramento si rivela inutile; il creditore può comunque recuperare la somma.
Caso 4 – Procedura di sovraindebitamento
Situazione: Anna ha debiti per 120 000 € tra banche e fisco. Il conto è stato pignorato per un debito di 15 000 € con una finanziaria. Anna non riesce a pagare neppure le rate di rateizzazione.
Soluzione: Su consiglio dell’Avv. Monardo, Anna accede al piano del consumatore. Presenta al giudice un progetto di pagamento del 40 % dei debiti in 7 anni, dimostrando che il piano è più conveniente della liquidazione del patrimonio. Il giudice omologa il piano; il pignoramento viene sospeso e la finanziaria ottiene pagamenti secondo il piano. Dopo il pagamento della quota e il decorso del piano, Anna ottiene l’esdebitazione residua. La sentenza della Cassazione n. 9549/2025 conferma che la moratoria per i creditori privilegiati può superare l’anno se il piano è conveniente .
Conclusione
La domanda “È legale azzerare il saldo prima del pignoramento?” riceve una risposta articolata. Prima della notifica del pignoramento, il titolare del conto può disporre delle proprie somme e prelevare denaro senza violare la legge . Tuttavia, prelievi ingenti e trasferimenti a terzi espongono a controlli fiscali e a azioni revocatorie; tentare di nascondere il patrimonio può aggravare la situazione. Dopo la notifica, ogni atto di disposizione è inefficace; la banca diventa custode e deve accantonare le somme per il creditore . Nel pignoramento esattoriale, le somme accreditate nei 60 giorni successivi sono vincolate e devono essere versate all’AER .
Le riforme del 2024–2025 (in particolare l’art. 25 D.L. 19/2024) hanno introdotto il nuovo art. 551‑bis c.p.c., che limita a dieci anni l’efficacia del pignoramento, e hanno aumentato le somme che l’ufficiale giudiziario può pignorare a titolo di spese . La Cassazione ha rafforzato la posizione dei creditori, riconoscendo la pignorabilità dei crediti futuri e ribadendo l’irritrattabilità degli atti dispositivi successivi al pignoramento .
Per il debitore, la soluzione non è svuotare il conto, ma agire tempestivamente: verificare la legittimità del debito, opporsi all’esecuzione se vi sono vizi, sospendere il pignoramento, rateizzare o negoziare, accedere alle procedure di sovraindebitamento e proteggere le somme impignorabili. Le tutele esistono, ma devono essere attivate in tempi rapidi e con competenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono al fianco di debitori e contribuenti in tutta Italia. Grazie alla loro esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario dell’OCC ed esperto negoziatore, analizzano ogni situazione, individuano le strategie più efficaci e ottengono risultati concreti: sospensioni giudiziali, accordi favorevoli, piani del consumatore, rottamazioni, esdebitazioni.
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