Pignoramento conto corrente cointestato: regolamento – guida legale completa 2025

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente cointestato è uno dei temi più delicati e complessi del diritto bancario e del recupero crediti. Chi condivide il proprio conto con un familiare, un convivente o un socio rischia di veder congelate tutte le somme, anche quelle che non appartengono al debitore, quando un creditore avvia un’esecuzione forzata. Negli ultimi anni la materia è stata oggetto di interventi legislativi e di numerose sentenze della Corte di Cassazione. Nel 2025, con decisioni come l’ordinanza n. 1643/2025 e la sentenza n. 28520/2025, la Suprema Corte ha ribadito che la cointestazione non trasferisce automaticamente la proprietà delle somme e ha chiarito che, in alcune procedure esattoriali, le somme maturate nei sessanta giorni successivi alla notifica restano vincolate . Anche la riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) e la disciplina speciale sul pignoramento “diretto” dell’Agenzia delle Entrate‐Riscossione (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973) impongono di conoscere con precisione diritti, limiti e tutele.

Perché è importante approfondire questo argomento? In assenza di adeguati strumenti difensivi si rischia di perdere la disponibilità di somme indispensabili per la vita quotidiana o per l’attività imprenditoriale. Molti debitori commettono errori gravi: ignorano le scadenze, non impugnano gli atti viziati, non si attivano per dimostrare che le somme depositate sono di loro esclusiva pertinenza. Altri, confusi dalle regole complesse, lasciano passare i termini e perdono il diritto di opporsi. In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata, basata su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, che ti permetterà di comprendere:

  • Come funziona il pignoramento del conto cointestato e quali sono le norme applicabili (artt. 599, 543 e 545 c.p.c., art. 1854 e 1298 c.c., art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, art. 180 disp. att. c.p.c.) ;
  • Quali sentenze recenti influenzano la materia, dalle decisioni del 2019 e 2021 fino alle ordinanze e sentenze del 2024–2025 ;
  • Cosa deve fare concretamente il debitore dopo la notifica dell’atto di pignoramento, quali termini rispettare e quali strategie adottare per salvaguardare la propria quota;
  • Strumenti alternativi e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per definire la posizione debitoria, comprese le definizioni agevolate, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione;
  • Errori da evitare, consigli pratici e simulazioni numeriche per orientarsi in situazioni reali.

Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo

Questo approfondimento è curato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con consolidata esperienza nel diritto bancario, tributario ed esecutivo. L’avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua squadra opera su tutto il territorio nazionale, offrendo servizi quali:

  • analisi degli atti di pignoramento e verifica della legittimità;
  • redazione di ricorsi e opposizioni per sospendere o annullare le procedure esecutive;
  • trattative con banche e agenti della riscossione per rateizzare o ridurre il debito;
  • predisposizione di piani di rientro e soluzioni per la composizione della crisi;
  • assistenza giudiziale e stragiudiziale in sede di esecuzione forzata e negoziazione assistita.

Se hai ricevuto un atto di pignoramento o temi che il tuo conto cointestato possa essere aggredito, non attendere oltre: conoscere subito i tuoi diritti è la migliore difesa.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questo capitolo analizzeremo le principali norme che disciplinano il pignoramento del conto corrente cointestato e i più recenti orientamenti della giurisprudenza. Comprendere il quadro normativo è fondamentale per valutare correttamente diritti e obblighi di tutti i soggetti coinvolti: debitore, co-intestatario, banca terza pignorata e creditore procedente.

1.1 Norme del codice civile e del codice di procedura civile

1.1.1 Articolo 1854 codice civile: solidarietà attiva e passiva

L’art. 1854 c.c. disciplina i rapporti tra i correntisti e la banca in caso di conto corrente cointestato. La norma stabilisce che, quando il conto è intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto . Ciò significa che, nei confronti della banca, ognuno risponde dell’intero saldo, indipendentemente da chi abbia materialmente versato le somme. Questa solidarietà passiva spiega perché la banca, a fronte di un pignoramento, congela l’intero saldo e non solo la quota di spettanza del debitore: si tutela così contro il rischio di pagare due volte.

È importante precisare che la solidarietà prevista dall’art. 1854 è limitata al rapporto esterno con l’istituto di credito. Nei rapporti interni tra i correntisti vale la presunzione di uguaglianza delle quote di cui all’art. 1298 c.c., come vedremo di seguito .

1.1.2 Articolo 1298 codice civile: presunzione di uguale ripartizione

L’art. 1298 c.c., in tema di obbligazioni solidali, prevede che nei rapporti interni tra creditori o debitori in solido, le quote si presumono uguali, salvo diversa indicazione . Applicato al conto corrente cointestato, ciò implica che, se non viene provato diversamente, si presume che il saldo appartenga in parti uguali ai correntisti (50% ciascuno nel caso di due intestatari). Questa presunzione è relativa e può essere superata con prove “gravi, precise e concordanti”, come ha ricordato la Cassazione in molte pronunce . Ne consegue che il co-intestatario non debitore potrà chiedere lo svincolo delle somme dimostrando la diversa provenienza dei fondi.

1.1.3 Articolo 599 codice di procedura civile: pignoramento di beni indivisi

L’art. 599 c.p.c. regola il pignoramento di beni indivisi e si applica anche alle quote di denaro depositate su un conto cointestato. La norma dispone che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore . In tali casi, il creditore deve notificare un avviso anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di separare la propria quota senza ordine del giudice . Nel caso di pignoramento del conto cointestato, la banca congelerà l’intero saldo, mentre il giudice dell’esecuzione assegnerà al creditore solo la quota di spettanza del debitore pignorato.

1.1.4 Articolo 543 c.p.c. e procedimento ordinario

Il pignoramento presso terzi ordinario, disciplinato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., richiede la notifica di un atto di pignoramento al debitore, al terzo (la banca) e la citazione in udienza per la dichiarazione del terzo. Nel caso di conto cointestato, il creditore deve notificare l’atto sia al debitore sia ai co-intestatari estranei, ai sensi dell’art. 599 c.p.c. La banca deve rendere dichiarazione circa il saldo esistente e poi attendere l’ordine del giudice per il pagamento.

1.1.5 Articolo 72‑bis d.P.R. 602/1973: pignoramento esattoriale diretto

Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, il pignoramento dei crediti presso terzi avviene in forma semplificata ai sensi dell’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973. La norma consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni, senza bisogno di rivolgersi al giudice . L’articolo prevede che il pagamento sia effettuato per:

  • crediti maturati prima della notifica: devono essere versati nel termine di sessanta giorni dalla notifica;
  • crediti maturati successivamente: vanno versati alle scadenze previste.

Il pignoramento speciale opera “salvo” le limitazioni di pignorabilità previste dall’art. 545 c.p.c. (stipendi, pensioni, salari) e dall’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 . Secondo una recente sentenza della Cassazione (n. 28520/2025), il vincolo del pignoramento diretto si estende anche alle somme accreditate nei sessanta giorni successivi , modificando la prassi bancaria che liberava gli accrediti successivi alla prima comunicazione.

1.1.6 Articolo 545 c.p.c. e limiti di pignorabilità

L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità delle somme corrisposte a titolo di stipendio, pensione o altri emolumenti. La norma, più volte modificata, prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate nella misura corrispondente all’importo massimo mensile dell’assegno sociale aumentato della metà; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto o nei limiti stabiliti da norme speciali . Inoltre, il comma 2‑bis dell’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 stabilisce che il pignoramento di stipendi e pensioni può essere effettuato anche se tali somme sono depositate sul conto corrente, ma resta escluso l’ultimo accredito, che deve rimanere disponibile al debitore .

1.1.7 Articolo 180 disp. att. c.p.c.

La disposizione di attuazione dell’art. 599 c.p.c. impone che l’avviso di pignoramento sia notificato agli altri comproprietari e contenga, tra l’altro, l’indicazione dell’atto di pignoramento e l’ingiunzione di non dividere la quota senza ordine del giudice . In caso di omissione di tale avviso, l’esecuzione è improseguibile e i co-intestatari possono proporre opposizione per far valere i propri diritti .

1.2 Sentenze della Corte di Cassazione e orientamenti giurisprudenziali

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso numerose pronunce in materia di conti correnti cointestati e pignoramento. Di seguito sintetizziamo le più rilevanti, che delineano principi chiave per la tutela del co-intestatario e per la gestione del pignoramento.

1.2.1 Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 19381/2019 – presunzione di contitolarità

La decisione delle Sezioni Unite n. 19381/2019 (caso di libretto postale cointestato tra madre e figlio) ha fissato un principio generale: la cointestazione di un rapporto finanziario comporta la presunzione di contitolarità delle somme, ma tale presunzione può essere superata con prova contraria. La sentenza ha sottolineato che la presunzione opera solo in assenza di prove che dimostrino la diversa provenienza o destinazione del denaro. Questo principio sarà richiamato e applicato dalle successive pronunce.

1.2.2 Cassazione civile, Sez. II, n. 11375/2019 – inversione dell’onere della prova

Con l’ordinanza n. 11375/2019, la Cassazione ha affermato che la cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma questa presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere della prova: chi sostiene che le somme appartengano in misura diversa deve fornire elementi concreti e concordanti . La decisione evidenzia come la presunzione legale non sia assoluta e come basti anche la prova presuntiva (es. flussi di denaro, intestazioni di titoli) per dimostrare una diversa ripartizione.

1.2.3 Cassazione civile, Sez. II, n. 4838/2021 – solidarietà e quote

La sentenza n. 4838/2021 ribadisce che la cointestazione di un conto corrente attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi e che tale solidarietà fa presumere l’uguaglianza delle quote . Anche in questo caso la presunzione è superabile con prova contraria. La Corte ricorda altresì che il cointestatario non pignorato può agire in opposizione per proteggere i propri diritti .

1.2.4 Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 28772/2023 e ord. n. 9197/2023 – contitolarità formale e proprietà sostanziale

Nel 2023 la Cassazione è intervenuta con due ordinanze che hanno consolidato il principio secondo cui la cointestazione formale non implica necessariamente comunione sostanziale delle somme. L’ordinanza n. 28772/2023 ha ribadito che, in mancanza di prova contraria, si presume la contitolarità paritaria, ma il creditore può aggredire solo la parte di spettanza del debitore . La stessa ordinanza ha ricordato che la banca deve bloccare l’intero saldo per tutelarsi, mentre il co-intestatario può chiedere lo svincolo della propria quota tramite istanza o opposizione . L’ordinanza n. 9197/2023, trattando una donazione indiretta, ha chiarito che la semplice cointestazione non equivale a donazione: se Tizio versa denaro proprio su un conto cointestato, non si presume che metà sia stata donata all’altro intestatario .

1.2.5 Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 3013/2024 e ord. n. 29253/2024 – tutela dell’estraneo e riforma Cartabia

Nel 2024 la Cassazione ha richiamato l’attenzione sulla tutela del co-intestatario estraneo. L’ordinanza n. 3013/2024, pur affrontando il diritto all’oblio, ha richiamato l’idea che ciascuno ha diritto al controllo delle informazioni e del denaro che lo riguardano, concetto applicabile alla tutela del co-intestatario . L’ordinanza n. 29253/2024, emessa il 13 novembre 2024, ha sottolineato che, in sede esecutiva, il giudice deve accertare la quota effettivamente spettante al debitore, evitando di assegnare al creditore somme che appartengono all’estraneo . La decisione si inquadra nella riforma del processo esecutivo introdotta dal d.lgs. 149/2022 (“Riforma Cartabia”) e conferma l’importanza delle opposizioni di terzo.

1.2.6 Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 1643/2025 – esclusività della proprietà nonostante la cointestazione

L’ordinanza n. 1643/2025, depositata il 23 gennaio 2025, riguarda un conto cointestato tra ex coniugi. La Corte ha riconosciuto che le somme depositate provenivano da beni personali della moglie e ha stabilito che il denaro restava di proprietà esclusiva di lei, nonostante la cointestazione . La decisione rafforza il principio secondo cui la presunzione di contitolarità può essere superata con prove relative alla provenienza delle somme (es. stipendi, vendita di beni, eredità). La Corte ha anche precisato che non è necessario fornire documentazione rigorosa: bastano elementi gravi e concordanti che rendano verosimile l’esclusività .

1.2.7 Cassazione civile, n. 28520/2025 – pignoramento dei conti in rosso e vincolo sui 60 giorni

La sentenza n. 28520/2025, pubblicata il 27 ottobre 2025 e ripresa dalla stampa specializzata , ha ridisegnato la disciplina del pignoramento dei conti correnti in rosso. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, nel pignoramento diretto dell’Agenzia delle Entrate‐Riscossione ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, il saldo negativo del conto al momento della notifica non elimina il vincolo, che si estende anche alle somme accreditate nei sessanta giorni successivi alla notifica . La decisione richiede quindi alle banche di congelare tutti gli accrediti per due mesi, con effetti importanti sulla liquidità di imprese e professionisti. La pronuncia ribadisce che chi intende opporsi deve attivarsi tempestivamente.

1.2.8 Altri precedenti rilevanti

Oltre ai casi citati, meritano menzione:

  • Cass. civ., Sez. III, n. 18777/2015: ha affermato che il cointestatario non debitore può opporsi al pignoramento se dimostra la propria titolarità esclusiva sulle somme;
  • Cass. civ., Sez. VI, n. 19667/2023: ha sottolineato l’obbligo della banca di dichiarare l’esistenza del conto cointestato e di vincolare l’intero saldo, lasciando al giudice il compito di determinare le quote;
  • Cass. civ., n. 77/2018: ha stabilito che ciascun cointestatario, pur potendo operare disgiuntamente, non può disporre in proprio favore di somme eccedenti la propria quota senza consenso dell’altro ;
  • Trib. Genova 10 luglio 1951 (sentenza “storica”): ha riconosciuto che il creditore di uno dei cointestatari può pignorare solo la quota di spettanza del debitore .

Queste pronunce, lette congiuntamente, delineano un quadro che tutela da un lato il diritto del creditore a soddisfare il proprio credito e dall’altro i diritti del co-intestatario estraneo, invitando il giudice dell’esecuzione a valutare la provenienza delle somme e a evitare assegnazioni ingiuste.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento

Affrontare un pignoramento sul conto cointestato richiede tempestività e consapevolezza. Questa sezione descrive, passo dopo passo, cosa avviene dopo la notifica dell’atto e quali sono i termini e gli adempimenti da rispettare.

2.1 Notifica dell’atto di pignoramento

Il pignoramento del conto corrente può avvenire secondo due procedure: quella ordinaria (art. 543 c.p.c.) e quella speciale esattoriale (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973). In entrambi i casi, l’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo (la banca). Nel caso di conto cointestato, il creditore deve anche notificare ai co-intestatari un avviso contenente l’ingiunzione di non dividere la quota senza ordine del giudice . La notifica può essere effettuata con posta certificata, ufficiale giudiziario o altri mezzi previsti dalla legge.

2.2 Comportamento della banca terza pignorata

Alla ricezione dell’atto di pignoramento, la banca deve:

  1. Bloccare l’intero saldo del conto cointestato, a prescindere dal fatto che il pignoramento riguardi solo uno dei correntisti . Ciò accade perché, nei confronti della banca, i cointestatari sono debitori solidali .
  2. Rendere dichiarazione di terzo entro il termine fissato dall’atto. La dichiarazione deve indicare l’esistenza del rapporto, il saldo e ogni eventuale vincolo.
  3. Attendere l’ordinanza del giudice (nel procedimento ordinario) o l’ordine di pagamento dell’agente della riscossione (nel procedimento esattoriale) prima di versare le somme. In presenza di un pignoramento diretto ex art. 72‑bis, la banca è tenuta a trasferire le somme maturate entro 60 giorni .

2.3 Ruolo del giudice dell’esecuzione

Nel pignoramento ordinario, dopo la dichiarazione del terzo, il giudice fissa l’udienza per l’assegnazione delle somme. In questa sede, eventuali opposizioni o istanze di riduzione del pignoramento saranno esaminate. Il giudice deve accertare la quota effettivamente spettante al debitore pignorato e ordinare l’assegnazione al creditore solo di tale quota. Se il co-intestatario dimostra che le somme depositate provengono esclusivamente da lui, il giudice ordinerà lo svincolo integrale della sua quota .

Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, non è previsto l’intervento del giudice: l’agente della riscossione ordina direttamente al terzo di versare le somme. Tuttavia, il debitore o il co-intestatario possono proporre opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario per contestare l’atto.

2.4 Termini e scadenze

I termini da rispettare sono fondamentali. Ecco i principali:

Atto o adempimentoTermineRiferimento normativo / note
Notifica dell’atto di pignoramentoimmediato, con indicazione della somma e dell’udienzaart. 543 c.p.c. – l’atto deve contenere l’invito al terzo a non effettuare pagamenti al debitore; in caso di conto cointestato deve essere notificato anche ai co-intestatari
Dichiarazione della bancaentro 10 giorni dalla notifica (procedimento ordinario)art. 547 c.p.c.; la banca indica saldo e vincoli
Pago diretto all’Agente della riscossioneentro 60 giorni dalla notifica del pignoramento (per i crediti maturati prima)art. 72‑bis d.P.R. 602/1973
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)20 giorni dalla notifica del pignoramento o dalla prima azione esecutivacontestazione del diritto del creditore di procedere
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dalla conoscenza dell’atto da oppugnareerrori formali nell’atto di pignoramento
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)entro 90 giorni dalla conoscenza del pignoramentotutela del co-intestatario estraneo che rivendica la proprietà delle somme
Istanza di svincolo/riduzionein qualsiasi momento prima dell’assegnazionerichiede la riduzione del pignoramento alla sola quota del debitore

2.5 Cosa succede se il conto è a firma congiunta?

Nel conto cointestato a firma congiunta, ogni operazione richiede la firma di tutti gli intestatari. In teoria, ciò garantisce una tutela maggiore per il co-intestatario non debitore, perché il debitore non può prelevare somme senza consenso. Tuttavia, in sede di pignoramento non vi è differenza sostanziale: la banca dovrà comunque vincolare l’intero saldo e la quota spettante al debitore potrà essere assegnata al creditore con le modalità viste sopra .

2.6 Pignoramento e conti online

I conti bancari online seguono le stesse regole. L’Agente della riscossione o il creditore ordinario notifica l’atto di pignoramento alla banca (anche tramite PEC) e l’istituto deve bloccare il saldo. I correntisti saranno avvisati attraverso i canali di comunicazione prescelti (PEC, e-mail, area riservata). L’assenza di sportelli fisici non impedisce l’esecuzione; al contrario, la digitalizzazione rende più rapidi gli adempimenti, riducendo i tempi a disposizione del debitore per agire.

3. Difese e strategie legali

Davanti a un pignoramento del conto cointestato, il debitore e il co-intestatario hanno vari strumenti per difendere i propri diritti. Le strategie vanno valutate caso per caso, tenendo conto dell’importo dovuto, della provenienza delle somme e delle eventuali vizi dell’atto di pignoramento.

3.1 Verifica della legittimità dell’atto

Prima di tutto, è necessario verificare che l’atto di pignoramento sia valido. Un atto viziato può essere impugnato e l’esecuzione può essere sospesa. Gli elementi da controllare includono:

  • Esistenza del titolo esecutivo: il creditore deve agire su un titolo valido (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale). In assenza di titolo l’esecuzione è nulla.
  • Corretta notifica: l’atto deve essere notificato al debitore, alla banca e ai co-intestatari; se manca l’avviso ex art. 599 c.p.c., il pignoramento è improseguibile .
  • Indicazione degli elementi essenziali: l’atto deve specificare l’importo richiesto, il titolo su cui si fonda, l’identificazione del terzo e dell’udienza.
  • Rispetto dei limiti di pignorabilità: le somme impignorabili (ad esempio l’ultimo stipendio o pensione) devono essere escluse .

3.2 Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione consente di contestare il diritto del creditore di procedere. Può essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla prima azione esecutiva. È idonea nei casi in cui il debitore ritenga che il titolo sia inesistente, scaduto, inefficace o che il debito sia stato estinto. Nel contesto del conto cointestato, l’opposizione può essere fondata sulla prova della proprietà esclusiva delle somme da parte del co-intestatario estraneo.

3.3 Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Se l’atto contiene vizi formali (errori nella notifica, omissione dell’avviso ai co-intestatari, indicazione erronea delle somme), il rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi. Anche in questo caso il termine è di 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato. L’opposizione mira a sanare irregolarità che, se accolte, possono condurre alla cancellazione o alla rinnovazione del pignoramento.

3.4 Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

Il co-intestatario non debitore può proporre opposizione di terzo per far valere i propri diritti sulle somme pignorate. Il ricorso deve essere depositato entro 90 giorni dalla conoscenza del pignoramento e accompagnato da prove della propria titolarità (ad esempio, documentazione che attesti la provenienza delle somme). Il giudice può disporre lo svincolo integrale o parziale delle somme e limitare il pignoramento alla quota del debitore .

3.5 Istanza di svincolo o riduzione del pignoramento

Un rimedio pratico, spesso più rapido dell’opposizione formale, consiste nell’istanza di svincolo o riduzione del pignoramento. Il co-intestatario chiede al giudice di limitare il vincolo alla quota del debitore, allegando prove della propria titolarità. Questo strumento è utile quando non si intende contestare l’intero debito ma solo salvaguardare la propria parte. Molti giudici accolgono tali istanze, disponendo che la metà del saldo (o la quota dimostrata) sia liberata .

3.6 Domanda di conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. prevede la conversione del pignoramento in denaro: il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con il versamento di una somma sufficiente a soddisfare il creditore e le spese. Nel contesto del conto cointestato la conversione può consistere nel versare la quota dovuta senza immobilizzare il restante saldo. Tale domanda deve essere presentata prima dell’assegnazione e accompagnata da un versamento immediato pari almeno a un quinto del credito.

3.7 Opposizione al pignoramento esattoriale

Quando il pignoramento è effettuato dall’Agente della riscossione, il contribuente può proporre ricorso dinanzi al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione, a seconda dell’oggetto dell’eccezione. I motivi possono riguardare la nullità della cartella, la prescrizione del tributo, l’omessa notifica degli atti prodromici o l’errata applicazione delle norme speciali (ad esempio, il mancato rispetto del limite del quinto sulle pensioni ).

3.8 Accertamento negativo del debito e azione di restituzione

In presenza di contestazioni più complesse (ad esempio, quando il co-intestatario teme che il debitore abbia prelevato la quota eccedente), è possibile instaurare un giudizio ordinario di accertamento negativo del debito o di restituzione di somme. La Cassazione ha affermato che ciascun co-intestatario, pur potendo compiere operazioni disgiuntamente, non può prelevare somme eccedenti la propria quota senza il consenso dell’altro . Il giudizio di restituzione consente di recuperare le somme sottratte indebitamente.

3.9 Assegnazione e distribuzione delle somme pignorate

Al termine della procedura il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione, con cui trasferisce al creditore le somme pignorate nella misura spettante. Qualora sul conto siano presenti anche somme del co-intestatario estraneo, queste devono essere escluse dall’assegnazione. Se permangono contestazioni, il giudice può rinviare l’assegnazione e invitare le parti a introdurre un giudizio di cognizione per accertare le quote.

4. Strumenti alternativi per definire il debito

Oltre alle opposizioni e alle istanze di riduzione, esistono strumenti legislativi che consentono di definire o ridurre il debito ed evitare l’esecuzione. In questa sezione esamineremo le principali soluzioni, utili sia ai debitori che ai co-intestatari.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate dei carichi esattoriali. Le cosiddette “rottamazioni” (es. rottamazione ter, quater) permettono al debitore di pagare le imposte e le sanzioni iscritte a ruolo con sconti su sanzioni e interessi. Presentando domanda nei termini previsti, il contribuente ottiene una dilazione e può bloccare o sospendere l’esecuzione. Al momento della stesura di questa guida (dicembre 2025) è in vigore la rottamazione dei carichi fino al 30 giugno 2022, ma è possibile che intervengano nuove proroghe o definizioni.

Come funziona per il conto cointestato? Se l’atto di pignoramento proviene dall’Agente della riscossione e riguarda un carico definibile, la presentazione della domanda di adesione o di rateazione sospende l’esecuzione. La banca manterrà comunque il vincolo fino alla comunicazione dell’adesione, ma le somme potranno essere svincolate una volta concluso l’accordo.

4.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (crisi da sovraindebitamento)

La legge 3/2012 (modificata dal d.lgs. 14/2019) consente a persone sovraindebitate di accedere a tre procedure:

  1. Accordo di composizione della crisi (rivolto a consumatori e imprenditori sotto soglia),
  2. Piano del consumatore, riservato a soggetti non fallibili che hanno contratto debiti per ragioni estranee all’attività imprenditoriale,
  3. Liquidazione controllata del patrimonio.

Queste procedure, gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), consentono di sospendere i pignoramenti, compresi quelli sul conto cointestato, presentando una proposta di pagamento parziale e ottenendo l’omologazione dal tribunale. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, assiste i debitori nella predisposizione del piano, nella negoziazione con i creditori e nella gestione della procedura di omologazione.

4.3 Esdebitazione e rinegoziazione dei debiti

Al termine di una procedura di liquidazione controllata, il debitore può ottenere la esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Questa opportunità, prevista anche per i soggetti sovraindebitati e per gli imprenditori che accedono alle procedure di crisi, consente di ripartire senza zavorra. In presenza di un conto cointestato, l’esdebitazione impedisce nuovi pignoramenti per i debiti estinti e, se l’azione esecutiva è in corso, consente di chiedere la chiusura della procedura.

Un’altra strada è la rinegoziazione dei debiti con il creditore, specie se si tratta di banche o finanziarie. Attraverso una trattativa, si può proporre un pagamento a saldo e stralcio o un piano di rientro rateizzato, magari garantito da terzi o da cessioni di crediti futuri. Se il creditore accetta, ritirerà l’atto di pignoramento e il conto sarà sbloccato. In questa fase è fondamentale l’assistenza legale e la capacità di dimostrare la solvibilità.

4.4 Negoziazione assistita della crisi d’impresa

Per imprenditori in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Il soggetto in crisi può nominare un esperto negoziatore per assisterlo nel dialogo con i creditori. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore iscritto agli elenchi del Ministero, aiuta le imprese a evitare l’esecuzione forzata sui conti societari, proponendo piani di risanamento, moratorie e transazioni fiscali. Sebbene questa procedura sia distinta dal pignoramento sul conto cointestato, può essere utile quando la crisi riguarda entrambi i correntisti (ad esempio coniugi soci di una piccola impresa).

4.5 Mediazione e conciliazione bancaria

Le controversie con la banca relative a pignoramenti, congelamento di fondi o errata applicazione delle norme possono essere risolte tramite mediazione bancaria presso organismi accreditati o l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il consumatore può contestare la condotta della banca, chiedendo lo svincolo delle somme indebitamente vincolate o il risarcimento del danno. La procedura è semplice, poco costosa e può prevenire contenziosi più lunghi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori e co-intestatari commettono errori che compromettono la tutela dei propri diritti. Di seguito alcuni consigli pratici per evitare le trappole più frequenti:

  1. Non sottovalutare la notifica: ignorare l’atto di pignoramento o non ritirare la raccomandata è un grave errore. I termini decorrono anche se l’atto non viene materialmente ricevuto (c.d. compiuta giacenza). Verifica sempre la posta certificata e l’indirizzo di residenza.
  2. Non spostare le somme: prelevare o trasferire fondi dal conto cointestato dopo la notifica del pignoramento può integrare reati (es. sottrazione fraudolenta). La banca è tenuta a bloccare l’intero saldo e un prelievo non autorizzato potrebbe costituire violazione del vincolo.
  3. Non aprire conti fittizi: intestare i propri redditi a un terzo per eludere il pignoramento è un comportamento che i giudici possono considerare fraudolento. Gli accrediti su un nuovo conto intestato al co-intestatario estraneo possono essere oggetto di revoca o di azione revocatoria.
  4. Documentare tutto: chi desidera dimostrare che le somme sul conto cointestato sono di sua esclusiva proprietà deve raccogliere prove (estratti conto, bonifici, buste paga, contratti di vendita). Senza documentazione, la presunzione 50/50 resterà ferma.
  5. Rivolgersi tempestivamente a un professionista: i termini per le opposizioni sono brevi. Un avvocato esperto in esecuzioni può individuare vizi, proporre istanze di sospensione, trattare con il creditore. Tentare di fare da soli spesso conduce alla perdita della quota.
  6. Valutare le procedure di composizione della crisi: se i debiti sono ingenti e la situazione è compromessa, ricorrere a strumenti come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione può risolvere alla radice i problemi.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali

NormaOggettoPunti chiave
Art. 1854 c.c.Solidarietà attiva e passiva nei conti cointestatiGli intestatari sono creditori/debitori solidali nei confronti della banca ; la solidarietà riguarda solo il rapporto con la banca
Art. 1298 c.c.Presunzione di uguaglianza delle quoteNei rapporti interni le quote si presumono uguali salvo prova contraria
Art. 599 c.p.c.Pignoramento di beni indivisiConsente di pignorare beni indivisi anche se non tutti i comproprietari sono debitori; obbliga a notificare avviso ai co-intestatari
Art. 543 c.p.c.Atto di pignoramento presso terzi ordinarioL’atto deve indicare la somma, il titolo e l’udienza; il terzo deve dichiarare i crediti
Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973Pignoramento esattoriale direttoOrdina al terzo di versare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica ; vincolo esteso ai 60 giorni successivi secondo Cass. 28520/2025
Art. 545 c.p.c.Limiti di pignorabilitàPrevede la non pignorabilità dell’ultima pensione o stipendio e limiti al prelievo sui redditi
Art. 180 disp. att. c.p.c.Avviso ai comproprietariRichiede la notifica dell’avviso ai co-intestatari e sancisce l’improseguibilità del pignoramento in caso di omissione

6.2 Principali sentenze (2019–2025)

DecisioneAnnoPrincipio affermato
Cass. SU 193812019Cointestazione comporta presunzione di contitolarità superabile con prova contraria
Cass. 113752019Cointestazione presume quote uguali; presunzione è relativa e inverte l’onere della prova
Cass. 48382021Intestatari sono solidalmente debitori dei saldi; quote presumibilmente uguali
Cass. 287722023Nel conto cointestato si presume contitolarità, ma il creditore può pignorare solo la quota del debitore
Cass. 91972023Cointestazione non equivale a donazione: la proprietà resta di chi versa
Cass. 30132024Valorizza il diritto al controllo delle informazioni e alla tutela della quota dell’estraneo
Cass. 292532024Giudice deve accertare la quota del debitore pignorato e salvaguardare l’estraneo
Cass. 16432025Le somme provenienti da beni personali restano di proprietà esclusiva anche su conto cointestato
Cass. 285202025Nel pignoramento esattoriale, il vincolo si estende agli accrediti nei 60 giorni successivi

7. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a 20 domande pratiche che spesso vengono poste da debitori e co-intestatari. Le risposte non sostituiscono una consulenza personalizzata ma offrono un primo orientamento.

1. È legittimo pignorare un conto cointestato se il debito riguarda solo uno degli intestatari?

Sì. L’art. 599 c.p.c. consente di pignorare beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati . Tuttavia, il pignoramento riguarda solo la quota di spettanza del debitore; la banca congela l’intero saldo per garantire l’esecuzione e il giudice assegnerà al creditore solo la quota dovuta.

2. La banca può bloccare tutto il saldo anche se il debitore è solo uno?

Sì. In base all’art. 1854 c.c., gli intestatari sono debitori solidali nei confronti della banca , quindi l’istituto deve congelare l’intero saldo. Il co-intestatario potrà chiedere lo svincolo della propria quota tramite opposizione o istanza di riduzione.

3. È vero che il saldo si presume 50/50?

Sì, la presunzione derivante dall’art. 1298 c.c. è quella di uguaglianza delle quote . Tuttavia, è una presunzione relativa che può essere superata dimostrando che le somme appartengono in misura diversa (ad esempio, flussi di reddito provenienti solo da un intestatario).

4. Come posso dimostrare che le somme sul conto cointestato sono mie?

Devi raccogliere prove come estratti conto, buste paga, bonifici, contratti di vendita, documenti di eredità. La Cassazione ha riconosciuto che sono sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti , non necessariamente prove documentali assolute.

5. Cosa succede se il conto è a firma congiunta?

La firma congiunta incide sui rapporti interni ma non sul pignoramento: la banca congelerà comunque l’intero saldo e il creditore potrà ottenere la quota del debitore. Sarà più difficile, per il debitore, prelevare indebitamente la quota dell’altro, ma il rischio di pignoramento resta .

6. Posso prelevare la mia quota dopo il pignoramento?

No, i prelievi sono vietati finché la banca non riceve l’ordine del giudice o dell’Agente della riscossione. Se il giudice dispone lo svincolo della tua quota, potrai utilizzarla liberamente; altrimenti ogni prelievo può essere considerato violazione del vincolo.

7. Il pignoramento diretto dell’Agente della riscossione riguarda anche i conti cointestati?

Sì, ma la disciplina speciale ex art. 72‑bis prevede che il vincolo si estenda solo alle somme di pertinenza del debitore. In pratica la banca congelerà l’intero saldo, ma l’Agente dovrà riscuotere solo la quota dovuta. La sentenza 28520/2025 impone di vincolare anche gli accrediti nei 60 giorni successivi .

8. La pensione accreditata sul conto cointestato può essere pignorata?

Sì, ma solo nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973. La parte equivalente all’assegno sociale aumentato della metà non può essere toccata; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto . Inoltre, l’ultimo accredito resta sempre disponibile .

9. È vero che dopo la notifica non si possono più accreditare somme sul conto?

No, il conto resta operativo, ma gli accrediti nei 60 giorni successivi possono essere vincolati e trasferiti al creditore nel pignoramento esattoriale . Per evitare che le nuove entrate vengano bloccate, conviene aprire un nuovo conto esclusivamente intestato al co-intestatario non debitore o al debitore stesso, previa consulenza legale.

10. Posso oppormi al pignoramento perché non ho ricevuto l’avviso?

Sì. Se non hai ricevuto l’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c. l’esecuzione è improseguibile . Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o di terzo (art. 619 c.p.c.) per chiedere l’annullamento o la rinnovazione del pignoramento.

11. Come funziona l’opposizione di terzo?

È un ricorso al giudice dell’esecuzione per far valere diritti di proprietà su beni pignorati. Deve essere presentato entro 90 giorni dalla conoscenza del pignoramento e deve indicare le prove della propria titolarità. Se accolto, il giudice esclude le somme dell’estraneo dalla procedura .

12. Se il mio co-intestatario è fallito, il curatore può prelevare la mia quota?

No. Il curatore del fallimento potrà esercitare i diritti del fallito sulla sua quota, ma non potrà appropriarsi delle somme che appartengono all’altro co-intestatario. Sarà necessario accertare la provenienza delle somme e applicare le regole viste sopra. Il co-intestatario potrà opporsi se il curatore tenta di aggredire le somme estranee.

13. Cosa succede se il conto è in rosso?

La sentenza 28520/2025 ha chiarito che il saldo negativo al momento della notifica non neutralizza il pignoramento: gli accrediti successivi devono comunque essere vincolati e trasferiti al creditore . Pertanto, anche se il conto è scoperto, la banca dovrà congelare le somme accreditate nei 60 giorni successivi.

14. Posso chiedere il dissequestro pagando una parte del debito?

Sì. Con la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) o con una transazione stragiudiziale, è possibile proporre un pagamento immediato (anche parziale) e chiedere il dissequestro delle somme. L’accordo deve essere formalizzato e comporta la rinuncia del creditore all’azione esecutiva.

15. La cointestazione con delega (cioè non veri intestatari, ma delegati) comporta gli stessi rischi?

No. Il delegato ad operare sul conto non è titolare del saldo e non corre il rischio di pignoramento della quota. Solo gli intestatari formali sono considerati debitori solidali ai sensi dell’art. 1854 c.c. Il delegato può essere coinvolto se agisce in mala fede o se trasferisce le somme indebitamente.

16. Il pignoramento può essere effettuato su un libretto di risparmio cointestato?

Sì. Le regole sono analoghe a quelle del conto corrente. Il creditore può pignorare la quota di pertinenza del debitore, la banca deve bloccare l’intero saldo e l’estraneo può opporsi dimostrando la propria titolarità. La Cassazione ha applicato tali principi anche ai libretti postali (v. Cass. SU 19381/2019).

17. È possibile evitare il pignoramento trasferendo i soldi su un conto di un parente?

No. Il trasferimento di somme al solo fine di sottrarle ai creditori può essere considerato atto fraudolento e soggetto ad azione revocatoria. Inoltre, se il trasferimento avviene dopo la notifica del pignoramento, può configurare reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

18. Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e esattoriale?

Nel pignoramento ordinario (creditori privati), l’atto di pignoramento è notificato e si svolge davanti al giudice dell’esecuzione. Nel pignoramento esattoriale (Agenzia delle Entrate‐Riscossione) l’atto contiene l’ordine di pagamento diretto al terzo entro 60 giorni , senza intervento del giudice. Nei conti cointestati, in entrambi i casi la banca deve bloccare l’intero saldo e il co-intestatario può opporsi.

19. Posso usare la procedura di sovraindebitamento per bloccare il pignoramento?

Sì. Presentando una domanda di accordo o piano del consumatore presso un OCC, il tribunale può sospendere le procedure esecutive in corso, compreso il pignoramento del conto cointestato. Questo strumento consente di ristrutturare il debito e ripartire.

20. Chi paga le spese del pignoramento?

Le spese dell’esecuzione sono di regola a carico del debitore e comprendono le spese vive (notifiche, contributo unificato), i compensi del legale del creditore e dell’avvocato della banca (se nominato). Se il co-intestatario propone opposizione e viene accolto, il giudice può compensare le spese o porle a carico del creditore.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente l’impatto del pignoramento su un conto cointestato, presentiamo alcune simulazioni basate su ipotesi reali. Le cifre sono indicative e servono a illustrare il meccanismo.

8.1 Simulazione 1 – Conto cointestato con saldo di 10.000 €

Scenario: Tizio e Caio hanno un conto cointestato con saldo di 10.000 €. Caio ha un debito di 4.000 € con l’Agenzia delle Entrate. L’Agente della riscossione notifica un pignoramento ex art. 72‑bis.

  1. Blocco del saldo: la banca congela i 10.000 € presenti sul conto.
  2. Calcolo della quota pignorabile: si presume che la quota di Caio sia del 50% (5.000 €). L’Agente ordina alla banca di versare 4.000 € (debito di Caio) + 2.000 € (metà dell’altra metà a titolo di “cuscinetto” per spese), come consentito dalla prassi. Tuttavia, l’assegnazione definitiva avverrà su 5.000 € (quota di Caio).
  3. Svincolo della quota di Tizio: se Tizio prova che i 10.000 € provengono da sue disponibilità (stipendio, vendite), può chiedere lo svincolo integrale. In assenza di prova, il giudice assegnerà al creditore solo 4.000 € e libererà 6.000 €.

8.2 Simulazione 2 – Conto cointestato e accrediti successivi

Scenario: Tizia e Sempronio hanno un conto cointestato con saldo di 1.000 € al momento della notifica del pignoramento. Nei 60 giorni successivi vengono accreditati stipendi per 3.000 €.

  1. Blocco immediato: la banca congela 1.000 €.
  2. Nuovi accrediti: secondo la sentenza 28520/2025, gli accrediti dei 60 giorni restano vincolati . Pertanto la banca congela anche i 3.000 € entrati.
  3. Ripartizione: se il debito del correntista è di 2.500 €, la banca verserà tale importo all’Agente. Il residuo (1.500 €) resta vincolato finché il giudice non accerterà le quote. Se i 3.000 € accreditati provengono da Sempronio e vengono documentati, saranno liberati.

8.3 Simulazione 3 – Opposizione di terzo con prova contraria

Scenario: Maria e Antonio sono cointestatari di un conto con 20.000 €. Antonio subisce un pignoramento di 8.000 € da parte di un creditore ordinario. Maria dimostra che i 20.000 € provengono dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà.

  1. Pignoramento: il creditore notifica l’atto alla banca e a Maria (co-intestataria). La banca congela 20.000 €.
  2. Opposizione di terzo: Maria propone opposizione ex art. 619 c.p.c., allegando il rogito di vendita e i bonifici di accredito.
  3. Decisione del giudice: accertata la provenienza dei fondi, il giudice dichiara improcedibile il pignoramento e ordina lo svincolo dell’intero saldo. Il creditore dovrà rivolgersi ad altri beni di Antonio.

8.4 Simulazione 4 – Pensione accreditata su conto cointestato

Scenario: Giovanni e Giulia hanno un conto cointestato. Giovanni percepisce una pensione mensile di 1.500 € che viene accreditata sul conto. Giulia subisce un pignoramento di 5.000 €.

  1. Blocco del saldo: la banca congela l’intero saldo, comprensivo dell’ultima pensione.
  2. Tutela della pensione: l’art. 545 c.p.c. prevede l’impignorabilità di una parte della pensione pari all’assegno sociale aumentato della metà. Se l’assegno sociale è 460 €, l’importo impignorabile è 460 € + 230 € = 690 €. Pertanto, 690 € del saldo non possono essere toccati. Il restante (810 €) è pignorabile nei limiti di un quinto (162 €) .
  3. Opposizione: Giovanni, come co-intestatario e percettore della pensione, può opporsi se il creditore cerca di pignorare somme superiori ai limiti.

8.5 Simulazione 5 – Conversione del pignoramento

Scenario: Luca e Martina sono cointestatari di un conto con 15.000 €. Luca subisce un pignoramento di 6.000 € da parte di una banca. Temendo il blocco prolungato, Luca chiede la conversione del pignoramento offrendo la sua quota (7.500 €) in pagamento rateale.

  1. Deposito: Luca deposita immediatamente 1.500 € (un quinto del debito + spese) e chiede al giudice la conversione.
  2. Ordine del giudice: il giudice accoglie l’istanza, stabilisce un piano di pagamento di 500 € al mese e ordina lo svincolo del conto, fatta salva la rata mensile da versare alla banca creditrice.
  3. Risultato: Martina mantiene la disponibilità della sua quota e Luca paga il debito in forma rateale, evitando la paralisi del conto.

9. Sentenze recenti e fonti istituzionali (selezione)

Prima di concludere, riepiloghiamo le principali sentenze citate, indicando la fonte istituzionale (dove disponibile) per un eventuale approfondimento. Alcuni provvedimenti sono accessibili sul portale ufficiale Italgiure o su banche dati normative.

  1. Cass. civ., Sez. Unite, 22 luglio 2019, n. 19381 – Presunzione di contitolarità del conto cointestato; prova contraria ammessa. Disponibile sul Portale della Corte di Cassazione.
  2. Cass. civ., Sez. II, 29 aprile 2019, n. 11375 – Cointestazione: presunzione di quote uguali e inversione dell’onere della prova .
  3. Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4838 – Solidarietà dei correntisti e presunzione di parità .
  4. Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2023, n. 28772 – Pignoramento del conto cointestato e tutela della quota dell’estraneo .
  5. Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2023, n. 9197 – Donazione indiretta e cointestazione .
  6. Cass. civ., Sez. III, 1º febbraio 2024, n. 3013 – Diritto al controllo delle informazioni e tutela della quota .
  7. Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2024, n. 29253 – Riforma Cartabia, accertamento della quota e tutela dell’estraneo .
  8. Cass. civ., Sez. I, 23 gennaio 2025, ord. n. 1643 – Proprietà esclusiva del denaro nonostante la cointestazione .
  9. Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 – Pignoramento dei conti correnti in rosso; vincolo sui 60 giorni .
  10. Trib. Genova, 10 luglio 1951 – Pignoramento del conto cointestato limitato alla quota del debitore .

Ogni decisione menzionata offre spunti interpretativi importanti e va contestualizzata con le norme vigenti. Per consultare i testi integrali è possibile accedere alle banche dati della Corte di Cassazione, del Ministero della Giustizia o a siti ufficiali come Brocardi.it, che forniscono il testo normativo aggiornato .

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente cointestato rappresenta un’operazione complessa che bilancia interessi contrapposti: da un lato, il diritto del creditore a vedere soddisfatto il proprio credito; dall’altro, il diritto del co-intestatario a non subire pregiudizi per debiti altrui. La normativa italiana, attraverso gli artt. 1854 e 1298 c.c., l’art. 599 c.p.c. e le disposizioni speciali del d.P.R. 602/1973, stabilisce regole chiare ma non sempre intuitive, mentre la giurisprudenza recente ha affinato i criteri per determinare la quota pignorabile e per tutelare l’estraneo.

I casi esaminati mostrano che la cointestazione non è sinonimo di comproprietà sostanziale: la proprietà delle somme segue la provenienza e la destinazione del denaro. Le pronunce del 2024–2025 confermano che il giudice dell’esecuzione deve verificare attentamente le prove addotte dai co-intestatari e che le presunzioni legali possono essere superate con elementi gravi e concordanti . Allo stesso tempo, l’evoluzione del pignoramento esattoriale impone particolare attenzione agli accrediti successivi alla notifica, che restano vincolati per sessanta giorni .

Per il debitore e per il co-intestatario, la chiave per una difesa efficace risiede nella tempestività e nella professionalità. Verificare la legittimità degli atti, raccogliere le prove della provenienza delle somme, proporre le opposizioni nei termini, valutare strumenti alternativi come le definizioni agevolate o i piani del consumatore: tutto questo richiede competenze specialistiche.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono un supporto completo e personalizzato per affrontare ogni fase del pignoramento. In qualità di cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’avv. Monardo coordina professionisti esperti in diritto bancario e tributario che possono:

  • analizzare l’atto di pignoramento e individuare eventuali vizi;
  • predisporre ricorsi e opposizioni per ottenere la sospensione dell’esecuzione;
  • condurre trattative con banche e agenti della riscossione per ridurre il debito;
  • elaborare piani di rientro e soluzioni personalizzate per la composizione della crisi;
  • assistere giudizialmente e stragiudizialmente in tutte le fasi dell’espropriazione.

In un contesto in cui le regole cambiano rapidamente e le conseguenze economiche possono essere gravi, agire tempestivamente è essenziale. Non aspettare che il tuo conto venga bloccato o che le somme vengano assegnate al creditore.

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