Introduzione
Il pignoramento dello stipendio è una delle forme più invasive di esecuzione forzata. Significa che un creditore può «aggredire» direttamente la retribuzione del lavoratore, costringendo il datore di lavoro a versare una quota del salario al creditore invece che al dipendente. Sebbene sia uno strumento legittimo per tutelare i diritti dei creditori, comporta conseguenze gravose per chi lo subisce: riduzione del reddito disponibile, difficoltà a pagare spese correnti, rischio di entrare in uno stato di sovraindebitamento e impossibilità di far fronte ai bisogni essenziali. La legge, proprio per equilibrare i diritti in gioco, impone percentuali massime e stabilisce categorie di crediti che possono o non possono essere pignorati .
In questo approfondimento giuridico‐divulgativo, aggiornato al mese di dicembre 2025, analizzeremo in modo completo il quadro normativo, giurisprudenziale e amministrativo sui limiti e sulle percentuali di pignoramento dello stipendio. Vedremo quali sono le regole generali dell’articolo 545 del Codice di procedura civile, come funzionano i pignoramenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ex articoli 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973, le protezioni per le pensioni e per le prestazioni assistenziali e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 28520/2025) che hanno inciso sul pignoramento del saldo di conto corrente con i nuovi obblighi per le banche .
L’articolo è pensato dal punto di vista del debitore o del contribuente che rischia il pignoramento dello stipendio o della pensione. Per questo motivo, oltre a descrivere la procedura, suggeriremo difese e strategie legali concrete: dagli strumenti di opposizione agli atti esecutivi ai rimedi per ottenere la sospensione dell’esecuzione, dalla rinegoziazione del debito alle rottamazioni e alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un pool di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e nelle procedure esecutive. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Grazie a un network di professionisti presenti su tutto il territorio nazionale, lo studio offre assistenza integrata per bloccare o ridimensionare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali. Le competenze multidisciplinari permettono di analizzare l’atto di pignoramento, presentare ricorsi in sede civile e tributaria, negoziare sospensioni e piani di rientro e, se necessario, avviare procedure di sovraindebitamento.
Se hai ricevuto una notifica di pignoramento dello stipendio o temi di subire un’esecuzione sui tuoi redditi, è fondamentale agire tempestivamente. Un’analisi preventiva può individuare vizi dell’atto, eccezioni di merito (prescrizione, decadenza, mancanza di titolo) e valutare le definizioni agevolate più opportune. Contattaci subito: l’avv. Monardo e il suo staff offriranno una consulenza personalizzata e immediata per valutare la tua situazione e costruire la strategia difensiva più efficace.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Il pignoramento dello stipendio rientra nell’espropriazione presso terzi disciplinata dagli articoli 543‑554 del Codice di procedura civile (c.p.c.). Quando il credito vantato riguarda tributi erariali, la disciplina speciale è prevista dagli articoli 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973. Esistono poi norme specifiche per i dipendenti pubblici (D.P.R. 180/1950), per le pensioni (articolo 545, commi 6‑7 c.p.c. e art. 38 della Costituzione), nonché circolari amministrative (INPS, Agenzia delle Entrate) che forniscono istruzioni operative.
1.1 Il principio generale dell’articolo 2740 cod. civ.
La base teorica dell’espropriazione forzata è l’articolo 2740 del Codice civile: «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Limitazioni alla responsabilità patrimoniale sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge . Pertanto, qualsiasi restrizione alla pignorabilità delle retribuzioni costituisce un’eccezione e deve essere interpretata in senso restrittivo.
1.2 L’articolo 545 c.p.c.: crediti impignorabili e limiti di pignoramento
L’articolo 545 del Codice di procedura civile elenca i crediti totalmente impignorabili e disciplina le percentuali di pignoramento delle retribuzioni e delle pensioni :
- Crediti alimentari: non possono essere pignorati se non per cause di alimenti e su autorizzazione del presidente del tribunale .
- Sussidi e prestazioni assistenziali: sono assolutamente impignorabili i sussidi di grazia o sostentamento, i trattamenti di maternità, malattia, funerali e i sussidi corrisposti da enti di assistenza ; in via eccezionale questi importi possono essere pignorati fino a un quinto solo per debiti verso l’INPS derivanti da indebito percepimento o omissioni contributive .
- Stipendi, salari e altre indennità di lavoro: possono essere pignorati per crediti alimentari nella misura stabilita dal giudice e per tributi e altri crediti nella misura massima di un quinto (20 %) .
- Concorso di crediti: se coesistono più cause (ad esempio crediti alimentari e tributi), la quota complessiva pignorabile può arrivare a metà dello stipendio .
- Pensioni: le somme dovute a titolo di pensione o assegni di quiescenza non sono pignorabili fino all’importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale (1.077,38 € mensili nel 2025) con un minimo di 1.000 €; la parte eccedente è pignorabile nei limiti del terzo, quarto e quinto comma .
- Stipendi e pensioni accreditati in conto corrente: quando lo stipendio o la pensione vengono depositati su conto bancario o postale, il settimo comma dell’articolo 545 stabilisce che le somme accreditate prima della notifica del pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale (1.616,07 € per il 2025) . Le somme accreditate alla data del pignoramento o successivamente sono pignorabili nei limiti generali del 20 %, salve le disposizioni speciali.
Queste regole codicistiche hanno finalità costituzionale: la Corte costituzionale ha sottolineato che l’articolo 545 mira a conciliare la tutela del credito con il diritto del lavoratore a un’esistenza libera e dignitosa .
1.3 Articolo 546 c.p.c.: obblighi del terzo pignorato e minimo vitale sul conto
L’articolo 546 c.p.c. si concentra sul comportamento del terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro). Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo assume il ruolo di custode e deve astenersi dal pagare il debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato di determinate somme . Per le somme accreditate su conto bancario a titolo di stipendio, salario o pensione, gli obblighi del terzo non operano per l’importo pari al triplo dell’assegno sociale se l’accredito avviene prima della notifica; per gli accrediti successivi, si applicano i limiti generali del 20 % . Questa norma è stata modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con L. 56/2024) e ha consolidato la soglia del triplo dell’assegno sociale come minimo vitale.
1.4 Articolo 543 c.p.c.: forma del pignoramento e termini
Il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato al debitore e al terzo (datore di lavoro o banca) . L’atto deve indicare il credito, il titolo esecutivo, il precetto, la descrizione delle somme dovute, il domicilio del creditore e citare il debitore a comparire davanti al giudice. Deve invitare il terzo a comunicare entro dieci giorni una dichiarazione sulle somme dovute e avvertirlo che, in caso di mancata risposta, le somme saranno considerate non contestate . Il creditore deve depositare l’atto in tribunale entro trenta giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento; in mancanza, il pignoramento diventa inefficace .
1.5 Articoli 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973: il pignoramento esattoriale
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (o l’Agente della Riscossione), si applica una procedura speciale introdotta dall’articolo 72‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. A differenza della procedura civile ordinaria, l’atto di pignoramento può contenere un ordine di pagamento diretto al terzo, senza necessità di citazione davanti al giudice. Il terzo deve versare al fisco le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica (per le somme già maturate) e alle rispettive scadenze per quelle future . Se non si adegua, trova applicazione la responsabilità di cui all’articolo 72, comma 2, dello stesso decreto.
L’articolo 72‑ter disciplina i limiti di pignorabilità da parte dell’agente della riscossione. Esso prevede una gradualità:
- Per stipendi e salari fino a 2.500 €, la quota pignorabile è un decimo (10 %) .
- Per importi oltre 2.500 € e fino a 5.000 €, la quota pignorabile sale a un settimo (circa 14,28 %) .
- Per stipendi superiori a 5.000 €, resta fermo il limite generale del quinto (20 %) previsto dall’articolo 545, quarto comma, c.p.c. .
Tali limiti si applicano esclusivamente ai pignoramenti eseguiti dal fisco. Per gli accrediti su conto corrente, l’articolo 72‑ter prevede che l’ultimo emolumento non deve essere toccato ; l’Agenzia può tuttavia accedere alle banche dati dell’INPS per ottenere le informazioni necessarie .
1.6 D.P.R. 180/1950 e altre fonti
Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“Testo unico sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti da pubbliche amministrazioni”) disciplina ancora oggi il pignoramento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. L’articolo 2 stabilisce che gli stipendi pubblici possono essere pignorati nella misura di un quinto per le imposte e per gli altri crediti. Il limite può arrivare alla metà del salario in caso di concorso di crediti alimentari e altre cause. Nel 2005 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice rimettente perché una parte di tale testo non era compatibile con l’articolo 545 c.p.c. e con il principio di uguaglianza ; in seguito, la normativa è stata interpretata nel senso di conformarla ai limiti codicistici.
1.7 Circolari INPS e istruzioni amministrative
Le circolari dell’INPS chiariscono come devono essere trattenute le somme su prestazioni assistenziali e previdenziali. La circolare n. 130 del 30 settembre 2025 fornisce un riepilogo dei crediti impignorabili, confermando che gli stipendi e le pensioni sono pignorabili fino a un quinto per i tributi e fino al limite stabilito per i crediti alimentari . Essa ribadisce che la tutela del “minimo vitale” (doppio o triplo dell’assegno sociale) non è suscettibile di interpretazione analogica , e che l’obiettivo della disciplina è assicurare la dignità del lavoratore . La stessa circolare sottolinea che il limite del quinto si applica anche a prestazioni sostitutive della retribuzione, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione, NASpI, maternità e paternità .
1.8 La sentenza della Corte di Cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025
Una delle pronunce più recenti e rilevanti in materia di pignoramento è la sentenza n. 28520/2025 della terza sezione della Corte di Cassazione. Essa riguarda il pignoramento speciale esattoriale ex articolo 72‑bis e chiarisce che il vincolo disposto dall’agente della riscossione si estende anche alle somme che affluiscono sul conto corrente entro i 60 giorni successivi alla notifica. La banca, quale terzo pignorato, deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche tutte le somme che maturano nel periodo, indipendentemente dal fatto che il conto fosse in rosso o che il saldo sia stato già girato al fisco . La Corte enuncia il seguente principio di diritto:
«Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72‑bis del D.P.R. n. 602/1973, quando esso ha ad oggetto il saldo attivo di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni».
La decisione ha un impatto forte sul contribuente perché esclude la possibilità di considerare «impignorabile» il conto vuoto al momento della notifica: qualsiasi somma che entrerà nel conto nei 60 giorni successivi verrà catturata dal pignoramento. Tale orientamento, pur riguardando un pignoramento su conto corrente, interessa anche chi riceve lo stipendio tramite bonifico sul conto: se la notifica avviene prima dell’accredito, l’intero salario (al netto della franchigia tripla dell’assegno sociale) può essere girato all’Erario entro i 60 giorni.
2. Procedura passo‑passo del pignoramento dello stipendio
Per comprendere come difendersi, occorre conoscere le fasi del procedimento. Di seguito viene illustrato cosa accade dopo la notifica dell’atto di pignoramento, sia in ambito civilistico che nell’esecuzione esattoriale.
2.1 Notifica del titolo esecutivo e del precetto
Prima di procedere con il pignoramento, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, assegno, cambiale, cartella esattoriale) e notificare un atto di precetto al debitore. Quest’ultimo ha dieci giorni per adempiere spontaneamente; in mancanza di pagamento, il creditore può avviare la procedura esecutiva.
2.2 Atto di pignoramento ex articolo 543 c.p.c.
Il pignoramento presso terzi viene effettuato tramite atto notificato personalmente al debitore e al terzo (datore di lavoro, committente o banca). L’atto deve indicare:
- il credito per il quale si procede e il titolo esecutivo;
- la descrizione delle somme dovute e l’ordine al terzo di non disporne senza ordine del giudice ;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione;
- l’invito al terzo a inviare al creditore, entro 10 giorni, la dichiarazione sulle somme dovute ;
- l’avvertimento al terzo che, in caso di mancata risposta, la dichiarazione si considererà non contestata.
L’ufficiale giudiziario consegna l’originale dell’atto al creditore, che deve depositarlo in tribunale entro 30 giorni, a pena di inefficacia . Contestualmente, deve notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositarlo nel fascicolo; la mancata notifica comporta l’inefficacia del pignoramento .
2.3 Dichiarazione del terzo e udienza di comparizione
Il terzo deve dichiarare entro 10 giorni se è debitore del pignorato e in quale misura. Se non invia la dichiarazione, dovrà comparire all’udienza fissata dal giudice e rendere la dichiarazione in presenza. L’omessa comparizione o l’assenza di dichiarazione comporta la presunzione di veridicità di quanto indicato dal creditore e consente al giudice di emettere ordinanza di assegnazione.
2.4 Ordinanza di assegnazione e obblighi del datore di lavoro
Se il giudice ritiene fondate le pretese del creditore, emette l’ordinanza di assegnazione con cui ordina al datore di lavoro di versare direttamente al creditore una quota dello stipendio (di solito un quinto). Da quel momento il datore di lavoro diventa custode della quota pignorata e deve effettuare le trattenute in busta paga fino all’integrale soddisfacimento del credito. In caso di inadempienza, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile e condannato a pagare egli stesso il debito.
2.5 Pignoramento fiscale ex articolo 72‑bis
Nei pignoramenti richiesti dall’Agente della Riscossione, la procedura è molto più rapida. Il fisco notifica l’atto di pignoramento al debitore e al terzo (datore di lavoro o banca). L’atto ordina al terzo di versare direttamente al fisco l’importo dovuto e non richiede la citazione davanti al giudice . Il terzo ha 60 giorni per versare le somme maturate prima della notifica (saldo in conto, stipendi arretrati) e deve versare alle scadenze future le altre rate; se non si adegua, il fisco può rivalersi sul terzo. In questo caso non serve l’ordinanza del giudice; tuttavia, il debitore può comunque proporre opposizione.
2.6 Termine di 60 giorni e vincolo su somme future
La citata sentenza 28520/2025 ha rafforzato la posizione del fisco. Per la Cassazione, il vincolo imposto dalla notifica dell’ordine di pagamento riguarda tutte le somme che transitano sul conto entro 60 giorni . Ciò significa che la banca deve trattenere anche gli stipendi accreditati dopo la notifica (fino al limite pignorabile). Il datore di lavoro non può opporre la regola del triplo dell’assegno sociale per gli emolumenti futuri: quella franchigia riguarda solo gli accrediti antecedenti al pignoramento .
2.7 Durata del pignoramento e chiusura della procedura
Il pignoramento dello stipendio dura finché il debito non viene estinto. Se nel frattempo intervengono altri creditori, la quota pignorata può essere adeguata rispettando comunque il limite massimo del 50 %. Una volta estinto il debito, il datore di lavoro deve cessare la trattenuta e versare nuovamente l’intero stipendio al lavoratore. È sempre opportuno verificare che l’ordinanza di estinzione sia stata depositata in tribunale e che il giudice abbia revocato la precedente assegnazione.
3. Limiti e percentuali di pignoramento dello stipendio
In questa sezione analizziamo i limiti numerici e riportiamo alcune tabelle riassuntive per rendere più semplice la consultazione. Le percentuali variano in funzione del tipo di credito (alimentare, civile, tributario) e dell’ammontare della retribuzione.
3.1 Limiti generali per crediti civili
Per i crediti civili (debiti verso banche, finanziarie, privati, condominio, ecc.) valgono le percentuali previste dall’articolo 545 c.p.c.:
- Un quinto (20 %) dello stipendio netto mensile per la maggior parte dei debiti (prestiti, mutui, canoni non pagati).
- Quota variabile per crediti alimentari: è il giudice a determinare l’importo, tenendo conto delle esigenze di sostentamento del debitore e della tutela del beneficiario (ad esempio assegno di mantenimento per i figli). In genere, la percentuale può oscillare tra un quinto e un terzo dello stipendio.
- Concorso di crediti: se vi sono contemporaneamente un pignoramento per tributi e uno per alimenti, o più pignoramenti di vario tipo, la quota complessiva non può superare la metà dello stipendio . Nel conteggio concorrono anche eventuali cessioni del quinto: la somma delle trattenute (cessione + pignoramento) non può eccedere il 50 %.
Tabella 1 – Limiti generali di pignoramento per i crediti civili
| Tipo di credito | Percentuale pignorabile | Note essenziali |
|---|---|---|
| Credito alimentare | Determinata dal giudice | Deve essere autorizzato dal presidente del tribunale |
| Crediti tributari e altri | 20 % dello stipendio | Fino a un quinto |
| Concorso di più crediti | Max 50 % | Somma di trattenute non oltre metà dello stipendio |
| Pensioni (non su conto) | Importo eccedente 1.077,38 € (doppio assegno sociale) | La parte eccedente è pignorabile nei limiti ordinari |
| Accrediti su conto corrente (prima del pignoramento) | Importo eccedente 1.616,07 € (triplo assegno sociale) | L’eccedenza è pignorabile nei limiti ordinari |
3.2 Limiti per i pignoramenti esattoriali (debiti fiscali)
Per i debiti tributari, l’articolo 72‑ter del D.P.R. 602/1973 stabilisce una scala progressiva in base all’ammontare dello stipendio :
- Fino a 2.500 €: il fisco può pignorare il 10 % del netto (un decimo);
- Oltre 2.500 € e fino a 5.000 €: quota del 14,28 % (un settimo);
- Oltre 5.000 €: quota del 20 % (un quinto), come per i crediti civili .
Per le pensioni e le indennità assimilate si applica la stessa regola, ma resta ferma l’impignorabilità fino al doppio dell’assegno sociale. L’agente della riscossione può inoltre pignorare direttamente il saldo del conto corrente, entro 60 giorni dalla notifica, includendo gli accrediti futuri .
Tabella 2 – Limiti per il pignoramento fiscale ex art. 72‑ter D.P.R. 602/1973
| Fascia di stipendio/netto | Percentuale pignorabile dal fisco | Normativa |
|---|---|---|
| ≤ 2.500 € | 10 % (un decimo) | Art. 72‑ter, co. 1, lett. a |
| 2.500 € < x ≤ 5.000 € | 14,28 % (un settimo) | Art. 72‑ter, co. 1, lett. b |
| > 5.000 € | 20 % (un quinto) | Richiamo all’art. 545 c.p.c. |
3.3 Minimo vitale e calcolo delle soglie per il 2025
Nel 2025 l’assegno sociale è pari a 538,69 € mensili (7.002,97 € annui). Di conseguenza:
- Doppio assegno sociale: 1.077,38 €; questa è la soglia impignorabile per le pensioni e per le indennità sostitutive della pensione. La legge prevede comunque un minimo di 1.000 €: se il doppio dell’assegno sociale fosse inferiore (come negli anni precedenti), si considera la soglia minima di 1.000 € .
- Triplo assegno sociale: 1.616,07 €; questa è la franchigia impignorabile per gli stipendi e le pensioni già accreditati su conto corrente prima della notifica del pignoramento . La parte eccedente potrà essere pignorata nei limiti del quinto o secondo le percentuali dell’articolo 72‑ter.
Per fare un esempio, un lavoratore con 2.000 € di saldo sul conto prima del pignoramento potrà mantenere 1.616,07 €, mentre la differenza (383,93 €) potrà essere girata al creditore; le somme accreditate dopo la notifica seguiranno la regola del 20 % (o del 10/14 % per i debiti fiscali).
3.4 Cumulo con cessione del quinto e prestiti delega
La cessione del quinto è una forma di finanziamento molto diffusa che consente al lavoratore di cedere volontariamente al finanziatore una quota del proprio stipendio, fino al 20 %. Se al momento della notifica del pignoramento è già in essere una cessione del quinto, la somma delle trattenute (cessionaria + creditori pignoranti) non può superare la metà dello stipendio. Ad esempio, se una cessione del quinto preleva già il 20 % del salario, il pignoramento potrà riguardare al massimo un altro 30 %. Nel caso in cui vi siano anche deleghe di pagamento (prestito delega), la situazione deve essere valutata con attenzione: la giurisprudenza tende a considerare queste trattenute alla stessa stregua di cessioni volontarie.
4. Difese e strategie legali
Ricevere un atto di pignoramento dello stipendio non significa essere condannati a subire passivamente. Diverse norme consentono di contestare la legittimità dell’esecuzione, chiedere la riduzione della quota pignorata o sospendere l’azione. Le strategie variano a seconda della natura del debito, del titolo esecutivo e delle condizioni economiche del debitore.
4.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione è lo strumento con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere. Si propone con atto di citazione davanti al giudice competente. Le eccezioni tipiche sono:
- Inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo: ad esempio, cartella di pagamento priva di notifica valida; mancata notifica del precetto; decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo.
- Estinzione o prescrizione del credito: se il debito è già stato pagato o si è prescritto (ad esempio, cinque anni per multe stradali, dieci anni per tributi erariali se non interrotti), l’esecuzione non può proseguire.
- Vizi formali del pignoramento: mancanza dell’indicazione del credito, errori nella citazione o nella notifica.
In caso di pignoramenti fiscali, il debitore può contestare la legittimità del ruolo o della cartella anche con ricorso al giudice tributario; tuttavia l’opposizione all’esecuzione rimane competente se si contesta l’esistenza del titolo (ad esempio, la cartella non è mai stata notificata).
4.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questo rimedio si utilizza per contestare irregolarità formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione. È necessario proporre l’opposizione entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto. Esempi di vizi opponibili:
- Atto di pignoramento notificato a soggetto sbagliato o senza indicazione del titolo esecutivo;
- Ordinanza di assegnazione emessa senza che il terzo abbia reso la dichiarazione;
- Mancata osservanza del triplo dell’assegno sociale nella pignorabilità dei saldi già accreditati;
- Esecuzione intrapresa malgrado la sospensione concessa dal giudice o dall’agente della riscossione.
4.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
Quando un terzo rivendica la titolarità delle somme pignorate (ad esempio, un co‑intestatario del conto corrente), può proporre opposizione di terzo per far accertare il proprio diritto e ottenere lo svincolo delle somme. La proposizione dell’opposizione sospende l’esecuzione in via automatica se ricorrono gravi motivi.
4.4 Istanza di conversione e riduzione del pignoramento
L’articolo 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere la conversione del pignoramento, offrendo una somma di denaro pari all’importo dovuto, maggiorato degli interessi e delle spese. Presentando questa istanza prima dell’udienza di assegnazione, si può evitare la trattenuta sullo stipendio. Se i pignoramenti sono molteplici, l’articolo 496 consente di chiedere al giudice la riduzione proporzionale degli stessi in modo che la quota complessiva non superi i limiti di legge .
4.5 Sospensione dell’esecuzione e accordi transattivi
Il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento su richiesta del debitore o del terzo qualora appaiano fondati i motivi di opposizione. Nel contesto fiscale, l’agente della riscossione può disporre autonomamente la sospensione in presenza di determinate condizioni (ad esempio, adesione a rottamazioni, sospensione ex art. 37 D.L. 2023, sanatoria liti pendenti, impugnazioni in corso). Una volta sospesa l’esecuzione, il datore di lavoro deve interrompere le trattenute.
È inoltre possibile tentare una transazione con il creditore. Con le banche e le finanziarie si può proporre un piano di rientro rateizzato, riducendo la quota di stipendio pignorata. Con il fisco si può aderire a definizioni agevolate come la rottamazione-quater (introdotta dalla Legge 197/2022) o la nuova rottamazione 2025 prevista dalle norme in discussione, che consentono di estinguere cartelle senza sanzioni e interessi. Nel 2025 sono ancora in pagamento le rate della rottamazione-quater, con scadenze differite al 2026.
4.6 Azioni da intraprendere prima del pignoramento fiscale
Se il debito riguarda tributi, è consigliabile agire prima che il fisco disponga il pignoramento. Dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento (ex art. 50, D.P.R. 602/1973), il contribuente dispone di 60 giorni per presentare un ricorso al giudice tributario. Impugnando l’atto, si blocca temporaneamente la riscossione. La Cassazione, con la sentenza n. 6436/2025, ha ribadito che l’intimazione di pagamento è un atto impugnabile e, se non opposta, determina la decadenza dal diritto di eccepire la prescrizione . È quindi essenziale non trascurare le intimazioni.
4.7 Difesa nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis
Il pignoramento esattoriale presenta margini di contestazione limitati, ma ci sono comunque possibilità:
- Verificare la legittimità della cartella e dell’atto di pignoramento (vizi di notifica, prescrizione, mancanza di titolo);
- Contestare la mancata applicazione della franchigia del triplo dell’assegno sociale per le somme già accreditate prima del pignoramento ;
- Opporsi in via giudiziaria invocando la violazione del contraddittorio e chiedendo la rimessione della controversia al giudice dell’esecuzione.
4.8 Ruolo degli accordi di ristrutturazione e delle soluzioni negoziate
Per debiti complessi o cumuli di pignoramenti è possibile avviare procedure concorsuali o negotiation proceedings. Tra queste:
- Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012, ora integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): consente a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione del patrimonio. Prevede la nomina di un gestore della crisi (OCC) e l’omologazione da parte del tribunale. Una volta omologato, blocca azioni esecutive e pignoramenti.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e concordato minore: rivolte agli imprenditori commerciali e agricoli. Consentono di negoziare con i creditori un accordo che sospende le esecuzioni in corso. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore in questa fase.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal Codice della crisi, consente, a determinate condizioni, di liberarsi dai debiti residui dopo aver ceduto ai creditori il proprio patrimonio. È una misura estrema, ma può essere utile per chi è incapace di rientrare dal debito.
5. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani di rientro
Oltre alle difese processuali, vi sono misure legislative che permettono di regolarizzare i debiti fiscali e ridurre o evitare il pignoramento dello stipendio.
5.1 Rottamazione-quater (Legge 197/2022)
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, meglio conosciuta come rottamazione-quater. Chi aderisce paga solo l’imposta, senza sanzioni e interessi. La domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023; i versamenti si effettuano in rate fino a 60 mesi. Il beneficio è la sospensione delle azioni esecutive: una volta accolta l’adesione, i pignoramenti in corso sono sospesi e le somme non ancora versate al creditore vengono restituite. Chi non rispetta le rate perde i benefici e le somme tornano pignorabili.
5.2 Rottamazione 2024‑2025 e saldo e stralcio
Nel 2025 sono state prorogate alcune scadenze della rottamazione‑quater; inoltre si discute di una rottamazione 2025 per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Le norme prevedono la possibilità di definire i carichi con pagamento integrale dell’imposta e stralcio di sanzioni e interessi. È importante seguire gli aggiornamenti normativi e aderire entro i termini per beneficiare della sospensione. Esiste poi il saldo e stralcio dei debiti fiscali per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica: permette di chiudere le cartelle pagando una percentuale del dovuto (dal 16 % al 35 %).
5.3 Definizione liti pendenti e avvisi bonari
Alcune leggi di bilancio recenti hanno previsto la possibilità di definire liti pendenti in sede tributaria versando un importo ridotto della controversia, nonché la definizione agevolata degli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate). La regolarizzazione tempestiva di queste posizioni evita che l’avviso diventi cartella esattoriale e che venga attivato il pignoramento.
5.4 Rateizzazione e piani di rientro
Per i debiti fiscali, è sempre possibile chiedere la rateizzazione della cartella. Se il contribuente ottiene un piano di dilazione regolare, il fisco sospende le azioni esecutive; tuttavia, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’agente può riprendere il pignoramento. Nel settore privato, banche e finanziarie sono spesso disponibili a negoziare un piano di rientro se il debitore dimostra la volontà di pagare e la temporanea difficoltà nel farlo. È consigliabile presentare la proposta tramite avvocato, allegando documentazione reddituale e patrimoniale.
5.5 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)
La procedura di sovraindebitamento consente a consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovative di proporre un piano di ristrutturazione omologato dal tribunale. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese e, una volta omologato l’accordo, il pignoramento viene revocato. Il piano del consumatore può prevedere la falcidia dei debiti, la dilazione e la salvaguardia dei beni essenziali (come la casa familiare). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste nella predisposizione del piano e nella presentazione al giudice.
6. Errori comuni e consigli pratici
Nonostante la disciplina preveda tutele per il debitore, molti finiscono per subire pignoramenti dello stipendio per disattenzione o per scarsa conoscenza dei propri diritti. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare la notifica del precetto o della cartella: non rispondere o non pagare entro i termini consente al creditore di procedere con il pignoramento. È fondamentale verificare la legittimità dell’atto e, se necessario, impugnarlo entro i 60 giorni.
- Confondere cessione del quinto e pignoramento: alcune persone pensano che la cessione del quinto precluda il pignoramento; in realtà, la trattenuta volontaria non impedisce al creditore di agire per la restante quota del salario. È opportuno valutare la sostenibilità di entrambe le trattenute prima di sottoscrivere un prestito.
- Non considerare il minimo vitale: quando il pignoramento riguarda le somme già accreditate in conto corrente, è essenziale far valere la franchigia del triplo dell’assegno sociale . Molte banche, soprattutto per i pignoramenti fiscali, applicano l’ordinanza in modo automatico senza considerare la franchigia; conviene inviare un’istanza scritta facendo riferimento all’articolo 545, settimo comma.
- Trascurare le definizioni agevolate: rottamazioni e saldo e stralcio sono occasioni per ridurre notevolmente il debito fiscale; perdere i termini significa tornare a essere esposti al pignoramento con le somme intere.
- Sottovalutare la prescrizione: molti debiti, specialmente cartelle esattoriali e multe, si prescrivono in cinque o dieci anni. È importante richiedere gli estratti di ruolo e verificare se vi sono notifiche interruttive. L’assenza di atti interruttivi può estinguere il debito.
- Non rivolgersi a un professionista: la normativa è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato esperto può individuare vizi dell’atto esecutivo, proporre opposizioni e suggerire la procedura più adatta (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o rottamazione). Affidarsi a un professionista consente spesso di ridurre o bloccare il pignoramento.
Consigli pratici
- Conserva tutte le notifiche: raccomandate, PEC e avvisi depositati in comune. Serviranno a verificare i termini di impugnazione.
- Chiedi l’estratto conto del ruolo: con un’istanza di accesso, puoi sapere quali cartelle sono state iscritte a ruolo e se vi sono prescrizioni.
- Mantieni il conto corrente separato da quello in cui ricevi la pensione: se ricevi altre somme (donazioni, bonifici di familiari), conviene tenerle su un altro conto non collegato allo stipendio per evitare che vengano assorbite nei 60 giorni successivi alla notifica .
- Valuta un piano di risparmio per coprire le spese essenziali: se subisci un pignoramento, una gestione attenta delle spese ti aiuterà a far fronte alla riduzione del reddito.
- Agisci tempestivamente: più tardi ti muovi, più difficile sarà sospendere l’esecuzione. Non aspettare che le trattenute incidano sullo stipendio per cercare assistenza.
7. Domande frequenti (FAQ)
Le seguenti domande sintetizzano i dubbi più comuni sul pignoramento dello stipendio e forniscono risposte basate su norme e sentenze aggiornate al dicembre 2025.
- Qual è la percentuale massima pignorabile sullo stipendio? – Per i debiti civili e bancari il limite generale è un quinto (20 %) . Per i debiti alimentari la quota è stabilita dal giudice; nel caso di più pignoramenti la somma complessiva non può superare il 50 % .
- Come cambia la percentuale per i debiti fiscali? – L’articolo 72‑ter prevede una scala: 10 % fino a 2.500 €, 14,28 % da 2.500 a 5.000 € e 20 % oltre 5.000 € .
- Il pignoramento può colpire la tredicesima o i premi di risultato? – Sì. La tredicesima mensilità, la quattordicesima e i premi costituiscono retribuzione e sono pignorabili nelle medesime percentuali. Tuttavia, le indennità di trasferta, i rimborsi spesa e le somme aventi natura risarcitoria non sono pignorabili.
- È possibile pignorare l’indennità di disoccupazione (NASpI)? – Secondo la circolare INPS n. 130/2025, le indennità sostitutive della retribuzione (cassa integrazione, NASpI, mobilità) sono soggette alle stesse regole di pignorabilità dello stipendio . Dunque sono pignorabili fino a un quinto per i tributi e nei limiti del giudice per i crediti alimentari.
- Se ho già una cessione del quinto, posso subire un pignoramento dello stipendio? – Sì. La cessione del quinto non blocca gli altri creditori. Tuttavia, la somma delle trattenute (cessione + pignoramenti) non può superare il 50 % dello stipendio netto.
- È vero che lo stipendio accreditato sul conto è protetto fino a tre volte l’assegno sociale? – Sì, ma solo per gli accrediti precedenti alla notifica del pignoramento . Per le somme versate dopo la notifica, si applicano i limiti generali del 20 % (o del 10/14/20 % per il fisco) .
- Il pignoramento si applica anche se il conto è in rosso? – Sì. La sentenza 28520/2025 ha stabilito che la banca deve versare al fisco anche le somme che affluiscono nel conto entro 60 giorni, indipendentemente dal saldo iniziale . Il conto in rosso non impedisce il pignoramento; anzi, il nuovo saldo positivo verrà girato al creditore.
- Quali prestazioni sono totalmente impignorabili? – I sussidi di grazia o sostentamento, le indennità per maternità, malattia e funerali e i sussidi erogati da enti di assistenza sono assolutamente impignorabili . Tuttavia, per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni, queste somme possono essere trattenute fino a un quinto .
- Il reddito di cittadinanza e l’assegno di inclusione sono pignorabili? – Secondo il legislatore, le misure di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, assegno unico per figli) rientrano tra i sussidi di sostentamento; pertanto sono impignorabili fino all’importo massimo erogato. Tuttavia, se percepiti indebitamente, l’INPS può trattenere una quota per recuperare le somme dovute.
- Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la trattenuta? – Il datore può essere dichiarato responsabile in solido con il debitore per le somme dovute. In pratica, se non versa la quota pignorata, può essere costretto a pagare l’intero debito al creditore, oltre a sanzioni.
- Quanto dura un pignoramento dello stipendio? – Fino all’estinzione del debito. Non esiste un termine predefinito; la trattenuta cessa solo quando il credito (comprensivo di interessi e spese) è stato integralmente soddisfatto.
- È possibile rateizzare un pignoramento in corso? – Sì. Il debitore può proporre un piano di rientro al creditore; se quest’ultimo accetta, si può chiedere al giudice di sospendere o revocare il pignoramento in virtù dell’accordo. Con il fisco, la rateizzazione della cartella comporta la sospensione del pignoramento.
- Come posso sapere se un pignoramento è legittimo? – È necessario verificare la validità del titolo esecutivo, le notifiche, il rispetto dei termini e dei limiti di pignoramento. Un avvocato può analizzare la documentazione e valutare l’opportunità di una opposizione.
- Posso scegliere l’ordine dei pignoramenti se ho più debiti? – No. L’ordine con cui vengono soddisfatti i creditori dipende dall’anzianità dei pignoramenti e dalle priorità di legge (ad esempio, crediti alimentari hanno preferenza). Tuttavia, in presenza di più pignoramenti, il giudice può ridurre proporzionalmente le trattenute per non superare la metà dello stipendio .
- Le somme accreditate come rimborso spese possono essere pignorate? – Generalmente no. I rimborsi spese, le indennità chilometriche e le indennità di trasferta non sono equiparate alla retribuzione e rientrano tra le somme impignorabili. In caso di contestazioni, è opportuno documentare la natura delle somme.
- Ho ricevuto un’intimazione di pagamento: se la ignoro possono pignorarmi lo stipendio? – Sì. L’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è l’atto che precede l’esecuzione. Se non impugnata entro 60 giorni, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento ex art. 72‑bis. La Cassazione (sent. 6436/2025) ha ribadito che l’intimazione deve essere impugnata per eccepire la prescrizione del credito .
- L’indennità di fine rapporto (TFR) può essere pignorata? – Sì. Il TFR è pignorabile fino al 20 % per debiti civili e nei limiti dell’art. 72‑ter per debiti fiscali. Tuttavia, se già vincolato a garanzia di un mutuo ipotecario o cessione del quinto, occorre rispettare il concorso di cause e la quota complessiva non può superare la metà.
- Che differenza c’è tra pignoramento e sequestro conservativo? – Il sequestro conservativo è un provvedimento cautelare che blocca beni o crediti in attesa dell’esito di un giudizio; diventa pignoramento solo dopo la sentenza di condanna. Il pignoramento è invece la fase esecutiva che segue un titolo esecutivo già formatosi.
- Posso chiedere la restituzione delle somme pignorate se il pignoramento era illegittimo? – Sì. In caso di nullità o inefficacia del pignoramento (per esempio, mancanza di titolo, prescrizione), il giudice dispone la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Con il fisco, se la definizione agevolata comporta la cancellazione del debito, l’Agente della Riscossione restituisce le somme trattenute in eccesso.
- È possibile evitare il pignoramento stipulando un accordo con il creditore? – Sì. Gli accordi transattivi, i piani di rientro e le procedure di sovraindebitamento consentono di sospendere o evitare il pignoramento. È però necessario formalizzare l’accordo per iscritto e, se coinvolge il giudice, richiedere l’omologazione.
8. Simulazioni pratiche e casi numerici
Per comprendere meglio come si calcola la quota pignorabile, proponiamo alcune simulazioni basate sulle regole vigenti nel 2025.
8.1 Stipendio netto di 1.600 € con debito civile
Supponiamo che un lavoratore percepisca uno stipendio netto mensile di 1.600 € e abbia un debito verso una banca di 10.000 €. Il giudice, emettendo l’ordinanza di assegnazione, dispone la trattenuta del 20 %, ossia 320 € al mese. L’importo residuo erogato al lavoratore sarà di 1.280 €. Se il lavoratore ha anche una cessione del quinto (320 €), la somma delle trattenute arriva a 640 € e rientra nel limite del 50 % (800 €). Se interviene un secondo pignoramento per un credito alimentare, il giudice dovrà rimodulare le trattenute in modo che il totale non superi gli 800 €.
8.2 Stipendio netto di 2.400 € con debiti fiscali
Un contribuente con stipendio di 2.400 € mensili riceve un pignoramento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per cartelle esattoriali pari a 15.000 €. Ai sensi dell’articolo 72‑ter, per gli stipendi fino a 2.500 € la quota pignorabile è un decimo. Quindi il fisco tratterrà 240 € al mese. Se l’ammontare dello stipendio aumentasse a 2.600 €, la percentuale salirebbe a un settimo, ossia circa 371 €; oltre 5.000 € si applicherebbe il limite del 20 %.
8.3 Pensione di 1.300 € accreditata sul conto prima del pignoramento
Una pensionata percepisce 1.300 € al mese. L’assegno è accreditato il 25 di ogni mese. Il 28 febbraio 2025 riceve la notifica di un pignoramento per debiti civili. Il saldo sul conto è 3.000 €. Poiché la notifica avviene dopo l’accredito, la pensionata può trattenere fino a 1.616,07 € (triplo assegno sociale). La differenza di 1.383,93 € è pignorabile: tuttavia, siccome la pensione è protetta fino al doppio dell’assegno sociale (1.077,38 €), solo la parte eccedente (222,62 €) può essere pignorata e versata al creditore. Sugli accrediti successivi (da marzo in avanti) il datore di lavoro dovrà applicare il pignoramento ordinario del 20 % sulla quota eccedente 1.077,38 €.
8.4 Pignoramento esattoriale con conto a saldo negativo
Un imprenditore ha un conto corrente con saldo –500 €; il 1° ottobre 2025 riceve la notifica di pignoramento per 30.000 € ex art. 72‑bis. Nei 60 giorni successivi incassa un bonifico di 5.000 € da un cliente e lo stipendio di 1.800 €. La banca, in applicazione della sentenza 28520/2025, deve trattenere l’intero saldo positivo maturato nel periodo e versarlo all’agente della riscossione . Non può invocare la protezione del triplo dell’assegno sociale perché gli accrediti avvengono dopo la notifica; tuttavia, per lo stipendio di 1.800 € può applicare la percentuale del 10 %, 14,28 % o 20 % prevista dall’art. 72‑ter a seconda della fascia. Se il saldo residuo dopo il bonifico e lo stipendio superasse 1.616,07 €, la parte eccedente sarebbe completamente vincolata.
9. Conclusioni
Il pignoramento dello stipendio rappresenta un momento di forte tensione per il debitore, ma il quadro normativo offre tutele importanti: il limite del quinto, la protezione del doppio e triplo dell’assegno sociale, la distinzione tra debiti civili e fiscali, la necessità della notifica del titolo esecutivo e la possibilità di opposizione agli atti esecutivi. La recente giurisprudenza, in particolare la sentenza della Cassazione n. 28520/2025, ha però rafforzato i poteri dell’Agente della Riscossione, consentendogli di vincolare anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi alla notifica.
Per evitare le conseguenze più gravose, è fondamentale agire tempestivamente:
- Verificare subito la legittimità dell’atto, la sussistenza del titolo e la correttezza delle notifiche;
- Impugnare cartelle, intimazioni di pagamento e atti esecutivi entro i termini;
- Richiedere la sospensione dell’esecuzione e la riduzione del pignoramento quando vi sono i presupposti;
- Valutare le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) e le procedure concorsuali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono assistenza completa: analisi dell’atto di pignoramento, ricorso al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario, trattative con i creditori, redazione di piani di rientro, predisposizione di procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, l’avvocato è in grado di individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente e di seguirne l’attuazione su tutto il territorio nazionale.
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