Ogni settimana arrivano allo studio richieste che si somigliano tutte: un bonifico dei genitori per comprare casa, un aiuto tra fratelli, un trasferimento di titoli mai formalizzato davanti a un notaio. Poi, mesi o anni dopo, arriva una lettera dell’Agenzia delle Entrate che chiede conto di quei movimenti. La domanda che tutti si fanno è sempre la stessa: “posso essere tassato per un regalo che non ho mai registrato da nessuna parte?”. La risposta non è mai un sì o un no secco, perché dipende da come il denaro è passato di mano, da cosa è emerso e in quale procedimento. In questo articolo rispondiamo, in forma di intervista, alle domande reali che ci vengono poste su questo tema, con riferimenti aggiornati alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2025 e alle pronunce più recenti della Cassazione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia da un punto di vista specifico: quando l’atto del Fisco viene impugnato e la controversia arriva fino in Cassazione, l’esperienza dell’Avvocato come cassazionista consente di seguire la stessa strategia difensiva dal primo grado fino all’ultimo, senza cambiare interlocutore né linea difensiva lungo il percorso. Ed è proprio nelle liti su donazioni indirette e liberalità informali, spesso decise da principi di diritto enunciati solo in sede di legittimità, che questa continuità pesa concretamente sull’esito.
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Cos’è esattamente una “donazione non registrata”?
“Non è un’unica categoria, sono almeno tre situazioni diverse che la gente confonde”, è la prima cosa da chiarire. Quando parliamo di donazione non registrata intendiamo, in concreto, un trasferimento di denaro, titoli o beni fatto per spirito di liberalità — cioè senza contropartita, per il solo desiderio di arricchire qualcuno — che non è mai passato davanti a un notaio né è stato dichiarato in alcun modo al Fisco.
Sul piano civilistico, la donazione di denaro tramite bonifico bancario o giroconto viene qualificata dalla giurisprudenza come donazione diretta a esecuzione indiretta: la volontà del donante è trasferire liberamente un patrimonio, e la banca è solo lo strumento tecnico che esegue l’ordine. Questo principio, fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18725 del 2017 e confermato da pronunce più recenti, comporta una conseguenza pratica pesante: l’articolo 782 del Codice civile impone, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico per le donazioni non di modico valore. Un bonifico “generoso” senza notaio, quindi, è a rischio nullità sul piano civile, indipendentemente da quanto sia stato affettuoso il gesto.
Sul piano fiscale, invece, le cose cambiano: la donazione informale o indiretta non genera automaticamente un’imposta di donazione. Diventa rilevante solo in tre casi: se risulta da un atto scritto soggetto a registrazione, se viene registrata volontariamente dal contribuente, oppure se il contribuente stesso la “confessa” nell’ambito di un accertamento relativo ad altre imposte. Fuori da questi tre scenari, il Fisco non può imporre la tassazione della liberalità solo perché sospetta che esista.
Chi può contestare una donazione non registrata e per quale motivo?
Qui la risposta cambia radicalmente a seconda di chi bussa alla porta. Non è la stessa cosa se è l’Agenzia delle Entrate o se sono altri eredi.
L’Agenzia delle Entrate può intervenire lungo due binari distinti e non vanno confusi tra loro. Il primo è quello dell’imposta di donazione in senso stretto: se il contribuente, in un contesto di accertamento su altre imposte (per esempio una voluntary disclosure sui capitali esteri, o una verifica su un’altra imposta), dichiara l’esistenza della liberalità, l’Ufficio può tassarla con l’aliquota dell’8% oltre le franchigie previste. Il secondo binario, molto più frequente nella pratica, è quello dell’accertamento sintetico o redditometro: se il contribuente ha sostenuto spese superiori al reddito dichiarato, l’Ufficio presume un reddito occulto e tocca al contribuente dimostrare che quella disponibilità economica proveniva da una donazione familiare, e non da redditi non dichiarati.
Gli altri eredi, invece, si muovono su un terreno completamente diverso: quello della collazione e dell’azione di riduzione per lesione di legittima. Se la donazione informale è nulla per mancanza di atto pubblico, un fratello o una sorella esclusi possono chiedere che quella somma rientri nell’asse ereditario, con conseguenze pratiche molto concrete sulla divisione dei beni. Non è raro che le due questioni — fiscale e successoria — si intreccino nello stesso caso concreto, aggravando la posizione di chi ha ricevuto il denaro senza le formalità dovute.
Entro quando può intervenire il Fisco su una liberalità non dichiarata?
“Dipende, e qui la Cassazione stessa si è contraddetta in pochi mesi”, va detto con onestà. La sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 aveva affrontato anche il tema della decadenza dal potere accertativo, ma pochi mesi dopo, con la sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024, la stessa Corte è tornata sull’argomento con un ragionamento in parte diverso sul termine entro cui l’Ufficio può notificare l’avviso di liquidazione relativo alla liberalità “confessata”.
Il punto fermo, in ogni caso, resta questo: se la liberalità informale non è mai stata registrata né dichiarata dal contribuente in un procedimento di accertamento, non decorre nemmeno un termine di decadenza, perché non esiste un fatto tassabile su cui far partire il conteggio. Il termine comincia a correre solo dal momento in cui la liberalità “emerge” nelle forme previste dalla legge — dichiarazione dell’interessato o registrazione volontaria — e da lì l’Amministrazione ha i tempi ordinari per notificare l’atto impositivo. Questo significa che, paradossalmente, il silenzio totale protegge più della trasparenza parziale: chi non dichiara nulla non rischia la tassazione della liberalità in sé, ma resta comunque esposto al rischio, diverso, dell’accertamento sintetico sulle proprie disponibilità economiche.
Cosa cambia con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025?
Il decreto legislativo n. 139/2024 ha riscritto l’articolo 56-bis del Testo Unico sull’imposta di successione e donazione, e le modifiche non sono cosmetiche. Prima della riforma, la liberalità indiretta era tassabile solo se superava la soglia di 350 milioni di lire, circa 180.760 euro. Dal 1° gennaio 2025 questa soglia minima è stata eliminata: ogni liberalità indiretta o informale è potenzialmente tassabile, indipendentemente dall’importo, ma resta comunque necessario uno dei due presupposti già visti — registrazione volontaria o dichiarazione resa dal contribuente in un procedimento di accertamento.
La riforma ha anche uniformato le aliquote: in caso di registrazione volontaria si applicano le aliquote ordinarie previste dall’articolo 56 del Testo Unico (4%, 6% o 8% a seconda del grado di parentela, con le franchigie ordinarie); in caso di emersione nel corso di un accertamento, invece, si applica un’unica aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia, indipendentemente dal rapporto di parentela con il donante. Infine, la riforma ha escluso espressamente dall’ambito di applicazione dell’imposta le donazioni d’uso, cioè quelle collegate a un’usanza sociale consolidata (piccoli regali per occasioni particolari).
| Fase | Presupposto | Cosa succede | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Liberalità mai dichiarata né registrata | Nessuna registrazione, nessuna dichiarazione in accertamento | Nessuna imposta di donazione dovuta, nessun termine di decadenza avviato | Art. 56-bis TUS; Cass. 7442/2024 |
| Registrazione volontaria | Il contribuente decide di registrare la liberalità | Aliquote ordinarie art. 56 TUS (4%-6%-8%), franchigie ordinarie | Art. 56-bis, co. 2, TUS post-riforma |
| Emersione in accertamento su altri tributi | Dichiarazione resa dall’interessato (donante o donatario) in altro procedimento | Aliquota fissa 8% sull’eccedenza rispetto alla franchigia | Art. 56-bis, co. 1, TUS; Cass. 7442/2024 |
| Accertamento sintetico/redditometro | Spese superiori al reddito dichiarato | Onere della prova sul contribuente: deve dimostrare origine non reddituale delle somme | Art. 38 DPR 600/1973; Cass. 34603/2024, 25569/2025 |
| Contestazione tra eredi | Donazione nulla per mancanza di atto pubblico | Possibile collazione o azione di riduzione a favore degli eredi lesi | Art. 782, 783 c.c.; Cass. 23868/2025 |
Come faccio a difendermi se ricevo un invito a fornire chiarimenti sui miei conti?
La prima cosa da capire è che l’invito a fornire chiarimenti non è ancora un accertamento definitivo: è la fase in cui la difesa ha più margine di manovra, perché quello che si deposita in questo momento condizionerà tutto il resto del procedimento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 34603 del 2024, ha chiarito che un bonifico ricevuto da un genitore, se documentato con chiarezza, è prova adeguata e sufficiente a giustificare uno scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa. In quel caso specifico i giudici hanno persino osservato che non si vedeva quale ulteriore prova il contribuente avrebbe potuto fornire, oltre al bonifico stesso e alla sua causale.
Ma attenzione: la stessa Corte, con l’ordinanza n. 25569 depositata il 18 settembre 2025, ha smontato una difesa basata su una prova ritenuta “statica”. In quel caso il contribuente si era limitato a esibire le dichiarazioni dei redditi dei familiari, sostenendo che la somma complessiva del nucleo familiare fosse capiente rispetto alla spesa contestata. I giudici di legittimità hanno respinto questo approccio, chiarendo che non basta la sola capienza reddituale astratta: serve costruire un collegamento documentale concreto, un “ponte” tra il conto del familiare e la spesa specifica contestata, con elementi sintomatici precisi su disponibilità, entità e durata del possesso di quelle somme. Un principio nello stesso senso era già stato ribadito dall’ordinanza n. 9663 del 10 aprile 2024.
La differenza pratica tra i due orientamenti è tutta qui: un bonifico datato, con causale chiara e riconducibile a un familiare stretto, regge; una difesa generica basata sul “in famiglia i soldi c’erano” non regge più.
Quali documenti devo raccogliere prima di rispondere al Fisco?
La documentazione va costruita con metodo, non raccolta all’ultimo momento. Servono, in ordine di importanza: estratti conto del familiare donante che mostrino la disponibilità della somma prima del trasferimento; la ricevuta del bonifico con una causale esplicita (“liberalità per acquisto immobile”, “aiuto economico”, non generiche); eventuali dichiarazioni scritte del donante che confermino la natura di liberalità dell’operazione; e, se la somma non è modesta, una valutazione seria sull’opportunità di formalizzare l’operazione con un atto notarile, anche a distanza di tempo, per sanare la nullità civilistica prima che qualcuno la faccia valere.
Un dettaglio spesso trascurato: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 4378 del 31 dicembre 2024, ha affermato che il sostegno economico tra familiari è un comportamento fisiologico e non può essere automaticamente equiparato a un arricchimento occulto, soprattutto quando chi effettua il bonifico dispone di redditi già tassati e facilmente verificabili. Questo orientamento aiuta la difesa, ma non sostituisce la necessità di documentare puntualmente ogni movimento: la Cassazione, con l’ordinanza n. 16850 del 2024, ha confermato la legittimità dell’accertamento bancario quando il contribuente non fornisce giustificazioni puntuali per ciascun versamento.
Cosa devo fare se l’accertamento riguarda anche conti intestati a terzi?
Situazione delicata e sempre più frequente: l’Ufficio, verificando i conti di un contribuente, allarga l’indagine anche a conti formalmente intestati ad altri soggetti — spesso familiari — se ritiene che vi siano elementi per collegarli all’attività economica del contribuente principale. L’articolo 32 del DPR 600/1973 non lo prevede espressamente, ma la Cassazione ha interpretato la norma in senso estensivo, ammettendo verifiche anche su conti di terzi quando ricorrono indizi sufficienti di collegamento.
In questi casi la strategia difensiva deve muoversi su due fronti paralleli: da un lato contestare, se ne esistono i presupposti, la legittimità stessa dell’estensione dell’indagine a un conto che non appartiene al contribuente accertato; dall’altro, nel merito, dimostrare puntualmente — movimento per movimento — la natura e la provenienza delle somme, evitando spiegazioni cumulative o generiche che i giudici tendono a respingere.
Devo rispondere al contraddittorio o posso ignorare l’invito?
Non va mai ignorato. Il contraddittorio preventivo, quando previsto, è il momento in cui si deposita la prova che poi verrà valutata anche nelle fasi successive del procedimento, compreso l’eventuale ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Chi non risponde entro i termini si preclude la possibilità di introdurre certi elementi difensivi più avanti, e comunque consegna all’Ufficio la sensazione di trovarsi davanti a una posizione debole. Rispondere con puntualità, allegando fin da subito la documentazione bancaria e le eventuali dichiarazioni del donante, spesso convince l’Ufficio a non proseguire, o comunque costruisce basi solide per l’eventuale ricorso successivo.
Devo rivolgermi a un avvocato tributarista o basta il commercialista di famiglia?
Domanda legittima, perché in molti casi il primo interlocutore a cui ci si rivolge è proprio il commercialista che segue la dichiarazione dei redditi. Il commercialista è la figura giusta per la parte contabile e per l’impostazione della risposta al contraddittorio dal punto di vista documentale, ma quando l’accertamento coinvolge la qualificazione giuridica del rapporto — donazione diretta o indiretta, validità civilistica dell’atto, rischio di collazione tra eredi — serve una competenza specificamente legale, capace di leggere la vicenda anche in chiave difensiva davanti al giudice tributario. Nella pratica, la soluzione più solida è quella in cui un avvocato e un commercialista lavorano insieme sullo stesso fascicolo, ciascuno per la propria parte, così che la difesa amministrativa e quella tecnico-contabile siano coerenti fin dall’inizio, senza il rischio che emergano contraddizioni tra i documenti prodotti in fasi diverse del procedimento.
Cosa succede se ho già pagato l’imposta e ritengo che non fosse dovuta?
Capita più spesso di quanto si pensi: per prudenza, o per evitare complicazioni immediate, alcuni contribuenti versano l’imposta richiesta dall’Ufficio anche quando i presupposti per applicarla sono discutibili. In questi casi resta aperta la strada dell’istanza di rimborso, da presentare entro i termini di decadenza previsti dalla normativa tributaria, dimostrando che la liberalità non era mai stata “confessata” nei termini richiesti dall’articolo 56-bis TUS, oppure che l’aliquota o la franchigia applicata erano errate. Se l’Ufficio nega il rimborso, o non risponde nei termini previsti, la strada successiva è il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. È un percorso che richiede una ricostruzione documentale precisa di quando e come la liberalità è effettivamente emersa, perché è proprio su questo punto — il momento e la modalità dell’emersione — che si gioca la fondatezza della pretesa restitutoria.
Vale anche se il donante nel frattempo è deceduto?
Sì, e anzi è uno degli scenari in cui la questione si complica maggiormente, perché si sovrappongono il piano fiscale e quello successorio nello stesso momento. Se il donante muore prima che la liberalità informale emerga in qualche forma, la questione può riemergere proprio in sede di dichiarazione di successione, dove gli eredi sono tenuti a indicare le donazioni fatte in vita dal defunto. Un erede che dichiara — anche solo per completezza o per timore di conseguenze peggiori — una liberalità mai formalizzata a favore di un altro erede o di un terzo, può di fatto innescare lui stesso, con quella dichiarazione, l’applicazione dell’imposta a carico del beneficiario, secondo lo stesso meccanismo chiarito dalla Cassazione con la sentenza 7442/2024 per le dichiarazioni rese “a scopo difensivo” in altri procedimenti. Sul piano successorio, inoltre, la donazione informale nulla per mancanza di atto pubblico diventa automaticamente aggredibile dagli altri legittimari attraverso la collazione o l’azione di riduzione, proprio perché con la morte del donante si apre il termine per far valere questi rimedi.
Cosa rischio se emerge che ho aiutato mio figlio a comprare casa senza dirlo a nessuno?
È probabilmente lo scenario più frequente in assoluto tra quelli che arrivano allo studio. La risposta onesta è che il rischio dipende quasi interamente da come è stato strutturato il pagamento. Se il genitore ha pagato direttamente il venditore o il notaio per conto del figlio, restando estraneo al passaggio materiale del denaro nelle mani del figlio, si tratta di donazione indiretta collegata all’acquisto dell’immobile: non richiede l’atto pubblico e, salvo che l’operazione emerga in un accertamento su altri tributi, non genera imposta di donazione. Se invece il genitore ha bonificato una somma di denaro direttamente al figlio, che poi l’ha utilizzata per pagare l’acquisto, il rischio civilistico di nullità per mancanza di atto pubblico si affaccia con più forza, secondo l’orientamento ribadito dall’ordinanza n. 23868/2025. La distinzione, che può sembrare sottile, ha conseguenze molto concrete sia sul piano fiscale sia su quello della tenuta dell’operazione in caso di futura successione.
E se il bonifico non era una donazione ma un pagamento diretto a un venditore?
Qui la distinzione tra donazione diretta e donazione indiretta diventa decisiva, ed è un tema su cui la Cassazione impone attenzione. Se un genitore paga direttamente il venditore di un immobile per conto del figlio, o se il bonifico ha una causale chiara che identifica il pagamento di un bene determinato (l’acconto per un’auto, il saldo di una casa) senza trasferire denaro libero al beneficiario, si resta nell’ambito della donazione indiretta: l’oggetto della liberalità è il bene acquistato, non il denaro in sé, e in questo caso non serve la forma dell’atto pubblico. Se invece il denaro passa liberamente nella disponibilità del beneficiario, senza un collegamento diretto a un negozio specifico, si ricade nella donazione diretta soggetta a nullità in mancanza di atto notarile, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite n. 18725/2017 e più volte confermato, da ultimo con l’ordinanza n. 23868 del 26 agosto 2025.
Le regole sono diverse se il beneficiario è un convivente e non un coniuge o un figlio?
Sì, e la differenza incide soprattutto sul piano fiscale, molto meno su quello civilistico. Sul piano civilistico, le regole di forma restano identiche indipendentemente dal legame affettivo: se il trasferimento non rientra nel modico valore, serve comunque l’atto pubblico, a prescindere dal fatto che si tratti di coniuge, figlio o convivente di fatto. Sul piano fiscale, invece, cambia radicalmente la franchigia applicabile: mentre tra coniugi e parenti in linea retta la franchigia arriva a 1.000.000 di euro, per un convivente di fatto — non essendo equiparato dalla normativa fiscale a un parente o a un coniuge — si applica generalmente l’aliquota massima dell’8% fin dal primo euro, come per un soggetto estraneo alla famiglia. Questo significa che una liberalità significativa a favore di un convivente, se emerge in un accertamento, può generare un carico fiscale molto più pesante rispetto alla stessa somma trasferita a un coniuge o a un figlio, ed è un elemento che va valutato con attenzione fin dalla fase di pianificazione, non solo quando il problema si presenta già in fase di controllo.
E se il debito o la liberalità è cointestata a più persone?
Il trasferimento di denaro su un conto cointestato — tipicamente tra coniugi o conviventi — può configurare una donazione indiretta, ma solo a condizione che risulti chiaramente finalizzato ad arricchire il cointestatario e non semplicemente a facilitare la gestione familiare delle spese correnti. La distinzione non è teorica: incide direttamente sia sul piano fiscale (se emerge in un accertamento) sia su quello successorio, perché in caso di controversia tra eredi bisognerà dimostrare quale fosse la reale intenzione di chi ha versato il denaro sul conto comune.
In questa materia, avere accanto un professionista che segue la strategia dalla fase amministrativa fino all’eventuale ricorso in Cassazione, senza soluzione di continuità, è spesso la differenza tra una difesa coerente e una difesa che perde efficacia passando da un grado all’altro.
Vale anche se la donazione riguarda titoli o strumenti finanziari detenuti all’estero?
Sì, e anzi è proprio su questo terreno che si è formata buona parte della giurisprudenza più recente. La sentenza Cassazione n. 7442/2024 riguardava esattamente un caso di trasferimento di attività finanziarie detenute all’estero, emerse tramite un’istanza di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). La Corte ha chiarito un punto importante: la dichiarazione da cui emerge l’esistenza della liberalità può provenire non solo dal beneficiario, ma anche dal donante, perché entrambi hanno un interesse comune alla realizzazione dell’operazione. Questo significa che, se un genitore regolarizza capitali esteri dichiarando di averli in parte trasferiti al figlio, quella dichiarazione può da sola far scattare la tassazione della liberalità in capo al figlio, anche se il figlio stesso non ha detto nulla.
Cosa cambia se la somma ricevuta è modesta rispetto al mio patrimonio o a quello di chi dona?
È una delle domande più frequenti, perché tutti sperano che esista una soglia fissa sotto la quale nessuna formalità sia necessaria. La legge, però, non fissa un importo preciso: l’articolo 783 del Codice civile esonera dall’atto pubblico solo le donazioni “di modico valore”, e la Cassazione ha chiarito più volte — da ultimo con la sentenza n. 23868/2025 — che la modicità va valutata in rapporto alle condizioni economiche di chi dona, non a un parametro assoluto. Questo significa che 20.000 euro possono essere “modici” per chi ha un patrimonio consistente, e tutt’altro che modici per chi vive con un reddito medio. Nella pratica, quando l’importo supera qualche migliaio di euro e il donante non dispone di un patrimonio particolarmente ampio, conviene sempre valutare la formalizzazione con atto notarile, proprio per evitare che la valutazione di modicità — intrinsecamente soggettiva — venga poi contestata a distanza di anni da un erede o, in sede fiscale, diventi un elemento su cui l’Ufficio costruisce un accertamento.
Come si comporta la banca quando riceve o esegue un bonifico importante tra familiari?
Le banche, in base alla normativa antiriciclaggio, sono tenute a segnalare le operazioni che presentano caratteristiche di anomalia rispetto al profilo economico del cliente, indipendentemente dal fatto che si tratti di una donazione lecita tra familiari. Un bonifico di importo elevato, privo di causale esplicativa o incoerente con la movimentazione abituale del conto, può generare una segnalazione di operazione sospetta, che a sua volta può portare a controlli più approfonditi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo non significa che il bonifico sia irregolare, ma significa che la scelta della causale non è un dettaglio trascurabile: indicare chiaramente la natura di liberalità dell’operazione, specificando se possibile anche il motivo (aiuto per l’acquisto di un immobile, sostegno economico, contributo per una spesa specifica), riduce sensibilmente il rischio di controlli superflui e costruisce, fin dal momento dell’operazione, un primo elemento di prova a favore di chi dovesse in futuro doverne giustificare la natura.
Che differenza c’è tra donazione e prestito, e perché è così importante chiarirlo subito?
È una distinzione che sembra scontata ma che nella pratica genera moltissimi contenziosi, sia con il Fisco sia tra familiari. Un prestito, anche informale, prevede l’obbligo di restituzione della somma, mentre la donazione presuppone lo spirito di liberalità, cioè l’assenza di qualunque aspettativa di restituzione. Dal punto di vista fiscale la differenza è fondamentale: un prestito, anche non registrato, non genera imposta di donazione, ma può generare comunque una presunzione di reddito occulto se non è possibile ricostruirne l’origine e la natura in sede di accertamento sintetico. Dal punto di vista probatorio, la Cassazione ha più volte richiesto che la qualificazione come prestito, quando invocata dal contribuente per escludere l’imposta di donazione, sia sorretta da elementi concreti: un contratto scritto, anche a data certa, oppure quantomeno la prova di rimborsi periodici coerenti con un piano di restituzione. In assenza di questi elementi, l’Amministrazione tende a qualificare l’operazione come liberalità, con tutte le conseguenze già viste. Per questo motivo, quando un trasferimento di denaro tra familiari nasce con l’intenzione di essere un prestito, conviene sempre formalizzarlo per iscritto fin dal principio, anche con una semplice scrittura privata datata, per evitare che in un secondo momento la ricostruzione della reale natura dell’operazione diventi un terreno di scontro probatorio.
Cosa devo fare se scopro solo ora, per caso, che un genitore ha già dichiarato una liberalità a mio favore?
Situazione delicata, perché spesso il beneficiario scopre la dichiarazione del genitore solo quando riceve la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta. In questi casi la prima cosa da fare è verificare con precisione il contenuto della dichiarazione resa dal donante: in quale procedimento è stata resa, con quali termini, e se effettivamente descrive un trasferimento riconducibile a quello contestato. La Cassazione ha chiarito che la dichiarazione da cui emerge la liberalità può provenire indifferentemente dal donante o dal donatario, proprio perché entrambi hanno un interesse comune alla realizzazione dell’operazione; questo però non significa che ogni dichiarazione generica basti a fondare la pretesa impositiva, ed è compito della difesa verificare puntualmente se i presupposti di legge siano stati davvero soddisfatti, oppure se l’Ufficio abbia esteso in modo eccessivo il perimetro della dichiarazione resa dal genitore.
Rischio di perdere l’intera somma se la donazione viene dichiarata nulla?
Va detto con onestà, senza minimizzare: sì, il rischio esiste ed è concreto. Se la donazione diretta di denaro tramite bonifico è priva di atto pubblico e non rientra nell’eccezione del modico valore, la conseguenza civilistica è la nullità dell’intera operazione, non solo di una parte. La Cassazione, con l’ordinanza depositata il 26 novembre 2024 (n. 32327/2024), ha confermato che in mancanza dell’atto pubblico l’operazione bancaria non “sana” l’assenza di un negozio giuridico valido a monte, e la somma va restituita come un pagamento privo di causa. Lo stesso principio è stato ribadito dalla sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025, relativa a un trasferimento tramite delega bancaria contestato in una vicenda ereditaria.
Quanto tempo ho davvero per mettermi in regola prima che qualcuno agisca?
Qui bisogna distinguere i piani, perché non esiste un unico “orologio” che scandisce tutto. Sul fronte fiscale, come visto, il tempo dell’Amministrazione non decorre finché la liberalità non emerge nelle forme previste dalla legge: significa che, in teoria, non c’è una scadenza fissa se nessuno dichiara nulla, ma significa anche che il rischio resta sospeso indefinitamente, pronto a materializzarsi al primo controllo bancario o alla prima dichiarazione di successione. Sul fronte civilistico, invece, la nullità di una donazione priva di atto pubblico non si sana con il decorso del tempo: è imprescrittibile, e può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a distanza di decenni, tipicamente proprio in occasione di una successione, quando gli altri eredi scoprono l’esistenza del trasferimento e ne contestano la validità.
Posso davvero fidarmi delle rassicurazioni che leggo online sul “bonifico tra parenti sicuro”?
Con onestà: in parte sì, in parte no. È vero, ed è confermato da più pronunce recenti, che l’aiuto economico tra familiari stretti è considerato un comportamento fisiologico e non viene automaticamente equiparato a un reddito occulto o a un arricchimento sospetto. È altrettanto vero, però, che questa presunzione favorevole regge solo se accompagnata da tracciabilità e coerenza: causale chiara sul bonifico, provenienza documentata dei fondi, importi proporzionati alla capacità economica di chi dona. Le rassicurazioni generiche che si trovano online tendono a semplificare eccessivamente una materia che, nella pratica dei singoli casi, richiede sempre una verifica puntuale della documentazione disponibile.
Se perdo il ricorso in primo grado, ha ancora senso andare avanti?
Domanda comprensibile, perché un primo verdetto sfavorevole scoraggia. Ma in questa materia, dove diversi principi sono stati fissati o addirittura corretti solo in sede di Cassazione — come dimostra il confronto tra le sentenze 7442/2024 e 18724/2024 — un esito negativo in primo o secondo grado non significa affatto che la posizione sia priva di fondamento. Molte delle pronunce citate in questo articolo nascono proprio da ricorsi che avevano visto un primo grado sfavorevole al contribuente, ribaltato poi in appello o in Cassazione grazie a un’impostazione difensiva più rigorosa sul piano giuridico. La valutazione se proseguire va fatta caso per caso, guardando ai motivi specifici del rigetto e alla solidità degli argomenti che possono ancora essere spesi nei gradi successivi, ma la sola circostanza di aver perso in primo grado non è, di per sé, un motivo per rinunciare.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due simulazioni numeriche, costruite su ipotesi realistiche, per capire come cambiano le conclusioni a seconda dei dettagli.
Simulazione 1 — Accertamento sintetico con bonifico documentato. Un contribuente dichiara un reddito annuo di 28.400 €, ma nello stesso periodo acquista un’autovettura per 34.700 € pagandola in un’unica soluzione. L’Ufficio avvia un accertamento sintetico, contestando uno scostamento di oltre 6.000 € tra reddito dichiarato e spesa sostenuta. Il contribuente esibisce un bonifico ricevuto dalla madre tre settimane prima dell’acquisto, per un importo di 12.000 €, con causale “liberalità per acquisto auto”, e allega gli estratti conto della madre che dimostrano la disponibilità pregressa di quella somma su un conto alimentato da pensione già tassata. In base al principio dell’ordinanza n. 34603/2024, questa documentazione è idonea a superare la presunzione: l’accertamento, limitatamente allo scostamento coperto dal bonifico, non regge.
Simulazione 2 — Prova insufficiente per capienza generica. Un contribuente sostiene una spesa di 61.500 € per la ristrutturazione della propria abitazione, a fronte di un reddito dichiarato di 22.000 €. In sede di contraddittorio, si limita a produrre le dichiarazioni dei redditi del coniuge e del padre, sostenendo che la somma complessiva dei tre nuclei familiari fosse ampiamente capiente rispetto alla spesa contestata, senza però indicare bonifici specifici né documentare quando e come quelle somme sarebbero effettivamente confluite verso la spesa sostenuta. Applicando il principio dell’ordinanza n. 25569/2025, questa difesa è insufficiente: manca il collegamento documentale puntuale tra la disponibilità dei familiari e la spesa specifica, e l’accertamento viene confermato nella sua interezza.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
C’è un aspetto che quasi mai viene sollevato spontaneamente da chi si rivolge allo studio, e che invece pesa quanto (a volte più del) l’esito fiscale: una donazione informale mai formalizzata resta un fronte aperto anche per la successione, non solo per il Fisco. Molti si concentrano esclusivamente sul rischio di un accertamento tributario, dimenticando che la stessa operazione, se priva di atto pubblico, è civilisticamente nulla e può essere contestata dagli altri eredi in qualsiasi momento, anche molti anni dopo, quando ormai il rischio fiscale sembrava un ricordo lontano.
Questo significa che risolvere il problema con il Fisco — per esempio dimostrando che quella somma non genera imposta di donazione perché mai emersa in un accertamento — non chiude affatto la partita sul piano successorio. Chi ha ricevuto una liberalità informale significativa dovrebbe sempre valutare, con l’assistenza di un professionista, se non convenga sanare la situazione con un atto notarile successivo (una donazione confermativa, ove possibile) proprio per evitare che, alla morte del donante, fratelli o altri legittimari possano rimettere in discussione l’intera operazione con un’azione di riduzione o una richiesta di collazione.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti e aggiornati su questa materia, con il principio riformulato in parole semplici e la ragione per cui interessa concretamente chi si difende da un atto del Fisco su una donazione non registrata.
Cassazione, sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024. Ha chiarito che le liberalità diverse dalle donazioni formali sono tassabili con l’imposta di donazione solo se emergono da una dichiarazione resa dall’interessato — donante o donatario — nell’ambito di un procedimento di accertamento relativo ad altri tributi, oppure se vengono registrate volontariamente. È il punto di riferimento centrale di tutta la materia, perché stabilisce che il silenzio del contribuente, di per sé, non fa scattare alcuna tassazione.
Cassazione, sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024. Ha affrontato la questione del termine di decadenza dal potere accertativo dell’Ufficio in relazione alle liberalità indirette emerse, con un ragionamento che si discosta in parte da quanto affermato pochi mesi prima nella sentenza 7442/2024, generando un dibattito ancora aperto in dottrina sulla coerenza dell’orientamento della sezione tributaria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017. Pur risalente, resta il precedente fondativo tuttora applicato: il trasferimento di denaro tramite bonifico per spirito di liberalità è donazione diretta a esecuzione indiretta, e come tale richiede l’atto pubblico a pena di nullità, salvo il caso del modico valore.
Cassazione, ordinanza n. 32327 del 26 novembre 2024. Ha confermato che un bonifico bancario motivato da spirito di liberalità, privo di negozio giuridico sottostante che lo giustifichi, configura una donazione diretta nulla in assenza di atto pubblico, con conseguente obbligo di restituzione della somma se contestata da un terzo interessato.
Cassazione, ordinanza n. 23868 del 26 agosto 2025. In una controversia ereditaria, ha ribadito che l’operazione bancaria — bonifico, delega, assegno circolare — è un mero mezzo di esecuzione tecnica, e non sostituisce l’accordo negoziale richiesto dalla legge per la donazione: senza atto pubblico, il trasferimento di somme non di modico valore resta nullo, con la modicità da valutare in rapporto al patrimonio del donante e non a parametri fissi.
Cassazione, ordinanza n. 34603 del 2024. Ha stabilito che un bonifico ricevuto da un genitore, documentato con chiarezza, costituisce prova adeguata e sufficiente a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa in un accertamento sintetico, superando la presunzione di maggior reddito.
Cassazione, ordinanza n. 25569 del 18 settembre 2025. Ha fissato standard probatori più severi: nell’accertamento sintetico, quando si invoca il sostegno di redditi familiari, non basta una prova “statica” basata sulla sola capienza reddituale astratta dei parenti; serve un collegamento documentale puntuale tra la disponibilità dei fondi e la spesa specifica contestata.
Cassazione, ordinanza n. 9663 del 10 aprile 2024. Ha ribadito, in tema di redditometro, che il contribuente che deduce risorse non reddituali del proprio nucleo familiare deve produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici concreti della disponibilità, dell’entità e della durata del possesso di quelle somme.
Cassazione, ordinanza n. 16850 del 2024. Ha confermato la legittimità dell’accertamento bancario quando il contribuente non fornisce giustificazioni puntuali e documentate per ciascun versamento contestato, respingendo spiegazioni generiche o cumulative.
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 4378 del 31 dicembre 2024. Ha affermato, in un giudizio di merito, che il sostegno economico tra familiari è un comportamento fisiologico e non può essere automaticamente equiparato a un arricchimento occulto, specialmente quando chi dona dispone di redditi già tassati e verificabili.
Cosa può fare lo Studio Monardo, concretamente, per chi si trova in questa situazione?
E voi, concretamente, cosa fate quando arriva un cliente con questo tipo di problema? Ecco gli strumenti che vengono attivati, uno per uno.
- Analizziamo l’atto ricevuto — invito a fornire chiarimenti, avviso di accertamento sintetico o avviso di liquidazione — verificandone la corretta motivazione e i presupposti normativi invocati dall’Ufficio.
- Ricostruiamo la tracciabilità dei flussi bancari contestati, confrontando estratti conto del donante e del donatario per individuare quali versamenti reggono e quali richiedono documentazione integrativa.
- Predisponiamo la memoria difensiva per il contraddittorio preventivo, allegando fin da subito prove documentali puntuali per ciascun movimento contestato, evitando spiegazioni generiche.
- Valutiamo la sussistenza dei presupposti dell’articolo 56-bis TUS per escludere l’applicabilità dell’imposta di donazione quando la liberalità non è mai stata registrata né dichiarata dal contribuente in altro procedimento.
- Verifichiamo il decorso dei termini di decadenza dal potere accertativo dell’Ufficio, alla luce dei principi — non sempre lineari — espressi dalla Cassazione con le sentenze 7442/2024 e 18724/2024.
- Impostiamo, quando opportuno, la sanatoria civilistica della donazione informale attraverso un atto notarile successivo, per prevenire future contestazioni da parte di altri eredi in sede di successione.
- Costruiamo il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria quando l’accertamento viene comunque notificato, articolando i motivi di impugnazione su vizi di motivazione, errata quantificazione o carenza dei presupposti impositivi.
- Seguiamo il contenzioso in appello e, se necessario, fino in Cassazione, mantenendo la stessa strategia difensiva costruita fin dalla fase amministrativa, senza interruzioni di linea tra un grado di giudizio e l’altro.
- Coordiniamo gli aspetti fiscali con quelli successori, quando la stessa liberalità rischia di essere contestata sia dal Fisco sia da altri eredi, evitando che le due difese si muovano in direzioni contraddittorie.
- Verifichiamo la posizione dei conti di terzi eventualmente coinvolti nell’indagine, contestando, ove ne ricorrano i presupposti, l’estensione dell’accertamento oltre i conti formalmente intestati al contribuente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nelle controversie su donazioni indirette e liberalità informali, è proprio l’abilitazione di cassazionista a pesare in modo particolare: molti dei principi che oggi orientano la difesa — dalla qualificazione tra donazione diretta e indiretta, alla ripartizione dell’onere della prova nell’accertamento sintetico, fino ai limiti del potere di accertamento sulle liberalità informali — sono stati fissati proprio dalla Corte di Cassazione, spesso con orientamenti che si sono evoluti o corretti nel tempo, come dimostra il confronto tra le sentenze 7442/2024 e 18724/2024. Poter seguire la stessa causa dal contraddittorio amministrativo fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza cambiare impostazione strategica, consente di costruire fin dal primo atto una difesa già pensata per reggere anche nell’ultimo grado di giudizio. A questo si affianca la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, garantita dallo stesso difensore lungo tutto il percorso, e lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, elemento decisivo quando la controversia fiscale si intreccia — come spesso accade in questa materia — con questioni di successione, di valutazione patrimoniale e di pianificazione fiscale familiare.
Chiusura: cosa portare a casa da questa intervista
Tre messaggi, in sintesi, emergono da tutte le domande che abbiamo affrontato. Primo: una donazione non registrata non genera automaticamente un’imposta, ma resta un fronte aperto — fiscale con il redditometro, civilistico con la nullità — che può riaprirsi in qualsiasi momento, anche a distanza di anni. Secondo: la differenza tra una difesa che regge e una che viene respinta sta quasi sempre nella qualità della documentazione, non nelle spiegazioni generiche: bonifici datati, causali chiare, estratti conto coerenti fanno la differenza che la Cassazione stessa ha più volte sottolineato. Terzo: risolvere il problema con il Fisco non chiude automaticamente anche il fronte successorio, e chi ha ricevuto liberalità significative dovrebbe valutare per tempo, con l’assistenza di un professionista, se non convenga sanare la situazione prima che sia un altro erede a sollevarla.
Va aggiunto un ultimo elemento pratico, spesso sottovalutato: la tempestività con cui si affronta il problema cambia radicalmente le opzioni disponibili. Chi si rivolge a un professionista già in fase di contraddittorio preventivo, prima che l’atto impositivo diventi definitivo, ha margini di manovra molto più ampi rispetto a chi arriva dopo la notifica di una cartella o di un’iscrizione a ruolo, quando alcune strade difensive potrebbero essere già precluse dal decorso dei termini. Lo stesso vale sul fronte successorio: valutare per tempo se sanare una liberalità informale con un atto notarile, prima che il donante venga a mancare, è sempre più agevole rispetto a doversi difendere, a distanza di anni, in un contenzioso ereditario avviato da altri eredi.
Lo Studio Monardo affronta questi casi proprio a partire dal doppio binario — fiscale e civilistico-successorio — che caratterizza le donazioni non registrate, portando in ogni fase la continuità difensiva del cassazionista e il supporto dello staff multidisciplinare avvocati-commercialisti.
📩 Non aspettare che i termini per rispondere al contraddittorio scadano: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.
