Successione Presentata Tardivamente: Come Difendersi Dal Fisco

Hai presentato la dichiarazione di successione oltre i 12 mesi previsti dalla legge e ora ti chiedi cosa aspettarti dall’Agenzia delle Entrate? Oppure hai già ricevuto un avviso con sanzioni che ti sembrano sproporzionate rispetto al ritardo effettivo? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende da quando ti trovi nel percorso — prima che il Fisco si sia mosso, o dopo che un atto è già arrivato — e da quanto è solida la pretesa che ti viene notificata. Chi decide senza guardare a questi due elementi rischia di pagare più del dovuto, oppure di perdere un termine che non tornerà indietro.

Questa materia intreccia diritto successorio e diritto tributario: bisogna sapere quando decorrono i termini di decadenza dell’azione accertatrice, come si calcolano le sanzioni dopo la riforma del 2024, e quali atti sono davvero impugnabili. Lo Studio Monardo segue proprio questo tipo di controversie perché l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista — può quindi seguire la strategia difensiva dal primo confronto con l’Ufficio fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, senza che il cliente debba cambiare interlocutore a metà percorso — e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, un aspetto che nella materia successoria conta parecchio, perché spesso la difesa richiede di leggere insieme conti bancari, valori immobiliari e passività ereditarie.

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Il quadro di partenza: cosa succede quando la dichiarazione arriva in ritardo

Prima di scegliere una strada, è necessario capire dove ci si trova esattamente. La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che nella grande maggioranza dei casi coincide con la data del decesso (art. 456 c.c., art. 31 D.Lgs. 346/1990, di seguito TUS). Superato questo termine, la dichiarazione resta comunque valida e produce i suoi effetti: la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito, con un orientamento che le Sezioni Unite hanno confermato nel 2004, che il termine di presentazione attiene alle modalità di adempimento di un obbligo e non incide sull’efficacia della dichiarazione stessa. In altre parole, presentare la dichiarazione in ritardo non la rende nulla: comporta però l’applicazione di sanzioni, e la sua collocazione temporale rispetto ad altri eventi (un eventuale accertamento d’ufficio, un avviso già notificato) cambia radicalmente le conseguenze pratiche.

Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il quadro sanzionatorio è questo: la dichiarazione presentata con un ritardo contenuto entro 30 giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta dovuta (o da 150 a 500 euro se non è dovuta imposta); oltre i 30 giorni, la violazione viene equiparata all’omessa dichiarazione e la sanzione sale al 120% in misura fissa (o da 250 a 1.000 euro se non è dovuta imposta), sempre che la dichiarazione venga comunque presentata prima che l’Ufficio proceda d’ufficio. Va notato un punto tecnico che cambia le strategie: mentre in passato molti uffici consentivano il ravvedimento anche oltre i 90 giorni di ritardo, il correttivo del 2024 ha introdotto uno sbarramento temporale che, per alcune letture, esclude la riduzione da ravvedimento oltre i 90 giorni — un aspetto su cui conviene farsi assistere caso per caso, perché l’interpretazione sistematica delle norme non è ancora del tutto pacifica.

C’è poi un secondo termine, distinto e spesso confuso con il primo: quello di decadenza dell’azione dell’Agenzia. Per le successioni aperte fino al 2024, l’avviso di liquidazione dell’imposta principale deve essere notificato entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è del tutto omessa, l’Ufficio ha invece cinque anni dal termine ordinario di presentazione per accertare d’ufficio. Per le successioni aperte dal 2025, con il passaggio all’autoliquidazione, l’avviso di liquidazione — che ora ha natura di controllo ex post sul calcolo fatto dal contribuente — va notificato entro due anni dalla presentazione della dichiarazione. Chi si difende da un atto del Fisco deve sempre controllare, come primo passo, se questi termini sono stati rispettati: un avviso notificato fuori tempo massimo è nullo, indipendentemente dal merito della pretesa.

Un aspetto che complica ulteriormente il quadro riguarda i casi in cui la dichiarazione non viene presentata affatto, nemmeno tardivamente, e trascorrono anni: qui l’imposta viene accertata d’ufficio, senza i benefici delle franchigie applicate in automatico e senza la possibilità di scegliere il metodo di valutazione più favorevole per gli immobili (la cosiddetta valutazione automatica su base catastale). In questi scenari — non infrequenti quando l’eredità comprende conti dormienti riemersi dopo dieci o quindici anni, o quando i chiamati sono in disaccordo tra loro sull’accettazione — la giurisprudenza ha chiarito un principio in apparenza contro-intuitivo: la decadenza dell’azione accertatrice impedisce all’Ufficio di sanzionare autonomamente il ritardo dopo un certo numero di anni, ma non cancella il debito d’imposta se è lo stesso erede, spontaneamente, a presentare la dichiarazione anche dopo dieci o vent’anni. In altre parole, presentare tardi non significa “farla franca” sull’imposta dovuta: significa solo che, se il ritardo è enorme e l’Ufficio non si è mai mosso, il potere sanzionatorio autonomo può essersi ormai prescritto, ma l’imposta sui beni dichiarati resta comunque dovuta dal momento in cui l’erede stesso riapre la partita presentando la dichiarazione.

Va segnalato anche il caso particolare dei chiamati minorenni o incapaci: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il chiamato all’eredità è un minore, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre non dalla data di apertura della successione ma dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario (o dal termine ultimo previsto dall’art. 489 c.c.), uno scostamento temporale che va sempre verificato prima di dare per scontato che il termine di 12 mesi sia stato violato. Allo stesso modo, per le successioni con eredi residenti all’estero o beni situati fuori dai confini italiani, occorre verificare la residenza fiscale del defunto al momento del decesso: se il de cuius era residente in Italia, l’imposta si applica su tutti i beni ovunque si trovino (con credito per le imposte estere eventualmente già pagate); se era residente all’estero, si tassano solo i beni situati in Italia — un dettaglio che può cambiare radicalmente l’importo in discussione e che va sempre controllato prima di valutare quale delle tre strade seguire.

Su questo sfondo si apre il vero bivio decisionale di chi ha presentato (o deve ancora presentare) una dichiarazione tardiva: regolarizzare spontaneamente prima che il Fisco si muova, oppure — se un atto è già arrivato — decidere se pagarlo, negoziarlo o impugnarlo. Le prossime sezioni analizzano ciascuna di queste strade con vantaggi, rischi e condizioni di applicabilità.

Opzione 1 — Regolarizzazione spontanea: ravvedimento operoso e dichiarazione tardiva prima di un atto

In cosa consiste. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette a chi non ha ancora ricevuto alcun atto impositivo di sanare spontaneamente l’omissione, presentando la dichiarazione di successione (se non ancora presentata) o una dichiarazione integrativa (se erano stati dimenticati beni o passività) e versando l’imposta dovuta con sanzioni fortemente ridotte rispetto a quelle piene. La sanzione scala in funzione della tempestività: si riduce a un decimo del minimo se ci si ravvede entro 90 giorni dalla scadenza, a un ottavo se entro un anno, con percentuali crescenti (ma sempre inferiori al minimo edittale) man mano che passa il tempo, fino al termine di decadenza dell’azione accertatrice. Va versata anche una quota di interessi legali, calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria.

Quando ha senso. Questa strada ha senso in tre scenari concreti: primo, quando l’erede si accorge da solo — magari perché deve sbloccare un conto corrente o vendere un immobile — di non aver mai presentato la dichiarazione, e nessun atto è ancora arrivato dall’Agenzia; secondo, quando la dichiarazione era stata presentata ma incompleta (un bene dimenticato, un conto estero emerso solo dopo, un debito del defunto non dedotto) e si vuole integrarla prima che l’Ufficio se ne accorga per conto proprio; terzo, quando si è ancora in tempo utile per il ravvedimento (di regola entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento) e si preferisce la certezza di una sanzione ridotta piuttosto che il rischio di una sanzione piena in caso di controllo successivo.

Come si esegue in sintesi. Si presenta (o ripresenta, come dichiarazione integrativa) il modello di successione per via telematica, indicando nel quadro EF la sanzione ridotta da ravvedimento e gli interessi legali maturati; si versa il tutto tramite modello F24 con i codici tributo dedicati (tra questi, il codice 1549 per la sanzione da ravvedimento sulla tardiva dichiarazione, il codice 1539 per l’imposta principale o le sue integrazioni). Se non emerge imposta di successione dovuta (ad esempio perché il valore ereditato resta sotto la franchigia), la sanzione fissa minima si riduce comunque in proporzione: un decimo di 150 euro entro 30 giorni, un ottavo di 250 euro entro un anno, e così via.

Vantaggi motivati. Il vantaggio principale è puramente economico: la differenza tra una sanzione ridotta all’1,67%-5% dell’imposta (a seconda del tempo trascorso) e una sanzione piena del 45% o del 120% è enorme. In secondo luogo, chi si ravvede evita del tutto il contenzioso: non ci sarà un avviso da impugnare, non ci saranno spese legali di causa, non ci sarà l’incertezza di un giudizio che può durare anni. La differenza tra ravvedersi in autonomia e attendere che sia il Fisco a scoprire l’omissione può valere, su un’imposta di poche migliaia di euro, molte migliaia di euro risparmiati in sanzioni.

Rischi e svantaggi onesti. Il ravvedimento operoso ha un limite temporale netto: una volta che l’Agenzia ha notificato un avviso di liquidazione o di accertamento, il ravvedimento non è più ammesso sulla parte già contestata in quell’atto. Chi aspetta troppo, o chi si illude di poter ravvedersi dopo aver ricevuto una lettera di compliance o un invito al contraddittorio, potrebbe scoprire che la finestra si è già chiusa. Inoltre, per le violazioni più recenti, resta da chiarire con certezza se il ravvedimento sia ancora ammesso oltre i 90 giorni di ritardo nella sola dichiarazione (non nel versamento): un punto su cui la prassi applicativa dell’Agenzia potrebbe irrigidirsi rispetto alla lettura più favorevole. Va infine ricordato che il ravvedimento richiede una liquidità immediata: bisogna versare imposta, sanzione ridotta e interessi in un’unica soluzione, cosa non sempre agevole quando il patrimonio ereditario è composto principalmente da beni immobili poco liquidi.

Un dettaglio spesso trascurato riguarda il cosiddetto ravvedimento sprint: se il ritardo è contenuto nei primissimi giorni (tipicamente entro 14-15 giorni dalla scadenza), la sanzione si riduce ulteriormente in proporzione ai giorni di ritardo effettivo, arrivando a percentuali giornaliere molto contenute. Superata questa primissima finestra, si applicano le riduzioni scaglionate in base al tempo trascorso (entro 90 giorni, entro un anno, entro due anni e oltre), fino al limite di decadenza dell’azione di accertamento. Chi si accorge del ritardo dopo pochi giorni ha quindi ancora più margine di risparmio rispetto a chi aspetta mesi.

Va anche considerato il caso, tutt’altro che raro, in cui più coeredi si trovino nella stessa situazione di omissione: qui il ravvedimento va idealmente coordinato tra tutti i chiamati, perché la dichiarazione di successione è un atto tendenzialmente unitario (anche se presentabile anche da un solo erede per conto di tutti) e perché la sanzione, se dovuta in proporzione all’imposta complessiva, conviene regolarizzarla in un’unica soluzione piuttosto che con dichiarazioni integrative sparse nel tempo da parte di eredi diversi, che rischiano di generare confusione sui conteggi e, in alcuni casi, sanzioni aggiuntive per le integrazioni successive se da queste emerge una maggiore imposta.

Il profilo ideale per questa opzione è l’erede che si accorge autonomamente dell’omissione o dell’incompletezza — magari su segnalazione del proprio commercialista o notaio — prima che qualunque atto sia stato notificato, e che dispone della liquidità per chiudere subito la posizione.

Opzione 2 — Impugnazione dell’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

In cosa consiste. Se un avviso di liquidazione, di accertamento o di rettifica è già stato notificato, la strada del ravvedimento è preclusa sulla parte contestata in quell’atto. Resta però aperta la possibilità di impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (l’ex Commissione Tributaria Provinciale), se l’avviso presenta vizi di forma o di sostanza che ne giustificano l’annullamento totale o parziale, disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 e dalle garanzie dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).

Quando ha senso. Tre scenari in cui l’impugnazione è la scelta corretta: primo, quando l’avviso è carente di motivazione — la Cassazione distingue nettamente tra il semplice avviso di liquidazione, che si limita a un ricalcolo aritmetico su dati già dichiarati e non richiede motivazione puntuale, e l’avviso di rettifica e liquidazione, che modifica i presupposti della dichiarazione (un’esenzione negata, un valore rideterminato) e deve essere motivato a pena di nullità; se l’Ufficio ha semplicemente scritto “imposta insufficiente” senza spiegare cosa ha corretto e perché, l’atto è attaccabile su questo solo motivo. Secondo, quando l’avviso è stato notificato oltre i termini di decadenza (i tre anni, i due anni o i cinque anni a seconda del regime applicabile): in questo caso la nullità è automatica e non richiede nemmeno di entrare nel merito della pretesa. Terzo, quando il destinatario dell’atto non era nemmeno tenuto al pagamento — perché aveva rinunciato all’eredità con effetto retroattivo, oppure perché era un legittimario pretermesso che non ha mai esercitato l’azione di riduzione, oppure perché il testamento su cui si fondava la sua presunta qualità di erede è stato successivamente revocato.

Come si esegue in sintesi. Il ricorso va notificato all’ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine perentorio, sospeso per 90 giorni se nel frattempo si presenta istanza di accertamento con adesione) e va poi depositato telematicamente, tramite il Portale della Giustizia Tributaria, entro i successivi 30 giorni. Il ricorso deve indicare l’atto impugnato, l’oggetto della domanda e i motivi di fatto e di diritto per cui si chiede l’annullamento, corredati dai documenti a supporto (dichiarazione presentata, atto di rinuncia, perizie, sentenze richiamate). Se l’importo in gioco è rilevante, conviene chiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione dell’atto, dimostrando sia la fondatezza apparente del ricorso sia il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato.

Vantaggi motivati. Il vantaggio evidente è che, se il ricorso viene accolto, l’atto viene annullato in tutto o in parte e nulla è dovuto (o si ha diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato, con gli interessi legali). A differenza degli avvisi di accertamento su altre imposte, qui non si perde alcuna riduzione della sanzione scegliendo di litigare: la sanzione ridotta a un terzo, ottenibile pagando entro 60 giorni, resta quella minima anche se poi si impugna l’atto e si perde la causa, quindi il rischio economico del contenzioso è limitato agli interessi che continuano a maturare nel frattempo e alle eventuali spese di lite.

Rischi e svantaggi onesti. Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione: se non si ottiene la sospensione giudiziale, trascorsi 60 giorni l’importo può essere iscritto a ruolo. Un giudizio di primo grado richiede tipicamente diversi mesi, e in caso di soccombenza gli interessi continuano a maturare per tutta la durata della causa, oltre alle eventuali spese legali di controparte se il giudice non le compensa. Impugnare un atto sostanzialmente corretto solo per guadagnare tempo è quasi sempre una scelta perdente: la Cassazione tende a confermare gli avvisi ben motivati e tempestivi, per cui questa strada va percorsa quando ci sono davvero elementi di illegittimità da far valere, non come tattica dilatoria.

Va anche chiarito un punto procedurale che spesso genera confusione: fino a qualche anno fa, per le controversie di valore contenuto era obbligatorio il preventivo reclamo/mediazione prima di poter accedere al giudizio vero e proprio; questo obbligo è stato abrogato dal 2024, per cui oggi si può ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia Tributaria anche per importi modesti, senza dover attendere l’esito di una fase di mediazione preliminare. Questo ha reso il ricorso, in termini di tempi, uno strumento più diretto rispetto al passato, pur restando sempre più lento del ravvedimento o dell’adesione.

Un ulteriore elemento da tenere presente riguarda la responsabilità solidale tra coeredi: quando l’Agenzia notifica l’avviso a più chiamati per l’intero importo (prassi comune, basata sull’art. 36, comma 3, TUS, secondo cui fino all’accettazione da parte di tutti i chiamati ciascuno risponde solidalmente nei limiti dei beni ereditari posseduti), è sufficiente che uno solo degli eredi paghi per liberare anche gli altri; se invece si sceglie di impugnare, conviene valutare se farlo congiuntamente o se lasciare che sia solo l’erede con l’interesse più diretto a sostenere la causa, comunicando comunque all’Ufficio la posizione degli altri per evitare inutili sovrapposizioni di notifiche e di pagamenti.

Il profilo ideale per questa opzione è chi ha ricevuto un atto che presenta un vizio concreto e verificabile — un difetto di motivazione, un termine scaduto, un errore sulla propria qualità di soggetto passivo — e non semplicemente un importo che si preferirebbe non pagare.

Opzione 3 — Accertamento con adesione: la via negoziale intermedia

In cosa consiste. Tra il pagamento puro e semplice e il contenzioso pieno esiste una terza strada, spesso trascurata: l’accertamento con adesione, uno strumento deflattivo che permette al contribuente e all’Ufficio di trovare un accordo sul contenuto dell’atto, specialmente quando la controversia riguarda valutazioni più che principi di diritto puri.

Quando ha senso. Questa opzione è indicata soprattutto quando l’avviso deriva da una rideterminazione di valore — tipicamente un immobile che l’Ufficio ritiene sottostimato rispetto al valore di mercato — su cui esiste effettivamente un margine di trattativa; oppure quando la sanzione per la dichiarazione tardiva si accompagna a contestazioni più ampie e si preferisce chiudere l’intera posizione con un accordo unico piuttosto che affrontare un giudizio articolato; oppure ancora quando si vogliono guadagnare 90 giorni di tempo per raccogliere documentazione aggiuntiva (una perizia di parte, un atto notarile) prima di decidere se accettare o impugnare.

Come si esegue in sintesi. Si presenta un’istanza di accertamento con adesione prima di notificare il ricorso, entro il termine dei 60 giorni: la presentazione sospende automaticamente il termine per ricorrere di ulteriori 90 giorni. L’Ufficio convoca il contribuente (o il suo difensore) per un contraddittorio, durante il quale si può portare documentazione a sostegno di una diversa valutazione. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione con gli importi concordati, da versare di regola entro 20 giorni dalla firma (con possibilità di rateizzazione per importi superiori a determinate soglie).

Vantaggi motivati. Il vantaggio concreto non sta tanto nella sanzione — che in adesione si riduce a un terzo del minimo, un livello sostanzialmente equivalente a quello ottenibile pagando spontaneamente entro 60 giorni — quanto nella possibilità di rinegoziare la base imponibile: se l’Ufficio ha sopravvalutato un immobile o non ha riconosciuto una passività effettivamente documentabile, l’adesione permette di correggere l’importo senza il rischio e i tempi lunghi di un giudizio, con un consulente tecnico d’ufficio che potrebbe anche confermare (o peggiorare) la stima contestata.

Rischi e svantaggi onesti. L’adesione non è uno strumento di “sconto” generalizzato: l’Ufficio non transige sull’applicazione delle norme di legge, solo sulle valutazioni discrezionali (valori, criteri di stima). Se la controversia riguarda un principio di diritto puro — ad esempio la spettanza o meno di una franchigia, o la qualità di erede del destinatario — l’adesione ha poco margine di successo, perché l’Ufficio difficilmente rinuncerà alla propria interpretazione normativa in sede di trattativa. Inoltre, se l’accordo non viene raggiunto entro i 90 giorni di sospensione, si dovrà comunque procedere con il ricorso, avendo consumato tempo prezioso.

Le opzioni alla prova dei conti

Applichiamo le tre strade a uno stesso caso di partenza, per rendere tangibile la differenza economica.

Dato di partenza: Marco eredita dal padre, deceduto il 3 marzo 2024, beni per un valore complessivo netto di 1.340.000 euro, di cui gli spetta l’intera quota in quanto figlio unico. Applicando la franchigia di 1.000.000 di euro, la base imponibile eccedente è di 340.000 euro, con imposta di successione al 4% pari a 13.600 euro. Marco si accorge solo a settembre 2025 — quindi oltre 18 mesi dopo l’apertura della successione — di non aver mai presentato la dichiarazione, perché il fratello del padre (zio di Marco) lo aveva rassicurato erroneamente che “sotto il milione non serve fare nulla”, non considerando l’immobile aggiuntivo emerso da un rogito successivo.

Con l’opzione 1 (ravvedimento spontaneo): nessun atto è stato notificato. Marco presenta subito la dichiarazione tardiva. Essendo trascorso più di un anno ma meno di due dalla scadenza, la sanzione da ravvedimento si applica in misura pari a un settimo del minimo edittale (120% dell’imposta, ridotto). Il calcolo pratico porta a una sanzione di circa 2.331 euro (un settimo di 16.320, ossia il 120% di 13.600), più gli interessi legali maturati dal termine di scadenza a oggi, pari a circa 340 euro. Totale versato: circa 16.271 euro, senza alcun contenzioso.

Con l’opzione 2 (attesa e impugnazione): se Marco non si fosse mosso e l’Agenzia gli avesse notificato, un anno dopo, un avviso di accertamento per omessa dichiarazione con sanzione piena al 120% (16.320 euro) più interessi di mora (calcolati al tasso di mora vigente, circa 10,15% annuo, su un periodo di oltre due anni: circa 2.760 euro), l’importo totale richiesto salirebbe a circa 32.680 euro. Se l’avviso fosse ben motivato e tempestivo (nei termini di decadenza), impugnarlo senza un vizio concreto da far valere significherebbe solo accumulare ulteriori interessi durante la causa, con alte probabilità di soccombenza: in questo scenario, la scelta più razionale sarebbe pagare entro 60 giorni, beneficiando comunque della riduzione della sanzione a un terzo (5.440 euro), per un totale di circa 21.800 euro — comunque superiore ai 16.271 euro ottenibili con il ravvedimento spontaneo, per la sola ragione di aver aspettato l’iniziativa del Fisco.

Con l’opzione 3 (adesione, in un’ipotesi diversa): supponiamo invece che l’avviso ricevuto da Marco contenga anche una rideterminazione del valore di un immobile, portato dall’Ufficio da 620.000 a 780.000 euro sulla base di una stima OMI. Marco, con una perizia giurata, dimostra che l’immobile — locato con vincoli contrattuali che ne riducono il valore di mercato — vale realisticamente 690.000 euro. Presentando istanza di adesione, le parti trovano un accordo su un valore intermedio di 710.000 euro: la maggiore base imponibile scende così da 160.000 a 90.000 euro, con un risparmio d’imposta di 2.800 euro rispetto alla pretesa originaria, oltre alla sanzione ridotta a un terzo come in caso di pagamento spontaneo.

Vale infine la pena di ricordare che nessuna delle tre opzioni descritte è “gratuita” in senso assoluto: anche il ravvedimento spontaneo, per quanto sia la strada più economica in termini di sanzioni, richiede comunque il versamento immediato dell’intera imposta dovuta, il che presuppone una liquidità che l’eredità stessa — se composta prevalentemente da immobili — potrebbe non offrire nell’immediato. In questi casi va valutato se attendere lo svincolo di somme depositate su conti correnti ereditati (spesso bloccati fino alla presentazione della dichiarazione, in un circolo che può sembrare paradossale ma che la prassi bancaria applica con rigore), oppure se anticipare la liquidità necessaria tramite un finanziamento personale, il cui costo va sempre confrontato con il risparmio ottenuto scegliendo di regolarizzare subito piuttosto che attendere.

Il confronto in tabella

Le tre opzioni si differenziano soprattutto per il momento in cui sono percorribili e per il tipo di leva che offrono al contribuente: la rapidità e il risparmio massimo nel primo caso, la possibilità di annullare l’atto nel secondo, la rinegoziazione del valore nel terzo.

CriterioRavvedimento spontaneoImpugnazione dell’avvisoAccertamento con adesione
Quando è percorribileSolo prima che sia notificato un atto impositivoEntro 60 giorni dalla notifica dell’avvisoEntro 60 giorni dalla notifica, prima del ricorso
Tempi tipiciImmediato (pochi giorni)Mesi (primo grado), spesso oltre un anno90 giorni di sospensione, spesso più rapido del giudizio
ComplessitàBassa: adempimento amministrativoAlta: predisposizione ricorso, eventuale sospensivaMedia: contraddittorio con l’Ufficio, nessuna udienza
Rischi in caso di esito negativoNessuno: non c’è “esito”, si chiude subitoInteressi aggiuntivi per la durata della causa, eventuali spese di liteSe non si raggiunge accordo, si torna al punto di partenza (ma con 90 giorni consumati)
Effetti sulla riscossioneNessuna riscossione: si chiude la posizioneL’atto resta esecutivo salvo sospensione giudizialeSospende il termine di impugnazione, non c’è riscossione nel frattempo
ReversibilitàNon reversibile (si è già pagato)Reversibile fino alla sentenza definitivaReversibile fino alla firma dell’atto di adesione

Costi di giustizia: il ravvedimento e l’adesione non comportano contributo unificato; il ricorso tributario prevede un contributo che varia in base al valore della causa (es. 30 euro fino a 5.000 euro di valore, con scaglioni crescenti oltre questa soglia), oltre agli eventuali onorari del difensore.

Un ultimo elemento pratico da inserire nel confronto riguarda il rischio di ripensamento: nel ravvedimento spontaneo, una volta versato l’importo, la posizione è chiusa e non reversibile, se non tramite un’eventuale istanza di rimborso da presentare in caso di errore di calcolo; nell’impugnazione, invece, il contribuente conserva margini di manovra fino alla sentenza definitiva, potendo anche decidere in corso di causa di cessare la materia del contendere pagando, se le prospettive del giudizio dovessero peggiorare; nell’adesione, infine, la reversibilità dura fino alla firma dell’atto conclusivo, dopo la quale l’accordo diventa vincolante per entrambe le parti e non è più possibile tornare sui propri passi. Questa differenza nel grado di reversibilità è un criterio spesso sottovalutato, ma che pesa parecchio per chi non ha ancora tutti gli elementi in mano al momento della scelta iniziale — ad esempio perché è in attesa di una perizia, o perché il valore di un immobile è ancora oggetto di discussione tra gli eredi.

I criteri per scegliere

Non esiste una regola universale: la scelta dipende dalla combinazione di alcuni fattori concreti che vale la pena passare in rassegna uno per uno.

Se nessun atto è ancora arrivato, il ravvedimento operoso è quasi sempre la scelta più razionale dal punto di vista economico, a meno che non manchi del tutto la liquidità per versare subito imposta, sanzione e interessi: in quel caso, si può valutare se attendere la rateizzazione prevista in sede di autoliquidazione (per le successioni dal 2025) piuttosto che esporsi a una sanzione piena.

Se un avviso è già arrivato e non presenta vizi evidenti, generalmente conviene pagare entro i 60 giorni beneficiando della riduzione della sanzione a un terzo, piuttosto che avviare un contenzioso dall’esito incerto: impugnare un atto solo per “provarci” espone a interessi aggiuntivi senza reale prospettiva di vittoria.

Se l’avviso contiene un difetto di motivazione, un termine scaduto, o contesta la qualità di erede a chi ha rinunciato o non era mai stato validamente chiamato, l’impugnazione diventa la strada corretta: qui non si tratta di “provarci”, ma di far valere un diritto ben fondato in giurisprudenza.

Se la contestazione riguarda soprattutto una valutazione di immobili o beni su cui esiste un margine tecnico di discussione, l’accertamento con adesione è generalmente preferibile all’impugnazione diretta: permette di negoziare un valore intermedio senza il rischio (e i costi) di un consulente tecnico d’ufficio che potrebbe anche confermare o aggravare la stima dell’Agenzia.

Se sono coinvolti più coeredi con posizioni diverse (uno vuole pagare, un altro vuole impugnare), va ricordato che la responsabilità per l’imposta di successione è solidale: conviene coordinare la strategia tra tutti i chiamati, perché un’iniziativa isolata di uno solo non libera automaticamente gli altri, e una lite tra coeredi rischia di complicare la posizione di ciascuno nei confronti del Fisco.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di cassazionista, segue la causa con la stessa strategia dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione: un aspetto rilevante proprio in questa materia, dove — come mostra la giurisprudenza citata più avanti — spesso è proprio l’ultimo grado di giudizio a fissare il principio di diritto decisivo.

Un’ultima considerazione pratica riguarda il momento in cui coinvolgere un professionista: molti contribuenti si rivolgono a un avvocato solo dopo aver ricevuto l’avviso, quando in realtà il momento più prezioso per un consulto è proprio prima, quando ci si accorge dell’omissione o dell’incompletezza e si è ancora in tempo per scegliere consapevolmente tra ravvedimento immediato e attesa. Una verifica preliminare di pochi giorni, che calcoli con precisione l’imposta dovuta e la sanzione applicabile nelle diverse ipotesi, permette quasi sempre di individuare la strada più conveniente prima che il tempo trascorso renda quella scelta meno vantaggiosa.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, per esempio passare dal ravvedimento all’impugnazione se scopro poi un vizio nell’atto? No: se hai già ravveduto spontaneamente prima che arrivasse un atto, non c’è più nulla da impugnare su quella parte, perché hai chiuso tu stesso la posizione. Diverso è il caso in cui, dopo aver presentato ravvedimento su una parte, arrivi comunque un avviso su altri aspetti non coperti dalla tua regolarizzazione: in quel caso puoi impugnare solo la parte nuova.

E se scelgo di impugnare e perdo? Dovrai pagare l’imposta, la sanzione (che nel frattempo non sarà più ridotta a un terzo se sono passati i 60 giorni iniziali) e gli interessi maturati per tutta la durata della causa, oltre alle eventuali spese legali se il giudice non le compensa. È un rischio concreto, motivo per cui l’impugnazione va valutata solo quando ci sono elementi solidi da far valere.

Ho già pagato l’avviso: posso comunque impugnarlo? Sì. Il pagamento non preclude l’impugnazione, e se vinci hai diritto al rimborso di quanto versato oltre il dovuto, con gli interessi legali. Molti scelgono di pagare intanto per fermare il decorso degli interessi di mora, e poi ricorrono per recuperare la somma se ritengono l’atto illegittimo.

Posso presentare sia l’istanza di adesione sia, se non si trova un accordo, il ricorso? Sì, è proprio il funzionamento previsto: l’istanza di adesione sospende il termine per ricorrere di 90 giorni; se non si raggiunge un accordo in quel periodo, resta comunque possibile — anzi necessario — presentare il ricorso nei termini residui.

Quanto conta, in pratica, la mia buona fede nel ritardo? Meno di quanto si pensi. La sanzione per la dichiarazione tardiva è oggettiva: non richiede dolo, e argomenti come “non sapevo”, “il notaio ha sbagliato” o “c’erano conflitti familiari” difficilmente escludono la sanzione, anche se in casi eccezionali di causa di forza maggiore realmente non imputabile al contribuente — non la semplice difficoltà o ignoranza — si può tentare la strada della rimessione in termini, che la giurisprudenza applica però con grande rigore.

Se ho dimenticato solo una passività (un debito del defunto) e la aggiungo con una dichiarazione integrativa tardiva, rischio comunque la sanzione piena? No, e su questo punto la giurisprudenza è netta: la sanzione per la ritardata presentazione della dichiarazione integrativa è dovuta solo se dall’integrazione deriva una maggiore imposta liquidata; se invece l’integrazione serve solo a far riconoscere una passività che riduce (o lascia invariata) l’imposta dovuta, non c’è alcuna sanzione autonoma da versare, perché la sanzione è per legge commisurata alla maggiore imposta e non può esistere se maggiore imposta non ce n’è.

Il mio ritardo dipende da un notaio o da un commercialista che ha sbagliato i tempi: posso comunque essere sanzionato? Sì, nei confronti del Fisco la sanzione resta a carico dell’erede, perché è lui il soggetto passivo dell’obbligo dichiarativo, indipendentemente da chi materialmente ha gestito la pratica. Quello che puoi fare è agire in un separato giudizio civile di responsabilità professionale contro il professionista che ha causato il ritardo, per farti risarcire il maggior costo sostenuto (sanzioni e interessi aggiuntivi rispetto a quanto avresti pagato con un adempimento tempestivo): è una strada diversa e parallela rispetto alla difesa nei confronti dell’Agenzia, ma può restituirti quanto perso per l’errore altrui.

Conviene sempre aspettare di vedere cosa contiene l’avviso prima di scegliere una strategia? No: se sai già di non aver presentato la dichiarazione (o di averla presentata incompleta) e nessun atto è ancora arrivato, aspettare non ha alcun vantaggio e anzi fa crescere sanzioni e interessi giorno dopo giorno. La logica è opposta a quella dei giudizi civili: qui il tempo lavora quasi sempre a favore del Fisco, non del contribuente, per cui la scelta più prudente è muoversi appena si scopre l’omissione, piuttosto che attendere l’iniziativa dell’Ufficio.

Va anche detto che il calcolo dell’imposta su un patrimonio ereditario composto da beni eterogenei — immobili, conti correnti, partecipazioni societarie, polizze — richiede spesso più tempo di quanto si immagini, soprattutto quando mancano documenti come atti di provenienza, estratti conto storici o perizie. Chi si accorge tardi dell’omissione farebbe bene a non aspettare di avere in mano ogni singolo documento prima di attivarsi: è possibile presentare comunque la dichiarazione sulla base dei dati disponibili e correggerla successivamente con un’ulteriore integrazione, sempre che ciò avvenga prima che l’Agenzia notifichi un proprio atto su quei dati specifici.

Le pronunce che orientano la scelta

Sull’opzione del ravvedimento spontaneo e sulla natura del termine dichiarativo, la Cassazione, Sezioni Unite, 27 luglio 2004, n. 14088, ha fissato il principio poi ripreso in modo costante dalla giurisprudenza successiva (tra cui Cass. 6940/2013): la dichiarazione di successione può essere ritrattata e modificata anche dopo la scadenza del termine di 12 mesi, purché prima che venga notificato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta; il mancato rispetto del termine espone solo alle sanzioni previste dall’art. 50 TUS, senza incidere sulla validità della dichiarazione stessa. Questo principio è la base giuridica su cui si fonda tutta la logica del ravvedimento operoso: finché non è arrivato l’atto, la porta della regolarizzazione resta aperta.

Sulla necessità di motivare gli avvisi che modificano i dati dichiarati, la Cassazione, Sez. Trib., 23 febbraio 2023, n. 5669, distingue nettamente l’avviso di liquidazione (che si limita a correggere errori materiali su dati già noti e non richiede una motivazione puntuale) dall’avviso di rettifica e liquidazione (che modifica i presupposti della dichiarazione e deve essere motivato a pena di nullità, in ossequio all’art. 7 dello Statuto del Contribuente). Un precedente principio nella stessa direzione era già stato affermato da Cass. 11 aprile 2011, n. 8190, e ribadito da Cass. 10 gennaio 2020, n. 310, secondo cui non bastano formule generiche come “pagamento insufficiente”: l’Ufficio deve indicare quali voci sono state escluse o rideterminate, per consentire al contribuente di difendersi adeguatamente. Questo filone giurisprudenziale è la principale arma difensiva per chi impugna un avviso privo di reale motivazione.

Sulla soggettività passiva dell’imposta, la Cassazione, Sez. Trib., 24 febbraio 2023, n. 5777, ha stabilito che il legittimario completamente pretermesso da un testamento — e che non abbia esperito con successo l’azione di riduzione — non acquista mai la qualità di chiamato all’eredità, e quindi non deve l’imposta di successione, anche se l’Agenzia gliel’ha richiesta invocando la responsabilità solidale dei coeredi. Questo principio è stato ripreso e ampliato dalla Cassazione, Sez. Trib., 27 maggio 2025, n. 14063, relativa al caso di un testamento successivamente revocato: chi era stato nominato erede in un testamento poi revocato non è mai divenuto tale, e l’eventuale imposta versata su quella base va restituita, con obbligo di dichiarazione integrativa ex art. 43 TUS.

Sulla prescrizione del credito una volta che l’avviso è divenuto definitivo, la Cassazione, Sez. Trib., ordinanza 9 aprile 2024, n. 9431, ha chiarito che il termine applicabile alla riscossione è quello ordinario decennale, e non i termini di decadenza più brevi previsti per l’accertamento: un punto rilevante per chi, dopo aver perso un contenzioso o dopo aver lasciato scadere i termini di impugnazione, si chiede fino a quando l’Agenzia potrà agire per il recupero.

Sulla tassazione delle sopravvenienze ereditarie, la Cassazione, Sez. Trib., 28 febbraio 2023, n. 6081 (in linea con il precedente Cass. 31729/2018), ha confermato che l’emersione postuma di capitali esteri del defunto — ad esempio a seguito di una procedura di collaborazione volontaria — costituisce una sopravvenienza ereditaria tassabile, che impone la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 28, comma 6, TUS: un principio che riguarda direttamente chi si trova a dover regolarizzare una successione con beni scoperti solo successivamente.

Sull’abolizione del cosiddetto coacervo tra donazioni pregresse e successione, la Cassazione, Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14821 (conforme a Cass. 24940/2013 e Cass. 26050/2010) ha ribadito che, ai fini del calcolo della franchigia, le donazioni fatte in vita dal defunto non si sommano più all’eredità: ogni beneficio dispone della propria franchigia piena, un principio utile a chi si vede contestare — erroneamente — un cumulo di questo tipo in un avviso.

A livello di giurisprudenza di merito, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano, sentenza n. 1946/2022, ha annullato un avviso di liquidazione notificato a un chiamato che aveva rinunciato all’eredità, richiamando l’efficacia retroattiva della rinuncia ai sensi dell’art. 521 c.c., mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 1601/2020, ha annullato un avviso notificato oltre il termine di decadenza, respingendo la tesi dell’Ufficio secondo cui eventuali integrazioni tardive avrebbero prorogato i termini originari. Sul tema, distinto ma collegato, dei presupposti per una rimessione in termini in caso di ritardo davvero non imputabile al contribuente, la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ. Sez. III, 11 novembre 2011, n. 23561) richiede che la causa ostativa presenti carattere di assolutezza, non essendo sufficiente la semplice difficoltà: un principio che ridimensiona molto le possibilità di invocare, con successo, la buona fede o la disorganizzazione familiare come giustificazione del ritardo.

Sul tema specifico della sanzionabilità della dichiarazione integrativa tardiva, un filone giurisprudenziale meno recente ma tuttora costantemente richiamato — Cassazione, sentenze n. 20852/2007 e n. 6609/2011 — ha chiarito che il contribuente ha sempre la facoltà di modificare la dichiarazione di successione anche dopo la scadenza del termine dei 12 mesi, con le sole conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 50 TUS; e che, come ribadito in una successiva pronuncia sulla responsabilità professionale del notaio ritardatario, la sanzione per la ritardata presentazione della dichiarazione integrativa è dovuta soltanto se dall’integrazione discende una maggiore imposta liquidata d’ufficio: se l’integrazione riguarda esclusivamente il riconoscimento di passività prima non indicate (quindi non produce alcuna maggiore imposta), non è di per sé sanzionabile. Questo principio è particolarmente utile a chi si vede applicare una sanzione automatica su una dichiarazione integrativa tardiva senza che l’Ufficio abbia verificato se ne sia effettivamente derivata una maggiore pretesa impositiva.

Un caso limite: la successione riaperta da un conto dormiente

Vale la pena dedicare una sezione a uno scenario che negli ultimi anni si presenta con crescente frequenza allo Studio: l’erede che, dieci o quindici anni dopo il decesso, scopre un rapporto bancario “dormiente” intestato al defunto, magari attraverso la procedura di rimborso gestita da Consap, e si trova costretto a presentare — per poter incassare quella somma — una dichiarazione di successione integrativa relativa a un patrimonio ereditario ormai lontano nel tempo. Qui il bivio tra le tre opzioni si ripropone con caratteristiche proprie.

Da un lato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presentazione volontaria di questa dichiarazione ultra-tardiva riapre il potere dell’Ufficio di liquidare l’imposta principale dovuta su quel bene specifico, anche se il termine ordinario di decadenza dell’azione accertatrice autonoma è ormai da tempo scaduto: è l’atto stesso di presentazione a riattivare, limitatamente a quella liquidazione, il rapporto tributario. Dall’altro lato, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto un principio di favore per il contribuente sul fronte degli interessi: quando la dichiarazione è presentata oltre i termini di decadenza dell’azione accertatrice, gli interessi di mora non possono essere calcolati retroattivamente dalla scadenza originaria di dodici mesi, ma solo da un momento successivo, più favorevole al contribuente. In questi casi, quindi, la strada più naturale resta quella del ravvedimento spontaneo (l’unica percorribile, perché nessun atto risulta ancora notificato su quel bene specifico), ma con un’attenzione particolare al calcolo degli interessi, che un professionista dovrebbe sempre verificare voce per voce prima di procedere al versamento: un errore di calcolo dell’ufficio bancario o dello stesso contribuente in questa fase può tradursi in un pagamento superiore al dovuto, recuperabile solo con un’istanza di rimborso successiva.

Un secondo aspetto da considerare in questi casi riguarda il favor rei: quando la riforma sanzionatoria del 2024 ha reso il sistema più favorevole (sanzioni ridotte per omessa, tardiva e infedele dichiarazione), questo trattamento più mite si applica anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della riforma, purché non siano già divenute definitive tramite un atto di irrogazione sanzioni non più impugnabile. Chi si trova a regolarizzare oggi una posizione molto risalente nel tempo beneficia quindi delle sanzioni ridotte attualmente in vigore, e non di quelle, più severe, previste all’epoca dell’apertura della successione — un elemento che vale sempre la pena verificare prima di calcolare l’importo dovuto, perché la differenza tra il regime sanzionatorio previgente e quello attuale può essere significativa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una dichiarazione di successione tardiva — che tu debba ancora presentarla, o che tu abbia già ricevuto un atto dell’Agenzia — lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di verifica e difesa strutturato:

  1. Verifica la posizione di partenza, calcolando se e quanto sia stata superata la scadenza dei 12 mesi e se sia più conveniente il ravvedimento spontaneo prima che l’Agenzia si muova.
  2. Calcola con precisione la sanzione dovuta nelle diverse ipotesi (ravvedimento, pagamento entro 60 giorni dall’avviso, sanzione piena), per consentire una scelta informata prima di agire.
  3. Analizza la motivazione dell’avviso ricevuto, verificando se si tratta di un semplice ricalcolo aritmetico o di una rettifica che avrebbe richiesto una motivazione puntuale.
  4. Controlla i termini di decadenza applicabili al caso specifico (tre anni, due anni o cinque anni a seconda del regime e della tipologia di violazione), per far valere l’eventuale nullità dell’atto per tardività.
  5. Verifica la qualità di soggetto passivo del destinatario dell’atto, in particolare nei casi di rinuncia all’eredità, di pretermissione testamentaria o di testamento successivamente revocato.
  6. Predispone l’istanza di autotutela nei casi di errore palese dell’Ufficio, con l’obiettivo di ottenere una correzione rapida senza dover arrivare al contenzioso.
  7. Attiva l’accertamento con adesione quando la controversia riguarda valutazioni di beni immobili o mobiliari, avvalendosi del coordinamento con lo staff di commercialisti per predisporre perizie e conteggi a supporto della trattativa.
  8. Redige e presenta il ricorso tributario, comprensivo dell’istanza di sospensione della riscossione quando l’importo contestato espone il contribuente a un pregiudizio grave, e assiste nell’intero grado di giudizio.
  9. Coordina la posizione tra più coeredi, quando la responsabilità solidale per l’imposta di successione richiede una strategia comune per evitare che l’iniziativa isolata di uno pregiudichi gli altri.
  10. Segue l’eventuale contenzioso sino in Cassazione, senza cambio di difensore, quando la questione di diritto lo richieda.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In una materia decisionale come questa — dove la scelta tra ravvedimento, adesione e impugnazione va spesso rivista man mano che emergono nuovi elementi — pesa in particolare la continuità della strategia dal primo confronto con l’Ufficio fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione: la linea difensiva impostata all’inizio non cambia mano lungo il percorso, un vantaggio concreto quando il contenzioso tributario può protrarsi per anni. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, permette inoltre di affiancare alla difesa legale il calcolo tecnico delle imposte, delle sanzioni e degli eventuali valori immobiliari contestati.

Chiusura

Non esiste un’unica risposta corretta a “come difendersi da un atto del Fisco per una successione tardiva”: dipende da quando ti trovi nel percorso, da cosa contiene esattamente l’atto ricevuto (se lo hai già ricevuto) e da quali vizi — se ce ne sono — possono essere fatti valere. Ma una cosa è certa: ogni giorno che passa senza una decisione consapevole riduce le opzioni disponibili e, spesso, aumenta il conto finale. Il ravvedimento spontaneo si chiude in pochi giorni ma richiede di muoversi prima che sia il Fisco a farlo; l’impugnazione richiede tempo e un vizio concreto da far valere; l’adesione occupa uno spazio intermedio, utile quando la partita si gioca sui valori più che sui principi.

Proprio perché la materia intreccia diritto successorio e diritto tributario, e perché — come mostrano le pronunce di Cassazione richiamate in questa guida — spesso è l’ultimo grado di giudizio a fissare il principio decisivo, lo Studio Monardo segue la materia successoria fiscale con la continuità di chi può portare la causa fino in fondo, senza interruzioni di strategia lungo il percorso.

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