Poche materie fiscali generano tanto passaparola scorretto quanto la dichiarazione d’intento e il suo utilizzo in dogana. È un istituto tecnico, cambiato più volte negli ultimi dieci anni tra decreti di semplificazione, riforme sanzionatorie e, da ultimo, la riforma doganale del 2024: il terreno ideale perché una regola vecchia, ormai superata, continui a circolare come se fosse ancora in vigore, o perché una condizione della norma venga raccontata a metà negli uffici commerciali e negli spedizionieri.
Il problema è che credere al mito sbagliato, qui, non è un dettaglio da poco. Un esportatore abituale convinto di essere “coperto” dal solo plafond disponibile, un fornitore convinto che il riscontro telematico lo metta comunque al riparo, un’azienda convinta che una violazione formale non comporti conseguenze serie: agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché porta a costruire operazioni intere su una base che il Fisco può smontare anni dopo, con sanzioni e recupero d’imposta che si sommano agli interessi e, nei casi più gravi, con conseguenze anche sul piano penale-tributario.
In questo articolo esaminiamo otto convinzioni che circolano davvero tra operatori, uffici amministrativi e anche tra alcuni consulenti, verificandole una per una alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza più recente. Vedremo perché ciascun mito è nato, quale fondo di verità contenga, e cosa rischia in concreto chi continua a farvi affidamento senza aggiornare la propria prassi operativa.
Va detto subito che la difficoltà non nasce da una singola norma oscura, ma dalla sovrapposizione di più fonti che si sono succedute nel tempo senza una vera armonizzazione: il decreto IVA del 1972, i decreti di semplificazione del 2014 e del 2019, la riforma sanzionatoria del 2015 e quella del 2024, fino alla riforma organica del Codice doganale nazionale entrata in vigore di recente. Ogni intervento normativo ha lasciato una traccia nella prassi degli operatori, e non sempre le vecchie regole sono state sostituite del tutto nella percezione comune: da qui la necessità di un lavoro puntuale di verifica, mito per mito, prima di impostare qualsiasi difesa.
Lo Studio Monardo segue la materia doganale e IVA all’estero proprio nel punto in cui tende a complicarsi di più: quando l’atto della Dogana o dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo anni, sulla base di controlli incrociati tra le due amministrazioni, e la linea difensiva richiede competenze insieme tributarie e bancarie per ricostruire pagamenti, plafond e rapporti con i fornitori esteri. È un lavoro che richiede il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, perché la difesa efficace unisce sempre la lettura della norma fiscale alla verifica documentale e finanziaria dell’operazione contestata.
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Mito 1: “Basta consegnare la lettera d’intento al fornitore, il resto è un dettaglio burocratico”
Il mito
Molti operatori pensano ancora che l’adempimento si esaurisca nel momento in cui l’esportatore abituale consegna (o invia via email) la dichiarazione d’intento al proprio fornitore, magari con firma e timbro, come si faceva fino a qualche anno fa. Chi ragiona così tende a conservare la lettera in un faldone cartaceo, convinto che questo basti a dimostrare, in caso di controllo, la regolarità dell’intera operazione.
Perché ci credono in tanti
Fino al 2014 la disciplina funzionava effettivamente così: il cedente riceveva la dichiarazione cartacea, la numerava, la annotava in un registro apposito e la conservava, riepilogando poi il tutto nella dichiarazione IVA annuale. Era un adempimento essenzialmente documentale, incentrato sul possesso fisico della carta più che su un controllo incrociato con l’amministrazione finanziaria. Chi ha imparato la materia in quegli anni, o chi ha semplicemente ereditato prassi aziendali mai aggiornate, continua a ragionare in quei termini, magari perché nessuno in azienda ha più riletto la normativa dopo il primo inserimento della procedura.
La realtà
Il quadro è cambiato in modo strutturale con il decreto di semplificazione del 2014, che ha spostato l’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione d’intento in capo all’esportatore abituale, il quale la invia all’Agenzia delle Entrate tramite i canali Entratel o Fisconline, ottenendo una ricevuta di presentazione con relativo protocollo. Da quel momento, la consegna materiale della lettera al fornitore non ha più alcun valore probatorio autonomo: ciò che conta è che il cedente, prima di emettere fattura in regime di non imponibilità, verifichi per via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate. Chi si limita a raccogliere la carta e non effettua il riscontro telematico commette esattamente la violazione che la norma vuole evitare, indipendentemente dalla genuinità sostanziale dell’operazione commerciale sottostante.
La prova
La stessa Corte di cassazione, nel ricostruire la successione delle norme nel tempo, ha chiarito che la modifica introdotta nel 2014 non ha eliminato l’obbligo del cedente, ma lo ha solo ridefinito: resta a suo carico il dovere di controllare che la controparte abbia effettivamente inviato la dichiarazione in via telematica, restando responsabile in caso di omissione. La Corte ha parlato, a questo proposito, di una continuità normativa tra le due fattispecie succedutesi nel tempo, e non di un’eliminazione dell’onere in capo al cedente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi emette fattura in sospensione d’imposta fidandosi solo del documento cartaceo, senza il riscontro telematico, si espone alla sanzione prevista per il cedente che non ha verificato l’avvenuta presentazione, oltre al recupero dell’IVA non applicata sull’intera operazione, con interessi calcolati dal momento dell’omissione.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la gestione delle variazioni: se il plafond del cliente aumenta nel corso dell’anno, la variazione in aumento deve sempre essere preceduta da una nuova dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente, mentre le variazioni in diminuzione non richiedono formalità particolari. Continuare a fare riferimento a una dichiarazione superata, magari perché nessuno ha aggiornato il fascicolo cartaceo del cliente, espone esattamente al medesimo rischio dell’omesso controllo iniziale.
Mito 2: “Se ho controllato il riscontro telematico, sono sempre al riparo da ogni responsabilità”
Il mito
Specularmente al mito precedente, molti fornitori ritengono che, una volta verificato che la dichiarazione d’intento risulti presente nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, la loro posizione sia automaticamente e definitivamente al sicuro, qualunque cosa accada dopo e qualunque sia la natura della controparte con cui stanno trattando.
Perché ci credono in tanti
Per anni la prassi amministrativa ha effettivamente valorizzato il riscontro telematico come adempimento “liberatorio”: fatto quel controllo, il fornitore poteva ragionevolmente considerarsi diligente e proseguire l’operazione senza timori. È un’impostazione che semplifica la vita operativa e che, in assenza di frodi conclamate, ha funzionato a lungo senza creare contenzioso, consolidandosi come prassi diffusa presso uffici amministrativi e consulenti.
La realtà
La giurisprudenza più recente ha aggiunto un tassello che cambia la prospettiva nei casi in cui l’operazione si inserisca in un contesto potenzialmente fraudolento: il mero controllo telematico non basta più a escludere la responsabilità del cedente se emergono segnali oggettivi di anomalia, come una controparte di recente costituzione che non può avere maturato lo status di esportatore abituale, un codice attività incoerente, l’assenza di rapporti commerciali pregressi o modalità di pagamento anomale rispetto alla prassi commerciale ordinaria. In questi casi il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare, anche inconsapevolmente, a una frode basata su un plafond inesistente o falso, come la consultazione della visura camerale, la stipula di contratti scritti e la verifica della coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati.
La prova
Una serie di ordinanze della Cassazione del 2025 ha individuato proprio questi indici di anomalia come parametro di valutazione della diligenza del cedente, andando oltre il mero adempimento formale del riscontro telematico e chiarendo che il livello di cautela richiesto va parametrato al concreto contesto dell’operazione.
Cosa rischia chi ci crede
Il fornitore che si accontenta del solo controllo informatico, ignorando segnali evidenti di rischio (ad esempio una società-cartiera priva di storia commerciale), può vedersi comunque recuperare l’IVA non applicata, con l’aggravante di una condotta ritenuta non sufficientemente diligente in sede di giudizio, il che rende più difficile ottenere una pronuncia favorevole anche su altri profili della controversia.
Vale la pena sottolineare che questo orientamento più severo non trasforma il fornitore in un investigatore antifrode: la giurisprudenza richiede misure “ragionevoli”, non un controllo capillare su ogni cliente. Il punto di equilibrio sta nel calibrare l’intensità della verifica in base al concreto profilo di rischio dell’operazione: un cliente storico, con rapporti consolidati da anni, richiede un livello di attenzione diverso rispetto a un nuovo contatto commerciale che chiede subito forniture rilevanti in sospensione d’imposta.
Mito 3: “Se ho il plafond disponibile, posso importare senza IVA anche senza dichiarazione d’intento”
Il mito
Circola l’idea che, avendo lo status di esportatore abituale e un plafond capiente, sia sufficiente indicarlo genericamente in dogana per ottenere la sospensione dell’IVA all’importazione, senza ulteriori adempimenti formali specifici per questo canale.
Perché ci credono in tanti
Il concetto di plafond è effettivamente unico, sia per gli acquisti interni sia per le importazioni: chi ha maturato lo status di esportatore abituale può utilizzare lo stesso ammontare complessivo per entrambe le tipologie di operazioni, fino a concorrenza dell’importo disponibile nell’anno di riferimento. Questa unitarietà sostanziale viene talvolta scambiata per assenza di adempimenti procedurali specifici lato dogana, complice il fatto che l’operatore non deve più presentare la copia cartacea della dichiarazione in dogana.
La realtà
Anche per le importazioni la dichiarazione d’intento deve essere trasmessa preventivamente all’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la relativa banca dati. L’importatore deve indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione direttamente nella dichiarazione doganale, così come avviene lato fornitore nazionale per gli acquisti interni. Solo grazie a questo incrocio informatico tra le due banche dati l’operatore è dispensato dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione in dogana, ma l’obbligo di trasmissione preventiva e di corretta indicazione degli estremi resta pienamente in vigore, e la dichiarazione può riguardare anche una serie di operazioni di importazione fino a concorrenza di un determinato ammontare nel corso dell’anno.
La prova
La normativa attribuisce all’Agenzia delle Entrate il compito di mettere a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento proprio per consentire controlli più efficaci sulle importazioni in sospensione d’imposta, confermando che il collegamento telematico, e non la semplice disponibilità di plafond, è il presupposto della non imponibilità. La prassi amministrativa ha inoltre chiarito, con proprie risoluzioni, che una singola dichiarazione d’intento può coprire più operazioni di importazione nel medesimo anno solare.
Cosa rischia chi ci crede
L’importatore che dichiara la sospensione d’imposta senza avere trasmesso correttamente (o senza avere indicato) gli estremi della dichiarazione d’intento si espone a un accertamento con recupero dell’IVA e applicazione delle sanzioni proprie dell’omessa o irregolare dichiarazione doganale, oltre al rischio di vedersi contestare, nei casi più gravi, un utilizzo del plafond privo di reale copertura.
È utile ricordare anche che il momento rilevante per l’utilizzo del plafond, sia per gli acquisti interni sia per le importazioni, non coincide necessariamente con quello della registrazione contabile della fattura o della bolletta doganale, ma con il momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole generali dell’IVA: un disallineamento tra i due momenti, se non gestito correttamente, può generare uno splafonamento non percepito fino al momento del controllo.
Mito 4: “Se il cliente si rivela una cartiera, la responsabilità è solo sua, io ho fatto tutto correttamente”
Il mito
Un’idea diffusa tra fornitori e importatori è che, quando emerge che la controparte non aveva davvero i requisiti di esportatore abituale (perché società di recente costituzione, priva di reale struttura, o del tutto fittizia), la responsabilità ricada esclusivamente su chi ha reso la dichiarazione falsa, restando l’operatore che ha applicato la sospensione d’imposta completamente estraneo alle conseguenze.
Perché ci credono in tanti
Sul piano della responsabilità dichiarativa è vero che la dichiarazione d’intento viene resa dall’esportatore abituale sotto la propria responsabilità: è lui ad attestare, sotto la propria firma, la sussistenza dei requisiti e ad assumersi ogni conseguenza in caso di falsità. Da questa corretta premessa molti fanno derivare, però, una conclusione troppo ampia: che nessun onere di verifica gravi mai sulla controparte, qualunque sia il contesto dell’operazione.
La realtà
La giurisprudenza distingue nettamente il caso del cedente che si limita al controllo telematico da quello del cedente che, in presenza di elementi di fatto evidenti (una società non iscritta alla Camera di Commercio, priva di storia commerciale, o comunque riconoscibile come cartiera), non effettua alcuna verifica ulteriore. In questi casi il venditore deve usare la massima diligenza per verificare la reale qualifica di esportatore abituale del cliente, e non può invocare la buona fede se non ha adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire la frode. La Cassazione ha inoltre precisato che non è consentito differenziare il grado di diligenza richiesto al venditore rispetto a quello richiesto all’acquirente in contesti di frode IVA: entrambi devono adottare ogni cautela necessaria per non incorrere nella compartecipazione a una frode.
La prova
La Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo del profitto derivante dall’utilizzo di dichiarazioni d’intento presumibilmente false emesse da una società di recente costituzione, priva anche della semplice iscrizione alla Camera di Commercio: una verifica elementare come la visura camerale avrebbe consentito di accertare l’anomalia prima dell’operazione. In un’ordinanza successiva, la Corte ha ribadito che il venditore che accetta una dichiarazione d’intento poi rivelatasi falsa, riferita a una società “cartiera”, non può invocare la buona fede se non ha adottato le cautele ragionevoli, ed è tenuto al versamento dell’imposta, con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione della diligenza in concreto adottata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si affida solo alla dichiarazione ricevuta, senza alcun controllo sostanziale quando gli indizi di anomalia sono evidenti, rischia il recupero integrale dell’IVA non applicata e, nei casi più gravi, il coinvolgimento in un procedimento penale per dichiarazione fraudolenta, con possibile sequestro preventivo del profitto in vista della successiva confisca.
In questi procedimenti, la posizione del fornitore o dell’importatore che dimostri di avere effettuato controlli concreti e documentati (visura camerale, verifica della coerenza dell’operazione, contratti scritti) è nettamente diversa da quella di chi non ha lasciato traccia di alcuna verifica: è proprio questa documentazione, spesso trascurata al momento dell’operazione, a fare la differenza anni dopo in sede di giudizio.
Mito 5: “L’omessa dichiarazione d’intento è una violazione solo formale, quindi conseguenze limitate”
Il mito
Una convinzione molto diffusa, anche tra alcuni professionisti, è che l’omesso invio della dichiarazione d’intento sia una violazione “meramente formale”, di quelle che non incidono sulla determinazione dell’imposta e che quindi comportano conseguenze modeste o nulle, specie se l’operazione era comunque genuina e l’imposta, alla fine, non risultava effettivamente dovuta.
Perché ci credono in tanti
La distinzione tra violazioni sostanziali, violazioni formali e violazioni meramente formali è un cardine del diritto sanzionatorio tributario, e in effetti esistono violazioni di questo tipo che non ostacolano i controlli e non danno luogo a sanzione. L’errore è applicare automaticamente questa categoria più favorevole anche all’omesso invio della dichiarazione d’intento, ragionando che l’operazione, in sé, resta comunque un’esportazione o un’operazione assimilata genuina, priva di intento fraudolento.
La realtà
La Cassazione ha chiarito, di recente, che l’obbligo di comunicazione della dichiarazione di intenti si collega direttamente all’esigenza di consentire un efficace controllo sull’applicazione della disciplina IVA, in particolare sul regime di riscossione dell’imposta relativa alle operazioni di cessione intraunionale o all’esportazione: la sua violazione, quindi, ostacola proprio i controlli amministrativi che la norma vuole garantire, e per questo va qualificata come violazione di natura sostanziale, non meramente formale, a prescindere dalla genuinità dell’operazione sottostante.
La prova
Con l’ordinanza n. 25146 del 13 settembre 2025, la Corte di cassazione ha accolto la tesi erariale secondo cui l’omesso invio della dichiarazione d’intento, entro i termini di legge, costituisce violazione sostanziale, respingendo l’impostazione opposta accolta in appello dal collegio di merito. La Corte ha comunque applicato, in forza del principio del favor rei, il regime sanzionatorio più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confida in una qualificazione come violazione “meramente formale” per giustificare l’assenza di sanzione si trova, in giudizio, davanti a un orientamento di legittimità che qualifica diversamente la condotta: la sanzione resta dovuta, e l’unico margine di difesa riguarda l’individuazione del regime sanzionatorio temporalmente più favorevole, non l’esclusione della sanzione in sé.
Questo non significa che ogni ritardo o imprecisione formale valga automaticamente come violazione sostanziale identica alle altre: la valutazione resta legata al caso concreto, e un ritardo di pochi giorni, sanato prima di qualunque utilizzo pratico della dichiarazione, può comunque incidere sulla misura della sanzione in concreto irrogabile, pur restando dovuta in linea di principio.
Mito 6: “La sanzione per l’omessa dichiarazione d’intento è sempre proporzionale all’IVA non applicata”
Il mito
Molti operatori, avendo sentito parlare di sanzioni calcolate in percentuale sull’imposta (dal 100% al 200%, oppure oggi al 70%), ritengono che questo criterio proporzionale si applichi in modo uniforme a ogni ipotesi di violazione connessa alla dichiarazione d’intento, comprese le omissioni meramente procedurali che non hanno dato luogo ad alcuna fattura irregolare.
Perché ci credono in tanti
È vero che, per il cedente che emette fatture in sospensione d’imposta senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, la sanzione è oggi pari al 70% dell’imposta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (era dal 100% al 200% in precedenza). Questo dato, corretto per quella specifica fattispecie, viene esteso per approssimazione anche ad altre ipotesi, come quella dell’esportatore abituale che ometta la sola trasmissione telematica della dichiarazione, senza che vi sia stata alcuna fattura irregolare da parte del fornitore.
La realtà
Per la fattispecie del solo omesso invio della dichiarazione di intenti da parte dell’esportatore abituale, in assenza di ulteriori elementi, la successione di norme nel tempo ha portato la Cassazione a individuare, in applicazione del favor rei, il regime sanzionatorio più favorevole: una sanzione in misura fissa, non proporzionale, compresa tra 250 e 2.000 euro, introdotta con il decreto legislativo n. 158 del 2015, restando escluse sia la disciplina del 2014 sia quella successiva introdotta nel 2019. Si tratta quindi di un impianto sanzionatorio diverso da quello, proporzionale, che colpisce il cedente che ha emesso fatture non imponibili senza verifica telematica, e la distinzione tra le due fattispecie è essenziale per impostare correttamente la difesa.
La prova
L’ordinanza n. 25146/2025 della Cassazione ha ricostruito puntualmente questa successione temporale di norme, richiamando anche i precedenti in tema di favor rei (Cassazione, sentenze nn. 23695/2022 e 19738/2021), per affermare che la sanzione fissa resta applicabile alla condotta dell’esportatore abituale che ha omesso l’invio nei termini, distinguendola dalla diversa fattispecie del cedente che ha fatturato senza riscontro.
Cosa rischia chi ci crede
Chi, per prudenza eccessiva, si predispone a pagare (o accetta) una sanzione proporzionale all’imposta per una violazione che riguarda il solo omesso invio della dichiarazione, senza verificare quale regime sanzionatorio sia in concreto applicabile ratione temporis, rischia di corrispondere somme molto superiori a quelle effettivamente dovute, senza far valere il principio del trattamento più favorevole.
La differenza pratica tra le due fattispecie può essere enorme: su un’operazione di importo consistente, una sanzione proporzionale del 70% dell’imposta può tradursi in decine di migliaia di euro, mentre la sanzione fissa applicabile al solo omesso invio da parte dell’esportatore abituale resta contenuta entro i 2.000 euro. Individuare correttamente quale delle due fattispecie sia effettivamente contestata nell’atto notificato è quindi il primo passo di qualunque strategia difensiva in questa materia.
Mito 7: “Se l’errore è stato causato dalla Dogana, l’importatore è comunque esente da sanzioni”
Il mito
Diffusa tra gli importatori è la convinzione che, quando un errore nella liquidazione dei diritti doganali (dazi, IVA) derivi da un errore attivo dell’ufficio doganale, o comunque da una prassi seguita per anni senza contestazioni, l’operatore sia automaticamente esonerato da ogni sanzione, potendo invocare la propria buona fede senza necessità di ulteriori prove.
Perché ci credono in tanti
L’esimente dell’errore attivo dell’autorità doganale esiste realmente nell’ordinamento europeo e nazionale, ed è pensata proprio per tutelare l’operatore che ha fatto affidamento su un comportamento dell’amministrazione. È naturale, quindi, che chi ha ricevuto per anni bollette doganali “convalidate” senza rilievi ritenga di poter invocare sempre questa tutela, senza rendersi conto della complessità probatoria che essa in realtà richiede.
La realtà
L’esimente richiede la prova congiunta di più requisiti: un errore effettivamente commesso dalle autorità competenti, un errore che non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore in buona fede, e l’osservanza da parte di quest’ultimo di tutte le disposizioni in vigore relative alla dichiarazione doganale. Si tratta di una prova particolarmente difficile da fornire, che la giurisprudenza definisce di fatto una probatio diabolica: non basta invocare genericamente la buona fede se manca la dimostrazione di una diligenza qualificata da parte dell’importatore, e se l’errore “attivo” dell’autorità non risulta comunque provato nei fatti concreti del caso specifico.
La prova
In una recente pronuncia relativa a bollette doganali riferite a merci importate con una certificazione di origine poi ritenuta non veritiera, la Cassazione ha negato l’esimente all’importatore, evidenziando che, difettando la prova di un errore attivo dell’autorità doganale e di una diligenza qualificata, non vi era spazio per valutare la buona fede, il cui rilievo presuppone comunque la dimostrazione degli altri requisiti richiesti dalla norma unionale.
Cosa rischia chi ci crede
L’importatore che si limita a invocare la propria buona fede, senza fornire prove puntuali su ciascuno dei requisiti richiesti dall’esimente, vede respinta la propria difesa e resta soggetto al recupero integrale dei diritti doganali e delle relative sanzioni, oltre al rischio di doversi confrontare con verifiche estese anche ad annualità precedenti.
Vale inoltre ricordare che l’onere della prova, in questi casi, grava su chi invoca l’esimente: non è l’amministrazione doganale a dover dimostrare l’assenza di un errore attivo, ma è l’importatore a dover fornire elementi concreti a sostegno della propria buona fede qualificata, il che rende essenziale predisporre la documentazione difensiva fin dalle prime fasi del rapporto commerciale con il fornitore estero, e non solo dopo la contestazione.
Mito 8: “Contro un atto della Dogana non c’è nulla da fare, bisogna solo pagare”
Il mito
Un’ultima convinzione, spesso alimentata dalla percezione di complessità della materia doganale rispetto al contenzioso tributario “ordinario”, è che un avviso di rettifica o un provvedimento di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Agenzia delle Dogane sia sostanzialmente inattaccabile, e che l’unica strada praticabile sia il pagamento immediato di quanto richiesto.
Perché ci credono in tanti
La materia doganale utilizza effettivamente terminologie e procedure proprie (accertamento, revisione, rettifica, dichiarazione integrativa) che la rendono più opaca rispetto al contenzioso IVA o imposte dirette, e la presenza di scadenze brevi e di un sistema informatico centralizzato (AIDA) alimenta la sensazione che vi sia poco margine di intervento per il contribuente, specie se privo di assistenza specialistica in materia doganale.
La realtà
Esistono più strumenti di tutela, ciascuno con termini precisi da rispettare. Contro l’avviso di rettifica dell’accertamento o contro il diniego, espresso o tacito, di un’istanza di revisione della dichiarazione doganale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, entro il termine perentorio di sessanta giorni; per gli atti della Dogana relativi ai diritti doganali, in alcuni casi il termine di impugnazione può essere più contenuto rispetto a quello ordinario previsto per gli atti dell’Agenzia delle Entrate. Il silenzio dell’amministrazione, decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di revisione senza risposta, si trasforma in un diniego tacito autonomamente impugnabile. Prima ancora di arrivare al giudizio, restano percorribili l’autotutela e l’istanza di revisione stessa, che consente di correggere errori, inesattezze od omissioni relativi agli elementi dell’accertamento doganale, oltre al ravvedimento operoso, oggi utilizzabile anche direttamente in sede di presentazione della dichiarazione doganale di rettifica.
La prova
La disciplina delle revisioni e rettifiche delle bollette doganali prevede espressamente che, in caso di silenzio-rigetto decorso il novantesimo giorno dalla presentazione dell’istanza, sia esperibile il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria Provinciale) secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992; la giurisprudenza di merito, negli anni, ha più volte annullato avvisi di rettifica dell’Agenzia delle Dogane quando i presupposti di fatto o di diritto non erano stati adeguatamente provati dall’ufficio, incluse ipotesi di mancato rispetto del contraddittorio preventivo in sede di accertamento del valore della merce importata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia a impugnare un atto doganale ritenendolo “definitivo” per definizione perde irrimediabilmente la possibilità di contestarlo, anche quando l’atto presenta vizi sostanziali di motivazione, di calcolo dei diritti o di violazione del contraddittorio preventivo che, se fatti valere nei termini, avrebbero potuto condurne all’annullamento totale o parziale, con conseguente pagamento di somme che avrebbero potuto essere ridotte o azzerate.
È bene tenere presente, infine, che la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’atto doganale: per ottenere una sospensione cautelare occorre presentare apposita istanza, motivata dal fumus di fondatezza del ricorso e dal pericolo di un danno grave e irreparabile, valutazione che va predisposta con cura sin dal primo momento della difesa.
Il mito alla prova dei numeri
Vediamo, con alcune simulazioni numeriche, cosa succede davvero a chi agisce sulla base delle convinzioni appena esaminate.
Simulazione 1 — Il fornitore che si ferma al riscontro telematico. Una società fornitrice riceve un ordine da un nuovo cliente, costituito quattro mesi prima, che dichiara di essere esportatore abituale con un plafond di 84.000 euro e trasmette regolarmente la dichiarazione d’intento, risultante presente nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate. Il fornitore emette fattura non imponibile per 76.500 euro senza ulteriori verifiche. In sede di controllo, emerge che la società cliente non aveva mai effettuato operazioni con l’estero nell’anno precedente (essendo di recente costituzione) e non poteva quindi avere legittimamente lo status di esportatore abituale: il codice attività, inoltre, risultava incoerente con l’operazione dichiarata. L’ufficio recupera l’IVA su 76.500 euro (pari a 16.830 euro al 22%), oltre interessi, ritenendo insufficiente il solo riscontro telematico a fronte di indici di anomalia riconoscibili sin dall’inizio del rapporto commerciale.
Simulazione 2 — L’omesso invio nei termini, senza frode. Un esportatore abituale, per un disguido interno, invia la dichiarazione d’intento con undici giorni di ritardo rispetto al termine previsto, ma prima che il fornitore emetta fattura. Convinto che si tratti di una violazione meramente formale priva di conseguenze, non si attiva ulteriormente. L’Agenzia delle Entrate contesta comunque la violazione dell’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ma applicando il regime sanzionatorio più favorevole vigente ratione temporis, ossia la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché una sanzione proporzionale sull’imposta: una differenza sostanziale rispetto a quanto molti temono, ma pur sempre una sanzione dovuta, che avrebbe potuto essere evitata con un controllo tempestivo dei termini di invio.
Simulazione 3 — L’importatore che invoca l’errore attivo. Un’azienda importa per due anni consecutivi elementi metallici dichiarando un’origine preferenziale sulla base di certificati poi rivelatisi non veritieri a seguito di verifiche internazionali. Convinta di poter invocare l’esimente dell’errore attivo della Dogana, che per anni non aveva sollevato rilievi, l’azienda non impugna tempestivamente né fornisce prova di una diligenza qualificata nella verifica dei certificati. In giudizio, la difesa basata sulla sola buona fede viene respinta: mancando la prova di un errore effettivamente commesso dall’autorità doganale e di un comportamento diligente da parte dell’importatore, l’esimente non trova applicazione e i maggiori diritti doganali, con sanzioni, restano interamente dovuti, senza possibilità di invocare la semplice prassi pregressa come scudo automatico.
Simulazione 4 — L’atto ritenuto “definitivo” e non impugnato. Una società riceve un avviso di rettifica dell’Agenzia delle Dogane per 42.300 euro relativo a un’importazione con dichiarazione d’intento contestata come irregolare negli estremi indicati. Convinta che non vi sia alcun margine di difesa contro un atto doganale, l’azienda lascia decorrere il termine di impugnazione senza proporre ricorso né presentare istanza di autotutela, pur avendo elementi documentali che avrebbero potuto dimostrare la corretta indicazione del protocollo. Decorso il termine perentorio, l’atto diventa definitivo e la pretesa, che in giudizio avrebbe forse potuto essere ridimensionata o annullata, resta interamente dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi.
Il fondo di verità
Ogni mito esaminato nasce da un frammento realmente vero, che il passaparola ha isolato dal proprio contesto normativo.
È vero che la disciplina della dichiarazione d’intento è stata progressivamente semplificata sul piano degli adempimenti materiali: non serve più numerare registri cartacei né consegnare fisicamente documenti al fornitore, né riepilogare le dichiarazioni ricevute nella dichiarazione IVA annuale. Ma questa semplificazione ha spostato l’onere, non lo ha eliminato: oggi il controllo si fa online, non su carta, e resta comunque obbligatorio, pena l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso riscontro.
È vero che il riscontro telematico è, nella maggioranza dei casi, sufficiente a esonerare il cedente da responsabilità: la giurisprudenza più severa riguarda specificamente i casi in cui emergono segnali oggettivi di frode, non l’ordinaria operatività commerciale priva di anomalie riconoscibili. La distinzione tra ordinaria operatività e contesto sospetto è quindi il vero crinale su cui si gioca la responsabilità del fornitore.
È vero che esistono violazioni realmente formali nel sistema sanzionatorio tributario, che non comportano conseguenze rilevanti: il punto è che l’omesso invio della dichiarazione d’intento non rientra in questa categoria, proprio perché incide sulla possibilità dei controlli sull’applicazione della disciplina IVA relativa alle esportazioni e alle cessioni intracomunitarie.
È vero che la sanzione per l’irregolare emissione di fatture non imponibili può essere calcolata in percentuale sull’imposta: ma questo vale per una fattispecie specifica (il cedente che non ha verificato il riscontro telematico prima di fatturare), non per ogni possibile violazione connessa alla materia, e la corretta individuazione della fattispecie applicabile può fare una differenza sostanziale sull’importo dovuto.
È vero, infine, che l’esimente dell’errore attivo della Dogana esiste ed è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza: il problema non è la sua esistenza, ma la difficoltà pratica di provarne tutti i requisiti, che richiede una costruzione difensiva puntuale sin dalle prime fasi del contenzioso, con una raccolta documentale che spesso va predisposta ben prima della notifica dell’atto.
Mito vs realtà in tabella
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Basta consegnare la lettera d’intento cartacea al fornitore | Serve la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e il riscontro del relativo protocollo da parte del cedente |
| Il riscontro telematico mette sempre al riparo da ogni responsabilità | In presenza di indici di anomalia, il fornitore deve adottare misure di verifica ulteriori e ragionevoli |
| Il plafond disponibile basta per importare senza IVA, senza altri adempimenti | Anche in dogana serve la dichiarazione d’intento trasmessa e gli estremi del protocollo indicati nella dichiarazione doganale |
| Se il cliente è una cartiera, la responsabilità è solo sua | Il fornitore/importatore deve verificare con diligenza qualificata se emergono segnali oggettivi di rischio |
| L’omessa dichiarazione d’intento è violazione meramente formale | È violazione sostanziale, perché ostacola i controlli sull’applicazione della disciplina IVA |
| La sanzione è sempre proporzionale all’imposta non applicata | Per il solo omesso invio da parte dell’esportatore abituale si applica, per favor rei, una sanzione fissa (250-2.000 euro) |
| L’errore della Dogana esonera sempre da sanzioni | Serve la prova congiunta di errore attivo, non riconoscibilità e diligenza dell’importatore: una prova spesso molto difficile |
| Contro un atto della Dogana non c’è nulla da fare | Sono disponibili istanza di revisione, autotutela e ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro termini precisi |
Le domande di verifica
È vero che basta ricevere la ricevuta di presentazione della dichiarazione d’intento per essere sempre al sicuro? Dipende. Se non emergono segnali di anomalia nella controparte, il riscontro telematico corretto è generalmente sufficiente. Se invece la situazione presenta indici di rischio riconoscibili, occorrono verifiche ulteriori e documentate.
È vero che l’esportatore abituale è l’unico responsabile in caso di dichiarazione falsa? No, non sempre. La responsabilità dichiarativa è sua, ma il fornitore o l’importatore che non abbiano effettuato le verifiche ragionevoli richieste dalla giurisprudenza possono essere chiamati a rispondere del mancato versamento dell’imposta.
È vero che con la riforma doganale del 2024 sono cambiate anche le regole sulla dichiarazione d’intento in dogana? In parte. La riforma ha inciso soprattutto sulle fattispecie di contrabbando per omessa o infedele dichiarazione doganale in generale; il meccanismo di verifica telematica della dichiarazione d’intento resta quello introdotto dalle norme precedenti, salve le modifiche sul regime sanzionatorio applicabile nel tempo.
È vero che conviene sempre pagare subito una sanzione contestata dalla Dogana per evitare aggravi? Dipende. Il ravvedimento operoso, oggi utilizzabile anche direttamente in sede di presentazione della dichiarazione doganale di rettifica o regolarizzazione, può ridurre la sanzione, ma prima è sempre opportuno verificare se l’atto presenti vizi che ne giustifichino l’impugnazione integrale.
È vero che il termine per impugnare un atto della Dogana è sempre di sessanta giorni come per gli altri atti tributari? Dipende. Per alcuni atti relativi ai diritti doganali il termine può essere più breve rispetto a quello ordinario previsto per gli atti dell’Agenzia delle Entrate: è sempre necessario verificare le indicazioni contenute nell’atto specifico notificato.
È vero che una società costituita da pochi mesi non può mai avere un plafond IVA come esportatore abituale? Sì, generalmente vero. Lo status di esportatore abituale presuppone operazioni con l’estero registrate nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) per un importo superiore al 10% del volume d’affari: una società di recente costituzione, salvo casi particolari legati al metodo del plafond fisso, difficilmente può già disporne, ed è proprio questo uno degli indici di anomalia più rilevanti considerati dalla giurisprudenza.
È vero che il ravvedimento operoso in dogana permette sempre di evitare il contenzioso? Dipende. Dal 1° gennaio 2026 è possibile regolarizzare direttamente in sede di presentazione della dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione a posteriori, liquidando contestualmente tributo, interessi e sanzione ridotta, anche in più soluzioni non contestuali. Resta però necessario verificare, prima di regolarizzare, se non convenga invece contestare l’atto quando ne ricorrano i presupposti, perché il ravvedimento presuppone l’accettazione della pretesa e non consente più, una volta perfezionato, di tornare sulla questione in giudizio.
È vero che la responsabilità penale per dichiarazione fraudolenta scatta automaticamente in presenza di una dichiarazione d’intento falsa? No, non automaticamente. Occorre la prova dell’elemento soggettivo doloso in capo a chi ha reso o utilizzato la dichiarazione, oltre al superamento delle soglie di rilevanza penale previste dalla disciplina dei reati tributari: un errore, per quanto grave, non equivale automaticamente a una condotta penalmente rilevante, ma la distinzione va sempre verificata caso per caso con l’assistenza di un difensore.
Le sentenze che smontano i miti
Cassazione, ordinanza n. 25146 del 13 settembre 2025. Ha stabilito che l’omesso invio, nei termini di legge, della dichiarazione d’intento costituisce violazione di natura sostanziale e non meramente formale, in quanto ostacola i controlli sull’applicazione della disciplina IVA; ha applicato, per favor rei, il regime sanzionatorio fisso più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo. Rilevanza: smentisce il Mito 5 e delimita il Mito 6.
Cassazione, sentenze nn. 23695/2022 e 19738/2021. Hanno affermato il principio del favor rei nella successione di norme sanzionatorie in materia di dichiarazioni d’intento, richiamato poi dall’ordinanza del 2025 come precedente consolidato. Rilevanza: fondamento del Mito 6.
Cassazione, ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025 e 12463/2025. Hanno chiarito che il cedente deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare, anche inconsapevolmente, a una frode basata su un plafond falso, individuando specifici indici di anomalia rilevanti ai fini della diligenza richiesta, quali la neocostituzione della società cliente o l’incoerenza del codice attività. Rilevanza: fondamento dei Miti 2 e 4.
Cassazione, ordinanza n. 33489 del 2024. Ha stabilito che il venditore che accetta una dichiarazione d’intento poi rivelatasi falsa, riferita a una società “cartiera”, non può invocare la buona fede se non ha adottato le misure ragionevoli per prevenire la frode, ed è tenuto al versamento dell’imposta, precisando che il grado di diligenza richiesto non va differenziato tra venditore e acquirente. Rilevanza: smentisce direttamente il Mito 4.
Cassazione, sentenza n. 1358 del 2022. Ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo, in funzione della confisca, del profitto derivante dall’utilizzo di dichiarazioni d’intento presumibilmente false rilasciate da una società di recente costituzione, priva persino dell’iscrizione alla Camera di Commercio, sottolineando l’obbligo di una verifica minima come la visura camerale. Rilevanza: fondamento del Mito 4.
Cassazione, sentenza n. 25485 del 10 ottobre 2019. Ha chiarito che, ai fini del rispetto del plafond annuale, rileva l’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria e non quello del documento di rettifica successivo, anche quando intervenga una nuova dichiarazione d’intento. Rilevanza: delimita correttamente la portata del Mito 3 sulla gestione temporale del plafond.
Cassazione, pronunce nn. 12774/2011 e 1132/2019. Hanno definito le condizioni poste a cautela dell’Erario per l’utilizzo del regime di sospensione d’imposta, incluso l’obbligo per l’esportatore abituale di manifestare chiaramente l’intenzione di avvalersene, assumendone ogni responsabilità in caso di dichiarazione non veritiera. Rilevanza: fondamento generale dei Miti 1 e 3.
Cassazione, sentenza n. 5778 del 4 marzo 2024. Ha esaminato le condizioni alle quali l’esportatore abituale, a seguito di splafonamento, può detrarre l’IVA relativa agli acquisti eccedenti il plafond disponibile. Rilevanza: completa il quadro sulle conseguenze pratiche di una gestione non corretta del plafond, richiamato nel Mito 3.
Cassazione, pronuncia in tema di errore attivo doganale su bollette doganali per elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Ha negato l’esimente dell’errore attivo all’importatore, in assenza di prova di un errore effettivamente commesso dall’autorità doganale e di una diligenza qualificata da parte del contribuente, richiamando la giurisprudenza euro-unitaria sulla probatio diabolica gravante su chi invoca l’esimente. Rilevanza: smentisce il Mito 7.
Riforma doganale (decreto attuativo del Codice doganale dell’Unione) e Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 14/2025. Hanno ridefinito le fattispecie di contrabbando per omessa dichiarazione e per dichiarazione infedele, chiarendo l’applicazione del principio del favor rei alle nuove cause di non punibilità anche per fatti antecedenti alla riforma. Rilevanza: contestualizza il quadro sanzionatorio doganale generale entro cui si inserisce la disciplina della dichiarazione d’intento e rileva anche ai fini del Mito 8.
Cassazione, sentenza n. 1274 del 2025. Ha affermato l’inapplicabilità del principio del favor rei con riferimento alla decorrenza delle nuove soglie sanzionatorie introdotte per le violazioni relative al plafond IVA, precisando i confini temporali di applicazione delle diverse discipline succedutesi. Rilevanza: completa il quadro sul Mito 6, chiarendo che il favor rei non opera in modo automatico e generalizzato per ogni tipo di modifica normativa, ma va verificato caso per caso.
Cassazione civile, sez. V, 7 giugno 2023, n. 16134. Pur riguardando un diverso profilo del valore in dogana (l’inclusione dei diritti di licenza nel valore delle merci importate), conferma l’approccio della giurisprudenza di legittimità nel valutare rigorosamente gli elementi di fatto posti a fondamento degli atti di rettifica dell’Agenzia delle Dogane, con onere motivazionale pieno a carico dell’ufficio. Rilevanza: rafforza il Mito 8 sulla concreta sindacabilità degli atti doganali in sede di ricorso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando arriva un atto della Dogana o dell’Agenzia delle Entrate relativo a una dichiarazione d’intento omessa, irregolare o ritenuta falsa, non basta rispondere punto per punto alle contestazioni: serve ricostruire l’intera operazione, dalla qualifica di esportatore abituale della controparte fino alla tracciabilità dei pagamenti, per individuare dove effettivamente si colloca la responsabilità e quali strumenti di tutela sono ancora percorribili. Ecco, nel concreto, cosa facciamo:
- Analizziamo l’atto notificato (avviso di rettifica, provvedimento di irrogazione delle sanzioni, diniego di revisione), verificandone la motivazione, la corretta indicazione dei presupposti di fatto e di diritto e il rispetto del contraddittorio preventivo previsto dalla disciplina doganale, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea.
- Ricostruiamo la successione delle norme sanzionatorie applicabili al periodo dei fatti contestati, individuando con precisione quale regime, tra quelli succedutisi nel tempo, risulti in concreto più favorevole in base al principio del favor rei riconosciuto dalla Cassazione.
- Verifichiamo la qualificazione della violazione contestata (sostanziale, formale o meramente formale), per contestare eventuali sanzioni sproporzionate rispetto alla reale natura della condotta accertata e per distinguere correttamente la fattispecie del cedente da quella dell’esportatore abituale.
- Controlliamo la tempestività e la regolarità della dichiarazione d’intento, ricostruendo protocolli di trasmissione, riscontri telematici effettuati e relativa tempistica documentale, anche recuperando la documentazione presso i canali telematici utilizzati all’epoca dei fatti.
- Accertiamo la sussistenza degli indici di anomalia eventualmente richiamati dall’ufficio per contestare l’insufficienza del riscontro telematico, valutando se la diligenza richiesta dalla giurisprudenza risulti effettivamente esigibile nel caso concreto, tenuto conto della storia commerciale del rapporto con la controparte.
- Verifichiamo i requisiti dell’esimente dell’errore attivo doganale, quando rilevante, costruendo la prova documentale necessaria a sostenerne l’applicazione davanti al giudice tributario, incluse le comunicazioni intercorse con l’ufficio doganale nel corso degli anni.
- Predisponiamo l’istanza di revisione o di autotutela, quando percorribile, prima di instaurare il contenzioso, per tentare la correzione dell’atto senza necessità di giudizio, valutando parallelamente l’opportunità del ravvedimento operoso quando risulti effettivamente conveniente.
- Impostiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria nel rispetto dei termini specifici previsti per gli atti doganali, distinti da quelli ordinari relativi agli atti dell’Agenzia delle Entrate, curando anche l’eventuale istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
- Coordiniamo la difesa con i profili bancari e finanziari dell’operazione, quando il recupero dell’imposta si intreccia con contestazioni relative a pagamenti, plafond o rapporti con fornitori esteri, ricostruendo i flussi finanziari a supporto della genuinità dell’operazione.
- Costruiamo la strategia con continuità dal primo grado fino all’eventuale ricorso per Cassazione, mantenendo la medesima linea difensiva in ogni fase del giudizio, senza soluzione di continuità tra i vari gradi e senza dover ricostruire da capo la difesa a ogni passaggio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In materia di dichiarazioni d’intento e contenzioso doganale, pesa in particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, perché la difesa richiede quasi sempre di incrociare la lettura della norma fiscale con la ricostruzione finanziaria e documentale dell’operazione contestata, oltre alla continuità della strategia difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, garantita dal medesimo difensore cassazionista dal primo atto fino all’eventuale ricorso in Cassazione. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di affrontare in parallelo il profilo giuridico e quello contabile-fiscale di ogni contestazione, dalla ricostruzione del plafond alla verifica dei protocolli telematici.
Chiusura
La materia delle dichiarazioni d’intento e degli atti doganali è tra quelle in cui la differenza tra “quello che si dice in giro” e “quello che dice davvero la norma” pesa di più sul portafoglio: una sanzione fissa scambiata per una proporzionale, un’esimente invocata senza le prove necessarie, un termine di impugnazione lasciato scadere perché si credeva che “tanto non ci sia nulla da fare”. L’informazione corretta è la prima difesa, ma va sempre verificata caso per caso, perché la giurisprudenza su questi temi si è mossa molto negli ultimi anni e continua a farlo.
Proprio perché la materia intreccia normativa fiscale, disciplina doganale europea e verifiche di natura bancaria e documentale, lo Studio Monardo affronta questi casi con il supporto di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario e con la continuità difensiva di un cassazionista che segue la strategia dal primo grado fino, se necessario, all’ultimo.
Che si tratti di una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate sul mancato riscontro telematico, di un avviso di rettifica dell’Agenzia delle Dogane su un’importazione, o di un procedimento che intreccia entrambi i profili, l’approccio corretto è sempre lo stesso: verificare punto per punto quale sia la reale disciplina applicabile al caso specifico, senza dare per scontato né che tutto sia perduto, né che una convinzione diffusa basti a mettere al riparo da conseguenze.
📩 Non lasciare che i termini di impugnazione scadano: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.
