Introduzione
Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido con cui il creditore (banca, fornitore, amministrazione pubblica o privato) può chiedere al giudice un titolo esecutivo provvisorio per ottenere il pagamento di una somma, la consegna di beni fungibili o di una cosa determinata. Rispetto ad altre azioni giudiziarie, la procedura monitoria è celerissima: il giudice decide a porte chiuse e, se ricorrono i requisiti, emette un provvedimento che può immediatamente sfociare in pignoramenti e ipoteche. Per questo motivo occorre comprendere:
- Quali sono i rischi per il debitore quando riceve un decreto ingiuntivo?
- Quali difese offre l’ordinamento per opporsi e sospendere l’esecuzione?
- Quali soluzioni alternative (rottamazione, concordato minore, ristrutturazione del consumatore, esdebitazione) possono evitare il fallimento e consentire di rientrare dalla posizione debitoria?
Perché leggere questa guida
La procedura monitoria è stata profondamente modificata dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e dai correttivi del 2024. Oggi è sufficiente presentare fatture elettroniche o estratti conto digitali come prova del credito , e l’opposizione deve essere proposta tramite il nuovo atto introduttivo con deposito telematico . Chi non si attiva in tempo rischia di vedere il decreto dichiarato esecutivo, con la conseguente possibilità per il creditore di procedere a pignoramento, ipoteca o fermo amministrativo.
Per i debitori che non possono pagare, il legislatore ha introdotto strumenti come la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, che permettono di proporre un piano ai creditori con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi (OCC). Inoltre, la rottamazione-quater e le definizioni agevolate offrono forme di sconto e dilazione per chi ha debiti fiscali.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati civilisti, tributaristi e commercialisti esperti a livello nazionale. È professionista fiduciario di un OCC, Esperto negoziatore della crisi d’impresa (d.l. 118/2021) e vanta una significativa esperienza nel diritto bancario e nel contenzioso tributario. Lo studio Monardo esamina ogni posizione debitoria, valuta la legittimità dell’ingiunzione, predispone opposizioni, richiede la sospensione dell’esecuzione e negozia piani di rientro o accordi stragiudiziali con banche e amministrazioni.
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o temi azioni esecutive:
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1. Quadro normativo: cos’è il decreto ingiuntivo e quando viene emesso
1.1 La disciplina del codice di procedura civile
Il decreto ingiuntivo è previsto dagli articoli 633–656 c.p.c.. Gli elementi essenziali sono:
| Norma | Contenuto essenziale |
|---|---|
| Art. 633 c.p.c. – condizioni per l’ingiunzione | Il giudice può emettere decreto ingiuntivo a favore del creditore che vanti crediti liquidi ed esigibili in denaro, beni fungibili o cose determinate, purché il diritto sia comprovato da prova scritta (contratti, estratti autentici dei libri contabili, e – dopo il correttivo 2024 – fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio) . Può essere chiesto anche per onorari di professionisti e per spese condominiali. |
| Art. 634 c.p.c. – prove ammesse | Con la riforma Cartabia e i correttivi, sono state equiparate alle scritture contabili digitali e fatture elettroniche come prova valida . |
| Art. 641 c.p.c. – decreto ingiuntivo | Se il giudice ritiene fondato il ricorso, emette entro 30 giorni un decreto che ordina al debitore di pagare o consegnare entro un termine compreso tra 10 e 60 giorni, solitamente 40 giorni, avvisando che può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà all’esecuzione . |
| Art. 645 c.p.c. – opposizione | L’opposizione si propone davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto. Con il correttivo 2024 l’opposizione si presenta con atto introduttivo depositato nel fascicolo telematico anziché mediante citazione e l’udienza deve essere fissata entro 30 giorni . |
| Art. 647 c.p.c. – esecutorietà | Se il debitore non propone opposizione entro il termine, o non si presenta, il giudice dichiara il decreto esecutivo; da quel momento non è più consentito proporre opposizione, salvo le eccezioni dell’art. 650 . |
| Art. 648 c.p.c. – provvisoria esecuzione | In pendenza di opposizione, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, anche prima della prima udienza se il creditore ne dà giustificazione d’urgenza . È obbligatoria per le somme non contestate e può essere subordinata alla prestazione di una garanzia . |
| Art. 649 c.p.c. – sospensione dell’esecuzione | Su istanza del debitore, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria se ricorrono gravi motivi , ad esempio quando l’opposizione appare fondata o la pretesa è contestata. |
| Art. 650 c.p.c. – opposizione tardiva | È ammessa solo se la notificazione è stata irregolare o se il debitore prova di non aver potuto conoscere tempestivamente il decreto per causa di forza maggiore; non può essere proposta trascorsi 10 giorni dall’inizio dell’esecuzione . |
1.2 Le ultime novità introdotte nel 2024–2025
La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il correttivo 2024 (d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) hanno modernizzato la procedura monitoria.
- Digitalizzazione della prova: le fatture elettroniche e i file generati dal sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate sono stati equiparati alla prova scritta. Il correttivo ha chiarito che l’assenza di timbri sulle scritture contabili digitali non pregiudica l’ammissibilità .
- Domicilio digitale del debitore: l’art. 638 c.p.c. prevede che il debitore possa indicare un domicilio digitale per la notifica del decreto .
- Opposizione telematica: l’atto di opposizione si deposita nel fascicolo telematico e l’ufficiale giudiziario ne cura l’inserimento . Ciò richiede un’attenta gestione delle scadenze per evitare decadenze.
- Provvisoria esecuzione anticipata: il correttivo ha permesso al creditore di ottenere la provvisoria esecuzione anche prima della prima udienza se sussistono esigenze urgenti .
- Mediazione obbligatoria: secondo le Sezioni Unite della Cassazione, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria (ad esempio contratti bancari, assicurativi, condominiali), una volta emessa la decisione sulla provvisoria esecuzione spetta al creditore opposto attivare la mediazione . In caso di inadempimento, il decreto viene revocato per improcedibilità.
1.3 Le ingiunzioni fiscali e amministrative
Oltre ai decreti ingiuntivi civili, esistono ingiunzioni fiscali disciplinate dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Si tratta di un procedimento amministrativo con cui comuni, province e concessionari incaricati riscuotono entrate patrimoniali (es. tassa rifiuti, canoni idrici) in via coattiva. L’ingiunzione fiscale è sia titolo esecutivo sia atto di precetto: consente all’amministrazione di procedere direttamente al pignoramento senza passare dal giudice. Il creditore pubblico gode di un rito privilegiato che mira a garantire la rapidità della riscossione.
La Cassazione ha precisato che:
- Il concessionario iscritto negli albi (art. 53 d.lgs. 446/1997) può emettere ingiunzione fiscale per il recupero del corrispettivo di forniture idriche, in forza dell’art. 4 comma 2-sexies d.l. 209/2002 e art. 17 d.lgs. 46/1999 .
- L’ingiunzione fiscale può riguardare anche entrate di diritto privato dell’ente pubblico se il credito è certo, liquido ed esigibile e deriva da un atto amministrativo che determina la tariffa .
Questi atti sono impugnabili davanti al giudice ordinario (per diritti privati) o al giudice tributario (per tributi) entro 30 giorni dalla notifica.
2. Cosa succede dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo?
2.1 Notifica e termini per reagire
Una volta depositato, il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore tramite ufficiale giudiziario o PEC. Il provvedimento contiene l’ordine di pagare entro un termine che può variare da 10 a 60 giorni (solitamente 40) e l’avvertimento che entro lo stesso termine è possibile proporre opposizione . Decorso il termine senza opposizione, il decreto acquista efficacia di titolo esecutivo e il creditore può procedere a pignoramento .
Calendario essenziale
| Fase | Scadenza |
|---|---|
| Notifica del decreto | Punto di partenza dei termini. |
| Opposizione (art. 645 c.p.c.) | Entro 40 giorni dalla notifica (10–60 giorni a seconda del decreto). Deve essere depositata telematicamente e notificata al creditore. |
| Richiesta di sospensione (art. 649 c.p.c.) | Può essere presentata con l’atto di opposizione; il giudice decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria quando ricorrono gravi motivi . |
| Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) | Solo se la notifica è nulla o vi è stato impedimento per forza maggiore; 10 giorni dal primo atto esecutivo . |
| Mediazione obbligatoria | Se la materia rientra in quelle previste dall’art. 5 d.lgs. 28/2010, la mediazione va avviata dal creditore una volta decisa l’esecuzione provvisoria . |
2.2 Effetti immediati dell’ingiunzione e rischi per il debitore
- Costo del procedimento: il decreto ingiuntivo impone al debitore la condanna alle spese di procedimento (onorario di avvocato, contributo unificato), che diventano credito privilegiato in sede esecutiva.
- Iscrizione a ruolo e interessi: la somma ingiunta produce interessi moratori dalla data indicata nel titolo fino al saldo, aumentando l’esposizione.
- Pignoramento e ipoteca: se il debitore non paga e non propone opposizione, il creditore può procedere a pignorare i conti correnti, lo stipendio o i beni immobili, iscrivere ipoteca giudiziale o fermo sui veicoli. Nel caso di ingiunzioni fiscali, la riscossione può essere delegata a concessionari che procedono con il pignoramento presso terzi senza ulteriori avvisi.
- Segnalazione alle centrali rischi: le banche segnalano l’inadempimento alle centrali rischi (CRIF, Centrale Rischi Banca d’Italia), rendendo più difficile l’accesso al credito.
- Risvolti penali: se il debito deriva da assegni protestati, cambiali o obbligazioni bancarie, l’inadempimento può comportare reati (es. emissione di assegni a vuoto).
2.3 Come leggere un decreto ingiuntivo
Ogni decreto contiene:
- L’indicazione del giudice e delle parti.
- La descrizione del credito: origine, importo, interessi e spese.
- La motivazione sull’esistenza della prova scritta e la liquidità del credito.
- L’ordine di pagamento con il termine per adempiere.
- L’avvertimento sulla possibilità di opposizione e sulle conseguenze della mancata impugnazione.
È fondamentale verificare:
- La regolare notifica (domicilio corretto, rispetto dei termini);
- La competenza territoriale del giudice (deve essere quella del luogo di pagamento o del domicilio del debitore);
- L’esistenza di clausole vessatorie o condizioni generali di contratto potenzialmente abusive (ad esempio in contratti bancari o assicurativi);
- La presenza di derivati o tassi usurari, che potrebbero far dichiarare nullo il credito.
3. Difese e strategie legali del debitore
3.1 L’opposizione a decreto ingiuntivo
L’opposizione è l’unico rimedio che consente al debitore di trasformare il procedimento monitorio in processo a cognizione piena. Con la riforma, l’opposizione si propone con atto di citazione in opposizione (ora atto introduttivo) da notificare al creditore e depositare telematicamente . L’atto deve contenere:
- Le eccezioni nel merito (per esempio l’inesistenza del credito, l’erronea quantificazione, la prescrizione, la nullità del contratto);
- Le eccezioni processuali (incompetenza, vizi di notifica, carenza di prova scritta);
- L’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria;
- La richiesta di mediazione se obbligatoria.
3.2 Sospensione dell’esecuzione provvisoria
Se il decreto è già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, è possibile chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. Deve essere motivata la probabile fondatezza dell’opposizione (fumus boni iuris) e il periculum in mora (rischio di pregiudizio grave). Ad esempio, il Tribunale di Pescara nel 2025 ha sospeso l’esecuzione perché i motivi di opposizione richiedevano un approfondito esame e il capitale sociale dell’opposta non garantiva la restituzione.
3.3 Eccezioni più frequenti
- Vizi di forma: mancanza di procura, omessa indicazione della prova scritta, notifica irregolare o tardiva. È sufficiente un difetto formale per ottenere la revoca del decreto.
- Prescrizione e decadenza: molti crediti (es. servizi telefonici, forniture) si prescrivono in 5 anni; interessi e spese possono essere prescritti separatamente.
- Nullità contrattuali: tassi usurari, anatocismo, clausole vessatorie, difetto di causa.
- Sospensione obbligatoria dei termini: in caso di sovraindebitamento, l’omologa di un piano comporta il blocco delle procedure esecutive.
3.4 Mediazione e negoziazione assistita
La mediazione civile è obbligatoria per una serie di materie (contratti bancari, assicurativi, condominio, locazione, affitto d’azienda, responsabilità sanitaria). Dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, secondo le Sezioni Unite è il creditore opposto che deve avviare la procedura . Se non lo fa, il giudice dichiara l’improcedibilità e revoca il decreto. In alternativa, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita (accordo tra avvocati) per definire il debito con rateizzazione e rinuncia agli interessi.
3.5 I costi dell’opposizione
Opporsi a un decreto ingiuntivo comporta il versamento del contributo unificato (calcolato in base al valore della causa) e le spese legali. Tuttavia, se l’opposizione è accolta, il giudice condanna il creditore al rimborso. Esistono strumenti di gratuito patrocinio per i soggetti con redditi inferiori ai limiti di legge.
4. Strumenti alternativi alla procedura esecutiva
Quando il debitore è effettivamente in difficoltà e il debito è incontestabile, l’opposizione potrebbe servire solo a guadagnare tempo. In tal caso conviene valutare procedure di composizione della crisi.
4.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Prevista dagli artt. 67–73 del Codice della crisi. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei debiti. L’istanza va depositata presso il tribunale competente e deve contenere:
- L’elenco dei creditori e dei debiti;
- L’inventario dei beni e una relazione sulle ultime operazioni rilevanti;
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- L’indicazione delle risorse necessarie al mantenimento della famiglia .
La proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati (ipotecari) purché sia assicurata una somma almeno pari al valore del bene . L’omologazione da parte del giudice rende il piano vincolante per tutti i creditori. Se approvato, la ristrutturazione sospende le azioni esecutive in corso.
Condizioni ostative
Il consumatore non può accedere se:
- È già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- Ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ;
- Ha già utilizzato gli effetti esdebitatori connessi a una procedura da sovraindebitamento nei due anni precedenti .
Se i creditori (banche) hanno contribuito negligentemente a creare l’indebitamento (per esempio concedendo prestiti senza valutare la capacità di rimborso), non possono contestare la convenienza del piano .
4.2 Concordato minore
Destinato agli imprenditori minori, professionisti e imprese agricole non soggetti a liquidazione giudiziale. L’art. 74 c.c.i.i. consente di proporre ai creditori un concordato minore che mira a proseguire l’attività. La proposta:
- Può essere presentata solo se consente la continuazione dell’attività o se vi è apporto di risorse esterne che aumentino l’attivo ;
- Prevede il soddisfacimento dei crediti anche parziale e la suddivisione in classi secondo criteri indicati ;
- Deve indicare specificamente tempi e modalità per superare la crisi e assicurare il rispetto della par condicio tra creditori .
La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori garantiti da terzi. L’apporto di risorse esterne (un socio o un terzo che immette capitali) è condizione imprescindibile quando il piano è liquidatorio. Una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori e sospende le azioni esecutive.
4.3 Liquidazione controllata ed esdebitazione
Se il debitore non può proporre un piano sostenibile, può chiedere la liquidazione controllata e, successivamente, l’esdebitazione. La liquidazione comporta la vendita dei beni sotto la direzione del tribunale; al termine, il debitore può ottenere la cancellazione dei debiti residui.
- L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti non soddisfatti e determina l’inesigibilità dei crediti rimasti dopo la procedura . Possono accedervi tutti i debitori, inclusi i soci illimitatamente responsabili .
- Il debitore ha diritto all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura della liquidazione o al momento della chiusura se precedente . Il tribunale può concederla d’ufficio contestualmente al decreto di chiusura .
- I debitori “incapienti” (privi di beni o redditi sufficienti) possono accedere alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 c.c.i.i. Una persona fisica meritevole, incapace di offrire alcuna utilità ai creditori, può ottenere l’esdebitazione una sola volta. Qualora entro tre anni emergano nuovi beni, i creditori possono soddisfarsi su tali somme . La soglia di reddito per definire l’incapienza è pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per i componenti del nucleo familiare .
4.4 Rottamazione-quater e definizioni agevolate
Per i debiti fiscali e contributivi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione-quater, una forma di definizione agevolata che consente di estinguere le cartelle pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. La Legge n. 18/2024 (Milleproroghe) ha prorogato il termine per il pagamento delle prime due rate al 15 marzo 2024, stabilendo che il ritardo non comporta la decadenza . Chi non paga perde i benefici e gli importi versati sono trattenuti a titolo di acconto.
Altre misure includono:
- Definizioni agevolate delle liti pendenti con il fisco;
- Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà (reddito familiare ISEE sotto determinate soglie);
- Piani di rateizzazione fino a 120 rate;
- Stralcio automatico dei debiti di importo inferiore a 1.000 € maturati tra il 2000 e il 2015.
Queste soluzioni, se applicabili, consentono di ridurre o azzerare interessi e sanzioni, evitando il decreto ingiuntivo e le procedure esecutive.
4.5 Altri strumenti negoziali: composizione negoziata della crisi
Il d.l. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: un imprenditore in difficoltà può accedere a una piattaforma telematica, nominare un esperto indipendente e tentare di raggiungere un accordo con i creditori. La procedura è volontaria, non prevede automatismi di insolvenza e mira ad evitare la liquidazione giudiziale . Gli accordi conclusi possono prevedere il pagamento dilazionato dei debiti o la ristrutturazione del passivo, e sospendono le azioni esecutive.
5. Errori comuni da evitare
- Ignorare la notifica: trascorso il termine di opposizione, il decreto diventa titolo esecutivo inoppugnabile .
- Ritardare l’opposizione: anche un giorno di ritardo comporta la decadenza. Con l’introduzione del deposito telematico, occorre calcolare i termini con precisione.
- Non contestare la prova scritta: la riforma ha reso più facile per il creditore ottenere l’ingiunzione presentando fatture elettroniche ; è necessario eccepire eventuali difetti (mancanza di sottoscrizione, contestazione della consegna, difetto di data).
- Dimenticare la mediazione: nelle materie obbligatorie, la mancata attivazione comporta l’improcedibilità della domanda .
- Non chiedere la sospensione: se sussistono gravi motivi, occorre chiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare il pignoramento .
- Confondere ingiunzione fiscale e decreto ingiuntivo: le ingiunzioni fiscali seguono un rito diverso; occorre valutare il giudice competente e i termini (30 giorni).
- Trascurare soluzioni negoziali: anche quando il debito è certo, la ristrutturazione o la rottamazione possono offrire condizioni più sostenibili.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è una prova scritta valida per ottenere il decreto ingiuntivo?
È ogni documento che dimostri il diritto del creditore: contratti, scritture contabili, estratti autentici dei libri sociali e, dopo la riforma, fatture elettroniche o copie estratte dal sistema dell’Agenzia delle Entrate . - Posso oppormi se il credito è basato su una fattura elettronica?
Sì. È possibile contestare la non corrispondenza tra fattura e prestazione, l’assenza di sottoscrizione o la mancata ricezione del bene/servizio. Occorre proporre opposizione entro il termine previsto e produrre prove contrarie. - Quanto tempo ho per fare opposizione?
Generalmente 40 giorni dalla notifica, salvo termini più brevi indicati nel decreto. L’opposizione deve essere depositata telematicamente . - Che succede se non faccio opposizione?
Il decreto diventa esecutivo e il creditore può procedere al pignoramento. Non sarà più possibile contestare il credito, salvo l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) entro dieci giorni dal primo atto esecutivo . - Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione?
Sì. Se l’opposizione ha serio fondamento e c’è il rischio di subire un danno grave, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria . - Che cosa cambia con la mediazione obbligatoria?
Nelle materie previste (bancario, assicurativo, condominio, ecc.) dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, è il creditore che deve avviare la mediazione . La sua inerzia comporta la revoca del decreto. - L’ingiunzione fiscale è diversa dal decreto ingiuntivo?
Sì. L’ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo per la riscossione dei tributi o delle entrate patrimoniali. Si impugna entro 30 giorni davanti al giudice competente. - Posso rateizzare il debito dopo il decreto?
Spesso il creditore è disposto a concordare un piano di rientro. È consigliabile negoziare con l’assistenza di un avvocato per ottenere dilazioni o rinunce parziali agli interessi. - Che cos’è la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
È una procedura che permette al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori un piano con pagamento parziale o differito. Occorre l’assistenza di un OCC e l’approvazione del giudice . - Cos’è il concordato minore?
È un accordo con i creditori riservato agli imprenditori minori e professionisti che consente di continuare l’attività; può prevedere il pagamento parziale dei debiti con l’apporto di risorse esterne . - Che vantaggi offre la rottamazione-quater?
Consente di estinguere le cartelle esattoriali pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. La Legge n. 18/2024 ha prorogato la scadenza delle prime rate al 15 marzo 2024 . - Posso ottenere l’esdebitazione?
Dopo la liquidazione controllata, il debitore meritevole può ottenere la liberazione dai debiti residui. Ha diritto all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura della procedura . Per i debitori incapienti è prevista una procedura speciale ex art. 283 . - Cosa succede se emergono nuovi beni dopo l’esdebitazione?
Se, entro tre anni dal decreto di esdebitazione, sopravvengono nuove utilità (es. eredità, vincita), i creditori possono soddisfarsi nei limiti di tali somme . - È possibile impugnare un’ingiunzione fiscale?
Sì. Occorre proporre ricorso entro 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace o al tribunale a seconda della materia. Gli atti emessi per tributi (es. TARI) si impugnano davanti alla Corte di giustizia tributaria. - Cosa succede se il creditore non deposita i contratti bancari?
La giurisprudenza (Trib. Siracusa, 2025) ha negato l’esecuzione provvisoria perché la banca cessionaria non aveva prodotto i contratti bancari oggetto della cessione. La documentazione incompleta può determinare la revoca del decreto. - Posso contestare un decreto ingiuntivo basato su un mutuo usurario?
Sì. Se il tasso supera il limite legale, è possibile eccepire l’usura. L’opposizione deve essere supportata da perizia che dimostri il superamento del tasso soglia. - In caso di più debitori (coobbligati), il decreto vale per tutti?
Sì, ma l’esdebitazione di una società produce effetti anche sui soci illimitatamente responsabili . - Posso sospendere il pagamento se sto negoziando con il creditore?
La negoziazione non sospende automaticamente l’efficacia del decreto. Occorre presentare opposizione o istanza di sospensione al giudice. - È necessario un avvocato per l’opposizione?
L’assistenza legale è obbligatoria se il valore del credito supera 1.100 €. È comunque raccomandabile rivolgersi a un avvocato specializzato per evitare errori procedurali. - Cosa fare se non ho beni da aggredire?
Valutare la liquidazione controllata e l’esdebitazione. Per i soggetti incapienti l’esdebitazione può essere ottenuta una sola volta .
7. Simulazioni e casi pratici
Per comprendere meglio come si applicano le regole descritte, proponiamo alcune simulazioni numeriche.
7.1 Mutuo impagato con decreto ingiuntivo
Scenario: una banca ottiene un decreto ingiuntivo per €100.000 nei confronti di un imprenditore che non paga le rate del mutuo. Il tasso di interesse applicato è del 7%, superiore al tasso legale.
- Il debitore riceve la notifica il 1° febbraio 2025; ha tempo fino al 13 marzo 2025 per proporre opposizione.
- L’imprenditore verifica che il tasso supera il tasso soglia ed eccepisce l’usura. Presenta opposizione con perizia econometrica e chiede la sospensione della provvisoria esecuzione. Il giudice concede la sospensione ritenendo fondate le contestazioni.
- In mediazione, la banca accetta di ridurre il debito a €80.000 con nuova rateizzazione; l’accordo viene omologato e sospende le azioni esecutive.
- Il debitore prosegue l’attività e, successivamente, accede al concordato minore presentando un piano di pagamento in 5 anni con l’apporto di risorse del socio.
7.2 Cartella esattoriale e rottamazione-quater
Scenario: un professionista riceve un’ingiunzione fiscale per €10.000 relativa a tributi non pagati. La Legge di Bilancio 2023 consente di aderire alla rottamazione-quater.
- Entro il 30 aprile 2024 presenta la domanda di adesione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Grazie al Milleproroghe 2024, la prima e la seconda rata scadono il 15 marzo 2024; paga €2.500 per ciascuna rata .
- Paga le rate successive entro le scadenze (luglio 2024, novembre 2024, febbraio 2025). Ottiene lo sgravio di sanzioni e interessi di mora.
- In caso di ritardo oltre i cinque giorni di tolleranza, decade dal beneficio e l’Agenzia potrà emettere un decreto ingiuntivo per il residuo.
7.3 Società in crisi e concordato minore
Scenario: una piccola impresa artigiana accumula debiti verso fornitori per €200.000. Alcuni creditori ottengono decreti ingiuntivi.
- L’impresa avvia la composizione negoziata tramite la piattaforma prevista dal d.l. 118/2021 , con la nomina di un esperto.
- Predispone un concordato minore proponendo il pagamento del 40% del debito in 3 anni, con l’apporto di €50.000 da parte dei soci .
- I creditori votano favorevolmente. Il tribunale omologa il piano. I decreti ingiuntivi vengono assorbiti e le azioni esecutive sospese.
- Dopo tre anni, l’impresa esce dalla procedura e, qualora non restino debiti, può ottenere l’esdebitazione.
Conclusione
Il decreto ingiuntivo è uno strumento di riscossione potente e insidioso per il debitore. La riforma Cartabia e i correttivi del 2024–2025 hanno rafforzato la posizione del creditore, agevolando la prova del credito (anche mediante fatture elettroniche) e introducendo procedure telematiche che riducono i tempi. Per il debitore i rischi principali sono l’acquisto della forza esecutiva del decreto in mancanza di opposizione, la concessione di provvisoria esecuzione e l’inizio di pignoramenti e ipoteche.
Tuttavia, l’ordinamento offre numerose difese: l’opposizione tempestiva, la sospensione dell’esecuzione, la mediazione obbligatoria, la contestazione di clausole abusive e tassi usurari. Esistono poi strumenti di composizione della crisi come la ristrutturazione del consumatore, il concordato minore, la composizione negoziata e la liquidazione con esdebitazione che permettono di superare la crisi salvaguardando il patrimonio. Per i debiti fiscali, la rottamazione-quater e le definizioni agevolate consentono di ridurre importi e interessi.
Affrontare un decreto ingiuntivo da soli è rischioso. È fondamentale agire tempestivamente e farsi assistere da professionisti esperti che valutino la legittimità del credito, le eccezioni sollevabili e le opportunità di regolazione della crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze trasversali in materia di diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. In qualità di cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo è in grado di:
- Analizzare il decreto ingiuntivo verificando la validità della prova e i vizi di forma;
- Predisporre opposizioni efficaci con richiesta di sospensione dell’esecuzione;
- Attivare mediazioni, negoziazioni assistite e trattative con banche e concessionari;
- Proporre piani di rientro o procedure di composizione della crisi (ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione con esdebitazione);
- Tutelarvi contro pignoramenti, ipoteche, fermo di veicoli e segnalazioni a centrali rischi.
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