Decreto ingiuntivo e saldo e stralcio: quello che devi sapere

Introduzione

Quando ci si trova di fronte a un decreto ingiuntivo o a una richiesta di pagamento proveniente dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, i timori sono molti: si teme il pignoramento del conto corrente, il blocco dello stipendio o della pensione, l’iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi. La normativa italiana prevede strumenti molto rigidi per la riscossione coattiva, ma al tempo stesso offre numerose tutele al debitore e opportunità per ridurre o estinguere il debito con strumenti come il saldo e stralcio o la definizione agevolata. Ignorare un atto giudiziario o fiscale, o agire in ritardo, espone a rischi gravi; conoscere i propri diritti e i rimedi disponibili permette invece di agire con tempestività e ridurre al minimo i danni.

Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, fornisce un panorama completo su decreto ingiuntivo, precetto, opposizione, pignoramento e sui meccanismi di saldo e stralcio e definizione agevolata. La prospettiva è quella del debitore o contribuente che desidera difendersi in modo efficace e trovare soluzioni concrete. Nel corso della trattazione verranno spiegati i riferimenti normativi e giurisprudenziali, illustrata la procedura passo per passo, individuati gli strumenti difensivi e le alternative per chi si trova in una situazione di sovraindebitamento.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

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1. Cos’è il decreto ingiuntivo e quando viene emesso

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale emesso inaudita altera parte, cioè senza che il debitore sia stato sentito preventivamente. Si tratta di uno strumento rapido con cui il giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro o di consegnare una determinata cosa. La disciplina si trova agli articoli 633–656 del codice di procedura civile (c.p.c.).

1.1 Requisiti per ottenere il decreto ingiuntivo

L’art. 633 c.p.c. stabilisce che il decreto ingiuntivo può essere richiesto dal creditore che vanti un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, documentato da prova scritta. Il creditore può presentare ricorso anche per consegna di cose fungibili o determinate, nonché per il pagamento di somme dovute a titolo di onorari professionali (avvocati, notai, ingegneri ecc.) .

La presenza di prova scritta è un requisito imprescindibile: contratti, fatture, estratti notarili, cambiali o assegni costituiscono elementi idonei. In assenza di prova scritta il ricorso è inammissibile.

1.2 Emissione del decreto e termini per adempiere

Se il giudice ritiene sussistenti i requisiti del ricorso, emette il decreto ingiuntivo entro 30 giorni. L’art. 641 c.p.c. dispone che l’ingiunto deve pagare o consegnare entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto, con la facoltà di proporre opposizione . Nel decreto il giudice liquida anche le spese del procedimento .

Il termine per adempiere può essere abbreviato a 10 giorni o ampliato a 60 giorni a seconda della residenza del debitore (il termine lungo si applica se il debitore risiede all’estero). Il decreto contiene anche l’avvertimento che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

1.3 Provvisoria esecutività e clausole speciali

Nell’ambito del decreto, il giudice può attribuire la provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c.), consentendo al creditore di agire immediatamente in via esecutiva senza attendere la scadenza dei 40 giorni. Ciò accade quando il credito è fondato su cambiali, assegni bancari o titoli analoghi o quando vi è pericolo di grave danno nel ritardo. In questi casi, l’ingiunto può richiedere la sospensione dell’esecuzione attraverso l’opposizione o con un’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., che consente al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva per gravi motivi .

1.4 Notifica e precetto

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato dall’attore al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione; in caso contrario perde efficacia. Una volta notificato, se il debitore non paga né propone opposizione entro il termine fissato, il decreto diventa titolo esecutivo. Prima di iniziare l’esecuzione, tuttavia, il creditore deve notificare un atto di precetto (art. 480 c.p.c.), con cui intima al debitore di adempiere entro almeno 10 giorni . Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, l’atto da cui deriva il titolo e, dopo la riforma Cartabia, deve riportare l’avviso al debitore della possibilità di ricorrere ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento .

2. Come difendersi: opposizione, sospensione e altri rimedi

Di fronte a un decreto ingiuntivo il debitore non è privo di difese. La opposizione costituisce l’azione principale per contestare il decreto e far valere eccezioni di merito (es. inesistenza del credito, prescrizione, nullità del contratto). Esistono inoltre la opposizione tardiva e l’opposizione all’esecuzione, nonché la possibilità di richiedere la sospensione dell’esecuzione.

2.1 Opposizione ordinaria (art. 645 c.p.c.)

L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto e deve essere notificata entro il termine indicato nel decreto (in genere 40 giorni). L’art. 645 c.p.c. prevede che l’opposizione introduca un giudizio ordinario di cognizione . Il giudice fissa un’udienza entro 30 giorni; se l’opponente chiede la sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice può concederla con ordinanza non impugnabile quando vi sono gravi motivi . In udienza, la causa si svolge come un processo di cognizione ordinaria: è possibile proporre tutte le eccezioni e domande riconvenzionali.

2.2 Sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.)

Quando il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, l’opponente deve chiedere contestualmente una ordinanza di sospensione. Il giudice valuta l’esistenza di gravi motivi, quali l’apparente infondatezza del credito o la probabile inefficacia della decisione finale, e può sospendere in tutto o in parte l’efficacia del decreto . L’ordinanza che rigetta la sospensione non è reclamabile, ma l’opponente può riproporre la richiesta in corso di causa.

2.3 Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)

Se il debitore non è stato in grado di proporre opposizione entro i termini a causa di irregolarità nella notifica, forza maggiore o caso fortuito, l’art. 650 c.p.c. consente di presentare un’opposizione anche dopo la scadenza . La domanda deve essere proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione (precetto o pignoramento). La giurisprudenza richiede un duplice onere probatorio: l’opponente deve dimostrare sia l’irregolarità della notifica o l’evento straordinario, sia il nesso causale tra tale evento e la mancata tempestiva conoscenza del decreto .

Una sentenza del 2025 (Cass. 29694/2025) ha ribadito che non basta dimostrare la nullità della notifica; occorre provare che a causa del vizio il destinatario non ha potuto conoscere l’atto e proporre opposizione nei termini . In altri termini, la nullità della notifica non legittima automaticamente l’opposizione tardiva: il debitore deve dimostrare di non aver avuto alcuna conoscenza legale del provvedimento.

2.4 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Qualora il debitore intenda contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (per esempio perché il debito è stato estinto o perché il titolo è inesistente), deve proporre un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. L’opposizione si propone, prima dell’inizio dell’esecuzione, con atto di citazione notificato al creditore; se l’esecuzione è già iniziata, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione . Anche in questo caso il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi.

2.5 Opposizione di terzo e altre tutele

Oltre all’opposizione ordinaria e a quella tardiva, il codice di procedura civile prevede l’opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.) quando un soggetto, estraneo al giudizio, subisce un pregiudizio dall’esecuzione del decreto (ad esempio, il pignoramento colpisce beni di sua proprietà). È poi possibile proporre ricorso per revocazione o opposizione agli atti esecutivi qualora emergano vizi del titolo o della procedura.

2.6 La questione della notifica nulla e della rinnovazione

La Corte di Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 19814/2025, che se la prima notifica del decreto ingiuntivo è nulla e il creditore procede a una nuova notificazione valida, il termine per l’opposizione decorre da quest’ultima . La notifica nulla non produce effetti; pertanto la rinnovazione è necessaria per sanare il vizio e rendere efficace il titolo . Il debitore che ha ricevuto la notifica nulla ma ne è venuto comunque a conoscenza non può restare inerte; se il creditore notifica nuovamente l’atto, il termine per opporsi ricomincia a decorrere.

3. Dal decreto ingiuntivo all’esecuzione: procedura passo per passo

Per comprendere i rischi connessi al decreto ingiuntivo è utile ripercorrere l’intera sequenza procedurale, dalla notifica del decreto al pignoramento dei beni del debitore.

3.1 Notifica del decreto e termine per opporsi

Il creditore deve notificare il decreto ingiuntivo al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione. La notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario o via PEC. Dal momento della notifica decorre il termine di 40 giorni (salvo abbreviazione o proroga) per pagare o proporre opposizione. Trascorso inutilmente questo termine, il decreto acquista efficacia esecutiva.

Fasi:

  1. Presentazione del ricorso e deposito: il creditore presenta il ricorso al giudice competente allegando la prova scritta del credito.
  2. Emissione del decreto: il giudice valuta la domanda e, se ritiene sussistenti i presupposti, emette il decreto ingiuntivo fissando il termine per opporsi.
  3. Notifica al debitore: il creditore notifica il decreto e il ricorso in forma integrale.
  4. Decorrenza dei termini: dalla notifica iniziano a decorrere i 40 giorni per il pagamento o l’opposizione.

3.2 Dal precetto al pignoramento

Se il debitore non paga né propone opposizione entro i termini, il decreto diventa definitivo e il creditore può iniziare la fase esecutiva. Per procedere all’espropriazione di beni mobili, immobili o crediti del debitore, è necessario notificare l’atto di precetto (art. 480 c.p.c.) che intima di adempiere entro almeno 10 giorni . Scaduti i dieci giorni senza pagamento, il creditore può avviare il pignoramento:

  • Pignoramento mobiliare: si effettua mediante l’ufficiale giudiziario presso la residenza o il domicilio del debitore per sequestrare beni mobili.
  • Pignoramento immobiliare: si esegue con un atto che descrive il bene immobile da pignorare e viene trascritto nei registri immobiliari.
  • Pignoramento presso terzi: colpisce crediti del debitore verso terzi (es. stipendi, pensioni, depositi bancari). L’atto indica il terzo debitore, l’importo del credito e ordina al terzo di non pagare al proprio creditore ma di versare l’importo in favore del creditore procedente.

3.3 Limiti al pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti

L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità dei beni che costituiscono fonte di sostentamento del debitore. Sono completamente impignorabili i crediti aventi natura alimentare (es. assegni familiari) e le somme destinate al sostentamento minimo. Per quanto riguarda stipendi e pensioni, il pignoramento è ammesso nel limite di un quinto dell’importo netto mensile, con eccezioni in caso di concorso di più cause (assegni alimentari, crediti per imposte). Inoltre, le somme accreditate su conto corrente a titolo di pensione sono impignorabili fino a un ammontare pari a due volte il trattamento minimo (circa € 1000 per il 2025) .

In ambito fiscale, il pignoramento presso terzi può essere eseguito dall’Agenzia della Riscossione mediante ordine diretto al terzo (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973). Questa procedura speciale consente all’ente di esigere il pagamento dei crediti iscritti a ruolo senza l’intervento del giudice. L’ordine può riguardare sia le somme già maturate al momento della notificazione sia quelle future: l’art. 72‑bis prevede che il terzo debba versare le somme maturate prima della notifica entro sessanta giorni e quelle successive alle rispettive scadenze . La Cassazione ha sottolineato che tale pignoramento costituisce un vero e proprio processo esecutivo e che al terzo (es. banca) si applicano gli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. . Ciò significa che la banca deve bloccare e versare anche gli importi accreditati successivamente, finché non è soddisfatto l’intero credito .

4. Strategia difensiva: come contestare il decreto ingiuntivo

Affrontare un decreto ingiuntivo richiede una valutazione approfondita della validità del titolo e della fondatezza del credito. Di seguito sono indicati i principali motivi di opposizione e le relative strategie difensive.

4.1 Vizi formali del decreto e della notifica

  1. Mancanza di prova scritta: se il creditore non possiede un titolo che documenti il credito, il decreto è nullo. Spesso, nei rapporti commerciali, si ricorre al decreto ingiuntivo senza allegare adeguata documentazione (contratti, fatture firmate); il debitore può eccepire l’assenza o l’inidoneità della prova.
  2. Incompetenza territoriale o funzionale: il ricorso deve essere presentato al giudice del luogo di adempimento dell’obbligazione; se il foro è errato, l’ingiunto può sollevare l’eccezione di incompetenza.
  3. Nullità della notifica: errori nella notifica (omissione del ricorso, mancata consegna a persona autorizzata) rendono inefficace il decreto. La Cassazione ha chiarito che la nullità della prima notifica impone la rinnovazione e che il termine per proporre opposizione decorre dalla notifica valida .
  4. Mancata notificazione del ricorso: l’art. 645 c.p.c. richiede la notifica integrale di decreto e ricorso; la mancata allegazione del ricorso costituisce irregolarità che consente l’opposizione tardiva se il debitore prova di non aver conosciuto la domanda .

4.2 Eccezioni di merito

  • Inesistenza o estinzione del credito: pagamento già avvenuto, compensazione, remissione del debito, prescinde della prescrizione (es. crediti commerciali prescritti in 10 anni, crediti professionali in 3 anni). L’opponente deve fornire prove documentali (ricevute, estratti conto).
  • Clausole contrattuali abusive: in materia di rapporti bancari o finanziari, l’opposizione può essere fondata sulla nullità delle clausole anatocistiche, sull’applicazione di tassi usurari o sul difetto di forma nei contratti di finanziamento.
  • Difetti qualitativi o quantitativi della prestazione: nei contratti di fornitura l’ingiunto può eccepire la non conformità della merce o del servizio, chiedendo la riduzione del prezzo o la risoluzione.
  • Arricchimento senza causa: se il creditore richiede somme superiori a quelle dovute, l’opponente può chiedere la riduzione dell’importo.

4.3 Richiesta di sospensione e tutela cautelare

Oltre a contestare il merito, l’opponente può chiedere al giudice la sospensione della provvisoria esecuzione. Per ottenerla è necessario dimostrare la fumus boni iuris (apparente fondatezza dell’opposizione) e il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile). La sospensione impedisce l’avvio o la prosecuzione della procedura esecutiva e consente di negoziare con il creditore.

4.4 Transazione e saldo e stralcio

Spesso, durante l’opposizione, le parti raggiungono un accordo transattivo. Il debitore può proporre un saldo e stralcio: pagamento di un importo ridotto in un’unica soluzione in cambio dell’estinzione completa del debito e della rinuncia a proseguire l’azione esecutiva. Per essere efficace, la transazione deve essere formalizzata con atto scritto e contenere la rinuncia del creditore ad azioni future.

5. Il saldo e stralcio dei debiti tributari: normativa e condizioni

Il termine “saldo e stralcio” viene utilizzato in due contesti diversi: accordo stragiudiziale con un creditore privato (banca o finanziaria) e misura di legge prevista per i debiti fiscali di persone fisiche in difficoltà economica introdotta dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1 commi 184–199. In questo paragrafo analizziamo la disciplina legale del saldo e stralcio fiscale.

5.1 La “pace fiscale” del 2019

La legge di bilancio 2019 ha introdotto una misura definita “saldo e stralcio delle cartelle” rivolta alle sole persone fisiche con grave difficoltà economica. L’art. 1, comma 184, consente di estinguere, con un importo ridotto, i debiti derivanti da omesso versamento di imposte (Irpef, Iva, tributi locali) risultanti dalle dichiarazioni annuali e da controlli automatizzati . Il comma 185 estende la possibilità ai contributi dovuti a casse previdenziali professionali o alle gestioni autonome dell’INPS . Sono esclusi i debiti emersi da accertamento.

Il comma 186 fissa il requisito economico: possono aderire solo le persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 euro . Il comma 188 prevede un’eccezione per i soggetti in procedura di sovraindebitamento (art. 14‑ter L. 3/2012): questi possono accedere al saldo e stralcio indipendentemente dal valore ISEE . In tal caso l’importo da versare è pari al 10% del capitale dovuto .

5.2 Percentuali di riduzione e modalità di pagamento

La legge stabilisce tre scaglioni di riduzione in base all’ISEE del nucleo familiare:

Fascia ISEEAliquota da versareRiduzione applicata
Fino a € 8.50016% del capitale dovutoSconto dell’84%
Da € 8.500 a € 12.50020% del capitale dovutoSconto dell’80%
Da € 12.500 a € 20.00035% del capitale dovutoSconto del 65%
Soggetti in sovraindebitamento (procedura art. 14‑ter L. 3/2012)10% del capitale dovutoSconto del 90%

L’importo si paga in un’unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate (dal 2025 le rate sono state portate a dieci per coloro che beneficiano della riapertura termini). Sulle rate si applicano interessi al tasso annuo del 2%.

5.3 Adempimenti per accedere

Per aderire alla definizione il contribuente deve presentare all’Agenzia delle Entrate–Riscossione, entro il termine previsto (ad esempio, al 30 aprile 2019 nella prima finestra, al 30 novembre 2023 per la riapertura), una dichiarazione di adesione in cui indica i carichi da definire e dichiara il valore ISEE. L’Agenzia comunica entro il 31 ottobre (o altra data stabilita) l’ammontare dovuto; il pagamento della prima rata perfeziona l’adesione e sospende le procedure esecutive.

5.4 Estinzione delle controversie tributarie

Con l’entrata in vigore del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 (convertito in L. 108/2025), il legislatore ha introdotto l’art. 12‑bis che chiarisce l’effetto estintivo dei giudizi pendenti: ai fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata . La norma impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo dietro presentazione della dichiarazione di adesione e della ricevuta del pagamento . Inoltre, dispone che l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze non passate in giudicato e che le somme versate restano acquisite .

5.5 Riapertura termini e rottamazione quater

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto una definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”). Il debitore può estinguere il debito pagando solo capitale, spese di esecuzione e diritti di notifica; sanzioni e interessi di mora vengono stralciati. Il pagamento si effettua in unica soluzione o in un massimo di 18 rate; il perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata.

L’art. 12‑bis L. 108/2025 ha confermato che la definizione agevolata estingue i giudizi pendenti con il versamento della prima rata . In caso di mancato pagamento delle rate successive, l’adesione perde efficacia e i versamenti effettuati restano acquisiti.

5.6 Differenza tra “saldo e stralcio” e “definizione agevolata”

Sebbene spesso utilizzati come sinonimi, i due istituti sono distinti:

IstitutoDestinatariOggettoPercentuale da pagare
Saldo e stralcio (art. 1, commi 184–199, L. 145/2018)Solo persone fisiche con ISEE ≤ € 20.000 (o in procedura di sovraindebitamento)Debiti da omesso versamento di imposte o contributi, non derivanti da accertamento10–35% del capitale + interessi minimi
Definizione agevolata (art. 1, commi 231–252, L. 197/2022)Tutti i soggetti, inclusi i titolari di partita IVA e le societàTutti i carichi affidati all’Agenzia entro il 30 giugno 2022 (imposte, multe, contributi, esclusi alcune categorie)100% del capitale e spese esecutive; sanzioni e interessi di mora stralciati

Il saldo e stralcio è riservato a contribuenti economicamente fragili e prevede abbattimenti molto forti; la definizione agevolata si rivolge a una platea più ampia, con riduzione solo delle sanzioni e interessi.

6. Altre soluzioni per uscire dai debiti: sovraindebitamento e ristrutturazione

Quando l’esposizione debitoria è elevata e non si riesce a far fronte ai pagamenti, il ricorso alle sole definizioni agevolate può non essere sufficiente. La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono strumenti per la composizione della crisi anche a soggetti non fallibili (consumatori, lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori sotto soglia).

6.1 Cos’è la procedura di sovraindebitamento

Per sovraindebitamento si intende la perdurante incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è incaricato di analizzare la posizione del debitore e proporre una soluzione. La guida della Camera Arbitrale di Milano evidenzia che la normativa è nata con la Legge 3/2012 e successivamente sviluppata con il D.Lgs. 14/2019 .

L’OCC nomina un gestore della crisi, professionista iscritto in appositi registri (come lo è l’Avv. Monardo), che analizza i documenti e redige una relazione sul piano proposto.

6.2 Le quattro procedure

La legge prevede quattro soluzioni per il sovraindebitamento :

  1. Concordato minore: il debitore propone ai creditori, attraverso il gestore, un piano di pagamento con importi e tempistiche definite. È necessario il consenso di creditori che rappresentino almeno il 50% dei crediti. È simile al concordato preventivo ma riservato a soggetti non fallibili.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: rivolta a persone fisiche senza attività d’impresa. Il piano può essere approvato anche senza il voto dei creditori, purché garantisca un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: il gestore individua i beni del debitore da liquidare. Il ricavato viene distribuito ai creditori e, una volta esaurite le somme, il debitore può ottenere l’esdebitazione.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: riservata a chi non possiede beni da offrire ai creditori. La procedura rimane aperta per quattro anni durante i quali eventuali miglioramenti della situazione economica vengono destinati ai creditori .

Queste procedure consentono di ridurre o cancellare i debiti residui e sono particolarmente utili quando i debiti derivano da molteplici titoli (decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali, prestiti). La possibilità di accedere a tali misure è indipendente dai limiti ISEE del saldo e stralcio.

6.3 Vantaggi della composizione della crisi

  • Blocco delle azioni esecutive: con l’ammissione alla procedura si ottiene una sospensione delle procedure esecutive e cautelari, simile all’automatic stay.
  • Trattamento unitario dei creditori: tutti i creditori vengono coinvolti in un’unica procedura, evitando azioni individuali e disparità.
  • Possibilità di ripartire: al termine della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, liberandosi dei debiti residui e potendo tornare a un’attività economica.

7. Cassazione e giurisprudenza rilevante in materia di pignoramento e riscossione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta spesso su temi collegati a decreto ingiuntivo, opposizione e pignoramento, fornendo interpretazioni utili per i debitori.

7.1 Pignoramento ex art. 72‑bis e saldo del conto corrente

La sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520 della Cassazione, Sezione 3, ha affrontato il caso di un pignoramento esattoriale relativo al saldo attivo di un conto corrente bancario. La Corte ha affermato che, nel pignoramento speciale previsto dall’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, l’ordine di pagamento al terzo (la banca) riguarda non solo le somme esistenti al momento della notifica ma anche quelle che maturano successivamente entro 60 giorni . Il terzo pignorato è assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c., deve versare direttamente all’Agente della Riscossione il saldo attivo e risponde del mancato versamento .

La Corte ha sottolineato che il pignoramento speciale è un vero e proprio processo esecutivo, anche se si svolge senza intervento del giudice . Tale interpretazione rafforza la tutela del fisco ma allo stesso tempo impone alla banca una gestione attenta del conto pignorato. Per il debitore, la pronuncia chiarisce che le somme accreditate sul conto dopo la notifica rientrano nel pignoramento, rendendo urgente l’adozione di misure difensive o la ricerca di soluzioni come saldo e stralcio o ristrutturazione.

7.2 Opposizione a decreto ingiuntivo e rinnovazione della notifica

Come detto, la sentenza Cass. 19814/2025 ha stabilito che, qualora la prima notifica del decreto ingiuntivo sia nulla e sia rinnovata correttamente, il termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica . Di conseguenza, è sufficiente che il debitore proponga opposizione nei 40 giorni successivi alla nuova notifica.

7.3 Opposizione tardiva e onere della prova

Con l’ordinanza Cass. 29694/2025, la Corte ha precisato che l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. richiede la prova di due elementi: l’irregolarità della notifica (o l’esistenza di un evento di forza maggiore) e il nesso causale tra tale evento e la mancata tempestiva conoscenza del decreto . In assenza di tale prova, l’opposizione è inammissibile. Questa pronuncia rende più stringenti i requisiti per ricorrere all’opposizione tardiva e impone al debitore di vigilare attentamente sulla ricezione degli atti.

7.4 Altre decisioni significative

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che:

  • L’ordine di pagamento diretto ex art. 72‑bis può essere impugnato innanzi al giudice tributario se riguarda tributi, poiché la controversia rientra nella giurisdizione tributaria.
  • Nel pignoramento di stipendi o pensioni, la soglia impignorabile non può essere superata neanche mediante accordo tra le parti. I crediti alimentari hanno priorità su quelli fiscali.
  • L’opposizione al precetto può essere proposta senza necessità di depositare contestualmente la copia autentica del titolo se il decreto è già agli atti del giudice (Cass. 2024, in tema di opposizione ex art. 615 c.p.c.).

8. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono la loro posizione. Di seguito alcuni errori frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare il decreto ingiuntivo: molti credono che il decreto non produca effetti immediati e rimandano l’analisi dell’atto. In realtà, trascorsi i 40 giorni il decreto diventa titolo esecutivo e può condurre a pignoramenti. Consiglio: rivolgersi subito a un professionista per valutare la fondatezza del credito e decidere se proporre opposizione.
  2. Pagare spontaneamente senza valutare alternative: alcuni debitori pagano l’importo richiesto per evitare problemi futuri, ignorando la possibilità di ridurre o contestare il debito. Consiglio: verificare se il credito è prescritto, se l’importo è corretto o se è possibile negoziare un saldo e stralcio.
  3. Non richiedere la sospensione: quando il decreto è provvisoriamente esecutivo, non chiedere la sospensione espone a esecuzione immediata. Consiglio: insieme all’opposizione, depositare istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
  4. Affidarsi a modelli standard: presentare opposizioni senza personalizzare le motivazioni spesso porta al rigetto. Consiglio: utilizzare argomentazioni specifiche, supportate da documenti e giurisprudenza.
  5. Non considerare la procedura di sovraindebitamento: chi è sommerso da debiti tende a negoziare singolarmente con i creditori, spesso ottenendo accordi penalizzanti. Consiglio: valutare il ricorso alla legge 3/2012 o al codice della crisi per ottenere una soluzione complessiva.

9. Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle diverse soluzioni, presentiamo alcune simulazioni. I numeri sono indicativi e devono essere adattati alla singola posizione.

9.1 Debito da decreto ingiuntivo di € 20.000

Scenario 1: pagamento integrale – Il debitore riceve un decreto ingiuntivo per € 20.000 più spese. Se non propone opposizione entro 40 giorni, deve pagare l’intero importo oltre interessi legali, con il rischio di pignoramento.

Scenario 2: opposizione fondata – Il debitore contesta il decreto perché il credito è prescritto. Il giudice accoglie l’opposizione, revoca il decreto e il debitore non paga nulla.

Scenario 3: saldo e stralcio stragiudiziale – Il debitore propone al creditore un accordo per pagare € 12.000 in un’unica soluzione. Il creditore rinuncia al residuo e ritira il decreto. L’accordo è formalizzato con scrittura privata.

Scenario 4: ricorso alla procedura di sovraindebitamento – Il debitore ha altri debiti e non riesce a pagare. Accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, presentando un piano che prevede di versare il 50% del debito in 5 anni. Una volta omologato, tutte le azioni esecutive vengono sospese.

9.2 Calcolo della rata nel saldo e stralcio fiscale

Supponiamo un contribuente con ISEE di € 10.000 che abbia cartelle per un importo complessivo (capitale + interessi) di € 15.000 riferito a Irpef e contributi previdenziali. Secondo la fascia 8.500–12.500, deve versare il 20% del capitale, ossia € 3.000. L’importo può essere rateizzato in 5 rate da € 600 (senza considerare interessi). Se accede alla definizione agevolata (rottamazione quater) per debiti diversi, paga l’intero capitale, cioè € 15.000, ma senza sanzioni e interessi di mora.

9.3 Pignoramento di pensione

Un pensionato percepisce € 1.500 al mese netti e ha un debito fiscale di € 8.000. L’Agenzia della Riscossione notifica un pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis. La banca deve bloccare e versare le somme eccedenti il minimo impignorabile (due volte il minimo vitale). La pensione è impignorabile fino a € 1.000; sull’eccedenza (€ 500) si applica il prelievo di un quinto, quindi € 100 mensili. In 60 giorni la banca versa anche gli accrediti futuri maturati. Per interrompere il pignoramento il pensionato può chiedere la rateizzazione del debito o presentare adesione alla definizione agevolata.

10. FAQ – Domande frequenti

1. Cos’è un decreto ingiuntivo?
È un provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare una somma o consegnare un bene entro un termine, sulla base di una prova scritta del credito. È emesso senza contraddittorio e diventa esecutivo se non viene opposto.

2. Quanto tempo ho per oppormi al decreto ingiuntivo?
Generalmente 40 giorni dalla notifica, salvo abbreviazioni (10 giorni) o proroghe (60 giorni) indicate nel decreto .

3. Serve l’assistenza di un avvocato per l’opposizione?
Sì, l’opposizione è un atto giudiziario che richiede un avvocato. È importante agire rapidamente per evitare la decadenza del termine.

4. Posso pagare il debito dopo che è stato emesso il decreto?
Sì, è possibile pagare l’importo richiesto entro il termine per evitare l’opposizione. Tuttavia, prima di pagare conviene valutare se il credito è fondato o se è possibile negoziare una riduzione.

5. Cosa succede se non faccio nulla?
Trascorso il termine, il decreto diventa titolo esecutivo. Il creditore può notificare il precetto e avviare il pignoramento dei beni (conti, stipendi, immobili).

6. Che differenza c’è tra opposizione ordinaria e tardiva?
L’opposizione ordinaria si propone entro i termini indicati nel decreto. L’opposizione tardiva si propone dopo la scadenza solo se il debitore prova di non aver avuto conoscenza dell’atto per irregolarità della notifica, forza maggiore o caso fortuito .

7. Posso sospendere il decreto ingiuntivo?
Sì, presentando istanza di sospensione nell’atto di opposizione. Il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva in presenza di gravi motivi .

8. Il saldo e stralcio è sempre possibile?
No. L’istituto previsto dalla L. 145/2018 riguarda solo persone fisiche con ISEE fino a € 20.000 e debiti da omesso versamento di imposte o contributi . Esiste la definizione agevolata per altre tipologie di carichi.

9. Come si calcola l’ISEE?
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. Si ottiene compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e tiene conto di redditi, patrimoni e composizione del nucleo familiare. Per accedere al saldo e stralcio l’ISEE non deve superare € 20.000.

10. Cosa sono le rate nella definizione agevolata?
Per la rottamazione quater è possibile pagare in un massimo di 18 rate, mentre per il saldo e stralcio il pagamento può avvenire in un massimo di 5 rate (10 rate nelle riaperture). Il versamento della prima rata perfeziona l’adesione.

11. Cosa succede se non pago le rate?
Se si salta una rata o si paga in ritardo, l’adesione perde efficacia e il debito torna dovuto in via ordinaria, con ripristino di sanzioni e interessi.

12. Posso cumulare saldo e stralcio e sovraindebitamento?
Se si rientra nella procedura di sovraindebitamento, è possibile includere i carichi fiscali nella procedura. In alcuni casi, come previsto dal comma 188, l’importo del saldo e stralcio scende al 10% indipendentemente dall’ISEE .

13. Quali debiti sono esclusi dal saldo e stralcio?
Sono esclusi i debiti derivanti da accertamento (cartelle emesse dopo controllo sostanziale), l’Iva riscossa ma non versata e i contributi previdenziali dovuti per lavoro dipendente (essendo questi debiti qualificati come peculiari). Il saldo e stralcio riguarda solo debiti da omesso versamento.

14. Quando ricorrere alla procedura di sovraindebitamento?
Se si hanno molteplici debiti (mutui, finanziamenti, cartelle) e non si è in grado di pagarli, conviene valutare la procedura di composizione della crisi. Questa sospende le azioni esecutive e consente di ottenere l’esdebitazione.

15. Che ruolo ha il gestore della crisi?
È il professionista nominato dall’OCC che analizza la posizione del debitore, redige la proposta di concordato o ristrutturazione e vigila sull’esecuzione del piano . L’Avv. Monardo è gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

16. È possibile impugnare il saldo e stralcio negato?
Se l’Agenzia rifiuta l’adesione perché non sussistono i requisiti (es. ISEE superiore al limite), il contribuente può proporre ricorso davanti al giudice tributario. È necessario però dimostrare l’errore nel calcolo dell’ISEE o la sussistenza della procedura di sovraindebitamento.

17. Le somme versate con la definizione agevolata sono rimborsabili?
No. L’art. 12‑bis L. 108/2025 prevede che le somme versate restano definitivamente acquisite e non possono essere rimborsate .

18. Chi decide sulla sospensione del pignoramento esattoriale?
Nel pignoramento ex art. 72‑bis, eventuali controversie in materia tributaria sono di competenza del giudice tributario. Tuttavia, per sospendere l’esecuzione è possibile presentare istanza all’Agenzia della Riscossione o ricorso cautelare al giudice competente.

19. Posso evitare il pignoramento se presento opposizione?
Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, la sola opposizione impedisce l’inizio dell’esecuzione. Se invece il decreto è provvisoriamente esecutivo, occorre anche ottenere la sospensione. Nel caso del pignoramento fiscale, la notifica dell’adesione alla definizione agevolata sospende la procedura.

20. Come contattare l’Avv. Monardo per avere assistenza?
È possibile utilizzare i recapiti presenti al termine dell’articolo. Lo studio offre una prima consulenza per analizzare l’atto ricevuto, individuare i rimedi e costruire un piano di difesa personalizzato.

11. Tabelle riepilogative

11.1 Termini e rimedi del decreto ingiuntivo

FaseRiferimento normativoDurata/Termine
Emissione del decretoArt. 633 c.p.c.Il giudice emette il decreto entro 30 giorni dal deposito del ricorso
Notifica del decretoArt. 643 c.p.c.Il creditore deve notificare il decreto entro 60 giorni dalla sua emissione
Termini per opporsiArt. 641 c.p.c.40 giorni (riducibili a 10 o prorogabili a 60) per pagare o proporre opposizione
Proposta di opposizioneArt. 645 c.p.c.Atto di citazione da notificare al creditore; udienza entro 30 giorni
Sospensione esecuzioneArt. 649 c.p.c.Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi
Opposizione tardivaArt. 650 c.p.c.Entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione ; occorre provare irregolarità della notifica e nesso causale

11.2 Percentuali di saldo e stralcio

Condizione del debitoreISEEPercentuale da versare
Persona fisica non in procedura, ISEE ≤ € 8.500≤ € 8.50016% del capitale
Persona fisica, 8.500 < ISEE ≤ 12.5008.500–12.50020% del capitale
Persona fisica, 12.500 < ISEE ≤ 20.00012.500–20.00035% del capitale
Soggetto in procedura di sovraindebitamento (art. 14‑ter L. 3/2012)Qualsiasi ISEE10% del capitale

11.3 Limiti al pignoramento di stipendi, pensioni e conti

Tipo di redditoLimite di pignorabilità
Stipendio o salario1/5 dell’importo netto mensile; cumulo massimo di 1/5 anche in presenza di più creditori (esclusi alimentari)
PensioneImpignorabile fino a due volte il trattamento minimo; sulla parte eccedente si applica 1/5
Conto corrente (pignoramento esattoriale art. 72‑bis)La banca deve versare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e quelle future alle rispettive scadenze

12. Approfondimenti normativi e principi generali

Una corretta gestione dei problemi legati al decreto ingiuntivo e alla riscossione esattoriale passa anche attraverso una buona conoscenza delle norme sottese. I paragrafi precedenti hanno analizzato gli articoli principali della procedura civile, ma il quadro normativo è più ampio e merita di essere illustrato nei dettagli. Il codice di procedura civile e le leggi speciali contengono numerose regole che guidano magistrati, avvocati e debitori. Comprendere tali norme consente di predisporre difese efficaci e di evitare errori procedurali.

12.1 Diritto certo, liquido ed esigibile

Perché il giudice possa emettere un decreto ingiuntivo è necessario che il creditore dimostri l’esistenza di un diritto certo, liquido ed esigibile. La certezza riguarda la sussistenza del titolo; la liquidità si riferisce alla determinazione dell’ammontare; l’esigibilità indica che il credito è immediatamente dovuto e non condizionato. La prova scritta può consistere in contratti, fatture, estratti conto autenticati, cambiali, assegni o lodi arbitrali. Nel caso di rapporti di locazione di immobili urbani, l’art. 634 c.p.c. prevede una procedura semplificata per l’ingiunzione del pagamento dei canoni sulla base del contratto registrato.

Un punto spesso trascurato riguarda l’interesse legale e gli interessi moratori. In Italia il tasso legale viene determinato annualmente con decreto ministeriale; il mancato pagamento può comportare l’applicazione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, applicabile ai rapporti commerciali. In sede di decreto ingiuntivo, il creditore può richiedere la condanna anche agli interessi maturati e maturandi.

12.2 Prescrizione e decadenza

Ogni credito è sottoposto a un termine di prescrizione, decorso il quale il debito non è più esigibile. Ai sensi dell’art. 2946 c.c. i diritti si prescrivono in dieci anni, salvo termini più brevi: ad esempio, i crediti professionali e le parcelle degli avvocati si prescrivono in tre anni; i canoni di locazione in cinque anni; le bollette di utenze domestiche in cinque anni. L’eccezione di prescrizione può essere sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, con l’onere della prova in capo all’ingiunto.

La decadenza riguarda invece la perdita di un diritto per mancato esercizio entro un termine perentorio. Nel contesto del decreto ingiuntivo, la mancata proposizione dell’opposizione nei termini comporta la decadenza dalla facoltà di contestare il titolo. Tuttavia, come visto, la legge prevede l’opposizione tardiva per i casi in cui la notifica sia irregolare .

12.3 Costi e spese del procedimento

Il decreto ingiuntivo comporta costi che vengono anticipati dal creditore e successivamente posti a carico del debitore. Le spese vive includono il contributo unificato (calcolato in percentuale sul valore del credito), i diritti di cancelleria, le spese di notifica e l’onorario dell’avvocato. L’art. 641 c.p.c. prevede che il giudice liquidi le spese nel decreto . In caso di opposizione, le spese aumentano e vengono regolate con la sentenza di merito, che può condannare il soccombente al pagamento anche delle spese dell’opposizione.

Un aspetto importante riguarda l’art. 96 c.p.c., che disciplina la condanna per lite temeraria. Se il creditore agisce con colpa grave o malafede, chiedendo un credito infondato o gonfiato, il giudice può condannarlo a pagare una somma a titolo di risarcimento del danno. Tale disposizione, poco nota, rappresenta un deterrente contro abusi di decreti ingiuntivi.

12.4 Le garanzie del terzo pignorato: art. 546 c.p.c.

Nel pignoramento presso terzi il ruolo del terzo (datore di lavoro, banca, inquilino) è disciplinato dall’art. 546 c.p.c. La norma prevede che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il terzo assume la funzione di custode relativamente alle somme o beni dovuti al debitore . L’obbligo sussiste entro limiti determinati: il terzo deve accantonare un importo pari al credito precettato aumentato di importi aggiuntivi (1.000 € per crediti fino a 1.100 €, 1.600 € per crediti fino a 3.200 €, metà per crediti superiori) . Se l’accredito sul conto bancario riguarda stipendi o pensioni versati prima della notifica, il terzo non deve accantonare somme fino a un importo pari al triplo dell’assegno sociale; per gli accrediti successivi si applicano i limiti dell’art. 545 .

Il secondo comma dell’art. 546 permette al debitore di chiedere al giudice la riduzione proporzionale dei pignoramenti se eseguiti presso più terzi, evitando l’eccessiva sottrazione di liquidità . La norma vuole proteggere il debitore da una eccessiva compressione delle sue risorse vitali e garantire una distribuzione equa tra i vari creditori.

12.5 Gli obblighi della banca nel pignoramento esattoriale

Nel contesto del pignoramento fiscale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca riceve direttamente dall’Agenzia della Riscossione un ordine di pagamento. Tale ordine, come analizzato, impone di versare le somme dovute entro 60 giorni e anche gli importi futuri . La banca deve rispettare gli obblighi di custodia similmente a quanto previsto dall’art. 546 c.p.c. La Cassazione ha chiarito che l’omessa esecuzione dell’ordine comporta la responsabilità del terzo . Il terzo che non adempie può essere condannato al pagamento di una somma pari al credito, oltre a sanzioni.

12.6 Ricorsi incidentali e cumulo di azioni

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo possono essere proposte domande riconvenzionali e ricorsi incidentali. Ad esempio, il debitore può proporre domanda di accertamento negativo del credito, o chiedere la condanna del creditore al pagamento di somme per danni. Il giudice può decidere contestualmente sulla domanda principale e su quelle riconvenzionali.

Nel pignoramento presso terzi, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi se vi sono vizi formali nell’atto di pignoramento (art. 617 c.p.c.) o opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.) se il pignoramento colpisce beni di sua proprietà detenuti dal debitore. Queste opposizioni hanno termini molto brevi (5 o 20 giorni dalla conoscenza dell’atto) e richiedono un’attenta valutazione. In tutti i casi è opportuno farsi assistere da un avvocato esperto.

12.7 Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo

Se il terzo pignorato contesta l’esistenza del credito o non rende la dichiarazione richiesta (art. 547 c.p.c.), il creditore o il debitore possono introdurre un giudizio di accertamento ex art. 548 e 549 c.p.c. Questo giudizio si svolge davanti al giudice dell’esecuzione e mira a stabilire se e in quale misura il terzo sia debitore del pignorato. L’esito vincola il terzo e comporta la condanna al pagamento, oltre alle eventuali spese.

13. Il processo esecutivo: pignoramento e procedure nel dettaglio

La procedura esecutiva è la fase in cui il credito diventa effettivamente recuperato mediante l’espropriazione dei beni del debitore. Capire come funzionano i vari tipi di pignoramento permette al debitore di orientarsi, valutare le possibili eccezioni e cercare soluzioni alternative prima che sia troppo tardi.

13.1 Pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare viene eseguito dall’ufficiale giudiziario presso il domicilio del debitore o presso terzi. L’ufficiale si presenta con l’atto di pignoramento e redige un verbale in cui elenca i beni sottoposti a sequestro. Tra i beni mobiliare pignorabili vi sono automobili, arredamento, elettrodomestici di valore, gioielli, opere d’arte. Restano invece impignorabili i beni indispensabili al vivere quotidiano (letti, tavoli, frigoriferi) e gli strumenti necessari per l’esercizio della professione (entro il limite di un quinto del loro valore). Il verbale è depositato in cancelleria; trascorsi dieci giorni, il giudice può disporre la vendita all’asta.

Il debitore può evitare la vendita pagando o concordando un piano di rientro con il creditore prima che si proceda alla assegnazione o vendita. È possibile anche chiedere la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro. In ogni caso, l’intervento tempestivo di un avvocato consente di negoziare con il creditore prima della vendita.

13.2 Pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare coinvolge beni immobili, terreni, appartamenti. L’atto di pignoramento viene notificato al debitore e trascritto nei registri immobiliari per garantire l’opponibilità ai terzi. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale l’atto di pignoramento, la nota di trascrizione e la relazione integrativa con la descrizione dell’immobile. Il giudice dell’esecuzione nomina un custode giudiziario e un perito per stimare il valore del bene. Successivamente è fissata un’udienza per l’autorizzazione alla vendita.

Durante la procedura immobiliare, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento in denaro, versando l’intero importo dovuto entro un certo termine. In alternativa, può proporre istanze di sospensione o di riduzione del pignoramento. Esiste anche la possibilità di proporre il piano di rientro ex art. 124 bis disp. att. c.p.c. inserito con la riforma Cartabia, che consente al debitore di presentare un’offerta di pagamento rateale che, se approvata dal giudice e accettata dai creditori, estingue la procedura.

L’esperienza insegna che l’espropriazione immobiliare è lunga e costosa; spesso il ricavato della vendita all’asta è inferiore al valore di mercato. Per questo motivo, molte banche e finanziarie sono disponibili a valutare accordi di saldo e stralcio anche su immobili: il debitore può vendere l’immobile al valore di mercato e versare al creditore un importo ridotto, a condizione che la differenza non sia recuperabile in altra sede.

13.3 Pignoramento presso terzi: procedura operativa

Il pignoramento presso terzi è uno dei più frequenti perché permette al creditore di colpire direttamente le disponibilità economiche del debitore (stipendi, pensioni, conti correnti, crediti verso clienti). La procedura si svolge in tre fasi:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento: l’atto deve contenere l’indicazione del credito precettato, l’intimazione al terzo di non pagare al debitore e l’avviso della facoltà di rendere dichiarazione positiva o negativa. Dal momento della notifica, il terzo è soggetto agli obblighi previsti dagli artt. 546 e 547 c.p.c. .
  2. Dichiarazione del terzo: entro dieci giorni (o, dopo la riforma, entro il termine indicato dal giudice) il terzo deve comunicare se e in quale misura è debitore del pignorato. La dichiarazione può essere resa per iscritto o oralmente all’udienza. Se la dichiarazione è positiva, il giudice dispone l’assegnazione delle somme.
  3. Udienza e assegnazione: se il terzo non rende la dichiarazione o se la dichiarazione è contestata, si apre un giudizio di accertamento ex art. 548 e 549 c.p.c. Al termine, il giudice pronuncia l’ordinanza di assegnazione che trasferisce il credito dal debitore al creditore.

Anche nel pignoramento presso terzi, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c., dimostrando che l’importo pignorato eccede il credito precettato. Inoltre, se i beni pignorati sono già oggetto di altri pignoramenti, occorre coordinarli per evitare l’ultrasatisfattività.

13.4 Riforma Cartabia e novità del 2024‑2025

La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e i successivi decreti attuativi del 2024‑2025 hanno introdotto importanti novità nella procedura esecutiva. Tra queste:

  • Riduzione dei termini: i termini per la dichiarazione del terzo e per l’udienza di assegnazione sono stati ridotti per accelerare l’esecuzione.
  • Modifiche all’art. 546: sono stati introdotti importi aggiuntivi fissi per l’obbligo di accantonamento (1.000 € e 1.600 € in base alla fascia) .
  • Procedura telematica: la notifica e la dichiarazione del terzo possono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) e il deposito degli atti avviene nel processo esecutivo telematico. Questo snellisce il procedimento ma richiede precisione nella compilazione degli indirizzi e nella firma digitale.
  • Piano di rientro: l’introduzione del piano di rientro nel pignoramento immobiliare consente al debitore di proporre un pagamento rateale e di evitare la vendita dell’immobile.

Per i debitori è essenziale restare aggiornati sulle novità legislative: un errore formale nella notifica telematica o nella dichiarazione del terzo può comportare la nullità dell’atto o la decadenza dei diritti.

13.5 Esecuzione nei confronti di conti correnti e strumenti finanziari

Il pignoramento può colpire non solo i saldi bancari ma anche titoli, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni. In questi casi, il terzo pignorato è l’intermediario finanziario (banca, SIM, SGR) che deve bloccare i titoli e rendere la dichiarazione. L’assegnazione avviene tramite trasferimento dei valori mobiliari o con la loro liquidazione sul mercato e successiva consegna del ricavato. Per il debitore la perdita dei titoli può comportare un grave danno economico, ma consente, se anticipata, di negoziare un saldo e stralcio prima che la banca proceda alla liquidazione.

13.6 Esecuzione fiscale e differenze con l’esecuzione civile

L’esecuzione fiscale si differenzia da quella civile per la presenza di norme speciali. L’art. 72‑bis consente all’Agente della Riscossione di bypassare il giudice per il pignoramento dei conti correnti . Inoltre, il D.P.R. 602/1973 prevede che i beni pignorati siano assegnati senza la necessità di un’udienza di assegnazione. I debitori hanno comunque facoltà di impugnare l’atto dinanzi al giudice tributario, sostenendo l’illegittimità del debito o la violazione dei limiti di pignorabilità. È importante sottolineare che, con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, la procedura esecutiva si sospende .

13.7 Il ruolo della negoziazione: saldo e stralcio stragiudiziale con banche e finanziarie

Al di fuori delle procedure previste dalla legge, è possibile raggiungere accordi di saldo e stralcio stragiudiziali con banche, finanziarie e anche con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione. In pratica, il debitore propone di pagare un importo ridotto rispetto al credito originario in cambio della rinuncia del creditore a proseguire l’azione. Tale accordo deve essere formalizzato per iscritto e spesso viene anticipato da trattative in cui l’avvocato negozia la migliore soluzione. Esempi pratici:

  • Debito con banca: un debito da carta di credito di € 10.000 può essere chiuso con il pagamento di € 6.000 se il debitore non dispone di beni aggredibili e la banca preferisce incassare subito piuttosto che avviare un pignoramento.
  • Mutuo in sofferenza: in presenza di rate impagate e di un immobile ipotecato, la banca può accettare la vendita dell’immobile e il pagamento di una somma inferiore al debito (saldo parziale). Ciò permette al debitore di liberarsi dell’ipoteca e alla banca di evitare tempi lunghi e costi dell’esecuzione immobiliare.
  • Debito fiscale: per cartelle non incluse nella definizione agevolata, è possibile negoziare un piano di rientro o richiedere la sospensione per motivi di salute o di comprovata difficoltà. L’Agenzia può rateizzare il debito fino a 120 rate mensili.

La negoziazione richiede competenze legali e conoscenza delle pratiche bancarie. L’Avv. Monardo, grazie alla lunga esperienza nel diritto bancario e alla qualifica di esperto negoziatore, è in grado di condurre trattative efficaci per ridurre l’esposizione debitoria.

13.8 Casi pratici e giurisprudenza applicata

Per comprendere meglio come le regole si applicano, analizziamo alcuni casi pratici tratti dalla giurisprudenza.

Caso A – Conto corrente con saldo negativo e accrediti successivi: una società riceve un pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis su un conto corrente in passivo. La banca riceve ordini di pagamento sui futuri accrediti. La Cassazione (sentenza 28520/2025) ha chiarito che l’obbligo della banca riguarda anche le somme future accreditate entro 60 giorni . Pertanto, la società si vede bloccare i bonifici dei clienti. L’avvocato propone ricorso e, in parallelo, negozia con l’Agenzia la rateizzazione del debito. Con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, il pignoramento viene sospeso .

Caso B – Opposizione tardiva e prova della notifica: un professionista riceve un decreto ingiuntivo che gli viene notificato a un indirizzo sbagliato. Solo diversi mesi dopo ne viene a conoscenza tramite un pignoramento. Propone opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ma non fornisce la prova del nesso causale tra la notifica nulla e la sua mancata conoscenza. La Cassazione (ordinanza 29694/2025) dichiara inammissibile l’opposizione . La morale è che il debitore deve dimostrare non solo l’irregolarità ma anche l’impossibilità di difendersi.

Caso C – Pignoramento plurimo e riduzione: un imprenditore subisce tre pignoramenti presso terzi per lo stesso debito. Richiede al giudice la riduzione proporzionale ai sensi dell’art. 546, comma 2, e ottiene l’ordinanza che limita il prelievo su ciascun conto . In questo modo evita il blocco totale della liquidità.

Caso D – Accordo di saldo e stralcio stragiudiziale: un consumatore ha un debito residuo di € 50.000 per un prestito personale. L’avvocato propone al creditore un pagamento di € 30.000 in un’unica soluzione. Il creditore accetta, considerando che l’alternativa sarebbe un pignoramento immobiliare con tempi incerti. L’accordo viene formalizzato e il debitore ottiene la cancellazione della segnalazione presso la Centrale dei Rischi.

Queste situazioni dimostrano l’importanza di conoscere la normativa e la giurisprudenza per orientarsi e scegliere la strategia migliore.

14. Conclusioni: l’importanza di agire subito e di farsi assistere

L’analisi del decreto ingiuntivo e delle procedure di riscossione mostra come la legislazione italiana sia complessa e articolata. I debitori dispongono di numerosi strumenti per contestare i titoli, sospendere l’esecuzione, ridurre o cancellare i debiti mediante saldo e stralcio, definizione agevolata o procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, tali strumenti richiedono il rispetto di termini perentori e la presentazione di istanze ben motivate. La giurisprudenza recente (Cass. 19814/2025, 29694/2025, 28520/2025) ha ulteriormente chiarito i requisiti per l’opposizione e la portata del pignoramento, restringendo gli spazi per chi agisce in ritardo.

In questo contesto, è fondamentale agire tempestivamente: non ignorare l’atto ricevuto, raccogliere la documentazione, valutare la possibilità di opposizione, sospensione o transazione, presentare richiesta di saldo e stralcio o aderire alla definizione agevolata. Per chi si trova in una condizione di insolvenza strutturale, la legge 3/2012 e il Codice della Crisi offrono percorsi di composizione della crisi e di esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze specifiche in materia di diritto bancario, esecuzioni, riscossione e procedure concorsuali. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo è in grado di offrire assistenza completa: dalla analisi dell’atto, alla predisposizione di ricorsi e opposizioni, alla gestione delle trattative di saldo e stralcio con banche o con l’Agenzia della Riscossione, fino alla presentazione di piani di ristrutturazione o concordati minori.

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15. Appendice: ulteriori approfondimenti normativi e giurisprudenziali

La materia del decreto ingiuntivo e dell’esecuzione forzata comprende decine di articoli del codice di procedura civile e della legislazione speciale. Di seguito sono esaminate alcune norme e pronunce che completano il quadro illustrato nei capitoli precedenti.

15.1 Dichiarazione del terzo e giudizio di accertamento (artt. 547–549 c.p.c.)

L’art. 547 c.p.c. disciplina la dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi. La norma stabilisce che il terzo deve rendere la dichiarazione entro dieci giorni dalla notifica dell’atto, indicando se e in quale misura sia debitore nei confronti dell’esecutato. La dichiarazione può essere resa per iscritto o verbalmente all’udienza. L’art. 548 prevede che, in caso di mancata dichiarazione, il giudice possa condannare il terzo al pagamento delle somme dovute al debitore. Se la dichiarazione è contestata, si apre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo disciplinato dall’art. 549, che si conclude con sentenza vincolante per le parti. Questi articoli garantiscono che il terzo non sia costretto a versare somme non dovute, ma richiedono precisione nella risposta all’atto di pignoramento.

15.2 Forma e rinnovo del precetto (artt. 480–481 c.p.c.)

Come visto, l’atto di precetto deve contenere l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni . L’art. 481 c.p.c. prevede che il precetto conservi efficacia per novanta giorni. Trascorso tale periodo senza che sia stato iniziato il pignoramento, il precetto deve essere rinnovato con una nuova notifica. Molti creditori trascurano questa scadenza e notificano il pignoramento oltre il novantesimo giorno; il pignoramento così eseguito è nullo e può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi.

15.3 Riduzione dei pignoramenti multipli (art. 496 c.p.c.)

L’art. 496 consente al debitore di chiedere la riduzione proporzionale dei pignoramenti quando sono stati eseguiti presso più terzi per lo stesso credito o per crediti diversi ma compatibili. Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, può ridurre l’importo pignorato su ciascun terzo al fine di evitare l’ultrasatisfazione del credito e consentire al debitore di disporre di liquidità minima per le spese quotidiane. Questa norma è stata applicata dalla giurisprudenza per garantire che i prelievi su più conti correnti non superino complessivamente la quota di un quinto dello stipendio.

15.4 Riparto del ricavato e crediti privilegiati (artt. 510–512 c.p.c.)

Una volta venduti i beni pignorati, il giudice procede al riparto del ricavato tra i creditori aventi diritto. L’art. 510 stabilisce che il giudice, ricevuto il progetto di distribuzione, fissa un termine per eventuali contestazioni; in assenza, il progetto diventa esecutivo. L’art. 512 regola la distribuzione in presenza di crediti privilegiati, come quelli derivanti da spese di giustizia, crediti alimentari o contributi previdenziali. I privilegi vengono pagati con precedenza rispetto agli altri crediti. Questo meccanismo è importante soprattutto nel pignoramento immobiliare, in cui i privilegi dello Stato e dell’Agenzia delle Entrate possono assorbire gran parte del ricavato.

15.5 Vendita all’asta (artt. 534–574 c.p.c.) e sospensione della vendita

Gli articoli dal 534 al 574 c.p.c. regolano la vendita dei beni mobili e immobili pignorati. Per i beni mobili è prevista la vendita con o senza incanto; per gli immobili, la vendita avviene con l’intervento del delegato alle vendite. Il giudice fissa un prezzo base in base alla stima del perito. L’asta può andare deserta e essere ripetuta con ribasso del prezzo. L’art. 571 prevede la possibilità di depositare offerte in aumento da parte di soggetti terzi.

L’art. 624 bis, introdotto con il D.L. 83/2015, consente al debitore di chiedere al giudice la sospensione della vendita presentando un piano di accantonamento o un’offerta di saldo e stralcio. Se il creditore aderisce, la vendita viene sospesa; se il creditore si oppone, il giudice decide tenendo conto dell’interesse di tutti. Questa norma, spesso invocata, permette di salvare l’immobile e di pagare gradualmente il debito.

15.6 Beni e patrimoni protetti: fondo patrimoniale e trust

Alcuni debitori cercano di proteggere i loro beni costituendo un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) o un trust. Il fondo patrimoniale consente di destinare determinati beni (di solito la casa familiare) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In caso di esecuzione, i creditori non possono aggredire tali beni se il debito non deriva da esigenze familiari (es. obbligazioni tributarie). Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito che i crediti fiscali possono aggredire il fondo patrimoniale se il debitore ha agito con mala fede. Il trust, invece, è riconosciuto in Italia come atto di destinazione ma richiede trasparenza e non può essere utilizzato per frodare i creditori.

15.7 Esdebitazione e riabilitazione del debitore

L’istituto dell’esdebitazione consente al debitore che abbia completato una procedura di liquidazione controllata di ottenere la cancellazione dei debiti residui. Il giudice verifica la buona fede del debitore e la corretta esecuzione del piano. L’esdebitazione è prevista dall’art. 278 d.lgs. 14/2019 per gli imprenditori e dall’art. 14 terdecies L. 3/2012 per i consumatori. Ottenere l’esdebitazione significa poter ripartire con una situazione finanziaria pulita. La riabilitazione del debitore è condizionata al pagamento integrale delle spese di procedura e al comportamento collaborativo durante il processo.

15.8 Altre pronunce giurisprudenziali

Oltre alle sentenze già citate, la giurisprudenza degli ultimi anni ha fornito indicazioni preziose:

  • Cass. 29422/2024 ha chiarito che nel pignoramento presso terzi plurimo, la riduzione dei prelievi deve tenere conto non solo dell’importo precettato ma anche delle esigenze di vita del debitore, pena la violazione dell’art. 2 della Costituzione.
  • Cass. 9381/2023 ha affermato che, se il creditore notifica il precetto senza allegare il titolo perché già inserito nel fascicolo del giudizio, ciò non comporta nullità del precetto. Il debitore può richiedere copia del titolo in cancelleria.
  • Corte costituzionale, sent. 213/2020 ha dichiarato illegittimo l’art. 2752 c.c. nella parte in cui attribuiva prelazione assoluta ai crediti tributari, sancendo che tali crediti non possono comprimere oltre misura i diritti dei creditori chirografari.
  • Cass. 25187/2017 ha riconosciuto che il pignoramento di un conto cointestato è legittimo solo nella misura della quota di spettanza del debitore pignorato; la banca deve identificare le quote di titolarità e limitare il blocco.
  • Cass. 12019/2015 ha stabilito che l’intimazione di pagamento in un precetto deve indicare chiaramente la data di notifica del titolo esecutivo; in caso contrario il precetto è nullo.

Queste decisioni, sebbene relative ad anni precedenti, continuano ad essere applicate e costituire riferimento per i giudizi successivi.

16. Domande frequenti supplementari (FAQ aggiuntive)

1. Chi può richiedere l’esdebitazione?
L’esdebitazione può essere richiesta da chi ha completato con successo una procedura di sovraindebitamento (liquidazione controllata o concordato) e ha adempiuto alle obbligazioni previste dal piano. Il giudice verifica che il debitore abbia agito con diligenza e non abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave.

2. Cosa succede se il terzo pignorato non rende la dichiarazione?
In caso di mancata dichiarazione del terzo, l’art. 548 c.p.c. prevede che il giudice possa condannarlo al pagamento delle somme dovute al debitore, salvo prova contraria. È quindi fondamentale che il terzo risponda all’atto di pignoramento entro i termini e con precisione.

3. Come viene calcolato l’assegno sociale per la protezione delle pensioni?
L’assegno sociale è aggiornato annualmente dall’INPS. Nel 2025 ammonta a circa € 503 mensili; pertanto, ai fini dell’art. 546 c.p.c., il triplo dell’assegno sociale equivale a circa € 1.509 . Le somme accreditate prima del pignoramento sono impignorabili fino a questa soglia.

4. Posso oppormi a un pignoramento immobiliare perché il valore dell’immobile supera di molto il debito?
Sì, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi o chiedere al giudice la sospensione della vendita quando l’immobile ha un valore nettamente superiore al debito e la vendita arrecherebbe un grave pregiudizio. È anche possibile chiedere la conversione del pignoramento versando un importo pari al debito e alle spese.

5. Le società possono aderire al saldo e stralcio o alla definizione agevolata?
Le società non possono accedere al saldo e stralcio previsto dalla L. 145/2018 (riservato alle persone fisiche), ma possono aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione (rottamazione quater) pagandone il capitale e le spese .

6. Cosa accade se il creditore non si presenta all’udienza di opposizione?
Se il creditore non compare, il giudice può rinviare l’udienza o pronunciare sentenza in contumacia. Tuttavia, il debitore deve comunque dimostrare l’infondatezza del credito. L’assenza del creditore non comporta automaticamente l’accoglimento dell’opposizione.

7. Come si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE?
La DSU può essere compilata online sul sito dell’INPS con SPID o presso un CAF. È necessario indicare i redditi, i patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare e allegare i documenti richiesti. L’ISEE ottenuto è valido per un anno e va aggiornato se mutano le condizioni economiche. Senza un ISEE valido non è possibile aderire al saldo e stralcio .

8. Un debitore fallito può essere destinatario di un decreto ingiuntivo?
No. Con la dichiarazione di fallimento, le azioni esecutive individuali sono sospese e i creditori devono insinuarsi al passivo. Un decreto ingiuntivo emesso contro un soggetto fallito è improcedibile. Tuttavia, l’imprenditore individuale in crisi ma non fallito può ricevere decreti ingiuntivi e deve difendersi entro i termini.

9. È possibile chiedere danni per abusiva emissione di decreto ingiuntivo?
Sì, se il creditore ha agito con malafede o colpa grave (ad esempio, reclamando un credito inesistente o già estinto), il debitore può proporre azione per risarcimento danni. Il giudice, accertata la temerarietà della lite, può condannare il creditore ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.

10. Le sentenze della Cassazione si applicano immediatamente?
Le sentenze della Corte di Cassazione hanno funzione nomofilattica e orientano l’interpretazione della legge, ma non hanno efficacia erga omnes. Tuttavia, i giudici di merito tendono a uniformarsi ai principi enunciati. È quindi importante che l’avvocato tenga conto delle sentenze più recenti nella predisposizione delle difese.

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