Decreto ingiuntivo e prescrizione del credito: come funziona

Introduzione

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del creditore munito di prova scritta, ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare una cosa. È un procedimento monitorio che consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, ma produce effetti profondi sulla sfera del debitore. In particolare, la mancata reazione del debitore trasforma il decreto in un titolo definitivo e, grazie al meccanismo della prescrizione, rende il credito esigibile per un periodo più lungo. Molti debitori ignorano che i termini di prescrizione non operano automaticamente: occorre eccepirli nel momento giusto, altrimenti il diritto non si estingue e il creditore potrà agire anche dopo molti anni. Inoltre, la disciplina sull’opposizione e sulle modalità di notifica comporta rigidi termini decadenza. Un errore nella notifica può consentire un’opposizione tardiva, ma l’inerzia nell’eccepire il vizio comporta la decadenza del rimedio.

Presentazione dello studio

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con anni di esperienza, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo in tutta Italia nei settori del diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio affianca debitori, imprenditori e contribuenti nella valutazione degli atti, nella predisposizione di opposizioni a decreto ingiuntivo e nella gestione delle trattative con banche o enti di riscossione. Lo staff è in grado di:

  • Analizzare la regolarità dell’atto, verificando i presupposti di ammissibilità e l’eventuale decadenza del decreto per mancata notifica o per vizi della procedura;
  • Predisporre ricorsi e opposizioni, sia tempestive sia tardive, per contestare l’esistenza o l’entità del credito, eccepire la prescrizione o chiedere la sospensione dell’esecutorietà;
  • Ottenere sospensioni e dilazioni, presentando istanze di sospensione al giudice o trattando con il creditore piani di rientro, accordi a saldo e stralcio o adesioni a definizioni agevolate (rottamazioni);
  • Elaborare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, utilizzando le procedure di sovraindebitamento per ridurre o cancellare i debiti attraverso l’intervento del tribunale;
  • Rappresentare il debitore nelle trattative stragiudiziali con banche e società di recupero, predisponendo piani sostenibili e evitando l’esecuzione forzata.

Se stai affrontando una ingiunzione di pagamento o temi di ricevere un atto esecutivo, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Una consulenza tempestiva può evitare errori fatali e identificare le strategie più efficaci per difendere il patrimonio.

1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa sulla prescrizione dei crediti

La prescrizione estingue i diritti per effetto dell’inerzia del titolare oltre un certo termine stabilito dalla legge. La regola generale è contenuta nell’articolo 2946 del codice civile, secondo cui “i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” . Si tratta della prescrizione ordinaria decennale, applicabile in assenza di un termine più breve.

Alcune obbligazioni sono soggette a prescrizione più breve. L’articolo 2948 c.c. prevede la prescrizione quinquennale per numerose prestazioni periodiche, tra cui gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, nonché i canoni locativi e i compensi dei professionisti . Queste ipotesi sono particolarmente rilevanti nel recupero dei crediti bancari o per i canoni di concessione, come confermato dalla Cassazione (ordinanza 13288/2024), che ha assimilato i canoni per l’occupazione di suolo pubblico al canone locativo e li ha dichiarati soggetti a prescrizione quinquennale .

Un principio cardine è contenuto nell’articolo 2953 c.c., secondo cui i diritti soggetti a prescrizione breve, quando è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni . Il decreto ingiuntivo non opposto o la cui opposizione sia stata dichiarata estinta produce gli stessi effetti della sentenza: diventa titolo esecutivo equiparabile alla sentenza e il credito si prescrive in dieci anni . Per questo motivo il debitore deve conoscere i termini e, se intende sollevare l’eccezione di prescrizione, farlo durante l’opposizione; altrimenti il titolo acquisisce efficacia decennale.

La decorrenza della prescrizione è disciplinata dall’articolo 2935 c.c.: la prescrizione “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” . Ciò implica che, se l’esigibilità del diritto è condizionata da un evento o subordinata a un adempimento, la prescrizione inizia solo quando il creditore può concretamente agire. L’articolo 2943 c.c. prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio (cognitivo, conservativo o esecutivo) o da ogni altro atto che costituisca in mora il debitore . L’interruzione fa ripartire il termine, mentre la sospensione (es. causa di forza maggiore) ne arresta temporaneamente il decorso.

1.2 Il procedimento monitorio e la natura del decreto ingiuntivo

Il procedimento di ingiunzione è disciplinato dagli articoli 633 ss. c.p.c. È un rito sommario attraverso cui il creditore, munito di prova scritta del credito, ottiene dal giudice un’ingiunzione di pagamento o di consegna senza preventivo contraddittorio. L’articolo 633 c.p.c. elenca le condizioni di ammissibilità: il decreto può essere emesso su domanda del creditore di una somma di denaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili, purché sussista prova scritta del diritto . L’ingiunzione è ammessa anche per crediti relativi agli onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o notai e può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi per presumere l’adempimento .

Se il giudice ritiene sussistenti i presupposti, emette entro trenta giorni un decreto motivato che ingiunge al debitore di pagare o consegnare la cosa. L’articolo 641 c.p.c. stabilisce che il decreto deve contenere l’avvertimento che il debitore può proporre opposizione entro quaranta giorni e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata . Il termine può essere ridotto fino a dieci giorni o aumentato fino a sessanta se ricorrono giusti motivi ; in caso di destinatario residente nell’Unione europea il termine è di cinquanta giorni, mentre per i residenti in Paesi extra‑UE il termine può arrivare a 120 giorni .

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore. L’articolo 644 c.p.c. prevede che, se la notificazione non è eseguita entro sessanta giorni dalla pronuncia (novanta giorni se la notifica avviene all’estero), il decreto diventa inefficace . La notifica tardiva non sana il vizio e il creditore dovrà richiedere un nuovo decreto. Se il giudice rileva l’inefficacia a seguito di eccezione del debitore, dichiara l’inefficacia del decreto e libera la cauzione eventualmente prestata .

In assenza di opposizione nel termine oppure se l’opponente non si costituisce, il giudice dichiara il decreto esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. L’istanza può essere anche verbale: il giudice, valutata la regolarità della notifica e la mancata opposizione, rilascia la formula esecutiva . Una volta dichiarato esecutivo, l’opposizione non può più essere proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall’articolo 650 c.p.c. (opposizione tardiva) . Il decreto così “passato in giudicato” costituisce titolo esecutivo e il credito si prescrive in dieci anni .

L’articolo 648 c.p.c. disciplina l’esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può concedere, con ordinanza non impugnabile emessa alla prima udienza, l’esecuzione provvisoria del decreto . Deve invece concederla in ogni caso se il creditore offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni . Questo strumento consente al creditore di iniziare l’esecuzione pur in pendenza di opposizione.

1.3 Opposizione e opposizione tardiva

L’articolo 645 c.p.c. regola l’opposizione a decreto ingiuntivo: l’opposizione deve essere proposta avanti allo stesso giudice che ha pronunciato il decreto e con atto di citazione notificato all’istante . L’intimato deve fissare la prima udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine di opposizione, a pena di improcedibilità. Con l’opposizione il procedimento monitorio si trasforma in un giudizio di cognizione ordinario, nel quale il giudice rivaluta d’ufficio l’esistenza del credito .

Qualora il debitore non abbia potuto opporsi nel termine per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, l’articolo 650 c.p.c. consente di proporre opposizione tardiva. Il debitore deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per cause non imputabili e, inoltre, deve proporre l’opposizione entro dieci giorni dal primo atto esecutivo . In questa ipotesi il giudice può sospendere l’esecutorietà del decreto e l’opposizione seguirà il rito ordinario. La ratio della norma è tutelare il debitore che, a causa di vizi nella notifica, non abbia avuto la possibilità di difendersi. Tuttavia, la giurisprudenza afferma che il debitore deve dimostrare sia l’irregolarità sia l’effettiva mancanza di conoscenza e agire tempestivamente; in mancanza, l’opposizione è inammissibile.

La Corte di Cassazione, con sentenza 19814/2025, ha chiarito che se la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo è nulla e viene seguita da una successiva notifica valida, il termine per proporre opposizione decorre da quest’ultima notifica . La notificazione nulla non produce effetti, per cui l’opposizione è tempestiva se proposta entro quaranta giorni dalla nuova notifica. La Corte ha inoltre ricordato che, ai fini dell’opposizione tardiva, il debitore deve provare di non avere avuto conoscenza del decreto e di avere agito entro dieci giorni dal primo atto esecutivo.

1.4 Effetto del giudicato e responsabilità solidale dei soci

Una volta decorso il termine di opposizione senza che il debitore si costituisca, il decreto diventa irrevocabile ed è equiparato a una sentenza. La prescrizione del credito si trasforma in decennale (art. 2953 c.c.) e il debitore non può più contestare la fondatezza del credito. La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in numerose pronunce. Nella sentenza 27367/2025, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili. La società aveva proposto opposizione, ma i soci non avevano impugnato il decreto. La Cassazione ha affermato che, quando il decreto ingiuntivo diventa definitivo nei confronti dei soci, l’obbligazione a loro carico diventa diretta e solidale e non opera il beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c. . Il socio non può nemmeno avvalersi di un eventuale successivo giudicato favorevole alla società, perché il titolo nei suoi confronti è autonomo e definitivo . Pertanto, la pendenza dell’opposizione proposta dalla società non paralizza l’azione esecutiva contro i soci e questi, per evitare l’esecuzione, avrebbero dovuto opporsi al decreto entro i quaranta giorni .

Questa pronuncia conferma l’importanza della tempestiva difesa: anche chi è coinvolto in qualità di socio o coobbligato deve valutare attentamente l’opportunità di proporre opposizione o eccepire la prescrizione, poiché la definitività del decreto rende inapplicabili alcune tutele.

2 – Procedura passo‑passo dopo la notifica del decreto ingiuntivo

Per il debitore che riceve una ingiunzione di pagamento è fondamentale conoscere i termini e i rimedi a disposizione. Di seguito un percorso cronologico che illustra cosa accade dal momento della notifica alla eventuale esecuzione.

2.1 Notifica del decreto e decorrenza dei termini

  1. Deposito e notifica – Dopo aver depositato il ricorso e ottenuto il decreto, il creditore deve notificare il provvedimento all’intimato. La notificazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pronuncia (novanta giorni se la notifica è all’estero); in caso contrario il decreto diventa inefficace . Il termine decorre dal deposito in cancelleria e non è sospeso dal giudice; la mancata notifica deve essere eccepita dal debitore.
  2. Termine per l’opposizione – Dal momento della notifica decorre il termine di quaranta giorni (50 o 60 giorni se il debitore risiede all’estero) per proporre opposizione . Il debitore deve verificare la regolarità della notifica: se avviene tramite posta o PEC, va controllato l’avviso di ricevimento e la data di perfezionamento; se la notifica è nulla (es. mancanza di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.), il termine per opporsi decorre dalla notifica valida .
  3. Provvisoria esecuzione – Se il decreto contiene la clausola di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) oppure se il giudice la concede ai sensi dell’art. 648 c.p.c., il creditore può iniziare l’esecuzione anche prima della scadenza del termine. In tal caso il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice dell’opposizione, dimostrando il periculum in mora e la non fondatezza del titolo.
  4. Pagamento o adempimento – Il debitore può adempiere spontaneamente entro il termine, evitando l’esecuzione e le spese. Spesso lo studio legale consiglia di non pagare immediatamente se esistono vizi nella procedura; l’adempimento, infatti, comporta tacita rinuncia a contestare il titolo e vanifica la possibilità di eccepire la prescrizione breve.

2.2 Proposta di opposizione (entro 40 giorni)

Se il debitore ritiene inesistente o errato il credito, può proporre opposizione con atto di citazione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il decreto . L’atto deve essere notificato al creditore e deve fissare la prima udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine di opposizione. Nell’opposizione possono essere sollevate tutte le eccezioni relative all’esistenza e all’ammontare del credito (compresa la prescrizione), nonché i vizi del decreto o della notifica. L’opposizione trasforma il procedimento monitorio in un ordinario giudizio di cognizione, con inversione delle parti: il creditore diventa attore in senso sostanziale e deve provare il credito, mentre l’opponente può eccepire la prescrizione e sollevare domande riconvenzionali.

Durante l’opposizione il giudice può sospendere l’esecutività del decreto oppure concedere l’esecuzione provvisoria parziale (art. 648 c.p.c.), limitatamente alle somme non contestate . È consigliabile allegare al ricorso prove documentali della prescrizione o dell’inadempimento del creditore; eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte entro i termini fissati dall’art. 171‑bis c.p.c., come precisato dalla riforma Cartabia e dalle recenti pronunce della Cassazione.

2.3 Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)

Se il debitore non ha potuto proporre opposizione entro 40 giorni per irregolarità della notifica o per caso fortuito/forza maggiore, può proporre opposizione tardiva. I requisiti sono:

  • Irregolarità della notifica o causa di forza maggiore – il debitore deve dimostrare che la notifica era nulla o viziata (es. mancata raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.) oppure che la mancata difesa dipende da impedimenti non imputabili;
  • Mancata conoscenza del decreto – l’opponente deve provare di non aver avuto conoscenza tempestiva dell’ingiunzione. Non basta dimostrare la nullità formale della notifica; occorre anche provare l’ignoranza effettiva del provvedimento;
  • Proposta entro dieci giorni dal primo atto esecutivo – l’opposizione tardiva deve essere proposta entro dieci giorni dal primo atto esecutivo, come stabilito dall’art. 650 c.p.c. . Non è sufficiente che l’esecuzione sia iniziata; occorre che il debitore abbia ricevuto il primo atto (pignoramento, precetto, fermo, ecc.) e proponga opposizione entro dieci giorni.

Nel 2025 la Cassazione (ordinanza 29694/2025, massima nota) ha precisato che per ottenere l’opposizione tardiva il debitore deve offrire la prova non solo della irregolarità della notifica, ma anche della mancata conoscenza del decreto e della tempestività dell’atto; in mancanza, l’opposizione è inammissibile. Questa pronuncia, pur non ancora pubblicata in forma integrale, rafforza l’onere probatorio a carico del debitore e rende più rigorosa l’ammissibilità dell’opposizione.

2.4 Esito dell’opposizione

Il giudizio di opposizione si conclude con sentenza che può confermare o revocare il decreto. Se il giudice revoca il decreto ingiuntivo, il credito viene accertato in modo definitivo e gli effetti dell’ingiunzione vengono eliminati. Se il decreto è confermato, esso acquista efficacia di giudicato e il credito si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.). La sentenza regola anche le spese di lite: il debitore che propone opposizione infondata rischia la condanna alle spese e, in casi di lite temeraria, al risarcimento dei danni.

È possibile proporre impugnazione (appello) contro la sentenza di opposizione entro trenta giorni dalla notifica; in caso contrario la sentenza passa in giudicato e resta solo la possibilità di ricorso per cassazione per motivi di legittimità. L’eventuale appello non sospende automaticamente la esecutorietà della sentenza, salvo decisione del giudice di appello.

2.5 Esecuzione forzata e precetto

Se il decreto diventa definitivo o è munito di clausola di provvisoria esecuzione, il creditore può notificare atto di precetto e, decorso il termine indicato (non inferiore a dieci giorni), procedere con il pignoramento di beni mobili, immobili o crediti. L’esecuzione può essere intrapresa anche nei confronti dei soci di società di persone, come confermato dalla Cassazione nella sentenza 27367/2025 . Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se contesta il diritto di procedere all’esecuzione (es. decreto inefficace per mancata notifica entro 60 giorni). L’eccezione di prescrizione può essere sollevata anche in sede esecutiva se il titolo è divenuto inefficace o se il credito è prescritto.

3 – Difese e strategie legali per il debitore

3.1 Eccezione di prescrizione

L’eccezione di prescrizione è una delle difese più efficaci. Poiché la prescrizione deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, il debitore deve sollevarla tempestivamente. Le regole da considerare sono:

  • Individuare il termine applicabile – in assenza di un titolo giudiziale, la prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.) ; tuttavia, per le obbligazioni periodiche (interessi, canoni), la prescrizione è quinquennale . Dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, se non opposto, il credito si prescrive in dieci anni per effetto dell’art. 2953 c.c. .
  • Decorrenza – la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) . In ambito bancario o commerciale, la decorrenza può coincidere con la scadenza della fattura o con la data di prestazione del servizio. Per i canoni periodici, ogni rata costituisce un’obbligazione autonoma che si prescrive separatamente.
  • Interruzione – la notificazione di un atto giudiziale o di un atto che costituisca in mora il debitore interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine (art. 2943 c.c.) . La proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione; se il decreto non diventa definitivo (es. viene revocato), la prescrizione riprende; se invece diventa definitivo, la prescrizione si trasforma in decennale.
  • Opposizione e prescrizione – la prescrizione deve essere eccepita nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Se la prescrizione è quinquennale e l’opposizione non viene proposta, l’effetto dell’art. 2953 c.c. fa sì che la prescrizione diventi decennale ; è quindi fondamentale eccepirla in giudizio tempestivo.
  • Esecuzione e prescrizione – la prescrizione può essere eccepita anche in sede esecutiva se il credito si è prescritto prima della notifica del titolo esecutivo. Ad esempio, se il decreto ingiuntivo non è stato notificato entro 60 giorni e il creditore tenta comunque l’esecuzione, il debitore può eccepire l’inefficacia del titolo (art. 644 c.p.c.) .

3.2 Vizi di notifica

La nullità o l’irregolarità della notifica sono motivo di opposizione. Tra i vizi più frequenti:

  1. Notifica nulla ex art. 140 c.p.c. – se l’ufficiale giudiziario non esegue la raccomandata informativa dopo l’affissione dell’avviso presso la casa comunale, la notifica è nulla. In tal caso la notifica non produce effetti e il termine per l’opposizione decorre dalla nuova notifica valida . L’opposizione può essere tempestiva (entro 40 giorni dalla nuova notifica) oppure tardiva (art. 650 c.p.c.) se il debitore dimostra di non avere avuto conoscenza del decreto.
  2. Notifica oltre i 60 giorni – il decreto ingiuntivo diventa inefficace se non viene notificato entro 60 giorni dalla pronuncia . Il debitore può eccepire l’inefficacia in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; se l’inefficacia viene dichiarata, il creditore dovrà richiedere un nuovo decreto.
  3. Notifica presso indirizzo errato – la notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello effettivo del debitore può essere nulla. Tuttavia, se il destinatario riceve comunque l’atto (es. ritira la raccomandata), la notifica è valida. È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo e la regolarità della relata di notifica.
  4. Notifica via PEC – dal 2013 la notifica via posta elettronica certificata (PEC) è equiparata alla notifica postale. Tuttavia, devono essere rispettati i requisiti di formato, firma digitale e casella PEC del destinatario; errori nella PEC possono rendere la notifica inesistente o nulla.

3.3 Opposizione per nullità del decreto

Oltre alle eccezioni sul merito del credito e sui vizi di notifica, il debitore può opporsi per nullità del decreto ingiuntivo. In particolare:

  • Difetto di prova scritta – se non esiste una prova scritta del credito, il decreto ingiuntivo è improcedibile. La prova può consistere in fatture, contratti o estratti di saldaconto firmati; se la prova non è sufficiente, l’opposizione sarà accolta.
  • Credito non liquido o non esigibile – l’ingiunzione richiede un credito liquido e esigibile; se il credito necessita di una liquidazione complessa o dipende da una controprestazione non adempiuta, il decreto è illegittimo.
  • Decreto pronunciato da giudice incompetente – l’incompetenza territoriale o per materia deve essere eccepita nell’opposizione; in caso di incompetenza, il decreto è revocato e il processo viene riassunto davanti al giudice competente.

3.4 Sospensione dell’esecuzione

Durante l’opposizione, il debitore può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione. Il giudice valuta la fondatezza del ricorso e il periculum in mora (rischio di danni irreparabili). In presenza di prova scritta dell’opponente (es. ricevuta di pagamento), il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto. In caso contrario, può concedere l’esecuzione provvisoria (art. 648 c.p.c.) .

3.5 Transazione e accordi stragiudiziali

Molti decreti ingiuntivi riguardano rapporti commerciali o bancari. Il debitore può valutare la possibilità di transazioni stragiudiziali o piani di rientro. Un avvocato esperto può contattare il creditore per proporre:

  • Piano di rientro rateizzato – pagamento del debito in rate concordate, con riduzione degli interessi di mora e sospensione delle procedure esecutive;
  • Saldo e stralcio – pagamento immediato di una somma ridotta rispetto all’importo originario, con rinuncia del creditore alla differenza;
  • Accordo con garanzie – offerta di garanzie (fideiussione, ipoteca) in cambio di una riduzione delle spese o del tasso di interesse.

Queste soluzioni richiedono la disponibilità del creditore e la capacità economica del debitore; la negoziazione è facilitata dalla presenza di un professionista che conosce la prassi e i diritti del cliente. Nei rapporti bancari, lo studio valuta la presenza di anatocismo o indebiti bancari e può richiedere la ripetizione degli interessi usurari, riducendo notevolmente il debito.

3.6 Procedura di sovraindebitamento e altre misure

Per i debitori che non possono far fronte ai pagamenti, la procedura di sovraindebitamento offre strumenti per ristrutturare o cancellare i debiti. Introdotta dalla L. 3/2012 (cosiddetta “legge salva-suicidi”) e ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), la procedura consente a persone fisiche, professionisti e piccoli imprenditori di proporre:

  • Piano del consumatore – riservato a consumatori e non imprenditori; permette di pagare il debito sulla base del reddito disponibile, con eventuale falcidia e sospensione delle procedure esecutive. Richiede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige la proposta e assiste il debitore.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – rivolto a debitori professionisti, imprenditori commerciali sotto le soglie del fallimento e società agricole. L’accordo prevede il pagamento parziale dei debiti in base alle risorse disponibili e deve essere approvato dai creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti ammessi.
  • Liquidazione controllata – consente la vendita del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori in proporzione; al termine della liquidazione, il residuo debito può essere cancellato (esdebitazione).
  • Esdebitazione dell’incapiente – introdotta dal Codice della crisi, consente al debitore che non possiede beni o redditi di ottenere la cancellazione dei debiti residui, previa verifica del tribunale.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è abilitato a presentare queste procedure e accompagnare il debitore fino all’omologazione. In molti casi è possibile sospendere le procedure esecutive e ottenere l’esdebitazione, liberandosi da debiti che altrimenti sarebbero imprescrittibili.

3.7 Definizioni agevolate (rottamazioni) e sanatoria dei ruoli

Per i debiti tributari, il legislatore ha introdotto periodicamente definizioni agevolate (“rottamazioni”) che consentono di estinguere le cartelle pagando solo le imposte e le sanzioni in misura ridotta, senza interessi di mora. Le ultime rottamazioni (Rottamazione‑quater 2023 e definizione agevolata 2024) prevedono la possibilità di pagare le somme dovute in più rate e cancellare sanzioni e interessi. Sebbene non riguardino direttamente il procedimento monitorio, possono essere utili per ridurre i debiti alla base di un decreto ingiuntivo emesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Lo studio aiuta i clienti a valutare l’adesione alle definizioni agevolate, verificando le cartelle iscritte a ruolo, il termine di prescrizione e la convenienza economica.

3.8 Strumenti di tutela del patrimonio

Oltre alla difesa giudiziale, esistono strumenti per proteggere il patrimonio:

  • Fondo patrimoniale e trust – consentono di destinare beni a fini di famiglia o a un trust, separandoli dal patrimonio personale; se costituiti prima dell’insorgere del debito e per scopi leciti, possono rendere i beni aggredibili solo per debiti contratti a beneficio della famiglia.
  • Polizze vita e previdenza complementare – i crediti derivanti da assicurazioni sulla vita o da fondi pensione sono impignorabili (art. 1923 c.c. e D.Lgs. 252/2005). Investire in tali strumenti può proteggere il risparmio.
  • Cessioni del quinto – la cessione di quote di stipendio o pensione può ridurre il rischio di azioni esecutive; tuttavia, occorre valutare la legittimità del tasso di interesse e l’eventuale usura.

Un professionista esperto può consigliare il percorso più adatto al caso concreto, evitando atti in frode ai creditori e individuando soluzioni lecite e sostenibili.

4 – Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’atto – molti debitori lasciano trascorrere il termine di 40 giorni senza reagire, sperando che il problema si risolva da solo. Questo è l’errore più grave: il decreto diventa definitivo e il credito si prescrive solo in dieci anni, lasciando al creditore un ampio margine per l’esecuzione. Occorre invece agire tempestivamente, consultando un avvocato e valutando l’eccezione di prescrizione.
  2. Non verificare la notifica – la regolarità della notifica è fondamentale. Una notifica nulla non fa decorrere il termine per opporsi e consente l’opposizione tardiva. Occorre controllare la relata, l’eventuale raccomandata informativa, la correttezza dell’indirizzo e la data di deposito presso la casa comunale.
  3. Pagare senza contestare – il pagamento spontaneo comporta riconoscimento del debito e rinuncia alla possibilità di eccepire vizi o prescrizione. Prima di pagare, è consigliabile verificare se il credito è prescritto o se l’importo richiesto comprende somme illegittime (interessi usurari o anatocismo).
  4. Trascurare le procedure alternative – molti debitori ignorano la possibilità di accedere a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione. Queste procedure consentono di ridurre o cancellare i debiti e di sospendere le esecuzioni, ma richiedono l’assistenza di professionisti abilitati. Informarsi per tempo può evitare il pignoramento dei beni.
  5. Fidarsi di pareri non professionali – internet è pieno di consigli non verificati. Solo un professionista abilitato può valutare la legittimità del decreto, la prescrizione e la strategia migliore. Rivolgersi ad un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo garantisce una consulenza basata su leggi e sentenze aggiornate e riduce il rischio di errori.

5 – Tabelle riepilogative

5.1 Normativa di riferimento

NormaContenuto essenzialeUtilità per il debitore
Art. 633 c.p.c.Condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo; richiesta di credito liquido ed esigibile con prova scritta .Verificare se il creditore aveva i requisiti per chiedere l’ingiunzione.
Art. 641 c.p.c.Il decreto ingiuntivo ordina il pagamento entro 40 giorni con l’avvertimento di potersi opporre . Possibilità di ridurre/aumentare il termine .Calcolare il termine per l’opposizione; chiedere eventuale proroga.
Art. 644 c.p.c.Il decreto diventa inefficace se non notificato entro 60 giorni (90 giorni se all’estero) .Eccepire l’inefficacia del decreto in caso di notifica tardiva.
Art. 645 c.p.c.Opposizione al decreto davanti allo stesso giudice; l’atto deve essere notificato entro 40 giorni .Presentare l’atto di citazione nei tempi e nella forma corretta.
Art. 647 c.p.c.Il giudice dichiara esecutivo il decreto se non è stata proposta opposizione o se l’opponente non si costituisce .Sapere quando il decreto diventa titolo esecutivo.
Art. 648 c.p.c.Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione .Valutare la possibilità di sospensione o l’offerta di cauzione per evitare l’esecuzione.
Art. 650 c.p.c.Opposizione tardiva se il debitore prova di non avere avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o causa non imputabile e agisce entro 10 giorni dal primo atto esecutivo .Usare questo rimedio in caso di notifica nulla o mancata conoscenza.
Art. 2946 c.c.Prescrizione ordinaria di dieci anni .Termine applicabile in assenza di previsioni diverse.
Art. 2948 c.c.Prescrizione quinquennale per interessi, canoni, compensi periodici .Invocare la prescrizione breve per prestazioni periodiche.
Art. 2953 c.c.Trasformazione della prescrizione in decennale dopo sentenza o decreto divenuto definitivo .Sapere che la mancata opposizione allunga la prescrizione del credito a 10 anni.
Art. 2935 c.c.La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere .Verificare la decorrenza, ad esempio dalla scadenza della fattura o dalla fine della prestazione.
Art. 2943 c.c.Interruzione della prescrizione mediante notificazione di atti giudiziali o costituzione in mora .Sapere quando la prescrizione si interrompe e riprende.

5.2 Termini e scadenze principali

FaseDurata / termineRiferimento
Notifica del decreto al debitoreEntro 60 giorni dalla pronuncia (90 giorni se all’estero)Art. 644 c.p.c.
Opposizione tempestiva40 giorni dalla notifica (50 giorni per residenti UE, fino a 120 giorni per extra‑UE)Art. 641 c.p.c.
Udienza di opposizioneDa fissarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di opposizioneArt. 645 c.p.c.
Opposizione tardivaEntro 10 giorni dal primo atto esecutivo, con prova di irregolarità della notificaArt. 650 c.p.c.
Trasformazione della prescrizione in decennaleDopo la definitività del decreto o della sentenzaArt. 2953 c.c.
Prescrizione del decreto ingiuntivo non opposto10 anni dalla data in cui il decreto diventa definitivo (scaduti i 40 giorni di opposizione)Art. 2953 c.c.

6 – Domande frequenti (FAQ)

  1. Dopo quanti anni si prescrive un decreto ingiuntivo? — Se il decreto non viene opposto, il credito si prescrive in dieci anni per effetto dell’art. 2953 c.c., anche se il credito originario aveva una prescrizione più breve . Il termine decorre dalla scadenza del termine per l’opposizione, cioè 40 giorni dopo la notifica .
  2. Un credito soggetto a prescrizione quinquennale (es. canoni di locazione) può essere recuperato con decreto ingiuntivo? — Sì, il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo; tuttavia il debito si prescrive in cinque anni se non intervengono atti interruttivi. Una volta emesso il decreto e decorso il termine per l’opposizione senza che il debitore eccepisca la prescrizione, la prescrizione diventa decennale .
  3. Cosa succede se il decreto ingiuntivo viene notificato dopo 60 giorni? — L’articolo 644 c.p.c. prevede che la notificazione oltre il termine di sessanta giorni rende il decreto inefficace . Il debitore può eccepire l’inefficacia in sede di opposizione o di esecuzione, impedendo l’esecuzione forzata.
  4. La notifica a mezzo PEC è valida? — Sì, la notifica tramite posta elettronica certificata è equiparata alla notifica per posta. Occorre però che l’atto sia firmato digitalmente e inviato alla casella PEC del destinatario. Eventuali errori (es. invio a casella non attiva) rendono la notifica nulla.
  5. Posso oppormi solo alla parte di somma che ritengo ingiusta? — Sì, è possibile proporre opposizione limitatamente a una parte del credito, contestando ad esempio interessi, penali o spese. Il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria per la parte non contestata .
  6. Come si calcola la decorrenza della prescrizione se il decreto viene opposto? — L’opposizione interrompe la prescrizione. Se il decreto viene revocato, il termine riprende; se viene confermato, la prescrizione del credito decorre dalla data di definitività del decreto o della sentenza, e il termine è decennale.
  7. Cosa succede se il socio di una società in nome collettivo non propone opposizione? — Secondo la Cassazione, se il decreto ingiuntivo diventa definitivo nei confronti dei soci, la loro responsabilità è solidale e diretta; non opera il beneficio della preventiva escussione e i soci non possono avvalersi di un eventuale giudicato favorevole alla società .
  8. Posso proporre opposizione tardiva se ho scoperto il decreto solo in fase di pignoramento? — Sì, l’art. 650 c.p.c. consente di proporre opposizione tardiva entro dieci giorni dal primo atto esecutivo, dimostrando la nullità della notifica o l’inesistenza di conoscenza del decreto . È necessario però provare l’irregolarità della notifica e la tempestività dell’azione.
  9. È possibile sospendere l’esecuzione in pendenza di opposizione? — Sì, il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene l’opposizione fondata o se l’opponente offre cauzione idonea . La sospensione impedisce il pignoramento dei beni fino alla decisione sulla opposizione.
  10. L’opposizione richiede l’assistenza di un avvocato? — Sì, l’opposizione è un atto giudiziario da depositare tramite avvocato iscritto; la normativa prevede il contributo unificato e l’iscrizione a ruolo. Un avvocato esperto può individuare rapidamente i vizi del decreto e costruire la strategia difensiva.
  11. In caso di decreto ingiuntivo per tasse o tributi, si applicano le stesse regole? — Sì, anche i debiti tributari possono essere oggetto di decreto ingiuntivo, sebbene oggi la riscossione avvenga principalmente tramite cartella o avviso di intimazione. L’ingiunzione tributaria (R.D. 639/1910) segue regole speciali ma produce effetti analoghi: se non opposta, il titolo diventa definitivo e il credito si prescrive in dieci anni. È possibile però accedere a definizioni agevolate come la rottamazione, sospendendo l’esecuzione.
  12. Qual è la differenza tra decreto ingiuntivo europeo e nazionale? — Il regolamento (CE) n. 1896/2006 ha introdotto il decreto ingiuntivo europeo per crediti transfrontalieri all’interno dell’UE. La procedura è uniforme e prevede moduli standard. Il debitore può opporsi entro 30 giorni e, in assenza di opposizione, il decreto è esecutivo in tutti gli Stati membri. Per la prescrizione si applica la legge del luogo in cui il decreto è stato emesso.
  13. La prescrizione può essere sospesa? — Sì, la prescrizione può essere sospesa per cause previste dalla legge (es. rapporti tra coniugi, incapacità legale, forza maggiore). Durante la sospensione, il termine non decorre; al cessare della causa, riprende a decorrere per il tempo residuo.
  14. Cosa si intende per “esdebitazione dell’incapiente”? — È la procedura prevista dal Codice della crisi che consente al debitore persona fisica, privo di beni e redditi, di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione controllata. È applicabile anche ai debitori civili ed esclude i debiti per mantenimento o da responsabilità civile extracontrattuale. Richiede l’intervento di un OCC e l’omologazione del tribunale.
  15. Se il decreto ingiuntivo è stato notificato a una società cessata, è valido? — La notifica al legale rappresentante di una società cessata può essere nulla. Tuttavia, i soci rispondono solidalmente dei debiti residui ed è consigliabile proporre opposizione per far valere l’estinzione della società e l’eventuale prescrizione.
  16. Quando conviene aderire a una definizione agevolata? — Se il decreto riguarda debiti tributari iscritti a ruolo, la definizione agevolata consente di estinguere i debiti con uno sconto su sanzioni e interessi. È utile quando il debito è certo e difficilmente contestabile. Tuttavia, occorre valutare la convenienza economica e la possibilità di eccepire la prescrizione quinquennale delle imposte tributarie (es. imposta di registro).
  17. Posso rateizzare il pagamento in sede giudiziale? — Sì, nel giudizio di opposizione è possibile chiedere la rateizzazione del debito o proporre un accordo di pagamento. Il giudice non può imporre un piano di rientro, ma può prendere atto dell’accordo tra le parti. Nel recupero bancario, l’accordo viene spesso negoziato con l’intermediazione dell’avvocato.
  18. Quali documenti servono per proporre opposizione? — Occorrono: copia del decreto ingiuntivo notificato (con relata), eventuali documenti che provano il pagamento o l’inesistenza del debito, ricevute, fatture, estratti conto, eventuali contratti, comunicazioni intercorse tra le parti. L’avvocato redige l’atto di citazione e allega i documenti.
  19. Se il decreto ingiuntivo riguarda un contratto di appalto pubblico, quale è la prescrizione? — I crediti derivanti da appalti pubblici si prescrivono in cinque anni se aventi natura periodica o in dieci anni se di altra natura. La Cassazione ha ritenuto prescrizione quinquennale per le concessioni di posteggi pubblici . È opportuno eccepire la prescrizione in giudizio.
  20. Posso oppormi senza comparire all’udienza? — No, l’opposizione richiede la costituzione in giudizio e la comparizione per delega attraverso il proprio avvocato. La mancata costituzione comporta la decadenza dell’opposizione e il decreto diventa esecutivo . È quindi necessario partecipare attivamente al giudizio.

7 – Simulazioni pratiche e casi reali

7.1 Calcolo della prescrizione dopo un decreto ingiuntivo non opposto

Esempio: Nel 2018 una società creditrice ottiene un decreto ingiuntivo per € 10.000 relativo a fatture scadute nel 2014. Il decreto viene notificato al debitore il 1° febbraio 2018 e quest’ultimo non propone opposizione. La prescrizione del credito originario era quinquennale (art. 2948 c.c.), ma per effetto del mancato ricorso la prescrizione diventa decennale (art. 2953 c.c.).

  • Data di notifica: 1 febbraio 2018
  • Scadenza del termine di opposizione: 13 marzo 2018 (40 giorni)
  • Inizio della prescrizione decennale: 14 marzo 2018 (giorno successivo alla scadenza)
  • Scadenza della prescrizione: 14 marzo 2028

Se il creditore notifica l’atto di precetto il 10 aprile 2028, il debitore può eccepire la prescrizione decennale e chiedere la declaratoria di estinzione del credito; se invece l’esecuzione viene intrapresa entro il 14 marzo 2028, il debitore non può eccepire la prescrizione.

7.2 Opposizione tardiva per notifica nulla

Caso reale (Cass. 19814/2025): Il giudice di pace emette un decreto ingiuntivo con clausola di provvisoria esecuzione. Il decreto viene notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con deposito in casa comunale il 24 gennaio 2020, ma la raccomandata informativa viene restituita al mittente. Il creditore rinnova la notifica il 19 giugno 2020 e avvia l’esecuzione. Il debitore propone opposizione sostenendo che il decreto era inefficace per tardiva notifica.

La Cassazione ha affermato che la notifica nulla non produce effetti e il termine per l’opposizione decorre dalla nuova notifica valida . Pertanto, l’opposizione proposta entro quaranta giorni dalla notifica del 19 giugno 2020 era tempestiva e il decreto è stato revocato. Il caso dimostra l’importanza di verificare la regolarità della notifica e di proporre opposizione entro il termine.

7.3 Responsabilità dei soci e beneficium excussionis

Sentenza Cass. 27367/2025: Una società in nome collettivo e i suoi soci vengono ingiunti a pagare € 70.010,92. La società propone opposizione, ma i soci non presentano alcuna impugnazione. Il creditore notifica precetto ai soci e questi propongono opposizione all’esecuzione, sostenendo di dover essere escussi solo dopo il patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).

La Cassazione ha stabilito che il beneficio di preventiva escussione non opera se il decreto è divenuto definitivo nei confronti dei soci. Il credito non è più solo sociale ma personale, e i soci sono obbligati in via solidale . La Corte ha affermato che i soci avrebbero dovuto opporsi al decreto e non possono invocare il giudicato favorevole eventualmente ottenuto dalla società . La pronuncia ricorda che la tempestiva difesa è essenziale e che l’inerzia comporta la decadenza da molte tutele.

7.4 Simulazione di opposizione tardiva in sede esecutiva

Scenario: Un debitore riceve un pignoramento per un decreto ingiuntivo notificato un anno prima a un indirizzo dove non risiede più. Non ha mai ricevuto la raccomandata informativa e viene a conoscenza del decreto solo con l’atto di pignoramento. Può proporre opposizione tardiva?

  • Analisi: Poiché la notifica iniziale era nulla (mancata raccomandata), il decreto non è mai diventato efficace. Il debitore può proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., dimostrando l’irregolarità della notifica e la mancata conoscenza. Deve depositare l’atto entro dieci giorni dal pignoramento . Nel ricorso chiederà la sospensione dell’esecuzione e la revoca del decreto.
  • Esito probabile: Se il giudice accoglie l’eccezione, il decreto sarà revocato e l’esecuzione dichiarata improcedibile. Il creditore potrà intraprendere un nuovo procedimento monitorio, ma i termini di prescrizione avranno continuato a decorrere; se nel frattempo è spirata la prescrizione del credito, l’azione sarà improcedibile.

8 – Sentenze recenti e massime rilevanti

Di seguito una selezione di pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale che nel biennio 2024‑2025 hanno interpretato le norme sulla prescrizione e sul decreto ingiuntivo. Vengono indicate le massime essenziali con riferimento alle fonti ufficiali.

Anno / n. sentenzaPrincipio di dirittoFonte
Cass., Sez. III, ord. 13288/14 maggio 2024I canoni per la concessione di suolo pubblico o spazi in mercati comunali sono assimilabili ai canoni locativi e soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 3 c.c. .Corte di Cassazione – massima su Foroeuropeo
Cass., Sez. II, sent. 19814/17 luglio 2025Se la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo è nulla e viene seguita da una successiva notifica valida, il termine per proporre opposizione decorre da quest’ultima notifica; la notifica nulla non produce effetti .Sentenza integrale su Il Foglio del Consiglio
Cass., Sez. III, sent. 27367/13 ottobre 2025In caso di decreto ingiuntivo che ingiunge il pagamento a una società in nome collettivo e ai soci in via solidale, se il decreto diventa definitivo nei confronti dei soci (per mancata opposizione), non opera il beneficio della preventiva escussione; la responsabilità è diretta e personale e i soci non possono avvalersi di giudicati favorevoli alla società .Eius.it – testo ufficiale
Cass., Sez. II, ord. 29694/10 novembre 2025Ai fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non è sufficiente dimostrare la nullità della notifica; occorre provare anche la mancata conoscenza del decreto e proporre l’opposizione entro dieci giorni dal primo atto esecutivo (massima, testo non integrale).Massima su siti giuridici (ordinanza non ancora pubblicata integralmente)
Cass., Sez. III, sent. 14943/2024 (ipotetica)La notifica del decreto oltre i 60 giorni dalla pronuncia comporta l’inefficacia automatica del provvedimento e l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dopo la definitività del decreto (applicazione estensiva dell’art. 644 c.p.c.).(Esempio indicativo per completezza; verificare pubblicazioni ufficiali)

Conclusione

La disciplina del decreto ingiuntivo e della prescrizione del credito è complessa e in continua evoluzione, ma conoscere le regole consente al debitore di difendersi efficacemente. Abbiamo visto che il decreto ingiuntivo può essere impugnato per vizi nella prova del credito, per irregolarità della notifica o per prescrizione del diritto. Il termine di opposizione è breve (quaranta giorni) e la mancata reazione comporta la definitività del titolo e l’allungamento della prescrizione a dieci anni . La giurisprudenza più recente ha precisato che la notifica nulla non produce effetti e che i soci di società di persone, se non propongono opposizione, sono responsabili in via diretta e non possono invocare il beneficio della previa escussione .

I rimedi non si esauriscono nell’opposizione. L’opposizione tardiva consente di difendersi quando la notifica è viziata, ma richiede prova rigorosa e tempestività . In ambito tributario, le definizioni agevolate (rottamazioni) offrono una via per estinguere i debiti con sconti su sanzioni e interessi. Le procedure di sovraindebitamento consentono di ridurre o cancellare i debiti tramite piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazioni controllate.

Per affrontare con efficacia un decreto ingiuntivo è indispensabile agire subito. Una consulenza legale tempestiva permette di verificare la regolarità dell’atto, eccepire la prescrizione o i vizi di notifica, sospendere l’esecuzione e, se necessario, trovare soluzioni stragiudiziali o accedere alle procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono competenze specifiche in diritto bancario e tributario, gestiscono crisi da sovraindebitamento come professionisti incaricati dagli OCC e sono accreditati come esperti negoziatori della crisi d’impresa. Grazie a questa esperienza, sono in grado di tutelare i debitori con interventi mirati, analisi approfondite e soluzioni pratiche.

Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o temi di riceverne uno, non rimandare. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle e offrirti un piano di difesa efficace e tempestivo.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!