Introduzione: perché è importante tutelarsi quando arriva un decreto ingiuntivo e si rischia la segnalazione in banca dati
Ricevere un decreto ingiuntivo o scoprire di essere stati segnalati in CRIF o in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR) può avere effetti devastanti: dalle revoche delle linee di credito alla difficoltà di ottenere nuovi finanziamenti, fino al blocco dell’operatività aziendale. Molti debitori, privati o imprenditori, sottovalutano le conseguenze della segnalazione: una posizione classificata negativamente viene automaticamente consultata da banche, società finanziarie e, talvolta, fornitori, pregiudicando la reputazione creditizia per anni.
Allo stesso tempo l’ingiunzione di pagamento è un procedimento rapido e poco costoso per il creditore. Se non si reagisce in tempo, si rischia che il decreto diventi definitivo e che il creditore avvii subito pignoramenti o ipoteche. È quindi essenziale conoscere i propri diritti, i termini per proporre opposizione e le strategie per contestare l’iscrizione in banca dati, sospendere la segnalazione o arrivare a un piano di rientro sostenibile.
Con questa guida, aggiornata a dicembre 2025 e basata su normative ufficiali (Codice di procedura civile, Testo Unico Bancario, Codice della crisi d’impresa) e sulle più recenti decisioni della Corte di Cassazione, dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e dei tribunali, vogliamo fornire uno strumento completo per chi si trova dalla parte del debitore. Verranno analizzati i passaggi procedurali, i presupposti della segnalazione, le difese possibili e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) con un taglio pratico e professionale.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È:
– Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
– Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
– Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di assistere aziende in procedure concorsuali e nella composizione negoziata;
– Esperto in contenzioso bancario, con particolare attenzione alle segnalazioni illegittime in Centrale dei Rischi, CRIF, CTC ed Experian.
Il suo studio offre analisi dell’atto di ingiunzione, predisposizione di opposizioni ex art. 645 c.p.c. e istanze di sospensione dell’esecuzione (art. 649 c.p.c.), oltre ad attività stragiudiziale: trattative per il rientro, piani di ristrutturazione del debito, accordi in sede di OCC, ricorsi all’ABF per cancellare segnalazioni illegittime e azioni risarcitorie per danno reputazionale. Grazie alla collaborazione con commercialisti, lo studio valuta anche soluzioni fiscali (rottamazioni, definizioni agevolate) e accede ai dati della Centrale dei Rischi per verificare la posizione del cliente.
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1. Normativa e giurisprudenza di riferimento
1.1 L’ingiunzione di pagamento nel Codice di procedura civile
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice, su ricorso del creditore, ordina al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare beni fungibili sulla base di prova scritta (art. 633 c.p.c.). Il ricorso può essere proposto per crediti liquidi ed esigibili, per compensi professionali e per forniture; il giudice può emettere il decreto anche se l’adempimento dipende da una controprestazione, purché questa sia provata .
1.1.1 Emissione e notificazione
- Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda: se ricorrono le condizioni dell’art. 633, il giudice emette l’ingiunzione entro 30 giorni e ordina al debitore di pagare entro 40 giorni, avvertendolo che può proporre opposizione nello stesso termine. Il giudice può ridurre il termine a 10 giorni o prorogarlo fino a 60, e per i debitori residenti all’estero fino a 120 giorni .
- Notifica: il decreto deve essere notificato al debitore con l’atto di citazione; senza notifica non acquista efficacia. È quindi essenziale verificare la regolarità della notifica (residenza corretta, recapiti PEC) per impugnare l’ingiunzione.
1.1.2 Opposizione e sospensione
- Art. 645 c.p.c. – Opposizione a decreto ingiuntivo: l’opposizione si propone davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto. L’opponente deve citare in giudizio il creditore entro 40 giorni dalla notifica; la causa prosegue con rito ordinario e il giudice fissa l’udienza entro 30 giorni .
- Art. 649 c.p.c. – Sospensione della provvisoria esecutività: su istanza del debitore e per gravi motivi, il giudice dell’opposizione può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile . Tra i “gravi motivi” rientrano la probabile fondatezza dell’opposizione e il rischio di danno grave e irreparabile, per esempio la segnalazione in Centrale dei Rischi che comporti la revoca dei fidi.
1.1.3 Esecuzione provvisoria e procedimenti accessori
L’ingiunzione può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva: in tal caso il creditore può iscrivere ipoteca o procedere a pignoramento prima del termine per l’opposizione. Il debitore può tuttavia chiedere la sospensione ex art. 649. Il decreto diventa definitivo se non viene proposta opposizione o se questa è rigettata: in tal caso l’ingiunzione produce gli effetti di una sentenza di condanna e può essere iscritta nei registri immobiliari.
1.2 La Centrale dei Rischi e i Sistemi di Informazione Creditizia
1.2.1 Fonti normative
La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR) è un archivio pubblico istituito dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il 16 maggio 1962. È regolata dal D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB) – in particolare dagli articoli 53, 54, 67, 108, 110, 119, 125, 126 e 144 –, dal D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, TUF) e dalle Istruzioni per gli intermediari partecipanti emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 139/1991, aggiornata periodicamente (ultimo aggiornamento integrale ottobre 2021).
Le segnalazioni negative in CRIF, Experian, CTC e altri Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) sono invece disciplinate dal Codice di condotta per i SIC approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019. Il codice stabilisce le modalità di trattamento dei dati, i tempi di conservazione e l’obbligo di preavviso al cliente .
1.2.2 Diritti e doveri degli intermediari (art. 125 TUB)
L’art. 125 TUB impone agli intermediari che rifiutano o revocano un credito sulla base di informazioni contenute nelle banche dati di informare il consumatore e indicare la banca dati consultata. Essi devono inoltre avvertire il cliente prima dell’inserimento di informazioni negative, assicurare che i dati siano esatti, aggiornati e trattati con modalità proporzionate . In sostanza, prima di segnalare un inadempimento, la banca è tenuta a:
- comunicare al cliente (e ai coobbligati) con sufficiente anticipo l’imminente registrazione del ritardo;
- assicurarsi che l’inadempimento sia “persistente”, ossia non occasionale;
- aggiornare la segnalazione e cancellarla una volta che la posizione è stata regolarizzata.
L’art. 120‑undecies TUB prevede anche che prima di stipulare un contratto di credito l’intermediario debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni verificate e proporzionate e che non possa modificare il contratto unilateralmente per carenze nella valutazione .
1.2.3 Le Istruzioni della Banca d’Italia: classificazione a sofferenza e preavviso
Le Istruzioni per gli intermediari partecipanti della Banca d’Italia (Circolare n. 139/1991, agg. 2021) specificano i presupposti della segnalazione a sofferenza. La classificazione può avvenire solo dopo una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente; essa non può derivare automaticamente da singoli eventi come uno o più ritardi di pagamento o la contestazione del credito . Le istruzioni precisano che:
- la valutazione della sofferenza deve essere univoca all’interno del gruppo bancario, considerando tutti gli elementi informativi disponibili ;
- i crediti classificati a sofferenza devono essere segnalati per l’importo originario al netto dei rimborsi ;
- la segnalazione a sofferenza di un conto cointestato presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza ;
- è obbligatoria la comunicazione scritta al cliente e agli eventuali garanti la prima volta che viene effettuata la segnalazione a sofferenza . Tale comunicazione deve informare della decisione di classificare negativamente la posizione ma non può essere utilizzata come strumento di pressione psicologica per sollecitare il pagamento ;
- la segnalazione non è più dovuta quando cessa lo stato d’insolvenza, ma il pagamento del debito non comporta la cancellazione delle segnalazioni pregresse .
Un’altra sezione delle Istruzioni afferma che i clienti consumatori devono essere informati preventivamente quando, per la prima volta, vengono classificati negativamente (sofferenza o inadempimento persistente). La comunicazione deve precedere la prima segnalazione e può essere effettuata con mezzi elettronici (sms, email) purché garantiscano la tempestiva ricezione . La comunicazione preventiva mira a garantire la trasparenza e non può essere utilizzata per sollecitare il pagamento .
1.2.4 Codice di condotta per i Sistemi di Informazione Creditizia
Il codice di condotta 2019 del Garante Privacy prevede che la segnalazione dei ritardi venga effettuata solo dopo il preavviso al cliente. In particolare:
- il preavviso deve essere inviato con modalità che consentano di provare la ricezione (raccomandata con avviso di ricevimento, accesso a un’area riservata con notifica via sms/email, messaggio su app con conferma di lettura, telefonata registrata) ;
- dalla data di invio del preavviso devono trascorrere almeno 15 giorni prima di segnalare il ritardo ;
- le segnalazioni negative regolarizzate restano nei SIC per 12 mesi se il ritardo riguarda 1 o 2 rate e per 24 mesi se riguarda più di 2 rate; le segnalazioni non regolarizzate restano al massimo 36 mesi, con una permanenza complessiva non superiore a 60 mesi .
1.2.5 Codice della crisi d’impresa e accesso alle banche dati (art. 65 CCII)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato nel 2024, stabilisce che i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprese agricole o “start‑up innovative”) possono accedere alle procedure di composizione della crisi. Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) svolgono le funzioni di commissario o liquidatore e possono accedere ai dati contenuti nelle centrali rischi e nei SIC per redigere le relazioni da allegare alla domanda . Ciò permette al professionista incaricato di valutare la posizione debitoria e definire un piano di ristrutturazione, fondamentale per i consumatori segnalati in banca dati.
1.3 Le pronunce della giurisprudenza più recenti (2024‑2025)
1.3.1 Corte di Cassazione, ordinanza 13 novembre 2024 n. 29252
La Corte di Cassazione ha ribadito che il danno da segnalazione illegittima non è presunto ma deve essere provato dal danneggiato. In caso di segnalazione illegittima, il danno non è “in re ipsa” (automatico) ma “danno consequenza”: il creditore deve dimostrare l’esistenza e l’entità del danno, ad esempio la revoca di linee di credito o il rifiuto di finanziamenti . La Cassazione ha inoltre richiamato precedenti che ammettono la prova per presunzioni, sottolineando che il giudice deve valutare se vi sia un nesso causale tra la segnalazione e l’evento dannoso . In questo caso la Corte ha censurato i giudici di merito per aver trascurato la documentazione prodotta (lettere di sollecito, decreto ingiuntivo, revoca del fido) che dimostrava tale nesso.
1.3.2 ABF – Collegio di Torino, decisione 29 gennaio 2025 n. 1101
Nel caso deciso dall’ABF di Torino, un consumatore contestava la segnalazione a sofferenza per mancanza di preavviso e per assenza dei presupposti sostanziali. Il Collegio ha ritenuto che l’obbligo di preavviso ha natura di trasparenza ma non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione; anche se l’intermediario non prova la ricezione del preavviso, la segnalazione non può essere annullata se sussistono i presupposti sostanziali . Il Collegio ha ricordato che l’appostazione a sofferenza richiede una valutazione della situazione economica complessiva e che l’omesso prolungato pagamento del debito rappresenta il fattore principale per considerare integrato tale presupposto . Il ricorso è stato respinto, poiché l’inadempimento era pacifico e la segnalazione era stata cancellata una volta passato il credito a perdita.
1.3.3 ABF – Collegio di Milano, decisione 29 maggio 2025 n. 5208
Il Collegio di Milano ha affrontato un caso in cui un cliente lamentava l’assenza di preavviso per le segnalazioni negative nei SIC (CRIF, CTC, Experian) e in Centrale dei Rischi. Dalla documentazione emergeva che l’intermediario aveva inviato preavvisi riferiti solo alla CR ma non ai SIC; il Collegio ha pertanto ritenuto illegittime le segnalazioni nei SIC per carenza di preavviso e ne ha ordinato la cancellazione . Quanto alla segnalazione a sofferenza in CR, l’ABF ha riaffermato che il prolungato mancato pagamento costituisce il principale elemento per considerare integrato il presupposto sostanziale e ha rigettato la domanda di cancellazione .
1.3.4 Giurisprudenza di merito sulle segnalazioni a sofferenza e il preavviso
- Tribunale di Marsala, ordinanza 2013 (citata in Expartecreditoris): pur non essendo previsto un obbligo legale di preavviso prima della segnalazione a sofferenza, l’intermediario deve agire secondo buona fede e valutare complessivamente la situazione del cliente. Non basta un decreto ingiuntivo o una semplice diffida: occorre analizzare la situazione contabile, il bilancio e altri elementi oggettivi per evitare una segnalazione arbitraria .
- Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2025: ha stabilito che la pendenza di un concordato preventivo o di un concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo. L’ingiunzione consente al creditore di cristallizzare il credito e interrompere la prescrizione . Tuttavia, l’esecuzione potrà essere sospesa dal tribunale concorsuale.
- Tribunale di Ancona, ordinanza 23 marzo 2025: in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di sospensione urgente, il giudice ha considerato ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ha esaminato il fumus di illegittima segnalazione. Il debitore lamentava la mancata valutazione del merito creditizio e l’assenza di preavviso ex art. 125, comma 3 TUB; tuttavia, il giudice ha respinto l’istanza in quanto la società cessionaria si era limitata a riprodurre una segnalazione preesistente e l’inadempimento risultava grave .
1.4 Tabella riepilogativa delle norme e delle decisioni
| Ambito | Norma/sentenza | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Procedimento ingiuntivo | Art. 633 c.p.c. | Presupposti per ottenere il decreto ingiuntivo: credito liquido, esigibile e fondato su prova scritta |
| Art. 641 c.p.c. | Il giudice emette l’ingiunzione entro 30 giorni e fissa 40 giorni per pagare o opporsi, con possibilità di abbreviare/prolungare i termini | |
| Art. 645 c.p.c. | Regola l’opposizione al decreto: l’udienza va fissata entro 30 giorni | |
| Art. 649 c.p.c. | Consente al giudice di sospendere l’esecuzione provvisoria in presenza di gravi motivi | |
| Segnalazioni nei SIC/CR | Art. 125 TUB | Preavviso obbligatorio prima di comunicare informazioni negative a banche dati; obbligo di informare il consumatore in caso di rifiuto/revoca del credito |
| Art. 120‑undecies TUB | Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito | |
| Circolare 139/1991 Banca d’Italia | La classificazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria ; è obbligatoria la comunicazione scritta al cliente al primo inserimento ; la comunicazione non può avere funzione coercitiva | |
| Codice di condotta SIC (Garante 2019) | Il preavviso deve precedere di almeno 15 giorni la segnalazione e può essere inviato con modalità tracciabili ; prevede tempi di conservazione delle segnalazioni negative | |
| Giurisprudenza recente | Cass. n. 29252/2024 | Il danno da segnalazione illegittima non è presunto; il creditore deve dimostrare il nesso causale |
| ABF Torino 1101/2025 | Il preavviso è obbligo di trasparenza ma non condizione di legittimità; la segnalazione è lecita se l’inadempimento è grave | |
| ABF Milano 5208/2025 | Mancato preavviso nei SIC rende la segnalazione illegittima; la cancellazione va disposta | |
| Trib. Marsala 2013 | La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva; non basta un decreto ingiuntivo | |
| Trib. Bologna 2025 | Il concordato semplificato non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo | |
| Trib. Ancona 2025 | Respinta la sospensione della segnalazione perché l’inadempimento era grave e la cessionaria si è limitata a proseguire una segnalazione preesistente | |
| Codice della crisi | Art. 65 CCII | Permette al commissario OCC di accedere a centrali rischi e SIC per redigere la relazione e gestire le procedure da sovraindebitamento |
2. Cosa succede dopo la notifica del decreto ingiuntivo: termini, diritti e rischi
2.1 Ricezione del decreto: verifica degli elementi formali
Quando si riceve un decreto ingiuntivo occorre anzitutto verificare la regolarità della notifica (indirizzo corretto, firma del messo notificatore, eventuale PEC). Se la notifica è nulla o inesistente, la decorrenza dei termini per l’opposizione potrebbe non iniziare; in alcuni casi è possibile proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., dimostrando che la notificazione non è avvenuta per causa non imputabile al debitore.
Bisogna inoltre controllare:
- Chi è il creditore attore: se si tratta di una banca o di una società cessionaria (per esempio un veicolo di cartolarizzazione);
- Qual è l’importo richiesto e se sono indicati gli interessi e le spese legali;
- Se è stata concessa l’esecutorietà provvisoria (generalmente viene richiesta dal creditore per poter procedere immediatamente).
2.2 Decorrenza dei termini per l’opposizione
Il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (oppure 50 giorni in caso di notifica all’estero o diversi termini se il giudice li ha prorogati). L’opposizione deve essere introdotta con atto di citazione davanti al tribunale che ha emesso il decreto; il giudice fissa una prima udienza entro 30 giorni .
Se la notifica non è stata ricevuta o il debitore ne è venuto a conoscenza in ritardo, si può proporre opposizione tardiva ex art. 650 entro 40 giorni da quando si ha notizia dell’atto, dimostrando l’assenza di colpa.
2.3 Effetti immediati della segnalazione e come reagire
L’emissione del decreto non comporta automaticamente la segnalazione in CR o nei SIC. Molte banche tuttavia, alla luce del grave inadempimento o dopo la notifica del decreto, classificano la posizione come sofferenza e la segnalano; per i consumatori, questa segnalazione richiede il preavviso e, ai sensi delle istruzioni della Banca d’Italia, deve basarsi su una valutazione complessiva della situazione economica. Nel frattempo, la banca può revocare linee di credito e chiedere l’immediato rientro delle esposizioni.
Passi operativi consigliati
- Richiedere la documentazione: chiedere copia del contratto di finanziamento, degli estratti conto, delle lettere di sollecito e del calcolo degli interessi; ciò consente di verificare l’esistenza del credito e la correttezza delle somme.
- Richiedere la visura CRIF e CR: tramite apposita richiesta al SIC e alla Banca d’Italia, ottenere la visura della propria posizione. In questo modo si verifica la presenza di segnalazioni e la data del preavviso.
- Verificare il preavviso: se si tratta di credito al consumo, controllare se si è ricevuto il preavviso di segnalazione almeno 15 giorni prima; in sua assenza, la segnalazione nei SIC è illegittima e può essere cancellata .
- Valutare l’opposizione al decreto: analizzare se vi sono eccezioni sostanziali (contestazione del credito, prescrizione, usura, anatocismo, vizi formali del contratto) da proporre nell’opposizione. In sede di opposizione si possono anche chiedere provvedimenti cautelari per sospendere l’esecuzione e per inibire la segnalazione.
- Proporre reclamo all’ABF: se la segnalazione appare illegittima ma non si vuole andare subito in giudizio, si può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per chiedere la cancellazione e l’eventuale risarcimento.
- Valutare le procedure di composizione della crisi: se la posizione è compromessa e non si riesce a far fronte ai pagamenti, può essere utile avviare una procedura da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) o la composizione negoziata per le imprese.
3. Difese e strategie legali contro il decreto ingiuntivo e la segnalazione
3.1 Eccezioni formali e sostanziali nell’opposizione
L’opposizione al decreto ingiuntivo consente di trasformare il procedimento da sommario in un vero e proprio giudizio ordinario. Le eccezioni più frequenti includono:
- Inesistenza o nullità del credito: contestare l’inesistenza del debito, la mancanza di prova scritta o la prescrizione (ad esempio, per rate di finanziamento cadute in prescrizione);
- Vizi del contratto: addebiti di interessi usurari, anatocismo illegittimo, clausole vessatorie; la giurisprudenza ammette l’eccezione di usura anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo.
- Nullità della notifica: se la notifica è inesistente, il decreto è inefficace; in tal caso il giudice dovrà dichiarare la nullità e il creditore dovrà riproporre l’azione.
- Grave inadempimento del creditore: ad esempio, la banca ha violato l’obbligo di valutazione del merito creditizio (art. 120‑undecies TUB) o non ha rispettato il Codice di condotta SIC (mancato preavviso). Questi vizi possono portare alla sospensione del decreto e alla cancellazione della segnalazione.
Il giudice, valutate le eccezioni e i documenti, può revocare l’ingiunzione in tutto o in parte oppure confermarla; se la oppone, le spese processuali possono essere addebitate al creditore.
3.2 Domanda di sospensione dell’esecuzione (art. 649 c.p.c.)
Quando il decreto è provvisoriamente esecutivo (o il creditore procede a pignoramento nonostante l’opposizione), il debitore può chiedere al giudice dell’opposizione di sospendere l’esecuzione per gravi motivi. I principali argomenti da evidenziare sono:
- Probabile illegittimità del credito: vizi contrattuali, usura, interessi non dovuti;
- Dannosità dell’esecuzione: la segnalazione in banca dati e l’eventuale pignoramento rischiano di paralizzare l’attività imprenditoriale;
- Irreversibilità del pregiudizio: ad esempio, l’eventuale revoca dei fidi da parte di altre banche che consulteranno la CR può compromettere la solvibilità del debitore.
La sospensione può essere richiesta anche inaudita altera parte in casi urgenti; il giudice deciderà con ordinanza non impugnabile. È tuttavia necessario dimostrare l’esistenza di “gravi motivi” (fumus boni iuris e periculum in mora).
3.3 Azioni contro la segnalazione: cancellazione e risarcimento
3.3.1 Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’ABF è un organo stragiudiziale istituito dalla Banca d’Italia. Il ricorso può essere presentato online entro 12 mesi dalla ricezione del riscontro al reclamo o, se il reclamo non riceve risposta, trascorsi 60 giorni. I costi sono contenuti (20 euro che vengono restituiti se il ricorso è accolto). L’ABF decide in pochi mesi; i suoi provvedimenti non sono vincolanti come una sentenza ma la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito l’elenco degli intermediari inadempienti, con forte pressione reputazionale.
Come mostra la decisione n. 5208/2025, l’ABF può ordinare la cancellazione delle segnalazioni nei SIC se manca il preavviso . Anche in caso di segnalazioni a sofferenza, i Collegi valutano se la banca abbia realmente verificato la situazione finanziaria; un mero ritardo nel pagamento non giustifica la segnalazione .
3.3.2 Azione giudiziaria per illegittimità della segnalazione
Il debitore può agire in sede civile per chiedere la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno. L’azione è proponibile sia contro la banca segnalante sia contro la società cessionaria che abbia omesso di cancellare la segnalazione. È necessario provare:
- l’illegittimità della segnalazione (mancanza di presupposto sostanziale, assenza di preavviso, violazione del Codice di condotta);
- il nesso causale tra la segnalazione e il danno (revoca di fidi, rifiuto di finanziamenti, peggioramento del rating);
- l’entità del danno patrimoniale o morale.
La Cassazione ha chiarito che il danno non è presunto e va provato . Il giudice può disporre la cancellazione, la condanna al risarcimento e la pubblicazione del dispositivo. Occorre tuttavia valutare la convenienza economica dell’azione (costituzione di prova, tempi processuali) rispetto al ricorso all’ABF.
3.3.3 Ricorso al Garante Privacy
In caso di violazione del Codice di condotta SIC (mancato preavviso, conservazione oltre i termini), si può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante può ordinare la cancellazione dei dati, infliggere sanzioni pecuniarie all’intermediario e segnalare l’abuso. La procedura è amministrativa, non ha costi e può essere cumulata con il reclamo all’ABF o con l’azione giudiziale.
3.4 Gestione stragiudiziale del debito e trattative con la banca
In molti casi, l’opposizione al decreto e il contenzioso sulla segnalazione possono essere evitati con trattative stragiudiziali volte a ottenere una dilazione o una ristrutturazione del debito. Le banche sono spesso disponibili a soluzioni transattive, soprattutto se il debitore dimostra di voler rientrare e se l’importo residuo non è elevato. Le possibili soluzioni sono:
- Piani di rientro con stralcio parziale: la banca accetta un pagamento rateale con riduzione degli interessi o del capitale;
- Accordo di saldo e stralcio: il debitore paga subito una somma inferiore al debito originario;
- Accollo del debito: un terzo (familiare o investitore) subentra nel debito in cambio di garanzie;
- Conversione a mutuo o finanziamento garantito: il credito viene ristrutturato in forma di mutuo ipotecario con tasso più basso;
- Assistenza della società cessionaria: se il credito è stato ceduto, è possibile negoziare con la cessionaria (società di recupero crediti).
Il team dell’Avv. Monardo assiste il cliente nella negoziazione, valutando la convenienza di ciascun accordo e garantendo che l’eventuale cancellazione della segnalazione sia inserita tra le clausole dell’accordo.
4. Strumenti alternativi per risolvere il debito
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali
In presenza di debiti fiscali e contributivi, il decreto ingiuntivo e la segnalazione possono derivare da cartelle esattoriali o avvisi di accertamento affidati a società di riscossione. Negli ultimi anni sono state introdotte varie definizioni agevolate:
- Rottamazione quater (Legge 197/2022 e D.Lgs. 34/2023): consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, con abbuono di sanzioni e interessi di mora. È stata riaperta nel 2024 con scadenze a luglio e novembre; il mancato pagamento entro 5 giorni determina l’inefficacia della definizione.
- Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro: automatico per i ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2015; si estingue l’intera cartella senza il pagamento del contribuente.
- Definizione delle liti pendenti: per i ricorsi pendenti innanzi alla Cassazione, è possibile definire la lite con il pagamento di una percentuale dell’imposta.
In tutti questi casi, la procedura di rottamazione sospende l’iscrizione a ruolo; se il debito viene definito, la segnalazione in CR/CRIF viene cancellata per effetto dell’estinzione del credito.
4.2 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012 e CCII)
Per i consumatori e i piccoli imprenditori sovraindebitati, la Legge 3/2012 (oggi coordinata nel Codice della crisi) permette di accedere a tre strumenti:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: il debitore, assistito dall’OCC, propone un piano di pagamento ai creditori senza il loro voto; il tribunale omologa il piano e lo rende vincolante. È applicabile al consumatore persona fisica e può prevedere la falcidia di ogni tipo di debito.
- Accordo di composizione della crisi: soggetto al voto dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi. Può essere proposto da imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovative.
- Liquidazione controllata: consente di liquidare tutti i beni del debitore con l’ausilio dell’OCC. Il debitore ottiene l’esdebitazione residua dopo tre anni; è utile quando non si riesce a sostenere un piano di pagamento.
Queste procedure hanno il vantaggio di bloccare le azioni esecutive, incluse le esecuzioni derivanti da decreti ingiuntivi, e di ottenere la cancellazione delle segnalazioni negative a conclusione della procedura. Grazie al codice della crisi, l’OCC può accedere ai dati delle centrali rischi per valutare la posizione del debitore . L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella presentazione della domanda, nella redazione del piano e nella difesa in udienza.
4.3 Composizione negoziata e concordati (D.L. 118/2021)
Per le imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata: un percorso volontario in cui l’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore (tra cui l’Avv. Monardo), ricerca con i creditori una soluzione per risanare l’azienda. Durante la negoziazione, l’imprenditore può chiedere misure protettive e l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. Le soluzioni possibili sono:
- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- concordato preventivo “in continuità” o “liquidatorio”;
- concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
La segnalazione in CR non impedisce l’accesso alla procedura ma può essere rinegoziata con le banche nell’ambito del piano. Il Tribunale di Bologna ha chiarito che un concordato semplificato non preclude l’emissione del decreto ingiuntivo , ma l’esecuzione potrà essere sospesa in sede concorsuale. Di conseguenza, è consigliabile agire tempestivamente per bloccare le segnalazioni e definire un piano di rientro con i creditori.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare la notifica del decreto: molti debitori sottovalutano l’importanza di una lettera raccomandata o di una PEC. Il termine di 40 giorni per l’opposizione decorre dalla prima notifica valida.
- Pagare spontaneamente senza verificare il credito: pagare tutto e subito può non essere la scelta migliore se il credito è contestabile per usura, anatocismo o prescrizione.
- Sottovalutare il preavviso: la banca deve inviare il preavviso prima di segnalare nei SIC; se non lo ricevi, conserva le buste o le email di comunicazione per dimostrare l’illecito.
- Non richiedere la visura CR/CRIF: molti scoprono la segnalazione anni dopo; la visura può essere richiesta gratuitamente ogni 30 giorni.
- Rivolgersi a professionisti improvvisati: il procedimento ingiuntivo richiede competenze tecniche; affidarsi a un avvocato esperto in diritto bancario e tributario evita errori e sanzioni.
- Non valutare le procedure di composizione della crisi: la gestione della crisi da sovraindebitamento consente di ottenere l’esdebitazione e la riabilitazione creditizia.
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è il decreto ingiuntivo e come viene emesso?
È un provvedimento con il quale il giudice ordina al debitore di pagare una somma o consegnare beni sulla base di una prova scritta. L’ingiunzione viene emessa su ricorso del creditore e notificata al debitore .
2. Quali sono i termini per opporsi a un decreto ingiuntivo?
Il debitore ha 40 giorni dalla notifica (o il termine stabilito dal giudice) per proporre opposizione. Se la notifica è nulla, si può proporre opposizione tardiva entro 40 giorni dalla scoperta dell’ingiunzione.
3. Cos’è la Centrale dei R rischi e come funziona?
È un servizio gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie informazioni sui rapporti di credito superiori a determinate soglie. Le banche segnalano mensilmente i fidi concessi, utilizzati e le esposizioni classificate a sofferenza; la partecipazione è obbligatoria per banche e intermediari finanziari .
4. Quando una posizione viene classificata a sofferenza?
La classificazione richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non può essere automatica e richiede la comunicazione scritta al cliente la prima volta .
5. La banca deve informarmi prima di segnalare il ritardo in CRIF?
Sì. Il Codice di condotta prevede che il preavviso deve essere inviato con un anticipo di almeno 15 giorni, con modalità tracciabili .
6. Cosa succede se la banca non invia il preavviso?
La segnalazione nei SIC (CRIF, CTC, Experian) è illegittima e può essere cancellata su reclamo all’ABF o al Garante; la segnalazione in CR può essere contestata ma l’obbligo di preavviso è considerato un obbligo di trasparenza, non sempre un presupposto di legittimità .
7. Se pago il debito la segnalazione scompare?
Il pagamento estingue l’obbligazione ma la segnalazione rimane negli archivi per i tempi previsti: 12 o 24 mesi per ritardi sanati e fino a 36 mesi per sofferenze non regolarizzate .
8. Posso chiedere la cancellazione della segnalazione?
Sì, se la segnalazione è illegittima (mancanza di preavviso, errore, presupposti insussistenti) si può ricorrere all’ABF, al Garante o al giudice per ottenere la cancellazione e il risarcimento.
9. Come dimostro il danno da segnalazione?
Bisogna provare il nesso causale tra la segnalazione e il danno (revoca dei fidi, rifiuto di un mutuo, costi aggiuntivi). La Cassazione richiede una prova concreta, anche per presunzioni, del danno conseguito .
10. Posso essere segnalato anche se faccio da garante?
Sì. Secondo la Corte d’Appello di Roma (11 novembre 2025), il garante di un mutuo può essere segnalato a sofferenza senza preavviso. L’obbligo di preavviso dell’art. 125 TUB si applica ai consumatori, non ai finanziamenti ipotecari e non ha effetto retroattivo .
11. Cosa succede se il credito viene ceduto?
La società cessionaria subentra nel rapporto e deve rispettare gli obblighi di segnalazione; se il credito è stato segnalato a sofferenza, la cessionaria può continuare la segnalazione ma deve inviare il preavviso se il debitore è un consumatore.
12. Quali sono le conseguenze della segnalazione a sofferenza?
La posizione risulta in stato di insolvenza; le banche possono revocare fidi e richiedere il rientro immediato. La segnalazione resta visibile in CR per almeno 36 mesi e oltre, anche se il debito viene regolarizzato .
13. Posso evitare il decreto ingiuntivo pagando a rate?
Sì. È possibile raggiungere un accordo transattivo o un piano di rientro prima dell’emissione del decreto o anche dopo, con contestuale rinuncia alla procedura.
14. Che cos’è l’OCC e come può aiutarmi?
L’Organismo di Composizione della Crisi assiste i debitori sovraindebitati nella predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione e può accedere alle banche dati per redigere la relazione .
15. Cosa devo fare se non riesco più a pagare le rate?
Contattare immediatamente un professionista per valutare un piano di rientro, l’accesso alle procedure da sovraindebitamento o la composizione negoziata. Agire prima di ricevere il decreto o la segnalazione consente di risparmiare costi e tutelare la reputazione creditizia.
16. In quanto tempo l’ABF decide?
Generalmente entro 6‑9 mesi. Le decisioni vengono pubblicate e l’intermediario inadempiente può essere segnalato pubblicamente.
17. La segnalazione in centrale rischi influisce sul rating bancario?
Sì. Le banche consultano la CR per valutare l’affidabilità del cliente; una posizione a sofferenza può ridurre o annullare la capacità di ottenere credito.
18. Posso usare il decreto ingiuntivo per negoziare uno sconto sul debito?
In alcuni casi, la banca è disposta a rinunciare all’ingiunzione o al pignoramento se il debitore propone un saldo a stralcio. È importante farlo tramite un avvocato che condiziona il pagamento alla cancellazione della segnalazione.
19. Cosa succede se ignoro il decreto ingiuntivo?
Trascorso il termine per l’opposizione, il decreto diventa definitivo; il creditore può procedere a pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, con aggravio di spese e interessi.
20. Quali documenti servono per l’opposizione?
Contratto originario, eventuali addendum, estratti conto, prospetti di ammortamento, corrispondenza con la banca, eventuali perizie econometriche (per calcolare usura/anatocismo) e, se si contesta la segnalazione, copia delle comunicazioni di preavviso o la loro assenza.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Caso 1 – Decreto ingiuntivo e segnalazione illegittima per mancanza di preavviso
Scenario: un consumatore riceve un decreto ingiuntivo per 5.000 euro relativo a un prestito personale. Dopo alcuni mesi, scopre di essere stato segnalato in CRIF. Non ha mai ricevuto alcun preavviso, nonostante avesse cambiato indirizzo.
Analisi: il decreto è stato notificato regolarmente. Il consumatore si è trovato in ritardo per 3 rate, ma ha cercato di rimettersi in pari. L’intermediario ha segnalato l’inadempimento ai SIC senza inviare il preavviso. Secondo il Codice di condotta, la segnalazione è illegittima perché manca il preavviso. Il cliente può:
- presentare ricorso all’ABF chiedendo la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento delle spese sostenute;
- proporre opposizione al decreto contestando l’importo (interessi usurari);
- richiedere, tramite l’avvocato, la sospensione dell’esecuzione ex art. 649.
Risultato possibile: l’ABF dichiara illegittima la segnalazione nei SIC e ordina la cancellazione. L’opposizione al decreto conduce a una transazione: il cliente paga 4.000 euro e ottiene la cancellazione della segnalazione anche in CR. Il danno reputazionale è limitato grazie all’intervento tempestivo.
7.2 Caso 2 – Impresa segnalata a sofferenza dopo decreto ingiuntivo
Scenario: una piccola impresa riceve un decreto ingiuntivo per 50.000 euro a causa di una linea di credito revocata. L’intermediario invia il preavviso e, dopo 30 giorni, classifica la posizione a sofferenza. L’impresa presenta opposizione, ma la segnalazione causa la revoca di altri fidi e la crisi di liquidità.
Analisi: La banca ha rispettato il preavviso. Tuttavia, la segnalazione appare sproporzionata perché l’impresa aveva immobili non gravati e depositi. Le Istruzioni della Banca d’Italia richiedono una valutazione complessiva e vietano la segnalazione come strumento di pressione . La società può:
- presentare ricorso all’ABF e un’azione giudiziaria per chiedere la cancellazione;
- avviare la composizione negoziata ex D.L. 118/2021 con l’aiuto di un esperto negoziatore;
- valutare la presentazione di un concordato semplificato o un accordo di ristrutturazione che congeli le azioni esecutive e consenta la ristrutturazione dei debiti.
Risultato possibile: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, l’impresa avvia la composizione negoziata; la banca, per evitare la revoca da parte del Garante o dell’ABF, accetta di convertire il decreto in un piano di rientro con ipoteca su un immobile. La segnalazione rimane ma viene qualificata come “inadempienza probabile” e non “sofferenza”, permettendo all’impresa di ottenere nuovi finanziamenti.
7.3 Caso 3 – Uso delle procedure di sovraindebitamento per cancellare la segnalazione
Scenario: una famiglia accumula debiti per 80.000 euro tra mutui e prestiti personali. A causa del licenziamento, smette di pagare e riceve vari decreti ingiuntivi. Viene segnalata a sofferenza.
Analisi: la famiglia rientra nella definizione di consumatore e può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti ex L. 3/2012. Con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo viene predisposto un piano che prevede la cessione della seconda auto, il pagamento in 5 anni del 60 % dei debiti e l’esdebitazione finale. Il piano viene omologato; durante la procedura, le azioni esecutive e le segnalazioni vengono sospese.
Risultato possibile: al termine della procedura la famiglia ottiene l’esdebitazione; le segnalazioni negative in CR e nei SIC vengono cancellate perché il debito è stato estinto nell’ambito della procedura. Il rating creditizio verrà gradualmente ricostruito.
Conclusione
Il decreto ingiuntivo e la segnalazione in CRIF/CR rappresentano strumenti potenti nelle mani dei creditori ma possono essere contrastati efficacemente se il debitore agisce tempestivamente e con l’assistenza di professionisti esperti. Il quadro normativo italiano – dal Codice di procedura civile al Testo Unico Bancario e al Codice della crisi – offre diverse tutele: possibilità di opporsi, sospendere l’esecuzione, contestare l’illegittimità della segnalazione, avviare piani di rientro o procedure concorsuali. La giurisprudenza più recente sottolinea l’importanza della valutazione complessiva della posizione prima di segnalare a sofferenza, la necessità di preavviso per i consumatori e la prova del danno da segnalazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possono analizzare ogni situazione, impugnare decreti ingiuntivi, sospendere l’esecuzione, negoziare con le banche, proporre ricorsi all’ABF, predisporre piani di ristrutturazione, attivare procedure di sovraindebitamento o comporre la crisi d’impresa. L’obiettivo è bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e recuperare la serenità finanziaria del cliente.
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