Perché in questa materia contano più le sentenze che la lettera della legge
Chi riceve un avviso di accertamento fondato sulla disciplina delle perdite sistemiche si scontra quasi sempre con una norma scarna e con un impianto presuntivo che, sulla carta, sembra non lasciare scampo: cinque periodi d’imposta in perdita fiscale — o quattro perdite e un reddito sotto il minimo — bastano perché l’Agenzia delle Entrate tratti la società come un contenitore privo di reale attività economica. Ma è la giurisprudenza di legittimità, negli ultimi tre anni, ad aver riscritto in concreto i confini di questa presunzione: quali prove valgono davvero, quando il diniego di un interpello preclude la difesa, entro quando il Fisco può ancora contestare le perdite già dichiarate. La differenza tra un accertamento che regge e uno che si sgretola in giudizio si gioca quasi sempre su come queste pronunce vengono lette e utilizzate.
Non è un caso che proprio su questo tema si concentri una delle competenze distintive dello Studio Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere una contestazione sulle perdite sistemiche non come un problema isolato di un singolo periodo d’imposta, ma come l’anello di una catena che spesso coinvolge finanziamenti, bilanci più esercizi e, nei casi più critici, la stessa continuità aziendale.
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Il fenomeno, del resto, non è marginale. La normativa sulla “vigilanza sistematica” nei confronti delle imprese in perdita, introdotta dall’articolo 24 del decreto legge 78/2010, ha imposto all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di monitorare specificamente, sulla base di analisi di rischio, le società che per più periodi d’imposta presentano risultati fiscali negativi — comprese quelle che, pur chiudendo il bilancio civilistico in utile, si trovano in perdita fiscale una volta applicate le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria. Una perdita reiterata, secondo l’impostazione di fondo che ha ispirato il legislatore e che la prassi amministrativa ha più volte ribadito, viene letta come un comportamento antieconomico e, di conseguenza, come un possibile indicatore di rischio di evasione: da qui l’attenzione specifica riservata a questi contribuenti, che si traduce concretamente in controlli mirati e in un contenzioso che, come vedremo, ha ormai una sua giurisprudenza consolidata su alcuni punti chiave.
Il quadro normativo in breve
La disciplina nasce nel 1994 con l’articolo 30 della legge 724, pensato per colpire le cosiddette “società di comodo”: soggetti che, pur intestatari di beni (immobili, partecipazioni, imbarcazioni), non producono ricavi coerenti con il valore di quei beni. Il meccanismo è presuntivo: se i ricavi effettivi sono inferiori a una soglia calcolata applicando coefficienti percentuali al valore degli asset, la società è “non operativa” e deve dichiarare un reddito minimo presunto, a prescindere dal risultato reale.
Nel 2011 il decreto legge 138, all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, ha aggiunto una seconda ipotesi, concettualmente diversa: la perdita sistemica. Qui non conta il valore degli asset, ma la ripetizione nel tempo di risultati fiscali negativi. Inizialmente il periodo di osservazione era di tre anni; il decreto legislativo 175/2014 lo ha esteso a cinque. Sono quindi considerate in perdita sistemica le società che dichiarano una perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi, oppure che in quattro di quei cinque anni sono in perdita e nel quinto dichiarano un reddito comunque inferiore al minimo presunto dalla disciplina delle società di comodo.
Le conseguenze, una volta scattata la qualifica, sono pesanti: obbligo di dichiarare un reddito minimo; maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5 punti (per le società di capitali); divieto di chiedere a rimborso o di compensare il credito IVA; possibilità di utilizzare le perdite pregresse solo sulla parte di reddito che eccede il minimo presunto. Il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022, art. 9) ha abrogato la disciplina della perdita sistemica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, ma questo non estingue il contenzioso: gli anni precedenti restano accertabili nei termini ordinari, e sono proprio quelle annualità — 2017, 2018, 2019, 2020 — a generare oggi la gran parte degli avvisi ancora impugnabili o pendenti in giudizio.
A questo si affianca un secondo fronte, distinto ma spesso intrecciato nello stesso accertamento: la contestazione delle perdite pregresse utilizzate in compensazione in anni successivi a quello di formazione, dove il tema non è più “la società è di comodo?” ma “quella perdita dichiarata anni prima era davvero spettante, ed entro quando il Fisco poteva ancora dirlo?”.
Il quadro normativo, peraltro, non è statico. Il decreto legislativo 192/2024, attuativo della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023, ha ridisegnato in profondità la disciplina generale del riporto delle perdite, distinguendo con più nettezza le perdite “di periodo” — utilizzabili in automatico — dalle perdite “pregresse”, che in alcune ipotesi richiedono la presentazione di appositi modelli (IPEA o IPEC) per essere scomputate correttamente. Sono state introdotte anche nuove categorie, come le perdite “infragruppo”, “omologate” e “non omologate”, rilevanti soprattutto nelle operazioni straordinarie disciplinate dal nuovo articolo 177-ter del TUIR. Per le fusioni e le scissioni, resta inoltre centrale il cosiddetto “test di vitalità economica”, che condiziona la riportabilità delle perdite delle società partecipanti al superamento di parametri reddituali riferiti sia all’esercizio precedente all’operazione sia alla frazione di periodo che la precede immediatamente. Questa stratificazione normativa — vecchia disciplina delle perdite sistemiche, riforma del riporto perdite, nuove regole sulle operazioni straordinarie — è spesso la causa dei contenziosi più complessi, perché richiede di individuare con precisione quale versione della norma si applichi a ciascun periodo d’imposta coinvolto nell’accertamento.
Un ulteriore livello di complessità riguarda il rapporto tra perdite e procedimento di accertamento in senso stretto. Quando l’Amministrazione recupera a tassazione un maggior reddito, il contribuente può opporre in compensazione le perdite fiscali maturate nell’anno accertato o negli anni precedenti, anche quelle non ancora utilizzate: un meccanismo che, se non correttamente attivato dall’Ufficio, può essere fatto valere anche dal giudice tributario di merito. Ma la scomputabilità ha un limite temporale preciso: non possono essere utilizzate le perdite maturate in anni successivi a quello oggetto di accertamento. È un dettaglio spesso trascurato nella prima fase difensiva, e che invece può ridurre in modo sensibile — a volte azzerare — la maggiore imposta pretesa dal Fisco.
L’orientamento consolidato
Su tre punti la Corte di Cassazione ha ormai raggiunto una posizione stabile, costruita attraverso una serie di pronunce che si richiamano l’una con l’altra.
Il primo principio riguarda la natura della presunzione. La Cassazione qualifica costantemente quella di non operatività — sia nella versione classica sia in quella da perdita sistemica — come presunzione relativa, superabile con prova contraria a carico del contribuente. Con l’ordinanza n. 1127 del 16 gennaio 2023 la Corte ha ribadito che la disapplicazione è ammessa quando emergono situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi, situazioni che il contribuente deve allegare e dimostrare in modo specifico, non genericamente evocare. In altre parole: non basta dire “c’è stata la crisi”, occorre collegare quella crisi al proprio caso concreto con elementi verificabili.
Il secondo principio riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Con l’ordinanza n. 13336 del 16 maggio 2023 la Cassazione ha ricordato che la disciplina antielusiva mira a scoraggiare l’uso di società come schermi per la gestione di patrimoni personali più che come vere imprese, e che spetta al contribuente dimostrare l’esistenza delle circostanze oggettive di esclusione. Una lettura più recente, contenuta nell’ordinanza n. 2349 del 31 gennaio 2025, ha però precisato meglio i due lati della bilancia: se è vero che l’onere di provare le situazioni oggettive grava sul contribuente, è altrettanto vero che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza di elementi elusivi o di indebiti benefici fiscali nella condotta della società. Il principio, calato nella pratica, significa che un accertamento motivato solo con il richiamo meccanico ai cinque anni di perdita, senza alcuna indicazione di un disegno elusivo, parte già su un terreno debole.
Il terzo principio, forse il più rilevante nella prassi difensiva, riguarda cosa concretamente “conta” come prova contraria idonea. L’orientamento più consolidato, che emerge da diverse pronunce del biennio 2024-2025, individua come circostanze idonee a superare la presunzione: gli ingenti investimenti iniziali seguiti dall’esaurimento delle risorse finanziarie dopo perdite rilevanti; il mancato rinnovo di autorizzazioni e licenze necessarie all’attività; una comprovata crisi del mercato di riferimento, anche macroeconomica; il mutamento delle condizioni imposte da amministrazioni pubbliche locali. La Suprema Corte ha chiarito che la crisi economica generale o settoriale, se documentata e collegata al caso specifico, non è un argomento residuale ma può essere di per sé decisiva.
Un quarto elemento, di natura più processuale ma con effetti concreti importanti, riguarda la distinzione — costantemente richiamata dalla Cassazione — tra errore di diritto ed errore di fatto nella valutazione delle prove. L’orientamento si è consolidato nel senso che la censura sulla violazione delle regole di riparto dell’onere della prova (l’articolo 2697 del Codice civile) è ammissibile in Cassazione solo quando il giudice di merito ha attribuito l’onere a una parte diversa da quella che, secondo la distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi, avrebbe dovuto sostenerlo. Non è invece ammissibile quando la censura, sotto le vesti formali della violazione di legge, mira in realtà a ottenere un riesame del merito della valutazione probatoria già compiuta dal giudice di appello. Il principio, calato nella pratica, significa che una volta ottenuta in appello una decisione favorevole fondata su elementi di fatto solidi — bilanci, corrispondenza bancaria, perizie — le probabilità che l’Agenzia riesca a ribaltarla in Cassazione si riducono in modo significativo, proprio perché la Suprema Corte tende a non entrare nel merito di quelle valutazioni.
LA QUESTIONE: la crisi economica generica basta a vincere la presunzione, o serve qualcos’altro?
Molti contribuenti, ricevuto l’accertamento, si limitano a richiamare “la crisi del settore” senza altro. È una difesa che funziona, ma solo se sorretta da elementi concreti riferiti proprio a quell’impresa.
Cosa hanno deciso i giudici
Con l’ordinanza n. 28999 del 2025 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di non operatività sulla base della crisi economica mondiale e di settore. Il punto tecnico è decisivo per capire come muoversi in giudizio: la Corte ha affermato che il giudizio con cui il giudice tributario valuta se le perdite sistemiche derivino da una crisi d’impresa sopraggiunta costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivato. Questo significa che vincere (o perdere) questa battaglia si decide quasi sempre nei primi due gradi di giudizio, dove vanno prodotte le prove documentali, non davanti alla Cassazione.
Nella stessa direzione va la vicenda decisa con l’ordinanza pubblicata il 10 dicembre 2024 (relativa a una società di sviluppo immobiliare): l’Agenzia aveva respinto l’istanza di disapplicazione sostenendo che le perdite fossero riconducibili a scelte imprenditoriali interne — in particolare il mancato finanziamento da parte dei soci — piuttosto che a fattori esterni. I giudici di merito, confermati dalla Cassazione, hanno invece ritenuto che la crisi del mercato immobiliare, la difficoltà di reperire finanziamenti bancari e acquirenti, la necessità di sospendere i lavori per cause esterne fossero elementi sufficienti a giustificare le perdite, anche se protratte per più esercizi consecutivi.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto giurisprudenziale, ma una linea di demarcazione pratica che i giudici tracciano caso per caso: la crisi generica di settore, se non ancorata a dati aziendali specifici (fatturato crollato, clienti persi, finanziamenti negati), rischia di essere liquidata come argomento insufficiente. L’assunzione prudenziale, in sede di predisposizione della difesa, è di trattare sempre la crisi macroeconomica come un elemento di contorno da affiancare — mai da sostituire — a prove aziendali puntuali: bilanci comparati, corrispondenza con istituti di credito, verbali assembleari, perizie di settore.
Va segnalato anche un filone limitrofo, che riguarda le circostanze soggettive più che quelle di mercato: con l’ordinanza n. 23384 del 2021 la Cassazione aveva ammesso, in un caso specifico, che anche l’incapacità dell’amministratore di gestire correttamente l’attività potesse essere invocata come causa di esclusione dalla disciplina — un precedente che dimostra quanto ampio sia, in concreto, il ventaglio delle situazioni oggettive riconosciute rilevanti dalla giurisprudenza, purché sempre provate con elementi specifici e non con mere dichiarazioni di parte.
Cosa significa per te
Se la tua società è stata qualificata in perdita sistemica e intendi contestare l’accertamento, il fascicolo difensivo non può limitarsi a un richiamo generico alla congiuntura economica: deve tradurre quella congiuntura in fatti specifici, documentati e riferibili proprio alla tua attività, nell’anno e nel settore in cui hai operato. Ricostruire questo collegamento con rigore, prima ancora del contenzioso, è dove il coordinamento tra profilo legale e profilo contabile — lo stesso che caratterizza uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti — fa la differenza pratica tra un ricorso solido e uno che si regge solo sulle affermazioni di principio.
LA QUESTIONE: il diniego dell’interpello disapplicativo chiude ogni possibilità di difesa?
Prima di presentare la dichiarazione, il contribuente che ritiene di trovarsi in una situazione oggettiva di esclusione può presentare un’istanza di interpello disapplicativo, chiedendo all’Agenzia di non applicare la disciplina delle società di comodo. Il diniego di questa istanza genera spesso l’equivoco più insidioso della materia: l’idea che, una volta negato l’interpello, la partita sia chiusa.
Cosa hanno deciso i giudici
La giurisprudenza è netta nell’escluderlo. Con l’ordinanza n. 10720 del 20 aprile 2023 la Cassazione ha chiarito che la disapplicazione prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 87956/2012 opera anche per il periodo d’imposta successivo a quello per cui è stata riconosciuta, se le condizioni oggettive permangono — un principio che smentisce l’idea che ogni singolo anno richieda una nuova, autonoma istanza priva di continuità con quella già accolta (o respinta) in precedenza.
Più recentemente, con una pronuncia depositata il 26 settembre 2025, la Corte ha affrontato un caso paradigmatico: una società aveva compilato la dichiarazione dei redditi esponendo il reddito minimo presunto dalla disciplina delle società di comodo, perché il software di compilazione generava un errore bloccante se quel quadro non veniva compilato in un certo modo. I giudici di merito avevano ritenuto che, avendo la società stessa dichiarato quell’importo, non ci fosse più spazio per contestarlo in giudizio: un automatismo che la Cassazione ha censurato con decisione. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice tributario non si limita a scrutinare la forma dell’atto impositivo, ma il rapporto sostanziale sottostante, e che negare la possibilità di provare in giudizio le proprie ragioni, solo perché la dichiarazione era stata compilata in un certo modo per necessità tecniche, comprimerebbe il diritto di difesa e il principio di capacità contributiva. La non impugnabilità autonoma del diniego di interpello, hanno aggiunto i giudici, è proprio lo strumento attraverso cui il contribuente accede al contraddittorio sul proprio onere probatorio in sede di impugnazione dell’atto impositivo successivo — non un ostacolo che lo esclude.
Se c’è contrasto
Il vero rischio pratico non nasce da un contrasto tra sentenze, ma da un errore procedurale ricorrente: alcuni contribuenti impugnano (o rinunciano a impugnare, ritenendolo inutile) il solo diniego di interpello, trascurando che la sede difensiva decisiva resta il ricorso contro l’avviso di accertamento o la cartella successivi. L’orientamento prevalente è che il diniego di interpello disapplicativo non sia autonomamente impugnabile in via principale, ma le ragioni ivi esposte vadano fatte valere — con tutte le prove del caso — nel giudizio sull’atto impositivo che ne consegue.
Un aspetto pratico che si lega a questo principio riguarda la durata nel tempo di una disapplicazione già riconosciuta. Come chiarito dall’ordinanza n. 10720/2023, se le condizioni oggettive che hanno giustificato la disapplicazione permangono, non è necessario ripetere da zero l’istanza per ogni periodo d’imposta successivo: l’orientamento consolidato è nel senso che la disapplicazione, una volta riconosciuta, “segue” la situazione oggettiva fintanto che questa non muta, alleggerendo così l’onere amministrativo per le imprese che attraversano crisi prolungate su più esercizi.
Cosa significa per te
Se hai ricevuto un diniego alla tua istanza di disapplicazione, questo non significa che la tua posizione sia compromessa: significa che la battaglia si sposta, con lo stesso materiale probatorio e argomentativo, sull’impugnazione dell’atto con cui il Fisco recupera l’imposta. È un passaggio procedurale che va gestito con attenzione, perché perdere la finestra corretta per far valere le proprie ragioni può costare l’intera difesa, anche quando nel merito le ragioni ci sarebbero.
LA QUESTIONE: entro quando il Fisco può ancora contestare le perdite dichiarate in passato?
Questo è il punto in cui il tema delle perdite sistemiche si intreccia con quello, più ampio, delle perdite pregresse: una società può aver dichiarato una perdita nel 2015 e averla utilizzata in compensazione solo nel 2020. Se l’Agenzia contesta quella perdita nel 2024, è tardiva o no?
Cosa hanno deciso i giudici
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8500 del 2021, hanno fissato il principio cardine: quando la contestazione riguarda un componente di reddito a efficacia pluriennale — e le perdite riportabili lo sono per definizione — e non si tratta di un mero errore di calcolo ma della sussistenza stessa del diritto al riporto, il termine di decadenza per l’accertamento decorre dall’anno in cui quel componente produce i suoi effetti nella dichiarazione, non dall’anno in cui si è formato.
Questo principio è stato applicato e confermato da una serie coerente di pronunce successive. Con la sentenza n. 223 del 2024 la Cassazione ha ribadito che il termine di decadenza per il controllo dell’Amministrazione finanziaria, in caso di utilizzo di perdite pregresse riportate a nuovo, decorre dal periodo d’imposta in cui le perdite vengono effettivamente utilizzate, e non da quello in cui sono state originariamente conseguite — un principio che rafforza, specularmente, l’esigenza per il contribuente di conservare una tracciabilità documentale completa delle perdite riportate, anche a distanza di molti esercizi. Con l’ordinanza n. 10460 del 2025 la Corte è tornata sullo stesso punto in un caso concreto: un’azienda aveva usato nel 2014 una perdita formatasi nel 2011; l’accertamento del 2019, contestando la spettanza di quella perdita, è stato ritenuto tempestivo perché il termine si calcola sulla dichiarazione in cui il componente pluriennale produce effetto, non su quella dell’anno di formazione. Il fatto che l’Amministrazione non abbia controllato tempestivamente la dichiarazione dell’anno di origine non le impedisce di farlo quando quella perdita viene “attivata” in una dichiarazione successiva.
Un tassello ulteriore, specifico per le perdite sistemiche, riguarda il computo dei periodi rilevanti: con un’ordinanza del 2025 la Cassazione ha specificato che, per verificare se ricorrono i cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita, si deve fare riferimento al periodo d’imposta (l’anno solare per i soggetti solari), non all’esercizio sociale della singola società — un principio che incide in particolare sulle società costituite a fine anno, il cui primo esercizio sociale può non coincidere con il primo periodo d’imposta rilevante ai fini del computo.
Se c’è contrasto
Non emerge un contrasto reale tra le pronunce, ma esiste un tema distinto — su cui la giurisprudenza convive con un diverso orientamento di prassi dell’Agenzia — relativo a quando il contribuente possa o debba utilizzare le perdite: se l’utilizzo sia una scelta rimessa alla sua discrezionalità (tesi sostenuta in più pronunce di legittimità, valorizzando il dato letterale dell’articolo 84 del TUIR, che parla di perdita che “può” essere computata in diminuzione) o se debba avvenire alla prima occasione utile, come tende a sostenere la prassi amministrativa. L’assunzione prudenziale, fino a un consolidamento più netto, è documentare sempre le ragioni della scelta di rinviare l’utilizzo di una perdita, per evitare che l’Ufficio la interpreti come un tentativo di allungare artificiosamente i termini di decadenza.
Va aggiunto un ultimo tassello, che riguarda le dichiarazioni tardive o omesse: secondo un consolidato orientamento di prassi — richiamato anche in sede di legittimità — la mancata indicazione di una perdita nella dichiarazione dell’anno di formazione non comporta, di per sé, la decadenza dal diritto al riporto; l’omissione incide piuttosto sul piano sanzionatorio e procedurale. Questo significa che un errore dichiarativo formale commesso anni prima non preclude automaticamente, oggi, la possibilità di far valere quella perdita, ma impone al contribuente un onere probatorio rafforzato per dimostrarne l’effettiva esistenza e la corretta quantificazione.
Cosa significa per te
Se conservi perdite fiscali pregresse che utilizzerai solo in esercizi futuri, il rischio di un accertamento non si esaurisce con il decorrere degli anni dalla loro formazione: il termine per il Fisco riparte, di fatto, ogni volta che quella perdita produce un effetto concreto in una nuova dichiarazione. Questo rende essenziale conservare, per ogni perdita riportata, la documentazione che ne dimostra l’origine e la correttezza del calcolo, non solo per gli anni immediatamente successivi alla sua formazione ma per tutto l’arco — potenzialmente illimitato, dopo la riforma dell’articolo 84 TUIR — in cui può essere utilizzata. La continuità della strategia difensiva dal primo grado fino all’eventuale giudizio di Cassazione, con lo stesso impianto argomentativo e lo stesso difensore, è particolarmente preziosa proprio in questi contenziosi, che spesso si trascinano per anni e attraversano più gradi di giudizio.
La pronuncia più recente e rilevante
Tra le decisioni degli ultimi mesi, quella depositata il 26 settembre 2025 merita un approfondimento specifico, perché tocca il nodo più delicato per chi si trova oggi a difendersi da un accertamento relativo ad annualità pregresse: cosa succede quando è stato lo stesso contribuente, per necessità tecniche o interpretative, a dichiarare un reddito conforme alla disciplina delle società di comodo, salvo poi volerne contestare i presupposti.
Il contesto è quello, tutt’altro che raro nella prassi degli anni tra il 2013 e il 2016, in cui i sistemi informatici di compilazione della dichiarazione dei redditi generavano un errore bloccante se il contribuente non adeguava il proprio reddito dichiarato al minimo presunto dalla disciplina antielusiva, anche quando riteneva di trovarsi in una delle situazioni oggettive di esclusione. La società coinvolta nel giudizio aveva dichiarato l’imponibile minimo richiesto, ma aveva successivamente impugnato la cartella di pagamento che ne era conseguita, sostenendo di trovarsi in una condizione di crisi che avrebbe giustificato la disapplicazione della disciplina.
I giudici di merito avevano respinto la difesa, ritenendo che l’aver dichiarato quell’imponibile — sia pure per vincolo di sistema — comportasse un “automatismo accertativo” non più sindacabile: la società, secondo questa lettura, si sarebbe autolegittimata all’emissione della cartella. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, affermando un principio destinato ad avere ricadute pratiche ben oltre il singolo caso: la sostanza prevale sulla forma, e una dichiarazione compilata per necessità procedurali — imposta da un’anomalia del sistema informatico, poi corretta dal legislatore — non può trasformarsi in una trappola che preclude al contribuente di far valere in giudizio le proprie ragioni sulla sussistenza delle cause di esclusione o di disapplicazione. Il diritto alla prova, ha ribadito la Corte, resta pieno, anche quando la dichiarazione presentata sembra in apparenza “confessare” la propria non operatività.
Cosa cambia rispetto a prima: fino a questa pronuncia, in giudizio si assisteva talvolta a una lettura più rigida, per cui l’aver dichiarato il reddito minimo presunto veniva visto come una sorta di acquiescenza implicita. Oggi la linea è chiara: l’origine tecnica o procedurale di una dichiarazione va sempre distinta dalla volontà sostanziale del contribuente, e chi può dimostrare che la propria condotta dichiarativa era vincolata da un errore di sistema o da un’incertezza interpretativa dell’epoca conserva intatto il diritto di contestare, nel merito, la sussistenza della perdita sistemica.
I principi applicati ai casi reali
Simulazione 1 — La crisi di settore documentata. Una società attiva nella ristorazione dichiara perdite fiscali per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022: cinque anni consecutivi, soglia che fa scattare automaticamente la qualifica di perdita sistemica per il periodo 2022. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento che recupera a tassazione la differenza tra il reddito dichiarato (perdita) e il reddito minimo presunto, pari a 41.700 euro, oltre sanzioni. La società produce in giudizio: bilanci comparati che mostrano un fatturato crollato del 62% tra il 2019 e il 2021; corrispondenza con il proprio istituto di credito relativa a un finanziamento richiesto e negato nel 2020; un verbale assembleare del 2021 che delibera la riduzione del personale. Alla luce dell’orientamento sull’onere della prova consolidato dalla giurisprudenza, questi elementi — riferiti in modo specifico all’impresa e non genericamente alla congiuntura — costituiscono prova contraria idonea a superare la presunzione, con conseguente annullamento (parziale o totale, a seconda della valutazione del giudice di merito) dell’atto impositivo.
Simulazione 2 — Il diniego di interpello seguito dall’accertamento. Un’impresa immobiliare presenta, per il periodo d’imposta 2019, istanza di interpello disapplicativo motivata dalla sospensione dei lavori su un immobile a causa della mancata concessione di un’autorizzazione comunale. L’Agenzia nega l’interpello il 15 settembre 2020. La società, ritenendo (erroneamente) che il diniego chiuda ogni possibilità di difesa, non impugna nulla in quel momento. Nel 2023 riceve l’avviso di accertamento che recupera l’imposta sul reddito minimo presunto per il 2019: a questo punto, coerentemente con il principio per cui il diniego di interpello non è autonomamente preclusivo, la società può — e deve — impugnare proprio questo atto, riproponendo in quella sede tutte le prove sulla situazione oggettiva di esclusione già esposte nell’istanza disattesa.
Simulazione 3 — La perdita pregressa contestata a distanza di anni. Una società dichiara una perdita fiscale di 180.000 euro nel periodo d’imposta 2016. Ne utilizza una parte, pari a 60.000 euro, in compensazione nel 2019, e il resto, 120.000 euro, nel 2022. Nel 2024 l’Agenzia notifica un accertamento relativo proprio al 2022, contestando che 45.000 euro della perdita utilizzata in quell’anno non fossero in realtà spettanti per un errore nel calcolo originario. Applicando il principio delle Sezioni Unite e delle pronunce successive, il termine di decadenza per questa contestazione decorre dal 2022 — anno di utilizzo del componente — e non dal 2016: l’accertamento del 2024 è quindi tempestivo, e la difesa della società dovrà concentrarsi non sulla tardività, ma sulla correttezza sostanziale del calcolo della perdita originaria, da ricostruire con la documentazione contabile di allora.
La giurisprudenza in tabella
La disciplina delle perdite sistemiche e delle perdite pregresse contestate a distanza di tempo è stata ridisegnata, negli ultimi tre anni, da un blocco coerente di pronunce di legittimità che si richiamano a vicenda su tre assi: la natura relativa della presunzione e l’onere della prova; il rapporto tra diniego di interpello e possibilità di difesa nel merito; il termine entro cui il Fisco può ancora contestare componenti reddituali pluriennali. La tabella che segue riepiloga i riferimenti citati nel corso dell’articolo.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in sintesi | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. SU, sent. n. 8500/2021 | Decadenza su componenti pluriennali | Il termine decorre dall’anno di utilizzo del componente, non da quello di formazione | Fondamento di tutto il filone sulle perdite pregresse contestate a distanza di anni |
| Cass., ord. n. 23384/2021 | Cause di esclusione anomale | Ammissibile invocare situazioni straordinarie (es. incapacità dell’amministratore) per uscire dalla presunzione | Conferma l’ampiezza delle circostanze rilevanti come prova contraria |
| Cass., sent. n. 1127/16.1.2023 | Disapplicazione e situazioni oggettive | La disapplicazione è ammessa quando situazioni oggettive impediscono il conseguimento dei ricavi minimi | Base per costruire la prova contraria in giudizio |
| Cass., ord. n. 10720/20.4.2023 | Efficacia della disapplicazione negli anni successivi | La disapplicazione riconosciuta opera anche per il periodo successivo se le condizioni permangono | Evita di dover ripetere ogni anno la stessa istanza da zero |
| Cass., ord. n. 13336/16.5.2023 | Finalità della disciplina antielusiva | La norma mira a colpire l’uso di società come schermi, non le imprese reali in difficoltà | Orienta la lettura teleologica della presunzione |
| Cass., sent. n. 223/2024 | Termine di decadenza sul riporto perdite | Il termine decorre dall’utilizzo, non dalla formazione della perdita | Rafforza l’obbligo di conservare la documentazione a lungo termine |
| Cass., ord. n. 33364/19.12.2024 | Qualifica automatica di società di comodo | Illustra i presupposti quantitativi (periodi consecutivi in perdita) che fanno scattare la qualifica | Utile per verificare preventivamente se la soglia è stata effettivamente raggiunta |
| Cass., sent. n. 24216/9.9.2024 | Perdita sistematica e rimborso IVA | Sono in perdita sistematica le società con cinque periodi consecutivi in perdita o quattro perdite più un anno sotto il minimo | Chiarisce l’effetto specifico sul credito IVA |
| Cass., ord. n. 2349/31.1.2025 | Riparto dell’onere della prova | L’onere sulle situazioni oggettive è del contribuente; l’onere sull’elusività è dell’Amministrazione | Argomento da spendere quando l’atto è motivato solo con il dato numerico delle perdite |
| Cass., sent. n. 1715/24.1.2025 | Riporto perdite in operazioni straordinarie | Nelle fusioni retroattive il riporto richiede il superamento del test di vitalità anche sul periodo pre-fusione | Rilevante per le società coinvolte in fusioni con perdite pregresse |
| Cass., ord. n. 3294/10.2.2025 | Disciplina applicabile alle perdite fiscali | Ricostruisce il quadro dell’art. 30 L. 724/1994 integrato dall’art. 2 D.L. 138/2011 | Riferimento sistematico per inquadrare la normativa vigente ratione temporis |
| Cass., ord. n. 2577/3.2.2025 | Impugnabilità del diniego di interpello | Il diniego di interpello disapplicativo non è autonomamente definitivo per il contribuente | Base per non ritenere “chiusa” la partita dopo un diniego |
| Cass., ord. n. 2593/2025 (ud. 23.10.2024) | Calcolo del periodo rilevante | Per i cinque periodi consecutivi si guarda al periodo d’imposta, non all’esercizio sociale | Decisivo per le società costituite a fine anno |
| Cass., ord. n. 10919/25.4.2025 | Norma applicabile al riporto perdite | Vale la disciplina vigente al momento dell’utilizzo, non quella vigente alla formazione della perdita | Chiarisce il regime applicabile in caso di riforme normative intermedie |
| Cass., ord. n. 10460/2025 | Decadenza su perdite pregresse | Conferma SU 8500/2021 in un caso concreto di perdita formata nel 2011 e utilizzata anni dopo | Esempio applicativo diretto del principio cardine |
| Cass., ord. n. 28999/2025 | Sindacabilità della valutazione di merito | La valutazione sulla crisi d’impresa come causa delle perdite è giudizio di fatto, non sindacabile in Cassazione | Sposta il baricentro difensivo sui primi due gradi di giudizio |
| Cass., ord. dep. 26.9.2025 | Dichiarazione vincolata da anomalia di sistema | La sostanza prevale sulla forma: dichiarare il minimo per vincolo tecnico non preclude la difesa nel merito | La pronuncia più recente e rilevante per chi ha dichiarazioni “anomale” degli anni 2013-2016 |
La sintesi operativa
Dall’insieme di queste pronunce emergono alcuni principi pratici che vale la pena tenere a mente prima ancora che arrivi un accertamento.
- La presunzione di perdita sistemica è relativa, mai assoluta: può sempre essere vinta con prove specifiche, non con affermazioni generiche.
- La crisi economica, generale o di settore, è un argomento valido solo se ancorato a dati aziendali concreti — fatturato, finanziamenti, autorizzazioni — riferiti proprio all’impresa coinvolta.
- Il diniego di un interpello disapplicativo non chiude la difesa: le stesse ragioni vanno riproposte, con prove aggiornate, nell’impugnazione dell’atto impositivo successivo.
- Una dichiarazione compilata per vincoli tecnici del sistema informatico non equivale a una rinuncia a contestare nel merito la sussistenza della perdita sistemica.
- Il termine di decadenza per contestare una perdita pregressa decorre dall’anno in cui viene utilizzata, non da quello in cui si è formata: la documentazione va conservata per tutto il periodo di possibile utilizzo, potenzialmente per molti anni.
- Per calcolare i periodi consecutivi in perdita si guarda al periodo d’imposta, non all’esercizio sociale: un dato tecnico che può cambiare l’esito per le società costituite a fine anno.
- La valutazione delle prove sulla crisi d’impresa è un giudizio di fatto: la partita si gioca soprattutto nei primi due gradi, dove la qualità della documentazione prodotta conta più di ogni argomento puramente giuridico.
Le domande sul “quindi in pratica?”
La mia società ha registrato perdite per cinque anni, ma per ragioni molto diverse tra loro: conta comunque come perdita sistemica? Sì, la norma guarda al dato oggettivo dei cinque periodi consecutivi (o quattro più un anno sotto il minimo), indipendentemente dalle cause. Ciò che cambia, alla luce degli orientamenti richiamati, è la possibilità di superare la presunzione dimostrando che ciascuna di quelle perdite, o l’insieme, deriva da situazioni oggettive e non da un disegno elusivo.
Ho già ricevuto un diniego di interpello disapplicativo qualche anno fa: posso ancora difendermi se ora arriva l’accertamento? Sì. Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, il diniego di interpello non preclude la difesa nel merito: le stesse ragioni, e le prove che le sostengono (che nel frattempo possono anche essere state integrate), vanno fatte valere impugnando l’atto impositivo che ne consegue.
Ho dichiarato io stesso il reddito minimo presunto perché il software non mi permetteva altrimenti: questo mi impedisce di contestarlo oggi? No. La pronuncia del settembre 2025 ha chiarito che una dichiarazione condizionata da un’anomalia tecnica del sistema informatico non equivale a un’ammissione sostanziale, e il diritto di provare in giudizio la sussistenza delle cause di esclusione resta intatto.
Posso ancora essere accertato per una perdita che ho dichiarato dieci anni fa? Direttamente sull’anno di formazione, probabilmente no, se sono decorsi i termini ordinari di decadenza. Ma se quella perdita viene utilizzata in compensazione in un anno recente, il termine per contestarne la spettanza decorre da quell’anno di utilizzo: la contestazione può quindi arrivare anche a molta distanza dalla formazione originaria della perdita.
La mia azienda ha chiuso il bilancio civilistico in utile, ma la dichiarazione dei redditi risulta in perdita a causa delle variazioni fiscali: rientro comunque nella disciplina? Sì. Ai fini della perdita sistemica conta esclusivamente il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi, non l’utile o la perdita di bilancio: una società può quindi essere considerata in perdita sistemica anche se, sul piano civilistico, ha sempre distribuito utili ai soci, semplicemente perché le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria hanno determinato un risultato fiscale negativo per il numero di periodi richiesto dalla norma.
Cosa devo fare per prepararmi, prima ancora di ricevere un accertamento? Conservare, per ogni perdita dichiarata e per tutto il periodo in cui può essere utilizzata, la documentazione che ne dimostra origine e correttezza; e, se ci si trova già in una situazione di potenziale perdita sistemica, iniziare a raccogliere sin da subito gli elementi — bilanci, corrispondenza bancaria, verbali, perizie — che potrebbero servire a dimostrare le circostanze oggettive alla base delle perdite.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un accertamento fondato sulla disciplina delle perdite sistemiche, o a una contestazione su perdite pregresse utilizzate anni dopo la loro formazione, lo Studio Monardo applica questi orientamenti giurisprudenziali al fascicolo concreto del cliente, attraverso strumenti specifici:
- Verifichiamo il corretto computo dei periodi d’imposta rilevanti, distinguendo tra periodo d’imposta ed esercizio sociale nei casi di società costituite a fine anno, per accertare se la soglia dei cinque periodi consecutivi sia stata effettivamente raggiunta.
- Ricostruiamo, insieme al commercialista incaricato, la documentazione contabile a supporto delle situazioni oggettive (crisi di settore, investimenti iniziali, mancate autorizzazioni), per costruire una prova contraria specifica e non genericamente affermata.
- Verifichiamo la tempestività dell’azione accertatrice, applicando il principio delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine dall’anno di utilizzo del componente pluriennale, distinguendo i casi in cui la contestazione è realmente tardiva da quelli in cui non lo è.
- Analizziamo l’iter dell’eventuale interpello disapplicativo già presentato, per impostare correttamente la strategia di impugnazione dell’atto impositivo successivo, senza commettere l’errore di ritenere “chiusa” la difesa dopo un diniego.
- Eccepiamo i vizi di motivazione quando l’accertamento si limita a richiamare il dato numerico delle perdite senza indicare alcun elemento di elusività, valorizzando il riparto dell’onere della prova chiarito dalla giurisprudenza più recente.
- Impugniamo gli atti impositivi conseguenti a dichiarazioni condizionate da anomalie dei sistemi informatici, quando la posizione dichiarata non riflette la reale volontà del contribuente.
- Coordiniamo la difesa nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni) in cui il riporto delle perdite pregresse è condizionato al superamento del test di vitalità, anche per la frazione di periodo antecedente all’operazione.
- Impostiamo la strategia difensiva su più annualità collegate, quando la stessa contestazione — sulla spettanza di una perdita o sulla sua natura sistemica — si ripercuote su più periodi d’imposta in sequenza.
- Predisponiamo il fascicolo perdite con nota di raccordo anno per anno, utile a documentare in ogni momento la tracciabilità delle perdite riportate, anche a distanza di molti esercizi.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dalla fase di merito fino all’eventuale ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva costruita fin dal primo atto impugnato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In materia di perdite sistemiche, la componente da valorizzare in modo particolare è proprio quella del Cassazionista: molti di questi accertamenti si giocano su questioni di puro diritto — la ripartizione dell’onere della prova, la decorrenza dei termini di decadenza, l’impugnabilità del diniego di interpello — che spesso trovano la loro soluzione definitiva solo in Cassazione. Poter contare sulla stessa strategia difensiva e sullo stesso difensore dal primo grado fino all’ultimo grado di giudizio, senza soluzione di continuità, è un elemento che pesa concretamente sull’esito di questi contenziosi, spesso lunghi e tecnicamente complessi. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che seguono lo stesso fascicolo insieme, perché una difesa efficace su questi temi richiede tanto la lettura giuridica delle pronunce quanto la ricostruzione contabile puntuale delle perdite contestate.
Chiusura
La disciplina delle perdite sistemiche, pur abrogata per il futuro, continua a produrre contenzioso per anni: chi ha attraversato periodi di difficoltà tra il 2017 e il 2022 può ancora oggi vedersi recapitare un accertamento, e chi ha dichiarato perdite anche molto tempo fa può vederle contestate nel momento in cui decide di utilizzarle. Come mostrano le pronunce degli ultimi mesi, la differenza tra un atto che regge e uno che viene annullato dipende quasi sempre dalla qualità delle prove raccolte e dalla correttezza dei tempi e delle forme scelte per far valere le proprie ragioni. È proprio in questo intreccio tra continuità difensiva davanti a ogni grado di giudizio e capacità di leggere insieme il dato giuridico e quello contabile che si concentra la specializzazione dello Studio Monardo su questa materia.
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