La maggior parte degli accertamenti sulle società di comodo non viene persa per assenza di ragioni valide, ma per errori di impostazione della difesa commessi mesi o anni prima che l’avviso arrivi. Chi gestisce una società immobiliare, una holding di partecipazioni o una piccola impresa che attraversa un periodo di bassa redditività scopre spesso, quando è troppo tardi, che la disciplina dell’articolo 30 della legge 724/1994 punisce non solo chi ha davvero usato una società come “involucro” per beni personali, ma anche chi non ha saputo documentare per tempo le ragioni della propria scarsa redditività.
Gli errori più frequenti che osserviamo riguardano:
- Applicare (o subire) il test di operatività anche nei primi anni di vita della società
- Confondere l’interpello disapplicativo obbligatorio con quello ormai abolito per la maggioranza dei contribuenti
- Presentare giustificazioni generiche invece di prove oggettive e documentate
- Ignorare la possibilità di superare la presunzione dimostrando un’attività d’impresa reale
- Sottovalutare l’impatto della disciplina IVA e il contrasto con il diritto europeo
- Lasciar scadere i termini per impugnare senza sapere che l’atto è autonomamente contestabile
L’esperienza insegna che la disciplina delle società di comodo, per quanto datata, è tra le più mutevoli del panorama tributario: nel solo biennio 2024-2025 la Cassazione è intervenuta più volte a ridefinirne i confini, spesso a favore del contribuente. Lo Studio Monardo segue i contenziosi da società di comodo fino all’ultimo grado di giudizio grazie alla qualifica di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che ne garantisce continuità di strategia dal primo accertamento fino, se necessario, alla Corte di Cassazione — la sede dove, come vedremo, si sono giocate le partite più importanti degli ultimi due anni.
📩 Non aspettare che i termini di impugnazione scadano: se hai ricevuto un avviso di accertamento o un diniego di interpello, tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.
Che cos’è la disciplina delle società di comodo (in breve)
Prima di entrare negli errori, un chiarimento indispensabile. L’articolo 30 della legge 724/1994 individua come “di comodo” (o “non operative”) le società che, sulla base di un calcolo che applica coefficienti percentuali al valore di determinati beni patrimoniali (immobili, partecipazioni, altre immobilizzazioni), avrebbero dovuto dichiarare ricavi minimi presunti, ma non li hanno raggiunti con i ricavi effettivi. Il cosiddetto “test di operatività” mette a confronto la media triennale dei ricavi effettivi con questa soglia figurativa. Se il test non è superato, scattano conseguenze pesanti: il reddito imponibile viene rideterminato su base minima presuntiva, si applicano restrizioni sull’utilizzo delle perdite pregresse e, storicamente, anche limitazioni al rimborso e alla compensazione dell’IVA.
Il decreto legislativo 192/2024 ha modificato la disciplina con effetto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, dimezzando i coefficienti utilizzati per il calcolo dei ricavi presunti. Ma le regole di fondo — e soprattutto le modalità con cui il contribuente può difendersi — restano quelle che la giurisprudenza ha progressivamente definito, spesso in senso più favorevole di quanto l’Agenzia delle Entrate sia disposta ad ammettere nella prassi quotidiana.
Errore 1: applicare il test di operatività anche nei primi anni di vita della società
Lo scenario. Una Srl costituita da due o tre anni, ancora nella fase di avviamento, riceve un avviso di accertamento perché non ha raggiunto i ricavi minimi presunti calcolati sul triennio, incluso l’anno di costituzione.
Perché è un errore. Per lungo tempo l’Agenzia delle Entrate ha applicato il test di operatività anche alle società molto giovani, salvo le cause di esclusione espressamente previste dalla legge. Ma l’articolo 30, comma 1, secondo periodo, n. 2 della legge 724/1994 esclude espressamente il primo periodo d’imposta dalla disciplina, proprio perché si tratta di un esercizio strutturalmente non rappresentativo della normale operatività.
Le conseguenze. Se il primo anno di attività viene comunque “trascinato” nel calcolo della media triennale, il risultato del test risulta sistematicamente distorto: una società che non ha ancora completato l’avviamento viene trattata come se fosse pienamente a regime, con recupero di maggiore reddito imponibile, maggiore IRES e sanzioni. Nei casi più gravi, l’errore si traduce in un accertamento costruito su un dato di partenza strutturalmente inattendibile.
Cosa fare invece. Con l’ordinanza n. 22007 del 30 luglio 2025, <cite index=”1-1″>la Cassazione ha affermato che il primo anno di attività non può essere utile ai fini del test di operatività, con la conseguenza che per tutto il primo triennio di vita non può applicarsi la disciplina delle società di comodo</cite>. Il ragionamento della Corte è stato più preciso di quanto sembri a prima vista: <cite index=”5-1″>la verifica non è applicabile nei confronti di una società che non abbia chiuso almeno due esercizi anteriori a quello oggetto di accertamento</cite>, perché il test richiede per sua natura un dato storico su tre esercizi, e se il primo è escluso per legge, non può nemmeno essere “riciclato” come base di calcolo per gli anni successivi. La società costituita in un dato anno non è quindi tenuta ad applicare il test di operatività fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Il dettaglio che pochi conoscono. Questo principio, per quanto autorevole, non ha ancora tradotto in una circolare o in una prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: gli uffici continuano, nella maggior parte dei casi, ad applicare le regole ordinarie in modo rigido fin dal secondo o terzo anno di vita della società. Chi si trova in questa fase deve quindi far valere il principio della Cassazione già in sede di dichiarazione o, se necessario, nel ricorso, senza aspettarsi che l’Ufficio lo applichi spontaneamente.
Errore 2: confondere l’interpello disapplicativo “vecchio stile” con quello ormai riservato a pochi
Lo scenario. Un imprenditore, sentendo parlare di “interpello per società di comodo” da un collega o da fonti datate, presenta (o attende di dover presentare) un’istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale, convinto che sia l’unico modo per far valere le proprie ragioni prima dell’accertamento.
Perché è un errore. Fino al 2024 l’interpello disapplicativo era effettivamente lo strumento previsto dall’articolo 30, comma 4-bis della legge 724/1994, in combinato disposto con l’allora vigente articolo 37-bis, comma 8, del DPR 600/1973. Ma la riscrittura dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente, ad opera del decreto legislativo 219/2023, ha ristretto drasticamente la platea dei soggetti che possono ancora presentare questo tipo di interpello (il cosiddetto “interpello probatorio”).
Le conseguenze. Chi crede erroneamente di dover attendere una risposta dell’Agenzia prima di poter agire rischia di perdere tempo prezioso, o peggio di non predisporre per tempo la documentazione che serve comunque a sostenere le proprie ragioni. Dal 18 gennaio 2024 la possibilità di interpello resta riservata solo ai soggetti in regime di adempimento collaborativo e a chi presenta istanze relative ai nuovi investimenti ex decreto legislativo 147/2015; per tutti gli altri, l’onere di dimostrare le condizioni oggettive che escludono la disciplina va assolto direttamente in dichiarazione, con adeguata documentazione a supporto, e se necessario in giudizio.
Cosa fare invece. Le istruzioni al modello Redditi SC e SP hanno adeguato la modulistica a questo cambiamento: il rigo RS116 (per le società di capitali) e il corrispondente rigo per le società di persone prevedono oggi un codice specifico da utilizzare quando il contribuente ritiene sussistente una causa di disapplicazione e intende farla valere in assenza di interpello. In pratica, la “autodimostrazione” sostituisce l’interpello per la generalità dei contribuenti: la società deve avere già in mano, al momento della dichiarazione, gli elementi di prova che userebbe in un eventuale contenzioso.
Il dettaglio che pochi conoscono. Anche per i soggetti che possono ancora presentare interpello, un eventuale diniego non preclude la difesa: il diniego di interpello è un atto autonomamente impugnabile, ma il contribuente non è obbligato a impugnarlo per evitare che i suoi effetti si cristallizzino. Può scegliere di attendere l’atto impositivo successivo e contestare lì, nel merito, la sussistenza delle condizioni di disapplicazione — un margine di manovra spesso ignorato anche da professionisti non specializzati nella materia.
Errore 3: presentare giustificazioni generiche invece di prove oggettive puntuali
Lo scenario. Una società che non ha superato il test di operatività si limita, in sede di difesa, a spiegare genericamente che “il mercato era difficile” o che “l’attività non ha reso quanto previsto”, senza documentare le ragioni specifiche.
Perché è un errore. L’articolo 30, comma 4-bis, della legge 724/1994 richiede che il contribuente dimostri “oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi” determinati secondo i criteri del test. Non basta un disagio economico generico: serve la prova di una circostanza specifica, indipendente dalla volontà dell’imprenditore, che abbia oggettivamente impedito di raggiungere la soglia.
Le conseguenze. Con l’ordinanza n. 5467/2024, la Cassazione ha respinto il ricorso di una società che aveva motivato la propria scarsa redditività con generiche difficoltà nel reperire i mezzi finanziari per avviare un opificio industriale, ribadendo la rigidità dei requisiti probatori a carico del contribuente e chiarendo che giustificazioni generiche o progetti imprenditoriali incoerenti non sono sufficienti per ottenere la disapplicazione della normativa. Il rischio concreto è che il giudice tributario, di fronte a una difesa non circostanziata, confermi integralmente l’accertamento, con recupero del reddito minimo, maggiore IRES e sanzioni pressoché intatte.
Cosa fare invece. La giurisprudenza ha nel tempo individuato con precisione quali situazioni sono idonee a superare la presunzione: sequestro penale dell’immobile strumentale, fallimento del fornitore di un macchinario indispensabile, contratti di locazione con canoni allineati ai valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) anche se insufficienti a superare il test, immobili in fase di ristrutturazione, ritardi nell’erogazione di finanziamenti o nel rilascio di autorizzazioni amministrative. Ogni circostanza va documentata con atti, contratti, perizie o provvedimenti amministrativi, non semplicemente affermata.
Il dettaglio che pochi conoscono. La prova contraria, ha chiarito la Cassazione, “deve essere intesa non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato”: non è necessario dimostrare l’impossibilità assoluta di produrre reddito, ma la sua irragionevolezza economica rispetto al contesto specifico in cui la società ha operato. Questo apre margini difensivi più ampi di quanto molti contribuenti immaginino, a patto di saperli documentare correttamente.
Errore 4: non far valere la prova di un’attività d’impresa reale come alternativa autonoma
Lo scenario. Una società operativa a tutti gli effetti — con dipendenti, contratti, investimenti — ma che in un determinato anno non ha superato il test per ragioni congiunturali (crisi di settore, fase di riconversione, investimenti iniziali) rinuncia a difendersi perché non individua una “causa di forza maggiore” tecnicamente riconducibile alle categorie tradizionali.
Perché è un errore. Per anni la difesa nelle società di comodo si è concentrata quasi esclusivamente sulla dimostrazione di situazioni oggettive straordinarie. Ma un filone giurisprudenziale più recente ha aperto una strada alternativa, spesso più semplice da percorrere.
Le conseguenze del non farla valere. Chi si arrende senza esplorare questa via rinuncia a un argomento difensivo che la Cassazione ha espressamente riconosciuto come autosufficiente. Con una recente ordinanza relativa a una società operante nel settore dell’energia eolica, la Cassazione ha ribadito un principio cruciale: per evitare la qualifica di società di comodo, non è sempre necessario dimostrare cause di forza maggiore che hanno impedito di raggiungere i ricavi minimi. <cite index=”7-1″>La prova di un’attività d’impresa reale e concreta è di per sé sufficiente a vincere la presunzione del Fisco</cite>, offrendo un’importante tutela per le imprese genuinamente operative che attraversano periodi di bassa redditività.
Cosa fare invece. <cite index=”7-1″>La Corte ha affermato che la rigidità delle presunzioni legali deve essere “alleviata” di fronte alla qualità e alla tipologia dell’attività svolta, in sostanza dando prevalenza all’evidenza di una reale attività d’impresa rispetto al mero dato numerico del test di operatività.</cite> Per un’impresa che dimostra continuità gestionale, investimenti reali, organizzazione produttiva effettiva, questo significa poter costruire la difesa attorno alla sostanza economica dell’attività, e non solo attorno alla ricerca affannosa di una singola causa di esclusione tecnica.
Il dettaglio che pochi conoscono. Questo orientamento convive, senza sostituirla, con la giurisprudenza più tradizionale che richiede la prova di situazioni oggettive straordinarie (Cassazione n. 36365/2021, confermata dall’ordinanza n. 26115/2025): la Corte ha infatti escluso che questo meccanismo probatorio diventi un sindacato di merito del giudice sulle scelte imprenditoriali, chiarendo che non sussistono situazioni oggettive giustificative in caso di totale assenza di pianificazione aziendale o di completa inettitudine produttiva. La distinzione è sottile ma decisiva: un’attività reale, anche se in affanno, è difendibile; l’assenza totale di organizzazione produttiva no.
Errore 5: sottovalutare l’impatto della disciplina sull’IVA e il contrasto con il diritto europeo
Lo scenario. Una società qualificata come non operativa subisce, oltre al recupero a fini IRES, anche il diniego di rimborsi o compensazioni IVA maturati, senza valutare che su questo specifico profilo il quadro normativo è cambiato radicalmente negli ultimi due anni.
Perché è un errore. Fino a tempi recenti, il mancato superamento del test di operatività comportava automaticamente anche limitazioni al diritto alla detrazione e al rimborso IVA. Ma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024, ha dichiarato contraria alla Direttiva IVA la norma nazionale che nega il diritto alla detrazione soltanto perché il volume di operazioni attive non raggiunge la soglia del test di operatività.
Le conseguenze. Le sentenze gemelle della Cassazione nn. 4151 e 4157 del 18 febbraio 2025 hanno recepito questo principio, chiarendo che <cite index=”9-1″>la qualifica di soggetto passivo IVA dipende dall’esercizio di un’attività economica indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività, e che un soggetto può essere passivo IVA anche se per un periodo non realizza fatturato, purché stia comunque svolgendo o predisponendo un’attività economica.</cite> Nessuna norma europea subordina il diritto di detrazione a un livello minimo di operazioni effettuate. Chi non fa valere questo principio rischia di lasciare sul tavolo un credito IVA legittimo, semplicemente perché l’Ufficio applica ancora, nella prassi, la vecchia impostazione.
Cosa fare invece. In presenza di un diniego di rimborso o compensazione IVA fondato unicamente sul mancato superamento del test di operatività, la strada corretta è impugnare l’atto richiamando espressamente il contrasto con il diritto unionale e la giurisprudenza di Cassazione del 2025, chiedendo al giudice tributario di dare prevalenza al principio europeo sulla norma interna.
Il dettaglio che pochi conoscono. Va tenuta distinta la questione IVA da quella IRES: il contrasto con il diritto UE riguarda specificamente il diritto alla detrazione e al rimborso IVA, non elimina automaticamente la disciplina del reddito minimo presunto ai fini delle imposte dirette, che resta soggetta alle regole ordinarie (salvo le cause di esclusione e disapplicazione viste sopra). Confondere i due piani porta spesso a impostare la difesa sul fronte sbagliato.
Gli errori in cifre
Simulazione 1 — Il primo triennio ignorato. Una Srl immobiliare costituita nel 2022 riceve, per l’anno d’imposta 2024 (terzo anno di attività), un accertamento che applica il test di operatività calcolando la media dei ricavi 2022-2023-2024, incluso quindi il primo anno di costituzione. Il reddito minimo presunto viene fissato in 41.600 €, contro un reddito effettivamente dichiarato di 9.200 €, con recupero di IRES e IRAP per circa 12.300 € oltre sanzioni. Applicando correttamente il principio dell’ordinanza 22007/2025, la società può eccepire che il test non era affatto applicabile in quell’anno, perché non erano disponibili tre esercizi “vitali” da considerare: l’intero recupero risulta quindi contestabile alla radice, non solo nel merito del calcolo.
Simulazione 2 — L’interpello inutilmente atteso. Un imprenditore, credendo di dover attendere l’esito di un interpello disapplicativo mai presentabile nel suo caso (perché non rientra tra i soggetti ammessi dal nuovo articolo 11 dello Statuto), lascia scadere il termine per la dichiarazione dei redditi senza documentare le cause oggettive di disapplicazione. Riceve successivamente un accertamento con recupero di reddito minimo pari a 27.500 €. Se avesse invece predisposto per tempo la documentazione (contratti di locazione a canoni OMI, perizie, corrispondenza con enti autorizzativi) da allegare direttamente in dichiarazione tramite il codice previsto al rigo RS116, avrebbe potuto prevenire l’accertamento stesso, invece di doverlo contestare ex post con maggiore incertezza sull’esito.
Simulazione 3 — Il credito IVA non richiesto. Una società non operativa per l’anno 2023 matura un credito IVA di 18.900 € che l’Ufficio nega in compensazione richiamando il mancato superamento del test di operatività. Ignorando le sentenze gemelle Cassazione nn. 4151 e 4157/2025, la società non impugna l’atto e rinuncia definitivamente al credito. Se avesse invece impugnato richiamando il contrasto con la Direttiva IVA e la giurisprudenza europea, avrebbe avuto concrete possibilità di recuperare l’intero importo.
La mappa degli errori
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Test applicato nel primo triennio | Dichiarazione o accertamento | Recupero reddito minimo indebito | Sì |
| Attesa di un interpello non più previsto | Fase dichiarativa | Mancata documentazione preventiva | Parziale |
| Giustificazioni generiche | Fase di difesa/interpello | Rigetto per insufficienza probatoria | Parziale |
| Mancata prova dell’attività reale | Fase difensiva/contenziosa | Accertamento confermato | Sì, se attività effettivamente reale |
| IVA negata senza impugnazione | Ricezione del diniego | Perdita definitiva del credito | Sì, se nei termini |
| Mancata impugnazione nei termini | Dopo la notifica dell’atto | Decadenza dalla tutela | No, se termine scaduto |
La checklist preventiva
Prima di presentare la dichiarazione o di affrontare un accertamento sulle società di comodo, verifica che:
- [ ] Hai calcolato correttamente se la società rientra nel primo triennio “protetto” dal test di operatività
- [ ] Hai verificato quali codici disapplicativi si applicano al tuo caso (rigo RS116 o equivalente)
- [ ] Hai raccolto la documentazione delle cause oggettive (contratti, perizie, provvedimenti amministrativi) e non solo argomentazioni generiche
- [ ] Hai verificato se rientri ancora tra i soggetti ammessi all’interpello probatorio (adempimento collaborativo, nuovi investimenti)
- [ ] Hai valutato se la società può dimostrare un’attività d’impresa reale e continuativa, indipendentemente dalle singole cause di esclusione
- [ ] Hai verificato se il tuo caso coinvolge anche profili IVA e il possibile contrasto con il diritto UE
- [ ] Hai controllato i coefficienti aggiornati dal decreto legislativo 192/2024 per il calcolo dei ricavi minimi presunti
- [ ] Hai conservato la documentazione relativa ai canoni di locazione rispetto ai valori OMI, se applicabile
- [ ] Hai verificato la data di notifica dell’eventuale avviso e i termini per l’impugnazione
- [ ] Hai valutato se un diniego di interpello ricevuto in passato va impugnato autonomamente o può essere contestato negli atti successivi
- [ ] Hai considerato l’impatto delle modifiche 2024-2025 sulla tua specifica situazione patrimoniale
- [ ] Hai un quadro chiaro di quali beni patrimoniali (immobili, partecipazioni) rientrano nel calcolo del test
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutto è perduto, anche quando uno di questi errori è già stato commesso. Molto dipende dalla fase in cui ci si trova.
Se hai già ricevuto un avviso di accertamento e non hai ancora impugnato, la strada resta aperta nei termini ordinari di impugnazione: anche senza aver presentato interpello, e anche in assenza di un interpello accolto, puoi far valere in giudizio tutte le circostanze oggettive e la prova dell’attività reale, secondo l’orientamento costante della Cassazione che riconosce il diritto pieno alla tutela giurisdizionale indipendentemente dalla fase amministrativa precedente.
Se hai ricevuto un diniego di interpello e non lo hai impugnato entro i termini, non hai perso la possibilità di difenderti: il diniego di interpello disapplicativo non ha effetto definitivo e cristallizzante; potrai contestare le stesse ragioni negli atti impositivi successivi, quando e se arriveranno.
Se hai già dichiarato adeguandoti al reddito minimo presunto pur ritenendo di avere ragioni oggettive per la disapplicazione, e i termini per la dichiarazione integrativa non sono scaduti, è possibile valutare una dichiarazione correttiva, se sussistono i presupposti temporali e sostanziali.
Se invece i termini di impugnazione di un accertamento già notificato sono scaduti, la preclusione diventa difficilmente superabile, salvo che l’atto presenti vizi autonomi (notifica irregolare, motivazione insufficiente, errori di calcolo) che possano fondare un’autonoma azione. In questi casi è essenziale una verifica tecnica immediata degli atti, perché anche un accertamento definitivo può nascondere margini di intervento se il vizio riguarda la validità dell’atto stesso e non solo il merito della pretesa.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho lasciato passare i termini per impugnare un accertamento del 2023: è finita?” Se il termine di impugnazione è effettivamente scaduto e l’atto non presenta vizi di notifica o di motivazione, la pretesa tributaria si consolida. Vale però la pena verificare puntualmente la data di notifica e la sua regolarità formale, prima di rassegnarsi.
“Ho un interpello respinto tre anni fa e non l’ho mai impugnato: posso ancora difendermi?” Sì. Come confermato dalla giurisprudenza consolidata, il diniego non impugnato non preclude la difesa negli atti impositivi successivi che dovessero arrivare in relazione a quello stesso periodo d’imposta.
“La mia società è al secondo anno di attività e ho già dichiarato adeguandomi al reddito minimo: ho sbagliato?” Non hai necessariamente sbagliato, ma potresti aver pagato più del dovuto. Se i termini per la dichiarazione integrativa a favore sono ancora aperti, vale la pena verificare la possibilità di correggere la posizione.
“Ho presentato un interpello quando non ne avevo più diritto: cosa succede?” Un’istanza presentata da un soggetto non più legittimato non produce gli effetti tipici dell’interpello disapplicativo, ma non compromette la possibilità di far valere le stesse ragioni per altra via, in dichiarazione o in giudizio.
“Temo che la mia attività non sia sufficientemente ‘reale’ per la Cassazione: come faccio a saperlo?” La distinzione tra attività realmente esercitata e mera “inettitudine produttiva” dipende da elementi concreti — organizzazione, investimenti, continuità gestionale — che vanno valutati caso per caso, spesso con l’assistenza di chi conosce a fondo l’evoluzione più recente della giurisprudenza.
“Ho un credito IVA negato nel 2023 non ancora impugnato: sono ancora nei termini?” Dipende dalla data di notifica dell’atto di diniego. Se il termine è ancora aperto, richiamare le sentenze gemelle Cassazione nn. 4151 e 4157/2025 rafforza sensibilmente la posizione difensiva.
Gli errori davanti ai giudici: i precedenti di riferimento
Cassazione, ordinanza n. 22007 del 30 luglio 2025 — Il primo anno di attività non è utile ai fini del test di operatività, e per l’intero primo triennio la disciplina delle società di comodo non può essere applicata per assenza di uno storico dati sufficiente. Rilevante per ogni società di recente costituzione che riceva un accertamento negli anni immediatamente successivi alla costituzione.
Cassazione, ordinanza n. 34472/2024 — Precedente che aveva già affrontato il tema dell’insufficienza del dato storico nel primo triennio, poi ripreso e sviluppato dall’ordinanza 22007/2025.
Cassazione, ordinanza n. 26115 del 25 settembre 2025 — Il contribuente può assolvere l’onere probatorio dimostrando situazioni oggettive indipendenti dalla propria volontà che rendano impossibile conseguire il reddito presunto secondo le effettive condizioni di mercato, oppure dimostrando la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva. Esclude che il meccanismo diventi un sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali.
Cassazione, sentenza n. 36365/2021 (richiamata dall’ordinanza 26115/2025) — Non sussistono situazioni oggettive giustificative in caso di totale assenza di pianificazione aziendale o di completa inettitudine produttiva: l’imprenditore ha comunque l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del lucro e della continuità aziendale.
Cassazione, ordinanza recente 2025 (settore energia eolica) — La prova di un’attività d’impresa reale e concreta è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di non operatività, senza necessità di dimostrare separatamente cause di forza maggiore. Principio di particolare rilievo per imprese in fasi di start-up o riconversione.
Cassazione, sentenze gemelle nn. 4151 e 4157 del 18 febbraio 2025 — Recependo la sentenza della Corte di Giustizia UE C-341/22 del 7 marzo 2024, chiariscono che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato sulla sola base del mancato superamento del test di operatività, in quanto la qualifica di soggetto passivo IVA dipende dall’esercizio di un’attività economica indipendentemente dai risultati raggiunti.
Cassazione, ordinanza n. 5467/2024 — Ribadisce la rigidità dei requisiti probatori a carico del contribuente: giustificazioni generiche o progetti imprenditoriali incoerenti non bastano per ottenere la disapplicazione della disciplina.
Cassazione, sentenza n. 16600 del 14 giugno 2024 — Sul mancato conseguimento del reddito minimo, ribadisce la necessità di valutare le effettive condizioni di mercato nella verifica della prova contraria fornita dal contribuente.
Cassazione, ordinanza n. 28251 del 15 ottobre 2021 — Principio consolidato: la presentazione dell’interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale; il contribuente può far valere le proprie ragioni in giudizio anche senza aver presentato interpello, o nonostante un diniego non impugnato.
Cassazione, sentenza n. 6459 del 3 marzo 2023 — La presunzione di società di comodo, essendo relativa, può essere superata dal contribuente dimostrando situazioni oggettive, indipendenti dalla propria volontà, di carattere straordinario, da valutare in relazione alle effettive condizioni di mercato.
Cassazione, sentenza n. 8218/2017 (tuttora richiamata dalla prassi 2025) — Anche un affitto d’azienda con canoni non pienamente sufficienti, ma comunque ragionevoli rispetto al mercato, può giustificare la disapplicazione della disciplina.
Cassazione, sentenza n. 13202 del 14 maggio 2024 — Il sequestro penale di un immobile strumentale per più anni, con conseguente impossibilità di produrre ricavi per la durata del sequestro e nel periodo immediatamente successivo, costituisce causa oggettiva idonea alla disapplicazione.
Approfondimento: come cambia il calcolo con la riforma 2024-2025
Chi si è confrontato con la disciplina delle società di comodo prima del 2024 troverà oggi un quadro parzialmente diverso, ed è un ulteriore terreno in cui si annidano errori di valutazione frequenti.
Il dimezzamento dei coefficienti. Il decreto legislativo 192/2024 ha rettificato, dimezzandoli, i coefficienti applicati al valore degli asset patrimoniali (immobili, partecipazioni, altre immobilizzazioni) sia per la determinazione dei ricavi minimi presunti, sia — solo nel caso in cui il reddito dichiarato risulti inferiore a quello presunto — per il calcolo del reddito minimo. Questo significa che, a parità di patrimonio, la soglia di ricavi da superare per non essere considerati “di comodo” è oggi tendenzialmente più bassa rispetto al passato. Chi continua a ragionare sui vecchi coefficienti rischia di sovrastimare il proprio rischio, rinunciando a difendersi quando in realtà, con i nuovi parametri, il test potrebbe risultare già superato.
Il reddito minimo non usa più la media triennale. Un dettaglio tecnico spesso trascurato: mentre il calcolo dei ricavi minimi presunti continua a basarsi sulla media triennale dei valori patrimoniali, il calcolo del reddito minimo (quando dovuto) applica oggi i coefficienti al valore dei beni rilevati nel singolo esercizio in cui si procede al calcolo, non più alla media triennale. Questo cambia sensibilmente l’impatto per le società che hanno dismesso beni patrimoniali negli anni immediatamente precedenti a quello sotto verifica: un errore frequente è continuare ad applicare la vecchia logica di calcolo su base triennale anche al reddito minimo, con il rischio di determinare un imponibile superiore al dovuto.
Le società “contenitore” e l’evoluzione normativa. Va segnalato, per completezza, che l’evoluzione dei coefficienti sembra andare nella direzione di rendere meno stringenti i parametri applicati alle società che detengono prevalentemente immobili o partecipazioni (le cosiddette “società contenitore” o holding immobiliari/di partecipazione), anche in un’ottica di maggiore allineamento ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE in materia di neutralità fiscale. Chi gestisce società di questo tipo dovrebbe quindi rivalutare periodicamente la propria posizione alla luce dei coefficienti più recenti, prima di dare per scontato di rientrare ancora nella disciplina delle società di comodo sulla base di calcoli non aggiornati.
Il valore fiscale, non quello civilistico, ai fini del calcolo. Un ulteriore errore riscontrato in sede di accertamento riguarda il valore da attribuire ai beni immobilizzati ai fini del calcolo del reddito minimo presunto. La Cassazione, con pronuncia dei primi mesi del 2025, ha chiarito che in caso di trasformazione societaria con rivalutazione dei beni solo a fini civilistici (ad esempio a seguito di una perizia ex articolo 2500-ter del codice civile), il maggior valore iscritto in bilancio non assume automaticamente rilevanza fiscale, in applicazione del principio di neutralità fiscale delle operazioni di trasformazione sancito dall’articolo 170 del TUIR. Le plusvalenze latenti diventano imponibili solo se la società decide di “affrancarle” mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Questo significa che un Ufficio che pretenda di calcolare il reddito minimo presunto sul valore civilistico rivalutato, anziché sul valore fiscale storico, commette un errore che può essere efficacemente contestato in giudizio.
Un ultimo avvertimento su prassi e giurisprudenza
Un errore trasversale, che attraversa molti dei casi sopra descritti, merita una menzione a parte: confondere l’esistenza di un principio giurisprudenziale favorevole con la sua automatica applicazione da parte degli Uffici. Come si è visto a proposito del primo triennio “protetto” dal test di operatività, l’orientamento della Cassazione — per quanto autorevole e recente — non comporta un cambiamento immediato della prassi amministrativa. Gli Uffici continuano spesso ad applicare le regole in modo tradizionale, lasciando al contribuente l’onere di far valere attivamente, in dichiarazione prima e in giudizio poi, i principi più favorevoli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Chi si limita a “sapere” che un principio esiste, senza tradurlo in una strategia difensiva concreta e documentata fin dalla fase dichiarativa, rischia di doverlo comunque far valere ex post, con tempi, costi e incertezze del contenzioso che una corretta impostazione preventiva avrebbe potuto evitare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un accertamento — o al rischio di un accertamento — per società di comodo, un intervento tecnico strutturato fa spesso la differenza tra un recupero fiscale ingiustificato e una difesa efficace fin dal principio. Ecco, nel concreto, gli strumenti che vengono attivati:
- Verifichiamo se la società rientra nel primo triennio “protetto” dal test di operatività secondo il principio dell’ordinanza 22007/2025, intercettando l’errore prima che si consumi in un accertamento.
- Analizziamo la corretta applicazione dei coefficienti aggiornati dal decreto legislativo 192/2024 al patrimonio della società, verificando che il calcolo dell’Ufficio sia effettivamente conforme alla normativa vigente.
- Predisponiamo la documentazione delle cause oggettive di disapplicazione — contratti, perizie, provvedimenti amministrativi, valori OMI — direttamente in fase dichiarativa, per prevenire l’accertamento anziché doverlo contestare ex post.
- Verifichiamo la legittimazione a presentare interpello probatorio nei casi ancora ammessi (adempimento collaborativo, nuovi investimenti), evitando tentativi inutili o omissioni dannose.
- Costruiamo la prova dell’attività d’impresa reale quando la società, pur non superando il test, dimostra continuità gestionale e organizzazione produttiva effettiva.
- Quando il termine è scaduto per un diniego di interpello mai impugnato, verifichiamo se le stesse ragioni possano essere fatte valere nell’atto impositivo successivo, senza che la mancata impugnazione del diniego comprometta la difesa.
- Analizziamo i profili IVA separatamente da quelli IRES, valutando l’applicabilità delle sentenze gemelle Cassazione nn. 4151 e 4157/2025 e il contrasto con la Direttiva IVA per i crediti negati.
- Verifichiamo la regolarità formale degli atti (notifica, motivazione, termini) anche quando il merito della pretesa appare consolidato, per individuare eventuali vizi autonomi.
- Costruiamo la strategia difensiva con continuità dal primo grado fino, se necessario, alla Cassazione, senza cambi di impostazione tra un grado e l’altro del giudizio.
- Coordiniamo l’analisi patrimoniale e contabile con lo staff multidisciplinare, per una lettura tecnica congiunta legale e contabile del test di operatività.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel contenzioso sulle società di comodo, la qualifica di cassazionista assume un peso particolare: come dimostrano i numerosi interventi della Suprema Corte degli ultimi due anni — spesso risolutivi a favore del contribuente proprio in sede di legittimità — la materia si gioca frequentemente oltre i primi due gradi di giudizio. Poter contare sulla stessa linea difensiva e sullo stesso professionista dal ricorso introduttivo fino, se necessario, alla Cassazione, evita le discontinuità di impostazione che spesso indeboliscono le difese nei procedimenti più lunghi. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente inoltre di affrontare in modo coordinato sia il profilo giuridico sia quello contabile-patrimoniale del test di operatività, che per sua natura richiede competenze incrociate.
Conclusione
La disciplina delle società di comodo continua a evolversi rapidamente, e gli ultimi due anni di giurisprudenza hanno aperto margini difensivi che molti contribuenti — e non poche difese improvvisate — ancora ignorano: dal primo triennio “protetto”, alla prova dell’attività reale, fino al contrasto con il diritto UE sul fronte IVA. Chi gestisce una società a rischio di essere qualificata come non operativa non deve limitarsi ad “aspettare l’accertamento”: la parte più importante della difesa si gioca prima, nella documentazione predisposta in tempo utile. E chi ha già ricevuto un atto non deve rassegnarsi solo perché in passato ha commesso uno degli errori descritti: la giurisprudenza recente offre più di una via d’uscita, a patto di saperla individuare e percorrere con la strategia giusta. Lo Studio Monardo segue proprio questo tipo di contenzioso, dalla fase preventiva fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, grazie alla continuità difensiva garantita dalla qualifica di cassazionista e al supporto di uno staff multidisciplinare in grado di affrontare congiuntamente i profili legali e contabili della materia.
📩 Se hai ricevuto un accertamento per società di comodo o temi di rientrare in questa disciplina, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.
