Regime Forfetario Applicato Senza Requisiti: Come Difendersi Dal Fisco

Il regime forfetario è uno dei regimi fiscali più utilizzati dai lavoratori autonomi e dai piccoli imprenditori italiani. Offre vantaggi concreti: un’imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le start-up nei primi cinque anni), esonero dall’IVA, dalla ritenuta d’acconto e dagli obblighi contabili ordinari. Ma chi lo applica senza averne realmente i requisiti espone la propria posizione fiscale a rischi gravi: recupero di IRPEF e IVA per anni pregressi, sanzioni che possono arrivare fino al 180% dell’imposta evasa, interessi di mora, e in alcuni casi segnalazioni di natura penale-tributaria.

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sul forfetario a partire dal 2022, con un’attenzione crescente nei confronti di tre categorie di situazioni: il superamento delle soglie di ricavi, la presenza di cause ostative non dichiarate (in primo luogo la partecipazione in società a responsabilità limitata con attività riconducibile), e la percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori ai limiti di legge. Il contribuente che riceve un avviso di accertamento in queste materie spesso non è un evasore consapevole: è, più frequentemente, chi ha commesso un errore interpretativo, non ha aggiornato la propria posizione al mutare delle norme, o ha ricevuto consulenze inadeguate.

Il rischio principale non è solo l’imposta recuperata: è la somma di imposta, sanzioni e interessi che può triplicare il debito originario in pochi anni.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di contenzioso tributario e difesa da accertamenti fiscali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con abilitazione al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori: una competenza che consente di costruire una linea difensiva coerente dal primo ricorso fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza cambi di difensore e senza perdita di continuità strategica. Questa guida illustra in modo tecnico e operativo come funziona la normativa, quali atti il Fisco può emettere, entro quali termini, e — soprattutto — come difendersi efficacemente.


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Il quadro normativo: cos’è il regime forfetario e perché le condizioni di accesso sono vincolanti

Il regime forfetario è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con successive modifiche apportate dalla Legge 160/2019, dalla Legge 234/2021 e dalla Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La norma è strutturata in due livelli distinti: i requisiti di accesso e permanenza (comma 54) e le cause ostative (comma 57), che precludono o fanno venir meno il diritto al regime indipendentemente dal rispetto delle soglie quantitative.

Il comma 54 individua come requisito di accesso il conseguimento, nell’anno precedente, di ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro (soglia vigente dal 2023 in poi, dopo l’innalzamento dalla precedente soglia di 65.000 euro). A questa soglia ordinaria si affianca il limite di 20.000 euro lordi per le spese sostenute per lavoro dipendente, collaboratori, lavoro accessorio e associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Accanto ai requisiti quantitativi, operano le cause ostative elencate al comma 57, la cui verifica deve avvenire con riferimento all’anno precedente a quello di applicazione del regime (salvo le eccezioni di seguito illustrate). Le principali cause ostative sono:

  • l’utilizzo di regimi IVA speciali o di regimi forfetari di determinazione del reddito (es. regime speciale agricolo, regime del margine, regime 398/1991 per enti sportivi dilettantistici);
  • la qualità di soggetto non residente, salvo specifiche eccezioni per residenti UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • la partecipazione contemporanea, nell’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni, imprese familiari, ovvero il controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del forfetario (art. 1, c. 57, lett. d), L. 190/2014);
  • il percepimento, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000 euro (soglia elevata dalla Legge 207/2024, in vigore dal 2025; precedentemente 30.000 euro), con l’eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente.

La definizione essenziale da tenere sempre presente è questa: l’art. 1, comma 57, L. 190/2014 configura le cause ostative come condizioni oggettive di esclusione dal regime, la cui verifica prescinde dall’intento del contribuente. In altri termini, il Fisco non deve dimostrare la malafede; deve solo accertare l’esistenza del presupposto ostativo.

La ratio della norma è quella di circoscrivere l’accesso al forfetario ai soli soggetti che svolgono attività in piena autonomia, senza intrecci societari o lavorativi che potrebbero rendere il regime uno strumento di pianificazione fiscale aggressiva. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi mediante la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 e, da ultimo, la Risposta a interpello n. 149 del 9 giugno 2025.

Requisiti e termini: le scadenze che devi conoscere

La complessità del regime forfetario nasce anche dal fatto che le soglie e le cause ostative si valutano su periodi temporali diversi, con conseguenze che decorrono in modi non sempre coincidenti. Questo genera frequenti equivoci, sia nel contribuente sia — a volte — nell’ufficio accertatore.

Regola generale: il venir meno di un requisito o il sopraggiungere di una causa ostativa fa cessare il regime dall’anno d’imposta successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Così chiarisce l’art. 1, c. 71, L. 190/2014, e così ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 149/2025 con riferimento all’iscrizione all’AIRE.

Eccezione immediata: il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi nel corso dell’anno produce la cessazione immediata del regime, nello stesso anno in cui avviene il superamento. In questo caso, le fatture emesse dopo il superamento devono recare l’IVA, e il contribuente deve liquidare l’imposta sulla differenza rispetto alla soglia.

Causa ostativa per partecipazione in S.r.l.: si attiva solo in presenza di tre condizioni cumulative: (1) controllo diretto o indiretto della S.r.l. (ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, c.c., incluso il controllo indiretto tramite familiari entro il terzo grado); (2) riconducibilità dell’attività della S.r.l. a quella del forfetario (verificata per sezione ATECO); (3) che la S.r.l. abbia effettivamente dedotto i costi fatturatile dal forfetario. Se la S.r.l. dichiara il costo come indeducibile, la causa ostativa non si attiva.

Redditi da lavoro dipendente: la soglia di 35.000 euro (dal 2025; 30.000 euro fino al 2024) deve essere calcolata con riferimento all’anno precedente a quello di applicazione del regime. La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente.

Tabella dei termini critici

EventoAnno di verificaDecorrenza della cessazioneNatura
Superamento soglia 85.000 €Anno in corsoAnno successivoPerentoria
Superamento soglia 100.000 €Anno in corsoImmediata (stesso anno)Perentoria
Causa ostativa partecipazione S.r.l.Anno precedenteAnno successivoPerentoria
Redditi dipendente > 35.000 €Anno precedenteAnno successivoPerentoria
Iscrizione AIREAnno in corsoAnno successivo (Risp. n. 149/2025)Perentoria
Spese lavoro dipendente > 20.000 €Anno precedenteAnno successivoPerentoria

Il termine più critico è quello legato al superamento di 100.000 euro: a differenza di tutti gli altri, produce effetti immediati nel corso dell’anno, con obbligo di applicare l’IVA dal momento del superamento e di ricalcolare le imposte sull’intero anno in regime ordinario.

Va segnalato che l’art. 1, c. 74, L. 190/2014 riconosce ai contribuenti forfetari che trasmettono le fatture elettroniche una riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento. Si tratta di un incentivo alla tracciabilità che, nella pratica difensiva, può risultare determinante per la prescrizione di annualità controverse.

La procedura di accertamento passo per passo

Comprendere la sequenza degli atti attraverso cui l’Agenzia delle Entrate costruisce e notifica un accertamento per uso indebito del forfetario è essenziale per calibrare la risposta difensiva fin dal primo stadio.

1. Selezione e analisi delle posizioni a rischio. L’Agenzia incrocia i dati della dichiarazione dei redditi (quadro LM) con le banche dati fiscali: dichiarazioni IVA, fatture elettroniche, Certificazioni Uniche dei sostituti d’imposta, iscrizioni nel Registro delle Imprese, partecipazioni societarie da Anagrafe Tributaria. Se emergono incongruenze — es. un forfetario che risulta partecipare al 60% di una S.r.l. attiva nello stesso settore — la posizione viene selezionata per verifica.

2. Processo verbale di constatazione (PVC) o accesso istruttorio. In caso di verifica approfondita, i verificatori redigono un PVC che documenta le anomalie riscontrate. Il contribuente ha il diritto di partecipare alle operazioni di verifica, presentare memorie difensive durante il contraddittorio, e richiedere l’acquisizione di documenti utili.

3. Contraddittorio preventivo obbligatorio (dal 30 aprile 2024). L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, ha istituito il contraddittorio preventivo generalizzato per tutti gli atti autonomamente impugnabili. L’ufficio deve notificare lo schema dell’atto impositivo e assegnare al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni. L’omissione del contraddittorio preventivo in atti soggetti all’obbligo è causa di annullabilità dell’atto. Sono esclusi dall’obbligo solo gli atti automatizzati e di controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73).

4. Emissione e notifica dell’avviso di accertamento. L’avviso deve essere motivato, indicare la fonte dei dati utilizzati, e rispettare i termini di decadenza. Per gli avvisi notificati dal 30 aprile 2024, se il contraddittorio preventivo è stato avviato e il termine di 60 giorni per le controdeduzioni scade dopo il 31 dicembre dell’anno di scadenza ordinaria, il termine di decadenza viene prorogato di 120 giorni (art. 6-bis, c. 3, L. 212/2000). I termini ordinari di decadenza sono: 5 anni dal termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione presentata); 7 anni in caso di omessa dichiarazione (artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72).

5. Accertamento con adesione. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che sospende di 90 giorni il termine per il ricorso. In sede di adesione è possibile ridurre le sanzioni a un terzo del minimo.

6. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine perentorio), tramite il portale telematico SIGIT con firma digitale. Dal 2 settembre 2024 la modalità telematica è obbligatoria senza eccezioni per depositi e notifiche. È competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del luogo ove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto. Si applicano le sospensioni feriali dal 1° al 31 agosto.

7. Appello e ricorso in Cassazione. Contro la sentenza di primo grado è possibile proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (o 6 mesi dal deposito, se la sentenza non è stata notificata). Il ricorso in Cassazione, limitato ai motivi di diritto e ai vizi di motivazione, deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello. La scelta del difensore abilitato al patrocinio in Cassazione fin dal primo grado garantisce la continuità della linea difensiva su tutti i livelli. L’Avv. Monardo è cassazionista, il che significa che può seguire il caso senza soluzione di continuità dall’avviso di accertamento fino alla Suprema Corte.

Punti dove si sbaglia più spesso:

  • non presentare osservazioni nel contraddittorio preventivo, perdendo la prima occasione difensiva utile;
  • non depositare l’istanza di adesione nei 60 giorni, rinunciando alla riduzione delle sanzioni;
  • non verificare i termini di decadenza prima di qualsiasi altra mossa (un avviso notificato fuori termine è nullo di diritto);
  • non sospendere l’atto cautelare, lasciando all’Agenzia la possibilità di iscrivere ipoteca o procedere a pignoramenti durante il giudizio.

Verifiche sul campo: esempi di calcolo e applicazione

Esempio 1 — Superamento della soglia di 85.000 euro: conseguenze e calcolo delle imposte

Una consulente finanziaria in regime forfetario (coefficiente di redditività del 78%, ATECO 66.19.09) ha conseguito compensi per 89.700 euro nell’anno 2024. La soglia ordinaria è 85.000 euro; quella di uscita immediata è 100.000 euro.

Applicazione della regola: il superamento di 85.000 euro (senza raggiungere 100.000) comporta l’uscita dal regime dall’anno 2025, non da subito. Per il 2024 il forfetario rimane valido: il reddito imponibile è pari a 89.700 × 78% = 69.966 euro, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15% = 10.495 euro.

Dal 2025, la professionista applica il regime ordinario: dovrà presentare dichiarazione IVA, emettere fatture con IVA, tenere la contabilità analitica, versare IRPEF con aliquote progressive (23%-43%) sulle detrazioni effettive. Il beneficio perso rispetto all’imposta sostitutiva è mediamente di 8-12 punti percentuali di aliquota effettiva, a seconda del reddito complessivo.

Nessun recupero retroattivo per il 2024, a meno che l’Agenzia non accerti che il limite fosse già stato superato in anni precedenti, ipotesi in cui si apriranno annualità pregresse.

Esempio 2 — Causa ostativa per partecipazione in S.r.l.: quando scatta e quando no

Un architetto (ATECO 71.11.00) in regime forfetario detiene il 60% di una S.r.l. che svolge attività di progettazione (stessa sezione ATECO). Nel 2023 emette fatture alla S.r.l. per 18.300 euro.

  • Scenario A: la S.r.l. deduce i costi nel 2023. La causa ostativa è integrata. Dal 2024, l’architetto non può continuare ad applicare il forfetario. Se continua comunque, è esposto ad accertamento con recupero di IRPEF e IVA su tutti i compensi dal 2024.
  • Scenario B: la S.r.l. dichiara il costo come indeducibile nelle scritture contabili entro il 30 settembre 2024 (entro il termine di presentazione della dichiarazione 2023). La causa ostativa non si attiva. L’architetto prosegue nel regime agevolato nel 2024.

Distinzione critica sul controllo: con il 60% delle quote, il controllo di diritto è pacificamente integrato. Ma se la partecipazione fosse al 30%, il controllo potrebbe essere indiretto (tramite familiari). Secondo la risposta a interpello n. 108/2019 dell’Agenzia, il 49% delle quote può integrare il controllo di fatto quando si esercita influenza dominante; questa valutazione è caso per caso.

Casi particolari

1. L’iscrizione all’AIRE e la cessazione della residenza fiscale

Con la Risposta n. 149 del 9 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’iscrizione all’AIRE non determina la cessazione immediata del regime forfetario nell’anno in cui si verifica, ma dall’anno successivo. La regola dell’uscita immediata si applica solo al superamento di 100.000 euro. Il contribuente che si iscrive all’AIRE nel 2024 prosegue nel forfetario per tutto il 2024 senza dover correggere le fatture già emesse.

Eccezione: chi risiede in un Paese extra-UE/SEE, oppure in un Paese SEE senza adeguato scambio di informazioni con l’Italia, e non produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, perde definitivamente i requisiti per il regime, a prescindere dal momento dell’iscrizione all’AIRE.

2. Il caso del socio-amministratore che percepisce compensi

Con l’ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico. Questo principio si riflette sulla causa ostativa per partecipazione in S.r.l.: il forfetario che percepisce compensi come amministratore dalla S.r.l. controllata integra automaticamente la causa ostativa, perché tali compensi sono tassabili con l’aliquota agevolata del forfetario e vengono dedotti come costo dalla S.r.l., realizzando proprio la fattispecie che la norma vuole impedire.

3. La riduzione dei termini di decadenza per i tracciati

I contribuenti forfetari che emettono e ricevono fatture elettroniche e utilizzano strumenti di pagamento tracciati beneficiano di una riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento (art. 1, c. 74, L. 190/2014 in combinato con l’art. 3, D.Lgs. 127/2015). In pratica, invece dei 5 anni ordinari, il termine scende a 4 anni. Questa riduzione è autonoma e si cumula con quella ISA.

Questo elemento è spesso ignorato dai contribuenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, nel quadro di una verifica difensiva dell’atto, esamina sempre la corretta applicazione delle riduzioni dei termini di decadenza, perché da questo dipende talvolta la legittimità dell’intero accertamento.

4. La questione dei rimborsi spese dal 2025

A seguito del D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF, in vigore dal 1° gennaio 2025, le somme percepite a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico non concorrono più alla formazione del reddito per i lavoratori autonomi in regime ordinario. Tuttavia, la norma e la relazione illustrativa non chiariscono se la disciplina si applichi anche ai forfetari, generando un’incertezza interpretativa che potrebbe diventare oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia nelle prossime annualità.

Domande frequenti

D: Ho applicato il forfetario per tre anni sbagliati: l’Agenzia può recuperare tutto? R: Sì, l’Agenzia può notificare avvisi di accertamento per tutte le annualità ancora aperte, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione di ciascuna dichiarazione (7 anni se la dichiarazione è omessa). Ogni anno costituisce un atto separato. Tuttavia, per ciascuna annualità va verificata la corretta applicazione dei termini di decadenza, e in presenza di fatturazione elettronica il termine può essere ridotto a 4 anni. La difesa va costruita annualità per annualità.

D: Posso fare ravvedimento operoso anche dopo che l’Agenzia ha avviato la verifica? R: In caso di processo verbale di constatazione (PVC), il ravvedimento operoso è ancora possibile prima che il PVC si trasformi in avviso di accertamento. In quella fase, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo. Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, non è più possibile il ravvedimento, ma si può procedere con l’accertamento con adesione (sanzioni a 1/3) o con la conciliazione giudiziale.

D: L’Agenzia ha omesso il contraddittorio preventivo: l’avviso è nullo? R: Dal 30 aprile 2024, per gli atti soggetti all’obbligo di contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000), l’omissione è causa di annullabilità, non di nullità assoluta: il giudice può annullare l’atto su eccezione di parte. Questa è una difesa da sollevare espressamente nel ricorso introduttivo, con i relativi profili probatori. Non tutti gli atti di accertamento forfetario sono soggetti all’obbligo: sono esclusi i controlli automatizzati e formali.

D: Posso chiedere la sospensione dell’atto mentre è in corso il ricorso? R: Sì. Il ricorrente può chiedere la sospensione dell’atto alla Corte di Giustizia Tributaria già nell’atto introduttivo del giudizio, dimostrando il fumus boni iuris (ragionevole fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile dalla riscossione nel frattempo). La sospensione, se concessa, blocca temporaneamente la riscossione delle somme contestate.

D: Cosa succede se perdo in primo grado? R: Se il contribuente soccombe e decide di appellare, deve versare in via provvisoria il 50% delle imposte accertate per l’anno di causa (o il 100% delle sanzioni definitive) per poter proseguire. Se invece vince in primo grado e l’Agenzia appella, non è dovuto alcun versamento provvisorio dal contribuente. L’appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o entro 6 mesi dal deposito.

D: C’è differenza tra “nullità” e “annullabilità” dell’avviso di accertamento? R: Sì, differenza rilevante. La nullità assoluta (es. per difetto di sottoscrizione o notifica inesistente) può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi grado. L’annullabilità (es. per violazione del contraddittorio preventivo o difetto di motivazione) deve essere eccepita dalla parte nel ricorso di primo grado; se non eccepita in limine, l’atto diviene inoppugnabile su quel profilo. Questa distinzione è critica per la strategia difensiva.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce rilevanti in materia di regime forfetario e accertamenti connessi si articolano su più livelli, da quelle di merito — ancora predominanti, data la relativa novità del regime — alle prime sentenze di legittimità e alle importanti indicazioni interpretative dell’Agenzia.

1. Cass., ord. n. 9973/2023 — La Corte ha confermato che, in assenza di dichiarazione nel quadro LM, il regime forfetario non è riconoscibile al contribuente, indipendentemente dall’esistenza sostanziale dei requisiti. Il regime si applica per opzione comportamentale che si manifesta nella dichiarazione.

2. CTR Sicilia, sent. n. 9965/2021 — La partecipazione in una società di persone integra la causa ostativa solo se la società svolge attività direttamente riconducibile a quella del forfetario. La Corte ha annullato l’accertamento in un caso in cui la società partecipata svolgeva attività in una sezione ATECO completamente diversa.

3. Cass., ord. n. 5318/2025 — Incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico. Il principio ha riflessi diretti sulla causa ostativa del forfetario: il compenso da amministratore è per definizione dedotto dalla S.r.l., attivando la causa ostativa.

4. Cass., SS.UU., sent. n. 17757/2016 — Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale, il contribuente può comunque fruire del credito IVA derivante dalla differenza tra IVA calcolata sulle vendite e IVA assolta sugli acquisti, a condizione di fornire idonea documentazione. Il principio è applicabile ai forfetari che escono dal regime e devono regolarizzare l’IVA.

5. Cass., SS.UU., n. 26525/2016 — Conforme al precedente delle SS.UU. 17757/2016 sulla detraibilità dell’IVA in caso di dichiarazione omessa o irregolare.

6. Cass., SS.UU., n. 15060/2022 — Ribadito il diritto del contribuente di fruire del credito IVA documentabile anche in assenza di regolare dichiarazione, con rilevanti effetti deflativi sulle sanzioni in caso di accertamenti per uso non corretto del forfetario.

7. Cass., ord. n. 17234/2023 — Chiarito che le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP) si prescrivono in dieci anni, mentre le sanzioni e gli interessi hanno termine quinquennale. La distinzione è rilevante per valutare la riscossibilità di crediti derivanti da accertamenti sul forfetario già divenuti definitivi.

8. Cass., ord. n. 31260/2023 — Tributi locali (IMU, TARI) e relative sanzioni si prescrivono in cinque anni.

9. Cass., ord. n. 30792/2024 — Il raddoppio dei termini di accertamento per fatti anteriori al 2016 opera solo se la denuncia penale è stata trasmessa prima della scadenza ordinaria. Principio che limita gli accertamenti retroattivi su annualità molto risalenti.

10. Agenzia delle Entrate, Risposta interpello n. 149/2025 — L’iscrizione all’AIRE non produce la cessazione immediata del regime forfetario nell’anno di iscrizione, ma dall’anno successivo, salvo il superamento della soglia di 100.000 euro.

11. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 — Chiarimenti sulla causa ostativa della partecipazione in S.r.l., con l’indicazione che la riconducibilità va verificata sulla base delle attività effettivamente svolte in concreto, non solo sul codice ATECO formale. Un accertamento che si limiti al codice ATECO senza indagare l’attività concreta è censurabile.

12. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 — Chiarimenti operativi sull’uscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno: liquidazione dell’IVA sulle operazioni successive al superamento, rettifica della detrazione IVA sugli acquisti, calcolo degli acconti.

13. Cass., ord. n. 1274/2025 — Principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie: il D.Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, introduce sanzioni più favorevoli per alcune violazioni che si applicano retroattivamente ai procedimenti pendenti. Il contribuente che affronta un accertamento per uso indebito del forfetario deve sempre verificare se le nuove sanzioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024 siano più favorevoli rispetto a quelle originariamente contestate.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il Studio Monardo interviene in ogni fase del procedimento di accertamento relativo al regime forfetario, con un approccio tecnico che parte dall’analisi degli atti e si sviluppa fino all’eventuale giudizio di legittimità.

1. Analisi preliminare dell’avviso di accertamento: esaminiamo ogni elemento formale e sostanziale dell’atto — termini di decadenza, corretta individuazione delle annualità accertate, adeguatezza della motivazione, rispetto del contraddittorio preventivo — prima di qualsiasi scelta strategica. Un avviso notificato fuori termine o privo di motivazione sufficiente è annullabile a prescindere dal merito.

2. Verifica dei termini di decadenza: calcoliamo con precisione la scadenza dei termini di accertamento per ciascuna annualità contestata, applicando le riduzioni spettanti (fatturazione elettronica, pagamenti tracciati, ISA), le proroghe emergenziali ancora applicabili, e le eventuali proroghe connesse al contraddittorio preventivo.

3. Analisi della causa ostativa contestata: verifichiamo se le condizioni integrative della causa ostativa siano effettivamente presenti, con particolare attenzione alla causa per partecipazione in S.r.l. (controllo effettivo, riconducibilità delle attività, deducibilità del costo da parte della S.r.l.).

4. Predisposizione delle osservazioni nel contraddittorio preventivo: se il procedimento è ancora in questa fase, predisponiamo memorie difensive complete che documentino l’insussistenza della causa ostativa o l’errore di calcolo delle soglie, con allegazione di prove documentali (libri sociali, dichiarazioni fiscali, fatture, statuti societari).

5. Istanza di accertamento con adesione: valutiamo la convenienza dell’adesione sulla base dell’analisi prospettica del contenzioso, del profilo rischio/beneficio e delle condizioni economiche del contribuente. In sede di adesione, le sanzioni si riducono a 1/3 del minimo.

6. Redazione del ricorso tributario: predisponiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con tutti i motivi di diritto e di fatto, inclusi i profili formali (termini, contraddittorio, motivazione) e i profili di merito (insussistenza del presupposto impositivo, errori di calcolo, cause ostative non integrate).

7. Richiesta di sospensione cautelare: quando il rischio di danni irreversibili dalla riscossione in pendenza di giudizio è concreto, richiedere la sospensione dell’atto impositivo già in sede di ricorso è una mossa che preserva la continuità operativa del contribuente.

8. Appello e ricorso in Cassazione: seguiamo la causa in ogni grado di giudizio, garantendo continuità strategica. La possibilità di portare il caso fino alla Corte di Cassazione — con il medesimo difensore che conosce l’intera storia processuale — è un vantaggio competitivo concreto.

9. Calcolo delle sanzioni aggiornate ai sensi del D.Lgs. 87/2024: verifichiamo se le nuove sanzioni tributarie (in vigore dal 1° settembre 2024) siano applicabili in senso favorevole al contribuente, con richiesta di rideterminazione nel ricorso o in fase di adesione.

10. Coordinamento con il commercialista per la regolarizzazione fiscale: nei casi in cui l’uscita dal forfetario è inevitabile, coordiniamo la strategia difensiva con la regolarizzazione della posizione IVA e IRPEF, minimizzando il danno complessivo attraverso il ravvedimento operoso ove ancora percorribile, la compensazione dei crediti IVA maturati, e la pianificazione del regime ordinario per le annualità successive.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di accertamenti fiscali, la qualifica di cassazionista è la leva centrale: ogni ricorso tributario va costruito fin dall’inizio con l’obiettivo di resistere in tutti i gradi, compresi gli eventuali motivi che si sviluppano solo in sede di legittimità. Cambiare difensore tra i gradi significa perdere la memoria storica della causa e compromettere la coerenza della linea difensiva. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che collaborano sullo stesso caso — consente di gestire simultaneamente i profili processuali e quelli di regolarizzazione contabile e fiscale, evitando che le scelte in un ambito compromettano quelle nell’altro.

Conclusione

Il regime forfetario applicato senza requisiti espone il contribuente a conseguenze fiscali severe, ma queste non sono, nella maggior parte dei casi, inevitabili. La difesa efficace parte da una diagnosi precisa: analisi dei termini di decadenza, verifica della causa ostativa concretamente contestata, identificazione dei vizi formali dell’atto, e valutazione delle sanzioni applicabili dopo la riforma del 2024. Solo dopo questa analisi si sceglie la strategia — adesione, ricorso, o entrambi in sequenza — con cognizione di causa e senza subire passivamente la pretesa dell’Agenzia.

Lo Studio Monardo è specializzato in contenzioso tributario e difesa da accertamenti fiscali. L’abilitazione cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo garantisce che la linea difensiva sia costruita per durare fino alla Suprema Corte, se necessario: non solo per resistere al primo grado, ma per costruire un percorso processuale solido su tutti i livelli. Il coordinamento con lo staff di commercialisti consente di affrontare in parallelo la regolarizzazione della posizione fiscale pregressa, riducendo il danno complessivo e stabilizzando la posizione del cliente per le annualità future.

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Approfondimento: le sanzioni per uso indebito del forfetario e come calcolarle

Uno degli aspetti meno compresi dai contribuenti — e più rilevanti sul piano economico — riguarda il sistema sanzionatorio applicato dall’Agenzia delle Entrate in caso di uso indebito del regime forfetario. Conoscere le sanzioni applicate e quelle applicabili dopo la riforma del D.Lgs. n. 87/2024 è indispensabile per valutare la convenienza dell’adesione rispetto al contenzioso.

Le sanzioni ordinarie

L’art. 1, c. 73, L. 190/2014 dispone che, in caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Le sanzioni ordinarie per infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 471/1997 (nella versione ante D.Lgs. 87/2024) ammontano al 90% della maggiore imposta dovuta, elevabili fino al 180% in presenza di circostanze aggravanti. La maggiorazione del 10% per i forfetari si aggiunge: la sanzione minima effettiva arriva quindi al 100% dell’imposta non versata, con la maggiorazione, in caso di scostamento superiore al 10%.

A queste si aggiungono:

  • la sanzione per omessa applicazione dell’IVA sulle fatture emesse: dal 90% al 180% dell’imposta non addebitata (art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997);
  • la sanzione per omesso versamento IVA periodica: 30% delle somme non versate (art. 13, D.Lgs. 471/1997, ridotto al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni);
  • la sanzione per omessa dichiarazione IVA: dal 120% al 240% dell’imposta (art. 5, D.Lgs. 471/1997);
  • gli interessi di mora calcolati al tasso legale sulle imposte non versate.

Le nuove sanzioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha significativamente ridotto le sanzioni per molte violazioni tributarie. Il principio del favor rei — ribadito dalla Cass., ord. n. 1274 del 19 gennaio 2025 — impone l’applicazione della disciplina più favorevole anche ai procedimenti pendenti per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024. In termini pratici:

  • La sanzione per infedele dichiarazione è ridotta al 70% (dal 90%) della maggiore imposta dovuta;
  • La sanzione per omessa dichiarazione è ridotta all’80% (dal 120%);
  • La sanzione per omesso versamento IVA periodica rimane al 25% ma con nuove riduzioni per i casi di lievi inadempimenti.

Il contribuente coinvolto in un accertamento per uso indebito del forfetario deve sempre richiedere la rideterminazione delle sanzioni alla luce del D.Lgs. 87/2024, sia in sede di accertamento con adesione sia nel ricorso tributario.

Esempio di calcolo delle sanzioni

Un libero professionista (ATECO 74.10.21, grafico) ha percepito compensi di 47.200 euro nel 2022 applicando il forfetario. L’Agenzia accerta che nel 2021 aveva percepito redditi da lavoro dipendente per 36.800 euro, superando la soglia di 30.000 euro allora vigente. L’accertamento contesta l’intero anno 2022.

Calcolo dell’imposta recuperata:

  • Reddito dichiarato con forfetario: 47.200 × 67% (coefficiente redditività servizi creativi) = 31.624 euro
  • Imposta sostitutiva pagata: 31.624 × 15% = 4.744 euro
  • Reddito da assoggettare a IRPEF ordinaria nel regime corretto: 47.200 euro (meno le spese documentate, ipotizziamo 12.000 euro) = 35.200 euro di reddito netto
  • IRPEF ordinaria (aliquote progressive, ipotizziamo aliquota media del 28%): 35.200 × 28% = 9.856 euro
  • Differenza d’imposta: 9.856 – 4.744 = 5.112 euro

Sanzioni applicabili (nuova disciplina D.Lgs. 87/2024, sanzione al 70% con maggiorazione del 10% per forfetari):

  • 5.112 × 80% (70% + 10%) = 4.090 euro

In sede di adesione (sanzione ridotta a 1/3): 4.090 / 3 = 1.363 euro di sanzione.

Interessi (ipotizziamo tasso del 5% annuo su tre anni): 5.112 × 5% × 3 = 767 euro.

Totale in adesione: 5.112 + 1.363 + 767 = 7.242 euro invece dei circa 15.000 che deriverebbero dall’accertamento definitivo con le sanzioni piene. In questo scenario, l’adesione risulta economicamente conveniente rispetto al contenzioso, salvo che il ricorso abbia concrete possibilità di accoglimento per vizi formali o di merito.


Gli strumenti deflattivi: dalla mediazione alla conciliazione giudiziale

Prima del ricorso, e anche durante il giudizio, esistono strumenti che consentono di definire la controversia fiscale in modo meno oneroso del contenzioso pieno. La scelta tra questi strumenti dipende dall’analisi tecnica della causa: non tutti i casi si prestano alla soluzione precontenziosa, e rinunciare a un ricorso valido per un accordo economicamente svantaggioso sarebbe un errore.

Accertamento con adesione

L’istituto, disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, consente al contribuente di concordare con l’ufficio la pretesa tributaria prima che l’accertamento diventi definitivo. I vantaggi principali sono:

  • riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo;
  • possibilità di rateizzare le somme dovute (fino a 8 rate trimestrali per importi fino a 50.000 euro; fino a 16 rate trimestrali per importi superiori);
  • blocco dei termini per il ricorso durante i 90 giorni di sospensione.

L’istanza va presentata all’ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Dal 4 gennaio 2024, l’istituto del reclamo-mediazione (previsto per i ricorsi fino a 50.000 euro) è stato abrogato: tutti i nuovi ricorsi partono direttamente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria senza fase amministrativa intermedia.

Autotutela tributaria

Con il D.Lgs. n. 219/2023 e le successive integrazioni, l’autotutela tributaria è stata rafforzata. L’ufficio può annullare o revocare in tutto o in parte l’atto impositivo, sia su iniziativa propria (autotutela d’ufficio) sia su istanza del contribuente. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, si sono pronunciate sull’autotutela sostitutiva, chiarendo i margini entro cui l’ufficio può emettere un atto in sostituzione di quello annullato.

Il contribuente che individua vizi formali dell’avviso (es. omesso contraddittorio preventivo, motivazione insufficiente, notifica irregolare) può presentare istanza di autotutela prima ancora di proporre ricorso. Se l’ufficio accoglie l’istanza, il procedimento si chiude senza contenzioso. Se non accoglie, il ricorso resta aperto nei tempi ordinari.

Conciliazione giudiziale

Una volta incardinato il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, le parti possono concordare una soluzione conciliativa in qualsiasi momento prima della decisione. La conciliazione può avvenire fuori udienza (proposta scritta e scambio di atti) o in udienza (davanti al collegio). In entrambi i casi, le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo in primo grado (e al 50% in appello), percentuale più bassa rispetto all’adesione. La conciliazione è particolarmente utile quando, dopo il deposito del ricorso, emergono nuovi elementi che inducono entrambe le parti a preferire la soluzione concordata.


Le difese nel merito: come contestare l’accertamento sul forfetario

Sul piano sostanziale, i motivi di ricorso più frequenti e più efficaci nei procedimenti relativi al regime forfetario si articolano lungo tre direttrici: (1) insussistenza della causa ostativa contestata; (2) errori di calcolo nella determinazione del superamento delle soglie; (3) errata individuazione dell’anno di decadenza o della decorrenza degli effetti.

Contestare la causa ostativa: il caso della partecipazione in S.r.l.

L’Agenzia delle Entrate contesta spesso la causa ostativa per partecipazione in S.r.l. basandosi sul solo dato formale della partecipazione (rilevabile dall’Anagrafe Tributaria). Ma la norma — art. 1, c. 57, lett. d), L. 190/2014 — richiede il concorso di tre condizioni cumulative. Il difensore può contestare:

  • L’assenza del controllo: una partecipazione del 20% senza patti parasociali non integra né il controllo di diritto né quello di fatto;
  • La non riconducibilità delle attività: se la S.r.l. opera in un settore ATECO diverso dal forfetario, la causa ostativa non si attiva neppure in presenza di fatturazioni;
  • La mancata deduzione del costo: se la S.r.l. ha classificato il costo come indeducibile nella dichiarazione, la causa ostativa non opera. Questo è un elemento di fatto che va documentato con la dichiarazione dei redditi della S.r.l. per l’anno rilevante.

La Circolare n. 9/E/2019 ha chiarito che la verifica della riconducibilità delle attività va effettuata sulla base delle attività effettivamente svolte in concreto, non sul codice ATECO formale. Un accertamento che si limiti all’incrocio automatico dei codici ATECO senza alcuna analisi dell’attività concreta è viziato da difetto di motivazione ed è censurabile in sede di ricorso.

Contestare il calcolo delle soglie

Errori nel calcolo delle soglie di ricavi o dei redditi da lavoro dipendente sono frequenti negli accertamenti basati su elaborazioni massali. Alcuni profili da verificare sempre:

  • Anno di riferimento corretto: la soglia va verificata sull’anno precedente a quello di applicazione del regime (non sull’anno contestato);
  • Esclusione dei rimborsi analitici: fino al 2024 i rimborsi analitici rientravano nel calcolo dei compensi; la questione interpretativa emersa nel 2025 per le nuove regole sui rimborsi deve essere esaminata per ciascuna annualità;
  • Ragguaglio ad anno per le attività iniziate in corso d’anno: se l’attività è iniziata nel corso dell’anno precedente, i ricavi vanno ragguagliati a 365 giorni. Un professionista che ha iniziato il 15 luglio dell’anno n-1 con ricavi di 70.000 euro non ha superato la soglia se, rapportati ad anno, essi risultano inferiori a 85.000 euro;
  • Esclusione delle somme percepite per adeguamento ISA: il comma 55 dell’art. 1, L. 190/2014 chiarisce che l’adeguamento al risultato degli ISA non rileva per la verifica del limite.

Il vizio di motivazione dell’avviso

Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato solo se consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di apprestare adeguata difesa. Un avviso che si limiti ad affermare “il contribuente ha applicato il regime forfetario pur essendone escluso” senza indicare quale specifica causa ostativa è stata integrata, in quale anno e sulla base di quali dati, è viziato da difetto di motivazione. Il difetto di motivazione è rilevabile nel ricorso di primo grado e, se la Corte lo accerta, determina l’annullamento dell’atto.

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