Omesso Versamento Iva Da Split Payment: Come Difendersi Dal Fisco

Se hai ricevuto un avviso bonario, un accertamento o una cartella esattoriale per omesso versamento IVA connesso al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), questo non è un articolo da leggere comodamente: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, prima che i termini ti chiudano le porte.

Il regime dello split payment — disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e attualmente autorizzato dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026 — rovescia la logica ordinaria dell’IVA: l’imposta non viene incassata dal fornitore, ma versata direttamente all’Erario dalla pubblica amministrazione o dalla società committente. Questo significa che tu, come fornitore, potresti ritrovarti contestato per violazioni che in parte non dipendono da una tua scelta deliberata, ma dall’intreccio tra fatturazione errata, mancata comunicazione del committente, o crisi di liquidità derivante proprio dal non aver mai incassato l’IVA.

La difesa da questi atti è possibile. Ma ogni giorno che passa riduce le opzioni disponibili. Il tempo è il vero avversario: ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Studio Monardo — coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — assiste imprenditori e professionisti in tutte le fasi del contenzioso tributario legato all’IVA, dall’avviso bonario fino alla Cassazione. La continuità di difesa su tutta la filiera processuale — stesso difensore, stessa linea strategica — è la condizione che cambia il risultato.


📩 Non aspettare che i termini scadano: se hai ricevuto un atto del Fisco legato allo split payment, contattaci subito. Tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti?

Prima di procedere, rispondi a queste tre domande. Le risposte determinano la mossa da cui iniziare.

Domanda 1 — Che atto hai ricevuto?

  • Una comunicazione di irregolarità (avviso bonario)?
  • Un avviso di accertamento tributario?
  • Una cartella di pagamento o intimazione di pagamento?
  • Hai già ricevuto una comunicazione della Guardia di Finanza o della Procura?

Domanda 2 — Qual è la causa sottostante?

  • Hai emesso fatture senza indicare la scissione dei pagamenti (mancata applicazione dello split payment)?
  • Hai applicato il regime su operazioni che ne erano escluse (errata applicazione)?
  • Il committente PA non ha versato l’IVA, e l’Agenzia ha contestato a te?
  • Eri in crisi di liquidità non dipendente da scelte tue?

Domanda 3 — Quanto tempo è passato dalla scadenza o dalla notifica dell’atto?

  • Meno di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento? Hai ancora il ravvedimento operoso pieno.
  • Tra 30 e 90 giorni? Ravvedimento ancora possibile ma sanzioni crescenti.
  • Dopo la notifica dell’avviso bonario? Il ravvedimento è precluso; si apre la fase dell’adesione o del ricorso.
  • Sei oltre i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento? Sei fuori dai termini per il ricorso senza proroga.

Tabella di orientamento: da quale mossa partire

La tua situazioneParti dalla Mossa
Hai appena scoperto l’omissione, nessun atto ricevutoMossa 1 (diagnosi) → Mossa 2 (ravvedimento immediato)
Hai ricevuto avviso bonario, sei nei 30 giorniMossa 3 (valuta adesione bonario)
Hai ricevuto avviso di accertamentoMossa 4 (contradditorio preventivo) o Mossa 5 (adesione)
Hai ricevuto cartella o intimazioneMossa 6 (sospensione amministrativa o giudiziale)
Il committente PA non ha versato: sei contestatoMossa 4 + Mossa 7 (difesa specifica PA)
Crisi di liquidità da mancati pagamenti PA/terziMossa 7 + valuta Mossa 8 sul penale se soglia 250.000 €

Mossa 1 — Ricostruisci il quadro: chi è davvero responsabile

Obiettivo: capire se la violazione è tua, del committente PA, o di entrambi — perché la risposta cambia radicalmente la strategia difensiva.

Quando va fatta: subito, prima di qualsiasi altro passo. Non passare alla Mossa 2 finché non hai completato questa analisi.

Come si esegue.

Il meccanismo dello split payment prevede che sia la PA o la società committente (non tu, fornitore) a versare l’IVA direttamente all’Erario. Il tuo obbligo è emettere correttamente la fattura, con indicazione dell’imponibile, dell’imposta e dell’annotazione “scissione dei pagamenti” (ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), nonché con il valore “S” nel campo EsigibilitaIVA del file XML della fattura elettronica.

Ci sono tre scenari distinti che l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza trattano in modo diverso:

Scenario A — Hai emesso la fattura correttamente ma il committente PA non ha versato l’IVA. In questo caso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, la sanzione (30% ante 1° settembre 2024; 25% dal 1° settembre 2024 in poi) ricade sul committente, non su di te. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 109/2020 e successivamente con la Risposta n. 604/E/2020, ha chiarito che il fornitore che ha correttamente applicato il regime split payment e indicato l’IVA in fattura non risponde del mancato versamento operato dall’ente pubblico. La Circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito questo principio.

Scenario B — Hai emesso la fattura senza indicare lo split payment (o con dicitura mancante). In questo caso sei esposto alla sanzione da 1.000 a 8.000 euro per ciascuna fattura, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. Qui è essenziale capire se si è trattato di un errore nell’individuazione del regime (committente non in elenco MEF? operazione esclusa dall’ambito oggettivo?) o di una omissione materiale.

Scenario C — Hai applicato lo split payment su operazioni che ne erano escluse. Alcune operazioni sono esplicitamente fuori dal regime: quelle soggette a reverse charge, i regimi speciali senza indicazione dell’IVA in fattura, le prestazioni rese da professionisti soggetti a ritenuta d’acconto (come chiarito dal D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità). Dal 1° luglio 2025, sono escluse anche le operazioni verso le società quotate nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana.

La base giuridica. Art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; Circolari AdE n. 6/E/2015, n. 15/E/2015, n. 27/E/2017; Risposta interpello n. 604/E/2020; art. 13 D.Lgs. 471/1997.

Se qualcosa va storto. Il committente PA nega di essere tenuto al versamento o contesta l’applicabilità del regime. Recupera gli elenchi MEF pubblicati per l’anno di imposta contestato (pubblicati entro il 20 ottobre dell’anno precedente) e verifica se il committente era incluso nella categoria di soggetti obbligati.

Check di completamento prima di passare alla Mossa 2:

  • Hai identificato a quale scenario appartieni (A, B o C)?
  • Hai recuperato le fatture contestate e verificato la dicitura e il campo XML?
  • Hai verificato che il committente fosse nei soggetti obbligati per l’anno di imposta in questione?

Mossa 2 — Agisci subito con il ravvedimento operoso (se sei ancora in tempo)

Obiettivo: ridurre al minimo le sanzioni attraverso la regolarizzazione spontanea, prima che l’Agenzia notifichi qualsiasi atto.

Quando va fatta: solo se non hai ancora ricevuto né un avviso bonario, né un avviso di accertamento, né una cartella. Il ravvedimento è precluso al momento della notifica di uno di questi atti.

Come si esegue.

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente l’omesso versamento con sanzioni fortemente ridotte. Con il D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione base è scesa dal 30% al 25% dell’imposta non versata, e la struttura delle riduzioni è stata riformata.

Le fasce di riduzione per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (quelle ante tale data seguono il vecchio schema al 30%):

Termine della regolarizzazioneRiduzione sanzioneSanzione effettiva
Entro 14 giorni dalla scadenza1/15 per giorno0,0833% × n. giorni
Da 15 a 30 giorni1/10 del minimo1,25%
Da 31 a 90 giorni1/9 del minimo1,388%
Entro dichiarazione anno successivo1/8 del minimo3,125%
Oltre (fino all’atto)1/7 o 1/63,57% o 4,17%

A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali calcolati giorno per giorno: dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,60% annuo (era del 2% nel 2025, del 2,5% nel 2024).

Il pagamento avviene tramite modello F24, con i codici tributo specifici per l’IVA e i relativi interessi e sanzioni da ravvedimento. Se la violazione riguarda la mancata indicazione in fattura (art. 9 D.Lgs. 471/1997, da 1.000 a 8.000 euro), il ravvedimento copre l’IVA eventualmente non versata, ma la sanzione fissa per la fattura errata può essere definita con gli strumenti della definizione agevolata.

La base giuridica. Art. 13, D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024; art. 13, D.Lgs. 471/1997.

Se qualcosa va storto. Arriva l’avviso bonario prima che tu abbia completato il ravvedimento. A quel punto il ravvedimento è bloccato: passa direttamente alla Mossa 3. Attenzione: una comunicazione di irregolarità ricevuta via PEC equivale alla notifica formale.

Check di completamento:

  • Hai calcolato esattamente l’imposta non versata, gli interessi e la sanzione ridotta?
  • Hai verificato che nessun atto sia stato già notificato?
  • Hai preparato il modello F24 con i codici tributo corretti e hai la ricevuta del versamento?

Mossa 3 — Gestisci l’avviso bonario: definisci o contestalo

Obiettivo: decidere se aderire alla definizione agevolata dell’avviso bonario (sanzione al 10%, pagamento in rate) o contestarne il contenuto.

Quando va fatta: dall’arrivo dell’avviso bonario. Hai tipicamente 30 giorni dalla ricezione per richiedere informazioni o contestare; per la definizione agevolata, il termine ordinario è 30 giorni (esteso a 90 giorni in caso di comunicazione definitiva post-controllo formale).

Come si esegue.

Quando l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso bonario per omesso versamento IVA, la sanzione contestata è ridotta a 1/3 del minimo, cioè al 10% dell’imposta (o 8,33% per violazioni ante 1° settembre 2024 con l’applicazione della vecchia disciplina al 30% base). Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di garanzia per importi fino a determinate soglie.

Prima di decidere se aderire, verifica:

  1. L’avviso è corretto? L’Agenzia ha erroneamente contestato te (il fornitore) invece del committente PA? Se la fattura era corretta e lo split payment applicato regolarmente, la contestazione nei tuoi confronti è priva di fondamento (vedi Scenario A della Mossa 1).
  2. L’importo è esatto? Verifica che l’IVA contestata corrisponda effettivamente a quella indicata nelle fatture in split payment non versata. Errori di calcolo nell’avviso sono frequenti.
  3. I periodi d’imposta sono corretti? Verifica la competenza temporale: l’avviso bonario per l’IVA di un trimestre deve riferirsi alle scadenze di quel periodo; se l’Agenzia mischia periodi diversi, l’atto va contestato nella sua struttura.

Se l’avviso è fondato ma vuoi limitare l’esborso: definisci con il pagamento della sanzione ridotta al 10% e avvia il piano di rate. Ricorda che l’Agenzia delle Entrate — per le comunicazioni IVA — deve emettere l’avviso bonario entro il 30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazione (termine introdotto dalla Riforma Fiscale).

La base giuridica. Art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997 (rateazione avviso bonario); Riforma Fiscale D.Lgs. 87/2024.

Se qualcosa va storto. Ricevi l’avviso bonario ma hai già dubbi sulla fondatezza della contestazione. Non aderire frettolosamente: la definizione agevolata implica una rinuncia implicita all’impugnazione. Consulta un professionista tributario prima di versare la prima rata.

Check di completamento:

  • Hai verificato che l’avviso sia rivolto al soggetto corretto (tu o la PA committente)?
  • Hai controllato importi, periodi e fondatezza della contestazione?
  • Se hai deciso di aderire: hai versato entro i termini e hai la ricevuta?

Mossa 4 — Il contraddittorio preventivo: difenditi prima che l’atto diventi definitivo

Obiettivo: utilizzare la fase del contraddittorio obbligatorio — introdotta dallo Statuto del Contribuente riformato — per far valere le tue ragioni prima che l’accertamento sia definitivo.

Quando va fatta: dalla ricezione dello schema di atto impugnabile. Hai 60 giorni per presentare memorie difensive o 30 giorni per richiedere l’adesione (art. 6-bis, L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023).

Come si esegue.

Per gli accertamenti IVA che non derivano dal semplice controllo automatizzato (ossia che riguardano la contestazione della tua posizione come fornitore in operazioni split payment), l’Agenzia delle Entrate deve notificarti uno schema di atto prima di emettere l’accertamento definitivo. In questa fase puoi:

Presentare memorie difensive: documenta con precisione che hai emesso correttamente le fatture, che il committente era tenuto al versamento, e che la responsabilità non è tua. Allega copie delle fatture con la dicitura “scissione dei pagamenti”, le prove della ricezione del solo imponibile (senza IVA), gli estratti conto che dimostrano il mancato incasso dell’IVA.

Richiedere l’accertamento con adesione (art. 5-quater, D.Lgs. 218/1997): se la fondatezza parziale dell’accertamento è chiara, l’adesione consente di ridurre le sanzioni a 1/3 e di rateizzare il debito in 8 rate trimestrali, senza necessità di garanzia.

Presentare istanza di autotutela: se l’atto è affetto da vizi evidenti (errore di persona, errore di calcolo, contestazione al fornitore invece del committente PA), l’autotutela obbligatoria introdotta dalla Riforma può portare all’annullamento dell’atto senza necessità di ricorso.

La base giuridica. Art. 6-bis, L. 212/2000; art. 5-quater, D.Lgs. 218/1997; artt. 10-bis ss., L. 212/2000 (autotutela); art. 17-ter, D.P.R. 633/1972.

Se qualcosa va storto. L’Agenzia non concede il contraddittorio o notifica l’accertamento definitivo senza passare per la fase dello schema d’atto. Questo costituisce un vizio procedurale autonomo: va eccepito immediatamente nel ricorso tributario.

Check di completamento:

  • Hai presentato memorie difensive nei 60 giorni dallo schema d’atto?
  • Se hai scelto l’adesione: hai presentato l’istanza nei 30 giorni e hai la ricevuta?
  • Hai conservato tutta la documentazione a supporto (fatture, estratti conto, corrispondenza con il committente)?

Mossa 5 — L’accertamento con adesione: negozia prima di litigare

Obiettivo: definire l’accertamento in via amministrativa, riducendo sanzioni e ottenendo la rateazione, prima di affrontare il contenzioso giudiziale.

Quando va fatta: dalla notifica dell’avviso di accertamento. Hai 60 giorni per presentare istanza di adesione (art. 6, D.Lgs. 218/1997); il termine per il ricorso è sospeso di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Come si esegue.

L’accertamento con adesione è la via maestra quando l’atto è parzialmente fondato ma l’importo contestato è eccessivo, o quando hai elementi per ridurre la base imponibile o le sanzioni. Il procedimento si svolge in due fasi: convocazione del contribuente (o del suo delegato) e redazione dell’atto di adesione. I vantaggi concreti sono:

  • Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale;
  • Pagamento in 8 rate trimestrali senza garanzia (novità del D.Lgs. 87/2024 per gli importi non eccedenti determinate soglie);
  • Esclusione della punibilità penale per reati tributari che rientrano nelle soglie di non punibilità, se l’intero debito (incluse sanzioni e interessi) viene pagato prima dell’apertura del dibattimento.

Nella trattativa, porta in evidenza tutti gli elementi che depongono a tuo favore: il corretto comportamento nella fase di fatturazione, il mancato incasso dell’IVA per effetto del regime split payment, l’eventuale crisi di liquidità derivante dal sistema stesso (che riduce o azzera il flusso IVA per i fornitori PA), la buona fede nell’applicazione del regime.

La base giuridica. Art. 6 e ss., D.Lgs. 218/1997; D.Lgs. 87/2024 per la rateazione senza garanzia; art. 13, D.Lgs. 74/2000 per la non punibilità penale.

Se qualcosa va storto. La trattativa in adesione non porta a un accordo (l’Agenzia non riduce o la riduzione offerta non è accettabile). Passa alla Mossa 6: il ricorso tributario. L’istanza di adesione presentata non pregiudica il ricorso se non si firma l’atto.

Check di completamento:

  • Hai presentato l’istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento?
  • Hai raccolto tutta la documentazione a supporto delle tue argomentazioni?
  • Se l’adesione è conclusa: hai versato la prima rata e hai l’atto firmato?

Mossa 6 — Il ricorso tributario: impugna l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

Obiettivo: ottenere l’annullamento o la riduzione dell’atto impositivo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex-CTP), con possibilità di sospensione dell’esecuzione nel frattempo.

Quando va fatta: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (o dalla cartella di pagamento, se non preceduta da accertamento). Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto (sospensione feriale). Se hai presentato istanza di adesione, i 60 giorni riprendono a decorrere dalla data in cui l’istanza si è chiusa senza accordo.

Come si esegue.

Il ricorso tributario si propone presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, avverso l’atto notificato. Per controversie di valore superiore a 3.000 euro, è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.

I motivi di ricorso in un caso di omesso versamento IVA da split payment possono essere articolati su più livelli:

Vizi formali dell’atto: motivazione insufficiente o assente; notifica irregolare (nullità della notifica); mancato rispetto del contraddittorio preventivo obbligatorio; prescrizione o decadenza dei termini di accertamento.

Vizi sostanziali: la contestazione è rivolta al fornitore invece che al committente PA obbligato al versamento (ribaltamento della responsabilità); errore nell’individuazione dell’ambito soggettivo o oggettivo dello split payment; importo dell’IVA contestata non corrispondente alle operazioni effettive.

Esimenti: crisi di liquidità non imputabile (v. Mossa 8 per il profilo penale, ma rilevante anche sul piano sanzionatorio); buona fede e incertezza interpretativa nella applicazione del regime (che può giustificare la riduzione o l’eliminazione delle sanzioni).

Il ricorso può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’atto impugnato (art. 52, D.Lgs. 546/1992), fondamentale per bloccare l’esecuzione forzata nel corso del giudizio. La sospensione giudiziale è concessa quando il ricorso appare fondato (fumus boni iuris) e l’esecuzione immediata causerebbe un danno grave e irreparabile (periculum in mora).

La base giuridica. D.Lgs. 546/1992 (processo tributario); art. 52 D.Lgs. 546/1992 (sospensione); art. 17-ter, D.P.R. 633/1972; Riforma Cartabia del processo tributario (D.Lgs. 220/2023).

Se qualcosa va storto. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso o lo accoglie parzialmente. Hai 60 giorni per proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Mantieni la stessa linea difensiva e lo stesso difensore: la continuità di strategia fino alla Cassazione è il fattore che fa la differenza.

Check di completamento:

  • Il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni?
  • È stato depositato in cancelleria entro i successivi 30 giorni?
  • Hai allegato tutta la documentazione a supporto dei motivi?
  • Hai presentato contestuale istanza di sospensione se il debito è rilevante?

Mossa 7 — La difesa specifica quando è la PA che non ha versato: come ribaltare l’accertamento

Obiettivo: costruire la prova che la responsabilità dell’omesso versamento ricade sul committente PA — e non su di te — ottenendo l’annullamento dell’accertamento o lo storno del debito.

Quando va fatta: in parallelo con la Mossa 4, 5 o 6, non in sostituzione. Questo è il cuore della difesa nel caso in cui tu abbia correttamente emesso la fattura in split payment ma l’ente pubblico non abbia versato l’IVA all’Erario.

Come si esegue.

Il principio giuridico è chiaro: nel regime di split payment, il committente (PA o società inclusa negli elenchi MEF) è l’obbligato al versamento dell’IVA. Il tuo obbligo di fornitore è esclusivamente quello di emettere la fattura correttamente. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 604/E/2020, ha affermato che il fornitore che ha applicato regolarmente il regime non risponde della sanzione per dichiarazione infedele, e che l’omesso versamento da parte dell’ente è sanzionato a carico dell’ente stesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Questo significa che se ricevi un accertamento in questa situazione, devi produrre:

  1. Copia di tutte le fatture con l’indicazione della scissione dei pagamenti e il codice EsigibilitaIVA “S”;
  2. Estratti del conto corrente attestanti che hai incassato solo il corrispettivo al netto dell’IVA, senza mai ricevere l’imposta dal committente;
  3. Corrispondenza con il committente in cui l’ente conferma (o comunque non nega) di essere tenuto al versamento;
  4. Verifica degli elenchi MEF per l’anno di imposta contestato, a dimostrazione che il committente era soggetto obbligato in quell’anno.

La base giuridica. Art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 (“In ogni caso, il cessionario o committente…”); Circolare AdE n. 15/E/2015 e n. 27/E/2017; Risposta interpello n. 604/E/2020; art. 13, D.Lgs. 471/1997.

Se qualcosa va storto. Il committente PA nega di aver ricevuto la fattura in split payment (ad es. perché è stata respinta dal sistema SDI). Questa è una situazione complessa che richiede di tracciare la trasmissione della fattura elettronica attraverso i log del Sistema di Interscambio: la data di trasmissione allo SDI è l’elemento dirimente, non la data dell’operazione.

Citazione: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, assiste i clienti nella ricostruzione puntuale del flusso documentale — fatture, notifiche SDI, estratti conto — che costituisce la prova regina per ribaltare l’accertamento ai danni del fornitore.

Check di completamento:

  • Hai raccolta e catalogata la documentazione fatturazione-incasso per ogni operazione contestata?
  • Hai verificato i log SDI di trasmissione per ciascuna fattura?
  • Hai incluso questi elementi nelle memorie difensive o nel ricorso?

Mossa 8 — Il profilo penale: agisci prima che si apra il dibattimento

Obiettivo: neutralizzare il rischio penale (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000) attraverso il pagamento, la rateazione o la dimostrazione della causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile.

Quando va fatta: non appena emerga che l’importo IVA non versato supera i 250.000 euro per periodo d’imposta. Il termine di consumazione del reato è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (così ridefinito dal D.Lgs. 87/2024, che ha spostato in avanti tale data rispetto alla vecchia disciplina). Agire prima dell’apertura del dibattimento è essenziale.

Come si esegue.

Il D.Lgs. 87/2024 ha ridisegnato in profondità la disciplina del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000), introducendo tre leve fondamentali:

Leva 1 — Il pagamento integrale o rateale estingue il reato (art. 13, D.Lgs. 74/2000). Il pagamento dell’intera somma dovuta (imposta, sanzioni e interessi) prima dell’apertura del dibattimento è causa di non punibilità. La novità del D.Lgs. 87/2024 è che basta avere in corso un piano di rateizzazione regolare — e non l’integrale estinzione del debito — per accedere alla non punibilità, se il debitore è in regola con i pagamenti rateali. La Cassazione, con sentenza n. 38438/2025, ha riconosciuto l’applicazione retroattiva di questa disciplina più favorevole, estendendo il beneficio anche ai reati commessi prima del 29 giugno 2024.

Leva 2 — La crisi di liquidità non imputabile (art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000). Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto una nuova causa di non punibilità quando l’omesso versamento dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’incasso dell’IVA. Il giudice deve considerare la crisi non transitoria di liquidità derivante da: inesigibilità dei crediti per insolvenza o sovraindebitamento di terzi; mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della PA; non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Questo è rilevante per i fornitori della PA in split payment: se la PA non paga i crediti certi ed esigibili, e questa situazione ha generato la crisi di liquidità che ha impedito di versare altri tributi, la causa di non punibilità è in astratto configurabile. La Cassazione, con sentenza n. 30532/2024, ha annullato una condanna per omesso versamento IVA in una situazione di crisi da mancato pagamento da parte dell’unico committente (caso Ilva), applicando i principi poi codificati dalla riforma. Tuttavia, la prova è rigorosa: la crisi deve essere non transitoria, derivare da cause specifiche, e l’imputato deve aver adottato tutte le iniziative possibili per superarla (Cass. n. 39154/2025).

Leva 3 — La particolare tenuità del fatto. Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto criteri specifici per la valutazione della tenuità: l’entità dello scostamento rispetto alla soglia di 250.000 euro; il pagamento integrale o il rispetto del piano di rateizzazione; l’entità del debito residuo in fase di estinzione.

La base giuridica. Art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000; art. 13, commi 1, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 74/2000 (come modificati dal D.Lgs. 87/2024); Cass. pen., Sez. III, n. 38438/2025; Cass. pen., Sez. III, n. 30532/2024; Cass. pen., Sez. III, n. 39154/2025.

Se qualcosa va storto. L’importo non versato è superiore a 250.000 euro ma non hai avviato alcun piano di rateizzazione. Ogni giorno conta: attiva immediatamente la rateizzazione con l’AdER (anche di una cartella già emessa) e porta la documentazione al difensore penale. La data di avvio della rateizzazione è rilevante per la non punibilità.

Check di completamento:

  • L’importo IVA non versato supera i 250.000 euro per periodo d’imposta?
  • Hai avviato o hai in corso un piano di rateizzazione formale?
  • Hai documentato la crisi di liquidità con atti ufficiali (bilanci, comunicazioni PA, procedure concorsuali di terzi)?
  • Il difensore penale-tributario è già stato coinvolto?

Il piano alla prova dei numeri — simulazioni operative

Queste non sono storie: sono esercizi dimostrativi su come cambiano gli esiti a seconda della tempestività.

Simulazione 1 — Fornitore che ha omesso la dicitura split payment su 12 fatture

Ipotesi: fornitore di servizi di informatica che nel 2024 ha emesso 12 fatture verso un ente locale incluso negli elenchi MEF, per un totale imponibile di 180.000 euro + IVA 22% = 39.600 euro di IVA. Le fatture non riportavano la dicitura “scissione dei pagamenti”.

Sanzione per fattura errata (art. 9 D.Lgs. 471/1997): da 1.000 a 8.000 euro per fattura → minimo 12.000 euro, massimo 96.000 euro totali (12 fatture).

Se ravvede entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 del minimo = 1.200 euro totali + interessi sull’eventuale IVA non correttamente gestita.

Se aspetta l’avviso bonario: sanzione ridotta a 1/3 del minimo → circa 4.000 euro totali, più procedure di regolarizzazione delle fatture (note di variazione e riemissione).

Se riceve accertamento e ricorre: deve dimostrare che l’ente ha comunque versato l’IVA, annullando il danno erariale. Probabilità alta di riduzione o annullamento della sanzione per mancanza di danno.

Simulazione 2 — PA che non ha versato l’IVA: il fornitore contestato per errore

Ipotesi: impresa edile che nel 2023 ha eseguito lavori per un comune per 320.000 euro imponibile + IVA 10% = 32.000 euro. Fatture emesse correttamente con dicitura split payment. Il comune non versa l’IVA. L’Agenzia delle Entrate notifica accertamento al fornitore per “dichiarazione IVA infedele” di 32.000 euro.

Scenario senza difesa: il fornitore paga o non impugna → versa 32.000 euro più sanzione (25%) = 40.000 euro totali, oltre interessi. Il comune resta esente da conseguenze.

Scenario con difesa (Mosse 4-7): il fornitore produce fatture con dicitura corretta e estratti conto attestanti il non incasso dell’IVA. Nell’ambito del contraddittorio preventivo, l’Agenzia rileva che l’accertamento è stato erroneamente indirizzato: l’atto viene annullato in autotutela. Il comune viene invece destinatario della sanzione per omesso versamento (25% di 32.000 = 8.000 euro a carico dell’ente). Risparmio per il fornitore: 40.000 euro.

Simulazione 3 — Omesso versamento IVA da split payment + crisi di liquidità da mancato pagamento PA

Ipotesi: piccola impresa di manutenzione, vantava crediti verso tre comuni per 287.400 euro (imponibile). IVA maturata sulle altre operazioni (fuori split) non versata: 318.700 euro (oltre soglia penale). I comuni non pagano da 18 mesi i corrispettivi. Crisi di cassa grave. Indagini penali per art. 10-ter D.Lgs. 74/2000.

Se non agisce: dibattimento, condanna a 6 mesi di reclusione, confisca del profitto.

Se attiva subito un piano di rateizzazione AdER (prima dell’apertura del dibattimento) ed è in regola con i pagamenti → causa di non punibilità ex art. 13, D.Lgs. 74/2000 (versione post-D.Lgs. 87/2024, applicazione retroattiva confermata da Cass. n. 38438/2025) → reato non punibile.

Se non ha avviato la rateizzazione ma può dimostrare la crisi da mancato pagamento PA (crediti certi ed esigibili documentati con contratti, SAL firmati, estratti conto, diffide) → causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile (art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000) → esito assolutorio se la prova regge (Cass. n. 30532/2024).

Differenza tra chi agisce subito e chi aspetta: chi avvia il piano di rateizzazione il giorno in cui riceve l’avviso ha accesso pieno alla non punibilità. Chi aspetta il dibattimento — anche di un solo giorno — perde questa leva.

Simulazione 4 — Ravvedimento tardivo vs. accertamento: il costo dell’attesa

Ipotesi: IVA non versata relativa al 3° trimestre 2024 per 14.700 euro. Violazione commessa dal 1° settembre 2024 (sanzione base 25%).

Momento della regolarizzazioneSanzioneInteressiCosto totale aggiuntivo
Entro 14 giorni0,0833% × giorni (max 1,166%)~0,06%< 250 euro
Da 15 a 30 giorni1,25%~0,12%~201 euro
Da 31 a 90 giorni1,388%~0,30%~249 euro
Avviso bonario (10% sanzione ridotta)10% del 25% = 2,5%maturati~490 euro
Accertamento senza adesione25% pienomaturati + spese~3.920 euro

La differenza tra ravvedimento immediato (< 250 euro) e accertamento pieno (> 3.900 euro) per soli 14.700 euro di IVA è di quasi 3.700 euro. Moltiplicata su importi maggiori, la convenienza di agire subito è evidente.


Il piano in una pagina — tabella da stampare

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1 — DiagnosiIdentificare il soggetto responsabileImmediatoDifesa costruita sul presupposto sbagliato
2 — RavvedimentoSanare con sanzione minimaPrima di qualsiasi attoPerdita definitiva del ravvedimento
3 — Avviso bonarioAderire o contestare30 giorni dalla ricezioneDecadenza dalla definizione agevolata
4 — ContraddittorioDifesa pre-accertamento60 giorni dallo schema d’attoAccertamento definitivo senza difesa
5 — AdesioneRiduzione sanzioni al 1/360 giorni dall’accertamentoPerdita della rateazione agevolata
6 — Ricorso CGTImpugnazione atto60 giorni dall’accertamento (+ 90 gg se adesione)Definitività dell’atto, esecuzione forzata
7 — Difesa PARibaltare contestazione errataIn parallelo con 4/5/6Pagamento di debito altrui
8 — Profilo penaleEvitare condanna penalePrima del dibattimentoCondanna reclusione + confisca

Gli scenari di deviazione: i tre imprevisti tipici e il piano B

Imprevisto 1 — Il committente PA si dichiara non obbligato al versamento

È il caso in cui il committente afferma di non essere incluso negli elenchi MEF, o che l’operazione non rientrava nell’ambito oggettivo dello split payment. In questo caso:

Piano B. Recupera gli elenchi MEF pubblicati entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di imposta: sono pubblici sul sito del Dipartimento delle Finanze. Se il committente era incluso, hai la prova documentale che il regime era obbligatorio. Se non era incluso, dovresti essere tu ad aver incassato l’IVA: verifica immediatamente se hai omesso di versarla nella tua liquidazione periodica e valuta il ravvedimento.

Imprevisto 2 — Hai ricevuto l’accertamento ma i termini per il ricorso sembrano scaduti

Verifica con precisione: il termine è di 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale (1-31 agosto) che si aggiunge. Se la notifica è avvenuta per posta, il termine decorre dalla data di ricevimento attestata dalla ricevuta, non dalla data di spedizione. Se notificata a mezzo PEC, dalla data di ricezione nella casella.

Piano B. Se sei davvero oltre i termini, valuta l’autotutela (ancora attivabile) e, per gli importi significativi, consulta un difensore per verificare se ci sono vizi di notifica che riaprono i termini. L’impugnazione tardiva del titolo esecutivo (opposizione all’esecuzione) è un ultimo strumento, ma ha ambito limitato.

Imprevisto 3 — L’accertamento è già diventato cartella e l’Agente della riscossione ha avviato il pignoramento

Non è troppo tardi per agire, ma la finestra si stringe. Puoi:

  • Richiedere la sospensione dell’esecuzione in via amministrativa all’Agente della riscossione (art. 1, comma 537, L. 228/2012) se hai già presentato ricorso;
  • Richiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione (piani fino a 72 rate standard o 120 rate per comprovata situazione di difficoltà);
  • Proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se il titolo esecutivo è viziato, o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi procedurali del pignoramento.

Le domande di chi sta eseguendo

“Posso applicare la causa di non punibilità per crisi di liquidità anche se ho preferito pagare i dipendenti anziché l’IVA?”

Sì e no. La scelta deliberata di privilegiare i dipendenti rispetto all’Erario, senza altri elementi, non integra di per sé la causa di non punibilità, come ha ribadito la Cassazione (Sez. III, n. 35034/2025 e n. 29873/2025). La causa di non punibilità richiede che la crisi di liquidità derivi da cause esterne specifiche (mancato pagamento PA, insolvenza di terzi), non dalla normale difficoltà d’impresa.

“Ho applicato lo split payment su fatture verso una società quotata FTSE MIB emesse dopo il 1° luglio 2025: ho sbagliato?”

Sì. Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana sono state escluse dallo split payment. Le fatture emesse verso queste società da quella data devono essere emesse con IVA ordinaria (da incassare dal cliente e versare nella propria liquidazione). Se hai continuato ad applicare lo split payment, devi ravvederti per l’IVA non versata.

“L’avviso bonario prevede 20 rate: posso accelerare il pagamento?”

Sì, ma hai meno del vantaggio di quanto sembri: l’avviso bonario rateizzato prevede interessi sulle rate successive alla prima. Se hai la liquidità, il pagamento in unica soluzione nei 30 giorni dall’avviso è preferibile per minimizzare il costo totale.

“Il mio commercialista ha sbagliato a non applicare lo split payment: la colpa è sua?”

Sul piano tributario, la responsabilità del versamento è tua (come soggetto passivo IVA). Sul piano civile, potresti avere un’azione risarcitoria nei confronti del professionista per danni da errore, se riesci a provare il nesso causale e il danno concreto. Sono due percorsi paralleli, non alternativi.

“Ho ricevuto un PVC dalla Guardia di Finanza per split payment: posso ancora fare il ravvedimento?”

La ricezione di un PVC (processo verbale di constatazione) non preclude il ravvedimento per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. La preclusione scatta solo con la notifica di un avviso di accertamento o di irrogazione di sanzioni. Tuttavia, dopo il PVC la riduzione del ravvedimento è meno favorevole: la fascia b-ter (1/6 del minimo) si applica dopo lo schema d’atto, non dopo il PVC.

“Devo costituirmi come parte civile nel processo penale del mio dipendente contabile accusato dell’omesso versamento?”

La responsabilità penale è personale. Il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter) può essere contestato all’amministratore o al soggetto che aveva effettivo potere gestorio sull’adempimento tributario, non automaticamente a tutti i dipendenti. La questione va analizzata caso per caso.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I seguenti riferimenti, tutti verificati, sostengono le mosse descritte in questa guida. Per ogni citazione: estremi / principio riformulato / mossa rilevante.

1. Cass. pen., Sez. III, n. 38438/2025 (dep. 27.11.2025) La nuova disciplina più favorevole del D.Lgs. 87/2024 (rateizzazione come causa di non punibilità) si applica retroattivamente anche ai reati commessi prima del 29 giugno 2024, purché il contribuente sia in regola con il piano di rateizzazione. Rilevante per: Mossa 8 — profilo penale.

2. Cass. pen., Sez. III, n. 30532/2024 (dep. 24.07.2024) L’omesso versamento IVA da parte del legale rappresentante di una società colpita da crisi di liquidità dovuta al mancato pagamento dell’unico committente (caso Ilva) può integrare la causa di non punibilità, con rinvio per valutazione in applicazione del nuovo comma 3-bis dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000. Rilevante per: Mossa 8 — crisi di liquidità da mancato pagamento PA o committente insolvente.

3. Cass. pen., Sez. III, n. 39154/2025 (18.12.2025) La causa di non punibilità per crisi di liquidità non transitoria deve essere rigorosamente provata: non basta la generica difficoltà finanziaria o la riduzione del volume d’affari. L’imputato deve dimostrare di aver adottato tutte le iniziative possibili per superare la crisi. Rilevante per: Mossa 8 — standard della prova della crisi.

4. Cass. pen., Sez. III, n. 35034/2025 (2025) La scelta deliberata di pagare i dipendenti a discapito dell’Erario integra il dolo del reato di omesso versamento IVA e non costituisce causa di non punibilità. La crisi di liquidità rilevante è solo quella derivante da cause esterne specifiche. Rilevante per: Mossa 8 — limiti della causa di non punibilità per crisi.

5. Cass. pen., Sez. III, n. 29873/2025 (Anno 2025) L’ordinario rischio d’impresa non costituisce causa di non punibilità per l’omesso versamento IVA, nemmeno alla luce della modifica introdotta dal D.Lgs. 87/2024. Occorre che la crisi derivi da fattori imprevisti e imprevedibili, non dal normale andamento aziendale. Rilevante per: Mossa 8 — perimetro della crisi di liquidità.

6. Cass. pen., Sez. V, n. 16526/2025 (04.04.2025) La causa di non punibilità per crisi di liquidità non transitoria è norma sostanziale più favorevole e si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Rilevante per: Mossa 8 — retroattività.

7. Agenzia delle Entrate, Risposta interpello n. 604/E/2020 (18.12.2020) Il fornitore che ha correttamente applicato il regime split payment e indicato l’IVA in fattura non risponde della sanzione per dichiarazione infedele. La responsabilità del versamento ricade sull’ente pubblico committente, che risponde ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997 per il mancato versamento. Rilevante per: Mossa 7 — difesa specifica quando è la PA che non ha versato.

8. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27/E/2017 (07.11.2017) In caso di errata applicazione dello split payment, la sanzione al fornitore è quella dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 1.000 a 8.000 euro per fattura). Il mancato versamento dell’IVA da parte dell’ente pubblico è invece sanzionato a carico dell’ente ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Rilevante per: Mossa 1 — diagnosi del soggetto responsabile; Mossa 7.

9. Agenzia delle Entrate, Risposta interpello n. 109/2020 (2020) Anche in caso di rifiuto della fattura da parte del committente PA, il fornitore che non emette fattura in split payment è soggetto a sanzione. Il solo rifiuto della PA non esime dall’obbligo di emissione. Rilevante per: Mossa 1 — scenario B; Mossa 3.

10. Cass. pen., Sez. III, n. 5804/2025 (2025) L’ordinario rischio d’impresa non vale quale causa di non punibilità per omessi versamenti IVA, neanche dopo la modifica del D.Lgs. 87/2024. Rilevante per: Mossa 8 — perimetro della crisi.

11. Cass. pen., Sez. III, n. 2858/2023 (24.01.2023) Il termine di consumazione del reato di omesso versamento IVA era, nella versione previgente, il 27 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Rilevante per: Mossa 8 — confronto tra vecchia e nuova disciplina sulla data di consumazione.

12. D.Lgs. 87/2024 — Nuova disciplina intertemporale Le modifiche all’art. 10-ter e all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 si applicano retroattivamente come norma più favorevole. La data di consumazione del reato è stata spostata al 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione. La rateizzazione in corso al momento della consumazione (con pagamento regolare) integra la causa di non punibilità. Rilevante per: Mossa 8 integralmente.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando ti trovi di fronte a un accertamento, a un avviso bonario, a un’indagine penale o a una cartella per omesso versamento IVA da split payment, hai bisogno di un piano eseguito da chi conosce ogni passaggio. Ecco cosa facciamo concretamente.

1. Analisi del flusso fatturazione-versamento. Ricostruiamo sistematicamente tutte le fatture emesse in regime di scissione dei pagamenti, verifichiamo la correttezza formale (dicitura, codice EsigibilitaIVA “S”, importi), e confrontiamo gli estratti conto per documentare il mancato incasso dell’IVA. Questa analisi è la base documentale di qualsiasi difesa.

2. Verifica degli elenchi MEF e del perimetro soggettivo. Accediamo agli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze per ogni anno di imposta e verifichiamo se il committente era effettivamente obbligato allo split payment. Un committente non in elenco trasforma completamente la strategia.

3. Calcolo esatto del ravvedimento operoso. Se sei ancora in tempo, calcoliamo imposta, sanzione ridotta e interessi al centesimo, con i codici tributo F24 corretti per ogni periodo, evitando errori che invaliderebbero il ravvedimento.

4. Redazione di memorie difensive nel contraddittorio preventivo. Prepariamo le memorie tecniche da presentare nei 60 giorni dallo schema d’atto, articolando ogni motivo in modo da massimizzare le chances di annullamento o riduzione in autotutela prima del giudizio.

5. Gestione dell’accertamento con adesione. Curiamo il procedimento di adesione dalla richiesta fino alla firma dell’atto, negoziando con l’Agenzia delle Entrate sulla base dei vizi dell’atto e degli elementi documentali a tuo favore.

6. Presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Redigiamo il ricorso con tutti i motivi esperibili — vizi formali, errore sul soggetto passivo, errori di calcolo, esimenti — e curiamo il deposito nei termini, inclusa l’istanza di sospensione cautelare ove necessario.

7. Difesa nel giudizio d’appello e in Cassazione. La continuità di difesa dallo stesso studio — dalla CGT di primo grado fino alla Cassazione — garantisce coerenza di linea, piena conoscenza del dossier e la capacità di portare i motivi più solidi dinanzi alla Suprema Corte.

8. Costruzione della difesa penale per l’omesso versamento oltre la soglia. Se l’importo supera i 250.000 euro, coordinammo la difesa penale-tributaria: attiviamo il piano di rateizzazione in modo tempestivo rispetto alla fase processuale, raccogliamo la documentazione sulla crisi di liquidità (in particolare sul mancato pagamento PA), e costruiamo la prova della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000.

9. Assistenza nella rateizzazione con l’Agente della riscossione. Curiamo la presentazione della domanda di rateizzazione e i rapporti con l’AdER, evitando decadenze che farebbero perdere il beneficio.

10. Coordinamento tra difesa tributaria e difesa penale. Le due filiere non possono essere gestite in modo separato: le scelte in sede tributaria (quando pagare, come rateizzare, cosa ammettere in adesione) hanno effetti diretti sul processo penale. Coordiniamo entrambe le linee con lo stesso team.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un contenzioso che nasce da un accertamento tributario IVA e rischia di sfociare in un procedimento penale per omesso versamento, la qualifica di avvocato cassazionista è la leva principale: consente di impostare la difesa fin dal primo grado con la strategia che regge fino all’ultimo, senza discontinuità tra difensori che obbligherebbero a ricostruire il fascicolo da capo in ogni grado.

Quando la causa di non punibilità per crisi di liquidità dipende da mancati pagamenti della PA o da insolvenza di clienti che ha generato sovraindebitamento dell’imprenditore, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di coordinare la soluzione del sovraindebitamento con la difesa tributaria e penale in un unico piano.

Lo staff di avvocati e commercialisti — che lavora insieme sullo stesso caso — garantisce che il profilo contabile-fiscale (ricostruzione dei flussi IVA, ravvedimento, adesione) e il profilo giuridico (ricorso, appello, Cassazione) siano sempre allineati.


Chiusura

Ogni mossa descritta in questa guida vale solo se eseguita nei termini. Il ravvedimento operoso chiude quando arriva l’avviso bonario. L’adesione chiude quando scade il termine. Il ricorso chiude quando passano 60 giorni. La non punibilità penale chiude quando si apre il dibattimento. Non è fatalismo: è il funzionamento meccanico del diritto tributario, che premia chi agisce e penalizza chi aspetta.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in queste situazioni: quelle in cui l’accertamento IVA ha già bussato alla porta, i termini stanno scorrendo, e serve qualcuno che sappia muoversi su entrambi i fronti — quello tributario e quello penale — con la stessa mano e la stessa strategia. La qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, garantisce che il dossier costruito oggi regga fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Scrivici oggi stesso: se hai ricevuto un atto per omesso versamento IVA da split payment o vuoi prevenire un accertamento, tutti i contatti e i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina. Non aspettare che i termini si chiudano.


Studio Legale Monardo — Avv. Giuseppe Angelo Monardo Avvocato Cassazionista | Coordinatore Staff Multidisciplinare Nazionale Diritto Bancario e Tributario | Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia | Fiduciario OCC | Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)


Approfondimento — Il regime split payment nel 2026: cosa cambia e cosa resta

Per eseguire correttamente il piano difensivo, devi conoscere lo stato attuale del regime. Alcune regole sono cambiate di recente, e confonderle può portare a errori nella ricostruzione della tua posizione.

L’autorizzazione UE e il futuro dello split payment

Lo split payment è un regime in deroga alla direttiva IVA europea, possibile solo con autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea. L’autorizzazione attualmente vigente, rilasciata con la Decisione di esecuzione n. 2023/1552, scade il 30 giugno 2026. Alla data di oggi non risultano proroghe già deliberate: questo significa che — salvo nuove deroghe — dal 1° luglio 2026 tutti i fornitori della PA torneranno al regime IVA ordinario, in cui l’IVA viene incassata dal fornitore e versata da quest’ultimo nelle proprie liquidazioni periodiche.

Questo impatto pratico è rilevante per chi gestisce contenziosi su operazioni degli anni precedenti: il regime era legittimamente in vigore, l’autorizzazione era valida, e nessun accertamento può rimettere in discussione la legittimità dell’applicazione del meccanismo in quel periodo. Il punto di contestazione riguarda sempre o la corretta emissione della fattura, o il versamento dell’IVA da parte del committente.

Chi era soggetto obbligato: la mappa completa

L’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 individua le categorie soggette allo split payment. La mappa rilevante per gli anni 2023-2026 è la seguente:

Categoria 1 — Pubbliche Amministrazioni (elenco IPA): tutte le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 196/2009 e inserite nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it. Questa categoria include ministeri, regioni, province, comuni, ASL, università, enti previdenziali.

Categoria 2 — Società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri: includono sia le società controllate di fatto (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.) che quelle controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri.

Categoria 3 — Enti e società controllate dalle Amministrazioni locali: sia le controllate dirette che le partecipate.

Categoria 4 — Enti e fondazioni partecipate per almeno il 70% da PA.

Categoria 5 — Società quotate nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana: fino al 30 giugno 2025. Dal 1° luglio 2025 questa categoria è stata esclusa dal regime, per effetto della scadenza della specifica autorizzazione europea relativa alle quotate.

L’elenco MEF è determinante. Per le categorie 2, 3, 4 e 5, il Dipartimento delle Finanze pubblica ogni anno, entro il 20 ottobre, gli elenchi aggiornati dei soggetti obbligati, con effetti per l’anno successivo. Se il tuo committente non era in elenco per quell’anno, non eri tenuto ad applicare lo split payment — anche se era una società partecipata pubblica. Questo è un punto difensivo cruciale che molti contribuenti non verificano.

Quando lo split payment NON si applica: l’esclusione oggettiva

Alcune operazioni sono escluse dall’ambito oggettivo dello split payment anche se il committente è soggetto obbligato. Le principali:

  • Operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile): qui il debitore dell’imposta è già il committente, e lo split payment è incompatibile con questo meccanismo.
  • Operazioni in cui l’IVA non è indicata in fattura per effetto di regimi speciali (es. regime del margine, editoria, agenzie di viaggio).
  • Compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del CTU (consulente tecnico d’ufficio): esclusi per prassi confermata dall’Agenzia delle Entrate.
  • Prestazioni di servizi rese da professionisti soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. 600/1973: escluse dal D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), convertito con L. 96/2018. Questa esclusione riguarda i professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) che emettono fattura con ritenuta d’acconto. Se sei un professionista con ritenuta: non devi applicare lo split payment.
  • Operazioni non soggette a IVA: fuori ambito per definizione.

Verificare se la tua operazione rientrava nell’esclusione oggettiva è il primo passo della Mossa 1, ed è un elemento difensivo potentissimo: se l’esclusione era applicabile, l’accertamento è infondato nella sua premessa.

L’erogazione dell’IVA: i codici tributo e il meccanismo di versamento della PA

Per completare il quadro e capire perché è difficile per un fornitore controllare se la PA ha versato, ecco come funziona il versamento da parte del committente:

Le PA versano l’IVA in split payment con modalità specifiche:

  • Codice tributo 620E: per le PA che gestiscono la contabilità IVA ordinaria, versano l’imposta con F24 indicando nella sezione “CONTRIBUENTE” il proprio codice fiscale, e nel campo “riferimento B” l’anno d’imposta.
  • Codice tributo 6040: per altri soggetti obbligati.
  • Versamento direttamente all’entrata del bilancio dello Stato (per molte PA centrali).

Il fornitore non ha modo di sapere in tempo reale se la PA ha effettivamente versato. Questo è il motivo per cui l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretto sanzionare la PA per il mancato versamento — non il fornitore. Quando arriva un accertamento al fornitore per una situazione di Scenario A (fattura corretta, PA non versa), il vizio dell’accertamento è strutturale, non marginale.


Approfondimento — L’autotutela obbligatoria e facoltativa dopo la riforma

Una delle innovazioni più significative per la difesa del contribuente è l’autotutela tributaria riformata dalla L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per effetto del D.Lgs. 219/2023.

L’autotutela obbligatoria (art. 10-quater, L. 212/2000)

L’Agenzia delle Entrate è ora obbligata ad annullare in autotutela atti viziati da:

  • Errore di persona: l’atto è indirizzato al soggetto sbagliato (tipico nello scenario A: accertamento al fornitore invece che alla PA committente);
  • Errore di calcolo: l’imposta contestata non corrisponde ai calcoli;
  • Doppia imposizione: lo stesso tributo è stato già versato o accertato;
  • Sussistenza di una causa di non punibilità o di non debenza palese dagli atti.

Se il tuo caso rientra in una di queste ipotesi, puoi presentare istanza di autotutela obbligatoria, e l’Agenzia deve provvedere. Il mancato esercizio dell’autotutela obbligatoria è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

L’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies, L. 212/2000)

Per vizi diversi dall’elenco tassativo, l’autotutela resta facoltativa. Tuttavia, anche in questo caso puoi presentare istanza motivata, allegando gli elementi di fatto e di diritto che depongono per l’illegittimità dell’atto. L’autotutela facoltativa non sospende i termini del ricorso: devi comunque impugnare l’atto entro 60 giorni se non vuoi perdere la possibilità di ricorrere.

Strategia combinata. La combinazione più efficace in un caso di accertamento split payment mal indirizzato è: presentare istanza di autotutela obbligatoria (errore di persona) + contemporaneamente ricorrere davanti alla CGT (per non perdere i termini). Se l’autotutela viene accolta, ritiri il ricorso. Se viene rigettata, la difesa in giudizio è già avviata.


Approfondimento — La rateizzazione con l’Agente della riscossione: come non perdere il beneficio

Se sei arrivato alla fase della cartella di pagamento senza aver impugnato o definito il debito, la rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è spesso l’unica strada percorribile per evitare l’esecuzione forzata.

I piani di rateizzazione disponibili

Piano ordinario (fino a 72 rate mensili): per debiti fino a 120.000 euro, senza necessità di documentare la situazione di difficoltà. Sufficiente compilare la domanda online.

Piano straordinario (fino a 120 rate mensili): per debiti superiori a 120.000 euro, o per chiunque dimostri una situazione di comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Serve la documentazione della situazione economico-finanziaria.

Decadenza dal piano: se salti cinque rate (non necessariamente consecutive, per effetto delle norme post-riforma), il piano decade e l’intero debito residuo torna immediatamente esigibile. La decadenza reintegra l’Agente della riscossione nella piena capacità esecutiva. Se vuoi attivare la rateizzazione come causa di non punibilità nel processo penale (art. 13, D.Lgs. 74/2000), non puoi permetterti di decadere: monitora ogni rata con attenzione.

Effetti della rateizzazione sulla non punibilità penale

Per il profilo penale (Mossa 8), il D.Lgs. 87/2024 ha chiarito che il reato non è punibile se, al momento della consumazione (31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione), era già in corso un piano di rateizzazione e il contribuente era in regola. La Cassazione (n. 38438/2025) ha confermato che questo beneficio si applica retroattivamente anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.

Il meccanismo è quindi: avvia la rateizzazione → mantienila regolare → la data di consumazione del reato trova il contribuente in regola con le rate → reato non punibile. È una macchina che funziona solo se si avvia in tempo e non si lascia decadere.


Approfondimento — Come si prova la crisi di liquidità da mancato pagamento PA

Se la tua difesa nel procedimento penale si fonda sulla causa di non punibilità per crisi di liquidità derivante dal mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della PA, devi costruire un dossier documentale specifico. La Cassazione ha chiarito che la prova deve essere rigorosa e non generica (Cass. n. 39154/2025).

Questi sono i documenti essenziali da raccogliere e organizzare:

1. Contratti e ordini di servizio/fornitura con la PA che dimostrano l’esistenza di un rapporto contrattuale vincolante e i corrispettivi dovuti.

2. Fatture emesse con i relativi importi e le scadenze di pagamento previste contrattualmente o per legge (il D.Lgs. 231/2002 sul ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali prevede termini specifici per la PA).

3. SAL (stati avanzamento lavori) firmati o certificati dalla PA, che attestano l’esecuzione della prestazione e il diritto al corrispettivo.

4. Comunicazioni di sollecito o diffide inviate alla PA per il mancato pagamento, con le relative ricevute di spedizione o PEC.

5. Estratti conto bancari relativi al periodo dell’omesso versamento IVA, che mostrano l’effettivo saldo disponibile e l’assenza di liquidità sufficiente a coprire sia i debiti verso fornitori/dipendenti che il debito IVA.

6. Bilanci e situazioni patrimoniali dell’esercizio in questione, con evidenza del credito vantato verso la PA e della situazione debitoria complessiva.

7. Istanza di messa in mora o atti di precetto inviati alla PA, a dimostrazione di aver tentato le vie per recuperare il credito.

8. Eventuale pignoramento dei crediti PA o azioni esecutive avviate nei confronti dell’ente.

9. Pareri legali o consulenze che attestino l’inesigibilità del credito o la non esperibilità di ulteriori azioni nel breve periodo.

10. Documentazione di eventuali procedure di recupero crediti, incluse istanze di arbitrato o mediazione previste nei contratti PA.

La Cassazione (n. 30532/2024) ha valorizzato, nel caso Ilva, la situazione di dipendenza pressoché esclusiva da un unico committente in crisi conclamata: questo è l’elemento che distingue una crisi di liquidità rilevante da un normale rischio d’impresa.


Errori da non commettere: le trappole più frequenti in questi contenziosi

Questa sezione non è un elenco di teorie: sono gli errori che vediamo ripetere nella pratica, e che riducono drasticamente le possibilità di difesa.

Errore 1 — Aderire subito all’avviso bonario senza verificare la fondatezza. L’avviso bonario per omesso versamento IVA in split payment può essere rivolto al soggetto sbagliato (il fornitore invece del committente PA). Aderire equivale a pagare un debito altrui, senza possibilità di rimborso automatico. Prima di versare qualsiasi rata, verifica che l’atto sia correttamente indirizzato a te.

Errore 2 — Non avviare la rateizzazione AdER perché “ci si fida di vincere il ricorso”. Il ricorso tributario richiede mesi o anni. Nel frattempo, l’Agente della riscossione può avviare pignoramenti di conti, stipendi e immobili. La rateizzazione sospende le azioni esecutive e, nel profilo penale, attiva la causa di non punibilità. Non sono alternative: puoi impugnare e rateizzare contemporaneamente.

Errore 3 — Ignorare il termine del 31 dicembre per la soglia penale. La disciplina post-riforma (D.Lgs. 87/2024) ha spostato il momento di consumazione del reato al 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione. Questo allarga la finestra temporale per agire. Non interpretarla come un regalo: significa che hai più tempo per regolarizzare, ma anche che il reato si consolida a quella data se non hai fatto nulla.

Errore 4 — Non conservare la documentazione del flusso IVA in split payment. Molti contribuenti non conservano sistematicamente la prova che le fatture in split payment erano state emesse correttamente. Nel momento dell’accertamento, ricostruire retroattivamente le fatture dal sistema SDI (Sistema di Interscambio) è possibile ma richiede tempo e attenzione tecnica. Organizza l’archivio fatture sin dall’inizio.

Errore 5 — Confondere il regime split payment con il reverse charge. Sono due meccanismi distinti. Nel reverse charge, l’IVA non è indicata in fattura dal cedente: è il cessionario che la calcola, la registra e la porta in detrazione senza versamento netto. Nello split payment, l’IVA è indicata in fattura e versata dal committente all’Erario. Applicare il reverse charge dove si doveva applicare lo split payment (o viceversa) è un errore che espone a sanzioni su più fronti.

Errore 6 — Non coinvolgere il difensore nella fase delle indagini preliminari penali. Se hai notizia di indagini per omesso versamento IVA — anche solo un accesso della Guardia di Finanza — il difensore deve essere coinvolto immediatamente. La fase delle indagini è quella in cui si costruisce il fascicolo che poi fonda l’eventuale rinvio a giudizio. La documentazione prodotta spontaneamente in questa fase può prevenire l’esercizio dell’azione penale; quella prodotta tardivamente ha un peso molto minore.


Il profilo del contribuente a rischio: chi è più esposto agli accertamenti split payment

Non tutti i contribuenti sono ugualmente esposti. Questi sono i profili a maggior rischio di contestazione:

Fornitori con alta concentrazione di clienti PA. Chi fattura prevalentemente o esclusivamente verso enti pubblici ha un flusso IVA quasi azzerato (perché l’IVA in split payment non transita nel suo conto): ha quasi sempre un credito IVA strutturale. Questo crea situazioni in cui la dichiarazione IVA annuale mostra importi anomali che attirano i controlli.

Imprese con commesse pluriennali verso PA. I contratti di durata con la PA generano flussi di fatturazione distribuiti nel tempo; se in corso d’opera viene meno la corretta applicazione del regime (ad es. perché il committente è entrato negli elenchi MEF a metà progetto), il rischio di errori nella fatturazione è elevato.

Professionisti che non escludono correttamente la propria posizione. Come già detto, i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973 sono esclusi dallo split payment. Tuttavia, alcuni professionisti con partita IVA continuano ad applicarlo per inerzia: questo genera fatture irregolari che possono essere contestate sia al professionista che al committente.

Società che hanno fornito le quotate FTSE MIB dopo il 1° luglio 2025. Dal 1° luglio 2025 queste società sono uscite dal regime. I fornitori che continuano ad applicare lo split payment verso le ex-quotate emettono fatture con regime sbagliato, e l’IVA non entra nella loro liquidazione: potenziale omesso versamento.

Imprese in difficoltà finanziaria con crediti verso PA insoluta. È il profilo più esposto sia sul piano tributario che penale. La combinazione di crediti verso PA non pagati + crisi di cassa + IVA non versata è la situazione che l’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 ha voluto (in parte) tutelare, ma che richiede una difesa attiva e documentata.


Approfondimento — Il rimborso IVA prioritario: un diritto che spesso non viene fatto valere

Chi applica lo split payment si trova strutturalmente in una posizione di credito IVA, perché l’IVA sulle vendite non transita più nelle sue liquidazioni ma viene versata direttamente dalla PA committente. Questo credito IVA strutturale è recuperabile, e la normativa prevede procedure accelerate per i fornitori PA.

Il rimborso prioritario (art. 30, comma 2, lett. a), D.P.R. 633/1972)

I contribuenti che effettuano operazioni in split payment e si trovano strutturalmente in eccedenza IVA (più IVA sugli acquisti che sulle vendite in liquidazione, perché quella sulle vendite è gestita dalla PA) hanno diritto al rimborso prioritario, senza attendere i tempi ordinari. Il rimborso prioritario si distingue da quello ordinario per:

  • Tempi più rapidi: l’Agenzia delle Entrate deve erogare il rimborso entro termini più brevi;
  • Possibilità di rimborso trimestrale: non solo in sede di dichiarazione annuale, ma anche attraverso istanza trimestrale ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. 633/1972;
  • Possibilità di utilizzo in compensazione nel conto fiscale.

Perché questo è rilevante nel contenzioso

Se sei in contenzioso per un accertamento IVA relativo a operazioni in split payment, e stai pagando (o ti stanno chiedendo di pagare) dell’IVA che in realtà non avresti mai dovuto avere in liquidazione — perché era in split payment — hai diritto a un credito IVA compensabile. La corretta definizione della tua posizione IVA deve tenere conto di questo credito: un accertamento che ti chiede IVA non versata, ignorando il credito IVA derivante dalle stesse operazioni in split payment, è parziale e può essere contestato nella sua quantificazione.

La nota di variazione e le operazioni di rettifica

Nel regime split payment, se sopravviene una riduzione del corrispettivo (es. penale contrattuale, variazione in diminuzione dell’imponibile), non sei tu fornitore a emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA: il committente PA, che è il soggetto passivo IVA della transazione, non può emettere nota di credito per ridurre l’IVA già versata. L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 482/2023) ha chiarito che in caso di IVA versata in eccesso dalla PA, il rimedio è l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972.

Questo crea una complessità: se hai ricevuto penali o hai dovuto riaccreditare importi alla PA, la gestione dell’IVA richiede una verifica specifica, perché il recupero dell’eccedenza segue un percorso diverso da quello ordinario della nota di variazione.


Approfondimento — Il contenzioso tributario dopo la riforma Cartabia: novità processuali rilevanti

Il processo tributario è stato significativamente riorganizzato con il D.Lgs. 220/2023 (Riforma Cartabia per il processo tributario). Queste novità riguardano direttamente la tua difesa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Il contradditorio obbligatorio preventivo (art. 6-bis, L. 212/2000)

Per determinate categorie di atti, l’Agenzia delle Entrate deve notificare uno schema di atto e attendere 60 giorni prima di emettere l’atto definitivo. In questi 60 giorni puoi presentare memorie difensive. Se l’Agenzia non rispetta questo obbligo, l’atto definitivo è annullabile per vizio procedurale. Questo è un motivo di ricorso autonomo, che prescinde dal merito della contestazione.

Attenzione: non tutti gli atti sono soggetti al contraddittorio obbligatorio. Gli atti derivanti da controllo automatizzato (come le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, che generano gli avvisi bonari) ne sono esclusi. Gli accertamenti veri e propri, che richiedono una valutazione dell’Ufficio, sono invece soggetti al contraddittorio obbligatorio se rientrano nelle categorie individuate dai regolamenti attuativi.

La prova testimoniale e il giudizio da remoto

La riforma ha introdotto la possibilità di assumere testimonianze scritte nel processo tributario, in forma di dichiarazione giurata. Questo è particolarmente rilevante nei casi split payment: la testimonianza di funzionari della PA che confermano il mancato versamento, o di responsabili della tua azienda che attestano la crisi di liquidità, può ora essere acquisita in forma scritta, ampliando gli strumenti probatori disponibili.

Il giudizio da remoto (videoconferenza) è inoltre diventato una modalità ordinaria, rendendo più agevole la partecipazione alle udienze senza necessità di spostamenti.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Una novità procedurale di rilievo è il rinvio pregiudiziale: la Corte di Giustizia Tributaria può rimettere alla Cassazione questioni di diritto di particolare importanza, ottenendo un pronunciamento vincolante prima di decidere. Per le questioni interpretative sullo split payment — ancora oggetto di controversie applicative — questo strumento può essere prezioso in casi di particolare rilevanza.


Approfondimento — Split payment e sovraindebitamento: il collegamento tra difesa tributaria e soluzioni della crisi

C’è un profilo che spesso non viene esaminato nel contenzioso split payment ma che può cambiare radicalmente il destino di un’impresa: il collegamento tra l’omesso versamento IVA (e il debito tributario che ne deriva) e le soluzioni previste dalla normativa sul sovraindebitamento e sulla crisi d’impresa.

Quando il debito IVA da split payment diventa parte di una crisi d’impresa

Un’impresa che ha accumulato debiti IVA per omesso versamento (anche in contesti split payment) può trovarsi in una situazione di sovraindebitamento se il totale delle passività supera la capacità di rimborso. In questo caso, le soluzioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) possono offrire un percorso strutturato:

Piano di ristrutturazione dei debiti (per professionisti e consumatori): consente di proporre ai creditori — incluso l’Erario — un piano di pagamento che riduce il debito complessivo in misura compatibile con le capacità patrimoniali e reddituali del debitore.

Accordo di composizione della crisi: strumento per imprenditori non soggetti alla liquidazione giudiziale, che possono negoziare con i creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) un accordo che falcidia i debiti in misura superiore a quella consentita ordinariamente.

Esdebitazione: per i debitori che non hanno più patrimonio, la procedura di esdebitazione può liberarli dall’obbligo di pagare i debiti residui, inclusi i debiti tributari accertati, entro certi limiti.

Il nodo della transazione fiscale. Per i debiti tributari, il Codice della Crisi prevede la possibilità di includere l’Agenzia delle Entrate e l’AdER in un piano di transazione fiscale (art. 63 CCII), che può prevedere la falcidia anche del capitale del debito, non solo di sanzioni e interessi. La Cassazione (n. 35840/2025) ha chiarito che la transazione fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale può salvare il patrimonio dell’impresa anche dal punto di vista della confisca penale per reati tributari.

Il ruolo dell’OCC e del Gestore della Crisi

Nelle procedure di sovraindebitamento, l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) — e il Gestore della Crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia — svolge un ruolo cruciale di mediazione e certificazione del piano. La presenza di un professionista qualificato che coordini la procedura di sovraindebitamento con la difesa tributaria e penale in corso è la condizione per evitare che le procedure si ostacolino a vicenda anziché supportarsi.


Il quadro normativo di riferimento: tutte le norme che governano lo split payment e la difesa

Una guida operativa che non cita le fonti normative precise è incompleta. Ecco il quadro di riferimento aggiornato.

Normativa IVA e split payment

  • Art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA): disciplina dell’ambito soggettivo e oggettivo dello split payment.
  • D.M. 23 gennaio 2015 e successive modifiche (D.M. 27 giugno 2017, D.M. 9 gennaio 2018): disposizioni attuative della scissione dei pagamenti.
  • Decisione di esecuzione UE n. 2023/1552 del Consiglio: autorizzazione al mantenimento del regime fino al 30 giugno 2026.
  • Circolari AdE n. 6/E/2015, n. 15/E/2015, n. 1/E/2017, n. 27/E/2017: chiarimenti interpretativi sul regime e sulle sanzioni.
  • Risoluzioni AdE n. 15/E/2015 (codici tributo per l’IVA in split payment).
  • Risposta AdE n. 482/2023: rimborso IVA versata in eccesso in operazioni split payment.
  • Risposta AdE n. 604/E/2020: responsabilità sanzionatoria del fornitore vs. committente PA.

Normativa sanzionatoria e sul ravvedimento

  • Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: sanzioni per omesso versamento (base 30% ante 1° settembre 2024; 25% dal 1° settembre 2024).
  • Art. 9, D.Lgs. 471/1997: sanzioni per fattura irregolare (da 1.000 a 8.000 euro).
  • Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: ravvedimento operoso e relative riduzioni.
  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87: riforma del sistema sanzionatorio tributario (in vigore dal 1° settembre 2024); modifica delle soglie di sanzione, del ravvedimento, e delle cause di non punibilità penali.

Normativa penale tributaria

  • Art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: reato di omesso versamento IVA (soglia 250.000 euro; termine di consumazione al 31 dicembre anno successivo alla dichiarazione, dopo D.Lgs. 87/2024).
  • Art. 13, D.Lgs. 74/2000 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024): cause di non punibilità per pagamento del debito tributario (comma 1); non punibilità per crisi di liquidità non transitoria (comma 3-bis); criteri per la particolare tenuità del fatto (comma 3-ter).

Normativa processuale

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: processo tributario.
  • D.Lgs. 220/2023 (Riforma Cartabia processo tributario): contraddittorio preventivo obbligatorio; giudizio da remoto; prova testimoniale scritta; rinvio pregiudiziale.
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), come modificata dal D.Lgs. 219/2023: art. 6-bis (contraddittorio obbligatorio); art. 10-quater (autotutela obbligatoria); art. 10-quinquies (autotutela facoltativa).
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: accertamento con adesione; art. 5-quater (adesione agevolata post-PVC).
  • Art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997: rateizzazione avvisi bonari; numero massimo di rate e termini.

Normativa sulla crisi d’impresa

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII): procedure di sovraindebitamento (Capi I-III del Titolo IV); accordo di composizione della crisi; piano di ristrutturazione dei debiti; liquidazione controllata; transazione fiscale (art. 63).
  • D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con L. 147/2021): composizione negoziata della crisi d’impresa; istituzione della figura dell’Esperto Negoziatore.
  • L. 27 gennaio 2012, n. 3: sovraindebitamento (disciplina transitoria ancora applicabile per alcune procedure avviate prima dell’entrata in vigore del CCII).

Approfondimento — Come costruire e presentare il fascicolo difensivo: la documentazione che fa la differenza

In un contenzioso IVA da split payment, la differenza tra una difesa che regge e una che cede sta quasi sempre nel fascicolo documentale. I motivi di diritto, per quanto ben argomentati, devono essere sostenuti da prove concrete. Ecco come organizzare la documentazione in modo che sia efficace in ogni fase: contraddittorio, adesione, ricorso, appello.

La struttura del fascicolo difensivo

Un buon fascicolo difensivo si compone di cinque livelli:

Livello 1 — Documenti identificativi della posizione IVA. Copie della Partita IVA, del certificato di attribuzione, dell’eventuale opzione per la liquidazione trimestrale. Questi elementi determinano quale regime sanzionatorio si applica (mensili vs. trimestrali) e quali scadenze erano applicabili.

Livello 2 — Fatture e registri IVA. Per ogni anno di imposta contestato: tutte le fatture emesse in regime split payment (con dicitura e codice EsigibilitaIVA “S”), i relativi registri IVA vendite, le liquidazioni periodiche. Questi documenti dimostrano che la tua posizione come fornitore era corretta.

Livello 3 — Prova del mancato incasso dell’IVA. Estratti conto bancari per il periodo contestato, che mostrano gli accrediti ricevuti dai committenti PA: se hai applicato correttamente lo split payment, gli accrediti corrisponderanno al solo imponibile, senza IVA. Questo è il documento che dimostra — in modo inoppugnabile — che l’IVA non è mai transitata nelle tue casse.

Livello 4 — Elenchi MEF e verifica del committente. Stampa degli elenchi del Dipartimento delle Finanze aggiornati alla data di riferimento per ciascun anno, con evidenza della presenza (o assenza) del committente. Se il committente era presente: il regime era obbligatorio, e la responsabilità del versamento era sua. Se non era presente: il regime non era applicabile, e la fattura avrebbe dovuto essere emessa ordinariamente.

Livello 5 — Documentazione sulla crisi (se rilevante). Se stai invocando la crisi di liquidità come esimente, alleghi tutto quanto descritto nella sezione dedicata: contratti, SAL, solleciti, estratti conto, bilanci, procedure di recupero crediti verso la PA.

L’ordine di presentazione nella fase difensiva

In sede di contraddittorio preventivo, produci il fascicolo completo, con un indice analitico che guidi l’esaminatore. Non lasciare che l’Agenzia faccia da sola le ricerche: presenta tu stesso gli elementi che demoliscono la fondatezza dell’accertamento.

In sede di ricorso, il fascicolo deve essere allegato al ricorso come prove documentali, elencate nell’atto con i numeri di allegato corrispondenti. La Corte di Giustizia Tributaria valuta le prove documentali: ogni affermazione nel ricorso deve trovare riscontro in un documento allegato.

In sede di appello e Cassazione, non si possono produrre nuove prove (salvo casi eccezionali). Questo significa che la documentazione deve essere inserita nel giudizio di primo grado: quello che non viene prodotto lì, non può essere usato nei gradi successivi.


Nota finale sui termini processuali: un calendario che non si può sbagliare

Prima di consultare un professionista (che dovrebbe avvenire prima possibile), memorizza questi termini. Un errore sui termini può costare la perdita definitiva di un’opzione difensiva.

EventoTermine per agireSanzione dell’inattività
Scadenza versamento IVAImmediato per ravvedimento sprintPerdita fascia più conveniente
30 giorni dalla scadenzaUltimo giorno per ravvedimento lettera a) (1,25%)Sanzione cresce a 1,388%
90 giorni dalla scadenzaUltimo giorno per ravvedimento con sanzione < 3,125%Sanzione sale oltre 3%
Ricezione avviso bonario30 giorni per definizione agevolata; ravvedimento preclusoPerdita definizione agevolata
Schema di atto60 giorni per memorie difensive; 30 giorni per adesioneAccertamento definitivo senza difesa
Avviso di accertamento60 giorni per ricorso (+ sospensione 1-31 agosto)Definitività atto, esecuzione forzata
Avviso di accertamento60 giorni per istanza di adesionePerdita adesione agevolata
Cartella di pagamento60 giorni per ricorso o opposizioneDefinitività del titolo esecutivo
Apertura dibattimento penaleUltimo momento per avviare rateizzazione e invocare non punibilitàCondanna penale senza rimedi
1-31 agostoSospensione feriale di tutti i termini processualiCausa di rimessione in termini se mal computata

Regola d’oro: se sei in dubbio su quando decorre un termine, trattalo come se decorra dal momento in cui hai avuto conoscenza dell’atto — anche informalmente. Il rischio di computare il termine in modo più restrittivo è sempre preferibile al rischio di perderlo.


Il glossario operativo: i termini che devi conoscere per non perderti nel contenzioso

Nei documenti dell’Agenzia delle Entrate, nei ricorsi e nelle sentenze tributarie si incontrano termini tecnici che, se non compresi, portano a decisioni sbagliate. Ecco i principali, spiegati in modo operativo.

Avviso bonario: comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di un’irregolarità rilevata dai controlli automatizzati della dichiarazione. Non è un accertamento: il contribuente può definire il debito con sanzione ridotta a 1/3 entro 30 giorni (o 90 per le comunicazioni definitive). È la forma più mite di recupero fiscale, ma blocca il ravvedimento.

Avviso di accertamento: atto con cui l’Agenzia rettifica la posizione fiscale del contribuente dopo una valutazione che va oltre il controllo automatizzato. Deve essere motivato e notificato. È impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. Prima della notifica dell’atto definitivo, per molte categorie, deve essere notificato lo schema d’atto per il contraddittorio preventivo.

Cartella di pagamento: atto dell’Agente della riscossione (AdER) che mette in riscossione debiti già accertati o diventati definitivi. È il titolo esecutivo che consente pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. Impugnabile entro 60 giorni dalla notifica davanti alla CGT per vizi propri o davanti al giudice ordinario per questioni di legittimità del titolo.

Accertamento con adesione: procedimento che consente al contribuente di concordare con l’Agenzia l’ammontare del debito, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/3. Non è una resa: è una trattativa. La firma dell’atto di adesione chiude definitivamente la controversia.

Ravvedimento operoso: regolarizzazione spontanea di una violazione tributaria con sanzione ridotta. Applicabile solo prima della notifica di atti impositivi. Quanto prima si ravvede, tanto minore è la sanzione.

Scissione dei pagamenti (split payment): meccanismo per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture verso PA o soggetti assimilati viene versata direttamente all’Erario dal committente, anziché essere incassata dal fornitore. Il fornitore emette la fattura ma non incassa l’IVA.

Causa di non punibilità: circostanza che esclude la punibilità penale pur in presenza di un fatto tipico e antigiuridico. Nel diritto penale tributario, il pagamento del debito (o la rateizzazione regolare) e la crisi di liquidità non imputabile sono le principali cause di non punibilità per il reato di omesso versamento IVA.

Contraddittorio preventivo obbligatorio: fase introdotta dallo Statuto del Contribuente riformato, in cui l’Agenzia deve notificare lo schema dell’atto da emettere e attendere le memorie del contribuente prima di emettere l’atto definitivo. La sua mancanza è un vizio autonomo che rende l’atto annullabile.

Autotutela obbligatoria: obbligo dell’Agenzia delle Entrate di annullare atti viziati da errori macroscopici (errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo). Il contribuente può richiederla anche dopo la definitività dell’atto, purché il vizio sia tra quelli tipizzati dall’art. 10-quater L. 212/2000.

Elenco MEF: elenco annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 20 ottobre di ogni anno, che individua i soggetti (società, fondazioni, enti) obbligati allo split payment per l’anno successivo. È il documento determinante per verificare se il tuo committente era nel regime.

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