Omessa Autofattura Per Acquisti Intracomunitari: Come Difendersi Dal Fisco

L’inversione contabile negli acquisti intracomunitari è uno degli adempimenti IVA più tecnici e, insieme, più sorvegliati dall’Agenzia delle Entrate.

Quando un’azienda italiana acquista beni o riceve servizi da un fornitore stabilito in un altro Paese UE, non è quest’ultimo a versare l’imposta in Italia: è l’acquirente nazionale che deve “autofatturarsi”, integrare il documento ricevuto e registrarlo sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti. L’omissione — o anche la sola irregolarità nella registrazione — apre la strada a contestazioni, avvisi di accertamento e sanzioni che possono risultare significative.

La materia è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 87/2024 (il cosiddetto “Decreto Sanzioni”), in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e si intreccia con una giurisprudenza della Corte di Cassazione che, tra il 2023 e il 2025, ha progressivamente definito la natura “sostanziale” — e quindi sanzionabile — di queste omissioni, anche nei casi in cui l’operazione risultasse del tutto neutrale sotto il profilo del gettito erariale.

Lo Studio Monardo assiste imprese e professionisti in ogni fase del contenzioso tributario scaturito da omessa o irregolare autofatturazione intracomunitaria. La competenza specifica nella materia bancaria e tributaria, presidiata da un team multidisciplinare operante a livello nazionale composto da avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA comunitaria, consente allo Studio di elaborare strategie difensive integrate: dall’analisi del titolo esecutivo all’impugnazione in Corte di Cassazione, con continuità di linea e di difensore lungo tutti i gradi di giudizio.

Quello che segue è il resoconto delle domande che riceviamo più spesso su questo tema — con le risposte più complete e aggiornate che possiamo dare.


📩 Se hai ricevuto un avviso di accertamento, una contestazione o un PVC dell’Agenzia delle Entrate per omessa autofattura su acquisti intracomunitari, non aspettare che i termini per impugnare scorrano. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.


BLOCCO A — LE BASI

Cos’è esattamente l’autofattura per acquisti intracomunitari e perché sono tenuto a emetterla?

L’autofattura intracomunitaria è il documento con cui l’acquirente italiano applica l’IVA a un’operazione che il fornitore UE ha emesso senza imposta italiana, assumendo in proprio sia la posizione di debitore che quella di creditore d’imposta.

Il meccanismo si chiama “inversione contabile” o reverse charge e trova la propria base normativa negli artt. 38 e 46 del D.L. 331/1993, nonché nell’art. 17 del D.P.R. 633/1972 per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti. La logica è quella della neutralità IVA: l’acquirente integra la fattura estera con l’aliquota italiana, la registra nel registro vendite (debit IVA) e contestualmente nel registro acquisti (credit IVA). I due importi si compensano, l’operazione risulta neutrale per l’acquirente che ha diritto a piena detrazione.

Per i beni intracomunitari (art. 46, comma 5, D.L. 331/1993) il termine per emettere l’autofattura TD20 attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) — quando il fornitore non ha inviato la fattura entro la fine del secondo mese successivo a quello dell’acquisto — è il 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Per le prestazioni di servizi ricevute da fornitori UE (TD17), invece, l’autofattura va trasmessa allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera.

Il codice documento da utilizzare è determinante: TD17 per servizi da non residenti, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti ex art. 17, c. 2, D.P.R. 633/1972 nel caso di beni già presenti in Italia. Scegliere il codice sbagliato equivale a trasmettere un documento non conforme, con possibili conseguenze sul piano della regolarità dell’esterometro e del reverse charge.


Chi è obbligato: vale anche per i forfettari e le piccole imprese?

Sì. Dal 1° gennaio 2024, con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica introdotta dal D.L. 36/2022, l’obbligo si applica a tutti i soggetti passivi IVA, compresi coloro che aderiscono al regime forfettario.

Prima di quella data i contribuenti forfettari erano esclusi dall’obbligo di e-fattura, ma per le operazioni transfrontaliere l’obbligo di trasmissione dei dati allo SdI con i codici TD esisteva già — attraverso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) introdotta dal D.Lgs. 127/2015 e successivamente sostituita dal 1° luglio 2022 con l’invio tramite SdI.

Quindi anche il professionista in regime forfettario che acquista un corso di formazione online da un provider tedesco, o l’artigiano che ordina macchinari da un produttore spagnolo, è obbligato a emettere l’autofattura elettronica entro i termini previsti. La dimensione dell’impresa o il volume d’affari non incidono sull’obbligo. Incidono semmai sull’impatto delle sanzioni: un volume di acquisti intracomunitari ridotto produce una violazione di importo limitato, ma il meccanismo sanzionatorio (fisso o proporzionale) scatta ugualmente.

Un aspetto spesso sottovalutato: l’obbligo si applica anche quando l’operazione è esente IVA o fuori campo. In quel caso non ci sarà IVA da applicare, ma il documento deve comunque essere emesso e trasmesso allo SdI, in funzione di esterometro. L’omissione comporta la sanzione di 2 euro per ogni fattura non comunicata, con un massimo di 400 euro mensili (ridotta a 1 euro e 200 euro se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza).


Entro quando devo regolarizzare se mi accorgo di aver omesso l’autofattura?

Il tempo è il fattore decisivo: prima regolarizzi, meno paghi.

Il sistema del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997, come riformato dal D.Lgs. 87/2024) consente di sanare spontaneamente la violazione prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un atto formale di contestazione. Le riduzioni applicabili alla sanzione base (dal 1° settembre 2024, da 500 a 10.000 euro per le violazioni reverse charge, ai sensi dell’art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997) sono le seguenti:

  • Entro 30 giorni dalla scadenza: 1/10 del minimo (50 euro sulla sanzione base di 500 euro)
  • Entro 90 giorni: 1/9 del minimo (circa 55 euro)
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale dell’anno in cui è avvenuta la violazione: 1/8 (circa 62,50 euro)
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo: 1/7 (circa 71 euro)
  • Oltre due anni dall’omissione: 1/6 (circa 83 euro)

Il ravvedimento si chiude nel momento in cui l’Agenzia notifica un avviso di accertamento, un avviso di irrogazione sanzioni o avvia attività istruttorie formali nei confronti del contribuente specificamente su quella violazione. Ricevuto un PVC (processo verbale di constatazione), il ravvedimento è ancora possibile in alcune finestre temporali previste dalla normativa riformata.

Per il versamento della sanzione in ravvedimento si utilizza il modello F24, codice tributo 8904 per le sanzioni IVA, con indicazione dell’anno di riferimento dell’operazione e degli interessi al tasso legale vigente (1,60% annuo dal 1° gennaio 2026).


BLOCCO B — LA PROCEDURA

Come funziona concretamente la procedura di autofatturazione per un acquisto intracomunitario di beni?

In sintesi: ricevi la fattura estera → la integri con l’IVA italiana → trasmetti il file TD18 allo SdI entro il 15 del mese successivo → registri sia in acquisto che in vendita.

Ecco la sequenza operativa in dettaglio:

Fase 1 — Ricezione della fattura estera. Il fornitore UE emette la propria fattura senza IVA (o con l’annotazione “inversione contabile” / “reverse charge”). La data di ricezione è il dies a quo per il calcolo del termine.

Fase 2 — Verifica della territorialità. Occorre accertarsi che l’operazione sia territorialmente rilevante in Italia ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/1972. Se i beni partono da un Paese UE e arrivano in Italia, e l’acquirente è un soggetto passivo IVA italiano, l’operazione è quasi certamente un acquisto intracomunitario di beni.

Fase 3 — Scelta del codice documento. TD18 per acquisti intracomunitari di beni; TD17 per servizi ricevuti da soggetti non residenti; TD19 per acquisti di beni già in Italia con il cedente non residente. Errori nella scelta del codice sono autonomamente sanzionabili.

Fase 4 — Trasmissione allo SdI. Il file XML va inviato entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera. Il sistema di interscambio lo processa e restituisce una ricevuta di esito positivo o negativo.

Fase 5 — Doppia registrazione. Questo è il passaggio che più frequentemente genera contestazioni. L’autofattura deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse (o registro vendite) sia nel registro degli acquisti. Registrare solo nel registro acquisti è — come ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 31274 del 6 dicembre 2024 — una violazione sostanziale e non meramente formale, sanzionabile anche quando il Fisco disponga di tutti i dati necessari per ricostruire l’operazione.

Fase 6 — Liquidazione IVA. L’IVA a debito registrata nel libro vendite confluisce nella liquidazione periodica del mese o trimestre di competenza. Quella a credito nel libro acquisti è detraibile nello stesso periodo. Il risultato netto per un soggetto con piena detraibilità è zero.

Tabella riepilogativa — Fasi, atti e termini

FaseAttoTermineDove
Ricezione fattura esteraVerifica territorialità e codice TDUfficio amministrativo
Acquisto intracomunitario di beni (TD18)Trasmissione allo SdIEntro il 15 del mese successivo alla ricezioneSistema di Interscambio
Fattura non ricevuta entro 2° meseAutofattura TD20 (denuncia)Entro il 15 del 3° mese successivo all’operazioneSdI + registri IVA
Doppia registrazioneLibro vendite e libro acquistiStessa data della trasmissioneContabilità interna
Liquidazione IVAF24 o compensazioneMensile (16 del mese succ.) o trimestraleModello F24
Ravvedimento (se tardiva)F24 codice 8904 + integrazionePrima dell’atto dell’AdEModello F24 + SdI

E se non ho ricevuto la fattura dal fornitore UE? Come mi devo comportare?

Devi attivarti autonomamente emettendo un’autofattura con tipo documento TD20, indipendentemente dalla colpa del fornitore estero.

La norma (art. 46, comma 5, D.L. 331/1993) stabilisce che se entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto l’acquisto non hai ricevuto la fattura del fornitore, sei tenuto a emettere un’autofattura TD20 entro il 15 del terzo mese. Il mancato ricevimento non è un’esimente: l’obbligo di regolarizzazione si trasferisce interamente sull’acquirente italiano.

La logica è quella di tutela del sistema IVA: se il fornitore straniero non emette fattura, l’IVA italiana rischia di non emergere nei registri e di non essere versata all’Erario. Il cessionario italiano funge in questo senso da “garante” del meccanismo impositivo.

L’autofattura TD20 deve contenere tutti gli elementi obbligatori di una normale fattura (dati del cedente, dati del cessionario, imponibile, aliquota, imposta) e va trasmessa allo SdI entro i termini indicati. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha modificato il regime per i casi di omessa fatturazione del cedente residente in Italia: non è più richiesta l’autofattura denuncia, bensì una semplice comunicazione all’AdE entro 90 giorni. Tuttavia, per gli acquisti intracomunitari rimane in vigore il meccanismo specifico previsto dall’art. 46, c. 5, D.L. 331/1993, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2025.


Cosa succede dopo che l’Agenzia delle Entrate mi ha notificato un avviso di accertamento?

Dal momento della notifica inizia a decorrere il termine di 60 giorni per impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Non lasciarlo scorrere senza valutare le opzioni.

La sequenza tipica di un contenzioso su omessa autofattura intracomunitaria è la seguente:

  1. PVC o invito al contraddittorio. L’Agenzia, a seguito di controllo incrociato tra i dati SdI e le dichiarazioni IVA, riscontra l’anomalia e notifica un processo verbale di constatazione o un invito a fornire chiarimenti.
  2. Schema di atto. Dal 2024, prima di emettere l’atto formale, l’Ufficio è tenuto a trasmettere uno “schema di atto” a cui il contribuente può rispondere con memorie difensive entro 60 giorni, attivando eventualmente l’accertamento con adesione.
  3. Avviso di accertamento. Se il contraddittorio non produce un accordo, l’Ufficio emette l’atto definitivo con la pretesa sanzionatoria.
  4. Strumenti deflativi. Il contribuente può definire le sanzioni con acquiescenza (pagamento ridotto a 1/3), oppure presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica, sospendendo i termini per impugnare. L’adesione, se conclusa, riduce le sanzioni a 1/3 del minimo.
  5. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Se la controversia non si definisce in via deflativa, il contribuente impugna l’atto entro 60 giorni dalla notifica. Il termine per ricorrere è perentorio.

Se l’operazione era neutrale IVA, ho qualche difesa contro le sanzioni?

È l’argomento difensivo più comune in questo tipo di contenzioso, ma la Cassazione ha progressivamente ristretto lo spazio per questa tesi.

La neutralità dell’operazione — il fatto che IVA a debito e IVA a credito si compensino, senza danno erariale — è stata a lungo invocata come ragione per qualificare la violazione come “meramente formale” e quindi non sanzionabile. La Corte di Giustizia UE (caso IDEXX, C-590/13, 11 dicembre 2014; caso ECOTRADE, EU:C:2008:267) e la Cassazione stessa avevano in passato riconosciuto il diritto alla detrazione anche in caso di omissione formale, quando l’Amministrazione disponesse di tutti i dati sostanziali.

Tuttavia, la direzione recente della Cassazione va in senso più rigoroso. L’ordinanza n. 31274 del 6 dicembre 2024 ha confermato che la doppia registrazione nel regime di reverse charge assolve una funzione sostanziale — quella di far emergere l’operazione imponibile e consentire i controlli — e che l’omissione è sanzionabile anche quando il Fisco disponga di tutte le informazioni. Analogamente, l’ordinanza n. 18416/2024 ha chiarito che la sanzione per il reverse omesso non “assorbe” quella per dichiarazione infedele, e che i due illeciti possono cumularsi.

Il margine difensivo residuo esiste nei seguenti casi:

  • La violazione è avvenuta per errore scusabile e senza impatto sul gettito (circostanza attenuante rilevante in sede di adesione o di ricorso);
  • L’Ufficio ha qualificato erroneamente l’operazione come intracomunitaria quando non lo era (contestazione nel merito);
  • L’atto è affetto da vizi procedurali (omessa comunicazione dello schema di atto, difetto di motivazione, carenza di contraddittorio preventivo).

BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI

Vale anche per le prestazioni di servizi ricevute da fornitori UE, o solo per le cessioni di beni?

Vale per entrambe le categorie, ma con modalità operative diverse.

Per i beni intracomunitari, la norma di riferimento è l’art. 46 del D.L. 331/1993 e il codice documento è TD18. Per i servizi ricevuti da soggetti non residenti stabiliti in altri Paesi UE, la base normativa è l’art. 17, c. 2, del D.P.R. 633/1972 (che rinvia alle regole di territorialità degli artt. 7-ter e seguenti) e il codice documento è TD17.

Le differenze pratiche rilevanti:

  • Per i beni, il termine è collegato alla data di effettuazione dell’operazione (solitamente il trasferimento fisico dei beni) e alla ricezione della fattura estera;
  • Per i servizi, il termine di trasmissione allo SdI è il 15 del mese successivo alla ricezione del documento del prestatore estero;
  • Per i servizi, la qualificazione territoriale è spesso più complessa (si pensi a software SaaS, consulenze, licenze): un errore nella verifica dell’art. 7-ter può portare a omettere l’autofattura su un’operazione che è invece imponibile in Italia.

Un caso frequente nelle contestazioni: l’azienda italiana registra nel registro acquisti la fattura del consulente tedesco, ma non emette l’autofattura TD17 e non registra nel registro vendite. Questa è esattamente la condotta che la Cassazione (ord. n. 27176/2023; ord. n. 31274/2024) qualifica come violazione sanzionabile, indipendentemente dalla neutralità fiscale dell’operazione.


E se l’acquisto intracomunitario è esente IVA o fuori campo? Devo comunque autofatturare?

Sì, il documento va comunque trasmesso allo SdI, ma cambiano le conseguenze in caso di omissione.

Quando l’acquisto intracomunitario è fuori campo IVA (perché l’acquirente è un soggetto non identificato in Italia) o esente, non si applica l’inversione contabile ai fini della liquidazione IVA. Tuttavia, ai fini dell’esterometro — la comunicazione delle operazioni transfrontaliere attraverso lo SdI — l’obbligo di trasmissione del file TD18 (o TD17 per i servizi) persiste.

Se il cessionario commette per errore il reverse charge su un’operazione che non lo richiedeva (ad esempio un acquisto intracomunitario in realtà esente), l’art. 6, c. 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024) prevede che vengano espunti sia il debito che la detrazione operata nelle liquidazioni, ma non si applicano sanzioni. Questo è uno degli spazi in cui la nuova normativa è effettivamente più favorevole al contribuente rispetto al regime previgente.


Cosa succede se l’errore riguarda solo il codice TD (ho usato TD18 invece di TD17)?

Un errore nel tipo documento può integrare una violazione formale distinta, con sanzione autonoma.

L’utilizzo del codice errato — ad esempio TD18 per un servizio che avrebbe richiesto il TD17 — non “sana” l’obbligo di autofatturazione. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare sia l’irregolarità del documento trasmesso sia, se il codice errato ha prodotto un’integrazione IVA non corretta, eventuali profili sostanziali.

In sede difensiva, se l’errore non ha prodotto alcun impatto sul gettito (l’IVA è stata comunque integrata e versata, ancorché con codice sbagliato), il contribuente può sostenere la qualificazione come violazione meramente formale, invocando la disposizione dell’art. 6, c. 5-bis, D.Lgs. 472/1997 che esclude la sanzione per le violazioni “che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo” e “non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.”

In questo tipo di casistica, sottolinea l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, il cui studio assiste imprenditori e professionisti nei contenziosi IVA di natura intracomunitaria, “la qualificazione della violazione — sostanziale o meramente formale — è spesso il terreno su cui si vince o si perde l’intero contenzioso. Non è una distinzione accademica: incide direttamente sull’importo delle sanzioni, che può variare da qualche centinaio di euro a importi proporzionali all’imposta teoricamente evasa.”


BLOCCO D — LE PAURE FINALI

Rischio di perdere il diritto alla detrazione IVA per l’omessa autofattura?

Dipende da quando regolarizzi e da come hai gestito la posizione.

In linea di principio, il diritto alla detrazione non si perde per il solo fatto di aver omesso l’autofattura, purché i requisiti sostanziali dell’operazione (effettività dell’acquisto, utilizzo per attività imponibile, soggettività IVA del cessionario) siano soddisfatti. Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE (caso IDEXX; caso ECOTRADE) e lo ha recepito la Cassazione in diverse pronunce.

Il problema sorge però quando:

  • la detrazione è esercitata in via tardiva dopo i termini previsti dall’art. 19 del D.P.R. 633/1972 (il diritto di detrazione si esercita al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto);
  • il soggetto ha un pro-rata di detraibilità parziale: in quel caso l’omissione non è neutrale, e la violazione assume connotazione sostanziale;
  • l’operazione è poi risultata soggettivamente inesistente (operazioni con “cartiere”): la Cassazione (ord. n. 2862/2019) ha affermato che in questi casi il diritto alla detrazione decade anche se gli adempimenti formali erano stati rispettati.

La perdita della detrazione, sommata alle sanzioni, può rendere molto onerosa una regolarizzazione tardiva. Il tempo che passa non è neutro: agire prima dell’accertamento riduce sia le sanzioni sia il rischio di perdere la detrazione per prescrizione.


Quanto tempo ha il Fisco per contestarmi questa violazione?

I termini di accertamento in materia IVA sono di 5 anni dalla violazione, con possibile raddoppio in presenza di reato.

Il termine ordinario di accertamento IVA è disciplinato dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972: l’Agenzia delle Entrate può notificare avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (o entro il 31 dicembre del settimo anno se la dichiarazione è omessa). Per le violazioni di omessa autofattura intracomunitaria, il termine decorre dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo in cui l’omissione è avvenuta.

Un’omissione commessa nel 2021 (dichiarazione IVA 2021, presentata nel 2022) può quindi essere contestata fino al 31 dicembre 2027. Non è un orizzonte lontano: molti contribuenti che hanno omesso la regolarizzazione di operazioni 2020-2022 stanno ricevendo accertamenti in questi mesi.

Il raddoppio dei termini scatta quando la violazione configura un reato tributario. Per le omissioni di reverse charge, questo è un rischio concreto solo quando l’imposta evasa supera le soglie di rilevanza penale (art. 5 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione infedele oltre 150.000 euro per periodo d’imposta) o quando ci siano elementi di frode consapevole. Nella normalità dei casi di errore amministrativo, i profili penali restano fuori dalla scena.


Ho già ricevuto un PVC: posso ancora fare qualcosa prima dell’accertamento?

Sì, e le opzioni sono ancora numerose — ma i margini di manovra si restringono mano a mano che il procedimento avanza.

Dalla ricezione del PVC al momento dell’atto definitivo si apre una fase in cui il contribuente può ancora intervenire efficacemente:

  • Ravvedimento post-PVC. In base alla normativa vigente per le violazioni dal 1° settembre 2024, il ravvedimento è ancora possibile dopo il PVC se non è ancora stato notificato l’avviso di accertamento, con riduzione della sanzione a 1/5 del minimo (o a 1/4 dopo la comunicazione dello schema di atto).
  • Contraddittorio preventivo e memorie difensive. Prima di emettere l’atto, l’Ufficio deve trasmettere lo schema di atto e il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie. Questo è il momento più efficace per contestare nel merito la ricostruzione dell’Ufficio, segnalare errori di qualificazione dell’operazione, produrre documenti utili.
  • Accertamento con adesione. Dopo la notifica dell’atto, è possibile presentare istanza di adesione entro 60 giorni, sospendendo il termine per il ricorso e aprendo il contraddittorio con l’Ufficio. Se l’adesione si perfeziona, le sanzioni si riducono a 1/3.
  • Definizione delle sole sanzioni con acquiescenza. Se la pretesa impositiva è in larga parte fondata, definire le sole sanzioni con acquiescenza (pagando 1/3) e pagare l’imposta può essere la soluzione economicamente più vantaggiosa.

“Mi fate vedere un esempio concreto?” — Simulazioni pratiche

Ipotesi 1: omessa doppia registrazione — violazione formale e sanzione

Situazione di partenza. Beta Srl, con sede a Torino, acquista componenti elettroniche dalla società danese Hansen A/S per un importo di 47.600 euro (operazione effettuata il 18 marzo 2024). Riceve regolarmente la fattura danese il 29 marzo 2024. Il responsabile amministrativo integra la fattura con IVA italiana al 22% (10.472 euro) e la registra nel registro acquisti, ma per un errore procedurale interno non esegue la contestuale registrazione nel registro vendite.

Cosa contesta l’Agenzia. A settembre 2025, a seguito di controllo incrociato tra dati SdI e registri IVA, l’Ufficio constata la registrazione nel solo registro acquisti. Emette avviso di accertamento per violazione dell’art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997 (nella versione pre-1° settembre 2024, trattandosi di violazione commessa nel 2024 ma prima della riforma), richiedendo sanzione dal 100% al 200% dell’IVA: da 10.472 a 20.944 euro, con applicazione della misura del 100% = 10.472 euro.

Difesa possibile. La Cassazione (ord. 25564/2024) ha chiarito che in sede di ricorso il giudice deve valutare l’applicazione del favor rei (D.Lgs. 158/2015 e ora D.Lgs. 87/2024). Dal 1° settembre 2024, la sanzione per questa tipologia di violazione è fissa tra 500 e 10.000 euro. Beta Srl impugna l’atto eccependo l’applicazione del trattamento più favorevole: la sanzione si riduce dal 100% dell’imposta (10.472 euro) a un importo fisso massimo di 10.000 euro, e con la definizione in adesione scende a 3.333 euro (1/3 del massimo applicato). Risparmio rispetto all’accertamento iniziale: oltre 7.000 euro.


Ipotesi 2: omessa autofattura su servizio digitale — ravvedimento tardivo

Situazione di partenza. Giuliana R., consulente di marketing in regime forfettario con sede a Bologna, acquista un abbonamento SaaS da un provider svedese per 5.800 euro (servizio ricevuto a luglio 2024). Non emette l’autofattura TD17 e non comunica l’operazione allo SdI. Si accorge dell’omissione a febbraio 2026, quando riceve una segnalazione dal commercialista.

Calcolo dell’esposizione. Dal luglio 2024 al febbraio 2026 sono trascorsi circa 19 mesi. IVA teorica: 5.800 × 22% = 1.276 euro (ma Giuliana è forfettaria e non versa IVA sulle proprie operazioni — tuttavia, per gli acquisti intracomunitari di servizi, il meccanismo di reverse charge obbliga comunque al versamento dell’IVA sull’acquisto, con impossibilità di detrarla data la natura del regime). Sanzione base per omesso reverse charge (regime post-2024): 500 euro (minimo). Essendo trascorso più di un anno dalla violazione ma meno di due anni, la riduzione applicabile è 1/7 = circa 71,50 euro.

Cosa fa Giuliana. Trasmette allo SdI l’autofattura TD17 tardiva, versa l’IVA di 1.276 euro tramite F24 con codice tributo specifico più interessi legali al 1,60% annuo per il periodo di ritardo (circa 30,60 euro), e versa la sanzione ridotta di 71,50 euro. Totale: circa 1.378 euro, senza contenzioso. Se avesse aspettato l’accertamento, avrebbe pagato l’IVA piena più sanzione base di 500 euro più interessi più spese procedurali.


“La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare”

Cosa succede se le violazioni sono molte e risalgono a più anni? Il Fisco può cumulare tutte le sanzioni?

Questa è la domanda che quasi nessun imprenditore pone al proprio consulente prima di ricevere il PVC — eppure è quella che può fare la differenza tra una contestazione gestibile e un atto che mette a rischio la continuità aziendale.

La risposta breve: sì, in linea di principio le violazioni si cumulano, ma il meccanismo del cumulo giuridico e del concorso di violazioni può ridurre significativamente l’importo finale delle sanzioni.

L’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 prevede che quando con più azioni od omissioni si violano diverse disposizioni o si commette più volte la stessa violazione, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Questo significa che, ad esempio, se un’azienda ha omesso la doppia registrazione per 24 operazioni intracomunitarie nel corso di due anni, l’Ufficio non può “moltiplicare” la sanzione per 24: deve applicare il cumulo giuridico, il che può ridurre sensibilmente l’impatto complessivo.

Novità dal D.Lgs. 87/2024 e dalle riforme correlate: il meccanismo del cumulo giuridico è stato esteso anche al contribuente che voglia avvalersi del ravvedimento operoso, consentendo di calcolare autonomamente la riduzione. Inoltre, la riforma ha eliminato il principio di progressione per la stessa serie di violazioni ripetute, consentendo una gestione più prevedibile della posizione.

La strategia ottimale, quando le violazioni sono numerose e pluriennali, è costruire una mappatura completa prima che l’Agenzia intervenga: identificare tutte le omissioni, calcolare l’esposizione complessiva, valutare se il ravvedimento è ancora praticabile e, se sì, scegliere il timing più vantaggioso tra un ravvedimento cumulativo e l’attesa di un eventuale accertamento con successiva adesione.


“Ma i giudici cosa dicono?” — Rassegna giurisprudenziale

Le pronunce che seguono rappresentano il quadro interpretativo attuale da conoscere per costruire o difendersi in un contenzioso su omessa autofattura intracomunitaria.

1. Corte di Cassazione, ord. n. 31274 del 6 dicembre 2024 Ribadisce che, nel reverse charge per acquisti intracomunitari, la registrazione nel solo registro acquisti senza integrazione dell’imposta integra una violazione sostanziale sanzionabile ai sensi dell’art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997. Il fatto che l’Amministrazione disponga di tutte le informazioni per ricostruire l’operazione non esclude la sanzionabilità. Confermato il precedente orientamento dell’ordinanza n. 9394/2021.

2. Corte di Cassazione, ord. n. 27176 del 22 settembre 2023 Chiarisce che la violazione dell’omesso reverse charge si colloca tra le violazioni “formali non meramente formali”: non c’è di norma un’imposta evasa (operazione neutrale), ma l’irregolarità ostacola i controlli fiscali, dunque le sanzioni devono essere irrogate. Afferma inoltre che l’omessa autofatturazione e la conseguente dichiarazione infedele costituiscono “condotte diverse” non soggette al principio di specialità, e le sanzioni possono cumularsi.

3. Corte di Cassazione, ord. n. 25564 del 2024 Interviene sulla distinzione tra violazione formale e sostanziale nel contesto del reverse charge su acquisti intracomunitari. Afferma l’obbligo del giudice di pronunciarsi su ogni capo della domanda (vizi di “omessa pronuncia”) e ribadisce l’applicazione del favor rei per le sanzioni più miti introdotte dalla riforma del 2015 e dalla riforma del 2024.

4. Corte di Cassazione, ord. n. 18416/2024 Annulla una decisione di merito eccessivamente favorevole al contribuente, affermando che la sanzione per il reverse omesso non assorbe quella per la dichiarazione infedele. I due illeciti hanno presupposti diversi e possono concorrere.

5. Corte di Cassazione, ord. n. 14921/2025 Afferma la rilevanza della violazione di omesso reverse charge anche in assenza di un impatto diretto sul gettito. Rimanda al giudice di merito per la verifica di eventuali vizi procedurali e la corretta quantificazione della sanzione, aprendo spazio per riduzioni nei casi concreti.

6. Corte di Cassazione, n. 7576/2015 (Sezione Tributaria) Recepisce integralmente i principi della Corte di Giustizia UE sul caso IDEXX (C-590/13 del 11 dicembre 2014): l’Agenzia delle Entrate dispone di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali, con la conseguenza che il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui il contribuente non abbia applicato correttamente il reverse charge, se la violazione ha normalmente natura formale e non sostanziale. Principio oggi in tensione con i più recenti indirizzi del 2023-2025.

7. Corte di Giustizia UE, caso IDEXX, C-590/13, 11 dicembre 2014 Il sistema comune IVA garantisce la neutralità dell’imposizione: il diritto di detrazione deve essere accordato ove siano rispettati i requisiti sostanziali, anche quando taluni obblighi formali siano stati violati, salvo che dalla violazione consegua l’impossibilità di provare l’adempimento dei requisiti sostanziali. Principio fondamentale richiamato in ogni difesa.

8. Corte di Giustizia UE, caso ECOTRADE, EU:C:2008:267 Afferma il principio di neutralità IVA nel sistema del reverse charge: la detrazione non può essere rifiutata per la sola inosservanza di obblighi contabili formali, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali dell’operazione. L’obbligo di sanzione resta, ma non si traduce in recupero dell’imposta.

9. Corte di Cassazione, n. 9394/2021 Afferma che la doppia registrazione nel regime reverse charge assolve una funzione sostanziale di emersione delle operazioni imponibili. La violazione di questo obbligo è sanzionabile a prescindere dalla disponibilità, da parte del Fisco, dei dati per ricostruire l’operazione. Punto di riferimento dell’indirizzo confermato dalle ordinanze 2023-2024.

10. Corte di Cassazione, n. 4612/2016 Chiarisce che il principio di neutralità IVA impone il riconoscimento del diritto alla detrazione quando gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la violazione formale impedisca la prova dell’adempimento dei requisiti sostanziali. Equilibrio tra tutela del contribuente e funzione di controllo del meccanismo IVA.

11. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 236 del 29 novembre 2024 Chiarisce la decorrenza del nuovo regime sanzionatorio del D.Lgs. 87/2024 per le cessioni intracomunitarie: si fa riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni (o alla data di emissione anticipata della fattura). Rileva per stabilire quale norma si applica a violazioni “a cavallo” della data del 1° settembre 2024.

12. Agenzia delle Entrate, Telefisco 2025 Chiarisce che, per individuare se si applica la “vecchia” autofattura denuncia (TD20) o la “nuova” comunicazione all’AdE prevista dal D.Lgs. 87/2024, occorre fare riferimento alla data della violazione del cedente/prestatore — non alla data di scadenza degli obblighi del cessionario. Fatture omesse prima del 1° settembre 2024 restano soggette alla disciplina previgente anche se i termini del cessionario scadono dopo quella data.


“E voi, concretamente, cosa fate?” — Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’azienda o un professionista ci porta un caso di omessa o irregolare autofattura su acquisti intracomunitari, il nostro lavoro si articola in interventi precisi e misurabili, non in generiche consulenze.

1. Mappatura completa delle posizioni aperte. Analizziamo tutti i periodi d’imposta ancora accertabili (fino a cinque anni), incrociando i dati dell’esterometro/SdI con i registri IVA contabili del cliente, per identificare ogni operazione intracomunitaria non regolarizzata o irregolarmente registrata. Non aspettiamo l’accertamento: costruiamo noi il quadro per primo.

2. Calcolo preciso dell’esposizione sanzionatoria e del costo del ravvedimento. Per ciascuna violazione individuata, calcoliamo la sanzione base applicabile (ante o post-riforma del 1° settembre 2024, a seconda della data dell’operazione), la riduzione ottenibile con il ravvedimento nel momento presente, gli interessi legali maturati e il costo totale della regolarizzazione spontanea. Compariamo questo importo con quello atteso in caso di accertamento e adesione.

3. Trasmissione delle autofatture correttive e della documentazione allo SdI. Collaboriamo con lo staff di commercialisti per la produzione e l’invio dei file XML corretti (TD17, TD18, TD19, TD20), la doppia registrazione nei registri IVA e il versamento delle somme tramite F24 con i codici tributo corretti.

4. Redazione di memorie difensive nel contraddittorio preventivo. Quando l’Ufficio ha già notificato uno schema di atto, predisponiamo memorie tecniche che contestano la qualificazione della violazione come sostanziale, eccepiscono l’applicazione del favor rei, producono documentazione sull’effettività e la neutralità dell’operazione, e — ove possibile — dimostrano che la violazione rientra nella categoria delle “meramente formali” non sanzionabili.

5. Conduzione dell’accertamento con adesione. In sede di contraddittorio con l’Ufficio, sosteniamo le ragioni del contribuente, documentiamo l’assenza di danno erariale, contestiamo la misura della sanzione irrogata e verifichiamo la corretta applicazione del cumulo giuridico. Nei casi in cui la pretesa è parzialmente fondata, negoziamo la riduzione al minimo sanzionatorio possibile.

6. Impugnazione dell’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Quando l’adesione non produce un accordo soddisfacente, ricorriamo davanti alla CGT di primo grado entro i 60 giorni dalla notifica, sviluppando i motivi di impugnazione nel merito (qualificazione della violazione, violazione del principio di proporzionalità, errata applicazione del cumulo giuridico) e in rito (vizi procedurali, omessa comunicazione dello schema di atto, carenza di motivazione).

7. Appello e ricorso in Cassazione. La stessa linea difensiva costruita in sede di accertamento si porta avanti nei gradi successivi senza discontinuità di difensore. La qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo garantisce la continuità dalla CGT di primo grado fino alla Suprema Corte, senza la necessità di cambiare studio e ricostruire il fascicolo.

8. Valutazione del cumulo giuridico e della progressione delle violazioni. Quando le violazioni sono numerose e pluriennali, ottimizziamo il calcolo del cumulo ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 per ottenere la sanzione complessiva più bassa possibile, sia in sede di ravvedimento che in sede di adesione.

9. Verifica dei profili di detraibilità e recupero dell’IVA. In presenza di violazioni che hanno comportato una mancata o parziale detrazione dell’IVA a monte, verifichiamo la possibilità di recupero tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso ex art. 30-ter del D.P.R. 633/1972.

10. Assistenza in caso di contestazioni penali-tributarie. Nei casi più gravi, in cui le omissioni superano le soglie di rilevanza penale o emergono elementi di condotta dolosa, coordiniamo la difesa tributaria con quella penale, evitando che le scelte processuali in un procedimento pregiudichino l’altro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La competenza in diritto bancario e tributario, garantita dal coordinamento dello staff multidisciplinare operante a livello nazionale, è particolarmente rilevante in questo tipo di contenzioso: i casi di omessa autofattura intracomunitaria, soprattutto quelli pluriennali o di importo rilevante, richiedono spesso un approccio integrato che metta insieme il consulente fiscale, il commercialista esperto in IVA comunitaria e l’avvocato tributarista. Lo Studio lavora in questo modo su ogni fascicolo, con avvocati e commercialisti che analizzano il caso dalla stessa prospettiva e costruiscono insieme la strategia.

La continuità dalla prima analisi fino all’eventuale ricorso in Cassazione — con lo stesso difensore, la stessa linea di tesi e la stessa conoscenza del fascicolo — è la differenza che fa la differenza quando la posta in gioco supera poche migliaia di euro.


Tre cose da ricordare

Prima. Il tempo è il fattore che determina il costo di ogni violazione di questo tipo. Prima intervieni — con il ravvedimento operoso — minore è la sanzione. Dopo la notifica di un atto formale, le opzioni non scompaiono, ma costano di più e richiedono un contenzioso.

Seconda. La “neutralità” dell’operazione — il fatto che IVA a debito e IVA a credito si compensino — non è più un argomento sufficiente per escludere la sanzione, secondo l’orientamento della Cassazione del 2023-2025. Ma può essere un elemento utile in sede di adesione o di ricorso per ridurre la misura della sanzione applicata.

Terza. Non tutte le violazioni sono uguali. Un’omessa trasmissione al SdI di un file TD18 con IVA correttamente versata è un caso molto diverso da una mancata doppia registrazione che ha prodotto un’IVA a debito mai confluita nella liquidazione. La qualificazione corretta della condotta è il primo passo di qualsiasi difesa efficace.

Lo Studio Monardo assiste imprese e professionisti su questi temi con lo stesso approccio: prima capire esattamente cosa è successo, poi costruire la strategia più efficace per minimizzare l’esposizione — che si tratti di un ravvedimento, di un’adesione o di un ricorso in giudizio. La competenza multidisciplinare del team, che unisce avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA comunitaria, permette di gestire ogni fase del procedimento con piena continuità e senza rimbalzi tra professionisti diversi.

📩 Non aspettare che i termini per impugnare scadano o che la violazione si consolidi in un atto definitivo: agire subito è quasi sempre meno costoso che attendere. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.


Domande extra — Casi pratici frequenti

Ho acquistato un software in abbonamento da un fornitore irlandese. È davvero un acquisto intracomunitario da autofatturare?

Quasi certamente sì, se sei un soggetto passivo IVA italiano.

Le prestazioni di servizi ricevute da fornitori stabiliti in altri Paesi UE da parte di soggetti passivi italiani (regola cosiddetta “B2B”) sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il principio è semplice: il servizio si “consuma” fiscalmente dove si trova il committente soggetto passivo.

Per gli abbonamenti software (SaaS), le consulenze, le licenze di utilizzo, i servizi di marketing digitale acquistati da provider UE, il meccanismo del reverse charge si applica integralmente. L’acquirente italiano deve emettere l’autofattura TD17, integrarla con l’IVA al 22% (o all’aliquota propria del tipo di servizio), trasmetterla allo SdI entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera, e procedere alla doppia registrazione.

Un equivoco frequente riguarda i provider irelandesi che “includono” l’IVA in fattura con indicazione “IVA inclusa”. In realtà, la fattura del provider UE verso l’acquirente B2B italiano non dovrebbe contenere IVA del Paese del prestatore: l’operazione è fuori campo nel Paese del prestatore (Ireland) e imponibile in Italia a cura del committente. Se il provider ha incluso per errore la sua IVA locale, il contribuente italiano deve comunque emettere l’autofattura TD17 e, in aggiunta, può chiedere il rimborso dell’IVA pagata erroneamente all’estero tramite le procedure previste dalla Direttiva 2008/9/CE.


Cosa cambia con la riforma del D.Lgs. 87/2024 rispetto al regime precedente? È tutto uguale o ci sono novità importanti?

La riforma del 1° settembre 2024 ha introdotto cambiamenti significativi, soprattutto per le violazioni dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 relative all’obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario.

Le novità principali sono tre.

Prima novità: addio all’autofattura denuncia (per le operazioni nazionali). Per le violazioni del cedente/prestatore residente commesse dal 1° settembre 2024, il cessionario non è più obbligato a emettere un’autofattura “denuncia” (TD20) per segnalare all’Amministrazione la mancata ricezione della fattura. Deve invece inviare una semplice comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scadenza in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa. Si tratta di una semplificazione procedurale significativa per le operazioni interne. Per gli acquisti intracomunitari, invece, rimane il meccanismo specifico dell’art. 46, c. 5, D.L. 331/1993.

Seconda novità: riduzione delle sanzioni per il reverse charge. La sanzione prevista dall’art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997 per l’omesso adempimento degli obblighi di inversione contabile scende da “500 a 20.000 euro” a “500 a 10.000 euro”. Per le violazioni che comportano un’effettiva perdita di gettito (perché il soggetto non aveva diritto alla piena detrazione), la sanzione proporzionale passa dal 100-200% dell’imposta al 70-140%.

Terza novità: eliminazione della responsabilità solidale del cedente per la mancata integrazione del cessionario. La nuova norma esclude espressamente che il cessionario possa essere tenuto a controllare le valutazioni giuridiche del cedente in relazione ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione derivanti da un requisito soggettivo del cedente non direttamente verificabile. Questo riduce il rischio del cessionario in buona fede che riceve una fattura con indicazione errata del regime IVA.

Elemento critico sulla decorrenza. Per stabilire quale norma si applica — la vecchia o la nuova — occorre fare riferimento alla data della violazione del cedente/prestatore, non alla data di scadenza degli obblighi del cessionario. Se il fornitore ha omesso la fattura a maggio 2024, si applica la vecchia norma anche se il termine del cessionario scadeva dopo il 1° settembre 2024. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2025.


Mi è arrivata una contestazione per un’operazione del 2020: posso ancora difendermi o è tardi?

Puoi ancora difenderti pienamente: i termini per impugnare decorrono dalla notifica dell’atto, non dalla data della violazione.

Un avviso di accertamento o un avviso di irrogazione sanzioni relativo a un’omessa autofattura intracomunitaria del 2020 può essere notificato legalmente dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre 2026 (dichiarazione IVA 2020 presentata nel 2021, cinque anni successivi = 31 dicembre 2026). Se ricevi l’atto nel 2026, hai 60 giorni dalla notifica per impugnarlo o per presentare istanza di accertamento con adesione.

La circostanza che la violazione sia “vecchia” può in realtà giocare a favore del contribuente in due modi: (a) si applica il principio del favor rei, per cui se le sanzioni sono state ridotte dalla riforma del 2024 rispetto al momento in cui è avvenuta la violazione, si applica il trattamento più favorevole; (b) l’effettiva neutralità dell’operazione sul gettito — argomento che la Cassazione ha ridimensionato per le violazioni recenti — può avere maggiore peso per operazioni remote dove l’Amministrazione aveva già tutti i dati per ricostruire la posizione.

Elementi da verificare subito quando si riceve un atto su violazioni pregresse: la corretta identificazione dell’operazione contestata; l’eventuale prescrizione se i termini di accertamento sono scaduti; la corretta applicazione del favor rei; la presenza di eventuali vizi procedurali (mancanza di contraddittorio preventivo, difetto di motivazione); la corretta applicazione del cumulo giuridico se le violazioni contestate sono multiple.


Tabella sinottica: vecchio regime vs nuovo regime (ante e post 1° settembre 2024)

AspettoRegime ante 1° settembre 2024Regime post 1° settembre 2024
Obbligo cessionario per mancata fattura (operazioni nazionali)Emissione autofattura TD20 entro 30 gg dal 4° meseComunicazione AdE entro 90 gg dalla scadenza
Sanzione per omesso reverse charge (violazione neutra)Da 500 a 20.000 euroDa 500 a 10.000 euro
Sanzione per reverse charge su operazione non imponibile/esenteNessuna sanzione (operazione espunta)Nessuna sanzione (confermato)
Sanzione proporzionale per perdita di gettito100%-200% dell’IVA non versata70%-140% (dichiarazione infedele)
Responsabilità solidale cedentePrevistaEliminata per requisiti soggettivi non verificabili
Ravvedimento post-PVCRiduzione limitataRiduzione a 1/5 del minimo (dopo PVC, prima atto)
Cumulo giuridico in ravvedimentoRiservato all’UfficioApplicabile anche dal contribuente

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