Ricalcolo Dell’imposta Su Indennità Una Tantum Assoggettate A Tassazione Separata: Come Difendersi Dal Fisco

Il ricalcolo dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta relativa alle indennità una tantum soggette a tassazione separata è uno di quegli atti fiscali che arrivano a distanza di anni dalla percezione e che, nella maggior parte dei casi, lasciano il contribuente disorientato. Non si capisce da dove vengono i numeri, perché si paga di più rispetto a quanto trattenuto dal datore di lavoro, se ci siano margini per contestare, e soprattutto a chi rivolgersi.

La risposta corretta a queste domande non è unica: dipende da chi sei. Il lavoratore dipendente privato, il dipendente pubblico con buonuscita TFS, il lavoratore autonomo o agente di commercio, il dirigente con incentivo all’esodo oltre il milione di euro, il pensionato che ha ricevuto arretrati decenni dopo la maturazione — ciascuno di questi profili si trova davanti a regole specifiche, aliquote di riferimento diverse, deduzioni diverse e strumenti di difesa diversi. La tassazione separata è un regime che nasce per proteggere il contribuente dall’effetto distorsivo dell’IRPEF progressiva sulle somme pluriennali: ma il meccanismo di riliquidazione può trasformarsi in un’arma in mano al Fisco se non lo si conosce e non lo si presidia con gli strumenti giusti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario ed è avvocato cassazionista: due caratteristiche che rendono lo Studio Monardo particolarmente attrezzato per assistere chi riceve un atto di riliquidazione fiscale su indennità una tantum, dalla verifica del calcolo dell’aliquota fino all’eventuale ricorso in Cassazione con continuità di strategia.


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Le regole comuni a tutti: come funziona la tassazione separata sulle indennità una tantum

Prima di analizzare le specificità di ciascun profilo, è necessario fissare la base normativa comune. La tassazione separata è disciplinata dagli articoli 17, 19 e 21 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e si applica a un catalogo preciso di redditi.

Il presupposto logico è semplice: tassare nell’anno di percezione una somma che si è formata nell’arco di molti anni sarebbe iniquo, perché l’aliquota IRPEF progressiva — che nel 2025 arriva fino al 43% sopra i 50.000 euro — si applicherebbe a tutto l’importo in un solo anno, gonfiando artificiosamente il reddito del percipiente. La tassazione separata rompe questo meccanismo: isola la somma dal resto del reddito e le applica un’aliquota “media” ancorata ad anni precedenti alla percezione.

I redditi soggetti a tassazione separata inclusi nell’articolo 17 del TUIR comprendono, tra gli altri: il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti; le altre indennità e somme percepite una tantum per cessazione di rapporti di lavoro dipendente, compreso l’incentivo all’esodo; le somme risarcitorie percepite a seguito di sentenza o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro; gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di sentenze, contratti collettivi o atti amministrativi sopravvenuti; le indennità per cessazione di rapporto di agenzia; il trattamento di fine mandato degli amministratori.

Il meccanismo di tassazione si articola in due fasi distinte.

Nella prima fase, il sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’ente erogatore) applica, al momento della corresponsione, una ritenuta a titolo di acconto. Per il TFR, l’aliquota provvisoria si calcola su un “reddito di riferimento” ottenuto moltiplicando il TFR lordo per 12 e dividendo per gli anni di servizio: si applica poi l’aliquota IRPEF corrispondente a quel reddito. Per le altre indennità (incentivo all’esodo, indennità di cessazione rapporto di agenzia), il sostituto applica la stessa aliquota determinata per il TFR.

Nella seconda fase, l’Agenzia delle Entrate — generalmente entro due anni dalla percezione, ma con frequenti ritardi anche di molti anni — ricalcola l’imposta definitiva. Per il TFR, il riferimento è l’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni di servizio del lavoratore (art. 19, co. 1 e 2, TUIR). Per gli arretrati e le altre somme ex art. 17, co. 1, lett. b), TUIR, invece, il riferimento è l’aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21 TUIR).

Questo ricalcolo può produrre due esiti: un conguaglio a debito (se l’aliquota definitiva è superiore a quella provvisoria, il contribuente deve versare la differenza) oppure un conguaglio a credito (se l’aliquota definitiva è inferiore, il contribuente ha diritto al rimborso). L’Agenzia delle Entrate è tenuta, per legge, ad applicare la tassazione ordinaria se questa risulta più favorevole per il contribuente (art. 17, co. 3, TUIR).

La difesa nasce dalla conoscenza di questi criteri. Gli errori dell’Ufficio più frequenti riguardano: la scelta del biennio di riferimento sbagliato; l’inclusione di contributi previdenziali obbligatori nella base imponibile; la mancata applicazione di deduzioni specifiche (come i 309,87 euro per anno di servizio per le indennità ex art. 19, co. 2-bis, TUIR); il cumulo improprio con i redditi dell’anno di percezione; l’irrogazione di sanzioni a carico del contribuente per comportamenti imputabili al sostituto d’imposta.


Se sei un lavoratore dipendente privato: TFR, incentivo all’esodo e indennità di cessazione

La tua situazione

Hai lasciato il lavoro — per licenziamento, accordo volontario, scadenza del contratto o pensionamento — e hai percepito una o più somme: il TFR accumulato negli anni di servizio, eventualmente un incentivo all’esodo negoziato con l’azienda, forse un importo transattivo legato alla risoluzione del rapporto. Il datore di lavoro ha trattenuto un’imposta provvisoria, e ora, mesi o anni dopo, arriva la comunicazione di riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate. Talvolta è un rimborso. Ma spesso è una richiesta di conguaglio — e l’importo può sorprendere.

Cosa cambia per te

Il TFR è disciplinato dall’articolo 19, commi 1 e 2, TUIR. La regola fondamentale: l’aliquota definitiva si applica sul TFR lordo ridotto di 309,87 euro per ogni anno di servizio (o frazione di anno superiore a sei mesi), ed è calcolata dall’Agenzia delle Entrate come aliquota media degli ultimi cinque anni. Questo significa che se hai lavorato quindici anni con redditi crescenti, l’Agenzia esamina i cinque anni precedenti la cessazione e calcola quanto pagavi mediamente di IRPEF su quel reddito.

L’incentivo all’esodo — la somma aggiuntiva rispetto al TFR corrisposta per incentivare la risoluzione consensuale — è soggetto alle stesse regole del TFR (art. 19, co. 2, TUIR; circ. AdE n. 10/E del 2007 e n. 29/E del 2001). Le due somme si calcolano però separatamente tra loro, anche se percepite nello stesso contesto. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 23 luglio 2024 ha poi chiarito che l’incentivo all’esodo fino a 1 milione di euro va sempre in tassazione separata, mentre la parte eccedente concorre alla formazione del reddito ordinario.

Le indennità risarcitorie percepite a seguito di sentenza o transazione relativa alla risoluzione del rapporto sono anch’esse soggette a tassazione separata (art. 17, co. 1, lett. a), TUIR), ma con aliquota calcolata sul biennio precedente all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21 TUIR). L’Agenzia ha ribadito questo principio nella risposta a interpello n. 130 del 6 giugno 2024.

I numeri: come si calcola l’aliquota definitiva sul TFR

Ipotesi: Carlo ha lavorato per una società privata per 18 anni e a fine 2024 ha percepito un TFR lordo di 47.300 euro. Il reddito di riferimento del datore (TFR × 12 / 18) era 31.533 euro, con aliquota provvisoria del 27% → ritenuta provvisoria di 12.771 euro. Nei 5 anni precedenti (2019-2023), l’aliquota media IRPEF effettivamente pagata da Carlo era del 23,5%. Ricalcolo definitivo: 47.300 − (309,87 × 18 anni) = 41.722 euro di base imponibile × 23,5% = 9.804 euro. Rimborso a favore di Carlo: 12.771 − 9.804 = 2.967 euro.

Attenzione: se l’aliquota media degli ultimi cinque anni è invece più alta di quella provvisoria (tipico per redditi crescenti o con anni ad alto reddito nel quinquennio), il conguaglio è a debito.

I rischi specifici

Il rischio principale per il dipendente privato è ricevere un avviso di conguaglio a distanza di anni senza capire come contestarlo nei termini. Un secondo rischio è che l’Ufficio abbia erroneamente incluso nella base imponibile contributi previdenziali versati dal lavoratore, oppure abbia dimenticato di applicare la detrazione fissa di 309,87 euro per anno di servizio. Un terzo rischio riguarda chi ha percepito un incentivo all’esodo superiore a 1.000.000 euro senza che il datore avesse correttamente separato le due quote imponibili.

Le mosse giuste

  1. Al momento della ricezione della comunicazione di riliquidazione, verificare immediatamente la base imponibile indicata e confrontarla con i dati della Certificazione Unica (CU) ricevuta dal datore di lavoro.
  2. Richiedere all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sui criteri di calcolo dell’aliquota, in particolare quale quinquennio è stato considerato e quali redditi sono stati inclusi.
  3. Se emergono discrepanze, presentare istanza di autotutela entro i termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica se si tratta di cartella di pagamento).
  4. Valutare se, in caso di incentivo all’esodo, vi sia convenienza a richiedere la riliquidazione in tassazione ordinaria con applicazione del regime impatriati (ove applicabile), come chiarito dalla risoluzione n. 40/E/2024.
  5. In caso di diniego implicito o esplicito, proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente entro 60 giorni.

Giurisprudenza dedicata

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27341 del 2024, ha ribadito che nella base imponibile del TFR non possono essere incluse le quote di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. La Corte di Giustizia Tributaria di Perugia, con la sentenza n. 340/2025, ha accolto il ricorso di un pensionato accertando l’illegittimità delle trattenute IRPEF operate dall’INPS sulla buonuscita proprio per tale motivo, con rimborso dell’intero importo indebitamente trattenuto, interessi inclusi.


Se sei un dipendente pubblico: TFS, buonuscita e detassazione per attesa

La tua situazione

Per chi ha lavorato nel settore pubblico fino al 31 dicembre 2000 (o in enti con gestione previdenziale autonoma), il trattamento di fine servizio (TFS) — che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio — funziona con meccanismi diversi rispetto al TFR privato. In più, i tempi di erogazione del TFS da parte dell’INPS sono notoriamente lunghi: si può attendere dai 12 ai 60 mesi dopo la pensione. Questa attesa non è un dettaglio: è un elemento che riduce l’aliquota applicabile.

Cosa cambia per te

La regola più importante per il dipendente pubblico: la base imponibile del TFS viene ridotta del 26,04% prima del calcolo dell’aliquota. Ciò significa che oltre un quarto della somma non è soggetta a tassazione. A questa riduzione si aggiungono 309,87 euro per ogni anno di servizio (art. 19, co. 2-bis, TUIR).

A partire dalle cessazioni successive al 31 dicembre 2018, l’articolo 24 del D.L. n. 4/2019 prevede un’ulteriore detassazione progressiva sull’importo imponibile fino a 50.000 euro, in funzione dell’attesa per la corresponsione: riduzione dell’aliquota dell’1,5% per ogni 12 mesi di attesa, fino a un massimo del 7,5% per attese di 60 mesi o più. La risposta a interpello n. 225/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite dei 50.000 euro si riferisce all’imponibile complessivo, indipendentemente dal numero di rate di erogazione.

La Agenzia delle Entrate risposta n. 425/2023 e n. 91/2024 hanno chiarito definitivamente che i fondi previdenziali pubblici (come il Fondo MEF e il Fondo Assistenza per i Finanzieri) devono applicare la tassazione separata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, TUIR — e non la tassazione ordinaria applicata in passato. Per i pensionati già liquidati con i vecchi criteri più onerosi, è possibile presentare istanza di rimborso.

I numeri

Ipotesi: Maria ha lavorato come impiegata statale per 32 anni e ha percepito un TFS lordo di 68.400 euro nel 2024. Base imponibile: 68.400 × (1 − 0,2604) = 50.595 euro − (309,87 × 32) = 40.680 euro. L’aliquota definitiva, calcolata sui cinque anni precedenti la cessazione, è pari al 25%. Imposta = 10.170 euro. Se Maria ha atteso 36 mesi per la prima rata: riduzione agevolativa di 4,5 punti percentuali sull’aliquota sui primi 50.000 euro di imponibile → risparmio ulteriore di circa 900 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale per il dipendente pubblico è duplice: che il Fondo previdenziale abbia applicato la tassazione ordinaria invece di quella separata (errore che genera rimborsi recuperabili), oppure che l’Agenzia delle Entrate non abbia applicato la riduzione del 26,04% o le 309,87 euro per anno. Chi ha cessato il servizio prima del 2023 e ha ottenuto liquidazioni in regime ordinario più oneroso può ancora oggi presentare istanza di rimborso, nei termini di decadenza previsti (di norma due anni dalla data di versamento o 48 mesi dall’erogazione).

Le mosse giuste

  1. Verificare la Certificazione Unica ricevuta dall’INPS o dal Fondo previdenziale: controllare se è indicata l’applicazione del regime ex art. 19, co. 2-bis, TUIR.
  2. Se la tassazione è stata ordinaria (o separata ma senza la riduzione del 26,04%), presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro i termini.
  3. Verificare se il trattamento di fine rapporto percepito dopo il 31 dicembre 2018 ha beneficiato della detassazione progressiva per attesa e in quale misura.
  4. In caso di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria entro 90 giorni dalla formazione del silenzio.
  5. Raccogliere la documentazione attestante le date di pensionamento, di corresponsione del TFS e degli anni di servizio, fondamentali per calcolare le riduzioni spettanti.

Giurisprudenza dedicata

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27341/2024, ha ribadito l’impossibilità di tassare la quota previdenziale a carico del lavoratore inclusa nella base imponibile. La risposta a interpello n. 91/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione del regime più favorevole ex art. 19, co. 2-bis, TUIR anche al Fondo Assistenza per i Finanzieri, con diritto al rimborso per i pensionati già liquidati in regime ordinario.


Se sei un pensionato o ex lavoratore con arretrati riconosciuti da sentenza

La tua situazione

Hai maturato un diritto retributivo anni fa — differenze per mansioni superiori, arretrati di contratto collettivo, compensi riconosciuti da sentenza del giudice del lavoro — e l’importo ti è stato erogato solo dopo anni, a volte decenni, dall’anno di maturazione. Ora il Fisco applica l’aliquota relativa all’anno in cui hai incassato, che può essere molto più alta rispetto all’anno in cui i diritti erano maturati. Il risultato è un prelievo ingiusto, che la tassazione separata dovrebbe evitare — ma solo se viene applicata correttamente.

Cosa cambia per te

La norma di riferimento è l’articolo 17, co. 1, lett. b), TUIR: sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. L’aliquota da applicare, ai sensi dell’articolo 21 TUIR, è quella media corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione — non il biennio dell’anno di incasso.

Questa distinzione è cruciale. Se il diritto è sorto nel 2009 (ad esempio con la passaggio in giudicato di una sentenza) ma il pagamento è avvenuto nel 2010, l’aliquota va calcolata sul biennio 2007-2008, non su quello 2008-2009. L’errore più comune dell’Agenzia delle Entrate è applicare l’aliquota del biennio precedente l’anno di incasso, risultando più onerosa per il contribuente.

È esclusa la tassazione separata — e si applica quella ordinaria — quando il differimento del pagamento è meramente “fisiologico”, ossia connesso a normali tempi tecnici dell’erogazione e non a cause esterne sopravvenute (Cass. nn. 3581-3584 del 2020; risposta AdE n. 14 del 28 gennaio 2025; risposta AdE n. 227/E del 25 novembre 2024).

I numeri

Ipotesi A: Giovanni, ex dipendente pubblico, vince una causa per mansioni superiori svolte dal 1993 al 1998. La sentenza passa in giudicato nel 2009. Il datore paga gli arretrati — pari a 31.700 euro — nel 2010. L’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota sul biennio 2008-2009 (anni precedenti il pagamento): aliquota media 28%, imposta 8.876 euro. Ma il criterio corretto è il biennio 2007-2008 (anni precedenti il 2009, anno di formazione del diritto): aliquota media 22%, imposta 6.974 euro. Risparmio se il ricorso ha successo: 1.902 euro, oltre agli interessi legali.

Ipotesi B: Lucia percepisce arretrati contrattuali di 14.800 euro nel 2024, relativi ad attività svolta nel 2021-2022 ma oggetto di CCNL rinnovato nel 2023. Poiché l’erogazione differita è determinata da causa giuridica (CCNL sopravvenuto), si applica la tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. b), TUIR con aliquota del biennio 2021-2022: se quella aliquota è più bassa di quella ordinaria 2024, Lucia risparmia IRPEF.

I rischi specifici

Il rischio principale è subire una cartella di pagamento costruita sull’aliquota dell’anno di incasso invece che sull’aliquota del biennio corretto. Un secondo rischio è che vengano irrogate sanzioni per mancato versamento dell’acconto, anche quando l’inadempimento è imputabile al sostituto d’imposta. La Cassazione ha chiarito che in tali casi le sanzioni a carico del contribuente non sono dovute (ord. n. 14296/2025).

Le mosse giuste

  1. Identificare con precisione l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (passaggio in giudicato della sentenza, stipula del contratto collettivo, emanazione dell’atto amministrativo).
  2. Richiedere la documentazione attestante il reddito complessivo netto negli anni del biennio corretto.
  3. Impugnare la cartella o il provvedimento di riliquidazione entro 60 giorni, allegando calcolo alternativo con il biennio corretto.
  4. Chiedere l’esclusione delle sanzioni argomentando che il comportamento era imputabile al sostituto d’imposta, in applicazione del principio di affidamento.
  5. In caso di soccombenza in primo e secondo grado, valutare il ricorso in Cassazione, dove la giurisprudenza recente è favorevole al contribuente (ord. n. 14296/2025 e ord. n. 3581/2020).

Giurisprudenza dedicata

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14296 del 29 maggio 2025 (Pres. Carrato, Rel. Fracanzani), ha accolto il ricorso di un contribuente a cui erano stati addebitati arretrati per mansioni superiori riferiti al periodo 1993-1998, pagati nel 2010, con aliquota determinata sul biennio sbagliato. La Corte ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria e ha chiarito che l’art. 21 TUIR impone il riferimento al biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione — non all’anno di incasso. Nessuna sanzione al contribuente, stante il principio di affidamento nel sostituto.


Se sei un agente di commercio o lavoratore autonomo con indennità di cessazione del rapporto

La tua situazione

La cessazione di un rapporto di agenzia o di una collaborazione coordinata e continuativa dà luogo, in molti casi, a somme corrisposte in unica soluzione: l’indennità di fine mandato per l’agente, il trattamento di fine mandato per l’amministratore di società, le indennità risarcitorie a seguito di illegittima interruzione. Questi importi godono del regime di tassazione separata, ma con regole proprie — e spesso meno conosciute.

Cosa cambia per te

Per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, il regime è disciplinato dall’articolo 17, co. 1, lett. d), TUIR: il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria (barrando l’apposita casella nel Modello Redditi per l’anno di percezione), ma in assenza di opzione si applica la tassazione separata con aliquota calcolata sul biennio precedente (art. 21 TUIR).

Per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) di società di capitali, il regime è quello della tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 21 TUIR: aliquota media sul biennio precedente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023 e successive conformi del 2024 e 2025, ha demolito la teoria dell'”incasso giuridico” dell’Agenzia delle Entrate: la rinuncia al credito TFM da parte del socio-amministratore non comporta tassazione, bensì incremento del costo della partecipazione.

Per le indennità risarcitorie a seguito di sentenza (es. illegittima risoluzione del rapporto di collaborazione), si applica la tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. b), TUIR se le somme hanno natura sostitutiva del reddito da lavoro (lucro cessante). L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio con la risposta n. 130/2024 per l’indennità onnicomprensiva ex art. 39, D.Lgs. n. 81/2015 a seguito di somministrazione illegittima.

I numeri

Ipotesi: Sergio, agente di commercio, cessa il rapporto nel 2024 dopo 14 anni di mandato e percepisce un’indennità di fine mandato di 58.900 euro. L’aliquota media sul biennio 2022-2023 (calcolata sull’imponibile medio di quei due anni) è del 26%. Imposta in tassazione separata = 15.314 euro. Se Sergio optasse per la tassazione ordinaria nel 2024 — anno in cui il suo reddito d’impresa è stato più basso del solito per la cessazione dell’attività — potrebbe convenire. La valutazione comparativa va sempre effettuata prima di presentare la dichiarazione per l’anno di percezione.

I rischi specifici

Il rischio principale per l’agente è esercitare o non esercitare l’opzione senza aver prima confrontato le due ipotesi impositive. Per l’amministratore, il rischio è che l’Agenzia delle Entrate notifichi un accertamento contestando la deduzione degli accantonamenti TFM o tassando la rinuncia al credito secondo la vecchia teoria dell'”incasso giuridico”, già abbandonata dalla Cassazione.

Le mosse giuste

  1. Calcolare comparativamente la tassazione separata e ordinaria prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di percezione.
  2. Per il TFM, verificare che gli accantonamenti annuali siano stati previsti da atto costitutivo o delibera assembleare anteriori all’inizio del mandato (requisito indispensabile per la deducibilità in capo alla società e per la tassazione separata in capo all’amministratore).
  3. In caso di accertamento su rinuncia al TFM, opporsi citando la sentenza n. 16595/2023 della Cassazione e le successive conferme del 2024 e 2025.
  4. Conservare la documentazione contrattuale integrale (mandato di agenzia, delibere, prove degli incassi provvigionali) per rispondere a eventuali contestazioni sulla durata e sulla base di calcolo dell’indennità.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 16595/2023: la rinuncia al TFM da parte del socio-amministratore non è un incasso reddituale ma un atto patrimoniale che incrementa il costo della partecipazione. La risposta a interpello n. 130/2024 dell’Agenzia delle Entrate: le indennità risarcitorie di natura sostitutiva del reddito (lucro cessante) sono soggette a tassazione separata, non a tassazione ordinaria né a esenzione.


Se sei un dirigente o lavoratore con indennità superiore a 1.000.000 di euro

La tua situazione

Le grandi buonuscite — incentivi all’esodo, transazioni risarcitorie, indennità pluriennali — possono superare la soglia del milione di euro. In quel caso, le regole fiscali si sdoppiano, con una parte soggetta a tassazione separata e un’altra che concorre al reddito ordinario.

Cosa cambia per te

Il comma 31 dell’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 prevede che la quota delle indennità di fine rapporto ex art. 17, co. 1, lett. a) e c), TUIR eccedente 1.000.000 di euro non beneficia del regime di tassazione separata: concorre alla formazione del reddito complessivo dell’anno. La stessa quota eccedente può, però, beneficiare di regimi agevolativi come il regime impatriati, se il soggetto ne ha i requisiti, come chiarito dalla risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024.

La risoluzione n. 40/E/2024 ha inoltre chiarito due percorsi operativi: i lavoratori impatriati che percepiscono incentivi all’esodo o somme transattive fino a 1 milione di euro devono prima subire la tassazione separata ordinaria, salvo poi richiedere la riliquidazione all’ufficio competente per far concorrere i redditi al complessivo con l’aliquota ridotta del regime impatriati; sulla parte eccedente il milione, invece, il datore di lavoro può applicare direttamente le ritenute con l’imponibile ridotto.

I rischi specifici

Il rischio principale per chi è in questa fascia è non coordinare correttamente la tassazione separata con eventuali regimi agevolativi. Un secondo rischio è ricevere una comunicazione di riliquidazione basata sull’aliquota media del quinquennio senza considerare che la parte eccedente il milione avrebbe dovuto seguire un percorso diverso — con conseguente doppia tassazione sulla stessa quota.

Le mosse giuste

  1. Al momento dell’accordo, chiedere al datore di lavoro come intende gestire fiscalmente l’eccedenza sopra 1 milione: tassazione separata + riliquidazione, o concorso diretto al reddito ordinario.
  2. Se si dispone del regime impatriati, presentare tempestiva istanza di riliquidazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo la comunicazione di riliquidazione ordinaria.
  3. Monitorare i termini: l’istanza di rimborso delle ritenute d’acconto operate in eccesso può essere presentata anche prima della riliquidazione definitiva.
  4. Conservare tutta la documentazione dei requisiti del regime impatriati (iscrizione anagrafica, contratto di lavoro, storia reddituale).

Tre profili, tre calcoli, tre esiti diversi — Le simulazioni a confronto

Le seguenti simulazioni riguardano la stessa fattispecie di base (cessazione del rapporto lavorativo nel 2024 con corresponsione di una somma una tantum di 42.000 euro netti di contributi) applicata a tre profili diversi.

Simulazione 1 — Lavoratore dipendente privato (TFR parziale + incentivo all’esodo)

  • TFR lordo 22.600 euro, incentivo all’esodo 19.400 euro.
  • Base imponibile TFR: 22.600 − (309,87 × 12 anni di servizio) = 18.882 euro.
  • Aliquota definitiva (media ultimi 5 anni) = 24%.
  • Imposta TFR definitiva: 4.531 euro vs. ritenuta provvisoria del sostituto 5.148 euro → rimborso di 617 euro.
  • Incentivo all’esodo: stessa aliquota del TFR → imposta 4.656 euro.

Simulazione 2 — Dipendente pubblico (TFS)

  • TFS lordo 42.000 euro, cessazione 2022, erogazione con 36 mesi di attesa.
  • Base imponibile: 42.000 × (1 − 0,2604) − (309,87 × 16 anni) = 31.080 − 4.957 = 26.123 euro.
  • Aliquota definitiva sul biennio precedente la cessazione: 22%.
  • Detassazione aggiuntiva per 36 mesi di attesa: riduzione del 4,5% dell’aliquota sui primi 50.000 euro imponibili → aliquota effettiva 17,5%.
  • Imposta: 4.571 euro. Risparmio rispetto a tassazione ordinaria 2024 (aliquota marginale 35%): oltre 4.600 euro.

Simulazione 3 — Ex lavoratore con arretrati da sentenza

  • Arretrati da sentenza 42.000 euro, diritto sorto nel 2019, pagamento nel 2024.
  • L’Agenzia delle Entrate applica l’aliquota del biennio 2022-2023 = 28% → imposta 11.760 euro.
  • Aliquota corretta (biennio 2017-2018, anni precedenti il 2019) = 19% → imposta 7.980 euro.
  • Differenza: 3.780 euro di imposta non dovuta, recuperabile tramite ricorso.

I casi misti: chi appartiene a più profili contemporaneamente

La realtà pratica presenta spesso situazioni ibride, che richiedono una rigorosa separazione dei regimi applicabili a ciascuna componente.

Dipendente pubblico assunto dopo il 2000 (regime TFR) con anzianità pregressa TFS. Chi ha iniziato a lavorare nel settore pubblico prima del 2000 e ha continuato dopo potrebbe avere una quota di TFS maturata fino al 31 dicembre 2000 e una quota di TFR maturata successivamente. Le due quote vanno tassate separatamente con regole diverse: il TFS con le deduzioni del 26,04% e i 309,87 euro per anno, il TFR con le sole deduzioni ordinarie. Confondere le due quote porta a un’imposta gonfiata.

Lavoratore dipendente privato che percepisce anche indennità risarcitoria da sentenza. In questo caso coesistono: il TFR (art. 19, co. 1, TUIR, aliquota media quinquennio); l’incentivo all’esodo se presente (art. 19, co. 2, TUIR, stessa aliquota TFR); l’indennità risarcitoria (art. 21 TUIR, aliquota media biennio anteriore all’anno del diritto). Applicare la stessa aliquota a tutte e tre le componenti è un errore: ciascuna ha il proprio “biennio/quinquennio” di riferimento.

Agente di commercio che cede anche l’azienda. L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia (art. 17, co. 1, lett. d), TUIR) si cumula con l’eventuale plusvalenza da cessione di azienda detenuta da più di 5 anni (art. 17, co. 1, lett. g), TUIR). Entrambe sono in tassazione separata, ma con regole di calcolo dell’aliquota distinte: la prima con il biennio anteriore, la seconda con il regime dei proventi pluriennali. La tentazione di unificare le due basi imponibili va resistita.

Pensionato che riceve sia buonuscita TFS sia arretrati retributivi da sentenza. Le due componenti hanno anni di riferimento diversi: il TFS si aggancia alla cessazione del rapporto di lavoro; gli arretrati da sentenza si agganciano all’anno in cui il diritto è divenuto esigibile. Se il pensionamento risale al 2018 e la sentenza su arretrati è passata in giudicato nel 2022, i due bienni di riferimento possono differire anche di otto o dieci anni, con aliquote IRPEF profondamente diverse.


Il confronto tra profili

AspettoDipendente privato (TFR)Dipendente pubblico (TFS)Arretrati da sentenzaAgente / autonomo
Norma di riferimentoArt. 19, co. 1 TUIRArt. 19, co. 2-bis TUIRArt. 17, lett. b) e art. 21 TUIRArt. 17, lett. d) e art. 21 TUIR
Aliquota media calcolata suUltimi 5 anni di servizioUltimi 5 anni di servizioBiennio anteriore all’anno del dirittoBiennio anteriore all’anno di incasso
Deduzioni sulla base imponibile309,87 € × anni di servizio26,04% + 309,87 € × anni + detassazione per attesaNessuna deduzione forfettariaNessuna deduzione forfettaria specifica
Opzione per tassazione ordinariaNo (solo se più favorevole)NoNoSì, su richiesta nella dichiarazione
Limite 1.000.000 €Sì, eccedenza in reddito ordinarioNon applicabileNon applicabileNon applicabile
Rischio principaleErrore sul quinquennio di riferimentoMancata applicazione del 26,04%Biennio errato (anno d’incasso vs anno del diritto)Mancata valutazione opzione ordinaria
Termine impugnazione cartella60 giorni dalla notifica60 giorni dalla notifica60 giorni dalla notifica60 giorni dalla notifica

Domande trasversali a tutti i profili

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non mi manda nessuna comunicazione di riliquidazione? La riliquidazione è un atto dell’Agenzia delle Entrate che può arrivare anche a distanza di molti anni dalla percezione dell’indennità. In assenza di comunicazione, il silenzio non è necessariamente una buona notizia: significa solo che l’Ufficio non ha ancora completato l’elaborazione. Non è possibile “sollecitare” la riliquidazione per forzare un rimborso. Si può però presentare autonomamente istanza di rimborso delle maggiori ritenute operate in acconto, allegando il calcolo alternativo.

Posso sempre scegliere la tassazione ordinaria invece di quella separata? La risposta dipende dalla categoria. Per il TFR, la legge applica automaticamente la tassazione separata, e la tassazione ordinaria si applica solo se risulta più conveniente (l’Ufficio è tenuto a verificarlo d’ufficio). Per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia, c’è un’opzione espressa nella dichiarazione dei redditi. Per gli arretrati da sentenza, di norma non c’è opzione: si applica la tassazione separata ex art. 21 TUIR, salvo i casi in cui l’erogazione sia fisiologica.

Cosa succede se cambio residenza fiscale dopo aver percepito l’indennità? Il ricalcolo definitivo dell’Agenzia delle Entrate avviene in base alla residenza fiscale dell’anno di percezione. Un trasferimento successivo non modifica i criteri di calcolo applicati per il passato, ma può influire su eventuali istanze di rimborso da presentare, che devono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente in base alla residenza attuale.

Ho percepito l’indennità tramite INPS: chi ha l’obbligo di fare la ritenuta provvisoria? Quando l’erogazione avviene tramite INPS (ad esempio per i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici), è l’INPS stesso ad agire come sostituto d’imposta e ad applicare la ritenuta provvisoria. La successiva riliquidazione definitiva è sempre compito dell’Agenzia delle Entrate. Gli eventuali errori dell’INPS nella determinazione della ritenuta provvisoria non sono imputabili al contribuente ai fini sanzionatori.

Posso contestare le sanzioni nella cartella? Sì. In materia di tassazione separata, le sanzioni a carico del contribuente sono difficilmente sostenibili quando le ritenute sono state operate dal sostituto d’imposta: il comportamento del sostituto non è imputabile al contribuente (principio di affidamento, ribadito da Cass. ord. n. 14296/2025). La contestazione deve essere esplicitata nel ricorso.


La giurisprudenza profilo per profilo

La tassazione separata delle indennità una tantum è un terreno su cui la giurisprudenza tributaria ha prodotto un corpus ormai ampio. Di seguito le pronunce più rilevanti, ordinate per profilo applicativo.

Per il lavoratore dipendente privato (TFR e incentivo all’esodo)

  1. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 27341/2024: nella determinazione della base imponibile del TFR ai fini della tassazione separata, non possono essere incluse le quote di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. L’inclusione configura illegittima tassazione di importi già prelevati per fini previdenziali.
  2. Corte di Giustizia Tributaria di Perugia, sent. n. 340/2025: accoglimento del ricorso del pensionato contro ritenute IRPEF illegittime sulla buonuscita INPS; rimborso integrale con interessi e rivalutazione. Applicazione del principio affermato da Cass. n. 27341/2024.
  3. AdE, Risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024: chiarimenti sull’applicabilità del regime impatriati all’incentivo all’esodo. La quota fino a 1 milione segue la tassazione separata ordinaria, con possibilità di riliquidazione su istanza per ottenere la riduzione impatriati. La quota eccedente concorre al reddito complessivo e beneficia direttamente dell’agevolazione.
  4. AdE, Risposta a interpello n. 130 del 6 giugno 2024: le indennità risarcitorie da sentenza per perdita di reddito da lavoro (lucro cessante) sono soggette a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. b), TUIR, non a tassazione ordinaria né a esenzione.

Per il dipendente pubblico (TFS e buonuscita)

  1. AdE, Risposta a interpello n. 425/2023 del 27 giugno 2023: la buonuscita erogata dal Fondo previdenziale MEF è soggetta a tassazione separata ex art. 19, co. 2-bis, TUIR, con riduzione del 26,04% e deduzione di 309,87 euro per anno, senza includere la quota previdenziale a carico del dipendente. I pensionati già liquidati con regime ordinario più oneroso hanno diritto al rimborso.
  2. AdE, Risposta a interpello n. 91/2024: i medesimi principi si applicano al Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF). La base imponibile include la quota di anzianità convenzionale (cinque anni) ma non i contributi a carico del dipendente.
  3. AdE, Risposta a interpello n. 225/2024: la detassazione progressiva per attesa ex art. 24, D.L. n. 4/2019 si applica sul TFS fino a 50.000 euro di imponibile complessivo, anche in caso di erogazione rateale. Non è estendibile al TFR.
  4. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 1926/2025 (camera di consiglio 5 febbraio 2026): in materia di indennità integrativa previdenziale, la detrazione aggiuntiva del 26,04% ex art. 19, co. 2-bis, TUIR è subordinata alla prova che il fondo sia alimentato da contributi a carico del lavoratore. L’Agenzia può contestare tale presupposto in ogni grado del giudizio senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni.

Per gli arretrati da sentenza

  1. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 14296 del 29 maggio 2025 (Pres. Carrato, Rel. Fracanzani): principio di diritto: gli emolumenti arretrati da sentenza sono sempre soggetti a tassazione separata con aliquota calcolata sul biennio anteriore all’anno di formazione del diritto esigibile — non all’anno di incasso. Nessuna sanzione al contribuente per comportamento del sostituto d’imposta. La pronuncia ribadisce l’orientamento di Cass. nn. 3581-3584/2020 e Cass. n. 7440/2022.
  2. Cass. civ., Sez. V, nn. 3581-3584/2020: la ratio della tassazione separata è evitare l’effetto “scalino” derivante dall’applicazione delle aliquote progressive a redditi pluriennali percepiti in un solo anno. La causa esterna sopravvenuta (sentenza, contratto collettivo, atto amministrativo) determina automaticamente l’accesso al regime agevolato.
  3. Cass. civ., ord. n. 3485/2023: gli arretrati di assegno divorzile rivisto in aumento da sentenza e pagati in unica soluzione sono soggetti a tassazione separata come emolumenti arretrati, non come assegno una tantum (che sarebbe indeducibile). Il titolo giuridico dell’erogazione — arretrati di assegno periodico per rivalutazione giudiziale — determina il regime fiscale applicabile.
  4. AdE, Risposta a interpello n. 14 del 28 gennaio 2025: la tassazione separata non si applica agli emolumenti il cui differimento è “fisiologico” rispetto ai normali tempi tecnici di erogazione, anche se liquidati nell’anno successivo. Il criterio discretivo è la causa del ritardo, non il mero dato temporale.

Per l’agente e l’autonomo

  1. Cass. civ., sent. n. 16595 del 12 giugno 2023: la rinuncia al TFM da parte del socio-amministratore non configura incasso giuridico tassabile; è atto patrimoniale che incrementa il costo della partecipazione. Orientamento confermato con più pronunce nel 2024 e nel 2025.
  2. Cass. civ., Sez. V, nn. 19445/2023 e successive: sulla deducibilità degli accantonamenti al TFM: il requisito dell’atto anteriore (statuto o delibera) è condizione necessaria e sufficiente, senza che l’Agenzia possa contestare la congruità dell’accantonamento in assenza di specifici indizi di antieconomicità.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Ricevere una comunicazione di riliquidazione dell’imposta su indennità una tantum in tassazione separata — o peggio, una cartella di pagamento per un conguaglio che non si comprende come sia stato calcolato — è un’esperienza che richiede una risposta tecnica precisa e tempestiva. Gli strumenti a disposizione dello Studio Monardo sono concreti e declinati profilo per profilo.

1. Verifica della base imponibile dichiarata Confrontiamo la base imponibile indicata nella comunicazione di riliquidazione con i dati della Certificazione Unica del sostituto d’imposta, identificando immediatamente se è stata inclusa la quota contributiva a carico del lavoratore o se sono state omesse le deduzioni forfettarie (309,87 euro per anno di servizio; riduzione del 26,04% per il TFS).

2. Ricalcolo indipendente dell’aliquota media di riferimento Determiniamo quale biennio o quinquennio sia quello corretto alla luce delle norme (artt. 19 e 21 TUIR) e della giurisprudenza più recente, in particolare per gli arretrati da sentenza dove l’Agenzia applica frequentemente un anno di riferimento errato.

3. Analisi dell’atto del Fisco e individuazione dei vizi Esaminiamo il provvedimento di riliquidazione, la cartella di pagamento o l’avviso per identificare: errori di calcolo, mancata applicazione di deduzioni, biennio di riferimento sbagliato, irrogazione di sanzioni non dovute, violazione del principio di affidamento.

4. Predisposizione di istanza di autotutela Nei casi in cui l’errore dell’Ufficio sia evidente, presentiamo istanza di autotutela documentata prima della scadenza dei termini di impugnazione, con calcolo alternativo corredato da tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali.

5. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado In caso di rigetto dell’autotutela o di mancata risposta nei termini, predisponiamo il ricorso alla CG Tributaria con sospensiva cautelare dell’esecutività dell’atto, per evitare che nelle more del giudizio partano azioni esecutive.

6. Difesa in appello e in Cassazione Per i dipendenti privati, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e garantisce la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore che disperdono la linea argomentativa costruita fin dall’inizio.

7. Per i dipendenti pubblici: accertamento del diritto al rimborso Verifichiamo se la buonuscita o l’indennità di fine servizio sia stata liquidata con regime ordinario invece di quello separato, e se siano applicabili le decisioni AdE n. 425/2023 e n. 91/2024 per recuperare le maggiori imposte versate — anche per pensionamenti avvenuti prima del 2023.

8. Per i lavoratori autonomi e gli agenti: analisi dell’opzione Calcoliamo comparativamente le due ipotesi (tassazione separata vs. ordinaria) prima della scadenza per la dichiarazione dell’anno di percezione, in modo da orientare la scelta con cognizione di causa.

9. Per i dirigenti con indennità sopra 1 milione: coordinamento con regimi agevolativi Gestiamo il coordinamento tra la tassazione separata sulla quota fino al milione e il regime di tassazione ordinaria sulla parte eccedente, valutando l’eventuale accesso al regime impatriati e i tempi per la presentazione dell’istanza di riliquidazione.

10. Predisposizione di istanza di rimborso e monitoraggio dei termini Presentiamo istanza di rimborso per le maggiori ritenute operate in acconto e monitoriamo i termini di decadenza (di norma due anni dal versamento, o 48 mesi dall’erogazione nei casi particolari) per non perdere il diritto al recupero.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di tassazione separata, la competenza del cassazionista è quella che conta di più: la giurisprudenza di legittimità è il punto di riferimento fondamentale per stabilire quale biennio di riferimento si debba usare, se le sanzioni siano dovute, se il ricalcolo dell’Agenzia sia conforme all’art. 21 TUIR. Avere lo stesso professionista dalla prima lettera di autotutela fino all’eventuale ricorso in Cassazione garantisce una linea argomentativa coerente e l’assenza di perdite di informazione nei passaggi di grado.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano sul medesimo fascicolo — assicura che le valutazioni fiscali, contabili e procedurali siano sempre coordinate, senza disallineamenti tra la difesa tributaria e la gestione finanziaria delle ritenute.


Conclusione

Il ricalcolo dell’imposta su indennità una tantum in tassazione separata è un atto del Fisco che può essere corretto, parzialmente sbagliato o completamente fondato su criteri errati. Il primo passo è capire a quale profilo appartieni; il secondo è verificare se l’aliquota, la base imponibile e il biennio di riferimento siano stati determinati correttamente. Solo a quel punto si può decidere se accettare, chiedere l’autotutela o ricorrere alla giustizia tributaria.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché il contenzioso tributario su tassazione separata e indennità una tantum richiede la convergenza di due competenze specifiche: la padronanza della normativa fiscale (artt. 17, 19, 21 TUIR e giurisprudenza di legittimità) e la capacità di costruire una strategia difensiva che regga fino in Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, garantisce entrambe.

📩 Non aspettare che i termini di impugnazione scadano: ogni giorno conta quando si riceve una cartella o una comunicazione di riliquidazione fiscale. Scrivi oggi allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per contattarci sono in fondo a questa pagina.


Studio Legale Monardo — Diritto tributario, bancario e della crisi d’impresa. Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore staff multidisciplinare nazionale, Gestore della crisi L. 3/2012, fiduciario OCC, Esperto Negoziatore D.L. 118/2021.


Il ruolo del sostituto d’imposta e le sue responsabilità: cosa può sbagliare il datore di lavoro

Uno degli aspetti meno compresi dal contribuente che riceve una comunicazione di riliquidazione è quello relativo al ruolo del sostituto d’imposta. Il datore di lavoro — o l’ente previdenziale — non calcola l’imposta definitiva: applica solo una ritenuta a titolo di acconto, che è provvisoria per definizione. Ma questo non significa che il suo calcolo sia irrilevante: se il sostituto ha errato la ritenuta provvisoria (in eccesso o in difetto), le conseguenze si propagano anche sulla posizione del contribuente al momento della riliquidazione.

I principali errori del sostituto d’imposta che ricorrono nelle controversie tributarie:

Il primo è il calcolo scorretto del “reddito di riferimento” ai fini della ritenuta provvisoria sul TFR. La formula prevede di moltiplicare il TFR lordo per 12 e dividere per gli anni di servizio effettivo: un errore sulla durata del rapporto (dimenticando frazioni di anno rilevanti, o includendo periodi di aspettativa non retribuita) distorce l’aliquota applicata.

Il secondo è l’inclusione nella base imponibile del TFR o del TFS di quote che andrebbero escluse: rivalutazione monetaria, interessi, rimborsi spese. La rivalutazione annua del TFR è tassata separatamente con imposta sostitutiva al 17% (già versata dal datore anno per anno): includerla nella base imponibile della tassazione separata genera una doppia imposizione.

Il terzo è la mancata separazione tra TFR e incentivo all’esodo. Sono due componenti con basi imponibili e deduzioni diverse, anche se percepite contestualmente. Il sostituto che le somma in un unico importo e applica un’unica aliquota commette un errore che l’Agenzia delle Entrate corregge in sede di riliquidazione — e non sempre a favore del contribuente.

Il quarto — tipico nei fondi previdenziali del settore pubblico — è l’applicazione della tassazione ordinaria invece di quella separata. Come chiarito dalla risposta AdE n. 425/2023 e n. 91/2024, alcuni enti previdenziali hanno applicato per anni un regime di tassazione ordinaria (più oneroso) su buonuscite che avrebbero dovuto beneficiare del regime separato con le riduzioni del 26,04% e dei 309,87 euro per anno. Il risultato è una sovraimposizione recuperabile tramite istanza di rimborso.

Per il contribuente, queste responsabilità del sostituto hanno un duplice riflesso.

Sul piano sanzionatorio: la Cassazione ha più volte ribadito (da ultimo con ord. n. 14296/2025) che le sanzioni per omesso o insufficiente versamento non possono essere addebitate al contribuente quando l’errore è imputabile al sostituto. Il principio di affidamento — secondo cui il contribuente che si fida dell’operato del sostituto d’imposta non è sanzionabile per i suoi errori — è consolidato nella giurisprudenza tributaria.

Sul piano del recupero del credito: se il sostituto ha operato ritenute eccessive, il contribuente può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate anche prima della riliquidazione definitiva, presentando istanza documentata con i propri calcoli alternativi. Non è necessario attendere la comunicazione ufficiale.


Quando e come impugnare: la mappa dei termini e degli strumenti

La difesa contro un atto di riliquidazione errato presuppone la conoscenza dei termini di impugnazione e degli strumenti disponibili. Confondere gli strumenti — o sbagliare i termini — equivale a perdere il diritto di difesa.

La comunicazione di riliquidazione ordinaria (non cartella)

L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione che illustra il risultato del ricalcolo. Se il risultato è un conguaglio a debito, viene indicato l’importo da versare e il termine (di norma 30 giorni dall’invio per la prima rata, o la scadenza fiscale successiva). Questa comunicazione non è immediatamente impugnabile come un avviso di accertamento: va pagata (o contestata mediante autotutela), e solo in caso di iscrizione a ruolo e notifica della cartella si apre il termine per il ricorso.

L’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento

Se il conguaglio non viene pagato, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La cartella di pagamento è l’atto che apre il termine per il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: 60 giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio: il mancato rispetto comporta la definitività della cartella e la perdita del diritto di opporsi al merito del ricalcolo.

L’istanza di autotutela

Prima o contestualmente al ricorso, è possibile presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, allegando la documentazione che dimostra l’errore. L’autotutela non sospende i termini di impugnazione: se l’Ufficio non risponde o risponde negativamente, il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella continua a decorrere. La riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024) ha rafforzato l’autotutela obbligatoria: per gli errori manifesti (di persona, di importo, di calcolo) l’Ufficio è tenuto ad agire d’ufficio in autotutela anche senza istanza del contribuente.

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, con preventivo deposito telematico sul Portale della Giustizia Tributaria e contestuale notifica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per le cartelle) o all’Agenzia delle Entrate (per gli avvisi di accertamento). È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione cautelare dell’esecutività dell’atto, per evitare che nelle more del giudizio vengano avviate azioni esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento).

La sospensiva cautelare

La sospensiva può essere richiesta contestualmente al ricorso (art. 47, D.Lgs. n. 546/1992) allegando i due requisiti: il fumus boni juris (la fondatezza apparente del ricorso) e il periculum in mora (il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione immediata). In materia di riliquidazione su tassazione separata, il fumus è spesso agevole da dimostrare allegando il ricalcolo alternativo basato sul biennio corretto.

L’appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado

In caso di soccombenza totale o parziale in primo grado, l’appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (o 6 mesi dal deposito in caso di mancata notifica). Anche in appello è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Il ricorso in Cassazione

Avverso le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (o 6 mesi dal deposito). Il ricorso in Cassazione richiede la difesa di un avvocato iscritto all’Albo speciale per il giudizio avanti alla Corte suprema.

L’istanza di rimborso

In alternativa al ricorso sull’atto impositivo, chi ritiene di aver subito una ritenuta eccessiva (anche prima della riliquidazione definitiva) può presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Il termine per il rimborso delle ritenute è di norma di 48 mesi dal versamento (art. 38, D.P.R. n. 602/1973). In caso di silenzio-rifiuto (mancata risposta entro 90 giorni), il contribuente può ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria.

Importante: i termini di prescrizione per l’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate su tributi erariali (e quindi sui conguagli da tassazione separata) seguono la prescrizione decennale, come ribadito dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione. Questo significa che l’Ufficio può notificare la cartella anche molti anni dopo la percezione dell’indennità: ricevere un atto su un TFR percepito nel 2014 non è infrequente ancora nel 2025.


Le trappole da evitare: errori del contribuente che pregiudicano la difesa

Il contribuente che affronta da solo un ricalcolo su tassazione separata rischia di commettere errori procedurali che possono compromettere la difesa anche quando il merito è corretto.

Trappola 1 — Aspettare la risposta all’autotutela prima di ricorrere L’autotutela non sospende i termini di impugnazione della cartella. Chi presenta istanza di autotutela e attende la risposta rischia di lasciare scadere il termine di 60 giorni per il ricorso. La prassi corretta è presentare l’autotutela e, contestualmente o poco dopo, anche il ricorso — da ritirare poi in caso di accoglimento in autotutela.

Trappola 2 — Non chiedere la sospensiva La cartella di pagamento è titolo esecutivo: in assenza di sospensiva, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca o pignoramento anche durante il giudizio. La sospensiva cautelare è uno strumento fondamentale che va richiesta tempestivamente.

Trappola 3 — Pagare la cartella per evitare le more e poi non chiedere il rimborso Pagare il conguaglio non fa decadere il diritto di impugnare l’atto o di chiedere il rimborso: i due percorsi sono alternativi. Se si paga e poi si vuole recuperare le somme, si deve presentare istanza di rimborso entro il termine di prescrizione (48 mesi dal versamento). Ma è essenziale ricordarsi di farlo: chi paga e dimentica perde il credito.

Trappola 4 — Non produrre la documentazione sul reddito del biennio corretto La principale causa di soccombenza nelle cause su tassazione separata degli arretrati da sentenza è la mancanza di prove sul reddito del biennio giusto. Il contribuente deve dimostrare qual era il reddito complessivo netto negli anni rilevanti, producendo le dichiarazioni dei redditi originali, le CU di quegli anni, gli estratti conto IRPEF. Senza questa documentazione, il giudice non può applicare l’aliquota media corretta.

Trappola 5 — Omettere la dichiarazione nel Modello Redditi quando necessario Per alcune indennità non soggette a ritenuta alla fonte (es. indennità percepite senza sostituto d’imposta), il contribuente è tenuto a versare un acconto del 20% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di percezione (art. 1, co. 3, D.L. n. 669/1996) e a dichiarare l’importo nel Quadro RM. L’omissione espone a sanzioni per omessa dichiarazione, indipendentemente dal fatto che l’imposta definitiva sia poi determinata dall’Agenzia in sede di riliquidazione.

Trappola 6 — Confondere il termine di prescrizione del credito erariale con i termini di impugnazione La prescrizione decennale del credito erariale significa che l’Agenzia può notificare la cartella per un conguaglio da tassazione separata anche dieci anni dopo la percezione dell’indennità. Ma il termine di 60 giorni per impugnare quella cartella decorre dalla notifica — non dalla percezione dell’indennità. Chi riceve una cartella del 2025 relativa a un TFR del 2015 non può addurre la “vecchiaia” come difesa: la cartella, se notificata nei termini di prescrizione, è valida e va impugnata entro 60 giorni.


Glossario essenziale per orientarsi negli atti del Fisco

Prima di concludere, è utile definire con precisione i termini tecnici che ricorrono in questa materia e che spesso generano confusione.

Tassazione separata: regime fiscale per cui certi redditi (elencati all’art. 17 TUIR) non si sommano agli altri redditi dell’anno ma vengono tassati con un’aliquota propria, calcolata su redditi di anni precedenti, per evitare l’effetto distorsivo della progressività IRPEF su somme pluriennali.

Ritenuta provvisoria (o a titolo di acconto): trattenuta operata dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione. Non è l’imposta definitiva: è solo un anticipo, soggetto a ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Riliquidazione: ricalcolo definitivo dell’imposta su somme in tassazione separata, effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle dichiarazioni dei redditi del contribuente. Genera un conguaglio (a debito o a credito).

Aliquota media del quinquennio: per il TFR, l’aliquota definitiva si calcola come rapporto tra l’imposta IRPEF pagata negli ultimi cinque anni di lavoro e il reddito complessivo netto di quegli stessi anni.

Aliquota media del biennio: per le altre indennità e per gli arretrati da sentenza, l’aliquota è calcolata sul biennio precedente all’anno in cui il diritto alla percezione è sorto (non l’anno di incasso).

Biennio di riferimento: i due anni fiscali precedenti all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione della somma. Per gli arretrati da sentenza, è il biennio precedente il passaggio in giudicato o l’altro evento che ha reso esigibile il credito.

Base imponibile ridotta: per il TFR e il TFS, la base su cui si calcola l’imposta non coincide con l’intero importo lordo: si applicano deduzioni specifiche (309,87 euro per anno per il TFR; 309,87 euro per anno più il 26,04% per il TFS pubblico).

Conguaglio a debito: esito della riliquidazione in cui l’imposta definitiva è superiore alla ritenuta provvisoria. Il contribuente deve versare la differenza.

Conguaglio a credito: esito in cui l’imposta definitiva è inferiore alla ritenuta provvisoria. Il contribuente ha diritto a un rimborso dall’Agenzia delle Entrate.

Autotutela: facoltà dell’Amministrazione fiscale di correggere i propri errori su iniziativa propria o su istanza del contribuente. Dopo il D.Lgs. n. 219/2023, è obbligatoria per gli errori manifesti.

Silenzio-rifiuto: formazione di un diniego implicito per mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Il silenzio-rifiuto è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Sospensiva cautelare: provvedimento del giudice tributario che sospende l’esecutività di una cartella o di un avviso durante il giudizio, su richiesta del contribuente che dimostri il fumus boni juris e il periculum in mora.



La tassazione separata negli accordi di conciliazione e nelle transazioni

Un caso sempre più frequente nella pratica è quello dei lavoratori che concludono una transazione con il datore di lavoro — spesso in sede di conciliazione davanti all’ITL o nel verbale di accordo sindacale — ricevendo una somma a saldo e stralcio di tutte le pretese connesse alla cessazione del rapporto. Come si tassa questa somma? La risposta non è univoca e dipende dall’analisi dei singoli importi che la transazione comprende.

Principio generale: le somme percepite a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria o di transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a), TUIR, se hanno natura di ristoro della perdita di redditi futuri (lucro cessante). Non sono invece soggette ad alcuna imposta se costituiscono rimborso di spese sostenute (danno emergente).

La distinzione tra lucro cessante e danno emergente è il cardine di tutto. La Cassazione ha elaborato nel tempo la regola presuntiva: in assenza di prova contraria da parte del contribuente, le somme ricevute a seguito di transazione sulla cessazione del rapporto si presumono risarcimento del lucro cessante (perdita di reddito futuro), e quindi sono tassabili in tassazione separata (Cass. nn. 360/2009, 14167/2003, 4099/2000, richiamate anche dalla risposta AdE n. 130/2024).

Se invece il lavoratore può provare che una parte della somma ricevuta copre spese legali sostenute o altri danni emergenti (danni alla salute, spese mediche connesse a condizioni di lavoro usuranti), quella quota non è imponibile. La prova deve essere documentale e analitica.

Come si applica la tassazione separata sulla somma transattiva? Il datore di lavoro che eroga la somma di conciliazione deve operare la ritenuta a titolo di acconto come sostituto d’imposta (applicando la stessa aliquota del TFR). Se la transazione riguarda anche importi di natura diversa (arretrati retributivi, risarcimento da illegittimo licenziamento, incentivo all’esodo contrattuale), ciascuna componente va assoggettata al regime fiscale proprio della sua natura: si distingueranno la quota di arretrati (art. 17, co. 1, lett. b), TUIR con aliquota biennale), la quota di incentivo all’esodo (art. 19, co. 2, TUIR con aliquota del TFR), la quota risarcitoria per perdita di reddito futuro (art. 17, co. 1, lett. a), TUIR con aliquota biennale).

Un caso pratico complesso. Nel 2024, Marco — quadro con 22 anni di servizio in una multinazionale — sottoscrive un accordo transattivo alla cessazione del rapporto per un totale di 187.000 euro, di cui: 63.400 euro a titolo di TFR; 52.000 euro a titolo di incentivo all’esodo; 41.600 euro a titolo di indennità di preavviso non lavorato; 30.000 euro a titolo di risarcimento per condotta discriminatoria documentata. Le prime tre componenti sono soggette a tassazione separata ciascuna con il proprio regime. La quarta — se documentata come risarcimento di danno emergente (discriminazione) — potrebbe risultare non imponibile; se invece è qualificata come ristoro di redditi futuri perduti, è in tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. a), TUIR. La qualificazione corretta della quarta componente può valere, nel caso di Marco, migliaia di euro di imposta risparmiata o recuperabile.


Il contenzioso statisticamente più frequente: i dieci errori dell’Ufficio che si possono contestare

L’analisi della giurisprudenza tributaria degli ultimi anni consente di identificare un catalogo degli errori più ricorrenti dell’Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione delle indennità una tantum in tassazione separata.

Errore n. 1 — Biennio di riferimento scorretto per gli arretrati da sentenza L’Ufficio usa il biennio precedente l’anno di incasso invece del biennio precedente l’anno in cui il diritto è sorto. Questo è l’errore più frequente e più costoso per il contribuente, e quello su cui si è concentrata la giurisprudenza più recente (Cass. ord. n. 14296/2025 e precedenti).

Errore n. 2 — Omessa applicazione della riduzione di 309,87 euro per anno di servizio Sia per il TFR che per il TFS la norma prevede esplicitamente la detrazione di 309,87 euro per ogni anno di servizio (o frazione di anno superiore a sei mesi). L’omissione genera una base imponibile gonfiata e un’imposta sovrastimata.

Errore n. 3 — Mancata applicazione della riduzione del 26,04% per il TFS Specifico del settore pubblico: la base imponibile del TFS va ridotta di oltre un quarto prima di applicare l’aliquota. Il mancato abbattimento comporta una tassazione ingiusta.

Errore n. 4 — Inclusione della quota contributiva previdenziale nella base imponibile La quota di TFR o TFS corrispondente ai contributi versati dal lavoratore non può essere tassata: sarebbe una doppia imposizione. Cass. n. 27341/2024 e il precedente filone di sentenze lo hanno ribadito con chiarezza.

Errore n. 5 — Riqualificazione del regime: da tassazione separata a ordinaria In alcuni casi l’Ufficio ritiene che l’erogazione differita sia “fisiologica” e riqualifica la somma come reddito da tassazione ordinaria, con applicazione delle aliquote IRPEF dell’anno di incasso. La linea di demarcazione tra ritardo fisiologico e causa esterna sopravvenuta è definita dalla giurisprudenza (Cass. nn. 3581-3584/2020) e dalla prassi (risposta AdE n. 14/2025 e n. 227/E/2024): se il ritardo è determinato da sentenza, contratto collettivo, atto amministrativo, o da altra causa non dipendente dalla volontà delle parti, la tassazione separata è obbligatoria.

Errore n. 6 — Applicazione dell’aliquota più sfavorevole senza verifica del regime ordinario L’art. 17, co. 3, TUIR stabilisce che per i redditi sub-lett. a), b), c), c-bis), gli uffici devono verificare d’ufficio se la tassazione ordinaria risulta più conveniente e, in tal caso, applicarla. Quando l’Ufficio omette questa verifica comparativa, il contribuente può far valere la violazione nell’autotutela o nel ricorso.

Errore n. 7 — Irrogazione di sanzioni per omesso versamento dell’acconto In presenza di sostituto d’imposta, le sanzioni per versamento insufficiente dell’acconto non possono essere addebitate al contribuente. Le sanzioni sono addebitate all’Ufficio solo quando il mancato versamento è imputabile al contribuente stesso (es. redditi privi di sostituto, dichiarati nel Quadro RM).

Errore n. 8 — Mancata considerazione della detassazione per attesa (TFS pubblico post-2018) Per i dipendenti pubblici cessati dopo il 31 dicembre 2018, la riduzione progressiva dell’aliquota in funzione dell’attesa per la corresponsione (1,5% ogni 12 mesi, fino al 7,5% per 60 mesi o più) deve essere applicata automaticamente dall’Ufficio. L’omissione è contestabile.

Errore n. 9 — Cumulo improprio di somme di anni diversi Quando un contribuente ha percepito più somme in tassazione separata in anni diversi — es. un’anticipazione del TFR nel 2019 e il saldo nel 2024 — l’Ufficio deve riliquidare ciascuna separatamente, non cumulandole in un’unica base imponibile. Il cumulo può alterare profondamente l’aliquota media di riferimento.

Errore n. 10 — Non riconoscimento dell’opzione per la tassazione ordinaria Per le indennità soggette all’opzione (es. cessazione rapporto di agenzia), se il contribuente ha esercitato l’opzione nella dichiarazione dei redditi, l’Ufficio non può disattenderla e riliquidare in regime separato. Il rispetto della scelta del contribuente è un obbligo normativo.


Le ultime novità del 2025-2026 che cambiano il quadro

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di tassazione separata su indennità una tantum ha registrato alcune novità significative nei mesi più recenti.

La detassazione del lavoro notturno, festivo e per turni (Legge di Bilancio 2026, Circolare AdE n. 3/2026). La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un regime di detassazione al 15% per i compensi per lavoro notturno, festivo e per turni, entro certi limiti reddituali. Pur riguardando il reddito ordinario da lavoro dipendente e non la tassazione separata sulle indennità una tantum, questa novità può incidere sul reddito complessivo dei lavoratori nei due anni di riferimento rilevanti per il calcolo dell’aliquota biennale — con potenziale abbassamento dell’aliquota media e quindi della tassazione definitiva sulle indennità.

Le udienze a distanza nelle Corti di Giustizia Tributaria (Decreto MEF, novembre 2025). A decorrere dal 1° gennaio 2026, le udienze tributarie possono svolgersi a distanza tramite sistemi di videoconferenza, in applicazione del D.Lgs. n. 546/1992 come modificato e del decreto ministeriale di novembre 2025. Questo abbassa le barriere di accesso al contenzioso tributario, specialmente per chi risiede in zone lontane dalla sede della Corte competente.

La risposta AdE n. 198/E del 22 luglio 2025 sulle misure compensative. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a dipendenti a titolo di misure compensative per modifiche al regime previdenziale devono essere qualificate come soggette a tassazione separata o ordinaria a seconda della loro natura intrinseca. Se le somme compensano la riduzione di un trattamento previdenziale futuro (indennizzo), la qualificazione fiscale va valutata caso per caso.

La risposta AdE n. 243/2025 in materia di figli a carico. Pur non riguardando direttamente la tassazione separata sulle indennità, questa risposta a interpello ricorda che la detrazione per figli a carico nel periodo di erogazione dell’indennità può incidere sul reddito complessivo dell’anno considerato dal biennio di riferimento. Chi ha avuto figli nei due anni rilevanti potrebbe avere un reddito netto più basso di quanto appare dai dati lordi, con potenziale riduzione dell’aliquota media.



Come prepararsi prima dell’incontro con il consulente: la documentazione da raccogliere

Chi si trova a dover affrontare un ricalcolo su tassazione separata può ottimizzare il tempo e i costi dell’assistenza professionale raccogliendo in anticipo la documentazione necessaria. La completezza dei documenti è spesso la variabile che determina la velocità — e l’esito — di un’autotutela o di un ricorso tributario.

Documentazione fondamentale per qualsiasi profilo

Il primo documento da reperire è la comunicazione o la cartella di pagamento ricevuta dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Va conservata nella versione originale con la data di notifica (busta raccomandata, PEC, o avviso di ricevimento): dal giorno di notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare.

Il secondo documento è la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto d’imposta per l’anno di percezione dell’indennità. La CU indica i punti 801-813 (per il TFR/TFS) o i punti relativi alle indennità assimilate: è il documento di confronto con i dati dell’Agenzia delle Entrate.

Il terzo documento è l’accordo scritto, la sentenza o il contratto che ha determinato il diritto all’indennità: per gli arretrati da sentenza, il testo della pronuncia con la data di passaggio in giudicato; per l’incentivo all’esodo, l’accordo sindacale o individuale; per la cessazione del rapporto di agenzia, il contratto di mandato con la clausola sull’indennità.

Documentazione specifica per il calcolo dell’aliquota

Le dichiarazioni dei redditi (Modelli 730 o Redditi PF) degli anni rilevanti per il biennio o quinquennio di riferimento. Se i modelli non sono più disponibili, è possibile richiederne copia all’Agenzia delle Entrate tramite accesso agli atti (art. 22, L. n. 241/1990) o tramite il Cassetto Fiscale online.

Il Modello CU di quegli stessi anni, se diverso dal datore attuale (ad esempio, chi ha cambiato azienda nel quinquennio di riferimento).

La documentazione attestante l’eventuale quota previdenziale a carico del lavoratore inclusa nella base imponibile: cedolini paga, estratti conto INPS, comunicazioni del fondo previdenziale.

Documentazione aggiuntiva per i dipendenti pubblici

Il provvedimento di collocamento a riposo, con data effettiva di cessazione e riferimenti al fondo previdenziale; le comunicazioni dell’INPS o dell’ente previdenziale relative ai tempi di erogazione del TFS (fondamentali per calcolare la detassazione per attesa); la documentazione attestante la struttura del fondo (alimentato o meno da contributi a carico del dipendente, rilevante per l’applicazione della riduzione aggiuntiva).

Documentazione per transazioni e conciliazioni

Il verbale di accordo sindacale o il verbale di conciliazione davanti all’ITL, con l’indicazione analitica delle componenti della somma transattiva; eventuali perizie o documentazione medica se parte della somma riguarda danni alla salute (danno emergente non imponibile); la prova delle spese legali sostenute, se dedotte dalla base imponibile (la norma consente la deduzione delle spese legali ex art. 17, co. 1, lett. a), TUIR, ultime parole).

Portare questa documentazione al primo incontro con il professionista consente di passare immediatamente all’analisi del merito, evitando richieste di integrazioni e ritardi che in presenza di termini perentori — come i 60 giorni per il ricorso — possono risultare fatali.

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