Deduzione Per Erogazioni Liberali Non Supportata Da Pagamento Tracciabile: Come Difendersi Dal Fisco

Ricevi un avviso bonario o un avviso di accertamento perché hai dedotto (o detratto) erogazioni liberali in dichiarazione, ma l’Agenzia delle Entrate contesta che il pagamento non risulta tracciabile? La domanda che ti stai facendo è precisa: conviene contestare l’atto, trattare con il Fisco, o cercare una via alternativa? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. Il bivio tra le strade percorribili dipende da variabili concrete: l’importo contestato, il tipo di atto ricevuto, la documentazione disponibile, i termini processuali ancora aperti, e la solidità delle ragioni che il Fisco ha posto a fondamento della pretesa.

La materia delle erogazioni liberali è una di quelle in cui un errore formale — pagare in contanti invece che con bonifico — può trasformarsi in un recupero fiscale anche di anni pregressi, con sanzioni e interessi. Ma è anche una materia in cui, se la contestazione dell’Ufficio è fondata su presupposti errati o incompleti, esistono strumenti difensivi efficaci a disposizione del contribuente.

Lo Studio Monardo ha una competenza diretta e certificata su questa tipologia di controversie. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale composto da avvocati e commercialisti consente di analizzare in parallelo il profilo tributario sostanziale — la norma che disciplina la tracciabilità, i limiti di deduzione, i requisiti del soggetto beneficiario — e la strategia processuale più appropriata, dal contraddittorio preventivo fino all’eventuale difesa in sede di legittimità.


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Il quadro di partenza: quando l’erogazione liberale diventa un problema fiscale

Le erogazioni liberali sono somme donate volontariamente a enti no profit — ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Enti del Terzo Settore (ETS), fondazioni, università, enti religiosi e altri soggetti individuati dalla legge. Il sistema fiscale italiano incentiva queste donazioni attraverso due meccanismi: la detrazione IRPEF (che riduce l’imposta dovuta, di norma nella misura del 19%, 26%, 30% o 35% a seconda del tipo di ente beneficiario) e la deduzione dal reddito imponibile (che riduce la base di calcolo dell’IRPEF o dell’IRES).

Il requisito che accomuna quasi tutte queste agevolazioni è uno solo, apparentemente semplice: il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili. Lo prevedono l’art. 15 del TUIR per le detrazioni, l’art. 83 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per le deduzioni legate agli ETS, e numerose disposizioni speciali per categorie particolari di enti. In concreto, sono tracciabili: il bonifico bancario o postale, le carte di credito, le carte di debito, le carte prepagate, gli assegni bancari e circolari. Non è tracciabile il contante, e il pagamento in contanti fa perdere l’agevolazione in modo automatico e senza possibilità di sanatoria.

A questo primo livello di contestazione — il pagamento non tracciabile in senso stretto — si aggiungono però contestazioni di secondo livello, più articolate, che riguardano:

  • Il requisito soggettivo del beneficiario: l’ente destinatario è effettivamente iscritto nei registri richiesti dalla legge? È qualificato come ONLUS, ODV, APS o ETS nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione?
  • Il requisito oggettivo dell’attività concretamente svolta: l’ente persegue davvero le finalità sociali indicate nello statuto, o le risorse ricevute vengono impiegate per altri scopi (investimenti finanziari, riserve non utilizzate, operazioni a vantaggio di soggetti correlati)?
  • La documentazione: il contribuente conserva la ricevuta del beneficiario, dalla quale risulta la modalità di pagamento utilizzata? Dall’estratto conto è possibile individuare il carattere di liberalità del versamento e il soggetto beneficiario?
  • I limiti quantitativi: la deduzione supera il 10% del reddito complessivo (limite per ONLUS, ODV, APS ed ETS) o il 2% del reddito d’impresa (limite per le persone giuridiche ex art. 100 TUIR)?

L’Agenzia delle Entrate interviene su queste contestazioni attraverso diversi strumenti: l’avviso bonario da controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73, che incrocia i dati della dichiarazione con quelli comunicati dagli enti), il controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73, che richiede al contribuente la documentazione a supporto delle deduzioni esposte nel modello 730 o nel modello Redditi), e l’avviso di accertamento vero e proprio — quest’ultimo sempre preceduto, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, dal contraddittorio preventivo obbligatorio introdotto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023).

Comprendere quale tipo di atto si è ricevuto è il primo passo per capire quale delle strade disponibili sia più appropriata.


Opzione 1 — Rispondere all’avviso bonario e regolarizzare la posizione

In cosa consiste e base normativa

L’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) è un atto precontenzioso che l’Agenzia delle Entrate invia prima di iscrivere a ruolo le somme contestate. Non è un atto impositivo definitivo e non rientra tra gli atti direttamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Per le comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025, il termine per rispondere o pagare è stato portato a 60 giorni (in precedenza era 30 giorni).

La base normativa principale è l’art. 36-bis del DPR 600/73 (per le imposte dirette) e l’art. 54-bis del DPR 633/72 (per l’IVA). Questi controlli automatici incrociano i dati della dichiarazione con le comunicazioni degli enti beneficiari: se l’ente non ha trasmesso i dati del donatore all’Agenzia (come invece richiesto dal DM 1° marzo 2024 per la precompilata), o se i dati trasmessi non coincidono con quanto indicato in dichiarazione, scatta la segnalazione.

Quando ha senso scegliere questa strada

Profilo ideale di questa opzione: il contribuente che ha effettivamente effettuato l’erogazione e ha tutta la documentazione (bonifico, estratto conto, ricevuta dell’ente), ma ha commesso un errore formale nella compilazione della dichiarazione, oppure l’ente non ha trasmesso correttamente i dati all’Agenzia.

Tre scenari concreti in cui la regolarizzazione spontanea è la risposta giusta:

Scenario A. Il contribuente ha donato 2.000 € a un’ODV tramite bonifico, ma in dichiarazione ha inserito un importo errato (2.400 € invece di 2.000 €) per un errore di battitura. L’avviso bonario contesta la differenza di 400 €. La rettifica è immediata e la sanzione ridotta.

Scenario B. Il contribuente ha detratto il 30% di una donazione a un’associazione, ma l’ente risultava iscritto al RUNTS come APS (che dà diritto alla detrazione del 30% solo fino al massimo annuale di 30.000 €) e il contribuente aveva già superato quel limite con altre donazioni. L’avviso è matematicamente fondato.

Scenario C. L’ente ha trasmesso i dati all’Agenzia con un codice fiscale errato del donatore; la comunicazione con l’Ufficio risolve l’incrocio e annulla l’avviso.

Come si esegue

Il contribuente (o il suo delegato) accede al Cassetto Fiscale nella sezione “L’Agenzia scrive” → “Comunicazioni di irregolarità”, esamina la contestazione, e può: (a) pagare le somme indicate con le sanzioni ridotte al 10% (o al 3% per talune definizioni agevolate introdotte dalla Legge di bilancio); (b) fornire chiarimenti documentali entro i 60 giorni. Se i chiarimenti vengono accolti, l’avviso è annullato. Se non vengono accolti, l’importo viene iscritto a ruolo con sanzioni piene.

Vantaggi

  • Definizione rapida senza contenzioso.
  • Sanzioni ridotte (in genere al 10%, ulteriormente riducibili con le definizioni agevolate periodicamente introdotte dal legislatore).
  • Possibilità di rateizzazione in 8 rate trimestrali.
  • Nessun costo di contributo unificato.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è significativo: pagare l’avviso bonario significa riconoscere la correttezza della pretesa. Se la contestazione è infondata nel merito — ad esempio perché l’ente era effettivamente qualificato e il pagamento era tracciabile, e l’errore è del tutto imputabile all’Ufficio — regolarizzare senza verificare equivale a pagare quanto non dovuto. Inoltre, se la contestazione riguarda importi rilevanti, la riduzione sanzionatoria potrebbe non compensare la perdita dell’agevolazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025, ha ribadito che la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento opera in modo automatico quando viene presentata l’istanza di accertamento con adesione, confermando l’importanza di attivare correttamente tutti i rimedi prima che i termini decadano.


Opzione 2 — Contestare l’atto: accertamento con adesione e ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

In cosa consiste e base normativa

Quando la pretesa del Fisco è infondata nel merito, la strada maestra è la contestazione. Essa si articola in due momenti principali che possono essere attivati in alternativa o in sequenza:

  1. L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024): è uno strumento deflattivo che consente al contribuente di instaurare un contraddittorio diretto con l’Ufficio prima (o anche dopo) l’emissione dell’avviso di accertamento. L’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e sospende automaticamente il termine per il ricorso per ulteriori 90 giorni. In caso di accordo, le sanzioni si riducono a un terzo del minimo e il pagamento può essere rateizzato fino a 16 rate trimestrali.
  2. Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (D.Lgs. 546/1992): va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (termine sospeso in agosto e sospeso per 90 giorni se è stata presentata istanza di adesione). Dal 4 gennaio 2024, con l’abrogazione del reclamo-mediazione ad opera del D.Lgs. 220/2023, il ricorso si presenta direttamente alla Corte senza attendere 90 giorni. Il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti fino a 50.000 euro è stato definitivamente abolito.

La base normativa comprende anche il nuovo art. 6-bis della L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023), che per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 impone all’Agenzia di notificare al contribuente lo schema dell’atto impositivo con un termine minimo di 60 giorni per presentare controdeduzioni. L’omissione di questo passaggio rende l’atto annullabile (art. 7-bis L. 212/2000), e l’annullabilità va eccepita a pena di decadenza nel ricorso introduttivo.

Quando ha senso scegliere questa strada

Profilo ideale di questa opzione: il contribuente che ha elementi sostanziali per contestare la pretesa — perché l’erogazione era tracciabile, il pagamento è documentato, l’ente beneficiario aveva i requisiti di legge, oppure l’atto dell’Ufficio presenta vizi formali o procedimentali rilevanti.

Tre scenari concreti in cui la contestazione è la risposta appropriata:

Scenario A. Il contribuente ha donato 3.500 € a una ONLUS tramite bonifico bancario con causale esplicita, conserva sia il dettaglio del conto corrente che la ricevuta dell’ente, ma l’avviso di accertamento nega la deducibilità perché l’ente non avrebbe trasmesso i dati all’Agenzia. La documentazione disponibile è in grado di superare l’eccezione dell’Ufficio.

Scenario B. L’Agenzia emette un avviso di accertamento senza aver rispettato il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis L. 212/2000) per un atto emesso dopo il 30 aprile 2024. Indipendentemente dal merito, l’atto è annullabile per vizio procedimentale.

Scenario C. La contestazione riguarda la qualificazione del beneficiario: l’Ufficio sostiene che l’ente non era iscritto al RUNTS all’epoca della donazione, ma il contribuente può dimostrare che l’iscrizione c’era o che l’ente rientrava nel regime transitorio delle ONLUS storiche (applicabile fino al 31 dicembre 2025 per gli enti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Come si esegue

Alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente (assistito da un difensore abilitato) ha 60 giorni per: presentare istanza di accertamento con adesione (sospende il termine per 90 giorni) oppure notificare direttamente il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio. Il ricorso deve essere depositato telematicamente entro 30 giorni dalla notifica, con pagamento del contributo unificato (da € 30 a € 1.500 in base al valore della controversia). In udienza, la Corte decide sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Contro la sentenza di primo grado è proponibile appello entro 60 giorni dalla notifica; contro la sentenza di secondo grado è proponibile ricorso per cassazione per soli motivi di legittimità.

Vantaggi

  • Possibilità di ottenere l’annullamento totale dell’atto, senza pagare nulla di quanto contestato.
  • In caso di accordo in adesione, sanzioni ridotte a un terzo del minimo con rateizzazione fino a 16 rate.
  • La conciliazione giudiziale in primo grado porta le sanzioni al 40% del minimo; se intervenuta in secondo grado, al 50%.
  • Il contraddittorio preventivo (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) offre una prima finestra per bloccare l’atto ancora prima della sua emissione definitiva.
  • L’omissione del contraddittorio preventivo obbligatorio è motivo di annullabilità autonomo, indipendente dal merito.

Rischi e svantaggi

Il contenzioso ha costi propri: contributo unificato, spese di assistenza tecnica (obbligatoria per le controversie sopra un certo valore), rischio di soccombenza con condanna alle spese. I tempi possono essere lunghi. L’elemento dirimente è la solidità della documentazione: un ricorso senza prove adeguate sulla tracciabilità del pagamento e sulla qualificazione del beneficiario parte con un grave svantaggio, perché — come ha ribadito la Cassazione, sentenza n. 15248/2024 — l’onere della prova dell’agevolazione fiscale grava sempre sul contribuente che intende usufruirne.


Opzione 3 — L’autotutela: chiedere l’annullamento amministrativo dell’atto

In cosa consiste

L’autotutela tributaria è la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di annullare, in tutto o in parte, un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato. Dal D.Lgs. 219/2023 (art. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000) si distingue tra autotutela obbligatoria (nei casi di errore di persona, doppia imposizione, errore materiale evidente, intervenuta prescrizione o decadenza) e autotutela facoltativa (per tutti gli altri casi in cui l’atto è comunque affetto da illegittimità). Dal 2024, il rifiuto espresso di autotutela obbligatoria è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Quando ha senso

Profilo ideale di questa opzione: atti già definitivi (perché il termine per ricorrere è scaduto) con errori evidenti e oggettivi, oppure come strumento complementare all’accertamento con adesione quando emergono vizi formali gravi che l’Ufficio può correggere senza necessità di contenzioso. L’autotutela non sospende il termine per il ricorso: non va mai usata come alternativa al ricorso, ma come strumento aggiuntivo o successivo.

Attenzione critica: la Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, hanno chiarito che l’annullamento in autotutela di un atto non impedisce all’Agenzia di emettere un nuovo atto sostitutivo, anche con pretesa maggiorata, purché entro i termini di decadenza. L’autotutela in malam partem (cioè a sfavore del contribuente) è legittima quando corregge vizi già presenti nell’atto originario.


Le opzioni alla prova dei conti

Queste simulazioni confrontano le tre opzioni sugli stessi dati di partenza. Si tratta di ipotesi dimostrative, non di casi reali.

Ipotesi base. Contribuente persona fisica con reddito complessivo di 48.700 €. Ha indicato in dichiarazione una deduzione di 4.600 € per erogazioni liberali a favore di un’ODV (art. 83 D.Lgs. 117/2017: deducibile fino al 10% del reddito complessivo). L’Agenzia contesta tutta la deduzione perché il pagamento non risulta da dati comunicati dall’ente. L’avviso di accertamento (emesso dopo il 30 aprile 2024) viene notificato il 14 marzo 2026. Aliquota marginale IRPEF applicabile: 35%.

Imposta recuperata dall’Ufficio: 4.600 € × 35% = 1.610 € Sanzioni (dichiarazione infedele, misura ordinaria del 90%): 1.449 € Interessi al tasso legale su 1.610 € per 2 anni: circa 97 € Totale pretesa: circa 3.156 €


Con l’Opzione 1 (regolarizzazione avviso bonario): Ammesso che l’avviso sia ancora in fase precontenzioso e le sanzioni siano calcolate al 10%: imposta 1.610 € + sanzioni 161 € + interessi 97 € = 1.868 € da versare entro 60 giorni. Nessun ulteriore costo.


Con l’Opzione 2 (accertamento con adesione post-accertamento): Il contribuente presenta istanza di adesione, produce il bonifico e la ricevuta dell’ODV. Se l’accordo porta a ridurre la pretesa del 50% (accogliendo la documentazione per metà degli importi, es. su 2.300 €): imposta concordata 805 €, sanzioni ridotte a un terzo del minimo (su 805 €): circa 242 €, interessi: 49 €. Totale: 1.096 €, rateizzabili in 16 rate trimestrali da circa 68,5 € ciascuna. In alternativa, se il ricorso alla Corte ottiene l’annullamento totale: 0 €, salvo contributo unificato (circa 150 € per una controversia di questo valore) e spese di difesa.


Con l’Opzione 3 (autotutela, in caso di errore evidente): Se emerge che l’atto è stato emesso senza rispettare il contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all’art. 6-bis L. 212/2000, e il contribuente eccepisce tempestivamente l’annullabilità nel ricorso: 0 € di imposta, 0 € di sanzioni, solo i costi del procedimento.


Il confronto in tabella

CriterioOpzione 1 — RegolarizzazioneOpzione 2 — ContestazioneOpzione 3 — Autotutela
Tempi30-60 giorni12-36 mesi (primo grado)90 giorni per risposta
ComplessitàBassaAltaMedia
Rischio se esito negativoNessuno (già definito)Spese + interessi aggiuntiviNessuna sospensione termini
Effetti sull’esecuzioneImmediata definizioneSospensione riscossione su istanzaNessun effetto automatico
ReversibilitàIrrevocabilePossibile conciliazione in ogni gradoL’ufficio può riemettere atto
Costi di giustiziaSolo contributo unificato se cartellaCU da 30 a 1.500 €Nessuno
Riduzione sanzioniAl 10% (o al 3% con definizioni speciali)A 1/3 del minimo in adesione; 40% in conciliazioneNessuna sanzione se annullamento

Nota: i costi indicati si riferiscono esclusivamente agli oneri di giustizia previsti dalla legge.


I criteri per scegliere

Nessuna delle tre opzioni è migliore in assoluto: la risposta giusta dipende dal caso concreto. Ecco i criteri che orientano la scelta.

1. Il tipo di atto ricevuto è il primo discriminante. Un avviso bonario ha termini e conseguenze diverse da un avviso di accertamento esecutivo. Quest’ultimo diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica se non impugnato, e l’inerzia può portare all’avvio della riscossione coattiva. Va soppesato con attenzione il termine entro cui occorre agire.

2. La documentazione disponibile orienta verso la contestazione o la regolarizzazione. Se il contribuente ha il bonifico, l’estratto conto con la causale, e la ricevuta dell’ente con indicazione della modalità di pagamento, la contestazione nel merito è percorribile. Se il pagamento è avvenuto in contanti — e non vi è modo di dimostrare il contrario — il profilo di merito è oggettivamente debole, e può valere la pena valutare solo i vizi formali dell’atto.

3. I vizi procedimentali sono una variabile autonoma. Per gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024, l’omissione del contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis L. 212/2000) è motivo di annullabilità indipendente dal merito. Va sempre verificata. Analogamente, la mancanza di motivazione adeguata, la firma mancante, la notifica invalida, l’incompetenza dell’Ufficio sono vizi che possono determinare l’annullamento a prescindere dal fondamento sostanziale della pretesa.

4. L’importo della pretesa calibra il costo del contenzioso. Per pretese sotto i 5.000 €, il rapporto costi-benefici del contenzioso va valutato attentamente: i costi fissi del procedimento (contributo unificato, spese di difesa) possono avvicinarsi o superare il risparmio atteso. Per importi rilevanti, il contenzioso è quasi sempre preferibile se ci sono argomenti di merito solidi.

5. La qualificazione del beneficiario merita verifica autonoma. La Cassazione ha elaborato una giurisprudenza rigorosa sul punto. È necessario che il soggetto ricevente abbia effettivamente perseguito le finalità sociali previste dalla norma in modo concreto, non solo formale: uno statuto con finalità sociali non è sufficiente se le somme donate vengono investite in strumenti finanziari o non impiegate per gli scopi istituzionali. Se la contestazione dell’Ufficio si regge su questo argomento, il contribuente deve poter documentare che l’ente destinatario svolgeva effettivamente attività coerente con il suo statuto.

6. L’autotutela è uno strumento complementare, non alternativo. Come raccomanda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in molti casi la strategia più efficace combina più strumenti: presentare l’istanza di adesione per sospendere i termini e aprire il dialogo con l’Ufficio, presentare contestualmente istanza di autotutela se emergono vizi evidenti, e depositare il ricorso come misura cautelativa se l’adesione non porta all’accordo.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, ad esempio dopo aver chiesto l’adesione passare al ricorso? Sì, ma con attenzione ai termini. L’istanza di adesione sospende i 60 giorni per il ricorso per altri 90 giorni. Se l’adesione non si conclude positivamente, il contribuente può notificare il ricorso entro il termine residuo. La sospensione non è prorogabile e va monitorata con precisione.

E se scelgo la strada sbagliata — ad esempio pago l’avviso bonario su una contestazione infondata? La regolarizzazione è irrevocabile. Una volta che le somme sono versate con le sanzioni ridotte, la pretesa è definita e non è più possibile chiedere il rimborso per motivi di merito. È il motivo per cui una valutazione professionale preventiva — anche su atti apparentemente semplici — può evitare pagamenti non dovuti.

Cosa succede se non faccio niente? L’avviso bonario, se non corrisposto entro i termini e senza chiarimenti accettati, porta all’iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento con sanzioni piene. L’avviso di accertamento, se non impugnato entro 60 giorni, diventa definitivo ed esecutivo: l’Agenzia può avviare la riscossione coattiva (pignoramento di conti, stipendi, immobili) senza ulteriori atti.

Posso gestire la difesa da solo senza un avvocato? Per il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, l’assistenza tecnica di un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista o consulente del lavoro iscritto all’albo) è obbligatoria per le controversie di valore superiore a 3.000 €. Per valori inferiori è facoltativa, ma fortemente consigliata in un contesto normativo in rapida evoluzione come quello delle agevolazioni per il Terzo Settore.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio si applica anche agli avvisi bonari? No. Il contraddittorio preventivo introdotto dall’art. 6-bis L. 212/2000 non si applica agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Gli avvisi bonari da controllo automatico (art. 36-bis DPR 600/73) rientrano in queste categorie escluse. Tuttavia, gli avvisi di accertamento veri e propri — non quelli di natura meramente liquidatoria — sono soggetti all’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.


Le pronunce che orientano la scelta

La giurisprudenza in materia di erogazioni liberali e contestazioni del Fisco è articolata. Di seguito i riferimenti più rilevanti, verificati e aggiornati alla data di pubblicazione di questo articolo.

Cass., Sez. V, sent. n. 15248/2024 — Nega la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di un’associazione che, pur avendo finalità sociali nello statuto, aveva impiegato la quasi totalità dei fondi in investimenti finanziari. Ribadisce che la norma agevolativa (art. 100 TUIR) richiede non solo il requisito formale (statuto con finalità solidaristiche) ma anche quello sostanziale (effettiva realizzazione di attività coerenti con quelle finalità). L’onere della prova spetta al contribuente (art. 2697 c.c.). Rilevanza: orienta verso la contestazione se il contribuente può provare la concreta attività dell’ente.

Cass., Sez. V, sent. n. 15960/2024 — Ribadisce il doppio requisito (formale e sostanziale) per la deducibilità ex art. 100 TUIR. Una prolungata inerzia dell’ente e il mancato impiego delle somme ricevute per gli scopi statutari sono prove decisive dell’assenza del requisito sostanziale. Rilevanza: rafforza la posizione dell’Ufficio quando l’ente beneficiario non ha documentato la propria attività concreta.

Cass., Sez. V, sent. n. 19192/2017 — Ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali ex art. 100, comma 2, lett. a) TUIR, è necessario che la somma sia effettivamente destinata al perseguimento delle finalità di utilità sociale previste dalla norma, spettando al contribuente la prova del concreto assolvimento. Principio confermato e richiamato dalla giurisprudenza successiva. Rilevanza: fissa il criterio generale ancora applicato dalla Cassazione nel 2024 e 2025.

Cass., Sez. V, sent. n. 11872/2017 — Conferma che la deducibilità ex art. 100 TUIR costituisce deroga al principio di inerenza e che le condizioni soggettive e oggettive richieste dalla norma sono tassative. Rilevanza: illustra la logica interpretativa restrittiva che la Cassazione applica alle norme agevolative.

Cass., Sez. V, sent. n. 3891/2006 — Già in questa risalente pronuncia la Cassazione affermava il carattere tassativo dei requisiti per la deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, con onere probatorio in capo a chi intende beneficiare dell’agevolazione. Rilevanza: radice della giurisprudenza sul punto, mai superata.

Cass., SS.UU., sent. n. 30051 del 21 novembre 2024 — Le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell’autotutela tributaria, affermando che l’annullamento in autotutela di un atto non impedisce all’Agenzia di emettere un nuovo atto sostitutivo (autotutela sostitutiva in malam partem) per correggere un errore, purché entro i termini di decadenza. La pretesa maggiorata non lede l’affidamento del contribuente quando l’annullamento non era stato determinato da una valutazione favorevole al merito. Rilevanza: avverte che l’autotutela può aprire a nuovi accertamenti.

Cass., SS.UU., sent. n. 21271 del 25 luglio 2025 — Chiarisce il ruolo dell’art. 6-bis L. 212/2000 (contraddittorio preventivo) negli accertamenti “a tavolino”: per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024, il contraddittorio non era obbligatorio generalizzato; per quelli emessi dopo quella data, l’omissione è causa di annullabilità. Rilevanza: determinante per stabilire se il vizio procedurale è eccepibile.

Cass., Sez. V, ord. n. 23828 del 25 agosto 2025 — Conferma che la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento opera in modo automatico al deposito dell’istanza di accertamento con adesione. Rilevanza: orienta sulla gestione dei termini processuali.

Cass., Sez. V, ord. n. 8452/2025 — Le prove irritualmente acquisite non sono automaticamente inutilizzabili, salvo che la loro acquisizione abbia violato diritti fondamentali. Rilevanza: utile nella valutazione delle prove usate dall’Ufficio.

Cass., Sez. V, ord. n. 2211/2026 — Il giudice tributario che decide sull’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare l’idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte da ciascuna parte. Rilevanza: rafforza i presidi difensivi nel processo tributario.

AdE, Risposta all’interpello n. 242/2024 (4 dicembre 2024) — L’Agenzia chiarisce che la deducibilità delle erogazioni liberali a una Fondazione che le ridistribuisce ad altri enti no profit (anche esteri) è ammessa, a condizione che i flussi finanziari siano tracciabili in ogni loro fase e che esista un progetto già definito prima dell’erogazione. Rilevanza: orienta sulla documentazione necessaria nelle catene di erogazioni.

AdE, Circolare n. 21 del 7 novembre 2024 — Istruzioni operative in materia di autotutela tributaria, alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023. Chiarisce ambito dell’autotutela obbligatoria e facoltativa e modalità di esercizio. Rilevanza: guida operativa per le istanze di autotutela.


Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Quando ricevi un atto del Fisco che contesta le tue erogazioni liberali, avere di fronte un team che conosce sia il diritto tributario sostanziale che le strategie processuali fa la differenza tra pagare quanto non dovuto e ottenere l’annullamento dell’atto.

Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo:

1. Analisi immediata dell’atto ricevuto. Classifichiamo il tipo di atto (avviso bonario, controllo formale, avviso di accertamento, cartella di pagamento), verifichiamo la data di notifica, calcoliamo i termini esatti entro cui è necessario agire e identifichiamo i vizi formali o procedimentali eventualmente presenti — a partire dalla mancata attivazione del contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6-bis L. 212/2000 per gli atti dal 30 aprile 2024.

2. Verifica della tracciabilità e della documentazione. Esaminiamo gli estratti conto, le ricevute degli enti, le quietanze e le comunicazioni ricevute per determinare se la prova della tracciabilità è già disponibile o può essere integrata con documentazione complementare.

3. Verifica della qualificazione del soggetto beneficiario. Controlliamo la posizione dell’ente destinatario nei registri pubblici (Anagrafe ONLUS, RUNTS, registri regionali delle ODV e delle APS) con riferimento al periodo d’imposta oggetto di contestazione, e verifichiamo se l’ente svolgeva concretamente le attività previste dallo statuto — elemento decisivo alla luce di Cass. n. 15248/2024 e n. 15960/2024.

4. Valutazione comparativa delle opzioni. Presentiamo al contribuente un’analisi concreta delle tre strade (regolarizzazione, contestazione, autotutela) con i rispettivi costi, tempi, rischi e probabilità di successo nel caso specifico, per orientare una scelta consapevole.

5. Gestione del contraddittorio preventivo. Per gli atti ancora in fase di schema di accertamento, presentiamo osservazioni articolate e documentate entro i 60 giorni, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa prima che l’atto divenga definitivo.

6. Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Dove la contestazione parziale è percorribile e conviene definire la controversia, gestiamo l’intero procedimento di adesione, dalla presentazione dell’istanza alla negoziazione con l’Ufficio, fino alla sottoscrizione dell’atto e al piano di pagamento.

7. Redazione e deposito del ricorso tributario. Se la contestazione nel merito è fondata, predisponiamo il ricorso per la Corte di Giustizia Tributaria competente, curandone la notifica nei termini e il deposito telematico. Gestiamo l’intera fase istruttoria, l’udienza di merito e le eventuali memorie integrative.

8. Difesa in appello e in Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, il che significa che la stessa linea difensiva costruita in primo grado accompagna il caso fino all’ultimo grado di giudizio senza cambi di difensore e senza perdita di coerenza strategica. In materia tributaria, dove la Cassazione interviene frequentemente con orientamenti vincolanti per i giudici di merito, avere un cassazionista che ha seguito il caso dall’inizio fa la differenza.

9. Assistenza per l’autotutela. Nei casi in cui l’atto sia già definitivo ma presenti errori oggettivi riconducibili all’autotutela obbligatoria (errore di persona, doppia imposizione, manifesta erroneità), presentiamo l’istanza strutturata e, se necessario, impugniamo il rifiuto davanti alla Corte.

10. Supporto per la gestione delle erogazioni future. Una volta definita la controversia, forniamo indicazioni operative per documentare correttamente le erogazioni liberali nei periodi successivi — dalla scelta degli strumenti di pagamento alla verifica dei requisiti dell’ente beneficiario — in modo da prevenire contestazioni future.


L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La competenza in diritto tributario e bancario, sviluppata attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale composto da avvocati e commercialisti, consente di affrontare le contestazioni fiscali sulle erogazioni liberali su entrambi i piani — quello sostanziale (la norma, i requisiti, l’onere probatorio) e quello processuale (i termini, i vizi, la strategia difensiva). La continuità della difesa dallo studio dell’atto ricevuto fino all’eventuale pronuncia della Suprema Corte, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica, è un elemento che, in materia tributaria, non è mai neutro.


Conclusione

La scelta tra contestare, trattare o regolarizzare una pretesa fiscale sulle erogazioni liberali non è mai ovvia, ed errarla costa tempo e diritti.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le controversie sulle erogazioni liberali toccano contemporaneamente il diritto tributario sostanziale — la normativa sulle agevolazioni per il Terzo Settore, la giurisprudenza della Cassazione sul doppio requisito formale-sostanziale, le regole di tracciabilità introdotte dalla riforma fiscale — e le tecniche processuali tributarie, in continua evoluzione dopo le riforme del 2023 e 2024. Il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale permette di affrontare ogni caso con le competenze giuste, senza soluzione di continuità tra analisi fiscale e difesa giudiziale.

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Approfondimento: la normativa vigente sulle erogazioni liberali e la riforma del Terzo Settore

Per valutare con precisione la fondatezza di una contestazione fiscale, è indispensabile conoscere il quadro normativo di riferimento, che negli ultimi anni ha subito profonde modificazioni.

Il sistema delle detrazioni: art. 15 TUIR e art. 83 del Codice del Terzo Settore

Le detrazioni IRPEF per le erogazioni liberali in favore di enti del Terzo Settore trovano la loro disciplina nell’art. 83 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS). La norma distingue:

  • Detrazione del 30% per le erogazioni in denaro o in natura a favore di ETS (con il massimale di 30.000 € annui). Per le ODV la detrazione sale al 35%.
  • Deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (con riporto dell’eccedenza negli esercizi successivi) per le erogazioni liberali agli stessi enti.
  • Incompatibilità tra detrazione e deduzione: il contribuente deve scegliere uno solo dei due regimi e applicarlo alla totalità delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta a favore di ETS.

L’art. 83 CTS si applica, in regime transitorio, alle ONLUS, ODV e APS già operative prima dell’entrata a regime del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Con il comunicato del Ministero del Lavoro del 8 marzo 2025, è stato chiarito che a partire dal periodo d’imposta 2026 le agevolazioni si applicheranno esclusivamente agli ETS iscritti al RUNTS. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina ONLUS è definitivamente abrogata (D.Lgs. 460/1997, artt. 10-29; art. 150 TUIR) per gli enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non abbiano richiesto l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.

Il requisito della tracciabilità è espressamente previsto dall’art. 83, co. 1 e 2, CTS: l’erogazione deve essere effettuata mediante sistemi di pagamento tracciabili. La norma non ammette eccezioni: il pagamento in contanti fa cadere il diritto all’agevolazione in modo automatico.

Il sistema delle detrazioni per erogazioni a enti diversi dagli ETS: art. 15 TUIR

Per le erogazioni a soggetti diversi dagli ETS, l’art. 15 TUIR riconosce la detrazione del 19% (applicabile anche alle erogazioni a favore di enti religiosi, istituti scolastici, università, fondazioni lirico-sinfoniche, ecc.), ma condiziona il diritto all’agevolazione al pagamento con strumenti tracciabili per tutte le fattispecie, salvo le spese sanitarie.

A partire dal periodo d’imposta 2024 (modello 730/2025), per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione complessiva del 19% è ridotta di 260 euro ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 216/2023. La riduzione si applica anche alle erogazioni liberali detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie). Questa stretta, combinata con la già obbligatoria tracciabilità dei pagamenti, ha amplificato il numero di contestazioni fiscali su questa voce.

Il sistema delle deduzioni per le imprese: art. 100 TUIR

Per i soggetti che determinano il reddito d’impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali), le erogazioni liberali sono deducibili ai sensi dell’art. 100, comma 2, TUIR entro il limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato, a condizione che il beneficiario sia una persona giuridica che persegua esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Per queste erogazioni non è prescritta dalla norma una specifica modalità di pagamento tracciabile (a differenza dell’art. 83 CTS), ma l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che la tracciabilità dei flussi finanziari è condizione indispensabile per dimostrare l’effettivo trasferimento delle somme e il loro impiego per le finalità agevolate.


Approfondimento: i controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle erogazioni liberali

Come l’Agenzia intercetta le anomalie

Il principale strumento con cui l’Agenzia delle Entrate individua le irregolarità sulle erogazioni liberali è il confronto automatizzato tra i dati esposti in dichiarazione e le comunicazioni trasmesse dagli enti beneficiari. Il DM 1° marzo 2024 ha aggiornato le modalità di trasmissione dei dati: gli enti devono comunicare all’Agenzia i dati dei donatori e gli importi ricevuti, in modo che queste informazioni confluiscano nella dichiarazione precompilata. Quando i dati trasmessi dall’ente e quelli indicati dal contribuente non coincidono, il sistema genera automaticamente la segnalazione che può portare all’avviso bonario.

Il controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) va invece più in profondità: l’Ufficio richiede la documentazione originale a sostegno delle deduzioni e detrazioni indicate, incluse le ricevute di pagamento e le attestazioni degli enti. Se la documentazione non viene prodotta nei termini (30 giorni dalla richiesta, prorogabili a 90), la deduzione o detrazione viene disconosciuta.

L’avviso di accertamento vero e proprio interviene quando l’Ufficio ritiene che la contestazione richieda una valutazione di merito più approfondita — come accade quando non è in discussione la modalità di pagamento, ma la qualificazione giuridica del beneficiario o la sua concreta operatività.

I termini di decadenza degli accertamenti

Per le imposte dirette (IRPEF), l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 43 DPR 600/73). In caso di dichiarazione omessa, il termine si estende al settimo anno. Questo significa che, al momento della notifica, la controversia può riguardare annualità anche molto risalenti — con la conseguente difficoltà, per il contribuente, di reperire la documentazione a distanza di anni.

La verifica dei termini di decadenza è una delle prime analisi da effettuare alla ricezione di un atto: un avviso notificato anche un solo giorno dopo la scadenza è illegittimo e deve essere impugnato per questo solo motivo, indipendentemente dal merito della contestazione.


Approfondimento: i casi più ricorrenti di contestazione e le linee difensive

Caso 1 — Pagamento misto (in parte tracciabile, in parte in contanti)

Il contribuente ha effettuato un’erogazione complessiva di 5.200 € a una ONLUS: 3.500 € con bonifico e 1.700 € in contanti (ad es. consegnati direttamente alla sede dell’associazione durante una raccolta fondi). In dichiarazione ha indicato l’intera somma di 5.200 €.

Linea difensiva: la contestazione è parzialmente fondata. Il diritto all’agevolazione sussiste limitatamente alle erogazioni effettuate con strumenti tracciabili (3.500 €). La difesa mira a far riconoscere la parte di agevolazione spettante, contestando la pretesa per l’intero importo. In sede di accertamento con adesione, questo è uno degli scenari in cui l’accordo parziale è la soluzione più efficiente.

Caso 2 — Ente beneficiario non più qualificato al momento del controllo

Il contribuente ha donato 2.800 € nel 2022 a un’associazione di volontariato, regolarmente iscritta al registro regionale delle ODV in quel periodo. L’avviso di accertamento notificato nel 2026 contesta la deduzione perché l’ente, al momento del controllo, risulta cancellato dal registro (nel frattempo non ha ottenuto l’iscrizione al RUNTS).

Linea difensiva: la qualificazione del beneficiario va verificata al momento dell’erogazione, non al momento del controllo. Se l’ente era regolarmente iscritto al registro ODV nell’anno 2022, la deduzione spettava a prescindere da vicende successive. Questa linea è solida e corrisponde al principio di competenza fiscale. La contestazione dell’Ufficio, in questo scenario, è infondata nel merito e va impugnata.

Caso 3 — Beneficiario con finalità sociali solo statutarie

Un contribuente imprenditore ha dedotto ex art. 100 TUIR un’erogazione di 18.400 € in favore di una fondazione culturale. L’Agenzia sostiene che la fondazione non svolgeva effettivamente le attività culturali previste dallo statuto, avendo impiegato la quasi totalità delle risorse in investimenti finanziari a breve termine.

Linea difensiva: questo è il caso più delicato, alla luce di Cass. n. 15248/2024 e n. 15960/2024. L’onere della prova dell’effettiva attività svolta dalla fondazione grava sul contribuente. È necessario raccogliere e produrre: bilanci della fondazione, rendiconti delle attività, rassegne stampa, programmi di eventi culturali finanziati, verbali degli organi deliberanti. Se la fondazione può documentare che almeno una parte significativa delle risorse è stata concretamente impiegata per le finalità statutarie, la contestazione può essere ridotta o annullata. Se invece i fondi erano stati parcheggiati in liquidità senza impiego, la pretesa del Fisco è difficilmente superabile nel merito.

Caso 4 — Avviso emesso senza contraddittorio preventivo

Un contribuente riceve un avviso di accertamento notificato il 15 settembre 2024 per contestare la deduzione di erogazioni liberali nell’anno d’imposta 2021. L’atto non è stato preceduto da alcuna comunicazione dello schema di atto con il termine di 60 giorni per le controdeduzioni.

Linea difensiva: l’atto è annullabile per violazione dell’art. 6-bis L. 212/2000, in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024. Il vizio è eccepibile con il ricorso introduttivo e deve essere dedotto a pena di decadenza. Parallelamente, è opportuno sviluppare anche le difese nel merito, per non dipendere esclusivamente dal vizio procedimentale. Se la Corte accoglie il motivo procedurale, l’atto viene annullato. L’Ufficio potrà eventualmente emettere un nuovo atto rispettando il contraddittorio, ma solo se i termini di decadenza non siano nel frattempo scaduti.

Caso 5 — Richiesta di documentazione non rispettata nel controllo formale

Il contribuente riceve la richiesta di documentazione dell’art. 36-ter DPR 600/73 e non risponde nei termini (30 giorni). L’Ufficio emette un avviso di accertamento disconoscendo tutte le deduzioni.

Linea difensiva: il mancato riscontro alla richiesta documentale non preclude in modo assoluto la difesa in sede contenziosa. Il contribuente può produrre la documentazione nel corso del procedimento di accertamento con adesione o nel giudizio tributario. La Corte di Giustizia Tributaria, in base agli artt. 7 e 32 del D.Lgs. 546/1992, ha poteri istruttori propri e può acquisire la documentazione anche se non prodotta nella fase amministrativa. Tuttavia, la produzione tardiva può incidere sulla valutazione del giudice, per cui è sempre preferibile rispondere nei termini alle richieste documentali dell’Ufficio.


FAQ — Domande frequenti sulle contestazioni per erogazioni liberali

L’avviso bonario da controllo automatico e l’avviso di accertamento sono la stessa cosa? No. L’avviso bonario è una comunicazione precontenzioso che invita il contribuente a regolarizzare o a fornire chiarimenti. Non è impugnabile direttamente (Cass., Sez. V, ordinanza n. 41444/2021; risoluzione AdE n. 110/2020). L’avviso di accertamento è invece un atto impositivo definitivo, autonomamente impugnabile, e diventa esecutivo decorsi 60 giorni senza impugnazione.

Posso usare il principio del favor rei sulle sanzioni per le violazioni antecedenti al 2024? Sì, in parte. Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, riducendo in molti casi le sanzioni. Il principio del favor rei (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997) prevede che le norme più favorevoli si applichino anche alle violazioni commesse prima della loro entrata in vigore, purché non vi sia provvedimento definitivo. Questa valutazione deve essere fatta caso per caso.

Che differenza c’è tra erogazione a una ONLUS e a un ETS iscritto al RUNTS? La ONLUS godeva di un regime fiscale autonomo regolato dal D.Lgs. 460/1997. Con il completamento della transizione al CTS, le ONLUS stanno progressivamente trasmigrando al regime ETS, con iscrizione al RUNTS. Fino al 31 dicembre 2025 (per gli enti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), le vecchie agevolazioni continuano ad applicarsi. Dal 2026, solo gli ETS iscritti al RUNTS potranno beneficiare delle agevolazioni dell’art. 83 CTS.

Se l’ente beneficiario cessa di esistere, posso ancora difendermi sull’agevolazione goduta? Sì. La cessazione successiva dell’ente non retroagisce sulla qualificazione fiscale dell’erogazione al momento in cui è avvenuta. La difesa va costruita dimostrando che, alla data dell’erogazione e nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, l’ente aveva i requisiti di legge e svolgeva effettivamente le attività previste.

Cosa cambia tra detrarre e dedurre le erogazioni a un ETS? La detrazione (30% o 35%) riduce l’imposta lorda ma non si trasforma in rimborso se il contribuente è incapiente. La deduzione (fino al 10% del reddito complessivo) riduce il reddito imponibile e ha un effetto tanto maggiore quanto più è alta l’aliquota marginale del contribuente. I contribuenti con reddito inferiore a 75.000 € e aliquota marginale del 35% ottengono un risparmio identico con entrambe le metodologie; per redditi più elevati, la deduzione è normalmente più conveniente. La scelta deve essere fatta al momento della dichiarazione e riguarda la totalità delle erogazioni dello stesso periodo.

Posso eccepire la violazione del contraddittorio anche in appello? No. L’annullabilità degli atti per violazione del contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 7-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) deve essere dedotta a pena di decadenza con il ricorso introduttivo in primo grado. Se non viene eccepita nel ricorso, il vizio non è rilevabile d’ufficio né eccepibile nei gradi successivi.


La documentazione da conservare: una guida pratica per il futuro

Uno degli elementi che emerge con maggiore chiarezza dall’analisi delle controversie sulle erogazioni liberali è che la maggior parte dei problemi nasce da una conservazione inadeguata della documentazione. Agire correttamente al momento dell’erogazione, e conservare la prova nei termini previsti dalla legge, è la forma di prevenzione più efficace.

1. La prova del pagamento tracciabile: il dettaglio del conto corrente con evidenza del bonifico, l’estratto conto della carta di credito, carta di debito o prepagata, ovvero la copia dell’assegno bancario o circolare. Dal documento deve risultare la data del pagamento, l’importo, il beneficiario, e la causale che identifichi la natura liberale del versamento.

2. La ricevuta rilasciata dal beneficiario: documento rilasciato dall’ente che attesta di aver ricevuto la donazione, specifica l’importo, la data, la qualifica fiscale dell’ente al momento dell’erogazione e la modalità di pagamento utilizzata.

3. La prova della qualificazione del beneficiario: la visura dal RUNTS o la certificazione dell’ente attestante la propria iscrizione nei registri rilevanti con validità riferita al periodo d’imposta dell’erogazione.

4. Documentazione dell’attività concretamente svolta dal beneficiario: alla luce delle sentenze n. 15248/2024 e n. 15960/2024 della Cassazione, è prudente — soprattutto per importi significativi — conservare documentazione attestante che l’ente beneficiario svolgeva effettivamente le attività previste dallo statuto: bilanci annuali, rendiconti delle attività, programmi di eventi, verbali degli organi direttivi.

I documenti fiscali devono essere conservati fino alla definitività dell’accertamento: in pratica cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, più il tempo necessario per il contenzioso. Una regola prudenziale è conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni dalla data dell’erogazione.

Se la documentazione originale è andata perduta, alcune strade percorribili sono: richiedere all’ente beneficiario un duplicato della ricevuta; richiedere alla propria banca la certificazione dei movimenti storici; verificare se l’ente ha trasmesso i dati all’Agenzia per la precompilata; ricorrere a prove indirette (corrispondenza elettronica, ricevute di partecipazione a eventi) da produrre in sede di adesione o nel giudizio tributario.


Il panorama delle agevolazioni a rischio contestazione

Per orientarsi nella complessità delle contestazioni possibili, è utile una mappa delle principali categorie di erogazioni liberali soggette al requisito di tracciabilità e quindi potenzialmente oggetto di contestazione.

Erogazioni a ETS (ONLUS, ODV, APS, ETS/RUNTS): detraibili al 30% (ODV: 35%) o deducibili fino al 10% del reddito complessivo, ex art. 83 CTS. Pagamento tracciabile obbligatorio. Per le ONLUS non ancora transitate al RUNTS, regime transitorio fino al 31 dicembre 2025 per gli enti con anno solare come periodo di imposta. Dal 2026, solo gli ETS iscritti al RUNTS potranno beneficiare delle agevolazioni dell’art. 83 CTS.

Erogazioni a istituti scolastici: detrazione del 19% senza limite di importo (art. 15, co. 1, lett. i-octies TUIR). Pagamento tracciabile obbligatorio.

Erogazioni a università ed enti di ricerca: deduzione dal reddito complessivo o d’impresa nelle misure previste dalle norme speciali (art. 10, co. 1, lett. l-quater TUIR). Pagamento tracciabile obbligatorio.

Erogazioni a partiti politici: detrazione del 26% (art. 11, L. 2/1997). Pagamento esclusivamente mediante versamento bancario, postale o carta di credito: non sono mai ammessi pagamenti in contanti.

Erogazioni a enti culturali e teatri (Art Bonus): credito d’imposta del 65% (D.L. 83/2014). Pagamento tracciabile obbligatorio; comunicazione obbligatoria dell’ente al Ministero della Cultura.

Erogazioni a istituzioni religiose: deduzione ex art. 10, co. 1, lett. l) TUIR, nel limite di 1.032,91 € annui. Pagamento tracciabile obbligatorio.

In tutte queste ipotesi, una contestazione dell’Agenzia relativa alla modalità di pagamento può essere contrastata con gli strumenti descritti in questo articolo — accertamento con adesione, ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, autotutela — a seconda della fondatezza della pretesa e del tipo di atto ricevuto. La scelta tra queste opzioni, come illustrato nelle sezioni precedenti, dipende sempre da variabili concrete che solo un’analisi professionale del caso specifico può valutare con precisione.

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