Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità o un avviso di accertamento per una “anomalia” tra il quadro VE e il quadro VL della tua dichiarazione IVA? Prima di farci sopraffare dall’ansia, fermati un attimo su questo punto chiave: non esiste UNA risposta a questo problema, perché la risposta giusta dipende da chi sei, da come hai costruito la tua posizione IVA nel corso dell’anno e da quali ragioni concrete spiegano lo scarto rilevato dal Fisco.
Il quadro VE riepiloga le operazioni attive — le fatture che hai emesso, le cessioni di beni, le prestazioni di servizi — con la distinzione per aliquota e il calcolo dell’imposta a debito. Il quadro VL, invece, riassume la liquidazione annuale: le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), i crediti riportati, i versamenti effettuati. Quando i dati dei due quadri non tornano, l’Agenzia delle Entrate lo vede immediatamente tramite i controlli automatizzati previsti dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e scatta la macchina accertativa.
Il punto che cambia tutto è capire perché l’incongruenza esiste. Per un libero professionista con incassi variabili, la causa può essere il regime di cassa e la tempistica dei pagamenti ricevuti. Per una piccola impresa che gestisce le liquidazioni mensili, potrebbe essere un errore di imputazione delle note credito. Per una società strutturata con operazioni intracomunitarie o in reverse charge, la questione è spesso tecnica e nasce dalla complessità del modello stesso. Per chi ha subìto un’operazione straordinaria (fusione, scissione, conferimento d’azienda), la spiegazione è quasi sempre di natura transitoria.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti abituati a lavorare fianco a fianco sullo stesso fascicolo. Quando l’incongruenza VE/VL porta a un avviso di accertamento o a una comunicazione 54-bis, la difesa non può essere improvvisata: serve la lettura integrale della dichiarazione, il raffronto con i registri contabili, e — se la pretesa è infondata — un ricorso costruito con precisione tecnica e sostenuto dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione.
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Le regole comuni a tutti: come nasce l’incongruenza e come la vede il Fisco
Il modello IVA annuale è strutturato in sezioni separate per una ragione precisa: permette di ricostruire sia il volume d’affari complessivo (quadro VE) sia la liquidazione effettiva dell’imposta nel corso dell’anno (quadro VL). I due quadri devono “chiudere” in modo coerente: l’IVA a debito indicata nel VE deve coincidere, o raccordarsi logicamente, con quanto risulta dalle liquidazioni periodiche riportate nel VL.
Quando questa coerenza manca, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate rileva lo scarto automaticamente, perché dal 2017 in poi le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) trasmesse trimestralmente sono incrociate con i dati della dichiarazione annuale. L’incongruenza può essere “in rosso” — il VE mostra un’imposta a debito superiore a quella liquidata nel VL — o “in verde” — il VL mostra più credito di quanto il VE giustificherebbe.
Il percorso che l’Amministrazione può seguire dopo aver rilevato lo scarto dipende dalla sua natura:
- Controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972: per errori “di superficie”, cioè rilevabili senza necessità di andare a fondo nella contabilità. Porta a una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”) e, in caso di mancata risposta o pagamento, alla cartella di pagamento.
- Controllo formale: quando l’Ufficio, pur partendo dalla dichiarazione, ha bisogno di documentazione integrativa per quantificare la rettifica.
- Avviso di accertamento ex art. 54 D.P.R. n. 633/1972: quando il Fisco ritiene che l’incongruenza riveli un’evasione che richiede una rettifica sostanziale del reddito imponibile. Qui si passa agli atti impositivi veri e propri, con termini di decadenza, sanzioni al 70% e possibile rischio penale oltre certe soglie.
La distinzione è determinante per la difesa, perché cambia sia il termine entro cui agire sia lo strumento con cui rispondere. Dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. n. 108/2024 (decreto correttivo della riforma fiscale), il contribuente ha 60 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità per pagare o inviare osservazioni (prima erano 30). Se la comunicazione è trasmessa telematicamente all’intermediario abilitato, i giorni diventano 90.
Le sanzioni applicabili: il quadro post-riforma
Con il D.Lgs. n. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il panorama sanzionatorio è stato riformato in modo significativo:
| Tipo di violazione | Sanzione ante 1.9.2024 | Sanzione post 1.9.2024 |
|---|---|---|
| Omesso versamento IVA | 30% | 25% |
| Dichiarazione infedele | 90%-180% | 70% |
| Infedele con integrativa ante-controllo | ridotta | 50% |
| Indebita detrazione IVA | 90% autonoma | assorbita nell’infedele |
Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa a sfavore prima di ricevere notifica di accessi, ispezioni o verifiche, la sanzione scende al 50% dell’imposta dovuta anziché al 70%. Se l’incongruenza era rilevabile con controllo automatizzato, si applica il 25%. Queste riduzioni possono essere ulteriormente abbattute tramite il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.
I termini di decadenza dell’accertamento IVA sono disciplinati dall’art. 57 D.P.R. n. 633/1972: cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (o sette in caso di dichiarazione omessa). Chi presenta dichiarazione integrativa “riapre” il termine di decadenza, ma solo per gli elementi oggetto di rettifica (art. 1, comma 640, L. n. 190/2014).
Profilo 1 — Il libero professionista con partita IVA ordinaria
La tua situazione
Sei un avvocato, un ingegnere, un consulente, un medico non convenzionato, un architetto o un qualunque altro professionista che emette parcelle e gestisce l’IVA in regime ordinario. Hai liquidazioni trimestrali, tieni la contabilità di cassa (rileva il momento dell’incasso, non dell’emissione della fattura) e spesso ricevi compensi a cavallo tra un anno e l’altro.
Cosa cambia per te
La regola fondamentale è che il professionista in regime di cassa misura il volume d’affari IVA sull’incassato, non sul fatturato. Una parcella emessa il 20 dicembre e pagata il 15 gennaio dell’anno successivo non rientra nel VE di quell’anno — ma potrebbe essere stata annotata nel registro IVA in modo diverso da come è stata liquidata nelle LIPE trimestrali. Questo è uno dei motivi più frequenti di incongruenza VE/VL: la parcella è nel VE dell’anno X (come “volume d’affari”), ma l’IVA è finita nel VL dell’anno X+1 perché l’incasso è arrivato dopo.
Un secondo meccanismo tipico riguarda le note di variazione (note credito): se hai rettificato una parcella o hai stornato operazioni, e la nota è stata registrata in un periodo diverso da quello in cui era la fattura originaria, il confronto VE/VL può apparire sbilanciato anche se la tua contabilità è perfettamente corretta.
I numeri
Scenario concreto: emetti fattura di 8.700 € + IVA (22%) = 10.614 € il 27 dicembre 2024, incasso il 14 gennaio 2025. Nella dichiarazione IVA 2024 l’operazione risulta nel VE (volume d’affari 8.700 €, imposta 1.914 €) ma l’IVA non è stata versata nella liquidazione del IV trimestre 2024 perché l’incasso non è ancora avvenuto. Il VL 2024 non registra quei 1.914 €. Il Fisco vede: VE riporta 1.914 € di imposta, VL non la registra. Scatto dell’anomalia.
La tua difesa: la nota di cassa dell’incasso del 14 gennaio 2025, il pagamento IVA nel I trimestre 2025, il raccordo tra LIPE del 2025 e dichiarazione IVA 2025 dove quei 1.914 € compariranno nel VL.
I rischi specifici per il tuo profilo
Il rischio principale è la doppia tassazione: il Fisco richiede l’IVA per il 2024 (anno del VE), ma tu l’hai già versata nel 2025. Se non documenti immediatamente il raccordo, rischi di pagare due volte. Un secondo rischio riguarda la scadenza dei termini: se non rispondi alla comunicazione 54-bis entro 60 giorni, si consolida la pretesa e diventa più difficile recuperare il credito pagato nel 2025.
Le mosse giuste (in ordine di priorità)
- Raccogli immediatamente le ricevute di incasso e la documentazione del pagamento IVA nel periodo successivo.
- Predisponi una memoria da presentare all’Ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione, con il raccordo analitico tra VE 2024 e VL 2025.
- Se l’incongruenza era invece un vero errore di registrazione, valuta subito la dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso.
- In nessun caso ignorare la comunicazione: il silenzio equivale ad accettare la pretesa.
- Se l’ufficio non accoglie le osservazioni, valuta il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Profilo 2 — L’imprenditore individuale (ditta individuale / artigiano)
La tua situazione
Gestisci un’attività commerciale o artigianale. Hai liquidazioni mensili o trimestrali, emetti fatture e ricevute fiscali o scontrini, tieni una contabilità semplificata o ordinaria. Rispetto al professionista, la tua IVA si misura sulla competenza (momento del fatto generatore), non sull’incasso, con alcune eccezioni legate a specifici settori.
Cosa cambia per te
L’incongruenza VE/VL dell’imprenditore individuale ha quasi sempre origine in uno di questi quattro meccanismi:
- Reverse charge: acquisti da soggetti non residenti, operazioni edilizie in subappalto, acquisti di determinati beni. L’IVA sul reverse charge confluisce sia nel VE (come debito) sia nel VF (come detrazione), ma se non correttamente “ribaltata” nel VL produce incongruenza.
- Note di credito: se storni operazioni dell’anno precedente con nota credito nell’anno corrente, il VE di quell’anno mostra un volume d’affari diverso da quello che era alla base delle liquidazioni.
- Operazioni esenti o non imponibili: se sposti la classificazione di alcune operazioni da imponibili a esenti dopo la liquidazione, il VE e il VL non tornano.
- Errori del software gestionale: i programmi di contabilità non sempre trasferiscono correttamente tutti i dati nelle sezioni del modello IVA.
La regola che ti protegge più di quanto pensi: l’art. 54 D.P.R. n. 633/1972 consente all’Ufficio di rettificare la dichiarazione IVA solo se le incongruenze sono gravi, precise e concordanti. Un singolo scarto tra VE e VL non è automaticamente prova di evasione: è un indizio che deve essere vagliato nel contesto della contabilità complessiva.
I numeri
Ipotesi pratica: ditta individuale (settore commercio al dettaglio) con liquidazioni mensili. Nel mese di novembre 2024 registra per errore una fattura di acquisto da 12.300 € come operazione attiva (VE) anziché passiva (VF). Il modello IVA 2024 mostra VE con 2.706 € di IVA a debito in più rispetto alle liquidazioni del VL. L’errore è rilevabile e correggibile: la dichiarazione integrativa da presentare dopo il 30 aprile 2025 produce una sanzione base del 70%, ma se presentata spontaneamente prima di ricevere comunicazioni la sanzione scende al 50%, ulteriormente riducibile con ravvedimento operoso (1/7, 1/6 o 1/5 a seconda del momento).
Con imposta da correggere di 2.706 €, la sanzione del 50% (ante controllo) = 1.353 €, ravveduta a 1/6 = 225,50 €. Più interessi legali al 2% annuo per il periodo.
I rischi specifici
Il rischio principale è l’accertamento analitico-induttivo se le incongruenze VE/VL si sommano ad altri segnali di anomalia: antieconomicità della gestione, percentuali di ricarico fuori mercato, movimentazioni bancarie non giustificate. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30987/2025 ha ribadito che il giudice di merito, per confermare l’accertamento, deve valutare la pluralità di anomalie nel loro insieme — non basta uno scarto isolato. Grassettato: un’incongruenza VE/VL isolata, senza altri indizi, non legittima l’accertamento induttivo.
Le mosse giuste
- Analizza subito se l’incongruenza ha una causa tecnica spiegabile con documenti (note credito, registrazioni errate, reverse charge).
- Se la causa è spiegabile: prepara una memoria documentata per rispondere all’avviso bonario.
- Se è un errore reale: presenta dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso prima che arrivi qualsiasi comunicazione.
- Non accettare l’accertamento se il Fisco non ha altri elementi oltre allo scarto VE/VL: la pretesa è impugnabile.
Profilo 3 — La piccola e media impresa (Srl, Snc, Sas) con liquidazioni periodiche
La tua situazione
Sei un’impresa costituita in forma societaria, con una struttura contabile più articolata, liquidazioni mensili o trimestrali, possibile pro-rata di detraibilità, e spesso una pluralità di tipologie di operazioni (imponibili, esenti, non imponibili, intracomunitarie, reverse charge).
Cosa cambia per te
Per le PMI la complessità del modello IVA è notevolmente maggiore. Il quadro VE è articolato in sezioni distinte per aliquota (4%, 5%, 10%, 22%), per operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 9), per operazioni esenti (art. 10), per operazioni fuori campo IVA. Il quadro VL, di converso, riepiloga le liquidazioni periodiche già trasmesse con le LIPE.
La causa più frequente di incongruenza nelle PMI è la discrasia tra la competenza economica di alcune operazioni e il momento della loro imputazione nel VL. Casi tipici:
- Operazioni intracomunitarie con integrazione della fattura estera: se l’integrazione avviene in un periodo successivo rispetto alla data della fattura originale, l’imposta risulta nel VE di un anno e nel VL dell’anno successivo.
- Variazioni in diminuzione (note credito) per sconti, resi o accordi successivi: spesso non vengono registrate nel periodo di competenza dell’operazione originale.
- Pro-rata di detraibilità: se l’impresa svolge sia operazioni imponibili che esenti, il pro-rata viene ricalcolato in sede di dichiarazione annuale con un conguaglio che può creare discrasia rispetto alle LIPE.
- Acconti su forniture: se l’acconto genera IVA nel periodo e la fattura definitiva arriva nell’anno successivo con variazione dell’imponibile, lo scarto è fisiologico.
La regola chiave: nel VL, per effetto della prassi amministrativa confermata dall’Agenzia delle Entrate, non devono essere considerati i versamenti periodici IVA omessi, ma solo l’IVA effettivamente versata. Questo crea fisiologicamente una differenza tra VE e VL nelle imprese che hanno avuto versamenti parziali nel corso dell’anno, senza che ciò implichi automaticamente evasione.
I numeri
Esempio: Srl con liquidazione mensile. Fattura intracomunitaria da fornitore tedesco ricevuta a dicembre 2024, integrata e registrata il 3 gennaio 2025 (per errore nel caricamento). Imponibile 35.400 €, IVA 7.788 €. Il VE 2024 include quei 35.400 € nel volume d’affari (la data fattura è dicembre 2024), ma il VL non registra l’IVA perché l’integrazione è avvenuta nel 2025.
Il Fisco rileva: VE 2024 + 7.788 €, VL 2024 invariato. Conseguenza: comunicazione 54-bis per maggiore IVA accertata di 7.788 €. La difesa: documentare che l’IVA è stata correttamente integrata e versata nel I trimestre 2025 (o conguagliata nella dichiarazione 2025), con il libro giornale e le registrazioni IVA come prova.
Con sanzione infedele del 50% (integrativa spontanea), la sanzione su 7.788 € = 3.894 €, ravveduta a 1/7 = 556 € circa.
I rischi specifici
Il rischio maggiore per le PMI è la contestazione dell’accertamento analitico-induttivo quando le incongruenze VE/VL si sommano a bilanci antieconomici o a verifiche bancarie. La Cassazione, ordinanza n. 26182/2025, ha confermato che l’antieconomicità cronica — spreporzione tra costi e ricavi che porta l’impresa in perdita senza spiegazioni plausibili — rimane un indizio “grave e preciso” che legittima la rettifica. Un’incongruenza VE/VL che si accompagna a tre esercizi consecutivi in perdita è una combinazione pericolosa che va gestita con prontezza.
Un secondo rischio è la contestazione dell’indebita detrazione IVA: se il Fisco ritiene che alcune detrazioni nel VF non corrispondano a operazioni effettive, la sanzione ora del 70% si aggiunge allo scarto del VE/VL.
Le mosse giuste
- Nomina subito un professionista abilitato a gestire il contraddittorio con l’Ufficio.
- Ricostruisci analiticamente il raccordo VE/VL con il supporto dei registri contabili e delle LIPE già trasmesse.
- Se l’incongruenza dipende da operazioni intracomunitarie o reverse charge, fornisci copia delle fatture e della relativa integrazione/registrazione.
- Se ci sono state liquidazioni parziali o omessi versamenti, distingui tra l’IVA dichiarata e quella effettivamente versata: questa distinzione è cruciale per le comunicazioni 54-bis.
- Valuta l’accertamento con adesione se la pretesa del Fisco è parzialmente fondata: consente di ridurre sanzioni e interessi in modo significativo.
Profilo 4 — L’imprenditore con operazioni intracomunitarie o import/export
La tua situazione
La tua attività è caratterizzata da operazioni con l’estero: acquisti e cessioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni, servizi resi o ricevuti da soggetti non residenti. Usi sistemi di reverse charge, gestisci il VIES, e hai spesso sia operazioni imponibili che operazioni non imponibili nel VE.
Cosa cambia per te
Per te l’incongruenza VE/VL è quasi strutturale, perché il modello IVA richiede di indicare nel VE anche le operazioni non soggette a IVA italiana (esportazioni, cessioni intracomunitarie, operazioni assimilate), che aumentano il volume d’affari nel VE ma non producono IVA nel VL. Se il raccordo non è preciso, il sistema vede uno squilibrio anche in presenza di una posizione IVA perfettamente corretta.
Le cause tecniche più frequenti in questo profilo:
- Cessioni intracomunitarie con “plafond” esportatori abituali: le operazioni non imponibili ex art. 8 e 8-bis D.P.R. 633/72 vanno nel VE ma non nel VL come debito. Se il plafond è stato usato erroneamente o è stato superato senza che le liquidazioni lo registrassero, nasce l’incongruenza.
- Acquisti intracomunitari con integrazione: come già visto per le PMI, ma con maggiore frequenza e importi più elevati.
- Servizi “elettronici” o digitali B2C: soggetti al regime OSS (One Stop Shop) o MOSS, registrati in modo separato rispetto alle operazioni interne.
- Autofatture per acquisti da non residenti (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72): se non correttamente collocate nel periodo di competenza, possono creare discrasia tra VE e VL.
I numeri
Scenario: impresa importatrice con operazioni annuali per 890.000 € di acquisti da fornitori extra-UE. Metà delle operazioni passa per il regime del deposito IVA (art. 50-bis D.L. 331/1993), con IVA sospesa. Il VE registra il volume d’affari per intero, ma il VL include solo l’IVA sulle operazioni estratte dal deposito nel corso dell’anno (330.000 €). L’altro 50% (445.000 € di acquisti) è ancora nel deposito a fine anno. L’IVA sospesa sul deposito non risulta nel VL ma incide sul VE: incongruenza fisiologica, non evasione.
La difesa: estratto conto del deposito IVA, registri doganali, prova della sospensione e del successivo assolvimento dell’imposta all’uscita dal deposito.
I rischi specifici
Il rischio specifico di questo profilo è la contestazione del “plafond” non correttamente calcolato o dell’operazione intracomunitaria non documentata. La Cassazione, ordinanza n. 14102 del 24 aprile 2024, ha affermato che l’onere della prova sull’Amministrazione riguarda la conoscenza o conoscibilità del meccanismo fraudolento da parte del cedente — ma se il contribuente non fornisce documentazione, l’onere si sposta. L’assenza di prove è il rischio vero di questo profilo.
Un secondo rischio: se lo scarto VE/VL viene interpretato come indicatore di fatturazione fittizia, si entra in un’area di sovrapposizione tra processo tributario e processo penale (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 — dichiarazione fraudolenta), con soglie di punibilità molto più basse.
Le mosse giuste
- Conserva tutta la documentazione delle operazioni estere (CMR, polizze di carico, liste packing, estratti VIES, modelli Intrastat).
- In caso di accertamento, ricostruisci analiticamente ogni operazione internazionale e la sua corretta collocazione nei quadri VE/VL.
- Distingui sempre tra operazioni non imponibili (che aumentano il VE senza IVA) e operazioni omesse (che potrebbero indicare evasione): il Fisco non sempre fa questa distinzione da solo.
- Se hai usato il plafond esportatori abituali, verifica immediatamente che non sia stato superato: il splafonamento ha conseguenze gravi e richiede intervento immediato.
Profilo 5 — La società con operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento)
La tua situazione
La tua azienda ha attraversato un’operazione straordinaria nel corso dell’anno: una fusione per incorporazione, una scissione parziale o totale, un conferimento d’azienda. Queste operazioni cambiano la struttura societaria a metà anno e creano inevitabilmente un “disallineamento” nella dichiarazione IVA: il soggetto che presenta la dichiarazione non è lo stesso soggetto che ha effettuato tutte le operazioni.
Cosa cambia per te
Questo è il profilo con la più alta probabilità di incongruenza VE/VL strutturale, indipendente da qualsiasi violazione fiscale. Le istruzioni del modello IVA prevedono per le operazioni straordinarie la compilazione di più moduli: uno per la società avente causa (per le operazioni post-fusione) e uno per ogni dante causa (per le operazioni del periodo precedente l’operazione). I quadri VE e VL di ciascun modulo devono essere letti separatamente, ma il sistema di controllo automatico a volte incrocia i dati in modo aggregato, producendo anomalie apparenti.
La regola che ti protegge: le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilate una sola volta nel primo modulo, con dati riepilogativi di tutte le attività. Se questa regola non è rispettata per errore (non infrequente nelle fusioni complesse), il raccordo con il VE dei singoli moduli appare sbilanciato.
I numeri
Fusione per incorporazione con data effetto 1° luglio 2024. La società incorporante dichiara nel modulo 1 le operazioni da luglio a dicembre 2024 (VE: 1.240.000 €; IVA: 272.800 €). Nel modulo 2, per la società incorporata, le operazioni da gennaio a giugno 2024 (VE: 890.000 €; IVA: 195.800 €). Il VL del modulo 1 deve riepilogare tutte le liquidazioni dell’anno, compresi i periodi del dante causa. Se l’intermediario contabile ha compilato il VL solo per la frazione post-fusione, il confronto VE/VL dell’incorporante appare sbilanciato di 195.800 €. Non c’è evasione: c’è un errore di compilazione che si corregge con dichiarazione integrativa senza sanzioni rilevanti (errore meramente formale, non incidente sull’imposta).
I rischi specifici
Il rischio principale è che l’errore tecnico nella compilazione venga interpretato come occultamento di operazioni. Nelle fusioni, la discontinuità soggettiva può far sì che l’Ufficio non abbia immediatamente a disposizione l’intera storia fiscale dei soggetti coinvolti, e interpreti lo scarto come un indicatore di vendite non dichiarate. La risposta difensiva deve essere documentata e tecnica, non semplicemente dichiarativa.
Le mosse giuste
- Fai rivedere immediatamente il modello IVA dell’anno dell’operazione da un commercialista esperto in operazioni straordinarie.
- Se l’errore è solo formale (compilazione non corretta del VL), presenta dichiarazione integrativa con sanzione minima.
- Preparati a fornire all’Ufficio l’atto di fusione o scissione, il piano di riorganizzazione societaria e la documentazione contabile dei soggetti coinvolti.
- Se l’Ufficio emette avviso di accertamento senza aver considerato la struttura dell’operazione straordinaria, è un vizio di motivazione dell’atto impositivo — elemento su cui basare il ricorso.
Tre profili, tre scenari: le incongruenze confrontate con dati reali
Blocco 1 — Simulazioni pratiche
Simulazione A — Professionista (regime cassa) Studio legale con volume d’affari 2024 di 148.600 € (VE). Incassi effettivi 2024: 121.400 € (le restanti 27.200 € incassate a gennaio-febbraio 2025). IVA su incassato 2024: 26.708 € (22% × 121.400). IVA su incassato 2025: 5.984 € (22% × 27.200). Il VE 2024 mostra imposta su 148.600 € = 32.692 €; il VL 2024 mostra IVA versata 26.708 €. Scarto: 5.984 €.
La comunicazione 54-bis richiede 5.984 €. La risposta: documentare che 27.200 € di parcelle sono stati incassati nel 2025 e l’IVA è stata regolarmente versata nella liquidazione del I trimestre 2025. Esito atteso: accoglimento delle osservazioni, annullamento parziale della pretesa. Costo complessivo della procedura difensiva: praticamente zero se gestita subito.
Simulazione B — Srl con un’omissione reale Srl commerciale. Fatturaemessa a luglio 2024 per 19.400 € + IVA (22%) = 23.668 €, non registrata nel libro IVA vendite per errore del software. Il VE 2024 non include quei 4.268 € di IVA; le liquidazioni periodiche neanche. L’incongruenza emerge quando l’Agenzia incrocia i dati con quelli della controparte (che ha invece detratto quei 4.268 €). Il Fisco emette avviso ex art. 54 D.P.R. 633/1972 per IVA evasa 4.268 €.
Se la Srl presenta dichiarazione integrativa spontanea prima della notifica: sanzione 50% (ante controllo) = 2.134 €, ravveduta a 1/7 = 305 €. Se invece aspetta l’accertamento: sanzione 70% = 2.988 €, non più ravvedibile. Interessi al 2% annuo × 8 mesi = 56,90 €. Differenza di costo tra agire subito e aspettare: circa 2.683 €.
Simulazione C — Imprenditore individuale con reverse charge Ditta individuale edile. Acquisto di materiali da fornitore francese a novembre 2024: 38.700 € + reverse charge IVA 22% = 8.514 €. L’integrazione contabile è stata effettuata sul registro acquisti (VF) ma non è confluita correttamente nel VE come operazione attiva (l’autofattura per il reverse charge doveva essere registrata sia come acquisto che come vendita). Il VL registra correttamente, il VE mostra 8.514 € in meno. L’Agenzia vede: VL con imposta dichiarata, VE con meno imposta esposta. La pretesa è teoricamente nulla perché l’IVA è stata comunque versata, ma il modello appare incompleto.
Soluzione: dichiarazione integrativa per rettificare il solo VE, senza variazione dell’imposta. Sanzione minima per violazione formale: 150 €.
I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente
La realtà di molti contribuenti è più complessa dei profili “puri” descritti finora. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Il professionista con partita IVA che ha anche attività commerciale accessoria Avvocato che affitta un locale commerciale di sua proprietà con addebito di IVA (art. 10, n. 8 consente l’esenzione ma può optare per l’imponibilità). Il reddito da locazione è imponibile IVA, quello professionale è in regime di cassa. Le due attività hanno regole diverse di imputazione temporale al VE e al VL. Se non vengono tenute contabilità separate (art. 36 D.P.R. 633/1972), il modello IVA deve gestire le due logiche in un unico quadro, con elevatissima probabilità di incongruenze.
La piccola impresa che ha effettuato operazioni intracomunitarie occasionali Srl manifatturiera che per la prima volta nel 2024 vende a un cliente tedesco con partita IVA valida nel VIES. L’operazione è non imponibile (art. 41 D.L. 331/1993), ma la società non era iscritta al VIES come cedente. Dal 2020 l’iscrizione al VIES è requisito sostanziale per la non imponibilità. Se l’iscrizione manca, l’operazione può essere riqualificata come imponibile, con conseguente debito IVA non registrato nel VL. La difesa: dimostrare la buona fede e la sostanza economica dell’operazione.
Il socio-amministratore che ha incassato compensi a titolo misto In alcune piccole Srl, i compensi all’amministratore vengono misti tra reddito di lavoro dipendente assimilato e compensi professionali. Se parte dei compensi è stata fatturata con IVA (e quindi confluisce nel VE dell’amministratore come professionista) ma non risulta nelle liquidazioni della società (che li tratta come costi di lavoro), il raccordo dei dati può generare anomalie sia nel modello IVA del professionista sia in quello della società.
Il confronto tra i cinque profili
| Aspetto | Professionista | Imprenditore individuale | PMI | Operatore estero | Op. straordinarie |
|---|---|---|---|---|---|
| Causa più frequente | Regime di cassa | Errori registrazione | Intracomunitarie / pro-rata | Plafond / deposito IVA | Errori compilazione modulo |
| Tipo di atto tipico | Avviso bonario 54-bis | Avviso bonario o accertamento | Accertamento | Accertamento o PVC | Avviso bonario |
| Termini di difesa | 60 giorni (dal 2025) | 60 giorni | 60 giorni | 60 giorni | 60 giorni |
| Rischio penale | Basso | Medio | Medio-alto | Alto | Basso |
| Strumento ottimale | Memoria difensiva | Integrativa + ravvedimento | Contraddittorio + adesione | Contenzioso specializzato | Integrativa formale |
| Sanzione base (post 1.9.2024) | 25% (se automatizzato) | 50% (integrativa spontanea) | 70% (accertamento) | 70% (accertamento) | Fissa (formale) |
Le domande trasversali
Se presento la dichiarazione integrativa, il Fisco può poi accertarmi su tutta la dichiarazione? La dichiarazione integrativa “riapre” i termini di decadenza dell’accertamento ex art. 57 D.P.R. n. 633/1972, ma solo per gli elementi oggetto di rettifica (art. 1, comma 640, L. n. 190/2014, confermato dalla Cassazione). Non autorizza quindi l’Ufficio a riaprire la verifica su tutta la dichiarazione. Questo è un vincolo preciso che va fatto valere se l’Ufficio esce dalla perimetro dell’integrativa.
Posso ancora fare il ravvedimento dopo aver ricevuto la comunicazione 54-bis? In linea di principio no: il ravvedimento operoso non è ammesso dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività accertativa. La comunicazione ex art. 54-bis rientra in questa categoria, quindi dopo la sua ricezione non è più possibile beneficiare della riduzione massima del ravvedimento. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito (sentenza n. 26274/2023) che una mera “richiesta di chiarimenti” informale non preclude il ravvedimento.
L’avviso bonario è impugnabile? In linea generale no, perché è un atto non immediatamente lesivo: diventa cartella solo dopo il mancato pagamento. Ma la Cassazione ammette l’impugnazione degli avvisi bonari quando recano una pretesa definita e concreta, tale da compromettere irrimediabilmente la posizione del contribuente. Se ricevi un avviso bonario con importi molto elevati o contestazioni che ritieni infondate, è opportuno valutare con un professionista se sussistono i presupposti per l’impugnazione immediata.
Cosa succede se ignoro completamente la comunicazione 54-bis? Dopo 60 giorni dalla notifica (90 se ricevuta tramite intermediario), l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme indicate nella comunicazione e notifica la cartella di pagamento. A quel punto la cartella è impugnabile entro 60 giorni, ma occorre contestare sia la cartella sia la fondatezza della pretesa — con costi e tempi molto maggiori rispetto alla gestione in fase di avviso bonario.
Qual è il termine massimo per fare accertamento sull’IVA 2024? Per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025 presentato entro il 30 aprile 2025), il termine di decadenza dell’accertamento è il 31 dicembre 2030 (quinto anno successivo a quello di presentazione). Se la dichiarazione è omessa, il termine si estende al 31 dicembre 2032 (settimo anno successivo). Questi termini possono essere prolungati da proroghe emergenziali o dalla presenza di reati fiscali.
La giurisprudenza profilo per profilo
Blocco 2 — Sentenze e provvedimenti di riferimento
Per i liberi professionisti:
Cass., Sez. V, n. 5129/2025 (27 febbraio 2025): il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale, purché il credito risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali. Principio rilevante per i professionisti che hanno crediti “nascosti” nelle LIPE.
Cass., ord. n. 18078/2024: l’avviso bonario è obbligatorio solo quando emergono errori o incongruenze nella dichiarazione; se la pretesa deriva da un mero mancato versamento, la cartella di pagamento è valida anche senza avviso bonario preventivo. Distingue i casi di puro mancato versamento dalle incongruenze dichiarative.
Per gli imprenditori individuali e le PMI:
Cass., ord. n. 30987/2025: per confermare la legittimità di un accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito deve valutare la pluralità di anomalie nel loro insieme, non limitarsi a un singolo elemento. Un’incongruenza VE/VL isolata non basta a giustificare la rettifica.
Cass., ord. n. 26182/2025 (25 settembre 2025): l’antieconomicità cronica dell’impresa costituisce un indizio “grave e preciso” che può fondare l’accertamento analitico-induttivo, ma solo se si sommano altri elementi di inattendibilità contabile.
Cass., n. 9131/2025: in tema di accertamento analitico-induttivo, l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate si sposta sul contribuente una volta che l’Ufficio ha specificato gli indici di inattendibilità dei dati contabili. La difesa deve essere specifica e documentata.
Cass., Sez. V, n. 2567/2024: le dichiarazioni di terzi raccolte nel corso di una verifica fiscale hanno valore meramente indiziario; il giudice ha il dovere di valutarle criticamente, cercando riscontri oggettivi. Questa pronuncia tutela i contribuenti quando l’accertamento si fonda prevalentemente su dichiarazioni di fornitori o clienti.
Per gli operatori con estero e intracomunitario:
Cass., ord. n. 14102/2024 (24 aprile 2024): in tema di frodi IVA carosello, l’onere della prova sulla conoscenza o conoscibilità del meccanismo fraudolento spetta all’Amministrazione finanziaria, non al contribuente cedente che dimostra di aver agito in buona fede.
CGUE, Causa C-341/22 (7 marzo 2024): la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi. Pronuncia cruciale per le società considerate “non operative” che si vedono contestato il credito IVA.
Cass., Sez. V, n. 22249/2024 (6 agosto 2024): recepisce la sentenza CGUE C-341/22 in sede nazionale, stabilendo il dovere di disapplicazione da parte del giudice dell’art. 30 L. 724/1994 nella parte in cui esclude la detrazione IVA per le società non operative.
Sul ravvedimento e la procedura:
Cass., n. 28773/2021 (19 ottobre 2021, confermato): è legittima la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato ex art. 54-bis quando non è preceduta dall’avviso bonario, se la pretesa deriva dall’omessa presentazione della dichiarazione IVA. Ma è necessario l’avviso bonario quando ci sono errori nella dichiarazione presentata.
Cass., sent. n. 26274/2023: una mera richiesta di chiarimenti informale da parte dell’Ufficio non preclude la possibilità di ravvedimento operoso; la preclusione scatta solo con la “formale conoscenza” di un’attività accertativa.
Cass., ord. n. 4187/2025: chi presenta dichiarazione integrativa con ravvedimento per infedele dichiarazione non può essere ulteriormente sanzionato per omesso o carente versamento degli acconti collegati all’infedeltà — la sanzione dell’infedele assorbe quella per gli acconti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Blocco 3 — Gli strumenti dello studio
Ricevere una comunicazione di irregolarità o un avviso di accertamento per incongruenza VE/VL non significa trovarsi in una posizione perdente. Significa che bisogna agire con metodo, tempestività e competenza tecnica. Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo in questi casi.
1. Analisi immediata del quadro complessivo Prima ancora di rispondere all’Ufficio, verifichiamo l’intera struttura della dichiarazione IVA contestata: quadro VE sezione per sezione, quadro VL liquidazione per liquidazione, LIPE già trasmesse, registri IVA. Identifichiamo se lo scarto è apparente (causa tecnica spiegabile) o reale (errore da correggere), e in quale direzione deve andare la risposta.
2. Redazione della memoria difensiva ex art. 54-bis Per i professionisti, gli imprenditori e le PMI che hanno ricevuto la comunicazione di irregolarità, predisponiamo una memoria dettagliata da presentare entro i 60 giorni (o 90) di legge, con la documentazione a supporto. La memoria è strutturata per rispondere punto per punto ai rilievi dell’Ufficio e per documentare le cause tecniche dell’incongruenza quando esistono.
3. Dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso Per i contribuenti che ci rivolgono con un errore reale da correggere, gestiamo la presentazione della dichiarazione IVA integrativa e il calcolo preciso del ravvedimento operoso, scegliendo il momento ottimale per minimizzare le sanzioni. Per le PMI e le imprese strutturate, coordiniamo il commercialista dell’azienda nella redazione del modello integrativo.
4. Per i professionisti: ricostruzione del registro IVA di cassa Nei casi di incongruenza da regime di cassa, ricostruiamo l’elenco degli incassi per anno di riferimento e produciamo la documentazione necessaria per il contraddittorio: ricevute, bonifici bancari, raccordo tra fatture emesse e incassi, collocazione corretta nel VE e nel VL degli anni interessati.
5. Per le imprese con operazioni estere: analisi della documentazione intracomunitaria Verifichiamo la validità delle iscrizioni VIES, la correttezza degli Intrastat, la documentazione di trasporto. Se l’accertamento riguarda operazioni intracomunitarie o reverse charge, costruiamo la difesa su elementi oggettivi che escludono la conoscenza di frodi carosello o la consapevolezza di irregolarità.
6. Contraddittorio con l’Ufficio prima dell’accertamento Dall’1° gennaio 2024 il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio ex art. 6-bis Statuto del contribuente (L. 212/2000) per tutti gli atti non esclusi. Partecipiamo attivamente al contraddittorio, presentando controdeduzioni scritte e producendo la documentazione entro i termini previsti. Ogni osservazione presentata in questa sede è un’arma in meno per il Fisco in caso di ricorso.
7. Accertamento con adesione Quando la pretesa del Fisco è parzialmente fondata (l’incongruenza esiste ma è quantificata in eccesso), valutiamo se l’accertamento con adesione è lo strumento più conveniente. In sede di adesione si possono ridurre sanzioni e interessi, pagare in rate e chiudere la posizione senza contenzioso formale.
8. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Se il contraddittorio non produce risultati soddisfacenti e la pretesa del Fisco è infondata o sproporzionata, gestiamo il ricorso in sede giudiziaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Il ricorso viene costruito sull’analisi tecnica della dichiarazione, sulle sentenze più recenti della Cassazione (in particolare quelle che limitano la portata dell’accertamento analitico-induttivo a fronte di incongruenze isolate) e sull’onere della prova che l’Amministrazione deve assolvere.
9. Difesa integrata fino in Cassazione Per i casi che richiedono più gradi di giudizio, garantiamo la continuità della linea difensiva dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, e segue personalmente le questioni di legittimità tributaria.
10. Valutazione del rischio penale Quando lo scarto VE/VL supera le soglie di rilevanza penale (IVA evasa superiore a 250.000 € nell’anno, ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000), valutiamo immediatamente il profilo penale, la possibilità di non punibilità per ravvedimento completo (art. 13 D.Lgs. n. 74/2000) e la strategia da adottare in coordinamento con la difesa penale, qualora già attivata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La dimensione cassazionista dell’Avvocato è la leva più importante in questa materia: le questioni tributarie sull’incongruenza VE/VL che non trovano soluzione in sede di merito vengono portate davanti alla Corte di Cassazione con piena competenza processuale, assicurando al contribuente un difensore che conosce ogni strumento, dalla memoria difensiva al ricorso per cassazione. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — è la risposta alla complessità tecnico-contabile di questi casi: la ricostruzione dei quadri VE/VL richiede competenze fiscali che gli avvocati da soli non sempre posseggono, e una difesa giuridica che i commercialisti non possono costruire.
Chiusura: il primo passo è capire il tuo profilo, il secondo è agire secondo le tue regole
Lo scarto tra quadro VE e quadro VL della dichiarazione IVA non è la fine del mondo: nella grande maggioranza dei casi ha una spiegazione tecnica, ed è difendibile. Ma va gestito subito, con metodo e con le prove giuste in mano.
Il primo passo è capire a quale profilo appartieni: il regime di cassa del professionista, la gestione delle operazioni estere dell’imprenditore internazionale, la complessità delle PMI con pro-rata o reverse charge, le criticità delle operazioni straordinarie. Le regole non sono le stesse per tutti, e la difesa non può essere generica.
Il secondo passo è agire secondo le TUE regole: dichiarazione integrativa se c’è un errore reale, memoria difensiva se l’incongruenza è solo apparente, contraddittorio se l’Ufficio non ha considerato tutti gli elementi, ricorso se la pretesa è infondata.
Lo Studio Monardo è specializzato in difesa tributaria proprio in questa materia: il coordinamento tra diritto bancario e tributario è la colonna portante dell’attività dello staff, con avvocati e commercialisti che operano congiuntamente su ogni fascicolo fiscale complesso. La specializzazione nel contenzioso tributario — dall’avviso bonario fino alla Cassazione — significa che la tua linea difensiva è già stata testata nelle situazioni più difficili.
Non aspettare che i termini scadano: ogni giorno che passa dopo la notifica di una comunicazione 54-bis o di un avviso di accertamento è un giorno in meno per costruire la difesa migliore.
📩 Contattaci ora — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida. Un’analisi iniziale della tua posizione IVA può cambiare completamente l’esito di quello che sembra un problema insormontabile.
Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale. Ogni situazione fiscale è diversa: per una valutazione specifica della tua posizione, contatta direttamente lo Studio Monardo.
Approfondimento: le cause tecniche più sottovalutate dell’incongruenza VE/VL
Nella pratica professionale, esistono alcuni meccanismi che producono scarto tra VE e VL in modo quasi invisibile, cioè senza che il contribuente se ne accorga durante la compilazione. Conoscerli permette sia di prevenire il problema sia di costruire una difesa più solida quando l’Ufficio contesta l’anomalia.
Il credito IVA riportato dall’anno precedente e la sua incidenza sul VL
Il quadro VL, sezione 2, contiene i crediti d’imposta riportati dagli anni precedenti (rigo VL8). Se il contribuente ha un credito IVA rilevante derivante da anni precedenti e lo utilizza in compensazione nel corso dell’anno, questo incide sul saldo netto del VL senza modificare i dati del VE. Il Fisco può percepire lo scarto come un’anomalia, ma in realtà è la corretta applicazione delle regole: il VE misura il volume d’affari e l’imposta dell’anno corrente; il VL misura la posizione netta dell’intero rapporto IVA, compresi i riporti.
Questo meccanismo crea confusione soprattutto per i contribuenti che hanno avuto annate con elevato credito IVA (ad esempio per ingenti acquisti di beni strumentali) seguite da annate con volumi d’affari crescenti. La “forbice” apparente tra VE e VL è in realtà la compensazione progressiva del credito accumulato.
La difesa in questo caso è semplice ma richiede documentazione precisa: estratto delle compensazioni F24, storico del credito IVA degli ultimi anni, raccordo tra il credito indicato nel rigo VX5 delle dichiarazioni precedenti e il rigo VL8 dell’anno contestato.
Il regime del margine e le operazioni esenti “nascoste”
Per i rivenditori di beni usati, le gallerie d’arte, le case d’aste e le agenzie di viaggi che applicano il regime del margine (D.L. n. 41/1995), la base imponibile IVA non corrisponde al prezzo di vendita ma alla differenza (margine) tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Il VE riporta l’imponibile IVA (il margine), ma il volume d’affari reale dell’impresa è molto superiore. Se il contribuente confonde i due concetti e inserisce nel VE il ricavo totale anziché il margine imponibile, si crea una discrepanza con il VL dove l’IVA è calcolata sul solo margine.
Questo errore, frequente nelle piccole gallerie e nei mercati dell’usato, produce un VE “gonfiato” rispetto al VL. Il Fisco vede più imposta nel VE di quanta ne risulti liquidata, e interpreta la differenza come IVA non versata. La correzione richiede la distinzione precisa tra prezzo di cessione, costo di acquisto e margine imponibile per ogni operazione.
Le note di credito per fatture inesigibili (art. 26 D.P.R. n. 633/1972)
L’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 — riformato in modo significativo dal D.L. n. 73/2021 — consente al cedente o prestatore di emettere nota di variazione in diminuzione (nota di credito) per recuperare l’IVA su crediti rimasti insoddisfatti dopo l’apertura di una procedura concorsuale. Prima della riforma del 2021, la nota di credito poteva essere emessa solo dopo la conclusione della procedura (a volte anni dopo). Dal 2021 è emettibile dall’apertura della procedura.
Questo crea situazioni in cui:
- La fattura originaria è nel VE di un anno (diciamo 2022)
- La nota di credito ex art. 26 è nel VE di un altro anno (2024, anno di apertura della procedura concorsuale del cliente)
- L’IVA “recuperata” via nota credito riduce il debito del VL 2024 senza che il VE 2024 mostri la fattura originaria
Il sistema può interpretare questa riduzione del debito VL come un’anomalia rispetto al VE dell’anno corrente. La difesa richiede la documentazione del credito insoddisfatto, la prova della procedura concorsuale del debitore e il raccordo con la fattura originaria degli anni precedenti.
Il regime IVA per cassa (art. 32-bis D.L. n. 83/2012) e la sua interazione con il VE
Oltre al regime di cassa per i professionisti (che è la regola generale del lavoro autonomo), esiste un regime IVA per cassa facoltativo per le imprese con volume d’affari fino a 2 milioni di euro (art. 32-bis D.L. n. 83/2012). Per chi ha optato per questo regime, l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento anziché al momento della fatturazione. Questo produce esattamente lo stesso tipo di incongruenza descritto per i professionisti: il VE registra le fatture emesse (competenza), il VL registra solo le fatture pagate (cassa).
L’opzione deve essere indicata nel quadro VO della dichiarazione IVA. Se questa indicazione manca o è errata, il Fisco potrebbe non sapere che il contribuente opera per cassa e interpretare lo scarto come evasione. Verificare che il quadro VO sia compilato correttamente è quindi il primo passo nella difesa per chi ha scelto questo regime.
Gli errori dei software gestionali: un problema reale e documentabile
Nella pratica, una percentuale non trascurabile di incongruenze VE/VL deriva da bug o impostazioni errate dei software gestionali di contabilità. Alcune versioni di software popolari hanno prodotto sistematicamente errori nel trasferimento dei dati da un quadro all’altro, in particolare per le operazioni in reverse charge, le note credito e le operazioni intracomunitarie.
La difesa basata su errori del software è ammissibile ma richiede una documentazione specifica: log del software, versione utilizzata, eventuale comunicazione del produttore sull’anomalia, e — crucialmente — la prova che l’imposta era stata correttamente liquidata e versata nel corso dell’anno nonostante l’errore di compilazione del modello. Un errore del software che non incide sull’imposta versata è un vizio formale, non sostanziale, e deve essere trattato come tale.
Quando l’incongruenza VE/VL apre la strada all’accertamento bancario
Una delle conseguenze più gravi di un’incongruenza VE/VL mal gestita è che essa può diventare il “gancio” che consente all’Ufficio di estendere la verifica ai conti correnti bancari. L’art. 51, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972 autorizza l’Agenzia delle Entrate a richiedere dati e notizie agli istituti di credito e agli intermediari finanziari quando ci sono elementi per ritenere che il contribuente abbia omesso di dichiarare operazioni imponibili.
Un’incongruenza VE/VL significativa — soprattutto se accompagnata da anomalie nelle LIPE o da segnalazioni di clienti e fornitori — può essere sufficiente a giustificare l’apertura di un accertamento bancario. In questo contesto, i prelievi bancari del contribuente vengono presunti come ricavi non dichiarati, e spetta al contribuente fornire la prova contraria per ciascun movimento.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26996/2025, ha confermato che nell’accertamento bancario il contribuente può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi presunti da detrarre dai prelievi, affinché la presunzione sia compatibile con il principio di capacità contributiva. Questa pronuncia offre uno strumento difensivo importante: anche se non riesci a giustificare analiticamete ogni movimento bancario, puoi richiedere l’applicazione di una percentuale forfettaria di costi che riduce la base imponibile presunta.
Come evitare che l’incongruenza VE/VL apra la porta all’accertamento bancario: rispondere tempestivamente alla comunicazione 54-bis con una spiegazione tecnica chiara e documentata. Se l’Ufficio si rende conto immediatamente che lo scarto ha una causa precisa e spiegabile, non ha interesse ad aprire una verifica più ampia. Se invece rimane il dubbio sull’origine dell’anomalia, l’accertamento bancario diventa uno strumento investigativo quasi inevitabile.
La gestione delle LIPE e il loro raccordo con la dichiarazione annuale
Dal 2017, tutti i soggetti IVA (con alcune eccezioni) trasmettono trimestralmente le Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE). Queste comunicazioni includono i dati delle liquidazioni mensili o trimestrali: IVA a debito, IVA a credito, versamenti effettuati, crediti riportati. L’Agenzia delle Entrate incrocia sistematicamente i dati delle LIPE con quelli della dichiarazione annuale.
Un errore nelle LIPE non corretto in sede di dichiarazione annuale è una delle cause più frequenti di incongruenza VE/VL. Il meccanismo è questo: se in una LIPE hai indicato un importo errato (ad esempio hai dimenticato una fattura), e nella dichiarazione annuale hai inserito il dato corretto, le LIPE mostrano un totale diverso da quello del VL annuale. Il sistema legge questa differenza come incongruenza.
La correzione delle LIPE avviene tramite il quadro VH della dichiarazione annuale, che va compilato solo quando si intende modificare dati già trasmessi con le comunicazioni periodiche. Se ometti di compilare il VH nonostante le differenze tra LIPE e dichiarazione annuale, il sistema rileva l’anomalia automaticamente.
Regola pratica: prima di presentare la dichiarazione IVA annuale, confronta sempre il totale dei dati delle LIPE trasmesse nel corso dell’anno con i dati che stai inserendo nel VL. Se ci sono differenze (anche fisiologiche, per via del VJ o di operazioni particolari), valuta se è necessario compilare il VH per la correzione, o se la differenza è già spiegata da altri quadri del modello (VJ per il reverse charge, ad esempio).
Cosa rischiano i professionisti che compilano la dichiarazione IVA altrui
Una nota di cautela per i commercialisti e i consulenti fiscali che preparano le dichiarazioni IVA dei propri clienti: la responsabilità professionale in caso di dichiarazione infedele che determina un’incongruenza VE/VL non ricade solo sul contribuente. L’intermediario abilitato che trasmette telematicamente la dichiarazione assume una responsabilità propria, disciplinata dagli artt. 7-bis e 8 del D.Lgs. n. 241/1997.
Se l’incongruenza deriva da un errore dell’intermediario (non del contribuente), la regola generale è che la sanzione colpisce chi ha commesso la violazione. Tuttavia, nella pratica, l’Ufficio contesta sempre in prima battuta il contribuente, e solo successivamente — se risulta provata la responsabilità esclusiva dell’intermediario — si può rivalere su di lui.
Questo significa che il contribuente, anche se “vittima” di un errore del proprio commercialista, deve comunque gestire il contenzioso in prima persona, salvo poi rivalersi sull’intermediario in sede civile. È un meccanismo che rende ancora più importante la scelta di un professionista affidabile e aggiornato, capace di riconoscere e segnalare tempestivamente le anomalie prima della trasmissione della dichiarazione.
Le lettere di compliance: quando il Fisco “avvisa” prima di accertare
Dal 2016, l’Agenzia delle Entrate utilizza sempre più spesso le “lettere di compliance” (ex art. 1, commi 634-636, L. n. 190/2014) come strumento di prevenzione del contenzioso. Quando i sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria rilevano anomalie nelle dichiarazioni — tra cui le incongruenze VE/VL — l’Ufficio può inviare una comunicazione informale invitando il contribuente a verificare la propria posizione e a regolarizzarla spontaneamente.
La lettera di compliance non è un atto impositivo: non è impugnabile, non è una “formale conoscenza” di attività accertativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (salvo diversa formulazione specifica). Questo significa che, dopo aver ricevuto una lettera di compliance, il contribuente può ancora utilizzare il ravvedimento operoso con le riduzioni sanzionatorie più favorevoli.
La distinzione con la comunicazione 54-bis è importante: la lettera di compliance è un invito informale a cui non è obbligatorio rispondere, ma a cui è conveniente rispondere se c’è un errore da correggere. La comunicazione 54-bis è invece un atto formale con termini precisi (60 giorni per rispondere o pagare) e conseguenze precise in caso di mancata risposta.
Se ricevi una lettera di compliance per incongruenza VE/VL, hai due opzioni: presentare dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso (beneficiando delle riduzioni più favorevoli), oppure rispondere all’Ufficio spiegando le ragioni dell’anomalia e documentando che non c’è nulla da correggere. In entrambi i casi, non ignorare la comunicazione: il fatto che non sia obbligatorio rispondere non significa che ignorarla non abbia conseguenze. Il mancato seguito alla lettera di compliance porta quasi inevitabilmente all’emissione di un avviso bonario 54-bis o di un avviso di accertamento nei mesi successivi.
I nuovi strumenti dell’Agenzia delle Entrate: l’incrocio con i dati delle fatture elettroniche
Dal 1° gennaio 2019, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le transazioni B2B e B2C italiane ha dotato l’Agenzia delle Entrate di un database completo di ogni fattura emessa e ricevuta da ciascun soggetto IVA italiano. Questo significa che, quando il sistema rileva un’incongruenza VE/VL, può già fare una verifica di primo livello sulle fatture effettivamente emesse e incrociarle con il volume d’affari dichiarato nel VE.
Se il totale delle fatture elettroniche emesse (visibile nel sistema SDI – Sistema di Interscambio) è significativamente diverso dal VE della dichiarazione annuale, lo scarto diventa immediatamente sospetto. Al contrario, se la discrepanza VE/VL si spiega perfettamente con il timing degli incassi (regime di cassa) o con la natura delle operazioni (intracomunitarie, esenti, reverse charge), il sistema può rilevarlo direttamente dall’incrocio con i dati SDI.
Questo ha una conseguenza importante per la difesa: in molti casi, il contribuente non deve più “convincere” l’Ufficio che le fatture esistono, perché il sistema le ha già acquisite automaticamente. La difesa si sposta sul timing e sulla classificazione delle operazioni, non sull’esistenza delle stesse. È un cambio di paradigma che rende più facile difendersi dagli accertamenti infondati, ma anche più difficile occultare operazioni reali.
Il consiglio pratico per chiunque abbia un’incongruenza VE/VL: prima di qualsiasi altra cosa, stampa dal tuo cassetto fiscale (accessibile dal portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID o CIE) l’elenco delle fatture elettroniche emesse nell’anno contestato e confrontale con il tuo quadro VE. Se i dati tornano, hai già in mano la prova principale per la tua difesa. Se non tornano, hai individuato il problema da correggere.
Le difese processuali: cosa fare dall’avviso bonario al ricorso in Cassazione
La difesa contro un accertamento per incongruenza VE/VL si articola in fasi distinte, ciascuna con strumenti propri e termini perentori. Conoscere la sequenza è fondamentale per non perdere opportunità difensive preziose.
Fase 1: la risposta all’avviso bonario (comunicazione 54-bis)
L’avviso bonario è il primo atto formale con cui l’Ufficio comunica l’anomalia rilevata e quantifica la pretesa. Dal 1° gennaio 2025, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per:
- Pagare integralmente: le somme indicate nella comunicazione, con le sanzioni ridotte a un terzo (pari all’8,33% dell’imposta, se la violazione è post 1.9.2024 e la sanzione base è il 25%). Il pagamento può essere rateizzato in massimo 20 rate trimestrali.
- Presentare osservazioni: inviare all’Ufficio una memoria scritta con la documentazione che spiega le cause dell’incongruenza. L’Ufficio, se ritiene valide le osservazioni, emette un nuovo avviso con importi ridotti o annullati. Questa fase è cruciale: le memorie ben costruite chiudono il procedimento senza accertamento.
- Non fare nulla (scelta sbagliata): porta all’iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento.
Il termine di 60 giorni è perentorio. La Cassazione ha confermato che un avviso bonario notificato oltre i termini previsti è nullo per decadenza; simmetricamente, la risposta del contribuente presentata oltre i 60 giorni non è più efficace per bloccare l’iscrizione a ruolo.
Fase 2: l’accertamento con adesione
Se l’Ufficio non accoglie le osservazioni e procede con un avviso di accertamento ex art. 54 D.P.R. n. 633/1972, il contribuente può — prima del ricorso — presentare istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. n. 218/1997). L’istanza sospende il termine per il ricorso di 90 giorni e apre un contraddittorio con l’Ufficio per trovare un accordo.
In sede di adesione, le sanzioni si riducono a un terzo del minimo. Per incongruenze VE/VL che dipendono parzialmente da errori reali, l’adesione è spesso la soluzione più efficiente: si paga il dovuto (con sanzioni ridotte) e si chiude il caso senza ulteriore contenzioso.
Fase 3: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Se il contraddittorio non produce un accordo, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992). Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
I motivi di ricorso più efficaci in caso di incongruenza VE/VL:
- Vizio di motivazione dell’atto impositivo: l’avviso di accertamento deve spiegare perché lo scarto VE/VL costituisce evasione, non limitarsi a rilevarlo. Se l’Ufficio si è fermato alla constatazione dell’anomalia senza approfondire le cause, l’atto è motivato in modo insufficiente.
- Erronea qualificazione dell’incongruenza: lo scarto VE/VL può avere cause tecniche che l’Ufficio ha ignorato. Documentare queste cause è il cuore della difesa.
- Violazione del contraddittorio: per i tributi armonizzati come l’IVA, la violazione del diritto al contraddittorio determina la nullità dell’atto quando il contribuente dimostra la “prova di resistenza” (che la sua partecipazione avrebbe inciso sull’esito).
- Decadenza: se l’accertamento è notificato oltre i termini dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 (cinque anni dalla dichiarazione), l’atto è nullo.
- Difetto di prova: l’Ufficio deve dimostrare che lo scarto rappresenta IVA evasa, non semplicemente rilevare l’anomalia. La Cassazione, ord. n. 30987/2025, ha confermato che un singolo elemento anomalo non basta per un accertamento analitico-induttivo.
Fase 4: l’appello e il ricorso in Cassazione
Se la sentenza di primo grado è sfavorevole, il contribuente può appellare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Tributaria Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Se anche l’appello è sfavorevole, il ricorso in Cassazione è lo strumento dell’ultimo grado, limitato però ai vizi di legittimità (violazione di norme di diritto, vizi procedurali, difetto di motivazione).
In Cassazione, le sentenze tributarie vengono esaminate dalla Quinta Sezione civile (sezione tributaria), che negli ultimi anni ha prodotto un corpus giurisprudenziale molto dettagliato sui limiti dell’accertamento IVA e sulle garanzie del contribuente. Le pronunce citate in questo articolo (nn. 30987/2025, 26182/2025, 9131/2025, 5129/2025, 4187/2025, 26274/2023) sono tutte sentenze di legittimità che hanno fissato principi applicabili ai casi di incongruenza VE/VL.
Le deroghe e le eccezioni: quando le regole standard non si applicano
Il regime forfettario e l’assenza di dichiarazione IVA
I contribuenti in regime forfettario (L. n. 190/2014) non presentano dichiarazione IVA e non applicano l’IVA sulle proprie operazioni. Non hanno quindi né quadro VE né quadro VL. Tuttavia, se un contribuente forfettario supera la soglia degli 85.000 euro di ricavi nel 2024 (o i 100.000 euro nell’anno), deve uscire dal regime forfettario dall’anno successivo e iniziare a presentare la dichiarazione IVA. Il primo anno di dichiarazione IVA è spesso quello con le incongruenze maggiori, perché il contribuente non ha ancora confidenza con le regole di compilazione del modello.
Le associazioni e gli enti del Terzo Settore
Le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore hanno regimi IVA speciali per le attività istituzionali. Le operazioni istituzionali non sono soggette a IVA, ma le attività commerciali accessorie lo sono. La dichiarazione IVA degli enti del Terzo Settore deve distinguere rigorosamente le due tipologie di operazioni, e la commistione è una delle cause più frequenti di incongruenza VE/VL per questi soggetti.
Il fallimento e le altre procedure concorsuali
Nel fallimento (ora liquidazione giudiziale) e nelle altre procedure concorsuali, la gestione dell’IVA è affidata al curatore/liquidatore. Le operazioni della procedura (vendita dell’attivo, riscossione dei crediti) generano IVA che deve essere dichiarata secondo le regole ordinarie. Ma le operazioni pre-procedura che non erano state dichiarate dal debitore creano incongruenze che emergono solo in sede di verifica da parte del curatore. La gestione IVA nelle procedure concorsuali è un campo altamente specializzato che richiede competenze sia tributarie sia concorsuali — esattamente la combinazione che lo Studio Monardo offre grazie alla qualifica di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dell’Avv. Monardo.
Il gruppo IVA
Le società che hanno optato per il regime del gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti D.P.R. n. 633/1972) presentano una dichiarazione IVA consolidata. Il VE e il VL del gruppo includono le operazioni di tutte le società aderenti, ma le operazioni infragruppo sono escluse. Questo crea potenzialmente le incongruenze più complesse, perché la compilazione richiede la riconciliazione di più serie di dati contabili provenienti da società diverse. Un errore nella costruzione del consolidato IVA può produrre scarto VE/VL di importi molto elevati.
Checklist pratica: cosa fare nei primi 30 giorni da quando ricevi la comunicazione
Questa checklist è pensata per il contribuente che ha appena ricevuto una comunicazione 54-bis o una lettera di compliance per incongruenza VE/VL. Ogni punto corrisponde a un’azione concreta da completare entro i primi 30 giorni (la metà del termine di legge), per avere tempo di costruire la risposta.
Nei primi 7 giorni:
- Identifica l’annualità e il tipo di atto ricevuto (comunicazione 54-bis o lettera di compliance)
- Recupera la dichiarazione IVA dell’anno contestato dal cassetto fiscale
- Stampa le LIPE trasmesse nel corso dell’anno contestato dal portale dell’Agenzia
- Confronta i totali delle LIPE con i dati del VL della dichiarazione
- Scarica dal cassetto fiscale l’elenco delle fatture elettroniche emesse nell’anno contestato
Tra il giorno 8 e il giorno 15:
- Confronta le fatture elettroniche con il quadro VE della dichiarazione
- Identifica la causa dell’incongruenza (regime di cassa, operazioni intracomunitarie, note credito, errore di registrazione, operazione straordinaria, altro)
- Raccogli la documentazione che spiega la causa (estratti bancari per gli incassi, registrazioni IVA, atti aziendali, documentazione intracomunitaria)
Tra il giorno 16 e il giorno 30:
- Decidi la strategia: memoria difensiva (se l’incongruenza è solo apparente) o dichiarazione integrativa (se c’è un errore reale)
- Se è necessaria l’assistenza professionale, contatta uno studio specializzato
- Prepara la bozza della memoria o dell’integrativa
- Verifica se sono ancora disponibili riduzioni da ravvedimento operoso
Tra il giorno 31 e il giorno 60:
- Presenta la memoria all’Ufficio o la dichiarazione integrativa con ravvedimento
- Conserva copia di tutto ciò che è stato presentato con le relative prove di trasmissione
Questa sequenza permette di arrivare alla scadenza dei 60 giorni con una posizione difensiva solida, evitando l’errore più comune: aspettare gli ultimi giorni e presentare documentazione incompleta.
Domande frequenti aggiuntive: i dubbi più comuni dei contribuenti
Ho ricevuto la comunicazione 54-bis ma l’importo richiesto è superiore a quello dell’incongruenza effettiva. Perché? L’Agenzia delle Entrate, nel calcolare la pretesa, può aggiungere sanzioni e interessi all’imposta in teoria evasa. Se l’importo dell’avviso bonario ti sembra sproporzionato rispetto allo scarto che rilevi tu stesso tra VE e VL, verifica attentamente il prospetto allegato alla comunicazione: deve indicare separatamente imposta, sanzioni e interessi. Se le sanzioni sono superiori a quelle previste per legge (25% per versamento omesso, post 1.9.2024), o se gli interessi sono calcolati su un periodo più lungo del dovuto, puoi contestare il calcolo nella tua risposta.
Posso presentare la dichiarazione integrativa anche se ho già risposto all’avviso bonario? Sì, ma con attenzione. La dichiarazione integrativa presentata dopo aver ricevuto la comunicazione 54-bis non beneficia delle riduzioni sanzionatorie massime del ravvedimento operoso, perché la “formale conoscenza” dell’attività accertativa ha già avuto luogo. Tuttavia, la presentazione della dichiarazione integrativa può essere utilizzata come elemento a favore nel contraddittorio con l’Ufficio, perché dimostra la buona fede e la collaborazione del contribuente.
Lo scarto VE/VL riguarda un anno per cui ho già chiesto a rimborso il credito IVA. Cosa succede? È una situazione delicata. Se hai richiesto a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione e ora il Fisco contesta che quel credito è superiore al dovuto (perché il VE mostra meno imposta di quanto da te dichiarato), l’Agenzia potrebbe emettere un avviso di rettifica del rimborso. In questo caso, oltre all’imposta e alle sanzioni, devi restituire il credito rimborsato (o la parte eccedente). La difesa deve essere ancora più solida e documentata, perché la posta in gioco è più alta.
Cosa succede se l’incongruenza VE/VL è nell’anno in cui ho trasferito la residenza fiscale all’estero? Il trasferimento di residenza fiscale all’estero non elimina gli obblighi IVA per le operazioni svolte in Italia durante l’anno. Se hai chiuso la partita IVA a seguito del trasferimento, la dichiarazione IVA dell’anno di chiusura deve ricomprendere tutte le operazioni svolte fino alla data di cessazione. Eventuali incongruenze VE/VL in quell’anno vengono gestite come per qualsiasi altro contribuente, anche se non sei più residente in Italia al momento della verifica.
Ho venduto l’azienda nel corso dell’anno: chi risponde per le incongruenze VE/VL dell’anno della cessione? Dipende dal tipo di cessione. Se hai ceduto l’azienda come going concern (in blocco), la responsabilità fiscale per le violazioni ante-cessione resta in capo al cedente. Se invece è stata ceduta una quota sociale (cessione di partecipazioni), la società rimane lo stesso soggetto giuridico e la responsabilità per le incongruenze VE/VL è della società, ora in mano ai nuovi soci. In entrambi i casi, le incongruenze VE/VL dell’anno della cessione vanno gestite con attenzione, perché spesso emergono in sede di due diligence fiscale o nell’anno successivo all’operazione.
Posso accordarmi direttamente con l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate prima che si arrivi all’avviso di accertamento? Sì. Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023) obbliga l’Ufficio a instaurare un confronto con il contribuente prima di emettere atti impositivi. In sede di contraddittorio, puoi presentare tutte le spiegazioni e la documentazione che ritieni rilevanti. Se l’Ufficio le accoglie, non viene emesso alcun atto. Se non le accoglie, deve motivare il perché nello “schema d’atto” che precede l’avviso di accertamento vero e proprio, e il contribuente ha ulteriori 60 giorni per rispondere allo schema.
Un ultimo avvertimento: il tempo è il tuo alleato o il tuo nemico
Nella gestione delle incongruenze VE/VL, il tempo è la variabile che più di ogni altra determina il risultato finale. Chi agisce entro i primi 15-20 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario può ancora scegliere tra tutte le opzioni disponibili: memoria difensiva, dichiarazione integrativa con ravvedimento, oppure pagamento agevolato. Chi aspetta gli ultimi giorni trova porte chiuse: le sanzioni non sono più riducibili, la documentazione non è più raccoglibile in tempo, e la risposta all’Ufficio è inevitabilmente incompleta.
Chi ignora completamente la comunicazione smette di essere soggetto attivo della propria difesa e diventa soggetto passivo di una riscossione coattiva che ha poche contromisure. La cartella che arriva dopo il silenzio porta sanzioni ordinarie (non ridotte), interessi moratori e aggio di riscossione: una pretesa che nel giro di pochi mesi può diventare difficile da gestire.
Il principio che governa questa materia è semplice: non esistono soluzioni comode dopo i 60 giorni, ma esistono molte soluzioni efficaci prima. Lo Studio Monardo lavora costantemente per trasformare una comunicazione di irregolarità in un procedimento gestito, documentato e — nella grande maggioranza dei casi — risolto in modo favorevole al contribuente. Questo è possibile solo se si agisce in tempo.
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