Introduzione
Le fideiussioni bancarie hanno assunto negli ultimi decenni un ruolo cruciale nel finanziamento delle imprese e dei privati. Quando un soggetto chiede credito alla banca, molto spesso gli viene richiesto che un terzo – il fideiussore – garantisca con il proprio patrimonio il pagamento del debito. Questo contratto di garanzia rafforza la posizione della banca, ma espone il garante a responsabilità potenzialmente rilevanti. La fideiussione omnibus – cioè una garanzia a copertura di tutti i rapporti tra la banca e il debitore – è particolarmente diffusa perché consente di garantire anche future aperture di credito e scoperti di conto. Il punto critico è che molte di queste garanzie riproducono lo schema ABI predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana nel 2002, rivelatosi poi anticoncorrenziale.
Nel 2005 la Banca d’Italia, in funzione allora di Autorità garante della concorrenza nel settore bancario, ha accertato che alcune clausole dello schema ABI violavano l’art. 2 della legge 287/1990 e l’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, poiché restringevano la concorrenza. Il provvedimento n. 55/2005 ha dichiarato anticoncorrenziali e da eliminare tre clausole: la clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema), la clausola di sopravvivenza (art. 8) e la deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6), ordinando all’ABI di modificarle . L’adesione delle banche allo schema contenente quelle clausole costituiva un’intesa restrittiva, con la conseguenza che i contratti di fideiussione che lo riproducevano risultavano affetti da nullità parziale.
Il tema è di estrema attualità perché, nonostante l’intervento del 2005, migliaia di fideiussioni stipulate sia prima che dopo quel provvedimento continuano a contenere tali clausole. Dal 2021 la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021, ha riconosciuto la nullità parziale di queste clausole, ma la giurisprudenza successiva ha mostrato un forte contrasto circa l’ambito temporale della nullità, l’applicabilità alle fideiussioni specifiche (garanzie per un singolo rapporto) e l’efficacia del “pagamento a prima richiesta”. Nel novembre 2025 il Primo Presidente della Suprema Corte ha rimesso nuovamente le questioni alle Sezioni Unite per risolvere il conflitto interpretativo.
Perché è importante conoscere la nullità delle fideiussioni ABI
Chi ha firmato una fideiussione secondo lo schema ABI potrebbe essere esposto a responsabilità illimitate, ma potrebbe anche avere diritto a far dichiarare nulle le clausole abusive. Riconoscere la nullità consente di:
- limitare la responsabilità del garante all’importo effettivamente dovuto, escludendo clausole che prolungano la garanzia oltre la scadenza del debito;
- far estinguere la fideiussione se la banca non ha agito entro sei mesi dalla scadenza del credito, come prevede l’art. 1957 c.c. ;
- opporsi efficacemente all’azione della banca, invocando la nullità per violazione della normativa antitrust ;
- richiedere la restituzione di somme indebitamente pagate e ottenere risarcimenti.
Al tempo stesso, chi riceve la richiesta di escussione della garanzia deve agire tempestivamente: la banca potrebbe intraprendere azioni esecutive o iscrivere ipoteche. Ritardare può significare perdere la possibilità di eccepire la nullità o di far valere la decadenza del creditore.
Chi può aiutarti: l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio opera a livello nazionale e offre:
- analisi del contratto di fideiussione e verifica della conformità alle norme antitrust;
- redazione di ricorsi e opposizioni contro decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie;
- richieste di sospensione delle procedure esecutive e negoziazione di piani di rientro o accordi stragiudiziali;
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Quadro normativo e giurisprudenziale
Per comprendere la nullità delle fideiussioni ABI è necessario analizzare le norme del Codice Civile, della legislazione antitrust e della giurisprudenza che hanno dato vita alla vicenda.
La fideiussione nel codice civile
La disciplina della fideiussione si trova nel titolo X del Codice Civile (artt. 1936 ss.). I punti essenziali sono:
- Art. 1936 c.c.: definisce il fideiussore come colui che “obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui” . È una garanzia accessoria: la sorte della fideiussione segue quella del debito garantito. Le parti possono pattuire clausole “a prima richiesta” o stipulare contratti autonomi di garanzia, nei quali il garante non può opporre alcune eccezioni del debitore.
- Art. 1945 c.c.: consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo la capacità e alcune eccezioni espressamente escluse . È possibile prevedere una clausola “solve et repete” che subordina l’eccezione al pagamento, oppure un contratto autonomo di garanzia in cui il garante rinuncia a opporre eccezioni.
- Art. 1956 c.c.: disciplina la fideiussione per obbligazioni future. Il fideiussore è liberato se il creditore concede il credito quando sa che la situazione finanziaria del debitore è peggiorata, senza aver ottenuto un’autorizzazione specifica, e ogni patto contrario è nullo . La Cassazione ha chiarito che il creditore ha un dovere ineludibile di informare il fideiussore e che qualsiasi clausola esonerativa è nulla .
- Art. 1957 c.c.: stabilisce che la fideiussione non si estingue con la scadenza del debito se il creditore propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi. Se la fideiussione ha una durata limitata come il debito, il creditore deve agire entro due mesi . Si tratta di un termine di decadenza: decorso il termine, la garanzia si estingue .
- Art. 1419 c.c.: disciplina la nullità parziale. Se una o più clausole di un contratto sono nulle, il contratto rimane valido per il resto, salvo che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole.
Le fideiussioni omnibus (art. 1938 c.c.) garantiscono “tutti i debiti presenti e futuri del debitore verso la banca, entro un importo massimo prestabilito”. La diffusione di questo strumento risponde all’esigenza delle banche di ottenere una copertura ampia. Tuttavia, le clausole inserite nello schema ABI abusavano della posizione di mercato delle banche, limitando la concorrenza e pregiudicando i fideiussori.
La legge antitrust e il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005
La legge 287/1990 vieta le intese tra imprese che restringono la concorrenza. L’art. 2 proibisce accordi che fissano prezzi, limitano la produzione, dividono i mercati o impongono condizioni accessorie non attinenti all’oggetto del contratto . Tali intese sono nulle “ad ogni effetto” .
Nel 2005 la Banca d’Italia, allora titolare di poteri antitrust per il settore bancario, rilevò che lo schema di fideiussione ABI costituiva un’intesa restrittiva. In particolare:
- La clausola di reviviscenza (art. 2 schema ABI) prevedeva che la fideiussione continuasse a operare anche dopo l’estinzione del debito, obbligando il garante a restituire somme in caso di inefficacia o invalidità del pagamento .
- La deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6 schema ABI) disponeva che la fideiussione restasse efficace fino a estinzione di tutti i crediti garantiti, eliminando di fatto il termine di sei mesi e prolungando la garanzia . La Banca d’Italia osservò che questa deroga avvantaggiava la banca e scoraggiava la sua diligenza .
- La clausola di sopravvivenza (art. 8 schema ABI) estendeva la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla invalidità o inefficacia del contratto principale, non inerenti alla garanzia .
Il provvedimento n. 55/2005 dichiarò tali clausole anticoncorrenziali e ordinò all’ABI di eliminarle . Poiché lo schema era stato diffuso tra le banche aderenti, l’intesa a monte ha avuto effetti su numerosi contratti “a valle”.
La sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021 e la nullità parziale
Dopo anni di contenzioso, nel 2021 la Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato la questione e, con la sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994, ha stabilito un principio di diritto fondamentale: i contratti di fideiussione stipulati sulla base di un’intesa restrittiva sono parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducono quelle vietate, salvo che risulti la volontà delle parti di non stipulare il contratto senza di esse . La Corte ha ritenuto che, tra le possibili soluzioni (nullità totale, nullità della sola intesa o efficacia della sola azione risarcitoria), la nullità parziale sia quella più coerente con la legge antitrust . La ratio della legge antitrust tutela non solo gli imprenditori ma anche gli altri soggetti del mercato, tra cui i consumatori . La nullità opera come tutela reale e risarcitoria: la vittima dell’intesa può ottenere sia l’eliminazione delle clausole che il risarcimento dei danni .
Questa sentenza ha costituito un precedente vincolante (art. 374 c.p.c.) ma ha lasciato aperti alcuni interrogativi: quale fosse l’ambito temporale della nullità? Valesse solo per le fideiussioni stipulate tra il 2002 e il 2005 (periodo del provvedimento della Banca d’Italia) o anche per quelle successive? Era applicabile alle fideiussioni specifiche? Cosa accadeva in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta”?
Giurisprudenza successiva: orientamenti restrittivi ed estensivi
Dopo il 2021 si sono formati due orientamenti:
- Orientamento restrittivo: secondo alcune pronunce, se la fideiussione è stata rilasciata dopo il 2005 la nullità non può essere desunta automaticamente dalla mera riproduzione delle clausole censurate; occorrono ulteriori prove della persistenza dell’intesa e del nesso funzionale tra la garanzia e l’intesa . La Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 672/2025) ha affermato che le clausole non sono illecite in sé e che la nullità opera solo per i contratti stipulati nel periodo 2002‑2005, salvo prova di continuazione dell’intesa . La Cassazione (Sez. 1, 17 gennaio 2025 n. 1170; Sez. 1, 1 aprile 2025 n. 8669) ha chiesto prova specifica del nesso funzionale .
- Orientamento estensivo: altri giudici ritengono sufficiente la riproduzione delle clausole per dichiarare la nullità, anche per fideiussioni stipulate dopo il 2005, senza ulteriori prove. Questa tesi è stata seguita da alcune sentenze del 2024 (Cass. Sez. 3, 24 luglio 2024 n. 20648; Cass. Sez. 3, 21 ottobre 2024 n. 27243) . Lo stesso orientamento ritiene applicabile la nullità anche alle fideiussioni specifiche .
Nel novembre 2025, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento 12 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite tre quesiti (c.d. “ABI-bis”): se la nullità si estende alle fideiussioni fuori periodo; se riguarda anche le fideiussioni specifiche; e se la clausola di pagamento a prima richiesta consente al creditore di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 con una semplice richiesta stragiudiziale . La decisione attesa nel 2026 dovrà risolvere questi contrasti.
Ordinanza 28988/2025: i presupposti per eccepire la nullità
In attesa dell’intervento delle Sezioni Unite, la Cassazione (ordinanza n. 28988/2025) ha offerto indicazioni operative, individuando cinque presupposti necessari per il rilievo d’ufficio della nullità parziale :
- Esistenza del provvedimento della Banca d’Italia: occorre dimostrare che l’intesa restrittiva è stata accertata.
- Natura della garanzia: il provvedimento 55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus .
- Epoca di stipulazione: il contratto deve essere stipulato nel periodo oggetto dell’accertamento (2002‑2005); per le fideiussioni successive è necessaria prova della prosecuzione dell’intesa .
- Esatta corrispondenza delle clausole: devono essere presenti tutte e tre le clausole contestate (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957) .
- Incidenza sul debito del garante: la nullità deve avere effetto sul credito azionato, ricordando che l’eccezione di decadenza ex art. 1957 è personale del fideiussore e deve essere eccepita .
Questi requisiti rendono più complesso far valere la nullità per le fideiussioni successive al 2005, ma la materia è tuttora oggetto di dibattito e richiede un attento esame del contratto.
Cassazione 31105/2024: pagamento a richiesta scritta e art. 1957 c.c.
La Cassazione (ordinanza n. 31105/2024) ha affrontato la questione del pagamento a semplice richiesta scritta: in molte fideiussioni le banche prevedono che il garante debba pagare a “prima richiesta” del creditore. I giudici hanno precisato che tale clausola non trasforma la fideiussione in una garanzia autonoma né consente di derogare al termine di sei mesi. Una mera lettera della banca non basta: per evitare la decadenza, il creditore deve promuovere un’azione giudiziale contro il debitore entro sei mesi . Questa decisione tutela il garante e conferma che la deroga all’art. 1957 è nulla se non prevista espressamente.
Cassazione 8304/2024: obbligo informativo del creditore (art. 1956 c.c.)
Nel marzo 2024 la Cassazione, con la sentenza n. 8304/2024, ha ribadito che il creditore non può esonerarsi dall’obbligo di buona fede e di informazione imposto dall’art. 1956 c.c. Il creditore deve informare il fideiussore del peggioramento delle condizioni del debitore e ottenere la sua autorizzazione; in caso contrario, il garante è liberato. Una clausola contraria che esonera la banca è nulla e il onere della prova grava sul creditore . Questa pronuncia assume particolare rilievo perché molte banche inseriscono nei contratti clausole che scaricano sul fideiussore la responsabilità di monitorare il debitore, ma tali patti sono inefficaci.
Sintesi delle principali sentenze recenti
Di seguito una tabella riepilogativa delle pronunce più rilevanti degli ultimi anni e dei principi affermati.
| Sentenza | Corte / organo | Anno | Principio affermato |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. Unite n. 41994/2021 | Cassazione, Sezioni Unite | 2021 | Nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese antitrust, limitata alle clausole reviviscenza, sopravvivenza e deroga art. 1957; contratto salvo restando il resto . |
| Cass. Sez. 1 n. 30383/2024; Cass. Sez. 1 n. 1170/2025; Cass. Sez. 1 n. 8669/2025 | Cassazione, sezioni semplici | 2024–2025 | Orientamento restrittivo: per fideiussioni dopo il 2005 occorre prova del nesso funzionale con l’intesa . |
| Cass. Sez. 3 n. 20648/2024; Cass. Sez. 3 n. 27243/2024 | Cassazione, sezioni semplici | 2024 | Orientamento estensivo: la riproduzione delle clausole è sufficiente per dichiarare la nullità anche fuori periodo . |
| Cass. Sez. 1 n. 21841/2024; Cass. Sez. 3 n. 657/2025 | Cassazione | 2024–2025 | Orientamento restrittivo sulla applicabilità alle fideiussioni specifiche . |
| Cass. Sez. 3 ordinanza n. 28988/2025 | Cassazione | 2025 | Fissa cinque requisiti per il rilievo d’ufficio della nullità . |
| Cass. Sez. 3 n. 31105/2024 | Cassazione | 2024 | Il pagamento a semplice richiesta non vale a evitare la decadenza dell’art. 1957; occorre azione giudiziale . |
| Cass. Sez. 3 n. 8304/2024 | Cassazione | 2024 | Il creditore non può esonerarsi dal dovere di informare il fideiussore; clausole contrarie sono nulle . |
| Corte d’Appello di Torino n. 672/2025 | Corte d’Appello | 2025 | Conferma l’orientamento restrittivo: nullità solo per contratti 2002‑2005 salvo prova della prosecuzione dell’intesa . |
La tabella dimostra come la materia sia ancora in evoluzione e come il risultato dipenda dall’interpretazione seguita dal giudice. Di conseguenza, l’assistenza di professionisti specializzati è essenziale per valutare caso per caso.
Procedura per contestare la fideiussione: cosa fare e quando agire
Per far valere la nullità delle clausole ABI o altri vizi della fideiussione è fondamentale seguire una procedura metodica, rispettando termini e oneri probatori. Di seguito una guida pratica dal punto di vista del fideiussore.
1. Raccogliere e analizzare la documentazione
- Contratto di fideiussione: recuperare il testo integrale della garanzia sottoscritta, le eventuali condizioni generali e i moduli informativi. Verificare se il documento riproduce tutte e tre le clausole (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957). Nel dubbio, consultare un professionista.
- Contratti sottostanti: acquisire il contratto di finanziamento, apertura di credito o mutuo per il quale è stata prestata la garanzia. È necessario per verificare l’epoca di stipula, l’importo e le condizioni.
- Prove dei pagamenti e corrispondenza: conservare estratti conto, ricevute di pagamento, comunicazioni della banca, diffide e lettere di messa in mora. Serviranno a dimostrare se il creditore ha agito entro sei mesi dalla scadenza del debito o se ha richiesto il pagamento con semplice lettera.
- Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005: se la banca ha aderito allo schema ABI, allegare il provvedimento antitrust come prova dell’intesa. Molti giudici lo considerano “prova privilegiata” solo per le fideiussioni 2002‑2005, ma resta comunque un elemento essenziale.
- Eventuali accordi successivi: raccogliere eventuali rinegoziazioni, piani di rientro, accordi di mediazione o transazioni. Possono incidere sul rapporto di garanzia.
2. Verificare l’epoca e la tipologia della fideiussione
Per applicare la giurisprudenza delle Sezioni Unite occorre stabilire se la fideiussione rientra nel periodo 2002‑2005. Le fideiussioni stipulate prima di maggio 2005 sono presumibilmente collegate all’intesa; quelle successive richiedono ulteriori prove. Inoltre bisogna distinguere tra fideiussioni omnibus e specifiche:
- Una fideiussione è omnibus se garantisce qualsiasi obbligazione del debitore verso la banca, entro un importo massimo.
- È specifica se garantisce un singolo contratto (es. un mutuo). L’orientamento restrittivo esclude la nullità per le fideiussioni specifiche, mentre quello estensivo la ammette .
Stabilire l’esatto ambito della garanzia è fondamentale per costruire la difesa.
3. Valutare l’esistenza delle clausole censurate
Le clausole AB sono tre e devono essere verificate attentamente:
- Reviviscenza: prevede che la garanzia riviva se i pagamenti del debitore vengono annullati o revocati. Se presente, può essere nulla in quanto prolunga la garanzia oltre la naturale estinzione del debito .
- Sopravvivenza: estende la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla invalidità o inefficacia del contratto principale; anche questa è illegittima .
- Deroga all’art. 1957 c.c.: elimina il termine di sei mesi e stabilisce che la garanzia si estingue solo a completa estinzione dei crediti. È la clausola più comune e appare spesso formulata con l’espressione “la fideiussione avrà durata fino al soddisfo” .
Se il contratto contiene anche solo una di queste clausole, la garanzia potrebbe essere parzialmente nulla. Tuttavia, secondo l’ordinanza 28988/2025, la nullità richiede la compresenza di tutte e tre le clausole . L’interpretazione potrà cambiare con la nuova pronuncia delle Sezioni Unite.
4. Controllare il termine di decadenza ex art. 1957 c.c.
Il fideiussore è liberato se la banca non agisce entro sei mesi dalla scadenza del debito. Verificare quindi la data di scadenza del finanziamento e la data in cui il creditore ha proposto la sua azione:
- Scadenza del debito: coincide con l’ultima rata del mutuo o la chiusura del conto affidato.
- Azioni del creditore: possono essere la notifica di decreto ingiuntivo, atto di citazione, pignoramento. Una semplice lettera non basta per interrompere la decadenza . Perciò, se la banca ha solo inviato richieste di pagamento senza iniziare un’azione legale, la garanzia potrebbe essere estinta.
È bene sottolineare che il termine di sei mesi decorre dalla scadenza del debito principale; se la fideiussione è limitata nel tempo, il termine è di due mesi . Il fideiussore deve eccepire la decadenza in giudizio: si tratta di un’eccezione “personale” che deve essere sollevata, altrimenti è preclusa .
5. Valutare il rispetto dell’art. 1956 c.c.
Quando la fideiussione è per obbligazioni future, la banca ha il dovere di informare il fideiussore se la situazione finanziaria del debitore peggiora. Se concede ulteriore credito senza avvisare il garante, questi è liberato . Clausole che esonerano la banca da questo obbligo sono nulle . Pertanto, verificare:
- se la banca ha concesso ulteriore credito quando il debitore era in difficoltà;
- se il fideiussore era stato informato e aveva autorizzato la concessione;
- se vi sono clausole che scaricano sul garante l’onere di informarsi.
In caso di violazione, la fideiussione può essere dichiarata inefficace.
6. Stabilire la strategia difensiva e le azioni da intraprendere
Dopo aver raccolto tutte le informazioni, occorre decidere come procedere:
- Ricorso stragiudiziale: inviare alla banca una diffida, eccependo la nullità delle clausole e la decadenza, e chiedendo la liberazione del garante. Talvolta ciò può condurre a una trattativa e a una rinuncia della banca.
- Opposizione a decreto ingiuntivo o precetto: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, è essenziale proporre opposizione entro 40 giorni. Nello stesso atto si potranno dedurre la nullità parziale, la decadenza e il mancato rispetto dell’art. 1956.
- Ricorso d’urgenza per sospensione: se è stato iscritto un pignoramento o un’ipoteca, si può chiedere la sospensione ex art. 615 c.p.c. o art. 295 c.p.c., dimostrando la fondatezza dell’eccezione di nullità.
- Domanda riconvenzionale per restituzioni e risarcimento: oltre a opporsi, è possibile chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate in esecuzione della clausola nulla e il risarcimento dei danni.
- Soluzioni stragiudiziali e negoziazione assistita: proporre un accordo con la banca per la riduzione del debito o la liberazione del garante. È spesso vantaggioso in presenza di un contenzioso incerto.
Il supporto di un avvocato con competenze in materia bancaria è indispensabile per scegliere la via migliore e rispettare i termini processuali.
Difese e strategie legali
La contestazione di una fideiussione ABI non si riduce alla mera eccezione di nullità; esistono diverse strategie che possono essere combinate a seconda delle circostanze.
Eccezione di nullità parziale per violazione della legge antitrust
È la difesa principale quando il contratto riproduce le clausole reviviscenza, sopravvivenza e deroga art. 1957. Si basa sull’art. 1419 c.c. e sulla legge 287/1990. La nullità può essere fatta valere:
- In via di eccezione: per opporsi a un’azione della banca e chiedere l’eliminazione delle clausole; il contratto rimane valido per il resto.
- In via di azione: per chiedere la declaratoria di nullità parziale e la restituzione delle somme pagate in esecuzione della clausola nulla.
Ricordiamo che la nullità per violazione della normativa antitrust è imprescrittibile e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; tuttavia, la prova della sussistenza dell’intesa e della correlazione con il contratto può essere complessa. L’ordinanza 28988/2025 richiede cinque presupposti .
Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Se il creditore non ha agito contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza del debito, il garante è liberato. Questa eccezione deve essere sollevata dal fideiussore e non può essere rilevata d’ufficio. È particolarmente efficace quando la garanzia è stata rilasciata molti anni prima e la banca è rimasta inattiva. La Cassazione ha confermato che un semplice sollecito o una richiesta scritta non interrompe la decadenza : occorre un’azione giudiziale.
Eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c.
Quando la banca concede nuovo credito sapendo che la situazione del debitore è peggiorata, il fideiussore è liberato se non ha dato il proprio consenso. La Cassazione ha chiarito che il creditore non può derogare a questo obbligo e che la prova dell’autorizzazione spetta alla banca . Se il fideiussore dimostra che la banca ha continuato a erogare credito nonostante segnalazioni di insolvenza, può essere liberato.
Riconduzione alla fideiussione specifica
In alcuni casi, la banca sostiene che la garanzia è “autonoma” o “a prima richiesta” per evitare l’applicazione delle regole della fideiussione (artt. 1945 e 1957). Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la clausola di pagamento a prima richiesta non trasforma la garanzia in un contratto autonomo e non esclude il termine di sei mesi . Il garante può quindi opporre eccezioni e la decadenza.
Analisi della nullità del contratto principale o di altre clausole abusive
Oltre alle clausole ABI, molte fideiussioni contengono patti vessatori o condizioni generali predisposte dalla banca in violazione del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). È possibile eccepire:
- l’assenza di sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie;
- la mancanza di trasparenza e buona fede;
- l’indeterminatezza dell’importo massimo garantito (richiesta di limitazione).
Se il contratto principale (es. il mutuo) è nullo o annullato, la garanzia può cadere insieme a esso (principio di accessorietà).
Azione risarcitoria per danni anticoncorrenziali
Oltre alla nullità, la persona danneggiata dall’intesa antitrust può chiedere il risarcimento dei danni subiti (art. 2043 c.c.). Il danno può consistere nei costi sostenuti per pagare la garanzia e nelle conseguenze patrimoniali. La vittima ha diritto a un rimedio integrale, ma deve provare l’effettivo danno. Nella prassi, questa azione è più complessa e richiede perizie.
Combinazione di eccezioni
Spesso conviene invocare simultaneamente la nullità per clausole ABI, la decadenza dell’art. 1957, la liberazione ex art. 1956 e altre eccezioni, perché ognuna può portare all’estinzione della garanzia o ridurre l’importo dovuto. L’assistenza di un legale esperto consente di formulare le eccezioni in modo coordinato e nei termini previsti.
Strumenti alternativi per la gestione del debito
Molte persone che hanno prestato fideiussioni si trovano in stato di sovraindebitamento o crisi e necessitano di soluzioni che vadano oltre la contestazione giuridica. L’ordinamento offre diversi strumenti che, se correttamente utilizzati, permettono di ridurre o estinguere i debiti.
Definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231‑252) ha introdotto una nuova “definizione agevolata” delle cartelle esattoriali. Possono essere rottamate i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il contribuente presenta una dichiarazione entro il termine stabilito (per la “rottamazione-quater” era il 30 aprile 2023) e paga solo il capitale e le spese di notifica, ma non le sanzioni e gli interessi . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate di importo crescente . Chi aderisce alla definizione agevolata ottiene lo sgravio delle sanzioni e la sospensione delle procedure esecutive. Anche se la rottamazione 2023 è scaduta, il legislatore ha introdotto analoghe sanatorie negli anni precedenti, e in futuro potrebbero esservi nuove finestra di definizione. Rivolgersi a un professionista consente di monitorare la normativa e sfruttare le opportunità.
Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
La Legge 3/2012 è stata la prima a introdurre procedure di gestione del debito per i soggetti non fallibili. Oggi tali procedure sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza e l’insolvenza come l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni . Il legislatore ha introdotto anche il concetto di sovraindebitamento, cioè l’imbalance duraturo tra obbligazioni e patrimonio, che comporta difficoltà a pagare i debiti . Possono accedere a queste procedure i consumatori, i professionisti e le piccole imprese che non superano determinati limiti di attivo, ricavi e debiti .
Le procedure principali sono:
- Piano del consumatore: destinato a persone fisiche consumatrici; prevede la ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale e può comportare l’esdebitazione residua. Richiede l’omologazione del giudice e la verifica della meritevolezza. Permette la sospensione delle azioni esecutive e consente al debitore di pagare in proporzione alla sua capacità .
- Accordo con i creditori: rivolto a professionisti e imprese minori; presuppone l’approvazione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti. Può prevedere la falcidia dei debiti e la restituzione parziale.
- Liquidazione del patrimonio: comporta la vendita di tutti i beni non necessari per garantire la dignità familiare. Dopo tre anni (oggi ridotti a uno dal Codice della crisi), il debitore ottiene l’esdebitazione. Questa soluzione è più drastica, ma consente di ripartire da zero.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta per il debitore privo di beni e redditi; consente di cancellare i debiti residui mediante un unico pagamento simbolico, a condizione che non siano state riscontrate irregolarità o frodi.
- Composizione negoziata: introdotta dal D.L. 118/2021, è destinata alle imprese e consiste in un percorso di negoziazione assistita da un esperto iscritto in un apposito albo. L’Avv. Monardo, essendo “Esperto negoziatore della crisi d’impresa”, può assistere le aziende nella predisposizione dei piani e nella gestione dei rapporti con banche e creditori.
Grazie a queste procedure, il fideiussore può proporre un piano di rientro concordato o ottenere la liberazione dai debiti residui, anche se la fideiussione non è nulla.
Accordi stragiudiziali e piani di rientro
Prima di avviare procedure giudiziali onerose, è spesso consigliabile proporre un accordo stragiudiziale alla banca. Le banche sono talvolta disponibili a rinegoziare il debito per evitare il rischio di causa e la possibile declaratoria di nullità. Le opzioni comprendono:
- Riduzione dell’importo garantito o rinuncia alle clausole abusive;
- Dilazione di pagamento con rate sostenibili;
- Conversione del debito in finanziamento a tasso più favorevole;
- Rinuncia alla fideiussione in cambio di un pagamento parziale.
L’intervento di un legale consente di negoziare condizioni più equilibrate, facendo leva sulla prospettiva di un contenzioso.
Transazioni fiscali e definizioni agevolate tributarie
Oltre alla rottamazione, l’ordinamento prevede la possibilità di accedere a transazioni fiscali nell’ambito di procedure concorsuali e di piani di sovraindebitamento. La transazione fiscale consente di ridurre le imposte e le sanzioni dovute, previo accordo con l’Amministrazione finanziaria. I professionisti del team dell’Avv. Monardo, che include commercialisti esperti, possono predisporre proposte di transazione e assistere il debitore.
Errori comuni e consigli pratici
Molti fideiussori compiono errori che pregiudicano la loro posizione. Ecco i più frequenti:
- Ignorare le clausole della fideiussione: spesso si firma un modulo senza leggerne le condizioni. È essenziale verificare la presenza di clausole reviviscenza, sopravvivenza o deroghe a 1957 prima di firmare.
- Non conservare la documentazione: la banca potrebbe aver smarrito il contratto. Senza copia è difficile eccepire la nullità. Conservare sempre una copia firmata e le comunicazioni ricevute.
- Accontentarsi di solleciti informali: credere che la banca abbia agito giudizialmente perché ha inviato una lettera. Come visto, una semplice richiesta non interrompe la decadenza .
- Non eccepire la decadenza o la nullità nei termini: l’opposizione a decreto ingiuntivo o a pignoramento ha termini brevi. Chi non eccepisce in tempo perde la possibilità di far valere i suoi diritti.
- Confondere fideiussione con garanzia autonoma: alcune banche presentano la garanzia come “autonoma”. Tuttavia, senza una chiara rinuncia alle eccezioni ex art. 1945, si tratta quasi sempre di una fideiussione. Invocare la qualificazione corretta può cambiare l’esito.
- Ignorare l’obbligo informativo della banca: chi presta garanzia per obbligazioni future deve pretendere aggiornamenti sulla situazione del debitore. La banca che non informa viola l’art. 1956 e può liberare il garante .
- Non valutare le procedure di sovraindebitamento: molti fideiussori in difficoltà ignorano la possibilità di accedere a piani del consumatore o accordi. Informarsi può consentire di azzerare i debiti residui.
FAQ – Domande frequenti
1. Cosa significa che una fideiussione ABI è “parzialmente nulla”?
Significa che solo le clausole che riproducono lo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale sono nulle, mentre il resto del contratto rimane valido. La nullità riguarda le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 . Il fideiussore resta obbligato nei limiti del contratto senza tali clausole.
2. La nullità riguarda solo le fideiussioni stipulate tra il 2002 e il 2005?
Secondo l’orientamento restrittivo, sì: occorre che il contratto sia stato stipulato nel periodo oggetto dell’accertamento antitrust. Per le fideiussioni successive, è necessaria la prova della prosecuzione dell’intesa . Tuttavia, alcune pronunce ritengono sufficiente la mera riproduzione delle clausole, anche per contratti stipulati dopo il 2005 . La questione sarà presto risolta dalle Sezioni Unite.
3. La nullità vale anche per le fideiussioni specifiche?
Non c’è uniformità. Alcune sentenze ritengono applicabile la nullità solo alle fideiussioni omnibus, mentre altre estendono il principio anche alle garanzie specifiche . La risposta definitiva dipenderà dalla prossima decisione della Cassazione.
4. Se la clausola di pagamento a prima richiesta è presente, la banca può evitare la decadenza?
No. La Cassazione ha stabilito che la clausola di pagamento a richiesta scritta non basta a evitare la decadenza dell’art. 1957: il creditore deve proporre azione giudiziale entro sei mesi . Una lettera raccomandata non è sufficiente.
5. Come posso verificare se il mio contratto contiene le clausole ABI?
Devi leggere attentamente la fideiussione: cerca formulazioni come “il fideiussore s’impegna a restituire le somme se il pagamento è annullato”, “la garanzia persiste fino a completa estinzione di tutti i debiti” o “la garanzia si estende alle obbligazioni derivanti dalla invalidità del contratto principale”. Se sono presenti, è probabile che la fideiussione riproduca lo schema ABI.
6. Posso far valere la nullità se ho già pagato?
Sì. La nullità è imprescrittibile. Puoi chiedere la restituzione delle somme pagate in virtù delle clausole nulle e il risarcimento dei danni. È necessario dimostrare di aver pagato per effetto delle clausole dichiarate nulle.
7. Cosa devo fare se ricevo un decreto ingiuntivo?
È fondamentale agire entro 40 giorni dalla notifica. Bisogna presentare opposizione e, contestualmente, eccepire la nullità della fideiussione, la decadenza ex art. 1957 e qualsiasi altra difesa. Se non reagisci nei termini, il decreto diventa esecutivo.
8. È possibile ottenere la sospensione del pignoramento?
Sì. Se sussistono seri motivi (es. nullità delle clausole, mancato rispetto dell’art. 1957, violazione dell’art. 1956), puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. Sarà necessario fornire prova documentale e, spesso, prestare una cauzione.
9. Se la fideiussione è nulla, anche il mutuo è nullo?
No. La nullità riguarda solo la garanzia. Il mutuo o l’apertura di credito rimangono validi. Tuttavia, se il contratto principale è a sua volta viziato (es. per tasso usuraio, mancata forma scritta), è possibile eccepirne la nullità con effetti sulla garanzia.
10. Devo dimostrare di non essere stato informato dalla banca per far valere l’art. 1956?
In linea di principio, il fideiussore deve allegare la violazione dell’obbligo informativo; la prova della corretta informazione e dell’autorizzazione spetta alla banca . Perciò, se la banca non è in grado di dimostrare di averti avvisato, potrai essere liberato.
11. Posso richiedere la cancellazione dell’ipoteca iscritta sulla mia casa?
Se la fideiussione è parzialmente nulla e la garanzia residua non copre l’importo richiesto dalla banca, si può chiedere la riduzione o cancellazione dell’ipoteca. Il giudice valuterà se l’ipoteca garantisce un credito nullo o inesigibile.
12. Posso accedere al piano del consumatore anche se sono un fideiussore?
Sì. Il fideiussore che è consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale) può proporre un piano del consumatore per ristrutturare i debiti, comprese le fideiussioni . Sarà necessario dimostrare la meritevolezza e la sostenibilità del piano.
13. È possibile liberarsi totalmente dal debito attraverso la liquidazione del patrimonio?
Sì. Con la procedura di liquidazione del patrimonio o di esdebitazione del debitore incapiente, il fideiussore privo di beni e redditi può ottenere la cancellazione dei debiti residui . Si tratta di una soluzione estrema ma efficace per ripartire.
14. Posso negoziare con la banca un accordo senza andare in causa?
Certamente. Un accordo stragiudiziale può prevedere la rinuncia alle clausole abusive, la riduzione del debito o la rinegoziazione del piano di rimborso. È spesso la via più rapida e meno costosa. Il supporto di un avvocato è consigliabile per evitare di firmare patti svantaggiosi.
15. Cosa succede se la Cassazione cambia orientamento?
Le pronunce delle Sezioni Unite sono vincolanti per le sezioni semplici della Cassazione e orientano i giudici di merito. Tuttavia, se un nuovo intervento modifica i principi, le cause pendenti dovranno conformarsi. È quindi importante seguire l’evoluzione giurisprudenziale e, se necessario, adattare la strategia.
16. Le banche possono richiedere ai garanti di rinunciare all’art. 1957 o all’art. 1956?
No. L’art. 1956 prevede che qualsiasi patto che esonera il creditore dall’obbligo di informare il fideiussore è nullo , e lo stesso vale per il termine di decadenza dell’art. 1957 quando la clausola è introdotta su basi anticoncorrenziali . Le rinunce preventive sono inefficaci.
17. Se il debitore principale fallisce, la fideiussione è ancora valida?
Sì. La fideiussione è un contratto autonomo rispetto alla solvibilità del debitore. Tuttavia, la banca deve insinuarsi al passivo del fallimento e far valere i propri diritti. Se non lo fa entro i termini, può perdere il diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorso del termine .
18. È possibile che la banca rinunci alla fideiussione?
La banca può sempre rinunciare, ma raramente lo fa spontaneamente. Tuttavia, se la fideiussione contiene clausole nulle o la banca ha commesso irregolarità, la prospettiva di un giudizio può indurla a transigere.
19. Il fideiussore può essere perseguito prima del debitore principale?
No. La banca deve prima escutere il debitore, salvo che la fideiussione contenga una clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Questa clausola è lecita, ma non esclude le eccezioni di nullità. Se il fideiussore ha rinunciato, la banca può agire direttamente contro di lui; tuttavia, resta tenuta a rispettare l’art. 1957 e l’art. 1956.
20. Quanto costa avviare una causa per nullità della fideiussione?
I costi variano a seconda del valore della causa e della complessità. Comprendono contributo unificato, spese legali e eventuali perizie. Tuttavia, un’azione ben fondata può portare a un risparmio di decine o centinaia di migliaia di euro. Inoltre, in caso di accoglimento, il giudice può condannare la banca alle spese.
Simulazioni pratiche
Per comprendere l’impatto della nullità, proponiamo alcune simulazioni numeriche.
Esempio 1: fideiussione del 2003 con clausole ABI
- Situazione: Nel 2003 Tizio firma una fideiussione omnibus a favore della banca Alfa per garantire il conto corrente della società Beta. Il limite massimo garantito è 200 000 €. Il contratto riproduce le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga art. 1957.
- Evoluzione: Nel 2010 la società Beta entra in crisi e il conto viene chiuso con uno scoperto di 120 000 €. La banca invia varie lettere di diffida al fideiussore ma non agisce giudizialmente fino al 2023.
- Analisi: La fideiussione rientra nel periodo 2002‑2005 e riproduce tutte le clausole vietate. Il fideiussore può invocare la nullità parziale e la decadenza ex art. 1957, poiché la banca non ha promosso azioni entro sei mesi dal 2010. Il giudice potrà dichiarare la nullità delle clausole e l’estinzione della garanzia. Tizio sarà liberato e potrà chiedere la cancellazione dell’ipoteca eventualmente iscritta.
Esempio 2: fideiussione del 2018 con clausola di reviviscenza e deroga art. 1957
- Situazione: Nel 2018 Caio sottoscrive una fideiussione specifica per garantire un mutuo di 100 000 €. La clausola prevede che la garanzia duri fino al soddisfo e che il fideiussore restituisca le somme in caso di revoca del pagamento. La banca agisce contro il debitore nel 2024, dopo che questi ha smesso di pagare, e notifica a Caio una richiesta di pagamento.
- Analisi: La fideiussione è fuori periodo e mancano la clausola di sopravvivenza; secondo l’orientamento restrittivo non basterebbe la riproduzione parziale per la nullità. Tuttavia, Caio può eccepire che la clausola di deroga all’art. 1957 è nulla perché anticoncorrenziale e, in ogni caso, la banca ha agito oltre il termine di sei mesi. La Cassazione 31105/2024 conferma che la richiesta scritta non sostituisce l’azione giudiziale . Potrebbe quindi ottenere la liberazione.
Esempio 3: fideiussione omnibus del 2020 e peggioramento delle condizioni del debitore
- Situazione: Nel 2020 Sempronio garantisce, con fideiussione omnibus, le aperture di credito di suo figlio. Nel 2022 la società del figlio subisce gravi perdite. La banca, pur essendone a conoscenza, continua a erogare credito fino a raggiungere un’esposizione di 80 000 €, senza informare il garante. Nel 2024 chiede a Sempronio di pagare.
- Analisi: Anche se la fideiussione non rientra nel periodo 2002‑2005, Sempronio può invocare l’art. 1956 c.c.: il creditore sapeva del peggioramento e non ha chiesto l’autorizzazione del fideiussore. Una clausola che esonera la banca è nulla . Se dimostra i fatti, Sempronio sarà liberato.
Esempio 4: piano del consumatore per liberarsi dalle fideiussioni
- Situazione: Marta è fideiussore per i debiti della società del marito per 150 000 €. La società fallisce. Marta, con un reddito da lavoro dipendente e una casa di proprietà, non riesce a pagare. Presenta un piano del consumatore in cui offre ai creditori il 20 % dei debiti, da pagare in 5 anni, destinando una parte dello stipendio e vendendo alcuni beni. Il piano prevede la completa esdebitazione del residuo.
- Analisi: Se Marta dimostra la meritevolezza e la sostenibilità del piano, il giudice lo omologa . La banca potrà opporsi, ma se il piano garantisce più di quanto otterrebbe in un’eventuale esecuzione, il giudice potrebbe comunque approvarlo. Marta otterrà l’esdebitazione e non sarà più tenuta a rispondere delle fideiussioni.
Conclusione
La questione delle fideiussioni conformi allo schema ABI rappresenta uno dei temi più delicati del diritto bancario contemporaneo. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 ha rivelato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, e le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito la nullità parziale delle clausole che riproducono quell’intesa . Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha oscillato tra interpretazioni restrittive ed estensive, creando un panorama incerto. Oggi più che mai è indispensabile esaminare con cura l’epoca di stipula della fideiussione, la presenza delle clausole illegittime, l’eventuale violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. e valutare tutte le azioni e le eccezioni disponibili.
Agire tempestivamente è fondamentale: la decadenza si matura in pochi mesi, e la mancata reazione può pregiudicare i diritti del garante. Affidarsi a professionisti competenti consente di analizzare il contratto, sollevare le eccezioni idonee e sfruttare le procedure di sovraindebitamento o di definizione agevolata per ottenere una soluzione sostenibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono assistenza su tutto il territorio nazionale. Sono in grado di:
- valutare la validità della fideiussione e verificare la presenza di clausole nulle;
- predisporre ricorsi e opposizioni contro decreti ingiuntivi, pignoramenti e ipoteche;
- negoziare con le banche accordi di riduzione del debito e piani di rientro;
- attivare procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore per ottenere la cancellazione dei debiti residui;
- sfruttare le definizioni agevolate previste dalle leggi di bilancio per ridurre le cartelle esattoriali;
- assistere le imprese con la composizione negoziata e la transazione fiscale.
Se hai firmato una fideiussione o stai subendo richieste di pagamento come garante, non attendere oltre. Ogni giorno perso può ridurre le tue possibilità di difesa. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff multidisciplinare sapranno analizzare la tua situazione, individuare le strategie più efficaci e difenderti con determinazione. Non lasciare che una clausola abusiva o l’inerzia della banca comprometta il tuo futuro; agisci ora per far valere i tuoi diritti e costruire un percorso di uscita dal debito.