Introduzione
Le garanzie personali sono strumenti antichi e al tempo stesso modernissimi: permettono al creditore di contare su un soggetto diverso dal debitore per il pagamento del debito, rafforzando la fiducia nei traffici commerciali e nelle erogazioni di credito. Fra queste, la fideiussione è la forma più diffusa nelle operazioni bancarie e di finanziamento. Nonostante la sua lunga tradizione, la chiamata in pagamento della fideiussione (escussione) continua a sorprendere imprese e consumatori: un atto di messa in mora o un decreto ingiuntivo rivolto al garante obbliga quest’ultimo a pagare in luogo del debitore, spesso senza avere tempo per valutare alternative o per verificare la legittimità della richiesta.
L’escussione della fideiussione bancaria comporta rischi enormi: si può arrivare a pignoramenti di beni personali, iscrizioni ipotecarie, protesti e segnalazioni nelle centrali rischi. Molti garanti ignorano che la legge riconosce numerosi diritti e difese: eccezioni procedurali, decadenze, eccezioni relative alla nullità della fideiussione, azioni di responsabilità nei confronti della banca, utilizzo degli strumenti di composizione della crisi e perfino la possibilità di rimodulare la posizione mediante trattative. L’errore principale è non reagire tempestivamente: la scadenza del termine per eccepire la nullità della fideiussione o per sollevare l’estinzione dell’obbligazione può pregiudicare definitivamente le possibilità di difesa .
In questa guida analizzeremo con taglio pratico e professionale come opporsi alla richiesta di pagamento della banca e come negoziare una soluzione sostenibile. Ci baseremo su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali: articoli del codice civile, provvedimenti di Banca d’Italia, sentenze della Corte di cassazione, pronunce dei tribunali di merito e circolari ministeriali. Ci soffermeremo sulle sentenze più recenti, fino a novembre 2025, evidenziando come i giudici abbiano interpretato le clausole più discusse, come quelle di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di decadenza.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Ha perfezionato la sua formazione nel contenzioso bancario, nelle procedure concorsuali e nella tutela dei diritti dei consumatori e degli imprenditori sovraindebitati. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in materia bancaria e tributaria, che operano in sinergia per assistere clienti in tutto il Paese.
Tra le sue qualifiche:
- Cassazionista: iscritto all’albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con esperienza nella gestione delle procedure di esdebitazione e piani del consumatore;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, chiamato dai tribunali a condurre le trattative tra debitori e creditori in situazioni di insolvenza;
- coordinatore di un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, societario e tributario, con competenze integrate per assistere imprenditori, professionisti e privati.
L’avv. Monardo e il suo staff offrono una difesa completa del garante: esaminano la fideiussione e l’atto di escussione per verificare la presenza di clausole nulle o vessatorie, redigono opposizioni a decreto ingiuntivo e impugnazioni di precetto, avviano ricorsi per sospendere esecuzioni e pignoramenti, conducono trattative con le banche per la ristrutturazione del debito e assistono nelle procedure di sovraindebitamento e negli accordi di ristrutturazione del debito. Grazie all’esperienza nel contenzioso bancario e nelle procedure concorsuali, sanno proporre le soluzioni più adatte a ogni situazione.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per opporsi efficacemente all’escussione della fideiussione è fondamentale comprendere le norme che disciplinano il contratto di garanzia e le ultime pronunce giurisprudenziali. In questa sezione vengono richiamati i principali articoli del codice civile, i provvedimenti dell’autorità di vigilanza e le sentenze più rilevanti.
Normativa di riferimento: codice civile e leggi speciali
1. Il contratto di fideiussione e la sua natura
La fideiussione è disciplinata dagli articoli 1936 ss. c.c. L’art. 1936 definisce la fideiussione come il contratto con cui il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui . La dottrina e la giurisprudenza hanno sempre considerato questo contratto di natura accessoria: la garanzia esiste solo se esiste il debito principale. L’art. 1939 stabilisce che la fideiussione è invalida se l’obbligazione principale è invalida (salvo che riguardi un incapace) . L’art. 1941 limita l’impegno del garante: la garanzia non può eccedere l’obbligazione principale né essere più onerosa .
L’art. 1944 prevede che il fideiussore è coobbligato solidale con il debitore; tuttavia, le parti possono prevedere il beneficio di escussione (o di previa escussione), che consente al garante di indicare i beni del debitore da espropriare prima di essere chiamato al pagamento . A tutela del garante interviene l’art. 1945, secondo cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore, tranne quelle legate alla sua incapacità . Ciò significa che può contestare la nullità del contratto principale, l’estinzione del debito, la prescrizione, l’usura e ogni altra causa che il debitore avrebbe potuto far valere .
Una disposizione fondamentale è l’art. 1957 c.c., che disciplina l’obbligo del creditore di agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale: il fideiussore resta obbligato se il creditore, entro tale termine, intraprende azione giudiziaria contro il debitore e la coltiva con diligenza . Se il fideiussore ha limitato la garanzia alla stessa durata del debito principale, il termine è di due mesi. Tale norma tutela il garante, evitando che il creditore ritardi le sue iniziative e lasci maturare interessi e sanzioni. La mancata attivazione entro il termine provoca l’estinzione della fideiussione, che, secondo la Cassazione, deve essere eccepita dal garante nel giudizio di opposizione, altrimenti l’eccezione si considera preclusa .
2. La disciplina speciale delle crisi di sovraindebitamento e della negoziazione assistita
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti alternativi per gestire l’insolvenza, applicabili anche ai garanti. La Legge 3/2012 consente al consumatore o al piccolo imprenditore sovraindebitato di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La garanzia può essere inclusa nel piano e la sua escussione sospesa, previa autorizzazione del giudice.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022) e il D.L. 118/2021 introducono la composizione negoziata della crisi, ossia un percorso di negoziazione assistita da un professionista indipendente per evitare il fallimento. Tali strumenti consentono anche al garante di proporre la ristrutturazione dei debiti garantiti, con sospensione delle azioni esecutive.
3. Il provvedimento della Banca d’Italia 55/2005 e l’intesa anticoncorrenziale
Il Provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia accertò che la convenzione ABI 2002 relativa alle fideiussioni omnibus conteneva clausole in violazione della normativa antitrust. In particolare, sono state giudicate contrarie alla concorrenza le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., comuni nei formulari bancari. Il provvedimento, oltre a ordinare la cessazione dell’intesa, precisò che la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” non comporta la trasformazione della fideiussione in garanzia autonoma, ma configura una clausola solve et repete: il garante deve pagare subito e poi potrà esercitare le sue eccezioni .
Conseguenze: molte fideiussioni omnibus stipulate secondo lo schema ABI 2002 sono state impugnate per nullità totale o parziale. La Cassazione, in alcune sentenze, ha dichiarato la nullità delle clausole antitrust ma ha salvato la restante garanzia. Per la nullità totale occorre dimostrare che le parti non avrebbero stipulato il contratto senza quelle clausole . È inoltre necessario che la garanzia sia un’omnibus e non una fideiussione specifica; per le garanzie specifiche la semplice riproduzione delle clausole ABI non basta a provare l’intesa .
Giurisprudenza rilevante (2024–2025)
Negli anni 2024 e 2025 si è registrato un acceso dibattito sulla validità delle fideiussioni bancarie e sulla portata dell’art. 1957 c.c. Le pronunce più significative sono sintetizzate di seguito.
1. Differenza tra garanzia autonoma e fideiussione: Cassazione e tribunali
La giurisprudenza distingue la fideiussione (garanzia accessoria) dal contratto autonomo di garanzia. Nel primo caso il garante può opporre le eccezioni del debitore; nel secondo caso il garante è obbligato a pagare a prima richiesta senza poter sollevare eccezioni, salvo l’inesistenza del contratto principale o la frode. La Cassazione ha ribadito che la clausola “a prima richiesta” non basta da sola a trasformare la fideiussione in garanzia autonoma; occorre valutare la volontà delle parti . Solo la presenza di espressioni come “senza eccezioni” o “il garante rinuncia a tutte le eccezioni” consente di qualificare la garanzia come autonoma .
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 865/2025, ha confermato che nel contratto autonomo il garante che ha pagato non può pretendere il rimborso dal beneficiario anche se il debito è inesistente o nullo; potrà rivalersi solo sul debitore, salvo prova di frode . Ciò accentua la necessità di valutare attentamente il testo della garanzia prima di firmare.
2. Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
L’ordinanza della Cassazione n. 835/2025 ha chiarito che l’eccezione di estinzione della fideiussione per mancata attivazione del creditore entro sei mesi è un’eccezione in senso stretto: deve essere sollevata dal garante nel primo atto difensivo, altrimenti resta preclusa . La Corte ha ribadito che la decadenza tutela il garante e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice; se non viene dedotta, la fideiussione sopravvive.
3. Rinuncia al termine di decadenza e clausole di deroga
Con ordinanza n. 2683/2025 la Cassazione ha affermato che la clausola con cui il garante rinuncia al termine di cui all’art. 1957 è valida e non è vessatoria; non necessita della doppia sottoscrizione richiesta per le clausole vessatorie, in quanto rientra nell’autonomia contrattuale delle parti . Il creditore può quindi avviare l’escussione anche dopo i sei mesi, a condizione che la rinuncia sia formulata in modo esplicito e chiaro .
4. Nullità delle fideiussioni “ABI” e controversie antitrust
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i giudizi sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI. La Cassazione con l’ordinanza n. 30383/2024 ha stabilito che per dichiarare la nullità di tali garanzie è necessario provare cinque elementi: (1) l’esistenza del provvedimento Banca d’Italia; (2) la natura omnibus della garanzia; (3) la data di stipula (nel periodo 2002–2005); (4) la coincidenza delle clausole con quelle censurate; (5) l’incidenza sulla pretesa creditoria . Il giudice può dichiarare la nullità d’ufficio solo per i fatti dedotti dalle parti .
Nel 2024 e 2025 i tribunali di merito hanno ulteriormente chiarito: la Tribunale di Rimini (novembre 2025) ha escluso la nullità automatica per le fideiussioni specifiche e ha affermato che non esiste un principio generale di proporzionalità fra garanzia e debito; la Banca può cumulare ipoteca e fideiussione senza incorrere in abuso . Il Tribunale di Roma (luglio 2025) ha stabilito che per le fideiussioni anteriori al provvedimento del 2005 l’onere della prova dell’intesa illecita grava sul garante; la semplice riproduzione delle clausole ABI non basta . La Corte d’Appello di Palermo ha ricordato che la fideiussione è un contratto a forma libera e che la firma su un modulo è presunzione di consenso salvo prova contraria .
Nel novembre 2025 il Primo Presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite alcune delicate questioni: se la nullità delle fideiussioni ABI valga anche per quelle stipulate dopo il 2005 o per quelle specifiche; se la mera riproduzione delle clausole censurate sia sufficiente o occorra provare l’intesa; se l’adempimento “a prima richiesta” consenta al creditore di evitare l’azione giudiziaria entro sei mesi . L’esito di tale rimessione, attesa per il 2026, avrà notevole impatto sulle controversie pendenti.
5. Distinzione tra termini di efficacia e termini di decadenza
Con ordinanza n. 9673/2025 la Cassazione ha chiarito la distinzione fra termine di efficacia (entro il quale deve verificarsi l’inadempimento affinché la garanzia operi) e termine di decadenza (entro il quale il creditore deve agire per non perdere la garanzia). Confondere le due categorie comporta errori nella qualificazione delle clausole .
Tabella riassuntiva delle principali norme e sentenze
| Norma o sentenza | Contenuto essenziale | Fonte |
|---|---|---|
| Art. 1936 c.c. | Definizione di fideiussione: il garante si obbliga personalmente verso il creditore . | Codice civile |
| Art. 1945 c.c. | Il fideiussore può opporre tutte le eccezioni del debitore . | Codice civile |
| Art. 1957 c.c. | Decadenza: il creditore deve agire entro 6 mesi; decorre la prescrizione se non agisce . | Codice civile |
| Provv. Banca d’Italia 55/2005 | Clausole ABI 2002 ritenute anticoncorrenziali, salva la clausola “a semplice richiesta” come solve et repete . | Banca d’Italia |
| Cass. 865/2025 | Garanzia autonoma: il garante non può opporre eccezioni, salvo frode . | Cassazione |
| Cass. 835/2025 | L’estinzione per mancata azione entro sei mesi è un’eccezione in senso stretto . | Cassazione |
| Cass. 2683/2025 | La rinuncia al termine ex art. 1957 non è vessatoria . | Cassazione |
| Cass. 30383/2024 | Nullità fideiussioni ABI: serve prova degli elementi indicati . | Cassazione |
| Trib. Rimini 2025 | Nullità ABI esclusa per fideiussioni specifiche; no principio di proporzionalità . | Tribunale |
| Trib. Roma 2025 | Per garanzie pre-2005 il garante deve provare l’intesa illecita . | Tribunale |
Procedura dopo la notifica della richiesta di pagamento
Quando la banca o un altro creditore escute la fideiussione, il garante riceve in genere una raccomandata di messa in mora o un decreto ingiuntivo. In questa sezione analizziamo passo per passo cosa avviene e quali sono i termini da rispettare.
1. Notifica dell’atto di escussione
La richiesta di pagamento può assumere varie forme:
- Lettera di richiesta: la banca può inviare una richiesta scritta chiedendo il pagamento immediato in virtù di una clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”. Tale richiesta, salvo quanto verrà deciso dalle Sezioni Unite, non interrompe di per sé il termine di sei mesi dell’art. 1957; occorre un’azione giudiziaria . Il garante deve valutare se si tratta di una garanzia autonoma (che richiede comunque il pagamento) o di una fideiussione tradizionale.
- Precetto o decreto ingiuntivo: se il garante non paga alla richiesta, la banca può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo nei confronti di tutti i debitori (principalmente o in solido). Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al garante entro un anno dalla sua emissione, pena decadenza. Il garante dispone di 40 giorni per proporre opposizione mediante atto di citazione; se il decreto è provvisoriamente esecutivo, occorre anche chiedere la sospensione in via cautelare.
- Atto di pignoramento: se non è stata proposta opposizione o se il decreto è divenuto definitivo, la banca potrà procedere al pignoramento di beni mobili, immobili o crediti (stipendio, conto corrente). Nel pignoramento immobiliare il garante ha 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi.
2. Verifica della fideiussione e degli atti
Appena ricevuto l’atto, il garante deve trasmettere la documentazione all’avvocato per una analisi preliminare:
- Controllo della firma: accertare se il modulo è firmato correttamente; la mancanza di firma o la firma apocrifa può invalidare il contratto.
- Verifica delle clausole: se la fideiussione riproduce le clausole ABI, valutare la possibilità di eccepire la nullità parziale o totale e il periodo di stipula.
- Verifica del debito: controllare se il debito principale è effettivamente dovuto, se vi sono interessi usurari, anatocismo o commissioni illegittime; se il debito è già estinto o prescritto.
- Verifica dei termini: accertare se il creditore ha agito entro sei mesi; se ha intrapreso solo richieste extragiudiziali, eccepire la decadenza .
- Verifica della natura della garanzia: identificare se si tratta di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni) o fideiussione tradizionale; in caso di garanzia autonoma le possibilità di difesa sono limitate .
3. Presentazione dell’opposizione
Se la banca agisce con decreto ingiuntivo, il garante deve proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. L’atto di opposizione deve contenere tutte le eccezioni e difese: nullità della fideiussione, decadenza ex art. 1957, eccezioni relative al contratto principale, usura, anatocismo. In quanto eccezione in senso stretto, la decadenza ex art. 1957 deve essere proposta subito, altrimenti non potrà essere rilevata d’ufficio . È necessario anche chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà.
Se il creditore agisce con pignoramento senza aver ottenuto un titolo esecutivo valido, occorre proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, eccependo l’inefficacia della garanzia per decadenza o nullità.
4. Procedura di negoziazione e ristrutturazione
Parallelamente alla difesa giudiziale, il garante può avviare una negoziazione con la banca. Grazie all’esperienza di avvocati e commercialisti, è possibile:
- Richiedere una ristrutturazione del debito: proporre un piano di rientro, rinegoziare il tasso, chiedere la trasformazione in mutuo chirografario.
- Concordare la liberazione del garante: in alcuni casi la banca è disponibile a liberare il garante previo versamento di una somma ridotta o con la sostituzione con altra garanzia (ad esempio un’ipoteca). Questo avviene spesso se il debitore principale presenta un piano di rientro.
- Accedere agli strumenti di composizione della crisi: presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi che preveda la falcidia del debito e la liberazione del garante. L’OCC può chiedere al giudice la sospensione delle azioni esecutive.
- Usufruire della composizione negoziata: per imprese in crisi, il D.L. 118/2021 consente di aprire una negoziazione assistita da un esperto; le banche possono essere costrette a sospendere l’esecuzione.
L’Avv. Monardo e il suo team possono avviare queste trattative, predisporre i piani di ristrutturazione, interloquire con gli OCC e assistere il garante in tutte le fasi.
Difese e strategie legali
La fase di opposizione all’escussione richiede la conoscenza delle tecniche difensive più efficaci. In questa sezione esaminiamo le principali eccezioni e strategie che il garante può sollevare.
1. Eccezioni relative alla nullità della fideiussione
- Nullità per violazione dell’art. 1939 c.c.: se l’obbligazione principale è nulla (per mancanza di forma, oggetto illecito, difetto di causa), la garanzia è inefficace . Esempio: il contratto di mutuo è nullo per difetto di indicazione del tasso; la garanzia decade.
- Superamento del limite di cui all’art. 1941: se l’importo garantito eccede quello dovuto o impone condizioni più onerose, la garanzia è valida solo entro i limiti del debito .
- Mancanza di forma e firma: la fideiussione è un contratto a forma libera, ma occorre la sottoscrizione. La prova della mancanza di consenso grava sul garante che contesti la firma .
- Clausole nulle ex antitrust: se la garanzia riproduce le clausole ABI censurate, si può chiedere la nullità parziale o totale. È necessario dimostrare i cinque elementi indicati dalla Cassazione . Si può chiedere la disapplicazione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 e la riduzione della garanzia a un importo equo.
- Clausole vessatorie ex art. 1341–1342 c.c.: se il modulo predisposto dalla banca contiene clausole che limitano i diritti del garante (es. rinuncia al beneficio di escussione, proroga tacita, rinuncia all’opponibilità di eccezioni) e non sono state specificamente approvate per iscritto, sono inefficaci. Tuttavia, la Cassazione ha escluso che la rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 sia vessatoria .
2. Eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione
L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è una delle più efficaci: il garante può eccepire che la banca non ha agito giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza del debito o entro due mesi se la garanzia è a scadenza. Ricordiamo che la Corte ha chiarito che si tratta di eccezione in senso stretto e che va proposta tempestivamente . La mera richiesta scritta non è sufficiente, salvo diversi sviluppi giurisprudenziali.
Il garante può inoltre eccepire la prescrizione del debito principale (ordinariamente dieci anni, ma i rapporti bancari seguono prescrizioni diverse) e la prescrizione dell’azione della banca nei confronti del garante; l’azione del creditore contro il debitore interrompe la prescrizione anche per il garante .
3. Difese legate al rapporto principale: usura, anatocismo e illegittimità del credito
La fideiussione è accessoria: il garante può opporre tutte le eccezioni del debitore . Pertanto è possibile eccepire:
- Usura e anatocismo: se il contratto di mutuo o di affidamento bancario applica interessi usurari o anatocistici, la clausola è nulla e l’obbligazione principale può essere rideterminata. La legge 108/1996 e l’art. 644 c.p. stabiliscono che gli interessi usurari non sono dovuti.
- Difetto di causa: spesso nelle fideiussioni omnibus non è determinato il tetto massimo garantito o la durata; la giurisprudenza reputa necessaria l’indicazione di un importo massimo.
- Estinzione o inesistenza del debito: se il debito è stato già pagato o se non esiste (ad esempio, per revoca del mutuo), la garanzia si estingue.
4. Strategie processuali e di negoziazione
- Opposizione con domanda riconvenzionale: oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, il garante può proporre domanda riconvenzionale per accertare l’invalidità della fideiussione e l’inesistenza del debito, chiedendo la condanna della banca al risarcimento del danno per abuso di garanzia.
- Istanze cautelari: richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto o del pignoramento; richiesta di sospensione dell’ipoteca giudiziale.
- Transazioni e accordi stragiudiziali: tramite negoziazione assistita, mediazione o trattativa diretta. Molte banche preferiscono recuperare parte del credito senza incorrere nelle incertezze del giudizio. È possibile ottenere sconti, piani di dilazione, liberazione totale o parziale della garanzia.
- Procedure concorsuali: avviare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che includa la garanzia. L’omologazione giudiziale può prevedere la falcidia del debito e liberare il garante.
- Composizione negoziata: per imprese in crisi è possibile avviare la procedura di cui al D.L. 118/2021. Il garante può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e proporre un accordo di ristrutturazione complessiva.
5. Difesa tecnica della garanzia autonoma
Quando la garanzia è autonoma (contratto autonomo di garanzia), le difese sono limitate: il garante deve pagare a prima richiesta e poi potrà agire contro il debitore. Tuttavia, la giurisprudenza ammette poche eccezioni:
- Frode evidente o collusione: se il beneficiario e il debitore agiscono fraudolentemente per attivare la garanzia, il garante può rifiutare il pagamento.
- Inesistenza assoluta del debito: se il contratto principale è inesistente, nullo o inesistente, la garanzia non produce effetti .
- Violazione di norme imperative: se la garanzia viola norme di ordine pubblico (ad esempio, usura), può essere contestata.
La difesa del garante autonomo richiede una strategia diversa: spesso conviene pagare e poi agire regressivamente contro il debitore. Tuttavia, è possibile stipulare clausole di ritorno (contratto di controgaranzia) che permettono di rivalersi più facilmente.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali
Oltre alla difesa processuale e alla trattativa diretta con la banca, esistono strumenti normativi che consentono di chiudere o ridurre i debiti garantiti, spesso nell’ambito di procedure concorsuali o fiscali.
1. Rottamazioni fiscali e definizioni agevolate
Quando la fideiussione è prestata a favore di debiti fiscali (garanzia delle somme dovute da imprese o professionisti), il garante può beneficiare delle definizioni agevolate introdotte annualmente dal legislatore: rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica. Le rottamazioni permettono di pagare solo l’imposta senza interessi e sanzioni. La garanzia viene escussa solo per l’importo residuo e può essere liberata al pagamento.
2. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012)
Il piano del consumatore è uno strumento previsto per persone fisiche sovraindebitate. Consente di proporre al giudice un pagamento parziale dei debiti (anche garantiti) in base alle proprie capacità reddituali. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori e sospende le azioni esecutive; la garanzia si considera soddisfatta entro i limiti del piano.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere proposto dai piccoli imprenditori e prevede la ristrutturazione dei debiti nei confronti di tutti i creditori; il garante può essere liberato se il creditore accetta la riduzione o se l’accordo prevede il pagamento integrale con i tempi concordati. L’OCC gestisce la procedura, verifica la fattibilità del piano e assiste nella trattativa con i creditori.
3. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Per le imprese in crisi, la composizione negoziata consente di avviare una trattativa assistita con i creditori, guidata da un esperto nominato dal segretario generale della Camera di commercio. Durante la trattativa è possibile chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive, comprese le escussioni di garanzie. Ciò permette di negoziare la ristrutturazione del debito principale e di conseguenza della fideiussione.
4. Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo (Codice della crisi)
Per imprese di dimensioni maggiori, il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione permettono di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti. La fideiussione può essere stralciata o ridotta, e il garante può essere liberato se il creditore accetta la falcidia.
5. Esdebitazione dell’ex imprenditore e del garante
Dopo l’esdebitazione, l’ex fallito o il consumatore sovraindebitato può ottenere la liberazione residua dei debiti non pagati. La garanzia prestata a favore dei suoi debiti può estinguersi per confusione o riduzione. È importante consultare un professionista per verificare se il garante può beneficiare dell’esdebitazione.
Errori comuni e consigli pratici
Molti garanti commettono errori che compromettono la loro difesa. Elenchiamo gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.
Errori frequenti
- Ignorare la notifica: non ritirare la raccomandata o lasciare decorrere i termini; questo comporta la decadenza dalle eccezioni e la definitività del titolo.
- Pagare senza verificare: versare le somme richieste senza accertare se la garanzia è valida o se il debito è dovuto.
- Trascurare l’eccezione di decadenza: non eccepire subito la mancata azione entro sei mesi dalla scadenza del debito .
- Confondere garanzia autonoma e fideiussione: ritenere di dover pagare sempre a prima richiesta, anche se la clausola non è valida o non comporta rinuncia alle eccezioni .
- Non controllare le clausole ABI: non verificare se il modulo riproduce le clausole antitrust e se è possibile eccepirne la nullità .
- Non rivolgersi a un professionista: tentare trattative dirette con la banca senza l’assistenza di un avvocato specializzato può portare a piani troppo onerosi o a rinunce indebite.
Consigli pratici
- Attiva la difesa subito: al ricevimento dell’atto contatta un avvocato per valutare i termini e redigere l’opposizione.
- Conserva tutta la documentazione: contratti, estratti conto, corrispondenza con la banca, e-mail, richieste. Ogni documento può costituire prova.
- Richiedi la documentazione alla banca: ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria, puoi chiedere copia di tutti i contratti e degli estratti conto.
- Valuta le procedure concorsuali: se il debito è troppo elevato, considera un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione.
- Non agire da solo: la materia è complessa; un team di professionisti può aiutarti a individuare la migliore strategia.
Domande e risposte (FAQ)
Di seguito una serie di domande frequenti che i garanti e i debitori si pongono quando ricevono una richiesta di escussione. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono una consulenza personalizzata.
1. Che cos’è una fideiussione bancaria?
La fideiussione è un contratto con cui un soggetto (garante) si obbliga nei confronti del creditore a pagare il debito di un terzo (debitore) se quest’ultimo non adempie. È prevista dagli artt. 1936 ss. c.c. .
2. Qual è la differenza tra fideiussione e garanzia autonoma?
La fideiussione è accessoria al debito principale: il garante può opporre le eccezioni del debitore . La garanzia autonoma, invece, è un impegno a pagare indipendentemente dal debito; il garante non può sollevare eccezioni se non per frode o inesistenza del debito .
3. Cosa significa clausola “a prima richiesta”?
Una clausola che prevede che la banca possa chiedere il pagamento al garante senza dover prima escutere il debitore. Tuttavia, secondo la Cassazione, non è sufficiente a trasformare la garanzia in autonoma se non è accompagnata dall’espressione “senza eccezioni” .
4. Quando la banca può escutere la fideiussione?
Al verificarsi dell’inadempimento del debitore, la banca può chiedere il pagamento al garante. Se la garanzia prevede la deroga all’art. 1957, il creditore può agire anche oltre i sei mesi , ma se la clausola non è chiara il termine di decadenza si applica.
5. La clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. è valida?
Secondo la Cassazione, la rinuncia al termine di decadenza non è vessatoria e non richiede doppia sottoscrizione . Tuttavia, deve essere espressa e distinta. È contestabile solo se inserita in un contesto antitrust.
6. Posso contestare la fideiussione perché riproduce le clausole ABI?
Sì, se si tratta di fideiussione omnibus stipulata nel periodo 2002–2005. È necessario dimostrare gli elementi indicati dalla Cassazione . Per le fideiussioni specifiche o stipulate dopo il 2005 serve provare un’intesa anticoncorrenziale; la sola riproduzione delle clausole non basta .
7. Come si fa a eccepire la decadenza ex art. 1957?
Va sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo o di opposizione a precetto. Bisogna provare che la banca non ha promosso azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza del debito .
8. Cosa succede se la banca invia solo una lettera di richiesta?
Se la fideiussione è tradizionale e non autonoma, la lettera non interrompe il termine di decadenza. Secondo una parte della giurisprudenza, occorre un’azione giudiziaria, salvo che la clausola preveda espressamente il contrario; la questione è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite .
9. Posso oppormi al decreto ingiuntivo emesso nei miei confronti?
Sì, entro 40 giorni dalla notifica. Nella citazione in opposizione bisogna indicare tutte le eccezioni: nullità della fideiussione, decadenza, usura, anatocismo, prescrizione. È consigliabile affidarsi a un avvocato specializzato.
10. Devo pagare se la garanzia è autonoma?
Sì, in linea di massima il garante autonomo deve pagare alla prima richiesta e può agire successivamente contro il debitore. Può rifiutarsi solo in casi di frode o inesistenza del debito .
11. È possibile negoziare la liberazione dalla garanzia?
In molti casi sì. La banca può accettare la liberazione del garante se il debitore propone un piano di rientro o se si sostituisce la garanzia con altra (ad esempio ipoteca). La trattativa deve essere condotta da professionisti esperti.
12. Posso accedere alla Legge 3/2012 se sono garante?
Il garante non può accedere individualmente alla Legge 3/2012 per liberarsi dalla garanzia, ma se il debitore principale vi accede e il piano prevede la falcidia del debito, anche la garanzia può essere ridotta. Inoltre, il garante può proporre un accordo di ristrutturazione dei suoi debiti personali.
13. La fideiussione è nulla se non ho ricevuto copia del contratto?
No, ma la banca ha l’obbligo di consegnare la copia su richiesta. L’assenza di copia non determina nullità ma può costituire comportamento scorretto. È utile chiederla per verificare le clausole.
14. Posso essere liberato se il creditore prende tempo prima di escutere?
Sì, la decadenza ex art. 1957 opera se la banca non agisce entro sei mesi dalla scadenza. Tuttavia, molti moduli prevedono la rinuncia a tale termine; la validità di tale rinuncia dipende dal testo e dall’interpretazione .
15. Cosa succede se il debitore fallisce?
Il fallimento del debitore principale non libera il garante. Tuttavia, l’insinuazione al passivo da parte della banca interrompe la prescrizione e consente di agire nei confronti del garante. Il garante può insinuarsi a sua volta al passivo come creditore di regresso.
16. Cosa prevede il provvedimento Banca d’Italia per la clausola a semplice richiesta?
Il provvedimento ha chiarito che la clausola “a semplice richiesta scritta” non trasforma la fideiussione in garanzia autonoma ma costituisce clausola solve et repete . Il garante deve pagare subito ma può poi far valere le eccezioni.
17. È possibile contestare la firma sulla fideiussione?
Se si sospetta che la firma sia apocrifa o alterata, è possibile eccepire la falsità e chiedere una perizia grafologica. La mancanza di firma invalida il contratto.
18. La fideiussione si estingue col pagamento parziale del debito?
No, la garanzia si estingue con l’integrale pagamento del debito o del massimo garantito. Tuttavia, se la banca accetta un saldo e stralcio o una definizione agevolata, la garanzia può essere estinta previo accordo.
19. Il garante può recuperare dal debitore quanto pagato?
Se la garanzia è tradizionale, il garante che paga subentra nei diritti del creditore verso il debitore (azione di regresso). Se la garanzia è autonoma, può agire in regresso contro il debitore ma non contro il beneficiario .
20. È possibile combinare ipoteca e fideiussione?
Sì, la giurisprudenza esclude che il cumulo di più garanzie sia abusivo. Il tribunale di Rimini ha chiarito che non esiste un principio di proporzionalità che vieti di garantire lo stesso debito con ipoteca e fideiussione .
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le dinamiche dell’escussione e le possibili soluzioni, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali (nomi e cifre sono modificati per tutelare la privacy).
Simulazione 1: fideiussione di impresa con decadenza ex art. 1957
Scenario: Un imprenditore (Debitore) ottiene un fido di 200.000 € garantito da un socio (Garante). Il contratto prevede una fideiussione omnibus con importo massimo garantito di 250.000 €. Il fido scade il 30 giugno 2024. Il debitore non rientra ed entra in sofferenza. La banca invia una lettera al garante il 10 luglio 2024 intimando il pagamento, ma non avvia alcuna azione giudiziaria. Solo il 15 marzo 2025 la banca notifica un decreto ingiuntivo al garante.
Analisi:
- L’obbligazione principale è scaduta il 30 giugno 2024. Il creditore avrebbe dovuto agire giudizialmente entro il 30 dicembre 2024 (sei mesi) per non perdere la garanzia .
- Poiché la banca ha notificato il decreto oltre il termine, il garante può eccepire la decadenza ex art. 1957 e ottenere l’estinzione della fideiussione .
- La banca potrebbe eccepire che la garanzia contiene una clausola di rinuncia al termine. Occorrerà verificare se la rinuncia è valida ed espressa. Se la clausola è ambigua, il giudice potrebbe dichiararla nulla.
Soluzione: Il garante, assistito dall’Avv. Monardo, presenta opposizione, eccepisce la decadenza e chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Contestualmente avvia trattativa con la banca per un saldo e stralcio dell’importo residuo, proponendo il pagamento di 50.000 € in un’unica soluzione; la banca accetta di rinunciare al 75 % del credito per evitare un giudizio incerto. La fideiussione viene liberata.
Simulazione 2: fideiussione ABI con clausole nulle e ristrutturazione
Scenario: Una società sottoscrive nel 2003 una fideiussione omnibus predisposta su modulo ABI per garantire le esposizioni verso la banca fino a 500.000 €. Il contratto contiene le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957. Nel 2025 la banca escute il garante perché il debitore non paga un mutuo residuo di 300.000 €. Il garante eccepisce la nullità totale della fideiussione.
Analisi:
- La garanzia rientra nel periodo 2002–2005 e riproduce le clausole censurate dal provvedimento Banca d’Italia .
- Per ottenere la nullità totale è necessario dimostrare che le parti non avrebbero stipulato la garanzia senza quelle clausole e che la garanzia ha natura omnibus . Spesso i giudici concedono la nullità parziale, eliminando le clausole nulle e mantenendo il resto.
- Il garante può eccepire anche che la banca ha applicato interessi usurari e anatocistici, riducendo così il debito principale.
Soluzione: L’avv. Monardo avvia l’opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo la nullità parziale della fideiussione e la riduzione dell’esposizione per usura. Il giudice accoglie le eccezioni, dichiara nulle le clausole antitrust e riduce l’importo garantito a 100.000 €. Parallelamente, la società accede alla composizione negoziata e propone alla banca un pagamento dilazionato di 100.000 € in 5 anni. Il garante viene liberato previa corresponsione di una somma di 20.000 €.
Simulazione 3: garanzia autonoma e frode
Scenario: Una società estera richiede a una banca italiana una garanzia autonoma per forniture internazionali. Il garante paga a prima richiesta 150.000 € ma scopre che il debitore e il beneficiario hanno simulato il contratto principale. La banca rifiuta la restituzione.
Analisi:
- La garanzia è autonoma; il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto principale, ma può opporsi in caso di frode o collusione .
- Il garante deve dimostrare la frode, fornendo prove della simulazione.
Soluzione: Il garante, assistito da avvocati internazionalisti, cita in giudizio beneficiario e debitore per frode, ottenendo la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme. In futuro stipula contratti di controgaranzia con il debitore per evitare rischi.
Sentenze e provvedimenti più recenti (2024–2025)
Per completezza, riportiamo una rassegna delle sentenze e dei provvedimenti più significativi in materia di fideiussioni emessi tra il 2024 e il 2025, utili per aggiornarsi e per eventuali richiami nella redazione degli atti difensivi.
Cassazione, ordinanza n. 2683/4 febbraio 2025
La Corte ha affermato che la rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. non è vessatoria e non necessita di doppia sottoscrizione: rientra nella libertà contrattuale. La sentenza è importante perché conferma la validità delle clausole di rinuncia, contrariamente a quanto sostenuto in alcuni contenziosi .
Cassazione, ordinanza n. 835/13 gennaio 2025
La Corte ha qualificato l’eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c. come eccezione in senso stretto: il garante deve proporla nel primo atto di difesa, altrimenti è preclusa . La pronuncia evidenzia l’importanza di sollevare subito la decadenza.
Cassazione, ordinanza n. 865/13 gennaio 2025
Ha ribadito che nel contratto autonomo di garanzia il garante, dopo aver pagato, non può pretendere la restituzione dal beneficiario anche se il debito è poi dichiarato nullo; può agire solo verso il debitore salvo frode .
Cassazione, ordinanza n. 9673/13 aprile 2025
Ha distinto fra termine di efficacia e termine di decadenza nella fideiussione: il termine di efficacia stabilisce entro quale periodo l’inadempimento deve avvenire per essere garantito; il termine di decadenza (art. 1957) stabilisce entro quando il creditore deve agire .
Cassazione, ordinanza n. 30383/31 ottobre 2024
Ha fissato i requisiti per la nullità delle fideiussioni omnibus conformi alla convenzione ABI 2002. Richiede la prova dell’esistenza dell’intesa illecita e la coincidenza delle clausole . Ha precisato che la nullità può essere rilevata d’ufficio solo se risultano dai fatti allegati .
Tribunale di Rimini, 18 novembre 2025
Ha escluso la nullità automatica delle fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI e ha affermato che non esiste un principio di proporzionalità tra garanzia e debito; la semplice duplicazione di garanzie (ipoteca + fideiussione) non è abusiva .
Tribunale di Roma, 30 luglio 2025
Ha affermato che per le fideiussioni anteriori al provvedimento Banca d’Italia occorre provare l’intesa illecita; la semplice riproduzione delle clausule ABI non basta .
Corte d’Appello di Palermo, 29 aprile 2025
Ha precisato che la fideiussione è un contratto a forma libera; la firma del garante su un modulo è sufficiente a dimostrare la volontà salvo prova contraria .
Articoli di dottrina e rassegne 2025
Tra il 2024 e il 2025 sono state pubblicate numerose note di dottrina e articoli commentati da riviste specializzate (Diritto del Risparmio, Diritto Bancario, Iusletter). Un tema caldo è la rimessione alle Sezioni Unite di novembre 2025, che mira a risolvere il contrasto sulla validità delle fideiussioni ABI e sulla sufficienza delle richieste extragiudiziali per interrompere il termine di decadenza .
Conclusione
L’escussione della fideiussione bancaria è un momento delicato che può mettere a rischio il patrimonio del garante. La tradizione giuridica italiana offre numerosi strumenti di difesa: la possibilità di opporre l’eccezione di decadenza, di contestare la nullità della garanzia, di far valere tutte le eccezioni del debitore e di beneficiare delle procedure di sovraindebitamento. Nel corso del 2024–2025 la giurisprudenza ha chiarito molti aspetti controversi: la validità della rinuncia al termine di decadenza, la distinzione fra garanzia autonoma e fideiussione, la necessità di provare l’intesa antitrust per le garanzie ABI e l’interpretazione delle clausole “a prima richiesta”. Ulteriori risposte sono attese dalle Sezioni Unite nel 2026.
Resta fondamentale agire tempestivamente. Il garante che riceve una richiesta di pagamento non deve mai ignorarla: un’analisi immediata della documentazione permette di individuare le eccezioni e avviare le trattative per ridurre l’esposizione. Rivolgersi a un professionista specializzato consente di scegliere tra opposizione giudiziale, negoziazione stragiudiziale, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata e rottamazioni fiscali. Ogni caso è diverso e merita una strategia su misura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a disposizione per esaminare la tua situazione, impugnare la fideiussione, sospendere le azioni esecutive e negoziare soluzioni sostenibili. Con competenza e professionalità, possono difenderti da pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre iniziative aggressive dei creditori. Non rimandare: un intervento rapido può fare la differenza tra perdere il proprio patrimonio e ottenere una soluzione equa.
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