Introduzione
Prestare garanzia per un terzo non è mai un atto neutro. Nella quotidianità di imprese, professionisti e famiglie può accadere di sottoscrivere una fideiussione per garantire un finanziamento a un parente, un socio o un cliente. Molti sottovalutano le conseguenze di questo gesto: firmare significa impegnare il proprio patrimonio a favore di un creditore che può agire direttamente sul garante non appena il debitore principale diventa insolvente. In questi casi i rischi sono enormi: pignoramenti, iscrizioni di ipoteca, fermo amministrativo e, soprattutto, la difficoltà di liberarsi da un debito che non si è materialmente contratto. Evitare l’escussione della garanzia è quindi un tema di primaria importanza per chi ha prestato fideiussioni o garanzie autonome.
L’ordinamento italiano offre diversi strumenti di tutela che, se conosciuti tempestivamente, consentono di limitare i danni o addirittura di azzerare la responsabilità del garante. Tra questi rientrano l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. quando il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione , la liberazione del fideiussore quando il creditore fa credito al terzo in peggiori condizioni patrimoniali senza autorizzazione , la possibilità di eccepire nullità di clausole abusive censurate dalla Banca d’Italia o dall’Autorità Antitrust , fino alla revoca di garanzie omnibus indefinite. Oltre alle difese in sede giudiziale esistono strumenti negoziali e concorsuali per ridurre il debito: rottamazioni e definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021.
Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati nel diritto bancario e tributario. In qualità di avvocato cassazionista coordina professionisti con esperienza nazionale nella difesa di debitori e garanti. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze l’avv. Monardo analizza gli atti di escussione, propone opposizioni e ricorsi, avvia trattative con banche e Agenzia delle Entrate-Riscossione, elabora piani di rientro e cerca soluzioni giudiziali e stragiudiziali calibrate sulle esigenze di ciascun cliente. La sua missione è difendere il patrimonio del garante e del contribuente da azioni esecutive, ipoteche e pignoramenti.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La fideiussione nel codice civile
La fideiussione è disciplinata dagli artt. 1936–1957 del codice civile. L’art. 1936 c.c. definisce il fideiussore come colui che, obbligandosi personalmente al creditore, garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui . La garanzia è accessoria rispetto al debito principale e si costituisce con un contratto tra creditore e garante; il debitore non è parte necessaria dell’accordo. L’accessorietà implica che la sorte della garanzia segue quella del debito principale: se l’obbligazione si estingue, la fideiussione perde efficacia, salvo la discussa “reviviscenza” qualora il pagamento estintivo venga revocato .
L’art. 1941 c.c. stabilisce che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né essere prestata a condizioni più onerose, ma può essere costituita per una parte del debito o a condizioni meno gravose . Secondo lo stesso articolo, ogni patto che rende la posizione del fideiussore più onerosa del dovuto (per esempio una clausola “solve et repete” che imponga il pagamento prima di sollevare eccezioni) è inefficace se non espressamente accettato dal garante .
L’art. 1942 c.c. dispone che, salvo patto contrario, la fideiussione si estende agli accessori del credito garantito, compresi gli interessi e le spese per la notifica e la prosecuzione dell’azione . L’art. 1945 c.c., fondamentale per le difese del garante, consente al fideiussore di opporsi tutte le eccezioni che spettano al debitore principale verso il creditore, ad eccezione dell’incapacità, che è personale . Questo significa che se il debito principale è nullo o prescritto, la garanzia è priva di causa.
Le norme successive regolano diritti e obblighi tra più fideiussori. L’art. 1950 c.c. riconosce al garante che paga il debito il regresso verso il debitore principale e gli altri co-garanti; l’art. 1954 disciplina il regresso tra co-fideiussori . L’art. 1955 prevede la liberazione del fideiussore quando, per fatto del creditore, la surrogazione nei diritti e nelle garanzie (pegno, ipoteca, privilegi) del creditore diviene impossibile: l’estinzione opera come eccezione attivabile dal garante . L’art. 1956 c.c. tutela il fideiussore per obbligazioni future: se il creditore concede credito al terzo, pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, senza l’autorizzazione del garante, quest’ultimo è liberato ; è nulla ogni preventiva rinuncia del fideiussore a questa liberazione . Infine, l’art. 1957 c.c. fissa un termine di decadenza: il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che il creditore proponga le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le continui con diligenza . Se la fideiussione è a termine, il creditore deve agire entro due mesi. L’istanza interruttiva rivolta al debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore .
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di cui all’art. 1957 c.c. è di decadenza e non può essere prorogato; decorre dalla scadenza dell’obbligazione garantita e richiede un’azione giudiziale (citazione, decreto ingiuntivo o insinuazione al passivo fallimentare). Tuttavia, la Suprema Corte ha ammesso che, in presenza di clausole contrattuali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, le parti possano derogare convenzionalmente a tale regime e consentire che la mera richiesta extragiudiziale interrompa il termine, come evidenziato dalla Cassazione n. 835/2025 . Un’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 2025 ha applicato questo principio ritenendo sufficiente la diffida scritta della banca per evitare la decadenza .
Contratto autonomo di garanzia e altre garanzie personali
La fideiussione si distingue dal contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta), che è un impegno di pagamento autonomo e indipendente rispetto all’obbligazione principale. La Cassazione ha chiarito che la mera clausola “a prima richiesta” non trasforma automaticamente una fideiussione in garanzia autonoma; occorre che il contratto contenga la rinuncia espressa a opporre le eccezioni relative al rapporto principale e manifesti la volontà delle parti di creare un’obbligazione autonoma . Ne deriva che, in assenza di esplicita rinuncia, il garante può comunque invocare le eccezioni previste dagli artt. 1941 e 1945 c.c.
Normativa speciale sul Fondo di garanzia per le PMI e la subrogazione dello Stato
Nel contesto dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, la normativa attribuisce un ruolo primario all’amministrazione pubblica. L’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 (come richiamato dall’art. 8-bis del D.L. 3/2015) dispone che, quando il Fondo escute la garanzia e paga la banca per l’inadempimento del debitore, nasce un credito in favore dello Stato che ha natura privilegiata e prevale su ogni altro diritto (eccettuati i privilegi di cui all’art. 2751-bis c.c.) . Il recupero di tale credito avviene tramite ruolo esattoriale con le modalità del D.Lgs. 46/1999 . La Cassazione ha precisato che il privilegio sorge al momento del pagamento della garanzia e non richiede la revoca formale del finanziamento , mentre una recente sentenza n. 28355/2025 ha confermato che il privilegio opera anche in assenza di provvedimenti di revoca .
In sede fallimentare la Suprema Corte, con sentenza n. 6570/2025, ha affermato che il credito derivante dall’escussione del Fondo è ammesso al passivo con privilegio speciale; non occorre che la pubblica amministrazione adempia formalità aggiuntive perché il privilegio opera automaticamente . Tribunali come Catania hanno ribadito che, una volta pagata la banca, lo Stato subentra nella posizione creditoria e recupera il debito tramite cartella esattoriale, trattandosi di una entrata pubblica . Per il garante ciò significa che, in caso di mancata definizione del debito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con procedure esecutive e ipotecarie senza ricorrere ai normali canali bancari.
Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e clausole abusive dell’ABI
Nel 2005 la Banca d’Italia, agendo come autorità antitrust, ha sanzionato lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI per violazione della normativa sulla concorrenza (provvedimento n. 55/2005). Tra le clausole ritenute vessatorie vi erano la clausola di “reviviscenza”, che obbligava il garante a restituire le somme anche dopo l’estinzione del debito e la prescrizione, la clausola di “sopravvivenza” e la clausola “solve et repete”. La Banca d’Italia ha evidenziato che imporre al garante la restituzione del pagamento anche dopo l’estinzione della garanzia pregiudica i suoi diritti e contrasta con l’art. 1953 c.c. (che vieta la permanenza della fideiussione oltre l’obbligazione principale) . In particolare, l’estensione della garanzia alle obbligazioni restitutorie e l’esclusione delle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c. sono state considerate contrarie alla buona fede . La Corte di Cassazione, con numerose sentenze dal 2017 in poi, ha ritenuto che le fideiussioni conformi allo schema ABI siano parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust; i garanti possono pertanto chiedere la nullità delle clausole illegittime e ridurre la propria responsabilità.
Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti tributari
La legislazione recente ha introdotto strumenti di definizione agevolata per i debiti iscritti a ruolo. La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la c.d. rottamazione-quater per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: il contribuente può estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese per procedure esecutive e notifica, senza interessi, sanzioni e aggio . È possibile versare l’importo in un’unica soluzione oppure fino a 18 rate in cinque anni, con interesse al 2% a partire dal 1° agosto 2023 . La dichiarazione di adesione va presentata all’Agenzia della Riscossione entro il termine fissato (nel 2023 era il 30 aprile); l’invio sospende la prescrizione, blocca le procedure esecutive e gli interessi di mora e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche . Il pagamento nei termini comporta lo stralcio delle somme residue . Questo strumento può riguardare anche le cartelle emesse a seguito dell’escussione di garanzie per prestiti COVID‑19 (Fondo PMI) o altri debiti pubblici.
Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa
Per i privati, consumatori e professionisti è fondamentale conoscere la Legge 3/2012 (riformata dal D.Lgs. 14/2019) che disciplina gli strumenti di gestione del sovraindebitamento. L’art. 8 della legge, nella versione vigente fino all’entrata in vigore del Codice della crisi, consente al debitore di proporre un piano del consumatore o un accordo con i creditori mediante un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il piano può ristrutturare i debiti in ogni forma, prevedere la moratoria dei creditori privilegiati fino a un anno, includere la vendita di beni futuri, la riduzione di debiti da prestiti con cessione del quinto o mutui, e la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa . L’OCC deve notificare la proposta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e agli uffici fiscali entro sette giorni per la verifica dei crediti . Il giudice, dopo aver fissato un’udienza, può sospendere le procedure esecutive e, se ritiene il piano meritevole e conveniente, lo omologa . L’omologazione impedisce ai creditori preesistenti di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; tuttavia, i diritti verso coobbligati e garanti restano salvi . Ciò significa che la definizione ottenuta dal debitore principale non libera automaticamente il fideiussore.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha sistematizzato queste procedure. Per i consumatori l’art. 67 permette di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti assistito dall’OCC; il piano può prevedere la parziale soddisfazione dei creditori chirografari e il pagamento parziale dei creditori privilegiati purché ricevano almeno quanto otterrebbero in una liquidazione . L’istanza sospende gli interessi sui debiti chirografari fino alla chiusura della procedura . Non sono ammessi al beneficio i debitori che hanno già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o che hanno concorso con colpa grave o frode alla propria insolvenza . Anche nel codice della crisi, l’omologazione non pregiudica i diritti dei co-debitori e garanti, ma consente comunque la falcidia del credito nei confronti del debitore principale.
Composizione negoziata e procedura di allerta (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura volontaria per favorire il risanamento delle imprese in difficoltà. Il debitore può chiedere la nomina di un esperto negoziatore che assista nelle trattative con i creditori. Durante la composizione negoziata l’imprenditore può domandare misure protettive che bloccano le azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative. In caso di finanziamenti garantiti, il piano può prevedere la ristrutturazione del debito anche con la conversione dei crediti in strumenti finanziari. Questa procedura, benché non liberi il fideiussore in automatico, offre spazi negoziali per definire transazioni e riduzioni a beneficio dei garanti.
Procedura passo-passo dopo la notifica dell’escussione
Quando il garante riceve una richiesta di pagamento o una cartella per l’escussione della garanzia, è fondamentale agire con tempestività. Di seguito viene descritto un percorso operativo in cui il punto di vista è quello del debitore/garante.
- Analisi immediata dell’atto e verifica della legittimità. Occorre controllare la natura del debito, il contratto di fideiussione, la presenza di clausole abusive (reviviscenza, sopravvivenza, solve et repete), l’ammontare e le condizioni di escussione. Se il contratto riproduce il modello ABI dichiarato illecito, è possibile eccepirne la nullità parziale invocando il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 . Verificare inoltre se la garanzia è una fideiussione accessoria o un contratto autonomo di garanzia; la distinzione incide sulle eccezioni opponibili .
- Calcolo dei termini di decadenza. Accertare la scadenza del debito principale e verificare se il creditore ha agito entro i termini di cui all’art. 1957 c.c. (sei mesi o due mesi per garanzie a termine). Se il termine è decorso senza azione giudiziale e il contratto non contiene clausole derogatorie “a prima richiesta”, il garante può eccepire la decadenza . È importante distinguere tra semplice diffida stragiudiziale e atti interruttivi giudiziali: salvo patti contrari, la Cassazione richiede un’istanza giudiziaria (atto di citazione, decreto ingiuntivo o insinuazione al passivo). L’eccezione deve essere sollevata dal garante; il giudice non può rilevarla d’ufficio.
- Verifica della condotta del creditore. Se il creditore ha aggravato il rischio concedendo nuovo credito al debitore in condizioni economiche peggiorate senza autorizzazione, il garante può invocare l’art. 1956 c.c. per liberarsi . Ugualmente, se il creditore ha omesso di conservare le garanzie che assistevano il debito (ipoteche, pegni) rendendo impossibile la surrogazione, opera l’art. 1955 c.c. che estingue la garanzia . Queste eccezioni richiedono la prova del comportamento colpevole del creditore e del nesso causale con il danno patrimoniale subito dal garante .
- Accertamento della nullità o annullabilità della fideiussione. Oltre alla nullità derivante dal provvedimento antitrust, la fideiussione può essere viziata per altri motivi: difetto di forma (mancata indicazione dell’importo massimo garantito nelle garanzie omnibus), vizi del consenso (errore o dolo), eccessiva onerosità sopravvenuta. Il garante può inoltre chiedere la revoca della fideiussione prestata per obbligazioni future priva di termine se sia trascorso un periodo di tempo ragionevole o se sono cambiate le condizioni originarie.
- Esame di eventuali transazioni o rinegoziazioni. Prima di procedere in giudizio conviene valutare proposte di saldo e stralcio, transazioni e piani di rientro. Spesso gli istituti di credito accettano riduzioni consistenti per evitare cause lunghe e costose, specie se la garanzia è precaria per vizi formali. Con l’assistenza di un professionista è possibile quantificare l’importo effettivamente dovuto, considerando interessi e spese, e presentare un’offerta motivata.
- Presentazione di ricorsi e opposizioni. Se la richiesta di pagamento proviene dalla banca, il garante può proporre opposizione a decreto ingiuntivo o cause di accertamento per far dichiarare la nullità o l’estinzione della garanzia. Se l’escussione avviene tramite cartella esattoriale per un credito pubblico (ad esempio Fondo di garanzia PMI), il garante può proporre ricorso davanti al giudice tributario o opposizione all’esecuzione entro i termini previsti dal D.Lgs. 546/1992 e dal D.P.R. 602/1973, eccependo difetti di notifica, prescrizione, decadenza e illegittimità dell’iscrizione a ruolo.
- Valutazione di procedure di crisi o sovraindebitamento. Quando il debito è elevato e le risorse insufficienti, è opportuno ricorrere a strumenti di composizione della crisi. Il piano del consumatore e il concordato minore consentono di ristrutturare l’intero debito e di ottenere l’esdebitazione, pur mantenendo la responsabilità del fideiussore. Tuttavia, un esito positivo della procedura del debitore principale può facilitare una successiva transazione tra garante e creditore, poiché riduce l’esposizione residua.
- Attenzione alla possibilità di trascrizione delle garanzie reali. Se la fideiussione è assistita da pegno o ipoteca, il creditore può procedere all’escussione dei beni reali. È importante verificare la validità formale della garanzia (ad esempio l’iscrizione ipotecaria) e la correttezza delle procedure esecutive (pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi). Eventuali vizi procedurali consentono di opporsi all’esecuzione e di ottenere la sospensione.
- Monitoraggio della prescrizione. Anche se la decadenza è la prima difesa, non va trascurato l’istituto della prescrizione decennale o quinquennale a seconda della natura del credito. L’istanza giudiziale interruttiva contro il debitore interrompe la prescrizione anche verso il garante ; se mancano atti interruttivi per oltre dieci anni (o cinque per crediti bancari), il garante può eccepire la prescrizione e liberarsi.
Difese e strategie legali per evitare l’escussione
Eccezioni sul rapporto principale e vizi della garanzia
- Nullità del contratto principale o del contratto di fideiussione. Il garante può opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.) . Se il contratto principale è nullo (mancanza di forma scritta, oggetto illecito) o annullabile per vizi del consenso, anche la garanzia è priva di causa. Analoga difesa vale se la fideiussione manca dell’importo massimo garantito oppure se la firma del garante è stata falsificata.
- Decadenza ex art. 1957 c.c.: come sopra visto, il creditore deve proporre la sua istanza entro il termine e con i mezzi previsti. Il garante può eccepire che il creditore si è limitato a spedire una diffida stragiudiziale o a presentare il ricorso per decreto ingiuntivo oltre il termine. Tuttavia, se il contratto contiene clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, la decadenza può essere pattiziamente derogata ; in questo caso, la semplice richiesta scritta è sufficiente. La strategia consiste nel verificare la formulazione delle clausole e l’effettiva natura della garanzia.
- Liberazione per comportamento del creditore (art. 1955–1956 c.c.): se il creditore non conserva le garanzie (ipoteche, pegni), l’estinzione della fideiussione può essere eccepita . L’art. 1956 c.c. libera il garante per obbligazioni future se il creditore fa credito nonostante il deterioramento della solvibilità del debitore, senza informare il fideiussore . In tali casi il garante deve dimostrare la conoscenza da parte del creditore del peggioramento e l’assenza di autorizzazione.
- Vizi della clausola di garanzia: la Banca d’Italia ha censurato le clausole “reviviscenza” e “sopravvivenza” nello schema ABI . La Cassazione ha considerato tali clausole nulle perché in contrasto con l’art. 1953 c.c., che vieta la permanenza della garanzia oltre l’obbligazione principale. Il garante può chiedere la nullità parziale del contratto e la riduzione dell’importo garantito.
- Qualificazione della garanzia: se il contratto è un contratto autonomo di garanzia, il creditore può pretendere il pagamento a prima richiesta e il garante non può opporre le eccezioni relative al rapporto principale. Tuttavia, la Corte ha chiarito che la presenza della clausola “a prima richiesta” non basta; occorre un’articolata dichiarazione di autonomia e rinuncia alle eccezioni . Verificare la corretta qualificazione del contratto è fondamentale per capire quali difese sono disponibili.
- Obbligo di informazione e buona fede: la giurisprudenza impone al creditore di comportarsi secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), informando il garante delle modifiche rilevanti del rapporto. Omettere di comunicare la sostanziale modifica dell’obbligazione o il peggioramento delle condizioni economiche del debitore può determinare responsabilità e liberazione del garante. Tale obbligo è particolarmente stringente nei contratti bancari con consumatori.
- Patti di deroga della decadenza e richieste a semplice domanda: come indicato dalla Cassazione, le parti possono prevedere che il creditore eviti la decadenza mediante una semplice richiesta di pagamento al garante . Questa clausola, spesso inserita nelle garanzie omnibus e nelle fideiussioni di leasing, sposta l’onere sul garante che deve provare la tardività o la mancanza della richiesta. È opportuno esaminare attentamente la clausola e verificare la data e il contenuto della diffida.
- Eccezione di compensazione: se il garante vanta un proprio credito verso il creditore (ad esempio per depositi bancari o conti correnti), può sollevare l’eccezione di compensazione fino a concorrenza dei debiti reciproci. Questa difesa deve essere provata documentalmente.
Strategie processuali
- Opposizione a decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del garante, questi ha quaranta giorni per proporre opposizione. Può eccepire la nullità della garanzia, la decadenza, l’inesistenza del debito principale, l’errata quantificazione del dovuto e invocare l’applicazione di un diverso tasso di interesse in base alla legge sull’usura.
- Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: in caso di pignoramento o ipoteca iscritta dall’Agenzia della Riscossione o dalla banca, il garante può contestare la validità del titolo e dell’atto esecutivo. L’opposizione deve essere presentata entro termini stringenti (20 giorni dalla notificazione dell’avviso di vendita o dal pignoramento). In sede cautelare può chiedere la sospensione.
- Ricorso al giudice tributario: contro la cartella esattoriale derivante dalla escussione del Fondo di garanzia o di altri debiti pubblici, il garante può proporre ricorso dinanzi alla commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, eccependo l’inesistenza o l’illegittimità del ruolo, l’omessa notifica del preavviso, la mancanza del titolo originario. La definizione agevolata (rottamazione) può costituire un’alternativa al ricorso.
- Domanda di accertamento negativo e revocatoria: se il garante ritiene che il debito sia inesistente, può promuovere una causa di accertamento negativo per ottenere una pronuncia che accerti l’assenza della propria obbligazione. In alcuni casi può inoltre agire in revocatoria contro atti del debitore che hanno diminuito le garanzie.
Strumenti alternativi: rottamazione, piani del consumatore e altre procedure
Rottamazione e definizione agevolata. La rottamazione-quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese esecutive . L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e degli interessi . La misura può essere utilizzata dai garanti per definire il proprio debito verso l’Erario in modo vantaggioso. È necessario presentare la domanda entro il termine previsto e provvedere ai versamenti entro le scadenze; in caso contrario la definizione decade.
Piano del consumatore. I privati e i professionisti senza partita IVA possono ricorrere al piano del consumatore per ristrutturare i debiti. L’OCC redige una relazione sulla meritevolezza del debitore e sulla convenienza del piano; il giudice può sospendere le azioni esecutive in pendenza della procedura . Il piano può prevedere il pagamento parziale dei crediti garantiti e l’esdebitazione residua. I coobbligati e i garanti non sono liberati, ma un accordo definito dal debitore può costituire un precedente vantaggioso nelle trattative con il creditore.
Accordo di ristrutturazione dei debiti. Per imprenditori, società e professionisti con partita IVA, il Codice della crisi d’impresa prevede l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo. Tali istituti permettono di definire transazioni globali e ottenere l’omologazione giudiziale con effetti protettivi, fra cui la sospensione delle azioni esecutive e la falcidia del debito. Il garante non è liberato automaticamente ma può beneficiare dell’effetto novativo dell’accordo.
Composizione negoziata della crisi. L’imprenditore in difficoltà può avviare la composizione negoziata con l’ausilio di un esperto. Durante la procedura può richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Questo strumento, introdotto dal D.L. 118/2021, consente di negoziare la ristrutturazione dei debiti e di concordare la liberazione dei garanti. La sua efficacia dipende dalla collaborazione dei creditori.
Esdebitazione post-fallimentare. Una volta conclusa la procedura di liquidazione controllata o di fallimento (ora liquidazione giudiziale) il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè l’estinzione dei debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione non opera per i coobbligati e i garanti, che restano obbligati. Tuttavia, la riduzione del debito principale può agevolare la negoziazione per il garante.
Errori comuni e consigli pratici
- Firmare la fideiussione senza leggere. Molti sottoscrivono la garanzia per amicizia o per favorire un familiare senza leggere le clausole. È essenziale farsi consegnare il testo prima della firma, verificare l’importo massimo garantito, la durata e le clausole “a prima richiesta” o “senza eccezioni”.
- Ignorare le comunicazioni della banca. Non rispondere alle diffide o non ritirare le raccomandate è un errore grave: la decadenza può essere interrotta anche con una semplice richiesta se prevista nel contratto. È necessario conservare tutte le comunicazioni e protocollarle.
- Pagare senza contestare. Molti garanti, per timore di un pignoramento, pagano integralmente la somma richiesta senza verificare la legittimità dell’escussione. Prima di pagare conviene consultare un professionista che possa valutare la possibilità di eccezioni e trattative.
- Sottovalutare le conseguenze fiscali. Quando il debito riguarda il Fondo di garanzia per le PMI o altre entrate pubbliche, le somme pagate sono considerate crediti tributari. La loro riscossione avviene tramite cartella esattoriale con applicazione di interessi e spese. Ignorare questi profili comporta l’accumulo di ulteriori sanzioni.
- Non utilizzare gli strumenti di definizione agevolata. Le rottamazioni offrono l’opportunità di ridurre il debito in modo significativo. Molti contribuenti non aderiscono per paura di non riuscire a pagare le rate; tuttavia, con un’adeguata pianificazione è possibile sfruttare questo strumento.
- Confondere la fideiussione con la garanzia autonoma. La corretta qualificazione contrattuale incide sulle eccezioni disponibili. È importante analizzare il testo contrattuale con un esperto per stabilire se si tratti di una garanzia accessoria o autonoma.
- Trascurare la prescrizione. Anche se la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c. è più breve, la prescrizione decennale o quinquennale può estinguere il credito. Monitorare gli atti interruttivi e annotare le date è fondamentale.
- Non attivare le tutele dell’art. 1956 c.c.. Pochi garanti sanno che possono liberarsi se il creditore concede nuovo credito al terzo in condizioni peggiorate senza autorizzazione. Occorre chiedere alla banca documenti sulla solvibilità del debitore all’epoca del prestito.
- Pensare che la definizione del debito principale liberi anche il garante. Né i piani del consumatore né i concordati scaricano automaticamente il garante. È necessario intraprendere azioni autonome o accordi specifici.
- Evitare l’assistenza professionale. Le fideiussioni e le garanzie autonome sono contratti complessi. Solo un esperto può identificare vizi, termini di decadenza e strategie difensive. Affidarsi a un professionista sin dai primi segnali di insolvenza può salvare il patrimonio.
Tabelle riepilogative
Principali norme e difese del fideiussore
| Norma | Contenuto essenziale | Utilità per il garante |
|---|---|---|
| Art. 1936 c.c. | Definizione di fideiussione e carattere accessorio | Stabilisce che la garanzia segue le sorti del debito principale. |
| Art. 1941 c.c. | Limiti della fideiussione ; obbligo di indicare l’importo; divieto di clausole più onerose | Consente di contestare garanzie che superano il debito o contengono clausole oppressive. |
| Art. 1945 c.c. | Eccezioni opponibili | Il garante può opporre tutte le eccezioni del debitore, tranne l’incapacità. |
| Art. 1955 c.c. | Liberazione per impossibilità di surrogazione | Se il creditore disperde pegni/garanzie, la fideiussione si estingue. |
| Art. 1956 c.c. | Liberazione per obbligazione futura | Se la banca concede nuovo credito al debitore in peggiori condizioni senza il consenso del garante, quest’ultimo è liberato. |
| Art. 1957 c.c. | Decadenza per mancata azione entro sei mesi | Se il creditore non agisce in giudizio entro sei mesi (o due), la garanzia si estingue. |
Termini e scadenze essenziali
| Procedimento | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Azione del creditore contro il debitore per evitare decadenza della fideiussione | 6 mesi dalla scadenza del debito (2 mesi per garanzie a termine) | Art. 1957 c.c. |
| Richiesta di autorizzazione del garante per nuovi finanziamenti | Nessun termine, ma l’assenza di autorizzazione libera il garante | Art. 1956 c.c. |
| Presentazione della domanda di rottamazione-quater (anno 2023) | 30 aprile 2023 (per il 2023; in futuro verificare le nuove scadenze) | Legge 197/2022 art. 1, commi 231‑252 |
| Pagamento prima rata rottamazione | 31 luglio 2023 e successivamente 30 novembre e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni successivi | Legge 197/2022 |
| Presentazione del piano del consumatore | Non oltre 60 giorni dalla nomina dell’OCC; udienza fissata dal giudice | Legge 3/2012 art. 12-bis |
Strumenti di definizione dei debiti e benefici
| Strumento | Benefici principali | Limiti |
|---|---|---|
| Rottamazione-quater | Pagamento del solo capitale e spese di notifica/esecuzione; sospensione di interessi e sanzioni; blocco delle procedure esecutive | Necessità di adesione e pagamento regolare delle rate; non libera il garante da debiti non a ruolo. |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Ristrutturazione dei debiti, anche con moratoria per i privilegiati; sospensione delle esecuzioni; possibilità di esdebitazione | Non libera il garante; richiede la meritevolezza e l’approvazione giudiziale. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti / concordato | Falcidia dei creditori chirografari; sospensione delle azioni; coinvolgimento dei garanti | Procedura complessa, costi elevati; non libera automaticamente i garanti. |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Possibilità di negoziare transazioni con i creditori con misure protettive e ristrutturazione dei debiti | Richiede la collaborazione dei creditori; non prevede l’automatica liberazione del garante. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è una fideiussione e quali sono le principali differenze rispetto a un contratto autonomo di garanzia?
La fideiussione è un contratto con cui una parte (fideiussore) garantisce l’adempimento dell’obbligazione di un terzo. È un’obbligazione accessoria: la sua sorte segue quella del debito principale . Il contratto autonomo di garanzia, invece, è una promessa di pagamento indipendente dal rapporto principale; il garante deve pagare a prima richiesta senza poter opporre le eccezioni del debitore. La semplice clausola “a prima richiesta” non basta a qualificare una garanzia come autonoma .
2. In quali casi la fideiussione è nulla o annullabile?
La nullità può derivare da violazione di norme imperative (assenza del limite massimo garantito), da violazione della normativa antitrust (clausole ABI censurate ), o da oggetto/causa illeciti. L’annullabilità può essere invocata in presenza di vizi del consenso (errore, dolo, violenza) o incapacità di agire.
3. Il creditore può agire subito contro il garante?
Se non è previsto il beneficio di escussione, il creditore può scegliere se agire contro il debitore o il garante. La decadenza di cui all’art. 1957 c.c. non impone la preventiva escussione del debitore . Tuttavia, se è presente il beneficio di escussione, il creditore deve prima escutere il debitore principale.
4. Il garante può invocare le eccezioni del debitore principale?
Sì, ai sensi dell’art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale , ad eccezione dell’incapacità. Può quindi eccepire la nullità o l’inesistenza del debito, la compensazione, la prescrizione.
5. Cosa succede se il creditore non agisce entro i termini di cui all’art. 1957 c.c.?
La garanzia si estingue per decadenza . Il garante può quindi opporre l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria. Va prestata attenzione alle clausole che derogano a tale regime imponendo al garante l’obbligo di pagamento a semplice richiesta .
6. La decadenza può essere interrotta da una diffida stragiudiziale?
In assenza di clausole derogatorie, la Cassazione ritiene necessaria un’azione giudiziale per interrompere la decadenza. Tuttavia, se la fideiussione prevede il pagamento “a semplice richiesta” o “a prima richiesta”, la diffida scritta può essere sufficiente .
7. Cosa comporta la liberazione prevista dagli artt. 1955 e 1956 c.c.?
L’art. 1955 c.c. estingue la fideiussione se per colpa del creditore il garante non può surrogarsi nei diritti e nelle garanzie (ipoteche, pegni) . L’art. 1956 c.c. libera il fideiussore per obbligazioni future quando la banca concede nuovo credito al debitore in condizioni deteriorate senza informare o autorizzare il garante .
8. Le fideiussioni ABI sono tutte nulle?
Non sono totalmente nulle ma parzialmente nulle. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 ha dichiarato vessatorie alcune clausole dello schema ABI (reviviscenza, sopravvivenza, solve et repete). La Cassazione ha ritenuto che tali clausole devono essere espunte, con conservazione del resto del contratto. Il garante può quindi chiedere la nullità parziale e la restituzione delle somme pagate in eccesso.
9. Come difendersi da una cartella esattoriale per l’escussione del Fondo di garanzia PMI?
Occorre verificare la legittimità della cartella, la corretta notifica, la presenza di un atto presupposto e l’ammontare del credito. È possibile proporre ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. In alternativa, si può aderire alla definizione agevolata o chiedere un piano di rateazione.
10. Il pagamento della rottamazione libera anche il garante?
La rottamazione-quater estingue il debito verso l’ente creditore una volta pagate tutte le rate . Se il garante paga la somma dovuta, non potrà essere nuovamente richiesto, ma deve essere chiesta la cancellazione dell’ipoteca o del fermo. Se invece è il debitore principale a pagare, il garante si libera per surrogazione.
11. È possibile revocare la fideiussione?
La fideiussione può essere revocata se è senza termine (garanzia omnibus) e se non è ancora sorto il debito. La revoca produce effetti solo per le obbligazioni future e richiede comunicazione al creditore. Le obbligazioni già sorte restano garantite.
12. La morte del fideiussore estingue la garanzia?
No. L’obbligazione fideiussoria passa agli eredi, salvo che la fideiussione sia stata prestata intuitu personae. Gli eredi possono limitare la responsabilità con beneficio d’inventario e sollevare tutte le eccezioni disponibili al defunto.
13. Cosa succede se il debitore principale ottiene l’esdebitazione?
L’esdebitazione del debitore principale non libera automaticamente i coobbligati e i garanti. Tuttavia, la riduzione del credito residuo può facilitare la trattativa per il garante, che può chiedere la riduzione proporzionale del proprio debito.
14. Quali sono i costi di un piano del consumatore?
Sono previsti compensi per l’OCC, spese legali e contributo unificato ridotto. I costi sono proporzionati all’entità del debito e possono essere inseriti nel piano stesso. È importante valutare se i vantaggi (sospensione delle esecuzioni, esdebitazione) superano i costi procedurali.
15. La banca può iscrivere un’ipoteca sui beni del garante senza preavviso?
In caso di escussione della garanzia, la banca può iscrivere ipoteca su immobili del garante solo se il contratto prevede una garanzia reale accessoria. Altrimenti deve promuovere un’azione giudiziale e ottenere un titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca esattoriale oltre determinati importi dopo aver notificato la cartella e il preavviso di iscrizione.
16. È possibile contestare il tasso di interesse applicato al debito garantito?
Sì. Se il tasso è usurario o se sono stati applicati costi non dovuti, il garante può eccepire l’illegittimità degli interessi e chiedere la rideterminazione del saldo. Questa difesa rientra nelle eccezioni opponibili ex art. 1945 c.c.
17. Come si calcola il termine di sei mesi dell’art. 1957 c.c.?
Il termine decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale. Se la scadenza è prorogata o soggetta a dilazione, il termine inizia a decorrere dall’ultima scadenza pattuita. Nel caso di obbligazioni a prestazioni periodiche (mutui con rate mensili), la dottrina e la giurisprudenza discutono se il termine decorra da ogni rata o dall’ultima rata scaduta.
18. Cosa sono le clausole “reviviscenza” e “sopravvivenza”?
Sono pattuizioni, spesso inserite nei modelli ABI, che prevedono la permanenza della garanzia anche dopo l’estinzione del debito e la prescrizione. Queste clausole sono state censurate dalla Banca d’Italia e ritenute nulle perché in contrasto con gli artt. 1953 e 1955 c.c. .
19. Un fideiussore può essere liberato se il creditore accorda un piano di rientro al debitore principale?
Se il creditore ristruttura il debito principale senza il consenso del garante e peggiora la posizione di quest’ultimo (ad esempio aumentando gli interessi o allungando notevolmente la scadenza), è possibile invocare la liberazione per modificazione dell’obbligazione garantita. Tuttavia, se il piano è favorevole e riduce il debito, la garanzia rimane in essere.
20. È possibile avvalersi del patrocinio gratuito per opporsi all’escussione?
Sì, se il garante possiede i requisiti di reddito previsti dalla legge può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le cause civili e tributarie. È necessario presentare l’istanza presso l’ordine degli avvocati competente e allegare i documenti reddituali.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1: escussione di una fideiussione bancaria
Scenario: Maria ha firmato nel 2020 una fideiussione omnibus in favore di suo figlio per un affidamento di €50 000. Il contratto riporta una clausola “a prima richiesta” ma non contiene la rinuncia espressa alle eccezioni. Nel 2023 il figlio entra in difficoltà e la banca chiede a Maria il pagamento di €55 000 (capitale, interessi e spese).
Analisi:
- Il contratto potrebbe essere qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo perché manca la rinuncia alle eccezioni . Maria può opporre le eccezioni relative al rapporto principale.
- Occorre verificare se la clausola “reviviscenza” è presente; se sì, può essere nulla ex provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 .
- La banca deve aver agito entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione: se il fido è stato revocato a giugno 2023 e la banca ha notificato un decreto ingiuntivo a gennaio 2024, il termine è rispettato. Se ha inviato solo diffide stragiudiziali, Maria può eccepire la decadenza.
- Maria può valutare una transazione con la banca: ad esempio offrire €30 000 in saldo e stralcio evidenziando i vizi del contratto e il rischio per la banca di perdere in giudizio.
- In alternativa, se il figlio avvia una procedura di sovraindebitamento e propone un piano del consumatore che prevede la falcidia del debito al 50%, Maria può far valere l’effetto indiretto della riduzione per negoziare un importo inferiore.
Esempio 2: cartella esattoriale per escussione del Fondo PMI
Scenario: L’impresa Alfa ha ottenuto nel 2021 un prestito di €200 000 garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. L’amministratore Tizio ha firmato una fideiussione personale. Nel 2024, a causa della crisi, l’impresa non paga le rate. La banca escute la garanzia e il Fondo versa €180 000. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica a Tizio una cartella di pagamento di €182 000 (capitale più spese).
Analisi:
- Il credito derivante dalla restituzione delle somme pagate dal Fondo ha natura privilegiata e viene recuperato tramite il ruolo . Tizio non può eccepire l’estinzione del credito per mancata revoca formale .
- Si può contestare la cartella per vizi di notifica, errori di calcolo o prescrizione. Tuttavia, la decadenza ex art. 1957 c.c. non si applica perché il credito è pubblico e la richiesta di pagamento avviene per legge.
- Tizio può aderire alla rottamazione-quater pagando solo il capitale e le spese, senza interessi e sanzioni . Ad esempio, se il capitale è €180 000 e le spese €2 000, potrà estinguere il debito con €182 000 in un’unica soluzione o in 18 rate con interesse al 2%. Ciò rappresenta un risparmio rilevante rispetto all’importo iniziale che includeva interessi e sanzioni.
- In alternativa, l’impresa può avviare una procedura di composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione, chiedendo agli istituti finanziari una riduzione del debito e la liberazione del garante. Se l’accordo prevede il pagamento del 40% ai chirografari e la conversione del residuo in capitale sociale, Tizio potrà essere liberato o ottenere una riduzione significativa.
Esempio 3: liberazione del fideiussore per comportamento del creditore
Scenario: Sergio, piccolo imprenditore, ha prestato fideiussione nel 2018 a favore della società Beta per un finanziamento di €80 000. Nel 2021 la banca, conoscendo che la società era in gravi difficoltà, concede ulteriori €20 000 senza informare Sergio. Nel 2022 la società fallisce e la banca chiede a Sergio €100 000.
Analisi:
- L’art. 1956 c.c. prevede la liberazione del fideiussore per obbligazioni future quando il creditore concede nuovo credito in peggiori condizioni economiche senza speciale autorizzazione . Sergio può sostenere che la banca era a conoscenza del peggioramento e che l’ulteriore prestito del 2021 ha aumentato il rischio.
- Dovrà dimostrare, con documenti o testimonianze, che la banca era consapevole della situazione e che egli non ha autorizzato il nuovo finanziamento.
- Se il giudice accoglie la tesi, Sergio sarà liberato dalla garanzia per il credito concesso in violazione dell’art. 1956 c.c. e risponderà solo del debito originario. In altri termini, la banca potrebbe recuperare l’importo eccedente solo dal patrimonio della società.
Conclusione
Prestare garanzia per un terzo è un gesto che comporta rischi patrimoniali elevati. La legge tuttavia mette a disposizione del garante numerosi strumenti di difesa: la possibilità di opporre tutte le eccezioni del debitore , di invocare la decadenza se il creditore non agisce tempestivamente , di liberarsi se il creditore concede nuovo credito senza autorizzazione o disperde le garanzie , e di fare leva sulla nullità delle clausole abusive sanzionate dalla Banca d’Italia . A queste difese si aggiungono strumenti negoziali e concorsuali – rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata – che consentono di ridurre il debito e di evitare l’escussione.
La tempestività è la chiave del successo: i termini per l’opposizione e le decadenze sono brevi; una diffida o un’azione giudiziaria possono fare la differenza tra l’estinzione della garanzia e la perdita del patrimonio. È quindi indispensabile rivolgersi a un professionista che conosca la normativa e la giurisprudenza aggiornata. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno maturato una lunga esperienza nella difesa di debitori e garanti e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Possono analizzare il contratto, individuare i vizi, proporre ricorsi e ricercare le soluzioni più efficaci per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi. Agire con l’assistenza di un esperto significa trasformare una situazione critica in un percorso di protezione e di recupero della serenità economica.
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