Piano di risanamento per debiti familiari: funzionamento, requisiti e procedura

Introduzione: perché parlare oggi di piano di risanamento familiare?

La pandemia, l’inflazione e il crescente costo della vita hanno accentuato le difficoltà economiche di famiglie e piccoli imprenditori. Molte famiglie si trovano sommerse da debiti con banche, finanziarie, erario e fornitori, al punto che i redditi non bastano più a coprire gli impegni in scadenza. In tali contesti il rischio è perdere la casa, subire pignoramenti, fermo amministrativo dell’auto o addirittura essere travolti da procedure esecutive. Per questo motivo le recenti riforme hanno riconosciuto la possibilità di presentare un piano di risanamento familiare, procedura che consente ai membri della stessa famiglia, quando il debito deriva da cause comuni o convivono stabilmente, di presentare una procedura unitaria di composizione della crisi. L’istituto è stato introdotto dalla legge 3/2012 e, con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è divenuto art. 66 del d.lgs. 14/2019.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e giurista con esperienza ultraventennale, coordina uno staff di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) ed offre assistenza sia in sede giudiziale sia stragiudiziale per ottenere sospensioni, rinegoziazioni, piani di rientro e transazioni con banche ed erario.

Come può aiutarti concretamente l’Avv. Monardo?

  • Analisi dell’atto o del provvedimento: esame preliminare di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, atti di precetto o atti esecutivi per verificare vizi formali o sostanziali.
  • Predisposizione e deposito di ricorsi: contestazione di cartelle, accertamenti, ipoteche e pignoramenti dinanzi ai tribunali ordinari, alle commissioni tributarie e al giudice dell’esecuzione.
  • Sospensione delle procedure esecutive: richiesta di sospensione del pignoramento o dell’asta immobiliare mediante ricorso cautelare o domanda di omologazione del piano.
  • Trattative con creditori: avvio di negoziazioni con banche, finanziarie e agenzia delle entrate riscossione per ridurre interessi e sanzioni e per rateizzare il debito.
  • Piani di rientro e soluzioni giudiziali: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati minori, liquidazioni controllate ed esdebitazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le fonti normative che disciplinano il piano di risanamento familiare e le pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo. Il riferimento principale è la legge 3/2012 (disposizioni in materia di sovraindebitamento) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha recepito le procedure di composizione della crisi e le ha coordinate con il diritto concorsuale.

Definizione di sovraindebitamento e di consumatore

Secondo art. 6 della legge 3/2012, per sovraindebitamento si intende “lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente” . La norma precisa anche che si considera consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Queste definizioni sono riprese dal Codice della crisi, che qualifica il sovraindebitamento come condizione dell’imprenditore minore, del professionista o del consumatore che non può ricorrere alle procedure concorsuali maggiori.

Procedure familiari: art. 7-bis L. 3/2012 e art. 66 CCII

L’istituto del piano di risanamento familiare nasce con l’art. 7-bis della legge 3/2012 (introdotto dal decreto legge 18/2020 conv. L. 27/2020 e modificato dalla L. 147/2020), recepito poi nell’art. 66 del Codice della crisi. Esso stabilisce che:

  1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando convivono o quando i debiti hanno origine comune . La famiglia è definita come il nucleo composto da coniuge, persone unite civilmente o conviventi, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, nonché altri soggetti stabilmente coabitanti.
  2. Le masse attive e passive dei singoli debitori restano distinte e il giudice coordina le procedure, verificando l’ammissibilità delle domande e l’omologazione unitaria .
  3. Le spese e i compensi dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) sono ripartiti proporzionalmente tra i membri della famiglia .

Questa normativa consente quindi di riunire le procedure quando i debiti derivano da un mutuo comune, da fideiussioni incrociate, da finanziamenti contratti per esigenze familiari o dall’attività dell’impresa familiare. Ogni membro conserva un proprio patrimonio e la propria responsabilità patrimoniale, ma la presentazione congiunta consente di ridurre costi e tempi, oltre a garantire coerenza nel piano di ristrutturazione.

Contenuti del piano del consumatore e piano di risanamento familiare

Il piano del consumatore è disciplinato dall’art. 67 CCII. Deve contenere:

  • L’elenco dei creditori, con l’indicazione dei diritti di prelazione e degli importi .
  • L’indicazione delle eventuali cause di prelazione e dei beni o diritti sui quali insistono .
  • La descrizione delle utilità offerte ai creditori, con l’indicazione del tempo e delle modalità di adempimento.
  • L’elenco dei beni del debitore, degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni e del reddito percepito da almeno tre anni .
  • La proposta di soddisfazione integrale dei crediti fiscali privilegiati, oppure l’indicazione della moratoria fino a due anni per i crediti garantiti da privilegio . La Cassazione ha chiarito che tale moratoria è un termine iniziale, ossia il pagamento può iniziare al termine del periodo di sospensione ma non deve necessariamente concludersi entro il termine .

Nel caso del piano di risanamento familiare, il contenuto è simile al piano del consumatore, ma deve tenere conto della pluralità di debitori. Ogni membro deve presentare un inventario della propria situazione patrimoniale e reddituale, e il piano deve indicare in che modo i beni e i redditi saranno destinati alla soddisfazione dei creditori, con eventuale suddivisione in percentuali. Il giudice deve verificare la sostenibilità del piano e l’assenza di atti in frode ai creditori.

Moratoria e falcidia dei crediti privilegiati

Un elemento centrale del piano del consumatore, ripreso dal piano familiare, è la moratoria concessa per i crediti privilegiati. L’art. 8 della legge 3/2012 consente al debitore di proporre un pagamento dilazionato o una falcidia (riduzione) dei debiti chirografari, mantenendo l’ordine delle cause di prelazione. L’art. 67 CCII conferma che la proposta può prevedere il pagamento non integrale dei crediti privilegiati purché non sia inferiore al valore realizzabile in caso di liquidazione e permette una moratoria fino a due anni . La Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 9549/2025 ha precisato che la moratoria costituisce un termine iniziale per l’inizio del pagamento e non un termine finale: i debitori possono iniziare a pagare i crediti privilegiati dopo la scadenza della moratoria, ma non sono tenuti a concludere i pagamenti entro quel termine . Inoltre, ha chiarito che i creditori privilegiati non hanno diritto di voto sul piano, ma possono presentare opposizioni sull’omologazione solo per motivi di convenienza .

Esdebitazione e termini

L’esdebitazione è l’effetto estintivo residuo che consente al debitore di ottenere la liberazione dai debiti non soddisfatti al termine della procedura. L’art. 282 CCII prevede che nella liquidazione controllata l’esdebitazione operi di diritto dopo la chiusura della procedura o trascorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, mediante decreto del giudice . Il beneficio non è riconosciuto a chi ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. Anche nel piano del consumatore e nel piano familiare, la conclusione regolare comporta l’esdebitazione con decreto finale .

Giurisprudenza più recente e casi significativi

Negli ultimi anni i tribunali e la Cassazione hanno approfondito la disciplina delle procedure familiari e del piano del consumatore. Oltre alla sentenza 9549/2025, meritano attenzione:

  1. Tribunale di Ravenna, 21 luglio 2021: ha ritenuto ammissibile la procedura familiare solo se i debitori presentano la medesima tipologia di procedura (piano del consumatore, accordo o liquidazione) e hanno la stessa causa di indebitamento . Non è consentito un piano familiare che combina la liquidazione per un membro e il piano del consumatore per un altro, poiché diverrebbero incompatibili le finalità.
  2. Tribunale di Bari, 13 febbraio 2023: ha evidenziato che la procedura familiare è ammissibile solo in presenza di coincidenza tra debiti e natura soggettiva: se uno dei debitori è imprenditore non consumatore, non può essere riunito al coniuge consumatore .
  3. Tribunale di Lucca e Rimini, 2022: hanno ritenuto che, in assenza di convivenza, la congiunzione delle procedure è possibile solo se i debiti derivano da fideiussioni o obbligazioni condivise, non in caso di semplici rapporti parentali .

Queste pronunce mostrano l’importanza di individuare correttamente i presupposti del piano familiare e la necessità di presentare documentazione completa e coerente.

Procedura passo‑passo del piano di risanamento familiare

Di seguito descriviamo in modo dettagliato le fasi operative, i termini e gli adempimenti necessari per presentare e ottenere l’omologazione di un piano di risanamento familiare. La procedura è complessa e richiede la collaborazione di un professionista abilitato (gestore della crisi), ma può offrire un’ancora di salvezza a chi rischia il tracollo. L’intero iter si svolge sotto il controllo dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) e del Tribunale competente.

1. Analisi della situazione debitoria e conferimento dell’incarico all’OCC

  • Raccolta dei documenti: ogni membro della famiglia deve raccogliere documenti anagrafici, dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto bancari, contratti di mutuo, finanziamenti, fideiussioni, cartelle esattoriali, atti di pignoramento e tutti i documenti attestanti il proprio patrimonio (immobili, autovetture, polizze, quote societarie).
  • Scelta dell’Organismo di composizione della crisi: si individua un OCC iscritto al registro del Ministero della Giustizia e territorialmente competente. L’OCC nomina un Gestore della crisi, che può essere un avvocato, commercialista o notaio con idonea esperienza. È fondamentale affidarsi a professionisti competenti come l’Avv. Monardo, che garantiscono elevata professionalità e coordinamento.
  • Conferimento dell’incarico: i debitori conferiscono mandato al gestore e depositano il compenso iniziale. Il compenso è ripartito proporzionalmente tra i componenti .

2. Redazione del piano e relazione particolareggiata

  • Verifica dei requisiti soggettivi: il gestore verifica che tutti i membri siano consumatori o imprenditori minori ammissibili al sovraindebitamento e che sussistano i requisiti di convivenza o di origine comune dei debiti.
  • Redazione della relazione particolareggiata**: il gestore redige una relazione contenente:
  • descrizione della situazione economica e patrimoniale di ogni debitore, con l’indicazione delle cause del sovraindebitamento;
  • l’elenco dei creditori e l’importo dei debiti, distinto per chirografari, privilegiati, ipotecari e fiscali ;
  • indicazione di eventuali atti sospetti compiuti negli ultimi cinque anni e valutazione della fattibilità del piano;
  • stima della convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
  • Redazione del piano: il piano deve prevedere la destinazione di parte del reddito disponibile e dei beni dei debitori per un periodo che solitamente varia tra tre e cinque anni. È possibile prevedere la vendita di immobili non indispensabili, la rinuncia a quote di TFR, la riduzione delle spese superflue e l’utilizzo di fondi personali. Gli impegni devono essere proporzionati alle capacità effettive e garantire una soddisfazione minima dei creditori privilegiati.
  • Moratoria e falcidia: il piano può prevedere la dilazione del pagamento dei debiti privilegiati fino a due anni . Può inoltre proporre la falcidia dei crediti chirografari e la definizione agevolata dei debiti fiscali, nel rispetto delle normative vigenti (rottamazioni, rateizzazioni, condoni).

3. Deposito della domanda di omologazione

  • Deposito telematico: la domanda viene depositata presso il tribunale competente (di residenza o domicilio del consumatore). La domanda deve contenere il piano, la relazione dell’OCC, l’elenco aggiornato dei creditori, l’indicazione delle risorse destinate ai pagamenti e l’attestazione del gestore.
  • Pagamento del contributo unificato: al momento del deposito occorre versare un contributo unificato ridotto (ad oggi 98 euro), salvo esenzioni per i meno abbienti. La legge prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per chi non supera determinati limiti di reddito.
  • Notifica ai creditori: il tribunale ordina la notifica del piano a tutti i creditori entro un termine di 15 giorni. La notifica può avvenire via PEC o raccomandata e deve contenere la sintesi del piano e l’avviso della data dell’udienza di omologazione.

4. Fase di omologazione davanti al Tribunale

  • Udienza di comparizione: i debitori e il gestore compariscono davanti al giudice. I creditori possono presentare opposizioni entro 30 giorni dalla comunicazione, ma non possono votare sul piano se trattasi di crediti privilegiati. Possono contestare la convenienza del piano e l’inesattezza della relazione .
  • Esame delle opposizioni: il giudice valuta le eccezioni sollevate, verifica la fattibilità del piano, la correttezza dei dati, l’assenza di atti di frode e la convenienza per i creditori. Se ritiene il piano conveniente, lo omologa con decreto motivato, che produce effetti erga omnes.
  • Sospensione delle procedure esecutive: dalla data di presentazione della domanda o dell’omologazione, il giudice può sospendere eventuali procedure esecutive e bloccare pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche sull’abitazione principale. Ciò consente ai debitori di respirare e di dedicare le proprie risorse al piano.
  • Eventuale conversione: se emergono irregolarità o se il piano non è fattibile, il giudice può convertire la procedura in liquidazione controllata o in accordo di ristrutturazione, con effetti differenti per i debitori.

5. Esecuzione del piano e vigilanza

  • Adempimento degli obblighi: durante l’esecuzione del piano i debitori devono rispettare puntualmente le scadenze, versare le somme pattuite all’OCC per la distribuzione ai creditori e non compiere atti che possano pregiudicare la garanzia (come alienare beni senza autorizzazione).
  • Relazioni periodiche: il gestore invia al tribunale e ai creditori relazioni periodiche sull’andamento del piano. I creditori possono segnalare eventuali inadempimenti.
  • Variazioni del reddito: se sopravvengono circostanze imprevedibili (malattie, perdita del lavoro, acquisto di eredità), il piano può essere modificato, previa autorizzazione del giudice. In caso di migliore fortuna, parte del surplus di reddito deve essere destinata ai creditori.
  • Esdebitazione finale: concluso il piano, se i debitori hanno adempiuto regolarmente agli obblighi e non hanno agito con dolo o colpa grave, ottengono il decreto di esdebitazione che li libera dai debiti residui . L’esdebitazione impedisce ai creditori di agire ulteriormente e consente la ripartenza economica.

Difese e strategie legali per proteggere la famiglia

Affrontare una crisi debitoria non significa arrendersi: ci sono numerose strategie difensive che permettono di evitare l’esproprio dei beni, contestare gli atti e negoziare soluzioni più favorevoli. Vediamo le principali.

1. Impugnazione di cartelle, ipoteche e pignoramenti

  • Verifica della notifica: molte cartelle di pagamento e intimazioni di sfratto sono viziate da notifica irregolare (mancata firma digitale, indirizzo errato, notifica a mezzo PEC non autorizzata). L’Avv. Monardo verifica la correttezza della notifica e, se necessario, impugna l’atto per nullità.
  • Decadenza e prescrizione: per i tributi erariali i termini di decadenza variano da 3 a 10 anni; per i contributi previdenziali da 5 a 10 anni. Se l’amministrazione emette la cartella oltre tali termini, l’atto è nullo. Lo stesso vale per l’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo fuori termine.
  • Vizi dell’atto impositivo: gli avvisi di accertamento devono indicare dettagliatamente la pretesa e fornire prova del credito. In mancanza, l’avviso è annullabile. L’Avv. Monardo valuta la possibilità di ricorso presso la commissione tributaria o il giudice competente.
  • Opposizione all’esecuzione: se l’atto esecutivo (pignoramento, fermo, ipoteca) è illegittimo, si propone opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o 617 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione. Ciò blocca immediatamente la procedura.

2. Richiesta di sospensione e ricorso cautelare

La presentazione del piano di risanamento familiare consente di chiedere al tribunale la sospensione delle procedure esecutive. In alternativa, il debitore può chiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. se sussiste un pregiudizio grave e irreparabile. L’avvocato prepara un ricorso cautelare, allegando la documentazione che dimostra la gravità della situazione e la fattibilità della procedura di composizione.

3. Negoziazione con i creditori e transazioni stragiudiziali

Prima di accedere alla procedura, può essere conveniente negoziare con banche e finanziarie. Molti istituti preferiscono una soluzione bonaria a un contenzioso lungo e costoso. Le strategie includono:

  • Rinegoziazione del mutuo o del prestito con allungamento della durata e riduzione della rata;
  • Saldo e stralcio: pagamento immediato di una somma inferiore in piena e finale liberazione del debito;
  • Conversione del mutuo da tasso variabile a fisso per ridurre l’esposizione a rialzi dei tassi;
  • Rottamazione dei carichi pendenti con Agenzia delle Entrate Riscossione, usufruendo delle rottamazioni-quater e degli stralci prevista dalla legge di bilancio.

Il professionista valuta se conviene tentare la via stragiudiziale prima di attivare la procedura giudiziale. Spesso un accordo rapido evita costi e tempi di tribunale.

4. Concordato minore e accordo di ristrutturazione dei debiti

Se i debiti derivano da attività imprenditoriale o professionale e superano i limiti del consumo, si può accedere al concordato minore o all’accordo di ristrutturazione dei debiti. Queste procedure, disciplinate dagli artt. 74-82 CCII, consentono di presentare un piano che deve essere approvato dai creditori con determinate maggioranze (almeno il 50% dei crediti). La differenza rispetto al piano del consumatore è che i creditori votano, vi è l’obbligo di nomina di un professionista attestatore, e la proposta può prevedere la continuazione dell’attività d’impresa. Anche in queste procedure si può proporre la moratoria dei crediti privilegiati.

5. Liquidazione controllata e vendita dei beni

Quando i debiti superano le possibilità di rientro e non vi sono mezzi sufficienti per proporre un piano, la legge consente di ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268-283 CCII). In tal caso l’OCC nomina un liquidatore, che procede alla vendita dei beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori. La liquidazione dura in media tre anni ed è seguita dall’esdebitazione di diritto , salvo dolo. È uno strumento utile per chi non ha redditi sufficienti a mantenere un piano ma desidera comunque liberarsi definitivamente dai debiti.

6. Esdebitazione del debitore incapiente

La riforma della legge sul sovraindebitamento ha introdotto la possibilità di esdebitazione del debitore incapiente: se il patrimonio e il reddito del debitore sono talmente esigui da non consentire alcuna soddisfazione, il giudice può dichiarare l’esdebitazione immediata. Il debitore, per cinque anni, deve cedere al 20% eventuali somme ricevute a titolo ereditario o vincita al gioco. È una soluzione estrema, ma consente di ripartire da zero senza ulteriori oneri.

Strumenti alternativi: rottamazioni e definizioni agevolate

Oltre al piano del consumatore e al piano familiare, esistono altre opportunità per alleggerire il debito fiscale e contributivo. La legge di bilancio 2025 e i decreti collegati hanno prorogato alcune rottamazioni e definizioni agevolate di carichi pendenti. Ecco un riepilogo.

Rottamazione-quater (legge di bilancio 2023-2024)

La rottamazione-quater consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 pagando solo imposta e interessi legali, con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Le rate sono fino a 18 in 5 anni. È compatibile con la presentazione del piano del consumatore se i debitori inseriscono la rottamazione tra le risorse per pagare i tributi.

Definizione agevolata liti pendenti

Per le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2025 è prevista la possibilità di definire la lite con pagamento ridotto (40% del tributo in caso di vittoria in primo grado del contribuente, 50% in caso di vittoria dell’Agenzia). La definizione estingue la controversia e consente di liberare risorse per la famiglia.

Stralcio dei debiti fino a 1000 euro

La legge di bilancio prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati tra il 2000 e il 2015 di importo residuo fino a 1000 euro. Lo stralcio può essere sommato al piano di risanamento familiare, riducendo l’esposizione. Per debiti superiori a 1000 euro è necessario valutare la rottamazione o il piano del consumatore.

Errori comuni da evitare

Molti debitori commettono errori che compromettono la riuscita del piano. Ecco gli sbagli più frequenti e i consigli pratici per evitarli:

  1. Ignorare le scadenze: non considerare i termini per l’opposizione agli atti o per la presentazione del piano può comportare la perdita del diritto di contestare.
  2. Sottovalutare l’importanza della documentazione: fornire dati incompleti o inesatti sul patrimonio può portare all’inammissibilità. Occorre preparare un fascicolo dettagliato con tutti i documenti richiesti.
  3. Non affidarsi a un professionista qualificato: il fai-da-te può essere pericoloso. È necessario un gestore accreditato presso l’OCC e un avvocato esperto per redigere un piano credibile.
  4. Continuare a fare debiti: stipulare nuovi finanziamenti durante la procedura o poco prima della presentazione del piano può essere considerato comportamento doloso e impedire l’esdebitazione.
  5. Scarsa comunicazione con i creditori: informare i creditori e coinvolgerli nelle negoziazioni può evitare opposizioni. Trasparenza e buona fede sono essenziali.
  6. Omettere beni o redditi: nascondere patrimonio espone al rischio di revoca dell’omologazione e responsabilità penale.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Confronto tra piano del consumatore, piano familiare e concordato minore

ProceduraSoggetti ammessiRequisitiVotazione creditoriDurataEsdebitazione
Piano del consumatoreConsumatori sovraindebitatiStato di sovraindebitamento, non soggetto a fallimentoNo votazione; opposizione dei creditori solo per motivi di convenienza3–5 anniDecreto finale se adempimento puntuale
Piano di risanamento familiareFamiliari conviventi o con debiti comuni (consumatori, imprenditori minori)Convivenza o origine comune del debito; masse patrimoniali distinteI creditori chirografari non votano; opposizioni possibili; i privilegiati non votano3–6 anniEsdebitazione dopo corretta esecuzione
Concordato minoreImprenditori minori e professionistiStato di crisi o insolvenza; continuità aziendale o liquidazioneSì, serve approvazione di almeno il 50% dei creditiVariabile (3–5 anni)Esdebitazione dopo l’omologazione

Tabella 2 – Principali termini procedurali

AdempimentoTermine
Deposito della domanda di pianoEntro pochi mesi dalla designazione dell’OCC
Notifica ai creditori15 giorni dalla presentazione
Opposizione dei creditori30 giorni dalla ricezione
Moratoria debiti privilegiatiFino a 2 anni
Durata del piano3–6 anni
EsdebitazioneAlla chiusura o dopo tre anni nella liquidazione

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni sul piano di risanamento familiare.

1. Chi può accedere al piano di risanamento familiare?

Possono accedervi i membri della stessa famiglia (coniuge, uniti civilmente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, conviventi abituali) che versano in stato di sovraindebitamento e che presentano una procedura unitaria perché convivono o perché i loro debiti derivano da cause comuni .

2. Se uno dei familiari è imprenditore, possiamo fare il piano familiare?

Sì, a condizione che l’imprenditore sia imprenditore minore o professionista non soggetto a fallimento, e che si presenti la stessa tipologia di procedura per tutti. Non è ammissibile un piano familiare dove uno richiede il piano del consumatore e l’altro la liquidazione .

3. È necessario l’assenso dei creditori?

Per il piano del consumatore e quello familiare non è richiesta la votazione dei creditori. Essi possono solo presentare opposizione per motivi di convenienza, entro trenta giorni .

4. Posso includere nel piano anche i debiti fiscali?

Sì, i debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi. Tuttavia occorre rispettare l’ordine delle cause di prelazione e garantire ai creditori pubblici un soddisfacimento almeno pari a quello ottenibile in caso di liquidazione. È possibile beneficiare delle rottamazioni e delle definizioni agevolate, inserendole nel piano.

5. Cosa succede se durante l’esecuzione perdo il lavoro?

Se sopravviene una diminuzione rilevante del reddito, il debitore può chiedere una modifica del piano, dimostrando l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile. Il giudice può rideterminare gli importi o convertire la procedura in liquidazione.

6. È possibile mantenere la casa di abitazione?

La legge tutela la prima casa: il piano può prevedere che i debitori continuino a pagare il mutuo ipotecario e mantengano l’abitazione. In alcuni casi il creditore ipotecario può accettare di dilazionare le rate o ridurre il tasso; la moratoria fino a due anni può riguardare anche il mutuo . Tuttavia, se il valore della casa è elevato e il piano non sarebbe sostenibile, il giudice può imporre la vendita.

7. Qual è il costo della procedura?

I costi includono il compenso dell’OCC, le spese vive (contributo unificato, marche da bollo) e l’onorario del professionista. Il compenso dell’OCC è ripartito tra i membri . Spesso è possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato se il reddito familiare non supera determinati limiti.

8. Posso chiedere la cancellazione delle segnalazioni in Crif?

Con l’omologazione del piano e la sua corretta esecuzione, il debitore può chiedere la cancellazione delle segnalazioni come cattivo pagatore presso i sistemi di informazione creditizia. Ciò richiede una comunicazione ufficiale all’ente creditizio e ai SIC. La cancellazione non è automatica ma viene valutata dai gestori dei sistemi.

9. È possibile presentare un nuovo piano se il precedente è stato revocato?

In generale, il debitore che ha causato la revoca per dolo o colpa grave non può accedere nuovamente alla procedura per cinque anni. Se invece la revoca è dovuta a cause non imputabili (ad esempio perdita del lavoro), è possibile presentare una nuova domanda dimostrando le mutate condizioni.

10. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?

L’accordo di ristrutturazione richiede l’approvazione dei creditori (almeno il 60% dei crediti chirografari) e prevede la votazione in assemblea. Il piano del consumatore non richiede alcuna votazione ma deve essere omologato dal giudice, che valuta la fattibilità e la convenienza.

11. Posso inserire nel piano i debiti derivanti da fideiussioni per l’impresa familiare?

Sì, se i debiti hanno origine comune, come fideiussioni prestate dai coniugi a favore dell’azienda di famiglia o mutui con garanzia reciproca, essi rientrano nella procedura familiare . È necessario indicare chiaramente nel piano l’origine dei debiti e il motivo della solidità patrimoniale.

12. Cosa accade se un familiare non vuole aderire alla procedura?

La procedura può essere avviata solo da coloro che desiderano partecipare. Se un membro non aderisce, il piano riguarderà solo i partecipanti e non potrà comprendere i suoi beni e redditi. Tuttavia, se vi sono debiti comuni, l’assenza di un coobbligato può rendere inefficace la proposta.

13. È possibile pagare i creditori con cessione del quinto?

Il piano può prevedere l’utilizzo di trattenute su stipendio, comprese cessioni del quinto, ma occorre verificare la compatibilità con la normativa (che limita l’ammontare complessivo al 20% dello stipendio). Il giudice valuta se la somma trattenuta lascia al debitore un reddito sufficiente per mantenere la famiglia.

14. È necessario vendere i beni mobili registrati (auto, moto)?

Dipende dalla loro utilità. Se il veicolo è indispensabile per recarsi al lavoro, il giudice può autorizzare la sua conservazione e prevedere il pagamento del relativo finanziamento. Se il veicolo è di lusso o non necessario, può essere venduto a beneficio dei creditori.

15. I creditori ipotecari possono procedere con l’esecuzione durante la moratoria?

No, l’omologazione del piano e la moratoria sospendono le azioni esecutive. Tuttavia, il creditore ipotecario resta titolare di una garanzia e potrà riprendere l’azione se il debitore non rispetta gli obblighi dopo la moratoria .

16. Dopo l’esdebitazione posso contrarre nuovi finanziamenti?

Sì, l’esdebitazione comporta la cancellazione delle segnalazioni negative. Tuttavia, la capacità di ottenere nuovi prestiti dipenderà dal merito creditizio e dalle politiche delle banche. È consigliabile evitare un rapido ritorno all’indebitamento.

17. È possibile ricorrere al piano familiare per debiti da gioco d’azzardo o multe stradali?

I debiti derivanti da gioco d’azzardo o sanzioni penali sono esclusi dall’esdebitazione. Tuttavia, se tali debiti rientrano nella massa, la procedura può comunque essere proposta; il debitore, però, dovrà pagare integralmente tali somme, che non sono falcidiabili.

18. Qual è la differenza tra esdebitazione e remissione dei debiti?

L’esdebitazione è il provvedimento giudiziale che cancella i debiti residui dopo la procedura, mentre la remissione è un atto volontario dei creditori che rinunciano alla pretesa. Il piano può prevedere remissione parziale (saldo e stralcio) ma l’esdebitazione ha effetti legali più ampi.

19. Posso scegliere io l’OCC?

Sì, i debitori possono rivolgersi a qualsiasi OCC iscritto. È consigliabile scegliere un organismo vicino alla propria residenza per ridurre i costi e tempi. Talvolta il tribunale può designarne uno d’ufficio.

20. Quanto tempo occorre per l’intera procedura?

La fase preparatoria (raccolta documenti e redazione del piano) dura in media 2–3 mesi. La fase giudiziale (deposito, udienza e omologazione) richiede circa 4–6 mesi. L’esecuzione del piano varia da 3 a 6 anni. Complessivamente, la liberazione dai debiti può avvenire in 4–7 anni.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio il funzionamento del piano di risanamento familiare, proponiamo due casi pratici basati su esperienze reali (i nomi sono di fantasia). Questi esempi mostrano come la procedura possa consentire di salvare la casa e ottenere l’esdebitazione.

Caso 1 – Famiglia Rossi: mutuo, carte revolving e debiti fiscali

Situazione iniziale: Marco e Lucia, coniugi con due figli minori, risiedono a Milano. Hanno un mutuo ipotecario sulla prima casa (residuo 180.000 €), due prestiti personali (30.000 €), carte revolving per 15.000 €, cartelle esattoriali per 25.000 € e fideiussioni per un prestito aziendale del fratello di Marco. Il reddito complessivo mensile è di 3.200 € (stipendio di Marco 2.200 €, stipendio part‑time di Lucia 1.000 €). Spese mensili: 1.300 € di rata del mutuo, 800 € per prestiti e carte, 500 € spese fisse, 300 € per figli. Le rate superano il 60% del reddito disponibile, situazione insostenibile.

Scelta della procedura: Gli avvocati dell’Avv. Monardo analizzano la situazione e propongono un piano di risanamento familiare. Poiché Marco ha prestato fideiussioni per il fratello, il debito deriva da causa comune; i coniugi convivono stabilmente. I coniugi sono consumatori, quindi la procedura è ammissibile.

Redazione del piano: Il piano prevede:

  1. Rinegoziazione del mutuo: grazie alla legge sulla sospensione delle rate, la banca acconsente ad allungare la durata da 15 a 25 anni, riducendo la rata a 900 €.
  2. Moratoria di due anni per il pagamento delle cartelle esattoriali e delle fideiussioni, con pagamento dal terzo anno .
  3. Saldo e stralcio delle carte revolving: pagamento immediato di 5.000 € (con un prestito familiare) in cambio dell’estinzione dei 15.000 €. Il piano prevede la restituzione di questa somma al familiare entro 2 anni.
  4. Rateizzazione dei prestiti personali in 5 anni al tasso fisso, con rata di 400 €.
  5. Utilizzo di parte del TFR di Marco (10.000 €) per pagare un acconto ai creditori chirografari.

Esito: I creditori non presentano opposizioni. Il tribunale omologa il piano. Grazie alla riduzione delle rate e alla moratoria, la famiglia riesce a pagare 900 € di mutuo, 400 € di prestiti e 200 € per le cartelle fiscali a partire dal terzo anno. Dopo 5 anni, gli obblighi sono adempiuti. Con il decreto di esdebitazione finale, Marco e Lucia si liberano del debito residuo (35.000 €). Le segnalazioni in Crif vengono cancellate.

Caso 2 – Famiglia Bianchi: pignoramento dell’abitazione e impresa familiare

Situazione iniziale: Anna e Paolo convivono con il figlio maggiorenne Giovanni. Hanno avviato un laboratorio artigianale di pasticceria, gestito da Anna (titolare) e in cui Paolo collabora senza retribuzione. Per l’acquisto dei macchinari hanno acceso un leasing di 80.000 € con ipoteca sulla casa di Paolo. A seguito di crisi di mercato, i coniugi accumulano debiti per 120.000 € con fornitori e 60.000 € con il fisco. Il figlio Giovanni ha un finanziamento auto di 10.000 €. La banca minaccia il pignoramento dell’abitazione.

Scelta della procedura: In accordo con l’Avv. Monardo, i tre decidono di ricorrere al piano di risanamento familiare, poiché i debiti sono connessi all’attività familiare e vi è convivenza. Tuttavia, Anna è imprenditrice minore; Paolo e Giovanni sono consumatori. Per rispettare i requisiti occorre che tutti scelgano la stessa procedura (piano del consumatore) . Ciò è possibile perché Anna, pur titolare, è imprenditrice minore.

Redazione del piano:

  1. Vendita dei macchinari obsoleti e destinazione del ricavato (40.000 €) ai creditori privilegiati.
  2. Rinegoziazione del leasing con dilazione di 8 anni e pagamento delle rate residue con parte del fatturato.
  3. Moratoria di due anni per i crediti erariali .
  4. Pagamenti mensili: destinazione di 1.200 € al piano (su un reddito familiare di 4.000 €). Le somme vengono accantonate tramite bonifico sull’apposito conto dell’OCC.
  5. Falcidia dei crediti chirografari: pagamento di 30% ai fornitori mediante incasso di un TFR e cessione di un immobile non abitativo.

Opposizioni: alcuni fornitori presentano opposizioni, sostenendo che la falcidia sia eccessiva. Il giudice rileva che il piano offre un risultato superiore alla liquidazione controllata e rigetta le opposizioni. Il piano è omologato.

Esito: Dopo 6 anni i pagamenti sono completati. La banca rinuncia al pignoramento, i fornitori ottengono il 30% delle somme dovute, il fisco riceve integralmente il debito entro i termini. La famiglia riceve l’esdebitazione finale, tranne che per un piccolo debito derivante da sanzioni amministrative non condonabili.

Conclusione

Il piano di risanamento familiare rappresenta una novità fondamentale nel panorama del diritto della crisi, perché consente alle famiglie di fronteggiare in modo unitario una crisi debitoria derivante da eventi comuni. La procedura offre numerosi vantaggi: riduzione dei costi, coordinamento dei pagamenti, salvaguardia dell’abitazione principale, moratoria sui debiti privilegiati fino a due anni , assenza di votazione dei creditori , possibilità di falcidiare i debiti chirografari e ottenere l’esdebitazione .

Agire tempestivamente è però cruciale. Attendere l’ultimo momento può portare alla perdita dei beni e rendere inutile il piano. È indispensabile affidarsi a professionisti specializzati, in grado di valutare la situazione familiare, individuare la procedura più idonea, predisporre un piano sostenibile e difendere i diritti dei debitori contro eventuali contestazioni dei creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, con la loro esperienza nel diritto bancario e tributario e nel sovraindebitamento, sono in grado di accompagnarti in ogni fase della procedura: dall’analisi degli atti, alla redazione del piano, alla negoziazione con i creditori, fino all’udienza di omologazione. Possono bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ottenere sospensioni, rottamazioni e soluzioni personalizzate.

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