Ricorso contro decreto ingiuntivo: istruzioni per difendersi bene

Introduzione

Quando un debitore riceve un decreto ingiuntivo, ovvero un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore che ordina il pagamento di una somma o la consegna di beni, si trova di fronte a una procedura rapida ed efficace che può sfociare nell’esecuzione forzata in pochi mesi. Non opporsi in tempo significa subire pignoramenti, ipoteche o altre misure cautelari, con conseguenze pesanti sul patrimonio personale e sull’attività imprenditoriale. Comprendere come si presenta un ricorso contro il decreto ingiuntivo, quali sono i termini, le strategie difensive e le alternative normative vigenti nel 2025 è quindi fondamentale per chiunque sia destinatario di un ordine di pagamento.

Gli errori più frequenti dei debitori sono: sottovalutare i termini perentori di opposizione, non verificare la correttezza della notifica, ignorare difetti formali del decreto o dell’atto di credito, non richiedere la sospensione dell’esecuzione e non valutare soluzioni alternative come la composizione della crisi o le definizioni agevolate. L’inerzia può trasformare in pochi giorni un semplice atto monitorio in un titolo esecutivo definitivo, rendendo molto più difficile la tutela dei propri diritti .

In questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 e basato su fonti normative ufficiali (codice di procedura civile, leggi speciali, decreti legislativi) e sentenze della Corte di Cassazione – troverai una guida completa per opporsi efficacemente al decreto ingiuntivo. La trattazione assume il punto di vista del debitore o contribuente, offrendo strumenti pratici per contestare le pretese creditorie, sospendere l’esecuzione, negoziare piani di rientro o accedere a procedure di esdebitazione. Le sezioni seguenti spiegano passo passo cosa accade dopo la notifica, quali articoli di legge invocare, quali sono le novità della riforma Cartabia e del decreto correttivo del 2024, quali difese di merito e di rito possono essere sollevate e quali rimedi alternativi esistono nel diritto bancario e tributario.

Il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Per affrontare con competenza un’opposizione a decreto ingiuntivo non basta una conoscenza sommaria della legge; occorre un’assistenza professionale che integri competenze civilistiche, bancarie e tributarie. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con esperienza pluriennale nel contenzioso monitorio e esecutivo. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale nelle seguenti aree:

  • Diritto bancario e contenzioso con istituti di credito, con particolare attenzione ai vizi nei contratti di finanziamento, anatocismo e usura.
  • Diritto tributario e difesa nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, enti previdenziali e fiscali.
  • Gestione della crisi da sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi ai sensi della legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Collabora come professionista fiduciario con un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e opera anche come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021.
  • Procedimenti giudiziali e stragiudiziali: dallo studio preliminare della documentazione all’elaborazione del ricorso, dalla richiesta di sospensione alle trattative con i creditori per soluzioni personalizzate (piani di rientro, accordi di ristrutturazione, transazioni).

Grazie a queste competenze integrate, l’Avv. Monardo può analizzare rapidamente l’atto monitorio e la documentazione a supporto, individuare le violazioni formali o sostanziali, depositare tempestivamente l’opposizione e impostare sia una strategia difensiva giudiziaria (art. 645 c.p.c.) sia un percorso negoziale con gli enti creditori, valutando anche l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e alle misure di definizione agevolata. L’obiettivo è sempre lo stesso: proteggere il patrimonio del debitore, evitare blocchi operativi, ridurre l’importo dovuto e, quando possibile, azzerare il debito con i meccanismi di esdebitazione.

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1. Contesto normativo: cos’è il decreto ingiuntivo e quali leggi si applicano

Il decreto ingiuntivo è uno strumento disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile (c.p.c.). Si tratta di una procedura monitoria, cioè priva di contraddittorio preventivo, tramite la quale il creditore può ottenere rapidamente un ordine di pagamento dal giudice quando il credito risulta fondato su prova scritta. Nel 2025 il quadro normativo di riferimento comprende anche le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e dal decreto correttivo D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che hanno innovato la forma e i tempi delle opposizioni.

1.1 Presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo

  • Art. 633 c.p.c. – Il creditore può ricorrere al giudice competente per ottenere un decreto ingiuntivo quando ha diritto a una somma di denaro o alla consegna di cose fungibili o determinate e il suo credito risulta da prova scritta (ad esempio contratti, estratti conto certificati, cambiali, assegni). In ambito bancario sono frequenti i decreti ingiuntivi basati su contratti di mutuo o affidamenti, ma il creditore deve comunque allegare documenti idonei.
  • Prova scritta e mancata opposizione del debitore – Il ricorso avviene senza contraddittorio; ciò significa che il debitore non viene convocato prima dell’emissione. Il giudice verifica solo la regolarità formale e, se ritiene sussistenti i presupposti, emette il decreto ingiuntivo che viene notificato al debitore. Da quel momento decorrono i termini per opporsi (40 giorni, salvo termini ridotti per titoli cambiari o alimentari).
  • Provvisorietà e esecutorietà – Il decreto non è immediatamente esecutivo, salvo i casi indicati dall’art. 642 c.p.c., ad esempio per titoli di credito o atti pubblici in cui la legge consente l’esecuzione provvisoria . Il giudice può comunque concedere l’esecutorietà anticipata se il ritardo può recare grave pregiudizio al creditore o se la domanda è fondata su prova scritta; in tal caso può imporre al creditore il versamento di una cauzione.

1.2 Notifica del decreto e nascita del contraddittorio

  • Art. 643 c.p.c. – La notifica del decreto ingiuntivo rappresenta l’atto che dà inizio alla lite. Il ricorso e il decreto rimangono depositati in cancelleria; il creditore deve notificare al debitore copie conformi e l’ufficiale giudiziario appone l’attestazione di notifica . Eventuali irregolarità o vizi di notifica (mancata consegna, indirizzo errato, notifica incompleta) rendono il decreto inefficace e permettono l’opposizione tardiva.
  • Termine per opporsi – Dal momento della notifica decorre un termine perentorio di quaranta giorni entro il quale il debitore deve proporre opposizione (art. 645 c.p.c.). Per i titoli cambiari (assegni, cambiali) il termine è ridotto a dieci giorni; per le obbligazioni alimentari e per il conduttore di beni immobili può essere di venti giorni. Se il debitore non riceve la notifica o la riceve irregolarmente, la legge consente l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione .

1.3 Effetti della mancata opposizione

La mancata opposizione entro il termine fa sì che il giudice dichiari esecutivo il decreto. L’art. 647 c.p.c. prevede che, se non viene proposta opposizione o se l’opponente non compare all’udienza, il giudice dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo . Da quel momento il creditore può procedere a pignorare beni, bloccare conti correnti o iscrivere ipoteca. L’unico rimedio resta l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), ammessa solo se il debitore prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento per irregolarità nella notifica o causa di forza maggiore .

Il decreto ingiuntivo passato in giudicato non solo produce gli effetti di un titolo esecutivo, ma anche un effetto preclusivo sui rapporti tra le parti. La Cassazione ha affermato che il decreto non opposto o la sentenza che rigetta l’opposizione produce un giudicato sostanziale che copre non solo la pretesa creditoria, ma anche le questioni sottese e i fatti antecedenti; ciò impedisce al debitore di sollevare successivamente eccezioni che avrebbe potuto far valere in sede di opposizione .

2. La procedura di opposizione: passo dopo passo

L’opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in un processo a cognizione piena, nel quale il debitore (opponente) assume il ruolo di attore sostanziale e il creditore (opposto) quello di convenuto sostanziale. Con la riforma Cartabia e il decreto correttivo si sono introdotti strumenti per semplificare e velocizzare la cognizione, come il rito semplificato ex art. 281‑decies c.p.c. Vediamo in dettaglio le fasi e le formalità.

2.1 Presentazione dell’atto di citazione in opposizione

  1. Redazione dell’atto – L’opposizione si propone mediante atto di citazione da notificare al creditore opposto. Ai sensi dell’art. 645 c.p.c., l’opposizione va proposta davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto; l’atto deve indicare i fatti, le eccezioni e i mezzi di prova e va notificato al creditore ricorrente . Con la riforma Cartabia è stato abolito il deposito della nota d’iscrizione a ruolo: la citazione, una volta notificata, va depositata telematicamente, insieme alla prova di notifica e ai documenti, nel termine per l’iscrizione.
  2. Termini perentori – L’atto deve essere notificato entro 40 giorni dalla ricezione del decreto (art. 645 c.p.c.). Per i titoli cambiari il termine è di 10 giorni; per talune obbligazioni può essere di 20 giorni. In caso di mancata notifica o di notifica nulla, l’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione .
  3. Iscrizione a ruolo – Dopo la notifica, il debitore deve depositare telematicamente l’atto presso la cancelleria (iscrizione a ruolo) versando il contributo unificato. Per le opposizioni a decreto ingiuntivo è previsto il dimezzamento del contributo (art. 13, comma 3, DPR 115/2002); la circolare del Ministero della Giustizia del 27 marzo 2024 ha chiarito che tale dimezzamento si applica anche quando l’opposizione è introdotta con rito semplificato ex art. 281‑decies c.p.c. .
  4. Assegnazione del giudice e fissazione dell’udienza – Il giudice istruttore fissa l’udienza di comparizione delle parti entro 60 giorni (termine ridotto dal correttivo Cartabia). L’opponente deve costituirsi depositando la comparsa con documenti almeno dieci giorni prima dell’udienza.

2.2 La comparsa di risposta e lo ius variandi dell’opposto

Il creditore opposto, nel deposito della comparsa di risposta, assume il ruolo di convenuto sostanziale. Può aderire o contestare l’opposizione sollevando eccezioni, depositando documenti, formulando domande riconvenzionali o nuove richieste. La giurisprudenza della Cassazione ha delineato i limiti a questa facoltà, noto come ius variandi:

  • Modifica della domanda – Con l’ordinanza n. 7592 del 21 marzo 2024 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore può modificare la propria domanda originaria, specificando o chiarendo la causa petendi e il petitum ai sensi dell’art. 183 c.p.c., purché non proponga una domanda ulteriore o aggiuntiva ma si limiti a conformare la pretesa originaria . L’obiettivo è adeguare il contenuto della richiesta monitoria alle emergenze processuali e garantire la ragionevole durata del processo.
  • Domande alternative o subordinate – La sentenza delle Sezioni Unite n. 26727/2024 ha puntualizzato che l’opposto può proporre, nella comparsa di risposta, una domanda nuova o alternativa (ad esempio azione di arricchimento senza causa) solo quando la domanda introdotta dal debitore tramite opposizione introduce nuovi fatti o eccezioni; la nuova domanda deve comunque avere lo stesso “bene della vita” perseguito con l’ingiunzione, cioè deve riferirsi allo stesso rapporto obbligatorio .
  • Prova del credito – Il giudizio di opposizione è a cognizione piena: spetta al creditore dimostrare la sussistenza del credito, mentre l’opponente può sollevare tutte le eccezioni di merito e procedurali. Le Sezioni Unite hanno ribadito che la ripartizione dell’onere probatorio segue le regole ordinarie: l’opponente deve contestare puntualmente e l’opposto deve provare l’esistenza e l’ammontare del credito .

2.3 Il rito semplificato ex art. 281‑decies c.p.c. e l’udienza

La riforma Cartabia ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione (art. 281‑decies c.p.c.) per le cause di pronta soluzione o fondate su prova documentale. Il terzo comma dell’art. 281‑decies, inserito dal D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, estende espressamente questo rito anche alle opposizioni a decreto ingiuntivo . Ciò significa che, quando il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio di opposizione può essere trattato con una procedura più snella e rapida.

Le caratteristiche del rito semplificato sono:

  1. Introduzione con atto di citazione – identica a quella dell’opposizione ordinaria, ma l’iscrizione a ruolo richiede l’indicazione del rito semplificato.
  2. Udienza unica – Il giudice gestisce l’istruttoria e decide nella stessa udienza o in altra ravvicinata, salvo che disponga ulteriori prove. La sentenza viene letta in udienza (art. 281‑sexies c.p.c.).
  3. Terminologia ridotta – I termini per la costituzione delle parti e per il deposito delle memorie sono più brevi; il giudice può adottare ordinanze per procedere allo scambio di memorie e al deposito di note conclusive.
  4. Contributo unificato dimezzato – La citata circolare ministeriale del marzo 2024 conferma che il contributo unificato resta dimezzato anche per le opposizioni trattate con rito semplificato .

Per decidere se optare per il rito semplificato occorre valutare la complessità della causa: in caso di questioni complesse o prove articolate, può essere preferibile il rito ordinario, che consente maggiore spazio per le prove testimoniali e peritali. Il difensore esperto saprà indirizzare correttamente la scelta.

2.4 Esecuzione provvisoria e sospensione

Nel giudizio di opposizione restano centrali i temi dell’esecuzione provvisoria e della sospensione:

  • Esecuzione provvisoria del decreto – L’art. 648 c.p.c. stabilisce che, in pendenza di opposizione, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto se ritiene l’opposizione infondata e priva di prova scritta; deve concederla per la parte di credito non contestata e può subordinare l’esecuzione alla prestazione di garanzia .
  • Sospensione dell’esecutività – L’art. 649 c.p.c. permette all’opponente di chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria. Il giudice valuta se sussistono gravi motivi (serio fumus boni iuris dell’opposizione e rischio di danno grave e irreparabile per il debitore) e può sospendere o limitare l’esecutività . La richiesta può essere presentata con l’atto di opposizione o successivamente, e può riguardare anche l’esecutività derivante da titoli cambiari.
  • Esecutorietà per mancata opposizione – Se l’opponente non si costituisce o l’opposizione è dichiarata inammissibile, il giudice dichiara esecutivo il decreto ai sensi dell’art. 647 c.p.c., impedendo ulteriori opposizioni se non nel caso di opposizione tardiva .
  • Dichiarazione di esecutorietà e impugnazioni ulteriori – L’art. 654 c.p.c. prevede che, se l’esecutorietà non è stata già dichiarata con sentenza o ordinanza, viene dichiarata con decreto e non è necessaria una nuova notifica; l’atto di precetto deve indicare il decreto di esecutorietà . Una volta divenuto esecutivo, il decreto può essere impugnato solo con i rimedi straordinari della revocazione o con l’opposizione di terzo .

2.5 Procedura dopo l’udienza: istruzione e decisione

Nel corso del giudizio di opposizione:

  1. Fase istruttoria – Le parti scambiano memorie integrative, producono documenti, indicano testimoni e chiedono eventuali consulenze tecniche. In rito semplificato, i termini sono ridotti e il giudice decide se procedere con i mezzi di prova.
  2. Decisione – Il giudice pronuncia sentenza che può revocare o confermare il decreto ingiuntivo. In caso di revoca totale o parziale, l’opposto perde il titolo esecutivo; se il decreto è confermato, si consolida il diritto del creditore e la sentenza è immediatamente esecutiva.
  3. Impugnazioni – La sentenza può essere impugnata con appello entro i termini ordinari. Se il decreto è revocato, il creditore può impugnare la sentenza per chiedere la conferma del credito; se è confermato, il debitore può appellare facendo valere errori di diritto o vizi procedurali.

2.6 Opposizione tardiva e rimedi residui

L’opposizione tardiva è un rimedio eccezionale previsto dall’art. 650 c.p.c. quando il debitore non ha potuto proporre opposizione ordinaria. È ammessa se l’opponente dimostra di avere ignorato il decreto per irregolarità della notifica o per causa a lui non imputabile e se propone l’opposizione entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione . L’atto di esecuzione può essere il pignoramento, l’avviso di vendita o l’iscrizione ipotecaria. Se il giudice accoglie l’opposizione tardiva, può sospendere l’esecuzione e revocare il decreto; in mancanza di prova, l’opposizione tardiva è rigettata.

Oltre all’opposizione tardiva, il debitore può esperire rimedi straordinari:

  • Revocazione (art. 395 c.p.c.) – quando emergono fatti o documenti decisivi non conosciuti al tempo del giudizio oppure in caso di dolo della parte vittoriosa.
  • Opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.) – per chi non ha partecipato al giudizio monitorio ma subisce pregiudizio dal decreto esecutivo.

3. Difese e strategie legali per il debitore

Affrontare un decreto ingiuntivo non significa soltanto opporsi nei termini. La difesa efficace richiede l’analisi minuziosa del titolo, la verifica dei rapporti contrattuali, la contestazione dei calcoli e delle clausole, la ricerca di vizi formali che possono annullare il decreto. Vediamo le principali strategie.

3.1 Eccezioni processuali

  • Notifica nulla o viziata – Qualsiasi irregolarità nella notifica del decreto, come l’indicazione di un indirizzo errato, la mancata sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario o l’omessa consegna al destinatario legittimo, comporta la nullità dell’atto e legittima l’opposizione tardiva. È fondamentale conservare la busta o la relata di notifica per verificare i dati.
  • Incompetenza territoriale o per materia – L’atto monitorio deve essere presentato davanti al giudice territorialmente competente; se il creditore ha proposto il ricorso in un foro errato, l’opposizione può sollevare l’eccezione di incompetenza e chiedere la rimessione del processo al giudice competente. Ad esempio, per le controversie bancarie è competente il tribunale dove il debitore ha residenza o sede.
  • Difetti di prova scritta – L’art. 633 c.p.c. richiede una prova scritta a sostegno del credito. Se i documenti prodotti non sono idonei (ad esempio estratti conto non certificati o contratti privi di data certa), l’opposizione può eccepire l’inammissibilità del ricorso monitorio, chiedendone la revoca.
  • Mancata indicazione dell’importo esatto o dei criteri di calcolo – Il decreto deve contenere l’indicazione chiara della somma dovuta e dei criteri di calcolo degli interessi. Nel settore bancario capita che il decreto si fondi su estratti conto non aggiornati o su interessi anatocistici illegittimi; l’opposizione potrà chiedere la rideterminazione del credito.
  • Omissione dell’informativa sulla mediazione – Dal 2023 la mediazione civile è obbligatoria per alcune materie (condominio, locazione, contratti bancari e finanziari). Se l’opposizione riguarda un credito in una di queste materie, l’opposto è tenuto ad attivare la mediazione prima dell’udienza; l’omissione può comportare l’improcedibilità della domanda.

3.2 Difese di merito

  • Inesistenza del credito – L’opponente può contestare radicalmente l’esistenza del debito, ad esempio perché il credito è già stato pagato, perché il contratto è nullo, annullato o inefficace, o perché il creditore non ha adempiuto le proprie obbligazioni. In tal caso occorre fornire prova documentale (ricevute, estratti conto, contratti).
  • Prescrizione e decadenza – Molti crediti (ad esempio rate di mutuo, canoni di locazione, interessi bancari) si prescrivono in cinque o dieci anni; il debitore può eccepire la prescrizione se il decreto è emesso dopo il decorso del termine senza atti interruttivi validi. Per i contributi previdenziali e fiscali si applicano termini diversi.
  • Vizi contrattuali – Nel settore bancario è possibile contestare clausole anatocistiche, interessi usurari o difetti di forma del contratto (mancanza di indicazione del tasso effettivo globale, indeterminatezza del tasso di interesse). Se il contratto da cui deriva il credito è nullo, la domanda monitoria è infondata.
  • Compensazione – Se il debitore vanta a sua volta un credito certo, liquido ed esigibile verso l’opposto, può chiedere la compensazione. Ad esempio, un professionista che riceve un decreto per il pagamento di fatture può eccepire la compensazione con crediti per prestazioni non pagate.
  • Pagamento parziale – È possibile contestare l’importo richiesto, dimostrando di avere già versato una parte del credito o di non essere debitore di spese e interessi. In tal caso l’esecuzione provvisoria può essere sospesa limitatamente alla somma contestata.

3.3 Richiesta di sospensione e provvedimenti cautelari

La richiesta di sospensione, presentata con l’opposizione o con successiva istanza, può impedire il pignoramento o l’esecuzione forzata. Il giudice valuta i gravi motivi addotti dall’opponente e può sospendere integralmente o parzialmente l’efficacia del decreto . È utile allegare documenti che dimostrano l’insussistenza del credito o il grave pregiudizio derivante dall’esecuzione (ad esempio la messa a rischio dell’attività imprenditoriale).

Se il giudice non accoglie la sospensione, si può ricorrere ai rimedi cautelari ordinari (istanza di sospensione in sede di appello) o concordare con il creditore una cauzione per evitare il pignoramento. In alcuni casi, è consigliabile proporre un piano di rientro concordato che consenta di ottenere la sospensione concordata dell’esecuzione.

3.4 Strategie negoziali e processuali

Oltre alla difesa in giudizio, il debitore dovrebbe considerare strategie complementari per ridurre il debito e tutelare il patrimonio:

  1. Trattative stragiudiziali – L’opposizione può essere accompagnata da trattative con il creditore per ottenere sconti, transazioni o dilazioni di pagamento. In molti casi banche e società di recupero crediti preferiscono accordi immediati piuttosto che affrontare un giudizio lungo e costoso. Un avvocato esperto può negoziare riduzioni consistenti del capitale e degli interessi.
  2. Sovraindebitamento e piani del consumatore – La legge 3/2012, confluita oggi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), consente ai consumatori e ai professionisti sovraindebitati di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, può assisterti nella predisposizione della domanda al tribunale per ottenere la sospensione di tutte le procedure esecutive e pagare il debito in modo sostenibile.
  3. Definizioni agevolate e rottamazioni fiscali – Per i debiti tributari e contributivi, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata (cosiddette rottamazioni delle cartelle) che permettono di pagare solo l’imposta e le spese, con stralcio di sanzioni e interessi. È fondamentale verificare se il decreto ingiuntivo si fonda su cartelle rientranti in queste normative e, in caso positivo, presentare domanda di adesione entro i termini previsti.
  4. Composizione negoziata della crisi d’impresa – Il D.L. 118/2021 e il CCII hanno introdotto la figura dell’esperto negoziatore per aiutare le imprese in difficoltà a ristrutturare il debito evitando il fallimento. L’Avv. Monardo è esperto negoziatore e può assistere l’imprenditore nell’attivazione della procedura e nella sospensione delle azioni esecutive.

3.5 Errori da evitare

Nella pratica quotidiana si riscontrano numerosi errori che compromettono la difesa del debitore. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  • Aspettare oltre i termini – Molti debitori si rivolgono all’avvocato quando il pignoramento è già iniziato. È essenziale agire entro 40 giorni dalla notifica e non aspettare la scadenza; la preparazione dell’opposizione richiede tempo.
  • Ignorare la notifica – Alcuni destinatari confondono la notifica con semplice corrispondenza o non ritirano l’atto. Anche la notifica a mezzo posta si considera perfezionata; non ritirare la raccomandata non ferma i termini.
  • Presentare un’opposizione generica – Una contestazione priva di motivi specifici può essere dichiarata inammissibile. Occorre indicare puntualmente le eccezioni e le prove.
  • Non depositare documenti – Spesso i debitori non forniscono al proprio legale tutta la documentazione (contratti, ricevute, estratti conto). La mancanza di prove compromette la difesa.
  • Agire senza assistenza – L’opposizione a decreto ingiuntivo richiede conoscenza tecnica della procedura e della giurisprudenza. Difendersi da soli o affidarsi a professionisti improvvisati può portare a errori irrimediabili.

4. Strumenti alternativi per definire o risolvere il debito

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure per consentire ai contribuenti di definire i debiti fiscali e contributivi in modo agevolato. Le cosiddette rottamazioni delle cartelle (ad esempio la rottamazione-quater del 2023-2024) e i saldo e stralcio permettono di:

  • Versare solo l’imposta e le spese esecutive, con stralcio di sanzioni e interessi.
  • Rateizzare gli importi in più anni con rate trimestrali.
  • Sospendere le procedure esecutive e cautelari durante il pagamento.

Se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un avviso di pagamento o di una cartella di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno verificare se tale debito rientra nelle definizioni agevolate. La presentazione dell’istanza di adesione, se accettata, rende improcedibile l’opposizione per cessata materia del contendere.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

La legge 3/2012 (oggi confluita nel CCII) offre a persone fisiche sovraindebitate la possibilità di presentare al tribunale un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tali strumenti consentono di:

  • Sospendere tutte le procedure esecutive, comprese quelle derivanti da decreti ingiuntivi, finché il giudice non decide sulla fattibilità del piano.
  • Pagare i debiti secondo un programma di rientro sostenibile, con percentuali di saldo inferiori al 100 % grazie a falcidie concordate.
  • Ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui una volta eseguito il piano.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della documentazione, nella redazione del piano e nelle trattative con i creditori.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi per le imprese in difficoltà, oggi regolata dagli artt. 12 e seguenti del CCII. L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto negoziatore che lo assiste nel dialogo con i creditori al fine di elaborare un piano di risanamento. Durante le trattative:

  • Sono sospese le azioni esecutive e cautelari dei creditori per un periodo determinato, su autorizzazione del tribunale.
  • L’imprenditore mantiene la gestione della società, ma deve adottare condotte corrette e cooperare con l’esperto.
  • È possibile ottenere misure protettive, finanziamenti prededucibili e la ristrutturazione del debito.

L’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore iscritto nelle liste tenute dalla Camera di Commercio, può guidare le imprese nella scelta e nella gestione di questa procedura alternativa, salvaguardando il patrimonio aziendale e preservando i posti di lavoro.

4.4 Esdebitazione e procedure di liquidazione controllata

Nel caso di sovraindebitamento grave in cui non sia possibile proporre un piano, la legge prevede la esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) o la liquidazione controllata del patrimonio. Con l’esdebitazione il debitore persona fisica viene liberato dai debiti residui non soddisfatti una volta chiusa la procedura, a condizione di dimostrare la propria buona fede e l’impossibilità di soddisfare i creditori. La liquidazione controllata, invece, comporta la vendita di tutti i beni ma tutela il debitore da azioni esecutive disordinate e consente, al termine, l’esdebitazione.

5. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano norme, termini e strumenti di difesa utili per il debitore. Si raccomanda di considerare che le abbreviazioni “c.p.c.” si riferiscono al Codice di procedura civile e “CCII” al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

5.1 Norme principali da richiamare nell’opposizione

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 633 c.p.c.Presupposti del decreto ingiuntivoIl creditore può ottenere un decreto se il credito è fondato su prova scritta.
Art. 642 c.p.c.Esecuzione provvisoriaPossibilità di concedere l’esecutorietà immediata per titoli cambiari o in presenza di prova scritta; può richiedere cauzione .
Art. 643 c.p.c.Notifica del decretoIl ricorso e il decreto restano in cancelleria; la notifica regolare dà inizio al termine per opporsi .
Art. 645 c.p.c.OpposizioneL’opposizione si propone al giudice che ha emesso il decreto entro 40 giorni; trasforma il procedimento monitorio in giudizio ordinario .
Art. 647 c.p.c.Esecutorietà per mancata opposizioneSe non viene proposta opposizione o l’opponente non compare, il giudice dichiara esecutivo il decreto .
Art. 648 c.p.c.Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizioneIl giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto durante l’opposizione, con o senza garanzia .
Art. 649 c.p.c.Sospensione dell’esecuzionePrevede la sospensione dell’esecutività su richiesta del debitore per gravi motivi .
Art. 650 c.p.c.Opposizione tardivaConsente l’opposizione oltre i 40 giorni in caso di notifica irregolare o forza maggiore .
Art. 654 c.p.c.Dichiarazione di esecutorietàStabilisce che, se il decreto non è esecutivo, l’esecutorietà è dichiarata con decreto senza nuova notifica .
Art. 656 c.p.c.ImpugnazioniPrevede che il decreto esecutivo può essere impugnato solo con revocazione o opposizione di terzo .
Art. 281‑decies c.p.c.Procedimento semplificatoDefinisce l’ambito di applicazione del rito semplificato di cognizione, esteso anche alle opposizioni a decreto ingiuntivo .

5.2 Principali termini per l’opposizione e fasi processuali

Fase o termineDurata / scadenzaNormativa di riferimento
Notifica del decretoAvvia il termine per l’opposizioneArt. 643 c.p.c.
Opposizione ordinaria40 giorni dalla notifica (10 giorni per titoli cambiari; 20 giorni per obbligazioni alimentari)Art. 645 c.p.c.
Iscrizione a ruolo e deposito dell’attoEntro 10 giorni dalla notifica, con versamento del contributo unificato dimezzatoArt. 645 c.p.c., DPR 115/2002 art. 13; Circolare Min. Giustizia 27 marzo 2024
Opposizione tardivaEntro 10 giorni dal primo atto di esecuzioneArt. 650 c.p.c.
Udienza di comparizioneEntro circa 60 giorni dall’iscrizione; termini ridotti nel rito semplificatoRiforma Cartabia, art. 281‑decies
Richiesta di sospensionePuò essere proposta con l’opposizione o in qualsiasi momento durante il processoArt. 649 c.p.c.
Domanda riconvenzionale dell’oppostoNella comparsa di risposta; ammissibile se inerente allo stesso rapporto obbligatorioCass. SU 26727/2024

6. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di domande poste più frequentemente dai debitori alle prese con un decreto ingiuntivo. Le risposte sono generiche e non sostituiscono la consulenza legale: ogni caso richiede un’analisi specifica.

  1. Cos’è un decreto ingiuntivo?

È un provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare un bene entro un certo termine. Viene emesso su richiesta del creditore, senza contraddittorio preventivo, se il credito è fondato su prova scritta.

  1. Entro quanto tempo devo fare opposizione?

Di norma entro 40 giorni dalla notifica; 10 giorni per titoli cambiari; 20 giorni per obbligazioni alimentari. Se la notifica è irregolare, puoi presentare opposizione tardiva entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione .

  1. Cosa succede se non faccio opposizione?

Il decreto diventa esecutivo: il creditore può procedere con pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Non potrai più contestare il credito se non con opposizione tardiva o rimedi straordinari .

  1. Come posso sospendere l’esecuzione?

Devi chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività (art. 649 c.p.c.) dimostrando gravi motivi. Il giudice può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione .

  1. Il creditore può cambiare la domanda durante l’opposizione?

Sì, può modificare la causa petendi o il petitum per adeguare la pretesa ai documenti, ma non può aggiungere una domanda totalmente nuova se non per difendersi dalle eccezioni dell’opponente . Le Sezioni Unite hanno chiarito che nuove domande sono ammissibili solo se riguardano lo stesso bene della vita .

  1. Posso contestare l’importo richiesto?

Certo: puoi eccepire pagamenti già effettuati, errori nei conteggi, anatocismo, usura o applicazione illegittima di interessi. Devi presentare documenti che provino le tue ragioni.

  1. È obbligatorio tentare la mediazione?

Per alcune materie (ad esempio contratti bancari, finanziari, assicurativi, locazioni, condominio) la mediazione è condizione di procedibilità. Se non viene attivata, il giudice può dichiarare improcedibile la domanda del creditore.

  1. Quanto costa fare opposizione?

Oltre al compenso dell’avvocato, è dovuto il contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato per le opposizioni a decreto ingiuntivo. La circolare ministeriale del 27 marzo 2024 ha confermato l’applicazione del dimezzamento anche al rito semplificato .

  1. Posso proporre l’opposizione senza avvocato?

Solo davanti al Giudice di pace per cause di valore inferiore a 1.100 euro è ammesso il “fai da te”. In tutti gli altri casi l’assistenza legale è obbligatoria e comunque consigliata per la complessità della procedura.

  1. Cosa significa opposizione a decreto ingiuntivo con rito semplificato?

È una procedura introdotta dalla riforma Cartabia (art. 281‑decies c.p.c.) che consente di trattare l’opposizione con tempi e formalità ridotte. Il giudizio è concentrato in un’unica udienza e la sentenza viene letta in udienza. Può essere applicata se la causa è di pronta soluzione o se il tribunale giudica in composizione monocratica .

  1. Se il decreto si fonda su un mutuo bancario, posso contestare l’anatocismo?

Sì, puoi eccepire l’illegittimità degli interessi composti o usurari, richiedendo il ricalcolo del saldo. Occorre analizzare i contratti, gli estratti conto e le clausole per dimostrare l’abuso.

  1. Cosa succede se il giudice concede l’esecuzione provvisoria?

Il creditore potrà eseguire il pignoramento anche se l’opposizione è pendente. Tuttavia, puoi chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. o concordare con il creditore una garanzia per bloccare l’esecuzione .

  1. In quali casi è possibile l’opposizione tardiva?

Quando non hai avuto conoscenza del decreto per causa a te non imputabile (notifica nulla, forza maggiore). Devi proporre l’opposizione entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione e provare l’evento che ti ha impedito di opporre .

  1. È possibile ricorrere direttamente al giudice tributario per contestare tributi ingiunti con decreto?

Se il decreto si fonda su debiti tributari, potresti dover seguire le vie del processo tributario (ricorso alla commissione tributaria provinciale). Tuttavia, se il creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo in sede civile, l’unico rimedio è l’opposizione al decreto davanti al giudice ordinario. È importante valutare se il titolo originario (avviso di accertamento, cartella) fosse impugnabile in sede tributaria prima del decreto.

  1. Se il decreto viene revocato, posso chiedere il risarcimento danni?

In caso di revoca del decreto per assoluta infondatezza della domanda o per dolo del creditore, è possibile chiedere al giudice il risarcimento per il danno subito (ad esempio danno all’immagine, interessi pagati, spese sostenute). Occorre dimostrare la colpa grave o il dolo del creditore.

  1. Cosa comporta la chiusura della procedura di sovraindebitamento?

Se il piano del consumatore o l’accordo sono omologati e regolarmente eseguiti, il giudice dichiara l’esdebitazione: il debitore non è più tenuto ai pagamenti residui. Tale pronuncia ha efficacia anche nei confronti dei decreti ingiuntivi fondati sui medesimi debiti.

  1. Può un garante opporsi al decreto ingiuntivo?

Il fideiussore o garante può proporre opposizione se è destinatario della notifica e se ritiene di avere eccezioni personali (ad esempio invalidità della fideiussione, eccedenza della somma richiesta). In mancanza, può eccepire le stesse difese principali del debitore principale.

  1. Qual è l’efficacia del giudicato del decreto non opposto?

Secondo la Cassazione, il decreto non opposto o la sentenza che rigetta l’opposizione produce un giudicato sostanziale che copre tutte le questioni deducibili relative alla pretesa creditoria, impedendo successive contestazioni .

  1. Come posso sapere se il giudizio verrà trattato con rito semplificato?

È il giudice a disporlo, d’ufficio o su richiesta delle parti, quando ricorrono i presupposti (fatti non controversi, prova documentale) o quando la causa rientra tra quelle per cui il tribunale giudica in composizione monocratica .

  1. Se presento un piano del consumatore, devo comunque fare opposizione al decreto?

Sì, perché il piano del consumatore sospende le azioni esecutive ma non annulla automaticamente il decreto. Presentare l’opposizione permette di contestare il credito e, se necessario, ottenere la revoca o la riduzione dell’importo prima di inserirlo nel piano.

7. Simulazioni pratiche

Per comprendere come un decreto ingiuntivo può impattare sul patrimonio e come l’opposizione può offrire soluzioni concrete, proponiamo due simulazioni numeriche.

7.1 Esempio di contestazione di interessi usurari in un decreto bancario

Scenario: un imprenditore riceve un decreto ingiuntivo da 50.000 € emesso su richiesta di una banca per mancato pagamento di un mutuo. L’atto allega estratti conto e contratto di mutuo con tasso variabile. L’opponente sospetta l’applicazione di interessi usurari e anatocismo.

Azioni:

  1. Il legale analizza il contratto e rileva che il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca supera il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia. In presenza di usura, l’art. 1815 c.c. dispone che non sono dovuti interessi e il debitore restituisce solo il capitale.
  2. Viene proposta opposizione entro 40 giorni con richiesta di sospensione, allegando una perizia econometrica che dimostra il superamento del tasso soglia e l’applicazione di interessi anatocistici. La perizia calcola che il capitale effettivamente dovuto è di 38.000 €.
  3. Il giudice concede la sospensione in considerazione dei gravi motivi; il decreto non è immediatamente esecutivo. L’opposto, nella comparsa di risposta, offre una riduzione spontanea a 45.000 € ma insiste sul tasso pattuito.
  4. L’istruttoria conferma la nullità della clausola usuraria; il giudice revoca il decreto e condanna la banca a restituire gli interessi indebitamente percepiti e a pagare le spese legali. Le parti raggiungono un accordo transattivo di 40.000 € da pagare in 24 rate, con cancellazione dell’ipoteca.

Risultato: grazie all’opposizione e alla contestazione tecnica, il debito viene ridotto di 10.000 € e viene evitata l’esecuzione forzata. L’imprenditore preserva la liquidità per l’attività e continua a operare.

7.2 Opposizione tardiva per notifica nulla

Scenario: un professionista riceve un pignoramento del conto corrente a seguito di un decreto ingiuntivo mai conosciuto. L’estratto di notifica mostra che l’atto è stato inviato a un indirizzo errato.

Azioni:

  1. Tramite l’avvocato, il debitore propone un’opposizione tardiva entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, dimostrando che l’indirizzo utilizzato nella notifica del decreto era diverso dalla sua residenza e che non ha mai ricevuto l’atto .
  2. Chiede al giudice la sospensione immediata dell’esecuzione (art. 649 c.p.c.), allegando l’estratto conto che mostra il blocco delle somme necessarie per l’attività.
  3. Il giudice sospende l’esecuzione e fissa l’udienza; il creditore si costituisce contestando la tardività, ma non può dimostrare la regolarità della notifica.
  4. La sentenza accoglie l’opposizione, revoca il decreto per nullità della notifica e condanna il creditore alle spese. Successivamente le parti trattano una soluzione amichevole per il credito, ridotto del 30 %.

Risultato: l’opposizione tardiva ha evitato il prelievo forzoso dal conto e ha permesso di rinegoziare il debito in modo più favorevole. È stato fondamentale agire immediatamente dopo il pignoramento per rispettare il termine di 10 giorni.

8. Conclusione e invito all’azione

Il decreto ingiuntivo è uno strumento potentissimo nelle mani del creditore, ma non è inattaccabile. La legge italiana riconosce al debitore la possibilità di opporsi e di far valere ogni eccezione di diritto e di fatto. Conoscere i termini e le norme rilevanti, presentare un ricorso motivato entro i 40 giorni, chiedere la sospensione dell’esecuzione e valutare soluzioni alternative (piani del consumatore, rottamazioni, composizione negoziata) sono passaggi essenziali per salvaguardare i propri diritti.

Le recenti riforme (riforma Cartabia e decreto correttivo) hanno introdotto il rito semplificato di cognizione anche per le opposizioni a decreto ingiuntivo , consentendo di ottenere decisioni rapide e di ridurre i costi. La giurisprudenza ha chiarito i limiti dello ius variandi dell’opposto, l’efficacia del giudicato del decreto non opposto e le condizioni per l’opposizione tardiva .

Per sfruttare pienamente queste opportunità è indispensabile l’assistenza di professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono una consulenza completa che abbraccia il diritto bancario, tributario e la gestione della crisi da sovraindebitamento. L’esperienza di cassazionista, la qualifica di Gestore della crisi e di Esperto negoziatore consentono di elaborare strategie giudiziali e stragiudiziali su misura, mirate a bloccare pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi, ridurre l’esposizione debitoria e proteggere i beni.

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L’articolo è aggiornato al mese di dicembre 2025 e si basa sulle più recenti norme e sentenze della Corte di Cassazione e del legislatore italiano. I riferimenti giurisprudenziali sono verificati con la massima diligenza attraverso fonti istituzionali e giuridiche ufficiali.

9. Approfondimenti giurisprudenziali e normative 2024‑2025

L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale del processo monitorio non si è fermata con la riforma Cartabia. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e il legislatore sono intervenuti a più riprese per chiarire gli aspetti processuali, adeguare il codice di procedura civile ai principi della ragionevole durata del processo e favorire la digitalizzazione. In questa sezione approfondiamo ulteriori norme e decisioni di rilievo.

9.1 Ulteriori articoli del codice di procedura civile

Oltre alle norme analizzate nella parte centrale dell’articolo, il debitore che si oppone a un decreto ingiuntivo deve considerare anche:

  • Art. 634 c.p.c. – Prevede che l’ingiunzione può essere concessa anche per crediti in valuta estera e per obblighi alternativi quando il debitore può optare per il pagamento di una somma di denaro.
  • Art. 636 c.p.c. – Riguarda le obbligazioni plurisoggettive, permettendo al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di più debitori solidali, con possibilità di notifica separata a ciascuno; l’opposizione proposta da uno dei debitori produce effetti anche rispetto agli altri.
  • Art. 637 c.p.c. – Stabilisce che la domanda monitoria può essere proposta anche nei confronti della pubblica amministrazione se il credito è certo, liquido ed esigibile, purché prima sia stata esperita la procedura di riconoscimento previsto dalle leggi speciali.
  • Art. 638 c.p.c. – Regola la ritrazione del decreto ingiuntivo: il creditore può chiedere la convalida del decreto se il debitore non adempie, e il giudice può sostituire il decreto con sentenza quando la materia richiede trattazione completa.
  • Art. 639 c.p.c. – Riguarda i ricorsi cumulativi, consentendo al creditore di chiedere, con unico ricorso, più decreti ingiuntivi se i crediti derivano dalla stessa causa o da rapporti collegati; l’opposizione resta comunque autonoma per ciascun decreto.
  • Art. 640 c.p.c. – Prevede che il decreto possa essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso prima che divenga esecutivo, se emergono vizi evidenti o se il creditore ritira il ricorso.
  • Art. 642, comma 2 c.p.c. – Come già visto, consente l’esecuzione provvisoria del decreto prima della scadenza del termine per l’opposizione in presenza di cause di urgenza e con prestazione di cauzione .
  • Art. 643, comma 3 c.p.c. – Impone che il decreto ingiuntivo debba essere notificato entro 60 giorni dall’emissione; in caso contrario perde efficacia e il creditore deve riproporre il ricorso.
  • Art. 649, ultimo comma c.p.c. – Stabilisce che la sospensione dell’esecuzione provvisoria può essere disposta anche in caso di opposizione tardiva, rendendo possibile il blocco dell’esecuzione anche se la domanda è proposta oltre i 40 giorni .
  • Art. 655 c.p.c. – Prevede che, se nel corso del giudizio si riscontra un vizio relativo alla competenza, il giudice revoca il decreto e dichiara l’incompetenza, trasmettendo gli atti al giudice competente. Ciò salvaguarda il debitore da ingiunzioni emesse da giudici territorialmente non competenti.

9.2 Effetti della riforma Cartabia sulla gestione telematica

La riforma ha operato una profonda digitalizzazione del processo civile. Per quanto riguarda i decreti ingiuntivi:

  1. Ricorso e notifiche telematiche – Il ricorso monitorio può essere depositato telematicamente tramite il Processo Civile Telematico (PCT), con firma digitale e attestazione di conformità. Le notifiche via PEC sono equiparate alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario quando la PEC del destinatario è presente nei registri pubblici (INI‑PEC). Il rispetto degli orari (trasmissione entro le 21:00) è essenziale per la validità.
  2. Iscrizione a ruolo semplificata – L’abolizione della “nota di iscrizione a ruolo” riduce gli adempimenti per il debitore opponente. L’atto di citazione con prova di notifica depositato in PCT è sufficiente per instaurare la causa.
  3. Fascicolo informatico – Tutti i documenti (contratti, estratti conto, perizie) devono essere depositati in formato digitale. L’opponente deve essere pronto a produrre copie informatiche autentiche per contestare la prova scritta del creditore.

9.3 Orientamenti recenti della Cassazione

  • Nullità della notifica e rinnovazione – Con la sentenza n. 19814/2025, la Cassazione ha affermato che, se la notifica del decreto ingiuntivo è nulla e viene rinnovata, la nuova notifica fa decorrere nuovamente il termine per l’opposizione . Ciò tutela il debitore, che non può essere pregiudicato da errori della notifica.
  • Giudicato esteso – La ordinanza n. 18854/2025 ribadisce che il decreto ingiuntivo non opposto produce giudicato non solo sulla somma ingiunta ma anche sui fatti fondativi e sulle eccezioni non sollevate . Pertanto, presentare un’opposizione non è solo un mezzo per sospendere l’esecuzione, ma anche l’unica occasione per far valere eccezioni sostanziali.
  • Domande alternative dell’opposto – Le Sezioni Unite n. 26727/2024 hanno risolto un contrasto interpretativo stabilendo che l’opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative (ad esempio arricchimento senza causa) purché riguardino il medesimo rapporto obbligatorio. La ratio è evitare che il processo si concluda senza decidere sul rapporto sostanziale, costringendo le parti ad avviare un nuovo giudizio .
  • Obbligo di mediazione – Alcune pronunce dei tribunali hanno considerato improcedibile la domanda del creditore opposto che non attiva la mediazione obbligatoria nelle materie previste (ad esempio contratti bancari). Sebbene non ancora uniforme, l’orientamento indica la tendenza a imporre un onere di mediazione anche in opposizione.
  • Istanze di ammissione al rito semplificato – Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2024, diversi tribunali hanno sperimentato il rito semplificato per le opposizioni. La giurisprudenza di merito ritiene che l’opponente possa opporsi a questa scelta quando la causa richiede istruttoria complessa; tuttavia, la decisione finale spetta al giudice.

9.4 Interazione tra opposizione e processi speciali

Esistono casi in cui il decreto ingiuntivo si sovrappone a procedimenti speciali. Ad esempio:

  • Decreti ingiuntivi e processi tributari – Quando il decreto si fonda su una cartella esattoriale o su un avviso di addebito, il giudice ordinario verifica solo la regolarità formale; le contestazioni di merito (ad esempio la legittimità della sanzione o della liquidazione dell’imposta) devono essere affrontate davanti al giudice tributario. È quindi necessario coordinare l’opposizione con eventuali ricorsi tributari.
  • Processo esecutivo e opposizione ex art. 615 c.p.c. – Se il decreto è già divenuto esecutivo e il creditore ha avviato il pignoramento, il debitore può proporre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.) contestando il titolo esecutivo e chiedendo la sospensione.
  • Rapporti con la procedura fallimentare – Se il debitore è imprenditore e viene dichiarato fallito, l’opposizione al decreto ingiuntivo può essere proseguita dal curatore o può essere attratta nel procedimento concorsuale. La legge fallimentare prevede la sospensione delle azioni esecutive individuali; tuttavia, il creditore può insinuare il proprio credito nello stato passivo.
  • Procedimenti europei di ingiunzione di pagamento – Per crediti transfrontalieri all’interno dell’Unione Europea, esiste il Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce una procedura europea di ingiunzione di pagamento. L’opposizione deve essere proposta nel termine di 30 giorni davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ingiunzione, secondo le modalità previste dal regolamento. I principi italiani sul contraddittorio e sulla sospensione si applicano in via analogica.

10. Domande frequenti (FAQ) – seconda parte

Per rendere l’articolo ancora più completo, ecco un secondo gruppo di domande frequenti che approfondisce ulteriori aspetti pratici.

  1. È possibile proporre opposizione se il decreto ingiuntivo è già stato dichiarato esecutivo?

Se il decreto è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’unico rimedio ordinario è l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) che richiede la prova di notifica irregolare o causa di forza maggiore. In assenza di tali condizioni, resta la possibilità di proporre la revocazione o l’opposizione di terzo .

  1. Cosa succede se non rispetto i termini per la costituzione in giudizio dopo aver notificato l’opposizione?

L’omessa costituzione comporta l’improcedibilità dell’opposizione e la conseguente esecutorietà del decreto. Il creditore può chiedere che l’opposizione sia dichiarata improcedibile e proseguire con l’esecuzione.

  1. Posso chiedere la riduzione della somma ingiunta senza contestare l’esistenza del debito?

Sì. L’opposizione può essere finalizzata a rideterminare l’importo (ad esempio contestando gli interessi, le penali o le spese). In tal caso è consigliabile pagare la parte non contestata per evitare l’esecuzione provvisoria dell’intero importo .

  1. La presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex CCII sospende automaticamente l’esecuzione?

No. Occorre che il tribunale conceda le misure protettive dopo aver esaminato l’istanza. Fino a quel momento l’esecuzione può proseguire; pertanto è opportuno affiancare l’istanza con la richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

  1. La fideiussione bancaria può essere impugnata nell’opposizione?

Sì, il garante può contestare la validità della fideiussione, ad esempio per mancanza di forma scritta, superamento del limite massimo garantito o applicazione di clausole abusive. In caso di garanzie omnibus, la giurisprudenza ha ritenuto nulle le clausole che riproducono il testo dell’art. 2 della modulistica ABI perché violano la normativa antitrust; tale eccezione può essere sollevata nell’opposizione.

  1. Se il debitore non ha beni, il creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento dopo il decreto ingiuntivo?

Se il debitore è un imprenditore e l’importo non pagato supera le soglie per l’insolvenza, il creditore può presentare istanza di fallimento. Il decreto ingiuntivo costituisce prova del credito, ma il fallimento richiede la dimostrazione dello stato di insolvenza. L’opponente deve valutare attentamente la propria situazione patrimoniale e, se necessario, ricorrere alla composizione negoziata o ai piani di ristrutturazione.

  1. Esistono differenze procedurali tra decreti emessi dal giudice di pace e quelli del tribunale?

Sì. Davanti al giudice di pace, la competenza per valore è limitata; l’opposizione può essere proposta anche senza avvocato se il valore non supera 1.100 euro. Inoltre, il giudice di pace decide con sentenza semplificata e può favorire la conciliazione. Nel tribunale, invece, l’assistenza legale è sempre necessaria e il procedimento può essere più complesso.

  1. Se l’estratto conto prodotto dalla banca non è certificato, posso contestarlo?

L’estratto conto prodotto ai sensi dell’art. 50 del TUB deve essere corredato da attestazione del dirigente dell’istituto creditore. In mancanza, la prova non ha efficacia e il decreto può essere revocato. L’opposizione deve sollevare tale eccezione e richiedere la produzione degli estratti certificati.

  1. Cosa accade se l’opposizione è proposta da uno solo dei debitori solidali?

L’opposizione produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati in solido, ma solo se l’eccezione sollevata riguarda il rapporto principale. Ciascun debitore può comunque proporre autonome eccezioni; la mancata opposizione di uno non priva gli altri del diritto di opporsi.

  1. È necessario versare subito l’importo ingiunto per evitare il pignoramento?

Non necessariamente. È consigliabile versare la parte non contestata per evitare l’esecuzione provvisoria, ma è possibile anche chiedere la sospensione o proporre un piano di rientro. Pagare senza contestare può comportare la perdita dell’occasione di ridurre l’importo.

11. Ulteriori simulazioni pratiche

Per completare l’analisi, inseriamo altre due simulazioni che illustrano l’interazione tra opposizione e strumenti alternativi.

11.1 Accesso alla definizione agevolata durante l’opposizione

Scenario: un artigiano riceve un decreto ingiuntivo per 30.000 € relativo a contributi previdenziali non versati all’INPS negli anni 2018‑2020. Contemporaneamente viene aperta la finestra per aderire a una definizione agevolata che consente di pagare solo il capitale e le spese, escludendo sanzioni e interessi.

Azioni:

  1. L’artigiano propone opposizione entro 40 giorni contestando la notifica e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Nel ricorso evidenzia l’intenzione di aderire alla definizione agevolata.
  2. Presenta la domanda di adesione alla definizione agevolata entro il termine normativamente previsto (ad esempio 30 aprile 2025) e inizia a versare le rate.
  3. Il giudice sospende l’esecuzione in attesa dell’esito della definizione agevolata, ritenendo che il credito potrebbe essere ridotto.
  4. L’INPS accetta la definizione: l’importo dovuto si riduce a 22.000 € pagabili in 18 rate. L’artigiano rinuncia all’opposizione per cessata materia del contendere; il giudice dichiara estinta la causa.

Risultato: attraverso la combinazione di opposizione e definizione agevolata, l’artigiano ottiene uno sconto di 8.000 € e paga il debito in modo dilazionato, evitando il pignoramento dei beni strumentali.

11.2 Piano del consumatore presentato da un professionista

Scenario: una professionista iscritta all’albo riceve più decreti ingiuntivi per complessivi 120.000 € derivanti da imposte, contributi previdenziali e fatture non pagate. Nonostante il suo reddito sia stabile, l’ammontare dei debiti supera la sua capacità di rimborso.

Azioni:

  1. La professionista, assistita dall’Avv. Monardo, propone opposizione ai decreti contestando interessi e spese e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Contemporaneamente si rivolge a un OCC per predisporre un piano del consumatore ex legge 3/2012.
  2. Presenta al tribunale il piano che prevede il pagamento del 40 % dei debiti in cinque anni, con rate mensili di 800 €. Indica come fonte di rimborso il proprio reddito professionale e l’alienazione di un’auto di lusso.
  3. Il giudice omologa il piano, sospende tutte le azioni esecutive e nomina un gestore della crisi che vigila sull’esecuzione. I creditori, inclusi quelli che avevano ottenuto i decreti ingiuntivi, sono vincolati al piano.
  4. Al termine dei cinque anni, la professionista ha pagato 48.000 € e ottiene l’esdebitazione: i residui 72.000 € vengono estinti.

Risultato: la combinazione di opposizione e piano del consumatore consente alla professionista di dimezzare il debito, evitare pignoramenti e mantenere la propria attività. L’intervento tempestivo e la presenza di un gestore esperto sono stati determinanti.

12. Differenze tra opposizione ordinaria e opposizione tardiva

Dal punto di vista pratico è importante distinguere tra opposizione ordinaria (art. 645 c.p.c.) e opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.). Sebbene l’obiettivo sia sempre contestare il decreto ingiuntivo, le condizioni, i termini e gli effetti sono diversi.

12.1 Opposizione ordinaria

L’opposizione ordinaria è lo strumento “naturale” per il debitore che riceve regolarmente la notifica del decreto. Si caratterizza per:

  • Termine perentorio di 40 giorni (o 10/20 giorni per titoli particolari) decorrente dalla notifica. Questo termine è fissato dalla legge e non può essere prorogato. La Corte costituzionale ha ribadito che il termine è funzionale alla tutela del creditore e alla certezza dei rapporti giuridici; tuttavia non può comprimere il diritto di difesa del debitore quando la notifica è irregolare.
  • Atto di citazione con indicazione dei motivi di opposizione e dei mezzi di prova. La riforma Cartabia ha semplificato la forma dell’atto, ma rimane necessaria una redazione puntuale per evitare eccezioni di nullità.
  • Sospensione del termine per proporre altri rimedi – La proposizione dell’opposizione ordinaria impedisce la definitiva esecutorietà del decreto; nel frattempo, il giudice può concedere o meno la sospensione dell’esecuzione. Se l’opposizione è accolta, il decreto viene revocato.
  • Effetto devolutivo limitato – Con l’opposizione non si contesta necessariamente il titolo originario (contratto, fornitura, mutuo) ma solo la legittimità dell’ingiunzione. Una volta definita l’opposizione, ulteriori contestazioni sul rapporto potranno essere sollevate solo con rimedi ordinari (ad esempio azione di annullamento del contratto).

12.2 Opposizione tardiva

L’opposizione tardiva è un rimedio eccezionale pensato per casi in cui il debitore non è potuto comparire per cause non imputabili. È caratterizzata da:

  • Presupposti restrittivi – Il debitore deve provare che la mancata opposizione nei termini è dipesa da irregolarità nella notifica o da caso fortuito/forza maggiore (es. malattia grave, calamità naturale) . La prova di tali circostanze è rigorosa; il giudice valuta la buona fede del debitore.
  • Termine di 10 giorni dal primo atto di esecuzione – Il primo atto esecutivo (pignoramento, precetto, iscrizione ipotecaria) segna il dies a quo. Se il debitore lascia passare il termine, perde definitivamente il diritto di opporsi.
  • Richiesta di sospensione – La sospensione dell’esecuzione può essere richiesta contestualmente e può essere più facilmente concessa per evitare pregiudizi irreparabili. Il giudice può sospendere l’esecuzione anche se la domanda appare prima facie infondata, in considerazione dell’assenza di contraddittorio in fase monitoria.
  • Limiti al giudicato – L’opposizione tardiva mira ad eliminare gli effetti del decreto resosi esecutivo; tuttavia le eccezioni sollevate devono riferirsi ai vizi della notifica o a fatti sopravvenuti. Non può essere utilizzata per riproporre eccezioni di merito già deducibili con l’opposizione ordinaria.

12.3 Scelta strategica e conseguenze

Se il debitore riceve la notifica regolare, deve attivarsi immediatamente con l’opposizione ordinaria. Contare sull’opposizione tardiva è rischioso, poiché il giudice può rigettarla se ritiene che la notifica fosse valida e il ritardo imputabile al debitore. Inoltre, l’opposizione tardiva non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre una specifica istanza di sospensione. Un professionista esperto saprà consigliare al cliente quando sussistono i presupposti per la tardività e come documentarli.

13. Mediazione, negoziazione assistita e altri metodi ADR

Nel panorama odierno, il legislatore incoraggia l’utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) per alleggerire il carico dei tribunali e favorire soluzioni rapide. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione soprattutto la mediazione civile e la negoziazione assistita.

13.1 Mediazione obbligatoria e facoltativa

La mediazione consiste nell’incontro delle parti con l’assistenza di un mediatore professionista che le aiuta a trovare un accordo. La legge 28/2010 e il D.Lgs. 28/2010 disciplinano la mediazione in alcune materie, rendendola condizione di procedibilità. In ambito monitorio è rilevante in questi casi:

  • Condominio, locazioni e comodati – Se il credito vantato dal ricorrente rientra in queste materie, il giudice può invitare le parti a esperire la mediazione. L’omissione potrebbe comportare l’improcedibilità della domanda.
  • Contratti bancari e finanziari – Dal 2023 il legislatore ha reintrodotto l’obbligo di mediazione per le controversie relative a contratti bancari, finanziari e assicurativi. Ciò significa che, se l’opposizione riguarda un rapporto bancario, l’opposto deve attivare la mediazione prima della prima udienza.
  • Responsabilità sanitaria – Anche se poco frequente nei decreti ingiuntivi, in caso di credito derivante da prestazioni sanitarie la mediazione è obbligatoria prima di procedere giudizialmente.

La mediazione può essere facoltativa in altre materie. Talvolta le parti la promuovono per evitare la condanna alle spese o per sfruttare la possibilità di non pagare il contributo unificato sulla somma transatta.

13.2 Negoziazione assistita

La negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014) prevede un accordo redatto e sottoscritto dalle parti con l’assistenza degli avvocati. Sebbene non sia obbligatoria nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, può rappresentare uno strumento efficace per:

  • Dilazionare il debito con rate e rinuncia agli interessi.
  • Evitate l’esecuzione con la previsione di garanzie reali o personali.
  • Rendere l’accordo esecutivo – Il verbale di negoziazione assistita, se omologato, ha forza di titolo esecutivo al pari della sentenza.

La negoziazione assistita è particolarmente utile per i debitori che intendono onorare il debito ma non dispongono nell’immediato della liquidità necessaria.

13.3 Arbitrato e altri ADR

Alcuni contratti prevedono clausole compromissorie che deferiscono le controversie a arbitrato. Se il ricorso monitorio si fonda su un contratto contenente clausola compromissoria, il debitore può eccepire la compromesso e chiedere che la controversia sia decisa dagli arbitri. La clausola compromissoria non è opponibile al decreto emesso su documento unilaterale, ma può impedire il giudizio di opposizione quando la causa riguarda il merito del contratto.

Altri strumenti ADR, come la conciliazione paritetica o i protocolli di intesa con le associazioni dei consumatori, possono agevolare la soluzione bonaria. L’assistenza di un legale esperto è fondamentale per valutare l’opportunità di questi strumenti in rapporto al tempo e al costo.

14. Esecuzione forzata e misure cautelari: difendersi dopo il decreto

Se l’opposizione non viene proposta o viene rigettata e il decreto diventa esecutivo, il creditore può avviare l’esecuzione forzata. È importante che il debitore conosca i principali strumenti di esecuzione e le possibili difese.

14.1 Pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi

  • Pignoramento mobiliare – Consiste nel sequestro di beni mobili del debitore (autoveicoli, macchinari, mobili). Può essere effettuato dall’ufficiale giudiziario con accesso al domicilio o alla sede dell’impresa. Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento in somma di denaro da versare ratealmente.
  • Pignoramento immobiliare – Riguarda i beni immobili (abitazioni, terreni). Dopo la notifica del precetto e del pignoramento, il bene viene iscritto nei registri immobiliari e messo all’asta. Il debitore può chiedere l’estinzione della procedura pagando il debito entro il termine previsto (art. 495 c.p.c.) o presentare un piano di rientro ex art. 561 c.p.c.
  • Pignoramento presso terzi – Avviene quando il creditore agisce su crediti che il debitore vanta verso terzi (stipendi, conti correnti, canoni). La banca o il datore di lavoro vengono citati in udienza e devono dichiarare le somme dovute. Il debitore può opporsi ex art. 615 c.p.c., eccependo l’inesistenza del credito o la sua impignorabilità (ad esempio per stipendi minimi vitali).

14.2 Iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo

Oltre al pignoramento, il creditore può iscrivere ipoteca sui beni immobili o mobili registrati del debitore (ad esempio barche, aeromobili). L’ipoteca conferisce un diritto di prelazione e può essere iscritta senza il previo pignoramento. Il fermo amministrativo (tipico delle cartelle esattoriali) può bloccare la circolazione di veicoli. In presenza di ipoteca o fermo, l’opposizione al decreto resta l’unico mezzo per contestare il titolo originario.

14.3 Misure cautelari ante causam

Nei casi di particolare urgenza, il creditore può richiedere misure cautelari ante causam (sequestro conservativo, sequestro giudiziario). Il debitore può presentare opposizione anche in fase cautelare, contestando l’esistenza del credito o l’assenza di pericolo. La professionalità dell’avvocato si traduce nella capacità di difendere l’assistito già in sede cautelare.

14.4 Opposizioni all’esecuzione

Oltre all’opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore può esperire:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – per contestare il titolo esecutivo o la pignorabilità dei beni.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – per contestare vizi formali dell’esecuzione (irregolarità del pignoramento, errori nella vendita). Queste opposizioni devono essere proposte entro termini brevi (20 giorni).
  • Terzo datore di ipoteca – Il terzo che ha concesso ipoteca sul proprio bene a garanzia di debito altrui può opporsi all’esecuzione se il bene viene pignorato senza il rispetto delle forme di legge.

15. Spese giudiziali, contributo unificato e compensazione

15.1 Contributo unificato e anticipazioni

Come accennato, per proporre opposizione il debitore deve versare il contributo unificato calcolato sul valore della domanda. L’art. 13 del DPR 115/2002 prevede una riduzione del 50 % per le opposizioni a decreto ingiuntivo. Oltre al contributo, vi sono spese vive (diritti di copia, marche da bollo) che l’opponente deve anticipare.

La circolare ministeriale del 27 marzo 2024 ha ribadito che il contributo ridotto si applica anche se l’opposizione è trattata con rito semplificato . In mancanza di pagamento, l’iscrizione a ruolo non produce effetti e l’opposizione può essere dichiarata improcedibile.

15.2 Compensazione delle spese

All’esito del giudizio di opposizione, il giudice decide sulla condanna alle spese. Secondo i criteri di soccombenza (art. 91 c.p.c.), la parte che perde deve rimborsare le spese legali all’altra parte. Tuttavia, il giudice può compensare parzialmente o integralmente le spese se riconosce la reciprocità della soccombenza o l’esistenza di gravi e eccezionali ragioni.

La Cassazione ha affermato che la compensazione può essere disposta quando il debitore opposto riadatta la domanda monitoria (ius variandi) e la decisione finale comporta un’attenuazione della pretesa. In tal caso le spese possono essere ripartite equamente.

15.3 Onorari dell’avvocato e rimborsi

Gli onorari dell’avvocato sono regolati dal DM 55/2014 (tariffario forense) e variano in base al valore della controversia e alla complessità. È buona prassi stipulare un preventivo scritto e concordare eventuali compensi a forfait o a percentuale. In alcune situazioni, il debitore può accedere al patrocinio a spese dello Stato se il reddito non supera i limiti fissati (oggi circa 12.838 € annuali).

16. Diritti e responsabilità dell’avvocato: scegliere il professionista giusto

La difesa in una procedura monitoria richiede competenze specifiche. Scegliere un avvocato non significa solo trovare un legale iscritto all’ordine, ma individuare un professionista con conoscenza approfondita della procedura civile, del diritto bancario e tributario e delle procedure di composizione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possiedono queste competenze e sono abituati a lavorare in sinergia con consulenti finanziari, commercialisti e tecnici.

L’avvocato ha il dovere di:

  • Informare il cliente sui diritti, sui termini per proporre opposizione e sui rischi di non agire.
  • Analizzare la documentazione in modo scrupoloso, identificando vizi e strategie difensive. In ambito bancario deve saper leggere estratti conto, contratti di finanziamento e tassi di interesse.
  • Aggiornare costantemente il cliente sull’andamento del giudizio e sulle opportunità di conciliazione o definizione stragiudiziale.
  • Adempiere agli obblighi deontologici e garantire la riservatezza dei dati.

Il cliente, dal canto suo, deve fornire tutta la documentazione richiesta, comunicare ogni variazione di domicilio e non intraprendere azioni senza consultare il legale. Solo una collaborazione trasparente permette di ottenere risultati positivi.

17. Riflessioni finali

Affrontare un decreto ingiuntivo non è mai piacevole, ma con gli strumenti giusti e l’assistenza di professionisti competenti si può trasformare una situazione potenzialmente disastrosa in un’occasione di ristrutturazione del debito e di riorganizzazione finanziaria. Le numerose riforme succedutesi negli ultimi anni – dalla riforma Cartabia al decreto correttivo – hanno migliorato l’efficienza del processo civile ma hanno anche introdotto novità procedurali che richiedono attenzione.

Un approccio consapevole e tempestivo, combinato con la valutazione delle alternative (mediazione, negoziazione, sovraindebitamento), può consentire al debitore di ottenere una riduzione dell’importo dovuto, la sospensione dell’esecuzione e la protezione del patrimonio. L’Avv. Monardo e il suo staff credono nella valorizzazione delle soluzioni personalizzate e nella sinergia tra competenze giuridiche e finanziarie per garantire al cliente il miglior risultato possibile.

In ultima analisi, conoscere le regole del gioco è il primo passo per difendersi efficacemente. Questo articolo si propone di fornire una bussola giuridica aggiornata al 2025; per ogni situazione concreta resta fondamentale rivolgersi a un professionista che, con esperienza e dedizione, sappia affiancare il debitore in ogni fase del percorso.

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