Omesso Secondo Acconto Ires: Come Difendersi Dal Fisco

Non esiste una risposta unica alla domanda “cosa succede se non ho versato il secondo acconto IRES”: dipende da chi sei. Una S.r.l. con soci e amministratore, un professionista titolare di partita IVA individuale, una società di persone, un ente non commerciale, un’impresa in concordato preventivo biennale — ognuno di questi soggetti si trova davanti a rischi, strumenti difensivi e opportunità diverse, anche a fronte della stessa omissione. La riforma sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 87/2024, le novità sull’accertamento esecutivo portate dal D.Lgs. 110/2024 e il testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) hanno ridisegnato il quadro, rendendo ancora più importante sapere con precisione in quale categoria ci si trova prima di muovere qualsiasi mossa difensiva.

Lo Studio Monardo affronta il contenzioso tributario su accertamenti, avvisi bonari e cartelle esattoriali per omesso versamento di IRES, IRPEF e IRAP. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con abilitazione a seguire i ricorsi fino all’ultimo grado davanti alla Corte di Cassazione tributaria: quando si contesta un atto del Fisco relativo a imposte sui redditi, la continuità della linea difensiva dal primo ricorso fino al giudizio di legittimità è un vantaggio strategico concreto, non un dettaglio formale.

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Le regole comuni a tutti: cosa succede quando il secondo acconto IRES non viene versato

Il secondo acconto IRES (con scadenza ordinaria al 30 novembre, o al primo giorno lavorativo successivo se cade di sabato o domenica) rappresenta la rata più pesante: copre il 60% dell’acconto complessivo annuo per i soggetti che non adottano il regime ISA con ripartizione 50/50. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la misura dell’acconto IRES è pari al 100% dell’imposta dichiarata per il periodo precedente (metodo storico) oppure al 100% dell’imposta stimata per l’anno in corso (metodo previsionale).

La sequenza degli atti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate rileva gli omessi versamenti attraverso i controlli automatizzati previsti dall’art. 36-bis DPR 600/73. La sequenza tipica è la seguente:

1. Comunicazione di irregolarità (avviso bonario): è il primo atto notificato al contribuente. Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine per aderire e versare con la sanzione ridotta è di 60 giorni dalla ricezione (in precedenza erano 30 giorni). La sanzione applicabile all’adesione all’avviso bonario è pari a 1/3 di quella ordinaria.

2. Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale: se l’avviso bonario non viene pagato, l’importo viene iscritto a ruolo e notificato tramite cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

3. Intimazione di pagamento: trascorso il termine per pagare la cartella senza che il contribuente abbia provveduto, l’agente della riscossione notifica l’intimazione di pagamento, atto che anticipa le azioni esecutive (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca).

Il regime sanzionatorio vigente (D.Lgs. 87/2024)

A partire dal 1° settembre 2024, la riforma sanzionatoria ha modificato le aliquote per l’omesso o tardivo versamento delle imposte:

  • Sanzione ordinaria: 25% dell’imposta non versata (in precedenza 30%)
  • Sanzione ridotta a 1/3 in sede di avviso bonario: circa 8,33% (in precedenza circa 10%)
  • Interessi di mora: tasso legale (2% annuo per il 2025), calcolati giorno per giorno dalla scadenza

Per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, rimane applicabile la vecchia aliquota del 30%, con riduzione al 15% se il versamento avveniva entro 90 giorni. La Cassazione ha confermato (sent. n. 1274/2025 e n. 17113/2025) che il principio del favor rei non si applica retroattivamente alla riforma del D.Lgs. 87/2024: le nuove sanzioni più miti valgono solo per omissioni commesse dalla data citata in poi.

Il ravvedimento operoso: la chiave per ridurre il danno

Finché non viene notificato un atto di contestazione (avviso bonario, accertamento), il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso versando l’imposta omessa, gli interessi e una sanzione ridotta. Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 le aliquote del ravvedimento sono:

Momento del ravvedimentoSanzione ridotta
Entro 30 giorni dalla scadenza2,5% (1/10 del 25%)
Tra il 31° e il 90° giorno2,78% (1/9 del 25%)
Oltre 90 giorni, entro la dichiarazione3,125% (1/8 del 25%)
Dopo la dichiarazione, entro 2 anni3,57% (1/7 del 25%)
Oltre 2 anni4,17% (1/6 del 25%)

Il ravvedimento non è più precluso dall’inizio di un controllo, ma lo diventa dalla notifica dell’accertamento o dell’avviso bonario (art. 13 D.Lgs. 472/97, come modificato dalla L. 190/2014).

Il metodo previsionale: un’arma a doppio taglio

Molti contribuenti IRES scelgono il metodo previsionale per ridurre l’acconto, stimando un reddito inferiore a quello dell’anno precedente. Se la stima si rivela errata e l’imposta effettivamente dovuta risulta superiore, scattano le sanzioni del 25% sulla differenza. Non esiste una “esimente” per buona fede nel calcolo previsionale mal riuscito: il rischio è interamente a carico del contribuente.


Profilo 1: la società di capitali (S.r.l., S.p.A., cooperativa)

La tua situazione

Sei il legale rappresentante o il responsabile amministrativo di una società di capitali — la categoria di soggetti per cui l’IRES è l’imposta principale. Il secondo acconto si è generato dalla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC) dell’anno precedente. Forse l’anno è andato peggio del previsto, forse il tesoriere ha sbagliato le scadenze, forse avete scelto il metodo previsionale e le stime erano troppo ottimistiche.

Cosa cambia per te

La principale novità del D.Lgs. 87/2024 riguarda proprio le persone giuridiche: le sanzioni per omesso versamento IRES sono ora esclusivamente a carico della società, non dell’amministratore personalmente (a meno che la società non sia fittiziamente costituita o interposta). Questa è una protezione importante che le società di capitali non avevano chiaramente codificata prima della riforma.

I numeri

L’acconto IRES è pari al 100% dell’imposta dichiarata per l’anno precedente, suddivisa:

  • Prima rata: 40% entro la scadenza del saldo (giugno/luglio)
  • Seconda rata: 60% entro il 30 novembre (o primo giorno utile)

Il secondo acconto non è rateizzabile. Se il primo acconto non superava 103 euro, l’intero acconto poteva essere versato in un’unica soluzione alla scadenza di novembre.

Esempio di calcolo sanzioni: Una S.r.l. con IRES dichiarata per il 2024 pari a 48.000 euro deve versare come secondo acconto 2025 il 60% di 48.000 = 28.800 euro (metodo storico). Se l’omissione è avvenuta dopo il 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è 25% × 28.800 = 7.200 euro, più gli interessi legali al 2% annuo.

I rischi specifici

Il rischio principale per le società di capitali è la velocità della riscossione. Con l’accertamento esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010, come integrato dal D.Lgs. 110/2024), l’Agenzia delle Entrate può emettere un atto che è al tempo stesso avviso di accertamento e titolo esecutivo: decorsi 60 giorni dalla notifica, se il debito non viene pagato né impugnato, l’importo viene affidato all’agente della riscossione per l’esecuzione immediata.

Le società in crisi di liquidità devono sapere che la difficoltà economica non costituisce causa di forza maggiore né esimente: il debito tributario rimane esigibile, e l’eventuale liquidazione non cancella automaticamente le pendenze fiscali.

Le mosse giuste

  1. Verificare immediatamente se è ancora aperta la finestra del ravvedimento operoso (nessun atto di contestazione notificato)
  2. Se l’avviso bonario è già arrivato, valutare l’adesione entro 60 giorni per ridurre la sanzione a 1/3
  3. Verificare se la cartella o l’accertamento presentano vizi notificatori (indirizzo errato, omessa CAD, irregolarità della relata)
  4. Valutare l’istanza di rateizzazione dell’importo iscritto a ruolo (fino a 72 rate mensili per debiti inferiori a 120.000 euro)
  5. Se il debito è contestato nel merito, depositare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e richiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione, ord. n. 32671 del 16 dicembre 2024, ha chiarito che in caso di omessa o nulla notifica della cartella, il pignoramento presso terzi assume valore equipollente di valida notifica, facendo decorrere il termine per l’impugnazione anche della cartella presupposta.


Profilo 2: il professionista e la partita IVA individuale soggetta IRES assimilata / IRPEF

La tua situazione

Sei un professionista o un lavoratore autonomo con partita IVA. Tecnicamente l’IRES riguarda le persone giuridiche, mentre i professionisti individuali pagano l’IRPEF. Tuttavia, il tema del secondo acconto — sia IRPEF sia per eventuali imposte sostitutive del regime forfettario — segue regole molto simili. Se hai una struttura professionale associata soggetta a IRES (associazione professionale equiparata), le regole sono quelle qui descritte. Per il regime forfettario, l’imposta sostitutiva al 5% o al 15% segue la stessa disciplina degli acconti IRES.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la gestione della liquidità per un professionista individuale è più critica che per una società. Il reddito è variabile per natura, il calcolo previsionale è spesso l’unica opzione razionale quando l’anno va peggio del precedente, ma il rischio di stime errate ricade interamente su di te.

Il metodo previsionale, per il professionista con regime ISA, richiede attenzione: la ripartizione degli acconti può essere 50/50 anziché 40/60, il che cambia il peso della seconda rata. Verificare in quale regime ci si trova prima di stimare è fondamentale.

I numeri

Per chi applica gli ISA con ripartizione 50/50, il secondo acconto rappresenta la metà dell’acconto totale. Per chi è in regime ordinario, il 60%.

Esempio: Un professionista con imposta IRPEF di riferimento pari a 12.600 euro, in regime ISA 50/50, deve versare come secondo acconto 12.600 × 100% × 50% = 6.300 euro. Omettendo il versamento dopo il 1° settembre 2024, la sanzione è il 25% di 6.300 = 1.575 euro. Con ravvedimento entro 30 giorni: 2,5% di 6.300 = 157,50 euro + interessi.

I rischi specifici

Per il professionista, il rischio maggiore è non accorgersi tempestivamente dell’avviso bonario, soprattutto se domiciliato PEC diversamente dall’indirizzo di studio. Le comunicazioni di irregolarità vengono notificate via PEC al professionista che ne è titolare: un’omessa lettura fa decorrere il termine di 60 giorni senza possibilità di adesione agevolata.

Le mosse giuste

  1. Monitorare la PEC e il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate con cadenza regolare
  2. Se si è già nel regime forfettario, distinguere correttamente i codici tributo dell’imposta sostitutiva da quelli IRPEF
  3. In caso di errore nel metodo previsionale, valutare il ravvedimento parziale (versamento della differenza con sanzione ridotta)
  4. Verificare eventuali crediti compensabili tramite modello F24

Profilo 3: la società di persone (S.n.c., S.a.s., studio associato)

La tua situazione

Sei socio o amministratore di una società di persone. La società di persone non paga l’IRES direttamente: i redditi vengono imputati per trasparenza ai soci, che li dichiarano nella propria IRPEF. Tuttavia, il secondo acconto IRAP è un obbligo della società, e le regole di versamento sono analoghe. Inoltre, i soci stessi devono versare acconti IRPEF sul reddito imputato dalla società, e l’omissione di questi acconti individuale produce le stesse conseguenze.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una peculiarità che non tutti conoscono: in caso di errore nella dichiarazione della società che determini un reddito diverso da quello imputato ai soci, possono scattare accertamenti sia sulla società (per IRAP) sia sui singoli soci (per IRPEF), con un effetto moltiplicatore delle contestazioni.

I soci di società di persone possono avere scadenze particolari per il versamento degli acconti se la società ha esercizio non coincidente con l’anno solare, oppure se la società aderisce al concordato preventivo biennale. In quest’ultimo caso, l’acconto del socio deve tenere conto del reddito concordato.

I numeri

Esempio di rischio moltiplicato: Una S.n.c. con due soci al 50% ciascuno ha subito una rettifica del reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate che incrementa il reddito imputato di 30.000 euro totali. Ciascun socio si troverà a dover versare IRPEF aggiuntiva sul proprio incremento di 15.000 euro, con acconto dell’anno successivo conseguentemente maggiorato — e potenzialmente contestato se calcolato sull’importo pre-rettifica.

I rischi specifici

Il rischio più insidioso per il socio di una società di persone è la doppia esposizione: da un lato i vizi dell’accertamento sulla società possono riverberarsi sulle posizioni personali dei soci; dall’altro, se la società non versa l’IRAP, possono seguire azioni esecutive anche sui beni dei soci (illimitatamente responsabili nel caso delle S.n.c.).

Le mosse giuste

  1. Coordinare la gestione delle contestazioni tributarie tra il piano della società e quello dei soci, evitando risposte difensive contraddittorie
  2. In caso di accertamento sulla società, i soci hanno interesse ad intervenire nel giudizio tributario per tutelare la propria posizione individuale
  3. Verificare se l’atto notificato alla società è stato ritualmente notificato anche ai soci, per evitare decadenze diverse
  4. Valutare la possibilità di ricorrere congiuntamente, con un unico difensore che garantisca la coerenza della linea difensiva

Profilo 4: l’ente non commerciale e il terzo settore

La tua situazione

Sei il responsabile di un’associazione di categoria, una fondazione, un ente del terzo settore iscritto al RUNTS, o una società sportiva dilettantistica. Gli enti non commerciali sono soggetti IRES ma con aliquota e base imponibile diversa rispetto alle società di capitali, perché tassano solo i redditi delle attività commerciali svolte.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità importante: molti enti non commerciali non hanno la percezione di dover versare acconti IRES, perché ritengono erroneamente che la propria attività sia totalmente esente o non commerciale. In realtà, se nell’anno precedente è risultata IRES positiva (per effetto di proventi commerciali), l’acconto è dovuto nella misura piena del 100%.

Gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS e in possesso dei requisiti per l’esenzione devono verificare attentamente se tale condizione era già perfezionata nell’anno di riferimento: un’esenzione acquisita nell’anno n non giustifica automaticamente l’omissione dell’acconto per l’anno n-1, se in quell’anno l’ente era ancora soggetto ordinario.

I numeri

Esempio: Un’associazione di categoria con IRES dichiarata per l’anno precedente pari a 9.400 euro (su proventi pubblicitari e convenzioni commerciali) deve versare come secondo acconto 9.400 × 60% = 5.640 euro. Se omette il versamento, la sanzione è 1.410 euro (25%), più interessi. Se non si rende conto dell’omissione per un anno, al momento della notifica dell’avviso bonario dovrà versare anche gli interessi maturati nel frattempo al tasso del 3,5% (per somme dovute a seguito dell’avviso bonario).

I rischi specifici

Il rischio principale è la mancanza di una struttura amministrativa professionale che presidia le scadenze fiscali. Le associazioni di piccole dimensioni affidate a volontari spesso non hanno un commercialista dedicato alle imposte sui redditi.

Le mosse giuste

  1. Verificare immediatamente se la dichiarazione dei redditi SC presentata conteneva un importo IRES positivo: se sì, l’acconto era dovuto
  2. Controllare se l’ente ha maturato nel frattempo i requisiti per accedere alle agevolazioni del terzo settore (esenzione o aliquote ridotte)
  3. In caso di contestazione, valutare se le entrate che hanno generato l’IRES rientravano effettivamente nella categoria dei proventi commerciali o erano invece contributi e quote associative non tassabili

Profilo 5: l’impresa in crisi o con perdite rilevanti

La tua situazione

Sei il legale rappresentante di una società che nell’anno in corso ha subito perdite significative rispetto all’anno precedente: crisi di mercato, perdita di un grande cliente, eventi imprevisti. Hai calcolato l’acconto con il metodo storico — l’anno precedente andava bene — ma la liquidità attuale non ti consente di pagare un acconto commisurato a redditi che non genererai.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto speri… ma solo se agisci correttamente. Il metodo previsionale è lo strumento giusto per ridurre l’acconto in presenza di un anno in perdita o di reddito sensibilmente inferiore. Ma attenzione: il metodo previsionale, se applicato in modo errato o con stime troppo ottimistiche, espone comunque alle sanzioni.

La crisi di liquidità non è una scusante riconosciuta dall’ordinamento tributario per giustificare l’omissione del versamento. La Cassazione penale (sent. n. 1077 del 13 gennaio 2026 e sent. n. 9196/2024) ha ribadito questo principio con riferimento alle ritenute previdenziali, ma il medesimo orientamento è consolidato anche in ambito tributario: la difficoltà economica non integra una causa di forza maggiore. L’imprenditore deve ripartire le risorse disponibili in modo da onorare i debiti tributari, anche a scapito di altre uscite.

I numeri

Scenario corretto: Impresa con IRES 2024 di 60.000 euro. Previsione 2025: perdita, IRES attesa pari a zero. Acconto storico dovuto: 36.000 euro (60%). Con metodo previsionale correttamente applicato e anno effettivamente chiuso in perdita: acconto dovuto = zero, nessuna sanzione.

Scenario errato: Stessa impresa, stessa previsione, ma l’anno 2025 chiude con IRES pari a 18.000 euro (non era una perdita piena). Differenza acconto: 36.000 – 18.000 × 60% = 25.200 euro di differenza rispetto al dovuto storico, ma acconto versato zero. Sanzione: 25% × 10.800 (60% di 18.000) = 2.700 euro + interessi. Il calcolo previsionale non era del tutto errato, ma la differenza viene comunque sanzionata.

I rischi specifici

Il rischio principale è legare l’omissione a una situazione di crisi senza formalmente attivare gli strumenti di protezione (concordato preventivo biennale, piani di rientro). Una società in crisi che omette il secondo acconto senza ravvedimento può trovarsi a cumulare il debito fiscale con l’impossibilità di rateizzare se successivamente fallisce o apre una procedura concorsuale.

Le mosse giuste

  1. Documentare accuratamente la base del calcolo previsionale (budget, proiezioni, ordini cancellati) per poter dimostrare, in caso di contestazione, che la stima non era arbitraria
  2. Valutare immediatamente se sono maturate le condizioni per accedere al concordato preventivo biennale o al sovraindebitamento ex L. 3/2012
  3. Se la società è già insolvente, coordinare la gestione del debito tributario con il percorso di ristrutturazione
  4. In caso di procedura concorsuale, verificare se il debito per omesso acconto può rientrare nella proposta ai creditori con falcidia

Per le imprese in difficoltà strutturale, il coordinamento della gestione tributaria con gli strumenti del sovraindebitamento e della crisi d’impresa è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, nella sua qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina questa sinergia con il supporto dello staff di commercialisti dello Studio.


TRE BILANCI, TRE ESITI: simulazioni numeriche comparative

Stesso problema — omissione del secondo acconto con metodo storico, anno d’imposta 2025, atto ricevuto nel 2026 — tre contribuenti diversi, tre percorsi completamente diversi.

Ipotesi 1 — S.r.l. con IRES dichiarata per il 2024 pari a 72.000 euro

Secondo acconto dovuto: 72.000 × 60% = 43.200 euro. Omissione rilevata dall’Agenzia delle Entrate. Avviso bonario notificato via PEC il 14 febbraio 2026. La S.r.l. ha 60 giorni per aderire.

  • Se aderisce entro 60 giorni: sanzione ridotta a 1/3 del 25% = 8,33% × 43.200 = 3.619 euro + interessi al 2% annuo (dall’1 dicembre 2025 al giorno del pagamento). Circa 576 euro di interessi per 90 giorni → totale aggiuntivo: circa 4.195 euro rispetto all’imposta dovuta.
  • Se non aderisce e la cartella viene iscritta a ruolo: sanzione piena 25% = 10.800 euro + interessi al 4% sui ruoli esecutivi + compenso di riscossione → costo aggiuntivo che supera i 13.000 euro.

Ipotesi 2 — Professionista in regime ISA con IRPEF di riferimento 19.800 euro (ripartizione 50/50)

Secondo acconto dovuto: 19.800 × 50% = 9.900 euro. L’omissione è avvenuta il 30 novembre 2025. Il professionista si accorge dell’omissione il 20 dicembre 2025 (entro 30 giorni).

  • Ravvedimento sprint entro 30 giorni: sanzione 2,5% × 9.900 = 247,50 euro + interessi su 20 giorni a 2% annuo = 10,84 euro → totale aggiuntivo: circa 258 euro.
  • Se aspetta e riceve l’avviso bonario tra 6-12 mesi: sanzione 1/3 × 25% × 9.900 = 825 euro + interessi maturati → costo aggiuntivo circa 900-1.000 euro.

La differenza tra muoversi subito e aspettare l’atto del Fisco, in questo caso, è di quasi 750 euro.

Ipotesi 3 — Impresa in crisi che ha usato il metodo previsionale sbagliato

La società ha dichiarato IRES 2024 pari a 56.000 euro. Ha applicato il metodo previsionale stimando IRES 2025 pari a zero (forte calo del fatturato). L’anno 2025 si chiude invece con IRES effettiva di 24.000 euro.

Acconto che avrebbe dovuto versare col metodo storico: 56.000 × 60% = 33.600 euro. Acconto corretto col metodo previsionale (su IRES reale 24.000): 24.000 × 60% = 14.400 euro. Differenza contestata: 14.400 euro.

  • Sanzione (omesso versamento): 25% × 14.400 = 3.600 euro + interessi.
  • La documentazione del processo previsionale (budget approvato, conto economico trimestrale, eventi straordinari) diventa fondamentale per dimostrare al Fisco che la stima era basata su dati reali e non arbitraria — anche se la legge non prevede una esimente, il contenzioso può discutere la quantificazione.

I casi misti: quando si appartiene a più profili

Alcune situazioni ibride creano complessità che il singolo profilo non copre.

Dipendente e socio di S.r.l.: Un soggetto che percepisce reddito da lavoro dipendente e al contempo è socio di una S.r.l. che detiene una partecipazione qualificata può trovarsi a dover versare acconti IRPEF sia sui dividendi che su altri redditi, mentre la società versa l’IRES separatamente. Se entrambi omettono gli acconti nello stesso anno, i procedimenti sono distinti ma possono essere trattati congiuntamente in sede difensiva.

Professionista con partita IVA in regime ordinario e partecipazione in S.n.c.: I redditi della S.n.c. vengono imputati per trasparenza e sommati al reddito professionale. L’acconto IRPEF del professionista deve includere entrambe le componenti. Un errore nel calcolo che omette il reddito imputato dalla S.n.c. espone al rischio di accertamento su due fronti.

Società in concordato preventivo biennale: Le imprese che hanno aderito al CPB devono calcolare gli acconti tenendo conto del reddito concordato (art. 20 D.Lgs. 13/2024). Se l’adesione è avvenuta nell’anno in corso e il reddito concordato è superiore a quello ordinario, l’acconto potrebbe essere più alto del previsto. Il CPB non esonera dall’obbligo di versamento degli acconti.


Il confronto tra profili

AspettoS.r.l. / S.p.A.Professionista individualeSocietà di personeEnte non commercialeImpresa in crisi
Imposta principaleIRES 24%IRPEF / imp. sostitutivaIRAP (soci: IRPEF)IRES (solo redditi commerciali)IRES 24%
Acconto sul reddito precedente100% (40+60)100% (40+60 o 50+50)IRAP: 100%100% sull’IRES commerciale100% (metodo storico)
Responsabilità personaleNo (dal D.Lgs. 87/2024)Sì (persona fisica)Sì per soci S.n.c.Amministratore: potenzialeLegale rappresentante
Sanzione ordinaria25%25%25%25%25%
Tutela principaleRavvedimento, adesione, ricorsoRavvedimento tempestivoCoordinamento difensivo sociVerifica requisiti esenzioneMetodo previsionale documentato
Strumenti crisiConcordato, riscossione ratealeSovraindebitamentoLiquidazione sociN/aCPB, sovraindebitamento, D.L. 118/2021

Domande trasversali su tutti i profili

1. Cosa succede se pago l’avviso bonario solo in parte? Il pagamento parziale non vale come adesione piena. Il contribuente deve usare un modello F24 con i codici tributo dell’avviso (non quelli precompilati forniti dall’Agenzia) e indicare il codice atto. Dopo il pagamento parziale, la parte residua viene iscritta a ruolo con la sanzione ordinaria (non quella ridotta dell’avviso bonario).

2. Posso compensare il debito IRES con crediti IVA o IRPEF? Sì, la compensazione tramite modello F24 è ammessa. Per crediti superiori a 5.000 euro, è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione. I crediti relativi alle imposte sui redditi non possono essere compensati prima della presentazione della dichiarazione che li certifica.

3. Posso fare ricorso senza pagare prima? Sì, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria non richiede il pagamento preventivo. Tuttavia, se l’atto è un accertamento esecutivo, l’iscrizione provvisoria a ruolo per 1/3 dell’importo accertato avviene automaticamente. Per sospendere l’esecuzione è necessario richiedere la sospensione cautelare al Giudice tributario.

4. La scadenza feriale sospende i termini? I termini per il contenzioso tributario sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno (periodo feriale). Questo si applica sia ai termini per impugnare (60 giorni) sia a quelli per pagare in adesione (60 giorni). Anche l’Agenzia delle Entrate sospende le comunicazioni in questo periodo.

5. Cosa succede se la cartella non è mai stata notificata e arriva direttamente il pignoramento? La Cassazione (ord. n. 32671/2024) ha chiarito che il pignoramento assume valore equipollente di valida notifica della cartella presupposta. Il termine per impugnare decorre dalla notifica del pignoramento: è possibile impugnare sia il pignoramento (per vizi propri) sia la cartella (contestando il merito della pretesa).


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito le pronunce più rilevanti, organizzate per tema e tipo di contribuente coinvolto.

Per tutte le categorie — regime sanzionatorio e favor rei:

  • Cass. Sez. Trib., n. 1274 del 19 gennaio 2025: ha stabilito che la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. 87/2024 non si applica retroattivamente alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, ritenendo la deroga al favor rei compatibile con i principi costituzionali.
  • Cass. Sez. Trib., n. 17113 del 25 giugno 2025: ha confermato l’orientamento della sentenza n. 1274/2025, ribadendo che l’applicazione retroattiva della sanzione più favorevole è preclusa dall’art. 5 D.Lgs. 87/2024 e che la scelta del legislatore non contrasta con principi costituzionali né con quelli unionali.
  • Cass. Sez. Trib., n. 2950 del 5 febbraio 2025: ha invece rimesso al giudice di merito la valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024, aprendo a possibili sviluppi futuri in Corte Costituzionale.
  • CGT Roma, sent. n. 2288/2026: pronuncia di merito che ha disapplicato l’art. 5 D.Lgs. 87/2024 per contrasto con il diritto unionale (art. 49 Carta di Nizza, CEDU), ordinando il ricalcolo delle sanzioni con la disciplina più favorevole — segnale di un dibattito ancora aperto.
  • Cass. Sez. Trib., n. 34909 del 30 dicembre 2024: pur negando l’applicazione retroattiva d’ufficio delle nuove sanzioni in assenza di una previsione normativa, ha espresso apertura al tema della proporzionalità.

Per le società di capitali — riscossione e notifiche:

  • Cass. Sez. Trib., ord. n. 32671 del 16 dicembre 2024: il pignoramento presso terzi in caso di omessa notifica della cartella assume valore equipollente di valida notifica, facendo decorrere il termine per impugnare sia il pignoramento sia la cartella.
  • Cass. SS.UU., n. 26817/2024: il sollecito di pagamento notificato prima dell’esecuzione è assimilabile all’intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 DPR 602/73, con conseguente impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.
  • Cass. Sez. Trib., n. 6436 del 11 marzo 2025: ha chiarito che l’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile nelle forme del contenzioso tributario.

Per le imprese in crisi — responsabilità e versamenti:

  • Cass. Pen. Sez. III, n. 1077 del 13 gennaio 2026: il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali è a dolo generico e non ammette come esimente la difficoltà economica, anche quando l’omissione dipende dalla scelta di dare priorità agli stipendi dei dipendenti.
  • Cass. Pen. Sez. III, n. 9196/2024: ha ribadito il principio per cui la crisi di liquidità non costituisce causa di forza maggiore per gli omessi versamenti, confermando la responsabilità del legale rappresentante.
  • Cass. Pen. Sez. III, n. 3772/2022 e n. 3962/2022: sullo stesso tema, hanno chiarito che la coscienza e volontà di omettere il versamento integra il dolo, indipendentemente dai motivi economici sottostanti.

Per tutte le categorie — ravvedimento e rimborso sanzioni:

  • Cass. civ. n. 2518 del 26 gennaio 2024: ha parzialmente aperto alla possibilità di rimborso delle sanzioni versate in eccesso in caso di errore formale essenziale nel ravvedimento operoso.
  • Cass. civ. n. 6108/2016 (confermata da n. 28844/2020): le sanzioni pagate con ravvedimento non sono in linea di principio rimborsabili, equiparando il ravvedimento a un riconoscimento della violazione.

Per le notifiche — principi generali:

  • Cass. n. 25079/2014 e n. 13331/2024: il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti (inclusa la raccomandata informativa), pena nullità; l’omissione si ripercuote sugli atti conseguenziali.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te

1. Analisi immediata dell’atto ricevuto Quando riceviamo un avviso bonario, una cartella o un’intimazione per omesso acconto IRES, verifichiamo prima di tutto i termini ancora aperti: se è possibile ravvedersi, aderire all’avviso bonario con riduzione della sanzione o presentare ricorso. La corsa contro i termini è spesso il primo fattore che fa la differenza tra una soluzione vantaggiosa e il pagamento dell’intero debito.

2. Verifica dei vizi di notifica Per le S.r.l. e le società di capitali, controlliamo la regolarità della notifica di ogni atto della catena (avviso bonario, cartella, intimazione, accertamento esecutivo): indirizzo della sede legale, relata dell’ufficiale giudiziario, completezza del procedimento notificatorio via raccomandata. Un vizio notificatorio su un atto presupposto può travolgere tutti gli atti successivi.

3. Calcolo e verifica dell’importo contestato Ricostruiamo il calcolo dell’acconto come avrebbe dovuto essere fatto (metodo storico o previsionale), verifichiamo la correttezza delle basi imponibili e delle aliquote, e identifichiamo eventuali errori nel calcolo del Fisco. Per le imprese che hanno adottato il metodo previsionale, analizziamo la documentazione disponibile per supportare la stima effettuata.

4. Per le S.r.l. e le S.p.A.: strategia sull’accertamento esecutivo Con il D.Lgs. 110/2024, l’accertamento esecutivo è la forma ordinaria per i tributi erariali. Costruiamo la strategia difensiva tenendo conto della doppia funzione dell’atto (accertamento + titolo esecutivo): impugnazione della pretesa nel merito, richiesta di sospensione cautelare, eventuale adesione parziale con rateizzazione.

5. Per le imprese in crisi: coordinamento con gli strumenti di gestione della crisi Se l’omissione dell’acconto si inserisce in un contesto di difficoltà strutturale, il percorso difensivo tributario si deve coordinare con gli strumenti concorsuali o di negoziazione: concordato preventivo biennale, piano di sovraindebitamento, accordo di composizione della crisi, negozio dell’esperto.

6. Per le società di persone: coordinamento tra i piani difensivi dei soci Gestiamo la difesa della società e dei soci in modo coordinato, evitando che le strategie individuali si contraddicano e costruendo una linea comune che protegga sia la società sia i singoli.

7. Per gli enti non commerciali: verifica dei requisiti di esclusione o agevolazione Analizziamo se i redditi alla base dell’IRES contestata rientravano effettivamente nella categoria dei proventi commerciali o erano invece esclusi dalla base imponibile, verificando la pertinenza delle entrate rispetto all’attività istituzionale.

8. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria con richiesta di sospensione cautelare Depositiamo il ricorso entro i termini, richiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti nelle more del giudizio. La continuità della difesa fino alla Cassazione, con lo stesso avvocato e la stessa linea strategica, è garantita dalla qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo.

9. Istanza di autotutela o rideterminazione d’ufficio In presenza di errori evidenti nel calcolo del Fisco (importi duplicati, basi imponibili errate, periodo di riferimento sbagliato), presentiamo istanza di autotutela prima di ricorrere al giudizio, accelerando la risoluzione senza contenzioso.

10. Gestione del piano di rateizzazione Se il debito è dovuto e non contestabile, costruiamo il piano di rateizzazione ottimale (fino a 72 rate mensili per importi inferiori a 120.000 euro), coordinandolo con la situazione finanziaria del contribuente per evitare decadenze dal beneficio.


L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di avvocato cassazionista è determinante nei casi di omesso acconto IRES contestati davanti alle Corti di Giustizia Tributaria: garantisce che la strategia difensiva sia costruita fin dal primo grado tenendo conto dei principi di legittimità, evitando errori che precludano il ricorso in Cassazione. Per le imprese in difficoltà, la combinazione tra le competenze tributarie dello Studio e quelle di gestione della crisi (Esperto Negoziatore e Gestore della crisi) permette di affrontare contestualmente il fronte fiscale e quello della ristrutturazione, senza che i due percorsi si ostacolino. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, garantendo una visione integrata che una consulenza monodisciplinare non può offrire.


Conclusione

Il primo passo, quando si riceve un atto per omesso acconto IRES, è identificare con precisione il tuo profilo: sei una persona giuridica, un professionista individuale, un socio di società di persone, un ente del terzo settore o un’impresa in difficoltà? Ogni profilo ha strumenti diversi, termini diversi, e una strategia difensiva che funziona per uno può essere sbagliata per un altro.

Il secondo passo è agire secondo le TUE regole — e farlo in fretta. I termini del contenzioso tributario sono perentori: 60 giorni per aderire all’avviso bonario, 60 giorni per impugnare la cartella, 20 giorni per opporsi agli atti esecutivi. Aspettare significa perdere opzioni.

Lo Studio Monardo è specializzato nel contenzioso tributario su accertamenti e riscossione coattiva, con particolare esperienza nelle contestazioni relative alle imposte sui redditi di società e enti. L’Avv. Monardo, nella sua qualità di cassazionista, garantisce la continuità della linea difensiva dal primo ricorso fino al giudizio di legittimità — una tutela che vale doppio quando la posta in gioco è alta.

📩 Non aspettare che i termini scadano: contattaci subito per un’analisi della tua posizione. Tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.


Approfondimento: il procedimento di riscossione passo per passo e i vizi difendibili

Comprendere la sequenza esatta degli atti del Fisco — e soprattutto i punti in cui ogni atto può essere contestato — è la conoscenza che separa una difesa efficace da una passiva accettazione del debito.

La liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73)

Il controllo automatizzato è il primo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate individua l’omissione. I sistemi informativi dell’Agenzia incrociano i dati della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC per le società di capitali) con i versamenti effettivi tramite modello F24. Se risulta un’omissione o una differenza, viene avviata la liquidazione automatica che produce la comunicazione di irregolarità.

Cosa può essere contestato in questa fase:

  • L’errata identificazione del soggetto (codice fiscale, denominazione sociale)
  • Il periodo d’imposta di riferimento
  • L’aliquota applicata (es. IRES ordinaria 24% vs aliquota ridotta per le società benefit, cooperative, ecc.)
  • La duplicazione con versamenti già effettuati (es. acconto già versato tramite F24 ma non abbinato correttamente al codice tributo)
  • La mancata considerazione di crediti d’imposta che avrebbero potuto essere compensati

In caso di errori, il contribuente può segnalarli all’Ufficio territorialmente competente prima di ricorrere al giudice, richiedendo la correzione in autotutela.

L’avviso bonario (comunicazione di irregolarità)

La comunicazione di irregolarità è disciplinata dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). Attenzione: l’avviso bonario non è un atto impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Non è un accertamento né una cartella: è un invito a regolarizzare. Impugnarlo è un errore procedurale che molti contribuenti commettono, perdendo tempo prezioso.

La strategia corretta è:

  • Analizzare l’avviso entro i primi 15-20 giorni dalla ricezione
  • Identificare eventuali errori dell’Ufficio e segnalarli per iscritto chiedendo la rideterminazione degli importi
  • Se l’importo è corretto (o non contestabile nel merito), aderire e pagare entro 60 giorni per beneficiare della sanzione ridotta a 1/3
  • Se l’importo è errato e non si ottiene risposta, aspettare la cartella e impugnarla davanti al Giudice tributario

Dal 1° gennaio 2025 (per le comunicazioni elaborate da quella data), il termine è esteso a 60 giorni dalla ricezione. Per le comunicazioni precedenti, il termine era di 30 giorni.

La cartella esattoriale

Se l’avviso bonario non produce il pagamento, l’Agenzia delle Entrate iscrive il debito a ruolo e l’Agenzia Entrate-Riscossione emette e notifica la cartella di pagamento. La cartella contiene gli importi comprensivi di sanzione piena (non più ridotta a 1/3 come nell’avviso bonario), interessi di mora al 3,5% annuo e compenso di riscossione.

I vizi tipici delle cartelle per omesso acconto IRES:

  1. Vizi di notifica: la notifica della cartella deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice di procedura civile. Se la sede legale della società è cambiata e non è stata aggiornata nei registri, la notifica al vecchio indirizzo può essere nulla. La Cassazione (n. 25079/2014 e n. 13331/2024) ha ribadito che la notifica tramite art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti, incluso l’invio della raccomandata informativa.
  2. Prescrizione: il diritto al rimborso o alla riscossione del debito si prescrive. Le imposte erariali definite (con cartella non impugnata) seguono la prescrizione decennale. Ma la prescrizione può essere eccepita se tra un atto e l’altro (cartella, intimazione) sono trascorsi anni senza atti interruttivi validi.
  3. Doppia imposizione o duplicazione: in rari casi, l’acconto viene assoggettato a tassazione due volte (es. per un cambio di codice tributo o per un’errata imputazione dell’anno di riferimento).
  4. Mancata considerazione del ravvedimento già effettuato: se il contribuente ha già ravveduto parzialmente o totalmente l’omissione e l’Agenzia notifica ugualmente la cartella, questa è contestabile per carenza del presupposto.

L’accertamento esecutivo

Per le imposte sui redditi, l’Agenzia può emettere un accertamento esecutivo (introdotto dall’art. 29 D.L. 78/2010, ora disciplinato dal D.Lgs. 33/2025) che cumula le funzioni di atto impositivo e di titolo esecutivo. Non è necessaria la cartella: decorsi 60 giorni dalla notifica senza impugnazione né pagamento, l’Agenzia affida l’importo all’agente della riscossione per l’esecuzione immediata.

Questo meccanismo, introdotto per accelerare la riscossione, impone al contribuente una reazione rapida. La difesa contro l’accertamento esecutivo deve essere costruita entro 60 giorni dalla notifica, richiedendo contestualmente la sospensione cautelare dell’esecuzione al Giudice tributario. In assenza di sospensione, l’agente della riscossione può avviare pignoramenti anche durante il giudizio.


La riforma della riscossione: il D.Lgs. 33/2025 e le novità per il contribuente

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha introdotto il testo unico in materia di versamenti e riscossione, codificando e razionalizzando le norme precedentemente sparse. Le principali novità che incidono sulla difesa del contribuente in caso di omesso acconto IRES sono:

Iscrizione provvisoria a ruolo: Per gli accertamenti non ancora definitivi, le somme vengono iscritte a ruolo per 1/3 dell’importo accertato (art. 94 D.Lgs. 33/2025, già art. 15 DPR 602/73). Durante il giudizio tributario, il contribuente paga quindi solo un terzo dell’importo contestato — e recupera gli importi pagati in via provvisoria se il giudizio si conclude a suo favore.

Sospensione amministrativa della riscossione: L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha facoltà di sospendere la riscossione fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. La sospensione è discrezionale e deve essere motivata; tuttavia, rappresenta uno strumento utile per evitare l’esecuzione nelle more del giudizio senza dover attendere il provvedimento cautelare del Giudice.

Sospensione feriale: I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali sono sospesi tra il 1° e il 4 settembre di ogni anno (ai sensi dell’art. 7-quater D.L. 193/2016, confermato nel nuovo testo unico). Questo significa che se il termine di 60 giorni dall’avviso bonario cade in parte nel mese di agosto, la sospensione feriale prolunga il termine disponibile.


Il concordato preventivo biennale e l’acconto IRES: una variabile che molti ignorano

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, è un istituto che consente alle imprese con ricavi entro soglie determinate di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per un biennio. Chi aderisce al CPB deve calcolare gli acconti IRES tenendo conto del reddito concordato, non di quello effettivo dell’anno precedente.

Questo crea una situazione insolita: un’impresa può dover versare un acconto IRES su un reddito concordato superiore a quello che ha effettivamente prodotto nell’anno in corso, se la previsione concordata era ottimistica. In questo caso, l’acconto è comunque dovuto, e la sua omissione espone alle stesse sanzioni.

Viceversa, se il reddito concordato è inferiore a quello dell’anno precedente, l’impresa può versare un acconto più basso senza incorrere in sanzioni — anche se l’anno si chiude con un reddito superiore al concordato.

Le imprese che aderiscono al CPB e contestualmente omettono il secondo acconto calcolato sul reddito concordato non possono invocare l’adesione al concordato come esimente: si tratta di due obblighi separati.


Il ravvedimento operoso dopo la riforma: la guida pratica

Il ravvedimento operoso è lo strumento più efficiente per chi si accorge dell’omissione in tempo — prima cioè di ricevere qualsiasi atto del Fisco. Dalla riforma del D.Lgs. 87/2024 (applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024), le regole sono cambiate in modo favorevole.

Come si calcola il ravvedimento per omesso secondo acconto IRES

Passo 1 — Calcolare l’imposta dovuta ma non versata Prendere come riferimento il rigo dell’IRES del Modello Redditi SC dell’anno precedente, verificare il metodo di calcolo adottato (storico o previsionale) e determinare l’esatto importo del secondo acconto omesso.

Passo 2 — Calcolare gli interessi legali Gli interessi si calcolano applicando la formula: imposta × tasso legale (2% per il 2025) × giorni di ritardo ÷ 36.500. I giorni si contano dal giorno successivo alla scadenza originaria fino alla data del pagamento in ravvedimento.

Passo 3 — Calcolare la sanzione ridotta Applicare la percentuale corretta in base al momento del ravvedimento (vedere tabella nella sezione “Le regole comuni a tutti”).

Passo 4 — Versare con il modello F24 Il ravvedimento si effettua con un unico modello F24, indicando:

  • Codice tributo 2002 (IRES saldo) o il codice specifico per l’acconto (2001 per il primo acconto, 2002 per il secondo)
  • Anno di riferimento: l’anno per cui l’acconto era dovuto
  • Importo: imposta omessa + interessi + sanzione ridotta (tre righe separate o sommate secondo i codici tributo applicabili)

Attenzione ai codici tributo delle sanzioni: le sanzioni si versano con codici tributo separati (es. 8918 per le sanzioni IRES). Un ravvedimento con i soli codici dell’imposta, senza versare la sanzione, non è corretto e potrebbe far scattare ugualmente la contestazione.

Il ravvedimento parziale

Se l’impresa non dispone della liquidità per versare l’intera somma, è possibile effettuare un ravvedimento parziale: si versa solo una parte dell’imposta omessa con la corrispondente sanzione proporzionale. Questo non “copre” l’intera violazione, ma riduce l’esposizione futura. Sul residuo non versato, la sanzione piena del 25% continuerà ad applicarsi.


Ulteriori simulazioni: il costo del ritardo mese per mese

Avere un quadro preciso del costo progressivo dell’omissione aiuta a prendere decisioni tempestive.

Scenario base: S.r.l. con acconto IRES omesso di 18.600 euro (scadenza 1 dicembre 2025)

Momento dell’azioneTipo di regolarizzazioneSanzioneInteressi (2% annuo)Totale aggiuntivo
Entro il 31 dicembre 2025 (30 gg)Ravvedimento sprint2,5% = 465 €~30,6 €~496 €
Entro il 28 febbraio 2026 (90 gg)Ravvedimento breve2,78% = 517 €~91,8 €~609 €
Entro settembre 2026 (dichiarazione)Ravvedimento lungo3,125% = 581 €~186 €~767 €
Avviso bonario ricevuto (es. giugno 2026)Adesione 1/3 sanzione8,33% = 1.549 €~186 €~1.735 €
Cartella esattoriale (es. 2027)Pagamento integrale25% = 4.650 €~744 €+ interessi ruolo>5.400 €

La differenza tra il ravvedimento entro 30 giorni e il pagamento della cartella è di oltre 4.900 euro su un debito di 18.600 euro — il 26,4% in più. Ogni mese di inazione ha un costo concreto e quantificabile.


Strategie difensive avanzate: quando vale la pena litigare con il Fisco

Non tutti i casi di contestazione per omesso acconto IRES meritano un contenzioso. La decisione di impugnare un atto deve essere basata su una valutazione costi-benefici concreta.

Quando il ricorso conviene

1. Errore nel calcolo della base imponibile da parte del Fisco Se l’Agenzia ha calcolato l’acconto su un’imposta “di riferimento” diversa da quella effettivamente dichiarata — per esempio includendo redditi già esclusi o applicando aliquote errate — il ricorso è giustificato.

2. Vizi di notifica su atti della catena Come illustrato nella sezione precedente, un vizio notificatorio su un atto presupposto può travolgere tutti gli atti successivi. In questi casi il ricorso può essere accolto per ragioni formali, senza entrare nel merito.

3. Prescrizione del credito Se tra la cartella e l’intimazione (o tra un atto e l’altro della catena) sono trascorsi più anni senza atti interruttivi, la prescrizione può essere eccepita.

4. Sanzione sproporzionata Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto espressamente i principi di proporzionalità e offensività nel sistema sanzionatorio tributario. In casi di omissioni di importo minimo o di comportamenti sostanzialmente corretti (acconto quasi integrale versato, differenza irrisoria), è possibile invocare la riduzione della sanzione in applicazione di questi principi.

5. Questione di legittimità costituzionale del favor rei Come evidenziato dalla giurisprudenza in evoluzione (Cass. n. 2950/2025 e CGT Roma n. 2288/2026), la questione dell’applicabilità retroattiva delle sanzioni ridotte del D.Lgs. 87/2024 non è chiusa. Contribuenti con violazioni pre-settembre 2024 che hanno subito sanzioni del 30% possono tentare di far applicare la disciplina più favorevole, con argomenti fondati su Carta di Nizza e CEDU.

Quando conviene non ricorrere

Se il debito è corretto nel merito, la notifica è regolare e non ci sono vizi procedurali, il ricorso rischia di aggravare la posizione del contribuente: le spese processuali, la sanzione per lite temeraria e i tempi del giudizio si aggiungono al debito originario. In questi casi, la soluzione ottimale è l’adesione all’avviso bonario (se ancora nel termine) o la rateizzazione della cartella.


Domande frequenti integrative

Cosa succede se la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese ma aveva un debito IRES non pagato? La cancellazione della società non estingue automaticamente il debito tributario. I soci di una S.r.l. rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). L’Agenzia delle Entrate può agire nei confronti dei soci per la quota di debito corrispondente alle somme percepite in sede di liquidazione. Se la cancellazione è avvenuta senza liquidazione o con distribuzione di attivo, la responsabilità può essere più estesa.

Posso chiedere la rateizzazione prima che arrivi la cartella? No: la rateizzazione riguarda le somme iscritte a ruolo. Prima della cartella, l’unica forma di regolarizzazione agevolata è il ravvedimento operoso o l’adesione all’avviso bonario (con eventuale rateizzazione dell’importo dell’avviso in un massimo di 8 rate trimestrali, estendibile a 20 per importi superiori a 5.000 euro).

Cosa succede se non pago nemmeno la rateizzazione della cartella? La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta al mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive). In quel caso, il debito residuo diventa immediatamente esigibile per intero, e l’agente della riscossione può avviare le azioni esecutive.

Il consigliere di amministrazione risponde personalmente dell’omesso acconto IRES della società? In linea generale, dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, le sanzioni tributarie sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Tuttavia, l’amministratore può essere chiamato a rispondere solidalmente in alcune ipotesi: se la società è stata fittiziamente costituita, se ha compiuto atti fraudolenti in danno del Fisco (es. sottrazione fraudolenta al pagamento ex D.Lgs. 74/2000), o se la responsabilità personale è prevista da specifiche norme (es. responsabilità solidale nei ruoli straordinari).

Come si tutela il socio di minoranza di una S.r.l. che non aveva voce in capitolo sulla decisione di non pagare? Il socio di minoranza che non ha partecipato alla gestione e non aveva potere di incidere sulle decisioni finanziarie è generalmente estraneo alla responsabilità tributaria della società. Tuttavia, se in sede di liquidazione riceve somme dalla distribuzione dell’attivo, può essere chiamato a rispondere nei limiti di quanto percepito.


Il ruolo del commercialista e dell’avvocato tributarista: chi fa cosa

Una delle confusioni più frequenti tra i contribuenti riguarda la distinzione tra il ruolo del commercialista e quello dell’avvocato tributarista nella gestione di un acconto IRES non versato. La collaborazione tra le due figure — come nello Studio Monardo dove avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso — è il modello più efficace.

Il commercialista gestisce la fase amministrativa e preventiva

Il commercialista calcola correttamente gli acconti, monitora le scadenze, sceglie tra metodo storico e previsionale, e — se l’omissione è avvenuta — calcola il ravvedimento operoso e predispone il modello F24. È il primo riferimento quando il problema è ancora in una fase precontenziosa.

Tuttavia, il commercialista ha limiti precisi:

  • Non può rappresentare il contribuente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria senza essere iscritto all’albo degli avvocati o al ruolo dei commercialisti abilitati al contenzioso
  • Non ha la formazione per costruire una linea difensiva che tenga conto dei principi di diritto processuale tributario
  • Non può seguire il giudizio fino alla Cassazione

L’avvocato tributarista gestisce la fase contenziosa

Quando l’avviso bonario si trasforma in cartella o accertamento impugnabile, entra in scena l’avvocato tributarista. Il suo ruolo è analizzare i vizi dell’atto, costruire il ricorso, gestire il contraddittorio con l’Agenzia, ottenere la sospensione cautelare e condurre il giudizio fino alla sentenza definitiva.

L’avvocato cassazionista ha in più la competenza per seguire il giudizio di fronte alla Corte di Cassazione tributaria — il terzo e ultimo grado del contenzioso — garantendo che la strategia difensiva sia stata costruita fin dall’inizio in modo compatibile con i principi di legittimità.

Perché la sinergia è fondamentale

Nei casi complessi — imprese in crisi, gruppi societari, concordati preventivi, accertamenti su più anni — la separazione tra gestione tributaria e gestione legale può produrre scelte contraddittorie. Un ravvedimento parziale fatto dal commercialista può compromettere una difesa che l’avvocato stava costruendo sul vizio notificatorio dell’atto. Un ricorso costruito esclusivamente sui profili di merito può ignorare vizi procedurali che avrebbero annullato l’atto in sede cautelare.

Nello Studio Monardo, avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo fin dall’inizio, con una strategia condivisa.


IRES premiale 2025: un elemento che può cambiare l’acconto

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 436-444) ha introdotto per il solo periodo d’imposta 2025 una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (IRES premiale), a determinate condizioni legate a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0/5.0, mantenimento degli organici e nuove assunzioni.

Il D.M. 8 agosto 2025 ha fissato le condizioni attuative. Per il calcolo del secondo acconto 2025 relativo all’IRES premiale, è possibile applicare il metodo previsionale tenendo conto dell’aliquota ridotta al 20% — ma solo se si prevede di soddisfare le condizioni alla chiusura dell’esercizio.

Il rischio: una società che ha calcolato il secondo acconto applicando l’aliquota ridotta del 20% e non soddisfa poi le condizioni per l’IRES premiale, si trova ad aver versato un acconto insufficiente. La differenza tra quanto versato (con aliquota 20%) e quanto effettivamente dovuto (con aliquota ordinaria 24%) sarà oggetto di contestazione per omesso versamento, con le relative sanzioni.

La difesa: documentare accuratamente il processo decisionale con cui si è optato per il metodo previsionale con aliquota ridotta, dimostrando che le condizioni apparivano soddisfabili al momento del versamento (business plan, ordini in corso, contratti di assunzione stipulati, ecc.).


Le azioni del Fisco che precedono il pignoramento: fermi e ipoteche

Prima di arrivare al pignoramento del conto corrente o dei beni, l’agente della riscossione dispone di altri strumenti cautelari che il contribuente deve conoscere.

Il fermo amministrativo (ex art. 86 DPR 602/73)

Il fermo del veicolo è uno strumento particolarmente impattante per le imprese che utilizzano autoveicoli per l’attività. Può essere disposto a partire da 30 giorni dalla notifica dell’iscrizione a ruolo (con intimazione di pagamento). Il veicolo fermato non può circolare; in caso di circolazione, scattano sanzioni penali.

Come contrastarlo: il contribuente che riceve la comunicazione preventiva di fermo ha 30 giorni per pagare o presentare un’istanza di rateizzazione con prima rata versata. Se nel frattempo ottiene la sospensione cautelare dell’esecuzione dal Giudice tributario, il fermo non può essere iscritto.

L’ipoteca (ex art. 77 DPR 602/73)

L’ipoteca sugli immobili della società o dell’imprenditore può essere iscritta per debiti superiori a 20.000 euro. L’agente della riscossione deve preventivamente notificare l’avviso di ipoteca, dando 30 giorni al contribuente per pagare o rateizzare.

Come contrastarlo: l’istanza di rateizzazione presentata prima dell’iscrizione dell’ipoteca blocca la procedura. Se l’ipoteca è già stata iscritta, il pagamento integrale del debito — o la dimostrazione che il debito era già estinto — comporta la cancellazione.

Il pignoramento del conto corrente (art. 72-bis DPR 602/73)

Il pignoramento del conto corrente presso terzi è l’azione esecutiva più rapida e frequente. L’agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento direttamente alla banca (terzo pignorato), che blocca immediatamente le somme disponibili fino alla concorrenza del credito.

Come contrastarlo: richiedere la sospensione cautelare al Giudice tributario è l’unico strumento che può bloccare il pignoramento già notificato. In assenza di sospensione, la banca è obbligata a trasferire le somme entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento.

Per le società in crisi, la sospensione del processo esecutivo può essere ottenuta anche attivando la procedura di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): l’accettazione della nomina dell’esperto negoziatore comporta, su istanza del debitore, la sospensione delle azioni esecutive in corso.


Gestione pratica: dalla ricezione dell’atto all’azione difensiva — un protocollo per le imprese

Le aziende che ricevono un avviso bonario o una cartella per omesso acconto IRES spesso perdono tempo prezioso cercando di capire “di cosa si tratta” e a chi rivolgersi. Di seguito un protocollo operativo.

Entro le prime 48 ore dalla ricezione

  1. Identificare l’atto: è un avviso bonario (comunicazione di irregolarità) o una cartella esattoriale? Il documento lo indica chiaramente nella sua intestazione.
  2. Verificare la data di ricezione: la data di ricevimento determina il dies a quo per il calcolo dei termini. In caso di notifica via PEC, la data di consegna nella casella certificata è quella che conta.
  3. Non effettuare pagamenti immediati senza verifica: il pagamento di una somma errata non è rimborsabile (in linea con l’orientamento della Cassazione n. 6108/2016).

Entro i primi 7 giorni

  1. Confrontare l’importo con i propri registri contabili: verificare l’IRES dichiarata per l’anno di riferimento, l’importo degli acconti versati, il metodo di calcolo adottato.
  2. Identificare eventuali difformità: se c’è una differenza tra quanto il Fisco richiede e quanto risulta dai propri calcoli, documentarla per iscritto.

Entro il primo mese

  1. Decidere la strategia: ravvedimento (se nessun atto è ancora arrivato), adesione all’avviso bonario (se il termine non è scaduto), impugnazione (se la cartella è viziata o l’importo è contestabile nel merito).
  2. Affidare la gestione a un professionista: non gestire autonomamente la fase contenziosa.

Entro il termine di legge

  1. Agire entro i termini: 60 giorni per l’adesione all’avviso bonario; 60 giorni dalla notifica della cartella per il ricorso; 20 giorni dalla notifica del pignoramento per l’opposizione agli atti esecutivi.

Tabella riepilogativa: sanzioni e termini per il secondo acconto IRES omesso

Momento e tipo di azioneSanzione applicabileTermini da rispettareNote
Ravvedimento entro 30 giorni (viol. post 1/9/2024)2,5%Entro 30 gg dalla scadenzaPiù conveniente in assoluto
Ravvedimento tra 31° e 90° giorno2,78%31-90 gg dalla scadenzaAncora molto conveniente
Ravvedimento oltre 90 gg fino alla dichiarazione3,125%Entro la dichiarazione successivaConveniente vs avviso bonario
Adesione all’avviso bonario~8,33% (1/3 × 25%)60 gg dalla ricezione (dal 1/1/2025)Unica opzione se già notificato
Pagamento cartella entro 60 gg25% + interessi al 3,5%60 gg dalla notifica cartellaSenza riduzione sanzione
Ricorso con sospensione cautelare25% provvisorio60 gg dalla notifica attoDa valutare con avvocato
Rateizzazione cartella25% + interessi al 4,5%Dopo iscrizione a ruoloMax 72 rate (sotto 120.000 €)
Inazione totale25% + interessi + esecuzione forzataScenario peggiore

Profilo 6: il contribuente con acconto ante 1° settembre 2024 — il tema della doppia disciplina

La tua situazione

Sei un contribuente che ha omesso il secondo acconto nell’anno 2023 o nei primi otto mesi del 2024 (violazione commessa prima del 1° settembre 2024). Hai ricevuto o stai per ricevere un atto del Fisco che applica la vecchia sanzione del 30%. Sai che dal 1° settembre 2024 la sanzione per la stessa violazione è scesa al 25%.

Cosa cambia per te

La tua situazione è al centro di un dibattito giurisprudenziale ancora aperto che potrebbe darti diritto a sanzioni più basse. La Cassazione, come abbiamo visto, si è divisa: la sentenza n. 1274/2025 ha detto no alla retroattività della disciplina più favorevole; la n. 2950/2025 ha rimesso la questione al giudice di merito per valutarne la legittimità costituzionale; la CGT di Roma (n. 2288/2026) ha direttamente disapplicato la norma per contrasto con il diritto europeo.

L’ordinanza n. 23149 del 12 agosto 2025 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ma il dibattito non è definitivamente chiuso: è possibile che la Corte Costituzionale venga investita della questione nei prossimi mesi.

Cosa fare

Se hai un procedimento in corso per violazioni pre-settembre 2024 e le sanzioni applicate sono quelle vecchie (30%), hai interesse a:

  1. Fare risultare nei motivi del ricorso (o in una memoria integrativa) la questione della disciplina sanzionatoria più favorevole, citando art. 3 Cost., art. 49 Carta di Nizza, art. 7 CEDU
  2. Chiedere al giudice di merito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024
  3. Tenersi pronti a beneficiare di un eventuale intervento della Corte Costituzionale che riconosca la retroattività del favor rei

Se il procedimento non è ancora avviato e sei nella fase della cartella, la decisione se ricorrere dipende dall’importo: la differenza tra il 30% e il 25% rappresenta circa il 16,7% della sanzione, che per importi elevati può giustificare il contenzioso.

Giurisprudenza dedicata a questo profilo

  • Cass. Sez. Trib., n. 1274/2025: irretroattività della sanzione più favorevole confermata
  • Cass. Sez. Trib., n. 2950/2025: rimessa al giudice di merito la questione di legittimità
  • Cass. Sez. Trib., ord. n. 23149/2025: questione di legittimità dichiarata manifestamente infondata
  • CGT Roma, n. 2288/2026: disapplicazione dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024 per contrasto con il diritto unionale

Oltre il contenzioso: la prevenzione come strategia principale

La difesa più efficace dagli atti del Fisco per omesso acconto IRES è quella che li rende inutili: una gestione preventiva corretta delle scadenze e dei calcoli.

Il calendario delle scadenze IRES da non perdere

  • Giugno/luglio (30 giugno o primo luglio utile, con proroga per soggetti ISA al 31 luglio): saldo IRES anno precedente + primo acconto IRES anno in corso (40% o 50% del totale)
  • 30 novembre (o primo giorno utile se festivo o sabato): secondo acconto IRES anno in corso (60% o 50% del totale)
  • Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio: verificare il reddito definitivo e confrontarlo con l’acconto versato con metodo previsionale

Strumenti di monitoraggio

  1. Il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate: permette di verificare in tempo reale i versamenti effettuati, le comunicazioni dell’Agenzia e l’eventuale apertura di procedimenti. L’accesso è disponibile tramite SPID o CIE.
  2. La PEC aziendale: tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate vengono notificati alla PEC iscritta nel Registro delle Imprese. Una PEC non monitorata è un rischio enorme: i termini decorrono dalla data di consegna nella casella certificata, indipendentemente dalla lettura.
  3. Il controllo delle deleghe F24: verificare ogni trimestre che tutti i versamenti siano stati effettuati e correttamente abbinati ai periodi di riferimento. Un codice tributo errato o un anno di riferimento sbagliato possono far risultare il versamento come non effettuato.
  4. La budget annuale dell’IRES: aggiornare il budget fiscale almeno trimestralmente, confrontando le previsioni di chiusura dell’esercizio con l’acconto già versato. Se la proiezione indica un risultato superiore all’anno precedente, valutare se integrare l’acconto in via preventiva (versamento spontaneo prima della scadenza formale) per evitare lo scostamento.

Quando usare il metodo previsionale in modo sicuro

Il metodo previsionale è uno strumento legittimo e razionale, ma richiede una documentazione solida. Per usarlo in modo difendibile:

  • Redarre un prospetto scritto del reddito stimato, con le sue basi (budget, ordini, contratti in corso)
  • Conservare la documentazione nel fascicolo fiscale
  • Se la previsione è molto distante dall’anno precedente (calo di fatturato del 40% o più), valutare se ottenere una certificazione del commercialista sulle ragioni della variazione

Aggiornamento normativo 2025-2026: le ultime novità che impattano sull’acconto IRES

D.Lgs. 33/2025 — Testo unico riscossione

Il testo unico ha codificato le norme sulla riscossione, riordinando la disciplina dell’iscrizione a ruolo, degli interessi, delle soglie minime e delle garanzie del contribuente. In particolare, ha confermato la sospensione tra il 1° e il 31 agosto per i termini processuali e di pagamento.

IRES premiale — D.M. 8 agosto 2025

Come descritto in precedenza, il D.M. attuativo ha reso operative le condizioni per l’aliquota ridotta al 20% per il periodo 2025. I contribuenti che calcolano il secondo acconto con il metodo previsionale applicando l’aliquota premiale devono documentare accuratamente la ragionevole aspettativa di soddisfare le condizioni.

Nuovo testo unico della giustizia tributaria — D.Lgs. 175/2024

Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha riorganizzato il processo tributario, intervenendo su termini, competenze e modalità di ricorso. Per il contribuente che vuole impugnare una cartella per omesso acconto IRES, le norme processuali aggiornate sono ora in questo testo unico.

Proroga al 16 gennaio 2025 per alcuni contribuenti

Come già avvenuto nel 2023, il Governo aveva prorogato al 16 gennaio 2025 il versamento del secondo acconto 2024 per alcuni contribuenti (partite IVA con ricavi entro soglie determinate). Questa proroga era stata concessa in extremis e non si è ripetuta per il 2025: la scadenza del 1° dicembre 2025 ha riguardato tutti i contribuenti senza eccezioni. Chi avesse confidato in una proroga analoga e non ha versato si trova nella posizione del contribuente con omissione senza scusanti.


Una guida rapida per tipo di atto ricevuto

Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario): → Non impugnarla. Analizza l’importo. Se corretto, aderisci entro 60 giorni. Se errato, segnalalo per scritto all’Ufficio chiedendo la rideterminazione, poi aspetta la risposta o la cartella.

Se hai ricevuto una cartella esattoriale: → Hai 60 giorni dalla notifica per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria. Analizza la regolarità della notifica e il merito dell’importo. Se non hai motivi fondati, valuta la rateizzazione. Se hai motivi fondati, deposita ricorso con richiesta di sospensione cautelare.

Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento: → L’intimazione è impugnabile davanti alla CGT. Verifica se la cartella presupposta è stata regolarmente notificata. Se non lo è, nell’impugnare l’intimazione puoi anche attaccare la cartella. Attenzione alla prescrizione: se tra cartella e intimazione sono trascorsi anni, eccepiscila.

Se hai ricevuto un pignoramento presso terzi (conto corrente): → Agisci immediatamente. Il pignoramento blocca i fondi in banca. Puoi presentare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica (o dalla scoperta, se la cartella non ti era stata notificata). Rivolgiti a un avvocato nelle prime 24-48 ore.

Se hai ricevuto un preavviso di fermo amministrativo: → Hai 30 giorni per pagare o rateizzare prima che il fermo venga iscritto. Se hai un procedimento di ricorso in corso, verifica se puoi ottenere la sospensione cautelare dell’esecuzione anche per il fermo.

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