Chi gestisce un’attività di dropshipping internazionale si trova oggi esposto a un livello di controllo fiscale senza precedenti. Dal 2023 le piattaforme digitali sono obbligate a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di vendita dei propri utenti; dal 2024 vige un sistema europeo di scambio automatico di informazioni (CESOP e DAC7) che rende quasi impossibile nascondere ricavi provenienti dall’estero. Il rischio concreto è ricevere un avviso di accertamento con contestazioni IVA, IRPEF o IRES su importi spesso sovrastimati, con sanzioni che possono raggiungere il 120-240% dell’imposta pretesa. I termini per impugnare l’atto sono perentori: trenta giorni dalla notifica per presentare istanza di accertamento con adesione e sessanta giorni per il ricorso tributario.
Lo Studio Monardo è specificamente attrezzato per questa tipologia di contenzioso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con competenze che spaziano dalla fiscalità internazionale alla difesa nel processo tributario fino al grado di Cassazione. Chi riceve un avviso di accertamento per attività di e-commerce o dropshipping internazionale si trova di fronte a questioni che intrecciano IVA comunitaria, imposte dirette, obblighi di monitoraggio fiscale e normativa doganale: è esattamente questa combinazione che richiede un team con avvocati e commercialisti che lavorino insieme sullo stesso caso.
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Il Quadro Normativo: Cos’è l’Avviso di Accertamento nel Dropshipping Internazionale
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente una maggiore imposta dovuta rispetto a quanto dichiarato (o in caso di omessa dichiarazione). Sul piano normativo, le principali basi giuridiche su cui si fonda l’accertamento nei confronti di un operatore di dropshipping internazionale sono:
- Art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973: accertamento analitico-induttivo per imposte sui redditi, applicabile quando la contabilità è formalmente regolare ma le risultanze sono inattendibili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
- Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973: accertamento induttivo puro, che prescinde dalle scritture contabili, utilizzabile in presenza di gravi irregolarità contabili o omessa presentazione delle dichiarazioni;
- Art. 54 e 55, d.P.R. n. 633/1972: rettifica della dichiarazione IVA e accertamento induttivo IVA nei confronti di chi ha omesso di presentare la dichiarazione o la cui contabilità è inattendibile;
- Art. 6-bis, L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219: obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo prima dell’emissione di qualsiasi atto autonomamente impugnabile, a pena di annullabilità.
Il dropshipping internazionale si distingue dal commercio online tradizionale per la struttura triangolare dell’operazione: un venditore italiano raccoglie ordini online; un fornitore estero (spesso cinese o comunque extra-UE) spedisce la merce direttamente al cliente finale, che può essere in Italia, in altro Paese UE o extra-UE. In questa catena, la responsabilità fiscale resta in capo al venditore italiano, anche quando non tocca mai fisicamente la merce. È il dropshipper che deve gestire l’IVA, dichiarare i redditi d’impresa, rispettare gli obblighi doganali e — dal 2023 — essere censito dai gestori di piattaforma ai sensi della Direttiva DAC7 (D.lgs. 30 marzo 2023, n. 32).
Sul piano IVA, la disciplina vigente distingue tre scenari principali:
- Vendite B2C intra-UE superiori a 10.000 euro annui: si applica l’IVA del Paese del consumatore; il venditore può avvalersi del regime OSS (One Stop Shop) per dichiarare e versare l’imposta in un unico Stato membro, evitando obblighi di registrazione plurima;
- Importazioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro: applicabile il regime IOSS (Import One Stop Shop) ai sensi dell’art. 74-sexies1 del d.P.R. n. 633/1972, con dichiarazione e versamento mensile;
- Importazioni extra-UE di valore superiore a 150 euro: l’IVA è dovuta in dogana all’atto dell’importazione; il venditore è l’importatore ai fini doganali e deve curare lo sdoganamento.
La definizione essenziale da tenere presente: il dropshipper italiano è soggetto passivo IVA a tutti gli effetti e risponde delle imposte sulle proprie cessioni, anche quando la merce non transita fisicamente per il territorio italiano.
La ratio della normativa è chiara: evitare che la struttura triangolare del dropshipping diventi un vettore di evasione fiscale, scaricando la responsabilità sul fornitore estero o sull’inesistente “intermediazione pura”.
Requisiti e Termini: Quando Scatta l’Accertamento e Cosa Fare
La tempistica di un accertamento per attività di dropshipping internazionale è scandita da termini tassativi. Conoscerli è la prima difesa.
Termini di decadenza dell’azione accertativa
L’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento entro precisi termini di decadenza, variabili secondo il tipo di dichiarazione presentata:
| Situazione | Termine di decadenza | Decorrenza | Natura | Conseguenza del superamento |
|---|---|---|---|---|
| Dichiarazione presentata (imposte dirette) | 5 anni | 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione | Perentorio | L’atto è annullabile per decadenza |
| Dichiarazione omessa (imposte dirette) | 7 anni | 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata | Perentorio | L’atto è annullabile per decadenza |
| Dichiarazione IVA presentata | 5 anni | 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione | Perentorio | L’atto è annullabile per decadenza |
| Dichiarazione IVA omessa | 7 anni | 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata | Perentorio | L’atto è annullabile per decadenza |
| Attività in Paesi Black List non dichiarate (quadro RW) | Raddoppio dei termini ordinari | Come sopra | Perentorio | Termini estesi per le annualità ante 2016 |
Va ricordato che il D.Lgs. n. 87/2024 ha eliminato il raddoppio dei termini per reati tributari con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 2016 in poi. Rimane invece operativo il raddoppio per le attività detenute in Paesi Black List non indicate nel quadro RW.
Termini per il contribuente dopo la ricezione dell’atto
Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il termine più critico è quello per il ricorso: sessanta giorni dalla notifica per depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (art. 21 del d.lgs. n. 546/1992). Si tratta di un termine perentorio: la sua inosservanza rende definitivo l’atto e avvia la riscossione coattiva.
Prima di giungere al ricorso, è possibile e spesso conveniente percorrere la via dell’accertamento con adesione: l’istanza va presentata entro trenta giorni dalla notifica dell’atto (o, se preceduto da schema di atto ex art. 6-bis, entro il termine previsto per la risposta al contraddittorio). La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per il ricorso per novanta giorni.
Se l’atto è stato preceduto da uno schema di contraddittorio preventivo (come previsto dall’art. 6-bis dello Statuto dal 18 gennaio 2024), il termine di sessanta giorni per le controdeduzioni decorre dalla ricezione dello schema; l’avviso di accertamento definitivo non può essere notificato prima della scadenza di tale termine.
La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
La Procedura di Accertamento Passo-Passo: Dalla Verifica al Ricorso
1. Fase di monitoraggio e selezione a rischio
Il processo prende avvio molto prima che il contribuente riceva un atto formale. L’Agenzia delle Entrate incrocia dati provenienti da:
- piattaforme di e-commerce (Amazon, eBay, Shopify e simili), che dal 1° gennaio 2023 comunicano annualmente i dati dei venditori sopra soglia ai sensi della Direttiva DAC7 (D.lgs. 32/2023);
- sistema CESOP (Central Electronic System of Payment Information), che raccoglie i dati sui pagamenti elettronici superiori a 25 transazioni trimestrali verso destinatari esteri;
- banche e istituti di pagamento (PayPal, Stripe, Klarna), obbligati a segnalare le movimentazioni rilevanti;
- dogane, per le importazioni di merce dall’estero.
Il contribuente viene selezionato quando emerge uno scostamento significativo tra i ricavi rilevabili dalle fonti esterne e quanto dichiarato.
2. Fase di verifica (o “accertamento a tavolino”)
L’Ufficio avvia un’istruttoria interna, eventualmente integrata da un questionario inviato al contribuente o da una verifica della Guardia di Finanza. Raccoglie la documentazione bancaria, analizza le movimentazioni, e può acquisire dichiarazioni di terzi (fornitori, clienti, intermediari).
In questa fase il contribuente ha il diritto di presentare documentazione e memorie. L’omessa risposta ai questionari non è sanzionata direttamente, ma può rafforzare la presunzione a proprio sfavore.
3. Notifica dello schema di atto (contraddittorio preventivo)
Dal 18 gennaio 2024, prima di notificare l’avviso di accertamento, l’Ufficio deve inviare uno schema dell’atto con assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni. Questa fase è disciplinata dall’art. 6-bis della L. n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto, che il contribuente deve eccepire nel ricorso introduttivo (art. 7-bis dello Statuto). Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno definitivamente chiarito che per gli accertamenti “a tavolino” il contraddittorio preventivo è obbligatorio e la sua omissione determina annullabilità senza necessità di allegare la “prova di resistenza”.
Le controdeduzioni in risposta allo schema sono il momento più importante di tutta la procedura: ciò che si dice in questa sede può ridurre o azzerare la pretesa prima ancora di arrivare al giudice.
4. Notifica dell’avviso di accertamento
Decorso il termine per le controdeduzioni (o in assenza di queste), l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento, che deve contenere:
- la motivazione specifica in relazione alle osservazioni del contribuente (art. 6-bis, comma 4, L. 212/2000);
- l’indicazione delle imposte accertate, delle sanzioni e degli interessi;
- l’avvertimento dei termini per l’impugnazione o per l’accertamento con adesione.
Un atto privo di motivazione sufficiente o che ignori le controdeduzioni presentate è annullabile per vizio di motivazione.
5. Difese stragiudiziali: accertamento con adesione e mediazione
Prima del ricorso, il contribuente può:
- presentare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla notifica: l’importo accertato può essere ridotto attraverso trattativa, e le sanzioni si abbattono a un terzo del minimo;
- attivare la mediazione tributaria obbligatoria per atti il cui valore non supera i 50.000 euro: si tratta di un passaggio necessario prima del ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.
6. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Il ricorso va depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, con indicazione specifica dei vizi dell’atto (vizi di forma, difetto di motivazione, errori sulla pretesa, omissione del contraddittorio preventivo, decadenza dei termini di accertamento). Il contribuente che non eccepisce nel ricorso introduttivo i vizi di annullabilità decade dal diritto di farlo nei gradi successivi.
I punti dove più spesso si commettono errori difensivi nel dropshipping:
- non verificare la decadenza dei termini di accertamento;
- non eccepire la violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis;
- non contestare il metodo di accertamento utilizzato (analitico vs induttivo);
- non produrre la documentazione doganale e contrattuale che attesta la natura delle operazioni.
Verifiche sul Campo: Esempi di Calcolo
Esempio 1 — Accertamento su ricavi non dichiarati con metodo induttivo
Un operatore italiano vende tramite un marketplace europeo prodotti acquistati da fornitori cinesi. Per l’anno d’imposta 2022 non ha aperto partita IVA e non ha presentato dichiarazione dei redditi. Il marketplace trasmette i dati DAC7: 1.847 transazioni per complessivi 73.240 euro di corrispettivi incassati. L’Agenzia delle Entrate emette avviso di accertamento per l’anno 2022, notificato il 14 ottobre 2025 (entro il termine di decadenza di sette anni per dichiarazione omessa, che scade il 31 dicembre 2030).
Importo accertato a titolo di IRPEF: assumendo un’aliquota forfettaria sul reddito netto (ipotizziamo costi documentabili per 41.300 euro), base imponibile stimata 31.940 euro → IRPEF al 23% = 7.346,20 euro. IVA non versata: 73.240 × 22% = 16.112,80 euro. Sanzione per omessa dichiarazione (art. 1 d.lgs. 471/97, come modificato dal d.lgs. 87/2024): 120% dell’imposta → 23.459,40 euro tra IRPEF e IVA. Totale pretesa lorda: circa 46.918 euro.
Difesa: se l’operatore documenta i costi di acquisto merce (fatture dei fornitori cinesi, estratti conto pagamenti), la base imponibile IRPEF si riduce proporzionalmente. Sul fronte IVA, per le importazioni sotto 150 euro si verifica se il fornitore cinese aveva già applicato l’IOSS: in tal caso l’IVA era già dovuta in dogana e il contribuente non è il debitore d’imposta. Con ravvedimento operoso prima della notifica dell’avviso si riducono sanzioni e interessi.
Esempio 2 — Accertamento con rettifica del metodo contabile
Una s.r.l. italiana opera in dropshipping con fornitori UE, ha partita IVA e presenta dichiarazioni regolari. Per l’anno 2021, l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito imponibile contestando l’indetraibilità di fatture passive per 58.600 euro, ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti (fornitore cartiera). L’avviso di accertamento viene notificato il 9 maggio 2025.
Termine di decadenza (dichiarazione presentata): 31 dicembre 2027. L’atto è tempestivo. Termine per il ricorso: 8 luglio 2025. Pretesa IRES sulla maggiore base imponibile: 58.600 × 24% = 14.064 euro + sanzione 70% = 9.844,80 euro. IVA indetraibile contestata: 58.600 × 22% = 12.892 euro + sanzione 70% = 9.024,40 euro. Totale pretesa: circa 45.825 euro.
Difesa: la s.r.l. deve dimostrare, secondo il principio stabilito dalla Cassazione (Cass. sez. trib., n. 14102/2024), che non conosceva né poteva conoscere la natura di cartiera del fornitore. Documentazione rilevante: contratti scritti, bonifici tracciabili, corrispondenza commerciale, due diligence sul fornitore. L’onere della prova inizialmente è dell’Agenzia (indizi gravi, precisi e concordanti); il contribuente in buona fede documentata può ribaltare la presunzione.
Casi Particolari
1. Dropshipper con fornitore in Paese Black List
Se il fornitore è situato in un Paese inserito nella lista degli Stati a fiscalità privilegiata (cd. “Black List”), le transazioni sono soggette a un obbligo rafforzato di documentazione. I costi sostenuti verso fornitori Black List sono deducibili solo se il contribuente dimostra che l’operazione risponde a un effettivo interesse economico e che il corrispettivo corrisponde al valore normale (art. 110, comma 9 e ss. TUIR). L’omessa indicazione nel quadro RW delle disponibilità finanziarie estere (conti PayPal, conti Stripe, depositi cauzionali presso fornitori) espone al raddoppio dei termini di accertamento per le annualità ante 2016.
2. Il venditore che opera come “privato” su piattaforma
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025, ha fissato un principio ormai consolidato: se le vendite sono abituali e sistematiche — centinaia di transazioni, utilizzo di metodi tracciabili, promozione degli annunci, gestione di un magazzino anche domestico — si configura un’attività d’impresa a tutti gli effetti, con obbligo di partita IVA, dichiarazione dei redditi e contributi previdenziali, a prescindere dall’assenza di struttura formale.
In questo caso il rischio sanzionatorio è massimo: sanzione per omessa dichiarazione fino al 240% dell’imposta e possibile rilevanza penale se l’imposta evasa supera le soglie di cui al d.lgs. n. 74/2000.
3. Operazioni triangolari con piattaforma che agisce come “fornitore presunto”
Quando un marketplace (Amazon, eBay, ecc.) è considerato fornitore presunto ai sensi della normativa UE sulle piattaforme digitali, l’IVA può essere applicata direttamente dalla piattaforma. In questo scenario il dropshipper italiano deve verificare se la piattaforma ha già versato l’IVA sul suo behalf, per evitare una doppia imposizione. La risposta all’interpello n. 74/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di gestione dell’IVA IOSS in capo alle imprese forfettarie che operano tramite marketplace.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto coordinatore di uno staff multidisciplinare con competenze in diritto bancario e tributario internazionale, analizza la struttura specifica di ogni catena triangolare per individuare le responsabilità IVA e difendere il contribuente dalle contestazioni più frequenti su questi meccanismi.
4. Dropshipping con registrazione IOSS irregolare o assente
Chi spedisce beni extra-UE di valore inferiore a 150 euro verso clienti europei senza registrazione IOSS, o con registrazione IOSS ma omettendo le dichiarazioni mensili, è esposto a contestazioni IVA che riguardano ogni singolo Stato membro di destinazione. Il rischio non è limitato all’Italia: attraverso lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali europee, ogni Paese UE in cui risiedono i clienti finali può contestare l’IVA non versata.
5. Avviso di accertamento emesso senza contraddittorio preventivo
Dal 18 gennaio 2024, qualsiasi avviso di accertamento autonomamente impugnabile deve essere preceduto dalla notifica dello schema di atto con termine di sessanta giorni per le controdeduzioni (art. 6-bis L. 212/2000). Gli avvisi emessi in violazione di questa norma sono annullabili: il vizio va eccepito nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 21271/2025) ha confermato che non è necessario dimostrare la “prova di resistenza” per ottenere l’annullamento per questo vizio.
Domande Frequenti
1. Ho ricevuto un avviso di accertamento: posso ignorarlo? No. L’atto che non viene impugnato nei termini (sessanta giorni dalla notifica) diventa definitivo e si avvia la riscossione coattiva, con fermo amministrativo su veicoli, ipoteca su immobili e pignoramento di conti correnti. Anche se si ritiene l’accertamento infondato, è indispensabile agire entro i termini con un ricorso o almeno con un’istanza di accertamento con adesione.
2. Posso difendermi da solo senza un avvocato? Sul piano formale sì, ma dal 1° gennaio 2023 per le controversie di valore superiore a 3.000 euro il patrocinio di un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, consulente del lavoro) è obbligatorio nel processo tributario. Sul piano sostanziale, le questioni legate al dropshipping internazionale intrecciano IVA comunitaria, imposte dirette, normativa doganale e procedure di accertamento: un errore nella gestione delle prime fasi (contraddittorio, mediazione, ricorso) può pregiudicare irrimediabilmente la difesa.
3. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’IVA anche se ho già pagato al fornitore cinese? Sì. Il pagamento al fornitore non equivale a versamento dell’IVA italiana. L’IVA sulle vendite ai clienti finali italiani o UE è un’obbligazione distinta che sorge in capo al venditore italiano, salvo che la piattaforma non abbia agito come fornitore presunto applicando direttamente l’IVA tramite IOSS.
4. Cosa succede se il mio fornitore estero era una “cartiera” e io non lo sapevo? La Cassazione (ordinanza n. 14102 del 24 aprile 2024) ha ribadito che l’Agenzia delle Entrate deve provare che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la natura fraudolenta del fornitore. La buona fede documentata (contratti scritti, pagamenti tracciabili, verifiche sulla partita IVA VIES) è una difesa efficace. Non basta tuttavia affermare la buona fede: occorre documentarla concretamente.
5. L’accertamento è già definitivo: posso ancora fare qualcosa? Se i termini per il ricorso sono decorsi e l’atto è diventato definitivo, le opzioni si restringono ma non sono assenti: verifica della prescrizione del diritto alla riscossione (dieci anni dalla definitività, prorogato dagli atti interruttivi della riscossione), ricorso al giudice ordinario per vizi della cartella di pagamento successivamente emessa, accesso a eventuali misure di definizione agevolata delle cartelle.
6. Devo pagare subito le somme indicate nell’avviso di accertamento? No. La proposizione del ricorso sospende — in linea generale — l’esecutività dell’atto. Per gli atti con valore superiore a 50.000 euro è possibile chiedere la sospensione giudiziaria dell’atto in caso di danno grave e irreparabile. Il pagamento parziale (un terzo della maggiore imposta) è obbligatorio per l’accertamento esecutivo ex art. 29 del d.l. n. 78/2010, ma il contribuente può richiedere la rateizzazione.
Il Quadro Giurisprudenziale
La difesa contro un avviso di accertamento nel dropshipping internazionale si avvale di un corpus giurisprudenziale in rapida evoluzione. Di seguito i principali riferimenti.
1. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 21271 del 25 luglio 2025 Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che tutti gli accertamenti “a tavolino” — comprese le verifiche a distanza effettuate senza accesso in azienda — devono essere preceduti da contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6-bis L. 212/2000. La mancanza comporta annullabilità senza necessità di dimostrare la “prova di resistenza”. Rilevante per chi riceve un avviso di accertamento senza aver prima ricevuto lo schema di atto.
2. Corte di Cassazione, sez. trib., n. 7552 del 21 marzo 2025 La Corte ha confermato che la vendita online sistematica e organizzata costituisce attività d’impresa anche in assenza di partita IVA o struttura formale. Il volume e la frequenza delle operazioni sono incompatibili con il carattere occasionale che esonererebbe dal regime d’impresa. Rilevante per i venditori “privati” su piattaforma che abbiano superato soglie significative di transazioni.
3. Corte di Cassazione, sez. trib., n. 9151 del 7 aprile 2025 La Corte ha ammesso l’accertamento analitico-induttivo fondato anche su dichiarazioni rese da fornitori in risposta a questionari dell’Ufficio, purché la credibilità dei dichiaranti sia valutata criticamente in base a elementi oggettivi e soggettivi. Rilevante per le contestazioni di operazioni inesistenti nel dropshipping.
4. Corte di Cassazione, sez. trib., n. 10872 del 24 aprile 2025 La Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente la cui risposta al contraddittorio era stata ignorata dall’Ufficio. La motivazione dell’avviso deve essere specifica e confutare le osservazioni presentate: un accertamento che “recepisce” formalmente le controdeduzioni senza argomentarle è illegittimo. Rilevante per verificare la qualità motivazionale dell’atto impositivo.
5. Corte di Cassazione, sez. trib., n. 9157 del 7 aprile 2025 La Corte ha precisato che la sentenza penale assolutoria “perché il fatto non sussiste” pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel processo tributario (art. 21-bis d.lgs. 74/2000), ma solo con riferimento alle sanzioni e non all’accertamento dell’imposta. Rilevante per i casi con procedimento penale parallelo per reati tributari.
6. Corte di Cassazione, sez. trib., n. 1274 del 19 gennaio 2025 La Corte ha confermato la legittimità dell’irretroattività delle nuove sanzioni tributarie introdotte dal d.lgs. n. 87/2024: le norme sanzionatorie più favorevoli non si applicano retroattivamente alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024. Rilevante per valutare il regime sanzionatorio applicabile alle annualità contestate.
7. Corte di Cassazione, sez. trib., n. 15355 del 31 maggio 2024 La Corte ha ribadito che l’onere di provare la realtà di un’operazione economica ricade sul contribuente che intende detrarre l’IVA, e che l’Agenzia può fondare l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel dropshipping con fornitori esteri, questo principio vale per tutte le fatture passive su cui si chiede la detrazione.
8. Corte di Cassazione, ordinanza n. 14102 del 24 aprile 2024 La Cassazione ha specificato che, nei casi di frode IVA all’interno di una catena di operatori, il cessionario che non conosceva né avrebbe potuto conoscere la natura fraudolenta dell’operazione non può essere privato del diritto alla detrazione. L’Agenzia deve provare la conoscenza o conoscibilità. Fondamentale per difendersi dalle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti.
9. Corte di Cassazione, sez. trib., nn. 16498 e 16528 del 13 giugno 2024 Le due pronunce gemelle hanno stabilito che, anche in presenza di contabilità complessivamente inattendibile, l’Agenzia può scegliere di avvalersi del metodo analitico-induttivo anziché induttivo puro, purché la ricostruzione del reddito avvenga secondo criteri di ragionevolezza. Il contribuente può impugnare l’atto contestando l’irragionevolezza delle presunzioni.
10. Corte di Cassazione, sez. trib., n. 2567 del 2024 La Corte ha precisato che le dichiarazioni di terzi utilizzate dall’Ufficio per fondare un accertamento analitico-induttivo non hanno valore di prova piena, ma di semplici indizi da valutare criticamente. Il giudice non può limitarsi ad accogliere la versione dell’Ufficio senza un esame critico della credibilità e della qualità delle dichiarazioni raccolte.
11. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 74/2023 L’Agenzia ha chiarito che un’impresa forfettaria che opera in dropshipping può aderire al regime IOSS, ma deve rispettare gli obblighi specifici di dichiarazione mensile. Ciò ha evitato accertamenti erronei a carico di forfettari che, in buona fede, avevano mal interpretato il coordinamento tra esonero IVA interno e obblighi IOSS.
12. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-454/10 La CGUE ha stabilito che il venditore in modalità dropshipping che utilizza piattaforme online per la vendita di merce importata da Paesi extra-UE è responsabile per l’IVA e i dazi doganali non versati, anche quando la spedizione è effettuata direttamente dal fornitore estero. È il principio cardine su cui si fonda l’impostazione attuale dell’Agenzia delle Entrate: la struttura triangolare non esonera il venditore italiano.
Cosa Può Fare lo Studio Monardo per Te
Ricevere un avviso di accertamento per un’attività di dropshipping internazionale richiede un intervento tempestivo e specializzato. Lo Studio Monardo opera su dieci fronti concreti.
1. Verifichiamo la tempestività e la validità dell’atto. Analizziamo la data di notifica confrontandola con i termini di decadenza per ciascuna annualità contestata e per ciascun tributo (IRPEF, IRES, IVA). Un atto notificato fuori termine è annullabile.
2. Controlliamo il rispetto del contraddittorio preventivo. Verifichiamo se l’Ufficio ha notificato lo schema di atto ai sensi dell’art. 6-bis L. 212/2000 e se il relativo termine di sessanta giorni per le controdeduzioni è stato rispettato. In caso negativo, la violazione è immediatamente eccepibile in giudizio.
3. Analizziamo la motivazione dell’atto. Un avviso che non risponde alle osservazioni presentate in sede di contraddittorio, o che non indica le presunzioni utilizzate con il necessario grado di specificità, è viziato da difetto di motivazione.
4. Esaminiamo il metodo di accertamento utilizzato. Distinguiamo tra accertamento analitico, analitico-induttivo e induttivo puro, e verifichiamo se l’Ufficio ha applicato il metodo corretto rispettando i presupposti normativi.
5. Ricostruiamo la catena delle operazioni IVA. Con il supporto dei commercialisti dello staff, ricostruiamo il corretto trattamento IVA di ciascuna operazione: IVA interna, regime OSS, regime IOSS, operazioni intracomunitarie, importazioni extra-UE. Individuiamo le doppie imposizioni e le detrazioni indebitamente negate.
6. Produciamo la documentazione difensiva. Raccogliamo e organizziamo fatture di acquisto, dichiarazioni doganali, estratti conto dei pagamenti, contratti con i fornitori, schermature VIES per la verifica delle partite IVA estere, prove dell’effettività delle operazioni.
7. Gestiamo il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Predisponiamo le controdeduzioni in risposta allo schema di atto, curando la formulazione di ogni osservazione in modo che risulti rilevante per il giudice in caso di successivo ricorso.
8. Valutiamo e curiamo l’accertamento con adesione. Quando la transazione è vantaggiosa, conduciamo la trattativa per ridurre la base imponibile accertata e portare le sanzioni al minimo edittale ridotto, verificando la congruità di ogni proposta dell’Ufficio.
9. Depositiamo il ricorso e gestiamo il contenzioso fino in Cassazione. Predisponiamo il ricorso con l’indicazione di tutti i vizi dell’atto, curiamo la difesa in udienza e, se necessario, impugniamo le sentenze sfavorevoli fino al grado di legittimità, garantendo la continuità della strategia difensiva con lo stesso team.
10. Assistiamo nelle procedure di regolarizzazione preventiva. Per chi non ha ancora ricevuto un accertamento ma è consapevole di aver tenuto comportamenti fiscalmente irregolari, valutiamo il ravvedimento operoso e la presentazione di dichiarazioni integrative per ridurre l’esposizione a sanzioni future.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La competenza in diritto bancario e tributario internazionale si traduce, nel caso del dropshipping, nella capacità di leggere le operazioni non solo dal punto di vista del diritto italiano ma anche da quello delle direttive europee (DAC7, IVA di gruppo, OSS/IOSS) e delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Il fatto di essere avvocato cassazionista garantisce che la strategia difensiva venga costruita fin dal primo grado in modo da poter essere sostenuta, se necessario, davanti alla Corte di legittimità — perché la scelta degli argomenti da sviluppare, e di quelli da riservare ai gradi successivi, cambia radicalmente l’esito di un contenzioso lungo.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti integrati sullo stesso caso — permette di affrontare simultaneamente le questioni processuali e quelle contabili e fiscali internazionali, senza il rischio di strappi tra la difesa giuridica e la ricostruzione economica delle operazioni.
Conclusione
Il dropshipping internazionale è oggi uno dei settori a più alto rischio di accertamento fiscale: i dati fluiscono automaticamente verso l’Agenzia delle Entrate attraverso DAC7, CESOP e lo scambio internazionale di informazioni, e il Fisco dispone di strumenti molto più efficaci rispetto al passato per individuare ricavi non dichiarati. Ricevere un avviso di accertamento non significa necessariamente essere nel torto: gli atti dell’Agenzia possono essere viziati da difetto di contraddittorio, da motivazione insufficiente, da erronea applicazione del metodo di accertamento o da decadenza dei termini. Ma queste difese devono essere fatte valere nei tempi e nei modi corretti.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo diretto e specializzato. La competenza in diritto bancario e tributario internazionale, le credenziali di avvocato cassazionista e il lavoro integrato di un team di avvocati e commercialisti consentono di costruire una difesa efficace a tutti i livelli — dal contraddittorio con l’Agenzia fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
📩 Non lasciare che i termini scorrano: contatta ora lo Studio Monardo. Tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina. Un’analisi tempestiva del tuo caso può fare la differenza tra l’annullamento dell’atto e la riscossione coattiva.
Approfondimento: Il Sistema DAC7 e CESOP — Come il Fisco Conosce Ogni Tua Vendita
La Direttiva DAC7 (D.lgs. 32/2023)
La Direttiva UE 2021/514, recepita in Italia con il D.lgs. 30 marzo 2023, n. 32, ha introdotto l’obbligo per tutti i gestori di piattaforme digitali di raccogliere e comunicare alle autorità fiscali i dati dei venditori attivi sulle loro piattaforme. Dal 1° gennaio 2023 i gestori — anche se non stabiliti in Italia ma operanti nel mercato UE — devono:
- identificare ogni venditore e verificarne i dati fiscali (nome, codice fiscale, partita IVA, IBAN);
- monitorare il volume d’affari realizzato tramite la piattaforma;
- trasmettere annualmente le informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo (i dati 2023 erano da trasmettere entro il 31 gennaio 2024);
- escludere solo i venditori molto piccoli: meno di 30 operazioni e 2.000 euro annui su determinate categorie di piattaforma.
L’Agenzia delle Entrate, ricevuti i dati, li scambia con le autorità fiscali degli altri Stati membri in cui risiedono i venditori segnalati. Il meccanismo è automatico e non richiede una richiesta individuale: i dati fluiscono in modo strutturato attraverso il sistema di cooperazione amministrativa europea.
Questo significa che un dropshipper italiano che vende su Amazon.de, eBay.fr o qualsiasi altro marketplace europeo — anche con un account intestato a una persona fisica senza partita IVA — è visibile all’Agenzia delle Entrate dalla trasmissione dei dati effettuata dalla piattaforma. La comunicazione non genera automaticamente un obbligo fiscale supplementare per vendite già correttamente dichiarate, ma permette un confronto automatico tra quanto comunicato dalla piattaforma e quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi. Se emerge uno scarto, scatta il controllo.
Il Sistema CESOP
Parallelamente, dal gennaio 2024 è pienamente operativo il sistema CESOP (Central Electronic System of Payment Information), che raccoglie e centralizza le informazioni sui pagamenti elettronici transfrontalieri. Banche, istituti di moneta elettronica e fornitori di servizi di pagamento (PayPal, Stripe, Klarna, ecc.) sono obbligati a comunicare trimestralmente i dati relativi ai pagamenti ricevuti da soggetti che superano le 25 transazioni nel trimestre da un unico pagatore o verso un unico beneficiario. Le FAQ CESOP pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nel gennaio 2024 hanno chiarito che se un conto è intestato a una ditta individuale e al suo titolare persona fisica, i pagamenti si sommano per il calcolo della soglia, eliminando così la possibilità di frazionare i flussi tra conti nominalmente distinti.
Il risultato pratico è che chiunque gestisca un’attività di dropshipping con volumi significativi è praticamente impossibilitato a “nascondersi” al Fisco attraverso la mera assenza di dichiarazioni: i dati arrivano autonomamente dalle piattaforme e dai provider di pagamento. La conoscenza di questo meccanismo è il primo passo per comprendere perché gli avvisi di accertamento per dropshipping siano diventati molto più frequenti a partire dal 2024-2025, e perché la difesa richieda una strategia articolata.
Approfondimento: Le Sanzioni e la Riforma del D.lgs. 87/2024
Il quadro sanzionatorio attuale
Il D.lgs. n. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario in modo significativo per i soggetti che ricevono accertamenti per attività di e-commerce e dropshipping. Le principali modifiche riguardano:
Sanzione per dichiarazione infedele (art. 1 e 5 d.lgs. 471/97, come riformati): riduzione dell’aliquota base rispetto alla previgente disciplina per le fattispecie meno gravi. La sanzione ordinaria per dichiarazione infedele si attesta ora al 70% della maggiore imposta accertata (in luogo del precedente 90%-180%). Tuttavia, per le fattispecie più gravi — utilizzo di fatture false, indicazione di costi inesistenti, condotte fraudolente — le sanzioni restano elevate.
Sanzione per omessa dichiarazione: mantenuta al 120% dell’imposta per l’IVA; ridotta per le imposte dirette nelle fattispecie meno gravi. Per chi non ha presentato alcuna dichiarazione pur avendo un’attività di dropshipping strutturata, la sanzione rimane particolarmente pesante.
Irretroattività delle norme più favorevoli: la Cassazione (sent. n. 1274/2025) ha confermato che le sanzioni ridotte introdotte dal d.lgs. 87/2024 non si applicano retroattivamente alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024. Chi ha violazioni riferite ad anni precedenti (2021, 2022, 2023) sarà soggetto al regime sanzionatorio previgente, salvo che l’atto sia notificato dopo la data di entrata in vigore e il nuovo regime sia complessivamente più favorevole.
Le riduzioni sanzionatorie accessibili al contribuente
Anche in caso di accertamento, il contribuente può ridurre significativamente il carico sanzionatorio attraverso:
- Accertamento con adesione: riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale;
- Conciliazione giudiziale in primo grado: riduzione delle sanzioni al 40% del minimo;
- Conciliazione in appello: riduzione al 50% del minimo;
- Pagamento entro venti giorni dalla notifica dell’atto: riduzione a un sesto delle sanzioni (art. 15 d.lgs. 218/1997);
- Ravvedimento operoso (prima della notifica dell’avviso): riduzione progressiva in base all’anticipazione rispetto al termine ordinario, fino a un nono del minimo per ravvedimento entro novanta giorni dall’omissione.
La scelta tra queste opzioni dipende dalla forza della posizione del contribuente, dall’entità della pretesa e dalla probabilità di successo nel contenzioso: una valutazione che richiede esperienza specifica nel contenzioso tributario internazionale.
Il Ruolo dei Trattati Internazionali contro la Doppia Imposizione
Un aspetto spesso trascurato nella gestione degli accertamenti sul dropshipping internazionale è l’applicabilità delle convenzioni contro la doppia imposizione. L’Italia ha stipulato convenzioni con la quasi totalità dei Paesi da cui provengono i fornitori dei dropshipper (Cina, USA, Hong Kong attraverso le convenzioni applicabili). Queste convenzioni possono rilevare in diversi scenari:
- Ritenute sulle royalties per utilizzo di piattaforme estere: se il dropshipper paga commissioni a piattaforme non residenti in Italia, occorre verificare se la ritenuta del 30% prevista dalla normativa interna possa essere ridotta o azzerata dalla convenzione;
- Crediti d’imposta per imposte estere versate: i fornitori cinesi o extra-UE possono aver già applicato ritenute all’origine sulle cessioni. La convenzione Italia-Cina, ad esempio, prevede la possibilità di crediti d’imposta per withholding tax al 10%. Se tali ritenute non sono state considerate nella dichiarazione italiana, il contribuente può avere diritto a scomputarle dall’imposta accertata;
- Stabile organizzazione occulta: se l’Agenzia delle Entrate sostiene che il dropshipper ha in realtà una presenza stabile in un altro Paese (attraverso magazzini, dipendenti o agenti), occorre verificare la corretta applicazione della convenzione per evitare contestazioni sia in Italia che all’estero.
La corretta gestione di questi profili richiede competenze che vanno oltre il diritto tributario interno: è esattamente l’ambito in cui il coordinamento tra avvocati e commercialisti specializzati in fiscalità internazionale produce il risultato più significativo per il contribuente.
Tabella Riepilogativa delle Principali Difese Disponibili
| Vizio/Situazione | Strumento difensivo | Termine | Effetto |
|---|---|---|---|
| Avviso notificato oltre il termine di decadenza | Eccezione nel ricorso | 60 giorni dalla notifica | Annullamento totale dell’atto |
| Omissione del contraddittorio preventivo (art. 6-bis) | Eccezione nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza | 60 giorni dalla notifica | Annullabilità dell’atto |
| Motivazione insufficiente o assenza di risposta alle controdeduzioni | Vizio di motivazione nel ricorso | 60 giorni dalla notifica | Annullamento parziale o totale |
| Metodo di accertamento errato (induttivo invece di analitico) | Contestazione nel ricorso | 60 giorni dalla notifica | Riduzione o annullamento della pretesa |
| Pretesa IVA per operazioni già soggette a IOSS | Documentazione in contraddittorio o in giudizio | Prima possibile | Eliminazione della doppia imposizione |
| Contestazione operazioni inesistenti con buona fede documentata | Prova della conoscibilità (Cass. 14102/2024) | Nel ricorso e in udienza | Disconoscimento della pretesa IVA |
| Fornitore in Black List senza raddoppio termini post 2016 | Verifica della decadenza | Nel ricorso | Annullamento per decadenza |
Nota sulle Tempistiche di Intervento
Una considerazione operativa finale: nel dropshipping internazionale, il tempo tra la ricezione dell’avviso di accertamento e la scadenza del termine per il ricorso è spesso consumato dalla confusione iniziale del contribuente, che non sa distinguere tra un atto definitivo e un semplice invito a comparire, tra una cartella di pagamento e un avviso di accertamento, tra una lettera di compliance e un atto impositivo vero e proprio. L’Agenzia delle Entrate invia comunicazioni con denominazioni diverse che hanno effetti giuridici molto differenti: solo un’analisi dell’atto ricevuto consente di individuare il termine applicabile e la difesa corretta.
Va anche ricordato che alcuni avvisi di accertamento sono recapitati tramite PEC oppure notificati tramite messi notificatori presso la residenza o la sede legale. In entrambi i casi, il termine decorre dalla data di notifica indicata nell’atto o dalla prima ricezione nella casella PEC. In caso di mancato accesso alla casella PEC per cause non imputabili al destinatario, occorre verificare la normativa specifica sulle notifiche degli atti tributari e richiedere tempestivamente assistenza legale per scongiurare la definitività dell’atto.
Questi dettagli procedurali — apparentemente tecnici — possono fare la differenza tra la possibilità di difendersi e la perdita di ogni diritto di opposizione.
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