Hai ricevuto una cartella esattoriale su redditi che hai già pagato all’estero? Stai subendo una tassazione doppia su dividendi, stipendi, pensioni o plusvalenze prodotti fuori dall’Italia, e ora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione bussa alla porta chiedendoti di pagare ancora?
Non sei obbligato ad accettarlo. L’Italia ha ratificato convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni con oltre 100 Paesi, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione — in modo sempre più netto negli ultimi anni — afferma che queste convenzioni prevalgono sulla legge tributaria interna. Se il Fisco italiano non le ha rispettate, la cartella che hai ricevuto è impugnabile. In molti casi, annullabile.
Questa guida risponde alle domande che riceviamo più spesso su questo tema: cos’è esattamente la doppia imposizione internazionale, quando una cartella esattoriale è illegittima per questo motivo, come impugnarla, quali documenti servono, e cosa succede se l’Agenzia rifiuta di riconoscere il tuo diritto. Le risposte seguono l’ordine con cui il problema si presenta nella realtà: prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari, infine le paure più diffuse.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con la preparazione tecnica che richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
In contesti di fiscalità internazionale, dove la difesa deve saper navigare al tempo stesso il diritto convenzionale, la normativa TUIR e il contenzioso tributario fino all’ultimo grado, questa combinazione di competenze fa la differenza tra una difesa vincente e anni di pressione fiscale indebita.
📩 Non aspettare che i termini scadano: hai solo 60 giorni dalla notifica della cartella per impugnarla. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.
BLOCCO A — LE BASI
Cos’è esattamente la doppia imposizione internazionale?
È quando lo stesso reddito, dello stesso contribuente, viene tassato due volte da due Stati diversi.
Succede perché ogni Stato applica le proprie regole. L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale — principio della “worldwide taxation” — quindi se sei residente fiscale in Italia e percepisci un reddito in Francia, in Germania o in Brasile, l’Italia vuole tassarlo. Ma anche lo Stato estero, in base alle proprie norme, lo ha già tassato alla fonte.
Risultato: lo stesso stipendio, dividendo, pensione o canone ti viene chiesto due volte. Una in Italia, una all’estero.
Non esiste una norma internazionale che vieti esplicitamente la doppia imposizione. Per arginarla, gli Stati stipulano tra loro Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, la maggior parte delle quali si ispira al modello elaborato dall’OCSE. L’Italia ne ha ratificate oltre 100. Queste convenzioni fissano regole su chi può tassare cosa, entro quali limiti, e prevedono meccanismi di eliminazione o riduzione della doppia tassazione: tipicamente il credito d’imposta (deduco dall’imposta italiana quella già pagata all’estero) o il metodo dell’esenzione (l’Italia rinuncia a tassare quel reddito perché già tassato dall’altro Stato).
Se l’Agenzia delle Entrate ha emesso accertamenti o prodotto una cartella ignorando la convenzione applicabile, il contribuente può impugnare quegli atti e chiedere il riconoscimento del credito — o, nei casi di potestà impositiva esclusiva dello Stato estero, ottenere l’annullamento integrale.
Chi subisce più spesso la doppia imposizione?
Non esiste un solo profilo: il problema riguarda categorie molto diverse di contribuenti.
Alcune situazioni ricorrenti:
- Lavoratori dipendenti con datore di lavoro italiano che operano all’estero: il cedolino italiano applica ritenute IRPEF anche quando la convenzione attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato di svolgimento dell’attività.
- Pensionati italiani residenti all’estero: molti continuano a subire ritenute INPS-IRPEF in Italia su pensioni che la convenzione bilaterale attribuisce esclusivamente allo Stato di residenza.
- Investitori con partecipazioni in società straniere: i dividendi vengono tassati nello Stato della fonte con ritenuta alla fonte e poi ancora in Italia con il regime del 26%.
- Imprenditori e professionisti con redditi o plusvalenze prodotte all’estero: plusvalenze immobiliari su immobili esteri, royalties, compensi da lavoro autonomo svolto fuori Italia.
- Contribuenti che hanno regolarizzato redditi esteri (voluntary disclosure): in sede di accertamento, l’Agenzia spesso non riconosce le imposte già pagate all’estero.
- Eredi di contribuenti non residenti: situazioni patrimoniali transfrontaliere che generano accertamenti post-mortem.
In tutti questi casi, se esiste una convenzione bilaterale applicabile, il contribuente ha strumenti per difendersi.
Entro quando posso impugnare la cartella?
Il termine base è 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Questo è il termine perentorio per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente. Dopo quei 60 giorni, la cartella diventa definitiva e non puoi più impugnarla per vizi di merito.
Tuttavia, ci sono alcune specificità importanti:
- Se il 60° giorno cade nel periodo 1-31 agosto (sospensione feriale), il termine si allunga di 31 giorni: in pratica scade il 30 settembre.
- Se hai presentato istanza di accertamento con adesione, i termini si sospendono per ulteriori 90 giorni.
- Il ricorso va notificato via PEC entro i 60 giorni, poi depositato sulla piattaforma SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) entro 30 giorni dalla notifica.
- Per le cartelle fondate su avvisi di accertamento divenuti definitivi (non impugnati nei termini), la strategia difensiva si sposta: si può agire per rimborso delle imposte indebitamente pagate, con termini di prescrizione ordinari, ma occorre valutare caso per caso.
Se la cartella riguarda avvisi di accertamento che hai già ricevuto e non impugnato, non è detto che tutto sia perduto: l’istanza di rimborso segue regole diverse e può ancora salvare il diritto.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
Come si identifica che una cartella è fondata su doppia imposizione?
Si parte dall’analisi del tributo iscritto a ruolo e si incrocia con la convenzione applicabile.
Non è sempre immediato: la cartella esattoriale riporta gli importi dovuti e i riferimenti agli atti presupposti (avvisi di accertamento, liquidazioni), ma non dice esplicitamente “questo reddito è già stato tassato all’estero”. Devi ricostruire tu la catena.
Il percorso diagnostico è questo:
| Fase | Azione | Documento/riferimento |
|---|---|---|
| 1. Individuare il tributo | Leggi il dettaglio della cartella: IRPEF? IRAP? Ritenute? | Cartella + atti presupposti |
| 2. Identificare il reddito | Qual è il reddito tassato? Di quale anno? Prodotto dove? | Avviso di accertamento |
| 3. Verificare la convenzione | Esiste un accordo bilaterale Italia-[Paese estero]? | MEF – elenco convenzioni ratificate |
| 4. Leggere la norma convenzionale applicabile | L’art. della convenzione sul tipo di reddito (lavoro dipendente, dividendi, pensioni…): stabilisce esclusiva, concorrenza o obbligo di credito? | Testo della CDI |
| 5. Raccogliere prove del pagamento estero | Hai pagato le imposte all’estero? Hai certificazione? | CU estero, attestato dell’autorità fiscale estera |
| 6. Confrontare con quanto ha fatto l’Agenzia | Ha riconosciuto il credito? Ha applicato la convenzione? | Avviso di accertamento |
Se risulta che la convenzione prevede esclusiva in favore dello Stato estero, o obbligo di credito d’imposta che l’Agenzia ha ignorato, hai il motivo di ricorso.
Come si impugna la cartella per doppia imposizione?
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nel rispetto dei termini e delle forme del processo tributario telematico.
Ecco la sequenza operativa:
Fase 1 — Raccolta documentazione (prima ancora di calcolare i termini): cartella notificata, atti presupposti, convenzione bilaterale applicabile, certificazione delle imposte pagate all’estero, eventuali dichiarazioni dei redditi italiane ed estere.
Fase 2 — Individuazione della norma convenzionale violata: quale articolo della CDI disciplina quel tipo di reddito? Quale criterio stabilisce: esclusiva allo Stato estero, o credito d’imposta?
Fase 3 — Redazione del ricorso: il ricorso deve contenere i motivi di diritto (violazione della CDI, illegittimità della cartella, violazione dell’art. 117 Cost. e degli obblighi internazionali), le prove documentali, e la domanda di annullamento (o di riduzione nei limiti convenzionali).
Fase 4 — Notifica via PEC: il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e, se ci sono atti presupposti di accertamento, anche all’Agenzia delle Entrate competente. Termine: 60 giorni dalla notifica della cartella.
Fase 5 — Deposito su SIGIT: entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, va depositato digitalmente con firma PEC e firma digitale. Il formato è PDF/A, bianco e nero.
Fase 6 — Eventuale istanza di sospensione: se nel frattempo AdER procede a pignoramento o fermo amministrativo, si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività della cartella.
Posso anche chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia, senza ricorrere?
Sì, ma solo se non hai più i termini per impugnare la cartella, o se hai già pagato volontariamente.
L’istanza di rimborso è lo strumento alternativo al ricorso. Si presenta all’Agenzia delle Entrate (non ad AdER), allegando:
- prova del pagamento in Italia (modello F24 o CU del sostituto d’imposta);
- prova del pagamento all’estero (certificazione dell’autorità fiscale estera o del sostituto d’imposta straniero);
- testo della convenzione applicabile e norma violata;
- calcolo dell’importo da rimborsare.
Il termine per presentare l’istanza è generalmente 48 mesi dalla data del versamento indebito (art. 21 D.Lgs. 546/1992 per i rimborsi tributari). Per alcune tipologie di reddito ci sono regole specifiche.
Se l’Agenzia non risponde entro 90 giorni, si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Se risponde con un diniego espresso, il provvedimento va impugnato entro 60 giorni.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
E se il reddito non era stato dichiarato in Italia? Perdo il diritto al credito?
No, se esiste una convenzione bilaterale applicabile. La Cassazione lo ha chiarito in modo definitivo.
Questo è uno dei punti più controversi e anche quello su cui la giurisprudenza ha fatto più strada negli ultimi anni.
L’art. 165, comma 8, del TUIR stabilisce che il credito per imposte estere non spetta se la dichiarazione dei redditi italiana è omessa o se i redditi esteri non vi sono indicati. L’Agenzia delle Entrate ha a lungo utilizzato questa norma come uno scudo per negare il credito a chi, per qualsiasi ragione, non aveva dichiarato i redditi esteri.
La Corte di Cassazione ha smontato questa posizione in modo progressivo e coerente:
- Con la sentenza n. 24160 del 9 settembre 2024, ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’imposta pagata all’estero spetta anche in caso di omessa dichiarazione italiana, purché esista una convenzione contro la doppia imposizione applicabile. L’art. 165, comma 8, TUIR si applica solo in assenza di convenzione. Il caso riguardava redditi prodotti in Brasile.
- Con l’ordinanza n. 16134 del 25 maggio 2026, in materia di doppia imposizione Italia-Germania, la Cassazione ha sancito che “l’obbligo incondizionato, previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania (art. 24), di detrarre dall’imposta italiana quella versata al fisco tedesco, si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, in quanto la norma interna non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie.”
- Con la sentenza n. 24205 del 19 giugno 2024, la Cassazione ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare le imposte versate al fisco portoghese sugli stessi redditi tassati in Italia, stabilendo che la convenzione bilaterale impone allo Stato italiano un obbligo incondizionato di credito d’imposta che non può essere subordinato a oneri formali della legge interna.
Il principio è netto: la convenzione prevale sulla legge interna. L’art. 165, comma 8, TUIR è costituzionalmente sospetto se applicato in presenza di un accordo internazionale ratificato che impone diversamente.
Se hai subito accertamenti su redditi esteri che l’Agenzia non ha voluto scomputare, anche se la tua dichiarazione era omessa o incompleta, la situazione merita un esame attento. Come conferma anche l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore dello staff multidisciplinare tributario dello Studio, questa è una delle aree dove la difesa ben impostata fin dal primo grado può ribaltare completamente l’esito.
Vale anche per i dividendi tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta?
Sì, e su questo la giurisprudenza ha aperto uno spiraglio molto importante.
Il meccanismo ordinario prevede che i dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti in Italia siano soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Il problema: l’art. 165 TUIR consente il credito per imposte estere solo se il reddito “concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF”, mentre i dividendi tassati con ritenuta a titolo definitivo restano fuori dal reddito complessivo. L’Agenzia sosteneva quindi che non spettasse alcun credito per le imposte già pagate all’estero su quei dividendi.
La Cassazione con la sentenza n. 25698 del 1° settembre 2022 e poi con la sentenza n. 10204 del 16 aprile 2024 ha affermato il contrario: la prevalenza del diritto convenzionale fa sì che il contribuente abbia diritto allo scomputo dell’imposta estera anche quando i dividendi sono stati tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta, purché la tassazione sostitutiva non sia stata scelta volontariamente dal contribuente (e in Italia, per le partecipazioni non qualificate, la ritenuta del 26% è obbligatoria, non opzionale).
Anche la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in questo senso con la sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-92/24 a C-94/24, affrontando il tema della doppia imposizione sugli utili societari e ribadendo l’obbligo degli Stati membri di garantire meccanismi effettivi di eliminazione della doppia tassazione.
Vale anche per le pensioni estere?
Dipende dalla convenzione, ma spesso sì — e ci sono rimborsi importanti da recuperare.
Le pensioni transfrontaliere sono una delle categorie con il numero più alto di doppia imposizione non riconosciuta. Il meccanismo varia:
- Le pensioni private (previdenza complementare, fondi pensione aziendali stranieri) sono generalmente soggette al criterio della residenza: li tassa lo Stato in cui risiede il beneficiario. Se sei residente in Italia, te li tassa l’Italia. Se hai già pagato ritenute nello Stato di provenienza, hai diritto al credito.
- Le pensioni pubbliche (ex dipendenti di enti statali stranieri, funzionari internazionali, ex militari) spesso hanno un regime di esclusiva: li tassa solo lo Stato di provenienza. Se sei residente in Italia ma percepisci una pensione pubblica tedesca, svizzera o inglese, la Convenzione spesso attribuisce la tassazione esclusiva alla Germania, alla Svizzera o al Regno Unito. L’Italia non dovrebbe tassarla. Se l’ha tassata, hai diritto al rimborso.
La Cassazione n. 21697/2023 ha confermato che una pensione privata pagata a un contribuente residente in Bulgaria non era imponibile in Italia, richiamando il principio di potestà impositiva esclusiva irrilevante rispetto all’effettivo prelievo.
La Cassazione n. 10308/2024 ha affrontato il caso di una pensione nel contesto della convenzione Italia-Turchia, confermando l’inapplicabilità delle ritenute italiane su redditi che la convenzione attribuisce esclusivamente all’altro Stato.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
Rischio di subire sanzioni se contesto la cartella?
No. Impugnare un atto tributario è un diritto garantito dalla Costituzione, non una fonte di responsabilità.
Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria non espone a sanzioni aggiuntive. Le sanzioni già iscritte in cartella restano sospese dall’eventuale istanza di sospensione cautelare concessa dal giudice, e se il ricorso viene accolto vengono annullate insieme al tributo principale.
L’unico rischio concreto di un ricorso mal impostato è perderlo — con conseguente obbligo di pagare le spese processuali (se il giudice le condanna). Ma questo è un rischio che si valuta in anticipo con il difensore, non una ragione per non difendersi.
C’è poi la questione dell’esecuzione forzata durante il contenzioso. Se sei in corso di causa, AdER può in teoria continuare ad agire: può iscrivere fermi amministrativi, ipoteche, procedere a pignoramenti. Per bloccarli durante il giudizio devi ottenere dal giudice tributario la sospensione dell’atto impugnato, dimostrando il fumus boni iuris (apparente fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (pregiudizio grave da un’esecuzione immediata).
Quanto tempo ho davvero, e cosa succede se aspetto?
I termini processuali sono perentori. Aspettare equivale a rinunciare al contenzioso e, spesso, al rimborso.
La scadenza dei 60 giorni per il ricorso è tassativa: non si può riaprire. Dopo quel termine, la cartella diventa definitiva e AdER può procedere all’esecuzione.
Per le istanze di rimborso, il termine di 48 mesi è più lungo, ma decorre dal versamento: ogni mese che passa è un mese di prescrizione che si avvicina.
Nella pratica, i ritardi costano:
- Pignoramento avvenuto prima del ricorso: se AdER ha già pignorato il conto o lo stipendio, il ricorso può ancora essere utile per recuperare le somme, ma la procedura si complica.
- Mancata sospensione: se il ricorso è tardivo o mal impostato, il giudice può negare la sospensiva, e tu devi continuare a subire l’esecuzione mentre aspetti la sentenza.
- Prescrizione del rimborso: se è passato troppo tempo dal pagamento, anche un’istanza fondata può essere respinta per decadenza.
Non esiste un momento migliore per agire di quello in cui hai appena ricevuto la cartella.
E se ho già pagato: posso recuperare le somme?
Sì, ma il percorso cambia.
Se hai già pagato quanto richiesto dalla cartella — volontariamente o a seguito di esecuzione forzata — la via non è più il ricorso contro la cartella (che è scaduta), ma l’istanza di rimborso.
I presupposti sono gli stessi: dimostri di aver subito una doppia imposizione, allega la prova del pagamento sia in Italia sia all’estero, invochi la convenzione applicabile. L’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate competente.
Se l’Agenzia rifiuta o non risponde, puoi ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria impugnando il diniego o il silenzio-rifiuto. Anche in questo caso, conviene agire con assistenza tecnica: il recupero di somme già versate è spesso più difficile dell’annullamento preventivo, ma è possibile.
“Mi fate vedere un esempio concreto?”
Simulazione 1 — Dividendi da società svizzera, ritenuta non riconosciuta
Un contribuente residente in Italia detiene una partecipazione non qualificata in una società svizzera. Nel 2022 percepisce dividendi lordi di 18.400 €. La Svizzera applica una ritenuta del 35% (= 6.440 €), poi il contribuente ottiene rimborso parziale dell’eccedenza rispetto al limite convenzionale del 15% (= 2.760 €), pagando definitivamente in Svizzera il 15% netto (= 2.760 €).
In Italia, l’intermediario applica la ritenuta del 26% sui dividendi al netto dell’imposta svizzera definitiva: 26% × (18.400 − 2.760) = 26% × 15.640 = 4.066 €.
L’Agenzia sostiene che l’art. 165 TUIR non consente il credito perché i dividendi non confluiscono nel reddito complessivo IRPEF. Il contribuente impugna questa posizione richiamando la Convenzione Italia-Svizzera e la sentenza Cass. 10204/2024: ha diritto a detrarre dall’imposta italiana i 2.760 € pagati definitivamente in Svizzera, riducendo la ritenuta italiana a 4.066 − 2.760 = 1.306 € invece di 4.066 €. Importo recuperabile: 2.760 €.
Simulazione 2 — Redditi da lavoro in Germania, contribuente non iscritto AIRE
Un lavoratore dipendente residente anagrafico in Italia (non iscritto AIRE) lavora stabilmente in Germania dal 2019. Il datore di lavoro tedesco applica l’imposta sul reddito (Einkommensteuer) sullo stipendio: nel 2021 l’imposta tedesca corrisponde a 7.320 € su un reddito di 41.800 €.
Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate emette avviso di accertamento: il contribuente, non essendosi iscritto AIRE, risulta residente fiscale in Italia, e il reddito tedesco non è stato dichiarato. Emette cartella per IRPEF + sanzioni + interessi totali di 19.640 €, senza riconoscere alcun credito per le imposte già pagate in Germania.
Il contribuente impugna invocando l’art. 15 della Convenzione Italia-Germania (lavoro dipendente tassato nello Stato di prestazione) e la Cassazione n. 19459/2025 che afferma la prevalenza della disciplina convenzionale in materia di residenza e potestà impositiva. Anche richiamando Cass. 16134/2026 sull’obbligo incondizionato di detrarre l’imposta tedesca anche in assenza di dichiarazione italiana, chiede: annullamento delle sanzioni (non c’era obbligo violato una volta applicata correttamente la CDI) + credito d’imposta di 7.320 € → IRPEF residua notevolmente ridotta. Risparmio concreto: sanzioni annullate + 7.320 € di credito riconosciuto.
“La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare”
Ho verificato quale articolo della convenzione si applica al mio specifico tipo di reddito?
È la domanda che separa chi perde il ricorso da chi lo vince.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni non funzionano come un unico blocco. Ogni articolo disciplina un tipo diverso di reddito — e le regole cambiano completamente a seconda del tipo:
- Art. 15: lavoro dipendente → in genere tassato dove si svolge l’attività.
- Art. 17: artisti e sportivi → regime speciale.
- Art. 18: pensioni private → di solito residenza.
- Art. 19: pensioni pubbliche → spesso esclusiva allo Stato di provenienza.
- Art. 10: dividendi → ripartizione con tetto convenzionale alla ritenuta alla fonte.
- Art. 11: interessi → idem.
- Art. 12: royalties → idem.
- Art. 13: plusvalenze → dipende dal tipo di bene.
Sbagliare articolo significa sbagliare argomento. E si sbaglia più spesso di quanto si pensi, anche in sede di accertamento dell’Agenzia, che a volte applica l’articolo sbagliato o ignora la clausola di esclusiva.
Un secondo elemento spesso trascurato: la residenza fiscale. Le convenzioni si applicano solo ai residenti di uno dei due Stati contraenti. “Residente” secondo la convenzione non coincide necessariamente con “residente” secondo il diritto interno italiano (iscrizione anagrafica, AIRE, eccetera). La Cassazione n. 19459/2025 ha ribadito che ai fini convenzionali la residenza si valuta in base al domicilio (sede principale degli affari e degli interessi), non alla sola iscrizione anagrafica.
Se non hai verificato esattamente quale articolo si applica al tuo reddito, qualsiasi altra mossa — ricorso, istanza di rimborso, autotutela — rischia di essere costruita su basi fragili.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Riferimenti giurisprudenziali
Le pronunce che seguono sono state verificate e costituiscono il riferimento principale per chi affronta oggi una controversia in materia di doppia imposizione internazionale.
1. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 24160 del 9 settembre 2024 L’art. 165, comma 8, TUIR (che nega il credito d’imposta in caso di omessa dichiarazione) si applica solo se non esiste una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione. In presenza di CDI, il diritto al credito non può essere condizionato ad adempimenti formali della legge interna. Caso: redditi brasiliani non dichiarati in Italia, voluntary disclosure non perfezionata. Rilevante per: tutti i casi di mancata dichiarazione di redditi esteri in presenza di CDI.
2. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 16134 del 25 maggio 2026 L’obbligo convenzionale (art. 24 CDI Italia-Germania) di detrarre l’imposta tedesca dall’imposta italiana si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione. L’art. 165, comma 8, TUIR non può limitare l’efficacia delle norme internazionali pattizie (art. 117, comma 1, Cost.). Rilevante per: contribuenti con redditi tedeschi non dichiarati, ma applicabile per analogia a tutte le CDI con analoga clausola.
3. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 24205 del 19 giugno 2024 La Convenzione bilaterale Italia-Portogallo impone allo Stato italiano un obbligo incondizionato di credito d’imposta per le imposte versate al fisco portoghese. Questo obbligo non può essere condizionato al rispetto di oneri formali di diritto interno. L’Agenzia è stata condannata al rimborso. Rilevante per: rimborso di imposte già versate in doppia tassazione.
4. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 10204 del 16 aprile 2024 Il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi spetta anche quando questi sono tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva obbligatoria. La prevalenza della CDI sul diritto interno si applica anche all’art. 165 TUIR. Rilevante per: investitori con dividendi esteri su cui è stata applicata ritenuta del 26% senza credito per l’imposta estera.
5. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25698 del 1° settembre 2022 Primo orientamento che afferma la detraibilità dell’imposta estera sui dividendi anche in regime di ritenuta a titolo d’imposta, in applicazione della CDI con gli Stati Uniti. Sentenza che ha aperto il filone confermato nel 2024. Rilevante per: dividendi di fonte USA e tutti gli Stati con CDI analoga.
6. Corte di Cassazione, Ord. n. 19459 del 15 luglio 2025 Le norme convenzionali contro la doppia imposizione prevalgono sulle norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione e per il vincolo derivante dall’art. 117, comma 1, Cost. Ai fini della residenza fiscale rilevante in materia di imposte sul reddito, occorre dare prevalenza alla disciplina convenzionale che attribuisce rilievo al domicilio (sede principale degli affari e interessi), non alla sola iscrizione anagrafica. Rilevante per: contribuenti non iscritti AIRE ma con domicilio sostanziale all’estero.
7. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 798 del 12 gennaio 2023 In applicazione del principio comunitario del divieto di doppia imposizione, il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte estere anche in caso di redditi non dichiarati e poi emersi in sede di voluntary disclosure. Le fonti convenzionali e comunitarie impongono un’applicazione delle norme interne convenzionalmente orientata. Rilevante per: voluntary disclosure, rimborsi su redditi regolarizzati.
8. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 836 del 18 luglio 2023 Ha riconosciuto l’applicabilità del credito per imposte estere anche all’IRAP, in presenza di CDI che riconosce l’IRAP come imposta assimilabile all’ILOR ai fini convenzionali. Caso italiano-francese. Rilevante per: imprenditori e società con attività in Francia soggetti IRAP.
9. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 16286 del 2023 Ha affermato che la certificazione del sostituto d’imposta estero (non necessariamente l’attestazione dell’autorità fiscale centrale) è prova idonea e sufficiente del pagamento definitivo delle imposte all’estero. Rilevante per: prove ammissibili in giudizio per dimostrare il pagamento estero.
10. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 21697 del 2023 Pensione privata pagata a contribuente residente in Bulgaria: non imponibile in Italia. Il principio di potestà impositiva esclusiva dello Stato estero, quando previsto dalla CDI, prescinde dall’effettivo prelievo nell’altro Stato. Rilevante per: pensionati all’estero che subiscono ritenute IRPEF indebite in Italia.
11. Corte di Cassazione, Sez. V, n. 10308 del 2024 Confermata l’inapplicabilità delle ritenute italiane su redditi che la convenzione Italia-Turchia attribuisce esclusivamente alla Turchia. Rilevante per: contribuenti con redditi di lavoro o pensione da contesto turco.
12. Corte di Giustizia UE, sentenza del 1° agosto 2025, cause riunite C-92/24 a C-94/24 La direttiva madre-figlia (2011/96/UE) impone agli Stati membri di eliminare la doppia imposizione sugli utili distribuiti da società figlie a società madri. L’IRAP italiana che includeva una quota di dividendi nella base imponibile è stata contestata in via pregiudiziale. Rilevante per: gruppi societari transfrontalieri e doppia imposizione sui dividendi infragruppo.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Cosa può fare lo Studio Monardo
Affrontare una cartella fondata su doppia imposizione internazionale richiede competenze precise: conoscenza del diritto tributario internazionale e delle singole convenzioni, padronanza del contenzioso tributario, capacità di costruire la strategia dal primo grado fino alla Cassazione se necessario. Lo Studio Monardo opera in questo modo:
- Verifichiamo l’atto ricevuto e identifichiamo la convenzione applicabile: analizziamo la cartella, gli avvisi presupposti, il tipo di reddito, il Paese estero coinvolto, e individuiamo la CDI applicabile e la norma violata.
- Confrontiamo l’accertamento con il testo convenzionale: verifichiamo articolo per articolo se l’Agenzia ha applicato correttamente il criterio di attribuzione della potestà impositiva.
- Raccogliamo la documentazione probatoria: predisponiamo la lista dei documenti necessari (certificazioni estere, CU, dichiarazioni, F24) e ti indichiamo come ottenerli, anche dai sostituti d’imposta stranieri.
- Costruiamo il ricorso sulla gerarchia delle fonti: ogni motivo viene ancorato al testo della CDI, agli artt. 117 e 10 Cost., alle pronunce più recenti della Cassazione e, dove applicabile, al diritto dell’Unione Europea.
- Gestiamo la tempistica del processo tributario telematico: notifica PEC, deposito su SIGIT, rispetto dei termini perentori, eventuale istanza di sospensiva cautelare.
- Valutiamo la convenienza dell’autotutela preventiva: in alcuni casi, prima del ricorso, è possibile presentare istanza di autotutela obbligatoria (D.Lgs. 219/2023) per chiedere all’Agenzia di riesaminare l’atto in via amministrativa.
- Presidiamo il procedimento in grado d’appello (CGT di secondo grado): se il ricorso di primo grado non viene accolto integralmente, costruiamo l’impugnazione sulla base dei principi giurisprudenziali più favorevoli.
- Portiamo la causa in Cassazione quando il giudice di merito ha errato: la difesa dello stesso professionista cassazionista dall’inizio garantisce continuità di strategia e coerenza nell’impostazione giuridica.
- Gestiamo le istanze di rimborso per imposte già pagate: predisponiamo l’istanza, monitoriamo i termini di silenzio-rifiuto, impugniamo i dinieghi.
- Coordiniamo il lavoro con i commercialisti dello staff: nei casi che richiedono una ricostruzione fiscale pluriennale (redditi da regolarizzare, voluntary disclosure, accertamenti su più annualità), gli avvocati e i commercialisti lavorano sullo stesso caso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In materia di fiscalità internazionale e doppia imposizione, la qualità di avvocato cassazionista e coordinatore del team tributario nazionale è quella determinante: le controversie più complesse finiscono in Cassazione, e poter contare sullo stesso professionista che ha impostato la difesa dal primo grado — senza dover spiegare tutto da capo a un nuovo difensore — cambia strutturalmente la qualità della tutela.
Conclusione
La doppia imposizione internazionale non è un’ipotesi rara o accademica: è una realtà quotidiana per decine di migliaia di contribuenti italiani con redditi, investimenti o pensioni all’estero. La buona notizia è che il diritto — convenzionale e costituzionale — è dalla tua parte. Le convenzioni bilaterali prevalgono sulla legge interna, e la Corte di Cassazione lo ribadisce con crescente nettezza.
Ma la garanzia astratta di un diritto non si traduce automaticamente in un annullamento della cartella. Occorre una difesa concreta: ricorso tempestivo, documentazione adeguata, argomentazione giuridica solida, presidio del processo fino in fondo.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo: diritto bancario e tributario internazionale, difesa nel contenzioso tributario, tutela del contribuente dalle pretese fiscali illegittime. L’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale che lavora su questi temi ogni giorno, con la continuità garantita da un cassazionista che può seguire la causa fino all’ultimo grado.
📩 Se hai ricevuto una cartella su redditi già tassati all’estero, o se l’Agenzia ha negato il tuo diritto al credito d’imposta, non perdere tempo: contattaci subito. Tutti i riferimenti dello Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.
Articolo aggiornato a luglio 2026. Le informazioni contenute hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una valutazione del tuo caso specifico, contatta lo Studio Monardo.
APPENDICE — Domande frequenti rapide
Ho la residenza in Italia ma lavoro all’estero da anni: sono davvero tenuto a pagare l’IRPEF italiana su tutto?
Dipende da cosa dice la convenzione, non da dove sei iscritto anagraficamente.
La logica del Fisco italiano è: se sei iscritto nei registri anagrafici di un Comune italiano e non hai cancellato la residenza iscrivendoti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), sei considerato residente fiscale in Italia e soggetto alla tassazione mondiale.
Questo è quanto prevede il diritto interno (art. 2 TUIR). Ma le convenzioni internazionali possono raccontare una storia diversa.
L’art. 4 del Modello OCSE — ripreso da tutte le principali CDI — prevede delle tie-breaker rules per risolvere i conflitti di residenza: se un contribuente è considerato residente da entrambi gli Stati, si guarda a una serie di criteri in ordine di priorità: (1) dove ha l’abitazione permanente; (2) dove ha i centri vitali degli interessi personali ed economici; (3) dove soggiorna abitualmente; (4) la nazionalità; (5) accordo tra le autorità competenti.
La Cassazione n. 19459/2025 ha cassato una sentenza che aveva dato per scontata la residenza italiana sulla base della sola iscrizione anagrafica, affermando che il giudice di merito deve applicare le tie-breaker rules convenzionali e valutare dove il contribuente ha il domicilio inteso come sede principale degli affari e degli interessi.
Quindi: se vivi e lavori stabilmente all’estero da anni, anche se non ti sei mai iscritto all’AIRE, potresti avere gli argomenti per dimostrare che la tua residenza fiscale — ai fini convenzionali — era all’estero, e che l’Italia non aveva il diritto di tassarti su tutti i redditi esteri. Ogni situazione va esaminata nel dettaglio.
L’Agenzia mi ha fatto la voluntary disclosure: posso comunque recuperare le imposte pagate due volte?
Sì. La voluntary disclosure non preclude il diritto al credito per imposte estere.
La voluntary disclosure è una procedura di regolarizzazione dei redditi non dichiarati. Chi vi aderisce paga le imposte evase, le sanzioni ridotte e gli interessi. Ma questo non significa che debba pagare senza possibilità di scomputare le imposte già versate all’estero.
La Cassazione n. 798 del 12 gennaio 2023 ha chiarito proprio questo punto: anche in caso di redditi emersi attraverso la voluntary disclosure, il contribuente mantiene il diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, in applicazione del principio convenzionale del divieto di doppia imposizione. Le fonti convenzionali impongono un’applicazione delle norme interne orientata a eliminare la doppia tassazione — e questo vale anche quando la regolarizzazione è avvenuta in ritardo.
Se hai aderito a una voluntary disclosure, hai pagato le imposte sugli stessi redditi sia all’estero sia in Italia, e l’Agenzia non ha riconosciuto il credito, hai potenzialmente diritto a un rimborso. I termini di prescrizione decorrono dal pagamento — l’urgenza esiste, ma il diritto non è perduto.
Esiste una procedura amichevole tra Stati per risolvere la doppia imposizione senza andare in giudizio?
Sì, si chiama Mutual Agreement Procedure (MAP). È prevista da quasi tutte le CDI, ma ha tempi lunghi e limiti pratici.
L’art. 25 del Modello OCSE prevede che il contribuente che ritiene di subire una tassazione non conforme alla convenzione possa presentare istanza di avvio della procedura amichevole all’autorità competente del proprio Stato di residenza. In Italia è il Dipartimento delle Finanze del MEF. I due Stati avviano una trattativa diretta per eliminare la doppia imposizione.
Anche la Direttiva UE 2017/1852 ha introdotto una procedura strutturata per i casi tra Stati UE, con possibilità di ricorso arbitrale se gli Stati non raggiungono l’accordo entro termini definiti. Il ricorso italiano è autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se l’autorità italiana rigetta l’istanza di avvio (art. 19-bis D.Lgs. 546/1992).
Limiti pratici: la MAP ha tempi spesso pluriennali, non sospende le procedure esecutive interne, non garantisce un esito definitivo. Per questo il ricorso tributario italiano rimane la via principale, eventualmente affiancata dalla MAP come strumento parallelo.
Ho ricevuto anche sanzioni oltre all’imposta: si possono annullare?
Spesso sì, e questa è una componente fondamentale della difesa.
Le sanzioni tributarie su accertamenti da doppia imposizione sono contestabili per due ragioni distinte:
Primo motivo — assenza di violazione: se la convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva all’altro Stato, l’omessa dichiarazione dei redditi in Italia non è una violazione della legge italiana (non c’era l’obbligo di dichiararli). La sanzione per omessa o infedele dichiarazione è quindi priva di fondamento.
Secondo motivo — obiettiva incertezza normativa: anche nei casi di credito d’imposta (non esclusiva), il quadro normativo è stato a lungo oggettivamente ambiguo. L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 prevede l’esclusione della punibilità quando la violazione dipende da obiettiva incertezza interpretativa. L’evoluzione stessa della giurisprudenza (dal 2022 al 2026, la Cassazione ha più volte contraddetto l’interpretazione ministeriale) dimostra che l’incertezza era reale.
Le sanzioni non sono mai un accessorio automatico: vanno contestate specificamente, con argomentazione dedicata.
Tabella riepilogativa: tipo di reddito, norma convenzionale, regime tipico e strumento difensivo
| Tipo di reddito | Art. CDI (Modello OCSE) | Regime tipico | Strumento difensivo principale |
|---|---|---|---|
| Lavoro dipendente | Art. 15 | Stato di svolgimento dell’attività | Ricorso + credito o annullamento ritenute IT |
| Pensione privata | Art. 18 | Stato di residenza del beneficiario | Rimborso ritenute indebite |
| Pensione pubblica | Art. 19 | Spesso esclusiva allo Stato di provenienza | Rimborso ritenute IRPEF italiane indebite |
| Dividendi | Art. 10 | Ripartita con tetto alla ritenuta alla fonte | Credito d’imposta / rimborso eccedenza |
| Interessi | Art. 11 | Ripartita con tetto | Credito d’imposta |
| Royalties | Art. 12 | Ripartita con tetto | Credito d’imposta |
| Plusvalenze immobiliari | Art. 13 | Spesso esclusiva nello Stato di ubicazione | Annullamento tassazione italiana |
| Redditi d’impresa | Art. 7 | Stato dove opera la stabile organizzazione | Verifica PE + credito o esclusione |
| Redditi da lavoro autonomo | Art. 14 / Art. 7 | Base fissa o PE nel paese estero | Credito o esclusione |
Le regole variano da convenzione a convenzione. Ogni CDI va letta nel testo specifico.
Approfondimento — Come funziona il credito d’imposta e come si calcola
Uno degli strumenti principali per eliminare la doppia imposizione è il credito d’imposta per imposte estere (foreign tax credit), regolato in Italia dall’art. 165 del TUIR e dalle singole disposizioni convenzionali. Capire come si calcola è fondamentale per sapere cosa puoi recuperare.
Il meccanismo base è questo: se produci un reddito all’estero e paghi le imposte estere a titolo definitivo, quando dichiari quel reddito in Italia puoi sottrarre dall’imposta italiana dovuta l’importo delle imposte già versate all’estero — nei limiti della “quota di imposta italiana” riferibile a quel reddito estero.
La formula del limite di credito ordinario è:
Credito d’imposta ammesso = imposta italiana × (reddito estero / reddito complessivo)
In parole semplici: se il tuo reddito totale è 60.000 € di cui 20.000 € prodotti all’estero, e l’imposta italiana complessiva è 18.000 €, la quota di imposta italiana riferita al reddito estero è 18.000 × (20.000/60.000) = 6.000 €. Puoi detrarre al massimo 6.000 €, anche se all’estero hai pagato di più.
Se invece la convenzione bilaterale non pone limitazioni ulteriori rispetto a questo “credito ordinario” — e molte CDI non le pongono — la Cassazione ha affermato che eventuali limitazioni previste solo dalla legge interna (come l’art. 165, comma 10, TUIR sulla riduzione proporzionale) devono essere disapplicate in favore della norma convenzionale. Questo è il punto affermato dalla Cassazione nella controversia Italia-Francia e ripreso nelle pronunce successive.
Tre situazioni tipiche:
Situazione A — Imposta estera inferiore all’imposta italiana sul reddito estero: non c’è problema di doppia tassazione integrale; paghi la differenza in Italia. Non c’è contenzioso in questo caso.
Situazione B — Imposta estera superiore al limite di credito ordinario: paghi all’estero più di quanto il credito ti consente di recuperare in Italia. La parte eccedente rimane a tuo carico. Le convenzioni non sempre garantiscono la neutralità fiscale completa — ma se la limitazione del credito deriva solo dalla norma interna e la CDI è più favorevole, la CDI prevale.
Situazione C — Potestà impositiva esclusiva dello Stato estero: questo è il caso più forte. Se la convenzione dice che quel reddito è “imponibile soltanto” nello Stato estero, l’Italia non deve tassarlo affatto. Non c’è un credito da calcolare: c’è un’esclusione totale della tassazione italiana. Qualsiasi cartella italiana su quel reddito è illegittima.
La distinzione tra queste tre situazioni è cruciale per costruire la difesa. Un avvocato tributarista non dirà semplicemente “è doppia imposizione”: dirà quale delle tre si applica, e calibrerà l’argomentazione di conseguenza.
Approfondimento — Prove documentali: cosa serve davvero in giudizio
Una delle domande pratiche più frequenti riguarda la documentazione: il giudice tributario non si accontenta dell’affermazione che hai pagato le imposte all’estero. Devi dimostrarlo.
La Cassazione ha chiarito (sentenza n. 16286/2023) che la certificazione del sostituto d’imposta estero — ad esempio la banca svizzera che ha applicato la ritenuta, o il datore di lavoro tedesco che ha versato l’Einkommensteuer — è prova idonea e sufficiente. Non è necessaria (anche se è preferibile) una certificazione rilasciata direttamente dall’autorità fiscale centrale del Paese estero.
Documenti utili in ordine di valore probatorio:
- Certificazione ufficiale dell’autorità fiscale estera (Finanzamt tedesco, Swiss Federal Tax Administration, ecc.) attestante le imposte versate: massima forza probatoria, ma spesso difficile da ottenere rapidamente.
- Certificazione del sostituto d’imposta estero (datore di lavoro, istituto finanziario, fondo pensione): equivalente alla CU italiana, attesta le ritenute applicate. Dopo la Cassazione 16286/2023, questo documento è sufficiente.
- Dichiarazione dei redditi presentata all’estero con ricevuta di avvenuta presentazione: utile per dimostrare sia il reddito sia l’imposta liquidata.
- Ricevuta di pagamento (bonifico o F24 equivalente estero) delle imposte all’estero: complementare alle precedenti.
- Rimborso parziale ottenuto dallo Stato estero (ad esempio il rimborso svizzero del 20% sulla ritenuta del 35%): il documento di rimborso attesta l’imposta definitivamente rimasta a carico — che è quella che interessa per il credito.
Un problema frequente: il contribuente ha subito le ritenute estere tramite un intermediario italiano (banca o SIM) e non ha documentazione proveniente dall’estero. In questo caso, il rendiconto dell’intermediario italiano — che indica le imposte estere trattenute — può essere utilizzato, ma va integrato con la comunicazione dell’intermediario sulle ritenute estere effettivamente versate e non rimborsate.
Ogni caso ha le sue specificità documentali: raccogliere la documentazione giusta prima di presentare il ricorso è parte integrante del lavoro di difesa.
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