Accertamento Per Famiglia Rimasta In Italia Mentre Tu Vivi All’estero: Come Difendersi

Sei emigrato in Germania per lavoro, hai firmato un contratto a tempo indeterminato, ti sei iscritto all’AIRE, e vivi in un appartamento a Monaco da tre anni. Ma tua moglie è rimasta a Roma con i figli, che frequentano la scuola italiana. La casa di proprietà è ancora a tuo nome nel Comune di residenza originario. Poi, un giorno, arriva una lettera dall’Agenzia delle Entrate: un questionario, poi un avviso di accertamento. Il Fisco italiano ritiene che tu non abbia mai smesso di essere fiscalmente residente in Italia e pretende le imposte sui tuoi redditi tedeschi.

Non si tratta di un caso isolato. È lo scenario più ricorrente tra i connazionali che vivono e lavorano all’estero lasciando il nucleo familiare in patria: una scelta dettata da esigenze concrete — la scolarizzazione dei figli, l’anzianità dei genitori, la difficoltà di staccarsi da radici profonde — ma che il diritto tributario italiano guarda con sospetto, perché il luogo dove si trovano moglie e figli è tradizionalmente uno degli indici più forti del cosiddetto centro degli interessi vitali, e quindi della residenza fiscale.

Non esiste, tuttavia, una risposta univoca. La tua posizione dipende da chi sei, dove sei emigrato, quanto a lungo ci sei stato, cosa hai lasciato in Italia e cosa hai costruito all’estero. Dipende dall’anno di imposta contestato, dalla presenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni, dal tipo di attività svolta, dall’entità dei redditi. Un lavoratore dipendente in un Paese UE affronta regole diverse da un imprenditore in un paradiso fiscale; un pensionato trasferito in Portogallo ha una posizione distinta da un autonomo in Svizzera con la moglie a Milano.

Questa guida è strutturata esattamente su queste differenze. Vedremo le regole comuni, poi le regole specifiche per ciascun profilo: il lavoratore dipendente all’estero UE, il lavoratore in un Paese extra-UE non paradiso fiscale, l’imprenditore o professionista con attività estera, il trasferito in un paradiso fiscale, il pensionato espatriato, il caso misto (due redditi, due famiglie, due Paesi). Per ciascun profilo: cosa cambia davvero, i rischi specifici, le mosse giuste.

Lo Studio Monardo si occupa di questi casi fin dalla fase di ricezione del questionario dell’Agenzia delle Entrate, costruendo la risposta difensiva sulla base del profilo concreto del contribuente, coordinando il lavoro di avvocati e commercialisti con esperienza in fiscalità internazionale e contenzioso tributario, fino — se necessario — ai gradi di giudizio superiori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: quando la contestazione sulla residenza fiscale arriva in Cassazione, la continuità della difesa dallo stesso professionista è un vantaggio che raramente si può recuperare in corsa.


📩 Se hai ricevuto un questionario o un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sulla tua residenza fiscale e la tua famiglia è rimasta in Italia, contattaci ora: tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina. Non rispondere senza prima aver analizzato la tua posizione con un professionista.


Le regole comuni: cosa vale per tutti, indipendentemente dal profilo

Prima di entrare nei profili, è necessario capire la base normativa condivisa, quella che si applica a chiunque sia emigrato all’estero lasciando la famiglia in Italia.

I quattro criteri di residenza fiscale (art. 2 TUIR, dal 1° gennaio 2024)

Il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto l’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introducendo quattro criteri alternativi di collegamento con l’Italia. È sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni, o 184 nei bisestili) perché il contribuente sia considerato residente in Italia e tassato su tutti i redditi, ovunque prodotti (principio della tassazione mondiale, o worldwide taxation):

  1. Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR): fino al 2023 era presunzione assoluta di residenza; dal 2024 è diventata presunzione relativa, superabile con prova contraria.
  2. Residenza ai sensi del codice civile: dimora abituale nel territorio dello Stato (art. 43, co. 2 c.c.). Elemento oggettivo (permanenza) + elemento soggettivo (intenzione di abitare stabilmente).
  3. Domicilio: dal 2024 definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona. Questa è la novità normativa più rilevante per il tema di questa guida: per i periodi d’imposta dal 2024 in avanti, se tua moglie e i tuoi figli sono in Italia, il tuo domicilio fiscale tende a radicarsi qui anche se tu sei fisicamente all’estero.
  4. Presenza fisica nel territorio italiano per la maggior parte del periodo di imposta: criterio introdotto ex novo dal 2024. Si conteggiano anche le frazioni di giorno (anche un’ora in Italia vale come giorno intero) e i periodi non consecutivi.

Regola critica: per i periodi di imposta fino al 2023 continuano ad applicarsi i vecchi criteri (Cass. n. 19843/2024 ha escluso la retroattività della riforma). Nel regime previgente, il domicilio era inteso secondo la definizione civilistica: sede principale degli affari e interessi economici e patrimoniali, gestita in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni familiari rilevavano come elemento accessorio. Dal 2024, il peso si inverte e la famiglia torna al centro.

Il caso della famiglia rimasta in Italia: perché è così pericoloso

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 ha chiarito espressamente il caso: se un contribuente si trasferisce all’estero ma il coniuge e i figli restano in Italia nella casa di famiglia, il domicilio fiscale tende a restare in Italia perché il fulcro delle relazioni personali e familiari è rimasto nello Stato di origine.

Questo non significa automaticamente che l’accertamento sia fondato o che il contribuente sia destinato a perdere. Significa che il rischio è reale e che la difesa richiede una strategia specifica, costruita attorno agli elementi concreti del caso.

La doppia residenza e le Convenzioni internazionali

Nella maggior parte dei casi pratici, non si tratta di scegliere tra una residenza e un’altra in senso assoluto. L’Italia ritiene il contribuente residente (in base ai propri criteri interni), ma anche lo Stato estero lo considera residente (perché lavora e vive lì). Si crea una situazione di doppia residenza fiscale.

In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese estero (e l’Italia ne ha circa 100, incluse quelle con tutti i principali Paesi europei, USA, Canada, Australia, Emirati Arabi), il conflitto viene risolto attraverso le cosiddette tie-breaker rules dell’art. 4, par. 2 del Modello OCSE. La Convenzione prevale sul diritto interno italiano (art. 169 TUIR; art. 117 Cost.), e può quindi “battere” anche la presunzione prevista dall’art. 2 TUIR.

Le tie-breaker rules si applicano in sequenza:

  1. Abitazione permanente: si attribuisce la residenza allo Stato in cui il contribuente dispone di un’abitazione permanente.
  2. Centro degli interessi vitali: se dispone di abitazione in entrambi gli Stati, prevale lo Stato con cui ha i legami personali ed economici più stretti.
  3. Soggiorno abituale: se non è possibile determinare il centro degli interessi vitali, rileva dove il contribuente soggiorna abitualmente.
  4. Nazionalità: criterio residuale.
  5. Accordo tra le autorità fiscali dei due Stati: ultima ratio.

La famiglia rimasta in Italia può spostare il centro degli interessi vitali verso l’Italia anche a livello convenzionale. Ma non in modo automatico: se l’abitazione principale è all’estero e il lavoro è all’estero, la valutazione comparativa può dar ragione al contribuente — specialmente se la separazione geografica è documentata e non transitoria.

La presunzione speciale per i paradisi fiscali (art. 2, co. 2-bis TUIR)

Se il trasferimento è avvenuto verso un Paese a fiscalità privilegiata (lista del D.M. 4 maggio 1999: Monaco, UAE, Andorra, Jersey, Bahrein, ecc. — dal 1° gennaio 2024 la Svizzera è stata rimossa dall’elenco), si applica una presunzione di residenza italiana ancora più gravosa: il Fisco non deve dimostrare nulla, e spetta al contribuente fornire prove convincenti dell’effettività del trasferimento. Questa norma è rimasta invariata dopo la riforma del 2024.

Onere della prova: chi deve dimostrare cosa

ScenarioChi provaCosa deve provare
Trasferimento verso Paese ordinario (es. Germania, UK, USA)Agenzia delle EntrateChe il contribuente ha mantenuto il domicilio o la residenza in Italia
Iscrizione APR non cancellataContribuenteChe il domicilio/residenza è effettivamente all’estero (presunzione relativa dal 2024)
Trasferimento verso paradiso fiscale (black list)ContribuenteEffettività del trasferimento con elementi gravi, precisi e concordanti

Profilo 1 — Il lavoratore dipendente all’estero in un Paese UE (famiglia in Italia)

La tua situazione

Sei stato assunto da un’azienda tedesca, francese, olandese, spagnola. Hai firmato un contratto a tempo indeterminato. Vivi in affitto o in un alloggio aziendale nel Paese estero. Rientri in Italia ogni fine settimana o ogni due settimane, perché tua moglie e i tuoi figli sono rimasti a casa vostra. Ti sei iscritto all’AIRE. Non hai mai dichiarato i tuoi redditi esteri in Italia, convinto di essere fiscalmente residente nel Paese dove lavori.

Poi arriva l’accertamento.

Cosa cambia per te

La tua situazione è la più comune — e quella su cui la giurisprudenza ha ragionato di più. Per i periodi fino al 2023, la Cassazione (Cass. n. 2878/2024; Cass. n. 19843/2024) ha dato prevalenza agli interessi economici e patrimoniali: se svolgevi la tua attività lavorativa principale all’estero e lì concentravi il tuo reddito, il domicilio fiscale tendeva a seguire l’attività. Per i periodi dal 2024, invece, la nuova definizione di domicilio dà peso prioritario alle relazioni personali e familiari: se moglie e figli sono in Italia, il domicilio fiscale ex art. 2 TUIR punta sull’Italia.

Regola più importante per questo profilo: la Convenzione contro le doppie imposizioni ti protegge se la usi correttamente. L’Italia ha Convenzioni con tutti i principali Paesi UE (Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Belgio, ecc.). La Convenzione prevale sulla legge interna italiana. Se riesci a dimostrare che, applicando le tie-breaker rules dell’art. 4 par. 2 del Modello OCSE, il tuo centro degli interessi vitali è all’estero (abitazione permanente, attività lavorativa, vita quotidiana), la tassazione esclusiva avviene nel Paese di lavoro e l’Italia perde il titolo a tassarti sui redditi esteri.

I numeri: soglie e calcoli concreti

Esempio: lavoratore con reddito da lavoro dipendente in Germania di 58.000 € lordi annui, già tassato in Germania. L’Agenzia delle Entrate contesta la residenza in Italia per 3 anni.

  • IRPEF italiana su 58.000 € (aliquote 2024): circa 20.380 € per anno
  • Tre anni di imposta contestata: circa 61.140 €
  • Sanzioni per omessa dichiarazione (art. 1 D.Lgs. 471/97): dal 120% al 240% dell’imposta, quindi da 73.368 € a 146.736 €
  • Interessi legali maturati

Totale potenziale: da 134.508 € a oltre 207.000 €. In questo scenario si può invocare il credito per le imposte pagate in Germania (art. 165 TUIR), ma solo se si prova la residenza estera e si retroattiva la dichiarazione per gli anni contestati.

I rischi specifici di questo profilo

Il rischio principale è che il rientro settimanale venga interpretato come elemento di presenza fisica in Italia. Dal 2024, anche le frazioni di giorno si sommano: 52 weekend l’anno (venerdì sera/domenica sera) possono avvicinarsi a 100-110 giorni di presenza, non sufficienti a superare la soglia dei 183, ma elementi che l’Agenzia delle Entrate usa per costruire la contestazione unitamente alla famiglia italiana.

Le mosse giuste per questo profilo

  1. Verificare immediatamente l’iscrizione AIRE e la data di cancellazione dall’APR italiana.
  2. Raccogliere la documentazione della vita all’estero: contratto di lavoro, contratto di locazione o titolo di disponibilità dell’abitazione estera, bollette intestate a te, iscrizione al servizio sanitario estero, estratti conto di banche estere.
  3. Verificare la Convenzione applicabile e valutare l’invocabilità delle tie-breaker rules in base alla propria situazione concreta.
  4. Tenere un registro dei giorni di presenza in Italia (con documentazione: biglietti aerei, scontrini, pedaggi autostradali) per escludere il superamento della soglia dei 183 giorni dal 2024.
  5. Rispondere al questionario dell’Agenzia delle Entrate solo dopo aver ricevuto assistenza professionale: le risposte al questionario diventano elementi di prova nel successivo giudizio.

Profilo 2 — Il lavoratore all’estero in un Paese extra-UE non black list (es. USA, Canada, Australia, Giappone)

La tua situazione

Hai trovato un impiego qualificato in un Paese extraeuropeo non incluso nella lista dei paradisi fiscali. Vivi oltreoceano o in Asia, con una presenza in Italia concentrata nelle vacanze estive e nei periodi festivi. Magari la tua compagna o il tuo coniuge sono rimasti in Italia per ragioni lavorative proprie, o perché il trasferimento dei figli in un sistema scolastico straniero era troppo complessa.

Cosa cambia per te

Rispetto al profilo UE, hai una distanza fisica più marcata e una vita estera più strutturata. Ma le regole di residenza fiscale si applicano allo stesso modo: anche qui l’Italia può ritenerti residente se il tuo domicilio (nel senso delle relazioni personali e familiari, dal 2024) è rimasto qui. L’arma difensiva è ancora la Convenzione, che l’Italia ha anche con USA (L. 763/1984), Canada (L. 527/1989), Australia (L. 292/1985), Giappone (L. 866/1980) e molti altri.

La distanza fisica conta come elemento indiziario. Se sei in Australia 300 giorni l’anno, è difficile sostenere che la tua dimora abituale sia in Italia. Ma se hai lasciato a Roma il coniuge, la casa di proprietà con le utenze attive, un conto corrente italiano con accrediti regolari, e rientri in Italia 60-70 giorni l’anno, l’Agenzia delle Entrate può costruire la contestazione del domicilio basandosi sulle relazioni familiari.

I numeri

Esempio: professionista con reddito da consulenza negli USA pari a 95.000 $ (circa 87.000 € al tasso di cambio medio 2024), già tassato negli USA (federal + state tax, circa 35% effettivo = 33.200 €).

Se l’Italia contesta la residenza e applica IRPEF italiana (aliquote progressive, circa 34.200 € su 87.000 €):

  • Credito d’imposta per le imposte USA: deducibile ma soggetto a verifica e tetti
  • Rischio di doppia tassazione parziale: differenza tra aliquota italiana e americana, più sanzioni
  • Sanzioni omessa dichiarazione: dal 120% al 240%

I rischi specifici

Il principale rischio per questo profilo è la mancanza di una Convenzione con clausola split year. Solo alcune Convenzioni italiane (Germania, Svizzera, Panama) prevedono il frazionamento del periodo d’imposta in caso di trasferimento nel corso dell’anno. Per la maggior parte dei Paesi extra-UE, l’Italia considera il contribuente residente per l’intero anno in cui si è trasferito se non ha completato il trasferimento entro il primo giorno del periodo di imposta.

Rischio aggiuntivo: l’immobile italiano. Se la casa in Italia è di proprietà e ci vive il coniuge, l’Agenzia la considera “abitazione a disposizione del contribuente”: elemento che, nelle tie-breaker rules, può indicare la disponibilità di un’abitazione permanente in Italia e spostare il centro degli interessi vitali verso l’Italia.

Le mosse giuste

  1. Documentare la propria abitazione estera come abitazione permanente a disposizione (titolo di proprietà o locazione pluriennale, non affitto turistico o alloggio aziendale temporaneo).
  2. Verificare se la Convenzione applicabile prevede la clausola split year.
  3. Raccogliere documenti attestanti che la vita quotidiana è effettivamente all’estero: medico di base estero, automobile immatricolata all’estero, iscrizione a palestre o associazioni locali, estratti conto correnti esteri come conto “principale” (accrediti stipendio, spese quotidiane).
  4. Valutare se la separazione coniugale geografica è documentabile come strutturale (due carriere autonome, due centri di vita separati) e non come temporanea.

Profilo 3 — L’imprenditore o il libero professionista con attività all’estero

La tua situazione

Hai aperto una società o hai una partita IVA estera. Gestisci la tua attività da un Paese estero, ma hai mantenuto in Italia partecipazioni societarie, immobili o incarichi amministrativi. Tua moglie — o il tuo coniuge — e i tuoi figli sono rimasti in Italia. Nella tua posizione, la domanda non è solo dove sei fiscalmente residente: è anche se la tua società estera rischia l’esterovestizione, cioè di essere considerata gestita dall’Italia.

Cosa cambia per te

La tua situazione combina due rischi sovrapposti: il rischio sulla residenza personale e il rischio sull’esterovestizione societaria.

Per la residenza personale, il punto critico rispetto ad altri profili è che le cariche societarie in Italia — amministratore, consigliere, socio gestore — sono uno degli indicatori più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per sostenere che il centro degli interessi economici è rimasto in Italia. La Cassazione (Cass. n. 19843/2024) ha confermato che, per i periodi fino al 2023, la prevalenza degli interessi economici gestiti in modo riconoscibile dai terzi determina il domicilio fiscale: se hai tre SRL italiane di cui sei amministratore, difficile sostenere che il tuo domicilio è altrove.

Dal 2024, il criterio del domicilio si sposta sulle relazioni personali e familiari, e questo può aiutarti se la tua attività estera è strutturata e documentata. Ma il combinato disposto (famiglia in Italia + incarichi economici in Italia) resta uno dei profili più rischiosi.

Regola importante: la Cassazione (Cass. ord. n. 1075/2025 in tema societario; Cass. n. 23707/2025) ha chiarito che per l’esterovestizione societaria non è sufficiente la presenza di soci o amministratori italiani: occorre dimostrare che la società estera è una mera costruzione artificiale, priva di struttura operativa reale all’estero. Questo principio è trasportabile, per analogia, alla persona fisica: un’attività estera reale, con dipendenti, sede operativa, contratti locali, vale come elemento di difesa.

I numeri

Esempio: imprenditore con società tedesca che genera utili per 120.000 € annui, distribuiti come dividendi; mantiene in Italia una SRL inattiva di cui è unico socio amministratore.

Se l’Italia riqualifica la residenza come italiana:

  • Dividendi dalla società tedesca diventano imponibili in Italia come redditi di capitale
  • Aliquota italiana sui dividendi da partecipazioni non qualificate: 26%
  • Su 120.000 € per tre anni: circa 93.600 € di imposta aggiuntiva
  • Più sanzioni e interessi

I rischi specifici

Il rischio principale è la contestazione combinata: residenza personale fittizia + esterovestizione societaria. Questi due filoni di accertamento possono svilupparsi in parallelo, con oneri probatori cumulativi.

Rischio aggiuntivo: il quadro RW. Se hai patrimoni o conti esteri non dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana (obbligatoria per chi è considerato residente), le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW possono arrivare fino al 15% del patrimonio non dichiarato.

Le mosse giuste

  1. Cessare o trasferire le cariche societarie italiane o documentare la loro natura meramente formale (non gestionale).
  2. Costruire una struttura estera con elementi di sostanza reale: sede fisica, dipendenti, contratti con clienti locali, conti correnti operativi.
  3. Tenere verbali di CdA e assemblee che documentino che le decisioni vengono prese effettivamente all’estero.
  4. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e internazionale: per questo profilo, la valutazione deve partire dalla struttura societaria complessiva, non solo dalla posizione personale del contribuente.

Profilo 4 — Il trasferito in un paradiso fiscale (Monaco, Dubai, Andorra, ecc.)

La tua situazione

Hai trasferito la residenza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco del D.M. 4 maggio 1999: Monaco, Emirati Arabi Uniti (Dubai), Andorra, Jersey, Bahrein, e altri. Attenzione: la Svizzera non è più in black list dal 1° gennaio 2024, ma i periodi precedenti restano soggetti alla norma speciale. Tua moglie e i tuoi figli sono in Italia.

La tua posizione è la più gravosa di tutte.

Cosa cambia per te

L’art. 2, co. 2-bis del TUIR stabilisce che i cittadini italiani che si cancellano dall’APR e si trasferiscono in un Paese a fiscalità privilegiata si considerano presuntivamente residenti in Italia, salvo prova contraria. Non è il Fisco a dover dimostrare la tua residenza in Italia: sei tu a dover dimostrare l’effettività del trasferimento.

La presenza della famiglia in Italia è uno dei fattori che la Cassazione ha utilizzato per confermare la presunzione. In Cass. ord. n. 1292/2025, la Corte ha sancito che la disponibilità di un’abitazione nel Principato di Monaco, unita ad altri indicatori formali, non era sufficiente a vincere la presunzione quando il contribuente non aveva fornito prova di un effettivo spostamento della propria vita. In Cass. n. 14484/2024, la Corte ha confermato la presunzione di residenza italiana per un contribuente iscritto all’AIRE e residente a Monaco, ritenendo insufficienti le prove documentali prodotte.

La Convenzione contro le doppie imposizioni non è sempre uno scudo in questi casi. Monaco non ha una piena Convenzione con l’Italia (il protocollo di scambio di informazioni è attivo solo dal 2015). Gli UAE hanno una Convenzione (ratificata con L. 10/2017), e la Cassazione ha riconosciuto in alcune pronunce che i criteri convenzionali possono prevalere sulla presunzione ex art. 2-bis (Cass. n. 11733/2024), ma la prova dell’applicabilità deve essere fornita dal contribuente con elementi molto solidi.

I numeri

Esempio: contribuente residente a Dubai con redditi da attività di trading su criptovalute e partecipazioni finanziarie per 200.000 € annui. Famiglia italiana, casa di famiglia a Milano.

Se l’Italia applica la presunzione ex art. 2-bis TUIR per tre anni:

  • IRPEF su 200.000 €: circa 84.000 € per anno
  • Tre anni: 252.000 €
  • Sanzioni per omessa dichiarazione: da 120% a 240%, quindi da 302.400 € a oltre 600.000 €
  • Più sanzioni per omesso quadro RW: fino al 15% del patrimonio estero non dichiarato

Totale potenziale nell’ordine di grandezza del milione di euro. È per questo che questo profilo richiede assistenza specialistica prima, non dopo, l’accertamento.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’impossibilità di difendersi “in corsa”. La prova contraria alla presunzione deve essere costruita ex ante, nel momento in cui si realizza il trasferimento, attraverso una precisa opera di documentazione. Prove raccolte frettolosamente dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento hanno scarsa efficacia. La Cassazione ha ribadito che servono elementi “gravi, precisi e concordanti” e che elementi meramente formali (iscrizione AIRE, patente estera, conto bancario estero) non bastano.

Le mosse giuste

  1. Trasferire l’intera famiglia nel Paese estero, o documentare che la separazione è strutturale e che non costituisce un nucleo familiare unitario.
  2. Acquistare o locare un’abitazione nel Paese estero a proprio nome, intestarsi le utenze, dotarsi di un’assistenza sanitaria locale.
  3. Cessare tutti i legami economici in Italia: chiusura di società, dismissione di immobili (o almeno cessione della gestione), chiusura di conti correnti italiani non necessari.
  4. Documentare la vita quotidiana all’estero con una molteplicità di elementi convergenti: estratti conto locali, ricevute mediche estere, iscrizioni a circoli, spese nel Paese di residenza.
  5. Rivolgersi a un avvocato tributarista specializzato in fiscalità internazionale prima del trasferimento, non dopo.

Profilo 5 — Il pensionato espatriato con legami familiari in Italia

La tua situazione

Sei andato in pensione e hai deciso di vivere all’estero — Portogallo, Spagna, Grecia, o anche Paesi extraeuropei come Thailandia o America Latina — attratto dal clima, dal costo della vita, o da regimi fiscali favorevoli (come il regime NHR portoghese). Ma tuo figlio o tua figlia vive in Italia, o tua sorella, o il tuo partner. Hai mantenuto la casa in Italia — magari la casa in cui hai vissuto tutta la vita — perché “ogni tanto ci torno”.

Cosa cambia per te

Per i pensionati, il reddito principale è la pensione italiana erogata dall’INPS o da un ente previdenziale italiano. Le pensioni pubbliche (servizio pubblico) sono in genere tassabili solo in Italia, indipendentemente dalla residenza. Le pensioni private (INPS, ex aziendali) seguono regole convenzionali che variano da Paese a Paese.

Il punto critico per questo profilo è la casa italiana lasciata “a disposizione”. L’Agenzia delle Entrate considera l’immobile di proprietà con utenze attive un elemento di collegamento con l’Italia, anche se non ci vivi stabilmente. Se hai mantenuto la residenza anagrafica in un Comune italiano (magari per “comodità”), dal 2024 la presunzione relativa di residenza si attiva automaticamente.

Regola importante: dal 2024 il domicilio è definito come luogo delle relazioni personali e familiari. Se i tuoi figli e i tuoi affetti principali sono in Italia e torni regolarmente per stare con loro, il tuo domicilio fiscale potrebbe essere Italia anche se trascorri più di 183 giorni all’estero.

I numeri

Esempio: pensionato con assegno INPS di 1.850 €/mese (22.200 €/anno), trasferito in Portogallo con regime NHR, che ritiene di non dovere tasse in Italia sulla pensione.

  • Se l’Italia contesta la residenza e la pensione è riclassificata come reddito imponibile in Italia: IRPEF su 22.200 € circa 3.900 €/anno
  • Regime NHR portoghese potrebbe non applicarsi se la residenza fiscale è contestata come italiana
  • Sanzioni per omessa dichiarazione: pesanti in proporzione al reddito

Il Portogallo ha una Convenzione con l’Italia (L. 85/1983). Le pensioni private INPS sono imponibili in genere solo nel Paese di residenza del beneficiario secondo la Convenzione. La difesa si basa sulla dimostrazione della residenza effettiva in Portogallo attraverso le tie-breaker rules. Ma se i tuoi legami familiari principali sono in Italia, la valutazione del centro degli interessi vitali potrebbe sfavorire la tesi del contribuente (Cass. n. 29463/2024 ha riconosciuto il diritto al rimborso a un pensionato residente nel Regno Unito che aveva già pagato le imposte in Italia: caso che dimostra quanto sia necessaria la tutela preventiva).

I rischi specifici

Il rischio principale è la perdita di agevolazioni fiscali estere. Se l’Agenzia delle Entrate riesce a riqualificare la residenza in Italia, il pensionato perde non solo il regime agevolato estero (NHR portoghese, flat tax greca per pensionati, ecc.) ma si trova anche a dover pagare le tasse italiane sugli anni contestati, senza credito d’imposta per quanto eventualmente pagato all’estero (art. 165 TUIR richiede la dichiarazione in Italia).

Le mosse giuste

  1. Cancellazione dall’APR italiana e iscrizione all’AIRE contestualmente al trasferimento, non successivamente.
  2. Vendita o locazione lunga dell’immobile italiano, o almeno cessazione delle utenze intestate al contribuente.
  3. Stabilire la propria abitazione principale all’estero in modo documentabile.
  4. Verificare la Convenzione applicabile e la classificazione della pensione percepita (pubblica vs. privata).
  5. Tenere un registro dei giorni di presenza in Italia e all’estero.

Profilo 6 — Il caso misto: due redditi in due Paesi, legami in entrambi

La tua situazione

Lavori in part-time o come consulente per un’azienda estera, ma hai anche un reddito da affitto in Italia. Oppure: sei dipendente all’estero ma hai anche una piccola partecipazione in una SRL italiana che ti distribuisce dividendi. O ancora: sei sposato con una persona di nazionalità estera che vive nel suo Paese, ma hai figli da un precedente matrimonio che vivono in Italia con il tuo ex coniuge.

Le articolazioni familiari ed economiche miste sono la situazione più difficile da gestire in termini di residenza fiscale, perché i criteri di collegamento si distribuiscono tra più Paesi senza una localizzazione univoca.

Cosa cambia per te

Per i periodi fino al 2023: prevalevano gli interessi economici. Se il reddito principale era estero, la difesa si concentrava su quello.

Dal 2024: il nuovo criterio del domicilio basato sulle relazioni personali e familiari complica il quadro misto. Se hai figli in Italia (anche da un precedente matrimonio), il legame affettivo con l’Italia è documentato. Se hai una nuova famiglia all’estero, i legami si dividono. La Rivista di Diritto Tributario (febbraio 2024) ha osservato esplicitamente che le articolazioni familiari complesse — figli da matrimoni diversi, partner di nazionalità diverse, residenze alternate — sono uno degli ambiti in cui la nuova norma mostra maggiori incertezze applicative, destinate ad essere risolte dalla giurisprudenza nei prossimi anni.

I numeri

Esempio: consulente con reddito estero di 60.000 € e reddito da affitti italiani di 14.400 €/anno. Due figli minorenni in Italia dal primo matrimonio, nuova compagna all’estero.

  • I redditi da affitti italiani sono comunque imponibili in Italia (art. 23 TUIR: redditi di fonte italiana)
  • Se l’Italia ritiene il contribuente residente, anche i 60.000 € esteri diventano imponibili in Italia
  • IRPEF su 74.400 € totali: circa 24.800 € per anno, più sanzioni sull’omessa dichiarazione della parte estera

Le mosse giuste

Per questo profilo, il primo passo è una mappatura completa dei legami economici e familiari con entrambi i Paesi, per individuare dove si colloca il punto di forza della difesa. Non esiste una regola unica: la strategia si costruisce sul caso concreto.


I numeri alla mano: tre profili, tre calcoli

Ecco tre simulazioni numeriche parallele che mostrano, per lo stesso problema (contestazione di residenza fiscale per tre anni), esiti radicalmente diversi in base al profilo.

Simulazione A — Dipendente in Germania, reddito 48.700 €/anno, Convenzione Germania-Italia:

  • IRPEF italiana teorica per anno: circa 16.900 €
  • Per tre anni: 50.700 €
  • Credito per imposte tedesche (aliquota media 28%): -13.636 € per anno
  • Residuo annuo: 3.264 € × 3 = 9.792 €
  • Sanzioni (120% minima): 11.750 €
  • Totale stimato con difesa tempestiva e Convenzione invocata: circa 21.542 €
  • Senza difesa e senza invocare la Convenzione: circa 82.000 €

Simulazione B — Imprenditore a Dubai (Paese black list), reddito 180.000 €/anno, famiglia a Milano:

  • IRPEF teorica per anno: circa 72.000 €
  • Per tre anni: 216.000 €
  • Sanzioni per omessa dichiarazione (150% medio): 324.000 €
  • Sanzioni quadro RW: 10% patrimonio estero non dichiarato (ipotesi patrimonio 300.000 €): 30.000 €
  • Totale stimato senza difesa: circa 570.000 €
  • Con difesa strutturata e prove concrete dell’effettivo trasferimento: annullamento o drastica riduzione possibili

Simulazione C — Pensionato in Portogallo, pensione INPS 19.600 €/anno, regime NHR:

  • IRPEF italiana teorica: circa 3.400 €/anno
  • Per cinque anni (termine decennale dell’accertamento per omessa dichiarazione): 17.000 €
  • Perdita regime NHR portoghese: agevolazione fiscale persa (stimata in 3.000-5.000 €/anno per cinque anni)
  • Sanzioni: 120-240% dell’imposta
  • Totale stimato: da 37.000 € a oltre 60.000 €
  • Con cancellazione tempestiva dall’APR e Convenzione Italia-Portogallo invocata correttamente: rischio azzerabile preventivamente

I casi misti: quando appartieni a più profili

Le situazioni più delicate sono quelle di chi si colloca trasversalmente tra più profili:

Dipendente UE con piccola partecipazione in SRL italiana: il rischio societario si aggiunge a quello personale. Se la SRL distribuisce utili, questi sono redditi di fonte italiana comunque dichiarabili; ma se l’Agenzia delle Entrate usa la partecipazione come prova del domicilio economico in Italia, tutta la strategia difensiva si complica. Soluzione: documentare che la gestione della SRL è delegata a terzi e che non vi è esercizio di fatto di funzioni amministrative.

Pensionato con conto corrente italiano e immobile a disposizione: l’immobile non locato e le utenze attive intestate al contribuente sono elementi che l’Agenzia delle Entrate elenca sistematicamente nelle contestazioni. Non è necessario vendere casa, ma è necessario non lasciare segnali che la “disponibilità” dell’immobile equivale a una dimora abituale. Locare l’immobile a terzi (anche a parenti) e intestare le utenze all’inquilino riduce significativamente questo rischio.

Imprenditore in Paese non black list con moglie in Italia e nuova compagna all’estero: la biforcazione affettiva è uno dei casi più controversi nel diritto tributario internazionale post-riforma. Il Commentario OCSE riconosce esplicitamente che le strutture familiari complesse rendono difficile l’applicazione del criterio del “centro degli interessi vitali”. In questi casi, il criterio residuale delle tie-breaker rules (soggiorno abituale e poi nazionalità) diventa determinante: se il contribuente soggiorna effettivamente e abitualmente all’estero, questo può essere decisivo.


Il confronto tra profili

ElementoDipendente UEAutonomo/ImprenditoreTrasferito black listPensionato espatriato
Onere della provaFisco (prove ordinarie)Fisco + alta probabilità contestazione societariaContribuente (inversione)Fisco (ma presunzioni forti)
Rilevanza iscrizione AIREAlta (presunzione relativa)AltaNon sufficiente da solaAlta
Famiglia in ItaliaRischio medio-alto (domicilio)Rischio altoRischio altissimoRischio medio
Convenzione applicabileDi norma sì (UE)Dipende dal PaeseNon sempre pienaDipende dal Paese
Tie-breaker rules utiliSì, se abitazione estera documentataSì, se attività estera strutturataSolo con UAE e pochi altriSì, se residenza estera piena
Rischio sanzioniMedioAltoAltissimoMedio
Termine accertamento5 anni ordinario / 10 anni se omessa dichiarazione5/10 anni10 anni (omessa dichiarazione)5/10 anni

Le domande trasversali: valide per tutti i profili

1. Basta iscriversi all’AIRE per non pagare le tasse in Italia?

No. L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente. Dal 2024 è una presunzione relativa di non residenza, non una certezza. Se il domicilio (relazioni familiari), la residenza civilistica o la presenza fisica fanno ritenere che il centro della vita sia rimasto in Italia, la residenza fiscale rimane qui. Lo ha ribadito la Cassazione in più occasioni (tra le altre, Cass. n. 9050/2024; Cass. n. 12311/2016).

2. Mia moglie è rimasta in Italia: significa automaticamente che sono residente in Italia?

Non automaticamente, ma è un indizio significativo, specialmente dal 2024. La difesa consiste nel dimostrare che il centro delle relazioni personali e familiari è comunque prevalentemente all’estero — anche ricorrendo alle tie-breaker rules convenzionali, che possono dare peso diverso agli elementi rispetto alla norma interna italiana.

3. Ho già pagato le tasse nel Paese estero: devo pagarle anche in Italia?

In linea di principio, le Convenzioni contro le doppie imposizioni evitano la doppia tassazione. Ma se l’Italia ti considera residente e tu non hai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, potresti perdere il diritto al credito per le imposte estere (art. 165, co. 8 TUIR richiede la dichiarazione italiana per fruire del credito). La Cassazione (Cass. n. 24205/2024) ha però in un caso ritenuto non applicabile questa preclusione in presenza di una Convenzione che attribuiva la tassazione esclusiva all’estero.

4. Cosa succede se perdo il lavoro all’estero mentre sono in accertamento?

Il rientro in Italia consolida la posizione dell’Agenzia delle Entrate per i periodi successivi. Per i periodi contestati pregressi, la difesa rimane quella costruita sui fatti dell’epoca. È importante comunicare al professionista incaricato tempestivamente ogni cambiamento di status, perché può influire sulla strategia processuale.

5. L’accertamento può riguardare anni molto lontani?

Sì. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, il termine di accertamento è di dieci anni, raddoppiato rispetto al termine ordinario di cinque anni (art. 43 DPR 600/73 come modificato). Questo significa che nel 2026 l’Agenzia può ancora accertare periodi dal 2016 in avanti se la dichiarazione per quegli anni è stata omessa.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito le pronunce più rilevanti, organizzate per profilo di applicazione, tutte verificate in sede di ricerca.

Per tutti i profili — riforma normativa e retroattività:

Cass. civ., Sez. V, n. 19843 del 18 luglio 2024: il D.Lgs. 209/2023 non ha effetto retroattivo. Per i periodi fino al 2023 si applica la vecchia definizione di domicilio (sede principale degli interessi economici), non quella nuova (relazioni personali e familiari). Rilevante perché molti accertamenti attuali riguardano anni 2020-2023.

Cass. civ., Sez. V, n. 2878 del 31 gennaio 2024: ai fini della residenza fiscale, il domicilio coincide con il centro degli interessi economici, patrimoniali e personali gestiti abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari rilevano solo in modo secondario e congiunto ad altri criteri. Pronuncia relativa a periodi pre-2024.

Cass. civ., Sez. V, n. 9050 del 4 aprile 2024: il cittadino italiano residente all’estero deve essere considerato soggetto passivo d’imposta in Italia se stabilisce qui, per la maggior parte del periodo di imposta, il domicilio come sede principale degli affari e interessi. La valutazione avviene su base presuntiva e prescinde dall’iscrizione AIRE.

Per il profilo del lavoratore dipendente UE:

Cass. ord. n. 18009 del 6 giugno 2022: la Cassazione, applicando le tie-breaker rules dell’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, ha attribuito la residenza convenzionale alla Svizzera per un contribuente la cui famiglia era già trasferita lì, valorizzando gli interessi personali e familiari (sede della nuova famiglia) rispetto agli interessi economici in Italia. È un’eccezione al filone “economicista” che mostra come la Convenzione possa prevalere sulla norma interna.

Cass. n. 8238/2024: in un caso di doppia residenza, ha dato preminenza ai legami personali rispetto agli interessi economici, mostrando l’ondivago orientamento della Corte in materia di tie-breaker.

Cass. n. 32992/2018: ha riconosciuto la residenza estera di un contribuente con moglie e immobili in Italia, valorizzando l’attività d’impresa svolta stabilmente all’estero. Pronuncia rilevante per il profilo dell’imprenditore.

Per il profilo dell’imprenditore/autonomo:

Cass. ord. n. 1075/2025: in tema di esterovestizione societaria, la Cassazione ha stabilito che per configurarla non è sufficiente la presenza di soci o amministratori italiani: occorre dimostrare che la società estera è una mera costruzione artificiale priva di operatività reale all’estero.

Cass. n. 23707/2025: confermato che l’esterovestizione richiede un’analisi complessiva (sede effettiva, personale, contratti, assemblee), e che la scelta di una giurisdizione estera non è di per sé abusiva se esiste un’organizzazione reale.

Per il profilo del paradiso fiscale:

Cass. ord. n. 1292/2025: confermata la presunzione di residenza italiana per un contribuente emigrato a Monaco. La disponibilità di un’abitazione nel Principato, unitamente ad altri indicatori formali, non era sufficiente a vincere la presunzione quando mancavano prove di un effettivo spostamento della vita quotidiana.

Cass. n. 14484 del 23 maggio 2024: contribuente iscritto all’AIRE e residente a Monaco. Corte ha confermato la presunzione di residenza italiana, ritenendo insufficienti le prove documentali prodotte. Ribadisce che per i paradisi fiscali servono elementi gravi, precisi e concordanti.

Cass. n. 11733/2024: in un caso relativo agli Emirati Arabi, la Corte ha riconosciuto che i criteri convenzionali della Convenzione Italia-UAE possono prevalere sulla presunzione ex art. 2-bis TUIR, se il contribuente dimostra di soddisfare le tie-breaker rules della Convenzione.

Per il profilo del pensionato:

Cass. n. 29463/2024: ha riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte IRPEF pagate in Italia da un pensionato residente nel Regno Unito, in quanto la Convenzione Italia-UK attribuiva la tassazione esclusiva al Paese di residenza del beneficiario. Dimostra che la Convenzione può ribaltare la tassazione italiana anche retroattivamente, tramite istanza di rimborso.

Per tutti i profili — prova della residenza estera:

Cass. n. 35629/2023: confermata la legittimità di accertamenti basati su dati bancari esteri, purché supportati da riscontri ulteriori. L’Agenzia delle Entrate può usare informazioni ottenute nell’ambito della cooperazione internazionale (CRS, DAC, FATCA) per fondare l’accertamento.

Cass. civ., Sez. I, n. 22022 del 24 luglio 2023: la residenza ex art. 43 c.c. è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un luogo, che richiede l’elemento oggettivo (permanenza) e l’elemento soggettivo (intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita).

Cass. n. 24205/2024: la Cassazione ha disapplicato la preclusione dell’art. 165, co. 8 TUIR in presenza di una Convenzione che attribuiva la tassazione esclusiva all’estero, riconoscendo che in quel caso la dichiarazione in Italia non era dovuta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo interviene su questo tipo di accertamenti in ogni fase: dalla risposta al questionario, all’istanza di autotutela, al ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, fino alla Cassazione. Di seguito le azioni concrete che lo Studio può svolgere, declinate per profilo.

1. Analisi del profilo di rischio e della normativa applicabile: verifichiamo i periodi d’imposta contestati, la normativa interna applicabile (pre o post riforma 2024), la Convenzione contro le doppie imposizioni vigente, l’eventuale black list, per costruire una mappa completa del rischio e delle difese disponibili.

2. Esame della documentazione esistente e individuazione delle lacune probatorie: esaminiamo i documenti già in possesso del contribuente (iscrizione AIRE, contratti esteri, bollette, estratti conto) e identifichiamo le lacune che l’Agenzia delle Entrate potrà contestare, predisponendo un piano per integrarle dove ancora possibile.

3. Per i dipendenti UE — costruzione della difesa convenzionale: analizziamo l’applicabilità delle tie-breaker rules della Convenzione rilevante, verifichiamo il criterio dell’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e del soggiorno abituale, e costruiamo l’argomentazione difensiva da presentare all’Ufficio o in giudizio.

4. Per gli imprenditori — valutazione del rischio di esterovestizione: analizziamo la struttura societaria estera, le cariche mantenute in Italia, i flussi reddituali, e valutiamo il rischio di contestazione combinata residenza-esterovestizione, predisponendo, se necessario, una ristrutturazione della posizione.

5. Per i trasferiti in paradiso fiscale — gestione della prova contraria alla presunzione: coordiniamo la raccolta e l’organizzazione di tutti gli elementi probatori (vita quotidiana, rapporti economici, famiglia, patrimoni) necessari a vincere la presunzione ex art. 2-bis TUIR, con la consapevolezza che si tratta di uno standard probatorio molto elevato.

6. Per i pensionati espatriati — analisi della classificazione convenzionale della pensione: verifichiamo la Convenzione applicabile per determinare se la pensione percepita è imponibile esclusivamente nel Paese di residenza, e costruiamo la documentazione per sostenere la residenza estera.

7. Redazione della risposta al questionario dell’Agenzia delle Entrate: le risposte al questionario diventano prove nel successivo giudizio. Redigiamo le risposte in modo puntuale, difensivo e coerente con la strategia adottata.

8. Ricorso e contenzioso tributario: impugniamo gli avvisi di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, con strategia processuale calibrata sulle specifiche circostanze del caso.

9. Istanza di rimborso per imposte eventualmente già pagate: nei casi in cui il contribuente abbia già pagato imposte in Italia su redditi che la Convenzione attribuiva al Paese estero, valutiamo la presentazione di istanze di rimborso (termine di 48 mesi dalla data del versamento, art. 38 DPR 602/73).

10. Continuità della difesa fino alla Cassazione: per i casi che richiedono il ricorso alla Corte Suprema per violazione di legge o erronea applicazione dei criteri convenzionali, lo Studio garantisce la prosecuzione della difesa dallo stesso professionista, senza rotture di continuità strategica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di accertamento sulla residenza fiscale internazionale, l’abilitazione cassazionistica dell’Avvocato è quella che più rileva: molte delle battaglie decisive in questo campo si giocano in Cassazione, dove i precedenti si formano e le regole del gioco per tutti i contribuenti futuri vengono scritte. Avere come difensore un avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte Suprema, che ha già costruito la difesa fin dall’avviso di accertamento, è un vantaggio che non si può recuperare ingaggiando un nuovo professionista all’ultimo grado.

Lo staff multidisciplinare dello Studio — avvocati e commercialisti che lavorano in coordinamento sullo stesso caso — permette di affrontare contemporaneamente il profilo giuridico-processuale (opposizione, ricorso tributario) e quello economico-fiscale (ricostruzione dei redditi esteri, calcolo del credito d’imposta, valutazione del quadro RW), senza che il contribuente debba gestire due studi separati che non si parlano.


Conclusione: il primo passo è capire il tuo profilo, il secondo è agire secondo le tue regole

Se hai vissuto o lavori all’estero con la famiglia rimasta in Italia, la tua posizione fiscale non è automaticamente sbagliata. Ma è una posizione che richiede consapevolezza e documentazione. La giurisprudenza della Cassazione è abbondante, spesso contraddittoria, e fortemente dipendente dai dettagli del caso: lo stesso fatto (moglie in Italia, casa a disposizione, rientri periodici) può portare a esiti opposti a seconda dell’anno contestato, della Convenzione applicabile, del tipo di reddito e della qualità delle prove prodotte.

Il discrimine tra chi vince e chi perde in questi contenziosi non è quasi mai una questione di principio: è una questione di prove, di tempestività, di conoscenza delle regole convenzionali e della giurisprudenza più aggiornata.

Lo Studio Monardo — con la specializzazione in contenzioso tributario internazionale, la titolarità della difesa fino in Cassazione e il coordinamento dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti — è in grado di seguire ogni profilo dall’inizio alla fine, costruendo la difesa migliore disponibile nel quadro normativo vigente. Non aspettare che i termini scadano o che l’accertamento diventi definitivo.


📩 Se hai ricevuto un questionario, un atto istruttorio o un avviso di accertamento sulla tua residenza fiscale, o se vuoi verificare preventivamente la tua posizione prima che arrivi l’accertamento, scrivici subito: tutti i riferimenti dello Studio Monardo sono in fondo a questa pagina. Analizzare la tua posizione con tempestività è la prima mossa giusta.


Approfondimento: come si svolge concretamente un accertamento sulla residenza fiscale

Capire come funziona il procedimento dall’interno aiuta a costruire la difesa in modo tempestivo e a non sprecare le occasioni offerte da ogni fase. L’accertamento sulla residenza fiscale non avviene di colpo: segue un percorso in più tappe, ciascuna con le proprie regole e i propri strumenti di tutela.

Fase 1 — La selezione del contribuente

L’Agenzia delle Entrate non accerta a caso. I contribuenti che vivono all’estero con legami familiari in Italia entrano nei radar del Fisco attraverso diversi canali:

Lo Scambio Automatico di Informazioni (CRS — Common Reporting Standard): dal 2017, le banche di oltre 100 Paesi comunicano automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti correnti e degli investimenti intestati a cittadini italiani residenti all’estero. Se hai un conto in Germania con il tuo codice fiscale italiano, l’Agenzia lo sa già. Il CRS copre tutti i principali Paesi europei, i paradisi fiscali come le Cayman e molti altri.

Il sistema FATCA (USA): per chi vive negli Stati Uniti, le banche americane comunicano i dati degli “US persons” e dei cittadini stranieri con conti USA al fisco locale, e da lì attraverso accordi bilaterali anche all’Italia.

La segnalazione delle cancellazioni AIRE: il Comune che cancella un contribuente dall’APR e lo registra all’AIRE trasmette il dato all’Agenzia delle Entrate (comma 9-quater, introdotto nel 2022), che può avviare un controllo.

La famiglia rimasta in Italia come segnale: il coniuge o i figli che presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, con detrazioni per carichi di famiglia che includono il contribuente “emigrato”, possono rappresentare un segnale incoerente (come può un coniuge considerato fiscalmente a carico di un non residente?).

Le liste internazionali (Falciani, Panama Papers, Pandora Papers): la Cassazione ha confermato l’utilizzabilità di questi dati, purché ottenuti attraverso canali ufficiali di cooperazione (Cass. nn. 8605 e 8606/2015; Cass. n. 35629/2023).

Fase 2 — Il questionario

Il primo atto formale è spesso un questionario, inviato per conoscere la situazione del contribuente. Non è atto impugnabile, ma le risposte diventano prove nel successivo giudizio. Rispondere in modo superficiale, approssimativo o contraddittorio può compromettere la difesa anche se la posizione di partenza era forte.

Domande tipiche del questionario sui residenti all’estero:

  • Dove ha vissuto negli anni contestati, quante settimane in Italia e quante all’estero?
  • Dove lavorava, con quale datore e in quale Paese?
  • Dove risiedeva il coniuge/convivente e i figli?
  • Disponeva di un’abitazione in Italia? Chi la occupava? Le utenze erano a suo nome?
  • Aveva conti correnti italiani? Quali movimenti?
  • Aveva partecipazioni in società italiane? Svolgeva incarichi di amministrazione?
  • Aveva effettuato spese in Italia (medico, palestra, ristoranti, pedaggi) negli anni contestati?

Il contribuente non è obbligato a rispondere al questionario, ma il silenzio o il diniego non motivato può essere utilizzato come elemento indiziario sfavorevole in sede di accertamento.

Fase 3 — Il contraddittorio

Dopo il questionario, se l’Agenzia delle Entrate ritiene di avere sufficienti elementi, convoca il contribuente a un contraddittorio. Questa è la fase in cui è ancora possibile evitare l’accertamento formale, presentando documentazione convincente e argomentazioni solide.

Il contraddittorio non è un obbligo legale in tutte le tipologie di accertamento, ma nelle questioni di residenza fiscale — dove i fatti concreti sono determinanti — l’Agenzia tendenzialmente lo effettua. Non presentarsi o presentarsi senza assistenza professionale è uno degli errori più costosi.

Fase 4 — L’avviso di accertamento

Se il contraddittorio non porta a un accordo, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento. Questo è l’atto impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso.

In alternativa, può presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica (sospendendo i termini di ricorso di 90 giorni), cercando di ridurre sanzioni e imposta attraverso una definizione concordata.

Fase 5 — Il giudizio tributario

Il giudizio si svolge davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CG Trib. I grado) e, in caso di impugnazione, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (CG Trib. II grado). Il ricorso in Cassazione è ammesso per soli motivi di legge.

La fase istruttoria è cruciale. In materia di residenza fiscale, la prova è quasi sempre documentale e indiziaria. Il giudice valuta l’insieme degli elementi prodotti da entrambe le parti e forma il proprio convincimento sulla base di indizi che devono essere “gravi, precisi e concordanti” (standard probatorio consolidato dalla Cassazione).


Approfondimento: la documentazione che fa la differenza, profilo per profilo

La qualità della documentazione presentata è spesso il fattore determinante tra vittoria e sconfitta nel contenzioso sulla residenza. Non tutti i documenti hanno lo stesso peso. Ecco, profilo per profilo, quali sono i documenti più efficaci e quelli che l’Agenzia delle Entrate sminuisce.

Per il lavoratore dipendente UE

Documenti forti:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato all’estero (o a termine ma pluriennale), intestato al contribuente, con indicazione del luogo di prestazione
  • Contratto di locazione di lunga durata (almeno 12 mesi) nel Paese estero, intestato al contribuente, con bollette di luce, gas, internet a suo nome
  • Estratti conto corrente di banca estera come conto principale (accredito stipendio, spese quotidiane, pagamenti utenze)
  • Tessera sanitaria estera o iscrizione al SSN del Paese estero (in Germania: Krankenkasse; in Francia: Sécurité Sociale; ecc.)
  • Certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale estera per gli anni contestati
  • Patente di guida straniera o immatricolazione automobile all’estero

Documenti deboli (che da soli non bastano):

  • Sola iscrizione AIRE: necessaria ma non sufficiente
  • Passaporto con timbri di ingresso nel Paese estero: utile come supporto, non come prova autonoma
  • Dichiarazione dei redditi presentata all’estero: dimostra l’adempimento estero ma non esclude la residenza italiana

Documenti controproducenti (che l’Agenzia usa contro di te):

  • Utenze italiane intestate al contribuente (anche se pagate per comodità dalla famiglia)
  • Estratti conto di banche italiane come conto “attivo” con spese regolari in Italia
  • Biglietti aerei con frequenti rientri in Italia (più di uno o due al mese possono avvicinarsi alla soglia critica dei giorni di presenza)
  • Atti notarili italiani (rogiti, procure, ecc.) firmati dal contribuente durante gli anni contestati

Per il trasferito in un paradiso fiscale

La prova contraria alla presunzione ex art. 2-bis TUIR deve essere plurale e convergente, cioè costruita su molti elementi che puntano tutti nella stessa direzione. Un solo documento forte non basta. L’Agenzia delle Entrate e la Cassazione hanno più volte chiarito che un “pacchetto” minimo dovrebbe includere:

  • Abitazione permanente nel Paese estero (non affitto turistico o stanza d’albergo)
  • Contratto di lavoro o documentazione dell’attività economica nel Paese estero
  • Iscrizione al sistema sanitario locale
  • Spese mediche, commerciali e personali sostenute nel Paese estero
  • Vita sociale nel Paese estero: iscrizioni a club, associazioni, abbonamenti locali
  • Assenza di partecipazioni attive in società italiane
  • Famiglia trasferita nel Paese estero, o documentazione che la separazione è strutturale e definitiva

Per questo profilo, il consiglio più importante è uno solo: iniziare a costruire questa documentazione prima del trasferimento, non dopo aver ricevuto l’accertamento.

Per il pensionato espatriato

Il pensionato ha solitamente meno documenti economici da produrre (non ha un contratto di lavoro estero), ma può supplire con:

  • Prova della disponibilità dell’abitazione estera (non dell’immobile italiano): contratto di compravendita o locazione estera
  • Prova che l’immobile italiano è locato a terzi o non più a sua disposizione abituale
  • Iscrizione all’associazione degli italiani all’estero nel Paese di residenza (COMITES o equivalente)
  • Prova della partecipazione alla vita sociale locale (medico di base estero, iscrizione a club, frequentazione di parrocchie o associazioni culturali)
  • Documentazione che i rientri in Italia sono per visita ai familiari, non per stabilità abitativa

Approfondimento: il regime ante 2024 vs. post 2024 — perché la data dell’accertamento è fondamentale

Uno degli aspetti più frequentemente fraintesi in questi procedimenti è la distinzione tra il regime normativo applicabile ai periodi ante 2024 e quello per i periodi dal 2024 in avanti. La confusione nasce dal fatto che l’accertamento viene ricevuto oggi (2025 o 2026), ma riguarda anni passati.

La regola d’oro: la legge applicabile è quella in vigore nell’anno di imposta contestato, non quella in vigore quando viene emesso l’atto.

Periodo d’imposta contestatoDefinizione di domicilioPeso relazioni familiari
Fino al 2023Sede principale degli affari e interessi economici-patrimoniali gestiti in modo riconoscibile dai terzi (def. civilistica, Cass. n. 19843/2024 esclude retroattività)Secondario, vale solo unitamente ad altri criteri
Dal 2024 in avantiLuogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari (nuovo art. 2 TUIR)Primario, anche senza legami economici
Paradiso fiscale (qualsiasi anno)Presunzione di residenza italiana salvo prova contraria (art. 2 co. 2-bis TUIR, invariato dalla riforma)Elemento di conferma della presunzione

Implicazione pratica: un contribuente che riceve oggi un accertamento per gli anni 2021-2023 deve costruire la difesa secondo le vecchie regole (prevalenza degli interessi economici). Lo stesso contribuente, per l’anno 2024 in poi, dovrà gestire un criterio normativo diverso. Uno studio legale che non distingue tra i due regimi produce argomenti difensivi parzialmente sbagliati.

Questa bipartizione temporale è confermata dalla Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito che per verificare la condizione di non residenza nei periodi precedenti il 2024 si applica la vecchia disciplina, e per i periodi successivi la nuova.


Appendice: domande frequenti dei profili più complessi

“Lavoro in smart working dall’Italia per un’azienda estera: sono residente in Italia?”

Dal 2024, se lavori dall’Italia per un’azienda estera per più di 183 giorni, hai la presenza fisica in Italia come criterio autonomo di residenza (Circolare n. 20/E/2024). Questo significa che sei fiscalmente residente in Italia — e il tuo reddito da lavoro, pur proveniente da una fonte estera, è imponibile in Italia. L’applicazione della Convenzione può attribuire la tassazione a entrambi gli Stati o solo all’Italia, a seconda di come è strutturato il rapporto e della durata della prestazione.

“Ho una doppia cittadinanza: mi aiuta?”

No, in termini di residenza fiscale. La cittadinanza italiana non comporta obblighi fiscali in Italia per chi non vi risiede (a differenza del sistema americano). La cittadinanza straniera non esclude la residenza fiscale italiana se gli altri criteri la radicano qui.

“Mio figlio studia all’università in Italia e io pago le sue spese: questo mi rende residente?”

Il pagamento delle spese di mantenimento di un figlio studente in Italia è un elemento di legame familiare, ma non determina automaticamente la residenza. Tuttavia, se sommato ad altri elementi (casa a disposizione, conto italiano attivo, rientri frequenti), contribuisce al quadro indiziario complessivo.

“Ho venduto la casa in Italia. Sono al sicuro?”

Non automaticamente. La vendita dell’immobile elimina un elemento di collegamento, ma gli altri (coniuge in Italia, conto corrente attivo, incarichi societari, presenza fisica superiore a certi limiti) restano operativi. La vendita è uno dei passi giusti, ma non è sufficiente da sola.

“Il mio commercialista ha presentato la dichiarazione in Italia anche per gli anni in cui ero all’estero: devo preoccuparmi?”

La presentazione spontanea della dichiarazione dei redditi in Italia non consolida la residenza fiscale italiana, ma può complicare la difesa se poi si cerca di sostenere di essere stati non residenti in quegli stessi anni. In alcuni casi, può essere opportuno presentare dichiarazioni rettificative.


Approfondimento: gli strumenti investigativi dell’Agenzia delle Entrate — cosa sanno già di te

Molti contribuenti sottovalutano la capacità dell’Agenzia delle Entrate di raccogliere informazioni sui propri legami con l’Italia prima ancora di inviare il questionario. Conoscere questi strumenti aiuta a capire su quali elementi si fonderà l’accertamento e dove concentrare la difesa.

Il Cassetto Fiscale e l’Anagrafe Tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha accesso all’Anagrafe Tributaria, che raccoglie tutte le informazioni fiscalmente rilevanti riguardanti il contribuente: dichiarazioni dei redditi presentate in Italia, certificazioni uniche presentate da sostituti d’imposta italiani, atti notarili registrati in Italia (compravendite immobiliari, procure, successioni), movimenti significativi comunicati dalle banche italiane.

Se la tua banca italiana ha effettuato comunicazioni (prestiti, mutui, conti con giacenza media superiore a 5.000 €), queste informazioni sono disponibili all’Agenzia. Se hai acquistato un immobile in Italia durante gli anni in esame, c’è un rogito registrato. Se hai ricevuto dividendi da società italiane, il sostituto d’imposta ha presentato una certificazione unica.

Il CRS e FATCA: l’occhio internazionale

Come anticipato, il Common Reporting Standard obbliga le banche di oltre 100 Paesi a comunicare all’autorità fiscale italiana i dati dei conti detenuti da cittadini italiani (o residenti italiani). La comunicazione include: nome del titolare del conto, codice fiscale italiano (se noto), saldo al 31 dicembre, interessi e dividendi percepiti nell’anno.

Questo significa che l’Agenzia delle Entrate sa già, o può sapere con una semplice richiesta, se hai conti bancari in Germania, Francia, UK, Svizzera, Emirati Arabi, Lussemburgo, Olanda, Spagna, e praticamente ovunque in Europa e in molti Paesi extraeuropei.

L’implicazione pratica è significativa: se non hai dichiarato nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana i conti e i patrimoni esteri per gli anni in cui l’Agenzia ritiene tu fossi residente in Italia, potresti subire sanzioni specifiche per omessa compilazione del Quadro RW (da 3% a 15% del valore non dichiarato per anno), in aggiunta alle sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi.

I rimpatri dei capitali e i controlli a posteriori

Nei programmi di voluntary disclosure (quella del 2015 e quella del 2017-2018), molti contribuenti hanno regolarizzato capitali esteri non dichiarati. Le informazioni dichiarate nell’ambito di queste procedure sono state acquisite dall’Agenzia delle Entrate e possono essere utilizzate per fondare accertamenti successivi — non sulle somme già regolarizzate, ma come prova dei legami economici con l’estero e della presenza di redditi non dichiarati per anni diversi.

La Guardia di Finanza e le verifiche territoriali

In alcuni casi, specialmente quelli più significativi dal punto di vista dell’imposta recuperabile, l’Agenzia delle Entrate si avvale della Guardia di Finanza per compiere verifiche territoriali. I finanzieri possono accedere all’immobile italiano del contribuente per verificare se è effettivamente occupato, possono interrogare vicini di casa, il portiere, l’amministratore di condominio, possono acquisire i dati dei tag autostradali (Telepass) del contribuente per ricostruire la presenza in Italia.


Approfondimento: le strategie difensive più efficaci per ciascun profilo, passo per passo

Dopo aver capito cosa sa il Fisco e come funziona il procedimento, la domanda centrale è: cosa fare, e in che ordine?

Strategia per il lavoratore dipendente UE (profilo 1)

Passo 1 — Analisi preliminare della Convenzione: verificare quale Convenzione si applica e quali tie-breaker rules contiene. Non tutte le Convenzioni italiane hanno la stessa struttura. Alcune (come quella con la Germania e quella con la Svizzera) prevedono la clausola di split year; altre no. Alcune danno più peso all’abitazione permanente, altre al soggiorno abituale.

Passo 2 — Mappatura della documentazione esistente: elenco di tutti i documenti già disponibili che attestano la vita quotidiana all’estero, con valutazione del loro peso probatorio (forte, medio, debole).

Passo 3 — Identificazione dei gap probatori: cosa manca? Utenze non intestate al contribuente? Nessun contratto di locazione a lungo termine? Automobile immatricolata in Italia invece che all’estero? Questi gap devono essere colmati dove ancora possibile o spiegati dove non lo sono.

Passo 4 — Costruzione dell’argomentazione convenzionale: se le tie-breaker rules della Convenzione applicabile portano a attribuire la residenza al Paese estero, questa argomentazione deve essere presentata già in risposta al questionario o nel contraddittorio, non solo in giudizio.

Passo 5 — Valutazione delle alternative transattive: accertamento con adesione, mediazione tributaria (per controversie fino a 50.000 €), definizione agevolata delle sanzioni (se l’imposta viene accettata). In alcuni casi, una definizione parziale con riduzione delle sanzioni è preferibile al rischio del giudizio pieno.

Strategia per il trasferito in paradiso fiscale (profilo 4)

Passo 1 — Audit completo della documentazione: non si può vincere questa battaglia senza avere un quadro dettagliato e onesto di cosa si ha e cosa manca. Un’analisi superficiale che minimizza le lacune probatorie è peggio di niente.

Passo 2 — Valutazione della Convenzione (se esiste): UAE e Monaco hanno situazioni diverse. Per Monaco, non esiste una piena Convenzione con l’Italia per i periodi ante 2015 (il protocollo di scambio di informazioni è del 2015). Per UAE, esiste la Convenzione del 2017 e la Cassazione ha riconosciuto che può prevalere sulla presunzione ex art. 2-bis TUIR, ma solo con prove solide del radicamento negli Emirati.

Passo 3 — Valutazione del rischio penale: negli accertamenti più gravi (imposta evasa superiore a 150.000 € per anno), si entra nel perimetro dei reati tributari (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000). La presenza di un avvocato penalista tributarista accanto al tributarista civile diventa fondamentale.

Passo 4 — Estrategia di risposta al questionario: non rispondere mai in modo spontaneo e non mediato. Ogni affermazione deve essere valutata in termini del suo impatto sul quadro probatorio complessivo.

Passo 5 — Ricorso immediato in caso di avviso di accertamento: i 60 giorni dalla notifica sono un termine perentorio. Se si perde questo termine, l’accertamento diventa definitivo e la riscossione scatta anche senza che il Fisco abbia ragione nel merito.

Strategia per l’imprenditore o autonomo (profilo 3)

Passo 1 — Separazione tra posizione personale e posizione societaria: le due contestazioni (residenza personale + eventuale esterovestizione societaria) devono essere gestite in modo coordinato ma separato. Una mossa difensiva sbagliata sulla posizione societaria può danneggiare la posizione personale e viceversa.

Passo 2 — Verifica delle cariche in Italia: se ci sono cariche amministrative in società italiane, valutare se è ancora possibile dimettersi formalmente e documentare che la gestione era già stata delegata a terzi in pratica (verbali di CdA, deleghe operative esistenti).

Passo 3 — Verifica della struttura estera: la società o l’attività estera ha una struttura reale? Dipendenti, sede, contratti, movimentazioni bancarie estere, assemblee svolte fisicamente nel Paese estero? Questi elementi sono fondamentali sia per la difesa sulla residenza personale che per escludere l’esterovestizione.

Passo 4 — Calcolo del rischio complessivo: stimare l’imposta contestata per tutti gli anni in esame, le sanzioni applicabili, le possibili sanzioni per il quadro RW, per avere una visione chiara dell’esposizione totale e valutare razionalmente le opzioni transattive vs. giudiziarie.


Approfondimento: la tutela preventiva — come evitare l’accertamento prima che arrivi

La gestione preventiva della posizione fiscale internazionale — cioè agire prima di ricevere il questionario — è sempre preferibile alla difesa reattiva. Ecco le misure preventive più efficaci, organizzate per profilo.

Per chi si trasferisce all’estero con la famiglia rimasta in Italia

Prima della partenza:

  • Verificare la Convenzione applicabile con il Paese di destinazione e capire quali criteri useranno le tie-breaker rules.
  • Cancellazione dall’APR e iscrizione all’AIRE al momento del trasferimento, non mesi dopo.
  • Apertura di un conto corrente estero come conto principale (accredito stipendio, spese quotidiane).
  • Stipulare un contratto di locazione o di acquisto dell’abitazione estera intestato a se stessi, non a terzi.
  • Intestare le utenze dell’abitazione estera a proprio nome.

Nei primi 12 mesi all’estero:

  • Iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale del Paese estero.
  • Ottenere la patente di guida estera o immatricolare un’automobile all’estero.
  • Aprire posizioni previdenziali nel Paese estero (contributi obbligatori).
  • Mantenere un registro sistematico dei giorni di presenza in Italia e all’estero (con documentazione: biglietti aerei, ricevute di hotel, pedaggi autostradali), fin dal primo giorno.

Riguardo alla famiglia rimasta in Italia:

  • Documentare che la separazione geografica è conseguenza di esigenze concrete (lavoro del coniuge, scolarizzazione dei figli in un sistema già avviato) e non una scelta abitativa permanente.
  • Valutare se la Convenzione del Paese di residenza considera la famiglia come elemento preponderante nelle tie-breaker rules o se è possibile difendersi efficacemente anche con la famiglia in Italia.
  • Considerare, se possibile, il trasferimento anche del nucleo familiare, almeno parziale o progressivo.

Riguardo agli immobili italiani:

  • Locare l’immobile italiano a terzi (anche a un familiare, ma con contratto di locazione regolare registrato) elimina la “disponibilità abitativa” in Italia come elemento di rischio.
  • Se la locazione non è possibile, intestare le utenze all’occupante dell’immobile (coniuge, figlio) e non al contribuente emigrato.

Riguardo ai conti correnti italiani:

  • Ridurre le movimentazioni del conto italiano: se il conto estero diventa il conto principale e quello italiano è utilizzato solo per spese legate all’Italia (tasse su immobili, bollette di utenze residue), il profilo è molto più difendibile.
  • Non usare mai il conto italiano come conto di accredito dello stipendio o come conto operativo principale.

Per chi è già all’estero da anni senza aver adottato misure preventive

Se sei già all’estero da anni ma non hai adottato queste misure — e la tua posizione presenta i fattori di rischio descritti — non è troppo tardi per iniziare a costruire la documentazione, almeno per gli anni futuri. I periodi passati vanno gestiti con la strategia difensiva; i periodi futuri vanno gestiti con la strategia preventiva.

Una consulenza con uno specialista in fiscalità internazionale serve sia a valutare l’esposizione per il passato, sia a progettare la posizione corretta per il futuro.


Nota finale sulle convenzioni italiane più importanti

L’Italia ha ratificato convenzioni contro le doppie imposizioni con la grande maggioranza dei Paesi verso cui si emigra. Alcune informazioni utili per orientarsi:

Germania (L. 459/1992, in vigore dal 1993): include clausola split year (frazionamento del periodo d’imposta in caso di trasferimento nel corso dell’anno). Tie-breaker basate sull’abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale. La Germania è stata rimossa dalla black list nel 2024 (non vi era inclusa prima).

Francia (L. 20/1992): tie-breaker classiche OCSE. Nessuna clausola split year.

Spagna (L. 663/1980): tie-breaker classiche OCSE. Attenzione: le pensioni private sono imponibili solo nel Paese di residenza; le pensioni pubbliche solo nello Stato che le eroga.

Svizzera (L. 943/1978, modificata): include clausola split year. La Svizzera è stata rimossa dalla black list dal 1° gennaio 2024. Per i periodi precedenti, i trasferiti in Svizzera erano soggetti alla presunzione ex art. 2-bis TUIR.

Portogallo (L. 85/1983): le pensioni private INPS sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (se residente in Portogallo). Questo ha reso il Portogallo attrattivo per i pensionati italiani.

Emirati Arabi Uniti (L. 10/2017): Convenzione recente. La Cassazione ha riconosciuto che i criteri convenzionali possono prevalere sulla presunzione ex art. 2-bis TUIR (Cass. n. 11733/2024). UAE rimane in black list.

USA (L. 763/1984): tie-breaker OCSE. Nessuna clausola split year. L’accordo FATCA aggiunge un livello di scambio di informazioni molto efficace.

UK (L. 1978): tie-breaker classiche OCSE. Dopo la Brexit, alcune agevolazioni legate alla cittadinanza UE non si applicano più ai residenti in UK.

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