Atto di precetto e procedura esecutiva: cosa succede e come difendersi

Introduzione

L’atto di precetto è il momento in cui l’obbligazione civile o tributaria si trasforma da richiesta a intimazione: il creditore, munito di titolo esecutivo, intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvertendolo che in difetto inizierà l’esecuzione forzata. Per chi riceve un precetto, questo atto segna l’avvio della procedura esecutiva, una sequenza di passi scanditi da termini perentori e possibili opposizioni. Ogni ritardo o errore può tradursi in pignoramenti di beni e crediti, pregiudizi per la reputazione e costi aggiuntivi. È quindi essenziale comprendere come funziona il precetto, quali sono i requisiti di validità, i tempi per agire e le strategie difensive a disposizione.

Nel corso dell’articolo verranno illustrati il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato a dicembre 2025, le fasi della procedura esecutiva dopo il precetto, i rimedi oppositivi, le possibilità di conversione del pignoramento, le soluzioni offerte dagli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e dalle definizioni agevolate (rottamazioni e piani di pagamento). Verranno inoltre evidenziati gli errori da evitare e forniti esempi numerici per orientare il lettore in modo concreto.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza su tutto il territorio nazionale in materia di diritto bancario, tributario e procedure esecutive. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze il suo studio è in grado di analizzare la posizione debitoria, valutare la validità del titolo e del precetto, presentare opposizioni, ottenere sospensioni dell’esecuzione, negoziare piani di rientro personalizzati, elaborare accordi giudiziali e stragiudiziali e, quando possibile, accedere agli strumenti di composizione negoziale e alle procedure di esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il titolo esecutivo e la notificazione

Per intraprendere una procedura esecutiva occorre un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, assegno o cambiale, cartella esattoriale, ecc.). Prima di notificare il precetto, il creditore deve consegnare al debitore copia del titolo con formula esecutiva o, dopo la riforma Cartabia, copia conforme all’originale attestata ai sensi degli articoli 196 octies disp. att. c.p.c. La Corte di cassazione ha chiarito che l’omessa notifica del titolo costituisce vizio sostanziale non sanabile: la Corte, con ordinanza n. 13497/2024, ha affermato che il precetto è nullo se la notificazione del titolo non risulta provata, in quanto l’omissione viola il diritto del debitore a conoscere l’obbligazione e a pagare spontaneamente . Con ordinanza n. 6329/2024 la Suprema Corte ha precisato che la notifica del titolo deve essere personale e non può essere fatta solo al difensore: una notifica al difensore non basta per avviare l’esecuzione .

1.2 L’atto di precetto

L’atto di precetto è disciplinato dall’art. 480 c.p.c. Il testo, come novellato dal D.Lgs. 164/2024 (c.d. “Correttivo Cartabia”), prevede che il precetto sia un’ingiunzione a adempiere l’obbligazione entro un termine non inferiore a dieci giorni. Deve indicare le parti, la data di notificazione del titolo (se separata) o la trascrizione completa del titolo e avvisare il debitore che può ricorrere, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi o di un professionista, agli strumenti di composizione previsti dalla legge. Inoltre deve indicare il giudice competente per l’esecuzione e il domicilio o l’indirizzo PEC del creditore; in mancanza, le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e le notifiche al creditore avvengono presso la cancelleria . L’atto deve essere firmato e notificato personalmente al debitore.

Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione. L’art. 481 c.p.c. precisa che il termine è perentorio e non prorogabile: trascorso, occorre notificare un nuovo precetto indicando la data della precedente notificazione . La presentazione di un’opposizione sospende il termine, che riprende a decorrere dopo la definizione del giudizio come da art. 627 c.p.c.

L’art. 482 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione non può essere iniziata prima della scadenza del termine indicato nel precetto (almeno dieci giorni), salvo autorizzazione del presidente del tribunale se vi è pericolo nel ritardo; il giudice può subordinare l’autorizzazione alla prestazione di una cauzione .

1.3 Cumulo dei mezzi di espropriazione e pignoramento

L’art. 483 c.p.c. consente al creditore di cumulare diversi mezzi di espropriazione (pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi). Il debitore può chiedere al giudice di limitare l’esecuzione ad uno solo dei mezzi; il giudice decide sull’istanza, tenendo conto della tutela del creditore e della proporzionalità .

Il pignoramento è disciplinato dagli articoli 492 e seguenti c.p.c. Con il pignoramento il debitore riceve l’ingiunzione ad astenersi da atti di disposizione che sottraggano i beni alla garanzia del credito. Il verbale deve contenere l’invito al debitore a eleggere domicilio o comunicare l’indirizzo PEC presso il circondario del giudice dell’esecuzione e l’avvertimento che, in mancanza, le successive notificazioni saranno eseguite mediante deposito in cancelleria . Deve inoltre avvisare il debitore della possibilità di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro ai sensi dell’art. 495 c.p.c. (conversione) e che l’opposizione diventa inammissibile una volta ordinata la vendita o l’assegnazione. Nei pignoramenti presso terzi, se i beni o i crediti sono insufficienti, il verbale invita il debitore a indicare altri beni e la sua omissione è sanzionata. Il pignoramento si perfeziona con la trascrizione (per immobili) o con la consegna del verbale (per mobili) e prosegue con la fase di vendita o assegnazione.

1.4 Ricerca telematica dei beni

L’art. 492‑bis c.p.c., introdotto dal D.L. 83/2015 e riformato dal D.Lgs. 164/2024, permette al creditore, dopo la notifica del precetto e decorso il termine di dieci giorni, di chiedere all’ufficiale giudiziario una ricerca telematica dei beni attraverso l’accesso alle banche dati pubbliche (Anagrafe tributaria, INPS, PRA, registro immobiliare, ecc.). L’istanza può essere presentata anche prima del termine se vi è pericolo di pregiudizio nel ritardo e previa autorizzazione del presidente del tribunale . La richiesta sospende il termine di 90 giorni entro cui il pignoramento deve essere iniziato e comporta il pagamento di un contributo unificato (abolito per la maggior parte dei casi dal D.Lgs. 164/2024 ). L’ufficiale giudiziario redige una relazione con i beni individuati e procede al pignoramento allegando copia conforme del titolo e del precetto. La Corte di cassazione n. 28513/2025 ha chiarito che la mancata deposizione di copie attestate conformi del titolo, del precetto e del pignoramento entro il termine di quindici giorni presso la cancelleria rende inefficace il pignoramento e determina l’estinzione del processo esecutivo . La stessa sentenza ha sancito che il deposito tardivo non è sanabile .

1.5 Conversione del pignoramento

Ai sensi dell’art. 495 c.p.c., prima che siano disposte la vendita o l’assegnazione dei beni, il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con il versamento di una somma di denaro comprensiva di capitale, interessi, spese e competenze. L’istanza deve essere accompagnata da un versamento di almeno un sesto dell’importo dovuto (quota ridotta rispetto all’originario quinto dal D.Lgs. 164/2024) a pena di inammissibilità . Il giudice determina la somma complessiva da versare e può autorizzare il pagamento in rate mensili fino a quarantotto mesi, con interessi. Il mancato pagamento anche di una sola rata per oltre trenta giorni comporta la decadenza dal beneficio e le somme già versate restano acquisite alla procedura .

1.6 Opposizioni e rimedi processuali

I rimedi contro il titolo, il precetto e gli atti esecutivi sono molteplici. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. consente di contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata o l’esistenza del titolo: se l’esecuzione non è ancora iniziata, il debitore può proporre opposizione mediante citazione davanti al giudice competente per materia o valore; il giudice, in presenza di gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva . Se la procedura è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione; è inammissibile se presentata dopo l’ordinanza di vendita o di assegnazione, salvo fatti sopravvenuti.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha ad oggetto le irregolarità formali del titolo, del precetto o di singoli atti. Va proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto, con atto di citazione; dopo l’avvio, con ricorso al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dall’atto che si vuole contestare . Il termine è perentorio e non è soggetto a sospensione; decorso inutilmente, l’opposizione è preclusa. Il giudice può sospendere l’esecuzione e fissa l’udienza per la trattazione.

Gli articoli 616 e 618 c.p.c. regolano il procedimento dell’opposizione: il giudice dell’esecuzione, accertata la propria competenza, fissa un termine per la costituzione in giudizio e l’introduzione del giudizio di merito, con riduzione alla metà dei termini a comparire (art. 163‑bis) . In caso di incompetenza, rimette la causa al giudice competente fissando un termine per la riassunzione. Il procedimento si svolge in forma semplificata e l’ordinanza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi non è appellabile .

Ulteriore rimedio è l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), esperibile dal soggetto che pretende di essere proprietario dei beni pignorati e che dimostra che l’esecuzione pregiudica i suoi diritti. Non essendo oggetto centrale del presente articolo, sarà menzionata solo a completamento.

1.7 Nuove regole sulla riscossione e rottamazioni

Nel 2024 sono state varate importanti riforme in materia di riscossione. Il D.Lgs. 110/2024, noto come “Riforma della riscossione”, consente ai contribuenti di chiedere il pagamento delle cartelle in 120 rate mensili (dieci anni) a partire dalle domande presentate dal 1 gennaio 2025. La richiesta è subordinata alla prova di una situazione di difficoltà economica che sarà individuata da un successivo decreto del MEF . Ciò rappresenta un ampliamento rispetto al precedente limite di 72 rate e offre al debitore un ulteriore strumento per evitare l’esecuzione.

Accanto alla rateizzazione, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate (“rottamazioni”) che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo le somme a titolo di capitale e rimborso delle spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi. La rottamazione quater del 2023 ha previsto la possibilità di sanare i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022; il termine per aderire è stato riaperto al 30 aprile 2025 con il Milleproroghe 2025. Secondo Confcommercio, i debitori potevano pagare in un’unica soluzione oppure in 18 rate (cinque anni), con tasso d’interesse del 2% .

Per il 2025 il Governo ha preannunciato una rottamazione quinquies, contenuta nella legge di bilancio 2026, che consentirebbe di definire i debiti affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023 con pagamento del solo capitale e delle spese. Sono previste 54 rate bimestrali con interessi al 4% e requisiti più stringenti, fra cui l’obbligo di essere in regola con le dichiarazioni fiscali . Finché la domanda è pendente, le procedure esecutive sono sospese e non possono essere iniziati nuovi pignoramenti.

1.8 Crisi da sovraindebitamento e strumenti alternativi

La legge 3/2012 e il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) offrono al debitore non fallibile (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) strumenti per ristrutturare il debito e ottenere l’esdebitazione. Dopo le riforme, sono previsti:

  • Accordo di composizione della crisi o “concordato minore”: il debitore propone ai creditori un piano di pagamento e un professionista (Gestore) ne verifica la fattibilità. Una volta omologato, blocca o sospende le azioni esecutive e vincola tutti i creditori anteriori .
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): rivolto a persone fisiche non imprenditori; dopo l’omologazione, tutti i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e i beni inseriti nel piano costituiscono patrimonio separato . Nel 2025 alcune ordinanze dei Tribunali hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 281 CCII in materia di esdebitazione, ritenendo eccessiva la previsione di presentare l’istanza solo al termine della procedura; tuttavia fino alla pronuncia della Corte costituzionale resta consigliabile presentarla tempestivamente .
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: comporta la liquidazione dei beni del debitore e, dopo tre anni, l’esdebitazione, salvo determinati crediti privilegiati. La Corte costituzionale n. 6/2024 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’assenza di un termine fisso per la raccolta dell’attivo, ritenendo che la durata della liquidazione vada commisurata alle esigenze dei creditori e al triennio di vigilanza .
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): ultima risorsa per chi non ha patrimonio né reddito sufficiente. È concessa una sola volta, deve essere chiesta dal debitore in buona fede e comporta la liberazione integrale dai debiti, esclusi quelli per mantenimento o risarcimento da fatto illecito. L’OCC vigila per tre anni sugli eventuali miglioramenti patrimoniali .

Infine, l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente all’imprenditore in stato di crisi di nominare un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori. L’istanza si presenta mediante piattaforma telematica e comporta la sospensione temporanea delle azioni esecutive; eventuali accordi possono sfociare in strumenti di ristrutturazione assistita . Tali procedure richiedono la presenza di un professionista esperto e rappresentano un’alternativa all’esecuzione forzata.

1.9 Giurisprudenza recente

Oltre alle pronunce già menzionate, si segnalano altre decisioni rilevanti:

  • Cass. ord. 7111/2025: ha stabilito che, quando il precetto si basa su una sentenza, non è necessario indicare la data di apposizione della formula esecutiva; l’omissione non comporta nullità del precetto, in quanto dopo la riforma Cartabia è sufficiente la copia attestata conforme .
  • Cass. n. 21348/2025: ha chiarito che l’irregolare notificazione del titolo non incide sul diritto di procedere all’esecuzione ma integra un vizio dell’atto esecutivo, da far valere con l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.; tale ordinanza distingue le due tipologie di opposizione e sottolinea la necessità di individuare correttamente il rito .
  • Cass. n. 28513/2025 (già citata): ha sancito l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito delle copie conformi entro il termine prescritto ; la decisione ribadisce il rigore formale richiesto nella fase esecutiva.
  • Trib. Milano 8267/2024: ha affermato che, per attestare la conformità di una copia del titolo esecutivo, non è necessaria una formula sacramentale: basta che l’avvocato certifichi la conformità ex art. 196 octies disp. att. c.p.c. .

Queste pronunce indicano la direzione della giurisprudenza nel valutare i requisiti formali del precetto e dei successivi atti, confermando la necessità di un controllo attento e tempestivo da parte del debitore e del suo difensore.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del precetto

Ricevere un precetto non significa che il pignoramento sia immediato; il debitore dispone di tempi e strumenti per reagire. Di seguito si descrivono le fasi successive con focus sui diritti del debitore.

2.1 Ricezione del precetto e verifica del titolo

  1. Notifica del titolo e del precetto: il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo (sentenza, decreto, cartella) e il precetto. La notifica deve essere personale e può avvenire tramite ufficiale giudiziario, posta o PEC (se il debitore ha domicilio digitale). È opportuno verificare la regolarità della notifica (indirizzo corretto, consegna al destinatario, ecc.).
  2. Controllo formale del precetto: occorre verificare che l’atto riporti gli elementi prescritti dall’art. 480 c.p.c. (indicazione delle parti, data di notifica del titolo o trascrizione, giudice competente, indirizzo di PEC del creditore, avviso sulla possibilità di ricorrere agli strumenti di composizione ). L’omissione di tali elementi può costituire motivo di nullità da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 giorni .
  3. Verifica della prescrizione e decadenza: il debitore deve valutare se il credito azionato è prescritto; ad esempio, i crediti derivanti da cambiali si prescrivono in tre anni, quelli derivanti da sentenza si prescrivono in dieci anni. Un precetto fondato su credito prescritto è nullo e può essere contestato.
  4. Consultazione con un professionista: rivolgersi prontamente a un avvocato consente di valutare la sussistenza di vizi e di predisporre l’opposizione nei termini. L’Avv. Monardo esamina il precetto, verifica la notifica del titolo, calcola il termine di 90 giorni e consiglia la strategia più adeguata.

2.2 Tempi e termini: 10, 20 e 90 giorni

  • Termine di pagamento di almeno 10 giorni: il creditore deve concedere al debitore un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere . Decorso il termine, l’esecuzione può iniziare salvo autorizzazione anticipata dal presidente del tribunale in caso di periculum .
  • Termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti: per contestare i vizi formali del titolo o del precetto, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica . Se l’esecuzione è già iniziata, il termine decorre dalla comunicazione del primo atto (ad esempio l’avviso di pignoramento).
  • Termine di 90 giorni per l’efficacia del precetto: l’esecuzione deve cominciare entro 90 giorni dalla notifica del precetto, pena l’inefficacia . L’opposizione sospende questo termine fino alla definizione, dopodiché ricomincia a decorrere per il periodo residuo. La richiesta di ricerca telematica dei beni sospende a sua volta il termine fino alla consegna della relazione .

La gestione accurata di questi termini è decisiva: un’opposizione tardiva è inammissibile, mentre un pignoramento avviato fuori dal termine di 90 giorni può essere dichiarato inefficace.

2.3 Ricerca dei beni e pignoramento

Se il debitore non paga o non presenta opposizione, il creditore può intraprendere la fase del pignoramento. Essa può seguire due percorsi:

  1. Ricerca telematica ex art. 492‑bis c.p.c.: trascorso il termine di dieci giorni, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di accedere alle banche dati pubbliche per individuare beni aggredibili . La domanda comporta la sospensione del termine di 90 giorni e non può essere presentata prima della notifica del precetto se non autorizzata. L’ufficiale deposita una relazione che descrive i beni individuati, come saldi su conti correnti, veicoli, immobili, partecipazioni. Se i beni sono di natura mobiliare o immobiliare, il creditore sceglie se procedere al pignoramento presso il debitore o presso il terzo (banca, datore di lavoro, ecc.).
  2. Pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi: l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del debitore e redige il verbale di pignoramento. Per i beni mobili registra gli oggetti, lasciandoli in custodia al debitore; per i crediti presso terzi notifica l’atto al debitore e al terzo, intimando a quest’ultimo di non pagare più il debitore ma di versare l’importo in giudizio. Per i beni immobili redige l’atto da trascrivere presso i registri immobiliari. Il verbale deve contenere gli avvertimenti di cui all’art. 492 c.p.c., incluse le informazioni sulla scelta del domicilio e sulla conversione .

La riforma Cartabia ha introdotto l’obbligo di depositare copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento entro quindici giorni dalla redazione del verbale; l’omissione comporta l’inefficacia del pignoramento . È quindi essenziale per il creditore (e per il debitore che intenda eccepire il difetto) verificare che l’obbligo sia rispettato.

2.4 Vendita o assegnazione dei beni

Una volta eseguito il pignoramento, la procedura prosegue con la fase di liquidazione. Per i beni mobili si procede di norma con la vendita tramite commissionari; per i crediti presso terzi il giudice fissa l’udienza per l’assegnazione al creditore. Per gli immobili, dopo la trascrizione del pignoramento, il creditore deve depositare entro trenta giorni la documentazione ipocatastale e la perizia; la cancelleria nomina il delegato alla vendita.

È possibile che il debitore, prima della vendita, presenti istanza di conversione ex art. 495 c.p.c., versando un sesto del dovuto e chiedendo di sostituire i beni con denaro . Se l’istanza è accolta, il giudice stabilisce il residuo da versare e sospende la vendita. Un pagamento tardivo di oltre trenta giorni o un’omissione comporta la decadenza dal beneficio .

2.5 Distribuzione del ricavato e chiusura della procedura

Quando il bene è venduto o assegnato, il ricavato viene distribuito secondo le regole degli articoli 510 e ss. c.p.c.: il giudice dell’esecuzione redige un piano di riparto, dando priorità ai creditori privilegiati e agli eventuali pignoranti successivi. Se il ricavato è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, la procedura si chiude; altrimenti il debitore resta obbligato per la parte residua, salvo accesso a procedure di esdebitazione.

3. Difese e strategie legali per il debitore

Dal punto di vista del debitore, la conoscenza dei rimedi oppositivi e delle strategie negoziali è fondamentale per difendere il proprio patrimonio. Di seguito sono illustrate le principali opzioni.

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è lo strumento con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Può riguardare l’inesistenza o nullità del titolo, l’estinzione dell’obbligazione (ad esempio per pagamento o compensazione), l’intervenuta prescrizione o decadenza, l’assenza di un titolo esecutivo valido. Se l’esecuzione non è iniziata, l’opposizione va proposta mediante atto di citazione avanti al giudice competente per materia o valore. Se l’esecuzione è già stata avviata, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione. Il giudice, in presenza di gravi motivi, può sospendere l’esecutività del titolo .

È opportuno allegare prova documentale del pagamento o della prescrizione. Un esempio frequente riguarda i decreti ingiuntivi non opposti ma non ancora dichiarati esecutivi; se il debitore paga l’importo ingiunto prima dell’esecuzione, può eccepire l’estinzione.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Questa opposizione serve a far valere vizi formali del titolo, del precetto o del singolo atto esecutivo. Ad esempio: mancata indicazione del giudice competente o dell’indirizzo PEC del creditore nel precetto, omessa menzione della data di notifica del titolo, incongruenze tra importo ingiunto e titolo, violazione del termine di 90 giorni, omesso versamento delle copie conformi del pignoramento. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto, o dall’atto contestato se l’esecuzione è già iniziata . Il termine è perentorio e non sospendibile; decorso inutilmente, il vizio non può essere più dedotto.

Grazie alla riforma Cartabia, il procedimento si svolge in forma semplificata e con termini dimezzati. L’ordinanza che decide l’opposizione agli atti esecutivi è immediatamente esecutiva e non è appellabile . Contro di essa si può proporre solo ricorso per cassazione per violazione di legge.

Tra i vizi più frequenti si segnalano:

  • Mancanza di elementi essenziali nel precetto: omissione del giudice competente, mancata indicazione del titolo o della data di notifica, mancato avviso sul ricorso agli OCC .
  • Notifica irregolare del titolo: notificazione a persona diversa dal debitore o in luogo errato .
  • Pignoramento inefficace: omesso deposito delle copie conformi entro quindici giorni .
  • Superamento del termine di 90 giorni: pignoramento iniziato oltre tale termine .

3.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) e altri rimedi

L’opposizione di terzo è proposta da chi rivendica la proprietà o altri diritti sui beni pignorati. Richiede la prova del diritto vantato e può determinare la liberazione dei beni dall’esecuzione. Altri rimedi comprendono l’intervento volontario dei creditori per partecipare al riparto, la domanda di sospensione dell’esecuzione per eccesso di pignoramento, la conversione ex art. 495, la rinuncia al precetto e la transazione stragiudiziale.

3.4 Conversione del pignoramento e accordi di pagamento

Quando il pignoramento è stato eseguito, il debitore può evitare la vendita proponendo la conversione, cioè versando una somma di denaro equivalente al valore dei beni pignorati. Il versamento minimo richiesto è pari a un sesto del credito e comporta la sospensione della vendita . Il giudice determinerà l’importo residuo e potrà concedere un piano di pagamento fino a quarantotto mesi, con interessi. Questa soluzione è spesso preferibile quando i beni pignorati sono di notevole valore affettivo o strumentale (abitazione, autovettura necessaria per lavoro). È necessario che il debitore dimostri la provenienza lecita delle somme versate e la possibilità di completare il pagamento.

3.5 Transazione, saldo e stralcio e ristrutturazioni del debito

Il pignoramento può essere evitato o sospeso anche attraverso accordi transattivi con il creditore. In ambito bancario o finanziario è prassi proporre un saldo e stralcio, ovvero il pagamento di una somma ridotta a saldo definitivo. Tale accordo richiede la disponibilità del creditore a rinunciare a parte del credito, e spesso è preceduto da trattative supportate da professionisti. Nell’ambito fiscale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può accettare accordi di rateizzazione straordinaria o l’adesione alle rottamazioni (v. § 1.7). Con la riforma della riscossione 2024, dal 2025 sarà possibile richiedere un piano di 120 rate mensili .

3.6 Accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando il debitore si trova in una situazione di insolvenza grave e non è in grado di far fronte a tutti i debiti, può avvalersi delle procedure previste dalla legge 3/2012 e dal CCII. L’accordo o concordato minore consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con falcidie e dilazioni, con effetti vincolanti dopo l’omologazione . La ristrutturazione dei debiti del consumatore si rivolge alle persone fisiche e attribuisce al tribunale il potere di omologare il piano anche in mancanza di adesione della maggioranza dei creditori; dopo l’omologazione, le azioni esecutive sono sospese e i beni inseriti nel piano diventano patrimonio separato . La liquidazione controllata prevede la vendita dell’intero patrimonio con esdebitazione dopo tre anni, mentre l’esdebitazione del debitore incapiente offre una liberazione immediata a chi non possiede beni o reddito .

L’accesso a tali procedure richiede la nomina di un professionista iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assistere il debitore nella predisposizione del piano, nella negoziazione con i creditori e nell’ottenimento dell’omologazione. Una volta aperta la procedura, tutte le azioni esecutive individuali sono sospese e i creditori devono far valere le loro pretese in sede concorsuale.

3.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Gli imprenditori che si trovano in difficoltà ma vogliono evitare l’insolvenza possono attivare la composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021. Tramite una piattaforma gestita dalle Camere di commercio, l’imprenditore richiede la nomina di un esperto indipendente che lo assiste nelle trattative con i creditori, finalizzate alla ristrutturazione del debito e alla continuità aziendale. Durante le trattative, le azioni esecutive vengono sospese se il giudice ne riconosce la necessità . In esito può essere raggiunto un accordo di moratoria, un piano attestato o un concordato semplificato. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può predisporre la domanda e gestire i rapporti con l’esperto nominato.

4. Strumenti alternativi di definizione dei debiti fiscali e previdenziali

4.1 Rateizzazioni ordinarie e straordinarie

Per i debiti iscritti a ruolo, il debitore può presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una richiesta di rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) se dimostra di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà economica; la domanda può essere presentata anche dopo la notifica del precetto e sospende la procedura esecutiva. Dal 1 gennaio 2025, grazie al D.Lgs. 110/2024, sarà possibile chiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (dieci anni) per importi elevati, presentando la documentazione attestante lo stato di comprovata difficoltà . Le rate devono essere costanti e comprendono il capitale, gli interessi e l’aggio; il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive determina la revoca del beneficio.

4.2 Rottamazione quater e riapertura dei termini 2025

La rottamazione quater (definizione agevolata) introdotta nel 2023 consentiva di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’importo residuo a titolo di capitale e rimborso delle spese di notifica, senza sanzioni né interessi. Era possibile scegliere il pagamento in un’unica soluzione o in 18 rate con tasso del 2% . Il Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini al 30 aprile 2025, permettendo ai debitori decaduti o ritardatari di presentare una nuova dichiarazione.

Per aderire occorreva presentare una domanda telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, indicando le cartelle che si intendono definire. Durante la procedura le azioni esecutive erano sospese e non venivano iscritti fermi amministrativi o ipoteche. Il mancato pagamento di una rata determinava la perdita del beneficio e le somme versate erano imputate a titolo di acconto.

4.3 Rottamazione quinquies e misure previste per il 2026

Nella bozza di legge di bilancio 2026 il Governo ha previsto una rottamazione quinquies che dovrebbe consentire la definizione dei debiti affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023. La misura prevede il pagamento del solo capitale e delle spese, con rateizzazione in 54 rate bimestrali (circa nove anni) e interesse al 4%. Per accedere sarà necessario essere in regola con le dichiarazioni fiscali e non avere pendenze per definizioni precedenti . Se approvata, la rottamazione quinquies sospenderà le procedure esecutive in corso per i debiti oggetto di domanda.

4.4 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e transazione fiscale

Oltre alle rottamazioni, il legislatore prevede la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) e delle liti pendenti presso le commissioni tributarie; tali misure, varate nelle recenti leggi di bilancio, consentono di chiudere accertamenti e contenziosi con riduzioni delle sanzioni. Esse richiedono il pagamento integrale dell’imposta e del tributo e possono rappresentare un’alternativa alla procedura esecutiva.

5. Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un precetto e della successiva esecuzione richiede precisione. Di seguito alcuni errori ricorrenti commessi dai debitori e suggerimenti per evitarli:

Errore comuneMotivo per cui è graveConsiglio pratico
Ignorare il precetto pensando che “non succede nulla”Il pignoramento può essere avviato allo scadere dei dieci giorni e può riguardare conti correnti, immobili o stipendi.Leggere subito l’atto e rivolgersi a un professionista per valutare l’opposizione.
Non controllare la notifica del titoloLa Cassazione ha chiarito che la mancata notifica rende nullo il precetto .Verificare sempre la cartolina di ritorno o l’avviso PEC e, se irregolare, proporre opposizione agli atti.
Trascurare il termine di 20 giorni per l’opposizioneIl termine è perentorio e la decadenza è irrimediabile .Annotare la data di notifica e predisporre l’opposizione con anticipo, anche tramite PEC.
Attendere la vendita per chiedere la conversioneDopo l’ordinanza di vendita, l’opposizione e la conversione diventano inammissibili.Presentare tempestivamente l’istanza di conversione e versare almeno un sesto dell’importo .
Non comunicare il proprio domicilio o PECIl pignoramento invita il debitore a eleggere domicilio; in mancanza, le notifiche avvengono in cancelleria .Indicare subito un indirizzo PEC o eleggere domicilio per ricevere le comunicazioni e non perderle.
Non considerare strumenti alternativiMolti debitori ignorano rottamazioni, rateazioni e procedure di sovraindebitamento.Informarsi su rottamazioni, rateizzazioni e piani di ristrutturazione; spesso sono più vantaggiosi dell’esecuzione.

Oltre a questi errori, è importante non sottovalutare il peso degli interessi legali e delle spese di esecuzione, che possono aumentare rapidamente l’importo dovuto. Un’assistenza professionale permette di valutare se è più conveniente pagare subito, opporsi o rinegoziare.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme del codice di procedura civile

Articolo c.p.c.OggettoElementi rilevanti
480Atto di precettoIngiunzione a adempiere entro almeno 10 giorni; indicazione parti, titolo o data notifica, giudice competente, avviso su OCC; da notificare personalmente .
481Cessazione efficacia precettoInefficacia se esecuzione non avviata entro 90 giorni; termine sospeso da opposizione .
482Termine ad adempiereEsecuzione non prima della scadenza del termine, salvo autorizzazione pericolo .
483Cumulo mezzi espropriazionePossibile pignorare mobiliare, immobiliare e crediti; il giudice può limitarne il cumulo .
492Forma del pignoramentoIngiunzione a non sottrarre i beni; invito a scegliere domicilio/PEC e avviso sulla conversione .
492‑bisRicerca telematica beniRicerca beni dopo precetto; sospensione del termine; obbligo deposito copie conformi .
495Conversione del pignoramentoPossibilità di sostituire i beni con denaro versando almeno un sesto e pagando il saldo rateizzato .
615Opposizione all’esecuzioneContesta diritto a procedere; sospensione esecutività se gravi motivi .
617Opposizione agli atti esecutiviContesta vizi formali; termine perentorio di 20 giorni .
618Procedimento opposizione attiIl giudice fissa l’udienza, può sospendere l’esecuzione, decisione non appellabile .

6.2 Strumenti difensivi e alternative

StrumentoSoggetti destinatariCondizioni e benefici
Opposizione all’esecuzioneDebitoreContesta l’esistenza o validità del titolo; sospensione possibile; va proposta entro termini e con motivi gravi .
Opposizione agli attiDebitoreContesta vizi formali di titolo, precetto o atti; termine di 20 giorni ; decisione non appellabile.
Conversione del pignoramentoDebitoreVersamento di un sesto del dovuto e successivo pagamento rateizzato; sospende la vendita .
Rateizzazione 72/120 rateDebitore fiscaleDomanda all’Agenzia Entrate‑Riscossione; dimostrazione difficoltà economica; rate mensili costanti .
Rottamazione quater/quinquiesDebitore fiscalePagamento del solo capitale e spese; sospensione procedure; adesione entro termini .
Concordato minorePiccolo imprenditore, professionistaPiano di ristrutturazione omologato; sospensione azioni esecutive; controllo OCC .
Ristrutturazione debiti consumatoreConsumatorePiano omologato anche contro creditori dissenzienti; patrimonio separato; sospensione esecuzioni .
Liquidazione controllataDebitore sovraindebitatoVendita del patrimonio; esdebitazione dopo 3 anni; monitoraggio OCC .
Esdebitazione incapienteDebitore senza beniRichiesta una sola volta; cancellazione totale dei debiti salvo eccezioni .
Composizione negoziata crisi d’impresaImprenditoreEsperto indipendente; sospensione esecuzioni; accordo di ristrutturazione .

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una selezione di domande frequenti con risposte concise. Ogni risposta si basa su norme e giurisprudenza ufficiali citate.

  1. Cos’è l’atto di precetto?
    È l’ingiunzione rivolta al debitore, munita di titolo esecutivo, con la quale il creditore richiede il pagamento dell’obbligazione entro un termine non inferiore a dieci giorni. Contiene l’avvertimento che, in difetto, si procederà all’esecuzione .
  2. Quali sono gli elementi essenziali del precetto?
    Devono essere indicati le parti, la data di notifica del titolo o la trascrizione integrale del titolo, il giudice competente per l’esecuzione, il domicilio o indirizzo PEC del creditore e l’avviso sulla possibilità di rivolgersi a un OCC o professionista . L’atto deve essere firmato e notificato personalmente al debitore.
  3. Cosa succede se il titolo esecutivo non è stato notificato?
    L’omessa notifica del titolo costituisce vizio sostanziale. La Cassazione ha chiarito che il precetto è nullo se non è provata la notificazione del titolo ; la notifica deve essere personale al debitore .
  4. Qual è il termine per impugnare il precetto?
    Per contestare vizi formali bisogna proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica del precetto . Per contestare il diritto a procedere (ad esempio per prescrizione) si deve proporre opposizione all’esecuzione; non esiste un termine fisso, ma è opportuno agire prima dell’inizio del pignoramento.
  5. Quando scade l’efficacia del precetto?
    Se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia . Occorre notificarne uno nuovo, indicando la data della notifica precedente.
  6. Cosa fare se il precetto contiene errori?
    Se mancano elementi essenziali (giudice competente, data di notifica del titolo) o se l’importo non corrisponde al titolo, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni . Il giudice può sospendere l’esecuzione e dichiarare nullo il precetto.
  7. Il precetto può essere notificato per via telematica?
    Sì, se il debitore ha domicilio digitale (PEC) risultante da pubblici registri. La notifica è valida se la casella PEC è attiva e la ricevuta di consegna attesta la ricezione.
  8. Che differenza c’è tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti?
    La prima contesta il diritto del creditore a procedere (inesistenza o inefficacia del titolo) ed è disciplinata dall’art. 615 c.p.c.; la seconda riguarda vizi formali del titolo, del precetto o degli atti ed è disciplinata dall’art. 617 c.p.c. .
  9. Posso evitare il pignoramento pagando a rate?
    Sì, è possibile chiedere la conversione del pignoramento versando almeno un sesto del dovuto e ottenendo la rateizzazione del saldo fino a 48 mesi . In ambito fiscale, si possono chiedere piani di rateizzazione ordinaria (72 rate) o straordinaria (120 rate dal 2025) .
  10. La ricerca telematica dei beni è sempre necessaria?
    No. È uno strumento facoltativo che il creditore può usare per scoprire beni occultati. Può essere presentata dopo la notifica del precetto e sospende il termine di 90 giorni . Il debitore che abbia poco patrimonio può utilizzare la ricerca per dimostrare l’assenza di beni e chiedere la conversione.
  11. Cosa accade se il creditore non deposita le copie conformi del titolo e del pignoramento?
    La Cassazione n. 28513/2025 ha stabilito che il mancato deposito entro quindici giorni rende il pignoramento inefficace e determina l’estinzione del processo . Il debitore può eccepire l’inefficacia con l’opposizione agli atti.
  12. Posso aderire alla rottamazione se ho ricevuto un precetto?
    Sì. La domanda di rottamazione sospende l’esecuzione per i carichi compresi e impedisce nuovi pignoramenti. Occorre presentare l’istanza entro i termini stabiliti (ad esempio 30 aprile 2025 per la riapertura quater) .
  13. Quali vantaggi offre la procedura di sovraindebitamento?
    Permette di sospendere tutte le azioni esecutive individuali, ristrutturare i debiti con falcidie e dilazioni, e ottenere l’esdebitazione. Dopo l’omologazione, i creditori non possono più procedere in via individuale .
  14. Sono un imprenditore in crisi: cosa posso fare per evitare il pignoramento?
    È possibile avviare la composizione negoziata della crisi d’impresa, nominare un esperto che assista nelle trattative e, se necessario, accedere a procedure concorsuali semplificate . Durante le trattative il giudice può sospendere l’esecuzione.
  15. Posso chiedere l’esdebitazione se non possiedo beni?
    Sì, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione del debitore incapiente: chi dimostra di non avere patrimonio né reddito sufficiente può ottenere la cancellazione dei debiti residui, con monitoraggio per tre anni .
  16. Se perdo l’opposizione agli atti, posso fare appello?
    L’ordinanza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi non è appellabile; può essere impugnata solo con ricorso per cassazione per motivi di diritto .
  17. È possibile contestare un precetto di importo superiore al dovuto?
    Sì. Se l’importo indicato nel precetto non corrisponde a quello risultante dal titolo o contiene interessi e spese non dovuti, si può proporre opposizione agli atti esecutivi per chiedere la riduzione; in molti casi il giudice accoglie la contestazione rideterminando la somma.
  18. Devo indicare il mio domicilio nel pignoramento?
    Sì. L’art. 492 c.p.c. invita il debitore a dichiarare il proprio domicilio o indirizzo PEC; se non lo fa, tutte le notifiche successive saranno depositate in cancelleria . Ciò può impedire di sapere in tempo dell’udienza o dell’ordinanza di vendita.
  19. Esiste un termine per depositare la dichiarazione di conformità del titolo?
    La riforma Cartabia richiede che il creditore depositi le copie conformi del titolo, del precetto e del verbale di pignoramento entro quindici giorni dalla redazione del verbale; in mancanza, il pignoramento è inefficace .
  20. Cosa succede se il debitore paga solo una parte?
    Il pagamento parziale non estingue l’efficacia del precetto. La Cassazione ha precisato che la rinuncia parziale al credito non estingue il precetto a meno che il creditore rinunci integralmente; il residuo può essere aggredito . Il debitore dovrebbe formalizzare un accordo completo con il creditore.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme, proponiamo alcune simulazioni numeriche che illustrano l’impatto delle scelte del debitore.

8.1 Conversione del pignoramento con pagamento rateizzato

Scenario: la signora Marta riceve un precetto per un debito di € 30 000. Dopo dieci giorni non riesce a pagare e subisce il pignoramento della sua autovettura, valutata € 15 000. Vuole evitare la vendita, quindi presenta istanza di conversione.

Passaggi:

  1. Versamento iniziale: deve depositare almeno un sesto del debito. Il sesto di 30 000 è € 5 000 . Marta versa tale somma in cancelleria e presenta l’istanza con l’indicazione della provenienza lecita dei fondi.
  2. Fissazione della somma residua: il giudice calcola il totale dovuto, aggiungendo spese (€ 2 000) e interessi (€ 1 000). La somma complessiva è € 33 000. Detratti i € 5 000 già versati, restano € 28 000.
  3. Rateizzazione: Marta chiede di pagare il saldo in 48 rate mensili. Il giudice concede la conversione applicando un tasso d’interesse del 3%. Ogni rata sarà di circa € 612,50. Se Marta paga puntualmente, la sua autovettura non sarà più soggetta a vendita. In caso di ritardo superiore a 30 giorni, la conversione decade e i € 5 000 restano acquisiti .

Benefici: Marta evita la vendita forzata, mantiene l’autovettura necessaria per lavoro e diluisce il debito nel tempo. Deve però rispettare la scadenza delle rate e sostenere gli interessi.

8.2 Adesione alla rottamazione quater

Scenario: il signor Luca ha debiti fiscali per € 20 000 (capitale € 13 000, interessi e sanzioni € 7 000) affidati all’agente della riscossione entro giugno 2022. Riceve un precetto per il pagamento integrale. Luca decide di aderire alla rottamazione quater.

Procedura:

  1. Domanda telematica: Luca presenta l’istanza sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2025 , indicando tutte le cartelle. Durante l’istruttoria, le procedure esecutive relative a quelle cartelle sono sospese.
  2. Calcolo delle somme: Luca dovrà versare solo il capitale (€ 13 000) e le spese di notifica (€ 500). Le sanzioni e gli interessi (totale € 7 000) sono azzerati. Il risparmio è di circa € 7 000.
  3. Piano di pagamento: sceglie di pagare in 18 rate. Le prime due rate (10% ciascuna) sono dovute entro il 31 ottobre e 30 novembre 2023; le restanti 16 rate sono distribuite nei successivi quattro anni (scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre). Ogni rata è di circa € 750 più interessi al 2%. Se Luca salta una rata, perde il beneficio e la riscossione riprende .

Risultato: Luca riduce notevolmente il debito e interrompe l’esecuzione. È necessario rispettare le scadenze per non decadere.

8.3 Rateizzazione straordinaria in 120 rate

Scenario: la società Beta s.r.l. riceve un precetto per € 200 000 derivanti da cartelle esattoriali. Grazie al D.Lgs. 110/2024 vuole ottenere un piano di rateizzazione in 120 rate (10 anni).

Analisi:

  1. Presentazione della domanda: Beta deve presentare la richiesta dal 1 gennaio 2025, dimostrando la situazione di difficoltà economica (ad esempio con l’ISEE, il fatturato in calo e l’indice di liquidità). In attesa del decreto ministeriale che definisce i parametri , Beta predispone la documentazione.
  2. Calcolo delle rate: supponendo un tasso d’interesse del 3%, il debito di 200 000 euro diviso in 120 rate genera un importo mensile di circa € 1 930. Se Beta paga regolarmente, evita il pignoramento. Se accumula cinque rate scadute, decade dal piano.
  3. Vantaggi: la società diluisce il debito e preserva la liquidità. Deve però rispettare la dichiarazione di adesione e non contrarre nuovi debiti con l’erario.

9. Conclusione

L’esecuzione forzata è un meccanismo disciplinato in modo rigoroso dalla legge. Per il debitore che riceve un precetto è fondamentale conoscere i termini e gli strumenti a disposizione: l’obbligo di pagamento entro almeno dieci giorni, la validità limitata a 90 giorni del precetto , la possibilità di contestare vizi formali con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni , l’opposizione all’esecuzione per eccepire la prescrizione o l’estinzione, la conversione del pignoramento con il versamento di un sesto . La giurisprudenza recente ha accentuato il rispetto delle formalità, dichiarando inefficace il pignoramento per mancato deposito delle copie conformi e ribadendo l’obbligo di notificare il titolo direttamente al debitore .

Parallelamente, il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata e procedure di composizione della crisi per favorire chi intende rientrare dal debito: rateizzazioni fino a 120 rate , rottamazioni con riduzione di sanzioni e interessi , esdebitazioni per i debitori incapienti e composizione negoziata per le imprese . Utilizzare tali strumenti richiede una valutazione professionale accurata, poiché la scelta sbagliata può comportare costi superiori o la perdita di opportunità.

In questa cornice complessa e in continua evoluzione, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono un’assistenza specialistica a debitori, imprenditori e consumatori. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di bloccare o sospendere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, predisporre opposizioni efficaci, negoziare accordi di saldo e stralcio, elaborare piani di rientro sostenibili e guidare il cliente nelle procedure di ristrutturazione e esdebitazione.

Agire tempestivamente è essenziale: un’analisi immediata dell’atto di precetto consente di individuare eventuali vizi, calcolare i termini e scegliere lo strumento migliore. Non aspettare che il pignoramento sia eseguito: ogni giorno di ritardo riduce le possibilità di difesa.

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