Posso chiedere la sospensione dell’atto di precetto e come

Introduzione

Ricevere un atto di precetto significa che un creditore sta per avviare un’esecuzione forzata nei tuoi confronti: dopo la notifica di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, cartella esattoriale, ecc.) il creditore intima di adempiere entro un termine di almeno dieci giorni, decorso il quale può procedere a pignorare stipendi, beni mobili, immobili o conti correnti. Il precetto rappresenta quindi l’ultimo avviso prima del pignoramento; ignorarlo espone il debitore a fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie e vendite all’asta. Molti contribuenti non sanno che l’ordinamento offre strumenti efficaci per contestare o sospendere l’esecuzione: un vizio formale (mancata indicazione del giudice competente o del domicilio del creditore), l’omessa notifica del titolo, la prescrizione, la partecipazione a procedure di sovraindebitamento o di definizione agevolata possono bloccare o estinguere l’azione.

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida giuridica completa – aggiornata a dicembre 2025 – per rispondere alla domanda: “Posso chiedere la sospensione dell’atto di precetto?”. La prospettiva è quella del debitore o del contribuente che vuole difendersi in modo tempestivo e consapevole. Analizzeremo la normativa (Codice di procedura civile, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, leggi speciali) e la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito. Vedremo quali difese attivare, come chiedere la sospensione, quali termini rispettare e come utilizzare strumenti alternativi (rottamazione‑quater, piani del consumatore, concordato minore, esdebitazione).

Chi può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con esperienza in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Oltre a patrocinare innanzi alla Corte di cassazione, l’Avv. Monardo:

  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • È professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Coordina specialisti in procedure esecutive, esdebitazione, mediazione bancarie e fiscali e negoziazioni con Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Il team dello studio Monardo offre assistenza in tutte le fasi:

  • Verifica della regolarità dell’atto (titolo esecutivo e precetto);
  • Opposizione a precetto e sospensione ex art. 615 c.p.c. o art. 617 c.p.c.;
  • Trattative con il creditore per concordati o piani di rientro;
  • Accesso alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e alle definizioni agevolate (rottamazione‑quater);
  • Ricorsi al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario per sospendere pignoramenti, fermi, ipoteche.

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1. Quadro normativo sull’atto di precetto e sulle opposizioni

1.1 Cos’è l’atto di precetto e quali elementi deve contenere

Il precetto è un’ingiunzione formale che preannuncia l’inizio dell’esecuzione forzata. L’art. 480 c.p.c. stabilisce che deve contenere:

  • Le generalità di debitore e creditore, l’indicazione del titolo esecutivo e della sua notificazione (o della data della precedente notificazione) ;
  • L’invito al debitore a eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 10 giorni (15 per precetti di rilascio o consegna), con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione ;
  • L’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e l’elezione di domicilio o l’indirizzo PEC del creditore; se il creditore non indica il domicilio, l’opposizione si propone davanti al tribunale del luogo di notificazione ;
  • L’avvertimento al debitore sulla possibilità di ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), introdotto dalla riforma Cartabia .

Nota – Ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non si può iniziare l’esecuzione forzata se il titolo esecutivo e il precetto non sono stati notificati in forma di copia autentica . La notificazione di un titolo esecutivo diverso da quelli previsti o non ancora definitivo può essere contestata con l’opposizione.

1.2 Efficacia del precetto e termine di 90 giorni

Il precetto perde efficacia dopo 90 giorni dalla notifica se il creditore non inizia l’esecuzione . La sospensione dei termini processuali (feriale o per emergenze) non si applica a questo termine salvo che sia stata proposta opposizione: in tal caso il termine resta sospeso fino alla conclusione del giudizio . Se la sospensione è richiesta al giudice per gravi motivi (art. 623 c.p.c.), l’efficacia del precetto rimane sospesa e il termine riprende a decorrere dopo la decisione .

1.3 Tipi di opposizione e potere di sospensione

Il debitore può reagire contro il precetto con tre strumenti principali:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Serve a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (es. prescrizione, mancanza di titolo, estinzione del debito). Se l’esecuzione non è ancora iniziata, si propone con citazione davanti al giudice competente; se è già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione . Il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi ;
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Serve a denunciare vizi formali del titolo o del precetto (es. irregolarità di notificazione, errata indicazione delle somme). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione del precetto . La Cassazione ha chiarito che la mancata notificazione del titolo esecutivo è un vizio degli atti, quindi va fatta valere con questa opposizione ;
  • Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.). Utilizzata da chi non è debitore ma vanta diritti sui beni pignorati (es. terzo proprietario). Può dar luogo alla sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.

Il giudice dell’opposizione (o dell’esecuzione) può sospendere l’esecuzione nei soli casi previsti dalla legge (art. 623 c.p.c.) . Se l’opposizione riguarda l’esistenza del diritto di credito (art. 615), il giudice può sospendere l’efficacia del titolo; se riguarda vizi formali (art. 617) può sospendere l’atto impugnato; se l’esecuzione è già iniziata, la sospensione compete al giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) . In tal caso la sospensione può essere subordinata a cauzione, è revocabile e, se l’opponente non introduce la causa di merito entro il termine fissato, il processo si estingue e il pignoramento viene cancellato .

1.4 Sospensione concordata tra creditori (art. 624‑bis c.p.c.)

Il decreto legislativo n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto l’art. 624‑bis c.p.c., che consente la sospensione del processo esecutivo su istanza congiunta dei creditori muniti di titolo. Tutti i creditori procedenti devono presentare istanza congiunta; la sospensione può essere concessa per un periodo non superiore a 24 mesi e non può essere richiesta se la vendita è già iniziata . La sospensione è revocabile in ogni momento e i termini per le opposizioni e per l’estinzione del precetto restano sospesi.

2. Procedura dopo la notificazione del precetto

2.1 Cosa accade dopo la notifica

  1. Decorrere del termine per adempiere – Dal giorno successivo alla notifica iniziano a decorrere almeno dieci giorni (o 15 per le obbligazioni di rilascio). Durante questo periodo il debitore può adempiere spontaneamente, avviare trattative, proporre opposizione o chiedere la sospensione. L’art. 482 c.p.c. vieta l’inizio dell’esecuzione prima della scadenza del termine, salvo autorizzazione del giudice nei casi di pericolo di grave pregiudizio .
  2. Scelta della difesa – Entro 20 giorni dalla notifica bisogna valutare se proporre opposizione per vizi formali (art. 617) o entro 40 giorni per vizi sostanziali (art. 615). L’opposizione va notificata al creditore e depositata in tribunale con i documenti di prova.
  3. Presentazione di una richiesta di sospensione – Chi propone opposizione può chiedere la sospensione del titolo o dell’esecuzione. Il giudice valuta “gravi motivi”; ad esempio, l’assenza di notifica del titolo esecutivo, l’inadempimento di obblighi contrattuali da parte del creditore o l’applicazione di interessi usurari. Nei casi di opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento.
  4. Verifica dei termini – Se il creditore non inizia l’esecuzione entro 90 giorni, il precetto perde efficacia. Tuttavia il termine rimane sospeso quando pende un’opposizione .

2.2 Competenza territoriale e domicilio del creditore

L’opposizione al precetto deve essere proposta davanti al giudice competente per l’esecuzione, individuato in base a:

  • Il luogo dove il debitore ha domicilio o residenza se il precetto non indica un diverso domicilio ex art. 480, co. 3 c.p.c.;
  • Il foro indicato dal creditore nel precetto, se ivi si trovano beni o crediti pignorabili. La Cassazione (ord. n. 22302/2024) ha precisato che l’elezione di domicilio nel precetto è idonea a radicare la competenza territoriale solo se il creditore prova l’esistenza di beni o crediti del debitore nel circondario prescelto; in caso di contestazione il debitore può proporre l’opposizione nel luogo di notificazione e il creditore ha l’onere di dimostrare che l’elezione non è strumentale .

2.3 La sospensione del precetto ex art. 615 c.p.c.

Quando l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. deve essere proposta con atto di citazione avanti al tribunale del luogo dove il precetto è stato notificato. Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo solo per gravi motivi, valutando la documentazione prodotta. I motivi più frequenti sono:

  • Mancata notifica del titolo esecutivo;
  • Prescrizione o decadenza del credito;
  • Violazione delle norme sulla forma del titolo (sentenza senza formula esecutiva, decreto ingiuntivo non definitivo);
  • Nullità o inefficacia del precetto (mancanza di indicazioni obbligatorie, errori di calcolo).

Nel 2025 la Cassazione (ord. n. 21348/2025) ha chiarito che l’omessa notificazione del titolo non incide sulla validità del precetto ma costituisce un vizio degli atti esecutivi da far valere con l’opposizione ex art. 617; la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che aveva introdotto la censura in sede di opposizione all’esecuzione . Pertanto, quando il precetto è viziato per mancata notifica del titolo, la sospensione andrà chiesta al giudice dell’esecuzione e non con l’opposizione all’esecuzione.

2.4 Sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.

Se l’esecuzione è già iniziata (ad esempio con il deposito dell’atto di pignoramento), il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione. Secondo l’art. 624 c.p.c., la sospensione può essere concessa soltanto per gravi motivi e può essere subordinata alla prestazione di una cauzione . La sospensione non comporta l’estinzione dell’esecuzione; i termini restano sospesi e, se l’opponente non introduce la causa di merito entro il termine assegnato, il pignoramento viene cancellato .

2.5 Sospensione concordata (art. 624‑bis c.p.c.)

Il nuovo art. 624‑bis consente la sospensione su istanza congiunta dei creditori muniti di titolo. È utile quando più creditori vogliono attendere l’esito di una transazione o di una procedura di definizione agevolata. Tutti i creditori devono presentare domanda; la sospensione non può superare 24 mesi e non è possibile se la vendita è già iniziata .

2.6 Riassunzione del processo esecutivo (art. 627 c.p.c.)

Dopo la sospensione, il processo esecutivo deve essere riassunto dal creditore entro il termine perentorio fissato dal giudice e comunque non oltre sei mesi dalla decisione sull’opposizione . La mancata riassunzione determina l’estinzione del processo e la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento.

2.7 Effetti della sospensione sui beni pignorati

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi (art. 626 c.p.c.) . Pertanto:

  • Non si possono effettuare vendite o assegnazioni;
  • Le iscrizioni ipotecarie o i fermi restano sospesi ma non cancellati;
  • Eventuali prenotazioni dei beni vengono mantenute.

Il debitore potrà nel frattempo procedere alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), depositando una somma corrispondente al credito e alle spese, oppure proporre istanze di riduzione o sequestro di alcuni beni.

3. Difese e strategie legali per sospendere o contestare il precetto

3.1 Contestazione dei vizi formali (opposizione ex art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del precetto . I principali vizi formali sono:

  • Mancata indicazione del giudice competente o del domicilio del creditore: l’art. 480 impone che il precetto indichi il giudice dell’esecuzione e l’elezione di domicilio; in mancanza l’opposizione va proposta nel luogo della notificazione ;
  • Mancata integrazione delle indicazioni introdotte dalla Riforma Cartabia: la legge impone l’avvertimento sulle procedure di sovraindebitamento; la sua omissione è stata considerata irregolarità non invalidante, ma il debitore può farla valere in sede di opposizione ;
  • Erronea quantificazione del credito: se il precetto comprende interessi o spese non dovuti, l’intimazione è valida solo per la parte dovuta. La Cassazione 20238/2024 ha affermato che la non debenza di una parte della somma comporta la riduzione della somma, ma non travolge l’atto in toto . La corte ha fissato il principio secondo cui l’eccessività della somma porta alla riduzione dell’intimazione e il giudice dell’opposizione deve determinare la somma effettivamente dovuta ;
  • Omissione della notifica del titolo esecutivo: l’ordinanza 21348/2025 ha precisato che questo vizio va dedotto con l’opposizione agli atti esecutivi e non incide sulla validità del precetto .

3.2 Contestazione della sussistenza del credito (opposizione ex art. 615 c.p.c.)

Quando il debitore contesta il diritto del creditore (perché il debito è prescritto, pagato, compensato o nullo), deve proporre opposizione all’esecuzione. I motivi più frequenti sono:

  • Prescrizione: ad esempio, i crediti derivanti da cambiali o assegni si prescrivono in tre anni; i crediti tributari dopo dieci anni;
  • Estinzione del debito per pagamento, compensazione, remissione, fallimento;
  • Nullità o inefficacia del titolo: il titolo può essere privo di formula esecutiva o non definitivo (sentenza appellata senza provvisoria esecuzione);
  • Sopravvenuta rottamazione o definizione agevolata: il debitore che aderisce alla rottamazione-quater può far valere l’estinzione del giudizio tributario e la sospensione della riscossione, come chiarito dalla Cassazione 24428/2025: il processo è estinto una volta perfezionata la procedura e comunicata la documentazione dei pagamenti . L’adesione alla definizione agevolata non richiede il pagamento integrale prima dell’estinzione .

Nel giudizio di opposizione, il debitore può chiedere misure cautelari (art. 700 c.p.c.) per inibire al creditore l’esecuzione fino alla decisione finale. Il giudice valuterà la prova della fondatezza della pretesa e il periculum in mora.

3.3 Opposizione di terzo e tutela di chi non è debitore

Chi non è debitore ma vede i propri beni pignorati può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Nel 2025 la Cassazione, con la sentenza n. 7489/2025, ha ribadito che il singolo condomino può opporre la propria estraneità al debito del condominio: pur essendo la sentenza di condanna del condominio titolo esecutivo nei confronti di tutti i condomini, il singolo può contestare la titolarità passiva del debito se ha acquistato l’unità immobiliare dopo la delibera che ha originato l’obbligazione . La Corte ha sottolineato che negare questa facoltà comprimerebbe il diritto di difesa; quindi, la posizione di estraneità può essere fatta valere in sede di opposizione a precetto . La Corte ha cassato la sentenza di appello, affermando che l’estraneità al debito può essere sollevata in sede esecutiva e non è preclusa dal giudicato .

3.4 Domanda riconvenzionale dell’opposto

Nel giudizio di opposizione a precetto il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale per ottenere un nuovo titolo esecutivo. La Cassazione, con ordinanza n. 29636/2024, ha precisato che, dopo la proposizione di un’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione ordinaria nel quale l’opposto può avanzare una domanda riconvenzionale per ragioni creditorie diverse, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo . La Corte ha sottolineato che tale domanda può aggiungersi o sostituirsi al titolo opposto; pertanto, se l’opposizione è accolta e il titolo originario è invalido, il creditore può comunque ottenere una condanna basata sulla sua domanda riconvenzionale .

3.5 Errori da evitare quando si riceve un precetto

  • Trascurare i termini: i termini sono brevi (10 giorni per adempiere; 20 giorni per opporsi agli atti esecutivi; 90 giorni di efficacia del precetto). Ogni ritardo limita le difese.
  • Non verificare la notifica del titolo: il titolo deve essere notificato in copia autentica con formula esecutiva. Se manca, l’esecuzione è nulla.
  • Ignorare la possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento: il precetto deve avvertire il debitore della facoltà di accedere a un piano del consumatore o a un concordato minore. Partecipare a tali procedure può sospendere l’esecuzione e portare alla cancellazione dei debiti residui.
  • Accettare piani di rientro senza valutazione legale: spesso i creditori propongono rateizzazioni con tassi elevati o clausole vessatorie. Occorre verificare la legittimità degli interessi, eventuali anatocismi, la prescrizione, la presenza di usura.

3.6 Come preparare l’opposizione e la richiesta di sospensione

  1. Raccogliere documenti: titolo esecutivo, precetto, eventuali notifiche, quietanze di pagamento, estratti conto, delibere condominiali.
  2. Verificare i vizi: controllare la presenza della formula esecutiva, la corretta notifica, l’indicazione del giudice, l’elezione di domicilio, il calcolo degli importi.
  3. Scegliere il tipo di opposizione: se il vizio riguarda la quantità del credito o la forma del precetto, optare per l’art. 617; se riguarda l’esistenza del debito, l’art. 615; se si è terzi, l’art. 619.
  4. Richiedere la sospensione: nell’atto introduttivo dell’opposizione inserire l’istanza cautelare ex art. 615, comma 1, o ex art. 624; motivare in modo puntuale il periculum in mora (ad esempio dimostrando che il pignoramento comprometterebbe l’impresa, il posto di lavoro o la sopravvivenza della famiglia).
  5. Verificare la giurisdizione: per i precetti su crediti tributari o contributivi, l’opposizione segue le regole del processo tributario; in tali casi la sospensione può essere chiesta alla Commissione tributaria o al giudice amministrativo, a seconda della natura del provvedimento.

4. Strumenti alternativi per definire il debito e bloccare l’esecuzione

4.1 Definizione agevolata e rottamazione‑quater

La legge di bilancio 197/2022 e il D.L. 202/2024 hanno introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (cosiddetta rottamazione‑quater). Consente di estinguere i debiti fiscali versando solo capitale e spese di notifica, senza sanzioni né interessi. La Cassazione (ord. n. 24428/2025) ha stabilito che, una volta presentata la dichiarazione di adesione e documentati i pagamenti dovuti, il giudizio pendente si estingue e l’azione esecutiva deve essere sospesa; non occorre attendere il pagamento integrale . In sede amministrativa, l’Agenzia Riscossione rilascia un piano di pagamento e sospende le procedure esecutive; se il debitore decade dalla rottamazione per mancato pagamento di una rata, l’esecuzione può riprendere.

4.2 Rateizzazione del debito e piani di rientro

In alternativa all’opposizione, il debitore può concordare con il creditore un piano di rientro (spesso tramite cessione del quinto, delega di pagamento, fideiussioni). È opportuno far verificare da un esperto:

  • La legittimità degli interessi (non superiori al tasso usurario);
  • La possibilità di estinguere il debito con la vendita di beni o la sottoscrizione di una polizza;
  • La presenza di clausole abusive o anatocistiche.

Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura se è in corso un piano di rientro e se il creditore acconsente, ma la sospensione non è automatica.

4.3 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata

Dal 15 luglio 2022 la Legge 3/2012 è confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le procedure per i debitori civili e i piccoli imprenditori sono:

  1. Piano del consumatore – Destinato a persone fisiche non imprenditori. Permette di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale con falcidie su capitale e interessi. L’omologa del tribunale sospende le azioni esecutive individuali.
  2. Concordato minore – Rivolto a imprenditori sotto soglia (fino a 2 milioni di passivo). Consente di ristrutturare i debiti con la votazione dei creditori e di evitare il fallimento. Il tribunale concede la sospensione ex art. 54 CCII.
  3. Liquidazione controllata – Prevede la liquidazione del patrimonio con il controllo del tribunale e la possibilità di esdebitazione finale.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Introdotta nel 2021, consente al debitore persona fisica privo di beni di ottenere la liberazione residua dai debiti senza procedura concorsuale.

L’accesso a queste procedure può determinare la sospensione immediata degli atti esecutivi, come prevede l’art. 54 CCII e, per le domande di esdebitazione, l’art. 283 c.p.c. Il precetto deve richiamare tali strumenti per informare il debitore . Lo studio Monardo assiste i clienti nella predisposizione della domanda al tribunale, nella redazione del piano e nelle trattative con i creditori.

4.4 Accordi di ristrutturazione dei debiti e composizione negoziata

Le imprese possono ricorrere a:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) – Prevedono un’intesa con la maggioranza dei creditori; l’omologa del tribunale comporta la sospensione delle azioni esecutive.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) – Consente a un imprenditore in crisi di farsi assistere da un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per trattare con i creditori. La richiesta di misure protettive al tribunale sospende le azioni esecutive per 120 giorni, prorogabili.

4.5 Procedure concorsuali e pignoramenti fiscali

Quando l’esecuzione è avviata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER), vigono regole particolari:

  • Per le cartelle esattoriali, il titolo esecutivo è costituito dalla cartella; la notifica del precetto non è necessaria. Tuttavia l’estratto di ruolo deve essere notificato e il debitore può impugnarlo.
  • Fermo amministrativo e ipoteca sono atti cautelari: possono essere sospesi solo con provvedimento del giudice tributario o del giudice dell’esecuzione.
  • I contribuenti possono chiedere all’AER la rateizzazione (fino a 72 rate, prorogabili), che comporta la sospensione del fermo o dell’ipoteca. L’accesso alla rottamazione-quater sospende le procedure esecutive.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Norme principali sul precetto e sulla sospensione

NormativaOggettoPunti chiave
Art. 479 c.p.c.Notifica del titolo e del precettoL’esecuzione forzata può iniziare solo dopo la notifica del titolo e del precetto .
Art. 480 c.p.c.Forma del precettoContiene dati delle parti, titolo esecutivo, invito a pagare, giudice competente, domicilio/PEC e avvertimento sulla composizione della crisi .
Art. 481 c.p.c.Cessazione dell’efficaciaIl precetto è efficace per 90 giorni; il termine è sospeso se è proposta opposizione .
Art. 482 c.p.c.Termine ad adempiereL’esecuzione non può iniziare prima dello spirare del termine; il giudice può autorizzare l’esecuzione immediata .
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneSi propone per contestare il diritto del creditore; il giudice può sospendere l’efficacia del titolo per gravi motivi .
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviSi propone contro vizi formali del precetto entro 20 giorni .
Art. 623 c.p.c.Limiti della sospensioneLa sospensione dell’esecuzione può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge o dal giudice .
Art. 624 c.p.c.Sospensione del processo esecutivoIl giudice dell’esecuzione può sospendere per gravi motivi, con o senza cauzione .
Art. 624‑bis c.p.c.Sospensione su istanza congiuntaI creditori muniti di titolo possono chiedere la sospensione fino a 24 mesi .
Art. 626 c.p.c.Effetti della sospensioneDurante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi .
Art. 627 c.p.c.RiassunzioneLa causa deve essere riassunta entro sei mesi dalla decisione .

5.2 Principali pronunce giurisprudenziali

PronunciaPrincipio enunciatoRiferimenti
Cass. civ., ord. n. 21348/2025La mancata notifica del titolo esecutivo non annulla il precetto; il vizio va dedotto con opposizione agli atti esecutivi (art. 617) .Cassazione, Sez. III, 25 luglio 2025.
Cass. civ., sent. n. 7489/2025Il singolo condomino può opporre, in sede esecutiva, la propria estraneità al debito del condominio; la sentenza contro il condominio è titolo esecutivo ma non preclude eccezioni personali .Cassazione, Sez. II, 20 marzo 2025.
Cass. civ., ord. n. 20238/2024Se una parte della somma intimata non è dovuta (es. interessi moratori), il precetto non è nullo ma va ridotto alla somma effettivamente dovuta; l’intimazione rimane valida .Cassazione, Sez. I, 22 luglio 2024.
Cass. civ., ord. n. 29636/2024Nel giudizio di opposizione a precetto il convenuto può proporre domanda riconvenzionale per ottenere un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga o sostituisca a quello impugnato .Cassazione, Sez. III, 18 novembre 2024.
Cass. civ., ord. n. 22302/2024L’elezione di domicilio nel precetto radica la competenza territoriale solo se il creditore prova l’esistenza di beni nel circondario prescelto; in mancanza, la competenza resta al tribunale del luogo di notificazione .Cassazione, Sez. III, 7 agosto 2024.
Cass. civ., ord. n. 24428/2025 (Rottamazione-quater)Il processo tributario si estingue una volta perfezionata la definizione agevolata e documentati i pagamenti; non occorre attendere il pagamento integrale .Cassazione, Sez. V, 7 ottobre 2025.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’atto di precetto?
    È l’ingiunzione formale con cui il creditore invita il debitore a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, preannunciando l’esecuzione forzata. Deve contenere dati essenziali (parti, titolo esecutivo, giudice competente, domicilio del creditore e avvertimenti) .
  2. Quanto tempo ho per oppormi al precetto?
    Dipende dal vizio. Per contestare vizi formali (notifica, calcolo degli importi) bisogna proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica . Per contestare l’esistenza del debito (prescrizione, pagamento) si può proporre opposizione all’esecuzione entro 40 giorni o fino all’inizio dell’esecuzione, ma conviene agire tempestivamente.
  3. Posso chiedere la sospensione del precetto?
    Sì. Nella citazione di opposizione (art. 615) o nel ricorso (art. 617) bisogna chiedere al giudice di sospendere l’efficacia del titolo o dell’atto. La sospensione viene concessa solo per gravi motivi e può essere subordinata a cauzione .
  4. Se il creditore sbaglia l’importo, il precetto è nullo?
    No. La Cassazione ha affermato che la non debenza di una parte della somma comporta la riduzione dell’importo ma non l’annullamento del precetto .
  5. Cosa succede se non pago entro dieci giorni?
    Il creditore può iniziare l’esecuzione (pignoramento) trascorso il termine minimo di dieci giorni , salvo che il giudice autorizzi un’esecuzione immediata per pericolo nel ritardo.
  6. Il precetto resta valido per sempre?
    No. Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni . Inoltre, se viene proposta opposizione, il termine resta sospeso fino alla decisione definitiva.
  7. Cosa succede se il titolo esecutivo non è stato notificato?
    La mancata notifica del titolo è un vizio degli atti esecutivi che va dedotto con l’opposizione ex art. 617 . Non comporta la nullità del precetto ma consente di chiedere la sospensione.
  8. Devo indicare un domicilio nel precetto?
    Sì. Il creditore deve indicare il domicilio o l’indirizzo PEC dove ricevere le notificazioni; in mancanza, l’opposizione si propone nel luogo dove il precetto è stato notificato .
  9. Posso oppormi se ho già aderito alla rottamazione?
    Sì. L’adesione alla rottamazione-quater sospende le azioni esecutive e, secondo la Cassazione, estingue il giudizio una volta perfezionata la procedura . Occorre comunicare al giudice e al creditore la documentazione della definizione.
  10. Il singolo condomino può essere pignorato per debiti del condominio?
    In linea generale sì, perché la sentenza contro il condominio è titolo esecutivo anche verso i condomini. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che il condomino che ha acquistato l’unità immobiliare dopo la delibera che ha generato il debito può opporsi in sede esecutiva facendo valere la propria estraneità .
  11. Il creditore può proporre una domanda riconvenzionale nella mia opposizione?
    Sì. La Corte ha chiarito che, nel giudizio di opposizione a precetto, il creditore può proporre domanda riconvenzionale per ottenere un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga o sostituisca a quello impugnato .
  12. Cosa succede se non riassumo il processo sospeso?
    Se il processo esecutivo è sospeso e il creditore non lo riassume entro il termine assegnato (comunque non oltre sei mesi dalla decisione sull’opposizione), il processo si estingue e le iscrizioni del pignoramento vengono cancellate .
  13. La sospensione blocca i fermi amministrativi e le ipoteche?
    Sì, durante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi, perciò non si possono iscrivere fermi o ipoteche nuovi . Tuttavia, i fermi o le ipoteche già iscritti restano ma non producono effetti fino alla riassunzione.
  14. I termini processuali si sospendono durante l’estate o per emergenze?
    Il termine di 90 giorni per l’efficacia del precetto non è sospeso dalla pausa estiva o da emergenze (es. pandemia), salvo che sia stata proposta opposizione . È quindi importante non confondere la sospensione dei termini processuali con la scadenza del precetto.
  15. Posso negoziare con il creditore senza fare opposizione?
    Sì, ma è consigliabile farlo con assistenza legale. Una transazione priva di garanzie può pregiudicare i diritti; in ogni caso non sospende i termini del precetto. È preferibile depositare l’accordo in tribunale o chiedere al giudice la sospensione concordata ex art. 624‑bis.
  16. Quanto costa impugnare un precetto?
    I costi variano in base al valore del credito e al contributo unificato. L’opposizione comporta il pagamento del contributo unificato e delle marche per la notificazione; se la causa è vinta, il giudice può condannare il creditore alle spese. Lo studio Monardo offre preventivi personalizzati e soluzioni rateizzate.
  17. Se perdo l’opposizione devo pagare di più?
    Potresti essere condannato alle spese legali del creditore e a un ulteriore contributo unificato (art. 13, co. 1‑quater, d.P.R. 115/2002) come visto nella sentenza 29636/2024 . È quindi importante valutare la fondatezza della difesa.
  18. L’esdebitazione mi libera anche dai precetti?
    Sì. L’esdebitazione ottenuta dopo la procedura di sovraindebitamento o la liquidazione controllata cancella i debiti residui; i precetti basati su tali debiti diventano inefficaci e i pignoramenti vengono cancellati.
  19. Posso chiedere la sospensione se ho avviato la composizione negoziata?
    L’istanza di misure protettive nel procedimento di composizione negoziata sospende automaticamente le azioni esecutive; occorre trasmettere ai creditori la comunicazione del tribunale. Lo studio Monardo, con il ruolo di esperto negoziatore, assiste le imprese nella presentazione della domanda e nella gestione delle trattative.
  20. Serve l’avvocato per opporsi al precetto?
    Sì. L’opposizione è un atto giudiziario che deve essere redatto e notificato da un avvocato. Senza assistenza legale l’opposizione è inammissibile.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Caso 1 – Precetto per cambiale con errori di calcolo

Scenario: Una società notifica al sig. Mario un precetto per € 20.000 in forza di una cambiale. Nella nota di calcolo applica interessi di mora e penali che portano l’importo a € 28.000. Mario ha già pagato € 5.000 e la cambiale è prossima alla prescrizione.

Azioni consigliate:

  • Verificare la notifica della cambiale e del precetto (deve contenere formula esecutiva e avvertimenti).
  • Controllare gli interessi: se superano i limiti legali o includono penali non dovute, proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 entro 20 giorni.
  • Contestare la prescrizione parziale (le cambiali si prescrivono in tre anni).
  • Chiedere la sospensione del precetto, producendo la prova del pagamento parziale e dell’eccesso nel calcolo degli interessi. In caso di accoglimento, il giudice ridurrà l’importo al dovuto e la società dovrà notificare un nuovo precetto con l’importo corretto .

7.2 Caso 2 – Precetto per cartella esattoriale e adesione alla rottamazione‑quater

Scenario: La signora Anna riceve una cartella esattoriale da Agenzia Entrate‑Riscossione per € 15.000 (tributi e sanzioni) con intimazione a pagare entro cinque giorni. Dopo due anni le viene notificato un precetto per l’importo residuo, comprensivo di interessi e sanzioni. Anna aderisce alla rottamazione‑quater, presentando domanda entro il termine previsto e ottenendo un piano di pagamento in 18 rate.

Azioni consigliate:

  • Presentare alla Commissione tributaria la domanda di definizione e comunicare l’adesione al giudice (se pende un contenzioso).
  • Chiedere la sospensione dell’esecuzione, evidenziando che la rottamazione-quater comporta il pagamento solo del capitale e che, secondo la Cassazione 24428/2025, il giudizio si estingue una volta perfezionata la procedura .
  • Depositare la documentazione dei pagamenti; se l’Agenzia conferma la regolarità, l’esecuzione viene sospesa e la cartella è definita.

7.3 Caso 3 – Precetto contro singolo condomino per debiti condominiali antecedenti

Scenario: L’impresa EdilCostruzioni ottiene una sentenza contro un condominio per lavori straordinari. Notifica un precetto al sig. Luigi, proprietario che ha acquistato l’appartamento dopo la delibera. Luigi propone opposizione al precetto, contestando di essere estraneo al debito.

Azioni consigliate:

  • Dimostrare l’acquisto successivo alla delibera che ha generato il debito.
  • Fare opposizione ex art. 615 e chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  • Citare la sentenza della Cassazione 7489/2025, che ha riconosciuto il diritto del singolo condomino di far valere la propria estraneità in sede esecutiva .
  • Il giudice, accertata l’estraneità, sospenderà l’esecuzione e l’impresa dovrà rivalersi solo sui condomini obbligati.

7.4 Caso 4 – Precetto “per eccesso” e rideterminazione della somma

Scenario: Il creditore Alfa notifica al signor Paolo un precetto chiedendo € 50.000. Paolo dimostra di aver già pagato € 15.000 e che gli interessi richiesti sono erronei. Il giudice di primo grado revoca integralmente il precetto. Alfa ricorre in Cassazione.

Principio applicato: La Cassazione n. 20238/2024 ha precisato che l’eccesso di una parte della somma non comporta la revoca integrale del precetto ma solo la riduzione al dovuto . Paolo può quindi ottenere la riduzione del precetto, mentre Alfa conserverà l’efficacia per la parte realmente dovuta.

7.5 Caso 5 – Opposizione con domanda riconvenzionale dell’opposto

Scenario: Tizio riceve un precetto basato su due assegni bancari per € 5.750. Contesta l’autenticità delle firme e propone opposizione ex art. 615. Il creditore, nel costituirsi, chiede la condanna di Tizio anche per lavori edilizi eseguiti e non pagati. Il tribunale accoglie la riconvenzionale e condanna Tizio.

Principio applicato: Secondo la Cassazione (ord. n. 29636/2024), nel giudizio di opposizione a precetto il convenuto può proporre domanda riconvenzionale per ottenere un nuovo titolo esecutivo, che potrà sostituire quello impugnato . Pertanto Tizio rischia di essere condannato anche se il precetto è nullo.

8. Conclusione

L’atto di precetto è il preludio dell’esecuzione forzata e può avere conseguenze gravi per il patrimonio del debitore. Tuttavia, il diritto offre numerose tutele per contestare e sospendere l’esecuzione. La legge e la giurisprudenza richiedono attenzione ai dettagli: vizi formali del precetto, mancanza di notifica del titolo, prescrizione o estinzione del debito, errori di calcolo possono condurre all’annullamento o alla riduzione dell’intimazione. La riforma Cartabia ha introdotto l’obbligo di informare il debitore sulle procedure di sovraindebitamento e ha previsto la sospensione concordata tra creditori. Inoltre, le recenti sentenze della Cassazione hanno ampliato le possibilità di difesa: il condomino estraneo al debito può opporsi al precetto ; la non debenza di parte della somma comporta solo la riduzione del precetto ; il creditore può proporre domanda riconvenzionale per ottenere un nuovo titolo .

Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per opporsi sono brevi e la sospensione del precetto o dell’esecuzione richiede la dimostrazione di gravi motivi. Le procedure di rottamazione‑quater e di sovraindebitamento rappresentano alternative efficaci per definire il debito e bloccare l’esecuzione; la Cassazione ha riconosciuto che l’adesione alla definizione agevolata estingue il processo una volta perfezionata la procedura .

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