Introduzione
Ricevere un atto di precetto è un momento delicato. Con questo atto il creditore intima al debitore di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni l’importo dovuto, avvertendo che in mancanza darà inizio all’esecuzione forzata. Ignorare o sottovalutare un precetto può trasformare un semplice sollecito in un pignoramento dei beni, ipoteche o fermi amministrativi, con costi aggiuntivi e limitazioni. La normativa italiana è chiara: il precetto fa parte del processo esecutivo e il suo mancato pagamento comporta conseguenze gravi per il debitore.
Per questo motivo è essenziale conoscere:
- Quali sono gli obblighi formali del precetto e del titolo esecutivo (articoli 479–481 c.p.c.).
- Quali diritti ha il debitore (termine dilatorio, opposizioni, sospensioni).
- Cosa succede se non si paga l’atto nei termini e quali sono gli atti successivi (pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi).
- Le difese giuridiche e i rimedi alternativi (opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., piani di ristrutturazione, procedure di sovraindebitamento e rottamazioni fiscali).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario, tributario ed esecuzioni forzate. È professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza pluriennale può assisterti in ogni fase:
- Analisi dell’atto per verificare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto.
- Redazione di ricorsi e opposizioni per bloccare esecuzioni illegittime.
- Richieste di sospensione e trattative con il creditore per ottenere piani di rientro o transazioni.
- Utilizzo di strumenti giudiziali e stragiudiziali per l’esdebitazione o la riduzione del debito (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, rottamazione).
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Che cos’è l’atto di precetto e quali elementi deve contenere
Il precetto è l’atto con cui il creditore, munito di un titolo esecutivo, intima al debitore di adempiere entro il termine indicato, con l’avvertimento che in mancanza procederà all’espropriazione forzata.
Gli articoli 479–481 del codice di procedura civile disciplinano forma, notificazione e durata del precetto. La Riforma Cartabia 2022 (D.Lgs. 149/2022) e il decreto correttivo 2024 (D.Lgs. 164/2024) hanno modernizzato questi articoli, introducendo l’uso di duplicati informatici e nuovi requisiti, tra cui l’indicazione del giudice competente. Di seguito i punti essenziali:
| Riferimento normativo | Contenuto essenziale |
|---|---|
| Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto | L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico o copia attestata conforme del titolo esecutivo e del precetto. La notificazione del titolo deve avvenire personalmente al debitore; il precetto può essere redatto insieme al titolo ed essere notificato contestualmente . |
| Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto (versione 2025) | Il precetto è un atto scritto che indica: (a) parti (creditore, debitore e soggetti obbligati); (b) data di notifica del titolo; (c) somme e interessi; (d) invito al pagamento entro almeno 10 giorni; (e) avvertimento che in mancanza seguirà l’esecuzione; (f) per i debitori persone fisiche, segnalazione della possibilità di rivolgersi agli organismi per la crisi da sovraindebitamento; (g) indicazione del giudice competente per l’esecuzione. Se il precetto è sottoscritto personalmente dal creditore, deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune del giudice o l’indicazione della PEC o domicilio digitale . In mancanza di tali indicazioni, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo di notificazione e le notificazioni al creditore si eseguono presso la cancelleria . |
| Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del precetto | Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non viene iniziata l’esecuzione . Il termine è perentorio e non prorogabile; l’esecuzione deve essere avviata con il primo atto di espropriazione (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi). Se viene proposta opposizione, il termine resta sospeso e riprende a decorrere dopo la decisione . |
| Art. 50 D.P.R. 602/1973 (esecuzione fiscale) | In materia di riscossione di tributi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’espropriazione trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno, è necessaria una intimazione ad adempiere entro 5 giorni che si notifica con le modalità dell’art. 26 e che perde efficacia dopo un anno . Questa intimazione, simile al precetto, consente di avviare il pignoramento fiscale. |
Importanza del titolo esecutivo. Il precetto si fonda su un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, scrittura privata autenticata, accordo di mediazione, accordo di ristrutturazione, ecc.). L’art. 479 prevede che la notificazione del titolo debba precedere l’esecuzione; la mancata notificazione del titolo non pregiudica il diritto del creditore a procedere, ma costituisce vizio degli atti esecutivi, opponibile ex art. 617 c.p.c. .
Giurisprudenza recente e rilevante
La Corte di Cassazione e i tribunali di merito hanno chiarito numerosi aspetti del precetto e delle sue irregolarità. Ecco alcune massime utili per il debitore:
- Opposizione e decorrenza dei 90 giorni – La Cassazione (ord. 2347/2022) ha affermato che l’opposizione a precetto sospende il termine di 90 giorni, ma non impedisce al creditore di avviare l’esecuzione anche oltre tale termine. In tal modo si bilancia il vantaggio di poter iniziare l’esecuzione in qualsiasi momento con il rischio che l’opposizione venga accolta .
Conseguenza pratica: dopo aver depositato l’opposizione, è opportuno chiedere al giudice anche la sospensione dell’efficacia del titolo o dell’esecuzione (art. 615 o 624 c.p.c.) per evitare che il creditore proceda. - Mancata notificazione del titolo esecutivo – L’ordinanza n. 21348/2025 ha stabilito che la mancata notificazione del titolo esecutivo non incide sul diritto di procedere all’esecuzione, ma determina soltanto l’invalidità degli atti esecutivi successivi; tale vizio va fatto valere con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e la sentenza è impugnabile solo con ricorso per cassazione . Inoltre, la Corte ha precisato che la ratifica del precetto da parte del cliente non può attribuire retroattivamente la legittimazione al procuratore che non aveva titolo; l’atto compiuto senza titolo rimane invalido .
- Indicazione della formula esecutiva – Con ordinanza n. 7111/2025 la Cassazione ha ribadito che quando il precetto si fonda su una sentenza o altro titolo esecutivo già idoneo (diverso dal decreto ingiuntivo), non è necessario indicare nel precetto la data di apposizione della formula esecutiva, né la data di esecuzione della formalità. L’obbligo previsto per i decreti ingiuntivi ex art. 654 c.p.c. non si applica per analogia .
- Attestazione di conformità – La sentenza della Cassazione n. 28513/2025, resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha affrontato l’inefficacia del pignoramento immobiliare per mancato deposito, entro 15 giorni, delle copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento. La Corte ha analizzato se l’assenza dell’attestazione di conformità costituisca mera irregolarità sanabile o causa di inefficacia. La questione è rilevante per i debitori perché il deposito tardivo o incompleto delle copie può determinare l’estinzione dell’esecuzione .
- Termine di efficacia non soggetto a sospensione feriale – È consolidato l’orientamento per cui il termine di 90 giorni dell’art. 481 c.p.c. ha natura sostanziale e non processuale; pertanto non si sospende durante la pausa estiva dei tribunali (1–31 agosto). Questo principio, ribadito dalla Cassazione, impone ai debitori di vigilare sul decorso del termine anche nel periodo feriale .
Procedura passo per passo dopo la notifica del precetto
1. Ricezione e lettura dell’atto
Quando il debitore riceve il precetto tramite l’ufficiale giudiziario o la posta PEC:
- Verifica il titolo: accerta se l’atto fa riferimento a una sentenza, a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà, a un mutuo, a una cambiale, a un contratto di finanziamento o a una cartella di pagamento. Il titolo deve essere allegato o trascritto integralmente o deve essere stato notificato separatamente.
- Controlla gli elementi obbligatori: il precetto deve indicare le parti, la somma dovuta, gli interessi, le spese legali e la data di notifica del titolo. Dal 2023 deve anche indicare il giudice competente per l’esecuzione, nonché la residenza/PEC del creditore .
- Termine di pagamento: il creditore deve concedere almeno 10 giorni per adempiere. La prassi consolidata prevede la concessione di 20 giorni quando il precetto è diretto ad enti pubblici, ma si tratta di un margine prudenziale.
2. Scadenza del termine e conseguenze dell’inadempimento
Se il debitore non paga entro il termine dilatorio:
- Il creditore può iniziare l’esecuzione con il primo atto (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi). Deve farlo entro 90 giorni dalla notifica del precetto, altrimenti l’atto diventa inefficace .
- La durata di 90 giorni è perentoria: se il pignoramento viene notificato dopo la scadenza, l’esecuzione è nulla e potrà essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi .
- L’opposizione sospende il termine: se il debitore propone opposizione al precetto (artt. 615 o 617 c.p.c.), il termine di 90 giorni resta sospeso fino alla definizione del giudizio . Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la sospensione non impedisce al creditore di avviare ugualmente l’esecuzione .
3. Che cosa accade dopo la scadenza dei 90 giorni
- Nuovo precetto: se il creditore non ha iniziato l’esecuzione entro 90 giorni, deve notificare un nuovo precetto, indicando la data della notifica del titolo esecutivo. Il titolo mantiene efficacia per dieci anni.
- Efficacia del precetto rinnovato: la nuova intimazione rimette in moto il termine di 90 giorni. Se anche questo secondo precetto non viene seguito dall’esecuzione, dovrà essere nuovamente rinnovato.
- Irreversibilità dell’esecuzione fiscale: nel contesto tributario l’intimazione ad adempiere emessa dall’Agente della Riscossione ha efficacia per un anno; se l’espropriazione non viene avviata entro questo periodo, sarà necessaria una nuova intimazione .
4. Atti di esecuzione
| Tipo di espropriazione | Primo atto che avvia l’esecuzione |
|---|---|
| Pignoramento mobiliare | Accesso dell’ufficiale giudiziario nei locali indicati nel precetto. È idoneo a impedire la perenzione solo il pignoramento positivo (con individuazione dei beni); un accesso con verbale negativo non interrompe il termine, secondo parte della giurisprudenza . |
| Pignoramento immobiliare | Notifica dell’atto di pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) al debitore e trascrizione dell’atto nei registri immobiliari . |
| Pignoramento presso terzi | Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) al debitore e al terzo (ad esempio datore di lavoro o banca) . |
| Esecuzione per rilascio | Notifica dell’avviso di rilascio (art. 608 c.p.c.) . |
Una volta avviata l’esecuzione, il creditore deve rispettare ulteriori termini: ad esempio, nel pignoramento immobiliare, il creditore deve iscrivere a ruolo il pignoramento depositando le copie del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro 15 giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, pena l’inefficacia (art. 557 c.p.c.). La riforma 2024 ha chiarito che la mancanza di attestazione di conformità può determinare l’inefficacia del pignoramento .
Difese e strategie legali del debitore
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione è lo strumento con cui il debitore contesta l’esistenza del diritto del creditore di procedere in executivis. Si propone con atto di citazione (se l’esecuzione non è iniziata) o ricorso (se l’esecuzione è già in corso). L’art. 615 prevede che:
- Quando si contesta il diritto della parte istante e l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione si propone con citazione al giudice competente per materia e valore . Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo per gravi motivi .
- Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione; il giudice fissa l’udienza e può sospendere l’esecuzione .
Quando ricorrere all’opposizione ex art. 615:
- Il titolo non esiste, è nullo o inefficace (ad esempio è stata emessa una sentenza successiva che lo ha revocato, o è decorso il termine di prescrizione del credito).
- Il debitore non è la persona giusta (errore nell’indicazione del soggetto obbligato).
- Il credito è estinto o ridotto (pagamento già avvenuto, prescrizione, compensazione, transazione).
- La somma richiesta non corrisponde a quanto stabilito nel titolo (errori di calcolo, interessi usurari o anatocistici).
Termini e procedura: L’opposizione ex art. 615 non ha un termine fisso se proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, ma occorre agire entro il termine di efficacia del precetto (90 giorni) o, al più tardi, prima del primo atto di esecuzione. Se l’opposizione viene proposta dopo che la vendita o l’assegnazione sono state disposte, è inammissibile salvo fatti sopravvenuti .
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
L’opposizione agli atti esecutivi è diretta a contestare vizi formali del titolo, del precetto o degli atti del processo esecutivo. La norma stabilisce che:
- Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo e del precetto si propongono entro 20 giorni dalla loro notificazione con atto di citazione al giudice indicato nell’art. 480, terzo comma .
- Se l’opposizione non è stata possibile prima dell’inizio dell’esecuzione (ad es. perché il vizio è emerso solo successivamente), oppure se riguarda la notificazione del titolo, del precetto o un singolo atto di esecuzione, la domanda si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione .
Esempi di vizi formali opponibili:
- Mancata indicazione della data di notifica del titolo o della somma corretta.
- Omissione dell’indicazione del giudice competente (obbligo introdotto dal correttivo 2024) .
- Mancata concessione del termine di 10 giorni o indicazione errata del termine.
- Notifica del precetto in un luogo diverso da quello previsto (notifica al difensore invece che al debitore ).
- Notifica del pignoramento o del precetto oltre il termine di 90 giorni .
Se il vizio non viene sollevato entro i 20 giorni, è sanato e non potrà più essere fatto valere . La decisione che accoglie o rigetta l’opposizione ex art. 617 è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione (art. 618 c.p.c.) .
Istanza di sospensione e conversione del pignoramento
Oltre alle opposizioni, l’ordinamento offre ulteriori strumenti:
- Sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) – Il debitore, il terzo pignorato o lo stesso creditore possono chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura per gravi motivi. La sospensione può essere concessa in presenza di un’opposizione, di una transazione in corso, della richiesta di un piano di rientro o di altre ragioni meritevoli. La sospensione non estingue l’esecuzione ma ne interrompe il corso.
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) – Il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro depositata in giudizio (comprensiva di capitale, interessi e spese). La conversione consente di evitare la vendita forzata; il giudice fissa l’ammontare e le modalità di pagamento, spesso con possibilità di rateizzazione.
- Opposizione di terzi (art. 619 c.p.c.) – Il terzo che rivendica la proprietà dei beni pignorati può proporre opposizione per far dichiarare l’improseguibilità dell’espropriazione su quei beni. Questo strumento è utile quando il debitore vive con familiari che temono che i loro beni vengano pignorati.
Soluzioni stragiudiziali e alternative al contenzioso
In molti casi è possibile evitare il pignoramento e trovare soluzioni negoziali efficaci:
- Transazione e piano di rientro – Il debitore e il creditore possono concordare un pagamento rateizzato con remissione di parte degli interessi o delle spese. Questa soluzione è spesso consigliata quando il debitore ha entrate costanti ma non può saldare subito tutto il debito.
- Accordo stragiudiziale con l’istituto finanziario – Per debiti bancari è possibile trattare un abbattimento del debito (saldo e stralcio) o una rinegoziazione del mutuo. L’Avv. Monardo e il suo team possono assistere nelle trattative con banche e finanziarie.
- Rottamazione e definizione agevolata dei carichi tributari – In materia fiscale, periodicamente il legislatore approva leggi di rottamazione (ad esempio “rottamazione quater” del 2023) che consentono di estinguere il debito versando solo capitale e interessi legali senza sanzioni. Occorre vigilare su bandi e termini.
- Strumenti della crisi da sovraindebitamento – La legge n. 3/2012, sostituita in gran parte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e successivi correttivi, prevede:
- Piano del consumatore: riservato a persone fisiche che non svolgono attività d’impresa; consente di ristrutturare i debiti presentando un piano di pagamento sostenibile, con falcidia dei debiti chirografari e protezione dai creditori.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: per professionisti, imprese minori e imprese agricole; richiede l’accordo di almeno il 60% dei creditori ma consente la falcidia e la ristrutturazione del passivo.
- Liquidazione controllata del patrimonio: procedura con cui il debitore mette a disposizione tutti i propri beni (esclusi quelli impignorabili) per ottenere l’esdebitazione al termine della procedura.
Questi strumenti sono gestiti da un Organismo di composizione della crisi (OCC) e consentono anche la sospensione delle azioni esecutive pendenti. L’Avv. Monardo, fiduciario di un OCC, può supportare la presentazione del ricorso e la redazione del piano.
- Negoziazione assistita e mediazione – Per alcune categorie di crediti (ad esempio controversie bancarie) il ricorso alla negoziazione assistita o alla mediazione è condizione di procedibilità e consente di trovare accordi senza ricorrere all’esecuzione.
Strumenti fiscali: precetto fiscale e cartelle di pagamento
Nel sistema della riscossione fiscale il precetto non è necessario: la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo costituiscono già titolo e precetto. L’Agente della Riscossione può iniziare l’espropriazione 60 giorni dopo la notifica della cartella . Tuttavia:
- Se l’espropriazione non viene iniziata entro un anno, l’agente deve notificare una intimazione ad adempiere che dà cinque giorni per pagare .
- L’intimazione è efficace per un anno; decorso tale termine senza esecuzione, serve una nuova intimazione.
- È possibile impugnare l’intimazione per vizi propri entro 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (difetti di notifica, mancata indicazione delle somme, prescrizione). Per contestare il merito del debito (imposte non dovute) è necessario impugnare la cartella entro i termini (solitamente 60 giorni) mediante ricorso al giudice tributario.
- Sono frequentemente previste definizioni agevolate che consentono di estinguere i debiti fiscali senza pagare sanzioni o interessi. È opportuno monitorare la normativa (leggi di bilancio, decreti) e chiedere assistenza per aderire.
Errori comuni e consigli pratici
Errori da evitare
- Ignorare il precetto o non leggerlo attentamente. Molti debitori non si accorgono della presenza di elementi mancanti (data del titolo, giudice competente, somma corretta). Contestare subito eventuali vizi formali può far annullare l’atto.
- Pagare dopo i 10 giorni senza pattuire con il creditore. Se il pagamento avviene oltre il termine e il creditore ha già avviato l’esecuzione, potranno gravare ulteriori spese e il precetto rimarrà efficace. È consigliabile concordare il pagamento e farsi rilasciare quietanza con rinuncia all’esecuzione.
- Omettere l’opposizione per vizi formali. I termini per proporre opposizione sono brevi (20 giorni per l’art. 617) ; perdere il termine significa sanare il vizio.
- Non verificare la prescrizione del credito. Alcuni crediti si prescrivono in cinque o dieci anni. Se il creditore notifica un precetto su credito prescritto, è possibile proporre opposizione ex art. 615.
- Sottovalutare i costi di un pignoramento. Le spese di pignoramento immobiliare, interessi legali e compensi dell’avvocato possono far lievitare notevolmente il debito. Affrontare il precetto per tempo permette di ridurre costi e interessi.
Consigli per il debitore
- Raccogli subito la documentazione: titolo esecutivo, precetto, eventuali comunicazioni precedenti. Controlla date, notifiche e importi.
- Calcola il termine di 10 giorni e quello di 90 giorni: annota la data di notifica e programma le azioni da intraprendere (pagamento, opposizione, trattativa).
- Richiedi assistenza professionale: un avvocato esperto può rilevare vizi che rendono nullo il precetto o permettono di sospendere l’esecuzione.
- Valuta soluzioni alternative: se il debito è elevato e non puoi pagare, considera la procedura di sovraindebitamento o l’accordo con il creditore. La negoziazione, assistita da un professionista, può evitare il pignoramento.
- Mantieni tracciata ogni comunicazione: le notifiche vanno conservate; le PEC e le raccomandate costituiscono prova delle comunicazioni e sono utili per calcolare i termini.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Termini e requisiti del precetto
| Aspetto | Regola generale | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Concessione del termine al debitore | Almeno 10 giorni tra la notifica del precetto e l’inizio dell’esecuzione. | Art. 480 c.p.c. |
| Durata dell’efficacia del precetto | 90 giorni dalla notificazione; termine perentorio, non sospeso dalle ferie; sospeso solo per il tempo dell’opposizione . | Art. 481 c.p.c. |
| Obbligo di indicare il giudice competente | Dal 26 novembre 2024 il precetto deve indicare il giudice dell’esecuzione; in caso di omissione, le opposizioni si propongono al giudice del luogo di notificazione . | Art. 480 c.p.c. (nuovo comma 3) |
| Notifica del titolo e del precetto | Devono essere notificati personalmente al debitore; il precetto può essere notificato con il titolo . | Art. 479 c.p.c. |
| First act for execution | Pignoramento mobiliare (accesso), immobiliare (notifica dell’atto ex art. 555), presso terzi (notifica ex art. 543). | Art. 481 c.p.c. |
| Espropriazione fiscale | Può iniziare 60 giorni dopo la cartella; l’intimazione è necessaria se non si procede entro un anno . | Art. 50 D.P.R. 602/1973 |
Tabella 2 – Strumenti difensivi e relativi termini
| Strumento | Quando si usa | Termini |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (art. 615) | Quando si contesta l’esistenza o la validità del credito o del titolo. | Prima dell’inizio dell’esecuzione: atto di citazione; in corso di esecuzione: ricorso al G.E. Va proposta prima della vendita o assegnazione . |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617) | Per contestare vizi formali di titolo, precetto, notifiche o singoli atti. | 20 giorni dalla notifica del titolo/precetto o dal primo atto di esecuzione . |
| Istanza di sospensione (art. 624) | Per sospendere l’esecuzione per gravi motivi o durante l’opposizione. | Può essere proposta in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione. |
| Conversione del pignoramento (art. 495) | Per sostituire i beni pignorati con una somma di denaro a tutela del debitore. | In pignoramento immobiliare entro 30 giorni dal pignoramento; in mobiliare prima della vendita. |
| Opposizione di terzi (art. 619) | Il terzo proprietario dei beni pignorati contesta la legittimità del pignoramento. | Entro 20 giorni dalla conoscenza dell’espropriazione. |
Domande frequenti (FAQ)
- Che cosa succede se non pago l’atto di precetto entro 10 giorni?
Se non paghi entro il termine dilatorio, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata. Per il pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi l’ufficiale giudiziario potrà agire trascorsi 10 giorni, ma deve farlo entro 90 giorni dalla notificazione . - Posso ignorare il precetto se credo che il debito non sia dovuto?
No. Se ritieni che il credito sia inesistente o prescritto devi proporre opposizione ex art. 615 prima che inizi l’esecuzione. Ignorare l’atto significa perdere la possibilità di far valere i tuoi diritti e subire il pignoramento. - Il precetto deve sempre essere preceduto dalla notifica del titolo?
Sì, salvo eccezioni (es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo). Tuttavia, la mancata notificazione del titolo non invalida il precetto dal punto di vista sostanziale ma costituisce un vizio degli atti esecutivi, opponibile ex art. 617 . - Come si calcola il termine di 90 giorni?
Il termine decorre dalla data in cui il debitore riceve il precetto e scade al 90° giorno. Non si sospende durante il mese di agosto. Se viene proposta opposizione, il termine è sospeso e riprende a decorrere per la parte residua . - È possibile pagare dopo i 10 giorni ma prima dell’inizio dell’esecuzione?
Sì, ma il creditore non è obbligato ad accettare il pagamento e potrebbe ugualmente procedere all’esecuzione, salvo accordi. Se il creditore accetta, è consigliabile formalizzare la rinuncia all’esecuzione. - Qual è la differenza tra opposizione ex art. 615 e ex art. 617?
L’opposizione ex art. 615 riguarda il diritto del creditore: contesta l’esistenza, la validità o la quantificazione del credito. L’opposizione ex art. 617, invece, riguarda vizi formali del precetto o degli atti esecutivi (ad esempio mancanza di requisiti, errori di notificazione) . - Posso impugnare il provvedimento che decide l’opposizione?
La sentenza resa sull’opposizione ex art. 615 è impugnabile con i mezzi ordinari (appello, cassazione). La decisione sull’opposizione ex art. 617 è impugnabile solo con ricorso per cassazione . - Che succede se il precetto non indica il giudice competente?
Il correttivo 2024 richiede di indicare il giudice dell’esecuzione. Se l’indicazione manca, non si determina nullità ma l’opposizione va proposta al giudice del luogo di notificazione e le notificazioni al creditore si fanno presso la cancelleria del giudice . Tuttavia, l’omissione può essere elemento di contestazione ex art. 617. - Il precetto su sentenza deve indicare la data di apposizione della formula esecutiva?
No. La Cassazione ha ribadito che, per titoli esecutivi diversi dal decreto ingiuntivo, non è necessario indicare la data della formula esecutiva o la data del provvedimento di esecutorietà . - Posso proporre opposizione se il precetto contiene somme errate?
Sì. Somme eccessive o interessi non dovuti costituiscono vizio che può essere fatto valere con opposizione ex art. 615 (contestazione del credito) o ex art. 617 (quando l’errore riguarda la determinazione aritmetica). La Cassazione ha chiarito che la non debenza di una parte soltanto della somma non travolge l’intero precetto, ma il giudice può ridurre l’importo dovuto. - Quanto costa proporre opposizione?
Le spese dipendono dal valore della causa e dal rito. È dovuto il contributo unificato (esente nelle cause di lavoro e previdenza). L’assistenza di un avvocato è consigliata per individuare correttamente vizi e strategie. L’Avv. Monardo offre preventivi chiari e personalizzati. - Che succede se il creditore inizia l’esecuzione dopo 90 giorni?
L’atto di pignoramento è nullo e può essere impugnato con opposizione ex art. 617. Se il vizio non viene rilevato nel termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento, l’atto diviene irrimediabilmente sanato . - È possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione senza proporre opposizione?
In casi eccezionali (gravi motivi) il giudice può sospendere l’esecuzione anche senza opposizione. Tuttavia, la presentazione di un’opposizione rende più probabile l’accoglimento della sospensione. - La procedura di sovraindebitamento blocca i precetti?
La presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di sovraindebitamento comporta la sospensione delle procedure esecutive individuali. Occorre depositare il ricorso e l’asseverazione dell’OCC; il giudice emette un provvedimento che inibisce ai creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive. - Come funziona la rottamazione delle cartelle?
Le leggi di bilancio spesso prevedono rottamazioni che consentono di pagare solo imposta e interessi legali. Per aderire bisogna presentare domanda entro i termini fissati dalla legge. Le somme rottamate non sono più oggetto di precetto o pignoramento. Informarsi sullo stato delle definizioni agevolate è essenziale. - Il pignoramento di stipendio o pensione quando è possibile?
Se il creditore procede con pignoramento presso terzi, può pignorare una quota dello stipendio (fino a un quinto) o della pensione (al netto della parte minima impignorabile). Il terzo (datore di lavoro o INPS) riceve la notifica del pignoramento e trattiene la somma fino al pagamento integrale del debito. La procedura è avviata dopo la scadenza del termine di 10 giorni. - E se il creditore mi ha notificato un precetto per un importo che comprendo, ma la parte relativa a spese o interessi è contestata?
Puoi pagare la parte incontestata e impugnare la parte contestata con opposizione. La Cassazione ha ritenuto che la non debenza di una parte soltanto della somma non travolge l’intero precetto; il giudice può ridurre la somma e condannare il creditore alle spese per l’eccedenza. - Il precetto può essere notificato via PEC?
Sì, se il destinatario ha un indirizzo PEC regolarmente registrato. La notifica deve rispettare le norme sulla notificazione telematica; il precetto in formato digitale deve avere la firma digitale e la prova di consegna. - Quali beni sono impignorabili?
La legge esclude dall’esecuzione determinati beni: ad esempio, i beni indispensabili alla vita del debitore e della famiglia, i mobili di uso quotidiano di modico valore, le stipendio e pensioni nei limiti di un quinto, i sussidi di stato e alcuni crediti alimentari. Gli atti di pignoramento che riguardano beni impignorabili possono essere annullati con opposizione. - Cosa significa che il pignoramento è “positivo” o “negativo”?
Il pignoramento mobiliare positivo è quello in cui l’ufficiale giudiziario individua e mette sotto sequestro i beni. Un pignoramento negativo si ha quando l’ufficiale constata l’assenza di beni o la chiusura dei locali. Secondo la maggior parte della giurisprudenza, solo il pignoramento positivo è idoneo a interrompere il termine di efficacia del precetto .
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Precetto su mutuo bancario
Scenario: Mario ha sottoscritto un mutuo di € 120.000 con una banca. Dopo alcune rate non pagate, la banca ottiene un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e gli notifica un atto di precetto per € 15.000 (somme arretrate, interessi e spese).
Calcoli:
- Capitale arretrato: € 12.000.
- Interessi contrattuali: € 600.
- Interessi moratori (10% annuo): € 900 (calcolati su 90 giorni di ritardo).
- Spese legali: € 1.500 (oneri di precetto e anticipazioni).
Totale intimato: € 15.000.
Opzioni di Mario:
- Pagare integralmente entro 10 giorni, evitando il pignoramento. La banca deve rilasciare quietanza e rinunciare alla procedura.
- Proporre opposizione ex art. 615 se ritiene che gli interessi siano usurari. Potrebbe richiedere la rideterminazione del debito e la sospensione dell’esecuzione.
- Negoziare un piano di rientro: Mario può chiedere alla banca di rateizzare l’importo arretrato. Se l’accordo viene formalizzato, la banca potrà rinunciare all’esecuzione. L’assistenza di un avvocato è fondamentale per evitare clausole sfavorevoli.
- Inerzia: se non fa nulla, trascorsi 10 giorni la banca potrà pignorare i suoi beni (conto corrente, stipendio). Se il pignoramento è notificato oltre 90 giorni, Mario potrà opporsi per inefficacia del precetto.
Esempio 2 – Precetto fiscale
Scenario: Lucia riceve una cartella di pagamento da Agenzia Entrate-Riscossione per tributi arretrati (IVA e IRPEF) di € 25.000. Dopo 60 giorni non ha pagato.
Cosa succede:
- L’agente della riscossione può avviare il pignoramento. Se non lo fa entro un anno, deve notificare un’intimazione di pagamento che dà 5 giorni di tempo .
- L’intimazione rimane efficace per un anno. Se trascorre anche questo termine senza pignoramento, Lucia potrà contestare eventuali atti esecutivi.
Opzioni di Lucia:
- Verificare la correttezza della cartella (prescrizione, errori). Se vi sono vizi, presentare ricorso al giudice tributario entro 60 giorni.
- Aderire a una rottamazione se prevista dalla legge di bilancio. Ciò può ridurre sanzioni e interessi.
- Chiedere una rateizzazione all’agente della riscossione (piano di rientro fino a 72–120 rate). Durante la rateizzazione non è possibile iscrivere ipoteche o pignorare beni, ma l’inadempimento comporta la revoca del piano.
- Presentare domanda di sovraindebitamento per ottenere la sospensione delle azioni esecutive e il rimodellamento del debito.
Esempio 3 – Precetto su sentenza di condanna al risarcimento
Scenario: Una società è stata condannata a risarcire € 50.000 per inadempimento contrattuale. L’avvocato della controparte notifica il precetto chiedendo il pagamento della somma, più € 4.000 di spese e interessi. Nel precetto non indica la data di apposizione della formula esecutiva della sentenza.
Analisi:
- Poiché la sentenza è già titolo esecutivo, non occorre indicare la data della formula esecutiva. La Cassazione ha precisato che questa indicazione non è richiesta e l’omessa indicazione non determina la nullità del precetto .
Strategie:
- La società può tuttavia contestare le spese e gli interessi con opposizione se ritiene eccessivi. Può anche tentare un accordo di rateizzazione o un saldo e stralcio.
Esempio 4 – Inefficacia per mancata iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare
Scenario: Carla subisce un pignoramento immobiliare dopo la notifica del precetto. L’avvocato del creditore deposita le copie del titolo, del precetto e del pignoramento senza l’attestazione di conformità entro 15 giorni. Il tribunale dichiara l’inefficacia del pignoramento. La questione è sottoposta alla Cassazione (sentenza n. 28513/2025).
Principio: In alcuni orientamenti la mancanza dell’attestazione è considerata mera irregolarità sanabile; in altri, causa di inefficacia. La Cassazione, con la sentenza 28513/2025, si è pronunciata su questa divergenza . Per il debitore questo significa che, se il pignoramento viene dichiarato inefficace, sarà necessario per il creditore notificare un nuovo precetto e un nuovo pignoramento.
Conclusione
L’atto di precetto è il segnale che il creditore è pronto a passare alla soddisfazione coattiva del proprio credito. Ignorarlo significa aprire la strada a pignoramenti, ipoteche e fermi che possono compromettere il patrimonio e la serenità del debitore. La normativa vigente, aggiornata alla riforma Cartabia e alle sue integrazioni, fissa regole chiare: notificazione personale del titolo, indicazione del giudice competente, termine dilatorio di 10 giorni, efficacia di 90 giorni per il precetto e obbligo di depositare le copie conformi per l’iscrizione a ruolo.
Per il debitore il panorama non è privo di difese: dalle opposizioni ex artt. 615 e 617 alla sospensione dell’esecuzione, passando per i piani di rientro e gli strumenti di sovraindebitamento, è possibile tutelare i propri diritti e, in molti casi, evitare la vendita dei beni. La giurisprudenza più recente ha chiarito che la mancata notificazione del titolo non preclude l’esecuzione ma consente la contestazione ex art. 617 ; che l’opposizione sospende il termine di efficacia ma non impedisce l’avvio dell’esecuzione ; e che non è necessario indicare la data della formula esecutiva su precetti basati su sentenze .
In conclusione, agire tempestivamente è essenziale. Non esistono soluzioni universali: ogni caso richiede un’analisi attenta del titolo, del precetto e della situazione patrimoniale del debitore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti ti offrono una consulenza professionale e multidisciplinare per:
- Verificare la validità del precetto e del titolo esecutivo.
- Proporre opposizioni e sospensioni per bloccare l’esecuzione.
- Negoziare accordi stragiudiziali o piani di rientro.
- Accedere a procedure di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione e soluzioni giudiziali.
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