Accertamento fiscale e investimenti all’estero: come difendersi

Introduzione

Negli ultimi anni l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria italiana verso i capitali custoditi oltre confine è cresciuta in modo esponenziale. Con l’adesione dell’Italia allo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) e l’entrata in vigore di accordi bilaterali con numerosi Stati, le informazioni su conti correnti, dossier titoli, polizze, partecipazioni e immobili detenuti all’estero affluiscono direttamente all’Agenzia delle Entrate. Oggi la semplice omessa compilazione del quadro RW (il modulo della dichiarazione dei redditi dedicato al monitoraggio dei beni all’estero) può innescare presunzioni di evasione fiscale e comportare non solo l’applicazione di pesanti sanzioni patrimoniali, ma anche l’apertura di accertamenti sui redditi e, nei casi più gravi, l’avvio di procedimenti penali.

Il tema è di grande attualità perché molti contribuenti non hanno piena consapevolezza degli obblighi normativi introdotti dal Decreto‑legge 167/1990, spesso modificati nel tempo, né delle possibilità di difesa previste dalla legge. L’omessa indicazione di un investimento estero può derivare da disattenzione, errori nella valutazione di residenza fiscale o dalla convinzione che l’importo sia modesto. Ciononostante il fisco presume che le somme non dichiarate siano frutto di redditi non tassati: l’art. 12 del D.L. 78/2009 stabilisce che gli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, se non dichiarati, si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione; in tal caso le sanzioni raddoppiano .

In questa guida approfondita – aggiornata a dicembre 2025 – analizzeremo le regole e la giurisprudenza più recenti in materia di monitoraggio fiscale, presunzione di evasione e accertamenti su investimenti all’estero, con un taglio pratico e orientato alla tutela del contribuente. Illustreremo passo per passo cosa accade dopo la notifica di un atto di contestazione, quali sono i termini per reagire, come predisporre la prova contraria e quali strumenti normativi consentono di ridurre o annullare sanzioni e debiti.

Il supporto dello Studio Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati tributaristi, commercialisti e consulenti del lavoro. La pluriennale esperienza maturata nei contenziosi bancari e fiscali gli consente di assistere privati e imprese in tutta Italia, con particolare attenzione ai procedimenti relativi al monitoraggio fiscale. Oltre all’attività forense, l’avv. Monardo è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;

Il suo studio supporta il contribuente in tutte le fasi dell’accertamento: dall’analisi preliminare dell’atto alla redazione di ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, dalla presentazione di istanze di sospensione alla negoziazione di piani di rientro con l’agente della riscossione. Grazie alla collaborazione con commercialisti esperti, è possibile valutare piani di regolarizzazione, accedere alle definizioni agevolate (rottamazioni) e, nei casi di sofferenza finanziaria, predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione nell’ambito della Legge 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa.

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1. Contesto normativo: obblighi di monitoraggio, termini e sanzioni

1.1. Gli obblighi di dichiarazione: art. 4 D.L. 167/1990 e modifiche successive

Il Decreto‑legge 28 giugno 1990 n. 167 (cosiddetto “decreto sul monitoraggio fiscale”), convertito dalla legge 227/1990, è la fonte primaria che impone ai residenti l’obbligo di dichiarare gli investimenti finanziari e patrimoniali detenuti all’estero. L’art. 4 dispone che:

  • Soggetti obbligati – Devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia . Devono dichiarare sia gli intestatari formali, sia i titolari effettivi (beneficial owners) che hanno la disponibilità di fatto delle somme o il potere di gestione . La Cassazione ha esteso l’obbligo anche ai soggetti che amministrano somme per conto di terzi, pur non essendo proprietari .
  • Attività e beni da dichiarare – Rientrano nel monitoraggio: conti correnti, depositi, dossier titoli, azioni, obbligazioni, quote di fondi, partecipazioni societarie, polizze assicurative, metalli preziosi, imbarcazioni, immobili e ogni altra attività patrimoniale posseduta all’estero . L’obbligo sussiste anche quando il bene è stato venduto prima della fine dell’anno d’imposta; occorre indicare la giacenza massima e il valore medio annuo .
  • Esenzioni – Non devono compilare il quadro RW i contribuenti che si avvalgono di intermediari finanziari italiani, poiché i flussi passano attraverso un soggetto residente . Sono esonerate le società di capitali, gli enti commerciali e le società di persone commerciali, perché le loro operazioni sono documentate in bilancio . La normativa prevede anche una franchigia per conti correnti il cui saldo complessivo non supera 15 000 € durante l’anno; in tali casi l’obbligo di compilazione riguarda soltanto il monitoraggio dei trasferimenti .
  • Titolare effettivo e trust – In linea con la disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), deve compilare il quadro RW anche chi, pur non essendo intestatario, detiene la disponibilità di fatto dell’investimento o risulta beneficiario tramite trust . La Cassazione 9445/2025 ha ribadito che l’obbligo di segnalazione riguarda l’effettivo possessore, anche se le quote sono intestate a un trust fittizio .

1.2. Le sanzioni amministrative: art. 5 D.L. 167/1990 e art. 12 D.L. 78/2009

La violazione degli obblighi di monitoraggio comporta sanzioni amministrative proporzionali al valore non dichiarato. L’art. 5, comma 2 del D.L. 167/1990 stabilisce che la mancata indicazione degli investimenti all’estero è punita con:

  • una sanzione dal 3 % al 15 % dell’importo non dichiarato ;
  • una sanzione dal 6 % al 30 % se le attività sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, come quelli elencati nel D.M. 4 maggio 1999 (c.d. black list). Con il D.M. 20 luglio 2023 la Svizzera è stata esclusa dalla black list a decorrere dal 1° gennaio 2024 ;
  • una sanzione fissa di 258 € se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dal termine ordinario .

Il D.Lgs. 471/1997, che disciplina le sanzioni tributarie, prevede l’aumento del minimo e massimo delle sanzioni in caso di violazioni relative a investimenti all’estero. L’art. 1 prevede sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta dovuta per omessa dichiarazione; l’art. 13 contiene sanzioni ridotte per infedele dichiarazione. Le sanzioni del D.Lgs. 471 si cumulano con quelle del D.L. 167/1990 nei casi di omessa indicazione e omesso pagamento dell’imposta.

Per rafforzare il monitoraggio, l’art. 12 del D.L. 78/2009 ha introdotto una presunzione gravissima: tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, se non dichiarati, si presumono costituiti con redditi non tassati. Inoltre le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 sono raddoppiate . Le Cassazioni 5964/2024 e 2667/2025 hanno chiarito che questa presunzione ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente; quindi vale solo per i periodi d’imposta successivi al 1° luglio 2009 .

La disciplina precisa che gli investimenti nei Paesi black list si presumono fruttiferi e tassabili; la presunzione può essere superata con prova contraria, ma l’onere probatorio grava sul contribuente. La norma raddoppia anche i termini di accertamento, come vedremo nel paragrafo successivo.

1.3. Termini per l’accertamento: art. 43 DPR 600/1973 e raddoppio dei termini

Il DPR 600/1973 regola i tempi entro cui l’Amministrazione può emettere avvisi di accertamento per le imposte sui redditi. L’art. 43 prevede che:

  • l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ;
  • in caso di omessa presentazione, la notifica può avvenire fino al 31 dicembre del settimo anno successivo ;
  • fino alla scadenza di tali termini l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento se emergono nuovi elementi .

La presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 determina il raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni per gli investimenti detenuti nei Paesi della black list. Pertanto, quando si tratta di conti o beni situati in un paradiso fiscale, l’avviso può essere notificato fino a otto anni (o dieci in caso di omessa dichiarazione). Questa proroga è stata considerata norma di natura procedimentale, quindi applicabile anche alle annualità anteriori al 2009 .

1.4. Procedura di irrogazione delle sanzioni: art. 16 e 17 D.Lgs. 472/1997

Il procedimento sanzionatorio segue regole precise contenute nel D.Lgs. 472/1997. L’art. 16 stabilisce che l’Ufficio notifica al contribuente un atto di contestazione che deve indicare i fatti contestati, le prove raccolte, le norme applicate e i criteri di determinazione della sanzione; l’atto è nullo se manca la motivazione .

Il contribuente può:

  • Pagare un terzo della sanzione entro il termine di proposizione del ricorso (in genere 60 giorni), estinguendo il procedimento ;
  • Presentare osservazioni e difese, entro 30 giorni dalla notifica, che l’Ufficio deve valutare;
  • Richiedere l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) per ottenere la riduzione della sanzione.

Se il procedimento non si chiude con il pagamento ridotto o con l’adesione, l’Ufficio emette un atto di irrogazione, che può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria. Anche questo atto deve essere motivato.

In caso di concorso di violazioni, l’art. 12 D.Lgs. 472/1997 prevede l’applicazione della sanzione unica con riferimento alla violazione più grave, aumentata della metà.

1.5. Il ravvedimento operoso: art. 13 D.Lgs. 472/1997

La legge consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni prima che siano constatate. L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997, prevede una riduzione significativa delle sanzioni se il contribuente regolarizza la propria posizione entro determinati termini:

Termine di regolarizzazioneRiduzione della sanzioneNorma
Pagamento entro 30 giorni dalla violazione1/10 del minimoart. 13, comma 1, lett. a
Regolarizzazione entro 90 giorni1/9 del minimoart. 13, lett. a‑bis
Entro il termine di presentazione della dichiarazione (o entro un anno quando non è prevista)1/8 del minimoart. 13, lett. b
Oltre il termine di dichiarazione ma prima della constatazione1/7 del minimoart. 13, lett. b‑bis
Dopo la constatazione ma prima della notifica dello schema di atto1/6 del minimoart. 13, lett. b‑ter
Dopo lo schema di atto ma prima della notifica dell’avviso1/5 del minimoart. 13, lett. b‑quater
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni di ritardo1/10 della sanzione prevista per omessa dichiarazioneart. 13, lett. c

Per beneficiare del ravvedimento occorre pagare, oltre alla sanzione ridotta, l’imposta dovuta e gli interessi legali. Il ravvedimento non preclude gli eventuali accertamenti, ma dimostra cooperazione e buona fede e può ridurre notevolmente i costi della regolarizzazione.

1.6. Le imposte patrimoniali: IVIE e IVAFE

Oltre al monitoraggio, il possesso di beni all’estero comporta anche l’applicazione di imposte patrimoniali. L’art. 19 del D.L. 201/2011 ha istituito:

  • IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero), dovuta sugli immobili e sui diritti reali sugli immobili di proprietà all’estero; l’aliquota ordinaria è dell’0,76 % (elevata al 1,06 % per immobili di lusso) e si applica sul valore catastale o, in mancanza, sul costo d’acquisto.
  • IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), corrispondente all’imposta di bollo per i prodotti finanziari italiani. Essa grava su depositi bancari, conti correnti, azioni, fondi, polizze e altre attività finanziarie, ed è dovuta indipendentemente dalla produzione di redditi . La misura ordinaria per conti correnti è 34,20 € annui; per gli altri prodotti l’aliquota è lo 0,2 % del valore. I soggetti passivi sono i residenti, inclusi trust e enti non commerciali .

La compilazione del quadro RW serve anche per calcolare e versare IVIE e IVAFE. L’omesso pagamento è sanzionato, ma le sanzioni del raddoppio previste dall’art. 12 D.L. 78/2009 non si applicano a IVIE e IVAFE .

1.7. Il diritto del contribuente: Statuto del contribuente e garanzie procedurali

La Legge 212/2000, nota come Statuto del contribuente, riconosce principi di lealtà, trasparenza e proporzionalità nei rapporti con l’Amministrazione. L’art. 10 dispone che il rapporto tra fisco e contribuente si fonda sulla cooperazione e la buona fede; se il contribuente si conforma ad indicazioni dell’Amministrazione poi modificate, non è tenuto a sanzioni o interessi . Nessuna sanzione può essere irrogata per violazioni dovute a obiettive condizioni di incertezza sulla norma o per irregolarità meramente formali che non arrecano danno erariale .

Questi principi devono essere invocati nei ricorsi per contestare sanzioni sproporzionate o irrogate in assenza di dolo, soprattutto quando le violazioni riguardano errori formali nella compilazione del quadro RW.

2. Giurisprudenza recente: orientamenti della Corte di Cassazione (2024‑2025)

L’interpretazione delle norme sul monitoraggio fiscale si è evoluta grazie a numerose pronunce della Corte di Cassazione, alcune delle quali hanno aggiornato principi consolidati. Di seguito si riepilogano le decisioni più significative aggiornate al 2025.

2.1. Omissione del quadro RW: violazione sostanziale e presunzione di evasione

La sentenza n. 28077/2024 della Cassazione (sezione tributaria) ha affermato che l’omessa compilazione del quadro RW non è una mera violazione formale ma un’irregolarità sostanziale che preclude la funzione di controllo del fisco . Il contribuente sosteneva che l’obbligo fosse un adempimento formale e invocava la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C‑788/19), ma la Cassazione ha ritenuto che in Italia la sanzione abbia carattere sostanziale, giustificato dall’esigenza di prevenire l’evasione internazionale. Di conseguenza è legittima l’applicazione della sanzione proporzionale prevista dall’art. 5 D.L. 167/1990.

2.2. Conti cointestati: obbligo di indicare l’intero saldo

Con ordinanza n. 5964/2024 la Cassazione ha chiarito che, in caso di conto estero cointestato, ciascun titolare deve indicare nel quadro RW l’intero ammontare del conto, non solo la quota di propria spettanza, a condizione che abbia piena disponibilità delle somme . L’obbligo sussiste anche per il coniuge che non utilizza il conto ma ha la possibilità di movimentarlo. La Corte ha ribadito che la presunzione di redditi occulti prevista dall’art. 12 D.L. 78/2009 è una norma sostanziale e non può applicarsi retroattivamente; invece il raddoppio dei termini di accertamento (commi 2‑bis e 2‑ter) ha natura procedurale e quindi opera retroattivamente .

2.3. Retroattività della presunzione: ordinanza n. 2667/2025

L’ordinanza n. 2667/2025 (Sez. Trib.) ha confermato che la presunzione di evasione per investimenti in Paesi black list, introdotta dall’art. 12 D.L. 78/2009, non ha effetto retroattivo. La Corte ha ricordato che il principio del favor rei, previsto dall’art. 3 D.Lgs. 472/1997, impone di applicare la norma più favorevole in materia sanzionatoria. Pertanto, per le annualità anteriori al 2009, l’Ufficio deve provare l’esistenza di redditi sottratti ricorrendo a presunzioni semplici e non può applicare il raddoppio automatico delle sanzioni. Questa decisione è in linea con la giurisprudenza europea sul principio di irretroattività delle norme sfavorevoli.

2.4. Titolarità effettiva e trust: sentenza n. 9445/2025

La sentenza n. 9445/2025 affronta il tema della interposizione fittizia tramite trust. La Cassazione ha precisato che, ai fini fiscali, ciò che conta è il possesso sostanziale del reddito; pertanto il contribuente non può invocare la veste di mero trustee per evitare l’obbligo di compilare il quadro RW. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di interposizione fittizia, il titolare effettivo del reddito è tenuto agli obblighi dichiarativi anche se l’intestazione è formalmente attribuita a terzi . La modifica del 2013 che ha esteso l’obbligo ai titolari effettivi è stata considerata irrilevante nel caso di trust fittizi, perché l’obbligo esisteva già in precedenza .

2.5. Utilizzo di prove acquisite irregolarmente: sentenza n. 8452/2025

La sentenza n. 8452/2025 ha affrontato un tema delicato: la utilizzabilità in sede fiscale di documenti acquisiti attraverso rogatorie internazionali con clausole di specialità. Il contribuente sosteneva che i documenti forniti dalla Repubblica di San Marino potessero essere usati solo nel processo penale e non negli accertamenti fiscali, invocando l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. La Corte ha respinto tale argomento affermando che nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite irregolarmente; tale principio è previsto solo dal codice di procedura penale . Pertanto i documenti acquisiti in sede penale possono essere utilizzati negli accertamenti fiscali, salvo che una norma specifica lo vieti .

La stessa sentenza ha ribadito che la presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 non è retroattiva e che l’Amministrazione può comunque provare l’esistenza di redditi non dichiarati con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti .

2.6. Omessa indicazione e responsabilità penale: Cass. pen. n. 20649/2025

La giurisprudenza penale ha chiarito che l’omessa indicazione di investimenti esteri nel quadro RW, di per sé, non integra il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 D.Lgs. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi). La Cassazione penale n. 20649/2025 ha precisato che la compilazione del quadro RW ha funzione di monitoraggio e l’omissione è sanzionata solo in sede amministrativa. Tuttavia il contribuente può incorrere in reato se l’omissione si accompagna alla mancata indicazione dei redditi derivanti da tali investimenti o se emergono condotte di autoriciclaggio. È quindi essenziale valutare caso per caso se l’assenza del quadro RW sia collegata a ulteriori violazioni penali.

3. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Chi riceve un atto di contestazione dall’Agenzia delle Entrate (o dall’Agenzia Entrate‑Riscossione) riguardante il quadro RW deve agire con tempestività. In questa sezione descriviamo i passaggi fondamentali, i termini e i diritti del contribuente.

3.1. La notifica dell’atto e i suoi contenuti

L’atto di contestazione deve essere notificato secondo le regole del codice di procedura tributaria e contiene:

  1. I fatti contestati: descrizione degli investimenti esteri non dichiarati (ad es. conto corrente in Svizzera, partecipazioni in società estera, polizza vita);
  2. Le prove raccolte dall’Ufficio, come segnalazioni CRS, estratti conto, rogatorie, informazioni dalla Guardia di Finanza;
  3. Le norme violate (art. 4 e 5 D.L. 167/1990, art. 12 D.L. 78/2009, art. 1 D.Lgs. 471/1997);
  4. Il calcolo della sanzione applicando le percentuali minime e massime e l’eventuale raddoppio;
  5. L’indicazione della possibilità di definizione agevolata mediante pagamento di un terzo della sanzione (art. 16 D.Lgs. 472/1997).

Se l’atto non contiene questi elementi, è nullo e può essere impugnato. È opportuno che un professionista verifichi l’atto per individuare vizi formali (ad esempio mancanza di motivazione, errata individuazione del soggetto obbligato, importi duplicati).

3.2. I termini per presentare osservazioni o ricorso

Dalla data di notifica decorrono una serie di termini:

  • 30 giorni per presentare osservazioni e documenti difensivi all’Ufficio che ha emesso l’atto. Durante questo periodo il contribuente può fornire la prova contraria (ad esempio attestare che le somme derivano da redditi già tassati, eredità, donazioni, disinvestimenti) e chiedere l’annullamento totale o parziale della sanzione. L’Ufficio è tenuto a esaminare le osservazioni e a rispondere motivatamente.
  • 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere preceduto dal pagamento del contributo unificato e dalla notifica all’Ufficio. È consigliabile predisporre il ricorso tramite un avvocato specializzato, che valuterà l’opportunità di eccepire la prescrizione, la retroattività della norma, l’inesistenza della prova o la violazione del principio di proporzionalità.
  • 60 giorni (lo stesso termine del ricorso) per definire la sanzione con pagamento ridotto a un terzo. Il pagamento estingue il procedimento e non consente ulteriori contestazioni. Per scegliere questa strada è opportuno valutare se la posizione sia difficilmente difendibile o se convenga chiudere la contestazione per evitare costi processuali.

3.3. Accertamento con adesione e conciliazione

In alternativa al contenzioso, il contribuente può proporre accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questa procedura consente di concordare con l’Ufficio la base imponibile e le sanzioni, ridotte fino a un terzo del minimo. L’istanza sospende i termini del ricorso per 90 giorni. Al termine della fase di negoziazione si forma un atto di adesione: una volta pagata la somma dovuta (anche rateizzabile), l’accertamento non è più impugnabile.

Durante il contenzioso, è possibile raggiungere una conciliazione giudiziale che riduce le sanzioni al 40 % delle somme dovute.

3.4. Prova contraria e documentazione da raccogliere

La possibilità di difendersi in materia di quadro RW dipende dalla capacità di provare la provenienza lecita delle somme. Il contribuente dovrebbe:

  • Recuperare estratti conto esteri, contratti di deposito, certificazioni bancarie;
  • Produrre documenti che attestino la tassazione alla fonte (ad esempio certificazioni di imposta estere, modelli 1040 per conti statunitensi);
  • Dimostrare il trasferimento delle somme dall’Italia all’estero tramite bonifici tracciabili;
  • Fornire attestazioni di ereditarietà o atti di donazione, se le somme derivano da successioni o liberalità;
  • Documentare la residenza fiscale all’estero, se si sostiene di non essere fiscalmente residenti in Italia.

La raccolta tempestiva di questi elementi è fondamentale per superare la presunzione di evasione. Ricordiamo che, secondo la Cassazione, l’amministrazione può fondare il proprio accertamento anche su un’unica presunzione semplice, purché grave e precisa .

4. Difese e strategie legali per contestare l’accertamento

A fronte della complessità delle norme e della severità delle sanzioni, il contribuente dispone di diverse linee difensive. Di seguito presentiamo le strategie principali, ricordando che ogni caso richiede un’analisi personalizzata.

4.1. Dimostrare la provenienza lecita dei fondi

La presunzione di cui all’art. 12 D.L. 78/2009 è relativa: può essere superata fornendo una prova contraria. Il contribuente deve dimostrare che l’investimento estero è stato costituito con redditi già tassati o non imponibili in Italia. È possibile ad esempio esibire:

  • Certificazioni di redditi esteri già tassati (es. modelli statunitensi, certificati di prelievo alla fonte in Svizzera);
  • Contratti di compravendita di immobili che giustificano l’uso di somme in un dato anno;
  • Documentazione ereditaria che dimostra l’acquisizione di beni all’estero per successione;
  • Prove di disinvestimento di attività finanziarie estere reinvestite.

La prova deve essere puntuale e riferita all’esercizio in cui l’investimento è stato costituito. Se la documentazione è mancante o incompleta, può essere integrata con dichiarazioni giurate, ma la prova documentale rimane fondamentale.

4.2. Eccepire la non retroattività della presunzione e l’applicazione del favor rei

Molti accertamenti riguardano periodi antecedenti al 2009, quando la presunzione del D.L. 78/2009 non era in vigore. In tali casi il contribuente può invocare la non retroattività della norma, come ribadito dalle Cassazioni 5964/2024 e 2667/2025 . Ciò significa che l’Ufficio deve dimostrare l’esistenza del reddito occulto e non può applicare il raddoppio automatico delle sanzioni.

In materia sanzionatoria vige il principio del favor rei (art. 3 D.Lgs. 472/1997) secondo cui, in caso di successione di leggi, si applica quella più favorevole al contribuente. Se nel frattempo l’aliquota della sanzione è stata ridotta o se il Paese è stato rimosso dalla black list (come la Svizzera dal 2024 ), il contribuente può chiedere l’applicazione della disciplina più favorevole.

4.3. Contestare la residenza fiscale e l’obbligo di monitoraggio

L’obbligo di compilare il quadro RW riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia. La residenza si determina in base ai criteri dell’art. 2 del TUIR: iscrizione all’anagrafe, domicilio o residenza ai sensi del codice civile, presenza per la maggior parte del periodo. Se il contribuente dimostra di essere residente all’estero (ad esempio perché lavora stabilmente all’estero e ha trasferito la propria famiglia), può contestare l’obbligo di monitoraggio. È però necessario fornire prova della residenza straniera (iscrizione all’AIRE, contratto di lavoro, affitto o proprietà dell’abitazione estera).

4.4. Invocare le cause di non punibilità e la buona fede

L’art. 10 dello Statuto del contribuente dispone che non si applicano sanzioni in caso di violazioni dovute a obiettive condizioni di incertezza sulla norma o se si è fatto affidamento su circolari o risoluzioni poi modificate . Il contribuente può quindi sostenere che l’errore sia derivato dall’interpretazione incerta delle regole (ad esempio per i conti cointestati prima della pronuncia della Cassazione 2024) o che vi sia stata confusione dovuta alle frequenti modifiche normative.

La buona fede può essere dimostrata anche tramite un comportamento collaborativo: effettuare il ravvedimento operoso prima della contestazione, regolarizzare la propria posizione e versare le imposte dovute. Nel caso di violazioni meramente formali (ad esempio errori nelle codifiche dei beni, inversione di cifre), si può chiedere la cancellazione delle sanzioni poiché non hanno causato danno erariale.

4.5. Verificare la legittimità dell’atto (vizi formali e sostanziali)

Molti accertamenti possono essere annullati per vizi formali. L’atto di contestazione è nullo se:

  • è stato notificato oltre i termini di decadenza (v. art. 43 DPR 600/1973 e eventuali proroghe);
  • non è sottoscritto dal funzionario competente;
  • non contiene la motivazione, l’indicazione delle norme applicate o la quantificazione della sanzione ;
  • non allega gli atti richiamati e non mette il contribuente in grado di difendersi.

Si possono anche contestare vizi sostanziali: errata valutazione della residenza, doppia imposizione, errori di calcolo, applicazione di norme retroattive, mancanza di prova dell’investimento. In presenza di tali vizi, il giudice può annullare l’atto e condannare l’Amministrazione al rimborso delle spese.

4.6. Sospendere l’atto e richiedere la tutela cautelare

Quando l’atto di contestazione comporta il pagamento immediato delle sanzioni (ad esempio se la violazione è già stata accertata), il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività presentando istanza motivata alla Corte di giustizia tributaria. È necessario dimostrare sia il fumus boni iuris (cioè la fondatezza delle difese) sia il periculum in mora (grave danno patrimoniale in caso di pagamento immediato). La sospensione consente di procrastinare il pagamento fino alla decisione definitiva.

5. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

Oltre alle difese tradizionali, la normativa offre strumenti per definire i debiti con il fisco e alleggerire la pressione finanziaria. Ecco i principali.

5.1. Rottamazione “quater” (Legge 197/2022)

La legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 231‑252 della L. 197/2022) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022, nota come rottamazione quater. Consente di estinguere i debiti pagando solo imposta, spese di notifica e diritti di riscossione, eliminando interessi, sanzioni e aggio . Per le sanzioni diverse da quelle tributarie (ad esempio multe stradali) sono dovuti gli interessi, ma non le sanzioni.

Il decreto correttivo 51/2023 e la legge di bilancio 2024 hanno prorogato i termini per il pagamento delle rate. Nel 2025 la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) ha riaperto i termini per la rottamazione quater consentendo la riammissione dei contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024. Secondo un documento di ricerca dei commercialisti, il 2025 segna la possibilità di versare le rate arretrate per i soggetti che erano decaduti .

La rottamazione quater è un’opportunità per chi ha già ricevuto cartelle per sanzioni relative al quadro RW: pagando solo il capitale si estingue l’intero debito. È necessario presentare la domanda sul sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione nei termini stabiliti e scegliere il numero di rate. L’inadempimento di una rata comporta la perdita del beneficio, ma con la riapertura 2025 è possibile essere riammessi.

5.2. Stralcio automatico dei mini‑carichi e definizione agevolata delle liti pendenti

Accanto alla rottamazione quater, le manovre finanziarie hanno previsto altri strumenti:

  • Stralcio dei carichi fino a 1 000 € per debiti affidati dal 2000 al 2015, con cancellazione automatica di sanzioni e interessi;
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2024: pagando il 100 % delle imposte e il 5 % delle sanzioni si estingue la lite in primo grado; in appello è prevista la riduzione al 15 % o al 40 % a seconda della soccombenza; in Cassazione al 5 %. Queste misure possono riguardare anche contenziosi su quadro RW.

5.3. Rateizzazione e nuova disciplina della riscossione

Il D.Lgs. 110/2024 ha riformato la riscossione: dal 1° gennaio 2025 l’agente della riscossione deve notificare la cartella entro nove mesi dall’affidamento e offre piani di rateizzazione più lunghi (fino a 10 anni) per importi elevati. Per i contribuenti in difficoltà è possibile ottenere piani flessibili, sospensioni e verifica della situazione economica.

5.4. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Quando il debito fiscale (comprensivo delle sanzioni quadro RW) è talmente elevato da impedire il normale sostentamento, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012 e, dal 2022, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Le soluzioni per il consumatore comprendono:

  • Piano del consumatore: consente di proporre un piano di pagamento dei debiti, compresi quelli fiscali, da omologare dal giudice senza l’accordo dei creditori. È necessario dimostrare la sostenibilità del piano e la meritevolezza.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e la successiva omologazione; prevede la falcidia delle sanzioni e l’eventuale stralcio parziale del capitale.
  • Esdebitazione: al termine della procedura, se il consumatore ha adempiuto agli impegni, il giudice concede l’esdebitazione che cancella i debiti residui. Dal 2022 è prevista anche l’esdebitazione del debitore incapiente, che consente la liberazione dai debiti minori senza piano di pagamento.

Per le imprese minori e i professionisti esistono il concordato minore e il piano di ristrutturazione soggetto a controllo giudiziale. Queste procedure permettono di diluire il debito fiscale e, in alcuni casi, di ridurre le sanzioni e gli interessi. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario di OCC, assiste i debitori nella predisposizione delle domande e nella trattativa con l’Agenzia Entrate‑Riscossione, potendo ottenere accordi personalizzati.

5.5. Voluntary disclosure e regolarizzazione spontanea

Sebbene le voluntary disclosure (Legge 186/2014) si siano concluse nel 2017, periodicamente il legislatore introduce forme di regolarizzazione spontanea di capitali esteri. Nel 2023 alcune proposte di “scudo fiscale” non sono state approvate, ma non si esclude che, in futuro, il legislatore riapra la possibilità di dichiarare conti esteri pagando una aliquota forfetaria e riducendo le sanzioni. È sempre opportuno consultare un professionista per valutare se accedere a nuove forme di regolarizzazione.

6. Errori comuni e consigli pratici

Gli errori più frequenti che portano all’apertura di accertamenti su investimenti all’estero riguardano comportamenti spesso sottovalutati. Ecco alcuni consigli per evitarli.

  1. Ignorare l’obbligo di monitoraggio: molti contribuenti credono che non sia necessario dichiarare conti o investimenti se i redditi sono già tassati all’estero. In realtà il quadro RW va compilato indipendentemente dalla produzione di redditi .
  2. Sottostimare la quota da indicare: in caso di conti cointestati o gestione fiduciaria, ogni cointestatario deve indicare l’intero saldo se ha piena disponibilità .
  3. Non convertire correttamente la valuta: gli importi vanno espressi in euro al cambio medio dell’anno; l’errata conversione può generare differenze rilevanti.
  4. Non considerare le variazioni legislative: la black list cambia nel tempo (ad esempio l’uscita della Svizzera dal 2024 ). Occorre verificare ogni anno se lo Stato dell’investimento rientra tra i Paesi a fiscalità privilegiata.
  5. Omettere la documentazione: la mancanza di prove sulla provenienza delle somme impedisce di superare la presunzione di evasione. Conservate sempre estratti conto, attestazioni e bonifici per almeno dieci anni.
  6. Tralasciare l’IVIE e l’IVAFE: alcuni contribuenti compilano il quadro RW ma non versano le imposte patrimoniali. L’omesso pagamento è sanzionabile con interessi e sanzioni fino al 30 % dell’imposta dovuta.
  7. Non reagire tempestivamente alla notifica: attendere la scadenza dei termini impedisce di presentare osservazioni, ricorrere o definire la sanzione in modo agevolato.
  8. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: la materia è complessa; un errore nella difesa può aggravare la posizione. Rivolgersi a professionisti esperti consente di identificare vizi formali, proporre il ravvedimento, valutare la convenienza della rottamazione o accedere alle procedure di sovraindebitamento.

7. Tabelle di sintesi

7.1. Normativa essenziale su monitoraggio e sanzioni

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 4 D.L. 167/1990Obbligo di monitoraggioResidenti, società semplici ed enti non commerciali devono indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero . L’obbligo si estende ai titolari effettivi e a chi ha la disponibilità di fatto . Sono esonerate le società di capitali e i soggetti che investono tramite intermediari residenti .
Art. 5 D.L. 167/1990SanzioniOmessa compilazione: sanzione dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato; 6 %‑30 % se l’investimento è in Paesi black list; sanzione fissa di 258 € se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni .
Art. 12 D.L. 78/2009Presunzione e raddoppioGli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, se non dichiarati, si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione; le sanzioni sono raddoppiate . La presunzione è norma sostanziale e non si applica retroattivamente , mentre il raddoppio dei termini è procedurale e opera retroattivamente.
Art. 43 DPR 600/1973Termini di accertamentoL’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; entro il settimo anno se la dichiarazione è omessa .
Art. 16 D.Lgs. 472/1997Procedimento di irrogazioneL’atto di contestazione deve indicare fatti, prove, norme e sanzione; il contribuente può pagare un terzo della sanzione o presentare difese .
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operosoConsente di ridurre la sanzione da 1/10 a 1/5 a seconda del momento della regolarizzazione .
Art. 10 L. 212/2000Diritti del contribuenteNessuna sanzione per violazioni dovute a incertezza normativa o a errori formali; collaborazione e buona fede .
Art. 19 D.L. 201/2011IVIE e IVAFEIntroduce l’imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenute all’estero. IVAFE: 0,2 % o 34,20 € su conti correnti; IVIE: 0,76 % (1,06 % per immobili di lusso).

7.2. Termini e scadenze principali

FaseScadenza / TermineRiferimento
Presentazione dichiarazione dei redditi con quadro RW31 ottobre 2025 per i redditi 2024 (modello Redditi PF)Istruzioni Agenzia Entrate
Omessa o tardiva dichiarazionePresentazione entro 90 giorni per evitare sanzione per omessa dichiarazioneArt. 5 D.L. 167/1990
Notifica avviso di accertamentoEntro 5 anni dalla dichiarazione o 7 anni se omessaArt. 43 DPR 600/1973
Termine prolungato per investimenti in Paesi black listFino a 8 anni (o 10 se dichiarazione omessa)Art. 12 D.L. 78/2009
Presentazione osservazioni all’Ufficio30 giorni dalla notifica dell’attoArt. 16 D.Lgs. 472/1997
Proposizione ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’attoCodice del processo tributario
Pagamento ridotto di un terzo60 giorni dalla notificaArt. 16 D.Lgs. 472/1997
Istanza di accertamento con adesioneEntro i termini del ricorso; sospende i termini per 90 giorniD.Lgs. 218/1997
Termini rottamazione quaterDomande riapertura 2025 per pagamenti arretratiD.Lgs. 110/2024

8. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono obbligato a compilare il quadro RW se possiedo solo un conto corrente all’estero con giacenza inferiore a 15 000 €?
    La compilazione non è richiesta se il saldo e i movimenti non superano complessivamente 15 000 € durante l’anno, purché non siano effettuati trasferimenti da, verso o per l’estero . In caso di movimentazioni o se si supera la soglia anche per un solo giorno, occorre compilare il quadro.
  2. Devo indicare l’intero saldo di un conto cointestato con mio coniuge?
    Sì. Secondo la Cassazione 5964/2024, ciascun cointestatario con piena disponibilità delle somme deve indicare il valore totale del conto . È ammesso l’esonero solo se l’altro intestatario può movimentare il conto solo con la firma congiunta.
  3. Quali Paesi sono considerati “paradisi fiscali” per la black list?
    La lista è contenuta nel D.M. 4 maggio 1999 e successive modifiche. Nel 2023 la Svizzera è uscita dalla black list e dal 2024 gli investimenti in Svizzera non subiscono il raddoppio delle sanzioni . La lista comprende ancora, tra gli altri, Bahamas, Panama, Emirati Arabi Uniti (per alcune free zone), Isole Cayman. La black list cambia nel tempo; occorre verificare ogni anno.
  4. La presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 si applica a periodi precedenti al 2009?
    No. La Cassazione (ordinanze 5964/2024 e 2667/2025) ha chiarito che la presunzione ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente . Tuttavia il raddoppio dei termini di accertamento può applicarsi retroattivamente perché è norma procedimentale.
  5. Cosa succede se presento la dichiarazione dei redditi con il quadro RW oltre i termini?
    Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, non è considerata omessa (art. 2 DPR 322/1998). In tal caso la violazione è sanabile pagando una sanzione fissa di 258 € o, in caso di ravvedimento, 25,80 € (1/10) . Dopo i 90 giorni la dichiarazione è omessa e le sanzioni aumentano.
  6. Posso evitare la sanzione se dimostro che il conto estero non ha prodotto redditi?
    La mancata produzione di redditi non esonera dall’obbligo di monitoraggio. Tuttavia la prova che le somme derivano da redditi già tassati o non imponibili può evitare la presunzione di redditi occulti e ridurre l’imposta dovuta. In ogni caso si applica la sanzione per omessa dichiarazione (art. 5 D.L. 167/1990).
  7. Come si calcola l’IVAFE su un conto corrente estero?
    L’IVAFE è dovuta in misura fissa di 34,20 € per ciascun conto corrente bancario o postale. Per gli altri prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi) l’imposta è lo 0,2 % del valore di mercato .
  8. Sono residente all’estero e iscritto all’AIRE: devo compilare il quadro RW?
    L’obbligo riguarda i residenti fiscali. Se siete iscritti all’AIRE e dimostrate di avere domicilio, residenza e centro degli interessi all’estero, non siete tenuti alla compilazione. Tuttavia occorre valutare caso per caso e conservare la prova della residenza.
  9. Le criptovalute devono essere dichiarate nel quadro RW?
    Sì. Le criptovalute sono considerate attività finanziarie estere. Occorre indicare il valore al 31 dicembre e la giacenza media annua. L’Agenzia ha fornito chiarimenti nel 2023: è consigliabile conservare estratti dei wallet e report delle piattaforme.
  10. È vero che l’omessa compilazione del quadro RW costituisce reato?
    No. La Cassazione penale n. 20649/2025 ha affermato che l’omissione è sanzionata solo in via amministrativa e non integra il reato di omessa dichiarazione, salvo che si omettano anche i redditi derivanti dagli investimenti. Tuttavia la condotta può rilevare ai fini dell’autoriciclaggio e del riciclaggio in presenza di denaro di provenienza illecita.
  11. Posso utilizzare un conto estero per depositare i miei risparmi senza infrangere la legge?
    Sì, è lecito detenere conti all’estero. Occorre però rispettare gli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e pagare le imposte patrimoniali (IVIE/IVAFE). Se trasferite denaro dall’Italia all’estero, è consigliabile utilizzare canali tracciabili e conservare le prove del trasferimento.
  12. È possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni senza attendere un accertamento?
    Sì. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare l’omessa compilazione del quadro RW pagando una sanzione ridotta (1/9, 1/8, ecc.), purché la violazione non sia stata ancora constatata . È opportuno agire prima dell’inizio delle verifiche e conservare tutta la documentazione.
  13. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quater?
    L’inadempimento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni di riscossione. Tuttavia la riforma del 2025 consente la riammissione dei contribuenti decaduti, permettendo di versare le rate arretrate .
  14. È possibile sospendere l’esecuzione della sanzione in attesa del giudizio?
    Sì. Potete chiedere alla Corte di giustizia tributaria la sospensione dell’esecutività dell’atto dimostrando la fondatezza del ricorso e il rischio di danno grave. La sospensione blocca l’attività di riscossione fino alla decisione.
  15. In che modo un avvocato può aiutarmi in queste procedure?
    Un professionista esperto analizza l’atto, individua i vizi formali e sostanziali, assiste nella raccolta di prove e nella redazione del ricorso, negozia con l’Ufficio per la riduzione delle sanzioni e valuta l’accesso a strumenti agevolati. Nel caso di importi elevati o multipli accertamenti, può proporre soluzioni di sovraindebitamento.
  16. Devo dichiarare nel quadro RW le quote di fondi comuni esteri detenute tramite un intermediario italiano?
    No, se l’investimento è amministrato da un intermediario residente che applica le ritenute, non occorre indicarlo . È tuttavia necessario versare l’IVAFE quando dovuta.
  17. Quali documenti possono essere allegati al ricorso per dimostrare la provenienza delle somme?
    Estratti conto esteri, certificati di deposito, contratti di compravendita, dichiarazioni dei redditi esteri, atti di donazione o successione, dichiarazioni giurate, bonifici internazionali, documentazione contabile dell’impresa.
  18. Se ricevo una lettera di compliance dall’Agenzia Entrate, devo compilare il quadro RW retroattivamente?
    La lettera di compliance invita a regolarizzare spontaneamente la posizione. È possibile presentare una dichiarazione integrativa per gli anni ancora accertabili, pagare l’IVIE/IVAFE dovuta e fruire del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Le annualità prescritte non possono essere accertate salvo presunzioni gravi.
  19. Le somme detenute su piattaforme di trading online (es. broker esteri) vanno indicate?
    Sì. Le piattaforme che non hanno sede in Italia sono equiparate a conti esteri. Occorre indicare il valore delle posizioni al 31 dicembre e la giacenza media annua.
  20. In presenza di un trust non residente, chi deve compilare il quadro RW?
    Il trustee e i beneficiari residenti devono indicare le attività del trust se hanno il controllo o sono titolari effettivi. La Cassazione 9445/2025 ha stabilito che la mera interposizione fittizia non esonera dagli obblighi .

9. Simulazioni pratiche

9.1. Caso 1 – Conto in Svizzera non dichiarato

Scenario: Mario, residente a Catanzaro, nel 2022 ha aperto un conto corrente in Svizzera con un saldo medio di 120 000 €. Non ha compilato il quadro RW e non ha pagato l’IVAFE. Nel 2025 riceve un atto di contestazione per l’omessa indicazione dell’investimento e l’omesso pagamento dell’imposta patrimoniale.

Normativa applicabile: L’omessa compilazione è punita con la sanzione dal 3 % al 15 % dell’importo non dichiarato. Poiché la Svizzera è uscita dalla black list dal 1° gennaio 2024 , non si applica il raddoppio delle sanzioni. L’IVAFE dovuta sul conto è 34,20 € l’anno.

Calcolo sanzione: supponendo che l’Ufficio applichi la sanzione media del 10 %, la sanzione per il 2022 sarebbe 12 000 € (10 % di 120 000). A ciò si aggiunge la sanzione fissa per l’omesso pagamento dell’IVAFE (30 % di 34,20 €) e gli interessi legali.

Difesa: Mario può dimostrare che le somme provengono dalla vendita di un immobile in Italia già tassata. Presentando estratti conto e atto di compravendita, può chiedere la riduzione della sanzione e invocare il favor rei per applicare la percentuale minima (3 %). Inoltre può proporre il ravvedimento operoso se la violazione non è stata ancora constatata, pagando 3 600 € (3 % di 120 000) ridotti a 1/8 se il ravvedimento avviene entro i termini, per un totale di 450 €.

Rottamazione: se la cartella viene emessa e il debito iscritto a ruolo, Mario può aderire alla rottamazione quater pagando solo capitale e spese, evitando sanzioni e interessi .

9.2. Caso 2 – Investimento in un paradiso fiscale prima del 2009

Scenario: Laura ha aperto nel 2007 un deposito titoli alle Bahamas con 250 000 €. Non lo ha dichiarato in Italia. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate riceve una segnalazione e notifica un avviso di accertamento sulla base della presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009.

Normativa applicabile: Poiché l’investimento risale a un periodo anteriore al 1° luglio 2009, la presunzione non si applica retroattivamente . L’Ufficio può accertare l’imposta sui redditi non dichiarati per l’anno 2007 solo fino al 31 dicembre 2014 (7 anni). Essendo scaduti i termini, l’avviso è tardivo.

Difesa: Laura può eccepire la decadenza dell’azione accertatrice e chiedere l’annullamento dell’atto. Se l’Ufficio contesta periodi successivi (2010‑2015), dovrà dimostrare l’esistenza di redditi non dichiarati con presunzioni semplici e non potrà applicare il raddoppio delle sanzioni.

Alternative: Qualora Laura non sia in grado di fornire prova contraria, può valutare la definizione agevolata delle liti pendenti o la rottamazione delle cartelle relative, se i debiti vengono iscritti a ruolo.

9.3. Caso 3 – Trust estero interposto

Scenario: Antonio è beneficiario di un trust irrevocabile costituito alle Isole Cayman, titolare di un portafoglio di 1 milione di dollari. Il trustee è una società estera. Antonio non ha indicato le quote nel quadro RW, ritenendo di non essere proprietario.

Normativa applicabile: La Cassazione 9445/2025 considera irrilevante la distinzione tra interposizione reale e fittizia: ciò che conta è l’effettivo possesso del reddito . Se Antonio esercita poteri di gestione o beneficia dei proventi, è titolare effettivo e deve compilare il quadro RW.

Difesa: È difficile sostenere l’assenza di obbligo se Antonio percepisce i dividendi. Tuttavia può dimostrare che non ha poteri di gestione e che il trust è genuino; dovrà fornire l’atto istitutivo, indicare il trustee, i beneficiari, la durata e dimostrare che non può disporre dei beni.

Rischio sanzioni: Per somme così elevate in black list, la sanzione va dal 6 % al 30 % del valore (60 000 €‑300 000 €). Il raddoppio delle sanzioni e dei termini si applica perché il Paese rientra nella black list. È fondamentale definire l’atto tramite accertamento con adesione o valutare una procedura di sovraindebitamento se il debito è insostenibile.

9.4. Caso 4 – Esdebitazione del debitore incapiente

Scenario: Carla, pensionata, ha debiti fiscali per 90 000 € derivanti da sanzioni su investimenti esteri non dichiarati. Ha venduto l’unico immobile per pagare una parte del debito ma non riesce a saldare la restante quota.

Soluzione: Carla può ricorrere alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente prevista dal Codice della crisi d’impresa: dimostra l’impossibilità di pagare i debiti residui e la meritevolezza (assenza di frode). Il giudice può concedere la liberazione dai debiti residui, inclusi quelli fiscali. La presenza di sanzioni e interessi derivanti dal quadro RW non preclude l’accesso alla procedura, purché l’ultima parte di patrimonio sia stata destinata al pagamento parziale dei creditori.

10. Conclusione

L’attenzione del fisco verso gli investimenti all’estero non accenna a diminuire. Lo scambio automatico di informazioni, le modifiche normative e le presunzioni legali rendono sempre più rischioso omettere o sottovalutare il quadro RW. Le sanzioni proporzionali e il raddoppio dei termini di accertamento possono trasformare un semplice errore formale in un debito ingente.

In questo articolo abbiamo analizzato le principali norme che disciplinano il monitoraggio fiscale e la tassazione delle attività estere, evidenziando le sanzioni previste e le possibilità di difesa. Abbiamo visto che l’obbligo di dichiarare riguarda sia gli intestatari sia i titolari effettivi e che ogni cointestatario deve indicare l’intero saldo del conto . La presunzione di evasione per i Paesi a fiscalità privilegiata non si applica retroattivamente , mentre l’amministrazione può utilizzare anche prove acquisite in via penale .

Abbiamo illustrato la procedura dopo la notifica dell’atto e i termini per presentare difese e ricorsi, nonché gli strumenti di regolarizzazione come il ravvedimento operoso , l’accertamento con adesione e la rottamazione quater . Nei casi in cui il debito diventa insostenibile, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa offrono soluzioni di sovraindebitamento e esdebitazione.

L’elemento più importante è la tempestività: chi riceve una lettera di compliance o un atto di contestazione deve agire subito per raccogliere la documentazione, valutare la propria posizione e scegliere la strategia più efficace. Agire per tempo consente di ridurre le sanzioni, di contestare le presunzioni e di accedere alle definizioni agevolate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono pronti ad assistervi in ogni fase, dall’analisi dell’atto alla difesa giudiziale, fino alla negoziazione di piani di rientro o alla composizione della crisi. La loro competenza nel diritto bancario, tributario e nella gestione del sovraindebitamento consente di individuare soluzioni concrete e tempestive.

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