Introduzione
Il trasferimento della residenza fiscale all’estero è un passo importante che coinvolge aspetti personali, patrimoniali e legali. Oltre a organizzare la vita in un altro Paese, il contribuente deve misurarsi con norme italiane e internazionali sempre più articolate e con verifiche dell’Amministrazione finanziaria. Un’errata valutazione può portare alla riqualificazione della residenza in Italia con conseguenze severe: tassazione mondiale dei redditi, applicazione retroattiva delle imposte, interessi di mora, sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, procedimenti penali. La recente riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023) ha ampliato i criteri per individuare la residenza, introducendo la presenza fisica come indice autonomo e rendendo relativa la presunzione legata all’iscrizione anagrafica . Nel 2024 la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E ha chiarito che la residenza si basa sulla sede dei rapporti personali e familiari, sul luogo della residenza civilistica, sulla presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno e sulla permanenza nell’Anagrafe della popolazione residente (APR) . La Corte di cassazione ha ribadito, con la sentenza n. 19843/2024, che la nuova disciplina non ha effetto retroattivo e che per i periodi precedenti resta applicabile la disciplina previgente, incentrata sul centro degli interessi economici .
Per chi decide di trasferirsi in un Paese straniero, o per chi è già registrato all’AIRE ma continua a mantenere legami in Italia, è essenziale conoscere i propri diritti e adottare strategie difensive tempestive in caso di accertamento. Il rischio maggiore è di essere considerati fiscalmente residenti in Italia nonostante l’effettivo trasferimento. L’onere di dimostrare la residenza estera, soprattutto nei confronti dei Paesi a fiscalità privilegiata (black list), resta infatti a carico del contribuente .
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti assistono da anni contribuenti e imprenditori che vivono o lavorano all’estero. Avvocato cassazionista, con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario, coordina professionisti presenti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua squadra offre consulenze su misura: analisi degli avvisi di accertamento, predisposizione di ricorsi, sospensione dell’esecutività, trattative con l’Agenzia delle Entrate e con la Riscossione, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. Il punto di vista è sempre quello del debitore o del contribuente, con l’obiettivo di ridurre o annullare le pretese illegittime e preservare il patrimonio.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere le regole applicabili al trasferimento di residenza all’estero, occorre analizzare la normativa nazionale, i trattati internazionali e la giurisprudenza più recente. Questa sezione offre un quadro completo aggiornato a dicembre 2025.
1.1 La definizione di residenza fiscale secondo il TUIR
L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, DPR 917/1986) individua i criteri per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche. Prima della riforma era considerato residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultava iscritto all’APR, aveva la residenza anagrafica in Italia o manteneva il domicilio nel territorio dello Stato. Dal 1º gennaio 2024, con il D.Lgs. 209/2023, questi elementi sono stati riformulati e ne è stato aggiunto un quarto :
- Iscrizione nell’APR – l’iscrizione nella popolazione residente è un indice di collegamento con il territorio, ma la riforma ha trasformato la presunzione assoluta di residenza in una presunzione relativa . Ciò significa che il contribuente può fornire prova contraria della residenza all’estero, ad esempio con contratti di lavoro, utenze domestiche o iscrizione a sistemi sanitari o scolastici stranieri.
- Residenza civilistica – ai sensi dell’art. 43 c.c. la residenza coincide con il luogo di dimora abituale. La permanenza per la maggior parte dell’anno all’estero, con volontà di viverci stabilmente, è condizione essenziale per perdere la residenza italiana .
- Domicilio – il domicilio viene ridisegnato come il luogo in cui si sviluppano i rapporti personali e familiari del soggetto, e non più come centro principale degli interessi economici . Tale attenzione all’elemento affettivo deriva dalla riforma: la circolare 20/E/2024 ha chiarito che rientrano in questo concetto il luogo della famiglia, del coniuge o del convivente, dei figli e della vita sociale .
- Presenza fisica – il criterio di presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, conteggiando anche le frazioni di giorno, rappresenta la principale novità della riforma . Se un individuo trascorre in Italia più di 183 giorni (184 in anni bisestili), anche non consecutivi, è considerato residente indipendentemente da iscrizione o domicilio. La presenza è accertata tramite sistemi di controllo dei movimenti (anagrafe dei flussi, dati da compagnie aeree, controlli alle frontiere) .
Secondo l’art. 2 TUIR, è sufficiente che sia integrato uno solo dei quattro elementi per essere qualificati residenti . L’iscrizione anagrafica rimane un indizio forte ma la sua efficacia è divenuta relativa , consentendo al contribuente di invertire la presunzione con prove oggettive. Il domicilio, che prima faceva riferimento anche agli interessi economici, è ora limitato ai rapporti personali, rendendo più difficile per l’Amministrazione dimostrare la permanenza in Italia . La novità della presenza fisica solleva dubbi circa l’applicazione a studenti, lavoratori in smart working o persone che frequentano l’Italia per motivi di salute; in assenza di ulteriori chiarimenti legislativi, i contribuenti dovranno documentare puntualmente i giorni trascorsi in Italia .
1.1.1 La presunzione per i Paesi a fiscalità privilegiata
Il comma 2‑bis dell’art. 2 TUIR prevede una presunzione specifica per i cittadini italiani che cancellano la propria residenza dall’anagrafe e trasferiscono la dimora in un Paese a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list). In tali casi, la persona è considerata residente in Italia fino a prova contraria . Per invertire la presunzione occorre dimostrare l’effettivo spostamento del centro degli affari e degli interessi vitali all’estero mediante elementi concreti: contratto di lavoro, iscrizione a scuole dei figli, residenza della famiglia, utenze a proprio nome, tessera sanitaria straniera e certificati di residenza . La lista dei Paesi black list è contenuta nel Decreto ministeriale 4 maggio 1999, che annovera giurisdizioni come Andorra, Bahrein, Monaco, Jersey e altri paradisi fiscali . Dal 1º gennaio 2024 la Svizzera è stata rimossa dall’elenco .
1.1.2 Effetti temporali della riforma
La riforma non ha efficacia retroattiva: la Cassazione ha chiarito che per i periodi d’imposta precedenti al 2024 continuano ad applicarsi i precedenti criteri basati sulla residenza anagrafica, sul domicilio quale centro degli interessi economici e sulla dimora abituale . La sentenza n. 19843/2024 ha negato l’applicazione della nuova definizione di domicilio a un contribuente formalmente residente a Monaco negli anni 2006‑2010, riconoscendo la predominanza dei legami economico-patrimoniali in Italia .
1.2 Le norme di collegamento internazionale: convenzioni contro le doppie imposizioni
Molti contribuenti trasferiti all’estero possono trovarsi in una situazione di doppia residenza. Per evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte, l’Italia ha stipulato accordi bilaterali contro la doppia imposizione basati sul modello OCSE. L’art. 4 di tali convenzioni stabilisce criteri progressivi (tie‑breaker rules) per determinare la residenza prevalente quando un soggetto è considerato residente in entrambi gli Stati. In ordine gerarchico, questi criteri sono:
- Abitazione permanente – il luogo in cui la persona dispone di una casa fissa; se l’abitazione è presente in entrambi gli Stati, si passa al criterio successivo.
- Centro degli interessi vitali – il Paese con cui la persona ha le relazioni personali ed economiche più strette .
- Luogo di soggiorno abituale – dove il contribuente soggiorna con maggiore frequenza.
- Nazionalità – la residenza è attribuita allo Stato di cui il soggetto ha la cittadinanza; se la nazionalità è doppia o non risolve il conflitto, l’ultimo criterio è l’accordo amichevole fra le autorità competenti.
Le convenzioni prevalgono sulla legge nazionale (art. 117 Cost. e art. 169 TUIR) e possono attribuire la residenza al Paese estero anche quando ricorre uno dei criteri del TUIR . Tuttavia, se lo Stato straniero adotta il principio dello split year (divisione dell’anno in periodi), come avviene in Francia, Svizzera o Regno Unito, mentre l’Italia considera la residenza per l’intero anno, può sorgere una difficoltà: in assenza di una disposizione interna sulla frazione di anno, il contribuente potrebbe essere considerato residente in Italia per l’intero periodo, salvo corretta applicazione delle convenzioni .
1.3 Giurisprudenza della Corte di cassazione e di altre corti
Negli ultimi anni la Cassazione ha affrontato numerosi casi relativi alla residenza fiscale e all’esterovestizione. Di seguito si riportano le decisioni più significative aggiornate a dicembre 2025.
Cassazione, 18 luglio 2024, n. 19843
La sentenza n. 19843 ha affermato che il D.Lgs. 209/2023 non ha effetto retroattivo. Per i periodi d’imposta antecedenti al 2024, il domicilio coincide con il centro degli interessi economici, patrimoniali e personali del contribuente . In quel caso, il contribuente era formalmente residente a Monaco ma svolgeva numerose cariche societarie in Italia; la Corte ha ritenuto prevalenti gli interessi economici nazionali e ha confermato la residenza fiscale italiana .
Cassazione, 23 maggio 2024, n. 14484
Questa sentenza riguarda un cittadino iscritto all’AIRE e residente nel Principato di Monaco. La Corte ha ritenuto insufficienti le prove fornite dal contribuente (documentazione generica) e ha confermato la presunzione di residenza in Italia prevista dall’art. 2, comma 2‑bis TUIR . La decisione sottolinea l’onere probatorio a carico del contribuente in caso di trasferimento in un Paese black list e richiama la necessità di documentare in modo dettagliato la permanenza all’estero.
Cassazione, 22 agosto 2025, n. 23707 – Esterovestizione societaria
Il fenomeno dell’esterovestizione concerne le società che dichiarano la sede legale all’estero ma sono di fatto gestite dall’Italia. La sentenza n. 23707/2025 ha stabilito che per configurare l’esterovestizione non è sufficiente dimostrare che alcune decisioni amministrative provengono dall’Italia; occorre provare che la società estera è una mera costruzione artificiale. La Corte richiede un’analisi complessiva: sede effettiva, luogo in cui si svolge l’attività amministrativa, presenza di personale, sedi operative, svolgimento delle assemblee . Viene confermato che la scelta di una giurisdizione estera non è di per sé abusiva se esiste un’organizzazione reale .
Cassazione, 25 agosto 2025, n. 23842 – Esterovestizione ai fini IVA
Con questa pronuncia la Cassazione ha esteso i principi dell’esterovestizione anche all’IVA. La Corte ha ribadito che la nozione di “sede effettiva” vale per tutte le imposte: la presenza di amministratori o soci italiani non basta a stabilire che la sede è in Italia; occorre dimostrare la mancanza di operatività e di mezzi nella giurisdizione estera . La decisione richiama il diritto dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento e la necessità di un bilanciamento fra contrasto all’elusione e tutela delle libertà fondamentali.
Cassazione, 24 giugno 2018, n. 16634 e 31 gennaio 2022, n. 1355
In queste sentenze la Corte ha ribadito la presunzione assoluta di residenza per chi era iscritto nell’APR prima della riforma. L’iscrizione anagrafica equivaleva a residenza fiscale italiana, indipendentemente dalla presenza effettiva all’estero . Con la riforma tale presunzione è diventata relativa, ma per i periodi precedenti è ancora valida.
Cassazione, 23 settembre 2015, n. 24246
La decisione ha riguardato un contribuente trasferitosi in Francia: la Corte ha riconosciuto la residenza estera grazie alla presenza della famiglia e dell’abitazione permanenti in Francia e all’applicazione del tie‑breaker previsto dalla convenzione italo‑francese. Questa sentenza è spesso citata come esempio di corretta applicazione dei criteri convenzionali.
Cassazione, 15 marzo 2025, n. 30569 (ordinanza) – Rimborso per impatriati
Sebbene non strettamente connessa al trasferimento all’estero, questa ordinanza merita menzione perché conferma il rimborso dell’agevolazione per impatriati anche tramite dichiarazione integrativa. La Corte valorizza le regole di favore per chi rientra in Italia e ribadisce che la disciplina degli impatriati è autonoma rispetto alla residenza ordinaria.
1.4 Garanzie del contribuente durante le verifiche (Statuto del contribuente)
Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) contiene le principali garanzie procedimentali durante gli accessi e le verifiche. L’art. 12 impone che i controlli si svolgano nel rispetto della dignità e della privacy: gli accessi devono essere autorizzati e motivati, eseguiti durante l’orario ordinario, ridotti al minimo indispensabile e documentati . Il contribuente ha diritto a:
- Essere informato dello svolgimento dell’accesso e ricevere copia del provvedimento autorizzativo ;
- Farsi assistere da un professionista di fiducia ;
- Chiedere che l’esame della documentazione avvenga presso gli uffici dell’Amministrazione o dello stesso professionista ;
- Presentare osservazioni che devono essere verbalizzate ;
- Far cessare le operazioni oltre il termine di 30 giorni lavorativi (45 giorni per imprese di maggiori dimensioni), salvo proroga motivata ;
- Ricorrere al Garante del contribuente per contestare irregolarità .
L’art. 6‑bis dello Statuto, introdotto nel 2023, consacra il principio del contraddittorio: tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio con il contribuente . L’Ufficio deve inviare una bozza di accertamento permettendo all’interessato di presentare controdeduzioni entro 60 giorni, ad eccezione degli atti automatici o espressamente esclusi dalla norma . La mancata instaurazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto.
Il D.Lgs. 13/2024 ha disciplinato ulteriormente il contraddittorio: l’Ufficio, insieme alla bozza, invita il contribuente a un’udienza e specifica le somme dovute, i periodi d’imposta e le ragioni dell’accertamento. Il termine di risposta è sospeso per 90 giorni e, quando mancano meno di 90 giorni alla scadenza della decadenza, questa si proroga di 120 giorni . Il contribuente può sempre richiedere la concordatazione attraverso l’adesione (accertamento con adesione), anche se il contraddittorio non è obbligatorio.
2 Procedura passo per passo dopo la notifica di un accertamento
Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che un contribuente sia ancora fiscalmente residente in Italia nonostante l’iscrizione all’AIRE o la permanenza all’estero, emette un avviso di accertamento che contesta la mancata dichiarazione dei redditi. La difesa efficace richiede una conoscenza dettagliata delle fasi del procedimento e dei relativi termini.
2.1 Fase preliminare: avviso di verifica e richiesta documentazione
Nel caso di trasferimento di residenza all’estero, il procedimento inizia spesso con una richiesta di informazioni o una verifica. Il contribuente può ricevere un questionario, un invito all’ufficio o l’avviso di accesso presso l’abitazione o la sede lavorativa. In questa fase è opportuno:
- Verificare la legittimità dell’accesso – i funzionari devono essere muniti di autorizzazione motivata; eventuali irregolarità possono essere contestate davanti al Garante del contribuente .
- Raccogliere documenti a supporto della residenza estera – contratti di locazione, utenze, polizze assicurative, iscrizioni scolastiche dei figli, certificati di lavoro, attestazioni di pagamento delle imposte nel Paese estero. Tale documentazione sarà fondamentale per difendersi.
- Farsi assistere da un professionista – la presenza di un avvocato o commercialista sin dall’inizio consente di gestire correttamente la comunicazione con l’Ufficio e di evitare dichiarazioni che potrebbero essere travisate.
2.2 Invito al contraddittorio e bozza di accertamento
Se dalle informazioni raccolte emergono elementi che giustificano la contestazione, l’Ufficio invia una bozza di accertamento (cd. “invito al contraddittorio”). Questo documento espone i motivi dell’accertamento, l’ammontare delle imposte suppletive, le sanzioni e l’imposta contestata. Il contribuente dispone di 60 giorni per presentare memorie, documenti e richieste di audizione . Con il D.Lgs. 13/2024 la bozza deve contenere anche l’invito all’udienza e l’avviso sulla possibilità di aderire all’accertamento con adesione .
Consigli pratici:
- Inviare una memoria difensiva dettagliata, allegando tutti gli elementi di prova della residenza estera (contratti, bollette, iscrizioni a sistemi sanitari stranieri, certificati scolastici, fotocopie dei passaporti con timbri di ingresso/uscita, dichiarazioni dei redditi presentate all’estero). È utile richiamare le convenzioni contro le doppie imposizioni e le tie‑breaker rules.
- Richiedere l’audizione: incontrare di persona il funzionario spesso permette di chiarire circostanze e di ottenere una revisione del provvedimento.
- Valutare la proposta di accertamento con adesione. Questo strumento consente di chiudere la controversia con una riduzione delle sanzioni al 50 % e la possibilità di rateizzare; però comporta il pagamento delle somme accertate. Bisogna quindi confrontare l’offerta con la forza delle prove a disposizione.
2.3 Notifica dell’avviso di accertamento definitivo
Dopo aver esaminato le controdeduzioni, l’Ufficio può archiviare la pratica oppure emettere l’avviso di accertamento definitivo. Questo atto deve essere motivato, cioè contenere l’illustrazione delle ragioni per cui le osservazioni del contribuente non sono state accolte. Con la notifica decorrono i termini per l’impugnazione.
Secondo l’art. 18 del D.Lgs. 546/1992, l’avviso può essere impugnato davanti alla Corte di Giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni . Il termine è sospeso nel mese di agosto ed è prorogabile se il contribuente presenta un’istanza di accertamento con adesione (sospensione di 90 giorni). La mancata impugnazione rende definitivo l’atto e consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di procedere alla riscossione coattiva.
2.4 Ricorso alla Corte di Giustizia tributaria
Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso e depositato telematicamente presso la Corte entro 30 giorni dalla notifica. Se l’importo contestato supera €3 000, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato abilitato . Nel ricorso occorre:
- Contestare la motivazione dell’avviso, evidenziando l’assenza di presupposti di fatto o di diritto. Ad esempio, si può sostenere che il centro degli interessi vitali è all’estero, che la presenza fisica in Italia non supera 183 giorni, che la presunzione relativa dell’APR è superata da prove documentali o che l’accertamento è stato emesso senza contraddittorio.
- Eccepire vizi procedurali – come la violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto (mancata instaurazione del contraddittorio), la mancanza di motivazione, l’assenza di delega dei funzionari, la decadenza del potere accertativo per decorso del termine.
- Richiedere la sospensione dell’esecutività – la Corte può sospendere la riscossione se sussistono gravi e irreparabili danni; è necessario motivare con elementi economici e patrimoniali (es. impossibilità di continuare l’attività lavorativa o rischio di perdita della casa).
2.5 Fasi successive: appello e cassazione
La sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. L’esito può confermare, riformare o annullare l’accertamento. Contro la decisione d’appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione. Anche in queste fasi è possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione. È importante tenere presente che i giudici di merito verificano il rispetto delle convenzioni internazionali, l’effettivo trasferimento e l’idoneità delle prove; perciò la strategia deve essere delineata sin dalla fase amministrativa.
3 Difese e strategie legali per dimostrare la residenza estera
Difendersi da un accertamento per residenza fittizia richiede una combinazione di prova documentale, conoscenza delle norme e strategie processuali. Di seguito sono illustrate le principali linee difensive, con indicazioni pratiche rivolte al contribuente.
3.1 Organizzare la prova documentale
L’onere di dimostrare l’effettivo trasferimento ricade sul contribuente, soprattutto quando il Paese di destinazione appartiene alla black list . È quindi essenziale costruire un fascicolo completo, possibilmente già prima dell’eventuale accertamento. Tra i documenti consigliati:
| Categoria | Esempi di prove concrete |
|---|---|
| Contratti e registrazioni | Contratto di lavoro o di consulenza con datore di lavoro estero; iscrizione presso enti locali; contratti di locazione o proprietà dell’abitazione all’estero; registrazione presso i registri della popolazione locale. |
| Rapporti familiari | Certificati di residenza dei familiari; iscrizione dei figli a scuole estere; attestazioni di convivenza; certificazioni mediche che dimostrino la presenza all’estero. |
| Utenze e vita quotidiana | Bollette di luce, gas, acqua, internet intestate al contribuente; abbonamenti a trasporti pubblici o a palestre; spese sanitarie sostenute all’estero. |
| Movimenti e viaggi | Estratti del passaporto con timbri di ingresso/uscita; registrazioni di voli, biglietti ferroviari; dichiarazioni di compagnia telefonica che attestino l’utilizzo del telefono all’estero. |
| Posizione fiscale | Dichiarazioni dei redditi presentate nello Stato estero; attestazioni di iscrizione ai regimi fiscali locali; certificati di residenza fiscale rilasciati dalle autorità straniere. |
È opportuno mantenere queste prove aggiornate e ordinate. L’efficacia probatoria aumenta quando documentano periodi continuativi e mostrano lo spostamento del centro degli interessi vitali.
3.2 Applicare le convenzioni contro la doppia imposizione
Se sussiste un conflitto di residenza, il contribuente può invocare l’applicazione delle tie‑breaker rules previste nella convenzione tra l’Italia e lo Stato estero . Ad esempio, per la convenzione Italia–Francia, l’art. 4 stabilisce che, in caso di doppia residenza, la priorità spetta al Paese in cui il soggetto dispone di un’abitazione permanente; in mancanza, si valuta il centro degli interessi vitali, poi il luogo di soggiorno abituale e infine la nazionalità . È quindi essenziale dimostrare di avere un’abitazione stabile nello Stato estero e di svolgervi le principali attività personali e professionali.
3.3 Controllare la presenza fisica
La presenza fisica rappresenta ora un criterio autonomo di collegamento con l’Italia. Per neutralizzarlo, occorre monitorare con attenzione i giorni trascorsi sul territorio nazionale. Suggerimenti:
- Registrare i viaggi – Conservare documenti che attestino l’ingresso e l’uscita dall’Italia. Dal 2024 contano anche le frazioni di giorno , quindi si consiglia di mantenere un calendario aggiornato.
- Limitare la permanenza – Chi svolge smart working può incorrere involontariamente nella residenza italiana se trascorre oltre 183 giorni in Italia . È opportuno organizzare la presenza fisica in modo da non superare questa soglia.
- Tracciare spese e abbonamenti – Gli indici di presenza derivano anche da consumi (pagamenti con carte, accesso a servizi sanitari, transiti autostradali). Un basso numero di transazioni in Italia può supportare l’assenza.
3.4 Contestare la presunzione di residenza nei Paesi black list
L’art. 2, comma 2‑bis TUIR stabilisce la presunzione relativa per i trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata . Oltre a documentare il trasferimento, si consiglia di:
- Giustificare la scelta della giurisdizione – Dimostrare che la sede estera non è un mero schermo, ma risponde a effettive esigenze professionali o familiari.
- Attivare la residenza fiscale nel Paese di destinazione – Richiedere l’iscrizione ai registri fiscali, ottenere un codice fiscale locale e presentare regolarmente la dichiarazione dei redditi. In molti Stati è possibile ottenere un certificato di residenza fiscale per l’Italia.
- Dimostrare l’esercizio di attività economica – Contratti, fatture, buste paga e l’esistenza di una struttura organizzata presso la sede estera sono fondamentali.
- Evidenziare la discontinuità con l’Italia – Alienare o trasferire l’uso della casa di proprietà, dismettere società o cariche, trasferire conti bancari e polizze assicurative. La Cassazione n. 14484/2024 ha reputato insufficienti le prove generiche: occorre fornire un quadro coerente del distacco .
3.5 Impugnare l’accertamento per vizi formali e sostanziali
Oltre alla contestazione nel merito, il contribuente può eccepire vizi formali che comportano l’annullamento dell’accertamento. Alcuni esempi:
- Violazione del contraddittorio – Se l’Ufficio emette l’avviso senza inviare la bozza e consentire la replica entro 60 giorni, l’atto è nullo . Le eccezioni (accertamenti automatizzati o connessi a specifiche materie) devono essere motivate.
- Mancanza di motivazione – L’avviso deve spiegare le ragioni che sorreggono la pretesa e confutare le deduzioni del contribuente. Un rinvio generico a formule stereotipate non soddisfa l’obbligo motivazionale.
- Incompetenza dell’organo emittente – L’accertamento deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato. L’assenza di delega rende l’atto inesistente.
- Prescrizione – Gli avvisi per le imposte dirette devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno se la dichiarazione è infedele); per l’IVA i termini sono diversi. Eventuali proroghe devono essere indicate nell’avviso.
- Errori di calcolo – Talvolta l’Agenzia delle Entrate inserisce nella base imponibile redditi già tassati all’estero o esclude esenzioni previste dalle convenzioni. Tali errori vanno evidenziati fin da subito.
3.6 Strategie specifiche per imprese e trust
La riforma del D.Lgs. 209/2023 ha riscritto anche i criteri di residenza delle società e degli enti. L’art. 73 TUIR considera residenti le società con sede legale in Italia o la cui sede di direzione effettiva o gestione ordinaria è nel territorio dello Stato . Per evitare contestazioni di esterovestizione, è necessario:
- Localizzare effettivamente la direzione all’estero: le riunioni degli organi societari devono svolgersi presso la sede estera, con verbali, partecipazione dei consiglieri e prove dell’utilizzo di infrastrutture locali.
- Disporre di strutture operative: uffici, personale, contratti di servizio e mezzi materiali nel Paese estero evidenziano l’effettiva operatività. La Cassazione 23707/2025 ha respinto la presunzione di esterovestizione quando la società portoghese disponeva di navi, personale e sede fisica .
- Registrare la contabilità e i conti bancari nello Stato estero; evitare di operare stabilmente tramite una sede italiana.
- Prova dell’indipendenza: la presenza di soci o amministratori italiani non basta a dimostrare la direzione in Italia ; occorre dimostrare che le decisioni strategiche sono assunte all’estero.
Per i trust, la riforma ha introdotto criteri specifici: il trust è residente se almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono residenti in Italia, oppure se l’amministratore è residente; anche qui il criterio del sede di direzione effettiva assume rilievo . È opportuno pianificare attentamente la governance e la redazione degli atti per evitare tassazione in Italia.
4 Strumenti alternativi per la gestione del debito e la definizione agevolata
Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento o si trova con ruoli già iscritti a ruolo, può ricorrere a strumenti alternativi che consentono di ridurre le sanzioni, rateizzare o addirittura cancellare i debiti. Queste soluzioni non sostituiscono la difesa nel merito, ma rappresentano opportunità da valutare con attenzione.
4.1 Accertamento con adesione e definizioni agevolate
L’accertamento con adesione è un istituto che permette al contribuente di definire in via conciliativa l’accertamento e di usufruire della riduzione delle sanzioni a un terzo. La procedura viene attivata su richiesta del contribuente o su invito dell’Ufficio; prevede un incontro presso gli uffici fiscali, la discussione delle posizioni e, in caso di accordo, la sottoscrizione di un verbale. Le somme dovute possono essere rateizzate (fino a otto rate trimestrali); il versamento della prima rata determina la definizione . Questa soluzione è consigliabile quando le prove della residenza estera sono deboli e l’esito del giudizio incerto.
Le definizioni agevolate e le rottamazioni (come la “rottamazione quater” 2023) consentono di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con stralcio di sanzioni e interessi di mora. Tali misure sono periodiche e richiedono la presentazione di un’istanza nei termini stabiliti dalla legge. Anche i contribuenti residenti all’estero possono aderire, ma la rottamazione non estingue eventuali contenziosi relativi alla residenza; pertanto, se l’accertamento è contestato, occorre valutare separatamente l’adesione alla rottamazione per i ruoli già iscritti.
4.2 Rateizzazioni ordinarie e straordinarie
Il contribuente che non riesce a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere la rateizzazione delle somme. La normativa prevede diverse forme di dilazione:
- Rateizzazione ordinaria fino a 72 rate mensili per debiti di importo contenuto;
- Rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili per importi superiori o in caso di comprovata difficoltà economica;
- Rateizzazione automatica per i debiti fino a €120 000 tramite presentazione dell’istanza telematica senza necessità di documentare la situazione economica.
È importante presentare l’istanza prima che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione avvii procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutive (pignoramento); in tal caso l’istanza sospende l’azione esecutiva.
4.3 Strumenti della crisi da sovraindebitamento
Per i contribuenti che si trovano in una situazione di insolvenza o crisi irreversibile, la Legge 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre tre istituti:
- Piano del consumatore – riservato a soggetti non imprenditori, consente di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale in funzione della capacità reddituale; prevede l’omologazione da parte del giudice e l’esdebitazione residua.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – prevede un accordo con i creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) per il pagamento rateale e/o la falcidia del debito; richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologazione.
- Liquidazione controllata – consente al debitore sovraindebitato di liquidare il proprio patrimonio sotto il controllo di un liquidatore e di ottenere l’esdebitazione dei debiti residui.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella scelta dell’istituto più adatto, nella predisposizione della documentazione economico‑patrimoniale e nella negoziazione con l’Amministrazione finanziaria per includere i debiti fiscali nei piani.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un percorso volontario che, con l’assistenza di un esperto negoziatore, mira a trovare accordi con i creditori (compresi il fisco e gli enti previdenziali) per evitare l’insolvenza. L’Avv. Monardo, abilitato come esperto negoziatore della crisi d’impresa, può guidare l’imprenditore nella predisposizione del piano e nelle trattative con l’Amministrazione finanziaria, proponendo soluzioni come la transazione fiscale e la rateizzazione di debiti tributari.
4.5 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione per società
Nel contesto della crisi d’impresa, la transazione fiscale consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione delle sanzioni e degli interessi, prevedendo pagamenti rateali in seno al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti. La transazione deve assicurare un risultato non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione coattiva. L’inserimento dei debiti fiscali in un piano concordatario necessita del voto favorevole dell’Amministrazione, che valuta la convenienza. È quindi fondamentale preparare un piano economico e finanziario credibile e una perizia estimativa sul valore dei beni.
5 Errori comuni e consigli pratici
Gli errori nella gestione della residenza estera e nella fase di accertamento sono frequenti e possono compromettere la difesa. Conoscere i più comuni aiuta a evitarli:
- Non iscriversi all’AIRE – la mancata iscrizione impedisce di provare il trasferimento della residenza e fa scattare la presunzione di residenza in Italia. Sebbene la presunzione sia ora relativa, resta un elemento probatorio molto forte .
- Mantenere abitazioni e cariche sociali in Italia – il possesso di immobili inutilizzati, la permanenza di società e cariche direttive in Italia sono indici rilevanti che possono prevalere sulle prove contrarie, come dimostrato dalla sentenza n. 19843/2024 .
- Trascorrere lunghi periodi in Italia – la nuova disciplina considera anche le frazioni di giorno; superare 183 giorni comporta la residenza di diritto .
- Affidarsi a documenti generici – estratti conto o fatture senza indicazione della località non sono sufficienti. Le sentenze più recenti richiedono prove circostanziate e continuative .
- Trascurare le convenzioni internazionali – molti contribuenti non considerano le tie‑breaker rules e perdono l’opportunità di spostare la residenza convenzionale nello Stato estero .
- Non rispettare i termini processuali – la decadenza dal diritto di ricorso avviene se il contribuente non impugna l’avviso entro 60 giorni . Occorre calendarizzare le scadenze e affidarsi a un professionista.
- Ignorare le opportunità di definizione – rifiutare in blocco l’accertamento con adesione o la rottamazione può essere controproducente se le prove sono deboli. È fondamentale valutare con lucidità il rapporto costi/benefici.
- Gestire da soli il contenzioso – la materia è tecnica e richiede competenze multidisciplinari (fiscali, giuridiche, contabili). L’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo team consente di evitare errori procedurali e di approntare una strategia efficace.
6 Tabelle riepilogative
Per una visione sintetica, di seguito si riportano alcune tabelle che riassumono i principali aspetti.
6.1 Criteri di residenza fiscale per persone fisiche (art. 2 TUIR)
| Elemento | Descrizione | Note | Fonte |
|---|---|---|---|
| Iscrizione all’APR | Registrazione nell’Anagrafe della popolazione residente. | Presunzione relativa: può essere superata con prova contraria. | Art. 2, comma 2, TUIR |
| Residenza civilistica | Luogo in cui la persona dimora abitualmente. | Occorre dimostrare la permanenza all’estero per la maggior parte dell’anno. | Art. 43 c.c.; art. 2 TUIR |
| Domicilio (rapporti personali e familiari) | Luogo in cui si sviluppano i principali rapporti affettivi e familiari. | Dal 2024 non rileva più il centro degli interessi economici. | D.Lgs. 209/2023 e circ. 20/E/2024 |
| Presenza fisica | Permanenza sul territorio italiano per più di 183 giorni, anche non consecutivi. | Conta anche la frazione di giorno; novità della riforma. | D.Lgs. 209/2023 |
6.2 Paesi a fiscalità privilegiata (principali)
| Paese | Nota |
|---|---|
| Andorra, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Liechtenstein, Monaco, Oman, Panama, Polinesia Francese, Sark, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Tuvalu, Vanuatu, Samoa | Elenco tratto dal DM 4 maggio 1999; la Svizzera non è più black list dal 1º gennaio 2024 . |
6.3 Scadenze processuali essenziali
| Fase | Termine ordinario | Sospensioni o proroghe | Fonte |
|---|---|---|---|
| Presentazione memorie nel contraddittorio | 60 giorni dalla ricezione della bozza di accertamento | Possibile proroga se l’Ufficio accetta la richiesta di adesione; sospensione di 90 giorni con l’invito; proroga di 120 giorni se la decadenza è imminente | Art. 6‑bis Statuto e D.Lgs. 13/2024 |
| Impugnazione dell’avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Sospensione nel mese di agosto; proroga di 90 giorni in caso di adesione | D.Lgs. 546/1992 |
| Ricorso in appello | 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado | Nessuna sospensione speciale | D.Lgs. 546/1992 |
| Ricorso in Cassazione | 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello | Nessuna sospensione speciale | Codice di procedura civile |
6.4 Principali strumenti di definizione e crisi
| Strumento | Benefici | Destinatari | Note |
|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Riduzione sanzioni a un terzo; rateizzazione fino a otto rate trimestrali; definizione della controversia. | Contribuenti destinatari di avviso di accertamento. | Consigliabile quando le prove sono insufficienti. |
| Rottamazione/definizioni agevolate | Stralcio di sanzioni e interessi di mora; pagamento di imposta e interessi legali in rate. | Contribuenti con ruoli affidati alla riscossione. | Necessario rispettare i termini di legge; non incide sulla residenza. |
| Rateizzazione ordinaria | Dilazione fino a 72 rate. | Debitori fiscali in difficoltà. | Prevede interessi di rateizzazione; decadenza se non si pagano le rate. |
| Rateizzazione straordinaria | Dilazione fino a 120 rate. | Debitori con importi elevati o gravi difficoltà. | Richiede documentazione economica dettagliata. |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Riduzione o falcidia dei debiti; esdebitazione del residuo dopo il pagamento. | Consumatori e soggetti non imprenditori. | Necessita di omologazione giudiziale. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012) | Pagamento parziale con consenso della maggioranza dei creditori; esdebitazione. | Debitori con almeno due creditori. | Necessario coinvolgere l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione. |
| Liquidazione controllata (L. 3/2012) | Liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale. | Debitori insolventi senza possibilità di pagamento. | Nominato un liquidatore; coinvolge tutti i creditori. |
| Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) | Ristrutturazione aziendale, transazione fiscale, tutela dal fallimento. | Imprenditori in stato di crisi. | Richiede l’assistenza di un esperto negoziatore accreditato. |
7 Domande frequenti (FAQ)
Questa sezione risponde alle domande più comuni dei contribuenti che intendono trasferire la residenza all’estero o che subiscono un accertamento.
- Qual è la differenza tra residenza anagrafica e residenza fiscale?
La residenza anagrafica è l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente (APR) del comune italiano. La residenza fiscale è la qualificazione giuridica che comporta l’assoggettamento a tassazione in Italia. L’iscrizione anagrafica è solo uno degli elementi per determinare la residenza fiscale; dopo la riforma è una presunzione relativa . - È sufficiente l’iscrizione all’AIRE per non essere più residenti in Italia?
No. L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria per dimostrare il trasferimento ma non sufficiente. È necessario anche trasferire la residenza civilistica, il domicilio e la presenza fisica all’estero . In assenza di tali requisiti, il Fisco può continuare a considerare il contribuente residente in Italia. - Come si calcolano i 183 giorni di presenza?
Dal 2024 si conteggiano anche le frazioni di giorno: ogni periodo di permanenza in Italia, anche di poche ore, concorre al totale . Non è necessario che i giorni siano consecutivi; si sommano tutte le presenze nel corso dell’anno. - Cosa succede se la mia famiglia resta in Italia e io vado all’estero?
L’Agenzia delle Entrate considera il domicilio come luogo in cui si sviluppano i rapporti personali e familiari. Se la famiglia resta in Italia, potrebbe esserci un presunto mantenimento del domicilio in Italia. Occorre dimostrare che l’abitazione principale e gli interessi vitali sono trasferiti all’estero e che i rapporti con la famiglia in Italia non sono prevalenti. - Devo pagare le imposte in Italia sui redditi esteri se sono considerato residente?
Sì. I residenti in Italia sono tassati sul reddito mondiale. Se l’accertamento stabilisce la residenza italiana, l’Agenzia delle Entrate recupererà le imposte dovute anche sui redditi prodotti all’estero e potrà applicare sanzioni e interessi di mora. - È possibile essere residenti in due Stati contemporaneamente?
La normativa interna può generare una doppia residenza. In tal caso si applicano le convenzioni contro la doppia imposizione che, attraverso le tie‑breaker rules, determinano lo Stato prevalente . - Come dimostrare la residenza in un Paese black list?
È necessario fornire prove concrete: contratto di lavoro, abitazione e utenze all’estero, residenza della famiglia, presenza fisica documentata, dichiarazioni dei redditi presentate nel Paese di destinazione, eventuale cittadinanza. Tutti gli elementi devono mostrare la reale presenza e l’abbandono degli interessi in Italia . - Cosa comporta l’esterovestizione per le società?
L’esterovestizione si verifica quando una società ha sede legale all’estero ma la direzione effettiva o la gestione ordinaria è in Italia. In tal caso la società è considerata residente in Italia e tassata integralmente. La Cassazione richiede una valutazione complessiva degli elementi fattuali: sede effettiva, strutture, personale, attività amministrativa . - È possibile evitare l’esterovestizione se i soci sono italiani?
Sì. La presenza di soci o amministratori italiani non basta a stabilire la sede in Italia . Occorre dimostrare che le decisioni societarie sono assunte all’estero, che la società dispone di mezzi propri e che non è una costruzione fittizia. - Cosa fare se ricevo un questionario dalla Guardia di Finanza?
Non ignorarlo. È consigliabile rispondere con l’assistenza di un professionista, fornendo le informazioni richieste e allegando documenti che provano la residenza estera. Una risposta tardiva o generica può essere interpretata negativamente. - Se non impugno l’avviso di accertamento nei termini, posso far valere la residenza estera in un secondo momento?
No. Trascorso il termine per il ricorso (60 giorni), l’atto diventa definitivo. Le prove della residenza estera non potranno più essere fatte valere davanti alla Corte di Giustizia tributaria . È fondamentale agire tempestivamente. - Posso sospendere l’esecuzione se ritengo l’accertamento illegittimo?
Sì. È possibile richiedere alla Corte la sospensione dell’esecuzione dimostrando che la riscossione immediata arrecherebbe danni gravi e irreparabili (ad esempio, blocco dell’attività lavorativa o rischio di perdita della casa). La sospensione è concessa in via cautelare. - In quali casi conviene l’accertamento con adesione?
Conviene quando le prove della residenza estera sono incerte, quando l’importo contestato è contenuto e si desidera evitare un contenzioso lungo e costoso. La riduzione delle sanzioni e la rateizzazione rendono l’adesione un’opzione interessante. In presenza di prove forti della residenza all’estero, è preferibile contestare l’accertamento nel merito. - Le rottamazioni cancellano anche il debito principale?
No. Le rottamazioni o definizioni agevolate prevedono lo stralcio di sanzioni e interessi di mora ma non dell’imposta e degli interessi legali. Il capitale resta dovuto; la rottamazione riguarda solo i ruoli già affidati alla riscossione. - Cosa posso fare se non posso pagare il debito fiscale?
Oltre alla rateizzazione ordinaria o straordinaria, è possibile ricorrere agli istituti della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Questi strumenti consentono di ridurre o cancellare i debiti a fronte di un piano di pagamento sostenibile. È necessario rivolgersi a un Gestore della crisi per avviare la procedura. - Se non lavoro, il Fisco può considerarmi residente solo perché passo tempo in Italia?
Sì. La presenza fisica in Italia per più di 183 giorni comporta la residenza indipendentemente dall’attività lavorativa . Anche chi non lavora deve quindi monitorare la propria permanenza e dimostrare con prove concrete l’effettivo radicamento all’estero. - È possibile ottenere un certificato di residenza fiscale dal Paese estero?
Sì. Molti Stati rilasciano un certificato di residenza fiscale su richiesta, utile per dimostrare la soggettività fiscale. Tuttavia, da solo non basta se non è accompagnato da prove di permanenza e di centro degli interessi vitali. - Cosa comporta la cancellazione dalla black list della Svizzera?
Dal 2024 la Svizzera è uscita dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, quindi non si applica più la presunzione relativa dell’art. 2, comma 2‑bis TUIR. Chi si trasferisce in Svizzera dovrà comunque dimostrare la residenza estera, ma non avrà l’onere aggravato previsto per i Paesi black list . - I miei risparmi in una banca italiana costituiscono prova di residenza?
Non necessariamente. La detenzione di un conto bancario italiano non implica residenza se l’utilizzo è limitato e se l’operatività prevalente è all’estero. Tuttavia, la disponibilità di conti e carte in Italia può essere un indizio che, insieme ad altri elementi, potrebbe essere valorizzato dal Fisco. - La residenza può essere frazionata nell’anno?
L’Italia non prevede lo split year: chi è considerato residente in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR lo è per l’intero periodo d’imposta. Alcuni Paesi (Francia, Regno Unito) applicano il frazionamento dell’anno e potrebbero considerare il contribuente residente solo per la parte di permanenza . Per evitare la doppia imposizione occorre fare riferimento alla convenzione tra i due Stati.
8 Simulazioni pratiche e casi operativi
Per rendere più concrete le nozioni fin qui esaminate, si propongono alcune simulazioni numeriche e casi reali tratti da esperienze professionali (i nomi sono di fantasia).
8.1 Simulazione 1: Dipendente in smart working
Scenario:
Luca è un ingegnere informatico italiano che, da febbraio 2024, si trasferisce a Berlino dove lavora per una società tedesca. È iscritto all’AIRE, affitta un appartamento in Germania e ha una relazione stabile con una cittadina tedesca. Per motivi familiari torna in Italia frequentemente e, contando tutti i fine settimana e le vacanze estive, trascorre 190 giorni nel territorio italiano nel 2024. Presenta la dichiarazione dei redditi in Germania e paga lì le imposte.
Valutazione fiscale:
- Presenza fisica: con 190 giorni in Italia Luca supera la soglia di 183 giorni. Non rileva che la permanenza sia stata frammentata; le frazioni di giorno sono sommate .
- Residenza civilistica e domicilio: sebbene abbia trasferito l’abitazione e la relazione sentimentale in Germania, la legge interna considera sufficiente un solo criterio per stabilire la residenza. La presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno comporta la residenza fiscale italiana .
- Conseguenze: l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere a Luca le imposte sui redditi 2024 (con sanzioni) salvo che la convenzione con la Germania attribuisca la residenza a quest’ultima in base alle tie‑breaker rules. Per invocare la convenzione, Luca dovrà dimostrare che, nonostante la presenza fisica in Italia, il centro degli interessi vitali è in Germania (abitazione, lavoro, partner). Il giudizio potrebbe essere incerto.
Consiglio: monitorare i giorni trascorsi in Italia e, se non è possibile ridurre le presenze, raccogliere prove del radicamento in Germania. In alternativa, valutare l’adesione all’accertamento con adesione per limitare le sanzioni.
8.2 Simulazione 2: Pensionato trasferito in Portogallo
Scenario:
Maria, pensionata ex dipendente pubblica, nel 2023 si trasferisce in Portogallo per usufruire del regime fiscale agevolato. Si iscrive all’AIRE, vende l’abitazione in Italia, apre un conto bancario portoghese e presenta la dichiarazione dei redditi a Lisbona. Nel 2024 trascorre 50 giorni in Italia per visitare i figli.
Valutazione fiscale:
- Iscrizione anagrafica: Maria si è correttamente cancellata dall’APR e iscritta all’AIRE.
- Residenza civilistica e domicilio: Maria vive stabilmente in Portogallo; l’abitazione permanente e i rapporti personali sono all’estero.
- Presenza fisica: non supera i 183 giorni in Italia. La combinazione di questi elementi rende forte la prova della residenza portoghese.
- Presunzione per i Paesi black list: il Portogallo non è nella black list. L’onere probatorio resta del Fisco e, in questo caso, le prove di Maria sono solide.
Conseguenze: in caso di accertamento, Maria potrà facilmente dimostrare la residenza estera. La riforma non incide negativamente.
Consiglio: mantenere documentazione aggiornata (utenze, contratti di locazione, certificati sanitari), presentare la dichiarazione dei redditi in Portogallo e conservare il certificato di residenza fiscale portoghese per esibirlo all’Agenzia delle Entrate.
8.3 Simulazione 3: Imprenditore con società estera
Scenario:
Giovanni è socio al 100 % di una società di diritto maltese che offre servizi di consulenza informatica. La sede legale è a La Valletta e la società dispone di un ufficio e due dipendenti. Giovanni risiede in Italia e vi trascorre tutto l’anno. I clienti sono perlopiù italiani e le decisioni strategiche vengono assunte da Giovanni nella sua abitazione a Milano. La società paga imposte a Malta.
Valutazione fiscale:
- Sede di direzione effettiva: nonostante l’ufficio a Malta, la direzione effettiva e la gestione ordinaria sono in Italia, dove Giovanni assume le decisioni e dove si trovano i clienti. In base all’art. 73 TUIR e alla giurisprudenza, la società è considerata residente in Italia.
- Esterovestizione: la presenza di un ufficio e di dipendenti non è sufficiente se le attività essenziali sono svolte in Italia. La Corte di cassazione richiede la prova di un’organizzazione reale e autonoma .
Conseguenze: l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la società come residente italiana, recuperando le imposte dovute e applicando sanzioni. Giovanni potrebbe inoltre essere accusato di omessa dichiarazione e abuso del diritto.
Consiglio: spostare effettivamente la direzione a Malta (riunioni, assemblee, decisioni), ampliare la struttura con funzioni operative e documentare l’autonomia della società. In caso contrario è preferibile costituire una sede in Italia e assoggettarsi alla fiscalità nazionale.
8.4 Simulazione 4: Doppia residenza e tie‑breaker
Scenario:
Sofia, avvocato, vive metà anno a Londra e metà anno a Roma. È iscritta all’albo degli avvocati di entrambe le città, ha clienti in Italia e nel Regno Unito e mantiene conti bancari in entrambi i Paesi. Trascorre 150 giorni in Italia e 215 giorni a Londra nel 2025.
Valutazione fiscale:
- Presenza fisica: Sofia non supera i 183 giorni in Italia e quindi, secondo l’art. 2 TUIR, non è residente. Tuttavia, bisogna verificare gli altri criteri: iscrizione all’APR, residenza civilistica e domicilio.
- Residenza civile e domicilio: Sofia è iscritta all’AIRE, ma mantiene uno studio legale e clienti in Italia. I rapporti professionali e familiari sono distribuiti in entrambi i Paesi.
- Convenzione Italia–Regno Unito: in caso di doppia residenza, si applicano le tie‑breaker rules. Sofia dispone di un’abitazione permanente in entrambi i Paesi; si deve quindi valutare il centro degli interessi vitali. Se risulta più stretto il legame con Londra (clienti principali, vita sociale, compagno residente lì), la residenza sarà attribuita al Regno Unito .
Conseguenze: se l’Agenzia delle Entrate considerasse Sofia residente in Italia, ella potrebbe contestare l’accertamento invocando la convenzione e dimostrando il centro degli interessi vitali a Londra (contratti, pagamenti, vita privata). La valutazione può essere complessa e richiede una dettagliata analisi dei legami in entrambe le giurisdizioni.
Consiglio: pianificare la propria presenza e documentare la prevalenza degli interessi vitali all’estero; evitare di mantenere strutture professionali non indispensabili in Italia.
Conclusioni
Il trasferimento della residenza all’estero è un’operazione complessa che richiede pianificazione e consapevolezza. La riforma della fiscalità internazionale e le recenti sentenze della Cassazione hanno ampliato e definito con maggiore precisione i criteri di residenza, introducendo la presenza fisica come elemento autonomo , valorizzando i rapporti personali per il domicilio e rendendo relativa la presunzione legata all’iscrizione anagrafica . Tuttavia, la normativa resta severa: è sufficiente che uno solo dei quattro criteri sia presente per essere considerati residenti in Italia . Nei casi di trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata, l’onere probatorio è aggravato dalla presunzione prevista dall’art. 2, comma 2‑bis TUIR .
Per difendersi efficacemente da un accertamento è indispensabile raccogliere prove documentali della residenza estera, monitorare la presenza fisica in Italia, applicare correttamente le convenzioni contro la doppia imposizione e contestare eventuali vizi formali dell’accertamento. Le tabelle riepilogative, le FAQ e le simulazioni fornite in questa guida offrono uno strumento pratico per orientarsi, ma ogni situazione è diversa e va valutata con cura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per assisterti in tutte le fasi: dall’analisi preventiva della situazione alla predisposizione di ricorsi, dalla negoziazione di piani di rientro agli strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di Gestore della crisi e di esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può offrirti soluzioni concrete e tempestive per difendere il tuo patrimonio e la tua serenità.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.