Erede Residente All’estero E Debiti Fiscali Del Defunto: Come Difendersi

Introduzione

Affrontare una cartella esattoriale o un avviso di liquidazione riguardante le imposte dovute dal defunto è un’esperienza complessa e talvolta destabilizzante per l’erede, soprattutto se questi vive fuori dai confini italiani.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (in seguito AdER) può pretendere il pagamento di tributi e interessi maturati prima della morte, ma l’erede non sempre è obbligato a pagare: molte sanzioni sono intrasmissibili, i termini di notifica seguono regole specifiche e l’accettazione dell’eredità può essere limitata o rifiutata. Una gestione superficiale rischia di trasformare il patrimonio ricevuto in un fardello: rate non dovute, ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti sono le conseguenze più frequenti.

Questa guida, aggiornata al 26 giugno 2026, illustra il quadro normativo e giurisprudenziale più recente in materia di responsabilità degli eredi residenti all’estero per i debiti fiscali del defunto e propone soluzioni pratiche per difendersi. Verranno esaminate le principali norme civilistiche, tributarie e sovranazionali (ad esempio il Regolamento UE 650/2012), le pronunce della Corte di Cassazione e le possibilità di definizione agevolata e sovraindebitamento. Il taglio è giuridico‑divulgativo: l’obiettivo è accompagnare il lettore lungo un percorso di consapevolezza, fornendo indicazioni chiare e operative.

Perché è importante agire tempestivamente?

  1. Rischio di decadenza – i termini per contestare una cartella sono generalmente 60 giorni dalla notifica; attendere troppo può far maturare l’irrevocabilità del credito.
  2. Imposte e interessi trasferibili – la legge prevede che imposte e interessi siano trasmessi agli eredi in solido, mentre le sanzioni no . Senza un’adeguata pianificazione si rischia di pagare più del dovuto.
  3. Scelta tra accettazione, beneficio d’inventario e rinuncia – secondo l’art. 459 c.c. l’eredità si acquista solo con l’accettazione e gli effetti risalgono all’apertura della successione ; è quindi essenziale decidere quale forma adottare (semplice, con beneficio d’inventario o rinuncia).
  4. Difese contro notifiche viziate – la Corte di Cassazione ha stabilito che la cartella può essere notificata direttamente all’erede e non necessariamente all’ultimo domicilio del de cuius ; conoscere questa giurisprudenza consente di contestare gli atti irregolari.
  5. Strumenti alternativi – la rateizzazione prevista dall’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di dilazionare i debiti fino a 84‑120 rate ; le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata permettono di ristrutturare o azzerare i debiti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, con esperienza pluriennale nella difesa di contribuenti ed imprese contro le pretese dell’Agenzia delle Entrate e degli enti di riscossione. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario a livello nazionale. Oltre alla sua attività forense, l’Avv. Monardo è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Coordinatore di professionisti che si occupano di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e piani di rientro per debiti fiscali.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre analisi personalizzate degli atti, ricorsi contro cartelle, intimazioni e avvisi di accertamento, assistenza nella sospensione delle procedure esecutive, negoziazioni con AdER per piani di rientro, accesso a rateizzazioni e definizioni agevolate, nonché soluzioni stragiudiziali e giudiziali per la cancellazione del debito. Grazie alle competenze integrate di avvocati e commercialisti, lo studio riesce a tutelare il contribuente in tutte le fasi della procedura.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere la posizione degli eredi residenti all’estero in relazione ai debiti fiscali del defunto è necessario analizzare le fonti normative (codice civile, testi unici tributari, regolamenti europei) e le pronunce della Corte di Cassazione che hanno chiarito i principali punti controversi.

1.1 Responsabilità degli eredi secondo il D.P.R. 600/1973

L’art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni sull’accertamento delle imposte sui redditi) disciplina la successione nei debiti tributari. La norma stabilisce che:

  • Responsabilità solidale – gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento delle imposte e degli interessi la cui “causa” si è verificata prima della morte del contribuente . In presenza di più eredi, l’amministrazione può pretendere l’intero importo da uno solo di essi, che avrà poi diritto di regresso sugli altri .
  • Obbligo di comunicazione – entro un mese dalla data di apertura della successione o dalla loro conoscenza dell’esistenza dei debiti, gli eredi devono comunicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale. Se non lo fanno, l’AdER può notificare gli atti collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto .
  • Proroga dei termini – i termini per gli adempimenti fiscali e per i ricorsi vengono prorogati di sei mesi a favore degli eredi .

1.1.1 Notifica delle cartelle e intestazione del ruolo

Per molti anni la giurisprudenza riteneva obbligatoria la notifica collettiva presso l’ultimo domicilio del de cuius quando l’ufficio era a conoscenza della morte. Con l’Ordinanza n. 12964/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che:

  • La notifica di una cartella di pagamento direttamente all’erede che ha comunicato i propri dati all’amministrazione è valida e non viola l’art. 65 D.P.R. 600/1973 ;
  • La notifica collettiva e impersonale resta una facoltà e non un obbligo: serve solo quando gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio ;
  • Il ruolo (l’elenco dei debiti) deve essere intestato al contribuente deceduto anche dopo la morte, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 602/1973; la cartella invece va notificata agli eredi .

Questa decisione rafforza la posizione dell’AdER ma concede agli eredi la possibilità di eccepire la nullità quando l’amministrazione non rispetti la procedura (ad esempio se la notifica avviene a un indirizzo errato o a un soggetto che non è effettivamente erede).

1.1.2 Intrasmissibilità delle sanzioni

Uno dei principi più favorevoli ai contribuenti è contenuto nell’art. 8 D.Lgs. 472/1997, secondo cui “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi” . La ragione è che la sanzione amministrativa ha natura personale e punitiva e quindi si estingue con la morte del trasgressore. La Cassazione lo ha ribadito in numerose pronunce e in particolare nell’Ordinanza n. 22476/2025: la Corte ha affermato che, una volta documentato il decesso, il credito per sanzioni si estingue e la causa viene dichiarata improcedibile . In altre parole, imposte e interessi sono ereditabili, le sanzioni no .

1.2 Le norme civilistiche: accettazione, tacita accettazione, rinuncia e beneficio d’inventario

Le imposte e i debiti del defunto sono trasmessi agli eredi solo se questi accettano l’eredità. Nel codice civile esistono diverse modalità di accettazione:

  1. Accettazione espressa (art. 470 ss. c.c.) – l’erede manifesta formalmente la volontà di accettare l’eredità.
  2. Accettazione tacita – l’art. 476 c.c. stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede . Gli atti di mera conservazione o amministrazione ordinaria (come presentare la dichiarazione di successione o pagare la tassa di successione) non costituiscono tacita accettazione . La giurisprudenza richiede che l’atto sia inequivocabile: ad esempio, assumere la causa risarcitoria del defunto o opporsi a un decreto ingiuntivo integra tacita accettazione, mentre semplici adempimenti fiscali no .
  3. Accettazione con beneficio d’inventario – disciplinata dall’art. 484 c.c., consiste nel dichiarare l’accettazione davanti a notaio o cancelliere e fare un inventario del patrimonio ereditario. L’effetto principale è che l’erede non confonde i propri beni con quelli del defunto e risponde dei debiti solo entro i limiti del valore dei beni ricevuti . Il commento alla norma ribadisce che l’erede rimane protetto: se il passivo è superiore all’attivo non dovrà integrare con risorse personali .
  4. Rinuncia all’eredità – l’art. 519 c.c. prevede che la rinuncia deve avvenire con dichiarazione davanti a notaio o cancelliere e dev’essere iscritta nel registro delle successioni . La rinuncia non può essere tacita: è un atto solenne e non può essere condizionata o parziale . Chi rinuncia non è tenuto a pagare i debiti del defunto.
  5. Prescrizione del diritto di accettare – ai sensi dell’art. 480 c.c., il diritto di accettare o rinunciare all’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione . Decorso questo termine, si presume l’accettazione.

1.3 Il Testo Unico delle successioni (D.Lgs. 346/1990)

Il Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni regola le imposte da versare e i termini. Le norme più rilevanti per gli eredi residenti all’estero sono:

  • Art. 31 – impone la presentazione della dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla morte o dalla notizia della morte; sono previste deroghe per casi particolari (eredità devolute allo Stato, curatori, ecc.) . Anche dopo anni la dichiarazione può essere presentata, ma con pagamento di sanzioni e interessi .
  • Art. 33 – disciplina la liquidazione dell’imposta da parte del contribuente; prevede l’autoliquidazione (pagamento sulla base della dichiarazione) e consente all’ufficio di controllare e rettificare entro due anni mediante avviso . L’avviso di liquidazione deve essere notificato entro tale termine e dà 60 giorni per pagare l’integrazione .
  • Art. 41 – regola la riscossione coattiva e la prescrizione: lo Stato ha privilegio sui beni ereditari per cinque anni, ma il credito per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni .

Queste disposizioni si applicano anche agli eredi residenti all’estero. In presenza di immobili o diritti reali in Italia, l’erede straniero deve ottenere un codice fiscale e presentare la dichiarazione; per i beni situati all’estero, l’imposta si applica nei limiti della territorialità dell’art. 2 T.U.S.D. (beni situati nello Stato) .

1.4 Le procedure di riscossione (D.P.R. 602/1973)

Il D.P.R. 602/1973 regola la riscossione mediante ruolo. Le norme principali sono:

  • Art. 12 – il ruolo deve essere intestato al contribuente, anche se deceduto; la cartella va notificata agli eredi .
  • Art. 19 – disciplina la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Aggiornata al 1° gennaio 2026, la norma prevede che su semplice richiesta del contribuente in temporanea difficoltà economica l’AdER può concedere il pagamento:
  • fino a 84 rate mensili (7 anni) per richieste presentate nel 2025‑2026 e importi fino a 120 000 euro ;
  • fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120 000 euro o per richieste motivate e documentate ;
  • la rateazione può essere prorogata una sola volta e la sospensione dei termini di prescrizione opera dalla presentazione della domanda ;
  • in caso di otto rate non pagate, il debitore decade dal beneficio e il carico diventa immediatamente esigibile .

1.5 Regolamento (UE) 650/2012 e successioni internazionali

Le eredità con elementi transfrontalieri sono disciplinate dal Regolamento (UE) 650/2012, in vigore per le successioni apertesi dal 17 agosto 2015. Il regolamento prevede:

  • Legge applicabile – la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte, salvo che lo stesso abbia scelto la legge del proprio Stato di cittadinanza (professio iuris) .
  • Unità e universalità – il regolamento mira a evitare la frammentazione applicando una sola legge a tutti i beni e debiti, indipendentemente dal luogo in cui sono situati .
  • Certificato successorio europeo (CSE) – consente agli eredi di dimostrare la propria qualifica e i poteri in tutti gli Stati membri; agevola il recupero di beni e la gestione delle formalità .
  • Materie escluse – restano escluse le questioni fiscali e doganali (art. 1, par. 1), che continuano a essere regolate dai singoli Stati; tuttavia, la determinazione degli eredi e le modalità di accettazione o rinuncia seguono la lex successionis individuata dal regolamento. .

1.6 Modifiche recenti al sistema sanzionatorio e alla disciplina delle successioni

La riforma fiscale attuata tra il 2024 e il 2025 ha introdotto importanti novità:

  • Legge 104/2024 e D.Lgs. 87/2024 – hanno ridotto le sanzioni per omissione della dichiarazione di successione e previsto l’esenzione dal regime di responsabilità solidale per determinati enti del terzo settore: la Circolare 3/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha illustrato che per alcune categorie la responsabilità per l’imposta si limita alla quota ricevuta e che le sanzioni per omissione della dichiarazione variano dal 120% al 120% dell’imposta, con riduzioni .
  • Rottamazione quater e quinquies (leggi di bilancio 2023‑2025) – la definizione agevolata delle cartelle ha consentito ai contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati dal 2000 al 2023, pagando solo l’imposta e gli interessi e azzerando le sanzioni. L’ultima finestra, la “rottamazione quinquies”, ha previsto la presentazione della domanda entro 30 aprile 2026 e il pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026 . A questa data (giugno 2026) non sono previste nuove finestre: chi non ha aderito entro il 30 aprile 2026 non può più chiedere la rottamazione.
  • D.Lgs. 110/2024 – ha modificato l’art. 12, comma 4‑bis, D.P.R. 602/1973 ampliando le ipotesi in cui è possibile impugnare direttamente il ruolo e l’estratto di ruolo in mancanza di notificazione; la Cassazione, con l’ordinanza n. 11898/2026, ha riconosciuto che il contribuente può impugnare l’estratto se l’iscrizione a ruolo produce un pregiudizio concreto (ad esempio il diniego di un finanziamento) . Queste modifiche rafforzano la tutela anticipata dei contribuenti.
  • Correttivo-ter al Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024) – ha modificato le procedure di sovraindebitamento e esdebitazione introdotte dalla L. 3/2012 e confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.). Tra le novità: possibilità di presentare un unico progetto di ristrutturazione familiare ; ampliamento della moratoria sui crediti privilegiati per il piano di ristrutturazione del consumatore sino a due anni ; estensione della qualifica di consumatore anche ai soci di società di persone per debiti contratti per scopi non imprenditoriali .

2. Procedura passo‑passo per gli eredi residenti all’estero

Questa sezione guida l’erede che risiede fuori dall’Italia nelle azioni da intraprendere quando riceve una cartella o un avviso di liquidazione relativo a debiti fiscali del defunto.

2.1 Verifica preliminare: status di erede e atti fiscali

  1. Accertare la qualità di erede – verificare se si è chiamati all’eredità e se si è accettato formalmente o tacitamente. Ricordare che l’accettazione tacita si verifica solo con atti che presuppongono la volontà di accettare e non con semplici adempimenti fiscali .
  2. Valutare se si è già rinunciato – la rinuncia richiede una dichiarazione davanti a notaio o cancelliere . Un atto di rinuncia fatto per scrittura privata o email non è valido; se non ci si è avvalsi di questa formalità, si può ancora rinunciare purché non si sia compiuta tacita accettazione e non siano trascorsi dieci anni .
  3. Richiedere copia degli atti – l’erede ha diritto di ottenere dall’AdER copia della cartella, dell’avviso di liquidazione e dell’estratto di ruolo. Verificare la corretta notifica (data, luogo e destinatario) e la conformità dell’iscrizione al ruolo.
  4. Controllare i termini:
  5. Dichiarazione di successione – deve essere presentata entro 12 mesi ; se si è oltre i termini, è possibile presentare comunque la dichiarazione versando le imposte e applicando il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
  6. Avviso di liquidazione – deve essere notificato entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione .
  7. Cartella di pagamento – si impugna entro 60 giorni dalla notifica; i debiti si prescrivono in 10 anni dalla definitiva liquidazione .
  8. Comunicazione del domicilio – gli eredi devono comunicare il proprio domicilio fiscale entro un mese per evitare notifiche impersonali .

2.2 Scelta tra accettazione (anche con beneficio d’inventario) e rinuncia

Una volta appurato il contenuto dell’eredità, l’erede residente all’estero può:

  1. Accettare integralmente – in questo caso si assume la qualità di erede senza limiti e si risponde dei debiti anche oltre il valore dei beni. Questa scelta è rischiosa se l’attivo ereditario è inferiore ai debiti.
  2. Accettare con beneficio d’inventario – è la scelta consigliata quando non si conosce con precisione l’entità dei debiti. L’erede redige un inventario e paga i debiti nei limiti del patrimonio ereditario . Per gli eredi residenti all’estero, l’inventario può essere fatto tramite rappresentante in Italia (notaio o consolato) e permette di evitare pignoramenti sul proprio patrimonio.
  3. Rinunciare all’eredità – se i debiti superano il valore dei beni, è opportuno rinunciare. La rinuncia deve essere formale ; non è revocabile e produce l’effetto di liberare l’erede da ogni responsabilità per le imposte e i debiti del defunto . Attenzione: se prima della rinuncia si è pagata la successione o si è venduto un bene ereditario, si rischia la tacita accettazione .

2.3 Contestare la cartella o l’avviso di liquidazione

Se l’erede decide di contestare il debito, deve agire entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria). Le principali eccezioni sono:

  • Nullità della notifica – la cartella deve essere notificata all’erede o, se non ha comunicato il proprio domicilio, collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius . Notifiche all’indirizzo errato o a soggetti non eredi sono nulle.
  • Cartella intestata al defunto – se la cartella è intestata ancora al defunto e non agli eredi, può essere nulla; tuttavia, la Cassazione ritiene che la cartella possa recare il nome del defunto se gli eredi sono indicati nei dati anagrafici e non è violato il diritto di difesa .
  • Decadenza e prescrizione – verificare se l’avviso di liquidazione è stato emesso oltre i due anni dalla dichiarazione o se la cartella è stata notificata oltre il termine decennale .
  • Sanzioni intrasmissibili – eccepire che le sanzioni non si trasmettono e chiedere l’eliminazione delle voci relative a penalità .
  • Vizi dell’accertamento – contestare il valore imponibile, la mancata indicazione delle passività deducibili, errori di calcolo o la violazione del contraddittorio.

La contestazione può concludersi con l’annullamento totale o parziale del debito, la rideterminazione della somma o la rateizzazione. È possibile chiedere la sospensione della riscossione fino alla pronuncia del giudice.

2.4 Rateizzare i debiti

Se il debito è confermato ma l’erede non può pagare in unica soluzione, può chiedere la dilazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. I principali requisiti e vantaggi sono:

  • La domanda va presentata prima dell’avvio della procedura esecutiva;
  • Per importi fino a 120 000 euro, l’AdER concede fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025‑2026 ; per importi superiori o per situazioni documentate di difficoltà, sono possibili fino a 120 rate ;
  • Durante l’esame della domanda sono sospese prescrizione e decadenza, non si iscrivono nuove ipoteche né si avviano procedure esecutive ;
  • Se si saltano otto rate, il piano decade e l’intero debito diventa esigibile .

2.5 Valutare definizioni agevolate e saldo e stralcio

Al momento dell’aggiornamento (giugno 2026) non esistono nuove definizioni agevolate aperte. L’ultima, la rottamazione quinquies, richiedeva la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026 . Chi ha presentato la domanda riceverà entro il 30 giugno 2026 l’esito e dovrà pagare la prima rata entro il 31 luglio 2026. Non sono previste altre rottamazioni; eventuali “pace fiscale 2026” si limitano alla gestione delle rate già in corso.

2.6 Accedere alle procedure di sovraindebitamento

Quando il debito ereditato, sommato ad altri debiti personali, risulta insostenibile, l’erede può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Introdotte dalla L. 3/2012 (ora integrate nel Codice della crisi), queste procedure permettono di ridurre o cancellare i debiti di soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori). Le principali opzioni sono:

  • Piano del consumatore – riservato alle persone fisiche per debiti personali; consente di proporre ai creditori un piano di rientro con eventuale falcidia (taglio) dei debiti, soggetto all’omologazione del tribunale. Il decreto correttivo del 2024 ha ampliato la moratoria sui crediti privilegiati fino a due anni .
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore – può essere utilizzata anche da soci di società di persone per debiti non imprenditoriali; la qualifica di “consumatore” è estesa e consente l’accesso alla procedura .
  • Liquidazione controllata del patrimonio – quando non è possibile proporre un piano sostenibile, il debitore può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio con esdebitazione finale. Il correttivo ha stabilito che l’OCC deve attestare l’esistenza di beni o azioni da proporre; se non c’è attivo la domanda è improcedibile .
  • Concordato minore – per imprenditori sotto soglia; consente accordi con i creditori al di fuori delle procedure fallimentari, con una particolare attenzione alla preservazione dell’impresa.

Queste procedure richiedono l’intervento di un Gestore della crisi da sovraindebitamento (come l’Avv. Monardo) e la presentazione della domanda a un Organismo di Composizione della Crisi; permettono di sospendere le procedure esecutive e ottenere, al termine, l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui.

2.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per gli eredi che gestiscono imprese ereditarie o società, il D.L. 118/2021 (convertito dalla L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’art. 2, comma 1, consente all’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio economico di chiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile . Durante la composizione:

  • L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e conduce trattative riservate con i creditori, con l’ausilio dell’esperto ;
  • L’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) deve segnalare per iscritto la sussistenza della crisi; la tempestività della segnalazione incide sulla responsabilità degli amministratori ;
  • La piattaforma nazionale istituita presso le Camere di commercio fornisce check‑list, test di diagnosi e modelli di piano di risanamento ;
  • È possibile ottenere misure protettive per sospendere esecuzioni e azioni cautelari, tutelando il patrimonio aziendale durante le trattative .

L’Avv. Monardo, quale Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, affianca le società nell’accesso alla procedura e nella redazione dei piani di risanamento.

3. Difese e strategie legali per l’erede residente all’estero

Un approccio prudente e strategico consente di ridurre o eliminare i debiti ereditari. Di seguito vengono illustrate le principali difese a disposizione.

3.1 Eccepire la non trasmissibilità delle sanzioni

Come già evidenziato, le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi . Pertanto, quando l’AdER include sanzioni nella cartella, l’erede può chiedere lo stralcio delle stesse e il ricalcolo del debito limitato all’imposta e agli interessi. L’ordinanza Cass. 22476/2025 ha confermato che la controversia sulle sanzioni si estingue con la morte del contribuente .

3.2 Verificare la correttezza della notifica e dell’intestazione dell’atto

L’erede deve sempre controllare:

  • Chi è il destinatario della cartella – se l’atto è intestato esclusivamente al defunto, occorre verificare se sono riportati i nominativi degli eredi e se l’amministrazione ha notificato correttamente. L’assenza di tali indicazioni può determinare la nullità.
  • Dove è avvenuta la notifica – l’atto deve essere notificato all’indirizzo comunicato dall’erede; in mancanza, è valida anche la notifica diretta . Se la notifica è avvenuta presso l’ultimo domicilio del de cuius ma l’erede aveva comunicato il proprio domicilio all’estero, sussiste violazione.
  • Quando è stata fatta la notifica – verificare che non sia oltre i termini di decadenza o prescrizione.

In caso di irregolarità, si propone ricorso per far dichiarare la nullità dell’atto. La Cassazione ha più volte accolto le contestazioni relative alla notifica tardiva o inesistente.

3.3 Sollevare eccezioni sostanziali (vizi dell’imposizione)

Oltre ai vizi formali, l’erede può contestare la fondatezza del tributo. Tra le eccezioni più comuni:

  • Errata determinazione del valore imponibile – l’amministrazione deve indicare analiticamente i beni tassati, i criteri di valutazione e le passività deducibili (ad esempio spese funerarie, debiti del defunto, oneri deducibili). L’art. 34 T.U.S.D. impone la motivazione dettagliata dell’avviso di rettifica ; in mancanza, l’atto è nullo.
  • Omissione di passività – l’ufficio può escludere passività o oneri deducibili solo se questi non risultano dai documenti allegati ; l’erede deve produrre le prove (fatture, estratti conto, contratti).
  • Calcolo errato delle aliquote – l’aliquota varia dal 4% all’8% in base al grado di parentela e alle franchigie ; eventuali errori o applicazioni dell’aliquota sbagliata vanno contestati.
  • Raddoppio dei termini per dichiarazione infedele – se l’ufficio applica il raddoppio dei termini per dichiarazione omessa o infedele, l’erede può eccepire che gli immobili all’estero non rientrano nella territorialità o che non c’è dolo.

3.4 Usare il beneficio d’inventario per limitare la responsabilità

L’accettazione con beneficio d’inventario tutela il patrimonio personale dell’erede: i creditori ereditari possono rivalersi solo sui beni inventariati . Per beneficiare della limitazione bisogna:

  1. Presentare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario (anche attraverso il consolato italiano o un avvocato delegato);
  2. Redigere l’inventario entro i termini stabiliti (normalmente tre mesi prorogabili) e depositarlo presso il tribunale;
  3. Gestire i beni dell’eredità separatamente, evitando commistioni (ad esempio non versare sul proprio conto i proventi della vendita di beni ereditari).

L’inventario consente di ricostruire i beni e i debiti dell’eredità e rende più facile negoziare con l’AdER: i debiti saranno soddisfatti nei limiti dell’attivo inventariato.

3.5 Rinunciare all’eredità

Se i debiti superano largamente l’attivo, la scelta più sicura è la rinuncia. La dichiarazione deve essere registrata e produce effetto retroattivo: l’erede viene considerato come se non fosse mai stato chiamato. Attenzione però a non compiere atti che costituiscono tacita accettazione (es. incassare canoni di locazione o vendere beni) . In caso di rinuncia tardiva (dopo dieci anni) o di tacita accettazione, l’erede risponde dei debiti.

3.6 Accedere alle rateizzazioni e ai piani del consumatore

Oltre alla contestazione giudiziale, l’erede può attenuare l’impatto economico rateizzando i debiti (art. 19 D.P.R. 602/1973) o proponendo un piano del consumatore. La rateizzazione permette di pagare importi ingenti con rate sostenibili e sospende le azioni esecutive . Il piano del consumatore consente di proporre il pagamento parziale dei debiti con l’approvazione del giudice. In entrambi i casi è consigliabile farsi assistere da un professionista per la predisposizione della domanda e la negoziazione con AdER.

3.7 Utilizzare la composizione negoziata dell’impresa familiare

Se l’eredità comprende una società o un’azienda gravata da debiti fiscali, l’erede/imprenditore può avvalersi della composizione negoziata per ristrutturare il debito e preservare la continuità aziendale. La nomina di un esperto indipendente ai sensi dell’art. 2 D.L. 118/2021 consente di avviare trattative riservate con l’AdER e gli altri creditori, ottenendo misure protettive e, se necessario, accedendo al concordato semplificato .

4. Strumenti alternativi per definire i debiti

4.1 Definizioni agevolate (rottamazione)

La rottamazione delle cartelle consente di estinguere il debito versando l’imposta e gli interessi senza sanzioni e aggi ridotti. La rottamazione quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2025 si applica ai carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il piano prevede il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interesse al 3%, con scadenza finale nel 2035 . Tuttavia, la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 ; pertanto al 26 giugno 2026 non è possibile accedere a nuovi piani di rottamazione. Chi ha presentato la domanda deve seguire lo scadenzario pubblicato da AdER e versare la prima rata entro il 31 luglio 2026.

4.2 Saldo e stralcio dei debiti (chiusure accordate dal giudice)

In mancanza di definizioni agevolate aperte, l’erede può trattare con l’AdER per un saldo e stralcio su base individuale, proponendo il pagamento di una parte del debito. Questa soluzione è possibile solo in particolari circostanze (ad esempio stato di insolvenza o assenza di beni aggredibili) e richiede spesso l’intervento del giudice nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento.

4.3 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti

Come visto, il piano del consumatore consente la falcidia dei debiti e l’esdebitazione finale. Per i debiti fiscali, le regole sono più rigide: il piano deve prevedere la soddisfazione parziale del debito erariale nella misura stabilita dalla giurisprudenza e la moratoria sui crediti privilegiati non può superare due anni . È quindi fondamentale valutare, con il supporto di un professionista, la fattibilità del piano e l’esito probabile.

4.4 Accordi di ristrutturazione e concordato minore

Per imprenditori e soci, gli accordi di ristrutturazione e il concordato minore (artt. 57‑85 C.C.I.I.) permettono di negoziare con i creditori pubblici e privati. Grazie alle modifiche del 2024, i soci di società di persone possono accedere alle procedure anche per debiti personali e ottenere moratorie più lunghe. L’AdER partecipa attivamente e può accettare il pagamento parziale del debito se il piano è sostenibile.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica – molti eredi residenti all’estero credono che la cartella inviata al domicilio italiano non li riguardi; in realtà l’AdER può notificare presso l’ultimo domicilio del defunto. Ignorare la notifica comporta la perdita dei termini per il ricorso.
  2. Pagare o vendere beni prima di valutare la situazione – compiere atti dispositivi sui beni ereditari (incassare canoni, vendere un immobile) può costituire tacita accettazione ; è sempre consigliabile fare un inventario prima di qualsiasi azione.
  3. Rinunciare senza forma – la rinuncia deve essere fatta con atto pubblico o in tribunale ; dichiarazioni informali non hanno valore.
  4. Non comunicare il domicilio – se l’erede non comunica il proprio domicilio fiscale, l’AdER può notificarlo collettivamente e impersonalmente; questo rende più difficile difendersi. La comunicazione si può fare anche dall’estero via PEC o tramite un procuratore.
  5. Sottovalutare i termini di decadenza e prescrizione – conoscere i termini di decadenza (2 anni per l’avviso di liquidazione ) e prescrizione (10 anni per il credito ) consente di eccepire l’estinzione del debito.
  6. Affidarsi a fonti non ufficiali – leggi e circolari cambiano spesso. È importante utilizzare fonti normative e giurisprudenziali aggiornate e affidarsi a professionisti.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione riportiamo alcune tabelle di sintesi. Ogni tabella contiene solo parole chiave, cifre e concetti essenziali; le spiegazioni sono nel testo.

Tabella 6.1 – Responsabilità degli eredi e norme principali

Norma/decisioneContenuto essenziale
Art. 65 D.P.R. 600/1973Eredi responsabili in solido per imposte e interessi; devono comunicare il domicilio entro 1 mese; termini prorogati di 6 mesi; notifica collettiva facoltativa .
Art. 8 D.Lgs. 472/1997Le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi .
Art. 12 D.P.R. 602/1973Il ruolo resta intestato al defunto; la cartella va notificata agli eredi .
Cass. 12964/2024Notifica diretta all’erede valida; notifica collettiva è una facoltà .
Cass. 22476/2025Le sanzioni non si trasmettono; causa estinta al momento della morte .
Cass. 11898/2026Il contribuente può impugnare il ruolo se l’iscrizione produce un pregiudizio concreto (es. diniego di finanziamento) .
Art. 33 T.U.S.D.Avviso di liquidazione entro 2 anni; 60 giorni per pagare; rettifica motivata .
Art. 41 T.U.S.D.Il credito per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in 10 anni .
Art. 484 c.c.Accettazione con beneficio d’inventario limita la responsabilità ai beni ereditari .
Art. 519 c.c.Rinuncia con dichiarazione davanti a notaio/tribunale; forma solenne .
Art. 480 c.c.Diritto di accettare o rinunciare prescrive in 10 anni .
Art. 19 D.P.R. 602/1973Rateizzazione: fino a 84 rate (debiti ≤ 120 000 €) o 120 rate (debiti > 120 000 €) ; sospensione procedure .

Tabella 6.2 – Termini principali

ProceduraTermineRiferimento
Dichiarazione di successione12 mesi dall’apertura della successioneArt. 31 T.U.S.D.
Avviso di liquidazioneNotifica entro 2 anni dalla dichiarazioneArt. 33 T.U.S.D.
Ricorso contro cartella60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Prescrizione del credito tributario10 anni dopo la definitiva liquidazioneArt. 41 T.U.S.D.
Prescrizione per accettare/rinunciare10 anni dall’apertura della successioneArt. 480 c.c.
Presentazione domanda rottamazione quinquiesEntro il 30 aprile 2026Legge di bilancio 2025
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026Legge di bilancio 2025
Rateizzazione art. 19Fino a 84 o 120 rate; decadenza con 8 rate non pagateArt. 19 D.P.R. 602/1973

Tabella 6.3 – Aliquote dell’imposta di successione (Italia)

BeneficiarioAliquotaFranchigiaFonte
Coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta4%€1 000 000 per ciascun beneficiarioArt. 2 T.U.S.D. e Legge di bilancio
Fratelli e sorelle6%€100 000
Parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado6%€100 000
Altri beneficiari8%Nessuna franchigia

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Devo pagare i debiti fiscali di mia madre defunta anche se vivo all’estero?
    Sì, se hai accettato l’eredità (anche tacitamente) sei responsabile in solido con gli altri eredi per imposte e interessi maturati prima della morte . Tuttavia le sanzioni non si trasmettono . Se non hai ancora accettato, puoi scegliere il beneficio d’inventario o la rinuncia.
  2. La cartella è intestata al defunto: è nulla?
    Non sempre. La Cassazione ha stabilito che il ruolo deve essere intestato al defunto ma la cartella deve essere notificata agli eredi . Se la cartella omette i tuoi dati o ti è stata notificata in modo irregolare puoi contestarla.
  3. Qual è la differenza tra accettazione con beneficio d’inventario e pura accettazione?
    Con il beneficio d’inventario non confondi i tuoi beni con quelli ereditari e rispondi dei debiti solo fino al valore dei beni ricevuti . Con la pura accettazione rispondi illimitatamente. L’inventario è quindi consigliato quando non si conosce l’entità dei debiti.
  4. Posso rinunciare all’eredità dopo aver presentato la dichiarazione di successione?
    Sì, la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento dell’imposta non costituiscono tacita accettanza . Puoi ancora rinunciare se non hai compiuto altri atti che implicano volontà di accettare e se non sono passati dieci anni .
  5. Come posso ottenere il certificato successorio europeo (CSE)?
    Devi rivolgerti all’autorità competente dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale (in Italia, il tribunale o un notaio). Il CSE attesta la tua qualità di erede e vale in tutti gli Stati membri . È utile per recuperare beni all’estero e dimostrare i tuoi diritti.
  6. Se rinuncio all’eredità devo comunque pagare i debiti fiscali?
    No. La rinuncia formale esclude qualsiasi responsabilità per i debiti del defunto . Tuttavia, se hai compiuto atti di gestione che costituiscono tacita accettazione, la rinuncia non produce effetto.
  7. Cosa succede se un altro erede paga l’intero debito?
    Poiché la responsabilità è solidale, l’AdER può chiedere l’intero importo a un solo erede. L’erede che paga può poi esercitare il diritto di regresso contro gli altri eredi in proporzione alle quote ereditarie .
  8. In quali casi la cartella può essere notificata all’ultimo domicilio del de cuius?
    Se gli eredi non comunicano il proprio domicilio all’ufficio entro 30 giorni, l’AdER può notificare la cartella collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto . La notifica resta valida anche se un erede è residente all’estero.
  9. Quando scade il termine per contestare una cartella?
    Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il termine può essere sospeso per 90 giorni in caso di istanza di accertamento con adesione.
  10. Che cosa significa pregiudizio concreto nell’impugnazione dell’estratto di ruolo?
    Dopo la riforma del 2024, l’estratto di ruolo può essere impugnato solo se l’iscrizione arreca un pregiudizio concreto (es. blocco di un finanziamento, fermo di auto, pignoramento) . È necessario documentare tale pregiudizio nel ricorso.
  11. Posso rateizzare i debiti derivanti da imposte di successione?
    Sì, è possibile chiedere all’AdER la rateizzazione. Per importi fino a 120 000 euro si possono ottenere fino a 84 rate mensili; per importi superiori o per situazioni documentate di difficoltà sono concesse fino a 120 rate . Durante l’esame della domanda non vengono avviate azioni esecutive .
  12. Se l’erede vive fuori dall’UE, si applica il Regolamento 650/2012?
    Sì, il regolamento stabilisce la legge applicabile alla successione in presenza di elementi transnazionali e si applica ai residenti in Stati membri. Tuttavia, questioni fiscali sono escluse ; per i rapporti con Paesi extra‑UE occorre verificare le convenzioni internazionali e la legge dello Stato di residenza.
  13. È possibile impugnare la cartella solo per ottenere la rateizzazione?
    No. La rateizzazione non richiede necessariamente l’impugnazione, basta presentare domanda all’AdER. Tuttavia, se la cartella è affetta da vizi, conviene impugnarla per azzerare o ridurre il debito.
  14. Quali spese possono essere dedotte nella dichiarazione di successione?
    Sono deducibili, tra le altre, le spese funerarie, i debiti del defunto risultanti da atti aventi data certa, i tributi non pagati, alcune passività relative a donazioni e assicurazioni sulla vita. L’ufficio può escludere le passività non documentate .
  15. Se la successione riguarda beni in più Paesi, quante dichiarazioni devo presentare?
    In genere è sufficiente una sola dichiarazione nello Stato di residenza del defunto, ma si devono seguire le norme di ciascun Paese per le imposte locali. Il Certificato successorio europeo facilita la prova della tua qualità di erede .
  16. Cosa succede se non presento la dichiarazione di successione entro 12 mesi?
    La presentazione tardiva comporta sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, ridotte se si ricorre al ravvedimento operoso . La dichiarazione può essere presentata anche dopo molti anni , ma gli interessi e le sanzioni aumentano.
  17. Posso essere perseguito penalmente per i debiti del defunto?
    No. I debiti tributari non costituiscono reato per l’erede; tuttavia, se l’erede compie atti fraudolenti o omette di dichiarare redditi propri, può incorrere in responsabilità penale personale.
  18. Che succede se uno degli eredi non vuole pagare la sua quota?
    La responsabilità verso l’AdER è solidale: l’amministrazione può rivolgersi a un solo erede. Quest’ultimo potrà poi agire giudizialmente per recuperare la quota dagli altri eredi .
  19. Posso richiedere la sospensione dell’esecuzione durante il ricorso?
    Sì. Depositando il ricorso è possibile chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione; il giudice può concederla se sussiste il fumus boni iuris e il periculum in mora (es. rischio di danno grave e irreparabile).
  20. L’erede può essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali del defunto se non ha accettato l’eredità?
    No. Finché non interviene l’accettazione (espressa o tacita), il chiamato non è erede e non risponde dei debiti. Solo dopo l’accettazione la responsabilità si configura; tuttavia, l’accettazione tacita può avvenire con un singolo atto inequivoco .

8. Simulazioni pratiche

8.1 Erede residente in Germania con debito IRPEF del de cuius

Scenario: Anna, residente in Germania, è chiamata all’eredità del padre deceduto in Italia nel 2024. Il padre aveva un debito IRPEF di 150 000 € e la cartella viene notificata nel maggio 2025 all’ultimo domicilio del defunto. Anna non ha comunicato il suo domicilio all’AdER e ha partecipato, insieme ai fratelli, alla vendita di un immobile ereditario.

Analisi:

  1. Tacita accettazione: partecipando alla vendita del bene ereditario, Anna ha compiuto un atto che presuppone la volontà di accettare l’eredità e non avrebbe potuto fare senza la qualità di erede . Pertanto si considera erede a tutti gli effetti.
  2. Notifica della cartella: poiché Anna non ha comunicato il suo domicilio, l’AdER ha notificato la cartella all’ultimo domicilio del padre. L’atto è valido ; nonostante la notifica impersonale, Anna può contestare eventuali vizi formali (ad esempio mancata indicazione degli eredi) ma non la modalità di notifica.
  3. Responsabilità del debito: la responsabilità è solidale. L’AdER può pretendere l’intero importo da uno solo degli eredi . Anna e i fratelli dovranno quindi coordinarsi per la difesa o la rateizzazione.
  4. Strategie:
  5. Verificare se la cartella comprende sanzioni e chiedere il loro stralcio ;
  6. Richiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 (150 000 € > 120 000 € → fino a 120 rate) ;
  7. Valutare l’accesso a una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore se l’importo risulta insostenibile.

8.2 Rinuncia tardiva e contestazione di cartella

Scenario: Marco, cittadino italiano residente in Australia, scopre nel 2026 di essere erede di uno zio deceduto nel 2014 con un debito di 30 000 € per imposta di successione. Marco non ha mai partecipato alla gestione dell’eredità e non ha presentato la dichiarazione di successione.

Analisi:

  1. Decadenza del diritto di rinunciare? L’art. 480 c.c. prevede che il diritto di accettare si prescrive in 10 anni . Essendo trascorso più di un decennio, Marco si considera erede per effetto della presunzione legale di accettazione.
  2. Responsabilità nei debiti: Marco può essere chiamato a rispondere del debito. Tuttavia potrà ancora invocare la prescrizione del credito se il debito non è stato fatto valere entro 10 anni dal definitivo accertamento . Dovrà verificare la data di liquidazione e la notifica della cartella.
  3. Eccezioni: Marco può contestare la cartella se è stata notificata irregolarmente (ad esempio non è stata rispettata la modalità collettiva con gli altri eredi) o se l’AdER ha incluso sanzioni. Potrà inoltre chiedere la rateizzazione o accedere a un saldo e stralcio.

8.3 Gestione di un’azienda ereditata con debiti fiscali

Scenario: Lucia eredita nel 2025 il 60% delle quote di una piccola società agricola italiana e vive in Francia. La società ha debiti IVA e IRAP pari a 200 000 € e rischia il pignoramento di macchinari. Lucia vuole conservare l’azienda e ristrutturare il debito.

Analisi:

  1. Accettazione con beneficio d’inventario: Lucia può accettare l’eredità con beneficio d’inventario per limitare la responsabilità personale .
  2. Composizione negoziata: Essendo imprenditrice, Lucia può attivare la composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021, chiedendo alla Camera di commercio la nomina di un esperto . Ciò sospende le azioni esecutive e le ipoteche e consente di negoziare un accordo.
  3. Rateizzazione e definizioni agevolate: Potrà richiedere la rateizzazione art. 19 e, se aveva presentato domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026, sfruttare la definizione agevolata. In mancanza, potrà proporre un piano del consumatore o un concordato minore.
  4. Intervento del professionista: L’assistenza di un Gestore della crisi da sovraindebitamento è essenziale per redigere il piano, negoziare con AdER e ottenere l’omologazione giudiziale.

Conclusione

La gestione dei debiti fiscali del defunto da parte di un erede residente all’estero richiede una conoscenza precisa delle normative, dei termini e della giurisprudenza. Imposte e interessi si trasmettono agli eredi, ma le sanzioni no ; la cartella può essere notificata direttamente all’erede ; la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi ; l’accettazione dell’eredità può essere pura, con beneficio d’inventario o non avvenire affatto. Ogni scelta comporta conseguenze: la rinuncia libera dal debito , mentre la tacita accettazione espone a responsabilità illimitata .

Abbiamo visto come contestare la cartella, come eccepire la prescrizione, come rateizzare il debito e come accedere alle procedure di sovraindebitamento o alla composizione negoziata dell’impresa. Strumenti come la rottamazione quinquies (ormai chiusa) e la rateizzazione art. 19 offrono soluzioni pratiche, ma richiedono conoscenza dei termini e delle condizioni. Il Regolamento UE 650/2012 assicura l’unità della successione nelle situazioni transfrontaliere, ma lascia impregiudicati gli aspetti fiscali .

In conclusione, è fondamentale agire con tempestività e affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono consulenza per analizzare gli atti, predisporre ricorsi, sospendere le esecuzioni, negoziare piani di rientro e accedere alle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla competenza maturata nella difesa di contribuenti e imprese, lo studio è in grado di bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e di ridurre o azzerare il debito con soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

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