Notifica Fiscale All’estero Tramite Comune Italiano: È Valida?

Introduzione e importanza del tema

Chi lascia l’Italia per trasferirsi in un altro Paese spesso non interrompe i propri rapporti con il Fisco: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento continuano a essere notificati e possono determinare fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti.

Molti contribuenti residenti all’estero si vedono recapitare atti fiscali tramite depositi presso la casa comunale dell’ultimo Comune di residenza e affissioni all’albo pretorio, modalità che privano chi vive fuori dall’Italia della possibilità di conoscere tempestivamente l’atto e difendersi. È valida la notifica fiscale all’estero mediante il Comune italiano? La risposta dipende da un complesso intreccio di norme e sentenze che nel tempo hanno profondamente modificato il sistema, imponendo all’Amministrazione finanziaria un maggiore rispetto del diritto di difesa del contribuente e sanzionando l’omessa comunicazione del cambio di residenza.

Dal punto di vista pratico, i rischi di ricevere notifiche irregolari sono alti: cartelle depositate in Comune diventano definitive dopo 60 giorni se non impugnate; l’inosservanza dei termini può sfociare in azioni esecutive come pignoramenti e ipoteche; la difesa tardiva risulta spesso più costosa e complessa. I principali problemi nascono dalla mancata conoscenza dei corretti adempimenti per l’aggiornamento dell’anagrafe (doppia dichiarazione ai Comuni coinvolti e iscrizione all’AIRE), dall’uso improprio della notifica semplificata in Comune senza una preventiva ricerca della residenza estera e dalla gestione delle nuove “domiciliazioni digitali” obbligatorie per imprese e professionisti. In questa guida aggiornata al 26 giugno 2026 esamineremo la disciplina vigente, illustreremo procedure e termini, presenteremo strategie difensive e strumenti alternativi per la definizione dei debiti e forniremo risposte a domande frequenti, dal punto di vista del contribuente che deve difendersi dalle pretese tributarie.

Prima di addentrarci nelle norme, è utile sottolineare che affrontare un contenzioso tributario richiede competenze specifiche sia in ambito giuridico sia contabile. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza specializzata a livello nazionale in diritto bancario e tributario. L’avvocato Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Grazie al coordinamento di professionisti esperti in materia fiscale, egli può analizzare l’atto notificato, predisporre ricorsi, ottenere sospensioni cautelari, negoziare piani di rientro e proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

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Contesto normativo: leggi e regolamenti sulla notifica fiscale all’estero

Domicilio fiscale e variazione di residenza (art. 58 D.P.R. 600/1973)

Per comprendere la disciplina della notifica degli atti tributari bisogna partire dal concetto di domicilio fiscale. L’articolo 58 del D.P.R. 600/1973 individua il domicilio fiscale nel Comune in cui la persona fisica risulta iscritta all’anagrafe (o nel Comune in cui esercita l’attività per chi è titolare di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) e stabilisce che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si verificano. Ciò significa che, per i primi 60 giorni dal trasferimento, l’Amministrazione finanziaria può continuare a notificare gli atti al domicilio precedente.

Lo stesso articolo richiama la giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 366/2007, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. per i residenti all’estero. Tale pronuncia ha aperto la strada all’obbligo di rispettare una procedura più garantista per i cittadini iscritti all’AIRE, come vedremo nel paragrafo dedicato.

Notifiche fiscali: art. 60 D.P.R. 600/1973

La norma centrale in materia di notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi è l’articolo 60 D.P.R. 600/1973, frequentemente modificato negli ultimi anni. Ne riassumiamo i punti più rilevanti:

  • Notifica al domicilio fiscale (lett. c) – L’atto è notificato nel Comune del domicilio fiscale mediante consegna al destinatario o a una persona legata da coabitazione. Se la consegna non riesce, si può ricorrere alla raccomandata A/R .
  • Elezione di domicilio (lett. d) – Il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune di ultima residenza: ciò consente di ricevere gli atti all’indirizzo scelto .
  • Deposito in Comune (lett. e) – Se non è possibile individuare la residenza o il domicilio del contribuente o la sua dimora non è nota, l’atto può essere depositato presso la casa comunale e il messo fa affiggere l’avviso all’albo pretorio. La notifica si considera perfezionata l’ottavo giorno successivo all’affissione .
  • Comunicazione dell’indirizzo estero (lett. e-bis) – Introdotta nel 2006, consente ai non residenti di comunicare all’Amministrazione finanziaria l’indirizzo estero dove ricevere gli atti. In tal caso l’atto viene inviato mediante raccomandata A/R all’indirizzo comunicato . Questa facoltà è alternativa alla procedura di notifica consolare e, con la successiva riforma del 2010, è diventata obbligatoria per l’Amministrazione: se riceve la comunicazione, non può ricorrere al deposito in Comune .
  • Decorrenza della variazione di indirizzo (comma 3) – La variazione del domicilio o della residenza si considera efficace dopo 30 giorni dalla comunicazione all’ufficio finanziario . Nei primi 30 giorni, gli atti possono essere validamente notificati all’indirizzo precedente.
  • Procedura per i non residenti (commi 4 e 5) – Introdotti dal D.L. 40/2010, i commi 4 e 5 prevedono che, in alternativa all’art. 142 c.p.c., l’atto per i contribuenti non residenti sia notificato mediante spedizione di lettera raccomandata all’indirizzo estero risultante dall’AIRE; solo se la raccomandata ritorna o se il destinatario non ha comunicato l’indirizzo, l’Ufficio può procedere con il deposito presso il Comune . È quindi vietato l’uso automatico del deposito in Comune senza aver prima tentato la notifica all’estero o aver verificato l’inesistenza di un indirizzo comunicato.

Queste disposizioni sono state ulteriormente integrate nel 2024 con l’introduzione del digital domicile (vedi art. 60-ter).

Notifica delle cartelle di pagamento (art. 26 D.P.R. 602/1973)

Le cartelle di pagamento e gli altri atti dell’esattore seguono regole specifiche. L’art. 26 D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’atto può essere notificato dal messo notificatore o da un ufficiale della riscossione, tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC). In mancanza di questi mezzi, l’agente può procedere al deposito presso la casa comunale, ma il comma 5 richiama espressamente i commi 4 e 5 dell’art. 60: per i non residenti, prima di depositare l’atto bisogna tentare l’invio all’indirizzo estero indicato . Anche per le cartelle quindi la notifica in Comune è un rimedio residuale.

Digital domicile: art. 60‑ter D.P.R. 600/1973 (in vigore dal 2024)

Con l’entrata in vigore del D.L. 76/2020 e delle successive riforme della P.A. digitale, la notifica degli atti tributari si è gradualmente spostata su canali telematici. L’art. 60‑ter, introdotto nel 2024, prevede che l’Amministrazione finanziaria utilizzi la posta elettronica certificata per notificare gli atti:

  • Se il destinatario è professionista o impresa iscritta negli indici INI‑PEC, l’atto è notificato alla PEC risultante da tali elenchi; in mancanza, si utilizza l’indirizzo digitale eletto nel Registro nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD) .
  • Se la casella PEC o il domicilio digitale risultano saturi, la notifica si effettua depositando il documento in un’area riservata del portale di InfoCamere; contestualmente, l’Ufficio invia un avviso all’indirizzo e-mail ordinario e all’eventuale numero di telefono mobile registrato .
  • Qualora non sia possibile l’invio telematico per assenza o saturazione di tutti i canali digitali, si procede alla notifica con raccomandata all’indirizzo fisico e, in ultima istanza, con il deposito presso il Comune .

La novità più importante è che, per i soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale, l’uso della PEC o dell’indice INAD è oggi il canale primario; il deposito presso la casa comunale rappresenta solo l’extrema ratio.

Iscrizione all’AIRE e comunicazione della residenza all’estero (art. 6 L. 470/1988)

La Legge 470/1988 regola l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). L’art. 6 impone che i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero presentino una dichiarazione al consolato entro 90 giorni dal trasferimento e che comunichino eventuali variazioni di residenza entro 90 giorni . La mancata dichiarazione non solo comporta l’impossibilità di opporre la residenza estera agli Uffici fiscali, ma, dal 2024, è anche sanzionata (fino a 1.000 € per ciascun anno di omessa dichiarazione) .

L’iscrizione AIRE non è però sufficiente da sola: perché il trasferimento di residenza sia opponibile ai terzi, occorre rispettare il combinato disposto dell’art. 44 c.c. e dell’art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Secondo l’art. 44, il trasferimento della residenza non è opponibile ai terzi se non denunciato nei modi prescritti ; la doppia dichiarazione consiste nel comunicare la variazione sia al Comune che si abbandona sia a quello in cui si fissa la nuova residenza . L’art. 31 disp. att. c.c. precisa che nella dichiarazione fatta al Comune che si lascia deve risultare il luogo della nuova residenza . Senza tale doppia dichiarazione, il trasferimento non è opponibile e l’Amministrazione può legittimamente notificare gli atti al precedente domicilio.

Notificazioni all’estero nel codice di procedura civile (art. 142 c.p.c.)

L’art. 142 del codice di procedura civile disciplina la notifica alle persone che non hanno residenza o domicilio in Italia e che non hanno nominato un procuratore. In questo caso l’atto è notificato mediante affissione nella casa comunale del tribunale, con copia trasmessa al destinatario per raccomandata e un’ulteriore copia inviata al Pubblico Ministero affinché la notifichi tramite il Ministero degli Affari Esteri . L’art. 142 si applica in campo tributario solo se l’Amministrazione non è in grado di reperire l’indirizzo estero attraverso l’AIRE o non può utilizzare la procedura speciale di cui agli artt. 60 e 26.

Diritto internazionale: notifiche in ambito europeo e consolare

Per le controversie civili e commerciali, il Regolamento (UE) 2020/1784 regola la notifica transfrontaliera; tuttavia, l’art. 1 ne esclude espressamente gli atti tributari, doganali e amministrativi . Pertanto, per le notifiche fiscali resta applicabile il diritto interno. In relazione a Stati extra‑UE, il D.Lgs. 71/2011 (art. 37) prevede che le notifiche siano curate dalle autorità consolari se esiste una convenzione bilaterale, ma le regole dell’art. 142 c.p.c. restano il punto di riferimento quando non esistono accordi.

Schema riassuntivo delle principali fonti normative

Norma/DisposizioneOggettoPassaggi chiave
D.P.R. 600/1973, art. 58Domicilio fiscaleIl domicilio fiscale corrisponde al Comune di iscrizione anagrafica; le variazioni hanno effetto dopo 60 giorni.
D.P.R. 600/1973, art. 60Notificazioni degli atti tributariRegole sulle notifiche al domicilio fiscale (lett. c), elezione di domicilio (lett. d), deposito in Comune (lett. e), comunicazione dell’indirizzo estero (lett. e‑bis) e procedura per i non residenti (commi 4‑5) .
D.P.R. 602/1973, art. 26Notifica cartelle di pagamentoLa cartella può essere notificata da messo notificatore o via PEC; per i non residenti si applicano i commi 4‑5 dell’art. 60 e il deposito in Comune è residuale .
D.P.R. 600/1973, art. 60‑terDigital domicileNotifica tramite PEC o indirizzo digitale (INI‑PEC/INAD); deposito su portale InfoCamere se la casella è piena .
L. 470/1988, art. 6AIREObbligo di dichiarare all’estero entro 90 giorni la nuova residenza; le variazioni devono essere comunicate; l’iscrizione ha effetto dal giorno della presentazione .
Art. 44 c.c. e art. 31 disp. att. c.c.Trasferimento della residenzaLa variazione di residenza non è opponibile ai terzi se non denunciata con doppia dichiarazione ai Comuni coinvolti; nella dichiarazione al Comune che si abbandona deve essere indicata la nuova residenza .
Art. 142 c.p.c.Notificazione a persone residenti all’esteroAffissione al tribunale e invio al Ministero degli Esteri; applicabile solo se non possibile utilizzare l’art. 60 .
Constit. Corte sent. 366/2007Notifiche a iscritti AIREHa dichiarato incostituzionale la norma che escludeva l’art. 142 c.p.c. per i residenti all’estero; richiede procedure che garantiscano la conoscenza effettiva .

Giurisprudenza recente: decisioni di Cassazione e Corti tributarie

La giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale nell’interpretazione delle norme su residenza e notifiche all’estero. Riassumiamo le pronunce più significative, raggruppandole per temi.

Onere di comunicare il nuovo domicilio e decorrenza del cambio

  1. Cass. civ. sez. V, ord. n. 14435/2024 – La Corte afferma che la notifica a mezzo deposito in Comune è valida quando il contribuente non ha comunicato il cambio di domicilio fiscale. La variazione d’indirizzo produce effetti dopo 30 giorni per il trasferimento all’estero (art. 60, comma 3) e dopo 60 giorni per il cambio di Comune (art. 58). Fino alla decorrenza, l’Amministrazione può notificare validamente al vecchio indirizzo . La Corte ribadisce che è onere del contribuente comunicare tempestivamente il nuovo domicilio; in mancanza, l’ente può utilizzare la procedura semplificata .
  2. Cass. civ. sez. II, ord. n. 8252/2024 – La Corte dichiara nulla la notifica dell’atto di citazione eseguita nel Comune di residenza anagrafica quando il destinatario ha regolarmente denunciato il trasferimento mediante doppia dichiarazione ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. La notifica è nulla perché l’atto avrebbe dovuto essere consegnato nel nuovo Comune .
  3. Cass. civ. sez. II, ord. n. 29865/2024 – Secondo questa pronuncia (massimata dall’ANCI), non è sufficiente che il contribuente affermi di aver trasferito la residenza all’estero e di essersi iscritto all’AIRE. La nullità della notifica può essere eccepita solo se il contribuente prova di aver effettuato la doppia dichiarazione ai Comuni di partenza e di arrivo; l’iscrizione all’AIRE non sostituisce tale adempimento .
  4. Cass. civ. sez. II, ord. n. 21922/2017 – La Corte ribadisce che l’iscrizione all’AIRE e il rispetto dell’art. 6 L. 470/1988 non sono sostitutivi della doppia dichiarazione; il trasferimento della residenza è opponibile ai terzi solo se comunicato a entrambi i Comuni .

Notifiche ai contribuenti iscritti all’AIRE e procedura alternativa

  1. Cass. civ. sez. V, ord. n. 4898/2023 – La Corte stabilisce che, a seguito della sentenza 366/2007 della Corte costituzionale, la notifica ai cittadini iscritti all’AIRE deve garantire la conoscenza effettiva dell’atto; l’Amministrazione deve inviare l’avviso all’indirizzo estero comunicato (lett. e‑bis) o, se non comunicato, all’indirizzo AIRE mediante raccomandata A/R . Solo in caso di esito negativo si potrà procedere con il deposito in Comune; in ogni caso l’Ufficio deve attendere 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del cambio per poter utilizzare la procedura semplificata .
  2. Cass. civ. sez. II, ord. n. 33469/2023 – La Corte (massimata dal MEF) afferma che, se l’indirizzo estero non risulta più dall’AIRE perché il contribuente è stato cancellato, l’Ufficio è tenuto a verificare tramite il Consolato la nuova residenza prima di ricorrere al deposito in Comune; la procedura semplificata è valida solo in caso di irreperibilità assoluta .
  3. Cass. civ. sez. II, ord. n. 5576/2025 – In questa ordinanza la Corte distingue l’irreperibilità relativa (quando la persona è temporaneamente assente) dall’irreperibilità assoluta (quando non è possibile individuare il domicilio). Se l’irreperibilità è relativa, occorre seguire l’art. 140 c.p.c.; solo in caso di irreperibilità assoluta si può usare il deposito in Comune . La Corte riconosce la validità della notifica al vecchio indirizzo quando la variazione di domicilio non era ancora efficace (non erano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione) .
  4. Cass. civ. sez. V, sent. n. 35327/2022 – La Corte riepiloga l’evoluzione normativa: prima del 2006 l’Amministrazione poteva notificare in Comune anche se la residenza estera era iscritta all’AIRE; il D.L. 223/2006 ha inserito la facoltà di comunicare l’indirizzo estero (lett. e‑bis), ma l’uso del deposito in Comune restava legittimo; la sentenza 366/2007 ha poi dichiarato incostituzionali le disposizioni che impedivano l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. e ha imposto all’Ufficio di utilizzare la procedura consolare o la raccomandata all’estero . La Corte sottolinea che l’Ufficio è obbligato a utilizzare la notifica all’estero solo se riceve la comunicazione formale dell’indirizzo; altrimenti può ancora depositare l’atto in Comune .
  5. Cass. civ. sez. V, sent. n. 23378/2021 – La Corte riconferma che la procedura dell’art. 60, commi 4 e 5, è un’alternativa all’art. 142 c.p.c. e non una deroga: l’Amministrazione può scegliere la raccomandata all’estero o la procedura consolare, ma deve comunque garantirne l’efficacia .
  6. Commissione tributaria regionale – Diversi pronunciamenti delle Commissioni Tributarie richiamano i principi di Cassazione: ad esempio, la Commissione Tributaria piemontese ha ritenuto nulla la notifica via PEC a un contribuente residente all’estero perché la PEC era stata inviata al domicilio italiano senza verificare la residenza estera . Le Commissioni richiedono un’accurata verifica dell’indirizzo AIRE prima di affidarsi alle notifiche digitali o al deposito in Comune.

Massime sulla residenza fiscale e sull’onere di prova

Oltre alle pronunce in materia tributaria, la Cassazione si è espressa più volte sul significato di residenza e domicilio e sull’onere probatorio:

  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 2878/2024 – La residenza fiscale si identifica con il centro degli affari e degli interessi vitali; le relazioni affettive rilevano solo congiuntamente agli altri criteri . Questo principio è utile quando il Fisco contesta la residenza estera per ritenere il contribuente ancora fiscalmente residente in Italia.
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 21916/2006 – La Corte precisa che, ai fini dell’opponibilità del cambio di residenza ai terzi, è necessaria la doppia denuncia al Comune che si abbandona e a quello in cui si trasferisce . È quindi insufficiente produrre solo la certificazione del nuovo Comune.
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 10183/2014 – La residenza originaria si considera immutata fino alla regolare denuncia del trasferimento; chi si allontana senza dare disposizioni per essere informato non può lamentare di non aver ricevuto la notifica .

Queste massime confermano l’importanza di adempiere correttamente agli obblighi anagrafici per rendere opponibile il trasferimento al Fisco e ai terzi.

Giurisprudenza comparata

Esistono anche decisioni straniere e della Corte di giustizia che possono avere impatti indiretti. Ad esempio, alcune pronunce tedesche e francesi hanno affermato il principio della proporzionalità nell’imposizione fiscale e nel recupero dei crediti: la notifica deve essere idonea a garantire la conoscenza effettiva, altrimenti si viola il diritto di difesa (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE). Sebbene il Regolamento UE 2020/1784 escluda le notifiche fiscali, la giurisprudenza nazionale tende sempre più a uniformarsi ai principi di certezza e conoscenza effettiva.

Procedura passo‑passo: cosa accade quando viene notificato un atto all’estero

1. Comunicazione del trasferimento: AIRE e doppia dichiarazione

Il contribuente che si trasferisce all’estero deve:

  1. Iscriversi all’AIRE entro 90 giorni dalla data di espatrio e comunicare eventuali variazioni entro 90 giorni . La dichiarazione produce effetti dalla data di presentazione.
  2. Effettuare la doppia dichiarazione prevista dall’art. 44 c.c. e dall’art. 31 disp. att. c.c., comunicando la variazione di residenza al Comune che si abbandona e a quello di nuova residenza . Nella dichiarazione al Comune di provenienza deve indicare la nuova residenza .

Mancando uno di questi adempimenti, l’Amministrazione potrà legittimamente notificare gli atti al vecchio indirizzo per i 60 giorni successivi alla variazione (domicilio fiscale) o addirittura oltre, se il trasferimento non è opponibile.

2. Verifica del domicilio fiscale da parte dell’Amministrazione

Ricevuta l’informazione di trasferimento, l’Agenzia delle Entrate aggiorna il domicilio fiscale entro 60 giorni. Durante questo periodo le notifiche sono valide all’indirizzo precedente . Prima di ricorrere al deposito in Comune, l’Amministrazione deve:

  • Consultare i registri AIRE per individuare l’indirizzo estero del contribuente;
  • Verificare se il contribuente ha indicato un domicilio eletto o un indirizzo estero (lett. e‑bis) presso cui ricevere gli atti;
  • Verificare la disponibilità di un domicilio digitale (PEC o INAD) se obbligato a utilizzarlo (società, professionisti e soggetti che hanno eletto un domicilio digitale).

3. Invio della notifica

Esistono diverse modalità in ordine gerarchico:

  1. Posta elettronica certificata / domicilio digitale – Se il destinatario ha un domicilio digitale valido, l’atto è notificato via PEC. Se la casella è piena o scaduta, l’atto è depositato nel portale dedicato, con avviso via e-mail o sms .
  2. Raccomandata internazionale – Se il destinatario è iscritto all’AIRE, la notifica avviene all’indirizzo estero risultante dall’anagrafe o da quello comunicato (lett. e‑bis) mediante raccomandata A/R . È importante conservare la prova di spedizione e l’avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona alla data di consegna all’estero.
  3. Notifica consolare / art. 142 c.p.c. – Se non è possibile la notifica via raccomandata o se non vi è indirizzo estero, l’Ufficio deve rivolgersi al ministero degli Affari Esteri o al Consolato per la notifica secondo le convenzioni internazionali o, in mancanza, seguire l’art. 142 c.p.c. con affissione al tribunale .
  4. Deposito presso la casa comunale – Solo in caso di irreperibilità assoluta e dopo aver tentato la spedizione all’estero, l’atto può essere depositato presso il Comune di ultima residenza con affissione all’albo . La notifica si considera perfezionata l’ottavo giorno dopo l’affissione.

4. Decorrenza dei termini e difesa

  • Il termine per impugnare l’avviso o la cartella (ricorso alla Commissione tributaria) è di 60 giorni dalla notifica .
  • La notifica si perfeziona, per il destinatario, al momento della ricezione della raccomandata all’estero o, se depositata in Comune, all’ottavo giorno dall’affissione ; per l’Amministrazione, la notifica via PEC si perfeziona al momento dell’invio.
  • Se la notifica avviene via PEC o a un domicilio digitale non corretto, il destinatario può eccepire l’inesistenza o la nullità della notifica e richiedere la rimessione in termini.

Difese e strategie legali per il contribuente

Di seguito sono illustrate alcune strategie pratiche che l’avv. Monardo consiglia di adottare per tutelarsi quando si riceve (o si sospetta di aver ricevuto) una notifica di atto fiscale mentre si è residenti all’estero.

1. Verifica della procedura di notifica

  • Controllo del domicilio – Verificare che l’atto sia stato spedito all’indirizzo estero o digitale corretto. Se l’Amministrazione ha utilizzato il domicilio italiano nonostante l’iscrizione AIRE e la comunicazione dell’indirizzo estero, la notifica è nulla .
  • Esame delle prove di notifica – Richiedere all’Ufficio copia della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento della raccomandata internazionale. In mancanza di prova, la notifica potrebbe essere considerata inesistente.
  • Accertamento della tempistica – Verificare se tra la comunicazione del cambio di domicilio e la notifica sono trascorsi almeno 30 giorni (art. 60, comma 3) o 60 giorni (art. 58). Se la notifica è stata eseguita prima, potrebbe essere nulla .

2. Eccezioni di nullità o inesistenza

Le nullità da far valere nel ricorso includono:

  • Notifica a indirizzo errato o mancante – Se l’atto è notificato al vecchio indirizzo senza che siano trascorsi i termini o senza verifica del nuovo indirizzo.
  • Mancata ricerca dell’indirizzo estero – L’Amministrazione deve dimostrare di aver consultato l’AIRE e, se necessario, di aver richiesto informazioni al Consolato .
  • Omissione della doppia dichiarazione – Quando il contribuente non ha fatto la doppia dichiarazione, potrà essere difficile contestare la notifica; tuttavia, se dimostra di aver informato correttamente i Comuni e l’AIRE, potrà eccepire la nullità .
  • Violazione delle norme digitali – Se l’atto è inviato via PEC a una casella non corretta o diversa da quella indicata negli elenchi pubblici, la notifica è inesistente.

3. Richiesta di sospensione della riscossione

Quando si propone ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’atto all’Ufficio o alla Commissione tributaria. In alternativa, la sospensione automatica può derivare dalla presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione quinquies) o di rateizzazione. L’avv. Monardo può predisporre l’istanza e seguire l’iter per evitare pignoramenti.

4. Rateizzazioni e piani di rientro (art. 19 D.P.R. 602/1973)

Se il debito è dovuto ma il contribuente non può pagarlo in un’unica soluzione, è possibile richiedere un piano di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

  • È consentito dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili; in caso di difficoltà economiche, il piano può arrivare a 120 rate.
  • La richiesta sospende le procedure esecutive, ma bisogna prestare attenzione alle cause di decadenza (mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive).

5. Contenzioso e ricorso

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione tributaria provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica . L’assistenza di un avvocato cassazionista è essenziale per:

  • Impostare correttamente le eccezioni (nullità della notifica, prescrizione, difetto di motivazione, violazione di norme sul contraddittorio).
  • Richiedere la produzione della documentazione relativa alla notifica e degli eventuali atti presupposti.
  • Valutare la convenienza di definire il contenzioso tramite definizione agevolata o accordi bonari.

6. Concordato preventivo e ristrutturazione (Legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019)

In presenza di situazioni di sovraindebitamento, il contribuente può accedere agli strumenti di composizione della crisi:

  • Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge 3/2012) che consente di dilazionare i debiti fiscali in base alla propria capacità di pagamento. L’avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, può predisporre la proposta da presentare al Tribunale.
  • Crisi d’impresa e insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – I debitori imprenditori possono accedere al concordato o agli strumenti di ristrutturazione per prevenire l’insolvenza.

7. Definizioni agevolate: rottamazione quinquies 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. È la quinta edizione delle cosiddette “rottamazioni” e consente di estinguere debiti con condizioni particolarmente favorevoli. Le principali caratteristiche, come illustrato dalla guida di CA Consulting, sono:

  • Ambito temporale – Sono definibili i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 .
  • Carichi ammessi – Solo debiti derivanti da omessi versamenti dichiarati (es. Irpef, Ires, Irap, IVA, addizionali) e contributi INPS non versati; sono esclusi i carichi da accertamenti esecutivi e altri tributi (registro, successioni, donazioni) .
  • Benefici – Stralcio integrale di sanzioni, interessi e aggio; pagamento integrale del capitale e delle spese di notifica .
  • Riammissione dei decaduti – I contribuenti decaduti dalla rottamazione quater possono essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2026 .
  • Scadenze – Termine per la presentazione della domanda al 30 aprile 2026; comunicazione del piano da parte dell’Agente entro il 30 giugno 2026; pagamento in unica soluzione o prima rata entro il 31 luglio 2026; rate successive il 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 e sei rate bimestrali per ogni anno dal 2027 al 2035 . Gli importi rateizzati sono soggetti a interessi al 3% annuo .
  • Decadenza – La definizione decade in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive . In caso di decadenza, quanto versato resta acquisito e vengono ripristinati sanzioni, interessi e aggio .

La rottamazione quinquies permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione con notevole riduzione dell’esborso; tuttavia, richiede l’attenta verifica del tipo di debito e delle scadenze. L’avv. Monardo può assistere nella presentazione della domanda, nella verifica dei carichi definibili e nella gestione delle rate.

8. Altri istituti agevolativi

Oltre alla rottamazione quinquies, nel 2026 è possibile ricorrere ad altri strumenti:

  • Saldo e stralcio – Destinato ai contribuenti con ISEE basso e in grave difficoltà economica; consente di pagare solo una percentuale del debito.
  • Definizione delle liti pendenti – In caso di contenzioso tributario, è possibile chiudere la controversia pagando una parte dell’imposta e rinunciando al giudizio.
  • Transazione fiscale – Nelle procedure concorsuali, l’Agenzia delle Entrate può ridurre sanzioni e interessi per favorire la continuità aziendale.

È fondamentale verificare se tali istituti sono ancora attivi al momento della richiesta (alcuni prevedono finestre temporali).

9. Errori comuni da evitare

  • Mancata iscrizione all’AIRE – Lasciare l’Italia senza iscriversi all’AIRE comporta l’obbligo di continuare a ricevere notifiche in Italia e l’impossibilità di opporle.
  • Omissione della doppia dichiarazione – Comunicare solo al nuovo Comune non basta; bisogna informare anche il Comune che si lascia .
  • Affidarsi al passaparola – Le norme cambiano frequentemente; è essenziale consultare fonti ufficiali aggiornate o professionisti specializzati.
  • Ignorare l’avviso di giacenza – Anche se l’atto è depositato in Comune o presso il Consolato, l’avviso di giacenza potrebbe essere inviato. Non ritirarlo non evita la notifica.
  • Non conservare le prove – È fondamentale conservare le ricevute di raccomandata, i protocolli PEC e ogni comunicazione inviata o ricevuta.

10. Consigli pratici

  • Monitorare l’albo pretorio del Comune di ultima residenza – È possibile che l’atto venga depositato e affisso: controllarlo periodicamente può evitare sorprese.
  • Eleggibilità di un domicilio digitale – Anche se non obbligati, i contribuenti possono iscriversi all’INAD per ricevere le notifiche via PEC, con maggiore controllo.
  • Aggiornare la PEC – Se si possiede una PEC, assicurarsi che sia attiva e non piena; registrare l’indirizzo nell’INAD.
  • Affidarsi a professionisti – L’assistenza di un avvocato esperto in diritto tributario all’estero consente di analizzare i vizi dell’atto e scegliere la strategia più efficace.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Procedura di notifica per contribuenti residenti all’estero

FaseAzioni dell’AmministrazioneAzioni del contribuente
Iscrizione AIREVerifica l’iscrizione all’AIRE e l’indirizzo estero; attende 90 giorni dalla comunicazione.Presenta dichiarazione al consolato entro 90 giorni ; aggiorna eventuali variazioni.
Doppia dichiarazioneAggiorna il domicilio fiscale solo dopo la doppia dichiarazione; attende 60 giorni per la piena efficacia.Denuncia la variazione al Comune che si abbandona e a quello di nuova residenza .
Controllo del domicilio digitaleConsulta gli elenchi INI‑PEC e INAD; invia l’atto via PEC .Mantiene la PEC attiva e libera; registra il domicilio digitale.
Notifica internazionaleSe non può usare la PEC, invia raccomandata all’indirizzo estero (AIRE o eletto).Ritira la raccomandata; conserva la ricevuta.
Notifica consolareIn assenza di indirizzo estero, attiva le procedure consolari o art. 142 c.p.c. .Fornisce l’indirizzo corretto al Consolato; controlla eventuali avvisi.
Deposito in ComuneSolo se tutti i tentativi precedenti sono falliti e dopo 30 giorni dalla comunicazione; deposita l’atto e affigge avviso .Monitora l’albo pretorio; impugna l’atto se depositato senza tentativi precedenti.

Tabella 2 – Termini e scadenze per la rottamazione quinquies 2026

ScadenzaAdempimentoEffetto
30 aprile 2026Presentazione della domanda di adesioneSospende le azioni esecutive; l’Agente prepara il piano .
30 giugno 2026Comunicazione importi e piano rateL’Agente invia il piano definitivo al contribuente .
31 luglio 2026Pagamento unico o prima rataSe non pagata, la definizione non si perfeziona .
30 settembre 2026Seconda rataIl mancato/insufficiente pagamento di due rate fa decadere la definizione .
30 novembre 2026Terza rataIdem come sopra .
2027–2034Rate 4ª‑51ª (31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11)Proseguono i versamenti; interessi 3% annuo .
2035Ultime rate (31/1, 31/3, 31/5)Il mancato pagamento dell’ultima rata invalida la definizione .

Tabella 3 – Errori comuni e rimedi

ErroreConseguenzeRimedi
Non iscriversi all’AIRERicezione di notifiche in Italia, decorso dei termini, azioni esecutive.Iscriversi all’AIRE entro 90 giorni; comunicare le variazioni .
Omettere la doppia dichiarazioneIl cambio di residenza non è opponibile; la notifica è valida al vecchio indirizzo .Presentare la doppia dichiarazione ai Comuni; conservare le ricevute.
Ignorare la PECL’atto notificato via PEC diventa definitivo se non consultato.Tenere la PEC attiva; registrare la casella INAD; delegare qualcuno alla consultazione.
Non controllare l’albo pretorioL’avviso di deposito in Comune diventa efficace dopo 8 giorni .Verificare periodicamente l’albo; nominare un delegato.
Non consultare un avvocatoPossibili decadenze e errori procedurali.Affidarsi a professionisti esperti per analisi e ricorso.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono iscritto all’AIRE e ho comunicato la mia residenza estera, ma l’Agenzia ha notificato l’atto al mio vecchio indirizzo in Italia. È valida la notifica?
    Probabilmente no. Dopo la sentenza 366/2007 e le modifiche del 2010, l’Amministrazione deve notificare gli atti ai contribuenti iscritti all’AIRE all’indirizzo estero comunicato. Se l’atto è stato consegnato in Italia senza rispettare i 30 giorni dalla comunicazione e senza tentativi di invio all’estero, la notifica può essere contestata .
  2. Mi sono iscritto all’AIRE ma non ho fatto la doppia dichiarazione ai Comuni. Posso contestare la notifica?
    L’iscrizione all’AIRE da sola non rende opponibile il cambio di residenza. Devi dimostrare di aver denunciato la variazione al Comune di provenienza e a quello di nuova residenza. Se manca tale prova, la notifica al vecchio indirizzo potrebbe essere considerata valida .
  3. Quanto tempo ha l’Amministrazione per aggiornare il mio domicilio fiscale dopo la comunicazione?
    Il cambio di domicilio fiscale è efficace trascorsi 60 giorni (art. 58 D.P.R. 600/1973). Tuttavia, per le notifiche fiscali la variazione di indirizzo produce effetti dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’ufficio .
  4. Che differenza c’è tra irreperibilità relativa e assoluta?
    L’irreperibilità relativa si verifica quando il destinatario non si trova temporaneamente al domicilio ma la sua residenza è comunque conosciuta; in tal caso si applica l’art. 140 c.p.c. (due tentativi di consegna e deposito all’ufficio postale). L’irreperibilità assoluta si ha quando il domicilio non è conoscibile; solo in quest’ultimo caso si può depositare l’atto in Comune .
  5. Ho ricevuto un avviso di accertamento via PEC ma la mia casella era piena. La notifica è valida?
    Se la PEC è satura e l’atto non viene recapitato, l’Amministrazione deve depositarlo nel portale InfoCamere e informarti via mail o sms . Se non ha seguito questa procedura, la notifica potrebbe essere inesistente.
  6. Cosa succede se non ritiro la raccomandata internazionale?
    La notifica via raccomandata si perfeziona comunque decorsi dieci giorni dal tentativo di consegna, anche se non ritiri l’avviso. Puoi impugnare l’atto dimostrando di non aver mai ricevuto l’avviso, ma è difficile se l’indirizzo è corretto.
  7. Posso eleggere un domicilio in Italia per ricevere gli atti?
    Sì. L’art. 60 lett. d) consente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune di ultima residenza. Questo può agevolare la ricezione degli atti (ad esempio presso un familiare o un professionista) .
  8. La notifica può essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria (e-mail)?
    No. La notifica elettronica è valida solo se avviene tramite PEC o domicilio digitale registrato negli indici INI‑PEC/INAD . La posta elettronica ordinaria non ha valore legale.
  9. Se la notifica è nulla, devo comunque pagare?
    La nullità della notifica non elimina il debito ma consente di impugnare l’atto e di eccepire l’estinzione per prescrizione o decadenza. Se la notifica non produce effetti, l’Amministrazione dovrà ripetere l’atto e, se nel frattempo sono decorsi i termini, il debito potrebbe essere prescritto.
  10. Cosa succede se pago la prima rata della rottamazione quinquies e poi non pago le successive?
    Se non paghi due rate, anche non consecutive, la definizione agevolata decade. Le somme versate vengono trattenute come acconto e tornano operative sanzioni, interessi e aggio .
  11. Posso presentare la domanda di rottamazione quinquies anche se ho un contenzioso aperto?
    Sì. L’art. 1 comma 87 della Legge di Bilancio 2026 prevede che la domanda di definizione sospende il giudizio . Il giudizio sarà estinto dopo il pagamento della prima rata .
  12. Chi non può beneficiare della rottamazione quinquies?
    Sono esclusi i carichi da imposte di registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali; i contributi dovuti alle casse professionali; i debiti da accertamenti esecutivi; i tributi locali se l’ente non ha emanato un proprio regolamento . Inoltre, chi non è decaduto dalla rottamazione quater non può aderire con gli stessi carichi .
  13. Quali sono le sanzioni per chi non si iscrive all’AIRE?
    Dal 2024, la legge prevede sanzioni fino a 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione o aggiornamento all’AIRE . Oltre alla sanzione amministrativa, vi è la conseguenza di non poter opporre la residenza estera nelle notifiche.
  14. La notifica via PEC a un indirizzo PEC diverso da quello registrato è valida?
    No. La notifica via PEC è valida solo se inviata all’indirizzo presente negli elenchi pubblici (INI‑PEC, INAD) o a quello comunicato dall’interessato. Un invio a indirizzo errato determina l’inesistenza della notifica.
  15. È possibile ricevere notifiche tramite app o smartphone?
    Al momento, la normativa non prevede notifiche tramite app generiche; l’unica forma digitale valida è la PEC o il deposito nell’area riservata del portale InfoCamere con avviso via sms/e-mail .
  16. Se il Comune di ultima residenza non mi comunica l’affissione dell’atto all’albo, posso fare ricorso?
    Sì. L’atto depositato in Comune diventa efficace dopo 8 giorni dall’affissione ; tuttavia, se non viene dato alcun avviso, il contribuente potrebbe non averne conoscenza. La giurisprudenza richiede che l’amministrazione provi di avere rispettato tutte le formalità; in mancanza, la notifica può essere annullata.
  17. Se ho un debito in fase esecutiva (pignoramento), posso ancora presentare la domanda di rottamazione?
    Sì. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive fino alla comunicazione del piano . Tuttavia, se non si procede al pagamento delle rate, l’agente può riprendere le azioni cautelari o esecutive .
  18. È necessario tradurre gli atti notificati all’estero?
    La legge non impone la traduzione; l’Amministrazione invia l’atto in italiano. Tuttavia, per ragioni di correttezza e per evitare contestazioni, può essere opportuno richiedere la traduzione. In caso di procedimento giudiziario all’estero, la traduzione può essere necessaria.
  19. Cosa devo fare se ricevo un atto che non riporta il riferimento all’art. 60 o alle disposizioni relative alla notifica?
    Gli atti devono indicare la norma sulla base della quale sono notificati e contenere l’avviso che la notifica è eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e. L’assenza di tali indicazioni può costituire vizio di forma, da far valere nel ricorso.
  20. Quanto tempo ho per contestare la sanzione per omessa iscrizione all’AIRE?
    La contestazione va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’atto sanzionatorio alla prefettura competente. Conviene comunque regolarizzare immediatamente l’iscrizione e fornire le giustificazioni.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio le regole, analizziamo due casi concreti.

Caso 1 – Trasferimento in Spagna e notifica al vecchio domicilio

Fatti – Giovanni, professionista italiano, si trasferisce a Barcellona a febbraio 2025. Non si iscrive subito all’AIRE e invia al Comune di Milano solo una comunicazione via e‑mail del cambio di residenza. L’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento a luglio 2025 all’indirizzo di Milano; nessuno ritira la raccomandata. A settembre 2025 l’atto viene depositato presso la casa comunale di Milano e affisso all’albo pretorio.

Analisi – Giovanni ha omesso di iscriversi all’AIRE e non ha effettuato la doppia dichiarazione ai Comuni. Secondo l’art. 58, la variazione del domicilio ha effetto dopo 60 giorni. Anche se la comunicazione via e‑mail fosse considerata, la notifica è avvenuta 5 mesi dopo, quindi formalmente oltre i 60 giorni. Tuttavia, la mancata iscrizione all’AIRE rende il trasferimento non opponibile; inoltre, la comunicazione al Comune è stata incompleta. La notifica tramite deposito in Comune è quindi valida. Giovanni può comunque contestare l’atto nel merito (es. contestazione della pretesa) ma difficilmente potrà eccepire la nullità della notifica.

Soluzioni – In presenza di debito, Giovanni può:

  • Valutare la rottamazione quinquies se il debito rientra tra i carichi ammessi;
  • Chiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • Impostare un ricorso nel merito contestando la pretesa tributaria.

Caso 2 – Trasferimento in Germania con doppia dichiarazione e notifica via PEC errata

Fatti – Maria, dipendente, si trasferisce a Berlino e, il 1° marzo 2024, effettua la doppia dichiarazione al Comune di Roma e a quello di Berlino. Si iscrive all’AIRE e registra un domicilio digitale (PEC) nell’INAD. A dicembre 2024 riceve via PEC un avviso di accertamento su una PEC diversa da quella registrata. Non riceve alcuna raccomandata o notifica ulteriore.

Analisi – Maria ha rispettato tutti gli adempimenti (AIRE, doppia dichiarazione, domicilio digitale). L’Amministrazione avrebbe dovuto notificare l’atto via PEC all’indirizzo registrato nell’INAD. Poiché l’atto è stato inviato a una PEC diversa, la notifica è inesistente. L’Amministrazione non ha eseguito la raccomandata all’estero né ha atteso i 30 giorni previsti dall’art. 60, comma 3. Maria può presentare ricorso eccependo l’inesistenza della notifica; inoltre, avendo fornito l’indirizzo corretto, la pretesa potrebbe essere prescritta se l’atto non viene notificato nuovamente entro i termini.

Soluzioni – Maria può:

  • Presentare ricorso chiedendo l’annullamento della notifica;
  • Chiedere al giudice la sospensione della riscossione;
  • Valutare, con il supporto di un avvocato, se la pretesa è prescritta.

Calcolo esemplificativo di rottamazione quinquies

Supponiamo che Roberto abbia debiti derivanti da omessi versamenti IRPEF e IVA per un ammontare complessivo (capitale) di 50.000 €. Le sanzioni e gli interessi ammontano a 15.000 €, mentre l’aggio e le spese sono pari a 2.000 €. Con la rottamazione quinquies:

  • Capitale: 50.000 € (da pagare integralmente);
  • Sanzioni e interessi: 15.000 € (stralciati);
  • Agio e spese: 2.000 € (da pagare);
  • Totale: 52.000 €.

Roberto sceglie il piano in 54 rate bimestrali (9 anni). La prima rata (31 luglio 2026) è di circa 1.000 € (52.000 € / 52 rate, perché le ultime due rate sono nel 2035), più interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Se Roberto non paga due rate anche non consecutive, decade dalla definizione e perde lo sconto .

Conclusione

La validità della notifica fiscale all’estero tramite deposito presso il Comune italiano dipende da numerosi requisiti e condizioni. La giurisprudenza più recente ha progressivamente limitato l’uso della procedura semplificata, imponendo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di assicurare al contribuente non residente la conoscenza effettiva dell’atto. Gli elementi essenziali da ricordare sono:

  • La necessità di iscriversi all’AIRE e di comunicare le variazioni di residenza entro i termini previsti ;
  • L’obbligo della doppia dichiarazione ai Comuni di partenza e di arrivo, senza la quale la residenza estera non è opponibile ;
  • L’obbligo per l’Amministrazione di notificare l’atto al domicilio digitale (pec o INAD) o all’indirizzo estero, e solo in mancanza di entrambi ricorrere al deposito in Comune ;
  • La possibilità di impugnare la notifica per nullità o inesistenza se non sono rispettate le regole, anche in sede di contenzioso tributario;
  • L’esistenza di strumenti agevolativi (rottamazione quinquies, rateizzazioni, piani del consumatore) che permettono di regolarizzare la propria posizione con costi ridotti, ma che richiedono rispetto di scadenze precise .

Agire tempestivamente è cruciale: monitorare l’albo pretorio, controllare la PEC, conservare le prove delle comunicazioni e soprattutto affidarsi a professionisti consente di evitare la decadenza dei termini e di impostare una strategia difensiva efficace.

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