Introduzione
La globalizzazione e la digitalizzazione dei flussi finanziari hanno ampliato enormemente la capacità dell’Amministrazione finanziaria italiana di individuare patrimoni e redditi detenuti all’estero. Lo scambio di informazioni tra Stati, sia in forma automatica che su richiesta, consente al Fisco di accedere a dati bancari, investimenti, polizze assicurative, criptovalute e altre attività finanziarie. Grazie alle norme europee (Direttive DAC), alle convenzioni internazionali e al Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE, le autorità fiscali ricevono ogni anno milioni di informazioni relative ai contribuenti residenti in Italia. Tali dati vengono elaborati e, se emergono discordanze con quanto dichiarato, possono sfociare in accertamenti tributari anche molti anni dopo l’espatrio o il trasferimento della residenza.
Questa prospettiva presenta rischi concreti per imprenditori, professionisti e privati che detengono patrimoni all’estero. Le conseguenze di un accertamento basato su scambi di informazioni possono essere pesanti: recupero di imposte, interessi e sanzioni fino al 240 %, duplicazione di imposte in assenza di corretta pianificazione fiscale, iscrizione di ipoteche, fermi e pignoramenti, possibile segnalazione penale per violazioni gravi. Il contribuente può inoltre subire l’ingiusta presunzione di essere fiscalmente residente in Italia se non dimostra in modo esaustivo il proprio trasferimento all’estero.
Nel corso di questo articolo verranno illustrate le principali difese giuridiche utili a contestare accertamenti fondati su informazioni provenienti dall’estero. Tratteremo la disciplina normativa (art. 31‑bis del DPR 600/1973 sullo scambio di informazioni , art. 12 del DL 78/2009, Statuto dei diritti del contribuente, TUIR e riforma della residenza introdotta dal d.lgs. 209/2023 ), gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione in tema di utilizzabilità di dati illecitamente acquisiti , di raddoppio dei termini , di contraddittorio preventivo e di residenza all’estero . Verranno analizzate le procedure e i tempi da rispettare dopo la notifica dell’atto, le strategie per impugnare, sospendere o definire il debito, nonché gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione). Una sezione sarà dedicata agli errori più comuni e ai consigli pratici.
Infine, risponderemo alle domande frequenti e proporremo simulazioni numeriche basate su casi reali per chiarire l’impatto economico di un accertamento e le possibili soluzioni.
L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del DL 118/2021. Grazie alla sua esperienza, è in grado di:
- analizzare rapidamente l’atto di accertamento e individuare eventuali vizi procedurali;
- assistere il contribuente nella fase di contraddittorio preventivo e nella richiesta di accesso agli atti;
- proporre ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria e in Cassazione;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate accordi di rateazione o definizioni agevolate;
- elaborare piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali;
- gestire procedure di esdebitazione e composizione delle crisi familiari e aziendali.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento basato su informazioni provenienti dall’estero o temi che il Fisco possa contestarti la residenza o l’omessa dichiarazione di attività estere, puoi rivolgerti all’Avv. Monardo e al suo staff per una valutazione immediata della tua posizione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Lo scambio di informazioni fiscali (art. 31‑bis DPR 600/1973 e direttive internazionali)
L’art. 31‑bis del DPR 600/1973 disciplina la cooperazione amministrativa tra Stati a fini fiscali e consente all’Amministrazione finanziaria italiana di ottenere informazioni da autorità estere e di trasmettere a loro volta dati ai Paesi partner. La norma stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può richiedere e fornire “le informazioni e i documenti necessari per l’accertamento delle imposte sui redditi dovute nel territorio dello Stato” . L’articolo prevede inoltre:
- Raccolta di informazioni – l’Amministrazione può procedere alla raccolta di dati in conformità alle direttive comunitarie (principalmente la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa, nota come “DAC”) e alle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni .
- Segreto d’ufficio – i funzionari che trattano informazioni ricevute dall’estero sono tenuti al segreto ai sensi dell’art. 68 del DPR 600/1973.
- Motivi di rifiuto – la trasmissione di informazioni può essere negata quando comporterebbe la divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali, o quando contrasterebbe con l’ordine pubblico .
- Controlli congiunti – l’Agenzia delle Entrate può partecipare ad attività ispettive con autorità estere e realizzare controlli simultanei presso i contribuenti .
L’attuazione di queste regole avviene principalmente tramite le direttive dell’UE. La Direttiva 2011/16/UE (DAC) prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie per determinati redditi. Le successive modifiche (DAC2, DAC3, DAC6, DAC7 e DAC8) hanno esteso l’oggetto dello scambio a interessi, dividendi, polizze assicurative, ruling fiscali, schemi transfrontalieri, piattaforme digitali e criptovalute. In particolare:
- DAC2 (2014) – recepisce il Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE. Le banche e gli intermediari finanziari inviano annualmente dati sui conti detenuti da soggetti non residenti; l’Italia riceve dal 2018 i dati dalle banche degli Emirati Arabi Uniti, della Svizzera e di altri Paesi .
- DAC6 – impone agli intermediari l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle Entrate gli schemi di pianificazione fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressiva (marketplaces, trust, strutture societarie).
- DAC7 (2021) – estende lo scambio automatico alle piattaforme digitali che facilitano la vendita di beni o servizi (es. Airbnb, Amazon).
- DAC8 (2023) – l’ultima direttiva (da recepire entro dicembre 2025) amplia lo scambio di informazioni alle criptovalute. La Commissione europea spiega che i fornitori di servizi cripto dovranno raccogliere informazioni sugli utenti dal 1 gennaio 2026 e trasmetterle tra il gennaio e il settembre 2027; gli Stati membri dovranno recepire la norma entro il 31 dicembre 2025 【907751072612690†L668-L681】.
Oltre alle direttive UE, un ruolo fondamentale è svolto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, firmate dall’Italia con oltre 100 Paesi. Esse contengono clausole sullo scambio di informazioni (art. 26 del modello OCSE) che consentono di richiedere dati bancari e di utilizzarli per l’accertamento. Ad esempio, nella convenzione con gli Emirati Arabi Uniti (ratificata con legge 309/1997), l’art. 28 richiede un certificato di residenza rilasciato dall’autorità emiratina per ottenere il rimborso delle ritenute; la Cassazione ha tuttavia precisato che la mancata presentazione del certificato non preclude l’applicazione delle norme convenzionali se il contribuente dimostra la propria residenza tramite altri documenti .
1.2 La presunzione di evasione sulle attività estere (art. 12 DL 78/2009) e il raddoppio dei termini
L’art. 12 del DL 78/2009, introdotto dopo lo scandalo Falciani, prevede che le attività e gli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione se il contribuente non dimostra l’origine lecita delle somme. La norma prevede altresì il raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni quando si tratti di attività detenute in Stati black list.
La Corte di Cassazione ha chiarito che questa presunzione ha natura sostanziale: si applica solo ai periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della norma (1° luglio 2009) e non può essere retroattiva . Al contrario, i commi 2‑bis e 2‑ter, che raddoppiano i termini per l’accertamento e la contestazione delle sanzioni, hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi anteriori . La Cassazione ha ribadito questi principi nella recente sentenza n. 2822/2024, confermando che il raddoppio dei termini è retroattivo mentre la presunzione di evasione non lo è .
La stessa pronuncia ha affrontato il tema dell’utilizzo della lista Falciani: i giudici hanno confermato che nel processo tributario vige un principio di non tipicità della prova. Sono utilizzabili dati e documenti raccolti in modo atipico o addirittura illegale, purché non sia violato un diritto fondamentale (es. libertà personale o segreto della corrispondenza). In particolare, i dati bancari trasmessi dalle autorità francesi all’Amministrazione italiana, sebbene acquisiti illecitamente da un funzionario (lista Falciani), sono utilizzabili come elementi indiziari . La Corte ha precisato che il principio di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. vale solo nel processo penale e non nel procedimento tributario .
1.3 La riforma della residenza fiscale (d.lgs. 209/2023) e le modifiche al TUIR
L’individuazione della residenza è centrale per stabilire la potestà impositiva dell’Italia e quindi per contestare o sostenere un accertamento fondato su dati esteri. Fino al 2023, l’art. 2 del TUIR considerava residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 nei bisestili), soddisfacevano almeno uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, domicilio (luogo degli affari e interessi) o residenza (dimora abituale). L’iscrizione anagrafica costituiva una presunzione assoluta di residenza .
La riforma introdotta dal d.lgs. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha riscritto l’art. 2 e l’art. 73 del TUIR. Per le persone fisiche i criteri sono ora quattro :
- Residenza ai sensi del codice civile (dimora abituale).
- Domicilio definito fiscalmente come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . Questa definizione enfatizza i legami affettivi e non più solo gli interessi economici; si allinea al concetto di “centro degli interessi vitali” previsto dal modello OCSE.
- Presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, frazioni comprese). Questo criterio, completamente nuovo, fa scattare la residenza se il soggetto si trova fisicamente in Italia anche senza residenza anagrafica .
- Iscrizione anagrafica, che diviene ora una presunzione relativa: il contribuente iscritto nell’APR può dimostrare di non essere residente se prova di avere dimora abituale, domicilio e presenza fisica all’estero .
Anche per le società ed enti sono stati modificati i criteri di residenza (art. 73 TUIR). Oltre alla sede legale, la norma considera la sede di direzione effettiva (luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche) e la gestione ordinaria in via principale . È stato eliminato il controverso criterio dell’“oggetto principale” per ridurre le incertezze.
Questa riforma ha implicazioni importanti: l’iscrizione all’AIRE non basta per dimostrare la residenza estera; il contribuente deve provare dove si trovano la sua famiglia, le sue relazioni personali, la sua presenza fisica e la sede degli affari. La Cassazione, nella sentenza n. 35284/2023, ha confermato che, in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, il giudice deve applicare i criteri convenzionali (centro degli interessi vitali) e non la presunzione interna; inoltre, è sufficiente la potenziale imponibilità nello Stato estero per far valere la convenzione . Questa pronuncia ha riconosciuto la residenza di un contribuente negli Emirati Arabi Uniti perché egli e la famiglia avevano trasferito lì il centro della vita, nonostante l’assenza di un certificato fiscale emiratino .
1.4 Il contraddittorio preventivo e il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente
La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) garantisce il diritto del contribuente ad essere sentito prima che l’Amministrazione assuma provvedimenti limitativi. Con il d.lgs. 219/2023 il legislatore ha introdotto l’art. 6‑bis, che prevede l’obbligo generale di contraddittorio informato ed effettivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili. Il comma 1 stabilisce che tutti gli atti impositivi devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio . Il comma 3 impone all’Agenzia di comunicare al contribuente lo “schema di atto”, concedendo un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni; l’atto non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, e in caso di sovrapposizione di termini l’Amministrazione deve posticipare la decadenza di 120 giorni . Il comma 4 stabilisce che l’atto finale deve motivare in modo specifico le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente .
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il diritto al contraddittorio, soprattutto per i tributi armonizzati (IVA, dazi), ma ha ritenuto che prima del 2024 esso non fosse obbligatorio per tutti gli accertamenti. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21271/2025, hanno chiarito che, per la disciplina previgente (ante art. 6‑bis), il contraddittorio procedimentale era obbligatorio solo per i tributi armonizzati e che la violazione comportava l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostrava, con la cosiddetta prova di resistenza, gli elementi che avrebbe potuto dedurre . La stessa sentenza richiama i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 41) e la giurisprudenza precedente che collegava l’obbligo di contraddittorio a un termine di 60 giorni per garantire il dialogo e la leale collaborazione .
Nel 2024 il DL 39/2024 ha introdotto l’art. 7‑bis nella legge 212/2000, fornendo un’interpretazione autentica del nuovo art. 6‑bis. In sintesi, il decreto precisa che:
- L’obbligo di contraddittorio preventivo riguarda solo gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabile e non si applica agli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione o agli atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti .
- Tra gli atti esclusi rientrano anche i provvedimenti di diniego di rimborso .
- Il legislatore ha rimesso a un decreto del MEF l’individuazione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale per i quali il contraddittorio non è richiesto .
Il quadro normativo, dunque, continua ad evolversi. È essenziale verificare, caso per caso, se l’atto ricevuto rientra tra quelli per cui il contraddittorio è obbligatorio e se la procedura è stata rispettata.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
L’accertamento basato sullo scambio di informazioni segue una sequenza di fasi. Comprendere i passaggi e i relativi termini aiuta ad esercitare tempestivamente i propri diritti.
2.1 Ricezione della comunicazione di irregolarità o dello “schema di atto”
- Segnalazione interna e analisi dei dati – Le informazioni ricevute dall’estero vengono incrociate con le dichiarazioni del contribuente. Se emergono disallineamenti (conti non dichiarati, residenza fittizia, omissione del quadro RW), l’Ufficio predispone un controllo.
- Comunicazione bonaria – In alcuni casi l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità, invitando il contribuente a regolarizzare volontariamente. Se il contribuente aderisce (ravvedimento operoso), può beneficiare di sanzioni ridotte.
- Schema di atto – Per gli atti autonomamente impugnabili (accertamento, rettifica, recupero crediti), l’Amministrazione deve notificare lo “schema di atto” con gli elementi raccolti e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni . La comunicazione può avvenire via posta raccomandata, PEC o notifica elettronica.
- Accesso agli atti – Il contribuente può richiedere copia del fascicolo (ispezioni, interrogazioni a banche dati) per preparare la propria difesa. L’accesso deve essere garantito entro pochi giorni dalla richiesta.
2.2 Presentazione delle osservazioni e contraddittorio
Durante il periodo di 60 giorni, il contribuente può:
- Contestare la residenza fiscale – se l’accertamento presuppone la residenza in Italia, è fondamentale dimostrare la residenza all’estero fornendo contratti di lavoro, certificati di domicilio, bollette, tessere sanitarie, iscrizione scolastica dei figli, biglietti aerei e prove della presenza fisica. Grazie alla riforma del 2023-2024, la residenza anagrafica è ora presunzione relativa e occorre dimostrare la prevalenza dei legami personali all’estero .
- Eccepire la prescrizione o la decadenza – verificare se l’avviso è stato notificato oltre i termini ordinari. Il raddoppio dei termini si applica solo alle attività in Paesi a fiscalità privilegiata e, come precisato dalla Cassazione, è norma procedimentale retroattiva .
- Richiedere la non utilizzabilità delle prove – benché la giurisprudenza ammetta l’uso di prove atipiche, è possibile contestare la violazione dei diritti fondamentali se l’attività istruttoria ha violato il domicilio, la libertà personale o altre garanzie costituzionali.
- Contestare la mancanza di contraddittorio – se lo schema è stato notificato in ritardo, senza concedere 60 giorni, o se l’Amministrazione non ha risposto alle osservazioni motivando adeguatamente le ragioni del mancato accoglimento .
- Presentare documenti giustificativi – estratti conto bancari esteri, certificati di residenza fiscale, attestati di tassazione nel Paese estero, prove del centro di interessi vitali, contratti di locazione o di lavoro.
2.3 Emissione dell’avviso di accertamento
Scaduti i 60 giorni, l’Agenzia può emettere l’atto definitivo. L’avviso di accertamento deve contenere:
- Motivazione rafforzata – deve richiamare specificamente le controdeduzioni presentate e spiegare perché non sono state accolte . L’omissione di tale motivazione costituisce vizio di annullabilità.
- Indicazione dei mezzi di prova – la riforma del 2023 ha imposto che l’atto indichi i presupposti di fatto, gli elementi di prova su cui si fonda e l’eventuale richiamo ad altri atti .
- Calcolo di interessi e sanzioni – deve specificare le norme tributarie applicate, i tassi e la data di decorrenza .
L’avviso può prevedere il recupero di imposte non dichiarate (IRPEF, IVAFE, IVIE), l’applicazione di sanzioni (dal 3 % al 15 % delle somme non dichiarate per l’omessa compilazione del quadro RW, ridotte al 1.5 %-7.5 % in caso di Paesi white list), nonché l’addebito di interessi legali.
2.4 Scadenze per l’impugnazione
L’avviso di accertamento può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (termine ordinario). L’impugnazione sospende la riscossione solo se il contribuente presenta anche istanza di sospensione e il giudice la accoglie. In caso di rigetto, le somme sono iscritte a ruolo e possono essere eseguite azioni cautelari (ipoteca, fermo) e esecutive (pignoramento).
Se l’avviso non viene impugnato, diventa definitivo e l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme dovute. Per evitare l’aggravarsi delle sanzioni, il contribuente può:
- Presentare istanza di rateazione – il decreto legislativo n. 159/2015 consente la dilazione del pagamento fino a 72 rate mensili (120 per importi superiori a 60 mila euro).
- Accedere a definizioni agevolate – se previste da norme temporanee (es. rottamazioni, condoni), è possibile sanare il debito pagando solo l’imposta e ridotte sanzioni.
- Regolarizzare spontaneamente – se l’errore riguarda la sola omessa compilazione del quadro RW ma le imposte sono state versate, il ravvedimento consente sanzioni ridotte.
2.5 Contenzioso e ricorso
La fase giudiziale si articola in due gradi (Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado). La Cassazione è riservata alle sole questioni di diritto. Durante il processo il contribuente può:
- Proporre la questione di incostituzionalità della norma applicata (es. presunzione di evasione, raddoppio dei termini).
- Contestare l’inutilizzabilità delle prove e l’illegittimità della raccolta dati. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la prova atipica è ammissibile .
- Chiedere la sospensione della riscossione fino alla decisione, dimostrando il danno grave e irreparabile.
- Invocare la convenzione contro la doppia imposizione per evitare la tassazione in Italia di redditi già tassati all’estero. La Cassazione ha riconosciuto che la convenzione prevale sulle norme interne e che l’assenza di una imposta equivalente nello Stato estero non preclude l’applicazione della convenzione .
3. Difese e strategie legali
Affrontare un accertamento fiscale basato su scambi di informazioni richiede un approccio strategico. Di seguito vengono illustrate le principali difese e gli strumenti operativi.
3.1 Contestare la residenza e l’esterovestizione
L’Amministrazione può presumere la residenza in Italia se il contribuente è iscritto nell’APR, mantiene la famiglia o il domicilio in Italia, possiede immobili, società o conti correnti nel territorio nazionale. La riforma del d.lgs. 209/2023 rende la presunzione relativa e valorizza i legami personali .
Per difendersi è necessario:
- Documentare il trasferimento – conservare contratti di affitto, bollette, certificati di lavoro, tessere sanitarie, iscrizione scolastica dei figli, prove di iscrizione a sistemi previdenziali esteri.
- Dimostrare il centro degli interessi vitali – la sentenza Cass. 35284/2023 ha dato rilievo al fatto che l’intera famiglia si era trasferita negli Emirati Arabi Uniti; ha ritenuto superata la presunzione di residenza in Italia e ha applicato la Convenzione Italia-EAU .
- Verificare i giorni di presenza in Italia – se il soggetto soggiorna in Italia per più di 183 giorni (anche non consecutivi), la presenza fisica fa scattare la residenza .
- Evitare l’esterovestizione societaria – le società con sede legale all’estero possono essere considerate residenti se la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria avviene in Italia . Occorre quindi spostare effettivamente la direzione e la gestione all’estero.
3.2 Contestare la presunzione di evasione e il raddoppio dei termini
Quando l’avviso si basa sulla presunzione dell’art. 12, comma 2, DL 78/2009 (investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata), il contribuente può:
- Dimostrare l’origine lecita dei fondi (es. eredità, redditi già tassati all’estero, vendita di beni) con documentazione bancaria, contratti e dichiarazioni.
- Eccepire la non retroattività della presunzione per i periodi precedenti al 1° luglio 2009 .
- Verificare se i termini sono caduti in prescrizione. Il raddoppio dei termini si applica alle attività in black list, ma non ai periodi antecedenti se la presunzione non è applicabile.
- Contestare la congruità della rettifica: la Cassazione ha affermato che un unico indizio grave, preciso e concordante può bastare a giustificare l’accertamento ; tuttavia l’Agenzia deve indicare gli elementi su cui fonda la pretesa, altrimenti l’atto è illegittimo.
3.3 Eccepire l’illegittimità delle prove
Nonostante l’indirizzo della Cassazione sulla ammissibilità delle prove atipiche, esistono limiti:
- Violazioni di diritti fondamentali – se i dati sono stati ottenuti violando il domicilio (es. accesso domiciliare senza autorizzazione), la libertà personale o segreti tutelati dalla Costituzione, il contribuente può invocare l’inutilizzabilità.
- Violazione di procedure interne – la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate devono rispettare le norme tributarie (artt. 32 e ss. DPR 600/1973) per richiedere informazioni a banche e terzi . La mancata autorizzazione o l’assenza del contraddittorio può rendere inutilizzabili gli elementi acquisiti.
- Inosservanza della normativa sul segreto bancario estero – in Paesi che non hanno firmato convenzioni, la raccolta di dati attraverso “investigatori privati” non può essere utilizzata in Italia.
3.4 Sfruttare il contraddittorio preventivo
La riforma del contraddittorio offre un’opportunità per ottenere l’annullamento o la revisione dell’atto. Alcune strategie utili:
- Richiedere la proroga dei termini – se la scadenza del termine di decadenza per l’emissione dell’atto coincide con il periodo di contraddittorio, la legge prevede un prolungamento di 120 giorni .
- Dimostrare la prova di resistenza – in base alla giurisprudenza precedente (Cass. SS.UU. 24823/2015) e confermata dalle Sezioni Unite 2025, il contribuente deve illustrare quali elementi avrebbe presentato se ascoltato e dimostrare che tali elementi avrebbero potuto portare ad un esito diverso . È importante quindi allegare tutti i documenti nel corso del contraddittorio e, se necessario, reiterarli in giudizio.
- Contestare la motivazione dell’atto – se l’Agenzia si limita ad affermare che i documenti non sono stati presentati (come nel caso deciso dalla CGT Foggia) senza valutare le osservazioni, l’atto è annullabile .
3.5 Utilizzare le convenzioni contro le doppie imposizioni
L’Italia ha stipulato numerosi trattati che stabiliscono dove devono essere tassati i redditi. Le convenzioni prevalgono sul diritto interno (art. 117 Cost.). Se il contribuente dimostra di essere residente nello Stato estero e di avere pagato (o essere assoggettabile) imposte in quel Paese, il reddito può essere tassato esclusivamente all’estero. La Cassazione ha riconosciuto che l’imposta può essere esclusa in Italia anche se il Paese estero non prevede tributi equivalenti, purché vi sia la potenziale soggezione al potere impositivo . È quindi fondamentale allegare:
- il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera (quando richiesto dalla convenzione);
- la prova del pagamento o della soggezione all’imposta locale;
- la documentazione che attesti l’attività lavorativa svolta nello Stato estero.
3.6 Richiedere la riduzione delle sanzioni e il ravvedimento operoso
Se l’accertamento riguarda solo l’omessa indicazione di conti esteri senza evasione di imposta (es. errori nella compilazione del quadro RW), è possibile beneficiare di sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. In base all’art. 5 DL 167/1990 (oggi art. 4 DL 167/1990 come modificato), la sanzione per l’omessa dichiarazione di conti esteri varia dal 3 % al 15 % (6 %-30 % se detenuti in black list); il ravvedimento riduce la sanzione a un terzo. La rottamazione-quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 ha consentito di sanare le cartelle relative a imposte dovute fino al 2022 pagando solo l’imposta e interessi; analoghe definizioni agevolate potrebbero essere riproposte in futuro.
3.7 Procedure di composizione della crisi, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Se il debito derivante dall’accertamento è insostenibile, il contribuente può fare ricorso agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019) e dalla Legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento:
- Piano del consumatore – strumento riservato alle persone fisiche che hanno debiti personali e fiscali; consente di proporre al giudice un piano di rientro con un pagamento parziale dei debiti, ottenendo l’esdebitazione finale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – può essere utilizzato da imprese e professionisti; richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti.
- Procedura di liquidazione controllata – permette di liquidare i beni per soddisfare i creditori e ottenere la liberazione dai debiti residui.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – consente la cancellazione totale dei debiti per chi non dispone di beni o redditi sufficienti.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nell’accesso a queste procedure e negoziare con l’Agenzia delle Entrate la falcidia o la rateazione del debito.
4. Strumenti alternativi al contenzioso
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate (cosiddette “rottamazioni”) consentono di regolarizzare le cartelle di pagamento riducendo o azzerando sanzioni e interessi. Le principali misure degli ultimi anni sono:
| Strumento | Periodo e riferimento normativo | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Legge di bilancio 2023 | Permette di estinguere i ruoli affidati fino al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le somme dovute a titolo di interessi. Sanzioni e interessi di mora sono cancellati. La domanda andava presentata entro aprile 2023; i pagamenti sono rateizzabili fino a 18 rate. |
| Definizione delle liti pendenti | Legge 197/2022 | Consente di chiudere le controversie in corso al 1° gennaio 2023 pagando una percentuale del tributo. Si applica anche alle controversie su avvisi di accertamento fondati su dati esteri. |
| Sanatoria degli errori formali | DL 23/2023 | Prevede il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta per regolarizzare violazioni formali come l’omessa compilazione del quadro RW. |
| Regolarizzazione del magazzino fiscale | DL 34/2023 (“Decreto Rilancio”) | Sanatoria per le irregolarità formali nella detenzione di conti correnti esteri e dei redditi di capitale. |
Per il futuro il legislatore potrebbe introdurre nuove rottamazioni. È consigliabile monitorare le disposizioni della legge di bilancio e i decreti collegati.
4.2 Ravvedimento operoso e collaborazione volontaria
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/1997) consente di sanare violazioni tributarie spontaneamente, beneficiando di riduzioni delle sanzioni in base al tempo trascorso. Per i conti esteri, se il contribuente regolarizza prima di ricevere comunicazioni, la sanzione può essere ridotta di un ottavo. La collaborazione volontaria internazionale (voluntary disclosure) non è più attiva, ma il legislatore potrebbe riproporre in futuro programmi simili per favorire il rimpatrio di capitali.
4.3 Transazione fiscale nelle procedure concorsuali
Nell’ambito delle procedure di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), è possibile proporre la transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, ottenendo la falcidia di imposte e sanzioni. La riforma del Codice della crisi ha esteso l’ambito della transazione anche ai debiti IVA e contributivi, purché la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
4.4 Mediazione e accertamento con adesione
Per gli avvisi di importo inferiore a 50 mila euro è obbligatoria la mediazione. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.lgs. 218/1997) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. La procedura sospende i termini per l’impugnazione e può portare alla riduzione delle sanzioni di un terzo. L’accordo può essere rateizzato e, se il contribuente rispetta i pagamenti, l’atto non è più impugnabile.
4.5 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Come evidenziato nel § 3.7, i debiti fiscali possono essere inseriti nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questi strumenti consentono di ristrutturare l’esposizione con falcidia, rateazioni lunghe e la sospensione delle azioni esecutive.
4.6 Autotutela
L’Amministrazione può annullare d’ufficio gli atti manifestamente illegittimi o infondati. Il contribuente può presentare un’istanza di annullamento in autotutela motivando l’illegittimità (es. notifica tardiva, mancanza di contraddittorio, violazione della convenzione internazionale). L’autotutela non sospende i termini di impugnazione, ma spesso l’Ufficio valuta l’istanza e, se fondata, annulla o riforma l’atto.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare l’obbligo di compilazione del quadro RW – L’omessa o errata compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi è la causa principale degli accertamenti basati su dati esteri. Anche i conti cointestati devono essere dichiarati per l’intero saldo ; la Cassazione ha precisato che, in caso di conti cointestati, ciascun titolare deve indicare l’intero ammontare se ha facoltà di disposizione .
- Dimenticare di indicare i redditi di fonte estera – Dividendi, interessi, plusvalenze su titoli esteri e rendite finanziarie percepite all’estero devono essere dichiarati e assoggettati a imposta sostitutiva. In caso contrario, l’Agenzia può contestare l’omessa dichiarazione, applicando la presunzione di evasione se gli investimenti sono in Paesi black list.
- Spostare la residenza solo formalmente – Iscriversi all’AIRE senza trasferire la famiglia, il domicilio e la presenza fisica all’estero non basta. Occorre dimostrare la permanenza all’estero per più di 183 giorni e il centro degli interessi vitali .
- Non rispondere allo schema di atto – Ignorare la comunicazione può portare all’emissione di un avviso senza avere avuto modo di presentare difese. È consigliabile attivarsi subito, richiedere accesso agli atti e presentare controdeduzioni entro i 60 giorni .
- Omettere la prova di resistenza – Nel contenzioso, in assenza di un contraddittorio obbligatorio pre‑2024, è necessario dimostrare quali argomentazioni avrebbero potuto modificare l’esito dell’accertamento .
- Confondere i termini di prescrizione – Per i redditi detenuti in Paesi black list, i termini di accertamento raddoppiano, ma la presunzione si applica solo dal 1° luglio 2009 .
- Non verificare la motivazione – L’avviso deve indicare i presupposti, i mezzi di prova e motivare il mancato accoglimento delle osservazioni . La mancanza di motivazione può essere eccepita per l’annullamento dell’atto.
- Ignorare le convenzioni – Spesso gli accertamenti ignorano la convenzione contro la doppia imposizione applicabile; è fondamentale verificarne le clausole e allegare il certificato di residenza estero.
- Ritenere inutilizzabili i dati illeciti – La giurisprudenza tributaria ammette l’uso di prove irrituali ; la strategia difensiva deve puntare non tanto sull’illegittimità della prova quanto sull’insufficienza degli indizi.
- Non rivolgersi a professionisti – Le norme cambiano rapidamente (art. 6‑bis, riforma della residenza, DAC8) e la gestione autonoma di un accertamento rischia di aggravare la posizione. Affidarsi a un avvocato cassazionista e a un commercialista esperto consente di costruire difese efficaci.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Criteri di residenza prima e dopo il d.lgs. 209/2023
| Criterio | Disciplina previgente (fino al 31/12/2023) | Nuova disciplina (dal 01/01/2024) |
|---|---|---|
| Iscrizione anagrafica | Presunzione assoluta di residenza in Italia: bastava risultare iscritti nell’APR per essere considerati residenti . | Presunzione relativa: l’iscrizione fa presumere la residenza ma può essere superata con prova contraria . |
| Domicilio | Sede principale degli affari e interessi (art. 43 c.c.) . | Luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari ; privilegia i legami affettivi e allinea la definizione agli standard OCSE. |
| Residenza (dimora abituale) | Luogo in cui la persona ha stabilito la dimora abituale; presupposto sostanziale . | Resta invariata, ma è valutata congiuntamente agli altri criteri e deve sussistere per più di 183 giorni . |
| Presenza fisica | Non era un criterio autonomo; si consideravano i 183 giorni solo come requisito temporale per gli altri criteri . | Diventa un criterio autonomo: la presenza in Italia per la maggior parte dell’anno, anche non consecutiva, fa scattare la residenza . |
6.2 Termini e procedure di accertamento
| Fase | Termine/obbligo | Norma |
|---|---|---|
| Notifica dello schema di atto | Almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso . | Art. 6‑bis legge 212/2000. |
| Presentazione osservazioni | Entro 60 giorni dalla ricezione dello schema . | Art. 6‑bis legge 212/2000. |
| Emissione dell’avviso | Deve attendere la scadenza dei 60 giorni; se coincide con il termine di decadenza, quest’ultimo si proroga di 120 giorni . | Art. 6‑bis legge 212/2000. |
| Impugnazione | 60 giorni dalla notifica dell’avviso. | Art. 21 D.lgs. 546/1992. |
| Raddoppio dei termini | Applicabile ai periodi d’imposta in cui sono detenute attività in Stati black list; è norma procedimentale retroattiva . | Art. 12 commi 2‑bis e 2‑ter DL 78/2009. |
6.3 Prove e utilizzabilità
| Questione | Orientamento | Fonti |
|---|---|---|
| Utilizzabilità della lista Falciani | È legittimo utilizzare dati bancari acquisiti illegalmente da autorità estere se non sono violati diritti fondamentali; il principio di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. non si applica al processo tributario . | Cass. 29632/2019; Cass. 2822/2024. |
| Presunzione di evasione | La presunzione di art. 12, comma 2, DL 78/2009 ha natura sostanziale e non è retroattiva . | Cass. 2822/2024; Cass. 17222/2025. |
| Contraddittorio preventivo | Prima del 2024 obbligatorio solo per tributi armonizzati; la violazione comporta nullità se il contribuente dimostra la prova di resistenza . Dal 2024 è obbligatorio per tutti gli atti impositivi salvo eccezioni . | Cass. SS.UU. 21271/2025; d.lgs. 219/2023; DL 39/2024. |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è lo scambio di informazioni e perché può generare accertamenti fiscali?
Lo scambio di informazioni è la cooperazione tra autorità fiscali di diversi Paesi finalizzata a contrastare l’evasione. Avviene sia su richiesta sia in forma automatica, attraverso il Common Reporting Standard (CRS) e le direttive europee DAC. Le banche e gli intermediari comunicano i dati dei conti dei non residenti, permettendo all’Agenzia delle Entrate di incrociare le informazioni con le dichiarazioni e di emettere accertamenti se emergono redditi o patrimoni non dichiarati.
2. È legale utilizzare dati provenienti da liste come Falciani, Pandora Papers o Panama Papers?
Sì. La Cassazione ha chiarito che nel processo tributario vige la non tipicità della prova: sono utilizzabili anche elementi acquisiti in modo irrituale, purché non sia violato un diritto fondamentale. La lista Falciani, pur provenendo da un furto di dati, può essere utilizzata se è stata trasmessa tramite cooperazione amministrativa .
3. La presunzione di evasione relativa alle attività estere si applica anche ai periodi precedenti al 2009?
No. La presunzione di evasione (art. 12, comma 2, DL 78/2009) è norma sostanziale e non può essere retroattiva. Si applica solo a partire dal 1° luglio 2009 . Tuttavia, il raddoppio dei termini è una norma procedimentale e si applica anche ai periodi precedenti se vengono accertate attività in Paesi a fiscalità privilegiata .
4. Quali sono i criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia dal 2024?
Sono quattro: (1) residenza nel senso civilistico (dimora abituale), (2) domicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari, (3) presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno, anche non consecutiva, e (4) iscrizione anagrafica, che costituisce una presunzione relativa .
5. Se sono iscritto all’AIRE ma mantengo un conto in Italia o una casa di villeggiatura, rischio un accertamento?
Sì. L’iscrizione all’AIRE non basta a dimostrare la residenza estera. Se trascorri più di 183 giorni in Italia, se mantieni il domicilio (legami familiari) o la gestione delle tue attività economiche in Italia, puoi essere considerato fiscalmente residente. È importante dimostrare di avere il centro degli interessi vitali all’estero .
6. Come posso difendermi se ricevo lo schema di atto?
Devi attivarti entro i 60 giorni: richiedere l’accesso agli atti, contestare la residenza, presentare documenti che provano l’origine delle somme estere, eccepire la decadenza dei termini e la mancanza di motivazione. In caso di omissione del contraddittorio obbligatorio, puoi chiedere l’annullamento dell’atto .
7. Cosa accade se non rispondo allo schema di atto?
Se non presenti osservazioni, l’Agenzia emetterà l’avviso di accertamento. Non potrai lamentare l’omessa valutazione delle tue difese e perderai un’occasione per evitare l’atto.
8. Quali sono i tempi per impugnare un avviso di accertamento?
L’avviso si impugna entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso sospende la riscossione solo se il giudice accoglie l’istanza di sospensione.
9. L’Agenzia può pignorare i miei beni durante il contenzioso?
Sì. Se non ottieni la sospensione e non paghi le somme richieste, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sui beni immobili, fermo amministrativo sui veicoli e procedere al pignoramento di conti e stipendi.
10. Che cos’è la prova di resistenza?
È l’onere, posto a carico del contribuente, di indicare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio e che avrebbero potuto comportare un esito diverso. Le Sezioni Unite hanno precisato che la violazione del contraddittorio comporta nullità dell’atto solo se la prova di resistenza è fornita .
11. È possibile sanare un avviso con la rottamazione?
Dipende dalle norme in vigore. Le rottamazioni (definizioni agevolate) permettono di pagare solo l’imposta e ridotte sanzioni. Occorre verificare se il debito rientra nell’ambito temporale e oggettivo previsto. Spesso gli avvisi legati a violazioni del quadro RW possono essere inclusi.
12. I conti in criptovalute devono essere dichiarati?
Sì. Dal 1° gennaio 2023 l’Italia considera le criptovalute come attività finanziarie estere da indicare nel quadro RW. Con l’entrata in vigore della DAC8 (dal 1° gennaio 2026), gli exchange e i wallet provider saranno obbligati a trasmettere i dati alle autorità .
13. Posso chiedere il rimborso delle ritenute se lavoro all’estero per un datore di lavoro italiano?
In generale le remunerazioni per attività svolte all’estero sono imponibili nel Paese di lavoro se la convenzione lo prevede. La Cassazione ha riconosciuto che, per la convenzione Italia-Emirati Arabi, i salari sono imponibili solo nello Stato di residenza; l’assenza di un certificato di residenza non preclude l’applicazione della convenzione se il contribuente dimostra la residenza e l’assoggettabilità all’imposta estera .
14. Cosa succede se l’atto non indica i mezzi di prova o le norme applicate?
L’atto è annullabile. L’art. 7 dello Statuto, come modificato dal d.lgs. 219/2023, richiede che siano indicati i presupposti, i mezzi di prova e la motivazione specifica . La mancanza di tali elementi viola il diritto di difesa e può essere eccepita in giudizio.
15. I rimborsi da polizze vita estere o da trust devono essere dichiarati?
Sì. Le polizze vita, i fondi comuni e i trust esteri rientrano tra le attività finanziarie da indicare nel quadro RW. Oltre all’imposta sul valore (IVAFE), possono essere dovute imposte sui rendimenti e plusvalenze.
16. È necessario dichiarare i beni immobili posseduti all’estero?
Sì. Gli immobili detenuti all’estero devono essere indicati nel quadro RW e sono soggetti all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), calcolata sull’aliquota dello 0,76 % (con riduzioni per abitazione principale).
17. Che cos’è la transazione fiscale?
È l’accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano del consumatore). Consente di ridurre il carico fiscale e rateizzare i debiti come parte di un piano omologato dal tribunale.
18. In che modo l’Avv. Monardo può aiutarmi in caso di accertamento su conti esteri?
L’Avv. Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, analizza l’atto, verifica i termini e i vizi procedurali, predispone il contraddittorio, predispone ricorsi, rappresenta il contribuente davanti ai giudici tributari e negozia con l’Agenzia soluzioni come rateazioni, definizioni agevolate o accordi di ristrutturazione. Il suo team multidisciplinare include commercialisti esperti che possono assistere nella ricostruzione del quadro RW, nella redazione di piani del consumatore o nell’avvio di procedure di composizione della crisi.
19. Posso rateizzare un avviso di accertamento non ancora definitivo?
Sì. L’Agenzia può concedere la rateazione anche in pendenza di giudizio, purché il contribuente versi almeno un terzo delle imposte dovute; in alcuni casi è possibile ottenere la sospensione delle procedure cautelari e rateizzare fino a 72 rate (o 120 rate se l’importo supera i 60 mila euro).
20. Quali sono le conseguenze penali di un accertamento su attività estere?
Oltre alle sanzioni amministrative, l’omessa dichiarazione di redditi o l’espatrio fittizio possono integrare reati quali dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Il superamento di determinate soglie (50 mila euro per l’IVA, 150 mila per l’IRPEF) può far scattare la punibilità. È quindi importante agire tempestivamente e con l’assistenza di un legale per evitare conseguenze penali.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Caso A: conto svizzero non dichiarato (periodo ante 2009)
Mario, imprenditore italiano, nel 2005 apre un conto in Svizzera e versa 300 mila euro frutto di redditi già tassati in Italia. Non compila il quadro RW e non dichiara gli interessi percepiti. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento basato sui dati della lista Falciani. L’Agenzia applica la presunzione di evasione e il raddoppio dei termini, contestando redditi per 20 mila euro annui e sanzioni per 150 %. Come difendersi?
Analisi – Il periodo d’imposta è antecedente al 2009, quindi la presunzione dell’art. 12, comma 2, non è applicabile. Il raddoppio dei termini è però procedimentale e quindi può estendersi all’anno 2005 . Mario deve dimostrare l’origine lecita delle somme (es. mediante copia del contratto di vendita di un immobile) e che il conto era stato chiuso prima del 2009. Può eccepire l’illegittimità della sanzione perché la norma sostanziale non è retroattiva. Inoltre, l’Agenzia deve indicare gli elementi di prova; un solo indizio può bastare, ma deve essere preciso e grave .
Soluzioni – Presentare controdeduzioni entro 60 giorni allegando documenti che provano la legittima provenienza delle somme; contestare la presunzione; valutare la definizione agevolata o il ravvedimento operoso se l’imposta non dovuta è limitata agli interessi. Se l’importo è elevato e il reddito non era stato dichiarato, è possibile accedere a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione.
8.2 Caso B: residenza estera contestata (anni 2024‑2025)
Lucia, cittadina italiana, nel 2023 si trasferisce a Dubai con la famiglia. Si iscrive all’AIRE ma mantiene in Italia un appartamento sfitto e un conto corrente con saldi modesti. L’Agenzia delle Entrate riceve, tramite CRS, informazioni su conti e investimenti a Dubai. Nel 2025 le notifica un avviso di accertamento per esterovestizione, ritenendola residente in Italia e imputandole i redditi esteri. Lucia è convinta di essere fiscalmente residente negli Emirati e chiede chiarimenti.
Analisi – Con la riforma del d.lgs. 209/2023, la residenza anagrafica è presunzione relativa . L’Agenzia deve dimostrare che Lucia ha in Italia il domicilio (relazioni familiari, interessi) o la presenza fisica per più di 183 giorni. Lucia deve provare di avere trasferito il centro degli interessi vitali a Dubai: contratto di lavoro, permesso di soggiorno, scuola dei figli, ricevute di affitto. La Cassazione ha riconosciuto che, in base alla Convenzione Italia-Emirati, i redditi da lavoro sono imponibili solo nello Stato di residenza .
Soluzioni – Presentare controdeduzioni dettagliate con documenti che attestano la residenza e la tassazione estera; richiedere la certificazione emiratina (art. 28 della convenzione). Se l’Agenzia non accoglie le osservazioni, impugnare l’avviso evidenziando la violazione del contraddittorio (mancata valutazione dei documenti), il mancato rispetto dei criteri convenzionali e, se necessario, proporre ricorso in Cassazione.
8.3 Caso C: piattaforma digitale e criptovalute
Giorgio, influencer residente in Italia, utilizza piattaforme estere per vendere infoprodotti e investe parte dei guadagni in criptovalute su exchange esteri. Nel 2026, a seguito dell’entrata in vigore della DAC8, l’Agenzia delle Entrate riceve dati dalle piattaforme digitali e dagli exchange. Viene notificato uno schema di atto che contesta redditi non dichiarati e l’omessa indicazione dei wallet nel quadro RW.
Analisi – Le piattaforme digitali, dal 2023, trasmettono i dati delle vendite in base alla DAC7; gli exchange e i wallet provider lo faranno dal 2026 in base alla DAC8 . Giorgio deve dichiarare i redditi percepiti attraverso le piattaforme (Redditi diversi o redditi di lavoro autonomo) e compilare il quadro RW per le criptovalute. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute sono tassate con imposta sostitutiva del 26 %.
Soluzioni – In sede di contraddittorio, Giorgio può correggere le dichiarazioni, inviare dichiarazioni integrative e beneficiare del ravvedimento operoso. Può dimostrare che alcuni redditi non hanno natura imponibile (es. rimborsi spese) e che le criptovalute erano inferiori alla soglia minima. Se l’accertamento è basato su un solo anno, è possibile definire con l’agenzia un accertamento con adesione.
8.4 Caso D: azienda italiana con sede estera fittizia
La società Alfa Ltd ha sede legale a Malta ma la direzione effettiva e la gestione operativa avvengono in Italia. Tramite lo scambio di informazioni, l’Agenzia delle Entrate ottiene comunicazioni dal registro societario maltese e dalle banche sull’operatività. Emette un avviso di accertamento qualificando la società come residente in Italia e contestando l’esterovestizione.
Analisi – La riforma dell’art. 73 TUIR ha introdotto i criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria . Se le decisioni strategiche e l’operatività si svolgono in Italia, la società è considerata residente e deve dichiarare i redditi worldwide. La presunzione di residenza può essere superata se la direzione effettiva è all’estero e la gestione si svolge prevalentemente fuori dall’Italia.
Soluzioni – La società deve provare che il consiglio di amministrazione si riunisce a Malta, che i contratti sono stipulati lì, che gli amministratori risiedono all’estero e che la gestione operativa non avviene in Italia. In mancanza di tali prove, può valutare la transazione fiscale o la definizione agevolata per ridurre sanzioni.
8.5 Caso E: mancata dichiarazione di dividendi esteri
Roberto, azionista di una società americana, riceve nel 2022 dividendi per 50 mila dollari trattenuti al 15 % negli Stati Uniti. Non dichiara i dividendi in Italia. Nel 2025, grazie allo scambio di informazioni FATCA, l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa dichiarazione e l’IVA.
Analisi – I dividendi esteri devono essere dichiarati nel quadro RL o RM della dichiarazione dei redditi; l’imposta estera pagata può essere portata in detrazione o dedotta sotto forma di credito d’imposta in base alla convenzione Italia-USA. La mancata dichiarazione espone a sanzioni.
Soluzioni – Roberto può regolarizzare con ravvedimento operoso se non ha ricevuto la comunicazione; se ha ricevuto lo schema di atto, deve dimostrare di aver pagato l’imposta negli USA (form 1042‑S) e di avere diritto al credito d’imposta. Può inoltre chiedere che venga applicata la convenzione, che limita la ritenuta al 15 % e prevede l’esenzione da ulteriori imposte.
Conclusione
Lo scambio di informazioni fiscali e la cooperazione internazionale rappresentano strumenti efficaci nella lotta all’evasione, ma possono tradursi in accertamenti aggressivi e spesso ingiusti se non sono rispettate le garanzie procedurali e i diritti del contribuente. La disciplina italiana, arricchita dalle riforme recenti (d.lgs. 209/2023 sulla residenza, d.lgs. 219/2023 e DL 39/2024 sul contraddittorio, DAC8 sulle criptovalute) e dalla giurisprudenza, offre tuttavia molteplici possibilità di difesa: contestare la residenza, opporsi alla presunzione di evasione, eccepire la decadenza dei termini, invocare le convenzioni internazionali, beneficiare del contraddittorio preventivo e delle rottamazioni, ricorrere a piani di rientro e procedure di composizione della crisi.
L’esperienza dimostra che la tempestività e la competenza sono decisive. Agire subito dopo la notifica dello schema di atto, richiedere l’accesso agli atti, raccogliere documenti esteri e predisporre controdeduzioni precise consente di evitare l’emissione di un avviso o di ridurre sensibilmente le somme richieste. In giudizio, la corretta impostazione del ricorso e l’eventuale prova di resistenza sono fondamentali per ottenere l’annullamento dell’atto, come riconosciuto dalle Sezioni Unite .
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