Agenzia Entrate-riscossione Può Agire Su Conto Estero?

Introduzione: perché il tema è cruciale per chi possiede conti in Italia e all’estero

Quando il contribuente riceve una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate‑Riscossione (AdER) o un avviso di accertamento, spesso pensa che spostare fondi su conti esteri o chiudere il conto corrente italiano possa metterlo al riparo da azioni esecutive. Questa convinzione è errata e rischiosa: le normative italiane e dell’Unione europea consentono al Fisco di agire sui conti italiani e, in determinate circostanze, sui conti esteri all’interno dell’UE. Dal 2026, inoltre, la Legge di Bilancio ha potenziato gli strumenti informativi a disposizione di AdER tramite l’accesso ai dati delle fatture elettroniche , rendendo più rapida l’individuazione di crediti commerciali da pignorare. Le conseguenze per il debitore possono essere gravi: conti bloccati, stipendi pignorati, crediti verso i clienti sequestrati e, nei casi peggiori, aggressione del patrimonio personale.

Chi è interessato dal pignoramento? Privati, professionisti e imprese con debiti tributari definitivi (imposte, IVA, contributi previdenziali, multe, ecc.) iscritti a ruolo e non pagati. Con l’aggravarsi della crisi economica, i pignoramenti su conti correnti sono diventati uno strumento ordinario di riscossione. Le statistiche parlano di decine di migliaia di conti correnti bloccati ogni anno, un numero destinato a crescere nel 2026 grazie all’incrocio dei dati fiscali. Per chi lavora all’estero o possiede conti in altri Paesi europei, la domanda è legittima: Agenzia Entrate‑Riscossione può agire su un conto estero?

L’obiettivo di questo articolo è offrire al debitore una guida completa, aggiornata e autorevole basata su norme e giurisprudenza italiane ed europee. Spiegheremo quando il Fisco può pignorare conti esteri, quali procedure vengono applicate, quali sono i limiti legali, le tutele a favore del contribuente, le strategie di difesa e le alternative per uscire dal debito. Per garantire rigore e affidabilità, tutte le informazioni sono tratte da leggi vigenti, sentenze della Corte di Cassazione, normative europee e provvedimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

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1. Contesto normativo: leggi italiane ed europee sul pignoramento di conti correnti

Per capire se l’Agenzia Entrate‑Riscossione può agire su conti correnti, inclusi quelli esteri, occorre esaminare l’apparato normativo che disciplina la riscossione dei tributi e le procedure esecutive sia a livello nazionale sia europeo. Le principali fonti sono:

  1. D.P.R. 602/1973 (Testo Unico della Riscossione), in particolare art. 72 e 72‑bis.
  2. Codice di procedura civile (c.p.c.), soprattutto art. 545 (beni e crediti impignorabili) e art. 492‑bis (ricerca telematica dei beni da pignorare).
  3. Normative europee: Direttiva 2010/24/UE e D.Lgs. 149/2012 (mutua assistenza per il recupero dei crediti), Regolamento (UE) 655/2014 e D.Lgs. 152/2020 (ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti – EAPO).
  4. Normative speciali sul pignoramento di conti esteri: art. 19‑bis del D.L. 132/2014 (immunità dei depositi diplomatici e consolari), D.L. 91/2024 (immunità delle riserve di Stati esteri presso la Banca d’Italia) e la Legge di Bilancio 2026 con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153611/2026.
  5. Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che offrono procedure alternative alla riscossione coattiva: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione.

1.1 Il pignoramento presso terzi nel D.P.R. 602/1973 (art. 72 e 72‑bis)

Gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 disciplinano la procedura speciale attraverso la quale l’Agente della riscossione può pignorare crediti del debitore verso terzi senza necessità di un provvedimento del giudice. Questa procedura, denominata pignoramento esattoriale, si applica tipicamente a conti correnti, depositi, stipendi, pensioni e altri crediti.

  • Art. 72: stabilisce che, in assenza di opposizione o pagamento, l’atto di pignoramento esattoriale produce gli effetti previsti dal codice di procedura civile e consente all’Agente di trattenere l’importo dovuto. L’atto sostituisce l’atto di citazione e contiene gli elementi essenziali del pignoramento.
  • Art. 72‑bis (introdotto nel 2005 e riformato nel tempo): prevede che il pignoramento presso terzi venga eseguito tramite un ordine di pagamento notificato sia al debitore sia al terzo pignorato (ad esempio la banca). Tale ordine dispone che il terzo versi le somme già esigibili entro 60 giorni dalla notifica e le somme future alle rispettive scadenze . La banca deve quindi bloccare le disponibilità immediatamente e trattenere anche i nuovi accrediti che arrivano nel periodo di 60 giorni . La procedura non richiede l’intervento del giudice: l’ordine di pagamento dell’Agente ha valore di assegnazione .

L’art. 72‑bis è stato aggiornato più volte. Dal 1° gennaio 2026 le disposizioni sono incorporate nel Titolo III del D.Lgs. 33/2025, ma i contenuti rimangono sostanzialmente invariati .

1.1.1 Obblighi del terzo pignorato e responsabilità delle banche

Il terzo pignorato (tipicamente l’istituto di credito) deve dare immediata esecuzione all’ordine di pagamento. La Cassazione ha stabilito con sentenza n. 28520/2025 che la banca deve versare non solo il saldo presente al momento della notifica ma anche gli accrediti successivi maturati entro 60 giorni, indipendentemente dal fatto che il conto fosse in rosso al momento del pignoramento . Se la banca non adempie entro i 60 giorni, il pignoramento diventa inefficace; il Fisco dovrà avviare l’azione ordinaria .

1.1.2 Notifica al debitore e nullità del pignoramento

L’ordine di pignoramento deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. La Corte di Cassazione, ordinanza n. 6/2026, ha precisato che l’omessa notifica al debitore rende il pignoramento inesistente . La notifica al solo terzo non può essere sanata dal successivo pagamento del debitore. Questa pronuncia rafforza il diritto di difesa del contribuente e impone ad AdER di garantire la conoscenza dell’atto.

1.1.3 Limiti di pignorabilità: l’art. 545 c.p.c.

Sebbene l’art. 72‑bis consenta un’azione rapida, non tutte le somme possono essere sequestrate. L’art. 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili o parzialmente pignorabili. In particolare:

  • Crediti alimentari e assegni di mantenimento: impignorabili salvo autorizzazione del giudice.
  • Sussidi per maternità, malattia, funerali: impignorabili.
  • Stipendi e salari: pignorabili solo fino a un quinto per debiti tributari; per somme percepite a titolo di salario per rapporto pubblico o privato, il limite rimane un quinto .
  • Pensioni: impignorabili fino a un minimo pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 € nel 2026); la parte eccedente può essere pignorata fino a un quinto .
  • Somme accreditate sul conto corrente prima della notifica: sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale . Ciò significa che un conto con giacenza inferiore a tale soglia è in parte protetto.

Queste tutele si applicano anche nel pignoramento esattoriale. Pertanto, la banca deve verificare i limiti prima di versare le somme ad AdER.

1.2 Ricerca dei beni del debitore: art. 492‑bis c.p.c. e Anagrafe dei conti

L’art. 492‑bis c.p.c. consente al creditore munito di titolo esecutivo di chiedere all’Ufficiale giudiziario la ricerca telematica dei beni del debitore. L’Ufficiale accede alle banche dati pubbliche, incluso l’Anagrafe tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari, per individuare conti correnti, depositi, stipendi o altri crediti da pignorare. Durante la ricerca i termini del procedimento restano sospesi e al termine viene redatto un verbale comunicato alle parti .

Per i pignoramenti esattoriali, AdER accede direttamente alla Anagrafe dei conti e, grazie alle modifiche introdotte nel 2026, utilizza anche i dati delle fatture elettroniche per individuare crediti verso clienti. Questo strumento rende più difficile per il debitore nascondere conti o somme.

1.3 Direttiva 2010/24/UE e D.Lgs. 149/2012: mutua assistenza per il recupero dei crediti in Europa

Dal 2010, gli Stati membri dell’Unione europea collaborano per recuperare i tributi tramite la Direttiva 2010/24/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 149/2012. La direttiva stabilisce che le autorità fiscali di uno Stato possono chiedere assistenza a un altro Stato per notificare atti o recuperare crediti fiscali. L’autorità richiesta può procedere al pignoramento dei beni del debitore (inclusi conti correnti) secondo la propria legge nazionale . La cooperazione si estende a imposte dirette e indirette, tasse, diritti doganali, contributi previdenziali e altre entrate pubbliche.

In pratica, se un contribuente residente in Italia ha un conto corrente in Francia o Germania, AdER può chiedere all’autorità estera di recuperare il credito. L’autorità estera agirà seguendo le norme del proprio ordinamento, ma dovrà versare le somme all’Italia. L’inverso vale se il debitore è residente in un altro Paese UE ma ha un conto in Italia.

1.4 Regolamento (UE) 655/2014 e D.Lgs. 152/2020: European Account Preservation Order (EAPO)

Il Regolamento (UE) 655/2014 ha introdotto l’Ordine Europeo di Sequestro Conservativo (European Account Preservation Order – EAPO), in vigore dal 2017. Si tratta di un provvedimento cautelare che consente al creditore di congelare un conto bancario in un altro Stato membro per prevenire la dispersione dei fondi prima di ottenere un giudizio definitivo. Il regolamento mira a superare la frammentazione degli ordinamenti europei e offre ai creditori un mezzo rapido per bloccare fondi transnazionali . L’EAPO è facoltativo e si affianca alle procedure nazionali; non sostituisce il pignoramento ordinario.

Il D.Lgs. 152/2020 ha recepito in Italia il regolamento. L’art. 3 stabilisce che, per ottenere informazioni sui conti dell’esecutato, l’autorità competente (il presidente del tribunale dove il debitore ha la residenza o, se residente all’estero, il presidente del Tribunale di Roma) può utilizzare le procedure telematiche dell’art. 492‑bis c.p.c. per identificare i conti . Il creditore può richiedere un EAPO al giudice se il conto si trova in un altro Stato dell’UE e la causa è transnazionale (creditore e debitore in Paesi diversi o conto in un Paese diverso). L’ordine congela il conto senza preavviso (“effetto sorpresa”) e la banca deve eseguire l’ordine immediatamente .

1.5 Immunità e limiti alla pignorabilità dei conti esteri: depositi diplomatici e riserve sovrane

La possibilità di pignorare conti esteri incontra alcuni limiti legati alla sovranità degli Stati e al diritto internazionale:

  • Art. 19‑bis D.L. 132/2014 (convertito in Legge 162/2014): tutela l’immunità dei depositi bancari e postali intestati a missioni diplomatiche e consolari estere. Tali conti sono impignorabili se il capo della missione dichiara al Ministero degli Affari Esteri che le somme sono destinate esclusivamente a funzioni diplomatiche e consolari . Se la dichiarazione non viene fatta o le somme sono utilizzate per finalità diverse, il conto può essere pignorato. La Cassazione (sentenza n. 14253/2025) ha precisato che l’onere di provare l’immunità ricade sullo Stato estero: non basta che il conto sia intestato a un’ambasciata; occorre dimostrare che le somme sono destinate a funzioni sovrane .
  • D.L. 91/2024, convertito in Legge 11/2024: sancisce l’impignorabilità delle riserve monetarie depositate dalla Banca d’Italia per conto degli Stati esteri. Qualsiasi sequestro o pignoramento su queste somme è inefficace e il giudice deve rilevarlo d’ufficio .

In sintesi, a meno che non siano tutelate da immunità diplomatica o da particolari leggi, le somme depositate su conti esteri possono essere oggetto di pignoramento tramite EAPO o mutua assistenza UE.

1.6 La Legge di Bilancio 2026 e il Provvedimento AdE n. 153611/2026: uso dei dati delle fatture elettroniche

L’art. 1, comma 117, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la lettera b‑ter) al comma 5‑bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, autorizzando l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione di AdER i dati aggregati delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo. L’obiettivo è individuare i crediti commerciali da aggredire mediante pignoramento presso terzi. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153611/2026 (22 maggio 2026) attua questa norma.

Secondo il provvedimento:

  • L’Agenzia delle Entrate fornisce ad AdER, con cadenza periodica, il totale dei corrispettivi e il numero delle fatture elettroniche emesse dai debitori e dai loro coobbligati verso ciascun cliente nei sei mesi precedenti .
  • I dati comunicati includono codice fiscale, partita IVA, denominazione e domicilio fiscale dei clienti .
  • Lo scambio di informazioni avviene tramite canali telematici sicuri; nella fase iniziale tramite PEC con file protetti da password .
  • La selezione dei debitori da monitorare deve rispettare i principi di proporzionalità e gradualità, tenendo conto della capacità operativa dell’Agente della riscossione .

Questa novità rende il pignoramento “lampo”: AdER può verificare in tempo quasi reale se un debitore ha fatturato importi consistenti a un determinato cliente e, se il credito è certo, procedere con un pignoramento presso il cliente stesso per recuperare il debito. Le imprese e i professionisti con carichi esattoriali devono quindi prestare maggiore attenzione alle proprie posizioni debitorie.

2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica e come si svolge il pignoramento

Ricevere un atto di pignoramento o anche solo una cartella esattoriale può generare confusione. Di seguito presentiamo la procedura standard in otto fasi, distinguendo tra pignoramento su conto italiano e su conto estero (via mutua assistenza o EAPO).

2.1 Ricezione della cartella o dell’avviso di accertamento esecutivo

  1. Notifica della cartella/avviso: AdER notifica al debitore la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo. Il debito diventa esigibile. Il contribuente ha 60 giorni per pagare o presentare istanza di sospensione o ricorso.
  2. Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973): se trascorre più di un anno dalla notifica della cartella senza avviare l’esecuzione, AdER deve inviare un’ulteriore intimazione che concede al debitore 5 giorni per saldare . In assenza di pagamento, l’ente può procedere con l’esecuzione forzata.

2.2 Attivazione del pignoramento esattoriale (conti in Italia)

  1. Ordine di pagamento ex art. 72‑bis: se il debito non viene saldato o rateizzato, AdER può emettere un atto di pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione). L’atto è notificato contemporaneamente al debitore e alla banca . Contiene la descrizione del debito, l’ordine al terzo di pagare le somme maturate entro 60 giorni e quelle future alla scadenza.
  2. Effetti immediati: alla notifica, la banca deve bloccare le somme disponibili fino all’importo del debito e vincolare anche i nuovi accrediti che arriveranno entro 60 giorni . Il conto rimane utilizzabile per l’eccedenza rispetto all’importo pignorato.
  3. Pagamento o opposizione: entro 60 giorni il debitore può: (a) pagare; (b) chiedere una rateizzazione; (c) presentare opposizione con ricorso ex art. 615 c.p.c. o ex art. 617 c.p.c. per vizi formali; (d) invocare l’impignorabilità di determinate somme; (e) proporre istanze di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione). Se il debitore regolarizza la propria posizione (anche pagando la prima rata di un piano di rateizzazione), il pignoramento deve essere revocato e il conto sbloccato .
  4. Pagamento da parte della banca: se trascorsi 60 giorni non viene presentata opposizione né pagata la somma, la banca deve versare le somme a AdER. In caso contrario, il pignoramento diventa inefficace e l’Agenzia dovrà procedere con il pignoramento ordinario .

2.3 Pignoramento presso terzi su conti esteri (mutua assistenza e EAPO)

Per conti correnti detenuti in un altro Paese UE, si seguono due possibili strade: mutua assistenza europea (Direttiva 2010/24/UE) e ordine europeo di sequestro conservativo (EAPO).

  1. Mutua assistenza (D.Lgs. 149/2012):
  2. L’autorità italiana invia all’autorità estera una richiesta di recupero del credito. La richiesta contiene il titolo esecutivo e tutti i dati del debitore .
  3. L’autorità estera procede secondo le proprie norme interne (ad esempio, pignoramento presso terzi o sequestro di conti bancari) e versa le somme recuperate all’Italia.
  4. Il debitore ha diritto a essere informato e può contestare l’esecuzione secondo la legge del Paese esecutore.
  5. EAPO (Regolamento 655/2014 e D.Lgs. 152/2020):
  6. Il creditore (AdER o altro ente) può chiedere al giudice competente l’emissione di un ordine europeo di sequestro conservativo se la controversia è transnazionale e vi è urgenza di bloccare il conto in un altro Stato .
  7. Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti (periculum in mora, fumus boni iuris) e può emettere l’ordine ex parte, cioè senza informare il debitore per evitare che sposti le somme. L’ordine è notificato alla banca estera che deve bloccare immediatamente il conto.
  8. L’art. 3 del D.Lgs. 152/2020 stabilisce che, per individuare i conti del debitore, il Presidente del tribunale competente può avvalersi delle procedure telematiche previste dall’art. 492‑bis c.p.c., accedendo all’Anagrafe dei conti .
  9. Una volta notificato, l’EAPO conserva efficacia fino a quando non viene revocato dal giudice; nel frattempo, il debitore può impugnare l’ordine o chiedere la sostituzione con idonea garanzia.

2.4 Procedure speciali: conti di missioni diplomatiche e riserve sovrane

Se il conto estero appartiene a un’ambasciata, un consolato o uno Stato estero, si applicano le norme sull’immunità. La Cassazione ha stabilito che la immunità non è automatica: serve una dichiarazione che le somme sono destinate a funzioni sovrane . In assenza di tale dichiarazione, il conto può essere pignorato. Le riserve monetarie degli Stati esteri depositate presso la Banca d’Italia sono impignorabili ex lege .

2.5 Novità 2026: pignoramento lampo basato sulle fatture elettroniche

Dal 2026 AdER può individuare rapidamente i clienti del debitore grazie ai dati delle fatture elettroniche. La procedura si articola così:

  1. Segnalazione: l’Agenzia delle Entrate invia ad AdER l’elenco dei clienti verso cui il debitore ha emesso fatture nei sei mesi precedenti .
  2. Analisi mirata: AdER valuta i dati e, se rileva crediti esigibili, notifica un pignoramento al cliente (terzo) ordinandogli di versare i corrispettivi a favore del Fisco.
  3. Notifica al debitore: anche in questo caso l’atto deve essere notificato al debitore, pena l’inesistenza del pignoramento (Cass. 6/2026) .
  4. Pagamento: il cliente (terzo pignorato) deve versare le somme dovute entro 60 giorni; in mancanza, l’atto decade e AdER dovrà avviare l’esecuzione ordinaria.

3. Difese e strategie legali: come tutelarsi dal pignoramento e dal sequestro di conti esteri

Affrontare un pignoramento richiede conoscenza delle norme e prontezza nell’attivare i rimedi. Di seguito analizziamo le principali linee di difesa per contestare, sospendere o definire il debito, sia in Italia sia all’estero.

3.1 Controllo preliminare degli atti e contestazione dei vizi

  1. Verifica della notifica: il primo passo è accertare se la cartella, l’intimazione e l’atto di pignoramento sono stati notificati correttamente. Errori nella notifica (indirizzo sbagliato, mancanza di raccomandata, notifica tramite posta ordinaria) rendono l’atto nullo o inesistente. L’ordinanza della Cassazione n. 6/2026 è chiara: senza notifica al debitore l’atto di pignoramento è inesistente .
  2. Controllo della legittimità del credito: verificare se il debito è effettivamente dovuto e se è stato correttamente iscritto a ruolo. A volte l’atto riguarda debiti prescritti, importi già pagati, ruoli annullati o mai notificati. In questi casi si può proporre ricorso alla Commissione tributaria o opposizione all’esecuzione.
  3. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): sono i rimedi giurisdizionali per contestare il pignoramento. Il ricorso deve essere presentato al giudice competente entro termini brevi (20 giorni dalla notifica per l’opposizione ex art. 617) e permette di sospendere l’esecuzione.
  4. Eccezione di impignorabilità: se le somme pignorate rientrano nei limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. (stipendi, pensioni, sussidi) o se il saldo del conto è inferiore al triplo dell’assegno sociale , il debitore può chiedere la revoca del pignoramento.
  5. Eccezione di incompetenza territoriale: il pignoramento deve essere eseguito nel luogo in cui il debitore ha il domicilio fiscale. Se il conto è all’estero, occorre seguire la procedura di mutua assistenza o EAPO; un pignoramento esattoriale “interno” su un conto estero è illegittimo.

3.2 Strategie specifiche per conti esteri

  1. Controllare la natura del conto: se il conto estero appartiene a un’ambasciata, consolato o rappresentanza internazionale, chiedere al titolare della missione copia della dichiarazione prevista dall’art. 19‑bis D.L. 132/2014 . In mancanza di tale dichiarazione, il conto può essere pignorato.
  2. Verificare l’applicabilità della mutua assistenza UE: se AdER non ha fatto ricorso alla procedura prevista dal D.Lgs. 149/2012 e ha tentato di pignorare direttamente il conto estero, il pignoramento è nullo. Il debitore può contestare l’illegittimità dell’atto.
  3. Opporsi all’Ordine Europeo di Sequestro Conservativo (EAPO): il debitore può presentare un’istanza al giudice che ha emesso l’ordine o al giudice dello Stato di esecuzione chiedendo la revoca o la limitazione dell’EAPO, ad esempio perché l’importo congelato è eccessivo, il debito non è certo o non c’è periculum in mora.
  4. Coordinare la difesa con legali esteri: le procedure di sequestro conservativo in altri Paesi richiedono il coinvolgimento di avvocati locali per contestare l’esecuzione secondo la legge del Paese in cui si trova il conto.

3.3 Rateizzazione, definizione agevolata e strumenti straordinari

  1. Rateizzazione ordinaria: se il debito non supera le soglie previste (fino a 120.000 €, rate fino a 72 mesi; oltre, fino a 120 rate mensili per comprovata difficoltà economica), il debitore può chiedere un piano di rientro. Il pagamento della prima rata sospende il pignoramento e gli altri atti esecutivi .
  2. Definizioni agevolate e rottamazioni: la legge prevede periodicamente delle sanatorie (ad esempio la rottamazione “quater” scaduta nel 2024). Al momento dell’aggiornamento (giugno 2026) non è attiva una rottamazione “quint” o “quinquies”; eventuali nuove definizioni dovranno essere previste da leggi future. In assenza di tali misure, le rateizzazioni restano la principale forma di definizione.
  3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019): sono procedure giudiziarie di composizione della crisi per soggetti non fallibili. Consentono di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile e ottenere l’esdebitazione. Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche consumatrici; l’accordo di ristrutturazione coinvolge anche professionisti e piccoli imprenditori. L’esdebitazione permette di cancellare i debiti residui una volta completati i pagamenti.
  4. Liquidazione controllata del patrimonio: nei casi più gravi il debitore può chiedere la liquidazione dei propri beni per soddisfare i creditori e ottenere la liberazione dai debiti. È una procedura complessa che deve essere valutata con un professionista.

3.4 Soluzioni stragiudiziali e negoziazione

Non sempre occorre affrontare una causa. Spesso è possibile negoziare con l’Agente della riscossione per ottenere una dilazione o un saldo e stralcio, soprattutto quando il debitore è in grave difficoltà. La trattativa stragiudiziale può evitare il pignoramento e preservare la reputazione dell’azienda o del professionista. È consigliabile farlo con l’assistenza di un legale esperto per evitare di firmare accordi svantaggiosi.

3.5 Uso fraudolento dei conti esteri: i rischi

Trasferire somme su conti esteri per sottrarle alla riscossione può costituire sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) o riciclaggio. Inoltre, l’uso di conti offshore non dichiarati può comportare sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW). Le autorità fiscali hanno poteri investigativi crescenti e collaborano a livello internazionale: tentare di nascondere i fondi può peggiorare la situazione e portare a denunce penali.

4. Strumenti alternativi al pignoramento: composizione della crisi e procedure di risanamento

Quando il debito è troppo elevato per essere pagato con una semplice rateizzazione, esistono strumenti giuridici che consentono di ricomporre la posizione debitoria in modo equo e sostenibile. Di seguito una panoramica delle principali opzioni.

4.1 La Legge 3/2012 e il Codice della crisi: piani del consumatore, accordi e liquidazione

La Legge 3/2012 (così come confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, ecc.). Gli strumenti principali sono:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali o familiari. Il piano prevede il pagamento parziale dei debiti in base alla reale capacità contributiva. Necessita dell’omologazione del giudice. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: può essere utilizzato da professionisti, imprenditori minori e lavoratori autonomi. Prevede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del giudice. Consente di rinegoziare le scadenze, ridurre l’ammontare dei debiti e salvare l’attività.
  3. Liquidazione controllata: simile al fallimento ma per soggetti non fallibili. Il patrimonio del debitore viene liquidato e distribuito ai creditori. Il debitore resta liberato dai debiti insoddisfatti.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal D.Lgs. 14/2019, consente la totale cancellazione dei debiti di chi non dispone di alcun patrimonio o reddito. È una misura estrema per chi vive in condizioni di indigenza.

Per accedere a queste procedure è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può guidare il debitore nella scelta dello strumento più idoneo e predisporre la domanda di ammissione.

4.2 Altri strumenti: saldo e stralcio, transazioni fiscali e accordi stragiudiziali

Oltre alle procedure formali, è possibile negoziare con AdER o con l’Agenzia delle Entrate:

  • Saldo e stralcio: pagamento di una somma inferiore al debito originario, con rinuncia al resto da parte del Fisco. È ammissibile in caso di gravi e comprovate difficoltà economiche.
  • Transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e art. 63 D.Lgs. 14/2019): nell’ambito dei concordati e degli accordi di ristrutturazione, consente di trattare la posizione debitoria verso l’Erario con abbattimenti e dilazioni.
  • Accordi stragiudiziali con i creditori privati: rinegoziazione di mutui, prestiti e debiti bancari per ridurre tassi, estinguere interessi anatocistici o annullare garanzie illegittime.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nell’esperienza dello studio legale, molti contribuenti commettono errori che aggravano la propria posizione. Ecco i più frequenti e i nostri consigli:

  1. Ignorare la cartella di pagamento: sperare che il problema scompaia è la scelta peggiore. Ignorare la cartella fa decorrere i termini e consente ad AdER di avviare l’esecuzione forzata. Consiglio: appena si riceve la cartella, verificare la legittimità e, se necessario, presentare ricorso entro i termini.
  2. Confidare nei conti esteri come “porto sicuro”: l’idea di trasferire fondi su conti esteri per sfuggire al Fisco è fuorviante. L’UE prevede la mutua assistenza e l’EAPO; inoltre, spostare i fondi può integrare reati fiscali. Consiglio: affrontare la posizione debitoria in modo trasparente e con l’assistenza di un professionista.
  3. Non notificare la variazione di domicilio o PEC: l’art. 492 c.p.c. richiede al debitore di indicare la propria residenza o domicilio digitale; in mancanza, gli atti possono essere notificati presso la cancelleria . Consiglio: mantenere aggiornati i recapiti per ricevere tempestivamente le notifiche.
  4. Omesso controllo dei limiti di pignorabilità: le banche talvolta eseguono il pignoramento senza applicare correttamente i limiti ex art. 545 c.p.c. Consiglio: verificare se le somme pignorate eccedono le soglie e, in caso, proporre opposizione.
  5. Rinunciare a rateizzare: molti debitori temono di non poter accedere alla rateizzazione. In realtà, la legge consente piani fino a 120 rate mensili per comprovata difficoltà . Consiglio: valutare la rateizzazione subito, perché il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione.
  6. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te o a consulenti improvvisati: procedere senza adeguata preparazione può portare a errori fatali. Consiglio: scegliere un avvocato specializzato in diritto tributario e bancario.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Normativa di riferimento

Norma/ArticoloContenuto essenzialeRilevanza
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Consente all’Agente della riscossione di notificare al debitore e al terzo un ordine di pagamento. Il terzo deve versare le somme maturate entro 60 giorni e quelle future alle scadenze .Base del pignoramento esattoriale.
Art. 545 c.p.c.Stabilisce i limiti e i beni impignorabili: stipendi, pensioni, sussidi, somme fino a tre volte l’assegno sociale .Protegge i beni primari del debitore.
Art. 492‑bis c.p.c.Permette la ricerca telematica dei beni del debitore attraverso l’Anagrafe tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari .Individua i conti da pignorare.
Direttiva 2010/24/UE – D.Lgs. 149/2012Prevede la mutua assistenza tra Stati membri per la notifica e la riscossione di crediti fiscali .Consente il pignoramento su conti esteri.
Regolamento (UE) 655/2014 – D.Lgs. 152/2020Istituisce l’Ordine Europeo di Sequestro Conservativo (EAPO) per congelare conti in un altro Stato membro, con procedura ex parte e regole sulla ricerca dei conti .Strumento rapido per conti esteri.
Art. 19‑bis D.L. 132/2014Rende impignorabili i depositi di missioni diplomatiche e consolari se le somme sono destinate a funzioni sovrane e previa comunicazione .Limite alla pignorabilità.
D.L. 91/2024Prevede l’impignorabilità delle riserve monetarie degli Stati esteri depositate presso la Banca d’Italia .Ulteriore limite per conti statali.
Legge n. 199/2025 (Bilancio 2026) – Provv. AdE 153611/2026Consente l’uso dei dati delle fatture elettroniche per individuare crediti da pignorare; i dati comunicati includono il totale dei corrispettivi e le generalità dei clienti .Rafforza i poteri investigativi di AdER.

6.2 Termini e scadenze del pignoramento esattoriale

FaseTermineRiferimento normativo
Pagamento dopo notifica della cartella60 giorniArt. 25 DPR 602/1973
Intimazione di pagamento dopo un anno5 giorniArt. 50 DPR 602/1973
Versamento delle somme da parte del terzo60 giorni dalla notifica del pignoramentoArt. 72‑bis DPR 602/1973
Termine per proporre opposizione agli atti esecutivi20 giorniArt. 617 c.p.c.
Durata del blocco del conto60 giorniArt. 72‑bis DPR 602/1973

6.3 Strumenti di difesa e soluzioni

SituazioneSoluzione consigliataNote
Pignoramento su conti in ItaliaOpposizione ex art. 615/617 c.p.c., eccezione di impignorabilità, rateizzazioneIl pagamento della prima rata sospende l’esecuzione .
Pignoramento su conti esteriRicorso contro l’EAPO, verifica dell’applicabilità della mutua assistenza, assistenza legale nel Paese esteroControllare se vi è immunità diplomatica.
Debiti insostenibiliPiano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllataNecessaria la nomina di un OCC e l’omologazione del giudice.
Necessità di pagare menoTrattativa stragiudiziale, saldo e stralcio, transazione fiscaleRichiede la disponibilità dell’Ente.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può pignorare un conto corrente estero?
Sì, se il conto si trova in un Paese dell’Unione europea. AdER può avvalersi della mutua assistenza prevista dalla Direttiva 2010/24/UE e dal D.Lgs. 149/2012 , richiedendo all’autorità estera di eseguire il pignoramento secondo la legge del Paese ospitante. In alternativa può essere emesso un Ordine Europeo di Sequestro Conservativo (EAPO) previsto dal Regolamento 655/2014 .

2. Il Fisco può bloccare i miei conti fuori dall’Europa?
Le procedure descritte si applicano solo ai Paesi dell’UE. Per i Paesi extra‑UE non esistono strumenti automatici di mutua assistenza, ma l’Italia può invocare accordi bilaterali o convenzioni internazionali. Tuttavia, spostare fondi in Paesi non cooperativi può comportare violazioni penali e fiscali.

3. Se trasferisco i soldi su un conto estero prima del pignoramento, evito il sequestro?
No. Il trasferimento di fondi per sottrarli alla riscossione può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) e non impedisce ad AdER di agire all’estero tramite EAPO o mutua assistenza. Inoltre, i movimenti bancari lasciano tracce e possono essere ricostruiti.

4. Esistono conti esteri impignorabili?
I depositi intestati a missioni diplomatiche, consolari o organizzazioni internazionali sono impignorabili solo se le somme sono destinate esclusivamente a funzioni sovrane e previa comunicazione al Ministero degli Esteri . I depositi delle riserve monetarie degli Stati esteri presso la Banca d’Italia sono anch’essi impignorabili . Tutti gli altri conti possono essere aggrediti.

5. La banca deve notificarmi il pignoramento?
No. L’obbligo di notifica grava sull’Agente della riscossione. Tuttavia, la banca deve informare il cliente del blocco del conto per motivi contrattuali. Se l’AdER non notifica il pignoramento al debitore, l’atto è inesistente .

6. Cosa succede se la banca non versa le somme entro 60 giorni?
La Cassazione ha stabilito che, se la banca non adempie all’ordine di pagamento entro 60 giorni, il pignoramento esattoriale diventa inefficace e AdER deve procedere con il pignoramento ordinario .

7. Posso prelevare dal conto dopo il pignoramento?
È possibile utilizzare il conto solo per l’eventuale eccedenza rispetto all’importo pignorato. Le somme vincolate e gli accrediti successivi fino al 60° giorno sono bloccati .

8. Come posso evitare il blocco del conto?
Pagarę il debito o ottenere una rateizzazione prima che scada il termine di 60 giorni. Il pagamento della prima rata sospende il pignoramento . Inoltre, è possibile sollevare eccezioni di nullità o impignorabilità.

9. Cosa succede se ricevo un pignoramento ma il debito non è mio?
Se il conto è cointestato con una persona che non ha debiti, quest’ultima può proporre opposizione per far valere la propria quota e chiedere lo svincolo della parte non dovuta.

10. Quanto tempo ha AdER per notificare il pignoramento dopo la cartella?
Può procedere immediatamente dopo la scadenza dei 60 giorni, salvo che sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, nel qual caso deve inviare un’intimazione di pagamento (5 giorni) .

11. È vero che dal 2026 AdER può pignorare “in tempo reale” grazie alle fatture elettroniche?
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di AdER il totale dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori verso ogni cliente nei sei mesi precedenti . Ciò consente un’individuazione più rapida dei crediti pignorabili ma non implica un pignoramento automatico: devono sempre sussistere un debito certo e un titolo esecutivo.

12. Se vivo all’estero e ho debiti in Italia, possono pignorarmi lo stipendio?
Sì, se il datore di lavoro ha sede in Italia o in un Paese UE. AdER può notificare un pignoramento presso il datore di lavoro e farsi versare la quota di stipendio pignorabile. Se il datore ha sede in un Paese extra‑UE, occorrerà verificare gli accordi bilaterali.

13. Cosa succede se deposito i miei risparmi su un conto intestato a un parente all’estero?
L’intestazione fittizia non protegge il denaro. In caso di pignoramento, la banca o l’autorità estera può indagare sulla provenienza delle somme. Inoltre, si rischia di incorrere nel reato di sottrazione fraudolenta e in sanzioni per occultamento di capitali.

14. Posso impugnare l’EAPO se il giudice italiano l’ha emesso senza ascoltarmi?
Sì. Il regolamento prevede che il debitore possa chiedere la revoca o la modifica dell’ordine, dimostrando che non vi erano i presupposti (assenza di fumus boni iuris o periculum in mora, somma eccessiva, ecc.). La domanda va proposta al giudice che ha emesso l’ordine o al giudice dello Stato di esecuzione.

15. Posso far annullare un pignoramento perché la mia pensione è inferiore al minimo vitale?
Le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale e, nel caso di accredito su conto corrente, le somme anteriori alla notifica sono pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale . Se il pignoramento viola questi limiti, puoi chiedere al giudice la riduzione o l’annullamento.

16. È possibile cancellare completamente i debiti con l’esdebitazione?
Sì, attraverso le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione) è possibile ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. Occorre dimostrare la propria meritevolezza e l’impossibilità di pagare integralmente.

17. Quanto costa ricorrere contro un pignoramento?
I costi dipendono dalla complessità della causa, dal valore del debito e dal compenso del legale. Nel contenzioso tributario le spese possono essere recuperate se il ricorso viene accolto. È consigliabile richiedere un preventivo.

18. Cosa succede se il mio datore di lavoro o la banca non rispettano i limiti di pignoramento?
Possono essere ritenuti responsabili per le somme indebitamente trattenute e condannati al risarcimento del danno. Il lavoratore o il correntista devono agire tempestivamente.

19. Come incide la procedura di rateizzazione sui fermi amministrativi e sulle ipoteche?
Il pagamento della prima rata estingue l’esecuzione in corso, sospende il fermo amministrativo e consente la riduzione dell’ipoteca . Tuttavia, se le rate non vengono pagate, l’esecuzione riprende.

20. Cosa devo fare appena ricevo un atto di pignoramento?
Contattare immediatamente un avvocato esperto in diritto tributario e bancario per analizzare l’atto, verificare i termini per l’opposizione e valutare le soluzioni (pagamento, rateizzazione, ricorso, ecc.). Non agire può comportare la perdita di somme e aggravare la posizione.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Caso A: pignoramento su conto italiano con accrediti successivi

Scenario: Marco, un libero professionista, riceve una cartella per 25.000 €. Ignora l’atto e, dopo sei mesi, AdER notifica un pignoramento al suo conto corrente con saldo di 3.500 €. Nei giorni successivi percepisce fatture per altri 10.000 €.

Come si applica la legge: La banca blocca immediatamente i 3.500 € e trattiene anche i 10.000 € ricevuti nei 60 giorni successivi. La Cassazione ha stabilito che l’ordine riguarda tutte le somme maturate entro 60 giorni . Se Marco non paga né presenta opposizione, la banca verserà ad AdER i 13.500 €.

Strategia consigliata: Marco avrebbe potuto evitare il blocco pagando o chiedendo la rateizzazione entro i 60 giorni. Poiché la somma pignorata supera il triplo dell’assegno sociale, non opera l’impignorabilità ex art. 545 c.p.c. Se vi fossero stati limiti impignorabili (stipendio o pensione), avrebbe potuto eccepirli.

8.2 Caso B: conto estero in Francia e mutua assistenza

Scenario: Lucia, residente in Italia, ha un conto corrente in Francia con 40.000 €. Ha debiti fiscali per 50.000 € e teme il pignoramento.

Applicazione della mutua assistenza: AdER può chiedere alle autorità francesi di eseguire il recupero. L’autorità francese notificherà l’atto a Lucia e alla banca e procederà al blocco del conto secondo il diritto francese. Lucia potrà impugnare l’atto davanti al giudice francese. Non può sottrarsi semplicemente spostando i fondi; i Paesi UE collaborano per la riscossione .

Strategia consigliata: prima che la richiesta di assistenza venga inviata, Lucia può saldare o rateizzare il debito. Se l’assistenza è già stata richiesta, deve rivolgersi a un legale in Francia per contestare l’atto e verificare eventuali vizi procedurali.

8.3 Caso C: impignorabilità del deposito diplomatico

Scenario: L’ambasciata di un Paese non UE in Italia riceve un pignoramento su un conto bancario per debiti fiscali di un’azienda statale. L’ambasciata sostiene l’impignorabilità.

Applicazione della legge: ai sensi dell’art. 19‑bis D.L. 132/2014, l’immunità opera solo se il capo della missione ha notificato al Ministero degli Esteri che le somme sono destinate a funzioni diplomatiche e consolari . Senza questa comunicazione il conto può essere pignorato. La Cassazione ha ribadito che l’onere della prova dell’immunità spetta allo Stato estero .

Strategia consigliata: la banca dovrà verificare l’esistenza della comunicazione. Se manca, il pignoramento è legittimo. L’ambasciata dovrà fornire la prova o intraprendere azioni diplomatiche.

8.4 Caso D: conti esteri e fatture elettroniche

Scenario: Una società italiana con debiti iscritti a ruolo emette fatture per 100.000 € a un cliente tedesco. Grazie al provvedimento AdE 153611/2026, AdER viene a conoscenza del rapporto commerciale.

Applicazione del provvedimento: AdER riceve dalla Agenzia delle Entrate l’informazione sul totale dei corrispettivi fatturati al cliente tedesco nei sei mesi precedenti e valuta se esistono crediti esigibili. Se sì, chiede all’autorità tedesca di pignorare il credito o emette un EAPO. La procedura consente al Fisco di agire rapidamente anche sui crediti esteri.

Strategia consigliata: la società dovrebbe evitare di accumulare debiti e richiedere tempestivamente la rateizzazione. Trasferire i fondi in Germania per sfuggire al Fisco non serve; anzi, la mutua assistenza rende il pignoramento possibile.

Conclusione

La domanda iniziale – “Agenzia Entrate‑Riscossione può agire su conto estero?” – trova risposta nella complessa rete di normative nazionali ed europee che disciplinano la riscossione. Il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente ad AdER di bloccare conti e crediti in Italia con procedure rapide. Grazie alla Direttiva 2010/24/UE, al Regolamento 655/2014 e al D.Lgs. 152/2020, l’azione può estendersi ai conti in altri Paesi UE attraverso la mutua assistenza o l’Ordine Europeo di Sequestro Conservativo. Le uniche eccezioni riguardano i depositi diplomatici e le riserve sovrane, protette da immunità .

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e dal Provvedimento AdE 153611/2026 ampliano ulteriormente il potere investigativo del Fisco, consentendo di incrociare i dati delle fatture elettroniche per individuare rapidamente i crediti aggredibili . Ciò rende ancora più rischioso ignorare le cartelle o affidarsi a soluzioni “fai‑da‑te”.

Dal punto di vista del contribuente, è essenziale non sottovalutare gli atti dell’Agenzia. Una corretta strategia difensiva passa per la verifica della legittimità del debito, la tempestiva presentazione di ricorsi, l’uso delle tutele previste dagli artt. 545 e 492‑bis c.p.c. e, quando necessario, il ricorso alle procedure di composizione della crisi. Spostare i fondi su conti esteri o ricorrere a intestazioni fittizie non solo non protegge, ma può aggravare la posizione.

Affrontare un pignoramento, soprattutto su conti esteri, richiede conoscenze tecniche e capacità di coordinare azioni in più ordinamenti.

È qui che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff di avvocati e commercialisti fa la differenza. Lo studio offre assistenza completa: dall’analisi degli atti alla proposizione di opposizioni, dalla negoziazione con AdER alla predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Grazie alle competenze di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può individuare la soluzione più efficace per bloccare pignoramenti, fermi, ipoteche e liberare il contribuente dalla spirale del debito.

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