Introduzione
Nel panorama fiscale italiano la gestione delle pensioni estere e la reazione agli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate rappresentano una vera e propria sfida per molti cittadini, soprattutto quando si tratta di soggetti residenti all’estero o rientrati in Italia. Sbagliare approccio o ignorare i termini di legge può portare a richieste di pagamento inattese, sanzioni e persino alla riscossione coattiva tramite cartelle esattoriali. L’importanza del tema risiede non solo nella tutela del proprio patrimonio e della propria pensione, ma anche nella necessità di comprendere quali diritti e tutele offre l’ordinamento italiano per difendersi dalle pretese indebite o per regolarizzare la propria posizione fiscale.
L’articolo si rivolge in modo particolare a pensionati, lavoratori che percepiscono redditi da pensione all’estero, professionisti e imprenditori che desiderano capire come agire di fronte a un avviso bonario relativo a redditi pensionistici esteri. L’obiettivo è fornire una guida completa, pratica e aggiornata, basata su fonti normative e giurisprudenziali italiane (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Statuto del Contribuente, sentenze della Corte di Cassazione, pronunce della giustizia tributaria) e su circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Chi siamo: l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Per affrontare con successo la complessa materia dei redditi esteri e della riscossione tributaria, è essenziale affidarsi a professionisti con competenze specialistiche.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario, e coordina un team multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro di comprovata esperienza in tutto il territorio nazionale. Oltre a essere Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), è anche professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il valore aggiunto del suo intervento consiste nella capacità di unire competenze tecnico‑giuridiche e fiscali, monitorando costantemente le evoluzioni normative e giurisprudenziali. L’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:
- Analizzare l’atto ricevuto (avviso bonario, cartella di pagamento, intimazioni di pagamento o pignoramenti);
- Elaborare ricorsi e memorie difensive per contestare gli atti illegittimi;
- Richiedere sospensioni in via amministrativa o giudiziale, evitando l’iscrizione a ruolo;
- Gestire trattative e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione;
- Presentare soluzioni giudiziali o stragiudiziali di ristrutturazione del debito, come la procedura di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore o la composizione negoziata.
Grazie a questa esperienza integrata, è possibile individuare la strategia più opportuna sia per difendersi da un avviso bonario riguardante una pensione estera sia per prevenire contenziosi futuri.
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1. Contesto normativo: pensioni estere e tassazione in Italia
1.1 Definizione di pensione estera secondo il TUIR
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986, TUIR) prevede che i redditi da pensione rientrino nella categoria dei redditi di lavoro dipendente. L’art. 49, comma 2, lettera a) stabilisce che «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» . Questa disposizione ha l’effetto di qualificare i trattamenti pensionistici, indipendentemente dal fatto che provengano dall’Italia o dall’estero, come redditi imponibili in Italia secondo il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation) per i residenti fiscali.
Per i residenti in Italia, il regime ordinario prevede l’obbligo di dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti, compresi quelli da pensione estera. La tassazione si basa sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con aliquote progressive. Tuttavia, il sistema prevede numerose eccezioni e regimi speciali di doppia imposizione che possono esonerare il contribuente dal pagamento o consentire la detrazione o l’esclusione di alcune somme.
1.2 La disciplina del regime di imposizione sostitutiva al 7 % per i pensionati esteri (art. 24‑ter TUIR)
Nel 2019, la Legge 145/2018 ha introdotto l’art. 24‑ter nel TUIR, prevedendo un regime opzionale per le persone fisiche titolari di pensione erogata da soggetti esteri che trasferiscono la residenza in Italia. Tale norma, modificata dalla Legge 208/2019 e successivamente dalle leggi di bilancio del 2024 e del 2026, consente ai pensionati che si trasferiscono in determinati comuni del Mezzogiorno di optare per una imposta sostitutiva del 7 % su tutti i redditi di fonte estera per un periodo di nove anni . Le condizioni principali sono:
- Non essere stati residenti fiscali in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui si esercita l’opzione;
- Essere titolari di pensioni corrisposte da soggetti esteri e iscritte all’art. 49, comma 2, TUIR;
- Trasferire la residenza in Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (elevata a 30.000 abitanti con la Legge 34/2026 ), oppure nei Comuni colpiti da eventi sismici;
- Provenire da Stati esteri con cui esistono accordi di cooperazione amministrativa.
La norma consente ai contribuenti di escludere dall’opzione i redditi prodotti in determinati Stati o territori, circoscrivendo la sostitutiva a un solo Paese e mantenendo l’ordinario regime di tassazione per gli altri con il relativo credito d’imposta . In caso di opzione, tutti i redditi di fonte estera, non solo la pensione, sono assoggettati alla stessa aliquota del 7 %; la revoca dell’opzione comporta l’applicazione del regime ordinario per gli anni rimanenti.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario indicare l’opzione in dichiarazione e versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro i termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Nel caso in cui la pensione provenga da un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, occorre valutare attentamente se la tassazione in Italia sia consentita o se la pensione debba essere tassata esclusivamente nel Paese estero. Il regime opzionale non si applica alle pensioni corrisposte da soggetti italiani.
1.3 Convezioni internazionali e credito per imposte estere: evitare la doppia imposizione
Le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) stipulate dall’Italia con numerosi Paesi prevedono regole specifiche per le pensioni. In linea di massima, le pensioni pubbliche (versate dallo Stato o da enti pubblici) sono tassate nello Stato erogante, mentre le pensioni private possono essere tassate sia nel Paese di erogazione sia nel Paese di residenza, con la possibilità di evitare la doppia imposizione mediante:
- Esenzione nel Paese di residenza (o nel Paese fonte), quando previsto dalla convenzione;
- Metodo del credito d’imposta, ovvero detrazione dall’IRPEF italiana delle imposte pagate all’estero.
Ad esempio, nel caso Cass. 30779/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per ottenere il rimborso delle ritenute fiscali italiane su pensioni estere, il contribuente residente in Svizzera non è tenuto a dimostrare l’effettivo pagamento dell’imposta in Svizzera; è sufficiente l’attestazione di residenza fiscale estera, che prova la «soggezione potenziale a imposta» e consente di applicare la convenzione . In modo analogo, le controversie sulla tassazione delle pensioni di San Marino hanno visto diverse pronunce del Tribunale di Rimini e della Corte di Cassazione secondo cui le pensioni corrisposte dall’Istituto di Sicurezza Sociale sammarinese dovrebbero essere tassate esclusivamente a San Marino quando rientrano nella nozione di “sicurezza sociale”, con conseguente diritto all’esenzione o al credito d’imposta in Italia .
Dal punto di vista pratico, il contribuente deve conservare documentazione idonea (certificati di residenza fiscale estera, CUD o analoghi attestati, moduli di richiesta convenzionale) e valutare, con l’assistenza di un professionista, se presentare istanza di rimborso per le ritenute subite in Italia o di riconoscimento del credito d’imposta. La mancata corretta applicazione delle convenzioni può infatti dar luogo a rilievi da parte dell’Agenzia delle Entrate, talvolta tramite avviso bonario.
2. Avviso bonario: significato, fonti normative e differenze rispetto alla cartella di pagamento
2.1 Che cos’è l’avviso bonario
L’avviso bonario è la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente della presenza di irregolarità emerse in sede di controllo automatico (art. 36‑bis, D.P.R. 600/1973) o di controllo formale della dichiarazione (art. 36‑ter, D.P.R. 600/1973). Tale comunicazione precede l’iscrizione a ruolo e consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione beneficiando di sanzioni ridotte. In ambito previdenziale e pensionistico, gli avvisi bonari vengono spesso notificati a seguito di:
- omesso o tardivo versamento delle ritenute su pensioni estere;
- errori formali nella dichiarazione dei redditi (quadro RL o quadro RW);
- mancato o tardivo invio della dichiarazione dei redditi in presenza di redditi esteri;
- omessa indicazione degli importi trattenuti all’estero come credito d’imposta.
2.2 Controllo automatico e controllo formale: art. 36‑bis e art. 36‑ter DPR 600/1973
Il controllo automatico ai sensi dell’art. 36‑bis prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la correttezza degli importi dichiarati e dei versamenti eseguiti utilizzando procedure informatiche. Se emerge una differenza tra l’imposta dovuta e l’imposta versata o tra ritenute operate e dichiarate, l’ufficio invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) al contribuente, che ha 30 giorni per fornire chiarimenti e 30 giorni (ulteriori) per regolarizzare versando l’imposta e le sanzioni ridotte . Il comma 6 prevede infatti che, a fronte di errori od omissioni che comportano un minor versamento d’imposta, il contribuente possa pagare la maggiore imposta, gli interessi e una sanzione ridotta al 10 %.
Il controllo formale (art. 36‑ter) consente all’Agenzia delle Entrate di verificare la documentazione e i dati esposti nella dichiarazione, richiedendo al contribuente di esibire le ricevute e i documenti giustificativi entro 30 giorni dall’invito . Qualora la verifica comporti una maggiore imposta, l’ufficio comunica l’esito al contribuente (sempre sotto forma di avviso bonario) e concede un termine per il pagamento o per presentare osservazioni.
Nel caso in cui il contribuente non paghi né presenti osservazioni, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute, procedendo con la notifica della cartella di pagamento tramite l’Agente della Riscossione. La cartella rappresenta l’atto esecutivo vero e proprio: può essere impugnata entro 60 giorni davanti al giudice tributario. L’avviso bonario, invece, non è un atto impugnabile autonomamente se non in casi particolari (come vedremo infra), ma permette di ottenere sanzioni ridotte e di evitare il successivo aggravio.
2.3 Obbligo di contraddittorio e nullità dell’atto senza comunicazione
La procedura dell’avviso bonario è strettamente collegata al diritto di contraddittorio garantito dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000). L’art. 6 dispone che l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente gli elementi emersi che possano comportare accertamento o irrogazione di sanzioni, concedendo al contribuente almeno 30 giorni per formulare osservazioni o fornire documenti . La mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dei successivi atti impositivi.
Sulla base di tali principi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la cartella di pagamento emessa senza il previo invio dell’avviso bonario deve essere considerata nulla, quando l’avviso è obbligatorio. Ad esempio, la sentenza Cass. 6248/2024 ha annullato una cartella emessa senza preventiva comunicazione di irregolarità, evidenziando che la fase di contraddittorio endoprocedimentale è indefettibile . La Cassazione ha però precisato, con l’ordinanza n. 18078/2024, che l’avviso bonario non è obbligatorio quando l’irregolarità deriva dalla mera mancata o insufficiente corresponsione di imposte dichiarate (ad esempio omesso versamento), mentre resta imprescindibile quando vi sono errori o incertezze sulla dichiarazione .
Un’altra recentissima pronuncia, Cass. 28785/2025, ha ribadito l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento quando essa costituisce il primo atto che il contribuente riceve. Se non si è ricevuto l’avviso bonario, la cartella deve contenere tutti gli elementi che consentano di comprendere la pretesa tributaria; in caso contrario è nulla .
2.4 Il ruolo dello Statuto del Contribuente e dell’art. 7 Legge 241/1990
Oltre al contraddittorio, è fondamentale il rispetto dell’obbligo di motivazione previsto dagli art. 7 della Legge 212/2000 e art. 3 della Legge 241/1990. Tali norme impongono che tutti gli atti amministrativi, comprese le cartelle esattoriali e gli avvisi bonari, siano motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano la pretesa. La mancata motivazione o la motivazione generica rende l’atto annullabile su ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma nel 2026 ha accolto diversi ricorsi annullando cartelle prive di adeguata motivazione, confermando che in assenza di avviso bonario la cartella deve contenere un’esposizione dettagliata degli elementi che hanno portato alla richiesta di pagamento .
3. Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario: cosa fare e tempi da rispettare
Ricevere un avviso bonario può creare ansia, soprattutto per chi percepisce redditi esteri complessi. Tuttavia, conoscendo i passaggi da seguire, è possibile gestire la situazione con serenità. Di seguito una procedura passo‑passo.
3.1 Ricezione della comunicazione di irregolarità
L’avviso bonario viene inviato al domicilio fiscale del contribuente tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o è reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione indica:
- Il tipo di controllo (automatico o formale);
- La motivazione dell’irregolarità (ad esempio mancato versamento di IRPEF su pensioni estere, differenza tra imposta versata e dovuta, errori nel quadro RW o RL);
- Gli importi richiesti, suddivisi in imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;
- Il termine entro cui pagare con riduzione delle sanzioni (30 giorni dall’invio o dalla ricezione, a seconda della modalità);
- Le modalità per fornire chiarimenti (entro 30 giorni) o per presentare documenti (in caso di controllo formale);
- Le conseguenze del mancato adempimento (iscrizione a ruolo e notifica della cartella).
È essenziale verificare attentamente la data di ricezione, che fa decorrere i termini per la risposta. In caso di mancata consegna per irreperibilità, si considerano decorsi i termini dal decimo giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo pretorio.
3.2 Verificare la regolarità della comunicazione e l’esistenza di irregolarità
Prima di procedere al pagamento è necessario verificare:
- L’esattezza dei dati: controllare che il codice fiscale, l’anno di imposta e l’importo corrispondano alla propria dichiarazione e al proprio CUD estero;
- La validità dell’atto: assicurarsi che l’avviso bonario sia stato emesso nell’arco temporale previsto (di norma entro l’anno successivo rispetto alla presentazione della dichiarazione per il controllo automatico o entro il secondo anno per il controllo formale );
- La presenza di un vero errore: talvolta l’irregolarità deriva da un errore dell’Agenzia (ad esempio mancato riconoscimento di un credito d’imposta per l’estero) o da un errore materiale del contribuente (codice tributo errato, inversione di cifre). In tal caso si può presentare una istanza di autotutela per correggere l’errore senza pagare le sanzioni.
Nel caso di pensioni estere, occorre verificare se:
- la pensione sia stata tassata all’estero con ritenuta (in tal caso potrebbe spettare il credito d’imposta);
- la convenzione contro le doppie imposizioni preveda la tassazione esclusiva all’estero;
- si sia eventualmente optato per il regime del 7 % ex art. 24‑ter e se la residenza nei Comuni del Mezzogiorno rispetti i requisiti;
- la pensione rientri nella nozione di “sicurezza sociale” e quindi debba essere esclusa dall’imponibile italiano, come riconosciuto dalle sentenze sulla pensione sammarinese .
3.3 Come rispondere all’avviso bonario
L’avviso bonario non è immediatamente impugnabile in via giudiziale (salvo casi di vizi propri quali inesistenza o nullità), ma consente al contribuente di:
- Pagare entro 30 giorni l’imposta dovuta con sanzioni ridotte al 10 % (art. 36‑bis) o al 10 % con maggiorazione ridotta per il controllo formale. Il pagamento entro tale termine chiude la vicenda senza ulteriori aggravi. In caso di tardivo pagamento entro 15 giorni dalla scadenza, gli interessi sono dovuti ma la sanzione resta ridotta.
- Rateizzare il debito, ai sensi dell’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997. La legge consente rateazioni fino a sei rate trimestrali per importi fino a 5.000 €, e fino a 20 rate trimestrali per importi superiori . Per importi superiori a 50.000 € è richiesta una garanzia fideiussoria. La rateizzazione può essere concessa anche senza dimostrare uno stato di temporanea difficoltà economica. In caso di lievi ritardi o inadempimenti giustificati, la decadenza dal beneficio può essere evitata .
- Presentare chiarimenti o documenti: se la contestazione è infondata, il contribuente può inviare una risposta scritta o caricare la documentazione nella piattaforma dell’Agenzia entro 30 giorni, dimostrando la correttezza della dichiarazione (es.: certificati di residenza fiscale estera, moduli convenzionali, certificazioni di pensione). L’ufficio, valutate le osservazioni, potrà annullare o rettificare la richiesta.
- Istanza di autotutela: in presenza di errori macroscopici dell’Agenzia (doppio conteggio di imponibile, mancato riconoscimento di crediti d’imposta, etc.) si può presentare un’istanza di annullamento in autotutela, allegando i documenti probatori. L’ufficio è tenuto a valutare la richiesta, e in caso di provata infondatezza a procedere all’annullamento.
- Preparare il ricorso: se l’avviso bonario presenta vizi propri (ad esempio è stato notificato oltre i termini o in assenza dei presupposti legittimanti) è possibile impugnarlo direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria chiedendone l’annullamento. In assenza di vizi, si potrà impugnare l’eventuale cartella di pagamento che seguirà.
3.4 Scadenze e termini
| Fase | Termine standard | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Invio comunicazione di irregolarità (avviso bonario) | Entro l’anno successivo alla presentazione della dichiarazione (controllo automatico) o entro il secondo anno (controllo formale) | Art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 |
| Termine per inviare chiarimenti/documenti | 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario | Art. 6 Legge 212/2000 |
| Pagamento con sanzione ridotta | 30 giorni dalla notifica/ ricezione | Art. 36‑bis DPR 600/1973 |
| Rateizzazione | Fino a 6 rate trimestrali (<5.000 €) o 20 rate trimestrali (>5.000 €) | Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 |
| Impugnazione della cartella | 60 giorni dalla notifica della cartella | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
3.5 Cosa succede se non si risponde o non si paga
Se il contribuente non paga e non presenta osservazioni, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo della somma dovuta. L’Agente della Riscossione notificherà quindi una cartella di pagamento contenente l’imposta, le sanzioni (a questo punto nella misura ordinaria del 30 % più interessi) e le spese di esazione. Con la cartella potranno essere avviate azioni esecutive (pignoramento dei conti correnti, fermo amministrativo, ipoteca sugli immobili, pignoramento dello stipendio o della pensione) se non si paga entro 60 giorni.
In presenza di vizi nella procedura (ad esempio assenza di avviso bonario quando dovuto, mancata motivazione, errata intestazione, violazione del contraddittorio), è possibile impugnare la cartella entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di Giustizia Tributaria competente. L’assistenza di un avvocato esperto permette di richiedere anche la sospensione dell’atto esecutivo ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
4. Difese e strategie legali per pensionati con avviso bonario
La difesa contro un avviso bonario relativo a pensioni estere richiede una valutazione tecnica e strategica. Di seguito alcuni profili che l’Avv. Monardo e il suo team considerano abitualmente.
4.1 Contestare la legittimità dell’avviso bonario
L’avviso bonario può essere annullato o reso inefficace se presenta vizi formali o sostanziali, ad esempio:
- Mancata notifica o notifica tardiva: se l’avviso viene notificato oltre i termini di legge (di norma entro l’anno successivo all’elaborazione della dichiarazione), può essere impugnato per decadenza;
- Assenza di motivazione o motivazione incompleta: l’avviso deve indicare in modo chiaro le ragioni dell’irregolarità. In mancanza, è nullo per violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000;
- Violazione del contraddittorio: se l’ufficio omette l’invito a fornire chiarimenti o documenti quando vi sono incertezze (art. 6, comma 5, L. 212/2000), il successivo avviso bonario o cartella è illegittimo ;
- Calcolo errato delle imposte: la comunicazione potrebbe scaturire da un errore dell’Amministrazione (ad esempio mancata considerazione del credito d’imposta estero). In tal caso si richiede la rettifica in autotutela o si impugna l’atto.
Una particolare attenzione merita la distinzione tra mancato versamento di imposta dichiarata (caso in cui, secondo Cass. 18078/2024, l’avviso non è obbligatorio ) ed errori nella dichiarazione (situazione in cui l’avviso è necessario, pena la nullità dell’atto successivo). Nelle pensioni estere, spesso l’irregolarità riguarda la dichiarazione (omessa indicazione dell’importo o del credito per imposte pagate all’estero), per cui l’avviso è sempre dovuto.
4.2 Eccepire l’inapplicabilità della tassazione italiana: convenzioni e art. 24‑ter
Molti pensionati subiscono l’avviso bonario perché l’Agenzia ritiene erroneamente tassabile in Italia la pensione corrisposta dall’estero. Per difendersi è possibile dimostrare che:
- La pensione è esclusivamente tassabile all’estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni. Ad esempio, l’art. 18 della convenzione tra Italia e San Marino prevede che le pensioni e remunerazioni simili siano tassate soltanto nello Stato in cui sono pagate, se provenienti da un sistema di sicurezza sociale . Il Tribunale di Rimini e la Cassazione hanno riconosciuto l’esenzione per le pensioni dell’Istituto di Sicurezza Sociale sammarinese .
- È stato esercitato il regime agevolato del 7 % ex art. 24‑ter TUIR, con trasferimento della residenza in un Comune del Mezzogiorno e rispetto di tutte le condizioni . In tal caso, l’imposta dovuta sul reddito estero è sostitutiva e non soggetta alle aliquote IRPEF ordinarie; eventuali comunicazioni di irregolarità che disconoscono l’opzione possono essere contestate.
- Sono state pagate imposte all’estero e si è indicato correttamente il credito d’imposta. La Cassazione ha affermato che l’attestato di residenza fiscale estera è sufficiente a provare l’esistenza della responsabilità tributaria in loco ; si può quindi dimostrare che il reddito è stato già assoggettato a tassazione e che l’Agenzia ha erroneamente omesso il credito.
In tutti questi casi è consigliabile allegare documentazione (certificati di residenza, modelli convenzionali, CUD esteri, estratti pensionistici) e fare riferimento alla giurisprudenza più recente.
4.3 Richiedere la sospensione e presentare ricorso
Qualora l’Agenzia intenda iscrivere a ruolo la somma, il contribuente può richiedere la sospensione dell’atto prima dell’emissione della cartella. In particolare:
- Sospensione amministrativa: l’Agenzia delle Entrate può sospendere la cartella in attesa dell’esito di un’istanza di rimborso o di autotutela;
- Sospensione giudiziale: se l’atto (avviso bonario o cartella) viene impugnato, si può chiedere al giudice tributario di sospendere la riscossione, dimostrando il fumus boni iuris della pretesa e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto la possibilità di sospensione anche in pendenza di istanza di rimborso.
Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica della cartella; è necessario allegare la documentazione probatoria e indicare i motivi di diritto e di fatto su cui si fonda. L’Avv. Monardo e il suo staff predispongono memorie dettagliate, citando la giurisprudenza di Cassazione e i riferimenti normativi pertinenti, per ottenere l’annullamento dell’imposta non dovuta.
4.4 Strategia “cram down” e procedure di sovraindebitamento
In presenza di debiti tributari significativi che non possono essere saldati neppure con rateizzazione, un’ulteriore strategia è la procedura di sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Questa procedura consente ai debitori non fallibili (persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori) di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. Il cram down fiscale consente al giudice di omologare il piano anche senza l’adesione dell’Agenzia delle Entrate, quando il trattamento proposto è più vantaggioso rispetto alla liquidazione . Ciò significa che, in determinate circostanze, è possibile ridurre o dilazionare il debito tributario (anche derivante da avvisi bonari) benché l’Erario non dia il proprio consenso.
Gli elementi chiave della procedura sono:
- Nomina di un gestore della crisi (nel caso del piano del consumatore) o di un professionista attestatore;
- Presentazione di un piano che includa tutti i debiti (tributari, bancari, fornitori) e dimostri la fattibilità attraverso flussi di reddito futuri o realizzo di beni;
- Omologa da parte del Tribunale e sospensione delle procedure esecutive in corso.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di OCC, può assistere i pensionati o le loro famiglie nell’accesso a tale procedura, valutando la sostenibilità dei debiti complessivi e la fattibilità di un accordo.
5. Strumenti alternativi per definire o ridurre il debito: rottamazioni, definizioni agevolate e rateazioni
Oltre alle contestazioni giudiziali, esistono diverse misure deflative che permettono di definire i debiti derivanti da avvisi bonari e cartelle con condizioni vantaggiose. A seguire una panoramica delle principali opportunità attualmente in vigore (al 24 giugno 2026).
5.1 Definizione agevolata degli avvisi bonari (Legge 197/2022 e successive)
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019‑2021. I contribuenti possono regolarizzare i debiti da avviso bonario versando l’imposta, i contributi previdenziali e gli interessi, mentre le sanzioni sono ridotte al 3 % . Sono incluse le somme non ancora scadute al 1° gennaio 2023 o le comunicazioni ricevute successivamente. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate (fino a 20 rate trimestrali) secondo le regole ordinarie degli avvisi bonari. La definizione non richiede la presentazione di domande specifiche; basta effettuare il pagamento della prima rata entro la scadenza indicata.
È bene evidenziare che la stessa legge ha prorogato i termini di notifica delle cartelle esattoriali derivanti dai controlli automatizzati, spostando di un anno le scadenze . Occorre pertanto controllare se l’avviso rientra tra quelli definibili agevolmente e valutare la convenienza dell’adesione rispetto all’eventuale contestazione.
5.2 Rottamazione degli avvisi bonari e della cartella (rottamazione-quater e quinquies)
Negli ultimi anni sono stati introdotti vari provvedimenti di “rottamazione” che consentono ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza pagare sanzioni e interessi di mora. Il Decreto Fiscale 2023 (D.L. 102/2023) ha previsto la rottamazione-quater delle cartelle, mentre la Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies. I punti salienti di quest’ultima sono:
- Riguarda i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, includendo anche imposte risultanti dai controlli automatizzati e formali ;
- Prevede il pagamento della sola imposta e delle spese di notifica, senza interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio ;
- Consente il pagamento in un’unica soluzione o rateizzato fino a 54 rate bimestrali con un tasso di interesse del 3 % ;
- La domanda di adesione si presentava entro il 30 aprile 2026; al 24 giugno 2026 l’Agenzia Riscossione sta inviando i piani di pagamento ai contribuenti che hanno aderito ;
- Sono escluse dall’agevolazione, tra le altre, le somme dovute a seguito di avvisi bonari che non sono state iscritte a ruolo .
La rottamazione consente un significativo risparmio, ma è necessario valutare se la propria posizione rientra tra i debiti condonabili e confrontare l’importo con le ipotesi di contestazione. L’Avv. Monardo assiste i clienti nella verifica della convenienza e nella predisposizione della domanda, nonché nella gestione dei piani rateali.
5.3 Rateizzazione e ravvedimento operoso
In alternativa alla rottamazione, la legislazione consente:
- Rateazione delle somme richieste nell’avviso bonario ai sensi dell’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997, come visto al paragrafo 3.3, con massimo 20 rate trimestrali e senza necessità di dimostrare condizioni di difficoltà economica ;
- Ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare spontaneamente l’omesso o insufficiente pagamento di imposte prima della ricezione dell’avviso, beneficiando di sanzioni ridotte in misura variabile a seconda del tempo trascorso dal termine ordinario.
Il ravvedimento è applicabile anche ai redditi da pensione estera: se, ad esempio, ci si accorge di non aver dichiarato la pensione svizzera in Italia o di non aver indicato correttamente il credito d’imposta, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e versare l’imposta con sanzioni ridotte, evitando l’avviso bonario.
5.4 Composizione negoziata e debiti tributari
Il D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, che può essere applicata anche a imprenditori individuali e professionisti con difficoltà finanziarie. Tale procedura prevede la nomina di un esperto indipendente (mediante piattaforma telematica) che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori, compreso l’Erario, e consente di richiedere misure protettive e interventi fiscali agevolativi. La Camera di Commercio di Firenze evidenzia che la composizione negoziata permette di ottenere la sospensione di interessi e sanzioni fiscali e la rateizzazione dei tributi .
Pur essendo rivolta principalmente a imprese, questa procedura può interessare ex imprenditori ora pensionati che mantengono ancora debiti tributari pregressi. L’assistenza di un esperto negoziatore come l’Avv. Monardo consente di valutare se attivare la procedura e come inserirvi anche le somme derivanti da avvisi bonari.
6. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Chi riceve un avviso bonario spesso commette errori che possono aggravare la propria posizione. Conoscere tali errori e adottare comportamenti virtuosi è fondamentale.
6.1 Errori da evitare
- Ignorare la comunicazione: trascurare l’avviso bonario pensando che non abbia valore esecutivo è sbagliato. Se non si interviene, la cartella di pagamento arriverà con sanzioni piene;
- Pagare senza verificare: molti contribuenti pagano l’importo richiesto senza verificare se l’irregolarità sia fondata. Occorre prima esaminare la dichiarazione e verificare eventuali errori dell’Agenzia;
- Sbagliare il calcolo del credito d’imposta: nella compilazione del quadro CR o del quadro CE si possono commettere errori che portano a una richiesta di imposta indebita;
- Non rispettare i termini: perdere il termine di 30 giorni per il pagamento o l’invio di chiarimenti significa subire le sanzioni ordinarie;
- Non richiedere rateizzazione: il mancato utilizzo della rateizzazione può causare il mancato pagamento integrale e l’iscrizione a ruolo;
- Non optare per il regime del 7 % quando conviene: in alcuni casi la tassazione sostitutiva è nettamente più vantaggiosa dell’IRPEF progressiva; non esercitare l’opzione comporta un aggravio fiscale;
- Dimenticare di allegare documenti: l’assenza di documenti comprovanti il diritto all’esenzione convenzionale o al credito d’imposta può causare il rigetto delle osservazioni;
- Non consultare un professionista: la materia è complessa; affidarsi a consigli generici può portare a errori irreparabili.
6.2 Consigli pratici
- Archiviare tutta la documentazione: certificati di pensione, attestazioni di imposte pagate all’estero, certificati di residenza fiscale, moduli convenzionali (e.g., moduli Oecd, mod. DBRI), permessi di soggiorno. Questa documentazione è essenziale per provare la correttezza della propria posizione.
- Verificare la convenzione applicabile: controllare l’articolo della convenzione contro la doppia imposizione relativa al Paese erogante la pensione per capire se la tassazione spetta all’Italia, allo Stato estero o a entrambi con credito d’imposta.
- Valutare il regime del 7 %: se si trasferisce la residenza in un comune del Mezzogiorno e si riceve una pensione estera, calcolare l’imposta sostitutiva rispetto all’IRPEF ordinaria per capire se conviene aderire all’opzione.
- Controllare i termini di notifica: la comunicazione deve essere inviata entro il periodo previsto dall’art. 36‑bis o 36‑ter. Se la notifica avviene oltre i termini, si può eccepire la decadenza.
- Richiedere assistenza legale: rivolgersi a professionisti qualificati, come l’Avv. Monardo e il suo team, per analizzare la posizione fiscale, elaborare memorie difensive e, se necessario, impugnare gli atti.
- Monitorare le agevolazioni vigenti: seguire l’evoluzione delle rottamazioni e delle definizioni agevolate per cogliere le opportunità di estinguere il debito con condizioni favorevoli.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Norme principali e loro contenuto
| Norma | Contenuto essenziale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Art. 49 TUIR | Le pensioni costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono quindi tassate in Italia secondo l’IRPEF . | TUIR D.P.R. 917/1986 |
| Art. 24‑ter TUIR | Introduce l’imposta sostitutiva del 7 % su tutti i redditi esteri, compresa la pensione, per pensionati che trasferiscono la residenza in Comuni del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti (30.000 dal 2026). Richiede non essere stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti . | Legge 145/2018, Legge 34/2026 |
| Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Controllo automatico: verifica informatica delle dichiarazioni; invio di comunicazione di irregolarità; pagamento entro 30 giorni con sanzioni ridotte al 10 % . | DPR 600/1973 |
| Art. 36‑ter DPR 600/1973 | Controllo formale della dichiarazione: richiesta documenti; comunicazione di irregolarità; pagamento entro termini; possibilità di contestazione . | DPR 600/1973 |
| Art. 6 L. 212/2000 | Diritto al contraddittorio: la Pubblica Amministrazione deve comunicare al contribuente gli elementi che portano all’accertamento, concedendo almeno 30 giorni per fornire osservazioni; la violazione comporta la nullità dell’atto . | Statuto del Contribuente |
| Cass. 6248/2024 | Nullità della cartella se non preceduta da avviso bonario quando quest’ultimo è obbligatorio . | Corte di Cassazione |
| Cass. 18078/2024 | L’avviso bonario non è obbligatorio quando l’irregolarità deriva da semplice mancato pagamento dell’imposta dichiarata . | Corte di Cassazione |
| Cass. 28785/2025 | Obbligo di motivazione della cartella quando questa è il primo atto notificato; in assenza di avviso bonario, la cartella deve contenere tutti i dettagli . | Corte di Cassazione |
| Cass. 30779/2023 | Il contribuente non deve dimostrare l’effettivo pagamento dell’imposta estera, ma solo la residenza fiscale per ottenere il credito d’imposta o il rimborso . | Corte di Cassazione |
| Legge 197/2022 | Definizione agevolata degli avvisi bonari: pagamento dell’imposta, contributi e interessi con sanzioni ridotte al 3 %, per gli anni 2019‑2021 . | Legge di Bilancio 2023 |
| Legge 199/2025 | Rottamazione-quinquies: estinzione delle cartelle affidate dal 2000 al 2023 pagando solo imposta e spese di notifica; esclusi gli avvisi bonari . | Legge di Bilancio 2026 |
| D.Lgs. 462/1997 art. 3‑bis | Rateizzazione degli avvisi bonari: fino a 6 rate trimestrali (<5.000 €) o 20 rate trimestrali (>5.000 €); garanzia oltre 50.000 € . | Decreto legislativo |
| Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 | Procedure di sovraindebitamento e cram down fiscale: consentono al giudice di omologare un piano anche senza l’adesione dell’Erario . | Codice della crisi |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata della crisi con nomina di un esperto per negoziare con i creditori e ottenere misure protettive . | Decreti Normativi |
7.2 Termini e importi in caso di avviso bonario
| Aspetto | Regola generale | Note |
|---|---|---|
| Sanzioni in caso di adesione | 10 % dell’imposta dovuta (controllo automatico) | Sanzione ridotta; con definizione agevolata 2019‑2021 la sanzione è del 3 % |
| Pagamento entro | 30 giorni dalla data dell’avviso | In caso di pagamento oltre 30 giorni ma entro 15 giorni successivi, è dovuto solo l’interesse di mora |
| Rateazione | Fino a 6 rate trimestrali (<5.000 €) o 20 rate (>5.000 €) | Garanzia fideiussoria obbligatoria oltre 50.000 € |
| Procedura di controllo | Art. 36‑bis: controllo automatico; Art. 36‑ter: controllo formale | Le verifiche sui redditi esteri avvengono spesso con controllo automatico |
| Decorrenza termini di contestazione | 60 giorni per la cartella di pagamento | Il termine decorre dalla notifica; per l’avviso bonario i termini non sono perentori ma per la cartella sì |
7.3 Requisiti per l’opzione al 7 % (art. 24‑ter TUIR)
| Requisito | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Residenza non fiscale in Italia | Non aver avuto la residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’opzione | Art. 24‑ter TUIR |
| Titolare di pensione estera | Pensioni di qualsiasi tipo, equiparate a redditi di lavoro dipendente, erogate da soggetti non residenti | Art. 24‑ter TUIR |
| Trasferimento in comuni del Mezzogiorno | Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (30.000 abitanti dal 2026) | Art. 24‑ter TUIR |
| Provenienza da Paesi con cooperazione fiscale | Lo Stato estero di provenienza deve avere accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia | Art. 24‑ter TUIR |
| Durata del regime | 9 anni dall’esercizio dell’opzione | Art. 24‑ter TUIR |
8. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito un elenco di domande frequenti con risposte sintetiche. Ogni risposta fornisce indicazioni pratiche e rimanda alle norme o sentenze di riferimento.
- Cos’è un avviso bonario?
È una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate per informare il contribuente di irregolarità riscontrate in sede di controllo automatico o formale della dichiarazione, permettendogli di regolarizzare con sanzioni ridotte . - L’avviso bonario è impugnabile?
In linea generale no, poiché non è un atto impositivo definitivo. Può essere contestato in via amministrativa tramite osservazioni o istanza di autotutela. È impugnabile in sede giudiziale solo se presenta vizi propri (nullità assoluta o notifica inesistente), oppure in alcuni casi quando l’irregolarità è riferita a un credito inesistente. - Quanto tempo ho per pagare l’avviso bonario?
Di norma 30 giorni dalla data di ricezione; il termine può essere diverso a seconda della data di invio e della modalità (posta, PEC). Il pagamento entro i 30 giorni consente di beneficiare della sanzione ridotta al 10 % . - Posso rateizzare l’avviso bonario?
Sì. L’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 prevede la rateizzazione fino a 6 rate trimestrali per importi fino a 5.000 € e fino a 20 rate per importi superiori; è richiesta garanzia oltre 50.000 € . - È obbligatorio l’avviso bonario per tutti i controlli?
No. La Cassazione ha chiarito che è obbligatorio quando vi sono errori nella dichiarazione; non è dovuto quando l’irregolarità deriva dalla mancata esecuzione di pagamenti dichiarati . - Cosa succede se non pago l’avviso bonario?
L’Agenzia iscrive a ruolo la somma dovuta e l’Agente della Riscossione notificherà la cartella di pagamento. Le sanzioni saliranno al 30 % e saranno dovuti gli interessi. È possibile impugnare la cartella entro 60 giorni. - Come posso contestare la richiesta di pagamento su una pensione estera?
Occorre verificare la convenzione contro le doppie imposizioni, la residenza fiscale e l’eventuale esercizio dell’opzione al 7 %. Si potrà presentare una risposta all’avviso bonario, una richiesta di rimborso per ritenute indebitamente trattenute o un ricorso contro la cartella. - Devo dimostrare di aver pagato l’imposta all’estero per ottenere il credito d’imposta?
Secondo Cass. 30779/2023, no: è sufficiente dimostrare la residenza fiscale estera e la potenziale soggezione a imposta nel Paese estero . - Quali sono i vantaggi del regime del 7 % per pensionati esteri?
L’imposta sostitutiva del 7 % si applica su tutti i redditi di fonte estera; elimina la progressività IRPEF e non richiede il versamento di ulteriori imposte locali. La durata è di nove anni, a condizione di trasferirsi in specifici Comuni del Mezzogiorno . - Che differenza c’è tra avviso bonario e cartella di pagamento?
L’avviso bonario è un atto di comunicazione che precede l’iscrizione a ruolo e permette di pagare con sanzioni ridotte. La cartella di pagamento è l’atto esecutivo con cui si richiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo; il suo mancato pagamento dà luogo a procedure esecutive. - È possibile chiudere i debiti derivanti da avvisi bonari con la rottamazione?
In linea generale no: gli avvisi bonari non iscritti a ruolo non rientrano nella rottamazione-quinquies . Tuttavia, se l’avviso è stato trasformato in cartella, quest’ultima può essere rottamata. - Cos’è la definizione agevolata degli avvisi bonari 2019‑2021?
È una misura che consente di pagare l’imposta, i contributi e gli interessi con sanzione ridotta al 3 % per gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019‑2021 non ancora scaduti al 1° gennaio 2023 . - Cosa succede se l’avviso è stato notificato oltre i termini?
È possibile eccepire la decadenza per notifica tardiva. L’avviso deve essere inviato entro l’anno successivo (controllo automatico) o entro il secondo anno (controllo formale); la notifica tardiva rende l’atto annullabile. - La pensione di reversibilità estera rientra nell’imponibile italiano?
Sì, perché anch’essa è un reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, occorre verificare la convenzione tra i due Paesi e la possibile applicazione del regime del 7 % o del credito d’imposta. - Posso impugnare la cartella anche se non ho contestato l’avviso bonario?
Sì. L’avviso bonario non pregiudica la successiva impugnazione della cartella. Tutte le eccezioni (vizi formali, motivazione, tassazione, convenzione) possono essere sollevate in sede di impugnazione. - È possibile ottenere la sospensione della riscossione prima della cartella?
In alcuni casi l’Agenzia può sospendere l’iscrizione a ruolo se il contribuente presenta documentazione che dimostra l’inesistenza del debito. In sede giudiziale, è possibile chiedere la sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992. - Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Tutti i soggetti non fallibili: privati, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, associazioni. L’obiettivo è ristrutturare i debiti, anche fiscali, mediante un piano omologato dal giudice . - Qual è il ruolo dell’Esperto negoziatore della crisi d’impresa?
L’esperto negoziatore, previsto dal D.L. 118/2021, aiuta l’imprenditore in crisi a trattare con i creditori e a individuare soluzioni per evitare il fallimento. Può essere richiesto anche per valutare la ristrutturazione di debiti tributari . - Le pensioni estere sono sempre tassate in Italia?
No. L’Italia applica il principio della tassazione mondiale solo per i residenti; tuttavia, le convenzioni possono prevedere l’esenzione o la tassazione esclusiva all’estero. Occorre sempre verificare la convenzione specifica. - Come posso calcolare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero?
Il credito d’imposta si calcola sulla base delle imposte effettivamente dovute all’estero (o della potenziale soggezione), nei limiti dell’imposta italiana riferibile agli stessi redditi. Per calcoli complessi è opportuno rivolgersi a un commercialista.
9. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto delle normative descritte, proponiamo alcune simulazioni basate su casi ipotetici ma realistici. Gli importi sono indicativi e semplificati.
9.1 Pensionato che trasferisce la residenza in Calabria e opta per il 7 %
Scenario: Giovanni, 67 anni, cittadino italiano residente in Francia, percepisce una pensione privata annua di 40.000 € erogata da un ente francese. Nel 2026 decide di trasferire la residenza in un Comune della Calabria con 18.000 abitanti. Non è stato residente in Italia nei cinque anni precedenti.
Applicazione del regime ordinario: se Giovanni rimanesse in Francia e fosse residente fiscale in Italia, la pensione sarebbe tassata con aliquote progressive IRPEF (scaglioni 2026). Supponendo un’aliquota media del 27 %, l’imposta dovuta sarebbe circa 10.800 € (27 % di 40.000 €), al netto di detrazioni.
Applicazione dell’opzione art. 24‑ter: aderendo all’imposta sostitutiva del 7 %, Giovanni pagherà 2.800 € (7 % di 40.000 €) per i redditi di fonte estera, senza ulteriori addizionali. Il risparmio fiscale è notevole (circa 8.000 € all’anno). Il regime durerà nove anni. Tuttavia, Giovanni dovrà verificare che la Francia abbia accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia (sì) e dichiarare l’opzione nella dichiarazione.
9.2 Avviso bonario su pensione svizzera con errata richiesta di pagamento
Scenario: Maria, residente in Italia, riceve una pensione svizzera di 30.000 € lordi, tassata alla fonte in Svizzera con ritenuta del 10 %. In dichiarazione indica correttamente la pensione e il credito per imposta estera. L’Agenzia delle Entrate, tramite controllo automatico, invia un avviso bonario chiedendo 2.000 € di imposta, sostenendo che il credito non è spettante perché non risulta documentato.
Analisi: Maria possiede l’attestazione della propria residenza fiscale svizzera per il periodo in cui ha maturato la pensione e la certificazione dell’imposta trattenuta in Svizzera. La sentenza Cass. 30779/2023 riconosce che l’attestazione di residenza è sufficiente a dimostrare la soggezione a imposta all’estero e quindi legittima il credito . Inoltre, la convenzione Italia‑Svizzera prevede il credito d’imposta per le pensioni private.
Soluzione: entro 30 giorni Maria invia all’Agenzia una memoria con allegata la documentazione, chiedendo l’annullamento dell’avviso in autotutela. L’ufficio annulla l’avviso e non procede alla cartella di pagamento.
9.3 Pensionato con avviso bonario, rateizzazione e rottamazione
Scenario: Alessandro, residente in Italia, percepisce una pensione tedesca non tassata in Germania. Nel 2025 omette di indicarla nella dichiarazione. Nel 2026 riceve un avviso bonario che richiede 3.000 € tra imposta e sanzioni ridotte. Alessandro non può pagare in un’unica soluzione.
Opzioni:
- Rateizzazione: chiede all’Agenzia la rateizzazione in 10 rate trimestrali (importo superiore a 5.000 €). Dovrà presentare la richiesta telematicamente, allegando la dichiarazione ISEE; non è richiesta garanzia perché l’importo non supera 50.000 €. Ogni rata sarà di circa 300 €, maggiorata degli interessi legali.
- Ravvedimento operoso tardivo: non più praticabile, poiché l’avviso è stato notificato.
- Rottamazione-quinquies: non applicabile perché gli avvisi bonari non iscritti a ruolo sono esclusi . Se Alessandro non pagasse l’avviso e questo venisse iscritto a ruolo, la cartella potrebbe essere rottamata pagando solo l’imposta e le spese; tuttavia, occorrerebbe attendere e verificare la normativa vigente al momento dell’iscrizione.
Strategia consigliata: aderire alla rateizzazione entro 30 giorni, per beneficiare della sanzione ridotta; nel frattempo verificare se la pensione possa essere tassata solo in Germania e, in caso, presentare un’istanza di annullamento.
10. Sentenze e fonti normative più aggiornate
11. Analisi comparativa tra regime ordinario e regime del 7 %
Uno degli aspetti più dibattuti tra i pensionati italiani e stranieri riguarda la convenienza del regime ordinario IRPEF rispetto al regime sostitutivo del 7 % previsto dall’art. 24‑ter TUIR. A prima vista può sembrare evidente che un’aliquota piatta del 7 % sia sempre più vantaggiosa di un regime progressivo con aliquote che possono arrivare fino al 43 %. In realtà la valutazione è più complessa e dipende da diversi fattori, tra cui l’importo della pensione, l’esistenza di altre fonti di reddito, la presenza di deduzioni e detrazioni e il comune di residenza.
11.1 Fasce di reddito e aliquote IRPEF 2026
Nel 2026 l’IRPEF applica quattro scaglioni:
1. Fino a 28.000 €: aliquota del 23 %;
2. Da 28.001 a 50.000 €: aliquota del 35 % (effettiva marginale);
3. Oltre 50.000 €: aliquota del 43 %.
Alle imposte si aggiungono le addizionali regionali e comunali (mediamente tra il 1,2 % e il 2,5 %), che aumentano l’effettiva imposizione. Le detrazioni per pensioni (art. 13 TUIR) riducono l’IRPEF fino a determinate soglie, ma non eliminano l’imposta. La tabella seguente mostra un confronto indicativo tra l’IRPEF ordinaria e il regime del 7 % per diverse fasce di pensione lorda (senza considerare eventuali ulteriori redditi o detrazioni personalizzate).
| Pensione annua lorda | IRPEF ordinaria (stima) | Imposta sostitutiva 7 % | Differenza |
|---|---|---|---|
| 15.000 € | Circa 1.500 € (detrazioni azzerano quasi completamente l’imposta) | 1.050 € | Il regime del 7 % potrebbe essere meno conveniente se si hanno solo redditi di pensione e detrazioni elevate |
| 30.000 € | Circa 6.000 € (aliquota media 20 % netta) | 2.100 € | Risparmio di circa 3.900 €; occorre valutare addizionali regionali |
| 50.000 € | Circa 15.000 € (aliquota media 30 %) | 3.500 € | Risparmio di oltre 11.000 €; il regime del 7 % conviene nettamente |
| 80.000 € | Circa 28.000 € (aliquota media 35 %) | 5.600 € | Risparmio di oltre 22.400 €; conviene trasferirsi in un comune eleggibile |
Osservazioni:
- Per pensioni inferiori a 28.000 €, il vantaggio non è sempre certo: l’IRPEF ordinaria può essere quasi azzerata dalle detrazioni per pensione e per carichi di famiglia. In questi casi il regime del 7 % potrebbe risultare più oneroso, soprattutto se non si hanno altri redditi esteri.
- Per pensioni medio‑alte e alte, il regime del 7 % risulta altamente conveniente, con risparmi rilevanti. Un aspetto da valutare è la perdita di alcune detrazioni collegate al reddito complessivo (ad esempio detrazioni per spese sanitarie al 19 %), che potrebbero ridurre parzialmente il beneficio.
- Il trasferimento in un comune del Mezzogiorno comporta anche considerazioni di natura personale (lontananza da familiari, qualità dei servizi). È necessario essere effettivamente residenti e avere il centro degli interessi vitali nel nuovo comune; la mancanza di effettivo trasferimento può comportare la revoca del regime e la richiesta delle imposte arretrate, con sanzioni e interessi.
11.2 Impatto del regime del 7 % su altre componenti reddituali
L’opzione del 7 % si applica a tutti i redditi di fonte estera (non solo alla pensione). Pertanto, un pensionato che percepisce anche affitti di immobili situati all’estero o dividendi da società estere verserà il 7 % su tali redditi. Se, invece, il contribuente ha redditi prodotti in Italia (per esempio un appartamento locato in territorio italiano), tali redditi continueranno a essere tassati con l’IRPEF progressiva. L’eventuale credito d’imposta per imposte pagate all’estero non è applicabile ai redditi soggetti alla sostitutiva.
Inoltre, l’opzione non si applica alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate e ai redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia. Per questi redditi resta la tassazione ordinaria. Ciò può comportare una differenza se si svolgono attività occasionali in Italia o si hanno investimenti finanziari italiani.
11.3 Valutazioni sulla durata e sulla revoca dell’opzione
Il regime agevolato dura nove anni, al termine dei quali il contribuente rientra nel regime ordinario. Se durante il periodo agevolato il contribuente trasferisce nuovamente la residenza all’estero o in un Comune non idoneo, perde il beneficio e non può più esercitare l’opzione. La revoca è possibile in ogni momento, ma in tal caso per gli anni residui si applica l’IRPEF ordinaria con obbligo di dichiarare tutti i redditi esteri e di calcolare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Prima di aderire al regime del 7 %, è consigliabile effettuare un piano di simulazione fiscale che consideri redditi complessivi, spese deducibili/detraibili, eventuali familiari a carico e benefici di welfare (es. assegno unico universale). L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori possono predisporre simulazioni personalizzate per valutare la convenienza dell’opzione.
12. Evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’avviso bonario
L’avviso bonario è stato introdotto per incentivare il ravvedimento spontaneo e ridurre il contenzioso, ma la sua disciplina è evoluta nel tempo. Comprendere l’evoluzione normativa e i trend della giurisprudenza aiuta a prevedere le future direzioni del legislatore e delle corti.
12.1 Origini e finalità dell’avviso bonario
L’istituto dell’avviso bonario nasce con l’art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973, introdotto con l’obiettivo di procedere al controllo automatizzato delle dichiarazioni e di comunicare rapidamente ai contribuenti le differenze tra l’imposta versata e quella dovuta. La filosofia sottesa era quella di evitare l’immediata iscrizione a ruolo e concedere al contribuente la possibilità di correggere gli errori o fornire chiarimenti senza incorrere nelle sanzioni piene. Negli anni successivi, l’avviso bonario è stato esteso anche ai controlli formali (art. 36‑ter). La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) ha rafforzato la tutela procedimentale, imponendo l’obbligo di contraddittorio e la motivazione dell’atto.
12.2 Riforme del 2011, 2022 e 2025
Con l’intento di migliorare l’aderenza del sistema alla capacità contributiva e ridurre l’evasione, il legislatore ha introdotto diverse modifiche:
- D.Lgs. 462/1997 e Legge 106/2011: hanno semplificato la rateizzazione dell’avviso bonario, eliminando l’obbligo di dimostrare lo stato di difficoltà economica e richiedendo la garanzia fideiussoria solo oltre 50.000 € .
- Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022): ha previsto la definizione agevolata delle comunicazioni 2019‑2021 con sanzioni ridotte al 3 % e ha prorogato i termini di notifica di un anno .
- Decreto legislativo 13/2024 (attuativo della Legge delega 111/2023): ha introdotto l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli accertamenti, con eccezioni specifiche. Sebbene l’avviso bonario rientri tra le comunicazioni successive al controllo automatico, la riforma chiarisce che il contraddittorio è dovuto in presenza di incertezze e prevede nuove garanzie procedurali.
- Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025): oltre alla rottamazione-quinquies, ha previsto la possibilità di estinguere avvisi bonari pendenti mediante definizioni agevolate specifiche per eventi calamitosi e per contribuenti con ISEE basso.
12.3 Tendenze della giurisprudenza recente
Negli ultimi anni, la giurisprudenza si è mossa in due direzioni: da un lato, ha consolidato il principio secondo cui l’avviso bonario è atto dovuto ogni volta che la pretesa fiscale deriva da una irregolarità nella dichiarazione (Cass. 6248/2024); dall’altro, ha aperto a una maggiore flessibilità quando la contestazione riguarda la mera omissione del versamento, come affermato nell’ordinanza 18078/2024 . La Cassazione ha anche riaffermato l’importanza della motivazione dell’atto e della tutela del contraddittorio, dichiarando nulle le cartelle prive di motivazione (Cass. 28785/2025) .
Un orientamento costante è l’applicazione proporzionale delle sanzioni: la riduzione al 10 % in sede di avviso bonario è ritenuta congrua e proporzionata alle finalità di emersione spontanea dell’irregolarità. Questa proporzionalità viene frequentemente richiamata anche in sede di definizione agevolata e rottamazione.
12.4 Possibili sviluppi futuri
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio con il D.Lgs. 13/2024 potrebbe portare, nei prossimi anni, a una rivisitazione delle procedure di controllo automatico. È probabile che l’Agenzia delle Entrate debba fornire maggiori spiegazioni e coinvolgere il contribuente fin dalla fase istruttoria, anche nei controlli automatizzati. Inoltre, le continue iniziative di definizione agevolata e rottamazione inducono a ritenere che il legislatore proseguirà su questa strada, creando finestre temporanee per la regolarizzazione. È quindi essenziale restare informati e cogliere queste opportunità.
13. Ulteriore giurisprudenza su pensioni estere e avvisi bonari
Oltre alle sentenze già citate, la casistica giurisprudenziale recente offre ulteriori spunti per la difesa dei pensionati con redditi esteri:
- Cass. civ. sez. VI n. 23001/2010 (richiamata nelle controversie con San Marino) ha affermato che la nozione di “prestazioni di sicurezza sociale” include qualsiasi erogazione previdenziale fondata su contributi, con la conseguenza che tali prestazioni sono tassate solo nello Stato fonte .
- Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, sentenze n. 144 e n. 145 del 24 luglio 2024: hanno riconosciuto l’esenzione dall’imposta italiana per le pensioni sammarinesi, ribadendo che la deroga contenuta nella convenzione si applica a tutte le pensioni finanziate da contributi obbligatori . Successive sentenze (n. 198/2024, 6/2025, 40/2025) hanno confermato la possibilità di impugnare l’avviso ex art. 36‑ter senza attendere la cartella.
- Corte di Giustizia Tributaria di Roma, 2026: ha annullato una cartella di pagamento perché conteneva una motivazione generica e non indicava gli elementi che avevano determinato la richiesta di tributo, in violazione dell’art. 7 L. 212/2000 .
- Cass. civ. sez. V n. 36595/2023: ha statuito che la produzione di documentazione attestante la tassazione estera dopo la notifica della cartella è ammissibile in giudizio e può comportare l’annullamento dell’atto se la convenzione attribuisce l’imponibilità allo Stato estero.
- Cass. civ. sez. VI n. 4550/2022: ha riconosciuto il diritto alla riduzione delle sanzioni al 10 % anche quando il contribuente ha pagato l’imposta oltre il termine di 30 giorni ma ha dimostrato un lieve ritardo per causa a lui non imputabile, applicando per analogia il principio della non decadenza in caso di lieve inadempimento .
Queste pronunce dimostrano che la materia è in continua evoluzione e che le decisioni giudiziarie possono fare la differenza nella tutela dei diritti del contribuente. L’aggiornamento costante e la conoscenza delle sentenze rilevanti costituiscono dunque strumenti imprescindibili per costruire una difesa efficace.
14. Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: orientamenti ufficiali
Oltre alla legge e alla giurisprudenza, una fonte rilevante per comprendere la posizione dell’Amministrazione finanziaria in merito alla tassazione delle pensioni estere e alla gestione degli avvisi bonari è rappresentata dalle circolari e dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Questi documenti, pur non essendo norme di legge, hanno valore interpretativo e indirizzano l’attività degli uffici periferici. A seguire sono sintetizzati i principali orientamenti che nel tempo hanno interessato la materia.
14.1 Circolari sui redditi da pensione estera
Negli ultimi anni l’Agenzia ha pubblicato varie circolari per chiarire l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e la determinazione del credito d’imposta. Tra le tematiche più rilevanti si segnala:
- Riconoscimento della residenza fiscale estera: le circolari specificano i documenti necessari per provare la residenza in uno Stato diverso dall’Italia (ad esempio il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera, il formulario per la non imponibilità, attestazioni del datore di lavoro). La residenza deve essere effettiva e non fittizia; pertanto, i pensionati che si trasferiscono all’estero devono dimostrare di aver spostato il centro degli interessi vitali.
- Applicazione delle convenzioni: per diverse convenzioni (Svizzera, Francia, Germania, Stati Uniti) sono state diramate note esplicative sull’articolo relativo alle pensioni. Le circolari illustrano quando la pensione è tassata in via esclusiva all’estero, quando è tassabile in entrambi gli Stati con diritto al credito d’imposta e quando, invece, la tassazione resta in Italia (es. pensioni pubbliche). Un punto ricorrente è la distinzione tra pensioni derivanti da sistemi di sicurezza sociale e pensioni complementari.
- Credito d’imposta: l’Agenzia precisa che il credito spetta per le imposte estere effettivamente pagate (o potenzialmente dovute) a condizione che vi sia un limite di detraibilità pari all’imposta italiana. Nelle circolari sono forniti esempi di calcolo e indicazioni sulla documentazione da allegare alla dichiarazione, nonché sul momento di esigibilità del credito in caso di pensioni erogate con ritenute alla fonte.
14.2 Circolari sul regime del 7 %
Con l’introduzione dell’art. 24‑ter TUIR, l’Agenzia ha emanato vari chiarimenti. Tra i punti salienti:
- Requisiti soggettivi e temporali: le circolari ribadiscono che l’opzione è riservata alle persone fisiche che percepiscono pensioni estere e che non sono state residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti. È stato chiarito che il requisito deve sussistere anche per il coniuge e per i familiari a carico se intendono optare per il regime.
- Requisiti geografici: è stato specificato che il limite demografico dei Comuni (prima 20.000 abitanti, ora 30.000 dopo la L. 34/2026) deve essere verificato con riferimento al 1° gennaio dell’anno in cui si richiede l’opzione e che non rilevano eventuali variazioni successive.
- Opzione e revoca: la circolare precisa che l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza e che la revoca è irrevocabile; inoltre, l’opzione è incompatibile con altri regimi speciali (forfetario, impatriati, rientro dei cervelli).
14.3 Risoluzioni e risposte a interpello
Le risoluzioni e le risposte a interpello costituiscono pronunce dell’Agenzia su casi specifici, ma hanno valenza più generale perché indicano l’interpretazione ufficiale. Alcuni temi trattati:
- Pensione estera e convenzione Italia‑San Marino: in risposta a quesiti di contribuenti, l’Agenzia ha talvolta sostenuto che le pensioni corrisposte da San Marino sono tassabili in Italia. Tuttavia, i tribunali hanno dato interpretazioni diverse (cfr. controversie di Rimini), mostrando che le risoluzioni amministrative non sono vincolanti per il giudice .
- Residenza e art. 16 TUIR: la definizione di residenza fiscale è spesso oggetto di interpelli; l’Agenzia ribadisce che è sufficiente anche uno solo dei criteri (residenza anagrafica, domicilio o soggiorno per più di 183 giorni) affinché un soggetto sia considerato residente. Pertanto, i pensionati che trascorrono lunghi periodi in Italia rischiano di essere considerati fiscalmente residenti pur mantenendo la residenza anagrafica all’estero.
- Durata del regime opzionale: è stato precisato che in caso di decesso del contribuente, gli eredi non possono proseguire l’agevolazione e devono applicare il regime ordinario per eventuali redditi ereditati.
14.4 Importanza delle istruzioni ufficiali
Le circolari e le risoluzioni forniscono una guida operativa per i funzionari dell’Agenzia e per i professionisti; tuttavia, non sono leggi e possono essere disattese dal giudice se in contrasto con la normativa o con principi costituzionali. Per questo motivo, nel valutare la propria posizione fiscale è opportuno:
- Consultare le fonti primarie (leggi, decreti, convenzioni) e verificare se le circolari interpretano correttamente la norma;
- Valutare la coerenza con la giurisprudenza: se le sentenze della Cassazione dicono l’opposto dell’orientamento dell’Agenzia, il contribuente può invocare la giurisprudenza e chiedere l’annullamento dell’avviso;
- Richiedere un interpello: per questioni controverse, è possibile presentare un interpello all’Agenzia al fine di ottenere una posizione vincolante sul caso specifico (ai sensi dell’art. 11 Legge 212/2000). La risposta vincola solo l’Agenzia e non il giudice, ma offre una tutela supplementare.
Nel corso degli anni, l’Avv. Monardo ha assistito numerosi clienti nella presentazione di interpelli e nell’interpretazione delle circolari, ottenendo spesso pareri favorevoli che hanno evitato l’insorgere di contenziosi. L’uso corretto di queste fonti può dunque prevenire l’emissione di avvisi bonari ingiustificati.
Per garantire completezza e aggiornamento, si elencano le principali fonti normative, circolari e decisioni giurisprudenziali citate nell’articolo. Ogni riferimento è accompagnato dal collegamento alle linee rilevanti (ove possibile) e alla data di aggiornamento.
- Art. 49 TUIR – Redditi di lavoro dipendente: definisce le pensioni come redditi di lavoro dipendente .
- Art. 24‑ter TUIR – Imposta sostitutiva del 7 % per pensionati esteri: condizioni, durata e possibilità di escludere singoli redditi .
- Art. 36‑bis DPR 600/1973 – Controllo automatico: stabilisce la procedura di comunicazione di irregolarità e la riduzione della sanzione al 10 % .
- Art. 36‑ter DPR 600/1973 – Controllo formale: disciplina l’invio dell’invito a presentare documenti e la comunicazione delle irregolarità .
- Art. 6 L. 212/2000 – Statuto del contribuente: obbligo di contraddittorio e nullità dell’atto in mancanza .
- Cass. 6248/2024: cartella nulla se non preceduta da avviso bonario .
- Cass. 18078/2024: distinzione tra mancato pagamento e errori dichiarativi .
- Cass. 28785/2025: obbligo di motivazione della cartella quando è il primo atto .
- Cass. 30779/2023: sufficienza dell’attestato di residenza fiscale estera per il credito d’imposta .
- Legge 197/2022: definizione agevolata degli avvisi bonari 2019‑2021 .
- Legge 199/2025: rottamazione-quinquies; condizioni e esclusioni .
- D.Lgs. 462/1997 art. 3‑bis: rateizzazione degli avvisi bonari .
- D.L. 118/2021: composizione negoziata della crisi d’impresa .
- Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019: procedure di sovraindebitamento e cram down .
Conclusione
Gestire correttamente la tassazione di una pensione estera e reagire adeguatamente a un avviso bonario richiede conoscenze giuridiche, fiscali e procedurali che spesso vanno oltre le competenze del singolo contribuente. Questo articolo ha fornito una guida completa e aggiornata al 24 giugno 2026, illustrando le norme rilevanti (art. 49 e 24‑ter TUIR, art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, Statuto del Contribuente), le sentenze di Cassazione più significative, le procedure da seguire e le strategie difensive. Abbiamo visto come l’opzione al 7 % possa rappresentare un risparmio significativo per i pensionati che si trasferiscono nel Mezzogiorno; come la mancanza di un avviso bonario o di adeguata motivazione renda nulla la cartella; e come la definizione agevolata, la rottamazione o le procedure di sovraindebitamento offrano alternative concrete per risolvere la posizione debitoria.
È fondamentale agire tempestivamente: l’avviso bonario apre una finestra di opportunità per correggere errori, rateizzare o contestare la pretesa prima che la cartella venga iscritta a ruolo. Una reazione tardiva comporta sanzioni più elevate e il rischio di azioni esecutive (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca). In un ambito così articolato, l’assistenza di un professionista è essenziale per individuare la soluzione più adeguata.
L’importanza di affidarsi a professionisti esperti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e specialista in diritto bancario e tributario, mette a disposizione dei suoi assistiti un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche nella materia fiscale. Grazie alla sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa, offre soluzioni integrate che spaziano dalla difesa tecnico‑giuridica contro avvisi bonari e cartelle alla pianificazione di piani di ristrutturazione e alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione. Il suo approccio è orientato alla protezione del contribuente e alla ricerca di soluzioni rapide e concrete.
Il team dell’Avv. Monardo può:
- Analizzare in dettaglio la tua posizione fiscale e verificare la corretta applicazione di convenzioni internazionali e regimi speciali (es. art. 24‑ter);
- Presentare istanze di autotutela o ricorsi, avvalendosi delle più recenti sentenze di Cassazione;
- Negoziare piani di rateizzazione e definizioni agevolate con l’Agenzia, evitando l’iscrizione a ruolo;
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Nota finale: Il presente articolo ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza professionale. Ogni caso richiede un’analisi specifica alla luce delle leggi vigenti, delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza attuale.
